CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 7 marzo 2017
779.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Lavoro pubblico e privato (XI)
COMUNICATO
Pag. 231

SEDE CONSULTIVA

  Martedì 7 marzo 2017. — Presidenza del presidente Cesare DAMIANO.

  La seduta comincia alle 14.35.

DL 14/2017: Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città.
C. 4310 Governo.

(Parere alle Commissioni riunite I e II).
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Cesare DAMIANO, presidente, avverte che, secondo quanto convenuto nella riunione dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, svoltasi il 2 marzo scorso, l'espressione del parere di competenza alle Commissioni riunite I e II avrà luogo nella seduta di domani, 8 marzo.
  Dà quindi la parola alla relatrice, onorevole Luisella Albanella, per la sua relazione introduttiva.

  Luisella ALBANELLA (PD), relatrice, osserva preliminarmente che, come evidenziato dalla relazione illustrativa, il provvedimento è volto a disciplinare modalità e strumenti di coordinamento tra le funzioni dello Stato, delle regioni, delle province autonome e degli enti locali in materia di politiche pubbliche per la promozione della sicurezza integrata. L'intervento è motivato dalla necessità di rassicurare la società civile, a fronte delle difficoltà e dei pericoli avvertiti con sempre maggiore intensità, mediante l'adozione di misure che rafforzino la percezione che le pubbliche istituzioni concorrono unitariamente alla gestione delle conseguenti problematiche, nel superiore interesse della coesione sociale. Ricorda, tra l'altro, che, allo scopo di approfondire tali problematiche, lo scorso anno la Camera dei deputati ha deliberato l'istituzione di un'apposita Commissione parlamentare di inchiesta sullo stato della sicurezza e del degrado delle città italiane e delle loro periferie. Trattandosi, prevalentemente, di norme che riguardano il ruolo delle istituzioni e degli enti locali, nonché la materia penale, il provvedimento interessa Pag. 232solo marginalmente le competenze della XI Commissione.
  Rileva preliminarmente che il decreto-legge si compone di diciotto articoli, suddivisi in due Capi. Il Capo I reca, in particolare, disposizioni per la collaborazione inter-istituzionale finalizzata alla promozione della sicurezza integrata e della sicurezza urbana. Alla Sezione I, riguardante la sicurezza integrata, l'articolo 1 reca l'indicazione dell'oggetto e dell'ambito di applicazione del provvedimento. Segnala, in particolare, che per sicurezza integrata si intende l'insieme degli interventi assicurati dallo Stato, dalle Regioni, dalle Province autonome di Trento e Bolzano e dagli enti locali, nonché da altri soggetti istituzionali, al fine di concorrere, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze e responsabilità, alla promozione e all'attuazione di un sistema unitario e integrato di sicurezza per il benessere delle comunità territoriali. Il successivo articolo 2 delinea la procedura per l'adozione delle linee generali delle politiche pubbliche per la promozione della sicurezza integrata, volte, prioritariamente, a coordinare, per lo svolgimento di attività di interesse comune, l'esercizio delle competenze dei soggetti istituzionali coinvolti, anche con riferimento alla collaborazione tra le forze di polizia e la polizia locale. Sulla base di tali linee generali, segnala che l'articolo 3 prevede la possibilità che lo Stato e le Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano concludano specifici accordi per la promozione della sicurezza integrata, anche diretti a disciplinare gli interventi a sostegno della formazione e dell'aggiornamento professionale del personale della polizia locale. Il medesimo articolo, inoltre, disciplina gli strumenti rientranti nella competenza dello Stato e delle Regioni per la promozione della sicurezza integrata.
  Nella Sezione II, riguardante la sicurezza urbana, l'articolo 4 reca la definizione della sicurezza urbana, mentre l'articolo 5 prevede la sottoscrizione da parte del prefetto e del sindaco di patti per l'attuazione della sicurezza urbana. L'articolo 6 dispone l'istituzione di un comitato metropolitano, co-presieduto dal prefetto e dal sindaco metropolitano, cui partecipano, oltre al sindaco del comune capoluogo, qualora non coincida con il sindaco metropolitano, i sindaci dei comuni interessati. Ai componenti del comitato non spettano compensi, gettoni di presenza o altri emolumenti comunque denominati. L'articolo 7 prevede la possibilità di individuare, nell'ambito degli accordi e dei patti disciplinati, rispettivamente, dagli articoli 3 e 5, specifici obiettivi per l'incremento dei servizi di controllo del territorio e per la sua valorizzazione. L'articolo 8, infine, introduce modifiche al testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, allo scopo di delineare gli ambiti di specifica competenza del sindaco nell'adozione di ordinanze di natura contingibile e non contingibile.
  Passa, quindi, al Capo II, che introduce disposizioni a tutela della sicurezza delle città e del decoro urbano. In particolare, l'articolo 9, allo scopo di prevenire e contrastare l'insorgenza di fenomeni di degrado in aree urbane particolarmente sensibili in quanto costituenti punti nevralgici della mobilità, introduce misure per contrastare condotte che incidano negativamente sulla libera fruizione di spazi pubblici. Con riferimento alle stesse aree e punti nevralgici, il successivo articolo 10 disciplina le modalità di applicazione dell'ordine di allontanamento. L'articolo 11 reca misure per il contrasto dell'occupazione arbitraria degli immobili, mentre l'articolo 12 è volto a limitare il fenomeno dell'abuso delle sostanze alcoliche, soprattutto da parte dei giovani, attraverso integrazioni al potere di ordinanza del sindaco. Con l'obiettivo di contrastare lo spaccio di sostanze stupefacenti all'interno di locali pubblici o aperti al pubblico, l'articolo 13 prevede specifici poteri in capo ai questori.
  Si sofferma, in particolare, sull'articolo 14 che, allo scopo di espletare le attività connesse al numero unico europeo 112 e alle relative centrali operative realizzate in ambito regionale, consente alle regioni che Pag. 233hanno rispettato gli obiettivi del pareggio di bilancio di bandire nell'anno successivo procedure concorsuali finalizzate all'assunzione, con contratti di lavoro a tempo indeterminato, di un contingente massimo di personale determinato in proporzione alla popolazione residente in ciascuna Regione, sulla base di un rapporto pari ad un'unità di personale ogni trentamila residenti. Alla copertura dei relativi oneri le regioni possono provvedere utilizzando integralmente i risparmi derivanti dalle cessazioni dal servizio per gli anni 2016, 2017, 2018 e 2019 finalizzate alle assunzioni, in deroga alle previsioni dell'articolo 1, comma 228, primo periodo, della legge n. 208 del 2015.
  Passa, poi, all'articolo 15, che modifica la disciplina sulle misure di prevenzione personali, recata dal decreto legislativo n. 159 del 2011, con le previsioni introdotte dal provvedimento in esame. Il successivo articolo 16 modifica l'articolo 639 del codice penale, prevedendo la possibilità per il giudice di disporre l'obbligo di ripristino e di ripulitura dei luoghi ovvero, qualora ciò non sia possibile, l'obbligo a sostenerne le relative spese o a rimborsare quelle a tal fine sostenute, ovvero, se il condannato non si oppone, la prestazione di attività non retribuita a favore della collettività. Infine, gli articoli 17 e 18 recano, rispettivamente, la clausola di invarianza finanziaria e l'entrata in vigore del decreto-legge.
  Conclusivamente, preso atto del contenuto del provvedimento e della sua marginale incidenza su materie di competenza della Commissione, ritiene che vi siano le condizioni per esprimere su di esso una valutazione favorevole. Si riserva, tuttavia, di valutare eventuali osservazioni da inserire nella propria proposta di parere, anche alla luce del dibattito che si svolgerà nell'ambito della Commissione.

  Cesare DAMIANO, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento alla seduta convocata per la giornata di domani.

  La seduta termina alle 14.45.

COMITATO DEI NOVE

  Martedì 7 marzo 2017.

Misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure volte a favorire l'articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato.
C. 4135-2014-3108-3120-3268-3364-A.

  Il comitato dei nove si è riunito dalle 14.45 alle 15.05.