CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 7 marzo 2017
779.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Cultura, scienza e istruzione (VII)
COMUNICATO
Pag. 195

SEDE CONSULTIVA

  Martedì 7 marzo 2017. — Presidenza della presidente Flavia PICCOLI NARDELLI. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca, Vito De Filippo.

  La seduta comincia alle 11.

Variazione nella composizione della Commissione.

  Flavia PICCOLI NARDELLI, presidente, comunica che il deputato Orfini ha cessato di far parte della Commissione. Nell'avvertire che la pubblicità dei lavori è garantita anche dal circuito chiuso, propone un'inversione dell'ordine del giorno. Più in particolare, se non vi sono obiezioni, si Pag. 196passerà ai pareri sui disegni di legge: C. 4286 di conversione del decreto-legge n. 8 del 2017 (Nuovi interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016 e del 2017); C. 4316 di conversione del decreto-legge n. 14 del 2017 (Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città); C. 3980 di ratifica di accordi internazionali. Indi, si passerà agli atti del Governo previsti.
  (Così rimane stabilito).

DL 8/2017: Nuovi interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016 e del 2017.
C. 4286 Governo.
(Parere alla VIII Commissione).
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Irene MANZI (PD), relatrice, ricorda che il decreto-legge in esame reca disposizioni urgenti volte a completare il quadro delle misure delineato dal decreto- legge n. 189 del 2016, al fine di fronteggiare l'eccezionale reiterarsi di eventi sismici nelle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, in concomitanza con il verificarsi di eccezionali condizioni climatiche avverse e calamità naturali. Specifica che proprio l'imprevedibilità di tali eventi ha reso indispensabile l'adozione di misure derogatorie e volte all'accelerazione delle procedure per la realizzazione degli interventi funzionali a superare la fase emergenziale, a garantire condizioni socio-abitative adeguate alle popolazioni interessate e ad assicurare la realizzazione degli interventi per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori.
  Precisa che le disposizioni che più direttamente interessano la competenza della VII Commissione si riscontrano nell'articolo 5 e, parzialmente, negli articoli 1, 6, 11 e 18. In particolare, l'articolo 5 reca, anzitutto, disposizioni finalizzate ad assicurare la validità dell'anno scolastico 2016/2017, in deroga alle disposizioni vigenti sul numero di giorni di lezione necessari – pari a 200 – e sulla frequenza minima richiesta agli studenti delle scuole secondarie, pari ad almeno tre quarti dell'orario annuale personalizzato. Con riferimento a quest'ultima, segnala solo, con riferimento al testo, che anche per la scuola secondaria di primo grado occorrerebbe richiamare il decreto del Presidente della Repubblica n. 122 del 2009 (e, specificamente, l'articolo 2, comma 10), in analogia con quanto già previsto per la scuola secondaria di secondo grado. Inoltre, l'articolo 5 autorizza il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, ove necessario, a emanare un'ordinanza finalizzata a disciplinare, anche in deroga alle vigenti disposizioni, l'effettuazione delle rilevazioni annuali degli apprendimenti, degli scrutini e degli esami relativi allo stesso anno scolastico. Ulteriori previsioni sono finalizzate a garantire il regolare svolgimento dell'anno scolastico 2017/2018. In particolare, con riferimento agli immobili scolastici ed educativi, si prevede – come già fatto per altri settori, fra cui quello dei beni culturali – la predisposizione di piani diretti ad assicurare il ripristino delle condizioni necessarie per la ripresa delle attività, che devono essere comunicati al MIUR. Al riguardo, ricorda che nella Gazzetta ufficiale del 24 gennaio scorso è già stata pubblicata un'ordinanza, con la quale è stato approvato il programma straordinario per la riapertura delle scuole per l'anno scolastico 2017-2018. Il programma prevede la costruzione di nuovi edifici scolastici definitivi, in sostituzione delle scuole che non possono essere oggetto di adeguamento sismico, la riparazione, con adeguamento sismico, degli edifici scolastici che hanno avuto un esito di agibilità, nonché l'affitto, il montaggio e lo smontaggio di moduli scolastici provvisori per quelle scuole che verranno riparate, con adeguamento sismico, entro settembre 2018. Nell'allegato 1 dell'ordinanza sono indicati, sulla base delle segnalazioni effettuate dai presidenti delle quattro regioni interessate, i territori interessati dagli interventi di costruzione Pag. 197di nuovi edifici scolastici. È, inoltre, previsto che, con successive ordinanze, il Commissario straordinario provveda, d'intesa con i presidenti delle regioni, all'aggiornamento dell'elenco, nonché all'individuazione degli edifici oggetto di riparazione. Al riguardo segnala, con riferimento al testo, che bisognerebbe chiarire in che cosa si differenzi l'attività didattica dall'attività scolastica e potrebbe essere opportuno specificare che anche il nuovo piano sarà articolato – come peraltro già risulta dall'ordinanza – per le quattro regioni interessate, in analogia con gli altri piani già previsti. Sempre con riferimento agli interventi sugli immobili scolastici ed educativi, si semplificano le procedure di affidamento degli appalti. In particolare, si prevede che gli interventi funzionali alla realizzazione dei piani costituiscono presupposto per l'applicazione della procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara. L'invito, contenente l'indicazione dei criteri di aggiudicazione dell'appalto, è rivolto ad almeno cinque operatori economici iscritti nell'Anagrafe antimafia degli esecutori. In mancanza di un numero sufficiente di operatori economici iscritti nell'Anagrafe, l'invito deve essere rivolto ad almeno cinque operatori iscritti in uno degli elenchi tenuti dalle prefetture-uffici territoriali del Governo, che abbiano presentato domanda di iscrizione nell'Anagrafe antimafia. I lavori sono affidati sulla base del progetto definitivo, consentendo, pertanto, il ricorso all'appalto integrato, ossia all'affidamento congiunto della progettazione esecutiva e della realizzazione degli interventi. L'affidamento avviene sulla base della valutazione delle offerte effettuata da una commissione giudicatrice nominata dall'organo della stazione appaltante competente ad effettuare la scelta del soggetto affidatario del contratto. Le previsioni recate dall'articolo 5 seguono alle misure precedentemente introdotte per il settore scolastico. In particolare, ricorda che l'articolo 18-bis del decreto-legge n. 189 del 2016 ha previsto deroghe alla normativa vigente in materia di parametri minimi e massimi per la formazione delle classi, l'istituzione di ulteriori posti nell'organico del personale docente e ATA, lo spostamento di docenti tra le sedi scolastiche, il conferimento di supplenze, autorizzando a tal fine una spesa di euro 5 milioni per il 2016 ed euro 15 milioni per il 2017. Inoltre, recentemente è stata disposta la riapertura dei termini per le iscrizioni alle scuole dei territori terremotati, dal 13 febbraio al 7 marzo 2017. L'articolo 6 interviene, anzitutto, sulle funzioni della Conferenza permanente prevista dall'articolo 16 del decreto-legge n. 189 del 2016 con funzioni di direzione, coordinamento e controllo delle operazioni di ricostruzione, nonché di decisione in ordine agli atti di programmazione, pianificazione, attuazione ed esecuzione degli interventi e di approvazione dei progetti. Ricorda, quindi, che la Conferenza è presieduta dal Commissario straordinario e tra i suoi componenti vi è un rappresentante del Mibact. Con esclusivo riferimento agli aspetti che più riguardano la VII Commissione, una prima modifica prevede che la Conferenza approva i progetti esecutivi delle opere pubbliche e dei lavori relativi ai beni culturali di competenza del Commissario straordinario, del MIBACT e del MIT, e non più quelli delle regioni, per i quali sono competenti le nuove Conferenze regionali, che vanno a sostituire le Commissioni paritetiche. In particolare, le Conferenze regionali – presiedute dal Vice commissario competente e nelle quali vi è anche un rappresentante del MIBACT – sono competenti per gli interventi privati e per quelli attuati dalle regioni e dalle Diocesi, sui quali è necessario esprimere pareri di tutela dei beni culturali. Inoltre, si sopprime l'acquisizione del parere in materia di tutela dei beni culturali per gli interventi privati, che doveva essere reso, ove previsto, dal rappresentante del MIBACT nell'ambito della Conferenza permanente, prima della concessione dei contributi richiesti e, al contempo, si prevede che, al fine di contenere al massimo i tempi della ricostruzione privata, la Conferenza regionale opera, per i progetti di competenza, con gli stessi poteri previsti per la Conferenza permanente ed esprime Pag. 198il proprio parere per la concessione dei contributi. Resta inoltre fermo che la Conferenza regionale esprime il parere obbligatorio per i progetti di fattibilità relativi ai beni culturali sottoposti a tutela. Sempre con riferimento agli interventi sui beni culturali, l'articolo 18 reca disposizioni relative all'ufficio del Soprintendente speciale. In particolare, prevede l'incremento, fino a ulteriori 20 unità, della segreteria tecnica di progettazione, costituita, per una durata di 5 anni dal 2017, presso il Segretariato generale del MIBACT, di cui si avvale l'ufficio. Originariamente, la segreteria doveva essere composta di non più di 20 unità. Purtroppo, però, alla copertura del relativo onere si provvede a valere sull'autorizzazione di spesa per gli istituti museali prevista dalla legge di stabilità 2016. Con riferimento a tale previsione, segnala che occorrerebbe novellare l'articolo 15-bis, comma 6, lett. a), del decreto-legge n. 189 del 2016. Inoltre, si autorizza l'ufficio del Soprintendente speciale ad operare attraverso apposita contabilità speciale, sulla quale confluiscono anche le somme assegnate dal Commissario straordinario a valere sulle risorse della contabilità speciale intestata a quest'ultimo, previo versamento all'entrata del bilancio dello Stato e riassegnazione su apposito capitolo dello stato di previsione del Mibact. La contabilità speciale è aperta per il periodo di tempo necessario al completamento degli interventi e, comunque, non superiore a 5 anni. L'articolo 11 prevede che la ripresa dei versamenti del canone tv ad uso privato è disposta con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze e che, qualora, per effetto degli eventi sismici, la famiglia non detiene più alcun apparecchio televisivo, il canone non è dovuto per il secondo semestre 2016 e per il 2017. Al riguardo, potrebbe essere opportuno chiarire come si dovrà dimostrare che non si detiene più alcun apparecchio televisivo. In conseguenza di tali modifiche, si supera la previsione di sospensione temporanea del versamento del canone, per un periodo non superiore a 6 mesi. Da ultimo, segnala che l'articolo 1, nel disporre che il Commissario straordinario promuove un piano per dotare, in tempi brevi, i comuni interessati dagli eventi sismici di studi di microzonazione sismica di livello III, prevede la stipula di una apposita convenzione per il supporto tecnico-scientifico del Centro per la microzonazione sismica del CNR.
  Concludendo, si riserva di inserire nella sua proposta di parere talune condizioni od osservazioni. Una di queste inerirà al riferimento nel testo della legge di conversione alla possibilità di derogare al numero minimo di giorni previsti dalla normativa vigente, ai fini della validità dell'anno scolastico 2016/2017, anche nelle scuole non strettamente ricomprese nel cratere sismico, ma che – per esservi comunque limitrofe – non hanno potuto garantire la necessaria continuità agli studenti. Un'altra condizione potrebbe riguardare interventi a tutela dell'autonomia scolastica per le scuole da cui si sono allontanati, per motivi di sicurezza, numerosi studenti. Quanto alle disposizioni sui beni culturali, proporrà che venga contemplato nel parere che si destinino al loro recupero e restauro risorse derivanti dalla quota statale dell'8 per mille.

  Gianluca VACCA (M5S) esprime un giudizio totalmente negativo sul provvedimento che ritiene lacunoso sotto diversi profili. In particolare, in nessuna delle sue disposizioni si tiene conto degli eventi climatici che si sono abbattuti sulle zone già interessate dalle scosse sismiche e sulle conseguenze devastanti provocate dal concatenarsi di tali avversità. L'articolo 5, infatti, prevede deroghe alla normativa vigente solo in favore delle zone ricomprese nel perimetro del cratere sismico; in proposito, ritiene che esse dovrebbero essere estese anche ai comuni che, pur trovandosi all'esterno di questo ambito territoriale, hanno subito danni per effetto del sisma o delle copiose nevicate che si sono verificate nei giorni immediatamente successivi alle scosse. Analogamente, dovrebbe procedersi per quegli istituti scolastici che, pur in assenza di danni evidenti, devono essere considerati a rischio perché le strutture non sono a norma. Pag. 199Rileva, infine, che le risorse finanziarie previste dal provvedimento sono del tutto insufficienti a fronteggiare le necessità dettate dall'emergenza.

  Umberto D'OTTAVIO (PD) ricorda che, in occasione della recente manovra finanziaria, aveva presentato un emendamento volto ad esplicitare le priorità nella destinazione delle risorse stanziate in bilancio per l'edilizia scolastica. Essendo di imminente approvazione il decreto recante le misure in favore delle popolazioni colpite dal sisma, aveva ritirato l'emendamento il cui contenuto vorrebbe riproporre nel testo del parere alla Commissione referente.

  Flavia PICCOLI NARDELLI, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

DL 14/2017: Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città.
C. 4316 Governo.
(Parere alle Commissioni riunite I e II).
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Umberto D'OTTAVIO (PD), relatore, premette che il disegno di legge è stato assegnato – in sede referente – alle Commissioni riunite I (Affari costituzionali) e II (Giustizia), mentre, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, la VII Commissione è chiamata ad esprimere il proprio parere.
  In merito al contenuto del provvedimento, osserva che il costante processo di trasformazione della fisionomia delle città, con l'avvento di nuove problematiche e le ripercussioni che tali mutamenti hanno prodotto e producono sul comune sentire, hanno fatto sì che il tema «sicurezza» diventasse elemento di quotidiana evidenza, anche in quelle realtà urbane che in passato erano rimaste aliene da taluni fenomeni di criminalità e degrado, più frequenti in contesti meno sviluppati. Tale circostanza richiama le istituzioni, ai diversi livelli di responsabilità, ad affrontare in modo diverso le sopravvenute realtà, elaborando strategie di contrasto più efficaci e innovative. Alla diffusa domanda di sicurezza è necessario rispondere con un impegno corale e condiviso. Sottolinea, quindi, la necessità di attuare una più stretta collaborazione interistituzionale, con il coinvolgimento delle Amministrazioni locali accanto alle Istituzioni statali preposte naturalmente alla salvaguardia dell'ordine e della sicurezza pubblica, e la conseguente formazione di una rete di azioni e di interventi armonicamente raccordati. Ricorda che il provvedimento definisce la sicurezza urbana quale bene pubblico afferente alla vivibilità e al decoro delle città; esso, in primo luogo, provvede a realizzare un modello di governance trasversale e integrato tra i diversi livelli di governo, attraverso la sottoscrizione di appositi accordi tra Stato e Regioni e l'introduzione di patti con gli enti locali. In secondo luogo, interviene, prevalentemente sull'apparato sanzionatorio amministrativo, al fine di prevenire fenomeni che incidono negativamente sulla sicurezza e il decoro delle città, anche in relazione all'esigenza di garantire la libera accessibilità degli spazi pubblici.
  Precisa che il provvedimento è composto di 18 articoli, suddivisi in due capi. Il capo I (articoli da 1 a 8), recante disposizioni in materia di collaborazione interistituzionale per la promozione della sicurezza integrata e della sicurezza urbana, è suddiviso in due sezioni. La sezione I, in materia di collaborazione interistituzionale per la promozione della sicurezza integrata e della sicurezza urbana, disciplina modalità e strumenti di coordinamento tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano e gli enti locali in materia di politiche pubbliche per la promozione della sicurezza integrata, cui concorrono i vari livelli di governo ciascuno nel rispetto e nei limiti delle proprie competenze e attribuzioni. Per lo Stato e le regioni le disposizioni danno altresì attuazione al principio del coordinamento legislativo, di cui all'articolo 118, Pag. 200terzo comma, della Costituzione, in materia di ordine pubblico e sicurezza. La sezione II, in materia di sicurezza urbana, all'articolo 4, definisce la sicurezza urbana, individuandola quale bene pubblico che afferisce alla vivibilità e al decoro delle città, da perseguire anche attraverso interventi di riqualificazione e recupero delle aree o dei siti più degradati, l'eliminazione dei fattori di marginalità e di esclusione sociale, la prevenzione della criminalità, in particolare di tipo predatorio, la promozione del rispetto della legalità e l'affermazione di più elevati livelli di coesione sociale e convivenza civile, cui concorrono prioritariamente, anche con interventi integrati, i soggetti istituzionali di cui all'articolo 1, nel rispetto delle competenze e delle funzioni attribuite a ciascuno di essi. Il capo II (articoli da 9 a 18) reca disposizioni a tutela della sicurezza delle città e del decoro urbano. In particolare, sono stati previsti strumenti atti a garantire condizioni per un'ordinata e civile convivenza nelle città, attraverso forme di controllo e di vigilanza del territorio volte ad assicurare la fruibilità di taluni luoghi pubblici, quotidianamente interessati da rilevanti flussi di persone, anche solo di connotazione turistica.
  Specifica che le disposizioni che rientrano nella sfera di competenza della VII Commissione possono essere individuate, principalmente, nell'articolo 4, comma 1, ove si definisce la sicurezza urbana come il bene pubblico che afferisce alla vivibilità e al decoro delle città, da perseguire anche attraverso interventi di riqualificazione e recupero delle aree o dei siti più degradati, l'eliminazione dei fattori di marginalità e di esclusione sociale, la prevenzione della criminalità, in particolare di tipo predatorio, la promozione del rispetto della legalità e l'affermazione di più elevati livelli di coesione sociale e convivenza civile. L'articolo 5 prevede la sottoscrizione di appositi Patti per l'attuazione della sicurezza urbana tra il prefetto e il sindaco, nel rispetto di linee guida adottate, su proposta del Ministro dell'interno, con accordo sancito in sede di Conferenza Stato-città e autonomie locali. Tra gli obiettivi dei patti è compresa la promozione del rispetto del decoro urbano, anche valorizzando forme di collaborazione interistituzionale tra le amministrazioni competenti, finalizzate a coadiuvare l'ente locale nell'individuazione di aree urbane su cui insistono musei, aree e parchi archeologici, complessi monumentali o altri istituti e luoghi della cultura interessati da consistenti flussi turistici, ovvero adibite a verde pubblico, da sottoporre a particolare tutela. L'articolo 9 stabilisce misure per la vivibilità delle città, necessarie al fine di prevenire e contrastare l'insorgenza di fenomeni di degrado in aree urbane particolarmente sensibili in quanto costituenti punti nevralgici della mobilità (quali infrastrutture ferroviarie, aeroportuali, marittime e di trasporto pubblico locale). Il comma 3, in particolare, prevede che i regolamenti di polizia urbana possono individuare aree urbane cittadine in cui sono situati musei, aree e parchi archeologici, complessi monumentali o altri istituti e luoghi della cultura interessati da consistenti flussi turistici, ovvero adibite a verde pubblico alle quali si applicano le misure previste dai due commi precedenti: una sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 100 a euro 300 nonché l'allontanamento dal luogo in cui è stato commesso il fatto. Restano comunque ferme le disposizioni vigenti in materia – contenute nei decreti legislativi n. 42 del 2004 e n. 222 del 2016 – volte a regolamentare le attività commerciali in tali aree.
  Ritiene che sia ormai acquisita e riconosciuta la convinzione di una ricaduta positiva in termini di sicurezza degli interventi di natura strutturale e urbanistica destinati a migliorare l'assetto del territorio. Ripristino o demolizione di fabbricati abbandonati, potenziamento dell'illuminazione pubblica, manutenzione e rifacimento dell'arredo urbano, sistemazione di marciapiedi e tratti di strada, dislocazione di servizi pubblici in zone a rischio, creazione e cura delle aree verdi, ridestinazione di obsoleti spazi industriali, reimpiego per fini diversi di ex contenitori Pag. 201produttivi sono tutte iniziative in grado di determinare i citati effetti. Si tratta di strumenti destinati a «produrre» sicurezza in via indiretta che possono contribuire a fornire una prima risposta concreta all'esigenza sempre più avvertita di sicurezza che caratterizza la condizione di complessità propria dei grandi centri urbani. Alla luce di quanto esposto propone un «nulla osta» al provvedimento.

  Flavia PICCOLI NARDELLI, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Ratifica ed esecuzione dei seguenti accordi: a) Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica ceca sulla cooperazione in materia di cultura, istruzione, scienza e tecnologia, fatto a Praga l'8 febbraio 2011; b) Accordo di cooperazione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo degli Emirati Arabi Uniti, nell'ambito della cultura, arte e patrimonio, fatto a Dubai il 20 novembre 2012; c) Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Malta in materia di cooperazione culturale e di istruzione, fatto a Roma il 19 dicembre 2007; d) Accordo di cooperazione scientifica e tecnologica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Montenegro, fatto a Podgorica il 26 settembre 2013; e) Accordo di cooperazione culturale, scientifica e tecnica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Senegal, fatto a Roma il 17 febbraio 2015; f) Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica slovacca sulla cooperazione in materia di cultura, istruzione, scienza e tecnologia, fatto a Bratislava il 3 luglio 2015; g) Accordo di collaborazione nei settori della cultura e dell'istruzione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Slovenia, fatto a Roma l'8 marzo 2000.
C. 3980 Governo.

(Parere alla III Commissione).
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Gianna MALISANI (PD), relatrice, ricorda che il primo Accordo, quello tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica ceca sulla cooperazione in materia di cultura, istruzione, scienza e tecnologia, è stato già oggetto di autorizzazione legislativa alla ratifica, intervenuta con la legge 1o dicembre 2016, 241. Il progetto di legge, d'iniziativa dei deputati Di Stefano ed altri (A.C. 2004), è stato approvato in via definitiva dal Senato il 15 novembre scorso. Pertanto, nel corso dell'esame in sede referente presso la III Commissione, sono stati approvati gli emendamenti che dispongono la soppressione delle norme concernenti l'Accordo con la Repubblica ceca. L'Accordo di cooperazione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo degli Emirati Arabi Uniti, nell'ambito della cultura, arte e patrimonio, consegue all'intensificazione delle relazioni commerciali bilaterali ed all'incremento degli scambi culturali e rappresenta la cornice di riferimento anche per gli interventi e le future collaborazioni in campo culturale, museale e di recupero del patrimonio artistico di entrambi i Paesi. Con riferimento al contenuto, l'Accordo si compone di un preambolo, nel quale viene espresso il comune desiderio di rafforzare i legami di amicizia e di promuovere la comprensione e la conoscenza reciproche e di 10 articoli. Con l'articolo 1 viene esplicitato l'obiettivo dell'Accordo, che consiste nel promuovere la comprensione delle rispettive eredità culturali e, in conformità alle leggi e alle normative in vigore nei rispettivi Paesi, la diffusione e l'insegnamento delle rispettive lingue. L'articolo 2 riguarda la cooperazione nel campo della musica, delle arti visive, del teatro, del cinema e di tutte le altre forme artistiche, attraverso reciproche partecipazioni a eventi rilevanti, nonché scambi di esposizioni del patrimonio artistico e culturale dei due Paesi. L'articolo 3 sostiene la cooperazione tra le istituzioni e le associazioni culturali che in entrambi i Paesi si vedranno riconosciuto il trattamento più favorevole. Lo scambio di informazioni, di libri e di banche dati tra archivi e biblioteche di entrambi i Paesi, nonché Pag. 202visite reciproche di esperti del settore, sono previsti dall'articolo 4. L'articolo 5 riguarda la collaborazione al fine di prevenire il contrabbando di opere d'arte, dei prodotti culturali, di quelli audiovisivi e dei media, di documenti e di altro materiale storico tutelato dalla normativa sulla proprietà intellettuale. L'articolo 6 incoraggia la cooperazione nei settori della catalogazione e della gestione dei rispettivi patrimoni artistici, prevedendo a tale fine l'organizzazione di conferenze, seminari e ricerche congiunte anche con la messa a disposizione di strutture comuni alle missioni di entrambi i Paesi. L'articolo 7 sostiene lo scambio di esperienze nei vari settori di interesse mediante reciproche visite di esperti e di artisti. L'articolo 8 prevede l'istituzione di una commissione congiunta, che si riunirà alternativamente nei due Paesi, con il compito di dare attuazione alle attività dell'Accordo. L'articolo 9 riguarda la procedura per l'entrata in vigore dell'Accordo e per gli emendamenti allo stesso. Infine, con l'articolo 10 è stabilita la durata decennale dell'Accordo, a far data dalla sua entrata in vigore, automaticamente rinnovata per pari periodi, salvo denuncia con preavviso di tre mesi.
  L'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Malta in materia di cooperazione culturale e di istruzione è finalizzato a promuovere e favorire iniziative, scambi e collaborazioni in ambito culturale, tenendo conto della comune appartenenza di Italia e Malta all'Unione europea; esso, oltre ad aggiornare il quadro di riferimento delle relazioni bilaterali in ambito culturale, è volto ad impedire i trasferimenti illeciti di beni culturali, assicurando, altresì, la protezione dei diritti d'autore e della proprietà intellettuale, in ottemperanza delle norme internazionali e nazionali. Il testo si compone di un preambolo e di 15 articoli. L'articolo 1 esplicita la volontà dei due Paesi di favorire la cooperazione culturale e in materia di istruzione anche nell'ambito degli specifici programmi dell'Unione europea. Con l'articolo 2 vengono individuati i settori di collaborazione previsti dall'Accordo. L'articolo 3 riguarda la collaborazione nel settore dell'istruzione, sia in campo scolastico, sia in ambito universitario e post-universitario, riferendosi sia ai docenti, sia agli studenti. La norma prevede forme di collaborazione tra la Conferenza dei rettori delle università italiane e l'università di Malta e promuove l'intento di gettare le basi per la costruzione di una rete di centri di eccellenza per l'alta formazione e la ricerca. È previsto che le Parti promuovano iniziative di collaborazione interuniversitaria avviate con il Processo di Barcellona e viene richiamata l'Accademia mediterranea di studi diplomatici di Malta (MEDAC). L'articolo 4 si riferisce alla collaborazione nella diffusione della lingua e incoraggia il reciproco sostegno alle istituzioni scolastiche e culturali. Le Parti si impegnano al riconoscimento dei titoli di studio intermedi e finali rilasciati dalle sezioni bilingui e biculturali, che saranno spendibili in ciascun Paese conformemente alla legislazione ivi vigente. L'articolo 5 definisce i settori di intervento nella cooperazione culturale riservando particolare attenzione alla tutela paesaggistica ed urbanistica ed alla cooperazione in campo archeologico. Il par. 2 intende favorire la ricerca negli istituti culturali, scientifici, nelle biblioteche, archivi e musei, mediante scambi di materiali e di informazioni, compatibilmente con le rispettive legislazioni. L'articolo 6, che riguarda la protezione dei beni culturali e naturalistici, fa esplicito riferimento alle Convenzioni UNESCO in materia, volte in particolare a contrastare il traffico illecito del patrimonio culturale, compreso quello sommerso. Con l'articolo 7 si incoraggia la collaborazione bilaterale nel settore della protezione dei diritti d'autore e diritti connessi. Alla cooperazione in tema di scambi giovanili e di attività sportive è dedicato l'articolo 8. Ai sensi dell'articolo 9 la collaborazione di cui agli articoli 5 e 8 può venire realizzata anche attraverso le amministrazioni locali delle Parti. L'articolo 10 incoraggia la collaborazione culturale e in Pag. 203materia di istruzione nell'ambito dell'UNESCO, includendo forme di collaborazione diretta tra i Comitati UNESCO dei due Paesi. L'articolo 11 istituisce una Commissione mista per la corretta applicazione dell'Accordo, che potrà avvalersi dell'ausilio di esperti del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo e delle altre amministrazioni competenti, in ragione delle materie trattate. Con l'articolo 12 sono individuate le attività bilaterali finalizzate alla salvaguardia dei diritti umani. Gli articoli 13 e 14 riguardano, rispettivamente, l'entrata in vigore dell'Accordo in esame e la contestuale abrogazione di quello precedente e le procedure di modifica del testo dell'Accordo. L'articolo 15, infine, stabilisce la durata illimitata dell'Accordo, salvo denuncia che avrà effetto sei mesi dopo la notifica della medesima.
  L'Accordo di cooperazione scientifica e tecnologica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Montenegro persegue l'obiettivo di costituire, promuovere, sostenere ed aggiornare iniziative comuni in campo scientifico e tecnologico, anche tenendo conto degli specifici programmi dell'Unione europea e di altri organismi internazionali quali l'InCE. L'Accordo si compone di un preambolo e di 12 articoli. All'individuazione delle finalità dell'Accordo è dedicato l'articolo 1. L'articolo 2 enumera gli ambiti di collaborazione scientifica e tecnologica che sono: programmi e progetti congiunti nel campo della scienza, della tecnologia e dell'innovazione nei settori di mutuo interesse; sostegno alla partecipazione delle comunità scientifiche e tecnologiche alle reti europee di ricerca, ai progetti e consorzi per le infrastrutture internazionali; scambio e formazione di scienziati, ricercatori ed esperti; scambio di documentazione ed informazioni scientifiche e tecnologiche; organizzazione congiunta di conferenze, simposi, seminari, workshop e rassegne di carattere scientifico; scambi nei settori della tecnologia e dell'innovazione, compresa la cooperazione tecnica. L'articolo 3 dispone che siano favorite le collaborazioni, la partecipazione a programmi e a progetti multilaterali e regionali, lo scambio di informazioni nel quadro della collaborazione a livello europeo nonché la partecipazione a bandi di gara congiunti. All'articolo 4 si prevede che scienziati, ricercatori, istituzioni e settore privato di altri Paesi possano essere invitati, col consenso delle Parti, a partecipare ad attività svolte nell'ambito dell'Accordo, sia per il finanziamento sia per la realizzazione di programmi e progetti derivanti dalla cooperazione regolata dall'Accordo. I relativi oneri, quando non diversamente concordato, si intendono a carico della Parte terza. L'articolo 5 è dedicato alle modalità di tutela dei diritti della proprietà intellettuale, effettuata in accordo con la legislazione nazionale e con le convenzioni internazionali. L'articolo 6 stabilisce le forme e le modalità di trattamento dei risultati scientifici e tecnologici e delle invenzioni derivanti dalle attività di cooperazione. All'articolo 7 sono individuate le autorità responsabili per il coordinamento e l'esecuzione delle disposizioni dell'Accordo, il MIUR per l'Italia e il Ministero della scienza per il Montenegro. Con l'articolo 8 si prevede l'istituzione di una Commissione mista preposta alla corretta attuazione dell'Accordo ed alla definizione dei programmi di cooperazione. L'articolo 9 dispone che l'Accordo non possa pregiudicare diritti e obblighi delle parti derivanti da accordi bilaterali e multilaterali, ivi compresi quelli derivanti dall'appartenenza all'Unione europea. L'Accordo avrà durata di cinque anni, tacitamente rinnovabili salvo denuncia notificata per iscritto con anticipo di sei mesi (articolo 10). L'articolo 11 regola la questione della risoluzione di controversie, devolute a consultazioni o a negoziato diplomatico. L'articolo 12, infine, contiene le disposizioni per l'entrata in vigore dell'Accordo.
  L'Accordo di cooperazione culturale, scientifica e tecnica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Senegal è stato negoziato per sostituire il precedente accordo che non conteneva clausole per la valorizzazione Pag. 204della diaspora senegalese in Italia, formule di collaborazione interuniversitaria e un sostegno più deciso all'insegnamento dell'italiano in Senegal. La domanda culturale e di conoscenza del «Sistema Italia» in Senegal è in progressivo aumento, molte manifestazioni culturali vengono organizzate a Dakar dalle istituzioni italiane e, inoltre molti senegalesi parlano l'italiano grazie alle loro esperienze di studio e di lavoro in Italia. L'italiano è materia curricolare, come seconda o terza lingua straniera (opzionale), nelle scuole medie e nei licei, oltre ad essere insegnato in alcune scuole professionali senegalesi. La relazione illustrativa fornisce un ampio quadro delle relazioni culturali bilaterali, precisando che gli studenti di italiano nel sistema scolastico senegalese sono circa 2.800 e gli insegnanti oltre 40, tutti formati presso la facoltà di scienze e tecnologie dell'istruzione e della formazione (FASTEF) dell'università «Cheikh Anta Diop» di Dakar (UCAD). All'UCAD è inoltre attivo un corso completo di laurea in italiano presso la facoltà di lettere. L'italiano è insegnato all'UCAD dal 1986 e nel 1992 è stata istituita la sezione di italiano del dipartimento di lingue e civiltà romanze della facoltà di lettere. Possono frequentare i corsi di italiano studenti in possesso di BAC (diploma di scuola secondaria) che abbiano già studiato l'italiano per almeno due anni. Corsi di italiano sono impartiti anche presso l'università statale di Ziguinchor. Nelle università senegalesi vi sono attualmente circa 200 studenti di italiano. Inoltre l'ambasciata d'Italia a Dakar è membro del polo senegalese dell'EUNIC (European Union National Institutes for Culture), partenariato tra organismi pubblici attivi nel campo delle relazioni culturali e della cooperazione internazionale. Nell'ambito del IX e X fondo europeo di sviluppo sono stati stanziati circa due milioni di euro per la realizzazione di progetti culturali in Senegal. Infine, si legge nella relazione, ogni anno il MAECI mette a disposizione di studenti e docenti senegalesi borse di studio per seguire corsi universitari e post-universitari in Italia; nel quadro dell'autonomia universitaria, vigente sia in Italia sia in Senegal, nel corso degli anni sono stati conclusi accordi di collaborazione tra università dei due Paesi per favorire lo scambio di studenti e di docenti. L'Italia, poi, sostiene le missioni archeologiche, antropologiche ed etnologiche realizzate da università e centri di ricerca italiani in collaborazione con enti omologhi locali. Attualmente è in corso una missione etnologica nell'Africa subsahariana sulle dinamiche religiose e le pratiche tradizionali all'origine dei conflitti contemporanei, che coinvolge il Senegal e altri Paesi della regione. Con riferimento al contenuto, l'Accordo in esame si compone di un breve preambolo e di 20 articoli. L'articolo 1 definisce i settori d'intervento dell'Accordo, che riguarda lo sviluppo dei sistemi di istruzione superiore in campo scientifico, tecnologico, letterario, culturale, artistico e sportivo nonché dell'informazione. L'articolo 2 prevede l'ammissione, nelle rispettive università ed istituti di istruzione superiore, di cittadini dei due Paesi per conseguire, in conformità con la legislazione vigente, la formazione professionale, gli studi universitari e l'attività di ricerca nel Paese della controparte. Gli articoli 3 e 4 impegnano ciascuna Parte contraente a valutare la possibilità di comprendere nei propri programmi d'insegnamento nozioni che permettano una migliore conoscenza dell'altra Parte e a favorire l'avvio di discussioni finalizzate alla definizione delle equipollenze tra i diplomi e i titoli universitari rilasciati 4 dai due Paesi. Gli articoli 5 e 6 offrono, nel limite delle risorse disponibili, borse di studio e di perfezionamento nei settori concordati tra le Parti e sono volti a favorire lo scambio di studenti, di tirocinanti, di personale insegnante, di ricercatori, di specialisti, di tecnici e di conferenzieri o di tutte le altre persone che esercitano un'attività nei settori menzionati all'articolo 1. Con l'articolo 7, ciascuna Parte garantisce agli specialisti, agli universitari, ai ricercatori ed agli insegnanti dell'altra Pag. 205Parte l'accesso a biblioteche, archivi, musei, laboratori di ricerca e organismi culturali e favorisce la collaborazione tra le rispettive istituzioni archivistiche. L'articolo 8 favorisce la collaborazione nel settore museale, artistico e nella conservazione del patrimonio culturale e artistico, nonché gli scambi di libri, riviste e oggetti diversi da quelli presenti nei musei. Viene favorita la collaborazione tra i musei al fine di mettere in rilievo l'originalità culturale e artistica di ciascun Paese. L'articolo 9 incoraggia la collaborazione tecnica e lo scambio di programmi culturali ed artistici tra le stazioni di radio-diffusione e la televisione. L'articolo 10 favorisce lo scambio e la diffusione di opuscoli, periodici di carattere culturale, scientifico o tecnico, di musica registrata e audiovisivi etno-musicali e di tradizione orale, nonché di film di interesse educativo o di documentari riguardanti i rispettivi Paesi. Con l'articolo 11 è favorita la reciproca cooperazione nel campo delle arti dello spettacolo, delle arti visive e delle arti della scrittura e della parola, nonché lo scambio di esperti e di artisti per spettacoli e per la partecipazione ad eventi artistici e culturali, per la creazione e la gestione di archivi audiovisivi, il tutto nei limiti delle risorse disponibili. L'articolo 12 promuove la collaborazione in ambito sportivo tra i due Paesi, facilita le visite degli sportivi e dei tecnici allo scopo di promuovere partenariati in questo settore nei limiti delle risorse a disposizione ed in base alla normativa vigente. L'articolo 13 favorisce la partecipazione a diverse manifestazioni culturali, artistiche, sportive, turistiche e della gioventù organizzate dall'altra Parte. L'articolo 14 è inteso a facilitare lo sviluppo degli scambi in campo giornalistico, attraverso la realizzazione di visite dei giornalisti dei due Paesi. L'articolo 15 promuove la cooperazione interuniversitaria anche attraverso la firma di protocolli. Ai sensi dell'articolo 16 viene istituita una Commissione mista culturale e scientifica per esaminare il progresso della cooperazione culturale, scientifica e tecnologica e stipulare Protocolli esecutivi pluriennali; gli oneri derivanti dall'istituzione e dall'attività di tale Commissione saranno a carico delle risorse disponibili, individuate di volta in volta da ciascuna Parte. L'articolo 17 reca una clausola di salvaguardia con riferimento al pieno rispetto degli ordinamenti e delle legislazioni vigenti nei rispettivi Paesi nonché degli obblighi internazionali reciprocamente assunti e di quelli derivanti dell'appartenenza dell'Italia all'Unione europea. Gli articoli 18 e 19 stabiliscono rispettivamente le modalità di soluzione delle controversie, indicando la via diplomatica, e la durata dell'Accordo, che è di cinque anni tacitamente rinnovabili. L'articolo 20 riunisce le disposizioni finali specificando le modalità delle eventuali denunce, revisioni e modifiche.
  L'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica slovacca sulla cooperazione in materia di cultura, istruzione, scienza e tecnologia si propone di fornire un quadro di riferimento adeguato alle iniziative di collaborazione culturale, scientifica e tecnologica, in considerazione della varietà e della qualità dei rapporti bilaterali esistenti tra i due Paesi. L'Accordo intende sostituire le precedenti intese in materia resesi obsolete, oltre che per il cambiamento del quadro politico, anche per l'evoluzione della collaborazione in campo culturale, scientifico e tecnologico. Va rammentato che Repubblica slovacca è divenuta Stato membro dell'Unione europea a partire dal 2004 e, pertanto, partecipa a pieno titolo alle politiche di cooperazione culturale e scientifica perseguite in tale ambito. L'esigenza di sottoscrivere un nuovo Accordo deriva anche dal crescente interscambio e dalle numerose iniziative intraprese sul piano culturale, scientifico e tecnologico, che necessitano quindi di un inquadramento organico e aggiornato. L'Accordo si propone di favorire, da una parte, un ulteriore rafforzamento dei rapporti bilaterali fornendo nel contempo una risposta efficace alla fortissima richiesta di lingua e cultura italiana nella 5 Repubblica Pag. 206slovacca e, dall'altra, di incoraggiare l'avvio di strette collaborazioni in un settore sempre più cruciale come quello della ricerca scientifica e tecnologica Il testo si compone di un preambolo, dove vengono evidenziate le ragioni giustificative dell'Accordo e 14 articoli. L'articolo 1 individua gli obiettivi dell'Accordo ed evidenzia la volontà di una comune partecipazione sia ai programmi promossi dall'Unione europea, dall'UNESCO e dal Consiglio d'Europa, sia a quelli promossi da altri organismi internazionali e regionali, come l'InCE. In aggiunta, stabilisce un impegno a favorire la collaborazione tra regioni e città dei rispettivi Paesi nel quadro delle finalità dell'Accordo. L'articolo 2 specifica i settori prioritari di collaborazione previsti dall'Accordo. L'articolo 3 riguarda la collaborazione nel settore dell'istruzione, sia in ambito scolastico sia in ambito universitario L'articolo 4 enumera, al paragrafo 1, le forme della cooperazione bilaterale in campo scientifico-tecnologico, citando in particolare: convegni ed eventi di carattere seminariale; scambi di ricercatori; ricerche e studi comuni; scambi di informazioni e di documentazione scientifica e tecnologica; eventuale creazione di laboratori congiunti, possibilità di intese tra istituzioni italiane e slovacche operanti in campo scientifico-tecnologico; partecipazione congiunta a programmi dell'Unione europea e di altri organismi internazionali. Il comma 2, in particolare, riafferma il principio che la cooperazione prevista deve realizzarsi nel rispetto della vigente legislazione nazionale e europea, nonché degli accordi internazionali vincolanti per le Parti contraenti, in materia di protezione della proprietà intellettuale e industriale. L'articolo 5 incoraggia la cooperazione fra istituzioni governative e associazioni dei due Paesi nei settori degli scambi giovanili, dell'attività motoria e delle discipline fisiche e sportive. L'articolo 6 si riferisce alla cooperazione in materia di promozione, conoscenza, conservazione, tutela e restauro del patrimonio culturale, paesaggistico e naturalistico, citando quali forme di detta cooperazione: scambi di esperti, materiali, informazioni, esperienze e best practices; eventi quali mostre, simposi, seminari, giornate di studi e progetti pilota; facilitazione, da parte di ciascuno Stato contraente, dell'attività dei ricercatori dell'altro Stato contraente sul proprio territorio (nell'osservanza delle rispettive legislazioni e degli impegni internazionali assunti); missioni archeologiche. Viene evidenziata (par. 5) l'importanza assegnata dai due Paesi all'attuazione delle Convenzioni UNESCO sulla tutela del patrimonio mondiale, culturale e naturale, del 16 novembre 1972, e sulla salvaguardia del patrimonio culturale immateriale, del 17 ottobre 2003. L'articolo 7 intende promuovere gli scambi in ambito culturale e artistico, facendo riferimento alla Convenzione UNESCO del 20 ottobre 2005 sulla protezione e la promozione delle espressioni delle diversità culturali. Vengono in particolare segnalate l'organizzazione di manifestazioni e la cooperazione diretta fra istituzioni, organizzazioni e associazioni nelle seguenti discipline: letteratura, arti figurative, architettura, archeologia, arti sceniche, musica, danza, teatro, cinema, folklore e arte popolare, audiovisivi, televisione, radiofonia e altre aree della cultura, nonché la traduzione e l'edizione di opere letterarie e scientifiche, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili. L'articolo 8 impegna le Parti contraenti a sostenere l'attività delle istituzioni culturali e scolastiche presenti nei rispettivi territori, con particolare riferimento agli istituti di cultura, nonché di quelle che vi verranno eventualmente costituite. L'articolo 9 incoraggia la collaborazione nel settore bibliotecario, indicando tra le forme di detta collaborazione contatti diretti tra biblioteche, scambio reciproco di specialisti e fonti d'informazione, programmi di formazione. L'articolo 10 impegna le Parti contraenti a contrastare il traffico illecito dei beni culturali anche nel rispetto degli obblighi derivanti dalla Convenzione UNESCO del 14 novembre 1970, sulla prevenzione e proibizione degli illeciti in materia d'importazione, Pag. 207esportazione e trasferimento di beni culturali, e dalla Convenzione UNIDROIT del 24 giugno 1995 sui beni culturali rubati e illecitamente esportati (par. 1). Al par. 2 formula l'impegno da parte dei due Paesi a collaborare nella protezione del patrimonio culturale sommerso e nel settore dell'archeologia subacquea, sulla base dei princìpi della Convenzione sulla protezione del patrimonio culturale subacqueo, adottata a Parigi il 2 novembre 2001. L'articolo 11 enuncia il reciproco impegno a proteggere la proprietà intellettuale, il diritto d'autore e i diritti connessi, in applicazione delle vigenti norme nazionali e dell'Unione europea, nonché delle convenzioni internazionali di cui la Repubblica italiana e la Repubblica slovacca siano eventualmente parte. L'articolo 12 istituisce una Commissione mista che opera mediante la redazione di programmi esecutivi pluriennali ed è incaricata di esaminare i progressi della cooperazione negli ambiti definiti dall'Accordo, avendo facoltà di proporne eventuali modifiche. L'articolo 13 definisce le modalità di risoluzione delle controversie (consultazione e negoziato). Infine, l'articolo 14 enuncia le disposizioni finali relative all'entrata in vigore dell'Accordo (prevedendo la contestuale cessazione di efficacia delle disposizioni dei precedenti Accordi in campo culturale con la Repubblica socialista di Cecoslovacchia, del 18 maggio 1971, e in campo scientifico con la Repubblica federativa ceca e slovacca, del 30 novembre 1990) e di eventuali sue modifiche. Dispone altresì la durata illimitata dell'Accordo specificando le modalità dell'eventuale denuncia (che avrà effetto a 180 giorni) e garantendo la salvaguardia, fino al compimento, dei progetti iniziati oppure in corso in caso di cessazione di validità dell'Accordo stesso.
  L'Accordo di collaborazione nei settori della cultura e dell'istruzione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Slovenia sostituirà, dal momento della sua entrata in vigore, l'Accordo culturale tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica federale popolare di Jugoslavia, firmato a Roma il 3 dicembre 1960 e ratificato ai sensi della legge n. 1865 del 1962. L'Accordo è volto a favorire l'integrazione a livello europeo e regionale, anche incoraggiando la partecipazione bilaterale nel contesto di programmi multilaterali promossi dall'Unione europea, nonché di specifiche iniziative di cooperazione regionale. L'Accordo mira altresì ad agevolare le relazioni culturali tra le minoranze dell'una e dell'altra parte dei rispettivi confini dello Stato. Il testo dell'Accordo si compone di un preambolo e 22 articoli. L'articolo 1 esplicita la volontà delle due Parti di promuovere e realizzare attività che favoriscano la cooperazione nel campo della cultura e dell'istruzione. L'articolo 2 si propone di continuare a favorire i rapporti tra i competenti Ministeri ed enti, sostenendo la cooperazione tra gli istituti di istruzione elementare, media e superiore nonché tra le università dei due Paesi, l'avvio di ricerche scientifiche congiunte, lo scambio di informazioni, pubblicazioni, scolari, studenti e docenti. L'articolo 3 impegna ciascuna Parte a favorire lo sviluppo dello studio e dell'insegnamento della lingua e della letteratura dell'altra Parte nelle proprie università o altri istituti, con particolare riguardo ai territori in cui vivono entrambe le minoranze. L'articolo 4 propone di offrire borse di studio a studenti e laureati dell'altro Stato per studi e ricerche a livello universitario e post-universitario. L'articolo 5 promuove la collaborazione alle analisi dei testi di storia e geografia favorendo le riunioni di esperti. L'articolo 6 riguarda l'equipollenza dei diplomi, al momento regolata – fino all'entrata in vigore di nuove intese – dal memorandum italo-sloveno in materia del 10 luglio 1995 e dal connesso accordo firmato con la ex Repubblica popolare federale di Jugoslavia del 18 febbraio 1983, e l'impegno delle Parti a regolare, entro breve tempo, la materia secondo le rispettive legislazioni universitarie. L'articolo 7 intende favorire la collaborazione in campo editoriale, anche Pag. 208attraverso la traduzione delle principali opere letterarie di autori nazionali dell'altro Stato. L'articolo 8 impegna i due Paesi a favorire nel proprio territorio lo svolgimento di attività di istituzioni culturali e istituti di cultura dell'altro Paese. A tale fine, si favorirà l'apertura di istituti di cultura e ci si impegna a favorirne l'avvio e il funzionamento. L'articolo 9 promuove lo scambio di mostre rappresentative del patrimonio artistico e culturale di ciascuno Stato. L'articolo 10 intende promuovere lo scambio di informazioni e documentazioni di rilievo nei settori della musica, della danza, delle arti visive, del teatro e del cinema. L'articolo 11 riguarda la collaborazione tra archivi, biblioteche e musei dei due Paesi, attraverso lo scambio di materiale e di esperti in questi settori e nel settore archeologico. L'articolo 12 prevede la cooperazione nel settore della tutela dei beni ambientali. L'articolo 13 impegna i due Paesi a collaborare per impedire il traffico illegale di opere d'arte e di altri beni culturali cercando possibilmente di favorire la restituzione dei beni culturali illegalmente trasferiti. L'articolo 14 riguarda la collaborazione nei settori dello sport e della gioventù e facilita gli scambi giovanili. L'articolo 15 promuove la collaborazione tra organismi e agenzie di stampa, i contatti tra editori di giornali e riviste, nonché lo scambio di giornalisti e corrispondenti. L'articolo 16 promuove contatti e collaborazioni tra i rispettivi organismi radio-televisivi. L'articolo 17 impegna gli Stati al proseguimento della cooperazione nel settore dell'istruzione mirata alla conservazione dell'identità linguistica della minoranza italiana in Slovenia e della minoranza slovena in Italia. A tale fine è prevista l'istituzione di una sottocommissione mista. L'articolo 18 stabilisce che ciascuna Parte favorirà l'ingresso, la permanenza e l'uscita delle persone, delle attrezzature e di tutto il materiale culturale necessario alla realizzazione di programmi o degli scambi in conformità all'Accordo. L'articolo 19 prevede l'istituzione di una Commissione mista, da convocare attraverso i canali diplomatici alternativamente nelle rispettive capitali, che dovrà dare applicazione all'Accordo attraverso concreti programmi esecutivi. L'articolo 20 stabilisce che le disposizioni di cui all'Accordo non pregiudicano i diritti e gli impegni delle due Parti derivanti da convenzioni internazionali stipulate con Paesi terzi. Eventuali controversie di interpretazione o attuazione dell'Accordo saranno risolte per via diplomatica tra le Parti contraenti. 7 L'articolo 21 indica che l'Accordo entrerà in vigore sessanta giorni dopo lo scambio degli strumenti di ratifica. L'articolo 22 stabilisce la durata illimitata dell'Accordo e le modalità di denuncia dello stesso.
  Il disegno di legge di autorizzazione alla ratifica, oltre alle consuete disposizioni riguardanti l'autorizzazione di ratifica (articolo 1) e l'ordine di esecuzione (articolo 2), contiene all'articolo 3 la disposizione per la copertura degli oneri finanziari derivanti dall'attuazione degli accordi, la cui puntualizzazione è effettuata nella relazione tecnica allegata al provvedimento. In particolare gli oneri di attuazione del provvedimento, previsti dal testo originario, sono pari a euro 1.880.636 nel 2016 e nel 2017 ed a euro 1.913.416 a decorrere dal 2018. In seguito alle modifiche intervenute nel corso dell'esame in sede referente, gli oneri derivanti dal provvedimento sono stati aggiornati e risultano pari complessivamente a euro 1.421.116, per ciascuno degli anni 2017 e 2018, e a 1.449.996 euro a decorrere dall'anno 2019. Ad essi si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli Affari esteri e della cooperazione internazionale.
  Propone, infine, l'espressione di un parere favorevole sul provvedimento.

Pag. 209

  Flavia PICCOLI NARDELLI, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 11.50.

ATTI DEL GOVERNO

  Martedì 7 marzo 2017. — Presidenza della presidente Flavia PICCOLI NARDELLI.

  La seduta comincia alle 19.45.

Schema di decreto legislativo recante norme sulla promozione della cultura umanistica, sulla valorizzazione del patrimonio e delle produzioni culturali e sul sostegno della creatività.
Atto n. 382.
(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto, rinviato nella seduta del 1o marzo 2017.

  Flavia PICCOLI NARDELLI, presidente, avverte che la pubblicità è garantita anche dal circuito chiuso e comunica che la Presidente della Camera, nello sciogliere la riserva dell'assegnazione, ha trasmesso il parere della Conferenza unificata, il quale è in distribuzione.

  Filippo CRIMÌ (PD), relatore, formula una proposta di parere favorevole, che illustra sinteticamente. Essa contiene anche diverse condizioni volte a modificare il testo dello schema al fine di renderlo più organico e per accogliere i rilievi e le osservazioni emersi durante le audizioni informali.

  Chiara DI BENEDETTO (M5S) deposita una proposta di parere alternativo.

  Gianluca VACCA (M5S) preannunzia che il suo gruppo si riserva di esaminare con cura la proposta della relatrice.

  Flavia PICCOLI NARDELLI, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Schema di decreto legislativo recante norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo ed esami di Stato.
Atto n. 384.
(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto, rinviato nella seduta del 1o marzo 2017.

  Flavia PICCOLI NARDELLI, presidente, comunica che la Presidente della Camera, nello sciogliere la riserva dell'assegnazione, ha trasmesso il parere della Conferenza unificata, il quale è in distribuzione.

  Mara CAROCCI (PD), relatrice, formula una proposta di parere favorevole, che illustra sinteticamente. Essa contiene anche diverse condizioni, che sottopone all'attenzione dei colleghi.

  Chiara DI BENEDETTO (M5S) deposita una proposta di parere alternativo.

  Maria MARZANA (M5S) domanda chiarimenti alla relatrice.

  Mara CAROCCI (PD) replica che la sua proposta costituisce il frutto di suggerimenti e rilievi emersi nel corso sia delle audizioni sia del dibattito in Commissione.

  Flavia PICCOLI NARDELLI, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 20.05.