CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 7 marzo 2017
779.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Finanze (VI)
COMUNICATO
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SEDE CONSULTIVA

  Martedì 7 marzo 2017. — Presidenza del presidente Maurizio BERNARDO. — Interviene il Viceministro dell'Economia e delle finanze Luigi Casero.

  La seduta comincia alle 14.30.

Variazione nella composizione della Commissione.

  Maurizio BERNARDO, presidente, comunica che il deputato Federico Fauttilli entra a far parte della Commissione, in sostituzione del deputato Domenico Rossi, membro del Governo.

Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo di Barbados per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali.
C. 4226 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla III Commissione).
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Tommaso CURRÒ (PD), relatore, rileva come la Commissione sia chiamata a esaminare, ai fini del parere alla III Commissione Affari esteri, il disegno di legge C. 4226, approvato dal Senato, recante ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo di Barbados per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali, fatta a Barbados il 24 agosto 2015.
  Segnala preliminarmente come la Convenzione, la quale fa seguito ad altri analoghi accordi stipulati da Barbados con altri Paesi europei, inserendosi nel contesto generale di ampliamento della rete di convenzioni stipulate dal nostro Paese al fine di evitare le doppie imposizioni, disciplini gli aspetti fiscali inerenti alle relazioni economiche poste in essere tra i residenti dei due Paesi contraenti, fornendo uno strumento giuridico utile alle imprese italiane al fine di operare in Pag. 171Barbados in condizioni concorrenziali rispetto agli operatori economici di altri Paesi ad economia avanzata, nonché per contrastare l'abuso dei trattati e prevenire il fenomeno dell'evasione fiscale.
  Sottolinea quindi la rilevanza del provvedimento, il quale intende realizzare l'obiettivo di una maggiore trasparenza fiscale e di un'adeguata collaborazione tra le amministrazioni tributarie dei due Stati contraenti, anche attraverso forme di scambio di informazioni, nonché attraverso il superamento del segreto bancario. Tali misure consentiranno infatti a Barbados di uscire dalla black-list dei Paesi che non assicurano un adeguato scambio di informazioni in materia.
  La relazione illustrativa del disegno di legge segnala come la struttura della Convenzione corrisponda agli standard più recenti del modello elaborato dall'OCSE, discostandosene solo per taluni aspetti, in relazione ad aspetti particolari dei sistemi fiscali dei due Paesi.
  In tale ambito evidenzia la particolare rilevanza delle disposizioni di cui all'articolo 26 in materia di scambio di informazioni, redatte in conformità con i più recenti standard dell'OCSE in materia di scambi di informazioni e di trasparenza fiscale, ivi compreso il superamento del segreto bancario.
  Passando al contenuto della Convenzione, che si compone di 31 articoli, gli articoli 1 e 2 delimitano il campo d'applicazione della Convenzione: in particolare l'articolo 1 individua la sfera soggettiva di applicazione della Convenzione nelle persone fisiche e giuridiche residenti di uno o di entrambi gli Stati contraenti.
  Per quanto attiene invece alla sfera oggettiva di applicazione, l'articolo 2, al paragrafo 3, precisa che le imposte specificamente considerate per l'Italia sono:
   l'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF);
   l'imposta sul reddito delle società (IRES);
   l'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP).

  La disposizione specifica che tali imposte sono considerate dalla Convenzione anche se riscosse mediante ritenuta alla fonte.
  Per quanto riguarda Barbados le imposte considerate sono invece l'imposta sul reddito, l'imposta sul reddito delle società e l'imposta sul reddito derivante da operazioni petrolifere.
  La disposizione specifica, al paragrafo 4, che la Convenzione si applicherà anche alle imposte di natura analoga o identica che saranno istituite successivamente alla firma della Convenzione stessa.
  Gli articoli 3, 4 e 5 recano le definizioni delle espressioni utilizzate nella Convenzione.
  In particolare, l'articolo 3 reca le definizioni generali. In tale ambito, il paragrafo 1, lettera i), individua l'autorità competente in Italia nel Ministero dell'economia e delle finanze e l'autorità competente a Barbados nel Ministero responsabile delle finanze.
  L'articolo 4 definisce il concetto di soggetti residenti di una Parte contraente, facendo in primo luogo riferimento, al paragrafo 1, ai concetti di domicilio, di residenza o di sede della direzione.
  In tale contesto il paragrafo 2 affronta il tema delle persone fisiche residenti in entrambi gli Stati, prevedendo in tal caso una serie di criteri progressivi, applicabili man mano, prevedendo che:
   si consideri lo Stato dove la persona ha abitazione permanente o dove sono le sue relazioni personali ed economiche più strette;
   si consideri lo Stato dove la persona soggiorna abitualmente;
   si consideri lo Stato di nazionalità della persona;
   si risolva la questione sulla base di un accordo tra gli Stati.

  Ai sensi del paragrafo 3 per le persone diverse da quelle fisiche si considera il luogo dove ha sede la direzione effettiva.Pag. 172
  L'articolo 5 definisce il concetto di stabile organizzazione, ricalcando quella utilizzata in tutti gli accordi di specie stipulati dall'Italia.
  In particolare, ai paragrafi da 1 a 3 si fa riferimento al concetto di sede fissa di affari tramite cui l'impresa esercita la sua attività, concetto in cui si comprendono esplicitamente: le sedi di direzione; le succursali; gli uffici; le officine; i laboratori; le miniere; i pozzi di petrolio o di gas, le cave o altri luoghi di estrazione di risorse naturali; i cantieri di costruzione o installazione, le piattaforme di trivellazione, le navi utilizzate per esplorazione o sfruttamento di risorse naturali, se di durata superiore a 6 mesi.
  Il paragrafo 4 specifica che non si considera sussistente una stabile organizzazione qualora:
   si faccia uso di un'installazione a soli fini di deposito, di esposizione o consegna;
   i beni o le merci siano immagazzinati ai soli fini di deposito, esposizione o consegna o trasformazione da parte di altra impresa;
   una sede fissa sia utilizzata ai soli fini di acquisto di beni o di merci, di raccolta di informazioni, per qualsiasi altra attività di carattere preparatorio o ausiliario, ovvero per la combinazione delle predette attività.

  Si è invece in presenza di stabile organizzazione, in base al paragrafo 5, qualora la persona che agisce in una Parte contraente per conto di un'impresa dell'altra Parte disponga abitualmente di poteri che le permettano di concludere contratti a nome dell'impresa, salvo il caso in cui le attività di detta persona siano limitate a quelle indicate al paragrafo 4 del medesimo articolo 5.
  Si precisa inoltre, ai paragrafi 6 e 7, che non sussiste stabile organizzazione per il solo fatto che un'impresa eserciti la propria attività in una Parte per mezzo di un mediatore, commissionario generale o altro intermediario indipendente, ovvero di un raccomandatario o mediatore marittimo; in base al paragrafo 8 il fatto che una società residente di una Parte controlli o sia controllata da una società dell'altra Parte ovvero svolga la propria attività in questa altra Parte non costituisce di per sé motivo sufficiente per far considerare una qualsiasi delle predette società una stabile organizzazione dell'altra.
  Gli articoli da 6 a 22 trattano dell'imposizione sui redditi.
  In particolare, l'articolo 6 stabilisce che la tassazione dei redditi immobiliari, comprese quelli delle attività agricole o forestali, nonché i redditi derivanti da beni immobili di un'impresa e quelli derivanti dai beni immobili utilizzati per l'esercizio di una professione indipendente, avviene nel Paese in cui sono situati gli immobili.
  L'articolo 7 attribuisce il diritto esclusivo di tassazione degli utili delle imprese allo Stato di residenza dell'impresa stessa, fatto salvo il caso in cui questa svolga attività industriale o commerciale nell'altro Stato per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata; in quest'ultima ipotesi il paragrafo 1 prevede che lo Stato in cui è localizzata la stabile organizzazione può tassare gli utili realizzati sul proprio territorio, ma solo nella misura in cui essi sono realizzati mediante tale stabile organizzazione.
  In base al paragrafo 2, quando un'impresa di uno Stato contraente svolge un'attività industriale o commerciale nell'altro Stato contraente per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, in ciascuno Stato contraente vanno attribuiti a detta stabile organizzazione gli utili che si ritiene sarebbero stati da essa conseguiti se si fosse trattato di un'impresa distinta e separata che svolge attività identiche o analoghe in condizioni identiche o analoghe e in piena indipendenza dall'impresa di cui essa costituisce una stabile organizzazione.
  Il paragrafo 3 stabilisce che, nella determinazione degli utili di una stabile organizzazione, sono ammesse in deduzione le spese sostenute per gli scopi Pag. 173perseguiti dalla stabile organizzazione stessa, comprese le spese di direzione e amministrazione.
  Il paragrafo 4, inoltre, stabilisce che, qualora uno degli Stati segua la prassi di determinare gli utili da attribuire a una stabile organizzazione in base al riparto degli utili complessivi dell'impresa tra le diverse parti di essa, si consente al predetto Stato di determinare gli utili imponibili secondo la ripartizione in uso; tuttavia, viene specificato che il metodo di riparto adottato deve essere tale che il risultato sia conforme ai principi contenuti nel medesimo articolo 7.
  Il paragrafo 5 precisa che non si possono attribuire utili ad una stabile organizzazione per il solo fatto che essa acquista beni per l'impresa.
  Il paragrafo 6 specifica che gli utili da attribuire alla stabile organizzazione sono determinati con lo stesso metodo anno per anno.
  In linea con quanto raccomandato in ambito OCSE, l'articolo 8 stabilisce che gli utili derivanti dall'esercizio di navi e aeromobili in traffico internazionale o dal noleggio di contenitori occasionali rispetto al predetto esercizio di navi o aeromobili sono tassati esclusivamente nello Stato in cui è situata la sede di direzione effettiva dell'impresa.
  In base al paragrafo 3 tali disposizioni si applicano anche agli utili derivanti dalla partecipazione a un fondo comune (pool), a un esercizio in comune o a un organismo internazionale di esercizio.
  Ai sensi del paragrafo 2, se la sede della direzione effettiva di un'impresa di navigazione marittima è situata a bordo di una nave o battello, detta sede si considera situata nello Stato contraente in cui si trova il porto di immatricolazione della nave o battello, oppure, in mancanza di un porto di immatricolazione, nello Stato contraente in cui è residente l'esercente la nave o battello.
  Le disposizioni dell'articolo 9 riflettono in massima parte le disposizioni presenti nel modello dell'OCSE in materia di imprese associate (cioè nel caso di un'impresa di uno Stato che partecipa direttamente o indirettamente alla direzione, al controllo o al capitale di un'impresa dell'altro Stato, ovvero nel caso di medesime persone che partecipano direttamente o indirettamente alla direzione, al controllo o al capitale di un'impresa di uno Stato e di un'impresa dell'altro Stato, qualora le imprese predette siano vincolate nelle loro relazioni da condizioni diverse da quelle che sarebbero state convenute tra imprese indipendenti). Tali disposizioni sono finalizzate a consentire (nel caso in cui uno Stato sottoponga a tassazione utili di una impresa sottoposta a tassazione presso l'altro Stato) le rettifiche degli utili derivanti da transazioni tra imprese associate.
  La norma specifica che le eventuali rettifiche del reddito accertato possono essere poste in essere soltanto in conformità alla procedura amichevole prevista all'articolo 25 della Convenzione.
  Il trattamento convenzionale riservato ai dividendi, disciplinato dall'articolo 10, prevede, ai paragrafi 1 e 2, che esso sia caratterizzato dalla tassazione definitiva nel Paese di residenza del beneficiario e dalla concorrente facoltà, accordata allo Stato da cui essi provengono, di prelevare un'imposta alla fonte entro limiti espressamente previsti. In particolare, sono state stabilite aliquote differenziate di ritenuta nello Stato della fonte, da applicare all'ammontare lordo, rispettivamente del 5 per cento se il beneficiario è una società che detiene direttamente almeno il 10 per cento del capitale della società che ha pagato i dividendi nel momento in cui tali dividendi siano stati distribuiti, per un periodo di almeno due anni; negli altri casi l'aliquota prevista è del 15 per cento.
  Il paragrafo 3 dell'articolo 10 reca la definizione del termine «dividendi», mentre, il paragrafo 4 specifica che le disposizioni di cui ai paragrafi 1 e 2 non si applicano nel caso in cui il beneficiario effettivo dei dividendi, residente di uno Stato contraente, eserciti nell'altro Stato contraente, di cui è residente la società che paga i dividendi, un'attività industriale o commerciale per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, oppure svolga in detto altro Stato contraente una professione Pag. 174indipendente mediante una base fissa ivi situata, e la partecipazione generatrice dei dividendi si ricolleghi effettivamente a tale stabile organizzazione o base fissa.
  Inoltre, ai sensi del paragrafo 5, qualora una società residente di uno Stato contraente ricavi utili o redditi dall'altro Stato contraente, detto altro Stato non può applicare alcuna imposta sui dividendi pagati dalla società, a meno che tali dividendi siano pagati ad un residente di detto altro Stato ovvero a meno che la partecipazione generatrice dei dividendi si ricolleghi effettivamente a una stabile organizzazione o a una base fissa situate in detto altro Stato, né può prelevare alcuna imposta, a titolo di imposizione degli utili non distribuiti, sugli utili non distribuiti della società, anche se i dividendi pagati o gli utili non distribuiti costituiscono in tutto o in parte utili o redditi realizzati in detto altro Stato.
  Il paragrafo 6 prevede che quando gli utili realizzati da una stabile organizzazione in uno Stato siano trasferiti alla società, residente nell'altro Stato, che possiede la detta stabile organizzazione, tali trasferimenti di utili possono essere tassati nello Stato di residenza della stabile organizzazione con aliquota non eccedente il 5 per cento.
  Per quanto riguarda la tassazione sugli interessi, ai sensi dell'articolo 11, paragrafi 1 e 2, si applica il principio generale della loro definitiva tassazione nello Stato di residenza del percipiente; detti cespiti sono peraltro imponibili anche nello Stato dal quale essi provengono: in tale ultimo caso, se il beneficiario è residente nell'altro Stato, l'imposta applicata non può eccedere il 5 per cento dell'ammontare lordo degli interessi.
  In base al paragrafo 3 gli interessi provenienti da uno Stato contraente sono comunque esenti da imposta in detto Stato se:
   a) il debitore degli interessi è il Governo di detto Stato o un suo ente locale;
   b) gli interessi sono pagati al Governo dell'altro Stato contraente o a un suo ente locale o a un ente o organismo (compresi la Banca centrale e gli istituti finanziari) interamente di proprietà di questo Stato contraente o di un suo ente locale;
   c) gli interessi sono pagati ad altri enti o organismi (compresi la Banca centrale e gli istituti finanziari) in dipendenza di finanziamenti concessi nel quadro di accordi conclusi tra i Governi degli Stati contraenti.

  Il paragrafo 4 chiarisce che, ai fini dell'articolo 11, il termine «interessi» designa i redditi dei crediti di qualsiasi natura, garantiti o no da ipoteca e recanti o meno una clausola di partecipazione agli utili e dei crediti di qualsiasi natura.
  In tale quadro il paragrafo 6 stabilisce che gli interessi si considerano provenienti da uno Stato contraente quando il debitore è lo Stato stesso, una sua suddivisione politica o amministrativa, un suo ente locale, un'unità territoriale amministrativa o un residente di detto Stato. Tuttavia, quando il debitore degli interessi ha in uno Stato contraente una stabile organizzazione o base fissa per le cui necessità viene contratto il debito sul quale sono pagati gli interessi, e tali interessi sono a carico della stabile organizzazione, gli interessi si considerano provenienti dallo Stato in cui è situata la stabile organizzazione o base fissa stessa.
  Inoltre, ai sensi del paragrafo 5, qualora il beneficiario dei predetti interessi sia residente di una Parte contraente ed eserciti attività industriali, commerciali o professionali mediante una stabile organizzazione o una base fissa situata nell'altra Parte dalla quale provengono gli interessi, e il credito generatore degli interessi sia connesso a tale organizzazione o base, essi saranno tassabili da parte di detta Parte.
  Nel caso in cui l'ammontare degli interessi effettivamente pagati ecceda, in forza di particolari relazioni tra il debitore, il beneficiario effettivo e terzi, quanto sarebbe stato convenuto tra debitore e Pag. 175beneficiario in assenza di tali particolari relazioni, il paragrafo 7 specifica che le previsioni dell'articolo 11 si applicano solo alla parte corrispondente a quanto sarebbe stato stabilito in assenza delle predette particolari condizioni, mentre la quota eccedente è imponibile in conformità alla legislazione di ciascuna Parte, tenuto conto delle altre disposizioni della Convenzione.
  In materia di canoni, l'articolo 12 stabilisce, ai paragrafi 1 e 2, il principio di tassazione definitiva nella Parte di residenza del beneficiario effettivo, salva la possibilità, per la Parte della fonte, di applicare un'imposizione; qualora il beneficiario effettivo sia residente della Parte diversa dalla fonte tale imposizione non può comunque essere superiore al 5 per cento dell'ammontare lordo dei canoni.
  Il paragrafo 3 specifica che, ai fini dell'articolo 12, il termine «canoni» designa i compensi di qualsiasi natura corrisposti per l'uso o la concessione in uso, di un diritto d'autore su opere letterarie, artistiche o scientifiche, ivi compresi le pellicole, dischi o registrazioni, di brevetti, marchi di fabbrica o di commercio, disegni o modelli, progetti, formule o processi segreti, nonché per l'uso o la concessione in uso di attrezzature industriali, commerciali o scientifiche o per informazioni concernenti esperienze di carattere industriale, commerciale o scientifico.
  In base al paragrafo 4, qualora il beneficiario effettivo dei canoni sia residente di una Parte contraente ed eserciti attività industriali, commerciali o professionali mediante una stabile organizzazione o una base fissa situate nell'altra Parte da cui provengono i canoni, e il diritto o bene generatore dei canoni sia connesso a tale organizzazione o base, essi potranno essere tassati da tale ultima Parte.
  In tale quadro il paragrafo 5 stabilisce che gli interessi si considerano provenienti da uno Stato contraente quando il debitore è lo Stato stesso, una sua suddivisione politica o amministrativa, un suo ente locale, un'unità territoriale amministrativa o un residente di detto Stato. Tuttavia, quando il debitore dei canoni ha in uno Stato contraente una stabile organizzazione o base fissa per le cui necessità è stato contratto l'obbligo al pagamento dei canoni, e tali canoni sono a carico della stabile organizzazione o base fissa, i canoni stessi si considerano provenienti dallo Stato in cui è situata la stabile organizzazione o base fissa stessa.
  Nel caso in cui l'ammontare dei canoni effettivamente pagati ecceda, in forza di particolari relazioni tra il debitore, il beneficiario effettivo e terzi, quanto sarebbe stato convenuto tra debitore e beneficiario, il paragrafo 6 specifica che le previsioni dell'articolo si applicano solo alla parte corrispondente a quanto sarebbe stato stabilito in assenza delle predette particolari condizioni, mentre la quota eccedente è imponibile in conformità alla legislazione di ciascuna Parte, tenuto conto delle altre disposizioni della Convenzione.
  Per quanto concerne gli utili di capitale, l'articolo 13 prevede anzitutto, al paragrafo 1, che quelli derivanti dall'alienazione di beni immobili situati nell'altro Stato contraente sono imponibili in detto altro Stato.
  Ai sensi del paragrafo 2 gli utili derivanti dall'alienazione di beni mobili facenti parte dell'attivo di una stabile organizzazione o base fissa che un'impresa di uno Stato contraente possiede nell'altro Stato contraente, nonché gli utili derivanti dall'alienazione dell'intera stabile organizzazione o base fissa, risultano imponibili solo nello stato di ubicazione della stabile organizzazione o della base fissa.
  Il paragrafo 3 stabilisce che gli utili prodotti dall'alienazione di navi o aeromobili utilizzati nel traffico internazionale o di beni mobili a questi correlati sono invece imponibili solo nello Stato contraente in cui è situata la sede della direzione effettiva dell'impresa.
  Il paragrafo 4 reca previsioni sulla tassabilità degli utili che un residente di uno Stato contraente ritrae dall'alienazione di azioni, prevedendo che se tali azioni derivano per più del 50 per cento del loro valore da beni immobili situati nell'altro Stato contraente, essi sono imponibili in detto altro Stato. Pag. 176
  Il paragrafo 5 reca una clausola residuale, in base alla quale gli utili derivanti dall'alienazione di beni non menzionati nell'articolo sono tassabili solo nello Stato contraente di residenza dell'alienante.
  Quanto ai redditi derivanti dall'esercizio di una libera professione o da altre attività di carattere indipendente, l'articolo 14 prevede l'imposizione nel Paese di residenza del professionista.
  Tuttavia, tali redditi sono imponibili anche nell'altro Stato contraente se il professionista dispone abitualmente nell'altro Stato contraente di una base fissa per l'esercizio delle sue attività: in tal caso, sono imponibili in detto altro Stato contraente unicamente i redditi imputabili a detta base fissa.
  In tale ambito il paragrafo 2 definisce l'espressione «libera professione», comprendendo le attività indipendenti di carattere scientifico, letterario, artistico, educativo o pedagogico, nonché le attività indipendenti di medici, avvocati, ingegneri, architetti, dentisti e contabili.
  L'articolo 15 disciplina il trattamento fiscale delle remunerazioni per lavoro subordinato (diverse dai compensi e gettoni di presenza, dalle pensioni e dai salari ricevuti come corrispettivo per l'esercizio di funzioni pubbliche), prevedendo, al paragrafo 1, il principio generale della tassazione esclusiva nel Paese di residenza del lavoratore, a meno che l'attività non sia svolta nell'altro Stato, che in questo caso è legittimato a tassare tali redditi.
  Tuttavia, anche in questo caso, in base al paragrafo 2, la tassazione avverrà esclusivamente nel Paese di residenza del percipiente, qualora ricorrano i seguenti usuali criteri concorrenti: a) permanenza nell'altro Stato per un periodo non superiore a 183 giorni nel corso dell'anno fiscale; b) pagamento delle remunerazioni da, o per conto di, un datore di lavoro che non è residente dell'altro Stato; c) onere delle remunerazioni non sostenuto da una stabile organizzazione o base fissa che il datore di lavoro ha nell'altro Stato.
  Per la tassazione delle remunerazioni relative a lavoro subordinato svolto su navi o aeromobili in traffico internazionale il paragrafo 3 prevede che tali remunerazioni sono imponibili solo nello Stato contraente nel quale è situata la sede della direzione effettiva dell'impresa.
  Il paragrafo 4 contiene una disposizione di natura antielusiva che mira a preservare la potestà impositiva degli Stati contraenti sulle indennità di fine rapporto o sulle remunerazioni forfetarie di natura analoga, anche a fronte di cambi di residenza, consentendo che lo Stato di prima residenza del soggetto possa tassare tali redditi, se essi sono in relazione ad attività dipendente svolta nel proprio territorio.
  L'articolo 16 prevede che i compensi e gettoni di presenza che un residente di uno Stato contraente riceve in qualità di amministratore di una società dell'altro Stato contraente, siano tassabili nel Paese di residenza della società che li corrisponde.
  L'articolo 17 al paragrafo 1 stabilisce, per i redditi di artisti dello spettacolo, musicisti e sportivi, la loro imponibilità nella Parte contraente di prestazione dell'attività.
  Il paragrafo 2 specifica che tale criterio di tassabilità può sussistere anche nel caso in cui i redditi siano attribuiti a persona diversa dall'artista o dallo sportivo, mentre il paragrafo 3 prevede che i predetti redditi, qualora siano percepiti da soggetti residenti in uno Stato contraente per attività svolte nell'altro Stato nell'ambito di programmi di scambio culturale o sportivo ovvero finanziate per la maggior parte con fondi pubblico dello Stato di residenza, non sono imponibili nell'altro Stato contraente in cui le attività sono svolte.
  L'articolo 18 prevede che le pensioni e le altre remunerazioni analoghe corrisposte ad un residente di uno Stato contraente sono tassabili esclusivamente nel Paese di residenza del beneficiario. Tali redditi sono invece imponibile nello Stato di provenienza quando il beneficiario goda di esenzione per i medesimi redditi nel suo Stato di residenza.
  In base all'articolo 19, paragrafo 1, le remunerazioni, i salari e gli stipendi, pagati a una persona fisica da una Parte contraente o da una sua suddivisione politica Pag. 177o amministrativa o da un suo ente locale in corrispettivo di servizi resi a detta Parte o suddivisione, sono imponibili soltanto nella Parte da cui provengono i redditi; tali redditi sono invece imponibili soltanto nella Parte in cui i servizi sono resi se la persona che li percepisce è residente in quest'ultima Parte, ne ha la nazionalità o non è divenuto residente di detta Parte solo per rendervi i servizi.
  Il paragrafo 2 stabilisce che le pensioni corrisposte da uno Stato contraente in corrispettivo di servizi resi a detto Stato sono imponibili soltanto nello Stato da cui provengono i redditi, a meno che la persona fisica sia un residente dell'altro Stato e ne abbia la nazionalità: in quest'ultimo caso le pensioni saranno imponibili soltanto nell'altro Stato.
  In base all'articolo 20, le remunerazioni derivanti dalle attività di insegnamento e di ricerca esercitate nello Stato di soggiorno da un professore o da un insegnante o ricercatore che è residente dell'altro Stato, sono fiscalmente esenti nello Stato di soggiorno, quando il periodo di soggiorno stesso non supera i due anni.
  L'articolo 21 prevede che le somme corrisposte per il mantenimento e le spese di istruzione o formazione a studenti e apprendisti, i quali soggiornino per motivi di studio o formazione professionale in una Parte diversa da quello di residenza, siano esenti dalla tassazione, per non più di 6 anni consecutivi, nella Parte presso cui viene svolta l'attività di studio, a condizione che tali somme provengano da fonti situate al di fuori di tale ultima Parte.
  Ai sensi dell'articolo 22, paragrafo 1, gli elementi di reddito diversi da quelli trattati esplicitamente negli articoli della Convenzione sono imponibili solo nella Parte di residenza del percipiente.
  Il paragrafo 2 specifica che i redditi non immobiliari derivanti dall'esercizio di attività industriale, commerciale o professionale mediante una stabile organizzazione o una base fissa situata nella Parte diversa da quella di residenza del beneficiario, sono tassabili dalla Parte ove è situata tale stabile organizzazione o base fissa.
  Con riferimento alle disposizioni finalizzate a evitare le doppie imposizioni, l'articolo 23, al paragrafo 2 prevede che l'Italia possa includere nella base imponibile delle sue imposte sul reddito anche i redditi imponibili a Barbados da suoi residenti, deducendo dalle imposte calcolate l'imposta sui redditi pagata a Barbados. Si applica in tal caso il metodo di imputazione ordinaria, che limita l'ammontare della deduzione relativa all'imposta estera pagata alla quota di imposta italiana attribuibile agli elementi di reddito imponibili a Barbados, nella proporzione in cui gli stessi concorrono alla formazione del reddito complessivo.
  Al fine di tener conto delle modalità di imposizione dei redditi di natura finanziaria di fonte estera previste in Italia, la stessa disposizione chiarisce che non spetta la deduzione per imposte pagate all'estero nel caso in cui i redditi siano sottoposti in Italia a imposta sostitutiva o a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta, anche su richiesta del contribuente.
  Per quel che riguarda Barbados, il paragrafo 3 prevede che, se un residente riceve redditi che, in conformità con le disposizioni della Convenzione, sono imponibili in Italia, Barbados accorda una deduzione dell'imposta pagata per un ammontare pari all'imposta pagata in Italia su tali redditi. Il medesimo paragrafo 3 stabilisce inoltre che, nel caso di dividendi pagati da una società italiana a una società di Barbados la quale detiene direttamente almeno il 5 per cento della società fonte dei dividendi, tale deduzione sarà calcolata considerando l'imposta italiana dovuta dalla società fonte in relazione agli utili con cui sono pagati i dividendi e che la stessa deduzione non può eccedere la quota parte di imposta sul reddito calcolata prima della deduzione che è attribuibile al reddito imponibile in Italia.
  Le disposizioni convenzionali relative alla non discriminazione, contenute nell'articolo 24, formulate in maniera sostanzialmente analoga alle corrispondenti disposizioni Pag. 178degli altri accordi di specie conclusi dall'Italia, prevedono che, in linea di massima, valga il principio, stabilito dal paragrafo 1, secondo cui i nazionali di uno Stato contraente non possono essere assoggettati nell'altro Stato a imposizioni diverse o più onerose rispetto a quelle previste per i residenti di quest'altro Stato, qualora si trovino nella stessa situazione.
  In tale contesto i paragrafi 2, 3 e 4 declinano tale principio con particolare riferimento alla tassazione delle stabili organizzazioni, alla deducibilità di interessi e canoni pagati da una impresa residente in uno Stato a un beneficiario residente dell'altro Stato e alla tassazione delle imprese.
  Il paragrafo 5 stabilisce che analogo principio di non discriminazione si applica alle imprese di uno Stato il cui capitale sia direttamente o indirettamente posseduto o controllato da residenti dell'altro Stato, mentre al paragrafo 6 si chiarisce che le disposizioni dell'articolo si applicano alle imposte di ogni genere o denominazione.
  Le disposizioni attinenti alla procedura amichevole di soluzione delle controversie, di cui all'articolo 25, contemplano la possibilità che un soggetto, il quale ritenga che le misure adottate da uno o da entrambi gli Stati contraenti nei suoi confronti comportino un'imposizione non conforme a quanto disposto dalla Convenzione, possa sottoporre il proprio caso alle competenti autorità del suo Stato di residenza o di nazionalità – purché entro tre anni dalla prima notifica della misura contestata –, prevedendo in tal caso, ai paragrafi 2 e 4, che le competenti autorità delle due Parti contraenti facciano del loro meglio per risolvere in via amichevole la controversia, comunicando direttamente tra loro a tal fine.
  In base al paragrafo 3, le autorità competenti fanno del loro meglio per risolvere le difficoltà o dubbi inerenti all'applicazione della Convenzione e potranno consultarsi per eliminare la doppia imposizione anche in relazione a casi non previsti dalla Convenzione.
  L'articolo 26 dispone in tema di scambio di informazioni tra le autorità competenti degli Stati contraenti, prevedendo clausole sostanzialmente corrispondenti alle disposizioni degli altri accordi di specie conclusi dal nostro Paese, le quali riflettono interamente i più recenti modelli dell'OCSE, compreso il superamento del segreto bancario.
  In particolare, al paragrafo 1 è previsto lo scambio di informazioni verosimilmente pertinenti per l'applicazione della Convenzione o per l'applicazione di leggi interne relative alle imposte di qualsiasi genere o denominazione.
  Ai sensi del paragrafo 2 si prevedono garanzie per la riservatezza delle informazioni ricevute da ciascuna delle Parti contraenti, che potranno essere comunicate solo a organi giudiziari o amministrativi incaricate dell'accertamento o della riscossione delle imposte considerate dalla Convenzione e delle procedure o procedimenti pertinenti, e potranno essere utilizzate solo per i fini per cui sono state comunicate.
  In base al paragrafo 3, inoltre, nessuno dei due Stati contraenti avrà comunque l'obbligo di adottare provvedimenti amministrativi in deroga a proprie norme legislative o prassi amministrative, né di fornire informazioni non ottenibili in base alla propria legislazione o normale prassi amministrativa, e neanche di fornire informazioni suscettibili di rivelare segreti commerciali, industriali, professionali o un processo commerciale, ovvero informazioni la cui divulgazione sarebbe contraria all'ordine pubblico.
  Il paragrafo 4 prevede che tali limitazioni non possono essere intese nel senso di permettere a uno Stato contraente di rifiutarsi di fornire informazioni solo perché lo stesso non ne ha interesse ai propri fini fiscali.
  In tale contesto particolare importanza riveste il paragrafo 5, in base al quale, in linea con i nuovi orientamenti internazionali per la sostanziale eliminazione del segreto bancario, nessuna delle due Parti contraenti potrà rifiutare di fornire informazioni sulla mera base del fatto che esse siano detenute da una banca, da un'istituzione finanziaria, da un mandatario o Pag. 179da un agente o fiduciario, ovvero perché le informazioni richieste si riferiscono a partecipazioni in una persona giuridica.
  L'articolo 27 stabilisce che le disposizioni della Convenzione non pregiudicano i privilegi fiscali di cui beneficiano diplomatici o funzionari consolari in virtù delle regole del diritto internazionale o delle disposizioni di accordi particolari.
  L'articolo 28, recependo la prassi italiana in materia, regola le modalità dei rimborsi dell'eventuale maggiore imposta trattenuta in eccedenza rispetto a quanto previsto dalla Convenzione, qualora il sostituto d'imposta che riscuote le imposte mediante ritenuta alla fonte non operi direttamente sulla base delle minori ritenute previste dalla Convenzione stessa.
  L'articolo 29 contiene disposizioni di natura anti-elusiva e prevede, in particolare, ai paragrafi 1 e 2, la disapplicazione dei benefici convenzionali nei confronti dei soggetti che usufruiscano di regimi fiscali speciali, demandando a un accordo tra le Parti la decisione se un regime costituisca regime speciale.
  Inoltre il paragrafo 3 fa salva, in ogni caso, l'applicazione della legislazione fiscale nazionale per prevenire l'evasione e l'elusione fiscale.
  L'articolo 30 disciplina l'entrata in vigore della Convenzione, fissandola alla data di ricezione dell'ultima delle due notifiche con le quali gli Stati contraenti si comunicheranno il completamento delle rispettive procedure di ratifica.
  Si prevede inoltre che le disposizioni della Convenzione si applicano, per le imposte riscosse mediante ritenuta alla fonte, sulle somme realizzate a partire dal 1o gennaio dell'anno solare successivo a quello della sua entrata in vigore, mentre per le altre imposte sul reddito, si applicano a partire dal periodo d'imposta iniziato successivamente al 1o gennaio dell'anno solare successivo a quello della sua entrata in vigore.
  L'articolo 31, disciplina le modalità di denuncia della Convenzione, la quale ha altrimenti durata illimitata, disponendo che tale denuncia possa intervenire, per via diplomatica, non prima di cinque anni dalla sua entrata in vigore, con notifica da effettuare in anticipo di almeno sei mesi sulla fine di ciascun anno solare.
  In tale contesto si specifica che, in caso di denuncia, la Convenzione cesserà di avere effetto, per le imposte riscosse mediante ritenuta alla fonte, sulle somme realizzate a partire dal 1o gennaio dell'anno solare successivo a quello della sua entrata in vigore, mentre per le altre imposte sul reddito, a partire dal periodo d'imposta iniziato successivamente al 1o gennaio dell'anno solare successivo a quello della sua entrata in vigore.
  Con riferimento al contenuto del disegno di legge, esso riprende il contenuto tipico dei disegni di legge di autorizzazione alla ratifica: l'articolo 1 reca la clausola di autorizzazione alla ratifica della Convenzione e del Protocollo e l'articolo 2 il relativo ordine di esecuzione, mentre l'articolo 3 prevede l'entrata in vigore della legge di autorizzazione alla ratifica il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
  Il disegno di legge non contempla alcuna clausola di copertura, in quanto, secondo la Relazione tecnica allegata al disegno di legge presentato al Senato, alla Convenzione non si ascrivono effetti di gettito.
  Preannuncia quindi sin d'ora la sua intenzione di proporre alla Commissione di esprimere parere favorevole sul provvedimento.

  Maurizio BERNARDO, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame alla seduta già convocata per la giornata di domani.

DL 8/2017: Nuovi interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016 e del 2017.
C. 4286 Governo.
(Parere alla VIII Commissione).
(Esame, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Pag. 180

  Emanuele LODOLINI (PD), relatore, rileva come la Commissione sia chiamata a esaminare, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, ai fini del parere alla VIII Commissione Ambiente, il disegno di legge C. 4286, di conversione del decreto-legge n. 8 del 2017, recante nuovi interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016 e del 2017.
  Il decreto-legge n. 8 del 2017, che si compone di 22 articoli, all'articolo 1, comma 1, prevede che il Commissario straordinario del Governo per la ricostruzione nei territori dei comuni delle regioni colpite dai terremoti del 2016 e del 2017 promuova un piano per dotare, in tempi brevi, i Comuni interessati dagli eventi sismici di studi di microzonazione sismica di livello III, sulla base di incarichi conferiti ad esperti iscritti o che abbiano presentato domanda di iscrizione all'elenco speciale dei professionisti. A tali fini, è, inoltre, prevista la stipula di una apposita convenzione per il supporto tecnico- scientifico del Centro per la microzonazione sismica (Centro MS) del Consiglio nazionale delle ricerche. Inoltre la disposizione prevede l'affidamento degli incarichi di progettazione, per importi inferiori alle soglie di rilevanza europea, mediante procedure negoziate con almeno cinque professionisti iscritti nel citato elenco speciale.
  Il comma 2 stabilisce altresì che i comuni e le province interessate, in luogo dei soggetti attuatori, possano predisporre e inviare i progetti degli interventi di ricostruzione pubblica al Commissario straordinario.
  L'articolo 2 al comma 1 stabilisce che le regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria e gli enti locali delle medesime regioni procedano all'affidamento delle opere di urbanizzazione connesse alle strutture di emergenza, utilizzando la procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando.
  A tali fini il comma 2 stabilisce che le stazioni appaltanti procedono al sorteggio all'interno dell'Anagrafe antimafia degli esecutori (di cui all'articolo 30 del decreto-legge n. 189 del 2016) o degli elenchi tenuti dalle prefetture-uffici territoriali del Governo, di almeno cinque operatori economici, al fine di procedere all'aggiudicazione delle opere di urbanizzazione con il criterio del prezzo più basso.
  Il comma 3 prevede inoltre l'anticipazione, da parte delle regioni interessate, fino al 30 per cento, del contributo per la realizzazione delle opere di urbanizzazione nel settore zootecnico da parte dei singoli operatori danneggiati.
  L'articolo 3 interviene in materia di concessione di finanziamenti agevolati per la ricostruzione privata, apportando due novelle all'articolo 6 del decreto-legge n. 189 del 2016.
  La lettera a) estende anche al coniuge e alle persone legate da rapporti derivanti da unioni civili, la fattispecie in cui non si applica la decadenza dai benefici in seguito ad alienazione degli immobili danneggiati.
  La lettera b) prevede l'applicazione anche agli immobili distrutti o danneggiati ubicati nei Comuni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge n. 189 del 2016 del contributo previsto dall'articolo 6 del predetto decreto-legge n. 189, per gli interventi di ricostruzione e recupero di danni agli edifici colpiti dal sisma: in tal modo il contributo si applica anche in altri comuni delle regioni interessate, diversi da quelli indicati negli allegati 1 e 2 al medesimo decreto-legge, qualora venga dimostrato il nesso di causalità diretto, comprovato da apposita perizia asseverata, tra i danni verificatisi e gli eventi sismici a far data dal 24 agosto 2016.
  L'articolo 4 sostituisce il comma 4 dell'articolo 8 del già richiamato decreto-legge n. 189 del 2016, il quale disciplina una procedura specifica, anche in deroga alla normativa vigente, per l'avvio di interventi di immediata riparazione, a favore degli edifici che hanno riportato danni lievi, al fine di favorire il rientro nelle unità immobiliari e il ritorno alle normali condizioni di vita e di lavoro.
  La norma dell'articolo 4 amplia, anche in considerazione degli eccezionali eventi Pag. 181sismici verificatisi in data 18 gennaio 2017, i termini concessi ai privati per la realizzazione degli interventi di immediata esecuzione ammissibili al contributo ai sensi del decreto-legge n. 189.
  In tale ambito la nuova norma prevede che entro sessanta giorni dalla data di comunicazione dell'avvio dei lavori e comunque non oltre la data del 31 luglio 2017, i soggetti interessati (e non più coloro che hanno avviato i lavori, secondo il testo previgente) devono presentare agli Uffici speciali per la ricostruzione la documentazione richiesta; inoltre si stabilisce che le relative modalità siano stabilite negli appositi provvedimenti commissariali di disciplina dei contributi.
  L'articolo 5, comma 1, interviene sulla disciplina dei finanziamento per la ricostruzione, la riparazione e il ripristino degli edifici pubblici attraverso la concessione di contributi a favore degli immobili adibiti ad uso scolastico o educativo per la prima infanzia, pubblici o paritari (nonché delle strutture edilizie universitarie).
  In particolare la lettera a) prevede che, con provvedimenti del Commissario straordinario, sono predisposti e approvati piani finalizzati ad assicurare il ripristino delle condizioni necessarie per la ripresa o per lo svolgimento della normale attività «scolastica, educativa o didattica» nei comuni indicati negli allegati 1 e 2 del decreto-legge n. 1989 del 2016 e negli altri comuni delle regioni interessate, limitatamente, in tale ultimo caso, a quelli nei quali risultano edifici scolastici distrutti o danneggiati a causa degli eventi sismici.
  La lettera b) prevede che gli interventi funzionali alla realizzazione dei citati piani, volti al ripristino delle condizioni necessarie per la ripresa ovvero per lo svolgimento della normale attività scolastica, educativa o didattica per il regolare svolgimento dell'anno scolastico 2017-2018, costituiscono presupposto per l'applicazione della procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara prevista dall'articolo 63, comma 1, del Codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016.
  Il comma 2 dispone talune deroghe alla normativa vigente, finalizzate a rendere valido l'anno scolastico 2016/2017 e a consentire comunque la valutazione degli studenti: a tal fine si dispone, anzitutto, che nei comuni indicati negli allegati 1 e 2 del decreto-legge n. 189 del 2016 l'anno scolastico 2016/2017 è valido sulla base delle attività didattiche effettivamente svolte, anche se di durata complessiva inferiore a 200 giorni.
  Inoltre si dispone che, ai fini della validità dello stesso anno scolastico, compreso quello relativo all'ultimo anno di corso, per la valutazione degli studenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado non è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell'orario annuale personalizzato.
  Il comma 3 autorizza il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, ove necessario, a emanare un'ordinanza per disciplinare, anche in deroga alle vigenti disposizioni normative, l'effettuazione delle rilevazioni annuali degli apprendimenti, degli scrutini e degli esami relativi all'anno scolastico 2016/2017 nei comuni indicati negli allegati 1 e 2 del decreto-legge n. 189.
  L'articolo 6 interviene sulle funzioni della Conferenza permanente, prevedendo, al comma 1, lettera b), che la determinazione conclusiva del procedimento da parte della stessa Conferenza permanente, oltre ad avere l'effetto di variante agli strumenti urbanistici vigenti, comporta la non applicazione della disciplina riguardante i titoli abilitativi edilizi, in forza del rinvio all'applicazione della disciplina di cui all'articolo 7 del Testo unico in materia edilizia (di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001), che esclude talune opere e interventi pubblici dall'applicazione del titolo II del Testo unico, in cui sono contenute le norme riguardanti i titoli abilitativi edilizi tra i quali il permesso di costruire e la segnalazione certificata di inizio attività (SCIA). Pag. 182
  La lettera c) del comma 1 interviene sui compiti attribuiti alla Conferenza permanente, al fine di:
   prevedere che l'approvazione dei progetti esecutivi delle opere pubbliche e dei lavori relativi ai beni culturali, da parte della Conferenza, riguardino interventi di competenza del Commissario straordinario, del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo e del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, e non più quelli delle regioni per i quali sono competenti le Conferenze regionali;
   sopprimere l'espressione del parere in materia ambientale e l'acquisizione del parere in materia di tutela dei beni culturali (che doveva essere reso, nella formulazione previgente, nell'ambito della Conferenza stessa, dal rappresentante del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo), per gli interventi privati, ove previsto, prima della concessione dei contributi richiesti e degli altri benefici di legge: anche per gli interventi privati, infatti, sono competenti le Conferenze regionali;
   confermare i compiti riguardanti l'espressione del parere obbligatorio e vincolante sugli strumenti urbanistici attuativi adottati dai singoli comuni e sul programma delle infrastrutture ambientali.

  La lettera d) del comma 1 prevede la costituzione di apposite Conferenze regionali per gli interventi privati e per quelli attuati dalle regioni (attraverso gli uffici speciali per la ricostruzione, per i territori di rispettiva competenza, come prevede l'articolo 15, comma 1, del medesimo decreto) e dalle Diocesi, sui quali è necessario esprimere pareri ambientali, paesaggistici, di tutela dei beni culturali o ricompresi in aree dei parchi nazionali o delle aree protette regionali; tali Conferenze regionali sono presiedute dal Vice commissario competente o da un suo delegato e sono composte da un rappresentante di ciascuno degli enti o amministrazioni presenti nella Conferenza permanente.
  Le lettere a), e) ed f) del comma 1 recano disposizioni di coordinamento volte a sostituire il riferimento alle commissioni paritetiche con quello alle Conferenze regionali.
  L'articolo 7, al comma 2, lettera a), affida ai Presidenti delle Regioni colpite dagli eventi sismici (Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria) il compito – che la norma previgente attribuiva al Commissario straordinario, nell'ambito del comitato di indirizzo e pianificazione, sentita l'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC) – di approvare il piano per la gestione delle macerie e dei rifiuti derivanti dagli interventi di ricostruzione (e non anche, come invece prevedeva la formulazione previgente, dagli interventi «di prima emergenza»). Nell'affidare tale compito ai Presidenti delle Regioni colpite, la norma ricorda che essi, ai sensi dell'articolo 1, comma 5, del decreto-legge n. 189 del 2016, operano in qualità di vice commissari per gli interventi previsti dal medesimo decreto-legge, in stretto raccordo con il Commissario straordinario. Viene altresì introdotto un termine per l'approvazione del citato piano, che dovrà avvenire entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione della disposizione. Conseguentemente, il comma 1 abroga la lettera e) del comma 2 dell'articolo 14 del decreto-legge n. 189 del 2016, in base alla quale la predisposizione e l'approvazione del piano per la gestione delle macerie e dei rifiuti doveva avvenire con provvedimenti adottati dal Commissario straordinario.
  Le lettere c) e d) del comma 2 trasferiscono altresì ai Presidenti delle Regioni, nella loro veste di vice commissari, gli altri compiti, in materia di gestione dei rifiuti e delle macerie, che la normativa previgente attribuiva al medesimo Commissario straordinario.
  La lettera e) prevede l'abrogazione del comma 10 dell'articolo 28 del decreto-legge n. 189 del 2016, che prevedeva la costituzione, da parte del Commissario straordinario, di un comitato di indirizzo e pianificazione delle attività di rimozione Pag. 183dei rifiuti e della ricostruzione, di cui venivano altresì disciplinati la composizione e gli effetti finanziari.
  La lettera b) delimita il campo di applicazione del comma 6 dell'articolo 28 del decreto-legge n. 189 del 2016, prevedendo che le disposizioni da esso dettate in merito alla raccolta e al trasporto dei materiali derivanti da crolli e demolizioni, si applichino solamente ai materiali insistenti su suolo pubblico ovvero, nelle sole aree urbane, su suolo privato.
  Inoltre si introduce una disciplina integrativa delle attività di raccolta e trasporto, per i materiali insistenti su suoli privati delle aree urbane, prevedendo che:
   la raccolta e il trasporto siano effettuati con il consenso del soggetto privato avente titolo alla concessione dei contributi per la ricostruzione privata;
   al fine di ottenere il necessario consenso, il Comune provveda a notificare, al medesimo soggetto, apposita comunicazione, contenente l'indicazione del giorno e della data nella quale si provvederà alla rimozione dei materiali;
   decorsi 15 giorni dalla notifica, il Comune può comunque autorizzare la raccolta ed il trasporto dei materiali, salvo che l'interessato abbia espresso motivato diniego;
   è considerato produttore dei materiali il Comune di origine dei materiali stessi, in deroga alla previgente definizione di «produttore di rifiuti».

  La lettera c) del comma 2 interviene inoltre sulla disciplina relativa all'utilizzo di impianti mobili di trattamento dei rifiuti, al fine di prevedere che l'utilizzo dei predetti impianti mobili sia finalizzato:
   non solo alla selezione e separazione di flussi omogenei di rifiuti (come prevedeva il testo previgente), ma anche al loro recupero;
   all'eventuale successivo trasporto agli impianti di destinazione finale della frazione non recuperabile, laddove la previgente norma faceva riferimento all'invio dei rifiuti, selezionati e separati dall'impianto mobile, agli impianti autorizzati di recupero e smaltimento.

  L'articolo 8 reca una serie di modifiche all'articolo 30 del decreto-legge n. 189 del 2016 volte a rafforzare il presidio di legalità che era stato introdotto con l'obbligo di iscrizione ad una specifica Anagrafe delle imprese che intendono realizzare gli interventi di ricostruzione.
  In particolare, la lettera a) specifica meglio le modalità di trasferimento delle risorse finanziarie che erano state già previste dall'articolo 30 del decreto-legge n. 189 del 2016 per la costituzione di un'apposita sezione specializzata del Comitato di coordinamento per le procedure per il monitoraggio delle infrastrutture ed insediamenti prioritari per la prevenzione e repressione di tentativi di infiltrazione mafiosa, previsto dall'articolo 203 del decreto legislativo n. 50 del 2016 (nuovo codice degli appalti).
  La lettera b) integra il comma 6 del predetto articolo 30, il quale stabilisce che gli operatori economici interessati a partecipare, a qualunque titolo e per qualsiasi attività, agli interventi di ricostruzione, pubblica e privata, devono essere iscritti, a domanda, in un apposito elenco, tenuto dalla Struttura di missione costituita presso il Ministero dell'interno per il coordinamento delle attività di prevenzione e contrasto delle infiltrazioni della criminalità organizzata nei lavori di ricostruzione post-sisma e denominato Anagrafe antimafia degli esecutori.
  In tale contesto la lettera b) interviene in ordine al cosiddetto presidio di legalità rafforzato, prevedendo che:
   tutti gli operatori economici interessati sono comunque ammessi a partecipare alle procedure di affidamento per gli interventi di ricostruzione pubblica, previa dimostrazione o esibizione di apposita dichiarazione sostitutiva dalla quale risulti la presentazione della domanda di iscrizione all'Anagrafe;
   resta ferma la necessità del rispetto dei requisiti previsti dal decreto legislativo Pag. 184n. 50 del 2016 (cosiddetto Codice degli appalti) oltre al rispetto degli ulteriori requisiti eventualmente previsti dal bando di gara o dalla lettera di invito;
   qualora al momento dell'aggiudicazione – disposta ai sensi dell'articolo 32, comma 5, del richiamato decreto legislativo n. 50 del 2016 – l'operatore economico non risulti ancora iscritto all'Anagrafe, il Commissario straordinario comunica tempestivamente alla richiamata Struttura la graduatoria dei concorrenti, affinché vengano attivate le verifiche finalizzate al rilascio dell'informazione antimafia con priorità rispetto alle richieste di iscrizione pervenute;
   dovranno essere definite procedure rafforzate che consentano alla Struttura di svolgere le verifiche in tempi celeri.

  La lettera c) amplia la sfera dell'iscrizione di diritto all'Anagrafe, prevedendo che siano iscritti di diritto nell'Anagrafe gli operatori economici che risultino iscritti – non solo alla data di entrata in vigore del decreto-legge n. 189, come originariamente previsto dal decreto medesimo – bensì anche «in data successiva», in uno degli elenchi tenuti dalle prefetture-uffici territoriali del Governo ai sensi dell'articolo 1, comma 52 e seguenti, della legge n. 190 del 2012, previa presentazione della relativa domanda.
  L'articolo 9 reca disposizioni in materia di contributo per le attività tecniche per la ricostruzione pubblica e privata.
  In particolare, la lettera a) modifica il comma 4, primo periodo, dell'articolo 34 del decreto-legge n. 189 del 2016, che disciplina le incompatibilità del direttore dei lavori nelle attività tecniche per la ricostruzione pubblica e privata, escludendo che questi possa essere legato all'impresa affidataria dei lavori da rapporti professionali o di collaborazione, anche pregressi (ultimi 3 anni), oltre che da rapporti di parentela con i titolari dell'impresa stessa.
  In tale ambito, rispetto alla previgente previsione di «rapporti di parentela», si specifica che il regime di incompatibilità riguarda anche: rapporti di coniugio; rapporti di affinità; rapporti giuridicamente rilevanti ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1 della legge n. 76 del 2016, in materia di unioni civili.
  La lettera b) interviene sulla percentuale massima di contributo riconosciuto per le prestazioni tecniche, prevedendo che:
   il contributo massimo, a carico del Commissario straordinario, per tutte le attività tecniche poste in essere per la ricostruzione pubblica e privata, è stabilito nella misura, al netto dell'IVA e dei versamenti previdenziali, del 10 per cento ed è incrementabile fino al 12,5 per cento per i lavori di importo inferiore ad euro 500.000.
   per i lavori di importo superiore a 2 milioni di euro, il contributo massimo previsto è pari al 7,5 per cento;
   con provvedimenti del Commissario straordinario sono individuati i criteri e le modalità di erogazione del contributo, assicurando una graduazione del contributo che tenga conto della tipologia della prestazione tecnica richiesta al professionista e dell'importo dei lavori; può inoltre essere riconosciuto un contributo aggiuntivo, per le sole indagini o prestazioni specialistiche, nella misura massima del 2 per cento, al netto dell'IVA e dei versamenti previdenziali, con ciò riprendendo, sotto tale aspetto, quanto già previsto dal testo previgente.

  La lettera c) novella il comma 7 dell'articolo 34, stabilendo che la normativa in materia di criteri per evitare la concentrazione di incarichi si applichi non già, in via generale, per gli interventi di ricostruzione privata, come era previsto nel testo previgente, bensì per gli interventi di ricostruzione privata diversi da quelli previsti dall'articolo 8 del decreto-legge n. 189, vale a dire diversi dagli interventi di immediata esecuzione.
  Per migliorare le condizioni di vita, economiche e sociali, della popolazione dei Comuni interessati dagli eventi sismici del Pag. 1852016, l'articolo 10 autorizza, per il 2017, l'accesso alla misura nazionale di contrasto alla povertà denominata SIA, nel limite di 41 milioni di euro per il 2017, a valere sul Fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale.
  Il SIA è concesso ai soggetti in condizioni di maggior disagio economico residenti nei Comuni indicati dagli allegati 1 e 2 del decreto-legge n. 189 del 2016.
  Ai sensi del comma 2 alla misura possono accedere i soggetti in possesso, congiuntamente, dei seguenti requisiti:
   a) alla data del 24 agosto 2016 devono essere residenti e stabilmente dimoranti da almeno due anni in uno dei Comuni di cui all'allegato 1 ovvero alla data del 26 ottobre 2016 devono essere residenti e stabilmente dimoranti da almeno due anni in uno dei Comuni di cui all'allegato 2;
   b) trovarsi in condizione di maggior disagio economico identificato da un valore dell'ISEE ovvero dell'ISEE corrente pari o inferiore a 6.000 euro.

  Ai sensi del comma 3 il SIA per le fasce deboli delle popolazioni colpite dai ripetuti eventi sismici del 2016 è concesso in base ad un ISEE corrente calcolato escludendo:
   dal computo dell'indicatore della situazione patrimoniale: il valore del patrimonio immobiliare riferito all'abitazione principale e agli immobili distrutti e dichiarati totalmente o parzialmente inagibili ed a quelli oggetto di misure temporanee di esproprio;
   dal computo dell'indicatore della situazione reddituale: i redditi derivanti dal possesso del patrimonio immobiliare riferito alle medesime fattispecie appena elencate.

  Inoltre, ai fini del calcolo della situazione reddituale corrente, il comma 4 specifica che costituiscono trattamenti anche le seguenti prestazioni godute a seguito degli eventi sismici:
   a) il contributo di autonoma sistemazione (CAS), di cui all'articolo 3 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 388 del 26 agosto 2016 e all'articolo 5 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 408 del 15 novembre 2016;
   b) le indennità di sostegno del reddito dei lavoratori, di cui all'articolo 45 del decreto-legge n. 189 del 2016;
   c) i trattamenti di integrazione salariale ordinaria e straordinaria concessi in conseguenza degli eventi sismici.

  Il comma 5 precisa che il SIA (di cui all'articolo 1, comma 387, lettera a), della legge di stabilità 2016, così come configurato dal decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 26 maggio 2016), è concesso ai nuclei familiari (definiti da componenti unitariamente e stabilmente dimoranti in una sola unità abitativa) residenti da almeno due anni nei comuni indicati dai predetti allegati 1 e 2 del decreto-legge n. 189 del 2016 che si trovano in una condizione di disagio economico identificata da un valore dell'ISEE, ovvero dell'ISEE corrente, pari o inferiore a 6.000 euro.
  Il comma 6 rinvia la definizione delle modalità di concessione del SIA in favore dei nuclei familiari dei comuni interessati dagli eventi sismici del 2016, a un decreto interministeriale Ministro del lavoro e delle politiche sociali e del Ministro dell'economia e delle finanze, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge, nei limiti delle risorse a tal fine programmate.
  Il comma 7 specifica che quanto non disciplinato dal predetto decreto interministeriale e dall'articolo 10 del decreto-legge è regolato dal decreto 26 maggio 2016, mentre il comma 8 reca la copertura finanziaria dell'onere derivante dalla disposizione, nel limite di 41 milioni di euro per il 2017, a cui si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale.
  Per quanto riguarda gli ambiti di competenza della Commissione Finanze segnala Pag. 186l'articolo 11, il quale per lo più modifica la disciplina relativa alla sospensione dei termini degli adempimenti e dei versamenti tributari.
  In particolare il comma 1 modifica in diversi punti l'articolo 48 del decreto-legge n. 189 del 2016, il quale prevede la proroga e la sospensione di termini in materia di adempimenti e versamenti tributari e contributivi, nonché la sospensione di termini amministrativi a favore dei soggetti, persone fisiche e imprese, localizzate nei comuni di cui agli allegati 1 e 2 colpiti dagli eventi sismici in centro Italia nel 2016.
  In dettaglio, la lettera a) del comma 1:
   prevede che le ritenute non effettuate o versate nel periodo dal 26 ottobre 2016 (data del sisma successivo a quello del 24 agosto) fino al 18 dicembre 2016 (data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge n. 189 del 2016), devono essere regolarizzate entro il 31 maggio 2017 senza applicazione di sanzioni e interessi; tale periodo si aggiunge a quello previsto dalla norma previgente: dal 24 agosto 2016 (data del primo sisma) al 19 ottobre 2016 (data di entrata in vigore del decreto n. 189 del 2016);
   sopprime la disposizione che sospende fino al 31 dicembre 2016 i termini per la notifica delle cartelle di pagamento e per la riscossione delle somme risultanti dagli atti di accertamento esecutivo, nonché le attività esecutive da parte degli agenti della riscossione e i termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli uffici finanziari, ivi compresi quelli degli enti locali e delle Regioni; il comma 2 dell'articolo 11 prevede la stessa sospensione dei termini dal 1o gennaio al 30 novembre 2017;
   integra la disposizione che prevede la sospensione dei termini relativi agli adempimenti e ai versamenti verso le amministrazioni pubbliche a carico dei professionisti, consulenti e centri di assistenza fiscale operanti nei comuni colpiti con il riferimento ai comuni colpiti dal sisma del 26 ottobre indicati dall'allegato 2.

  La lettera b) del comma 1 riformula la norma in tema di cosiddetta «busta pesante» (cioè la norma in base alla quale i sostituti d'imposta, indipendentemente dal domicilio fiscale, a richiesta degli interessati residenti nei comuni di cui agli allegati 1 e 2, non devono operare le ritenute alla fonte a decorrere dal 1o gennaio 2017 fino al 30 novembre 2017, relativamente alle ritenute operate sui redditi di lavoro dipendente e assimilati e sui compensi e altri redditi corrisposti dallo Stato), consentendo che gli interessati residenti nei comuni colpiti dal sisma possano farne richiesta indipendentemente dal domicilio fiscale del sostituto d'imposta: in tal modo si consente l'applicazione di tale previsione sia ai lavoratori residenti nei comuni del cratere che lavorano all'esterno di esso, sia ai pensionati (l'INPS non ha infatti domicilio fiscale nel cratere), i quali finora non potevano richiedere tale misura.
  La lettera f) del comma 1 dispone che la ripresa dei versamenti del canone tv ad uso privato – secondo le nuove modalità introdotte dalla legge di stabilità 2016, che ha previsto l'addebito sulla fattura relativa alla fornitura di energia elettrica – è disposta con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze; si dispone, inoltre, che qualora, per effetto degli eventi sismici, la famiglia non detiene più alcun apparecchio televisivo, lo stesso canone non è dovuto per il secondo semestre 2016 e per l'anno 2017.
  Conseguentemente, la lettera c) dello stesso comma 1 elimina il riferimento alla radiotelevisione pubblica dal comma 2 dell'articolo 48 del decreto-legge n. 189 del 2016, che ha affidato a provvedimenti dell'autorità di regolazione di vari settori (energia elettrica, acqua, gas, assicurazioni, telefonia e radiotelevisione pubblica) l'introduzione di norme per la sospensione temporanea, per un periodo non superiore a 6 mesi, dei termini di pagamento delle fatture.
  La lettera d) proroga dal 30 settembre 2017 al 30 novembre 2017 il termine finale della finestra temporale che riguarda la sospensione degli adempimenti e dei versamenti Pag. 187tributari prevista dal decreto ministeriale 1o settembre 2016 (il quale ha sospeso i termini dei versamenti e degli adempimenti tributari, inclusi quelli derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione, nonché dagli atti di accertamento esecutivi, scadenti nel periodo compreso tra il 24 agosto 2016 ed il 16 dicembre 2016).
  La lettera e) modifica la norma in tema di ripresa della riscossione dei tributi sospesi fino al 30 novembre 2017, precisando che il decreto ministeriale con il quale avviene la ripresa della riscossione deve essere emanato entro il 16 dicembre 2017 e riguardare anche la disciplina relativa alla cosiddetta «busta pesante».
  La lettera g) proroga da ottobre 2017 a dicembre 2017 il termine entro il quale devono essere effettuati gli adempimenti tributari diversi dai versamenti non eseguiti per effetto della sospensione stabilita dal decreto ministeriale 1o settembre 2016.
  Il comma 2 sospende nei comuni interessati dai terremoti del 2016, dal 1o gennaio 2017 al 30 novembre 2017, i termini per la notifica delle cartelle di pagamento e per la riscossione delle somme risultanti dagli atti di accertamento esecutivo e delle somme a qualunque titolo dovute all'INPS, nonché le attività esecutive da parte degli agenti della riscossione e i termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli enti creditori, ivi compresi quelli degli enti locali.
  I commi da 3 a 9 prevedono finanziamenti agevolati per il pagamento dei tributi sospesi.
  Il comma 3 stabilisce che, fermo restando l'obbligo di versamento nei termini previsti, per il pagamento dei tributi sospesi dal già citato articolo 48 del decreto-legge n. 189 del 2016, nonché per i tributi dovuti dal 1o al 31 dicembre 2017, i titolari di reddito di impresa e di reddito di lavoro autonomo, nonché gli esercenti di attività agricole possono chiedere ai soggetti autorizzati all'esercizio del credito un finanziamento assistito dalla garanzia dello Stato da erogare il 30 novembre 2017.
  In tale ambito si prevede che i soggetti finanziatori (gli istituti bancari) possono a tal fine contrarre finanziamenti (da erogare rispettivamente il 30 novembre 2017 ovvero il 30 novembre 2018) secondo contratti tipo definiti con apposita convenzione tra Cassa depositi e prestiti e l'ABI, assistiti dalla garanzia dello Stato, fino ad un ammontare massimo di 380 milioni di euro per il 2017 e di 180 milioni di euro per il 2018.
  Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge, sono concesse le garanzie dello Stato e sono definiti i criteri e le modalità di operatività delle stesse. Tali garanzie dello Stato devono essere elencate nell'allegato allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.
  Il comma 4 prevede un altro finanziamento agevolato, da erogare il 30 novembre 2018, a favore degli stessi soggetti indicati nel comma 3 per il pagamento dei tributi dovuti dal 1o gennaio al 31 dicembre 2018.
  Il comma 5 prevede che gli interessi relativi ai finanziamenti erogati, nonché le spese strettamente necessarie alla loro gestione, sono corrisposti ai soggetti finanziatori di cui al comma 3 mediante un credito di imposta di importo pari, per ciascuna scadenza di rimborso, all'importo relativo agli interessi e alle spese dovuti. Il credito di imposta è utilizzabile in compensazione, senza applicazione del limite di 700.000 euro per anno solare (previsto dall'articolo 34 della legge n. 388 del 2000), ovvero può essere ceduto nell'ambito dello stesso gruppo. I soggetti che chiedono il finanziamento per il pagamento dei tributi devono restituire la quota capitale a partire dal 1o gennaio 2020 (dal 1o gennaio 2021 per i finanziamenti richiesti per pagare i tributi dovuti nel 2018, ai sensi del comma 4) in cinque anni, secondo il piano di ammortamento definito nel contratto di finanziamento.
  Il comma 6 prevede che i soggetti finanziatori debbano comunicare all'Agenzia delle entrate i dati identificativi dei Pag. 188soggetti che omettono i pagamenti previsti nel piano di ammortamento del finanziamento agevolato, nonché i relativi importi, per la loro successiva iscrizione, con gli interessi di mora, a ruolo di riscossione. Il credito iscritto a ruolo è assistito dagli stessi privilegi che assistono i tributi per il pagamento dei quali è stato utilizzato il finanziamento.
  Il comma 7 demanda ad un provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottare entro il 31 maggio 2017, il compito di stabilire i tempi e le modalità di trasmissione dei dati relativi ai finanziamenti erogati e al loro utilizzo, nonché le altre disposizioni attuative.
  Il comma 8 prevede che ai fini del monitoraggio dei limiti di spesa l'Agenzia delle entrate comunica al Ministero dell'economia e delle finanze i dati delle compensazioni effettuate dai soggetti finanziatori per la fruizione del credito d'imposta di cui al comma 5 e i dati trasmessi dai soggetti finanziatori.
  Il comma 9 precisa che l'agevolazione prevista dai commi da 3 a 8 è riconosciuta ai soggetti esercenti un'attività economica nel rispetto della normativa europea sugli aiuti di Stato, stabilendo inoltre che il Commissario straordinario istituisca e curi un registro degli aiuti concessi per la verifica del rispetto della disciplina in materia di aiuti di Stato (de minimis).
  Il comma 10 proroga di un anno, a favore dei soggetti a cui si applicano le sospensioni dei termini tributari previsti dall'articolo 48 sopramenzionato, i termini e le scadenze previsti per la definizione agevolata dei carichi affidati agli agenti della riscossione negli anni compresi tra il 2000 e il 2016 di cui all'articolo 6 del decreto-legge n. 193 del 2016.
  I commi da 11 a 13 recano la copertura finanziaria degli oneri recati dalle disposizioni dell'articolo.
  In particolare, il comma 11 provvede alla compensazione degli oneri in termini di fabbisogno di cassa derivanti dai commi 3 e 4, disponendo che a tali oneri – pari a 380 milioni per il 2017 e a 180 per il 2018 – si provveda mediante versamento, sui conti correnti fruttiferi appositamente aperti presso la tesoreria centrale (remunerati secondo il tasso riconosciuto sulle sezioni fruttifere dei conti di tesoreria unica) delle somme gestite presso il sistema bancario dal Gestore dei Servizi energetici per un importo pari a 300 milioni per il 2017 e a 100 milioni per il 2018, nonché dalla Cassa per i servizi energetici ed ambientali per un importo pari a 80 milioni per il 2017 e ad 80 milioni per il 2018.
  Il comma 12 provvede all'incremento di 8,72 milioni di euro per l'anno 2019 del Fondo per interventi strutturali di politica economica.
  Il comma 13 dispone la copertura finanziaria degli oneri recati dai commi 5, 10, 11 e 12, quantificati complessivamente in 20,190 milioni di euro per l'anno 2017, in 51,98 milioni per l'anno 2018, 9 milioni per l'anno 2019 e 0,280 milioni a decorrere dall'anno 2020, cui si provvede:
   quanto a 20,190 milioni di euro per l'anno 2017, a 20,980 milioni per l'anno 2018 e a 0,280 milioni a decorrere dall'anno 2020, mediante corrispondente utilizzo del Fondo per interventi strutturali di politica economica;
   quanto a 20 milioni di euro per l'anno 2018, mediante corrispondente utilizzo del Fondo speciale di parte corrente, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze;
   quanto a 11 milioni per l'anno 2018 e a 9 milioni per l'anno 2019, mediante corrispondente utilizzo delle maggiori entrate derivanti dal comma 10.

  Inoltre il comma 13 dispone in merito alla compensazione, in termini di solo indebitamento netto, degli effetti finanziari connessi alla concessione dei finanziamenti agevolati disposti dall'articolo 11, prevedendo che a essi – quantificati in 7,02 milioni di euro per l'anno 2017, 10,34 milioni di euro per l'anno 2019, 8,94 milioni di euro per l'anno 2020, 6,87 milioni di euro per l'anno 2021, 4,80 milioni di euro per l'anno 2022, 2,21 Pag. 189milioni di euro per l'anno 2023, 0,94 milioni di euro per l'anno 2024 e 0,25 milioni di euro per l'anno 2025 – si provveda mediante corrispondente utilizzo del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali.
  Il comma 14 proroga il termine entro il quale le regioni, le province, le città metropolitane e i comuni possono deliberare la definizione agevolata (consistente nell'esclusione delle sanzioni) relativa alle rispettive entrate, anche tributarie, non riscosse dal 2000 al 2016 a seguito di provvedimenti di ingiunzione fiscale, consentita dall'articolo 6-ter del decreto-legge n. 193 del 2016: in luogo del termine di sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del predetto decreto-legge n. 193, le regioni e gli enti locali potranno disporre la definizione agevolata con riferimento alle rispettive entrate nel termine fissato per la deliberazione del bilancio annuale di previsione degli enti locali per l'esercizio 2017.
  I commi 15 e 16 disciplinano la procedura per le occorrenti variazioni di bilancio, conseguenti all'attuazione delle misure previste dall'articolo; inoltre si prevede un meccanismo volto ad assicurare il reintegro del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica, sulla base dell'effettivo andamento degli oneri connessi al credito d'imposta per la corresponsione ai soggetti finanziatori degli interessi relativi ai finanziamenti erogati, di cui al comma 5.
  L'articolo 12 estende, per il 2017, l'operatività della Convenzione tra il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro dell'economia e delle finanze ed i Presidenti delle regioni Abruzzo, Marche, Lazio e Umbria del 23 gennaio 2017, relativamente alla misura di sostegno al reddito introdotta per il 2016 in favore di determinati lavoratori che hanno dovuto interrompere la propria attività lavorativa a seguito degli eventi sismici che hanno colpito le predette regioni a far data dal 24 agosto 2016.
  Ricorda che tale misura, prevista dall'articolo 45, comma 1, del decreto-legge n. 189 del 2016, con riferimento ai comuni interessati dagli eventi sismici verificatisi a decorrere dal 24 agosto 2016, si sostanzia in un'indennità transitoria, pari al trattamento massimo di integrazione salariale, con la relativa contribuzione figurativa, corrisposta ai lavoratori del settore privato, compreso quello agricolo.
  L'articolo 13 interviene sulla disciplina relativa allo svolgimento delle verifiche di agibilità post-sismica degli edifici e delle strutture interessate dagli eventi sismici in questione attraverso la compilazione della scheda AeDES (Agibilità e Danno nell'Emergenza Sismica), che costituisce uno dei requisiti per l'ottenimento dei contributi per la ricostruzione privata, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 6 del decreto-legge n. 189 del 2016.
  Il comma 1 prevede che i tecnici professionisti possano essere incaricati, anche indipendentemente dall'attività progettuale, dello svolgimento delle verifiche di agibilità post-sismica mediante la compilazione della scheda AeDES. Tale possibilità viene concessa fatti salvi i casi, disciplinati dall'articolo 1 dell'ordinanza di protezione civile n. 422 del 16 dicembre 2016, nei quali al coordinamento delle attività di rilievo mediante la scheda AeDES continua a provvedere la DiComaC (Direzione di Comando e Controllo).
  La norma specifica che i tecnici professionisti, al fine di poter ricevere l'incarico di verifica dell'agibilità post-sismica, devono possedere contemporaneamente i seguenti requisiti: essere iscritti agli ordini e collegi professionali; essere iscritti nell'elenco speciale di cui all'articolo 34 del decreto-legge n. 189 del 2016; essere abilitati all'esercizio della professione relativamente a competenze di tipo tecnico e strutturale nell'ambito dell'edilizia. Relativamente alle modalità di compilazione della scheda, il comma 1 rinvia a quelle stabilite nelle apposite ordinanze commissariali.
  In base al comma 2, il compenso dovuto al professionista per l'attività di redazione della scheda AeDES è ricompreso Pag. 190nelle spese tecniche per la ricostruzione degli immobili danneggiati, ammissibili a contribuzione ai sensi dell'articolo 34 del decreto-legge n. 189 del 2016.
  Il comma 3 prevede che i criteri e la misura massima del compenso dovuto al professionista siano definiti dalle ordinanze commissariali previste dal comma 1 (cioè quelle volte a disciplinare le modalità di compilazione della scheda AeDES).
  Il comma 4 dispone che, ai fini del riconoscimento del compenso dovuto al professionista per la compilazione della scheda AeDES (ammissibile a contribuzione ai sensi del predetto articolo 34 del decreto-legge n. 189), non si applicano i limiti quantitativi all'assunzione degli incarichi previsti dai commi 6 e 7 del citato articolo 34 e dettagliati nelle ordinanze commissariali, finalizzati ad evitare la concentrazione degli incarichi nel settore degli interventi di ricostruzione privata.
  Ancora con riferimento agli ambiti di interesse della Commissione Finanze, segnala l'articolo 14, il quale, al comma 1, prevede la possibilità, per le regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, di acquisire a titolo oneroso, al patrimonio dell'edilizia residenziale pubblica (ERP), nei rispettivi ambiti territoriali, unità immobiliari ad uso abitativo agibili e conformi alle norme edilizie e a quelle tecniche per le costruzioni in zona sismica. Tali immobili devono essere destinati temporaneamente a soggetti residenti in edifici distrutti o danneggiati dagli eventi sismici iniziati il 24 agosto 2016 situati nelle «zone rosse» o dichiarati inagibili con esito di rilevazione AeDES di tipo «E» o «F» (cioè inagibili di per sé o inagibili per rischio esterno).
  La disposizione specifica che l'assegnazione di tali immobili ai soggetti destinatari rappresenta una misura alternativa rispetto al percepimento del contributo per l'autonoma sistemazione o all'assegnazione delle strutture abitative di emergenza (SAE).
  Il comma 2 stabilisce che le regioni, in raccordo con i comuni interessati, effettuino la ricognizione del fabbisogno abitativo tenendo conto delle rilevazioni già effettuate dagli stessi comuni ai fini dell'assegnazione delle SAE.
  In base al comma 3, le proposte di acquisizione sono sottoposte alla preventiva approvazione del Capo del Dipartimento della protezione civile, previa valutazione di congruità sul prezzo convenuto resa dall'ente regionale competente in materia di ERP con riferimento ai parametri di costo dell'ERP e alle quotazioni dell'Osservatorio del mercato immobiliare dell'Agenzia delle entrate, nonché previa valutazione della soluzione economicamente più vantaggiosa tra le diverse opzioni, incluse le strutture abitative d'emergenza (SAE).
  Il comma 4 prevede che, al termine della destinazione all'assistenza temporanea, la proprietà degli immobili acquisiti possa essere trasferita senza oneri al patrimonio di ERP dei comuni nel cui territorio sono ubicati, mentre il comma 5 dispone che alla copertura degli oneri derivanti dall'articolo 14 si provvede con le risorse finanziarie rese disponibili dalle ordinanze di protezione civile adottate per la gestione della situazione di emergenza.
  L'articolo 15 reca misure, anche finanziarie, a sostegno delle aziende agricole, agroalimentari e zootecniche colpite dal sisma.
  In primo luogo il comma 1 autorizza:
   la spesa di 20.942.300 di euro, per il 2017, in favore del comparto bovino, ovino e suino delle regioni colpite dagli eventi sismici a far data dal 24 agosto 2016, per effetto dell'incremento dal 100 al 200 per cento della quota nazionale del sostegno supplementare per le misure adottate ai sensi del regolamento delegato (UE) n. 2016/1613 della Commissione;
   la spesa di 2 milioni di euro, sempre per il 2017, per il settore equino nelle medesime zone.

  Ai sensi del comma 2 agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1 sono anticipati dall'AGEA a valere sulle risorse disponibili del Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie, e Pag. 191successivamente reintegrate, entro il 31 dicembre 2017, alla stessa AGEA dalle Regioni Abruzzo, Marche, Lazio ed Umbria.
  Il comma 3 prevede inoltre che, per gli anni 2017 e 2018, la concessione delle agevolazioni in favore dello sviluppo dell'imprenditorialità in agricoltura e del ricambio generazionale (disposta ai sensi dell'articolo 10-quater, comma 1, del decreto legislativo n. 185 del 2000) è rivolta prioritariamente alle imprese localizzate nelle zone colpite dagli eventi sismici del 2016. Ricorda che le predette agevolazioni consistono sostanzialmente nella concessione di mutui agevolati per gli investimenti, a un tasso pari a zero, della durata massima di dieci anni (nel settore della produzione agricola il mutuo agevolato ha una durata non superiore a quindici anni) comprensiva del periodo di preammortamento, e di importo non superiore al 75 per cento della spesa ammissibile.
  Ai sensi del comma 4 le imprese agricole ubicate nelle suddette Regioni colpite dal sisma, nonché nelle Regioni Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, che hanno subito danni a causa delle avversità atmosferiche di eccezionale intensità avvenute nel periodo dal 5 al 25 gennaio 2017, e che non hanno sottoscritto polizze assicurative agevolate a copertura dei rischi, possono accedere agli interventi previsti per favorire la ripresa dell'attività economica e produttiva di cui all'articolo 5 del decreto legislativo n. 102 del 2004.
  In merito rammenta che i predetti interventi sono previsti in favore delle imprese agricole di cui all'articolo 2135 del codice civile, ivi comprese le cooperative che svolgono l'attività di produzione agricola, colpite da calamità naturali o da eventi eccezionali, che abbiano subito danni superiori al 30 per cento della produzione lorda vendibile, e si sostanziano nella concessione di:
   a) contributi in conto capitale fino all'80 per cento (elevabile fino al 90 per cento) del danno accertato sulla base della produzione lorda vendibile media ordinaria;
   b) prestiti ad ammortamento quinquennale per le esigenze di esercizio dell'anno in cui si è verificato l'evento dannoso e per l'anno successivo, da erogare a tasso agevolato:
   c) proroga delle operazioni di credito agrario;
   d) agevolazioni previdenziali.

  Il comma 5 prolunga il termine per deliberare la declaratoria di eccezionalità degli eventi, mentre il comma 6 incrementa di 15 milioni di euro, per il 2017, il Fondo di solidarietà nazionale, per finanziare gli interventi compensativi ivi indicati.
  L'articolo 16 differisce di ulteriori due anni, fissandolo al 13 settembre 2020, il termine di efficacia delle modifiche delle circoscrizioni giudiziarie de L'Aquila e Chieti, nonché delle relative sedi distaccate, previste dagli articoli 1 e 2 del decreto legislativo n. 155 del 2012, di riforma della geografia giudiziaria (nel cui ambito si prevede, nella Corte d'appello di L'Aquila, il mantenimento dei soli tribunali di Chieti, L'Aquila, Pescara e Teramo, a seguito della soppressione dei tribunali di Avezzano, Sulmona, Lanciano e Vasto, nonché la soppressione di tutte le sezioni distaccate di tribunale).
  Il comma 2 reca la copertura finanziaria degli oneri determinati dalla disposizione, quantificati in 500.000 euro per l'anno 2018 e 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020, cui si provvede con una corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia.
  L'articolo 17 contiene disposizioni in tema di sospensione di termini processuali, prevedendo, al comma 1, che le disposizioni sul rinvio d'ufficio delle Pag. 192udienze processuali – civili e amministrative – nonché quelle recanti il rinvio e la sospensione di numerosi termini processuali penali trovino applicazione, con riguardo ai soggetti residenti o aventi sede nei Comuni di Teramo, Rieti, Ascoli-Piceno, Macerata, Fabriano e Spoleto, a decorrere dal 26 e dal 30 ottobre 2016 (data degli eventi sismici) e sino al 31 luglio 2017, solo quando tali soggetti, entro il termine del 31 marzo 2017 dichiarino all'ufficio giudiziario interessato l'inagibilità del fabbricato, della casa di abitazione, dello studio professionale o dell'azienda.
  Il comma 2 prevede che, in caso di mancata dichiarazione da parte dei soggetti interessati, circa l'inagibilità del fabbricato, della casa di abitazione, dello studio professionale o dell'azienda, i predetti effetti sospensivi, cessano al 31 marzo 2017, fermi restando gli effetti prodottisi fino a tale data.
  L'articolo 18, modificando diversi articoli del decreto-legge n. 189 del 2016, prevede il potenziamento del personale, già dipendente di regioni, province, comuni ed altre amministrazioni regionali o locali, utilizzato per le attività di ricostruzione nei territori interessati dal sisma.
  In particolare, il comma 1 interviene sull'articolo 3 del decreto-legge n. 189 del 2016, che ha disposto l'istituzione, in ognuna delle Regioni colpite dal sisma, di Uffici speciali per la ricostruzione dopo il sisma del 2016, prevedendo:
   che sia destinato agli Uffici speciali non solo personale distaccato dalle Regioni, Comuni e Province interessate, ma anche personale distaccato da altre pubbliche amministrazioni regionali o locali interessate;
   che le risorse stanziate per le dotazioni del richiamato personale sono da riferire ai distacchi in precedenza richiamati, all'utilizzo di forme contrattuali flessibili, nonché all'istituzione degli Uffici speciali;
   la possibilità (ferme restando le disposizioni in merito alle dotazioni di personale) di destinare ulteriori risorse (fino ad un massimo di 16 milioni di euro complessivi per il biennio 2017-2018) per i comandi ed i distacchi disposti dalle Regioni, dalle Province, dai Comuni nonché da altre Pubbliche Amministrazioni regionali o locali interessate, al fine di assicurare la funzionalità degli Uffici speciali per la ricostruzione ovvero per l'assunzione da parte di Regioni, Province o Comuni interessati di nuovo personale, con contratti a tempo determinato della durata massima di 2 anni, con profilo professionale di tipo tecnico-ingegneristico a supporto dell'attività del Commissario straordinario, delle Regioni, delle Province e dei Comuni interessati;
   che gli incarichi dirigenziali conferiti dalle Regioni per le finalità in precedenza individuate non siano computati ai fini della limitazione delle dotazioni organiche per i dirigenti di prima e seconda fascia prevista dall'articolo 19, commi 5-bis e 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001.

  Il comma 2 incrementa, fino a ulteriori 20 unità, la consistenza del personale della segreteria tecnica di progettazione costituita, per una durata di 5 anni dal 2017, presso il Segretariato generale del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, di cui si avvale il Soprintendente speciale per le aree colpite dal sisma.
  Il predetto incremento di personale è consentito nel limite di 500.000 euro annui per ciascuno degli anni dal 2017 al 2021, a valere sull'autorizzazione di spesa relativa al funzionamento degli istituti afferenti al settore museale.
  Il comma 3 autorizza l'ufficio del predetto Soprintendente speciale a operare, per le attività connesse alla messa in sicurezza, al recupero e alla ricostruzione del patrimonio culturale, attraverso apposita contabilità speciale dedicata alla gestione dei fondi relativi alla realizzazione di interventi in conto capitale, che è aperta per il periodo di tempo necessario al completamento degli interventi e, comunque, non oltre 5 anni e sulla quale confluiscono altresì le somme assegnate dal Pag. 193Commissario straordinario a valere sulle risorse della contabilità speciale intestata a quest'ultimo.
  Il comma 4 modifica alcune disposizioni dell'articolo 50 del decreto-legge n. 189 del 2016, concernente la struttura del Commissario straordinario e reca altresì specifiche misure per il personale impiegato in attività emergenziali, prevedendo che:
   nell'ambito delle unità di personale aggiuntive rispetto alla dotazione di personale impiegato in attività emergenziali prevista per il funzionamento del Commissario straordinario, siano incrementate (da 50 a 100) le unità di personale da individuare tra le amministrazioni pubbliche;
   che gli specifici incrementi retributivi previsti per il personale si applichino anche ai dipendenti pubblici impiegati presso gli uffici speciali per la ricostruzione;
   si modifichi l'entità delle risorse utilizzate per la copertura degli oneri finanziari derivanti dalle disposizioni del medesimo articolo 50 del decreto-legge n. 189, stabilendo che (oltre alle risorse già previste dallo stesso articolo e non modificate dal comma in esame) agli eventuali maggiori oneri si debba far fronte con le risorse disponibili sulla contabilità speciale relativa al Fondo per la ricostruzione delle aree terremotate, entro il limite massimo di 3,5 milioni di euro annui per il biennio 2017-2018.

  Il comma 5 modifica l'articolo 50-bis del decreto-legge n. 189 del 2016, concernente il personale dei Comuni interessati dal sisma e del Dipartimento della protezione civile, prevedendo:
   la facoltà, per i comuni interessati dal sisma, di assumere con contratti di lavoro a tempo determinato (in deroga ai vincoli di contenimento della spesa di personale previsti dalla normativa vigente) fino a 700 unità ulteriori (con professionalità di tipo tecnico o amministrativo-contabile) per il 2018, oltre a quelle già previste per il 2017, che vengono confermate;
   la facoltà, per i comuni interessati dal sisma, di incrementare (con efficacia limita al biennio 2017-2018) la durata della prestazione lavorativa dei rapporti di lavoro a tempo parziale già in essere, con professionalità di tipo tecnico o amministrativo, in deroga ai vincoli di contenimento di spesa di personale vigenti e nei limiti delle risorse finanziarie previste per le assunzioni a tempo determinato e delle unità di personale specificamente individuate;
   la facoltà, per i comuni interessati, di sottoscrivere (in deroga ai vincoli di contenimento della spesa di personale stabiliti dalla normativa vigente) contratti di lavoro autonomo di collaborazione coordinata e continuativa, di durata non superiore al 31 dicembre 2017 e non rinnovabili, nell'ambito delle risorse previste e per un numero massimo di 350 unità, limitatamente allo svolgimento di compiti di natura tecnico-amministrativa strettamente connessi ai servizi sociali, all'attività di progettazione, all'attività di affidamento dei lavori, dei servizi e delle forniture, all'attività di direzione dei lavori e di controllo sull'esecuzione degli appalti.

  Inoltre si prevede che le disposizioni concernenti le facoltà assunzionali dei comuni si applicano anche alle province interessate dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016: a tal fine alle province viene riservata una quota (pari al 10 per cento delle risorse finanziarie e delle unità di personale complessivamente previste per i comuni) per le assunzioni di nuovo personale a tempo determinato, per le rimodulazioni dei contratti di lavoro a tempo parziale già in essere, nonché per la sottoscrizione di collaborazioni coordinate e continuative. Con apposito provvedimento del Commissario straordinario sono determinati i profili professionali ed il numero massimo delle unità di personale che ciascuna provincia è autorizzata ad assumere per le richiamate esigenze, e Pag. 194sono assegnate le risorse finanziarie per la sottoscrizione dei contratti di collaborazione coordinata e continuativa.
  L'articolo 19 intende assicurare la piena operatività del Dipartimento della Protezione civile, autorizzando la Presidenza del Consiglio dei Ministri a bandire un concorso pubblico per titoli ed esami, per il reclutamento di 13 dirigenti di seconda fascia del ruolo speciale della Protezione civile, in considerazione del fatto che al momento si registrano 15 posizioni vacanti, sulle 34 posizioni dirigenziali di seconda fascia previste nell'organico del predetto ruolo speciale della Protezione civile.
  Inoltre si dispone l'elevamento al 40 per cento della percentuale dei posti da riservare al personale dipendente dell'amministrazione che indice il concorso (anziché il 30 per cento, com’è previsto in via generale per l'accesso alla dirigenza pubblica di seconda fascia dall'articolo 3, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 272 del 2004).
  Il comma 2 reca la copertura finanziaria dei relativi oneri, quantificati in 880.000 euro per il 2017 e in 1,76 milioni di euro dal 2018, ai quali si fa fronte a valere sul Fondo per il pubblico impiego istituito nello Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.
  L'articolo 20 qualifica come impignorabili le somme depositate su conti correnti bancari attivati dal Dipartimento della protezione civile e destinate esclusivamente al perseguimento delle finalità connesse con la gestione e il superamento delle situazioni di emergenza in conseguenza di eventi calamitosi per i quali sia stato dichiarato lo stato di emergenza.
  L'articolo 21, al comma 1 reca alcune correzioni meramente formali al decreto-legge n. 189 del 2016, mentre il comma 2 stabilisce che l'importo di 47 milioni di euro affluito al bilancio dello Stato, in data 26 settembre 2016, sul capitolo 2368 dello Stato di previsione delle entrate, rimanga destinato, in conto esercizio 2016, al Fondo per la ricostruzione delle aree terremotate, per essere quindi trasferito alla contabilità speciale intestata al Commissario straordinario del Governo per la ricostruzione nei territori interessati dall'evento sismico, facendo conseguentemente salvi gli atti amministrativi adottati ai fini della destinazione di detto importo, con riferimento all'esercizio 2016.
  L'articolo 22 disciplina l'entrata in vigore del provvedimento.
  Si riserva quindi di formulare una proposta di parere favorevole con alcune osservazioni, che ritiene potrà essere votata nella giornata di domani, al fine di fornire alla Commissione Ambiente una serie di indicazioni relative alle integrazioni da apportare al decreto-legge nel corso dell'esame in sede referente.

  Maurizio BERNARDO, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame alla seduta già convocata per la giornata di domani.

  La seduta termina alle 14.45.