CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 1 marzo 2017
775.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Attività produttive, commercio e turismo (X)
COMUNICATO
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SEDE CONSULTIVA

  Mercoledì 1o marzo 2017. — Presidenza del presidente Guglielmo EPIFANI

  La seduta comincia alle 15.45.

Variazione nella composizione della Commissione.

  Guglielmo EPIFANI, presidente, comunica di aver cessato di far parte del gruppo Partito Democratico e di essere entrato a far parte del gruppo Articolo 1-Movimento Democratico e Progressista.
  Comunica altresì che la deputata Lara Ricciatti e il deputato Francesco detto Ciccio Ferrara cessano di far parte del gruppo Sinistra Italiana-Sinistra Ecologia Libertà ed entrano a far parte del gruppo Articolo 1-Movimento Democratico e Progressista.

Decreto-legge 8/2017: Nuovi interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016 e del 2017.
C. 4286 Governo.
(Parere alla VIII Commissione).
(Seguito esame e rinvio).

  Adriana GALGANO, relatrice, ricorda che nella seduta di ieri si è riservata di approfondire la questione della copertura finanziaria degli oneri recati dall'articolo 11, comma 11, a valere sulle somme del GSE e della Cassa per i servizi energetici e ambientali, al fine di verificare se ciò possa comportare un impatto negativo sull'ammontare degli investimenti nel settore elettrico ovvero incrementi tariffari a valere sulle bollette dei clienti finali. Sottolineato che, in base alle informazioni ricevute ieri nel corso dell'audizione della Presidente dell'Enit, Evelina Christillin, risulta ancora inattuata la disposizione dell'articolo 22 del decreto-legge n. 189/2016 (recante interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016) che prevede un programma per la promozione e il rilancio del turismo nei territori colpiti, ritiene che nella proposta di parere si debba evidenziare la necessità di interventi urgenti a favore delle imprese turistico-ricettive.

  Guglielmo EPIFANI, presidente, nessuno altro chiedendo di intervenire, rinvia in seguito dell'esame ad altra seduta.

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Misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure volte a favorire l'articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato.
C. 4135 Governo, approvato dal Senato.
(Parere alla XI Commissione).
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

  Daniele MONTRONI (PD), relatore, illustra in sintesi i contenuti del provvedimento in esame. Ricorda in particolare come la X Commissione è chiamata ad esprimere un parere rinforzato, ai sensi dell'articolo 73 comma 1-bis del regolamento, sul disegno di legge recante «Misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure volte a favorire l'articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato, nel testo come modificato dall'esame in sede referente da ultimo nella seduta di martedì 28 febbraio. Il disegno di legge in esame, collegato alla manovra di finanza pubblica per il 2016, si compone, a seguito a seguito delle modifiche apportate dalla Commissione referente, di 26 articoli, suddivisi in 3 capi.
  Come risulta evidente dalla stessa struttura del disegno di legge, esso si compone di due insiemi di norme complementari, volte, da un lato, ad introdurre un sistema di interventi che assicuri un complessivo rafforzamento delle tutele sul piano economico e sociale per i lavoratori autonomi e, dall'altro, a sviluppare, all'interno dei rapporti di lavoro subordinato, modalità flessibili di esecuzione delle prestazioni lavorative, allo scopo di promuovere l'incremento della produttività e agevolare la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro.
  Illustra le disposizioni di maggior interesse per la X Commissione attività produttive.
  Il capo I (Tutele per i lavoratori autonomi) comprende i primi 17 articoli, i quali dispongono in merito alla tutela del lavoratore autonomo nelle transazioni commerciali; alle clausole e condotte abusive; agli apporti originali e invenzioni del lavoratore; alle professioni ordinistiche.
  L'articolo 1 individua l'ambito applicativo delle disposizioni contenute nel medesimo Capo, precisando che esse si applicano ai rapporti di lavoro autonomo di cui al titolo III del libro quinto del codice civile.
  L'articolo 2 estende l'applicazione alle transazioni commerciali dei lavoratori autonomi delle disposizioni recate dal decreto legislativo n. 231 del 2002, di attuazione della direttiva 2000/35/CE, relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali. L'estensione si applica tanto alle transazioni con imprese, come previsto nel testo del Governo, quanto alle transazioni con pubbliche amministrazioni o tra lavoratori autonomi e fa salve, da un lato, le norme incompatibili e, dall'altro, eventuali disposizioni più favorevoli. In proposito si ricorda che, allo stato, nella nozione di imprenditore rilevante ai fini dell'applicazione del decreto legislativo n. 231 del 2002, rientra ogni soggetto esercente un'attività economica organizzata o una libera professione e che sembrerebbero, quindi, esclusi i lavoratori che non esercitano una libera professione.
  L'articolo 3 dispone in merito a clausole e condotte abusive.
  L'articolo 4 dispone che, in applicazione della legge n. 633 del 1941, sulla protezione del diritto d'autore, e del codice della proprietà industriale, di cui al decreto legislativo n. 30 del 2005, i diritti di utilizzazione economica relativi ad apporti originali e a invenzioni realizzati nell'esecuzione del contratto spettano al lavoratore autonomo, salvo il caso in cui l'attività inventiva sia prevista come oggetto del contratto di lavoro e a tale scopo compensata.
  L'articolo 5, modificato dalla Commissione referente, contiene una delega al Governo in materia di rimessione degli atti pubblici alle professioni ordinistiche.
  L'articolo 6, modificato nel corso dell'esame in Commissione, delega il Governo in merito alla sicurezza e protezione sociale delle professioni ordinistiche. Pag. 121
  L'articolo 6-bis, introdotto nel corso dell'esame in Commissione, reca disposizioni per la stabilizzazione e l'estensione dell'indennità di disoccupazione a favore dei lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa.
  L'articolo 7 detta una serie di disposizioni di carattere fiscale e sociale.
  L'articolo 8 introduce modifiche al regime di deducibilità delle spese di formazione nonché disposizioni per favorire l'accesso alla formazione permanente. La disposizione vigente consente la deduzione per le spese di partecipazione a «convegni, congressi e simili o a corsi di aggiornamento professionale», incluse quelle di viaggio e soggiorno, nella misura del 50 per cento del loro ammontare. L'articolo in esame dispone, invece, l'integrale deducibilità, fino a un massimo di 10.000 euro, delle spese di iscrizione a master e corsi di formazione o aggiornamento professionale, convegni e congressi, nonché l'integrale deduzione, entro il limite annuo di 5.000 euro, delle spese sostenute per i servizi personalizzati di certificazione delle competenze, ricerca e sostegno all'autoimprenditorialità, formazione e riqualificazione professionale, nonché quella degli oneri sostenuti per la garanzia contro il mancato pagamento delle prestazioni di lavoro autonomo fornite da forme assicurative o di solidarietà.
  L'articolo 9 dispone che i centri per l'impiego ed i soggetti autorizzati alle attività di intermediazione in materia di lavoro24 si dotino, in ogni sede aperta al pubblico, di uno sportello dedicato al lavoro autonomo.
  L'articolo 10, modificato nel corso dell'esame in Commissione, delega il Governo al riassetto delle disposizioni vigenti in materia di sicurezza e tutela della salute dei lavoratori applicabili agli studi professionali.
  Gli articoli da 11 a 14 dispongono in merito alla partecipazione agli appalti pubblici e ai bandi per l'assegnazione di incarichi e appalti privati, all'indennità di maternità, alla tutela della gravidanza, alla malattia, all'infortunio e alle collaborazioni coordinate e continuative. In particolare, il comma 1 dell'articolo 11 prevede che le amministrazioni pubbliche promuovano, in qualità di stazioni appaltanti, la partecipazione dei lavoratori autonomi agli appalti pubblici o ai bandi per l'assegnazione di incarichi individuali di consulenza o ricerca, in particolare favorendo il loro accesso alle informazioni relative alle gare pubbliche, anche attraverso gli appositi sportelli costituiti presso i centri per l'impiego (ai sensi del citato articolo 9), e la partecipazione alle procedure di aggiudicazione. Il comma 2 equipara i lavoratori autonomi di cui al Capo I del provvedimento in esame alle piccole e medie imprese ai fini dell'accesso ai piani operativi regionali e nazionali a valere sui fondi strutturali europei. Rispetto alla disciplina vigente, recata dal comma 821 dell'articolo 1 della legge di stabilità 2016, che viene contestualmente abrogato, si prevede un'estensione della disciplina ai lavoratori autonomi che non svolgano attività come liberi professionisti e si elimina il riferimento al periodo di programmazione 2014/2020 dei fondi europei. Per favorire la partecipazione ai bandi e il concorso all'assegnazione di incarichi e appalti privati, il comma 3 prevede, per i soggetti che svolgono attività professionale: la possibilità di costituire reti di esercenti la professione e di partecipare alle reti di imprese, con l'accesso alle relative provvidenze previste in materia; la possibilità di costituire stabili consorzi professionali; la possibilità di costituire associazioni temporanee professionali.
  La Commissione Lavoro ha inserito gli articoli 14-bis e 14-ter relativi rispettivamente alla procedura di adozione dei decreti legislativi di cui agli articoli 5, 6 e 10 del provvedimento e all'istituzione di un tavolo tecnico di confronto permanente sul lavoro autonomo.
  Il capo II (Lavoro agile) comprende gli articoli 15-20, che riguardano la definizione di «lavoro agile», inteso non come una nuova tipologia contrattuale, bensì come una modalità di esecuzione del rapporto di lavoro subordinato basata sulla flessibilità di orari e di sede e caratterizzata, principalmente, da una maggiore Pag. 122utilizzazione degli strumenti informatici e telematici e delle possibilità tecnologiche esistenti, nonché dall'assenza di una postazione fissa durante i periodi di lavoro svolti al di fuori dei locali aziendali, e disciplinano le modalità di svolgimento e recesso, trattamento economico e normativo, sicurezza e tutela contro gli infortuni e malattie professionali.
  L'articolo 15, da cui ha inizio il Capo II, definisce il lavoro agile ed i suoi elementi costitutivi. Più nel dettaglio, il lavoro agile, promosso allo scopo di incrementare la competitività e agevolare la conciliazione vita-lavoro, viene configurato non come una nuova tipologia contrattuale, ma come una «modalità di esecuzione del rapporto di lavoro subordinato» (comma 1), che viene stabilita mediante accordo tra le parti, con il possibile utilizzo di strumenti tecnologici ed eseguita in parte all'interno dei locali aziendali e in parte all'esterno senza una postazione fissa, entro i soli limiti di durata massima dell'orario di lavoro giornaliero e settimanale. La disciplina prevista per il lavoro agile dal Capo II si applica, in quanto compatibile e fatta salva l'applicazione delle diverse disposizioni specificamente previste, anche ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni. Gli articoli da 16 a 18 dispongono che lo svolgimento dell'attività lavorativa in modalità di lavoro agile deve essere disciplinata da un apposito accordo, specificandone forma, contenuto e modalità di recesso.
  L'articolo 17 disciplina il trattamento economico e normativo del lavoratore che svolge la prestazione in modalità di lavoro agile. In particolare, il lavoratore ha diritto ad un trattamento economico e normativo non inferiore a quello riconosciuto ai lavoratori che svolgono le medesime mansioni esclusivamente all'interno dell'azienda. Inoltre, nell'ambito dell'accordo di lavoro agile, al lavoratore può essere riconosciuto il diritto all'apprendimento permanente, in modalità formali, non formali o informali, e alla periodica certificazione delle competenze.
  L'articolo 19 definisce gli obblighi del datore di lavoro e del lavoratore in materia di sicurezza sul lavoro nel caso di svolgimento della prestazione in modalità di lavoro agile.
  L'articolo 20 disciplina il diritto del lavoratore agile alla tutela contro gli infortuni e le malattie professionali dipendenti da rischi connessi alla prestazione lavorativa resa all'esterno dei locali aziendali o occorsi in itinere, ossia durante il percorso di andata e ritorno dal luogo di abitazione a quello prescelto per lo svolgimento della prestazione lavorativa all'esterno dei locali aziendali, quando il luogo sia stato scelto, secondo criteri di ragionevolezza, per esigenze connesse alla prestazione stessa o alla necessità del lavoratore di conciliare le esigenze di vita con quelle lavorative.
  La Commissione Lavoro, nel corso dell'esame in sede referente, ha introdotto l'articolo 20-bis recante disposizioni su aliquote contributive applicate agli assistenti domiciliari all'infanzia, qualificati o accreditati presso la Provincia autonoma di Bolzano.
  Il capo III (Disposizioni finali) comprende l'articolo 21, che contiene disposizioni finanziarie, e l'articolo 22 che dispone l'entrata in vigore del provvedimento il giorno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. Si riserva di formulare una proposta di parere favorevole.

  Guglielmo EPIFANI, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia in seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 15.55.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

  L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.55 alle 16.40.