CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 1 marzo 2017
775.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni (I)
COMUNICATO
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SEDE CONSULTIVA

  Mercoledì 1o marzo 2017. — Presidenza del presidente Andrea MAZZIOTTI DI CELSO. – Interviene il viceministro dell'interno, Filippo Bubbico.

  La seduta comincia alle 14.10.

Norme in materia di consenso informato e di dichiarazioni di volontà anticipate nei trattamenti sanitari.
Testo unificato C. 1142 Mantero ed abb.
(Parere alla XII Commissione).
(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 28 febbraio 2017.

  Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, presidente, ricorda che nella giornata di ieri il relatore ha presentato una proposta di parere favorevole.

  Domenico MENORELLO (CI), soffermandosi sull'articolo 3 del testo in esame, ritiene che esso presenti diversi elementi di criticità, soprattutto sotto il profilo della legittimità costituzionale. Ritiene, al riguardo, che la disciplina prevista da tale articolo per le disposizioni anticipate di trattamento leda i diritti alla vita e alla salute, valori costituzionali il cui carattere primario ed assoluto è stato sancito in varie occasioni – da egli richiamate – dalla giurisprudenza costituzionale. Fa notare che l'articolo 3, nel delineare un ambito di applicazione vago ed indefinito delle DAT, configura un rapporto tra interessi costituzionalmente rilevanti che appare squilibrato e irragionevole, apparendo troppo dalla parte del consenso informato. Ritiene che l'articolo 3, configurando le disposizioni anticipate di trattamento in termini troppo generici, ovvero senza circoscriverle a fattispecie tassativamente individuate, introduce una sorta di presunzione ope legis, suscettibile di esporre il paziente a rischi di salute, peraltro in violazione dell'autonomia professionale del medico. Ritiene, dunque, che l'ambito di applicazione delle DAT sia troppo ampio, arrivando perfino a comprendere nei trattamenti sanitari anche le pratiche di nutrizione e idratazione artificiali, che, a suo avviso, non rientrano in tale categoria. Giudica poi grave ricomprendere nell'ambito di applicazione di tali norme anche i casi incapacità ad autodeterminarsi di natura transitoria, atteso che ciò potrà, a suo avviso, impedire l'intervento degli opportuni trattamenti sanitari da realizzare in emergenza, anche laddove essi potrebbero scongiurare la morte di una persona, negando di fatto qualsiasi possibilità di revoca delle DAT. Fa notare che tale disciplina, nell'attribuire un eccessivo valore giuridico a convinzioni non meglio precisate del paziente, può costringere quindi il medico e gli operatori del Servizio sanitario nazionale ad una forma di astensione forzata, motivata dall'esigenza di sottrarsi ad eventuali responsabilità. Lamenta infine la mancanza nel testo del riconoscimento del principio dell'obiezione di coscienza, il cui rilievo costituzionale è stato più volte sottolineato dalla Corte costituzionale.

  Gian Luigi GIGLI (DeS-CD) condivide tutte le osservazioni svolte dal deputato Menorello. Sottolinea preliminarmente che l'errore di impostazione del provvedimento in esame è quello di conseguire una disciplina universalistica, mentre l'impianto sarebbe dovuto essere contestualizzato sul piano clinico.
  Nel suo intervento si soffermerà sul tema relativo all'obiezione di coscienza e, quindi, sul tema della coscienza nell'esercizio della professione medica. Sottolinea come già il giuramento di Ippocrate ha fondato sul precetto di non uccidere il patto di fiducia che lega il medico al suo paziente. Riconoscendo così il diritto al rifiuto di aborto e eutanasia. Nella nostra società la deriva verso un'autodeterminazione senza limiti ha avuto come conseguenza il moltiplicarsi dei casi di conflitti di coscienza con interventi autorizzati per legge.Pag. 26
  L'obiezione di coscienza consiste nel rifiuto di conformarsi a un obbligo giuridico che la coscienza individuale ritiene ingiusto e ha come suo presupposto il conflitto tra doveri contrapposti previsti dalla norma esterna e da quella interiore. Nelle democrazie occidentali avanzate, la questione dell'obiezione di coscienza è ineludibile e si propone in misura crescente per l'attualità di temi bioetici e biogiuridici che coinvolgono i diritti fondamentali dell'uomo. Non si configura come una disobbedienza alla legge, ma come una difesa della coscienza del singolo, quando sono messi in discussione diritti naturali, quali il diritto alla vita. L'obiezione di coscienza non è quindi una benevola concessione da parte dello stato di diritto, ma un diritto che uno Stato democratico deve riconoscere per distinguersi da un regime dittatoriale, specialmente in democrazie pluraliste sul piano dei valori quali quelle contemporanee, al fine di evitare l'imposizione per legge di un'etica maggioritaria. La questione dell'obiezione di coscienza richiama la concezione liberale a rimanere fedele al primato della persona nei confronti dello Stato. Riporta il parere del Consiglio nazionale di bioetica, per il quale l'obiezione di coscienza è un istituto necessario, specie quando inerisce a un'attività professionale, in quanto concorre ad impedire una definizione autoritaria per legge delle finalità della medesima professione. Richiama numerosi riconoscimenti da parte di atti di organismi internazionali, quali la Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo del 1948 e la risoluzione 1763 (2010) dell'assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa. Sottolinea anche come il rispetto della libertà di coscienza è richiamato dai codici deontologici di tutte le professioni sanitarie e cita, ed esempio, l'articolo 22 del codice di deontologia medica.
  Rileva, quindi, come l'obiezione di coscienza assume nelle democrazie un ruolo di sentinella dei nodi problematici circa la tutela dei beni aventi rilievo costituzionale, per permettere di sciogliere i nodi e migliorare gli assetti costituiti.
  Ribadisce come l'obiezione di coscienza non rappresenti un atteggiamento aprioristico di disobbedienza alla legge, ma una fedeltà incondizionata ai diritti fondamentali previsti dall'ordinamento e come un antidoto al relativismo culturale.
  Con riguardo al contenuto del testo, ritiene che il periodo del comma 7 dell'articolo 1 che stabilisce che «il paziente non può esigere trattamenti sanitari contrari a norme di legge, alla deontologia professionale o alle buone pratiche clinico-assistenziali è riduttivo e non coglie la portata del problema, soprattutto se lo si legge in connessione con il periodo precedente, dove si stabilisce che: «Il medico è tenuto a rispettare la volontà espressa dal paziente di rifiutare il trattamento medesimo». Secondo questa formulazione, sembra intendersi che il medico è tenuto a configurarsi come un esecutore passivo della volontà del paziente e si chiede come debba ad esempio comportarsi il medico se ritiene, in scienza e coscienza, di non poter accogliere la richiesta del paziente di interrompere trattamenti appropriati.
  Richiama la giurisprudenza costituzionale sul tema, ad iniziare dalla sentenza n. 467 del 1991, e propone di rivolgere un'osservazione alla Commissione di merito per riformulare il comma 7 nei seguenti termini: «Anche su richiesta del paziente, il medico non può essere obbligato a prestazioni sanitarie che risultano in contrasto con le sue conoscenze scientifiche e con le sue convinzioni etiche.

  Francesco Paolo SISTO (FI-PdL) osserva che formulerà osservazioni non di carattere etico, ma legate esclusivamente alle antinomie di carattere costituzionale del provvedimento. Rileva come la struttura alla base del testo in esame sia la definizione di consenso informato e a suo avviso giustamente il relatore, nella sua proposta di parere, richiama la sentenza della Corte costituzionale n. 438 del 2008 che definisce il consenso informato «espressione della consapevole adesione al trattamento sanitario proposto dal medico». È questo quindi il parametro inscindibile: il consenso informato può essere dato solo riguardo a un trattamento sanitario. E le pratiche di nutrizione e Pag. 27idratazione artificiali, indicate al comma 1 dell'articolo 3, relativo alle disposizioni anticipate di trattamento, non sono trattamento sanitario e considerarle tali configura un falso ideologico. È una distonia evidente sul piano costituzionale, perché mangiare e bere non possono essere considerati trattamenti sanitari. Inoltre, lo stesso testo, nel definirli «pratiche» esclude la nutrizione e idratazione artificiale dai trattamenti sanitari che non possono essere considerati pratiche. Osserva quindi come nel testo si configuri un consenso informato atipico che cozza contro il vero e fondamentale problema che è quello della garanzia della sopravvivenza, non il trattamento terapeutico. Si configurano così una serie di violazioni della Costituzione, a partire dall'articolo 32.
  Osserva poi la criticità della definizione contenuta al comma 4 dell'articolo 3 della sopravvenienza di «terapie imprevedibili». L'interpretazione che il medico dovrà dare di questo termine, con riguardo all'idratazione artificiale, è tutt'altro che ininfluente per la responsabilità del medico medesimo.
  Con riguardo all'articolo 1, comma 7, osserva che non sussiste discrezionalità da parte del medico e che poi il concetto di buone pratiche è del tutto indefinito. Si configura in questa disposizione una lesione degli articoli 3 e 27 della Costituzione in quanto esenta il medico da responsabilità penale solo in ipotesi di rispetto della volontà espressa dal paziente di rifiuto o rinuncia del trattamento sanitario.
  Ritiene, inoltre, che sia necessario escludere la nutrizione e l'idratazione artificiale dalla configurazione del trattamento sanitario.

  Andrea GIORGIS (PD) ritiene che la proposta di parere formulata dal relatore rechi un carattere sobrio ed equilibrato, che appare apprezzabile soprattutto tenuto conto della complessità e delicatezza della materia in discussione. Sottolinea, anzitutto, come non possa essere disconosciuta la natura sanitaria delle pratiche di nutrizione e idratazione artificiali, rispetto alle quali viene riconosciuto il diritto di autodeterminarsi del paziente, giudicando poco credibile chi afferma che tali trattamenti equivalgano a semplici esigenze fisiologiche. Nel condividere le considerazioni sul rilievo costituzionale del principio di obiezione di coscienza, ritiene che il suo riconoscimento non debba tuttavia condurre alla messa in discussione di altri diritti fondamentali, come può essere quello di rinunciare a trattamenti sanitari che ledono la dignità della persona. Ritiene quindi necessario operare un equilibrato bilanciamento di interessi, che non pregiudichi l'esercizio di fondamentali servizi a favore della collettività Il riconoscimento del valore costituzionale del diritto alla vita, a suo avviso, non può portare quindi ad affermare che sia sancito a livello costituzionale anche un dovere di rimanere in vita. Ritiene pertanto che rientri nell'ambito della discrezionalità del legislatore la facoltà di prevedere forme di garanzia della capacità di autodeterminarsi di un individuo, introducendo una disciplina che, non entrando troppo nel dettaglio, lasci margini di azione al paziente e al medico, i quali agiranno poi concretamente nell'ambito dell'alleanza terapeutica. Osserva, infine, che la DAT non obbliga il medico ad alcun comportamento, non ledendo la sua autonomia professionale.

  Matteo MANTERO (M5S) ricorda che la maggior parte degli soggetti del settore ascoltati dalla Commissione di merito durante l'esame in sede referente ha concordato nel far rientrare le pratiche di nutrizione e idratazione artificiali nell'ambito dei trattamenti sanitari, che, come tali, sono riconducibili all'ambito di applicazione del consenso informato. Si tratta, a suo avviso, in ogni caso, di trattamenti invasivi, suscettibili di ledere la dignità della persona. Esprime infine perplessità in ordine al comma 7 dell'articolo 1, laddove vengono elevate a rango legislativo le regole della deontologia professionale, facendo notare che tali regole possono essere soggette nel tempo a diverse variazioni per effetto di decisioni assunte da un numero ristretto di soggetti.

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  Ignazio LA RUSSA (FdI-AN) osserva come la discussione sul provvedimento in esame avvenga in un momento emotivamente particolare e come i recenti e drammatici fatti di cronaca incidano sulla valutazione di ciascuno. Rileva, però, la diversità tra il caso di suicidio assistito a cui si riferisce – che desta umana comprensione, anche per chi ha contribuito con il suo aiuto, pur in violazione della legge – e il testo in esame. Da una parte c’è il dibattito sull'eutanasia, che suscita il suo interesse, dall'altro le disposizioni anticipate di trattamento. Nel primo caso si tratta di persone che decidono di rinunciare alla propria vita in una situazione di sofferenza irreversibile, dall'altra persone sane che anticipano decisioni che poi, nel caso cadessero in uno stato di incoscienza, non potranno revocare. È una condizione totalmente differente. Ritiene, quindi, inadeguato il testo in esame e anticipa il voto contrario sulla proposta di parere del relatore.

  Gian Luigi GIGLI (DeS-CD), riferendosi alle considerazioni svolte dal deputato Mantero, fa presente che appare inutile chiamare in causa i soggetti auditi nel corso dell'esame in sede referente, appellandosi a considerazioni di carattere generale. Appare opportuno, a suo avviso, svolgere piuttosto valutazioni contestualizzate, che tengano conto delle situazioni concrete in cui viene utilizzato un trattamento, al fine di determinarne la natura sanitaria o meno. In risposta al deputato Giorgis, fa notare che il medico, in base alla formulazione attuale del testo, è tenuto a rispettare la DAT, salvo incorrere in responsabilità civili e penali.

  Enzo LATTUCA (PD), relatore, concorda con il deputato La Russa sul fatto che il suicidio assistito e quanto configurato nel testo in esame siano due fattispecie totalmente diverse. In questo testo unificato non c’è infatti il suicidio assistito, ma solo il rispetto della disposizione dell'articolo 32, secondo comma, della Costituzione, secondo cui nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge. Rispetto che viene assicurato attraverso due strumenti: il consenso informato e le disposizioni anticipate di trattamento. Quest'ultima è una proiezione per il futuro che – precisa per superare le obiezioni avanzate dal deputato la Russa – non è obbligatoria e presuppone una libera volontà. Esiste sempre poi la libertà di revoca e la nomina di un fiduciario.
  Riguardo all'alimentazione e all'idratazione artificiale, osserva che sono la giurisprudenza della Corte di Cassazione, ma anche il buon senso a considerarli trattamenti terapeutici. Si chiede, infatti, quale differenza sussista tra idratazione e respirazione artificiale, tra alimentazione e ossigeno. Si tratta, inoltre, di pratiche che avvengono in ospedale, con prescrizione e controllo medico. Fa osservare poi al deputato Sisto che a nessuno può essere imposto di alimentarsi contro la sua volontà.
  Concorda con il deputato Giorgis sul fatto che la Costituzione tuteli il diritto e non il dovere alla vita.
  Con riferimento all'obiezione di coscienza, si chiede come questa possa configurarsi rispetto a un caso omissivo e non a un'azione. L'obiezione di coscienza non può prevalere a suo avviso sul diritto all'autodeterminazione e nessuno Stato può imporre trattamenti invasivi della libertà personale; non può sussistere, quindi, alcun bilanciamento.

  Francesco Paolo SISTO (FI-PdL) presenta una proposta di parere alternativo (vedi allegato 1) – sottoscritta anche dai deputati Menorello, Gigli, La Russa e Calabria – di cui raccomanda l'approvazione.

  Laura RAVETTO (FI-PdL) dichiara di non poter sottoscrivere la proposta di parere testé presentata dal deputato Sisto, non avendone potuto approfondire il contenuto.

  Domenico MENORELLO (CI) sottolinea di aver firmato il parere alternativo testé presentato a titolo personale, perché su temi come quello in esame deve esistere la massima libertà di coscienza di ciascun Pag. 29deputato, al di là del gruppo di appartenenza.
  Intende brevemente formulare alcune ulteriori osservazioni. Prima di tutto, precisa che nessuno mette in dubbio che il diritto alla vita non possa essere coartato, ma qui si sta parlando del ruolo del Servizio sanitario nazionale rispetto ai temi in esame e va operato un bilanciamento.
  Riguardo all'affermazione del relatore che l'obiezione di coscienza dovrebbe riguardare, nel caso specifico del testo in esame, un atto omissivo, reputa sia solo parzialmente vera, perché la revoca di cui agli articoli 1 e 3 del testo implica un'azione, come quella di staccare una macchina.
  Con riferimento alla rinunciabilità alle disposizioni anticipate di trattamento, osserva che questa non può essere fatta dal fiduciario e ribadisce che l'incapacità temporanea deve essere considerata una situazione di emergenza.

  Gian Luigi GIGLI (DeS-CD), intervenendo per una precisazione, ritiene che la questione della proporzionalità delle cure sia il tema vero, da valutare nel caso concreto. Giudica dunque sbagliato legiferare su tale materia in termini universalistici, configurando a priori come sanitarie pratiche la cui natura, al contrario, andrebbe valutata caso per caso. Fa presente che il testo in esame persegue finalità non condivisibili, mettendo il Servizio sanitario nelle condizioni di aiutare chi intenda porre in atto propositi suicidi. Si augura, infine, che l'interpretazione del testo in esame fornita dal deputato Giorgis in ordine al ruolo del medico sia corretta e che tale figura professionale non incorra in eventuali responsabilità nel caso in cui non rispetti il contenuto delle DAT.

  Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, presidente, avverte che porrà in votazione per prima la proposta di parere del relatore. In caso di sua approvazione, la proposta alternativa di parere sarà preclusa e non verrà, quindi, posta in votazione.

  La Commissione approva la proposta di parere del relatore (vedi allegato 2).

  La seduta termina alle 15.50.

SEDE REFERENTE

  Mercoledì 1o marzo 2017. — Presidenza del presidente Andrea MAZZIOTTI DI CELSO.

  La seduta comincia alle 15.50.

Modifiche alla legge elettorale.
C. 2352 Toninelli, C. 2690 Giachetti, C. 3223 Pisicchio, C. 3385 Lauricella, C. 3986 Locatelli, C. 4068 Orfini, C. 4088 Speranza, C. 4092 Menorello, C. 4128 Lupi, C. 4142 Vargiu, C. 4166 Nicoletti, C. 4177 Parisi, C. 4182 Dellai, C. 4183 Lauricella, C. 4240 Cuperlo, C. 4262 Toninelli, C. 4265 Rigoni, C. 4272 Martella, C. 4273 Invernizzi e C. 4284 Turco.
Sentenza della Corte Costituzionale n. 35 del 2017.
(Doc. VII n. 767).
(Seguito dell'esame congiunto e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame congiunto delle proposte di legge e della sentenza della Corte costituzionale, rinviato, da ultimo, nella seduta del 28 febbraio 2017.

  Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 15.55.

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI

  Mercoledì 1o marzo 2017. — Presidenza del presidente Alessandro NACCARATO.

  La seduta comincia alle 15.55.

Disposizioni per la protezione dei testimoni di giustizia.
Emendamenti C. 3500-A.
(Parere all'Assemblea).
(Esame e conclusione – Parere).

  Il Comitato inizia l'esame degli emendamenti.

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  Alessandro NACCARATO, presidente, in sostituzione del relatore impossibilitato a partecipare alla seduta, rileva che l'emendamento 9.100 della Commissione non presenta profili critici per quanto attiene al rispetto del riparto di competenze legislative di cui all'articolo 117 della Costituzione e propone pertanto di esprimere il parere di nulla osta.

  Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del presidente.

Ratifica ed esecuzione dei seguenti accordi: a) Accordo di cooperazione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo degli Emirati Arabi Uniti, nell'ambito della cultura, arte e patrimonio, fatto a Dubai il 20 novembre 2012; b) Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Malta in materia di cooperazione culturale e di istruzione, fatto a Roma il 19 dicembre 2007; c) Accordo di cooperazione scientifica e tecnologica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Montenegro, fatto a Podgorica il 26 settembre 2013; d) Accordo di cooperazione culturale, scientifica e tecnica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Senegal, fatto a Roma il 17 febbraio 2015; e) Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica slovacca sulla cooperazione in materia di cultura, istruzione, scienza e tecnologia, fatto a Bratislava il 3 luglio 2015; f) Accordo di collaborazione nei settori della cultura e dell'istruzione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Slovenia, fatto a Roma l'8 marzo 2000.
Nuovo testo C. 3980 Governo.
(Parere alla III Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

  Emanuele COZZOLINO (M5S), relatore, osserva che il disegno di legge in esame riguardava nel testo originario l'autorizzazione alla ratifica di sette distinti accordi bilaterali di cooperazione in materia culturale, scientifica, tecnologica e dell'istruzione conclusi in un arco temporale compreso tra marzo 2000 e luglio 2015. Si trattava in particolare dei seguenti atti: Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica ceca sulla cooperazione in materia di cultura, istruzione, scienza e tecnologia, fatto a Praga l'8 febbraio 2011; Accordo di cooperazione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo degli Emirati Arabi Uniti, nell'ambito della cultura, arte e patrimonio, fatto a Dubai il 20 novembre 2012; Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Malta in materia di cooperazione culturale e di istruzione, fatto a Roma il 19 dicembre 2007; Accordo di cooperazione scientifica e tecnologica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Montenegro, fatto a Podgorica il 26 settembre 2013; Accordo di cooperazione culturale, scientifica e tecnica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Senegal, fatto a Roma il 17 febbraio 2015; Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica slovacca sulla cooperazione in materia di cultura, istruzione, scienza e tecnologia, fatto a Bratislava il 3 luglio 2015; Accordo di collaborazione nei settori della cultura e dell'istruzione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Slovenia, fatto a Roma l'8 marzo 2000.
  Nel corso dell'esame in sede referente, la Commissione di merito ha espunto in tutte le parti del disegno di legge il riferimento all'Accordo tra Italia e Repubblica Ceca. Tale modifica si è resa necessaria a seguito dell'approvazione della legge 1o dicembre 2016, n. 241, d'iniziativa parlamentare, che ha ratificato e reso esecutivo l'Accordo in questione.
  L'Accordo di cooperazione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo degli Emirati Arabi Uniti, nell'ambito della cultura, arte e patrimonio, consegue all'intensificazione delle relazioni commerciali bilaterali ed all'incremento degli scambi culturali e rappresenta la cornice di riferimento anche per gli interventi e le future collaborazioni in campo culturale, museale e di recupero del patrimonio Pag. 31artistico di entrambi i Paesi. Con riferimento al contenuto, l'Accordo si compone di un preambolo, nel quale viene espresso il comune desiderio di rafforzare i legami di amicizia e di promuovere la comprensione e la conoscenza reciproche e di 10 articoli. Con l'articolo 1 viene esplicitato l'obiettivo dell'Accordo, che consiste nel promuovere la comprensione delle rispettive eredità culturali e, in conformità alle leggi e alle normative in vigore nei rispettivi Paesi, la diffusione e l'insegnamento delle rispettive lingue. L'articolo 2 riguarda la cooperazione nel campo della musica, delle arti visive, del teatro, del cinema e di tutte le altre forme artistiche, attraverso reciproche partecipazioni a eventi rilevanti, nonché scambi di esposizioni del patrimonio artistico e culturale dei due Paesi. L'articolo 3 sostiene la cooperazione tra le istituzioni e le associazioni culturali che in entrambi i Paesi si vedranno riconosciuto il trattamento più favorevole. Lo scambio di informazioni, di libri e di banche dati tra archivi e biblioteche di entrambi i Paesi, nonché visite reciproche di esperti del settore, sono previsti dall'articolo 4. L'articolo 5 riguarda la collaborazione al fine di prevenire il contrabbando di opere d'arte, dei prodotti culturali, di quelli audiovisivi e dei media, di documenti e di altro materiale storico tutelato dalla normativa sulla proprietà intellettuale. L'articolo 6 incoraggia la cooperazione nei settori della catalogazione e della gestione dei rispettivi patrimoni artistici, prevedendo a tale fine l'organizzazione di conferenze, seminari e ricerche congiunte anche con la messa a disposizione di strutture comuni alle missioni di entrambi i Paesi. L'articolo 7 sostiene lo scambio di esperienze nei vari settori di interesse mediante reciproche visite di esperti e di artisti. L'articolo 8 prevede l'istituzione di una commissione congiunta, che si riunirà alternativamente nei due Paesi, con il compito di dare attuazione alle attività dell'Accordo. L'articolo 9 riguarda la procedura per l'entrata in vigore dell'Accordo e per gli emendamenti allo stesso. Infine, con l'articolo 10 è stabilita la durata decennale dell'Accordo, a far data dalla sua entrata in vigore, automaticamente rinnovata per pari periodi, salvo denuncia con preavviso di tre mesi.
  L'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Malta in materia di cooperazione culturale e di istruzione, è finalizzato a promuovere e favorire iniziative, scambi e collaborazioni in ambito culturale, tenendo conto della comune appartenenza di Italia e Malta all'Unione europea. L'Accordo, quindi, oltre ad aggiornare il quadro di riferimento delle relazioni bilaterali in ambito culturale, è volto ad impedire i trasferimenti illeciti di beni culturali, assicurando, altresì, la protezione dei diritti d'autore e della proprietà intellettuale, in ottemperanza alle norme internazionali e nazionali. Il testo si compone di un preambolo e di 15 articoli. L'articolo 1 esplicita la volontà dei due Paesi di favorire la cooperazione culturale e in materia di istruzione anche nell'ambito degli specifici programmi dell'Unione europea. Con l'articolo 2 vengono individuati i settori di collaborazione previsti dall'Accordo. L'articolo 3 riguarda la collaborazione nel settore dell'istruzione, sia in campo scolastico, sia in ambito universitario e post-universitario, riferendosi sia ai docenti, sia agli studenti. La norma prevede forme di collaborazione tra la Conferenza dei rettori delle università italiane e l'università di Malta e promuove l'intento di gettare le basi per la costruzione di una rete di centri di eccellenza per l'alta formazione e la ricerca. È previsto che le Parti promuovano iniziative di collaborazione interuniversitaria avviate con il Processo di Barcellona e viene richiamata l'Accademia mediterranea di studi diplomatici di Malta (MEDAC). L'articolo 4 si riferisce alla collaborazione nella diffusione della lingua e incoraggia il reciproco sostegno alle istituzioni scolastiche e culturali. Le Parti si impegnano al riconoscimento dei titoli di studio intermedi e finali rilasciati dalle sezioni bilingui e biculturali, che saranno spendibili in ciascun Paese conformemente alla legislazione ivi vigente. L'articolo 5 definisce i settori di intervento nella cooperazione Pag. 32culturale riservando particolare attenzione alla tutela paesaggistica ed urbanistica ed alla cooperazione in campo archeologico. L'articolo 6, che riguarda la protezione dei beni culturali e naturalistici, fa esplicito riferimento alle Convenzioni UNESCO in materia, volte in particolare a contrastare il traffico illecito del patrimonio culturale, compreso quello sommerso. Con l'articolo 7 si incoraggia la collaborazione bilaterale nel settore della protezione dei diritti d'autore e diritti connessi. Alla cooperazione in tema di scambi giovanili e di attività sportive è dedicato l'articolo 8. Ai sensi dell'articolo 9 la collaborazione di cui agli articoli 5 e 8 può venire realizzata anche attraverso le amministrazioni locali delle Parti. L'articolo 10 incoraggia la collaborazione culturale e in materia di istruzione nell'ambito dell'UNESCO, includendo forme di collaborazione diretta tra i Comitati UNESCO dei due Paesi. L'articolo 11 istituisce una Commissione mista per la corretta applicazione dell'Accordo, che potrà avvalersi dell'ausilio di esperti del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo e delle altre amministrazioni competenti, in ragione delle materie trattate. Con l'articolo 12 sono individuate le attività bilaterali finalizzate alla salvaguardia dei diritti umani. Gli articoli 13 e 14 riguardano, rispettivamente, l'entrata in vigore dell'Accordo in esame e la contestuale abrogazione di quello precedente e le procedure di modifica del testo dell'Accordo. L'articolo 15, infine, stabilisce la durata illimitata dell'Accordo, salvo denuncia che avrà effetto sei mesi dopo la notifica della medesima.
  L'Accordo di cooperazione scientifica e tecnologica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Montenegro, persegue l'obiettivo di costituire, promuovere, sostenere ed aggiornare iniziative comuni in campo scientifico e tecnologico, anche tenendo conto degli specifici programmi dell'Unione europea e di altri organismi internazionali quali l'InCE. Lo scopo principale dell'Accordo è quindi il consolidamento e l'armonizzazione dei legami e della comprensione reciproca, fornendo al contempo una risposta efficace alla forte richiesta di innovazione tecnologica in Montenegro. Con riferimento al contenuto, l'Accordo si compone di un preambolo e di 12 articoli. All'individuazione delle finalità dell'Accordo è dedicato l'articolo 1. L'articolo 2 enumera gli ambiti di collaborazione scientifica e tecnologica che sono: programmi e progetti congiunti nel campo della scienza, della tecnologia e dell'innovazione nei settori di mutuo interesse; sostegno alla partecipazione delle comunità scientifiche e tecnologiche alle reti europee di ricerca, ai progetti e consorzi per le infrastrutture internazionali; scambio e formazione di scienziati, ricercatori ed esperti; scambio di documentazione ed informazioni scientifiche e tecnologiche; organizzazione congiunta di conferenze, simposi, seminari, workshop e rassegne di carattere scientifico; scambi nei settori della tecnologia e dell'innovazione, compresa la cooperazione tecnica. L'articolo 3 dispone che siano favorite le collaborazioni, la partecipazione a programmi e a progetti multilaterali e regionali, lo scambio di informazioni nel quadro della collaborazione a livello europeo nonché la partecipazione a bandi di gara congiunti. All'articolo 4 si prevede che scienziati, ricercatori, istituzioni e settore privato di altri Paesi possano essere invitati, col consenso delle Parti, a partecipare ad attività svolte nell'ambito e l'Accordo, sia per il finanziamento sia per la realizzazione di programmi e progetti derivanti dalla cooperazione regolata dall'Accordo. I relativi oneri, quando non diversamente concordato, si intendono a carico della Parte terza. L'articolo 5 è dedicato alle modalità di tutela dei diritti della proprietà intellettuale, effettuata in accordo con la legislazione nazionale e con le convenzioni internazionali. L'articolo 6 stabilisce le forme e le modalità di trattamento dei risultati scientifici e tecnologici e delle invenzioni derivanti dalle attività di cooperazione. All'articolo 7 sono individuate le autorità responsabili per il coordinamento e l'esecuzione delle disposizioni dell'Accordo, il MIUR per l'Italia e il Ministero della scienza per il Montenegro. Pag. 33Con l'articolo 8 si prevede l'istituzione di una Commissione mista preposta alla corretta attuazione dell'Accordo ed alla definizione dei programmi di cooperazione. L'articolo 9 dispone che l'Accordo non possa pregiudicare diritti e obblighi delle parti derivanti da accordi bilaterali e multilaterali, ivi compresi quelli derivanti dall'appartenenza all'Unione europea. L'Accordo, ai sensi dell'articolo 10, avrà durata di cinque anni, tacitamente rinnovabili salvo denuncia notificata per iscritto con anticipo di sei mesi. L'articolo 11 regola la questione della risoluzione di controversie, devolute a consultazioni o a negoziato diplomatico. L'articolo 12, infine, contiene le disposizioni per l'entrata in vigore dell'Accordo.
  L'Accordo di cooperazione culturale, scientifica e tecnica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Senegal, è stato negoziato per sostituire il precedente accordo che non conteneva clausole per la valorizzazione della diaspora senegalese in Italia, formule di collaborazione interuniversitaria e un sostegno più deciso all'insegnamento dell'italiano in Senegal. Con riferimento al contenuto, l'Accordo in esame si compone di un breve preambolo e di 20 articoli. L'articolo 1 definisce i settori d'intervento dell'Accordo, che riguarda lo sviluppo dei sistemi di istruzione superiore in campo scientifico, tecnologico, letterario, culturale, artistico e sportivo nonché dell'informazione. L'articolo 2 prevede l'ammissione, nelle rispettive università ed istituti di istruzione superiore, di cittadini dei due Paesi per conseguire, in conformità con la legislazione vigente, la formazione professionale, gli studi universitari e l'attività di ricerca nel Paese della controparte. Gli articoli 3 e 4 impegnano ciascuna Parte contraente a valutare la possibilità di comprendere nei propri programmi d'insegnamento nozioni che permettano una migliore conoscenza dell'altra Parte e a favorire l'avvio di discussioni finalizzate alla definizione delle equipollenze tra i diplomi e i titoli universitari rilasciati dai due Paesi. Gli articoli 5 e 6 offrono, nel limite delle risorse disponibili, borse di studio e di perfezionamento nei settori concordati tra le Parti e sono volti a favorire lo scambio di studenti, di tirocinanti, di personale insegnante, di ricercatori, di specialisti, di tecnici e di conferenzieri o di tutte le altre persone che esercitano un'attività nei settori menzionati all'articolo 1. Con l'articolo 7, ciascuna Parte garantisce agli specialisti, agli universitari, ai ricercatori ed agli insegnanti dell'altra Parte l'accesso a biblioteche, archivi, musei, laboratori di ricerca e organismi culturali e favorisce la collaborazione tra le rispettive istituzioni archivistiche. L'articolo 8 favorisce la collaborazione nel settore museale, artistico e nella conservazione del patrimonio culturale e artistico, nonché gli scambi di libri, riviste e oggetti diversi da quelli presenti nei musei. Viene favorita la collaborazione tra i musei al fine di mettere in rilievo l'originalità culturale e artistica di ciascun Paese. L'articolo 9 incoraggia la collaborazione tecnica e lo scambio di programmi culturali ed artistici tra le stazioni di radio-diffusione e la televisione. L'articolo 10 favorisce lo scambio e la diffusione di opuscoli, periodici di carattere culturale, scientifico o tecnico, di musica registrata e audiovisivi etno-musicali e di tradizione orale, nonché di film di interesse educativo o di documentari riguardanti i rispettivi Paesi. Con l'articolo 11 è favorita la reciproca cooperazione nel campo delle arti dello spettacolo, delle arti visive e delle arti della scrittura e della parola, nonché lo scambio di esperti e di artisti per spettacoli e per la partecipazione ad eventi artistici e culturali, per la creazione e la gestione di archivi audiovisivi, il tutto nei limiti delle risorse disponibili. L'articolo 12 promuove la collaborazione in ambito sportivo tra i due Paesi, facilita le visite degli sportivi e dei tecnici allo scopo di promuovere partenariati in questo settore nei limiti delle risorse a disposizione ed in base alla normativa vigente. L'articolo 13 favorisce la partecipazione a diverse manifestazioni culturali, artistiche, sportive, turistiche e della gioventù organizzate dall'altra Parte. L'articolo 14 è inteso a facilitare lo sviluppo degli scambi in campo Pag. 34giornalistico, attraverso la realizzazione di visite dei giornalisti dei due Paesi. L'articolo 15 promuove la cooperazione interuniversitaria anche attraverso la firma di protocolli. Ai sensi dell'articolo 16 viene istituita una Commissione mista culturale e scientifica per esaminare il progresso della cooperazione culturale, scientifica e tecnologica e stipulare Protocolli esecutivi pluriennali; gli oneri derivanti dall'istituzione e dall'attività di tale Commissione saranno a carico delle risorse disponibili, individuate di volta in volta da ciascuna Parte. L'articolo 17 reca una clausola di salvaguardia con riferimento al pieno rispetto degli ordinamenti e delle legislazioni vigenti nei rispettivi Paesi nonché degli obblighi internazionali reciprocamente assunti e di quelli derivanti dell'appartenenza dell'Italia all'Unione europea. Gli articoli 18 e 19 stabiliscono rispettivamente le modalità di soluzione delle controversie, indicando la via diplomatica, e la durata dell'Accordo, che è di cinque anni tacitamente rinnovabili. L'articolo 20 riunisce le disposizioni finali specificando le modalità delle eventuali denunce, revisioni e modifiche.
  L'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica slovacca sulla cooperazione in materia di cultura, istruzione, scienza e tecnologica, intende sostituire le precedenti intese in materia. Il testo si compone di un preambolo, dove vengono evidenziate le ragioni giustificative dell'Accordo e 14 articoli. L'articolo 1 individua gli obiettivi dell'Accordo ed evidenzia la volontà di una comune partecipazione sia ai programmi promossi dall'Unione europea, dall'UNESCO e dal Consiglio d'Europa, sia a quelli promossi da altri organismi internazionali e regionali, come l'InCE. In aggiunta, stabilisce un impegno a favorire la collaborazione tra regioni e città dei rispettivi Paesi nel quadro delle finalità dell'Accordo. L'articolo 2 specifica i settori prioritari di collaborazione previsti dall'Accordo. L'articolo 3 riguarda la collaborazione nel settore dell'istruzione, sia in ambito scolastico sia in ambito universitario L'articolo 4 enumera, al paragrafo 1, le forme della cooperazione bilaterale in campo scientifico-tecnologico, citando in particolare: convegni ed eventi di carattere seminariale; scambi di ricercatori; ricerche e studi comuni; scambi di informazioni e di documentazione scientifica e tecnologica; eventuale creazione di laboratori congiunti, possibilità di intese tra istituzioni italiane e slovacche operanti in campo scientifico-tecnologico; partecipazione congiunta a programmi dell'Unione europea e di altri organismi internazionali. Il comma 2, in particolare, riafferma il principio che la cooperazione prevista deve realizzarsi nel rispetto della vigente legislazione nazionale e europea, nonché degli accordi internazionali vincolanti per le Parti contraenti, in materia di protezione della proprietà intellettuale e industriale. L'articolo 5 incoraggia la cooperazione fra istituzioni governative e associazioni dei due Paesi nei settori degli scambi giovanili, dell'attività motoria e delle discipline fisiche e sportive. L'articolo 6 si riferisce alla cooperazione in materia di promozione, conoscenza, conservazione, tutela e restauro del patrimonio culturale, paesaggistico e naturalistico, citando quali forme di detta cooperazione: scambi di esperti, materiali, informazioni, esperienze e best practices; eventi quali mostre, simposi, seminari, giornate di studi e progetti pilota; facilitazione, da parte di ciascuno Stato contraente, dell'attività dei ricercatori dell'altro Stato contraente sul proprio territorio (nell'osservanza delle rispettive legislazioni e degli impegni internazionali assunti); missioni archeologiche. L'articolo 7 intende promuovere gli scambi in ambito culturale e artistico, facendo riferimento alla Convenzione UNESCO del 20 ottobre 2005 sulla protezione e la promozione delle espressioni delle diversità culturali. L'articolo 8 impegna le Parti contraenti a sostenere l'attività delle istituzioni culturali e scolastiche presenti nei rispettivi territori, con particolare riferimento agli istituti di cultura, nonché di quelle che vi verranno eventualmente costituite. L'articolo 9 incoraggia la collaborazione nel settore bibliotecario, indicando tra le forme di detta collaborazione contatti diretti Pag. 35tra biblioteche, scambio reciproco di specialisti e fonti d'informazione, programmi di formazione. L'articolo 10 impegna le Parti contraenti a contrastare il traffico illecito dei beni culturali anche nel rispetto degli obblighi derivanti dalla Convenzione UNESCO del 14 novembre 1970, sulla prevenzione e proibizione degli illeciti in materia d'importazione, esportazione e trasferimento di beni culturali, e dalla Convenzione UNIDROIT del 24 giugno 1995 sui beni culturali rubati e illecitamente esportati. L'articolo 11 enuncia il reciproco impegno a proteggere la proprietà intellettuale, il diritto d'autore e i diritti connessi, in applicazione delle vigenti norme nazionali e dell'Unione europea, nonché delle convenzioni internazionali di cui la Repubblica italiana e la Repubblica slovacca siano eventualmente parte. L'articolo 12 istituisce una Commissione mista che opera mediante la redazione di programmi esecutivi pluriennali ed è incaricata di esaminare i progressi della cooperazione negli ambiti definiti dall'Accordo, avendo facoltà di proporne eventuali modifiche. L'articolo 13 definisce le modalità di risoluzione delle controversie. Infine, l'articolo 14 enuncia le disposizioni finali relative all'entrata in vigore dell'Accordo e di eventuali sue modifiche. Dispone altresì la durata illimitata dell'Accordo specificando le modalità dell'eventuale denuncia e garantendo la salvaguardia, fino al compimento, dei progetti iniziati oppure in corso in caso di cessazione di validità dell'Accordo stesso.
  L'Accordo di collaborazione nei settori della cultura e dell'istruzione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Slovenia, è volto a favorire l'integrazione a livello europeo e regionale, anche incoraggiando la partecipazione bilaterale nel contesto di programmi multilaterali promossi dall'Unione europea, nonché di specifiche iniziative di cooperazione regionale e ad agevolare le relazioni culturali tra le minoranze dell'una e dell'altra parte dei rispettivi confini dello Stato. Il testo dell'Accordo si compone di un preambolo e 22 articoli. L'articolo 1 esplicita la volontà delle due Parti di promuovere e realizzare attività che favoriscano la cooperazione nel campo della cultura e dell'istruzione. L'articolo 2 si propone di continuare a favorire i rapporti tra i competenti Ministeri ed enti, sostenendo la cooperazione tra gli istituti di istruzione elementare, media e superiore nonché tra le università dei due Paesi, l'avvio di ricerche scientifiche congiunte, lo scambio di informazioni, pubblicazioni, scolari, studenti e docenti. L'articolo 3 impegna ciascuna Parte a favorire lo sviluppo dello studio e dell'insegnamento della lingua e della letteratura dell'altra Parte nelle proprie università o altri istituti, con particolare riguardo ai territori in cui vivono entrambe le minoranze. L'articolo 4 propone di offrire borse di studio a studenti e laureati dell'altro Stato per studi e ricerche a livello universitario e post-universitario. L'articolo 5 promuove la collaborazione alle analisi dei testi di storia e geografia favorendo le riunioni di esperti. L'articolo 6 riguarda l'equipollenza dei diplomi, al momento regolata – fino all'entrata in vigore di nuove intese – dal memorandum italo-sloveno in materia del 10 luglio 1995 e dal connesso accordo firmato con la ex Repubblica popolare federale di Jugoslavia del 18 febbraio 1983, e l'impegno delle Parti a regolare, entro breve tempo, la materia secondo le rispettive legislazioni universitarie. L'articolo 7 intende favorire la collaborazione in campo editoriale, anche attraverso la traduzione delle principali opere letterarie di autori nazionali dell'altro Stato. L'articolo 8 impegna i due Paesi a favorire nel proprio territorio lo svolgimento di attività di istituzioni culturali e istituti di cultura dell'altro Paese. A tale fine, si favorirà l'apertura di istituti di cultura e ci si impegna a favorirne l'avvio e il funzionamento. L'articolo 9 promuove lo scambio di mostre rappresentative del patrimonio artistico e culturale di ciascuno Stato. L'articolo 10 intende promuovere lo scambio di informazioni e documentazioni di rilievo nei settori della musica, della danza, delle arti visive, del teatro e del cinema. L'articolo 11 riguarda la collaborazione tra archivi, biblioteche e musei dei Pag. 36due Paesi, attraverso lo scambio di materiale e di esperti in questi settori e nel settore archeologico. L'articolo 12 prevede la cooperazione nel settore della tutela dei beni ambientali. L'articolo 13 impegna i due Paesi a collaborare per impedire il traffico illegale di opere d'arte e di altri beni culturali cercando possibilmente di favorire la restituzione dei beni culturali illegalmente trasferiti. L'articolo 14 riguarda la collaborazione nei settori dello sport e della gioventù e facilita gli scambi giovanili. L'articolo 15 promuove la collaborazione tra organismi e agenzie di stampa, i contatti tra editori di giornali e riviste, nonché lo scambio di giornalisti e corrispondenti. L'articolo 16 promuove contatti e collaborazioni tra i rispettivi organismi radio-televisivi. L'articolo 17 impegna gli Stati al proseguimento della cooperazione nel settore dell'istruzione mirata alla conservazione dell'identità linguistica della minoranza italiana in Slovenia e della minoranza slovena in Italia. A tale fine è prevista l'istituzione di una sottocommissione mista. L'articolo 18 stabilisce che ciascuna Parte favorirà l'ingresso, la permanenza e l'uscita delle persone, delle attrezzature e di tutto il materiale culturale necessario alla realizzazione di programmi o degli scambi in conformità all'Accordo. L'articolo 19 prevede l'istituzione di una Commissione mista, da convocare attraverso i canali diplomatici alternativamente nelle rispettive capitali, che dovrà dare applicazione all'Accordo attraverso concreti programmi esecutivi. L'articolo 20 stabilisce che le disposizioni di cui all'Accordo non pregiudicano i diritti e gli impegni delle due Parti derivanti da convenzioni internazionali stipulate con Paesi terzi. Eventuali controversie di interpretazione o attuazione dell'Accordo saranno risolte per via diplomatica tra le Parti contraenti. L'articolo 21 indica che l'Accordo entrerà in vigore sessanta giorni dopo lo scambio degli strumenti di ratifica. L'articolo 22 stabilisce la durata illimitata dell'Accordo e le modalità di denuncia dello stesso. L'eventuale denuncia non inciderà sull'esecuzione dei programmi in corso concordati durante il periodo di vigenza dell'Accordo. Lo stesso articolo 22 indica, infine, che con l'entrata in vigore dell'Accordo cessa di valere nei rapporti tra i due Paesi l'Accordo culturale firmato nel 1960 con l'allora Repubblica federale popolare di Jugoslavia.
  Il disegno di legge di autorizzazione alla ratifica, oltre alle consuete disposizioni riguardanti l'autorizzazione di ratifica e l'ordine di esecuzione, richiamate rispettivamente dagli articoli 1 e 2, contiene all'articolo 3 la disposizione per la copertura degli oneri finanziari derivanti dall'attuazione degli accordi. Tale disposizione è stata modificata dalla Commissione di merito a seguito della espunzione del riferimento all'accordo tra l'Italia e la Repubblica ceca, ma anche in conseguenza dell'entrata in vigore della legge 4 agosto 2016, n. 163, che modifica la legge di contabilità e finanza pubblica 13 dicembre 2009, n. 196, e dall'entrata in vigore della legge 11 dicembre 2016, n. 232, recante il bilancio di previsione dello Stato per l'anno 2017. Il Governo a tal proposito ha preannunciato la presentazione di una relazione tecnica aggiornata.
  Con riguardo al rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite il provvedimento si inquadra nell'ambito delle materie «politica estera e rapporti internazionali dello Stato» di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera a), della Costituzione, demandate alla competenza legislativa esclusiva dello Stato.
  Formula, quindi, una proposta di parere favorevole (vedi allegato 3).

  Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del relatore.

Misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure volte a favorire l'articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato.
Nuovo testo C. 4135 Governo, approvato dal Senato.
(Parere alla XI Commissione).
(Esame e rinvio).

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  Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

  Daniela Matilde Maria GASPARINI (PD), relatrice, osserva che il disegno di legge C. 4135, di iniziativa governativa, contiene misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure volte a favorire l'articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato. Il disegno di legge è collegato alla manovra di finanza pubblica per il 2016. Il provvedimento è stato esaminato in prima lettura al Senato, che ha approvato numerose modifiche al testo iniziale del disegno di legge. Il testo si compone di 22 articoli, suddivisi in tre Capi. Il Capo I (articoli 1-14) contiene le norme per la tutela del lavoro autonomo. Il Capo II (articoli 15-20) contiene le norme sul lavoro agile, relative all'articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato. Il Capo III (articoli 21-22) contiene le disposizioni finanziarie e sull'entrata in vigore della legge.
  Passando ad esaminare in sintesi, il contenuto del provvedimento, l'articolo 1 definisce l'ambito di applicazione delle disposizioni contenute nel Capo I, stabilendo che esse riguardano i rapporti di lavoro autonomo, mentre sono esclusi gli imprenditori (ivi compresi i piccoli imprenditori). La disposizione specifica, altresì, che sono compresi nell'ambito applicativo del Capo I anche i lavoratori autonomi i cui rapporti di lavoro siano inquadrati in una delle tipologie contrattuali di cui al libro IV del codice civile.
  L'articolo 2 estende l'applicabilità delle disposizioni del decreto legislativo n. 231 del 2002, che disciplina i pagamenti nelle transazioni commerciali tra imprese (e tra imprese e P.A.), anche alle transazioni commerciali tra lavoratori autonomi e imprese; tra lavoratori autonomi e amministrazioni pubbliche nonché tra lavoratori autonomi. Viene fatta salva l'applicazione di disposizioni più favorevoli.
   L'articolo 3 riguarda le clausole e le condotte abusive. Il comma 1 stabilisce che si considerano abusive e prive di effetto le clausole che attribuiscono al committente la facoltà di modificare unilateralmente le condizioni del contratto o, nel caso di contratto avente ad oggetto una prestazione continuativa, di recedere da esso senza congruo preavviso, nonché le clausole mediante le quali le parti concordino termini di pagamento superiori a sessanta giorni dalla data del ricevimento, da parte del committente, della fattura o della richiesta di pagamento. Il comma 2 prevede che sia abusivo il rifiuto del committente di stipulare il contratto in forma scritta. Il comma 3 prevede che nelle ipotesi di violazioni delle norme di cui ai commi 1 e 2, il lavoratore autonomo ha diritto al risarcimento del danno, anche mediante la promozione di un tentativo di conciliazione presso gli organismi abilitati. Il comma 4 estende ai lavoratori autonomi, in quanto compatibile, la disciplina di cui all'articolo 9 della legge n. 192 del 1998, relativa all'abuso, da parte di una o più imprese, dello stato di dipendenza economica (dalla medesima o dalle medesime) nel quale si trova un'impresa cliente o fornitrice.
  L'articolo 4 conferisce al lavoratore autonomo i diritti di utilizzazione economica relativi ad apporti originali e invenzioni realizzati nell'esecuzione del contratto, facendo salva l'ipotesi in cui l'attività inventiva costituisca oggetto del contratto e a tale scopo sia compensata. La disposizione estende dunque al lavoratore autonomo una disciplina già prevista nell'ordinamento (segnatamente dalla legge sul diritto d'autore e dal codice della proprietà industriale, di cui alla legge n. 633 del 1941) per il lavoratore dipendente.
  Per finalità di semplificazione e di riduzione dei tempi di produzione degli atti pubblici, l'articolo 5 affida al Governo una delega in materia di rimessione di determinati atti pubblici alle professioni organizzate in ordini e collegi. Si tratta, sostanzialmente, della devoluzione agli iscritti a tali professioni di una serie di funzioni della P.A., come la certificazione, l'asseverazione e l'autentica. Dall'attuazione della delega non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della Pag. 38finanza pubblica. La delega deve essere esercitata entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore della legge. I criteri di delega concernono: la concreta individuazione degli atti pubblici di cui è possibile la rimessione anche ai professionisti iscritti agli ordini, in relazione al loro carattere di terzietà; l'individuazione di misure che garantiscano il rispetto della disciplina in materia di tutela dei dati personali nella gestione degli atti rimessi ai professionisti iscritti a ordini o collegi; l'individuazione delle circostanze che possano determinare condizioni di conflitto di interesse nell'esercizio delle funzioni rimesse ai professionisti.
  L'articolo 6 contiene due deleghe al Governo. La prima delega, avente ad oggetto la sicurezza e protezione sociale delle professioni ordinistiche, è volta ad abilitare gli enti di previdenza di diritto privato, relativi a professionisti iscritti ad ordini o a collegi, ad attivare, anche in forma associata, ove autorizzati dagli organi di vigilanza, oltre a prestazioni complementari di tipo previdenziale e socio-sanitario, altre prestazioni sociali, finanziate da apposita contribuzione, con particolare riferimento agli iscritti che abbiano subìto una significativa riduzione del reddito professionale per ragioni non dipendenti dalla propria volontà o che siano stati colpiti da gravi patologie. La seconda delega, introdotta nel corso dell'esame in Commissione, al fine di incrementare le prestazioni sociali per gli iscritti alla gestione separata INPS (prestazioni di maternità e indennità di malattia), rimette al Governo la possibilità di prevedere un aumento dell'aliquota aggiuntiva di cui all'articolo 59, comma 16, della legge n.449 del 1997, in una misura non superiore a 0,5 punti percentuali. Dall'attuazione dei decreti legislativi non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
  L'articolo 6-bis, introdotto nel corso dell'esame in Commissione, riconosce la DIS-COLL (l'indennità di disoccupazione per i lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa introdotta dall'articolo 15 del decreto legislativo n.22 del 2015, attuativo del cosiddetto Jobs Act), a decorrere dal 1o luglio 2017, ai collaboratori, agli assegnisti e ai dottorandi di ricerca, a fronte di un incremento dell'aliquota contributiva pari allo 0,51 per cento.
  L'articolo 7 detta una serie di disposizioni di carattere fiscale e sociale. Il comma 1 prevede che le spese relative a prestazioni alberghiere e di somministrazione di alimenti e bevande sostenute dall'esercente arte o professione per l'esecuzione di un incarico e addebitate analiticamente in capo al committente non soggiacciono ai limiti di deducibilità del 75 per cento e del 2 per cento dei compensi percepiti, stabiliti per le spese relative a prestazioni alberghiere e a somministrazioni di alimenti e bevande dal primo periodo del comma 5 dell'articolo 54 del TUIR. Inoltre si prevede che tutte le spese relative all'esecuzione di un incarico conferito e sostenute direttamente dal committente non costituiscono compensi in natura per il professionista. Pertanto tali spese non partecipano alla formazione del suo reddito di lavoro autonomo e potranno essere dedotte dal committente. Il comma 2 stabilisce la decorrenza dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2016 delle suddette norme. I commi da 3 a 7 modificano, dal 2017, la disciplina del congedo parentale per le lavoratrici ed i lavoratori autonomi iscritti alla Gestione separata I.N.P.S., non iscritti ad altra forma pensionistica obbligatoria né titolari di trattamento pensionistico. Il comma 8, infine, ai fini della corresponsione dell'indennità di malattia per gli iscritti Gestione separata I.N.P.S., equipara alla degenza ospedaliera i periodi di malattia certificata come conseguente a trattamenti terapeutici di malattie oncologiche e i periodi di gravi patologie cronico-degenerative ingravescenti o che comunque comportino un'inabilità lavorativa temporanea del 100 per cento.
  L'articolo 8 rende integralmente deducibili ai fini Irpef dal reddito di lavoro autonomo, nel limite di 10.000 euro all'anno, le spese sostenute per l'iscrizione a master e a corsi di formazione o di Pag. 39aggiornamento professionale, nonché le spese di iscrizione a convegni e congressi (modifica all'articolo 54, comma 5, del TUIR). Si prevede inoltre la integrale deducibilità, entro il limite di 5.000 euro all'anno, delle spese sostenute per i servizi personalizzati di certificazione delle competenze, orientamento, ricerca e sostegno all'auto-imprenditorialità mirate a sbocchi occupazionali effettivamente esistenti e appropriati alle condizioni del mercato di lavoro, erogati dagli organismi accreditati ai sensi della disciplina vigente. Infine, si rendono integralmente deducibili i costi per la garanzia contro il mancato pagamento delle prestazioni di lavoro autonomo fornita da forme assicurative o di solidarietà.
  L'articolo 9 dispone che i centri per l'impiego ed i soggetti autorizzati alle attività di intermediazione in materia di lavoro si dotino, in ogni sede aperta al pubblico, di uno sportello dedicato al lavoro autonomo. Compiti dello sportello del lavoro autonomo sono: raccogliere le domande e le offerte di lavoro autonomo, consentendo l'accesso alle relative informazioni ai professionisti ed alle imprese che ne facciano richiesta; fornire indicazioni sulle procedure per l'avvio di attività autonome, per le eventuali trasformazioni e per l'accesso a commesse ed appalti pubblici; fornire informazioni relative alle opportunità di credito ed alle agevolazioni pubbliche nazionali e locali. Lo sportello del lavoro autonomo può essere costituito anche attraverso la stipula di convenzioni non onerose con gli ordini professionali, con le associazioni delle professioni non organizzate in ordini o collegi e le associazioni che rappresentano forme aggregative delle suddette associazioni, con le associazioni comparativamente più rappresentative sul piano nazionale dei lavoratori autonomi (ivi compresi i lavoratori autonomi appartenenti a categorie non organizzate mediante albi professionali). L'elenco dei soggetti convenzionati è pubblicato sul sito internet dell'Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro (ANPAL). Si demanda, inoltre, ad un decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, la definizione delle modalità di trasmissione all'ANPAL delle convenzioni e degli statuti dei soggetti convenzionati. I centri per l'impiego, ai fini dello svolgimento delle proprie attività in favore di lavoratori autonomi disabili, si avvalgono dei servizi pubblici per l'inserimento lavorativo dei disabili.
  L'articolo 10, comma 1, delega il Governo al riassetto delle disposizioni vigenti in materia di sicurezza e tutela della salute dei lavoratori applicabili agli studi professionali (si suppone al fine di armonizzare la disciplina di tali studi alla normativa generale). La delega (per la quale, ai sensi del comma 2, sono poste specifiche clausole di invarianza degli oneri a carico della finanza pubblica e delle amministrazioni interessate) deve essere esercitata mediante l'adozione, entro un anno dall'entrata in vigore del provvedimento in esame, di uno o più decreti legislativi, sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi: individuazione delle misure di prevenzione e protezione idonee a garantire la tutela della salute e sicurezza delle persone che svolgono attività lavorativa negli studi professionali (con o senza retribuzione e anche al fine di apprendere un'arte un mestiere o una professione) (lettera a)); determinazione di misure tecniche ed amministrative di prevenzione compatibili con le caratteristiche gestionali ed organizzative degli studi professionali (lettera b)); semplificazione degli adempimenti meramente formali in materia di salute e sicurezza negli studi professionali, anche per mezzo di forme di unificazione documentale (lettera c)); riformulazione e razionalizzazione dell'apparato sanzionatorio, amministrativo e penale (per la violazione delle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro negli studi professionali), avuto riguardo ai poteri del soggetto contravventore e alla natura sostanziale o formale della violazione (lettera d)).
  L'articolo 11 contiene disposizioni volte a favorire la partecipazione dei lavoratori autonomi agli appalti pubblici e ai bandi per l'assegnazione di incarichi. Pag. 40
  L'articolo 12 consente alle lavoratrici iscritte alla Gestione separata (e non iscritte ad altre forme obbligatorie) di fruire del trattamento di maternità a prescindere dall'effettiva astensione dall'attività lavorativa.
  L'articolo 13 introduce una disciplina più favorevole per i lavoratori autonomi in caso di malattia, infortunio e gravidanza. In pratica, si prevede che: che il rapporto di lavoro non si estingue in caso di gravidanza, malattia e infortunio dei lavoratori autonomi che prestano la loro attività in via continuativa per il committente; inoltre, fatto salvo il venir meno dell'interesse del committente, il lavoratore può richiedere la sospensione (senza diritto al corrispettivo) dell'esecuzione del rapporto di lavoro per un periodo non superiore a centocinquanta giorni per anno solare (comma 1); in caso di maternità, previo consenso del committente, le lavoratrici autonome possono essere sostituite da parte di altri lavoratori autonomi di fiducia delle lavoratrici stesse, in possesso dei necessari requisiti professionali, nonché dei soci, anche attraverso il riconoscimento di forme di compresenza della lavoratrice e del suo sostituto (comma 2); la sospensione del versamento dei contributi previdenziali e dei premi assicurativi in caso di malattia o infortunio di gravità tale da impedire lo svolgimento dell'attività lavorativa per oltre sessanta giorni; la sospensione opera per l'intera durata della malattia o dell'infortunio, fino ad un massimo di due anni, decorsi i quali il lavoratore è tenuto a versare i contributi e i premi maturati durante il periodo di sospensione in un numero di rate mensili pari a tre volte i mesi di sospensione (comma 3).
  L'articolo 14 modifica alcune disposizioni del codice di procedura civile, in materia di collaborazioni coordinate e continuative.
  L'articolo 14-bis, introdotto nel corso dell'esame in Commissione, detta disposizioni per l'esercizio delle deleghe legislative previste agli articoli 5, 6 e 7, prevedendo, in particolare, l'obbligo di previa intesa in sede di Conferenza unificata, la trasmissione degli schemi di decreto alle Camere ai fini dell'espressione (entro 30 giorni), del parere delle competenti Commissioni parlamentari e la possibilità di adottare decreti legislativi correttivi.
  L'articolo 14-ter, introdotto nel corso dell'esame in Commissione, prevede l'istituzione presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali (senza nuovi oneri a carico della finanza pubblica) di un tavolo tecnico permanente sul lavoro autonomo, composto da rappresentanti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, dei sindacati, delle parti datoriali e delle associazioni di settore comparativamente più rappresentative a livello nazionale, con il compito di formulare proposte e indirizzi operativi in materia di politiche del lavoro autonomo con particolare riferimento a modelli previdenziali e di welfare e alla formazione professionale.
  L'articolo 15 definisce il lavoro agile ed i suoi elementi costitutivi. Più nel dettaglio, il lavoro agile, promosso allo scopo di incrementare la competitività e agevolare la conciliazione vita-lavoro, viene configurato non come una nuova tipologia contrattuale, ma come una «modalità di esecuzione del rapporto di lavoro subordinato» (comma 1) stabilita mediante accordo tra le parti (anche con forme di organizzazione per fasi, cicli e obiettivi e senza precisi vincoli di orario o di luogo di lavoro), con il possibile utilizzo di strumenti tecnologici, eseguita in parte all'interno dei locali aziendali e in parte all'esterno senza una postazione fissa, entro i soli limiti di durata massima dell'orario di lavoro giornaliero e settimanale (stabiliti dalla legge e dalla contrattazione collettiva).
   Gli articoli 16 e 18 dispongono che lo svolgimento dell'attività lavorativa in modalità di lavoro agile deve essere disciplinata da un apposito accordo, specificandone forma, contenuto e modalità di recesso.
   L'articolo 17 disciplina il trattamento economico e normativo del lavoratore che svolge la prestazione in modalità di lavoro agile. In particolare, il lavoratore ha diritto ad un trattamento economico e normativo Pag. 41non inferiore a quello riconosciuto ai lavoratori che svolgono le medesime mansioni esclusivamente all'interno dell'azienda, in attuazione dei contratti collettivi. Inoltre, nell'ambito dell'accordo di lavoro agile, al lavoratore può essere riconosciuto il diritto all'apprendimento permanente, in modalità formali, non formali o informali, e alla periodica certificazione delle competenze.
  L'articolo 19 definisce gli obblighi del datore di lavoro e del lavoratore in materia di sicurezza sul lavoro nel caso di svolgimento della prestazione in modalità di lavoro agile.
  L'articolo 20 disciplina il diritto del lavoratore agile alla tutela contro gli infortuni (anche in itinere) e le malattie professionali.
  L'articolo 20-bis, introdotto nel corso dell'esame in Commissione, abroga, a decorrere dal 1o settembre 2017, l'articolo 1, comma 793, della legge n. 296 del 2006, il quale ha previsto una disciplina speciale per i contributi assicurativi e previdenziali per gli assistenti domiciliari all'infanzia, qualificati o accreditati presso la provincia autonoma di Bolzano, anche nel caso in cui le prestazioni di lavoro siano rese presso il domicilio delle lavoratrici e dei lavoratori interessati, sia che dipendano direttamente da persone fisiche o nuclei familiari, sia che dipendano da imprese individuali o persone giuridiche.
  L'articolo 21 contiene varie disposizioni finanziarie.
  L'articolo 22 dispone che la legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
  Quanto al rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, le disposizioni contenute nel disegno di legge, in quanto attengono alla disciplina dei rapporti di lavoro, sono in linea generale riconducibili alla materia di potestà esclusiva statale «ordinamento civile», di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione. È inoltre possibile fare riferimento a ulteriori materie di potestà esclusiva statale e, in taluni casi, di potestà concorrente Stato-regioni. Le disposizioni di carattere fiscale e tributario contenute agli articoli 7, 8 e 20-bis sono specificamente riconducibili alla materia di potestà esclusiva statale «sistema tributario e contabile dello Stato», di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione. Talune disposizioni (articoli 5, 9, 11 e 14-ter) incidono su attività della pubblica amministrazione, per cui è possibile fare riferimento anche alla potestà esclusiva statale «ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali», di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera g), della Costituzione. Le disposizioni di carattere previdenziale e assistenziale recate agli articoli 6, 6-bis, 7, 13 e 20-bis sono inoltre riconducibili alla materia di potestà esclusiva statale «previdenza sociale», di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera o), della Costituzione. Inoltre, per quanto concerne le disposizioni di cui all'articolo 4, relative agli apporti originali e alle invenzioni del lavoratore, è possibile fare riferimento alla materia di potestà esclusiva statale «opere dell'ingegno», di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera r), della Costituzione, mentre per l'articolo 14, che modifica il codice di procedura civile, è possibile fare riferimento alla materia di potestà esclusiva statale «giurisdizione e norme processuali», di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione. Rientrano invece tra le materie di potestà concorrente Stato-Regioni ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, le disposizioni, contenute agli articoli 5, 6 e 10, che incidono sulla disciplina delle «professioni»; trattandosi di deleghe legislative, peraltro, l'articolo 14-bis, introdotto nel corso dell'esame in sede referente, ha previsto l'obbligo di previa intesa in sede di Conferenza unificata. Rientrano, altresì, nella materie di potestà concorrente Stato-regioni ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, «tutela della salute» e «tutela e sicurezza del lavoro» talune disposizioni contenute agli articoli 6, 7, 10, 12, 13, 19 e 20.

  Alessandro NACCARATO, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

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Delega al Governo per il riordino delle disposizioni legislative in materia di sistema nazionale e coordinamento della protezione civile.
C. 2607-2972-3099-B, approvata, in un testo unificato, dalla Camera e modificata dal Senato.

(Parere alla VIII Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

  Marilena FABBRI (PD), relatrice, osserva che il testo unificato delle proposte di legge in esame, già approvato in prima lettura dalla Camera, consta di un solo articolo, che delega il Governo all'adozione, entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della legge medesima, di uno o più decreti legislativi di ricognizione, riordino, coordinamento, modifica e integrazione delle disposizioni legislative vigenti che disciplinano il Servizio nazionale della protezione civile e le relative funzioni. Nel corso dell'esame al Senato, sono state apportate modificazioni testuali, al fine di recepire le condizioni formulate nel parere della Commissione bilancio di quel ramo del Parlamento ai sensi dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione. Ricorda che, nel corso della prima lettura alla Camera, il Comitato, nella seduta del 4 agosto 2015, ha espresso parere favorevole sul provvedimento.
  Richiama in breve il contenuto del provvedimento, nel testo approvato dai due rami del Parlamento, dando conto delle modifiche inserite al Senato. Il comma 1 alla lettera a) elenca gli ambiti oggetto della delega, di seguito elencati: la definizione delle attività di protezione civile; alla lettere b) e e) l'organizzazione di un sistema policentrico a livello centrale, regionale e locale e l'attribuzione delle funzioni di protezione civile allo Stato, alle regioni, ai comuni, alle unioni dei comuni, alle città metropolitane, agli enti di area vasta e alle diverse componenti e strutture operative del Servizio nazionale della protezione civile; alle lettere d) ed e) la partecipazione dei cittadini, singoli e associati, e delle università e degli enti ed istituti di ricerca alle attività di protezione civile; alla lettera f) l'istituzione di meccanismi e procedure di revisione e valutazione periodica dei piani di emergenza comunali; alla lettera g) la disciplina dello stato di emergenza e la previsione del potere di ordinanza in deroga alle norme vigenti, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento e della normativa europea; alla lettera h) la previsione di modalità di intervento del Servizio nazionale di protezione civile volte a garantire l'effettività delle misure adottate e stabilirne l'efficacia limitata alla durata della situazione di emergenza stessa, in ragione della gravità dell'evento calamitoso, prevedendo trasparenti procedure di verifica successiva in relazione alle procedure di acquisizione di lavori, servizi e forniture, alla gestione dei rifiuti, delle macerie e delle terre e rocce da scavo prodotte in condizioni di emergenza, nonché alle forniture di beni di prima necessità; alla lettera m) la disciplina delle misure per rimuovere gli ostacoli alla ripresa delle normali condizioni di vita nelle aree colpite dagli eventi calamitosi, anche prevedendo eventuali forme di microcredito agevolato ed escludendone l'applicabilità agli edifici abusivi danneggiati o distrutti; alla lettera n) la definizione del ruolo e delle responsabilità del sistema e degli operatori di protezione civile, anche con riferimento alle attività di presidio delle sale operative e della rete dei centri funzionali; alla lettera o) l'individuazione di modalità di partecipazione del Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri all'elaborazione delle linee di indirizzo per la definizione delle politiche di prevenzione strutturale dei rischi naturali e di origine antropica e per la loro attuazione. È stata oggetto di modifica da parte del Senato la lettera i) del comma 1 relativa alla disciplina del finanziamento delle funzioni di protezione civile attraverso il Fondo della protezione civile, il Fondo per le emergenze nazionali e il Fondo regionale di protezione civile. Nel corso dell'esame al Senato è stata soppressa la parte della disposizione, sulla base della quale i decreti delegati avrebbero dovuto rinviare Pag. 43alla legge di stabilità la definizione della dotazione di tali fondi e definire le procedure da seguire per la loro eventuale integrazione, in ragione del numero e dell'entità degli eventi calamitosi verificatisi, garantendo la trasparenza e la tracciabilità dei relativi flussi finanziari. Il Senato ha modificato anche la lettera l) del comma 1, concernente la disciplina delle procedure finanziarie e contabili che devono rispettare i commissari delegati titolari di contabilità speciale, nonché disposizioni riguardanti gli obblighi di rendicontazione, il controllo successivo e il subentro delle amministrazioni competenti in via ordinaria nei rapporti giuridici attivi e passivi sorti durante la gestione commissariale e nei procedimenti contenziosi e nelle attività pre-contenziose instaurati durante lo stato di emergenza e in relazione ad esso. Nel corso dell'esame al Senato, è stato precisato infatti che la citata delega relativa alla disciplina delle procedure finanziarie e contabili deve essere elaborata in conformità alle previsioni di cui all'articolo 40, comma 2, lettera p), della legge n. 196 del 2009, che prevede la progressiva eliminazione, con alcune eccezioni, delle gestioni contabili che operano a valere sui fondi trasferiti dal bilancio dello Stato. Nel corso dell'esame al Senato è stata, inoltre, soppressa l'ultima parte della disposizione in esame, ove veniva previsto che la nuova disciplina avrebbe dovuto anche prevedere le conseguenti riduzioni degli obiettivi di patto di stabilità interno per le amministrazioni interessate.
  I commi da 2 a 4 recano i principi e i criteri direttivi sulla base dei quali devono essere adottati i decreti legislativi, mentre i commi 5 e 7 disciplinano rispettivamente le procedure per l'adozione dei decreti legislativi e l'adozione di disposizioni integrative o correttive dei medesimi decreti legislativi. Il comma 6, infine, reca la clausola di invarianza finanziaria.
  Quanto al rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, il provvedimento è prevalentemente riconducibile alla materia della protezione civile, che rientra tra le materie di legislazione concorrente elencate nel terzo comma dell'articolo 117 della Costituzione. In proposito, merita ricordare la sentenza della Corte n. 284 del 2006 in cui la Corte ha richiamato quanto già rilevato in precedenti pronunce, ossia che le previsioni contemplate nell'articolo 5 della legge n. 225 del 1992 e nell'articolo 107 del decreto legislativo n. 112 del 1998 sono «espressive di un principio fondamentale della materia della protezione civile, sicché deve ritenersi che esse delimitino il potere normativo regionale, anche sotto il nuovo regime di competenze legislative». Lo Stato è, dunque, legittimato a regolamentare – in considerazione della peculiare connotazione che assumono i «principi fondamentali» quando sussistono ragioni di urgenza che giustificano l'intervento unitario del legislatore statale – gli eventi di natura straordinaria, anche mediante l'adozione di specifiche ordinanze autorizzate a derogare, in presenza di determinati presupposti, alle stesse norme primarie. Rilevano, altresì, la materia dell'ordinamento e dell'organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali, che rientra nella competenza legislativa esclusiva statale ai sensi della lettera g) del secondo comma dell'articolo 117 della Costituzione, e – relativamente a specifiche disposizioni – la materia della tutela dell'ambiente, che rientra nella competenza legislativa esclusiva statale ai sensi della lettera s) del secondo comma dell'articolo 117 della Costituzione.
  Formula, quindi, una proposta di parere favorevole (vedi allegato 4).

  Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del relatore.

  La seduta termina alle 16.

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