CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 28 febbraio 2017
774.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Politiche dell'Unione europea (XIV)
COMUNICATO
Pag. 161

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA

  Martedì 28 febbraio 2017. — Presidenza del presidente Michele BORDO.

  La seduta comincia alle 12.40.

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla definizione, alla presentazione e all'etichettatura delle bevande spiritose, all'uso delle denominazioni di bevande spiritose nella presentazione e nell'etichettatura di altri prodotti alimentari nonché alla protezione delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose.
COM(2016)750 final.

(Parere alla XIII Commissione).
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame dell'atto dell'Unione europea in oggetto.

  Michele BORDO, presidente, intervenendo in sostituzione della relatrice, onorevole Berlinghieri, illustra i contenuti dello schema di regolamento, del quale la XIV Commissione avvia l'esame ai fini del parere da rendere alla XIII Commissione Agricoltura.
  Nell'intento della Commissione europea, la proposta di Regolamento mira, in primo luogo, ad allineare il regolamento (CE) n. 110 del 2008 – che reca norme sulla definizione, designazione, presentazione, etichettatura e protezione delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose – al Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), individuando le disposizioni che devono essere adottate Pag. 162dalla Commissione mediante atti delegati o atti di esecuzione (di cui agli articoli 290 e 291 del TFUE). Ciò avviene, a detta della Commissione, senza introdurre modifiche all'attuale quadro giuridico dell'Unione in materia di bevande spiritose né alterare il merito delle disposizioni.
  In secondo luogo, il testo in esame è finalizzato ad aggiornare le norme relative alla definizione, presentazione ed etichettatura delle bevande spiritose alla luce dell'esperienza maturata e delle innovazioni tecnologiche che hanno interessato il settore, nonché a rivedere le modalità di registrazione delle indicazioni geografiche.
  Ad avviso della Commissione europea, le poche modifiche tecniche introdotte sono destinate, quindi, a colmare alcune carenze nell'attuazione della disciplina vigente e a rendere la legislazione compatibile con i nuovi strumenti giuridici dell'UE e le modifiche nella struttura e nella formulazione del testo sono state apportate al solo scopo di semplificare la normativa e migliorarne la leggibilità, in linea con i principi guida della c.d. Better Regulation («Legiferare meglio») adottati dalla Commissione europea. Per tali ragioni, la Commissione non ha ritenuto necessario elaborare una valutazione d'impatto della proposta in esame.
  Passando al contenuto dell'atto in esame, segnala che il testo della proposta, che abroga il vigente regolamento (CE) n. 110/2008, è costituito da 47 articoli, suddivisi in cinque Capi, e da due Allegati.
  Nel Capo I sono contenute le disposizioni relative al campo di applicazione, alle definizioni, all'origine agricola dell'alcole etilico e dei distillati, nonché alla classificazione delle bevande spiritose. In base all'articolo 5, in particolare, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati al fine di modificare le definizioni tecniche di cui all'Allegato I e i requisiti relativi alle categorie di bevande spiritose di cui all'Allegato II. La Commissione potrà inoltre adottare atti delegati con riguardo all'aggiunta di nuove categorie di bevande spiritose alle condizioni ivi previste.
  Le disposizioni del Capo II riguardano la presentazione ed etichettatura delle bevande spiritose e l'uso delle denominazioni di bevande spiritose nella presentazione e nell'etichettatura di altri prodotti alimentari.
  Per quanto concerne l'etichettatura, anche le bevande spiritose immesse sul mercato dell'UE devono soddisfare i requisiti previsti dal regolamento (UE) n. 1169/2011 relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori, salvo disposizione contraria prevista dalla proposta di regolamento in esame (articolo 6).
   Gli articoli 7 ed 8 recano norme in materia di denominazione di vendita delle bevande spiritose; l'articolo 9 contiene disposizioni sull'uso di una denominazione di vendita prevista per le bevande spiritose o sull'uso di un'indicazione geografica nella presentazione o nell'etichettatura di un prodotto alimentare; l'articolo 10 reca norme sulla presentazione ed etichettatura delle miscele e l'articolo 11 detta disposizioni supplementari in materia di etichettatura e presentazione.
  Qualora indicata, l'origine di una bevanda spiritosa corrisponde al Paese o territorio d'origine a norma dell'articolo 60 del regolamento (UE) n. 952/2013, che istituisce il codice doganale dell'Unione. Per le bevande spiritose non è obbligatoria l'indicazione del Paese o del territorio d'origine degli ingredienti (articolo 12).
  Vi sono poi norme che concernono la lingua utilizzata per le denominazioni delle bevande spiritose (articolo 13), l'utilizzo di un simbolo dell'Unione per le indicazioni geografiche protette (articolo 14), nonché il divieto di utilizzare capsule o involucri a base di piombo (articolo 15).
  Al fine di tener conto dell'andamento della domanda dei consumatori, del progresso tecnologico, degli sviluppi delle norme internazionali in materia e della necessità di migliorare le condizioni economiche di produzione e commercializzazione, la Commissione potrà adottare, ai sensi dell'articolo 16, atti delegati concernenti: modifiche delle norme sulle indicazioni dei termini composti e delle allusioni sull'etichetta delle bevande spiritose; modifiche Pag. 163delle disposizioni relative alla presentazione e all'etichettatura delle miscele; l'aggiornamento e l'integrazione dei metodi di riferimento dell'UE per l'analisi delle bevande spiritose.
  Inoltre, mediante atti di esecuzione (articolo 17), potranno essere adottate dalla Commissione norme sull'utilizzo del simbolo dell'Unione nella presentazione e nell'etichettatura e norme sulla modalità per indicare, se del caso, il Paese o il territorio d'origine sull'etichetta delle bevande spiritose.
  Il Capo III è interamente dedicato alle indicazioni geografiche. Si tratta della parte di regolamento che è stata maggiormente innovata dalla Commissione, la quale, al fine di garantire la coerenza delle norme procedurali in materia di indicazioni geografiche in tutti i settori interessati, ha ritenuto di sostituire le procedure esistenti per la gestione delle indicazioni geografiche nel settore delle bevande spiritose con nuove procedure ispirate a quelle vigenti per altri prodotti agricoli ed alimentari fissate nel regolamento (UE) n. 1151/2012.
  Il Capo III reca quindi norme dettagliate sulla protezione delle indicazioni geografiche (articolo 18), sul disciplinare che ciascuna indicazione geografica protetta deve rispettare, sul contenuto della domanda di registrazione (articolo 20), sull'esame delle domande di registrazione di nomi come indicazioni geografiche da parte della Commissione, sulla protezione nazionale transitoria di un nome (articolo 22), sul regime di pubblicazione delle domande (articolo 23), sulla procedura di opposizione (articolo 24), sui motivi di opposizione (articolo 25), nonché sui periodi transitori per l'uso di indicazioni geografiche (articolo 26).
  Qualora la Commissione ritenga che non siano soddisfatte le condizioni per la registrazione di un'indicazione geografica, la stessa adotta atti di esecuzione che respingono la domanda. È previsto, inoltre, che, di propria iniziativa o su richiesta di qualsiasi persona fisica o giuridica avente un interesse legittimo, la Commissione possa adottare anche atti di esecuzione per cancellare la registrazione di un'indicazione geografica qualora non sia più garantito il rispetto delle condizioni stabilite dal disciplinare o qualora non sia stato immesso in commercio, per almeno sette anni, alcun prodotto che benefici dell'indicazione geografica in questione (articolo 29).
  L'articolo 30 prevede l'istituzione di un registro elettronico, accessibile al pubblico e aggiornato, delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose riconosciute.
  Il Capo III reca inoltre norme che concernono le indicazioni geografiche omonime (articolo 31), la previsione di specifici motivi di rigetto della protezione (articolo 32), la relazione tra marchi e indicazioni geografiche (articolo 33), l'attribuzione di competenze di esecuzione alla Commissione con riguardo alle indicazioni geografiche protette esistenti (articolo 34), la verifica del rispetto del disciplinare (articolo 35), la sorveglianza sull'uso del nome sul mercato (articolo 36), la pianificazione e la comunicazione delle attività di controllo da parte degli Stati membri (articolo 37).
  Segnala, in particolare, che l'articolo 38, al fine di tenere conto delle specificità della produzione nella zona geografica delimitata, attribuisce alla Commissione poteri delegati, da esercitare seguendo la procedura delineata all'articolo 43, con riferimento, tra l'altro, ai criteri aggiuntivi per la delimitazione della zona geografica e alle restrizioni e alle deroghe relative alla produzione nella zona geografica delimitata.
  Inoltre, l'articolo 39 attribuisce alla Commissione il potere di adottare alcuni atti di esecuzione concernenti la procedura e la forma delle domande relative al disciplinare, alle opposizioni, alla cancellazione.
  Nel Capo IV sono contenute disposizioni sui controlli amministrativi e fisici che gli Stati membri devono effettuare per accertare e garantire il rispetto degli obblighi derivanti dall'applicazione del nuovo regolamento. Da parte sua, la Commissione assicura l'applicazione uniforme della disciplina mediante atti di esecuzione Pag. 164(articolo 40). Anche per quanto riguarda lo scambio di informazioni tra Stati membri e Commissione, quest'ultima potrà adottare atti delegati riguardo alla natura e al tipo di informazioni da scambiare e atti di esecuzione per quanto riguarda le modalità dello scambio (articolo 41).
  Nell'applicare una politica in materia di qualità per le bevande spiritose prodotte nel proprio territorio, gli Stati membri possono stabilire norme più severe di quelle contenute nel regolamento in esame, purché compatibili con la legislazione dell'UE (articolo 42).
  Il Capo V definisce l'esercizio della delega da parte della Commissione (articolo 43), assistita dal Comitato per le bevande spiritose istituito dal regolamento (CEE) n. 1576/89. Sono poi previste alcune disposizioni volte ad agevolare la transizione dal regime previsto dal regolamento (CE) n. 110/2008 alla nuova disciplina.
  Per quanto concerne, infine, i due Allegati che integrano il testo della proposta di regolamento, il primo contiene una serie di definizioni tecniche, in particolare quelle relative all'alcole etilico di origine agricola e al distillato di origine agricola. In particolare, nella prima parte del secondo Allegato sono elencate e descritte 47 categorie di bevande spiritose.
  Nell'ottica della Commissione, le misure in questione dovrebbero dunque contribuire al raggiungimento di un elevato livello di protezione dei consumatori, alla prevenzione delle pratiche ingannevoli e alla realizzazione della trasparenza del mercato e di eque condizioni concorrenziali, come espressamente ricordato nel considerando n. 3 della proposta.
  L'intento della proposta di regolamento è dunque di garantire che le norme in materia di bevande spiritose siano applicate in modo uniforme in tutti gli Stati membri, così come le norme procedurali relative alla protezione delle indicazioni geografiche, nonché i controlli e le verifiche che gli Stati membri sono tenuti a realizzare.
  Si tratta di obiettivi naturalmente condivisibili, per raggiungere i quali la proposta di regolamento attribuisce alla Commissione europea, come si è visto, il potere di attuare misure relative all'applicazione uniforme delle norme in materia di bevande spiritose, disciplinando all'articolo 43 l'esercizio dei poteri di delega, attribuiti per un periodo indeterminato.
  Richiama l'attenzione dei colleghi sul fatto che questi poteri di delega e di esecuzione attribuiti alla Commissione europea sono volti in alcuni casi ad introdurre modifiche sostanziali ed elementi innovativi nel quadro normativo esistente, e non paiono rispondere all'obiettivo – enunciato nella relazione illustrativa e nei considerando del regolamento – di mero allineamento del regolamento (CE) n. 110/2008 con i nuovi strumenti giuridici dell'UE.
  Il conferimento per un periodo indeterminato di ampi poteri di delega alla Commissione europea sembra infatti in alcuni casi incidere in modo restrittivo sulle competenze degli Stati membri interessati e collocarsi oltre i limiti stabiliti dall'articolo 290 del TFUE secondo cui «gli elementi essenziali di un settore sono riservati all'atto legislativo e non possono pertanto essere oggetto di delega di potere».
  Sul punto richiama i contenuti della relazione del Governo, trasmessa ai sensi dell'articolo 6, commi 4 e 5, della legge n. 234 del 2012, ove si sostiene che le modifiche del Capo III, relative alle indicazioni geografiche, nel sostituire le procedure esistenti per la gestione delle indicazioni geografiche nel settore delle bevande spiritose con nuove procedure ispirate a quelle vigenti per altri prodotti agricoli e alimentari, introducano «elementi innovativi esorbitanti le finalità legate al solo allineamento della regolamentazione in esame».
  Analogamente si è espressa lo scorso 15 febbraio la 14a Commissione del Senato, che ha formulato osservazioni contrarie circa la conformità del provvedimento al principio di sussidiarietà, ritenendo che «i principi di sussidiarietà e di proporzionalità non appaiono rispettati poiché, sebbene l'obiettivo dichiarato di modificare il Pag. 165regolamento (CE) n. 110/2008 relativo alle bevande spiritose, al solo fine di allinearlo agli articoli 290 e 291 del TFUE sui poteri delegati e le competenze di esecuzione conferiti alla Commissione europea e al regolamento (CE) n. 1151/2012 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari, può essere raggiunto solo mediante un atto legislativo dell'Unione, le disposizioni contenute nella proposta introducono elementi innovativi nel quadro normativo esistente sulla tutela delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose e stabiliscono deleghe di potere alla Commissione europea che si collocano oltre i limiti stabiliti dall'articolo 290 del TFUE».
  In questo senso, a titolo di esempio, richiama innanzitutto le disposizioni di cui all'articolo 34 della proposta, laddove si stabilisce che per un periodo fino a due anni dall'entrata in vigore del regolamento la Commissione, di propria iniziativa mediante atti di esecuzione, possa cancellare la protezione delle indicazioni geografiche di cui all'articolo 20 del regolamento (CE) n. 110/2008, se non sono rispettate le condizioni previste dall'articolo 2, paragrafo 1, punto 6).
  Ricorda al riguardo che nell'Allegato III del citato regolamento (CE) n. 110/2008 sono state già registrate – a seguito di lunga e rigorosa procedura di riconoscimento – le indicazioni geografiche stabilite, che ammontano a 38 nel caso dell'Italia. Tali indicazioni geografiche – come rilevato nella relazione governativa – dovrebbero invece essere confermate ed iscritte nel nuovo registro delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose (che ai sensi dell'articolo 30 del regolamento avrà carattere elettronico) senza alcuna possibilità di essere cancellate se non su istanza del paese richiedente.
  Parimenti, le norme recate all'articolo 38, della proposta, che delegano alla Commissione europea il potere di stabilire i criteri per la delimitazione della zone geografiche e le misure di restrizioni o di deroga relative alla produzione in tali zone delimitate, introducono elementi innovativi nel quadro normativo esistente, che incidono in modo restrittivo sulle competenze dello Stato membro interessato.
  Ritiene opportuno in conclusione, anche al fine di sostenere l'azione del Governo italiano nei negoziati che si appresta a condurre sulla proposta di regolamento, che la Commissione metta in evidenza i profili di criticità della proposta, con specifico riferimento ai profili del rispetto del principio di sussidiarietà. Segnala che la relatrice si riserva di formulare in tal senso una proposta di parere che presenterà alla Commissione nella seduta già prevista per la mattina di mercoledì 1o marzo.
  Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 12.50.

SEDE CONSULTIVA

  Martedì 28 febbraio 2017. — Presidenza del presidente Michele BORDO.

  La seduta comincia alle 12.50.

Ratifica di sei accordi di cooperazione in ambito culturale, scientifico, tecnologico e dell'istruzione tra l'Italia e gli Emirati Arabi Uniti, Malta, il Montenegro, il Senegal, la Slovacchia e la Slovenia.
Nuovo testo C. 3980 Governo.
(Parere alla III Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

  Marco BERGONZI (PD), relatore, ricorda che il disegno di legge in esame – che la XIV Commissione esamina ai fini del parere da rendere alla III Commissione (Affari esteri) – attiene all'autorizzazione alla ratifica di sei distinti accordi bilaterali di cooperazione in materia culturale, scientifica, tecnologica e dell'istruzione conclusi in un arco temporale compreso tra marzo 2000 e luglio 2015 e ci Pag. 166giunge con alcune modifiche apportate in sede di esame da parte della Commissione Affari Esteri.
  Rinvia alla documentazione predisposta dagli Uffici per una descrizione puntuale dell'articolato dei singoli Accordi, che qui si limita a descrivere sinteticamente.
  Segnala che nel testo originario del provvedimento il primo Accordo indicato era quello tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica ceca sulla cooperazione in materia di cultura, istruzione, scienza e tecnologia. Poiché tale Accordo è stato già oggetto di autorizzazione legislativa alla ratifica, intervenuta con la legge 1o dicembre 2016, n. 241, è stato espunto dal testo del provvedimento nel corso dell'esame presso la Commissione Affari esteri.
  Nel nuovo testo in esame, il primo Accordo è ora quello di cooperazione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo degli Emirati Arabi Uniti, ed è stato concluso il 20 novembre 2012, in occasione della visita a Dubai dell'allora Presidente del Consiglio dei ministri italiano.
  L'Accordo consegue all'intensificazione delle relazioni commerciali bilaterali ed all'incremento degli scambi culturali e rappresenta la cornice di riferimento anche per gli interventi e le future collaborazioni in campo culturale, museale e di recupero del patrimonio artistico di entrambi i Paesi.
  L'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Malta, fatto a Roma il 19 dicembre 2007, è finalizzato a promuovere e favorire iniziative, scambi e collaborazioni in ambito culturale, tenendo conto della comune appartenenza di Italia e Malta all'Unione europea che delinea un quadro politico di riferimento del tutto differente rispetto a quello sotteso al precedente Accordo concluso alla Valletta il 28 luglio 1967, che viene abrogato. L'Accordo, quindi, oltre ad aggiornare il quadro di riferimento delle relazioni bilaterali in ambito culturale, è volto ad impedire i trasferimenti illeciti di beni culturali, assicurando, altresì, la protezione dei diritti d'autore e della proprietà intellettuale, in ottemperanza delle norme internazionali e nazionali.
  L'Accordo di cooperazione scientifica e tecnologica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Montenegro, fatto a Podgorica il 26 settembre 2013, persegue l'obiettivo di costituire, promuovere, sostenere ed aggiornare iniziative comuni in campo scientifico e tecnologico, anche tenendo conto degli specifici programmi dell'Unione europea e di altri organismi internazionali quali l'InCE. Lo scopo principale dell'Accordo è quindi il consolidamento e l'armonizzazione dei legami e della comprensione reciproca, fornendo al contempo una risposta efficace alla forte richiesta di innovazione tecnologica in Montenegro. Il Montenegro – viene sottolineato nella relazione illustrativa – considera l'Italia un punto di riferimento cruciale nel proprio percorso di avvicinamento all'Unione europea e percepisce il nostro Paese come interlocutore di importanza strategica anche in virtù dei contenuti scientifico-tecnologici che contraddistinguono le relazioni bilaterali.
  Con riferimento all'Accordo di cooperazione culturale, scientifica e tecnica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Senegal, fatto a Roma il 17 febbraio 2015, va premesso che tra l'Italia e il Senegal è in vigore dal 6 maggio 1974 un Accordo di collaborazione culturale, scientifica e tecnica per sostenere la conoscenza reciproca delle culture e delle attività intellettuali, artistiche e scientifiche dei due Paesi, promuovere gli scambi tra uomini di cultura e studiosi, diffondere la conoscenza reciproca di opere d'arte, facilitare gli scambi interuniversitari tra le istituzioni scientifiche e culturali, anche attraverso borse di studio. In attuazione di tale Accordo è in vigore un programma esecutivo di cooperazione culturale, firmato a Dakar il 21 febbraio 1995. Questo programma, scaduto nel 1998, è tuttavia in vigore per la clausola che ne mantiene la validità fino alla firma del successivo programma esecutivo.Pag. 167
  Il nuovo Accordo di collaborazione in materia culturale è stato negoziato per sostituire il precedente accordo che non conteneva clausole per la valorizzazione della diaspora senegalese in Italia, formule di collaborazione interuniversitaria e un sostegno più deciso all'insegnamento dell'italiano in Senegal. La domanda culturale e di conoscenza del «Sistema Italia» in Senegal è in progressivo aumento, molte manifestazioni culturali vengono organizzate a Dakar dalle istituzioni italiane e, inoltre molti senegalesi parlano l'italiano grazie alle loro esperienze di studio e di lavoro in Italia. L'italiano è materia curricolare, come seconda o terza lingua straniera (opzionale), nelle scuole medie e nei licei, oltre ad essere insegnato in alcune scuole professionali senegalesi.
  L'Accordo italo-slovacco sulla cooperazione in materia di cultura, istruzione, scienza e tecnologia, fatto a Bratislava il 3 luglio 2015, si propone di fornire un quadro di riferimento adeguato alle iniziative di collaborazione culturale, scientifica e tecnologica, in considerazione della varietà e della qualità dei rapporti bilaterali esistenti tra i due Paesi.
  L'Accordo in esame intende sostituire le precedenti intese in materia (Accordo culturale con la Repubblica socialista cecoslovacca, firmato a Praga il 18 maggio 1971, e Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica federativa ceca e slovacca in materia di cooperazione scientifica e tecnologica firmato a Roma il 30 novembre 1990) resesi obsolete, oltre che per il cambiamento del quadro politico, anche per l'evoluzione della collaborazione in campo culturale, scientifico e tecnologico. Va rammentato che Repubblica slovacca è divenuta Stato membro dell'Unione europea a partire dal 2004 e, pertanto, partecipa a pieno titolo alle politiche di cooperazione culturale e scientifica perseguite in tale ambito.
  L'esigenza di sottoscrivere un nuovo Accordo deriva anche dal crescente interscambio e dalle numerose iniziative intraprese sul piano culturale, scientifico e tecnologico, che necessitano quindi di un inquadramento organico e aggiornato.
  L'Accordo si propone di favorire, da una parte, un ulteriore rafforzamento dei rapporti bilaterali fornendo nel contempo una risposta efficace alla fortissima richiesta di lingua e cultura italiana nella Repubblica slovacca e, dall'altra, di incoraggiare l'avvio di strette collaborazioni in un settore sempre più cruciale come quello della ricerca scientifica e tecnologica.
  L'Accordo di collaborazione con la Slovenia nei settori della cultura e dell'istruzione, fatto a Roma l'8 marzo 2000, sostituirà, dal momento della sua entrata in vigore, l'Accordo culturale tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica federale popolare di Jugoslavia, firmato a Roma il 3 dicembre 1960 e ratificato ai sensi della legge n. 1865 del 1962.
  L'Accordo è volto a favorire l'integrazione a livello europeo e regionale, anche incoraggiando la partecipazione bilaterale nel contesto di programmi multilaterali promossi dall'Unione europea, nonché di specifiche iniziative di cooperazione regionale.
  L'Accordo mira altresì ad agevolare le relazioni culturali tra le minoranze dell'una e dell'altra parte dei rispettivi confini dello Stato.
  Quanto al disegno di legge di autorizzazione alla ratifica dei richiamati Accordi, oltre alle consuete disposizioni riguardanti l'autorizzazione di ratifica (articolo 1) e l'ordine di esecuzione (articolo 2), esso reca all'articolo 3 la disposizione per la copertura degli oneri finanziari derivanti dall'attuazione degli accordi, la cui puntualizzazione è effettuata nella relazione tecnica allegata al provvedimento.
  In particolare gli oneri di attuazione del provvedimento sono pari complessivamente a euro 1.421.116, per ciascuno degli anni 2017 e 2018, e a 1.449.996 euro a decorrere dall'anno 2019.
  L'articolo 4 dispone l'entrata in vigore del provvedimento il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.Pag. 168
  Presso atto dei contenuti del provvedimento, formula una proposta di parere favorevole.

  Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole formulata dal relatore.

DL 8/2017: Nuovi interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016 e del 2017.
C. 4286 Governo.

(Parere alla VIII Commissione).
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in titolo.

  Paolo TANCREDI (AP-NCD-CpE), relatore, evidenzia che la Commissione avvia l'esame – ai fini del parere da rendere alla VIII Commissione Ambiente – del decreto-legge n. 8 del 2017, che reca nuove misure urgenti in favore delle popolazioni colpite dalla crisi sismica iniziata il 24 agosto 2016 e proseguita nei mesi successivi del 2016 e nell'anno in corso. Si tratta di una situazione eccezionale, che sta determinando nei territori interessati difficoltà proprio a causa del protrarsi delle scosse, cui si sono aggiunte recentemente le avversità atmosferiche legate alle precipitazioni nevose.
   Il decreto in esame contiene una serie di misure in vari ambiti, volte ad accelerare i procedimenti in corso e la realizzazione degli interventi relativi alle strutture d'emergenza e agli edifici scolastici, a sostenere le fasce deboli della popolazione, a potenziare la dotazione di personale utilizzato per le attività di ricostruzione, nonché a prorogare alcuni termini di adempimenti tributari e ad attribuire alle imprese, ai lavoratori autonomi e agli agricoltori la possibilità di contrarre finanziamenti agevolati per il pagamento dei tributi fino all'anno 2018.
   Il decreto interviene a modificare in più punti il decreto-legge n. 189 del 2016, che ha disciplinato gli interventi urgenti destinati ai territori colpiti dagli eventi sismici iniziati ad agosto e il cui ambito di applicazione è stato ampliato anche ai comuni colpiti dalle scosse del 26 e del 30 ottobre 2016. Ai provvedimenti d'urgenza, in tutto tre (il secondo, ossia il decreto-legge n. 205 del 2016 è confluito nel decreto-legge n. 189), si accompagna un nutrito numero di ordinanze di protezione civile adottate in questi mesi cui si sono successivamente aggiunte i provvedimenti del Commissario per la ricostruzione.
  Ricorda, inoltre, che il Governo è intervenuto tempestivamente al verificarsi degli eventi dichiarando lo stato di emergenza e stanziando le risorse per gli interventi di immediata necessità che, sulla base di quanto stabilito nelle diverse delibere del Consiglio dei ministri, ammontano a 160 milioni di euro a valere sul Fondo per le emergenze nazionali.
  Rinvia quindi alla documentazione predisposta dagli uffici per una analisi dettagliata del provvedimento, limitandosi in questa sede a richiamarne sinteticamente i contenuti.
  L'articolo 1 reca disposizioni urgenti per l'accelerazione dei procedimenti.
  Con modifiche agli articoli 2 e 14 del decreto-legge n. 189 del 2016, si prevede che il Commissario straordinario promuova un piano per dotare, in tempi brevi, i Comuni interessati dagli eventi sismici di studi di microzonazione sismica di livello III, sulla base di incarichi conferiti ad esperti iscritti all'elenco speciale dei professionisti. L'affidamento degli incarichi di progettazione per importi inferiori alle soglie di rilevanza europea avviene mediante procedure negoziate con almeno cinque professionisti iscritti nel citato elenco.
  Per lo svolgimento degli studi di microzonazione la norma autorizza il Commissario straordinario alla concessione di contributi ai comuni interessati entro il limite di 5 milioni di euro, a valere sulle risorse disponibili sulla contabilità speciale intestata allo stesso Commissario (ai sensi dell'articolo 4, comma 3, del decreto-legge n. 189 del 2016).Pag. 169
  L'articolo 2 detta ulteriori disposizioni urgenti in materia di strutture di emergenza.
  Si stabilisce che le regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria e gli enti locali delle medesime regioni procedano all'affidamento delle opere di urbanizzazione connesse alle strutture di emergenza, utilizzando la procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando, nonché con i poteri di cui all'articolo 5 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 394 del 19 settembre 2016 che consentono di procedere in deroga a diverse disposizioni contenute nel medesimo Codice dei contratti pubblici.
  Il ricorso alla procedura negoziata senza bando viene giustificato in ragione della sussistenza delle condizioni di estrema urgenza, richiamando la lettera c) del comma 2 dell'articolo 63 del Codice dei contratti pubblici, che, sulla scorta di quanto prevede l'articolo 32, paragrafo 2, lettera c), della direttiva 2014/24/UE sugli appalti pubblici, consente l'utilizzo di tale procedura quando, per ragioni di estrema urgenza derivante da eventi imprevedibili dall'amministrazione aggiudicatrice, i termini per le procedure aperte o per le procedure ristrette o per le procedure competitive con negoziazione non possono essere rispettati.
  L'articolo 3 interviene in materia di concessione di finanziamenti agevolati per la ricostruzione privata, apportando due novelle all'articolo 6 del decreto-legge n. 189 del 2016. Si estende anche al coniuge e alle persone legate da rapporti derivanti da unioni civili, la fattispecie in cui non si applica la decadenza dai benefici in seguito ad alienazione degli immobili danneggiati. Si prevede, poi, l'applicazione anche agli immobili distrutti o danneggiati del contributo previsto dall'articolo 6 del decreto n. 189.
  L'articolo 4 interviene per ampliare i termini concessi ai privati per la realizzazione degli interventi di immediata esecuzione a favore degli edifici che hanno riportato danni lievi, ammissibili a contribuzione ai sensi del decreto-legge n. 189 del 2016. Viene fissato al 31 luglio 2017 il termine ultimo entro il quale gli interessati possono adempiere all'obbligo di presentare la documentazione necessaria ai fini della fruizione del contributo per la ricostruzione privata.
  L'articolo 5 reca disposizioni finalizzate ad assicurare la validità dell'anno scolastico 2016/2017, in deroga alle disposizioni vigenti sul numero di giorni di lezione necessari e sulla frequenza minima richiesta agli studenti.
  Inoltre, con riferimento agli immobili, si prevede la predisposizione di piani diretti ad assicurare il ripristino delle condizioni necessarie per la ripresa delle attività scolastiche ed educative nell'A.S. 2017/2018. Per l'affidamento degli interventi funzionali alla realizzazione di tali piani si ricorre alla procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara.
  L'articolo 6 interviene sulle funzioni della Conferenza permanente, anche al fine di prevedere che l'approvazione dei progetti esecutivi delle opere pubbliche e dei lavori relativi ai beni culturali riguardi solo gli interventi di competenza del Commissario straordinario per la ricostruzione e dei Ministri dei beni culturali e delle infrastrutture. La determinazione conclusiva del procedimento assunta dalla Conferenza, inoltre, comporta la non applicazione della disciplina concernente il rilascio di titoli abilitativi edilizi (permesso di costruire).
  L'articolo 7, che modifica in più punti l'articolo 28 del decreto-legge n. 189 del 2016, affida ai Presidenti delle Regioni i compiti di gestione dei rifiuti e delle macerie che il testo previgente attribuiva al Commissario straordinario. Viene conseguentemente soppresso il previsto Comitato di indirizzo e pianificazione delle attività di rimozione dei rifiuti.
  La disciplina della raccolta e del trasporto delle macerie viene modificata al fine di applicarla alle sole macerie insistenti su suolo pubblico o, nelle sole aree urbane, su suolo privato, nonché integrata in modo da garantire che tali attività, se Pag. 170effettuate su suoli privati, avvengano previo consenso del soggetto destinatario dei contributi per la ricostruzione.
  L'articolo 8 reca una serie di modifiche all'articolo 30 del decreto-legge n. 189 del 2016 volte a rafforzare il presidio di legalità che era stato introdotto con l'obbligo di iscrizione ad una specifica Anagrafe delle imprese che intendono realizzare gli interventi di ricostruzione.
  L'articolo 9 reca disposizioni in materia di contributo per le attività tecniche per la ricostruzione pubblica e privata, apportando novelle all'articolo 34 del decreto-legge n. 189 del 2016 in materia di qualificazione dei professionisti. Con la novella si estende l'incompatibilità del direttore dei lavori, oltreché ai rapporti di parentela con i titolari dell'impresa stessa, anche ai rapporti di coniugio, di affinità ovvero ai rapporti derivanti da unioni civili.
  Per migliorare le condizioni di vita, economiche e sociali, della popolazione dei Comuni interessati dagli eventi sismici del 2016, l'articolo 10 autorizza, per il 2017, l'accesso alla misura nazionale di contrasto alla povertà denominata SIA, con requisiti e limite massimo del valore dell'indicatore ISEE che tengono conto dell'impoverimento subito dalle popolazioni delle zone terremotate. Le modalità di concessione del SIA per i nuclei familiari delle zone terremotate sono definite con apposito decreto interministeriale entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione. Le risorse per l'intervento, nel limite di 41 milioni di euro per il 2017, sono a valere sul Fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale.
  L'articolo 11 modifica la disciplina relativa alla sospensione dei termini degli adempimenti e dei versamenti tributari, prorogando alcuni termini e attribuendo alle imprese, ai lavoratori autonomi e agli agricoltori la possibilità di contrarre finanziamenti agevolati per il pagamento dei tributi fino all'anno 2018. I lavoratori residenti nei comuni colpiti dal terremoto possono richiedere la c.d. «busta pesante» indipendentemente dal domicilio fiscale del sostituto di imposta.
  L'articolo 12 estende, per il 2017, l'operatività della Convenzione tra il Ministro del lavoro, il Ministro dell'economia ed i Presidenti delle regioni Abruzzo, Marche, Lazio e Umbria del 23 gennaio 2017, relativamente alla misura di sostegno al reddito introdotta per il 2016 in favore di determinati lavoratori che hanno dovuto interrompere la propria attività lavorativa a seguito degli eventi sismici che hanno riguardato le suddette regioni a far data dal 24 agosto 2016.
  L'articolo 13 prevede che i tecnici professionisti possano essere incaricati dello svolgimento delle verifiche di agibilità post-sismica degli edifici e delle strutture interessate dagli eventi sismici in questione attraverso la compilazione della scheda AeDES (scheda di primo livello di rilevamento danno, pronto intervento e agibilità per edifici ordinari nell'emergenza sismica). Lo stesso articolo disciplina i requisiti dei professionisti e il loro compenso.
  L'articolo 14 consente alle regioni interessate dagli eventi sismici di acquisire a titolo oneroso, al patrimonio dell'edilizia residenziale pubblica (ERP), unità immobiliari ad uso abitativo (agibili e conformi alle norme edilizie e per le costruzioni in zona sismica) da utilizzare come soluzione alternativa a quelle attualmente previste per la sistemazione temporanea della popolazione residente in edifici distrutti o danneggiati dagli eventi sismici.
  L'articolo 15 autorizza la spesa di 20.942.300 di euro, per il 2017, in favore del comparto bovino, ovino e suino delle regioni colpite dagli eventi sismici a far data dal 24 agosto 2016, per effetto dell'incremento dal 100 al 200 per cento della quota nazionale del sostegno supplementare per le misure adottate ai sensi del regolamento delegato (UE) n. 2016/1613 della Commissione (che è in corso di modifica in tal senso). Autorizza inoltre, sempre per il 2017, la spesa di 2 milioni di euro per il settore equino nelle medesime zone. Gli oneri derivanti dall'attuazione Pag. 171di quanto sopra sono anticipati dall'AGEA a valere sulle risorse disponibili del fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie, e successivamente reintegrate, entro il 31 dicembre 2017, alla stessa AGEA dalle Regioni Abruzzo, Marche, Lazio ed Umbria.
  Si prevede inoltre che, per gli anni 2017 e 2018, la concessione delle agevolazioni in favore dello sviluppo dell'imprenditorialità in agricoltura e del ricambio generazionale (disposta ai sensi dell'articolo 10-quater, comma 1, del decreto legislativo n. 185 del 2000) è rivolta prioritariamente alle imprese localizzate nelle zone colpite dagli eventi sismici del 2016.
  L'articolo 16 differisce di ulteriori due anni, fissandolo al 13 settembre 2020, il termine di efficacia delle modifiche delle circoscrizioni giudiziarie de L'Aquila e Chieti, nonché delle relative sedi distaccate, previste dagli articoli 1 e 2 del decreto legislativo n. 155 del 2012, di riforma della geografia giudiziaria.
  L'articolo 17 contiene disposizioni in tema di sospensione di termini processuali. La disposizione, aggiungendo un ulteriore periodo al comma 9-ter dell'articolo 49 del decreto-legge n. 189 del 2016, prevede che le disposizioni sul rinvio d'ufficio delle udienze processuali – civili e amministrative – nonché quelle recanti il rinvio e la sospensione di numerosi termini processuali penali trovino applicazione, con riguardo ai soggetti residenti o aventi sede nei Comuni di Teramo, Rieti, Ascoli-Piceno, Macerata, Fabriano e Spoleto, a decorrere dal 26 e dal 30 ottobre 2016 (data degli eventi sismici) e sino al 31 luglio 2017, solo quando tali soggetti, entro il termine del 31 marzo 2017 dichiarino all'ufficio giudiziario interessato l'inagibilità del fabbricato, della casa di abitazione, dello studio professionale o dell'azienda.
  L'articolo 18 (modificando alcune parti del decreto-legge n. 189 del 2016) prevede il potenziamento del personale (già dipendente di regioni, province, comuni ed altre amministrazioni regionali o locali) utilizzato per le attività di ricostruzione nei territori interessati dal sisma. Inoltre, reca disposizioni relative all'ufficio del Soprintendente speciale, prevedendo sia l'incremento delle unità di personale della segreteria tecnica di progettazione, sia la costituzione di apposita contabilità speciale.
  L'articolo 19 autorizza sia bandito (da parte della Presidenza del Consiglio) un concorso pubblico per titoli ed esami, per il reclutamento di 13 dirigenti di seconda fascia del ruolo speciale della Protezione civile. Insieme, dispone l'elevamento al 40 per cento della percentuale dei posti da riservare al personale dipendente dell'amministrazione che indice il concorso (anziché il 30 per cento, com’è previsto in via generale per l'accesso alla dirigenza pubblica di seconda fascia).
  Per il profilo finanziario, la spesa è quantificata dall'articolo in 1,76 milioni dal 2018. Per il 2017, l'importo è pari alla metà (dunque 880.000 euro), nel presupposto si abbia una conclusione delle procedure concorsuali entro il primo semestre del 2017, e già dall'avvio del secondo semestre si realizzino le assunzioni. Gli importi così quantificati sono attinti a valere sul Fondo per il pubblico impiego (istituito sullo stato di previsione del ministero dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 1, comma 365 della legge n. 232 del 2016).
  L'articolo 20 qualifica come impignorabili le somme depositate su conti correnti bancari attivati dal Dipartimento della protezione civile e destinate esclusivamente al perseguimento delle finalità connesse con la gestione e il superamento delle situazioni di emergenza in conseguenza di eventi calamitosi per i quali sia stato dichiarato lo stato di emergenza.
  L'articolo 21 detta disposizioni di coordinamento mentre l'articolo 22 disciplina l'entrata in vigore del decreto-legge il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale.

  Michele BORDO, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Pag. 172

Misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure volte a favorire l'articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato.
C. 4135 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla XI Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

  Francesca BONOMO (PD), relatrice, rileva che il disegno di legge in esame – che la XIV Commissione esamina ai fini del parere da rendere alla XI Commissione Lavoro – contiene misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure volte a favorire l'articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato.
  Il disegno di legge è collegato alla manovra di finanza pubblica per il 2016 e si compone, a seguito dell'esame in prima lettura al Senato, di 22 articoli, suddivisi in 3 capi.
  Rinvia alla documentazione predisposta dagli Uffici per un'analisi dettagliata del provvedimento, limitandosi qui a richiamarne sinteticamente i contenuti.
  Il Capo I (articoli 1-14) contiene le norme per la tutela del lavoro autonomo.
  L'articolo 1 definisce l'ambito di applicazione delle disposizioni contenute nel Capo, stabilendo che esse riguardano i rapporti di lavoro autonomo, mentre sono esclusi gli imprenditori (ivi compresi i piccoli imprenditori).
  L'articolo 2 estende l'applicabilità delle disposizioni del decreto legislativo n. 231 del 2002 (recante «Attuazione della direttiva 2000/35/CE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali») anche alle transazioni commerciali tra lavoratori autonomi, nonché tra quelle tra lavoratori autonomi e imprese ed amministrazioni pubbliche.
  L'articolo 3 riguarda le clausole e le condotte abusive, stabilendo al comma 1 che si considerano abusive e prive di effetto le clausole che attribuiscono al committente la facoltà di modificare unilateralmente le condizioni del contratto o di recedere da esso senza congruo preavviso, nonché le clausole mediante le quali le parti concordino termini di pagamento superiori a sessanta giorni dalla data del ricevimento, da parte del committente, della fattura o della richiesta di pagamento. Il comma 2 prevede che sia abusivo il rifiuto del committente di stipulare il contratto in forma scritta, mentre il comma 3 prevede che nelle ipotesi di violazioni delle norme di cui ai commi 1 e 2, il lavoratore autonomo ha diritto al risarcimento del danno. Il comma 4 infine estende ai lavoratori autonomi, in quanto compatibile, la disciplina di cui all'articolo 9 della legge n. 192 del 1998 che vieta l'abuso, da parte di una o più imprese, dello stato di dipendenza economica nel quale si trova un'impresa cliente o fornitrice.
  L'articolo 4 conferisce al lavoratore autonomo i diritti di utilizzazione economica relativi ad apporti originali e invenzioni realizzati nell'esecuzione del contratto, facendo salva l'ipotesi in cui l'attività inventiva costituisca oggetto del contratto e a tale scopo sia compensata.
  Per finalità di semplificazione e di riduzione dei tempi di produzione degli atti pubblici, l'articolo 5 affida al Governo una delega – da esercitarsi entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore della legge – in materia di rimessione degli atti pubblici alle professioni ordinistiche. Si tratta, sostanzialmente, della devoluzione agli iscritti alle professioni ordinistiche di una serie di funzioni della pubblica amministrazione, come la certificazione, l'asseverazione e l'autentica.
  L'articolo 6 contiene una delega al Governo – da esercitarsi entro dodici mesi dall'entrata in vigore della legge – avente ad oggetto la sicurezza e protezione sociale delle professioni ordinistiche, volta ad abilitare gli enti di previdenza di diritto privato, relativi a professionisti iscritti ad ordini o a collegi, ad attivare, oltre a prestazioni complementari di tipo previdenziale e socio-sanitario, altre prestazioni sociali, finanziate da apposita contribuzione, con particolare riferimento agli Pag. 173iscritti che abbiano subìto una significativa riduzione del reddito professionale per ragioni non dipendenti dalla propria volontà o che siano stati colpiti da gravi patologie.
  L'articolo 7 detta una serie di disposizioni di carattere fiscale e sociale, aventi ad oggetto la deducibilità di alcune spese sostenute dall'esercente arte o professione per l'esecuzione di un incarico, la disciplina del congedo parentale per le lavoratrici ed i lavoratori autonomi iscritti alla Gestione separata I.N.P.S., nonché la corresponsione dell'indennità di malattia.
  L'articolo 8 rende integralmente deducibili ai fini Irpef dal reddito di lavoro autonomo, nel limite di 10.000 euro all'anno, le spese sostenute per l'iscrizione a master e a corsi di formazione o di aggiornamento professionale, nonché le spese di iscrizione a convegni e congressi. Si prevede inoltre la integrale deducibilità, entro il limite di 5.000 euro all'anno, delle spese sostenute per i servizi personalizzati di certificazione delle competenze, orientamento, ricerca e sostegno all'auto-imprenditorialità. Infine, si rendono integralmente deducibili i costi per la garanzia contro il mancato pagamento delle prestazioni di lavoro autonomo fornita da forme assicurative o di solidarietà.
  L'articolo 9 dispone che i centri per l'impiego ed i soggetti autorizzati alle attività di intermediazione in materia di lavoro si dotino, in ogni sede aperta al pubblico, di uno sportello dedicato al lavoro autonomo.
  L'articolo 10, al comma 1, delega il Governo al riassetto delle disposizioni vigenti in materia di sicurezza e tutela della salute dei lavoratori applicabili agli studi professionali. La delega deve essere esercitata mediante l'adozione, entro un anno dall'entrata in vigore del provvedimento in esame, di uno o più decreti legislativi, ed individua principi e criteri direttivi.
  L'articolo 11 contiene disposizioni volte a favorire la partecipazione dei lavoratori autonomi agli appalti pubblici e ai bandi per l'assegnazione di incarichi individuali di consulenza o ricerca. Si prevede che le amministrazioni pubbliche promuovano, in qualità di stazioni appaltanti, tale partecipazione, in particolare favorendo il loro accesso alle informazioni relative alle gare pubbliche e la partecipazione alle procedure di aggiudicazione. Il comma 2 equipara i lavoratori autonomi di cui al Capo I del provvedimento in esame alle PMI ai fini dell'accesso ai piani operativi regionali e nazionali a valere sui fondi strutturali europei.
   L'articolo 12 consente alle lavoratrici iscritte alla Gestione separata (e non iscritte ad altre forme obbligatorie) di fruire del trattamento di maternità a prescindere dall'effettiva astensione dall'attività lavorativa.
  L'articolo 13 introduce una disciplina più favorevole per i lavoratori autonomi in caso di malattia, infortunio e gravidanza.
  L'articolo 14 modifica alcune disposizioni del codice di procedura civile, in materia di collaborazioni coordinate e continuative.
  Il Capo II (articoli 15-20) contiene le norme sul lavoro agile, relative all'articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato.
  L'articolo 15 definisce il lavoro agile ed i suoi elementi costitutivi.
  Gli articoli 16 e 18 dispongono che lo svolgimento dell'attività lavorativa in modalità di lavoro agile deve essere disciplinata da un apposito accordo, specificandone forma, contenuto e modalità di recesso.
  L'articolo 17 stabilisce che il lavoratore che svolge la prestazione in modalità di lavoro agile ha diritto ad un trattamento economico e normativo non inferiore a quello riconosciuto ai lavoratori che svolgono le medesime mansioni esclusivamente all'interno dell'azienda e può essergli riconosciuto il diritto all'apprendimento permanente, in modalità formali, non formali o informali, e alla periodica certificazione delle competenze.
  L'articolo 19 definisce gli obblighi del datore di lavoro e del lavoratore in materia di sicurezza sul lavoro nel caso di svolgimento della prestazione in modalità di lavoro agile.Pag. 174
  L'articolo 20 disciplina il diritto del lavoratore agile alla tutela contro gli infortuni (anche in itinere) e le malattie professionali.
  Il Capo III (articoli 21-22) contiene le disposizioni finanziarie e sull'entrata in vigore della legge.
  L'articolo 21 contiene varie disposizioni finanziarie.
  Il comma 1 prevede l'incremento (di 4,5 milioni per il 2017, 1,9 milioni per il 2018 e 4,5 milioni a decorrere dal 2019) della dotazione del Fondo per la «tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e l'articolazione flessibile, con riferimento ai tempi e ai luoghi, del lavoro subordinato a tempo indeterminato».
  Il comma 2 reca la quantificazione degli oneri correlati al provvedimento (articoli 7, 8, 12 e 13), individuandone le corrispondenti coperture finanziarie.
  Il comma 3 reca la clausola di salvaguardia degli effetti finanziari derivanti dalle disposizioni della legge in esame.
  Il comma 4 prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze, nei casi di cui si evidenzino i suddetti scostamenti dell'andamento degli oneri rispetto alle previsioni, riferisce alle Camere con apposita relazione, ai sensi dell'articolo 17, comma 12 della legge di contabilità n. 196/2009.
  Il comma 5 quale misura cautelativa, accantona e rende indisponibile per gli anni a decorrere dal 2018, a valere sul Fondo per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale, di cui all'articolo 1, comma 204, della legge n. 208 del 2015, un importo complessivo pari al 50 per cento degli oneri di cui agli articoli 8, 9, 10 e 11, fino all'esito dei monitoraggi annuali previsti dal comma 3.
  L'articolo 22 dispone che la legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
  Preso atto dei contenuti del provvedimento, che non reca aspetti critici in ordine alla compatibilità con il diritto dell'Unione europea, formula una proposta di parere favorevole.

  Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole formulata dalla relatrice.

  La seduta termina alle 13.10.