CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 28 febbraio 2017
774.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Finanze (VI)
COMUNICATO
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SEDE CONSULTIVA

  Martedì 28 febbraio 2017. — Presidenza del presidente Maurizio BERNARDO.

  La seduta comincia alle 14.20.

Misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure volte a favorire l'articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato.
C. 4135 Governo, approvato dal Senato, e abb.

(Parere alla XI Commissione).
(Esame, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis del Regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, e rinvio)

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Paolo PETRINI (PD), relatore, rileva come la Commissione sia chiamata a esaminare, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis del Regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, ai fini del parere alla XI Commissione Lavoro, il disegno di legge C. 4135, approvato dal Senato, recante misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure volte a favorire l'articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato, al quale sono abbinate le proposte di legge C. 2014 Mosca, C. 3108 Ciprini, C. 3120 Ciprini, C. 3268 Mucci e C. 3364 Gribaudo.
  Evidenzia in primo luogo come il provvedimento sia finalizzato a riconoscere e valorizzare il lavoro autonomo, in considerazione del ruolo centrale che esso svolge nell'ambito dell'economia italiana e che risulta notevolmente superiore rispetto alla realtà delle altre economie europee. L'intervento legislativo appare dunque particolarmente rilevante per creare meccanismi di protezione e di welfare relativamente a una modalità di prestazione lavorativa che, in alcuni casi, risulta utilizzata anche in termini impropri.
  Passando quindi ad illustrare il contenuto dell'intervento legislativo, il quale è collegato alla manovra di finanza pubblica per il 2016, evidenzia come esso si componga di 22 articoli, suddivisi in tre Capi: il Capo I, che si compone degli articoli da 1 a 14, contiene le norme per la tutela del lavoro autonomo; il Capo II, che si compone degli articoli da 15 a 20, reca le norme sul lavoro agile; il Capo III, che si compone degli articoli 21 e 22, contiene le disposizioni finanziarie e disciplina l'entrata in vigore della legge.Pag. 87
  L'articolo 1 definisce l'ambito di applicazione dell'intervento legislativo, che riguarda i rapporti di lavoro autonomo (cioè quelli derivanti dai contratti con cui il lavoratore si obbliga a compiere, verso un corrispettivo, un'opera o un servizio, con lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione nei confronti del committente), mentre sono esclusi gli imprenditori, compresi i piccoli imprenditori.
  L'articolo 2 estende l'applicabilità delle disposizioni del decreto legislativo n. 231 del 2002, che disciplina i pagamenti nelle transazioni commerciali tra imprese (e tra imprese e P.A.), anche alle transazioni commerciali: tra lavoratori autonomi e imprese; tra lavoratori autonomi e amministrazioni pubbliche; tra lavoratori autonomi, facendo inoltre salva l'applicazione di disposizioni più favorevoli.
  In merito si ricorda che l'articolo 4 del predetto decreto legislativo n. 231 del 2002, salve le eccezioni previste, prevede che nelle transazioni commerciali il pagamento non possa avvenire oltre i seguenti termini:
   a) trenta giorni dalla data di ricevimento da parte del debitore della fattura o di una richiesta di pagamento di contenuto equivalente;
   b) trenta giorni dalla data di ricevimento dalla data di prestazione dei servizi, quando non è certa la data di ricevimento della fattura o della richiesta equivalente di pagamento;
   c) trenta giorni dalla data di ricevimento dalla prestazione dei servizi, quando la data in cui il debitore riceve la fattura o la richiesta equivalente di pagamento è anteriore a quella della prestazione dei servizi;
   d) trenta giorni dalla data dell'accettazione o della verifica eventualmente previste dalla legge o dal contratto ai fini dell'accertamento della conformità dei servizi alle previsioni contrattuali, qualora il debitore riceva la fattura o la richiesta equivalente di pagamento in epoca non successiva a tale data.

  Nelle transazioni commerciali tra imprese le parti possono pattuire un termine per il pagamento superiore rispetto a quelli elencati, ma con pattuizione espressa se superiore a sessanta giorni e sempre che non sia gravemente iniquo per il creditore.
  Nelle transazioni commerciali in cui il debitore è una pubblica amministrazione le parti possono pattuire, purché in modo espresso, un termine per il pagamento superiore rispetto a quelli elencati (ma in ogni caso non superiore a sessanta giorni) quando ciò sia oggettivamente giustificato dalla natura particolare del contratto o da talune sue caratteristiche.
  L'articolo 3, relativo alle clausole contrattuali e alle condotte abusive, al comma 1 stabilisce che si considerano abusive e prive di effetto le clausole che attribuiscono al committente la facoltà di modificare unilateralmente le condizioni del contratto o, nel caso di contratto avente ad oggetto una prestazione continuativa, di recedere da esso senza congruo preavviso, nonché le clausole mediante le quali le parti concordino termini di pagamento superiori a sessanta giorni dalla data del ricevimento, da parte del committente, della fattura o della richiesta di pagamento.
  Il comma 2 qualifica come abusivo il rifiuto del committente di stipulare il contratto in forma scritta.
  Il comma 3 prevede che in caso di violazione delle norme di cui ai commi 1 e 2, il lavoratore autonomo ha diritto al risarcimento del danno, anche mediante la promozione di un tentativo di conciliazione presso gli organismi abilitati.
  Il comma 4 estende ai lavoratori autonomi, in quanto compatibile, la disciplina, di cui all'articolo 9 della legge 192 del 1998, relativa all'abuso, da parte di una o più imprese, dello stato di dipendenza economica nel quale si trova un'impresa cliente o fornitrice.
  Il riguardo rammenta che il citato articolo 9 della legge n. 192 del 1998, in sintesi vieta l'abuso, da parte di una o più imprese, dello stato di dipendenza economica Pag. 88nel quale si trova, nei suoi o nei loro riguardi, una impresa cliente o fornitrice.
  In tale ambito si qualifica come dipendenza economica la situazione in cui una impresa sia in grado di determinare, nei rapporti commerciali con un'altra impresa, un eccessivo squilibrio di diritti e di obblighi e si stabilisce che la dipendenza economica è valutata tenendo conto anche della reale possibilità, per la parte che abbia subìto l'abuso, di reperire sul mercato alternative soddisfacenti.
  Inoltre si specifica che l'abuso può anche consistere nel rifiuto di vendere o nel rifiuto di comprare, nella imposizione di condizioni contrattuali ingiustificatamente gravose o discriminatorie, oltre che nella interruzione arbitraria delle relazioni commerciali in atto.
  In merito si prevede che il patto attraverso il quale si realizzi l'abuso di dipendenza economica è nullo, attribuendo al giudice ordinario la competenza sulle azioni in materia di abuso di dipendenza economica, comprese quelle inibitorie e per il risarcimento dei danni e facendo fa salva l'eventuale applicazione della disciplina antitrust sull'abuso di posizione dominante.
  L'articolo 4 riconosce al lavoratore autonomo i diritti di utilizzazione economica relativi ad apporti originali e invenzioni realizzati nell'esecuzione del contratto, facendo salva l'ipotesi in cui l'attività inventiva costituisca oggetto del contratto e a tale scopo sia compensata. In tal modo si estende al lavoratore autonomo la disciplina prevista dalla legge sul diritto d'autore e dal codice della proprietà industriale (di cui, rispettivamente, alla legge n. 633 del 1941 e al decreto legislativo n. 30 del 2005) per il lavoratore dipendente.
  L'articolo 5 conferisce al Governo una delega in materia di rimessione degli atti pubblici alle professioni ordinistiche, attraverso la quale si intende, sostanzialmente devolvere agli iscritti a tali professioni una serie di funzioni della P.A., come la certificazione, l'asseverazione e l'autentica.
  I criteri di delega dettati in merito prevedono:
   la concreta individuazione degli atti pubblici di cui è possibile la rimessione anche ai professionisti iscritti agli ordini, in relazione al loro carattere di terzietà;
   il riconoscimento del ruolo sussidiario dell'attività delle professioni ordinistiche, ai cui iscritti possono essere demandati compiti e funzioni inerenti la deflazione del contenzioso giudiziario, nonché semplificazioni in materia di certificazioni energetiche ed inerenti la sicurezza delle abitazioni, compreso il fascicolo del fabbricato.

  L'articolo 6 reca a sua volta una delega al Governo avente ad oggetto la sicurezza e protezione sociale delle professioni ordinistiche, mediante la quale si intende abilitare gli enti di previdenza di diritto privato, relativi a professionisti iscritti ad ordini o a collegi, ad attivare, anche in forma associata, ove autorizzati dagli organi di vigilanza, oltre a prestazioni complementari di tipo previdenziale e socio-sanitario, altre prestazioni sociali, finanziate da apposita contribuzione, con particolare riferimento agli iscritti che abbiano subìto una significativa riduzione del reddito professionale per ragioni non dipendenti dalla propria volontà o che siano stati colpiti da gravi patologie.
  Per quanto riguarda gli ambiti di competenza della Commissione Finanze segnala innanzitutto i commi 1 e 2 dell'articolo 7.
  In particolare il comma 1 interviene sulla determinazione a fini IRPEF del reddito di lavoro autonomo, prevedendo che le spese relative a prestazioni alberghiere e di somministrazione di alimenti e bevande sostenute dall'esercente arte o professione per l'esecuzione di un incarico e addebitate analiticamente in capo al committente non soggiacciono ai limiti di deducibilità del 75 per cento e del 2 per cento dei compensi percepiti, stabiliti per le spese relative a prestazioni alberghiere e a somministrazioni di alimenti e bevande dal primo periodo del comma 5 dell'articolo 54 del TUIR. Pag. 89
  Inoltre si prevede che tutte le spese relative all'esecuzione di un incarico conferito e sostenute direttamente dal committente non costituiscono compensi in natura per il professionista, non partecipando quindi alla formazione del suo reddito di lavoro autonomo e potendo pertanto essere dedotte dal committente.
  A tale ultimo riguardo ricorda che la vigente formulazione del secondo periodo del comma 5 dell'articolo 54 del TUIR prevede che solo le spese di vitto e alloggio sostenute direttamente dal committente del lavoratore autonomo in relazione alla prestazione professionale a questi affidata non costituiscono compensi in natura, ovvero reddito per il lavoratore autonomo medesimo e, conseguentemente, non devono essere da questi fatturate al committente.
  Il comma 2 stabilisce la decorrenza delle norme di cui al comma 1 dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2016.
  Al riguardo rileva come, essendo i contribuenti interessati dalla norma persone fisiche, tale periodo d'imposta sia già concluso.
  I commi da 3 a 7 modificano, dal 2017, la disciplina del congedo parentale per le lavoratrici ed i lavoratori autonomi iscritti alla Gestione separata I.N.P.S., non iscritti ad altra forma pensionistica obbligatoria né titolari di trattamento pensionistico.
  Le disposizioni, estendendo la durata del congedo parentale e l'arco temporale entro il quale esso può essere fruito, prevedono, in particolare:
   il prolungamento della durata del congedo parentale da 3 mesi (come attualmente previsto) a 6 mesi;
   la possibilità di fruire del congedo parentale non solo entro il primo anno di vita del bambino (come attualmente previsto), ma fino al terzo anno di vita del bambino;
   l'introduzione di un tetto massimo di 6 mesi di congedo complessivamente fruibile dai genitori (anche se fruiti in altra gestione o cassa di previdenza);
   l'introduzione della possibilità di fruire del congedo parentale, entro il primo anno di vita del bambino, a prescindere dal requisito contributivo previsto dalla normativa vigente;
   l'applicazione delle nuova disciplina anche ai casi di adozione e affidamento preadottivo.

  Il comma 8, ai fini della corresponsione dell'indennità di malattia per gli iscritti Gestione separata I.N.P.S., equipara alla degenza ospedaliera i periodi di malattia certificata come conseguente a trattamenti terapeutici di malattie oncologiche e i periodi di gravi patologie cronico-degenerative ingravescenti o che comunque comportino un'inabilità lavorativa temporanea del 100 per cento.
  Sempre per quel che concerne i profili di competenza della Commissione Finanze richiama l'articolo 8, il quale, al primo periodo, modificando l'articolo 54, comma 5, ultimo periodo, del TUIR, rende integralmente deducibili ai fini IRPEF dal reddito di lavoro autonomo, nel limite di 10.000 euro all'anno, le spese sostenute per l'iscrizione a master e a corsi di formazione o di aggiornamento professionale, nonché le spese di iscrizione a convegni e congressi.
  In merito ricorda che la disciplina vigente prevede invece la deducibilità nella misura del 50 per cento delle spese di partecipazione a convegni, congressi e simili o a corsi di aggiornamento professionale, incluse quelle di viaggio e soggiorno, spese, queste ultime, che invece non sono ricomprese nella formulazione proposta dal primo periodo dell'articolo 8.
  Rammenta inoltre come il comma 5 dell'articolo 7-quater del decreto-legge n. 193 del 2016, modificando a sua volta l'articolo 54, comma 5, del TUIR, abbia incluso tra le spese deducibili dal reddito di lavoro autonomo, nella misura del 75 per cento, quelle relative alle prestazioni di viaggio e di trasporto, a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2017.
  Il secondo periodo dell'articolo 8 prevede l'integrale deducibilità, entro il limite di 5.000 euro all'anno, delle spese sostenute Pag. 90per i servizi personalizzati di certificazione delle competenze, orientamento, ricerca e sostegno all'auto-imprenditorialità mirate a sbocchi occupazionali effettivamente esistenti e appropriati alle condizioni del mercato di lavoro, erogati dagli organismi accreditati ai sensi della disciplina vigente.
  Si tratta delle spese sostenute per il pagamento di servizi specialistici per il lavoro e le politiche attive del lavoro offerti dai soggetti accreditati di cui al decreto legislativo n. 150 del 2015 (agenzie del lavoro) e consistenti nell'assistenza prestata al lavoratore autonomo per il suo inserimento o reinserimento nel mercato del lavoro.
  Il terzo periodo dell'articolo 8 rende altresì integralmente deducibili i costi per la garanzia contro il mancato pagamento delle prestazioni di lavoro autonomo fornita da forme assicurative o di solidarietà, cioè delle spese per il pagamento di premi per polizze assicurative facoltative contro il rischio del mancato pagamento delle prestazioni di lavoro autonomo.
  In merito alle previsioni dell'articolo 8 rileva come esse, sebbene intervengano sulla stessa disposizione del TUIR relativa alla deducibilità dal reddito di lavoro autonomo su cui interviene anche l'articolo 7 del provvedimento, abbiano un termine temporale di applicazione differente rispetto a quello previsto dal predetto articolo 7.
  L'articolo 9 dispone che i centri per l'impiego e i soggetti autorizzati alle attività di intermediazione in materia di lavoro si dotino, in ogni sede aperta al pubblico, di uno sportello dedicato al lavoro autonomo, il quale ha il compito di:
   raccogliere le domande e le offerte di lavoro autonomo, consentendo l'accesso alle relative informazioni ai professionisti ed alle imprese che ne facciano richiesta;
   fornire indicazioni sulle procedure per l'avvio di attività autonome, per le eventuali trasformazioni e per l'accesso a commesse ed appalti pubblici;
   fornire informazioni relative alle opportunità di credito ed alle agevolazioni pubbliche nazionali e locali.

  In tale ambito si specifica che gli sportelli del lavoro autonomo possono essere costituito anche attraverso la stipula di convenzioni non onerose con ordini professionali; associazioni delle professioni non organizzate in ordini o collegi e associazioni che rappresentano forme aggregative delle suddette associazioni; associazioni comparativamente più rappresentative sul piano nazionale dei lavoratori autonomi.
  L'articolo 10 conferisce una delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di sicurezza e tutela della salute dei lavoratori applicabili agli studi professionali.
  I principi e criteri direttivi della delega prevedono:
   alla lettera a), l'individuazione delle misure di prevenzione e protezione idonee a garantire la tutela della salute e sicurezza delle persone che svolgono attività lavorativa negli studi professionali (con o senza retribuzione e anche al fine di apprendere un'arte un mestiere o una professione), previa identificazione delle condizioni in presenza delle quali i rischi per la salute e sicurezza negli studi professionali siano da equiparare a quelli nelle abitazioni;
   alla lettera b), la determinazione di misure tecniche ed amministrative di prevenzione compatibili con le caratteristiche gestionali ed organizzative degli studi professionali;
   alla lettera c), la semplificazione degli adempimenti meramente formali in materia di salute e sicurezza negli studi professionali, anche per mezzo di forme di unificazione documentale;
   alla lettera d), la riformulazione e razionalizzazione dell'apparato sanzionatorio, amministrativo e penale per la violazione delle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro negli studi professionali, Pag. 91avuto riguardo ai poteri del soggetto contravventore e alla natura sostanziale o formale della violazione.

  L'articolo 11 contiene disposizioni volte a favorire la partecipazione dei lavoratori autonomi agli appalti pubblici e ai bandi per l'assegnazione di incarichi.
  In particolare il comma 1 prevede che le amministrazioni pubbliche promuovano, in qualità di stazioni appaltanti, la partecipazione dei lavoratori autonomi agli appalti pubblici o ai bandi per l'assegnazione di incarichi individuali di consulenza o ricerca, in particolare favorendo il loro accesso alle informazioni relative alle gare pubbliche, anche attraverso gli appositi sportelli costituiti presso i centri per l'impiego ai sensi dell'articolo 9, e la partecipazione alle procedure di aggiudicazione.
  Il comma 2 equipara i lavoratori autonomi di cui al Capo I del provvedimento alle PMI ai fini dell'accesso ai piani operativi regionali e nazionali a valere sui fondi strutturali europei, e contestualmente, abroga il comma 821 dell'articolo 1 della legge di stabilità 2016 (legge n. 208 del 2015), il quale equipara i liberi professionisti alle PMI come esercenti attività economica ai fini dell'accesso ai Fondi strutturali europei (Fondi FSE e FESR) per il periodo 2014/2020.
  Il comma 3, ai fini della partecipazione ai bandi e del concorso all'assegnazione di incarichi e appalti privati consentiti, consente ai soggetti che svolgono attività professionale di costituire reti, di partecipare a reti di imprese, sotto forma di reti miste, con accesso alle relative provvidenze, e di costituire consorzi stabili professionali.
  L'articolo 12 consente alle lavoratrici iscritte alla Gestione separata (e non iscritte ad altre forme obbligatorie) di fruire del trattamento di maternità a prescindere dall'effettiva astensione dall'attività lavorativa.
  L'articolo 13 introduce una disciplina più favorevole per i lavoratori autonomi in caso di malattia, infortunio e gravidanza.
  In particolare, il comma 1 prevede che il rapporto di lavoro non si estingue in caso di gravidanza, malattia e infortunio dei lavoratori autonomi che prestano la loro attività in via continuativa per il committente; fatto salvo il venir meno dell'interesse del committente, il lavoratore può richiedere la sospensione (senza diritto al corrispettivo) dell'esecuzione del rapporto di lavoro per un periodo non superiore a centocinquanta giorni per anno solare.
  Il comma 2 stabilisce che, previo consenso del committente, la lavoratrice autonoma in maternità può essere sostituita, totalmente o parzialmente, dai suoi familiari, (individuati sulla base dell'articolo 230-bis del codice civile, ossia il coniuge, i parenti entro il terzo grado, gli affini entro il secondo), nonché dai soci, anche attraverso forme di compresenza della lavoratrice e del suo sostituto.
  Il comma 3 prevede la sospensione del versamento dei contributi previdenziali e dei premi assicurativi in caso di malattia o infortunio di gravità tale da impedire lo svolgimento dell'attività lavorativa per oltre sessanta giorni; la sospensione opera per l'intera durata della malattia o dell'infortunio, fino ad un massimo di due anni, decorsi i quali il lavoratore è tenuto a versare i contributi e i premi maturati durante il periodo di sospensione in un numero di rate mensili pari a tre volte i mesi di sospensione.
  L'articolo 14 modifica alcune disposizioni del codice di procedura civile in materia di collaborazioni coordinate e continuative.
  La lettera a) modifica l'articolo 409, comma 1, numero 3), del codice di procedura civile, che individua i rapporti di lavoro in relazione ai quali si applica il rito speciale per le controversie in materia di lavoro: in tale ambito si precisa la definizione di collaborazione coordinata e continuativa (alla luce della nuova disciplina della materia introdotta dall'articolo 2 del decreto legislativo n. 81 del 2015), specificando che la collaborazione si intende «coordinata» quando «nel rispetto delle modalità di coordinamento stabilite Pag. 92di comune accordo tra le parti, il collaboratore organizza autonomamente l'attività lavorativa».
  Con riferimento agli ambiti di interesse della Commissione Finanze richiama la lettera b), la quale modifica invece l'articolo 634, comma 2, del codice di procedura civile, disciplinante la prova scritta nel procedimento di ingiunzione, estendendone l'applicazione anche ai lavoratori autonomi non imprenditori.
  In merito ricorda che il richiamato articolo 634, comma 2, del codice di procedura civile, stabilisce che per i crediti relativi a somministrazioni di merci e di danaro o a prestazioni di servizi «fatte da imprenditori che esercitano una attività commerciale» sono considerate prove scritte (idonee ai fini dell'ammissibilità della domanda di ingiunzione) anche gli estratti autentici delle scritture contabili, purché bollate e vidimate nelle forme di legge e regolarmente tenute, nonché gli estratti autentici delle scritture contabili prescritte dalla legislazione tributaria, purché siano tenute con l'osservanza delle norme stabilite per le medesime.
  L'articolo 15 affronta il tema del lavoro agile con la finalità di incrementare la competitività e agevolare la conciliazione vita-lavoro. A questo proposito il comma 1 non qualifica il lavoro agile come una nuova tipologia contrattuale, ma come una «modalità di esecuzione del rapporto di lavoro subordinato» stabilita mediante accordo tra le parti (anche con forme di organizzazione per fasi, cicli e obiettivi e senza precisi vincoli di orario o di luogo di lavoro) con il possibile utilizzo di strumenti tecnologici ed eseguita in parte all'interno dei locali aziendali e in parte all'esterno senza una postazione fissa, entro i soli limiti di durata massima dell'orario di lavoro giornaliero e settimanale (stabiliti dalla legge e dalla contrattazione collettiva).
  In tale contesto il comma 2 prevede che il datore di lavoro è responsabile della sicurezza e del buon funzionamento degli strumenti assegnati al lavoratore per lo svolgimento dell'attività lavorativa.
  Ai sensi del comma 3 la disciplina prevista per il lavoro agile dal Capo II del disegno di legge si applica, in quanto compatibile e fatta salva l'applicazione delle diverse disposizioni specificamente previste, anche ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni, secondo le direttive emanate per la promozione della conciliazione dei tempi di vita e di lavoro nelle amministrazioni pubbliche.
  Per quanto riguarda gli aspetti di competenza della Commissione Finanze segnala il comma 4, il quale prevede che gli incentivi sia di carattere fiscale sia di carattere contributivo riconosciuti dalla disciplina vigente in relazione agli incrementi di produttività ed efficienza del lavoro subordinato sono applicabili anche quando l'attività lavorativa sia prestata in modalità di lavoro agile.
  Gli articoli 16 e 18 disciplinano forma e contenuto dell'accordo tra le parti che deve regolare lo svolgimento dell'attività lavorativa in modalità di lavoro agile, nonché le relative modalità di recesso.
  In particolare il comma 1 dell'articolo 16 stabilisce che tale accordo deve essere stipulato per iscritto, ai fini della regolarità amministrativa e della prova, e che esso deve contenere la disciplina dell'esecuzione della prestazione lavorativa svolta all'esterno dei locali aziendali, anche con riguardo alle forme di esercizio del potere direttivo del datore di lavoro ed agli strumenti utilizzati dal lavoratore, la disciplina dei tempi di riposo del lavoratore, nonché le misure (tecniche ed organizzative) necessarie per assicurare la disconnessione del lavoratore dalle strumentazioni tecnologiche di lavoro.
  In base all'articolo 18 il predetto accordo deve contenere, con riferimento alle prestazioni svolte al di fuori dei locali aziendali, la disciplina dell'esercizio del potere di controllo del datore di lavoro, nonché l'individuazione delle condotte che danno luogo all'applicazione di sanzioni disciplinari.
  Ai sensi del comma 2 dell'articolo 16 l'accordo sul lavoro agile può essere a tempo determinato o indeterminato; nel Pag. 93caso di accordo a tempo indeterminato, per il recesso (dalla modalità di lavoro agile e non dal rapporto di lavoro in quanto tale) è richiesto un preavviso non inferiore a 30 giorni, termine elevato a 90 giorni nel caso in cui il recesso da parte del datore di lavoro riguardi un rapporto di lavoro agile con un lavoratore disabile (per consentirgli un'adeguata riorganizzazione del proprio percorso lavorativo in relazione alle esigenze di vita e di cura). Si stabilisce altresì che la presenza di un giustificato motivo consente di recedere senza preavviso nell'accordo a tempo indeterminato e prima della scadenza del termine nel caso di accordo a tempo determinato.
  L'articolo 17 disciplina il trattamento economico e normativo del lavoratore che svolge la prestazione in modalità di lavoro agile, prevedendo che egli ha diritto ad un trattamento economico e normativo non inferiore a quello riconosciuto ai lavoratori che svolgono le medesime mansioni esclusivamente all'interno dell'azienda.
  Inoltre, nell'ambito dell'accordo di lavoro agile, si prevede che al lavoratore può essere riconosciuto il diritto all'apprendimento permanente, in modalità formali, non formali o informali, e alla periodica certificazione delle competenze.
  L'articolo 19 definisce gli obblighi del datore di lavoro e del lavoratore in materia di sicurezza sul lavoro nel caso di svolgimento della prestazione in modalità di lavoro agile.
  In particolare il comma 1 prevede che il datore di lavoro, al fine di garantire la salute e sicurezza del lavoratore, consegna a quest'ultimo e al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, con cadenza almeno annuale, un'informativa scritta in cui sono individuati i rischi generali e specifici connessi alla particolare modalità di esecuzione del rapporto di lavoro.
  Ai sensi del comma 2 il lavoratore deve cooperare all'attuazione delle misure di prevenzione predisposte dal datore di lavoro per fronteggiare i rischi connessi all'esecuzione della prestazione all'esterno dei locali aziendali.
  L'articolo 20 disciplina il diritto del lavoratore agile alla tutela contro gli infortuni e le malattie professionali, prevedendo, al comma 1, che l'accordo per lo svolgimento dell'attività lavorativa in modalità di lavoro agile e le sue modificazioni rientrano tra gli atti soggetti da comunicare obbligatoriamente al Centro per l'impiego territorialmente competente.
  I commi 2 e 3 stabiliscono inoltre che il lavoratore ha diritto alla tutela contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, dipendenti da rischi connessi alla prestazione lavorativa resa all'esterno dei locali aziendali nonché occorsi in itinere, ossia durante il percorso di andata e ritorno dal luogo di abitazione a quello prescelto per lo svolgimento della prestazione lavorativa all'esterno dei locali aziendali, quando il luogo sia stato scelto, secondo criteri di ragionevolezza, per esigenze connesse alla prestazione stessa o alla necessità del lavoratore di conciliare le esigenze di vita con quelle lavorative.
  L'articolo 21 contiene le disposizioni finanziarie, prevedendo innanzitutto, al comma 1 l'incremento (di 4,5 milioni per il 2017, 1,9 milioni per il 2018 e 4,5 milioni a decorrere dal 2019) della dotazione del Fondo per la «tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e l'articolazione flessibile, con riferimento ai tempi e ai luoghi, del lavoro subordinato a tempo indeterminato» (istituito nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali dall'articolo 1, comma 204, della legge n. 208 del 2015, con una dotazione di 10 milioni di euro per il 2016 e di 50 milioni di euro annui a decorrere dal 2017), con corrispondente riduzione del Fondo istituito per l'attuazione del cosiddetto Jobs Act dall'articolo 1, comma 107, della legge n. 190 del 2014.
  Il comma 2 reca la quantificazione degli oneri correlati al provvedimento determinati dagli articoli 7, 8, 12 e 13, individuandone le corrispondenti coperture finanziarie attraverso riduzioni del predetto Fondo per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale, del Fondo per interventi strutturali di politica economica e del Fondo speciale di parte Pag. 94corrente, con riferimento all'accantonamento relativo al Ministero del lavoro.
  Il comma 3 reca la clausola di salvaguardia degli effetti finanziari derivanti dal provvedimento, prevedendo il monitoraggio in merito da parte del Ministero dell'economia e delle finanze e del Ministero del lavoro e delle politiche sociali; qualora si verifichino, o siano in procinto di verificarsi, effetti finanziari negativi rispetto alle previsioni, la norma prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro del lavoro, provvede, con proprio decreto, alla riduzione:
   a) per gli anni 2016 e 2017, delle dotazioni finanziarie di parte corrente aventi la natura di spese rimodulabili, ai sensi dell'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge n. 196 del 2009, nell'ambito dello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali;
   b) per gli anni 2018 e seguenti, del Fondo per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e l'articolazione flessibile, di cui all'articolo 1, comma 204, della legge n. 208 del 2015.

  Il comma 4 prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze, nei casi di cui si evidenzino i suddetti scostamenti dell'andamento degli oneri rispetto alle previsioni, riferisce alle Camere con apposita relazione.
  L'articolo 22 regola l'entrata in vigore dell'intervento legislativo.
  Si riserva quindi di formulare una proposta di parere, anche in relazione alle modifiche che potranno essere apportare al testo nel corso dell'esame in sede referente presso la Commissione Lavoro.

  Maurizio BERNARDO, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame alla seduta già convocata per la giornata di domani.

  Carlo SIBILIA (M5S), intervenendo sui lavori della Commissione, sottolinea come il gruppo M5S abbia presentato una risoluzione che intende affrontare talune problematiche concernenti l'applicazione della disciplina sulla definizione agevolata dei ruoli, di cui all'articolo 6 del decreto-legge n. 193 del 2016. Nel rilevare l'urgenza di affrontare tale tematica in tempi brevi, considerato anche il fatto che il termine per accedere al predetto meccanismo di definizione agevolata scadrà il 31 marzo prossimo, chiede che l'atto di indirizzo sia quanto prima inserito all'ordine del giorno della Commissione.

  Maurizio BERNARDO, presidente, condivide l'importanza della tematica segnalata dal deputato Sibilia e rileva come la calendarizzazione dell'atto di indirizzo richiamato sarà affrontata in occasione della riunione dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi della Commissione, prevista per domani.
  Ricorda quindi che nella giornata di domani, a partire dalle ore 13,30, avrà luogo, in congiunta con le Commissioni Affari esteri, Bilancio e Politiche dell'Unione europea e con le Commissioni Affari esteri, Programmazione economica, Finanze e tesoro e Politiche dell'Unione europea del Senato, l'audizione in videoconferenza del Commissario europeo per gli affari economici e finanziari, fiscalità e dogane, Pierre Moscovici, sulle priorità economiche e fiscali dell'Unione europea per il 2017, sottolineando l'importanza dell'occasione rappresentata dalla predetta audizione.

  La seduta termina alle 14.30.