CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 28 febbraio 2017
774.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Difesa (IV)
COMUNICATO
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SEDE REFERENTE

  Martedì 28 febbraio 2017. — Presidenza del presidente Francesco Saverio GAROFANI. – Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa Domenico Rossi.

  La seduta comincia alle 14.05.

Sulla pubblicità dei lavori.

  Francesco Saverio GAROFANI, presidente, avverte che è pervenuta la richiesta che della seduta sia data pubblicità anche mediante gli impianti audiovisivi a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Sui lavori della Commissione.

  Elio VITO (FI-PdL) fa presente che nella riunione del Consiglio dei ministri di giovedì 23 febbraio sono stati approvati in via preliminare sia lo schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di revisione dei ruoli delle Forze di polizia, sia quello relativo al riordino dei ruoli e delle carriere del personale delle Forze armate. Poiché si tratta di tematiche sulle quali l'attesa da parte del personale del comparto sicurezza e difesa è alta, auspica che la Commissione possa essere coinvolta in maniera piena nell'esame dei provvedimenti, ai fini del parere al Governo, e invita il presidente della Commissione ad adoperarsi per quanto di sua competenza perché ciò avvenga.

  Massimo ARTINI (Misto-AL-P) si associa all'auspicio del deputato Vito.

  Francesco Saverio GAROFANI, presidente, dopo aver chiarito che i due schemi di decreto legislativo non risultano ancora trasmessi alle Camere ed aver ricordato che l'assegnazione degli stessi spetta alla Presidenza della Camera, assicura che la questione è comunque alla sua attenzione.

Disposizioni in materia di rappresentanza militare.
C. 1963 Scanu, C. 1993 Duranti, C. 2097 D'Arienzo, C. 2591 Corda, C. 2609 Cirielli, C. 2679-novies Governo, C. 2748 Petrenga e C. 2776 Palmizio.
(Seguito dell'esame e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame delle proposte di legge in titolo, rinviati nella seduta del 26 gennaio 2015.

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  Francesco Saverio GAROFANI, presidente, ricorda che la Commissione ha deliberato la nomina di un comitato ristretto, i cui lavori si sono conclusi il 18 gennaio scorso. Invita, quindi, la relatrice a riferire sugli esiti di tali lavori.

  Rosa Maria VILLECCO CALIPARI (PD), relatrice, osserva che la riforma della rappresentanza militare è un tema di rilevante interesse per il personale in divisa e per le rispettive amministrazioni, ma allo stesso tempo è anche un tema di estrema attualità, essendo diventato ormai necessario rivedere un istituto ispirato a principi e criteri di funzionamento definiti da un quadro normativo risalente a oltre trent'anni fa, il quale ha comunque il merito non trascurabile di aver dato concreto impulso a un importante processo di democratizzazione nel mondo militare.
  Ciò premesso, ritiene opportuna una riflessione sui meccanismi di funzionamento degli organi della rappresentanza militare per cercare di superare le carenze e le disfunzioni prodotte da un sistema che vede accresciute le competenze e le prerogative del COCER – specialmente nelle procedure negoziali – a fronte di un quadro normativo che appare ormai inadeguato e persino superato nei fatti e nelle iniziative poste in essere concretamente. Si tratta in sostanza di riflettere per cercare di incidere sul futuro dell'istituto alla luce delle esperienze maturate.
  Ricorda, quindi, che il quadro di posizioni delineatosi è molto articolato dal punto di vista delle proposte, essendo state presentate su questa materia ben sette proposte di legge di iniziativa parlamentare. Né si possono trascurare le pronunce di condanna della Francia rese dalla Corte europea per i diritti dell'uomo (CEDU) a causa del mancato riconoscimento al personale militare francese del diritto di costituire associazioni professionali come previsto dall'articolo 11 della Convenzione europea per i diritti dell'uomo.
  Fa presente che le proposte di legge sono ispirate a visioni molto diverse di quello che può o deve essere la rappresentanza militare. Aggiunge che, come relatrice, si è sempre e fin dall'inizio espressa a favore di un confronto che fosse il più ampio e aperto possibile, caldeggiando la costituzione di un comitato ristretto come sede per portare avanti un dialogo costruttivo che cercasse di riavvicinare le posizioni e di trovare un terreno comune tra le diverse visioni. Prende atto che il risultato – purtroppo – non è stato quello sperato. Il comitato si è riunito a lungo e ha lavorato su una proposta di testo unificato da lei formulata – nata dall'esame attento delle diverse proposte di legge, ma basata com'era inevitabile su alcune scelte di fondo – senza tuttavia trovare una soluzione che potesse soddisfare tutte le prospettive.
  Riferisce che dal punto di vista del metodo di lavoro, il comitato non si è limitato a discutere, ma, su sua proposta, ha lavorato anche su documenti scritti contenenti osservazioni e poi su proposte emendative, al fine di cercare di agevolare l'incontro delle posizioni. Alcuni gruppi hanno collaborato, mentre altri non hanno partecipato alle riunioni oppure, con grande chiarezza, hanno fin dall'inizio dichiarato che non c'era la possibilità di raggiungere un terreno comune di intesa. In qualche caso il comitato ha dovuto aspettare a lungo proposte scritte che sono state preannunciate, ma poi non sono state presentate nei tempi previsti o non sono state presentate affatto. In definitiva, il comitato ha svolto una lunga riflessione sul testo proposto dalla relatrice, arrivando a punti di convergenza solo su alcuni aspetti comunque importanti, attinenti alla garanzia dell'equilibrata rappresentanza di genere nei comitati di rappresentanza (articolo 9).
  Presenta, quindi, il testo unificato da lei già sottoposto al comitato, integrato soltanto da alcune modifiche all'articolo 9, proponendo di adottarlo come testo base (vedi allegato). Quanto alle scelte di fondo che ispirano questo testo, sottolinea che due erano i punti nodali da sciogliere. Si tratta di questioni che presuppongono apprezzamenti di natura squisitamente politica e sulle quali sarà necessario un confronto anche in sede plenaria. La prima questione è decidere se riempire di Pag. 53contenuti tangibili, rendendolo quindi effettivo, il ruolo negoziale sin qui solo programmaticamente attribuito al COCER dall'articolo 19, comma 2, della legge n. 183 del 2010 in materia di definizione del trattamento economico del personale militare. Al riguardo ritiene che occorra valutare favorevolmente il riconoscimento al COCER di una fisionomia di parte sociale nell'accezione di organismo di rappresentanza dei lavoratori, tenendola però ben distinta da quella di vera e propria «controparte» nelle trattative negoziali. In quest'ottica, il testo di cui propone l'adozione come testo base prevede il riconoscimento alla rappresentanza elettiva del personale militare del ruolo di parte sociale (articolo 1, comma 1).
  Premesso che la rappresentanza resta articolata in un organo centrale, il COCER, e in organi intermedi, COIR e COBAR, e che la loro composizione deve assicurare un'equa rappresentanza di ciascuna delle categorie del personale militare, il testo (articolo 4) attribuisce al COCER le competenze negoziali definite dal decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, il quale detta le procedure per disciplinare i contenuti del rapporto di impiego del personale delle Forze di polizia e delle Forze armate. A tal fine il testo proposto articola il COCER in due comparti: difesa e sicurezza, ciascuno dei quali ha autonomia deliberante sulle tematiche di rispettivo interesse (articolo 4, comma 3). Correlativamente, le autorità politiche di riferimento del COCER sono il Ministro della difesa, per le Forze armate, compresa l'Arma dei carabinieri: il Ministro dell'economia e delle finanza, per il Corpo della guardia di finanza; il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, per il Corpo delle Capitanerie di porto-Guardia costiera (articolo 6). Le autorità politiche partecipano in rappresentanza della parte pubblica alle trattative per la definizione dei contenuti del rapporto d'impiego del personale (articolo 6, comma 2).
  A parte questo, il COCER è titolare dei rapporti con il Governo per consultazioni e proposte in merito a iniziative legislative e regolamentari su condizione, trattamento, sicurezza sul lavoro, pari opportunità e tutela giuridica, economica, previdenziale, sanitaria, culturale e morale del personale militare (articolo 2, comma 1). COIR e COBAR hanno invece competenza consultiva e propositiva sulle stesse materie. Sono escluse dalle competenze degli organi della rappresentanza le materie concernenti l'ordinamento, l'addestramento, le operazioni, il settore logistico-operativo, il rapporto gerarchico-funzionale e l'impiego del personale.
  Gli organi rappresentativi hanno inoltre la funzione di prospettare le istanze di carattere collettivo in tutta una serie di campi di interesse elencati all'articolo 2, comma 5. In particolare, il COCER può formulare proposte su aspetti di interesse del personale come il trattamento economico, l'orario di lavoro, le licenze, l'aspettativa e i permessi, la formazione e qualificazione professionale, gli alloggi, le attività assistenziali, culturali, ricreative, di promozione sociale e del benessere del personale e dei familiari, la vigilanza sull'applicazione delle norme a tutela della sicurezza sul lavoro e della salute, e così via (articolo 3, comma 1). Sono previste modalità di raccordo con i consigli regionali e comunali. È inoltre riconosciuta la specificità delle funzioni svolte dal personale delle Forze armate e delle Forze di polizia ed è istituito a tal fine un apposito fondo.
  Per le modalità di elezione degli organi, la loro composizione, il regime delle incompatibilità e della propaganda elettorale e le garanzie di parola dei delegati, rimanda agli articoli 9, 10, 11, 14 e 15, limitandosi a chiarire che viene espressamente previsto che l'esercizio del mandato dei delegati non è soggetto a condizionamenti o limitazioni, che i militari eletti possono manifestare il loro pensiero in ogni sede, che non sono perseguibili disciplinarmente per le opinioni che esprimono e che non possono essere trasferiti di sede o di reparto senza il consenso dell'organo di rappresentanza cui appartengono.
  La seconda scelta di fondo che è necessario compiere attiene al mantenimento Pag. 54o meno dell'intraneità all'amministrazione degli istituti rappresentativi del personale militare, quale unici interlocutori legittimati al confronto con l'autorità politica. Su tale tematica si innesta anche l'argomento dell'associazionismo professionale che, alla luce delle pronunce CEDU prima richiamate, non può essere denegato, ma che deve però essere disciplinato tenendo conto dei principi che caratterizzano l'ordinamento militare e che sono quindi irrinunciabili: cioè quelli della apoliticità e della disciplinata coesione. In linea con l'articolo 52 della Costituzione, occorre dunque contemperare l'associazionismo, e quindi l'uso della libertà fondamentale di associarsi, con il pieno rispetto dei temperamenti e degli obblighi propri dell'ordinamento militare.
  È necessario inoltre mantenere la netta distinzione fra le competenze «centrali» degli organismi rappresentativi – che devono rimanere gli unici interlocutori a potersi esprimere per conto del personale nei confronti delle autorità politiche e militari di riferimento su un complesso di materie peraltro ampliato rispetto al passato – e le competenze attribuite alle associazioni professionali, che vanno delineate come soggetti aventi funzioni esclusivamente consultive e di supporto e che vanno incardinate armonicamente nel sistema attraverso una puntuale disciplina delle forme di interazione tra i due istituti.
  In quest'ottica il testo che propone prevede, agli articoli 12 e 12-bis, che il personale può costituire associazioni professionali, aderirvi liberamente e ricoprirvi cariche, fermo però restando quanto oggi stabilito dal codice dell'ordinamento militare, all'articolo 1475, e cioè che la costituzione di associazioni o circoli fra militari è subordinata al preventivo assenso del Ministro della difesa e che non sono ammesse le associazioni professionali a carattere sindacale, né è consentito ai militari aderire ad associazioni sindacali o esercitare il diritto di sciopero. Le attività sociali devono quindi svolgersi senza pregiudizio per la funzionalità, il prestigio e l'apoliticità delle Forze armate e delle Forze di polizia ad ordinamento militare. Il loro operato deve pertanto informarsi al principio dell'estraneità delle Forze armate alle competizioni politiche ed è quindi esclusa la possibilità per le associazioni di affiliarsi a partiti, ad organismi di natura sindacale o a imprese, ovvero altre associazioni, fondazioni e diverse formazioni sociali. Le associazioni professionali – la cui funzione è e deve rimanere distinta da quella della rappresentanza militare – possono raccordarsi con gli organi della rappresentanza militare e formulare proposte anche in fase di predisposizione delle piattaforme negoziali per il rinnovo dei contenuti del rapporto di impiego. In occasione delle elezioni degli organismi della rappresentanza, le associazioni professionali possono svolgere attività di propaganda in favore di candidati o liste. Le associazioni devono soddisfare criteri di rappresentatività che saranno individuati in sede di regolamento di attuazione.
  Sono, dunque, queste le convinzioni di fondo che hanno ispirato il testo che propone alla Commissione di adottare come testo base per la successiva discussione e per la fase emendativa, precisando che i contenuti di dettaglio dello stesso sono stati definiti con l'obiettivo di innervare nell'articolato una serie di disposizioni coerenti con le scelte di fondo appena illustrate, le quali sono a loro volta in ultima analisi tutte coerenti con i principi enunciati dalla Corte costituzionale nella fondamentale sentenza n. 499 del 1999, con la quale fu riaffermata la conformità alla Costituzione delle limitazioni poste dalla legge all'associazionismo professionale a carattere sindacale dei militari.
  L'ancoraggio a questi principi è – ad avviso di molti e anche suo – l'unica garanzia di salvaguardia di quell'efficienza e di quella massima operatività dello strumento militare alle quali la stessa Corte costituzionale ha fatto a suo tempo esplicito richiamo in un equilibrato monito. L'operatività dello strumento militare è un bene supremo del Paese: è necessario non sottovalutare questo aspetto. Queste convinzioni e questa consapevolezza hanno Pag. 55ispirato il testo che propone, che è un testo innovativo prudentemente aperto verso possibili, futuri miglioramenti.
  Conclude, ribadendo la propria disponibilità a discutere tutte le proposte di miglioramento del testo che verranno avanzate.

  Massimo ARTINI (Misto-AL-P) evidenzia la pazienza con cui la relatrice ha svolto il difficile compito di tentare di trovare una sintesi tra posizioni divergenti. Domanda, quindi, quali modalità e tempi possano ipotizzarsi per prosecuzione dell’iter del provvedimento.

  Gianluca RIZZO (M5S) prende atto della proposta di testo base presentata dalla relatrice, precisando che sarà oggetto di un'accurata valutazione da parte del proprio gruppo in vista della futura fase emendativa. Sottolinea, quindi, che il Movimento 5 Stelle, sulla scia anche di quanto si sta verificando a livello europeo, ritiene che dovrebbe essere sviluppato un ragionamento che conduca a una riforma della rappresentanza militare che conferisca a quest'ultima un carattere pienamente sindacale e preannuncia che il proprio gruppo riproporrà le proposte emendative che nei lavori del comitato ristretto non sono state accolte.

  Francesco Saverio GAROFANI, presidente, chiarisce che le decisioni sui tempi e sulle modalità di prosecuzione dell'esame saranno prese nell'ambito delle riunioni dell'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi. Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 14.20.

ERRATA CORRIGE

  Nel Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari n. 768 del 16 febbraio 2017, a pagina 23, seconda colonna, trentasettesima riga, dopo le parole: «(Scheda n. 49)» aggiungere le seguenti: «inserire al punto 1 della scheda tra i Paesi inclusi nell'Area Geografica d'intervento, lo Yemen e la Turchia;».

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