CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 23 febbraio 2017
772.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Commissione parlamentare per le questioni regionali
COMUNICATO
Pag. 143

SEDE CONSULTIVA

  Giovedì 23 febbraio 2017. — Presidenza del vicepresidente Albert LANIÈCE.

  La seduta comincia alle 8.30.

Norme in materia di consenso informato e di dichiarazioni di volontà anticipate nei trattamenti sanitari.
Nuovo testo unificato C. 1142 e abb.

(Parere alla XII Commissione della Camera).
(Esame e conclusione – Parere favorevole con condizione).

  La Commissione inizia l'esame.

  Il deputato Gian Luigi GIGLI (DeS-CD), relatore, fa presente che la Commissione è chiamata ad esprimere il parere di competenza alla XII Commissione Affari sociali della Camera sul testo unificato della proposta di legge C. 1142 e abbinate, recante «Norme in materia di consenso informato e di dichiarazioni di volontà anticipate nei trattamenti sanitari».
  Il testo unificato di 5 articoli.
  L'articolo 1 detta le linee generali di disciplina del consenso informato.
  L'articolo 2 detta le regole per l'espressione del consenso da parte dei minori e degli incapaci.
  L'articolo 3 prevede e disciplina le disposizioni anticipate di trattamento (DAT).Pag. 144
  L'articolo 4 prevede e disciplina la possibilità di definire una pianificazione delle cure condivisa tra il paziente ed il medico.
  L'articolo 5 stabilisce in ordine l'applicabilità delle disposizioni della legge.
  Sottolinea come la disposizione del comma 6 dell'articolo 3 risulti lacunosa e generatrice di confusione. Essa prevede infatti che le Regioni che adottino modalità telematiche di gestione della cartella clinica o il fascicolo sanitario elettronico o altre modalità informatiche di gestione dei dati del singolo iscritto al Servizio sanitario nazionale possono, con proprio atto, regolamentare la raccolta di copia delle DAT, compresa l'indicazione del fiduciario, e il loro inserimento nella banca dati, lasciando comunque al firmatario la libertà di scegliere se darne copia o indicare dove esse siano reperibili. Il firmatario potrebbe addirittura non autorizzare il rilascio di copia delle DAT. La disciplina risulta molto diversa da quella dettata in altri ambiti; richiama in proposito l'esempio del Centro nazionale trapianti, che opera a livello nazionale e non regionale. Ritiene dunque necessario formulare una condizione che richieda una disciplina nazionale della banca dati, in quanto non è detto che la malattia o la situazione di incapacità di verifichino nella Regione di residenza.

  Presenta e illustra quindi una proposta di parere favorevole con una condizione (vedi allegato 1).

  La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Disposizioni in materia di criteri di priorità per l'esecuzione di procedure di demolizione di manufatti abusivi.
S. 580-B, approvato dal Senato e modificato dalla Camera.

(Parere alla 2a Commissione del Senato).
(Esame e conclusione – Parere favorevole con condizione e osservazione).

  La Commissione inizia l'esame.

  La senatrice Valeria CARDINALI (PD), relatrice, fa presente che la Commissione è chiamata ad esprimere il parere, per gli aspetti di competenza, alla 2a Commissione Giustizia del Senato sul disegno di legge S. 580-B, recante «Disposizioni in materia di criteri di priorità per l'esecuzione di procedure di demolizione di manufatti abusivi», approvato in prima lettura al Senato e successivamente modificato dalla Camera.
  Nel corso dell'esame presso la Camera, il provvedimento ha subito una sostanziale riscrittura, di cui si è ampiamente dato conto nel corso dell'esame dello scorso 12 maggio e nel parere espresso in quella sede, attraverso la modifica dell'articolo 1 e l'inserimento di tre articoli.
  Con il provvedimento in esame viene confermato l'attuale sistema a doppio binario per la fase dell'esecuzione delle demolizioni, secondo cui l'autorità giudiziaria è competente in presenza della condanna definitiva del giudice penale per i reati di abusivismo edilizio, ove la demolizione non sia stata ancora eseguita, mentre le autorità amministrative (Comuni, Regioni e Prefetture) sono competenti in via ordinaria, con le forme del procedimento amministrativo.
  Relativamente alla competenza dell'autorità giudiziaria, l'articolo 1 novella il decreto legislativo n. 106 del 2006, relativo alla riorganizzazione degli uffici del pubblico ministero, per attribuire al procuratore della Repubblica il compito di determinare i criteri di priorità per l'esecuzione: degli ordini di demolizione delle opere abusive, in presenza della condanna definitiva del giudice penale per i reati di abusivismo edilizio (articolo 31, comma 9, decreto del Presidente della Repubblica n. 380/2001) quando la demolizione non è stata ancora eseguita; degli ordini di rimessione in pristino dello stato dei luoghi, in presenza di condanna definitiva del giudice penale per l'esecuzione di opere su beni paesaggistici in assenza o in difformità all'autorizzazione (articolo 181, comma 2, del d.lgs. n. 42/2004, c.d. Codice del paesaggio).Pag. 145
  Nella determinazione dei criteri di priorità, il pubblico ministero dovrà dare adeguata considerazione: i) agli immobili di rilevante impatto ambientale o costruiti su area demaniale o su area soggetta a vincolo ambientale e paesaggistico, sismico, idrogeologico, archeologico o storico-artistico; ii) agli immobili che per qualunque motivo rappresentano un pericolo per la pubblica o privata incolumità, nell'ambito del necessario coordinamento con le autorità amministrative preposte; iii) agli immobili nella disponibilità di soggetti condannati per reati di associazione mafiosa (o commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'articolo 416-bis c.p.) o di soggetti colpiti da misure prevenzione.
  Nell'ambito di ciascuna delle tipologie di immobili, determinate con provvedimento del procuratore della Repubblica, tenendo conto dei criteri suddetti e delle specificità del territorio di competenza, la priorità viene attribuita – di regola – agli immobili in corso di costruzione o comunque non ancora ultimati alla data della sentenza di condanna di primo grado e agli immobili non stabilmente abitati.
  L'articolo 2, introdotto nel corso dell'esame presso la Camera, modifica l'articolo 41 del testo unico in materia di edilizia, relativo alle procedure di demolizione attivate dalle autorità amministrative. La disposizione dispone che annualmente, entro dicembre, il responsabile dell'ufficio comunale è tenuto a trasmettere al prefetto, così come alle altre amministrazioni statali e regionali preposte alla tutela, l'elenco delle opere non sanabili, per le quali il responsabile dell'abuso non ha provveduto alla demolizione e al ripristino e sia infruttuosamente scaduto il termine di 270 giorni entro il quale il comune è tenuto a concludere la demolizione. Il nuovo articolo 41 conferma poi la normativa vigente per quanto riguarda gli adempimenti prefettizi e le modalità della demolizione. La norma estende, peraltro, la possibilità prevista per il prefetto di avvalersi di imprese private o di strutture operative del Ministero della difesa per eseguire la demolizione, anche ai casi in cui sia il comune a procedere alla demolizione.
  L'articolo 3 istituisce presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti un fondo di rotazione, con una dotazione complessiva (per il quinquennio 2016-2020) di 45 milioni di euro, finalizzato all'erogazione di finanziamenti ai comuni per l'integrazione delle risorse necessarie per le opere di demolizione. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e trasporti, di concerto con i Ministri dell'ambiente, dei beni culturali e dell'economia, sentita la Conferenza unificata, sono definiti i criteri, le condizioni e le modalità operative (ivi inclusa la fissazione del tasso di interesse applicato ai finanziamenti) per la gestione e l'utilizzo delle risorse del Fondo. Al riguardo, si ritiene opportuno ribadire quanto già asserito in occasione del precedente esame del provvedimento, nel corso dell'esame presso la Camera, in merito all'opportunità che il coinvolgimento della Conferenza unificata sia assicurato mediante la richiesta di un'intesa, e non di un mero parere.
  Occorre infatti tener conto della costante giurisprudenza costituzionale che ha affermato il principio secondo cui le «disposizioni di leggi statali istitutive di fondi con vincoli di destinazione sono legittime soltanto se esauriscono i loro effetti in materie attribuite alle competenze dello Stato» (sentenza n. 133 del 2006), mentre nel caso di specie le competenze statali esclusive in materia di ordine pubblico e sicurezza (articolo 117, secondo comma, lettera h), Cost.) e di tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali (articolo 117, secondo comma, lettera s), Cost.) si intrecciano con la competenza concorrente sul governo del territorio (articolo 117, terzo comma, Cost.), senza che sia individuabile una netta prevalenza di materia. In tali circostanze occorre che sia assicurato il più ampio coinvolgimento decisionale degli enti territoriali coinvolti, attraverso lo strumento dell'intesa e non del mero parere (fra le altre si veda la sentenza n. 211 del 2016). Pag. 146
  Occorre poi segnalare l'esistenza del fondo per la demolizione delle opere abusive, presso la Cassa depositi e prestiti s.p.a., istituito ai sensi dell'articolo 32 del decreto-legge n. 269 del 2003, per la concessione di anticipazioni, peraltro senza interessi (invece previsti all'articolo 3, comma 3, del disegno di legge in esame), sui costi relativi agli interventi di demolizione delle opere abusive, rispetto al quale andrebbe valutata la possibilità di operare un coordinamento con la disposizione in esame.
  L'articolo 4, infine, dispone l'istituzione presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, entro 180 giorni dall'entrata in vigore della legge, della Banca dati nazionale sull'abusivismo edilizio, al fine di garantire la trasparenza, l'efficacia e l'efficienza dell'azione amministrativa di repressione dell'abusivismo edilizio da parte degli enti competenti, nonché dell'azione giudiziaria di determinazione dei criteri nell'esecuzione delle demolizioni. Di tale banca dati possono avvalersi le amministrazioni statali, regionali e comunali, nonché gli uffici giudiziari competenti. La definizione delle modalità di accesso e di gestione della banca dati è demandata all'Agenzia per l'Italia digitale, la quale deve altresì garantire l'interoperabilità dei soggetti coinvolti e la gestione dei rilievi satellitari. Tutte le autorità e gli uffici competenti sono tenuti a condividere e trasmettere le informazioni sugli illeciti alla banca dati. Il tardivo inserimento dei dati nella banca dati è punito con una sanzione pecuniaria pari a euro 1.000 per il dirigente o funzionario inadempiente. La disposizione prevede infine l'obbligatoria trasmissione alle Commissioni parlamentari da parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di una relazione annuale sull'andamento dell'abusivismo edilizio, sulle demolizioni effettuate, sull'attuazione e l'efficacia delle norme di prevenzione e repressione del fenomeno.
  Presenta e illustra quindi una proposta di parere favorevole con una condizione e una osservazione (vedi allegato 2).

  La deputata Martina NARDI (PD) osserva che occorre chiarire se il nuovo fondo sarà operativo solo in caso di procedimenti giudiziari conclusi con provvedimenti definitivi o se potrà estendersi anche ad altre fattispecie.

  La senatrice Valeria CARDINALI (PD), relatrice, sottolinea come risulti necessario affrontare il problema dell'anticipo dei fondi da parte dei comuni, in quanto ci si trova di fronte al paradosso che i manufatti abusivi di fatto non sono demoliti. Il fondo costituisce uno strumento ulteriore di intervento e per questo motivo risulta utile un coordinamento con il fondo già esistente, come richiesto dalla osservazione formulata nel parere. Bisogna infatti rafforzare i controlli ed assicurare l'esecutività e l'esecuzione delle ordinanze di demolizione. Sono necessarie risorse per consentire ai comuni di superare le numerose difficoltà e in questo senso l'istituzione del nuovo fondo costituisce un importante passo avanti. Rileva infine l'importanza della condizione contenuta nel parere che richiede l'intesa con gli enti territoriali, in quanto ciò consentirà di tenere conto per la gestione del fondo delle diversità esistenti nelle varie Regioni. Si tratta infatti di incidere su situazioni fortemente differenziate: alcuni territori sono interessati da un massiccio abusivismo edilizio, mentre in altri il fenomeno è più contenuto.

  Nessun altro richiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere della relatrice (vedi allegato 2).

Misure per la prevenzione della radicalizzazione e dell'estremismo jihadista.
C. 3558 Dambruoso.

(Parere alla I Commissione della Camera).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione inizia l'esame.

  La senatrice Stefania PEZZOPANE (PD), relatrice, fa presente che la Commissione Pag. 147è chiamata a esprimere il parere di competenza alla I Commissione Affari costituzionali della Camera sul testo della proposta di legge C. 3558 Dambruoso ed altri, recante «Misure per la prevenzione della radicalizzazione e dell'estremismo jihadista».
  La proposta di legge, che si compone di sette articoli, prevede misure volte a prevenire i fenomeni di radicalizzazione e di diffusione dell'estremismo jihadista, nonché a provvedere al recupero umano, sociale, culturale e professionale di soggetti già coinvolti in fenomeni di radicalizzazione.
  L'articolo 1 individua dunque le finalità della proposta nel disciplinare misure, interventi e programmi diretti a prevenire i fenomeni di radicalizzazione e di diffusione dell'estremismo a sfondo jihadista alla base degli eventi terroristici su scala internazionale (comma 1). Ai sensi del successivo comma 2 è compito della Repubblica favorire la deradicalizzazione e il recupero umano, sociale, culturale e professionale dei soggetti, coinvolti nei fenomeni di radicalizzazione. La stessa disposizione individua i cittadini italiani o stranieri residenti in Italia quali destinatari delle citate misure di recupero.
  L'articolo 2 prevede attività di formazione specialistica per gli appartenenti alle Forze di polizia secondo modalità da individuare con decreto del Ministro dell'interno. Tale formazione deve, in particolare, mirare a coadiuvare il personale a riconoscere e a interpretare i segnali di radicalizzazione dell'estremismo jihadista al fine di valutare la necessità di intervenire con conseguenti iniziative.
  L'articolo 3 prevede l'istituzione, presso il Ministero dell'interno, del Sistema informativo sui fenomeni di radicalismo jihadista. L'istituzione del Sistema è finalizzata sia al recupero sociale dei soggetti esposti ai rischi di radicalizzazione, sia alla tutela della sicurezza pubblica.
  L'articolo 4 dispone interventi finalizzati a prevenire episodi di radicalizzazione nell'ambito scolastico. In particolare, dispone, ai commi 1, 2 e 3, che l'Osservatorio nazionale per l'integrazione degli alunni stranieri e per l'intercultura elabora, entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore della legge, linee guida sul dialogo interculturale e interreligioso. Le linee guida sono adottate con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e sono diramate alle istituzioni scolastiche. Esse devono essere periodicamente aggiornate e, anche a tal fine, l'Osservatorio effettua, con cadenza annuale, un monitoraggio delle iniziative avviate dalle istituzioni scolastiche. Il comma 4 prevede la possibilità per le reti di scuole di stipulare convenzioni con università, istituzioni, enti, associazioni o agenzie presenti sul territorio, per lo sviluppo di iniziative che prevedano la presenza di psicologi. Il comma 5 autorizza la spesa di 10 milioni di euro nel 2016 e di 10 milioni di euro nel 2017 per assicurare alle scuole statali il potenziamento delle infrastrutture di rete, con particolare riferimento alla connettività, al fine di consentire l'accesso dei docenti e degli studenti a iniziative di dialogo interculturale e interreligioso con docenti e studenti di altri paesi. Il comma 6 autorizza la spesa di 10 milioni di euro nel 2016 e di 10 milioni di euro nel 2017 per attività di formazione e di aggiornamento dei docenti delle scuole statali, finalizzate ad aumentare le competenze per potenziare i processi di integrazione scolastica e per la didattica interculturale.
  L'articolo 5 prevede interventi nell'ambito delle politiche attive del lavoro per l'inserimento nel mondo del lavoro dei soggetti a rischio, individuati dal Sistema informativo sui fenomeni di radicalismo jihadista, disponendo il loro accesso a cooperative sociali e promuovendo percorsi mirati di inserimento.
  L'articolo 6 prevede la realizzazione di un portale informativo sui temi della radicalizzazione e dell'estremismo diretto a diffondere l'informazione e la conoscenza della cultura della convivenza pacifica tra le religioni, le razze e gli orientamenti politici del mondo, nonché il principio dell'uguaglianza di genere.
  L'articolo 7, comma 1, demanda a un regolamento del Ministro della giustizia Pag. 148l'adozione di un Piano nazionale per garantire ai cittadini italiani o stranieri coinvolti nei fenomeni di radicalizzazione jihadista, che siano condannati e dunque debbano scontare una pena in carcere, un trattamento penitenziario che tenda, oltre che alla loro rieducazione, anche alla loro deradicalizzazione. Il comma 2 prevede che con il decreto del Ministro della giustizia debbano essere altresì individuati i criteri per consentire l'accesso e la frequenza degli istituti penitenziari a quanti, in possesso di adeguate conoscenze e competenze su questi fenomeni di radicalizzazione, dimostrino di potere utilmente promuovere lo sviluppo dei contatti tra la comunità carceraria e la società libera.

  Propone conclusivamente di esprimere un parere favorevole (vedi allegato 3).

  La Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

  La seduta termina alle 8.45.

INDAGINE CONOSCITIVA

  Mercoledì 22 febbraio 2017. — Presidenza del Vicepresidente Albert LANIÈCE.

  La seduta comincia alle 8.45.

Nell'ambito dell'esame della relazione all'Assemblea sulle forme di raccordo tra lo Stato e le autonomie territoriali e sull'attuazione degli Statuti speciali: deliberazione di una integrazione del programma.
(Deliberazione di una integrazione del programma).

  Albert LANIÈCE, presidente, sulla base di quanto convenuto nella riunione dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, ed essendo stata acquisita l'intesa con i Presidenti di Camera e Senato, propone di integrare il programma dell'indagine conoscitiva deliberata nell'ambito dell'esame della relazione all'Assemblea sulle forme di raccordo tra lo Stato e le autonomie territoriali e sull'attuazione degli Statuti speciali con l'audizione di rappresentanti del Consiglio di Stato e della Corte dei conti.

  La Commissione approva.

Comunicazioni del Presidente.

  Albert LANIÈCE, presidente, comunica che i Presidenti di Camera e Senato hanno convenuto sulla decisione, presa nella seduta del 9 febbraio scorso dall'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, della Commissione, di avvalersi, ai sensi dell'articolo 52, quarto comma, della legge 10 febbraio 1953, n. 62, della collaborazione esterna del prof. Gaetano Armao, dell'avv. Marco Baldassarri, del prof. Giacomo D'Amico, del dott. Antonino Iacoviello, dell'avv. Giuseppe Ribaudo, della dott.ssa Donatella Scandurra e della dott.ssa Maria Stella Vicini.
  Come stabilito dall'Ufficio di presidenza, la Commissione si avvarrà di tali collaborazioni per l'espletamento dei suoi compiti istituzionali connessi allo svolgimento dell'indagine conoscitiva, deliberata il 9 febbraio 2017, nell'ambito dell'esame della relazione all'Assemblea sulle forme di raccordo tra lo Stato e le autonomie territoriali e sull'attuazione degli Statuti speciali.
  L'ufficio di presidenza ha altresì stabilito che tali collaborazioni saranno a titolo gratuito, con esclusione, pertanto, di compensi o rimborsi a qualsiasi titolo.

  La seduta termina alle 8.50.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

  L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 8.50 alle 8.55.

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