CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 21 febbraio 2017
770.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Agricoltura (XIII)
COMUNICATO
Pag. 161

SEDE CONSULTIVA

  Martedì 21 febbraio 2017. — Presidenza del presidente Luca SANI. — Interviene il sottosegretario per le politiche agricole alimentari e forestali, Giuseppe Castiglione.

  La seduta comincia alle 12.30.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, recante proroga e definizione di termini. Proroga del termine per l'esercizio di deleghe legislative.
C. 4304 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alle Commissioni riunite I e V).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

  Luca SANI, presidente e relatore, comunica che il gruppo M5S e il gruppo del PD hanno chiesto che la pubblicità dei lavori Pag. 162della seduta odierna sia assicurata anche mediante trasmissione con impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.
  Ricorda che, come anticipato nell'Ufficio di presidenza del 16 febbraio scorso, la Commissione è chiamata ad esprimere il parere di competenza entro le ore 13 della giornata odierna.
  In qualità di relatore, illustra quindi i contenuti del decreto-legge all'esame che, a seguito delle modifiche apportate dall'altro ramo del Parlamento, si compone di 21 articoli, cioè cinque in più rispetto a quelli contenuti nel testo originariamente licenziato dal Consiglio dei ministri. Il numero dei commi nei quali tali articoli sono suddivisi è inoltre passato da 83 a 217.
  Fa presente che presso l'altro ramo del Parlamento, sono state altresì inserite – nell'ambito del disegno di legge di conversione – disposizioni recanti proroga di termini per l'esercizio di deleghe legislative. Tra queste ultime, ben due riguardano ambiti di competenza della Commissione.
  In particolare, l'articolo 1, comma 2, del disegno di legge di conversione prevede due proroghe di termini per l'esercizio di altrettante disposizioni di delega contenute nel c.d. collegato agricolo (legge 28 luglio 2016, n. 154).
  La prima disposizione prevede che l'esercizio della delega legislativa disposta all'articolo 15, comma 1, della predetta legge, finalizzata alla razionalizzazione e al contenimento della spesa pubblica, relativa al riordino degli enti, società e agenzie vigilati dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, per il riassetto del settore ippico e per il riordino dell'assistenza tecnica agli allevatori e la revisione della disciplina della riproduzione animale avvenga entro diciotto mesi – anziché dodici, come attualmente previsto – dall'entrata in vigore della medesima legge, avvenuta il 25 agosto 2016.
  La seconda disposizione prevede che l'esercizio della delega legislativa disposta all'articolo 21, comma 1, della medesima legge n. 154 del 2016, relativa al riordino degli strumenti di gestione del rischio in agricoltura e per la regolazione dei mercati avvenga anch'essa entro diciotto mesi (anziché dodici) dalla data di entrata in vigore della stessa legge.
  Venendo poi alle disposizioni di interesse per la Commissione contenute nell'ambito del decreto-legge, segnala, anzitutto, che l'articolo 3, comma 2-ter, dispone il differimento al 31 dicembre 2017 del termine – scaduto il 31 dicembre 2015 – per l'entrata in vigore dell'obbligo dell'abilitazione all'uso dei trattori agricoli o forestali, nonché quello per i relativi corsi di aggiornamento.
  Osserva che l'obbligo di abilitazione in oggetto riguarda sia i lavoratori dipendenti sia i lavoratori autonomi ed è disciplinato dall'accordo tra lo Stato, le regioni e le province autonome, sancito dalla relativa Conferenza permanente il 22 febbraio 2012 e concerne – ai sensi dell'articolo 73, comma 5, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni – sia l'individuazione delle attrezzature di lavoro per le quali sia richiesta una specifica abilitazione degli operatori, sia le modalità per il riconoscimento di tale abilitazione, i soggetti formatori, la durata, gli indirizzi ed i requisiti minimi di validità della formazione.
  Precisa inoltre che la disposizione in oggetto stabilisce altresì che, entro 12 mesi decorrenti dal termine del 31 dicembre 2017, debbano essere effettuati i corsi di aggiornamento previsti per i lavoratori del settore agricolo indicati nel citato accordo.
  L'articolo 12, comma 2-ter, dispone invece la proroga di sei mesi del termine entro il quale i consorzi di tutela delle denominazioni di qualità (DOP, IGP, IGT) e dei vini a denominazione di origine e ad indicazione geografica protetta devono adeguare gli statuti al fine di introdurre criteri che assicurino l'equilibrio di genere. Il termine, attualmente contenuto nel comma 3 dell'articolo 2 del c.d. collegato agricolo, era di sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge (il 12 gennaio 2017).
  L'articolo 12, comma 2-quater, reca quindi disposizioni di proroga di termini relativi alla modifica del contributo al Consorzio nazionale di raccolta e trattamento Pag. 163degli oli e dei grassi vegetali ed animali esausti (CONOE). In particolare, esso interviene sull'articolo 10 del c.d. collegato agricolo, che ha ridefinito, con decorrenza dall'anno 2017, il contributo dovuto al Consorzio, spostando il termine di operatività delle nuove disposizioni al 1o luglio 2017 e sopprimendo l'inciso contenuto nel comma 2 secondo il quale il versamento del contributo con cadenza trimestrale decorre, per il primo versamento, dalla fine del primo trimestre successivo alla data di entrata in vigore della legge.
  In proposito, ricorda che l'articolo 10, comma 1, del collegato agricolo ha previsto che il contributo ambientale a carico dei produttori e degli importatori di oli e grassi vegetali ed animali destinati al mercato interno è determinato a seconda delle tipologie di prodotti e tenuto conto della suscettibilità degli stessi a divenire esausti.
  Rammenta poi che il comma 2 del medesimo articolo 10 ha previsto che il contributo ambientale è dovuto in occasione della prima immissione del prodotto, sfuso o confezionato, nel mercato nazionale ed è versato al CONOE ovvero al sistema alternativo di produttori, con cadenza trimestrale, a decorrere, per il primo versamento, dalla fine del primo trimestre successivo alla data di entrata in vigore della e legge (l'inciso che specifica quando è dovuto il primo versamento è soppresso con il comma in esame).
  Sottolinea inoltre che il comma 3 prevede che sono comunque esclusi dall'applicazione del contributo gli oli extravergini di oliva, salvo che venga dimostrato che il loro impiego o la loro gestione determinano la produzione di rifiuti.
  Sono inoltre esclusi dall'applicazione del contributo: a) gli oli di oliva vergini e l'olio di oliva in confezioni di capacità eguale o inferiore a cinque litri; b) gli oli vegetali diversi da quelli di cui alla lettera a), in confezioni di capacità eguale o inferiore a un litro; c) i grassi animali e vegetali in confezioni di capacità eguale o inferiore a 500 grammi; d) gli oli e i grassi animali e vegetali a denominazione di origine e ad indicazione geografica protette nonché i prodotti alimentari con questi conservati; e) gli oli e i grassi animali e vegetali, nonché i prodotti alimentari con questi conservati, oggetto di vendita diretta effettuata dalle imprese agricole, di cui all'articolo 2135 del codice civile.
  Segnala poi che l'articolo 13, comma 6-undecies interviene in materia di Cassa integrazione guadagni in deroga nel settore della pesca. La disposizione in oggetto prevede che, al fine di prorogare anche per il 2017 il finanziamento necessario alla copertura integrale della Cassa integrazione guadagni in deroga per il settore della pesca relativa all'anno 2016, nei limiti e secondo le modalità stabiliti con il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, 5 agosto 2016 (n. 1600069), emanato sulla base dell'articolo 1, comma 307 della legge n. 208 del 2015, è destinata una somma (ulteriore) fino a 17 milioni di euro. Alla copertura del predetto onere per il 2017 si provvede a valere sulle disponibilità del Fondo sociale per l'occupazione e la formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge n. 185 del 2008 (legge n. 2 del 2009).
  Il citato articolo 1, comma 307, della legge n. 208 del 2015 (legge di stabilità 2016), per l'anno 2016, nell'ambito delle risorse del Fondo sociale per l'occupazione e la formazione finalizzate al finanziamento degli ammortizzatori sociali, ha già destinato fino a 18 milioni di euro per il riconoscimento della cassa integrazione guadagni in deroga per il settore della pesca. I limiti e le modalità applicative di questa misura sono state disposte per mezzo del suindicato decreto interministeriale n. 1600069 del 5 agosto 2016, che viene richiamato con riferimento alla disposizione in commento.
  L'articolo 13, commi 6-duodecies e 6-terdecies, reca infine disposizioni in materia di controlli e sanzioni su prodotti agricoli e alimentari a denominazione protetta, con particolare riferimento ai vini, modifica due disposizioni della legge n. 238 del 2016 (cosiddetto testo unico sul Pag. 164vino) e integra il decreto legislativo n. 297 del 2004 in materia di sanzioni a protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari.
  In particolare, la prima modifica proroga al 31 dicembre 2017 il termine, attualmente stabilito in sei mesi dall'entrata in vigore della legge, (avvenuta il 12 gennaio 2017), previsto all'articolo 64, comma 2, terzo periodo, della legge 12 dicembre 2016, n. 238 (cosiddetto testo unico sul vino) riferito all'obbligo di adeguamento ai nuovi requisiti introdotti per poter continuare a svolgere le attività di controllo e certificazione sui vini a DO e IG.
  In particolare, segnala che il medesimo articolo 64, comma 2, secondo periodo, prevede che le «autorità pubbliche devono essere conformi ai requisiti previsti ai punti 5.1, 6.1, 7.4, 7.6, 7.7, 7.8, 7.12 e 7.13 della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17065:2012; la conformità delle medesime è verificata al momento dell'iscrizione nell'elenco, attraverso la valutazione del personale impiegato nelle verifiche della specifica DO e IG, dei membri del Comitato di certificazione, dei membri del Comitato dei ricorsi e della procedura di controllo e certificazione e, successivamente, a ogni loro modifica».
  Osserva che la seconda modifica dispone che anche i proventi del pagamento delle sanzioni amministrative pecuniarie previste al comma 2 dell'articolo 78 della medesima legge n. 238 del 2016 siano riassegnati ad apposito capitolo di spesa dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari (ICQRF).
  Sottolinea che la richiamata norma sanzionatoria prevede che, salvo che il fatto costituisca reato, chiunque, essendo tenuto alla presentazione della dichiarazione di vendemmia e di produzione vitivinicola, dichiari un quantitativo maggiore di quello effettivamente prodotto è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 euro a 10.000 euro. Se il quantitativo di prodotto oggetto di irregolarità è superiore a 10 tonnellate ovvero a 100 ettolitri, l'importo della predetta sanzione amministrativa pecuniaria è raddoppiato.
  Rileva che il secondo comma introduce l'articolo 11-bis al decreto legislativo n. 297 del 2004 recante disposizioni sanzionatorie in applicazione del regolamento (CEE) n. 2081/92, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari. Tale articolo aggiuntivo – rubricato «Disposizioni finanziarie» – prevede che, al fine del miglioramento dell'efficienza e dell'efficacia delle attività di vigilanza e di controllo sui prodotti a denominazione protetta, i proventi del pagamento delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal medesimo decreto n. 297 del 2004, di competenza del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, siano versati sul capo 17, capitolo 3373, dello stato di previsione dell'entrata del Bilancio dello Stato per essere poi riassegnati ad apposito capitolo di spesa del Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari del medesimo Ministero. Si prevede, infine, la usuale autorizzazione al Ministro dell'economia e delle finanze ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

  Giuseppe L'ABBATE (M5S) stigmatizza la previsione della proroga del termine per l'esercizio della delega per il riassetto del settore ippico, che attende ormai da troppo tempo un intervento di riorganizzazione e per questo versa in una situazione sempre più complessa. Critica inoltre la previsione della proroga del termine per l'esercizio della delega relativa al riordino degli strumenti di gestione del rischio in agricoltura, che a suo avviso avrebbe dovuto, invece, essere esercitata dal Governo con la massima sollecitudine anche al fine di predisporre, una volta per tutte, strumenti adeguati a far fronte alle calamità naturali, evitando così di dover far ricorso a provvedimenti ad hoc al verificarsi di ogni singolo evento calamitoso.

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  Massimo FIORIO (PD), nel manifestare un generale apprezzamento per le misure inserite nel decreto-legge all'esame che riguardano il settore agricolo, sottolinea, in particolare, l'importanza della proroga per il 2017 del finanziamento della Cassa integrazione guadagni in deroga per il settore della pesca, della proroga del termine per l'adeguamento degli statuti dei consorzi di tutela delle denominazioni di qualità (DOP, IGP, IGT) e dei vini a denominazione di origine e ad indicazione geografica protetta ai criteri che assicurino l'equilibrio di genere, considerata la necessità di tenere conto dei tempi tecnici per tale adeguamento ed, infine, della proroga del termine per l'esercizio della delega relativa al riordino degli enti controllati dal MIPAAF.

  Massimiliano BERNINI (M5S) esprime forti critiche al Governo per aver differito al 31 dicembre 2017 il termine – scaduto il 31 dicembre 2015 – per l'entrata in vigore dell'obbligo di abilitazione all'uso dei trattori agricoli e forestali, nonché quello per i relativi corsi di formazione. Rimarca, infatti, come tale obbligo rappresenti una misura fondamentale in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, la cui attuazione riveste un carattere di assoluta urgenza considerato l'alto rischio insito nell'utilizzo delle macchine agricole, comprovato dai dati statistici sull'elevato numero di incidenti mortali che ogni anno si verificano per ribaltamento. A suo avviso, tale differimento costituisce un atto di grave responsabilità del Governo ed un segnale sbagliato per il comparto primario e per tutto il Paese, al quale si dice che non è necessario adeguarsi alle nuove misure in quanto la loro attuazione verrà posticipata di anno in anno con i decreti-legge così detti mille proroghe. Aggiunge che, qualora la difficoltà a rendere operative le norme richiamate fosse legata ad un loro eccessivo tasso di vincolatività, il Governo dovrebbe intervenire per modificarle allo scopo di renderle meno gravose.

  Giuseppe ROMANINI (PD) valuta positivamente il provvedimento all'esame che, a suo avviso, nelle parti di interesse della Commissione Agricoltura, recepisce le esigenze avanzate dalle varie categorie del comparto primario. In tale contesto si inscrive, innanzitutto, la proroga del finanziamento della Cassa integrazione guadagni in deroga per la pesca che rappresenta una misura di assoluta necessità per il settore ittico. Sottolinea inoltre che la previsione della proroga di alcuni termini rappresenta una misura di buon senso che tiene conto delle difficoltà applicative di norme di recente approvazione, quali quella che prescrive ai consorzi di tutela delle denominazioni di qualità (DOP, IGP, IGT) e dei vini a denominazione di origine e ad indicazione geografica protetta di adeguare i loro statuti ai criteri che assicurino l'equilibrio di genere, e la norma contenuta nel testo unico sul vino relativa ai nuovi requisiti necessari per poter continuare a svolgere attività di controllo e certificazione sui vini a DO e IG. Con riferimento alle critiche svolte dall'onorevole Bernini in merito al differimento dell'entrata in vigore delle norme sui così detti patentini per le macchine agricole, fa presente che anch'esso risponde ad un criterio di buon senso in quanto potrà servire a mettere a punto una modifica delle norme in questione finalizzata a renderle meno gravose per gli operatori del settore.

  Mino TARICCO (PD) si associa alle considerazioni svolte dal collega Romanini sull'opportunità del differimento dell'entrata in vigore dell'obbligo dell'abilitazione all'uso dei trattori agricoli e dei relativi corsi di aggiornamento che scaturisce dalla necessità di rivedere un sistema di regole che, per un eccesso di zelo, pur muovendo dalla giusta prospettiva di garantire la sicurezza sul luogo di lavoro, rischia di imporre misure che si trasformano in adempimenti burocratici ultronei. Auspica quindi che il differimento alla fine dell'anno in corso dell'entrata in vigore delle norme possa contribuire a creare le condizioni, anche attraverso un confronto con le organizzazioni di categoria, per una modifica delle norme in materia volta a Pag. 166rendere meno stringenti taluni obblighi dalle stesse previsti.

  Colomba MONGIELLO (PD) giudica con estremo favore la proroga del finanziamento della Cassa integrazione guadagni in deroga per la pesca, che costituisce una misura fondamentale di sostegno ad un settore che da tempo è messo a dura prova ed auspica che per esso venga introdotta una specifica disciplina a regime in materia di ammortizzatori sociali.
  Auspica altresì che la proroga del termine per l'attuazione delle disposizioni sul contributo dovuto al Consorzio nazionale di raccolta e trattamento degli oli e dei grassi vegetali ed animali esausti (CONOE), che rappresentano il frutto di una battaglia condotta per garantire la completa tracciabilità della filiera dell'olio, sia funzionale ad assicurare una puntuale e completa applicazione delle norme in materia.
  Infine, in relazione alla proroga del termine per l'adeguamento degli statuti dei consorzi di tutela delle denominazioni di qualità e dei vini a denominazione di origine e ad indicazione geografica protetta ai criteri sulla parità di genere, osserva che, in realtà, numerosi consorzi hanno già provveduto in tal senso e che pertanto, la proroga appare piuttosto una preoccupazione del legislatore che dei diretti interessati.

  Il sottosegretario Giuseppe CASTIGLIONE dopo aver sottolineato l'importanza delle misure previste nel decreto-legge per il settore agricolo, tra le quali, innanzitutto, vi è la proroga del finanziamento della Cassa integrazione guadagni in deroga per la pesca, assicura che il differimento del termine per l'entrata in vigore dell'obbligo di abilitazione all'uso di trattori agricoli servirà a fornire indirizzi per un intervento legislativo che coniughi l'esigenza di garantire la sicurezza sui luoghi di lavoro con quella di sgravare gli operatori da carichi burocratici inutili. Assicura altresì che la proroga del termine per l'esercizio della delega relativa al riordino del settore ippico sarà utile a realizzare un quadro giuridico armonico. Rimarca, infine, che in taluni casi, le proroghe o i differimenti dei termini sono stati disposti per venire incontro all'esigenza rappresentata dagli operatori del settore di disporre di ulteriore tempo per potersi adeguare alle norme di recente approvazione.

  Luca SANI, presidente e relatore, formalizza una proposta di parere favorevole nelle cui premesse si manifesta, tra l'altro, una valutazione favorevole degli interventi, contenuti all'articolo 13, comma 6-undecies, di proroga della Cassa integrazione guadagni in deroga per il settore della pesca e si auspica che, per il settore della pesca, venga introdotta una specifica disciplina a regime in materia di ammortizzatori sociali (vedi allegato 1).

  Giuseppe L'ABBATE (M5S) dopo aver stigmatizzato i tempi eccessivamente ristretti dell'esame del provvedimento che, unitamente all'apposizione della questione di fiducia da parte del Governo, costringono il Parlamento a piegarsi alla volontà dell'Esecutivo, preannuncia che il suo Gruppo esprimerà un voto contrario sulla proposta di parere del relatore.

  Nicodemo Nazzareno OLIVERIO (PD) dopo aver ringraziato il presidente Sani per l'approfondito lavoro di analisi del decreto-legge all'esame e i colleghi intervenuti nel dibattito per gli spunti offerti, rimarca l'importanza della proroga del finanziamento della Cassa integrazione guadagni in deroga per la pesca, che è una misura molto attesa dal settore, contemplata anche in alcune proposte di legge relative al settore in avanzato stato di esame in sede referente da parte della Commissione.
  Sottolinea inoltre che, in molti casi, le proroghe dei termini rispondono alla necessità di garantire tempi adeguati – maggiori rispetto alle valutazioni compiute in sede di approvazione delle norme che li contenevano – per l'attuazione di disposizioni di grande valenza introdotte di recente nell'ordinamento giuridico, quale quella che prevede l'obbligo dei consorzi Pag. 167di tutela delle denominazioni di qualità e dei vini a denominazione di origine e ad indicazione geografica protetta di adeguare gli statuti ai criteri sulla parità di genere e la norma che impone agli organi che esercitano attività di controllo e certificazione sui vini a DO e IG di adeguarsi ai nuovi requisiti, previsti, peraltro, da complesse regole tecniche.
  In conclusione, preannuncia il voto favorevole del Partito Democratico sulla proposta di parere del relatore.

  Fabrizio DI STEFANO (FI-PdL) pur riconoscendo che in taluni casi la previsione di alcune proroghe di termini risponde ad un criterio di buon senso, considera non condivisibile il provvedimento nel suo complesso, in quanto nella maggior parte dei casi le proroghe vengono disposte per tamponare gli effetti della incapacità o inadeguatezza dei soggetti destinatari delle norme stesse ad adeguarvisi nei tempi stabiliti. Preannuncia pertanto che esprimerà un voto contrario sulla proposta di parere del relatore.
  Osserva polemicamente, inoltre, come i tempi e le modalità di esame di questo decreto-legge, come già accaduto più volte in questa legislatura per altri provvedimenti, denotino l'instaurarsi di un monocameralismo di fatto, in spregio alla volontà popolare che si è espressa in maniera chiara nella recente consultazione referendaria.

  La Commissione approva la proposta di parere favorevole del relatore (vedi allegato 1).

  La seduta termina alle 13.05.

INDAGINE CONOSCITIVA

  Martedì 21 febbraio 2017. — Presidenza del presidente Luca SANI. — Interviene il sottosegretario per le politiche agricole alimentari e forestali, Giuseppe Castiglione.

  La seduta comincia alle 13.05.

Indagine conoscitiva sul sistema di finanziamento delle imprese agricole.
(Esame e approvazione del documento conclusivo).

  Luca SANI, presidente, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante impianti audiovisivi a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.
  Ricorda quindi che la Commissione è chiamata oggi a iniziare l'esame del documento conclusivo dell'indagine conoscitiva sul sistema di finanziamento delle imprese agricole. Tale documento, ai sensi dell'articolo 144 del Regolamento della Camera, dà conto dei risultati acquisiti nel corso delle varie fasi dell'indagine conoscitiva.
  Ricorda altresì che, come preannunciato in sede di Ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi, la Commissione ha dato all'onorevole Oliverio l'incarico di predisporre una proposta di documento conclusivo e che esso è stato già inviato ai componenti la Commissione (vedi allegato 2).

  Nicodemo Nazzareno OLIVERIO (PD) ricorda che l'indagine conoscitiva, deliberata l'11 settembre 2013, ha avuto come scopo quello di individuare le criticità che rendono non soddisfacente, nel complesso, il funzionamento del sistema di finanziamento delle imprese agricole. Da allora il Governo ha assunto provvedimenti che sono andati nella direzione di favorire l'utilizzo del credito bancario da parte delle imprese agricole per effettuare nuovi investimenti e degli strumenti per incentivare l'occupazione dei giovani nell'agricoltura.
  Sottolinea che, dagli approfondimenti svolti, è emersa l'importanza del ruolo svolto da ISMEA soprattutto nella concessione di fideiussioni per l'acquisto di terreni.
  Osserva come dai dati raccolti emerga che la situazione di crisi non è stata ancora superata, ma che negli ultimi due anni il settore agricolo ha mostrato una Pag. 168certa vivacità ed ha mostrato una forza di traino nei confronti degli altri comparti dell'economia italiana.
  Illustra quindi le proposte a cui perviene il documento conclusivo per migliorare le condizioni di accesso al credito da parte delle imprese agricole: potenziare e condividere gli strumenti di valutazione del rischio di credito e della sostenibilità dei finanziamenti; accelerare l'obiettivo di far condividere alle banche ed al sistema che eroga i contributi, modelli che siano trasparenti e attenti alle peculiarità del settore agricolo; rafforzare i fondi di garanzia a presidio del rischio di credito delle banche che finanziano l'agricoltura, in termini di semplificazione per le imprese, efficacia di deponderazione del patrimonio di vigilanza, integrabilità ed armonizzazione con la programmazione europea. È necessario altresì introdurre e consolidare strumenti che mitighino i rischi delle oscillazioni del reddito e dei ricavi delle aziende per effetto di eventi climatici e crisi di mercato, dando immediata applicazione alla misura prevista dal Piano di sviluppo rurale nazionale relativa alla misura «Gestione del rischio» sulla quale sono stati stanziati 1,64 miliardi di euro. In relazione a tale aspetto intende esprimere un sincero ringraziamento ai colleghi L'Abbate e Gallinella per il prezioso contributo offerto sul tema del riordino degli strumenti di gestione del rischio.
  Al fine di migliorare le condizioni di accesso al credito da parte delle imprese agricole occorre inoltre proseguire ed intensificare le azioni volte al ricambio generazionale ed al rafforzamento fondiario secondo due direzioni: l'implementazione ed il miglioramento di strumenti agevolativi che trasferiscano valore a quei giovani imprenditori che manifestano, in termini di progetti e di capacità, il potenziale più elevato; la creazione di veicoli e modalità alternative (da affiancare a quelle tradizionali) per favorire il turnover delle terre scongiurando il rischio dell'abbandono dell'attività agricola.
  Rimarca dunque che il credito è la chiave di volta dell'intero sistema agricolo e agroalimentare nazionale, da cui passa il definitivo e stabile decollo del comparto e che proprio in tale ambito occorre intervenire ancora per migliorare tempi, modi e condizioni dell'erogazione del credito. Sottolinea inoltre che diventa strategico rafforzare e migliorare i rapporti delle banche con le imprese agricole, puntando su nuovi strumenti, sui tempi certi, su una consistente semplificazione.
  Rileva poi che l'agricoltura italiana è notevolmente cambiata negli ultimi anni, perché ha saputo innovare nel rispetto delle migliori tradizioni, ma che ha ancora bisogno di investimenti, credito, garanzie perché le sfide dei mercati internazionali sono sempre più importanti ed il Parlamento, e questa Commissione in particolare, hanno il dovere di dare certezze alle imprese agricole italiane.
  In conclusione, dà conto del lavoro svolto di rilettura e di «attualizzazione» dei documenti presentati nel considerevole lasso di tempo trascorso dall'avvio dell'indagine conoscitiva e ringrazia i soggetti esterni al Parlamento, ma comunque di natura istituzionale, quali l'ISMEA e gli uffici del MIPAAF, che hanno dato un proficuo contributo alla redazione di un documento conclusivo che, si augura, possa essere uno strumento utile alle imprese e ai giovani agricoltori.

  Luca SANI, presidente, pone in votazione la proposta di documento conclusivo (vedi allegato 2).

  La Commissione approva.

  La seduta termina alle 13.15.

  N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

SEDE CONSULTIVA

  Martedì 21 febbraio 2017. — Presidenza del presidente Luca SANI. — Interviene il sottosegretario per le politiche agricole alimentari e forestali, Giuseppe Castiglione.

  La seduta comincia alle 13.15.

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Conversione in legge del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, recante nuovi interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016 e del 2017.
C. 4286 Governo.

(Parere alla VIII Commissione).
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

  Luca SANI, presidente, comunica che il gruppo M5S e il gruppo del PD hanno chiesto che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sia assicurata anche mediante trasmissione con impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

  Luciano AGOSTINI (PD), relatore, fa presente, in via preliminare, che il disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 8 del 2017 reca nuove misure urgenti in favore delle popolazioni colpite dalla crisi sismica iniziata il 24 agosto 2016 e proseguita nei mesi successivi del 2016 e nell'anno in corso. Si tratta di una situazione eccezionale che, nei territori interessati, ha determinato notevoli difficoltà proprio a causa del protrarsi delle scosse, cui si sono aggiunte recentemente le avversità atmosferiche legate alle precipitazioni nevose.
  Ricorda che, al verificarsi degli eventi sismici, il Governo è intervenuto tempestivamente con l'adozione di tre provvedimenti d'urgenza (il secondo dei quali, il decreto-legge n. 205 del 2016 è confluito nel decreto-legge n. 189), con la dichiarazione dello stato di emergenza e lo stanziamento delle risorse per gli interventi di immediata necessità che – sulla base di quanto stabilito nelle delibere del Consiglio dei ministri del 25 agosto 2016, del 27 ottobre 2016, del 31 ottobre 2016 e del 20 gennaio 2017, che hanno esteso gli effetti della dichiarazione dello stato d'emergenza ai nuovi eventi sismici del 26 e del 30 ottobre 2016 e del 18 gennaio 2017 – ammontano a 160 milioni di euro a valere sul Fondo per le emergenze nazionali.
  Venendo al decreto-legge all'esame, segnala che esso si compone di 22 articoli e contiene misure che incidono su vari ambiti e che sono volte, tra l'altro, ad accelerare i procedimenti in corso relativi agli studi di microzonazione, a concedere finanziamenti agevolati per la ricostruzione privata, a realizzare interventi relativi alle strutture d'emergenza e agli edifici scolastici, a sostenere le fasce deboli della popolazione, a prorogare alcuni termini di adempimenti tributari e ad attribuire alle imprese, ai lavoratori autonomi e agli agricoltori la possibilità di contrarre finanziamenti agevolati per il pagamento dei tributi fino all'anno 2018, a potenziare la dotazione di personale utilizzato per le attività di ricostruzione, nonché a sospendere alcuni termini processuali.
  Quanto ai contenuti, osserva che le disposizioni di stretta competenza della Commissione agricoltura sono quelle contenute all'articolo 15; appaiono di interesse anche le disposizioni contenute articoli 2 e 11.
  Fa presente che l'articolo 2, che reca disposizioni urgenti in materia di strutture di emergenza, stabilisce che le regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, e gli enti locali delle medesime regioni, procedano all'affidamento delle opere di urbanizzazione connesse alle strutture di emergenza, utilizzando la procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando (comma 1).
  In particolare, il comma 3, prevede – al fine di favorire la rapida esecuzione di opere di urbanizzazione per la continuità operativa del settore zootecnico, ossia utili per il posizionamento dei moduli abitativi provvisori rurali nonché dei relativi allacci – la concessione da parte delle regioni, a valere sulle risorse disponibili sulle contabilità speciali a favore delle regioni interessate (di cui all'articolo 4, comma 2, dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 388 del 26 agosto 2016), di un'anticipazione, fino al 30 per cento, del contributo a copertura delle spese di realizzazione dei medesimi lavori eseguiti autonomamente da parte dei soggetti privati, sulla base della presentazione, Pag. 170da parte dei soggetti privati istanti, del progetto dei lavori, comprensivo dei relativi costi.
  La norma in esame precisa, altresì, che l'erogazione dell'anticipazione del contributo avviene fermo restando quanto previsto dalla disciplina sul rimborso delle spese sostenute per gli acquisti e gli interventi per la delocalizzazione immediata e temporanea di stalle, fienili e depositi danneggiati dagli eventi sismici del 26 e 30 ottobre 2016 e dichiarati inagibili, ai sensi dell'articolo 4, comma 5, dell'ordinanza n. 5 del 28 novembre 2016.
  Osserva che l'ordinanza richiamata disciplina la delocalizzazione immediata e temporanea di stalle, fienili e depositi danneggiati dagli eventi sismici del 26 e 30 ottobre 2016 e dichiarati inagibili, anche da parte dei singoli operatori danneggiati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 26 ottobre 2016.
  In particolare, il comma 5 dell'articolo 4, allo scopo di assicurare la celere erogazione dei rimborsi, consente ai Presidenti delle Regioni la possibilità di anticipare le somme necessarie a valere sulle disponibilità presenti nelle contabilità speciali agli stessi intestate ai sensi dell'articolo 4, comma 2, dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 388 del 2016.
  Inoltre, il comma 2 dell'articolo 1 dell'ordinanza n. 415 del 21 novembre 2016 disciplina gli ulteriori interventi urgenti per la continuità operativa del settore zootecnico da parte delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, consentendo ai singoli operatori danneggiati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 di realizzare le relative opere di urbanizzazione.
  Ricorda quindi che i singoli operatori danneggiati possono richiedere alla Regione territorialmente competente l'autorizzazione ad eseguire autonomamente gli interventi necessari per la predisposizione delle aree su cui collocare le strutture di cui al comma 2, presentando la planimetria dell'area interessata. La Regione rilascia l'autorizzazione richiesta fornendo ai soggetti istanti le indicazioni per la realizzazione degli interventi necessari in relazione al dimensionamento ed alle lavorazioni da eseguire. La medesima autorizzazione prevede l'indicazione della tipologia e dell'importo massimo delle spese, relative alla realizzazione degli interventi, riconoscibili ai fini del contributo previsto. Le spese tecniche sono riconosciute nella misura massima del 10 per cento dell'importo dei lavori. A seguito dell'autorizzazione da parte della Regione, l'operatore provvede all'immediata realizzazione degli interventi secondo le prescrizioni indicate nel medesimo provvedimento (comma 3).
  Segnala che l'articolo 11 modifica la disciplina relativa alla sospensione dei termini degli adempimenti e dei versamenti tributari, prorogando alcuni termini e attribuendo alle imprese, ai lavoratori autonomi e agli agricoltori la possibilità di contrarre finanziamenti agevolati per il pagamento dei tributi fino all'anno 2018.
  In particolare, i commi da 3 a 9 consentono agli imprenditori, ai lavoratori autonomi e agli agricoltori di pagare i tributi sospesi dall'articolo 48 del decreto-legge n. 189 del 2016, nonché i tributi dovuti dal 1o al 31 dicembre 2017 e quelli dovuti nell'anno 2018 (da versare entro il 16 dicembre 2018), mediante un finanziamento agevolato assistito da garanzia dello Stato. Si prevede che a tal fine i soggetti finanziatori (le banche) stipulino contratti tipo definiti da apposite convenzioni tra la Cassa depositi e prestiti e l'Associazione bancaria italiana.
  All'atto dell'attivazione del finanziamento agevolato viene riconosciuto all'istituto bancario un credito di imposta per il pagamento degli interessi e delle spese.
  Osserva che si tratta di una disciplina che ricalca quella prevista in occasione del sisma in Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto del 2012 (decreto-legge n. 174 del 2012, articolo 11). I soggetti finanziati devono restituire la sola quota capitale del finanziamento, secondo un piano di ammortamento, mentre le spese e gli interessi sono accollati dallo Stato, attraverso un credito d'imposta riconosciuto ai soggetti finanziatori pari per ciascuna scadenza di rimborso all'importo relativo agli interessi Pag. 171e alle spese dovuti. Tale credito d'imposta non costituisce una agevolazione nei confronti dei soggetti finanziatori, ma piuttosto il rimborso da parte dello Stato degli interessi e delle spese necessarie alla gestione dei finanziamenti.
  Evidenzia che l'articolo 15 reca poi le disposizioni per il sostegno e lo sviluppo delle aziende agricole, agroalimentari e zootecniche.
  In particolare, il comma 1 dispone che, al fine di garantire un tempestivo sostegno alla ripresa dell'attività produttiva del comparto zootecnico nei territori interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 (situati nelle regioni Abruzzo, Marche, Lazio e Umbria), nelle more della definizione del programma strategico condiviso tra le regioni e il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali per il ripristino del potenziale produttivo danneggiato dagli eventi sismici (articolo 21, comma 4, del decreto-legge n. 189 del 2016), è autorizzata la spesa di 22.942.300 euro per l'anno 2017, di cui 20.942.300 euro per l'incremento (dal 100) fino al 200 per cento della quota nazionale del sostegno supplementare per le misure adottate ai sensi del regolamento delegato (UE) n. 2016/1613 della Commissione, dell'8 settembre 2016, e 2 milioni di euro destinati al settore equino.
  Ricorda che il citato comma 4 dell'articolo 21 del decreto-legge n. 189 del 2016 (legge n. 229 del 2016) è volto al pronto ripristino del potenziale produttivo danneggiato dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, nonché a valorizzare e promuovere la commercializzazione dei prodotti agricoli e agroalimentari ed a sostenere un programma strategico condiviso dalle Regioni interessate e dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali. Si prevede quindi che, a tali fini, l'intera quota del cofinanziamento regionale dei programmi di sviluppo rurale 2014-2020 delle Regioni interessate dal sisma, per le annualità 2016, 2017 2018, 2019 e 2020 sia assicurata dallo Stato attraverso le disponibilità del Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie, di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183.
  Rileva poi che il comma 2 dell'articolo 15 reca la compensazione finanziaria della suddetta disposizione. Si prevede quindi che gli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, pari a 22.942.300 euro per l'anno 2017, sono anticipati dall'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) a valere sulle risorse disponibili del Fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della legge n. 183 del 1987, e successivamente reintegrati, entro il 31 dicembre 2017, alla stessa AGEA dalle Regioni Abruzzo, Marche, Lazio ed Umbria, in misura corrispondente alla quota di contributo ricevuto dagli allevatori di ciascuna regione, attraverso le risorse disponibili derivanti dall'assunzione (in proprio) da parte dello Stato della quota di cofinanziamento regionale precedentemente disposta ai sensi del citato articolo 21, comma 4, del decreto-legge n. 189 del 2016. La procedura descritta – secondo quanto riportato nella relazione illustrativa e nella relazione tecnica annesse al provvedimento in esame – è stata concordata con le regioni interessate.
  Sottolinea che la relazione illustrativa e la relazione tecnica ricordano in proposito che il comparto produttivo maggiormente danneggiato dagli eventi sismici è stato proprio quello zootecnico, con circa 3000 allevamenti danneggiati, in favore dei quali sono state adottate misure d'emergenza necessarie a consentire il ricovero degli animali, l'alimentazione e la mungitura; inoltre, sono state adottate misure per proseguire l'attività produttiva, come gli alloggi temporanei per gli allevatori che non possono allontanarsi dai loro animali. Nelle richiamate relazioni si ricorda altresì che le aziende zootecniche che operano nei territori dei 131 comuni colpiti dal sisma nelle 4 regioni interessate (Abruzzo, Lazio, Umbria e Marche) sono quasi 8.500, con circa 250.000 capi, dei quali 57.518 bovini e 153.851 ovini, che esigono un aiuto immediato, già autorizzato dall'articolo 21, comma 4-bis del decreto-legge n. 189 del 2016, in attesa della messa a Pag. 172punto del programma strategico condiviso dalle regioni interessate e dal MIPAAF, previsto dal citato comma 4 del medesimo articolo 21.
  A tal riguardo, ricorda che il suddetto comma 4-bis dell'articolo 21 del d.l. 189/2016 ha previsto che, al fine di assicurare la continuità produttiva delle attività zootecniche che operano nei Comuni che hanno subito danni in conseguenza degli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, a valere sulle risorse del Fondo di investimento nel capitale di rischio, nel limite di 10.942.300 euro, sono concessi contributi per il sostegno dei settori del latte, della carne bovina e dei settori ovicaprino e suinicolo nonché del settore equino. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, è definito l'importo dell'aiuto unitario, differenziato sulla base della specie allevata e dello stato di salute dell'animale.
  Rammenta poi che il comma 3 del medesimo articolo 21 del d.l. 189/2016 ha autorizzato la spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2016, di cui 1 milione di euro è destinato alle aziende zootecniche ubicate nei Comuni delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, colpiti dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016.
  Segnala inoltre che le relazioni tecnica e illustrativa rammentano, altresì, che il regolamento delegato (UE) n. 2016/1613 della Commissione ha (tra l'altro) stanziato per lo Stato italiano 20.942.300 euro finalizzati ad un aiuto eccezionale di adattamento per i produttori di latte e gli allevatori di altri settori zootecnici, ad esclusione del settore equino (che il comma 1 dell'articolo 15 del presente provvedimento comunque finanzia per 2 milioni di euro per il 2017).
  Osserva, quindi, che viene precisato che il predetto aiuto si è concretizzato in specifiche misure di sostegno, ciascuna finanziata dal riparto del suddetto importo di euro 20.942.300, al quale va «sommata una cifra di pari importo di quota nazionale, ai sensi dell'articolo 2 dello stesso Regolamento» sopra richiamato. Complessivamente quindi – rilevano tali relazioni – ad oggi (senza considerare quanto previsto dal decreto-legge all'esame) il pacchetto di misure a sostegno del settore zootecnico prevede 41.884.600 euro (20.942.300 euro per 2), riservando circa 13,5 milioni di euro alle imprese zootecniche delle zone colpite dal sisma, con esclusione, come già ricordato, di quelle equine.
  Le medesime relazioni riferiscono che la Commissione europea, con una modifica all'articolo 2 del suddetto regolamento delegato (UE) n. 2016/1613, in corso di adozione, «consente allo Stato italiano di destinare un sostegno supplementare per le misure adottate, in favore delle imprese delle zone terremotate, fino ad un massimo del 200 per cento (e non più del 100 per cento) dell'importo assegnato» (in tal senso si esprime anche un comunicato stampa della Rappresentanza in Italia della Commissione europea del 23 gennaio 2017).
  La disposizione in commento quindi autorizza la spesa di 20.942.3000 di euro per il 2017 (pari all'ulteriore 100 per cento in fase di autorizzazione da parte dell'Unione europea) in favore del comparto bovino, ovino e suino delle regioni colpite dagli eventi sismici a far data dal 24 agosto 2016, per effetto appunto dell'incremento del 100 per cento della quota nazionale del richiamato sostegno supplementare e di 2 milioni di euro per il settore equino delle stesse zone, estraneo al sostegno del predetto regolamento.
  Fa presente che le relazioni tecnica e illustrativa precisano che il sostegno del settore equino sarà invece concesso nel rispetto del regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, sugli aiuti cosiddetti «de minimis» nel settore agricolo.
  Il comma 3 dell'articolo 15 precisa poi che, per gli anni 2017 e 2018, la concessione delle agevolazioni per lo sviluppo dell'imprenditorialità in agricoltura (articolo 10-quater, comma 1, del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185), è rivolta prioritariamente alle imprese localizzate nelle zone colpite dagli eventi sismici del 2016. Pag. 173
  Il comma 4 dell'articolo 15 dispone quindi che le imprese agricole ubicate nelle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, interessate dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, nonché nelle Regioni Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, che hanno subìto danni a causa delle avversità atmosferiche di eccezionale intensità avvenute nel periodo dal 5 al 25 gennaio 2017, e che non hanno sottoscritto polizze assicurative agevolate a copertura dei rischi, possono accedere agli interventi previsti per favorire la ripresa dell'attività economica e produttiva di cui all'articolo 5 del decreto legislativo n. 102 del 2004.
  Rileva che tali interventi sono aiuti compensativi che intendono favorire la ripresa dell'attività produttiva delle imprese agricole che hanno subìto danni superiori al 30 per cento della produzione lorda vendibile. In particolare, i predetti aiuti consistono in:
   a) contributi in conto capitale fino all'80 per cento del danno accertato sulla base della produzione lorda vendibile media ordinaria, da calcolare secondo le modalità e le procedure previste dagli orientamenti e dai regolamenti comunitari in materia di aiuti di Stato. Nelle zone svantaggiate di cui all'articolo 17 del regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio il contributo può essere elevato fino al 90 per cento;
   b) prestiti ad ammortamento quinquennale per le esigenze di esercizio dell'anno in cui si è verificato l'evento dannoso e per l'anno successivo, da erogare al seguente tasso agevolato: 1) 20 per cento del tasso di riferimento per le operazioni di credito agrario oltre i 18 mesi per le aziende ricadenti nelle suddette zone svantaggiate; 2) 35 per cento del tasso di riferimento per le operazioni di credito agrario oltre i 18 mesi per le aziende ricadenti in altre zone; nell'ammontare del prestito sono comprese le rate delle operazioni di credito in scadenza nei 12 mesi successivi all'evento inerenti all'impresa agricola;
   c) proroga delle operazioni di credito agrario, di cui all'articolo 7 del medesimo decreto legislativo n. 102 del 2004;
   d) agevolazioni previdenziali, di cui all'articolo 8 dello stesso decreto.

  In caso di danni causati alle strutture aziendali ed alle scorte possono essere concessi a titolo di indennizzo contributi in conto capitale fino all'80 per cento dei costi effettivi elevabile al 90 per cento nelle citate zone svantaggiate.
  Sono esclusi dalle suddette agevolazioni – recita il comma 4 dell'articolo 5 del medesimo decreto legislativo n. 102 del 2004 – i danni alle produzioni ed alle strutture ammissibili all'assicurazione agevolata.
  Segnala che il comma 5 dell'articolo 15 prevede che le regioni di cui al comma 4, anche in deroga ai termini stabiliti all'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo n. 102 del 2004, possono deliberare la proposta di declaratoria di eccezionalità degli eventi richiamati nel precedente comma 4 entro il termine perentorio di novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge in esame.
  Osserva che il comma 6 dell'articolo 15, infine, dispone che, al fine di finanziare gli interventi a titolo compensativo, di cui all'articolo 1, comma 3, lettera b), del citato decreto legislativo n. 102 del 2004, la dotazione del Fondo di solidarietà nazionale di cui all'articolo 15 del medesimo decreto legislativo n. 102 del 2004 sia incrementata di 15 milioni di euro per l'anno 2017. Agli oneri derivanti da questa disposizione si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014.
  Gli interventi citati al suddetto articolo 1, comma 3, lettera b) del decreto legislativo n. 102 del 2004, sono quelli compensativi, esclusivamente nel caso di danni a produzioni, strutture e impianti produttivi non inseriti nel Piano assicurativo agricolo annuale, finalizzati alla ripresa economica Pag. 174e produttiva delle imprese agricole che hanno subìto danni da calamità naturali o eventi eccezionali, nei limiti previsti dalla normativa dell'Unione europea.
  Evidenzia che le relazioni tecnica e illustrativa rilevano che le disposizioni di cui ai commi 4, 5 e 6 dell'articolo 15 consentono di attivare le misure compensative del Fondo di solidarietà nazionale in deroga alle disposizioni dell'articolo 1, comma 3, lettera b) del decreto legislativo n. 102 del 2004, ai sensi del quale gli interventi compensativi finalizzati alla ripresa economica e produttiva delle imprese agricole che hanno subito danni a causa di eventi atmosferici eccezionali possono – appunto – essere attivati esclusivamente nel caso di danni a produzioni, strutture e impianti produttivi non inseriti nel Piano assicurativo agricolo annuale. Viene poi affermato che la norma che si intende introdurre in tal modo si rende necessaria perché gli eventi considerati, pur risultando assicurabili per la totalità delle colture vegetali e per alcune strutture maggiormente sensibili a tali eventi, quali le serre e gli impianti produttivi, nelle aree maggiormente colpite dalle avversità segnalate gli strumenti assicurativi agevolati sono scarsamente utilizzati dagli agricoltori i quali, in caso di eventi eccezionali, come la recente nevicata con forte abbassamento delle temperature, non potendo contare sui risarcimenti assicurativi, rischiano di vedere compromessa la possibilità di ripresa economica e produttiva dell'attività.
  Ricorda infine che, nello stato di previsione del MIPAAF, per il Fondo di solidarietà nazionale – interventi indennizzatori (cap. 7411) sono già iscritte risorse, per il 2017, per 25.108.000 euro; mentre per il Fondo di solidarietà nazionale – incentivi assicurativi (cap. 7439) sono stanziati, sempre per il 2017, 40 milioni di euro.

  Massimiliano BERNINI (M5S), intervenendo sull'ordine dei lavori, chiede chiarimenti in merito alla possibilità di procedere ad un ciclo di audizioni, considerata la rilevanza per il settore agricolo di alcune misure contenute nel provvedimento all'esame.

  Luca SANI, presidente, fa presente che la Commissione Ambiente, presso la quale è incardinato l'esame in sede referente del decreto-legge in oggetto, ha già stabilito un calendario di audizioni che sarà sua cura comunicare ai componenti la Commissione, onde consentire loro di partecipare alle relative sedute.
  Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 13.25.

SEDE REFERENTE

  Martedì 21 febbraio 2017. — Presidenza del presidente Luca SANI. — Interviene il sottosegretario per le politiche agricole alimentari e forestali, Giuseppe Castiglione.

  La seduta comincia alle 13.25.

Istituzione del Registro delle associazioni nazionali delle città di identità.
C. 3653 Mongiello.

(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame della proposta di legge.

  Luca SANI, presidente e relatore, comunica, in via preliminare, che il gruppo M5S e il gruppo del PD hanno chiesto che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sia assicurata anche mediante trasmissione con impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.
  In qualità di relatore, illustra quindi la proposta di legge in esame, composta di un solo articolo suddiviso in 4 commi, che si propone di istituire, presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, il Registro delle associazioni nazionali delle città di identità allo scopo – ribadito nella relazione illustrativa – di Pag. 175«riconoscere il loro operato, in modo da capitalizzare le loro attività di valorizzazione e di promozione del patrimonio eno-gastronomico italiano nonché di superare la frammentazione dell'offerta attraverso la promozione di progetti nazionali di eccellenza legati direttamente alle produzioni».
  Osserva che la relazione illustrativa rileva che, in Italia, da oltre un ventennio, operano formidabili organismi associativi a carattere comunale che hanno lo specifico scopo di promuovere e di valorizzare le identità colturali più autentiche dei loro territori amministrativi, in particolare le colture dell'olivo e della vite unitamente alle relative produzioni, quali l'olio extravergine di oliva e il vino. Si tratta, segnatamente, delle associazioni denominate «Città dell'olio» e «Città del vino».
  La relazione illustrativa prosegue affermando che le associazioni nazionali in esame rappresentano un'unicità del nostro Paese e possono identificarsi come specifici organismi istituzionali rappresentativi delle città di identità.
  Fa presente che un'altra associazione che, tra le altre, si potrebbe ricondurre in qualche modo alle finalità della proposta di legge in esame è Res Tipica, l'associazione costituita dall'ANCI (Associazione nazionale dei comuni italiani) e dalle Associazioni Nazionali delle Città di Identità (che finora non hanno avuto una loro regolamentazione legislativa), per la promozione e la valorizzazione del patrimonio enogastronomico, ambientale, culturale e turistico dei comuni aderenti. Dalla lettura del sito web di questa associazione si può rilevare che, attualmente, oltre alle già citate associazioni nazionali «Città dell'olio» e «Città del vino», sussistono diverse altre associazioni nazionali delle città di identità relative, in particolare, alle ciliegie, alla nocciola, al pesce di mare, al miele, al castagno, al tartufo, alla bufala, alla (carne) chianina, all'infiorata, al tabacco, al riso e alla «Terra cruda»; altre associazioni delle città (senza che sussista l'aggettivo «nazionale») sono ivi richiamate con riferimento ai liquori, ai sapori (tout court), al (comparto) Bio, al pane. D'altronde, risultano far parte dell'associazione Res Tipica anche altre associazioni non riconducibili al comparto agroalimentare, come quelle relative ai borghi più belli d'Italia, alla ceramica e alle grotte.
  Venendo ai contenuti dell'articolato, rileva che il comma 1 dell'articolo unico prevede che, ai fini della presente proposta di legge, per città di identità si intendano i luoghi di produzione del patrimonio enogastronomico italiano, nonché della cultura rurale tipica italiana.
  La relazione illustrativa afferma che le città di identità, in particolare le Città dell'olio, hanno un ruolo fondamentale nelle politiche di promozione dei territori, proponendosi come strumento di progettualità e di attrazione di investimenti per realizzare occasioni, eventi e progetti di marketing territoriale che permettano a un singolo territorio o a più territori di un'area omogenea di condividere una strategia comune nella difesa della cultura, della storia, delle origini, del territorio, del paesaggio e, soprattutto, delle loro specificità produttive agricole e alimentari d'eccellenza.
  Le associazioni nazionali delle città di identità – secondo quanto riportato dalla relazione illustrativa – rappresentano un bacino totale di più di mille enti territoriali e di piccoli e medi comuni diffusi in tutta Italia, che però non trovano un ufficiale e riconosciuto strumento di coordinamento e di rappresentanza per la partecipazione ai processi decisionali e di programmazione. Alla luce della loro funzione di enti di promozione del territorio e della cultura rurale tipica italiana, si intende quindi provvedere al riconoscimento legale del ruolo di queste associazioni nazionali.
  Rileva poi che il comma 2 del medesimo articolo unico, dispone quindi che, al fine di assicurare la più ampia partecipazione degli operatori dei settori agricoli nella pianificazione strategica degli interventi di valorizzazione e di promozione delle produzioni di pregio e di alta rinomanza, venga istituito presso il Ministero Pag. 176delle politiche agricole alimentari e forestali il Registro delle associazioni nazionali delle città di identità.
  Il comma 3 precisa che, con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge, siano definiti i requisiti che devono possedere le associazioni nazionali, nonché le modalità di iscrizione al Registro di cui sopra.
  Segnala, infine, che il comma 4 dell'articolo unico della proposta di legge dispone che all'istituzione e alla tenuta del Registro de quo si provvede nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
  Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito della discussione ad altra seduta.

  La seduta termina alle 13.30.

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA

  Martedì 21 febbraio 2017. — Presidenza del presidente Luca SANI. — Interviene il sottosegretario per le politiche agricole alimentari e forestali, Giuseppe Castiglione.

  La seduta comincia alle 13.30.

Programma di lavoro della Commissione per il 2017 – Realizzare un'Europa che protegge, dà forza e difende.
(COM(2016)710 final).

Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea riferita all'anno 2017 (Doc. LXXXVII-bis, n. 5).
(Parere alla XIV Commissione).
(Seguito esame congiunto, ai sensi dell'articolo 126-ter, comma 2, del Regolamento e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame congiunto degli atti in titolo, rinviato nella seduta del 14 febbraio scorso.

  Luca SANI, presidente, comunica che il gruppo M5S e il gruppo del PD hanno chiesto che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sia assicurata anche mediante trasmissione con impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

  Mino TARICCO (PD), relatore, invita i colleghi a fargli pervenire osservazioni e contributi dei quali terrà conto nel predisporre la sua proposta di parere.

  Luca SANI, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 13.35.

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