CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 21 febbraio 2017
770.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Lavoro pubblico e privato (XI)
COMUNICATO
Pag. 129

SEDE CONSULTIVA

  Martedì 21 febbraio 2017. — Presidenza del presidente Cesare DAMIANO.

  La seduta comincia alle 11.

DL 244/2016: Proroga e definizione di termini.
C. 4304 Governo, approvato dal Senato.
(Parere alle Commissioni riunite I e V).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Cesare DAMIANO, presidente, ricorda che, come stabilito nella riunione dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, del 16 febbraio scorso, avrà luogo nella medesima seduta odierna. Dà, quindi, la parola alla relatrice per l'illustrazione del provvedimento e della sua proposta di parere.

  Anna GIACOBBE (PD), relatrice, segnalato preliminarmente che il Senato ha apportato numerose modifiche al testo iniziale del disegno di legge, osserva in primo luogo che l'articolo 1 contiene una serie di disposizioni di proroga in materia di pubbliche amministrazioni, in molti casi riferite ad assunzioni di personale.
  In particolare, il comma 1 dispone la proroga al 31 dicembre 2017 dell'efficacia delle graduatorie dei concorsi pubblici per assunzioni a tempo indeterminato, approvate successivamente alla data di entrata in vigore del decreto-legge 23 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 125 del 2013. La norma riguarda graduatorie relative a concorsi pubblici banditi da amministrazioni pubbliche soggette a limitazioni delle assunzioni. Sulla base della norma, inoltre, resta ferma la vigenza di tali graduatorie fino alla completa assunzione dei vincitori, nonché, per gli idonei, l'eventuale termine di maggior durata della graduatoria di tre anni dalla Pag. 130data di pubblicazione, come stabilito dall'articolo 35, comma 5-ter, del decreto legislativo n. 165 del 2001.
  Il comma 2 proroga al 31 dicembre 2017 le graduatorie dei concorsi banditi dall'Amministrazione penitenziaria, pubblicate in data non anteriore al 1o gennaio 2012. Per rendere effettiva l'assunzione il Senato ha introdotto il comma 2-bis, che autorizza l'amministrazione penitenziaria, nell'ambito delle facoltà assunzionali per il 2016, ad assumere 887 unità nel ruolo iniziale del Corpo di polizia penitenziaria, in via prioritaria mediante lo scorrimento delle suddette graduatorie.
  Fa presente che il successivo comma 3 dispone il differimento al 31 dicembre 2017 del termine entro il quale le province possono prorogare i contratti di lavoro a tempo determinato, nonché i contratti di collaborazione coordinata e continuativa, anche a progetto, per le strette necessità connesse alle esigenze di continuità dei servizi e nel rispetto dei vincoli finanziari vigenti.
  Segnala, poi, che il Senato ha introdotto i commi 3-bis e 3-ter, che recano alcune norme per le assunzioni a tempo indeterminato da parte dell'Istituto superiore di sanità e per la copertura finanziaria dei relativi oneri. In particolare, la norma introduce la possibilità per il medesimo Istituto di bandire, nel triennio 2017-2019, procedure concorsuali, per titoli ed esami per l'assunzione di massimo 230 unità di personale non dirigenziale, in deroga alle procedure di mobilità e di quelle per l'assorbimento del personale in esubero delle amministrazioni pubbliche e nel limite dei posti disponibili della propria dotazione organica. La norma precisa che la disposizione è finalizzata a favorire la valorizzazione della professionalità acquisita dal personale a tempo determinato.
  Il comma 5, alla lettera a), proroga al 31 dicembre 2017 il termine per procedere alle assunzioni di personale a tempo indeterminato, relative alle cessazioni verificatesi negli anni dal 2009 al 2012, con riferimento alle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, ivi comprese le agenzie, incluse le agenzie fiscali, gli enti pubblici non economici e gli enti pubblici di cui all'articolo 70, comma 4, del decreto legislativo n. 165 del 2001, ai Corpi di Polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, alle università e agli enti di ricerca. Osserva che la lettera b) del medesimo comma 5 dispone la proroga al 31 dicembre 2017 del termine per l'utilizzo temporaneo di segretari comunali da parte del Dipartimento della funzione pubblica.
  Sottolinea che il Senato ha introdotto il comma 5-bis, che proroga, anche in deroga alla normativa vigente sul rapporto di lavoro a tempo determinato, il termine di scadenza dei contratti del personale in servizio a tempo determinato presso l'ISTAT, fissato al 31 dicembre 2017, fino alla conclusione, e comunque non oltre il 31 dicembre 2019, delle procedure concorsuali da bandire entro il 31 dicembre 2018 e i cui requisiti di partecipazione devono essere posseduti dal personale dell'ISTAT con contratto di lavoro a tempo determinato alla data di entrata in vigore della presente legge. Il comma 6 proroga al 31 dicembre 2017 le autorizzazioni alle assunzioni per l'anno 2013, adottate, per il comparto sicurezza-difesa e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, in deroga alle percentuali del turn over indicate dalla legislazione vigente.
  Ricorda che il comma 7 proroga al 31 dicembre 2017 i termini per procedere alle assunzioni di personale a tempo indeterminato in alcune amministrazioni pubbliche, previsti all'articolo 1, commi 2 e 4, del decreto-legge n. 192 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 11 del 2015; viene, inoltre, prorogato al 31 dicembre 2017 il termine entro il quale possono essere concesse le relative autorizzazioni ad assumere, ove previste. Fa presente che, ancora una volta, si tratta delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, delle agenzie e degli enti pubblici non economici ivi compresi quelli di cui all'articolo 70, comma 4, del decreto legislativo n. 165 del 2001, degli enti di ricerca, dei Corpi di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, delle università statali. Pag. 131
  Osserva, poi, che il comma 8 proroga al 1o gennaio 2018 il termine di decorrenza del divieto per le pubbliche amministrazioni di stipulare contratti di collaborazione le cui modalità di esecuzione sono organizzate dal committente.
  Passa al comma 9, che proroga al 1o gennaio 2018 la facoltà per le Province e le Città metropolitane di stipulare contratti di lavoro a tempo determinato relativi a servizi erogati dai centri per l'impiego, con scadenza non successiva al 31 dicembre 2017, anche nel caso di mancato rispetto degli obiettivi di finanza pubblica per l'anno 2016, purché venga garantito l'equilibrio di parte corrente nel periodo interessato dai contratti stessi.
  Rileva, poi, che il comma 10 reca proroghe di procedure di assunzione da parte degli enti del Servizio sanitario nazionale. In particolare, la lettera a) proroga, rispettivamente, al 31 dicembre 2017 e al 31 dicembre 2018 i termini di indizione e conclusione delle procedure concorsuali straordinarie per l'assunzione di personale medico, tecnico-professionale e infermieristico, mentre la lettera b) proroga al 31 ottobre 2017 l'autorizzazione ai medesimi enti a stipulare nuovi contratti di lavoro flessibile. Il comma 11 proroga dal 31 dicembre 2016 al 28 febbraio 2017 il termine della conclusione della procedura di selezione pubblica per l'assunzione a tempo indeterminato presso il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo di cinquecento funzionari, autorizzata dall'articolo 1, comma 328 e seguenti, della legge n. 208 del 2015.
  Segnala che i commi 12 e 16 dispongono la proroga al 2017 dell'autorizzazione al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ad avvalersi delle facoltà assunzionali previste, per l'anno 2016, dai commi 816 e 817 dell'articolo 1 della legge n. 208 del 2015, con riferimento, alla lettera a), a un contingente di personale di 30 unità complessive a tempo determinato, per un periodo massimo di tre mesi, attraverso l'utilizzo di graduatorie di concorsi pubblici a tempo indeterminato, in corso di validità, banditi dall'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), nonché, alla lettera b), a un contingente di personale di 11 unità complessive a tempo indeterminato, di cui 6 collaboratori amministrativi e 5 collaboratori tecnici, attraverso l'utilizzo di graduatorie di concorso pubblico nazionale a tempo indeterminato, in corso di validità, banditi ed espletati dall'ISPRA medesimo. Il comma 16 reca la copertura dei maggiori oneri, quantificati in 75.000 euro nel 2017 e 150.000 euro annui a decorrere dal 2018.
  Evidenzia, poi, che il Senato ha introdotto il comma 12-bis, che, limitatamente al personale dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, proroga al 31 dicembre 2017 il termine entro il quale tale Amministrazione può bandire procedure concorsuali, per titoli ed esami, per l'inquadramento a tempo indeterminato del personale assunto alle proprie dipendenze con contratto a tempo determinato a seguito del superamento di apposita procedura selettiva pubblica, nei limiti delle proprie disponibilità finanziarie e del ruolo organico, senza oneri a carico dello Stato.
  Rileva che il comma 13 dispone la proroga fino al 31 dicembre 2017 dei contratti di lavoro a tempo determinato in essere presso le Regioni a statuto speciale e presso gli enti territoriali compresi nel loro territorio. Il successivo comma 14 proroga al 31 dicembre 2017 il termine ultimo di operatività dell'Unità operativa speciale per Expo Milano 2015, di cui si avvale il Presidente dell'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC). Ricorda che tale Unità speciale è composta da personale in posizione di comando, distacco o fuori ruolo, anche proveniente dal corpo della Guardia di finanza ed opera con le risorse finanziarie e strumentali disponibili nel bilancio dell'ANAC e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. I compiti di alta sorveglianza e garanzia di tale Unità speciale sono stati, da ultimo, prorogati a non oltre il 31 dicembre 2018 con riferimento agli interventi di ricostruzione pubblica nei territori colpiti dagli eventi sismici del 2016. Il comma 15 proroga al 31 dicembre 2017 il Pag. 132termine ultimo di operatività del Commissario liquidatore per le residue attività dell'Agenzia per lo svolgimento dei Giochi olimpici Torino 2006.
  Segnala che i commi 15-bis e 15-ter, introdotti nel corso dell'esame al Senato, elevano la durata del mandato del Presidente e degli altri due membri della Commissione di vigilanza sui fondi pensione (COVIP) da 4 a 7 anni, anche con riferimento ai componenti in carica alla data di entrata in vigore della legge di conversione del provvedimento in esame, e sopprimono la possibilità di un secondo mandato.
  Fa presente che il comma 15-quater, introdotto nel corso dell'esame al Senato, stabilisce che le regioni e gli enti locali, che abbiano già adottato le misure di contenimento della spesa in relazione ai vincoli finanziari posti alla contrattazione integrativa per Regioni ed enti locali, possono prorogare i piani di recupero delle somme indebitamente erogate per un periodo non superiore a cinque anni. Tale facoltà è accordata a condizione che dimostrino l'effettivo conseguimento delle riduzioni di spesa previste, nonché ulteriori misure di razionalizzazione anche attraverso la fusione ovvero soppressione di società, enti o agenzie strumentali. Le regioni e gli enti locali, inoltre, hanno l'obbligo di dimostrare il raggiungimento delle riduzioni di spesa con un'apposita relazione corredata del parere dell'organo di revisione economico-finanziaria, allegata al conto consuntivo di ciascun anno in cui è effettuato il recupero.
  Segnala, poi, che l'articolo 3, reca le proroghe di termini in materia di lavoro e politiche sociali. In particolare, il comma 1 dispone la concessione, nel limite di spesa di 117 milioni di euro nel 2017 a carico del Fondo sociale per occupazione e formazione, di un ulteriore periodo, fino a 12 mesi, di cassa integrazione salariale straordinaria alle imprese operanti in un'area di crisi industriale complessa riconosciuta, in deroga ai limiti di durata generali. La concessione dell'intervento è condizionata alla presentazione da parte dell'impresa di un piano di recupero occupazionale che preveda appositi percorsi di politiche attive del lavoro, concordati con la regione ed intesi alla rioccupazione dei lavoratori. Ricorda che la proroga al 2016 di tale intervento è stata disposta dall'articolo 44, comma 11-bis, del decreto legislativo n. 148 del 2015, nel limite di spesa di 216 milioni di euro. Il successivo comma 2 eleva da sei a dodici mesi il termine entro cui restano ferme le attuali disposizioni relative ai registri dei lavoratori esposti ad agenti cancerogeni e biologici. Ricorda che, sulla base dell'articolo 53 del decreto legislativo n. 81 del 2008, tali disposizioni restano in vigore fino ai sei mesi successivi all'adozione del regolamento interministeriale sul Sistema informativo nazionale per la prevenzione (SINP) nei luoghi di lavoro.
  Fa presente che il Senato ha introdotto il comma 2-bis, che prevede la possibilità dell'ulteriore corresponsione ai dipendenti dei partiti politici del trattamento straordinario di integrazione salariale, concesso ai sensi dell'articolo 16, comma 1, del decreto-legge n. 149 del 2013, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 13 del 2014, alle medesime condizioni e nel limite delle risorse disponibili, pari a 11,25 milioni di euro annui, non specificando il periodo massimo ulteriormente concedibile.
  Evidenzia che il comma 2-ter, introdotto dal Senato, reca il differimento al 31 dicembre 2017 dell'entrata in vigore dell'obbligo dell'abilitazione all'uso delle macchine agricole, in attuazione di quanto disposto dall'accordo 22 febbraio 2012, n. 53 tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, concernente l'individuazione delle attrezzature di lavoro per le quali è richiesta una specifica abilitazione degli operatori, nonché le modalità per il riconoscimento di tale abilitazione, i soggetti formatori, la durata, gli indirizzi e i requisiti minimi di validità della formazione. La norma dispone inoltre l'effettuazione entro dodici mesi da tale data dei previsti corsi di aggiornamento. Il comma 3 differisce dal 2017 al 2018 la decorrenza del nuovo regime temporale di pagamento dei trattamenti pensionistici a carico dell'INPS, Pag. 133degli assegni, pensioni ed indennità di accompagnamento erogate agli invalidi civili e delle rendite vitalizie a carico dell'INAIL, previsto dall'articolo 1, comma 302, della legge n. 190 del 2014. Ricorda che tale disposizione, al fine di razionalizzare e uniformare le procedure e i tempi di pagamento, prevede che le prestazioni previdenziali corrisposte dall'INPS, nonché le rendite vitalizie dell'INAIL sono poste in pagamento il primo giorno di ciascun mese o il giorno successivo se festivo o non bancabile, con un unico mandato di pagamento ove non esistano cause ostative, eccezion fatta per il mese di gennaio in cui il pagamento avviene il secondo giorno bancabile. A decorrere dall'anno 2017, detti pagamenti avrebbero dovuto essere effettuati il secondo giorno bancabile di ciascun mese. Come risulta dalla relazione illustrativa, la modifica si è resa necessaria in quanto, in ragione delle festività o dei sabati e domeniche che ricadono all'inizio del mese, con la nuova normativa si sarebbe verificato, nel 2017, il pagamento di alcuni ratei solo il giorno 5 del mese, a fronte di altri pagamenti, quali quelli relativi, per esempio, ai ratei di mutuo spesso fissati per il primo giorno bancabile di ciascun mese.
  Rileva che il Senato, con il comma 3-bis, ha prorogato da sei a dodici mesi dall'adozione del previsto decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, l'obbligo, previsto dall'articolo 18 del decreto legislativo n. 81 del 2008, di comunicare in via telematica all'INAIL e all'IPSEMA, nonché per loro tramite, al sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro, entro 48 ore dalla ricezione del certificato medico, a fini statistici e informativi, i dati e le informazioni relativi agli infortuni sul lavoro che comportino l'assenza dal lavoro di almeno un giorno, escluso quello dell'evento e, a fini assicurativi, quelli relativi agli infortuni sul lavoro che comportino un'assenza dal lavoro superiore a tre giorni. Secondo la norma attuale, l'obbligo decorre dalla scadenza dei sei mesi successivi all'adozione del regolamento interministeriale sul Sistema informativo nazionale per la prevenzione (SINP) nei luoghi di lavoro. Il comma in esame eleva il termine a dodici mesi (dal 12 aprile 2017 al 12 ottobre 2017).
  Il comma 3-ter, introdotto dal Senato, differisce dal 1o gennaio 2017 al 1o gennaio 2018 la decorrenza dell'obbligo, per i datori di lavoro privati che occupano da 15 a 35 dipendenti, di avere alle proprie dipendenze almeno un soggetto rientrante nella tutela del collocamento obbligatorio a prescindere dalla circostanza che il datore proceda o meno a nuove assunzioni, nonché dell'obbligo per i partiti politici, le organizzazioni sindacali e le organizzazioni che, senza scopo di lucro, operano nel campo della solidarietà sociale, dell'assistenza e della riabilitazione, di rispettare le quote generali di lavoratori dipendenti rientranti nella tutela del collocamento obbligatorio a prescindere dalla circostanza che il datore proceda o meno a nuove assunzioni.
  Sottolinea, poi, che il comma 3-quater, introdotto nel corso dell'esame al Senato, dispone il differimento dal 1o gennaio 2017 al 1o gennaio 2018 della decorrenza dell'obbligo della modalità telematica per la tenuta del libro unico del lavoro, mentre con il comma 3-quinquies, il Senato ha esteso agli eredi di malati di mesotelioma, che abbiano contratto la patologia o per esposizione familiare a lavoratori impiegati nella lavorazione dell'amianto ovvero per esposizione ambientale comprovata, deceduti nel corso del 2016, l'erogazione delle prestazioni assistenziali del Fondo per le vittime dell'amianto, sulla base della domanda e della relativa documentazione, i cui termini di presentazione sono stati, altresì, prorogati al 31 marzo 2017.
  Sempre il Senato, con i commi 3-sexies e 3-septies ha disposto il differimento al 1o gennaio 2018 il termine di decorrenza per l'effettuazione delle operazioni di conguaglio relative alla rivalutazione dei trattamenti operata nel 2015, a fronte di una dinamica dell'inflazione minore rispetto a quella ipotizzata in sede di previsione.Pag. 134
  Evidenzia che il successivo comma 3-octies dispone la proroga della concessione delle prestazioni DIS-COLL fino al 30 giugno 2017, in relazione agli eventi di disoccupazione verificatisi a decorrere dal 1o gennaio 2017 e sino al 30 giugno 2017, nel limite di 19,2 milioni di euro per l'anno 2017. Da ultimo, il comma 3-novies differisce al 30 aprile 2017 il termine entro il quale i lavoratori rientrati in Italia possono optare per il regime fiscale agevolativo previsto dall'articolo 16 del decreto legislativo n. 147 del 2015.
  Rileva che l'articolo 4 reca proroghe di termini in materia di istruzione, università e ricerca. Segnala, in particolare, che il comma 3 autorizza le università a prorogare fino al 31 dicembre 2017 (in luogo del precedente termine del 31 dicembre 2016), con risorse a proprio carico e previo parere favorevole del dipartimento di afferenza, i contratti di ricercatore a tempo determinato di «tipo b», in scadenza prima della medesima data, ai titolari che non hanno partecipato alle procedure di abilitazione scientifica nazionale. Ricorda, in proposito, che i contratti di ricerca di tipo b) sono contratti triennali, che, sulla base della legge di bilancio 2017, non sono rinnovabili, riservati a candidati che hanno usufruito dei contratti di tipo a), di durata triennale, prorogabili per due anni, per una sola volta, previa positiva valutazione delle attività didattiche e di ricerca svolte, oppure che hanno usufruito, per almeno tre anni anche non consecutivi, di assegni di ricerca, di borse post-dottorato, ovvero di contratti a tempo determinato. Il comma 3-bis, introdotto dal Senato, differisce di due anni il termine entro il quale le università possono procedere alla chiamata nel ruolo di professore di prima e seconda fascia di professori di seconda fascia e ricercatori a tempo indeterminato in servizio, che abbiano conseguito l'abilitazione scientifica, come disciplinato dall'articolo 24, comma 6, della legge n. 240 del 2010.
  Il comma 4 differisce all'anno scolastico 2019/2020 il termine a decorrere dal quale l'inserimento nelle graduatorie di circolo o di istituto può avvenire esclusivamente a seguito del conseguimento del titolo di abilitazione. Come si legge nella relazione illustrativa, la norma interviene nelle more della riforma sulle modalità di accesso all'insegnamento per la scuola secondaria in attuazione del principio di delega di cui all'articolo 1, comma 181, lettera b), della legge n. 107 del 2015, prevista dall'Atto del Governo, attualmente all'esame delle Commissioni riunite VII e XI. Osserva che il successivo comma 5 dispone la proroga al 31 dicembre 2017 dei rapporti convenzionali in essere attivati dall'ufficio scolastico provinciale di Palermo a seguito del subentro dello Stato nei compiti degli enti locali, sulla base dell'articolo 8 della legge n. 124 del 1999, prorogati ininterrottamente per lo svolgimento di funzioni corrispondenti a quelle di collaboratore scolastico. L'onere è quantificato in 15 milioni di euro nel 2017. Come si legge nella relazione illustrativa, la norma riguarda 479 dipendenti di cooperative attive nella provincia di Palermo, che sostituiscono l'opera di 350 collaboratori scolastici. Il medesimo comma, infine, proroga al 31 dicembre 2017 il termine per l'individuazione di soluzioni normative ai problemi occupazionali connessi ai rapporti convenzionali, allo scopo, come si legge ancora nella relazione illustrativa, di consentire prosecuzione dei lavori avviati in sede tecnica.
  Fa presente che l'articolo 5 interviene in materie di competenza del Ministero dell'interno. Segnala che il comma 3 dispone la proroga di un anno, al 31 dicembre 2017, del termine da cui acquistano efficacia alcune disposizioni in materia di semplificazione amministrativa per gli immigrati. Tra la documentazione cui è applicabile la normativa la cui applicabilità è differita vi è anche quella relativa alle certificazioni concernenti l'iscrizione nelle liste di collocamento del lavoratore licenziato, dimesso o invalido.
  Rileva che il successivo articolo 6 proroga termini nei settori dello sviluppo economico e della comunicazione, mentre l'articolo 7 contiene le proroghe relative alla materia della salute. Segnala che il Senato, con l'articolo 7-bis, ha approvato Pag. 135la proroga del contributo di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019 all'Unione italiana ciechi, con vincolo di destinazione all'IRFA – Istituto per la riabilitazione e la formazione ANMIL Onlus, intervenendo su una materia che era stata oggetto di specifiche proposte emendative in occasione dell'esame della legge di bilancio 2017.
  Con riferimento all'articolo 8, che reca proroghe nelle materie di competenza del Ministero della difesa, segnala che il comma 5, nell'ambito della confluenza del Corpo forestale dello Stato nell'Arma dei Carabinieri, prevede che fino al 31 dicembre 2017 al personale del Corpo forestale dello Stato che transita nell'Arma dei Carabinieri e che matura il diritto al collocamento in quiescenza in un termine inferiore a quello previsto dal comma 1 dell'articolo 1914 del decreto legislativo n. 66 del 2010, pari ad almeno sei anni dall'iscrizione nei fondi previdenziali integrativi, non si applica l'iscrizione obbligatoria alla Cassa di previdenza delle Forze armate di cui all'articolo 1913 del medesimo decreto legislativo.
  Nel segnalare che l'articolo 9 reca proroghe in materia di infrastrutture e trasporti, rileva che il comma 2 differisce al 31 dicembre 2017 l'entrata in vigore del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2016, n. 206 recante norme per l'individuazione dei soggetti autorizzati alla tenuta dei corsi di formazione al salvamento in acque marittime, acque interne e piscine e al rilascio delle abilitazioni all'esercizio dell'attività di assistente bagnante originariamente prevista, dall'articolo 13, comma 1, del medesimo decreto ministeriale, il 1o gennaio 2017. La disposizione prevede inoltre che le autorizzazioni all'esercizio di attività di formazione e concessione per lo svolgimento delle attività di salvamento acquatico, rilasciate entro il 31 dicembre 2011, sono prorogate al 31 dicembre 2017. I commi 6 e 7 prorogano al 31 dicembre 2018 la facoltà riconosciuta all'ENAC (Ente nazionale per l'aviazione civile) di assumere in via transitoria non oltre venti piloti professionisti con contratto a termine annuale, rinnovabile sino ad un massimo di tre anni, come stabilito dalla normativa vigente. L'onere è valutato in 2,015 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018.
  Segnala che l'articolo 10 riguarda il settore della giustizia, mentre l'articolo 11 dispone proroghe in materia di beni e attività culturali, l'articolo 12 reca proroghe in materia ambientale e l'articolo 13 incide sulla materia economica e finanziaria. In particolare, il comma 1 proroga dal 31 dicembre 2016 al 31 dicembre 2017 il limite massimo – pari agli importi risultanti alla data del 30 aprile 2010 ridotti del 10 per cento – stabilito per la corresponsione di indennità, compensi, gettoni, retribuzioni o altre utilità, da parte delle pubbliche amministrazioni ai componenti di organi di indirizzo, direzione e controllo, consigli di amministrazione e organi collegiali, comunque denominati, ed ai titolari di incarichi di qualsiasi tipo. Segnala che il Senato, con il comma 6-undecies, ha disposto la destinazione di 17 milioni di euro nel 2017 a carico delle disponibilità del Fondo sociale per occupazione e formazione per consentire la proroga al 2017 dei trattamenti di integrazione salariale nel settore della pesca.
  Fa presente che l'articolo 14 dispone proroghe di termini relativi a interventi emergenziali. In particolare, il comma 3 estende fino al 31 dicembre 2017 l'esclusione dalla base imponibile IRPEF dei sussidi occasionali, delle erogazioni liberali o dei benefici di qualsiasi genere, concessi sia da parte dei datori di lavoro privati a favore dei lavoratori residenti nei comuni colpiti dagli eventi sismici del 2016 sia da parte dei datori di lavoro privati operanti nei predetti territori a favore dei propri lavoratori, anche non residenti nei predetti comuni. Segnala che il Senato ha introdotto il comma 7-bis, che dispone la proroga della validità delle graduatorie relative alle procedure selettive pubbliche con le quali il Comune de L'Aquila e i Comuni del cratere del sisma del 2009 hanno proceduto ad assumere a tempo indeterminato a decorrere dall'anno 2013 Pag. 136complessivamente 200 unità di personale. Il comma 9 proroga al 31 dicembre 2018 il termine per il riconoscimento del compenso per prestazioni di lavoro straordinario rese per l'espletamento delle attività conseguenti allo stato di emergenza a seguito degli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, da parte dei Commissari delegati (ossia i Presidenti delle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto). Segnala che il comma 9-bis proroga al biennio 2017-2018 l'applicabilità delle disposizioni recate dalla legge di stabilità 2016, in base alle quali i Comuni del cratere conseguente al sisma in Abruzzo dell'aprile 2009 sono stati autorizzati a prorogare o rinnovare, alle medesime condizioni giuridiche ed economiche, i contratti stipulati sulla base della normativa emergenziale, in deroga alle vigenti normative in materia di vincoli alle assunzioni a tempo determinato presso le amministrazioni pubbliche. La proroga si applica nel limite di spesa di 1,7 milioni di euro per L'Aquila e di 1,15 milioni di euro per i comuni del cratere. Il comma 10 proroga al 31 dicembre 2017 l'Unità Tecnica-Amministrativa (UTA), operante presso il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri nell'ambito delle emergenze e della gestione dei rifiuti nella regione Campania.
  Segnala, infine, che l'articolo 14-bis, introdotto dal Senato, proroga dal 31 dicembre 2016 al 31 dicembre 2017 il termine entro il quale le Agenzie fiscali possono espletare nuovi concorsi per dirigenti, previsti dall'articolo 4-bis del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125.
  Passando, quindi, alla proposta di parere (vedi allegato 1), osserva che l'imminente scadenza del termine per la conversione in legge del decreto, non permette di introdurre modifiche o integrazioni al testo approvato dall'altro ramo del Parlamento. Invita, tuttavia, a riflettere sulla necessità di approfondire alcune tematiche affrontate dal provvedimento, anche in vista della definizione di futuri interventi di carattere strutturale, che evitino il protrarsi di misure limitate nel tempo, che rinviano la soluzione definitiva dei problemi. In particolare, segnala l'esigenza di individuare una soluzione di carattere permanente che garantisca un adeguato funzionamento della rete dei centri per l'impiego, assicurando al contempo la valorizzazione delle professionalità presenti nell'ambito di tali strutture; nonché di integrare la disciplina degli ammortizzatori sociali previsti dall'ordinamento con uno strumento che, in via strutturale, garantisca il sostegno del reddito dei collaboratori che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione.

  Cesare DAMIANO, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, pone in votazione la proposta di parere formulata dalla relatrice.

  La Commissione approva la proposta di parere favorevole della relatrice (vedi allegato 1).

  La seduta termina alle 11.15.

SEDE REFERENTE

  Martedì 21 febbraio 2017. — Presidenza del presidente Cesare DAMIANO. — Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali Luigi Bobba.

  La seduta comincia alle 11.20.

Misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure volte a favorire l'articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato.
C. 4135 Governo, approvato dal Senato, C. 2014 Mosca, C. 3108 Ciprini, C. 3120 Ciprini, C. 3268 Mucci e C. 3364 Gribaudo.
(Seguito dell'esame e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 16 febbraio 2017.

Pag. 137

  Cesare DAMIANO, presidente e relatore, fa presente che, se non vi sono interventi sul complesso degli emendamenti, si procederà all'espressione dei pareri sulle proposte emendative presentate. D'intesa con il rappresentante del Governo, propone di procedere, nella seduta odierna, all'esame delle proposte emendative riferite al Capo II del provvedimento, che reca la disciplina del cosiddetto lavoro agile.
  Con riferimento ai pareri che verranno espressi sulle proposte emendative presentate, intende preliminarmente osservare che, anche in considerazione dell'esigenza di aggiornare la decorrenza degli oneri e la copertura finanziaria del provvedimento, dovuta essenzialmente al prolungarsi dell'esame del disegno di legge governativo, presentato al Senato l'8 febbraio 2016 e approvato dall'altro ramo del Parlamento lo scorso 3 novembre, si è aperta la possibilità di introdurre alcuni ulteriori aggiustamenti al testo, che dovrà, quindi, ritornare all'altro ramo del Parlamento. Data la complessità dell'attuale situazione politica, a suo avviso è opportuno che il provvedimento completi il suo iter nel più breve tempo possibile, al fine di consolidare definitivamente le misure positive in esso contenute. A suo parere, tutte le opinioni raccolte nel corso delle audizioni, pur nella loro comprensibile diversità, sono state unanimi nel richiedere l'approvazione del provvedimento che, pur con alcune imperfezioni, risponde, per la prima volta, alle istanze di una platea di lavoratori estremamente vasta.
  Per tali motivi, avverte i colleghi della Commissione che la selezione degli emendamenti, dei gruppi di maggioranza e di quelli di opposizione, dovrà essere drastica, essendo questo l'unico modo per assicurare, anche d'intesa con il Senato, la celere conclusione del procedimento.
  Allo scopo, tuttavia, di permettere l'effettuazione di una discussione approfondita sulle questioni più controverse che sono emerse, preannuncia che intende proporre ai gruppi, nel corso della riunione dell'Ufficio di Presidenza convocata al termine della presente seduta, di richiedere alla Presidenza della Camera il differimento di una settimana della discussione del provvedimento in Assemblea, calendarizzato a partire dal prossimo 27 febbraio.
  L'approvazione definitiva del disegno di legge permetterà, a suo parere, di riprendere e portare a conclusione un insieme di importanti provvedimenti, a partire dal disegno di legge delega recante norme relative al contrasto della povertà, al riordino delle prestazioni e al sistema degli interventi e dei servizi sociali, approvato dalla Camera e, attualmente, all'esame del Senato, per arrivare alle proposte di legge che modificano la disciplina del lavoro accessorio, attualmente in corso di esame da parte della Commissione, nonché di intraprendere l'esame delle iniziative relative alla responsabilità solidale del committente per il pagamento delle retribuzioni e l'assolvimento degli obblighi contributivi da parte dell'appaltatore.
  Passa quindi all'espressione dei pareri sulle proposte emendative riferite all'articolo 15. In particolare, formula un invito al ritiro, avvertendo che, altrimenti, il parere è da intendersi contrario, di tutte le proposte emendative presentate, ad eccezione dell'emendamento Gebhard 15.4, sul quale il parere è favorevole, a condizione che sia riformulato nei termini riportati in allegato (vedi allegato 2). Avverte che, ove la riformulazione proposta sia accettata, l'emendamento sarà riferito all'articolo 20 ed assumerà il numero 20.09.

  Il sottosegretario Luigi BOBBA esprime parere conforme a quello espresso dal presidente in qualità di relatore.

  Marialuisa GNECCHI (PD), al fine di consentirne la votazione, annuncia di sottoscrivere le proposte emendative di cui è primo firmatario il collega Schullian.

  Roberto SIMONETTI (LNA) al fine di consentirne la votazione, sottoscrive le proposte emendative presentate dal collega Rizzetto.

Pag. 138

  Matteo DALL'OSSO (M5S), al fine di consentirne la votazione, fa propri gli emendamenti presentati dai colleghi del gruppo Sinistra italiana-SEL.

  Tiziana CIPRINI (M5S), intervenendo sul suo emendamento 15.18, osserva che esso, da un lato, è volto ad assicurare la volontarietà della scelta da parte del lavoratore di effettuare la propria prestazione in forma agile, e, dall'altro, ad evitare che il rifiuto da parte del datore di lavoro di aderire alla proposta possa ritorcersi contro il lavoratore medesimo, esposto al pericolo del licenziamento.

  La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Ciprini 15.18 e Schullian 15.7.

  Marialuisa GNECCHI (PD) ritira il suo emendamento 15.11.

  Matteo DALL'OSSO (M5S) fa proprio l'emendamento Gnecchi 15.11, testé ritirato dalla prima firmataria.

  La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Gnecchi 15.11, fatto proprio del deputato Dall'Osso, e Polverini 15.1, sottoscritto dai deputati Simonetti e Ciprini.

  Cesare DAMIANO, presidente, constata l'assenza del presentatore dell'emendamento Giorgio Piccolo 15.13: si intende che vi abbia rinunciato.
  Segnala, in ogni caso, che il rinvio alla contrattazione collettiva, oggetto di tale proposta e di quelle successive Gribaudo 15.14 e Rostellato 15.12, verrà affrontato in sede di esame delle proposte emendative presentate all'articolo 17.

  Marialuisa GNECCHI (PD), in considerazione di quanto affermato dal presidente, ritira l'emendamento 15.14, di cui è firmataria.

  Gessica ROSTELLATO (PD), preso atto di quanto rappresentato dal presidente, ritira il suo emendamento 15.12.

  La Commissione respinge l'emendamento Placido 15.6, sottoscritto dal deputato Dall'Osso.

  Tiziana CIPRINI (M5S), intervenendo sul suo emendamento 15.19, osserva che esso è volto a sopprimere il riferimento a «forme di organizzazione per fasi, cicli e obiettivi e senza precisi vincoli di orario o di luogo di lavoro», che, a suo parere, non è in linea con lo spirito delle modalità di lavoro agile e appare generare una pericolosa confusione tra lo svolgimento di prestazioni di lavoro subordinato, cui la modalità si riferisce, e il lavoro autonomo.

  La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Ciprini 15.19 e 15.16, nonché l'emendamento Polverini 15.2, fatto proprio dal deputato Simonetti.

  Cesare DAMIANO, presidente e relatore, avverte che l'emendamento Rostellato 15.10 è stato ritirato dalla presentatrice.

  La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli identici emendamenti Schullian 15.5 e Tinagli 15.15, gli identici emendamenti Polverini 15.3 e Rizzetto 15.9, fatto proprio dal deputato Simonetti, nonché gli emendamenti Ciprini 15.17 e Schullian 15.8.

  Marialuisa GNECCHI (PD), accettando la riformulazione proposta dal presidente dell'emendamento Gebhard 15.4, di cui è firmataria, osserva che esso è volto a correggere l'erronea valutazione che aveva portato, in sede di approvazione della legge finanziaria per il 2007, a introdurre una disposizione in base alla quale si consentiva alle donne che, nella provincia di Bolzano, si prendono cura dei bambini presso la propria abitazione (le cosiddette tagesmutter, o mamme per un giorno), di essere iscritte alla gestione previdenziale dei collaboratori domestici anziché a quella dei lavoratori dipendenti alla quale apparterrebbero in assenza di una specifica disposizione. In tal modo, si intendeva rendere meno oneroso per le famiglie il ricorso a tale forma di assistenza all'infanzia Pag. 139ma, con l'andare del tempo, ci si è resi conto che la ridotta contribuzione richiesta per l'iscrizione alla forma previdenziale dei collaboratori domestici avrebbe generato trattamenti pensionistici eccessivamente bassi. L'emendamento da lei presentato è volto a ricondurre tale figura professionale nell'alveo della previdenza dei lavoratori dipendenti da società cooperative e osserva che il provvedimento in esame appare la sede idonea per farlo, dal momento che quella delle tagesmutter si configura come una vera e propria modalità di lavoro agile, essendo svolta anche presso il domicilio delle lavoratrici interessate.

  Roberto SIMONETTI (LNA), pur ringraziando la collega Gnecchi per avere trovato una soluzione al problema delle tagesmutter, contesta l'attinenza dell'emendamento alla materia trattata dal provvedimento in esame.

  Cesare DAMIANO, presidente e relatore, rifacendosi alle motivazioni già espresse nella seduta dello scorso 16 febbraio, osserva che l'emendamento appare volto a favorire modalità di lavoro che agevolano la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro e a garantire a lavoratori che svolgono la propria prestazione nel proprio domicilio un trattamento non inferiore rispetto a quello che spetterebbe loro in via ordinaria, in linea con le finalità del Capo II del provvedimento.
  Quindi, dal momento che, a seguito della riformulazione, l'emendamento è da riferirsi all'articolo 20, avverte che esso sarà votato unitamente alle proposte emendative riferite a tale articolo.

  Tiziana CIPRINI (M5S), intervenendo sul suo articolo aggiuntivo 15.01, che prevede l'introduzione di fasce di disponibilità, non concorda con il parere contrario espresso dal presidente e dal Governo, dal momento che la sua proposta dà seguito ad una esigenza manifestata da numerosi soggetti auditi.

  La Commissione respinge l'articolo aggiuntivo Ciprini 15.01.

  Cesare DAMIANO, presidente e relatore, nell'avvertire che si passa all'esame delle proposte emendative presentate all'articolo 16, invita al ritiro di tutte le proposte emendative riferite a tale articolo, avvertendo che, altrimenti, il parere è da intendersi contrario.

  Il sottosegretario Luigi BOBBA esprime parere conforme a quello del relatore.

  Tiziana CIPRINI (M5S), intervenendo sul suo emendamento 16.13, che prevede un rinvio alla contrattazione collettiva, auspica che il tema sia affrontato nel corso dell'esame del successivo articolo, così come preannunciato dal presidente.

  La Commissione respinge l'emendamento Ciprini 16.13.

  Alessia ROTTA (PD) ritira l'emendamento Gribaudo 16.12, di cui è firmataria.

  Tiziana CIPRINI (M5S) fa proprio l'emendamento Gribaudo 16.12, testé ritirato dalla collega Rotta.

  La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Gribaudo 16.12, fatto proprio dalla deputata Ciprini, e l'emendamento Schullian 16.7.

  Gessica ROSTELLATO (PD) ritira il suo emendamento 16.8.

  La Commissione respinge l'emendamento Polverini 16.4, sottoscritto dal deputato Simonetti.

  Gessica ROSTELLATO (PD) ritira il suo emendamento 16.11.

  La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Ciprini 16.14, Polverini 16.3, sottoscritto dal deputato Simonetti, e Placido 16.5, sottoscritto dal deputato Dall'Osso.

  Gessica ROSTELLATO (PD) ritira il suo emendamento 16.9.

Pag. 140

  La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Ciprini 16.15 e 16.16, Martelli 16.6, sottoscritto dal deputato Dall'Osso, Polverini 16.2, sottoscritto dal deputato Simonetti, Ciprini 16.17 e Polverini 16.1, sottoscritto dal deputato Simonetti.

  Gessica ROSTELLATO (PD), accettando l'invito al ritiro del suo emendamento 16.10, osserva che l'introduzione di precisi limiti alla possibilità del datore di lavoro di rifiutare la proposta di lavoro agile del dipendente avrebbe avuto, a suo avviso, il potere di promuovere la diffusione di tale modalità di lavoro.

  Matteo DALL'OSSO (M5S) sottoscrive l'emendamento Rostellato 16.10.

  La Commissione, con distinte votazioni, respinge l'emendamento Rostellato 16.10, fatto proprio dal deputato Dall'Osso, nonché gli articoli aggiuntivi Airaudo 16.01, sottoscritto dal deputato Dall'Osso, e Polverini 16.02, sottoscritto dal deputato Simonetti.
  La Commissione passa, quindi, all'esame delle proposte emendative presentate all'articolo 17.

  Cesare DAMIANO, presidente e relatore, avverte che la Commissione passa all'esame delle proposte emendative presentate all'articolo 17. Invita, quindi, al ritiro di tutte le proposte emendative presentate all'articolo 17, avvertendo che, altrimenti, il parere deve intendersi contrario, ad eccezione dell'emendamento Gnecchi 17.5, sul quale il parere è favorevole, a condizione che sia riformulato nei termini riportati in allegato (vedi allegato 2). A tale riguardo, osserva che il rinvio alla contrattazione collettiva così come individuata dall'articolo 51 del decreto legislativo n. 81 del 2015, quale riferimento per trattamento economico e normativo da applicare ai lavoratori dipendenti che hanno scelto la modalità di lavoro agile, dovrebbe scongiurare il pericolo di favorire i cosiddetti «contratti pirata».

  Il sottosegretario Luigi BOBBA esprime parere conforme a quello del presidente in qualità di relatore.

  La Commissione respinge l'emendamento Placido 17.3, sottoscritto dal deputato Dall'Osso.

  Marialuisa GNECCHI (PD) accetta la riformulazione del suo emendamento 17.5 proposta dal presidente in qualità di relatore.

  Gessica ROSTELLATO (PD), intervenendo sull'emendamento Gnecchi 17.5. chiede se, nella nuova formulazione, il rinvio alla contrattazione collettiva comporti l'impossibilità di fare ricorso al lavoro agile in mancanza di specifiche previsioni nel contratto collettivo.

  Cesare DAMIANO, presidente e relatore, rassicura la collega Rostellato sulla possibilità di ricorrere al lavoro agile pur in mancanza di una specifica previsione del contratto collettivo. L'emendamento, nella sua nuova formulazione, è diretto ad assicurare che, in caso di adozione della modalità di lavoro agile, le condizioni economiche e normative applicabili al lavoratore dipendente siano quelle previste dal contratto collettivo vigente.

  Roberto SIMONETTI (LNA) osserva che, a suo avviso, il comma 1 dell'articolo 17, fa riferimento esclusivamente alle condizioni economiche applicabili al lavoratore che opta per il lavoro agile.

  Cesare DAMIANO, presidente e relatore, evidenzia che il testo dell'articolo 17, comma 1 fa riferimento al trattamento economico e normativo applicabile al lavoratore.

  La Commissione approva l'emendamento Gnecchi 17.5 (Nuova formulazione) (vedi allegato 2).

  La Commissione respinge l'emendamento Martelli 17.2, sottoscritto dal deputato Dall'Osso.

Pag. 141

  Gessica ROSTELLATO (PD) ritira il suo emendamento 17.6.

  La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Airaudo 17.1 e Martelli 17.4, l'articolo aggiuntivo Placido 17.01, sottoscritto dal deputato Dall'Osso, nonché l'articolo aggiuntivo Tripiedi 17.03.

  Cesare DAMIANO, presidente e relatore, avvertendo che la Commissione passa all'esame delle proposte emendative riferite all'articolo 18, invita al ritiro di tutte le proposte emendative presentate, avvertendo che, altrimenti, il parere deve intendersi contrario.

  Il sottosegretario Luigi BOBBA esprime parere conforme a quello del presidente, in qualità di relatore.

  La Commissione, con distinte votazioni, respinge l'emendamento Airaudo 18.1, sottoscritto dal deputato Dall'Osso, l'emendamento Cominardi 18.5, gli emendamenti Martelli 18.2 e Placido 18.3, sottoscritti dal deputato Dall'Osso, l'emendamento Ciprini 18.6, l'emendamento Martelli 18.4, sottoscritto dal deputato Dall'Osso, nonché gli identici articoli aggiuntivi Airaudo 18.01, sottoscritto dal deputato Dall'Osso, e Ciprini 18.02.

  Cesare DAMIANO, presidente e relatore, fa presente che si passa all'esame delle proposte emendative riferite all'articolo 19, formulando un invito al ritiro di tutte le proposte emendative presentate, avvertendo che, altrimenti, il parere deve intendersi contrario.

  Il sottosegretario Luigi BOBBA esprime parere conforme a quello del presidente in qualità del relatore.

  Gessica ROSTELLATO (PD) chiede la votazione del suo emendamento 19.7, volto a scongiurare, come chiesto da numerosi soggetti auditi, l'aumento dei costi e degli oneri burocratici a carico dei datori di lavoro, chiarendo che il contenuto dell'informativa che essi hanno l'obbligo di trasmettere al lavoratore e ai rappresentanti per la sicurezza è limitato agli strumenti forniti.

  La Commissione respinge l'emendamento Rostellato 19.7.

  Walter RIZZETTO (FdI-AN), intervenendo sul suo emendamento 19.3, coglie l'occasione per chiedere che il presidente si faccia carico di segnalare alla Presidente della Camera la necessità di riorganizzare i lavori delle Commissioni e dell'Assemblea in modo tale da permettere anche ai rappresentanti di gruppi poco numerosi di partecipare a tutte le sedute di loro interesse, evitando sovrapposizioni di impegni, come quelle che oggi non gli hanno permesso di intervenire in Commissione dall'inizio della seduta.
  Venendo al merito del suo emendamento, riguardante gli obblighi del datore di lavoro in materia di sicurezza, osserva che esso raccoglie le istanze, emerse nel corso delle audizioni, volte a prevedere la limitazione della responsabilità dei datori di lavoro alla strumentazione da essi fornita. A suo avviso, l'attuale testo dell'articolo 19 sembrerebbe adombrare l'estensione di tale responsabilità anche agli ambienti nei quali il dipendente espleta la sua prestazione in modalità di lavoro agile, cosa che non può essere accettata e che espone il datore di lavoro a possibili interpretazioni estensive della norma da parte della magistratura. Invita, pertanto, i colleghi e il Governo a un'ulteriore riflessione sul punto.

  Il sottosegretario Luigi BOBBA, intervenendo sugli emendamenti aventi ad oggetto il contenuto dell'informativa del datore di lavoro, osserva che il testo dell'articolo 19 è volto ad assicurare un limite minimo degli obblighi del datore di lavoro, rappresentato dalla trasmissione annuale di tale documento, ferma la possibilità di aggiornare l'informativa nel corso dell'anno.

  Roberto SIMONETTI (LNA), intervenendo, per economia di tempi, anche sul Pag. 142suo emendamento 19.6, che riguarda la medesima tematica, osserva che l'articolo 19 appare riguardare non solo la strumentazione messa a disposizione del lavoratore ma anche gli ambienti in cui egli espleta la sua prestazione in modalità di lavoro agile. Pur riconoscendo che la volontà del legislatore non può essere quella di esporre i datori di lavoro a un tale carico di responsabilità, ritiene che l'imprecisa formulazione del testo potrebbe esporre i datori di lavoro a interpretazioni giurisprudenziali sfavorevoli.

  Il sottosegretario Luigi BOBBA osserva che, a suo avviso, il testo dell'articolo 19 non dà luogo ad equivoci sull'ambito della responsabilità del datore di lavoro in materia di sicurezza del lavoratore. Nella norma si evidenzia, infatti, che il datore di lavoro garantisce la salute e della sicurezza sul lavoro e, a tal fine, consegna l'informativa annuale sui rischi, in questo modo chiarendo che in tale atto si sostanzia la garanzia dovuta.

  Roberto SIMONETTI (LNA) osserva che una migliore formulazione del testo favorirebbe una maggiore diffusione del lavoro agile, che potrebbe, invece, essere ostacolata dalla paura dei datori di lavoro di essere coinvolti in contenziosi.

  Cesare DAMIANO, presidente e relatore, pur riconoscendo la ragionevolezza delle argomentazioni addotte dai colleghi intervenuti, ricorda che la necessità di giungere ad una celere approvazione del provvedimento non permette di affrontare tutti i punti che necessiterebbero di una migliore esplicitazione.
  Concorda, tuttavia, con il sottosegretario Bobba, sulla chiarezza del testo dell'articolo 19, in base al quale gli obblighi del datore di lavoro in materia di sicurezza del lavoratore si esauriscono con la consegna dell'informativa scritta.

  La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Rizzetto 19.3 e Simonetti 19.6, nonché gli emendamenti Martelli 19.1 e Placido 19.5, sottoscritti dal deputato Dall'Osso.

  Irene TINAGLI (PD), pur aderendo all'invito al ritiro del suo emendamento 19.8, sottolinea l'esigenza di evitare la confusione, nella quale sono incorsi anche i colleghi intervenuti, tra lavoro agile e lavoro da casa o telelavoro. La peculiarità del cosiddetto lavoro agile sta, infatti, nella possibilità di espletare la prestazione lavorativa in qualunque situazione, anche sconosciuta al datore di lavoro, e con qualsiasi tipo di strumentazione. Da ciò discende, a suo avviso, la necessità di delimitare l'ambito di responsabilità del datore di lavoro e, a tale proposito, sollecita i colleghi e il Governo a un'ulteriore riflessione sul tema, valutando anche la possibilità di impegnare l'Esecutivo con la presentazione di un apposito ordine del giorno in Assemblea.

  Walter RIZZETTO (FdI-AN) osserva che le affermazioni della collega Tinagli corroborano quanto da lui detto sulla potenziale gravosità della responsabilità in capo al datore di lavoro. Non concorda, tuttavia, con la collega sulla possibilità che il lavoro agile possa essere svolto ovunque, dal momento che le statistiche evidenziano una spiccata preferenza per lo svolgimento della prestazione lavorativa dalla propria abitazione. A suo avviso, la presentazione di un ordine del giorno non garantisce la stessa incisività dell'approvazione di una apposita disposizione.

  Roberto SIMONETTI (LNA) fa proprio l'emendamento Tinagli 19.8.

  La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Tinagli 19.8 e Polverini 19.4, fatti propri dal deputato Simonetti, e Airaudo 19.2, fatto proprio dal deputato Dall'Osso.

  Tiziana CIPRINI (M5S), intervenendo sul suo articolo aggiuntivo 19.01, osserva che esso è volto a preservare dal rischio dell'isolamento il lavoratore che sceglie di espletare la sua prestazione in modalità di Pag. 143lavoro agile, prevedendo l'obbligo per il datore di lavoro di predisporre appositi percorsi di sostegno e formazione.

  La Commissione respinge l'articolo aggiuntivo Ciprini 19.01.

  Cesare DAMIANO, presidente e relatore, segnalando che si passa all'esame delle proposte emendative riferite all'articolo 20, invita al ritiro di tutte le proposte emendative riferite a tale articolo, avvertendo che, altrimenti, il parere deve intendersi contrario, ad eccezione dell'articolo aggiuntivo Gebhard 20.09, risultante dalla riformulazione dell'emendamento Gebhard 15.4, sul quale il parere è favorevole. Ricorda che la deputata Gnecchi, firmataria dell'emendamento 15.4, ha accettato la riformulazione. Propone, inoltre, di accantonare l'articolo aggiuntivo Airaudo 20.02, in quanto la proposta prevede l'istituzione di un tavolo permanente delle professioni, analogamente ad altre proposte emendative riferite ad altri articoli del disegno di legge. Ritiene, pertanto, utile che su questa materia si svolga un'unica discussione.

  Il sottosegretario Luigi BOBBA esprime parere conforme a quello del presidente, in qualità di relatore.

  La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Rizzetto 20.1 e Simonetti 20.2.

  Gessica ROSTELLATO (PD), accogliendo la richiesta di ritirare il suo emendamento 20.3 riguardante il tema della sicurezza, osserva che esso intende escludere l'applicazione dell'aumento del premio assicurativo a carico dell'azienda a causa dell'aumento del tasso di rischio in caso di svolgimento di attività lavorative con la modalità del lavoro agile. Anche in questo caso, si tratta di una proposta che appare suscettibile di favorire la diffusione di tale modalità di lavoro e auspica che il Governo sia disposto ad accogliere, quantomeno, un ordine del giorno, che impegni ad ottenere dall'INAIL una soluzione amministrativa della questione.

  Il sottosegretario Luigi BOBBA ritiene che l'accoglimento della proposta emendativa, porrebbe in capo alle imprese che non fanno ricorso al lavoro agile un onere improprio. Quanto all'ordine del giorno prospettato dalla deputata Rostellato, si riserva di valutarne il testo prima di esprimere un giudizio, ribadendo che l'applicazione della norma spetta all'INAIL.

  Cesare DAMIANO, presidente e relatore, ritiene che vi siano le condizioni per la presentazione di un ordine del giorno in Assemblea che possa trovare un adeguato supporto.

  Tiziana CIPRINI (M5S), intervenendo sul suo emendamento 20.4, sottolinea che esso è volto a garantire più tutela ai lavoratori, eliminando il riferimento a non meglio precisati criteri di ragionevolezza.

  La Commissione, con distinte votazioni, respinge l'emendamento Ciprini 20.4 e approva l'articolo aggiuntivo Gebhard 20.09 (ex 15.4 Nuova formulazione) (vedi allegato 2). Respinge, quindi, gli identici articoli aggiuntivi Placido 20.01, fatto proprio dal deputato Dall'Osso, e Ciprini 20.05.
  Conformemente a quanto proposto dal presidente in qualità di relatore, la Commissione delibera di accantonare l'articolo aggiuntivo Airaudo 20.02. La Commissione respinge, quindi, l'articolo aggiuntivo Airaudo 20.03, fatto proprio dal deputato Dall'Osso.

  Gessica ROSTELLATO (PD) ritira il suo articolo aggiuntivo 20.04.

  Matteo DALL'OSSO (M5S) sottoscrive l'articolo aggiuntivo Rostellato 20.04, testé ritirato dalla presentatrice.

  La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli articoli aggiuntivi Rostellato 20.04, fatto proprio dal deputato Dall'Osso, e Ciprini 20.06, 20.07 e 20.08.

Pag. 144

  Cesare DAMIANO, presidente, essendosi concluso l'esame delle proposte emendative riferite al Capo II del disegno di legge, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.

  La seduta termina alle 14.40.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

  Martedì 21 febbraio 2017.

  L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.40 alle 14.50.

Pag. 145