CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 21 febbraio 2017
770.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Finanze (VI)
COMUNICATO
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SEDE CONSULTIVA

  Martedì 21 febbraio 2017. — Presidenza del vicepresidente Sestino GIACOMONI. — Interviene il viceministro dell'economia e delle finanze Luigi Casero.

  La seduta comincia alle 12.20.

DL 244/2016: Proroga e definizione di termini. Proroga del termine per l'esercizio di deleghe legislative.
C. 4304 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alle Commissioni riunite I e V).
(Esame, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Sestino GIACOMONI, presidente, avverte che le Commissioni I e V concluderanno l'esame in sede referente del disegno di legge in titolo entro le ore 13 di oggi, in quanto la discussione in Assemblea sul provvedimento inizierà alle ore 15 di oggi: in tale contesto la Commissione deve pertanto esprimere il proprio parere su di esso entro la seduta odierna.

  Silvia FREGOLENT (PD), relatrice, rileva come la Commissione sia chiamata a esaminare, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis del regolamento, per gli aspetti attinenti la materia tributaria, ai fini del parere alle Commissioni riunite I Affari costituzionali e V Bilancio, il disegno di legge C. 4304, approvato dal Senato, di conversione del decreto-legge n. 244 del 2016, recante proroga e definizione di termini e proroga del termine per l'esercizio di deleghe legislative.
  Illustrando brevemente le sole disposizioni del provvedimento rientranti negli ambiti di competenza della Commissione Finanze, evidenzia in primo luogo come il comma 3-novies dell'articolo 3, introdotto al Senato, intervenendo sull'articolo 16 del Pag. 76decreto legislativo n. 147 del 2015, riapra fino al 30 aprile 2017 il termine per l'esercizio della scelta sul regime fiscale di favore applicabile ai lavoratori che rientrano in Italia.
  In merito rammenta che il richiamato articolo 16 del decreto legislativo n. 147 ha inteso disciplinare nuovamente la materia del rientro dei lavoratori all'estero, in particolare concedendo un'agevolazione fiscale temporanea ai lavoratori che, non essendo stati residenti in Italia nei cinque periodi di imposta precedenti e impegnandosi a permanere in Italia per almeno due anni, trasferiscono la residenza nel territorio dello Stato.
  Per questi soggetti il reddito di lavoro dipendente e di lavoro autonomo prodotto concorre alla formazione del reddito complessivo IRPEF nella misura del cinquanta per cento del proprio ammontare. Per i lavoratori dipendenti, si richiede che l'attività lavorativa sia prestata prevalentemente nel territorio italiano, deve essere svolta presso un'impresa residente nel territorio dello Stato in forza di un rapporto di lavoro instaurato con questa o con società che direttamente o indirettamente controllano la medesima impresa, ne sono controllate o sono controllate dalla stessa società che controlla l'impresa. Detti lavoratori devono inoltre rivestire ruoli direttivi ovvero essere in possesso di requisiti di elevata qualificazione o specializzazione
  Per i lavoratori autonomi non si richiede la presenza di un rapporto di lavoro con un'impresa residente, né lo svolgimento di ruoli direttivi o il possesso di requisiti di elevata qualificazione o specializzazione.
  L'agevolazione si applica a decorrere dal periodo di imposta in cui è avvenuto il trasferimento della residenza nel territorio dello Stato e per i quattro periodi successivi. Per i lavoratori autonomi essa si applica dal 1o gennaio 2017.
  L'agevolazione si estende anche ai cittadini di Stati, diversi da quelli appartenenti all'Unione europea, con i quali sia in vigore una convenzione per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito ovvero un accordo sullo scambio di informazioni in materia fiscale, in possesso di un titolo di laurea, che hanno svolto continuativamente un'attività di lavoro dipendente, di lavoro autonomo o di impresa fuori dall'Italia negli ultimi ventiquattro mesi, ovvero che hanno svolto continuativamente un'attività di studio fuori dall'Italia negli ultimi ventiquattro mesi o più, conseguendo un titolo di laurea o una specializzazione post lauream.
  In particolare l'articolo 16, comma 4 consente ai lavoratori rientrati in Italia col beneficio della parziale detassazione IRPEF (disposta della legge n. 238 del 2010), ove trasferiti entro il 31 dicembre 2015, di scegliere per l'applicazione, per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2016 e per quello successivo, tra:
   il regime disposto dalla stessa legge n. 238 del 2010, nei limiti e alle condizioni indicati dalla legge stessa; l'agevolazione consiste nella parziale detassazione IRPEF dei redditi di lavoro dipendente, autonomo o d'impresa; tali redditi concorrono alla base imponibile nella misura, rispettivamente, del 20 per cento per le lavoratrici e del 30 per cento per i lavoratori (con detassazione rispettivamente dell'ottanta e del settanta per cento);
   in alternativa, il regime previsto dall'illustrato articolo 16 del decreto legislativo n. 147 del 2015.

  Rammenta inoltre, in tale contesto, che la legge di bilancio 2017 chiarisce che l'innalzamento al cinquanta per cento della quota di reddito esente da IRPEF si applica, per i periodi d'imposta dal 2017 al 2020, anche ai lavoratori dipendenti che, nell'anno 2016, hanno trasferito la residenza nel territorio dello Stato (ai sensi dell'articolo 2 del testo unico delle imposte sui redditi, TUIR) e ai soggetti che, nel medesimo anno 2016, hanno esercitato la predetta opzione di cui al comma 4 dell'articolo 16.
  In sostanza, per le annualità 2017-2020 viene esentato da IRPEF il cinquanta per cento del reddito dei lavoratori dipendenti che hanno acquisito la residenza in Italia Pag. 77nel 2016 e quello dei soggetti, destinatari della legge n. 238 del 2010, che nell'anno 2016 hanno scelto di applicare il nuovo regime del predetto articolo 16.
  Tali categorie di soggetti, per effetto delle norme proposte, per i rimanenti quattro anni dell'agevolazione (atteso che già nel 2016 hanno fruito della riduzione dell'imponibile per il trenta per cento) hanno diritto a una riduzione dell'imponibile in misura più elevata (cinquanta per cento).
  L'articolo 7, comma 3-bis, aggiunto durante l'esame al Senato, dispone una proroga dei termini vigenti (dal 31 gennaio al 28 febbraio dell'anno successivo al sostenimento di spese veterinarie) per l'invio al Sistema tessera sanitaria (STS), da parte dei veterinari iscritti agli Albi professionali, dei dati relativi alle predette spese – in relazione ad animali da compagnia e destinati alla pratica sportiva – sostenute da persone fisiche a partire dal 1o gennaio 2016.
  In merito ricorda che l'obbligo di invio riguarda i dati dei documenti di spesa (scontrini, fatture, ricevute) rilasciati a persone fisiche, rilevanti per la detrazione d'imposta prevista, nella misura del 19 per cento, dall'articolo 13-bis, comma 1, lettera c-bis) del TUIR in relazione alle spese veterinarie; le tipologie di animali sono quelle individuate dal decreto del MEF n. 289 del 6 giugno 2001 (animali legalmente detenuti a scopo di compagnia o per la pratica sportiva).
  Il termine per l'invio telematico al STS di tali dati è stabilito dall'Allegato A, punto 4.6 del decreto del MEF 31 luglio 2015 che detta le specifiche tecniche e le modalità operative dei dati ai fini della predisposizione della dichiarazione dei redditi precompilata: tale trasmissione, a pena dello scarto dei dati inviati, deve essere effettuata secondo quanto previsto dal calendario pubblicato sul sito del Sistema (www.sistemats.it) e comunque entro e non oltre il mese di gennaio dell'anno successivo a quello della spesa effettuata dall'assistito.
  È opportuno sottolineare che per i dati dei documenti fiscali relativi all'anno 2016, il decreto del MEF del 25 gennaio 2017, all'articolo 2, comma 1, lettera b), ha già disposto la proroga del predetto termine dal 31 gennaio al 9 febbraio 2017.
  I soggetti tenuti all'invio dei dati sono i professionisti iscritti agli albi professionali, per quanto qui interessa, dei medici veterinari e non anche le strutture medico veterinarie organizzate in forma giuridica di società, in quanto esse non rientrano tra le strutture autorizzate ai sensi dell'articolo 8-ter della legge n. 502 del 1992 (strutture non accreditate al SSN autorizzate all'esercizio di attività sanitarie e sociosanitarie), fatta eccezione nel caso in cui il rappresentante legale sia un medico veterinario che abbia facoltà di inviare i documenti emessi dalla società relativamente alle spese veterinarie, comunicando in fase di accreditamento la partita IVA della società di cui è legale rappresentante.
  Nell'articolo 9 il comma 9-octies, introdotto nel corso dell'esame al Senato, estende all'anno 2017 la detrazione dell'IVA pagata per l'acquisto di immobili a destinazione residenziale di classe energetica A o B da parte delle imprese costruttrici, introdotta dalla legge n. 208 del 2015 per l'anno 2016.
  In particolare, si consente di detrarre dall'IRPEF, fino alla concorrenza del suo ammontare, il 50 per cento dell'importo corrisposto a titolo di IVA per l'acquisto, effettuato entro il 31 dicembre 2017 (in luogo del 31 dicembre 2016), di unità immobiliari a destinazione residenziale, di classe energetica A o B ai sensi della normativa vigente, se cedute dalle imprese costruttrici delle stesse. La detrazione è pari al 50 per cento dell'imposta dovuta ed è ripartita in 10 quote annuali.
  I commi da 9-novies a 9-undecies dell'articolo 9 provvedono alla copertura dei relativi oneri finanziari valutati in 15,9 milioni di euro per l'anno 2018 e in 9,1 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2019 al 2027, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica; il comma 9-decies prevede, altresì, un incremento del medesimo Fondo per interventi strutturali di politica economica di 6,8 milioni Pag. 78di euro per l'anno 2028, il quale è coperto mediante utilizzo delle maggiori entrate derivanti, nel medesimo anno 2028, dal comma 9-octies.
  L'articolo 12, comma 2-bis, introdotto nel corso dell'esame al Senato, stabilisce il differimento al 31 dicembre 2017 del termine ultimo per la proroga delle utilizzazioni delle aree di demanio marittimo per finalità diverse da quelle turistico-ricreative, di cantieristica navale, pesca e acquacoltura, in essere al 31 dicembre 2013, sempre che nel frattempo non intervenga la definizione del procedimento propedeutico all'adozione della disciplina relativa alle concessioni demaniali marittime (disciplinato all'articolo 7, comma 9-septiesdecies, del decreto-legge n. 78 del 2015, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 125 del 2015).
  In particolare la norma differisce dal 31 dicembre 2016 al 31 dicembre 2017 il termine ultimo contenuto all'articolo 7, comma 9-duodevicies, del decreto-legge n. 78 del 2015 per la proroga delle utilizzazioni delle aree di demanio marittimo per finalità diverse da quelle turistico-ricreative, di cantieristica navale, pesca e acquacoltura, in essere al 31 dicembre 2013. Si tratta quindi di una proroga che non attiene alle concessioni per finalità turistico ricreative come stabilimenti balneari, alberghi, campeggi, villaggi turistici, che sono state prorogate fino al 2020, ma che riguarda le altre tipologie di concessioni demaniali marittime. Tale proroga è disposta sino alla definizione del procedimento regionale di ricognizione delle fasce costiere, di cui al comma 9-septiesdecies e comunque non oltre il 31 dicembre 2016 (termine ora prorogato di un anno).
  Al riguardo rammenta che il richiamato procedimento di cui al comma 9-septiesdecies, demanda alle Regioni una ricognizione delle rispettive fasce costiere, finalizzata anche alla proposta di revisione organica delle zone di demanio marittimo ricadenti nei propri territori. Si prevede altresì che tale proposta sia trasmessa, a cura delle medesime regioni, al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e all'Agenzia del demanio, che, nei 120 successivi giorni dal ricevimento della stessa, attivano, per gli aspetti di rispettiva competenza, i procedimenti previsti dagli articoli 32 (Delimitazione di zone del demanio marittimo) e 35 (Esclusione di zone dal demanio marittimo) del codice della navigazione, anche convocando apposite Conferenze di servizi.
  Tale ricognizione delle fasce costiere è propedeutica all'adozione della disciplina relativa alle concessioni demaniali marittime per finalità turistico-ricreative, che sono state prorogate fino al 31 dicembre 2020, in attesa della revisione della legislazione nazionale in materia, dall'articolo 1, comma 18, del decreto-legge n. 194 del 2009, novellato dall'articolo 34-duodecies del decreto-legge n. 179 del 2012. Si tratta delle concessioni insistenti su beni demaniali marittimi lacuali e fluviali con finalità turistico-ricreative, ad uso pesca, acquacoltura ed attività produttive ad essa connesse, e sportive, nonché quelli destinati a porti turistici, approdi e punti di ormeggio dedicati alla nautica da diporto, in essere al 30 dicembre 2009 (data di entrata in vigore del decreto-legge n. 194 del 2009) e la cui scadenza era fissata entro il 31 dicembre 2015.
  Richiama al riguardo che la Corte di Giustizia dell'Unione europea si è recentemente pronunciata, con sentenza del 14 luglio 2016 (cause riunite C-458/14), sulla questione della proroga delle concessioni demaniali marittime e lacuali, stabilendo che il diritto comunitario (articolo 49 TFUE) non consente che le concessioni per l'esercizio delle attività turistico-ricreative nelle aree demaniali marittime e lacustri siano prorogate in modo automatico in assenza di qualsiasi procedura di selezione dei potenziali candidati, anche se gli Stati membri possono tenere conto di motivi imperativi di interesse generale quali, in particolare, la necessità di tutelare il legittimo affidamento dei titolari delle autorizzazioni, al fine di permettere loro di poter ammortizzare gli investimenti effettuati. A seguito della Sentenza della Corte di Giustizia, con il decreto-legge n. 113 del 2016 il termine, che era fissato al 30 settembre 2016, per il riordino complessivo Pag. 79della disciplina dei canoni demaniali marittimi, è stato abrogato e, per garantire la certezza alle situazioni giuridiche in atto e assicurare l'interesse pubblico all'ordinata gestione del demanio senza soluzione di continuità, è stata riconosciuta la validità ex lege dei rapporti concessori già instaurati e pendenti in base all'articolo 1, comma 18, del decreto-legge n. 194 del 2009.
  Ricorda inoltre anche che la legge di Stabilità 2016 (comma 484 della legge n. 208 del 2015) aveva sospeso fino al 30 settembre 2016 i procedimenti pendenti, alla data del 15 novembre 2015, relativi alle concessioni demaniali marittime con finalità turistiche ricreative esclusivamente riferibili alla conduzione delle pertinenze demaniali e a procedimenti rispetto ai quali sussistano contenziosi sull'applicazione dei criteri di calcolo dei canoni.
  Nell'articolo 13 il comma 2 proroga dal 31 dicembre 2016 al 31 dicembre 2017 il termine (di cui all'articolo 3-bis, comma 2, del decreto-legge n. 16 del 2012, che lo fissava originariamente al 31 dicembre 2012) entro il quale continuano ad applicarsi alla produzione combinata di energia elettrica e calore, specifici coefficienti (indicati dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas con deliberazione n. 16/98 dell'11 marzo 1998 e ridotti nella misura del 12 per cento) necessari a individuare i quantitativi di combustibile i quali, impiegati nei predetti impianti, possano ritenersi utilizzati per la produzione di energia elettrica e che sono dunque soggetti alla relativa accisa (in misura, dunque, agevolata).
  Tale applicazione viene effettuata in attesa dell'adozione del decreto del Ministero dello sviluppo economico – di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze – che consente la determinazione della tassazione applicabile ai combustibili impiegati negli impianti cogenerativi (produzione combinata di energia elettrica e calore). Rammenta che per l'adozione di tale decreto non è previsto uno specifico termine; tuttavia, rinviando di un anno l'applicazione dei coefficienti summenzionati, si posticipa sostanzialmente anche l'emanazione della norma secondaria.
  In tale contesto ricorda che il richiamato articolo 3-bis del decreto-legge n. 16 del 2012 al comma 1 ha novellato il Testo unico delle accise (TUA) di cui al decreto legislativo n. 504 del 1995, indicando una misura agevolata di accisa applicabile ai combustibili impiegati in impianti di produzione combinata di energia e calore; si tratta in particolare delle aliquote di accisa previste per l'energia elettrica dal punto 11 della tabella A allegata al TUA, rideterminate in relazione a specifici coefficienti da individuare con un decreto del Ministero dello sviluppo economico, adottato di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze. Tale rideterminazione dovrebbe avvenire, secondo quanto previsto dal citato articolo 3-bis, attraverso la fissazione di specifici coefficienti moltiplicativi delle predette aliquote di accisa, di cui al punto 11 della tabella A. In attesa del predetto decreto il comma 2 del citato articolo 3-bis lascia ferma l'applicazione, per la suddetta produzione combinata di energia elettrica e calore, dei coefficienti già individuati dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas.
  Il comma 4 dell'articolo 13, modificato al Senato, interviene sul testo dell'articolo 2-bis del decreto-legge n. 193 del 2016, posticipando dal 3 dicembre 2016 a 1o ottobre 2017 (in luogo del termine del 1o luglio 2017, originariamente previsto dal decreto-legge) l'applicazione delle norme, ivi contenute, che:
   dispongono l'effettuazione del pagamento spontaneo delle entrate degli enti locali sul conto corrente di tesoreria dei medesimi enti locali, mediante F24, ovvero attraverso strumenti di pagamento elettronici che gli enti impositori rendano disponibili, ferme restando le modalità di versamento previste per l'IMU e la TASI;
   prevedono, per le entrate diverse da quelle tributarie, che il versamento sia effettuato esclusivamente sul conto corrente di tesoreria o tramite strumenti di pagamento elettronici; per tali entrate non è possibile l'utilizzo dell'F24.

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  Sempre per effetto delle norme introdotte al Senato, si dispone che dal 1o ottobre 2017 il versamento di tutte le entrate riscosse dal gestore del servizio consenta l'acquisizione da parte degli enti locali degli importi riscossi nel medesimo giorno del pagamento.
  La disposizione precisa inoltre – a seguito le modifiche apportate al Senato – che le norme appena illustrate non si applicano ai versamenti effettuati al nuovo ente incaricato della riscossione nazionale, ovvero l'Agenzia delle entrate-Riscossione, operativa dal 1o luglio 2017.
  Il comma 4-bis dell'articolo 13, introdotto nel corso dell'esame al Senato, consente agli enti locali, in deroga al blocco degli aumenti di tributi e addizionali previsto dalla legge di stabilità 2016, di disporre gli aumenti connessi al contributo di sbarco a decorrere dal 2017.
  In merito ricorda che il comma 3-bis dell'articolo 4 del decreto legislativo n. 23 del 2011 ha consentito ai comuni delle isole minori, ovvero a quelli nel cui territorio insistono isole minori, di istituire, in alternativa all'imposta di soggiorno, un'imposta di sbarco, nella misura massima di 1,50 euro, destinata a finanziare interventi in materia di turismo, di fruizione e recupero dei beni culturali e ambientali e dei servizi pubblici locali. Tale disposizione è stata da ultimo modificata dall'articolo 33 della legge n. 221 del 2015 (cosiddetto collegato ambientale) il quale ha sostituito l'imposta di sbarco con il contributo di sbarco.
  I commi da 4-ter a 4-octies dell'articolo 13 recano alcune misure di semplificazione in favore dei contribuenti.
  In particolare, il comma 4-ter ripristina fino al 31 dicembre 2017 gli obblighi di comunicazione dei dati relativi agli acquisti intracomunitari di beni ed alle prestazioni di servizio ricevute da soggetti stabiliti in altro Stato membro dell'Unione europea, previsti dall'articolo 50, comma 6, del decreto-legge n. 331 del 1993, nel testo vigente alla data del 24 ottobre 2016 (data di entrata in vigore del decreto-legge n. 193 del 2016).
  In estrema sintesi, rammenta che il richiamato articolo 50, comma 6, obbliga i contribuenti a presentare telematicamente all'Agenzia delle dogane gli elenchi riepilogativi delle cessioni e degli acquisti intracomunitari, nonché delle prestazioni di servizi rese nei confronti di soggetti passivi stabiliti in un altro Stato membro della Comunità e quelle da questi ultimi ricevute. Gli elenchi riepilogativi delle prestazioni di servizi di cui al primo ed al secondo periodo non comprendono le operazioni per le quali non è dovuta l'imposta nello Stato membro in cui è stabilito il destinatario.
  Sul comma 6 è intervenuto l'articolo 4, comma 4, lettera b) del decreto-legge n. 193 del 2016 che ha disposto l'abrogazione, dal 1o gennaio 2017, degli obblighi di comunicazione relativi agli acquisti intracomunitari di beni e alle prestazioni di servizi ricevute da soggetti stabiliti in un altro Stato membro dell'Unione europea.
  Di conseguenza, la norma del comma 4-ter sostanzialmente fa rivivere gli obblighi di comunicazione relativi ad acquisti intracomunitari e prestazioni di servizi rese da soggetti UE fino al 31 dicembre 2017.
  Il comma 4-quater sostituisce il comma 6 dell'articolo 50 del decreto-legge n. 331 del 1993, modificando la normativa vigente nei seguenti termini:
   1) si chiarisce che la presentazione degli elenchi riepilogativi all'Agenzia delle dogane e dei monopoli è effettuata anche per finalità statistiche;
   2) si prevede che gli obblighi di presentazione non riguardano più anche gli elenchi riepilogativi delle prestazioni di servizi;
   3) si stabilisce che i soggetti identificati ai fini dell'applicazione della disciplina sulla territorialità dell'IVA (enti, associazioni e organizzazioni, anche quelli non soggetti passivi, identificati ai fini IVA), presentano solo l'elenco riepilogativo degli acquisti intracomunitari (e quindi non più l'elenco riepilogativo delle prestazioni di servizi ricevute da soggetti passivi Pag. 81stabiliti in un altro Stato membro dell'Unione europea);
   4) si affida a un provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, di concerto con il Direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, e d'intesa con l'Istituto Nazionale di Statistica la definizione di significative misure di semplificazione degli obblighi comunicativi dei contribuenti, volte a garantire anche la qualità e completezza delle informazioni statistiche richieste dai regolamenti dell'Unione europea e ad evitare duplicazioni prevedendo, in particolare, che la numerosità dei soggetti obbligati all'invio degli elenchi riepilogativi sia ridotta al minimo, diminuendo la platea complessiva dei soggetti interessati e comunque con obblighi informativi inferiori rispetto a quanto previsto dalla normativa vigente e nel rispetto della normativa dell'Unione;
   5) non è riproposta di fatto la previsione che esclude dagli elenchi riepilogativi delle prestazioni di servizi le operazioni per le quali non è dovuta l'imposta dello Stato membro in cui è stabilito il destinatario.

  Il comma 4-quinquies stabilisce che il provvedimento di semplificazione delle comunicazioni previste dall'articolo 50, comma 6, del decreto-legge n. 331 del 1993 (come sostituito dal comma 4-quater dell'articolo 13 del decreto-legge) è adottato entro novanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del medesimo decreto-legge e produce effetti a decorrere dal 1o gennaio 2018.
  Il comma 4-sexies abroga la disciplina delle comunicazioni al fisco e dei controlli dell'Agenzia delle entrate, relative alla concessione di beni d'impresa in godimento ai soci, previste ai commi 36-sexiesdecies e 36-septiesdecies dell'articolo 2 del decreto-legge n. 138 del 2011.
  Il comma 4-septies sopprime l'articolo 1, comma 147, della legge n. 208 del 2015, che demanda ad apposito decreto ministeriale l'individuazione dei criteri generali per la raccolta delle informazioni relative agli acquisti di beni e alle prestazioni di servizi ricevute da soggetti residenti fuori del territorio dello Stato, necessarie ad assicurare un adeguato presidio al contrasto dell'evasione internazionale, affidando poi a un successivo provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate il compito di definire le modalità tecniche di applicazione della norma, con contestuale soppressione di eventuali duplicazioni di adempimenti già esistenti.
  Il comma 4-octies abroga, a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016, l'articolo 8, comma 2, della legge n. 431 del 1998, il quale subordina la facoltà di usufruire dell'abbattimento al 30 per cento dell'imponibile derivante da contratti di affitto a canone concordato all'indicazione nella dichiarazione dei redditi, da parte del locatore, degli estremi di registrazione del contratto di locazione, nonché quelli della denuncia dell'immobile ai fini dell'applicazione dell'ICI.
  Il comma 5 dell'articolo 13, modificato nel corso dell'esame al Senato, proroga dal 31 dicembre 2016 fino al trasferimento delle funzioni di vigilanza all'organismo di vigilanza e tenuta dell'albo unico dei consulenti finanziari (previsto dall'articolo 1, comma 36, della legge n. 208 del 2015), e comunque non oltre il 31 dicembre 2017, il termine per l'esercizio dell'attività di consulenza in materia di investimenti (consulenti finanziari), da parte dei soggetti che al 31 dicembre 2007 prestavano già tale attività, senza detenere somme di denaro o strumenti finanziari di pertinenza dei clienti.
  A tal fine è prorogato il termine previsto dall'articolo 19, comma 14, del decreto legislativo n. 164 del 2007, (che ha recepito nell'ordinamento italiano la direttiva 2004/39/CE cd. MIFID), al fine di consentire la prosecuzione l'esercizio dell'attività di consulenza in materia di investimenti (consulenti finanziari) da parte dei soggetti che già esercitavano tale attività in attesa della piena operatività delle eventuali riforme.
  Per effetto della previsione del comma 5, dunque, nonostante l'esercizio professionale di servizi e attività di investimento Pag. 82sia riservato dalla legge (ai sensi dell'articolo 18 del TUF) a banche e imprese di investimento (salva l'attività dei consulenti finanziari autonomi ai sensi dell'articolo 18-bis del medesimo TUF), i soggetti che al 31 ottobre 2007 prestavano consulenza in materia di investimenti possono continuare a svolgere tale servizio, senza detenere somme di denaro o strumenti finanziari di pertinenza dei clienti, fino al trasferimento delle funzioni di vigilanza all'organismo di vigilanza e tenuta dell'albo unico dei consulenti finanziari.
  Il comma 5-bis dell'articolo 13, introdotto al Senato, consente alla CONSOB, nell'ambito delle procedure di razionalizzazione delle proprie strutture, di adottare misure di contenimento della spesa ulteriori ed alternative alle vigenti disposizioni in materia di finanza pubblica, fino al 31 marzo 2020, purché sia assicurato il conseguimento dei medesimi risparmi previsti a legislazione vigente.
  Più in dettaglio, la norma proroga al 31 marzo 2020 la facoltà della CONSOB, prevista all'articolo 34, comma 57, del decreto-legge n. 179 del 2012: si tratta della possibilità, nell'ambito dell'autonomia dell'ordinamento CONSOB ed al fine di assicurare efficaci e continuativi livelli di vigilanza per la tutela degli investitori, nonché per la salvaguardia della trasparenza e della correttezza del sistema finanziario, di provvedere alle occorrenti iniziative attuative, anche adottando misure di contenimento della spesa ulteriori ed alternative alle vigenti disposizioni in materia di finanza pubblica.
  Tale facoltà è consentita a condizione che sia assicurato il conseguimento dei medesimi risparmi previsti a legislazione vigente.
  Da tale facoltà viene esclusa l'autorizzazione all'assunzione di personale, prevista all'articolo 2, comma 4-undecies, del decreto-legge n. 35 del 2005 e richiamata dall'articolo 34, comma 57, appena citato.
  Il comma 6-quinquiesdecies dell'articolo 13, introdotto a sua volta al Senato, consente agli intermediari finanziari iscritti nell'apposito albo e ai confidi che hanno potuto continuare a svolgere la propria attività anche dopo l'entrata in vigore della riforma degli operatori finanziari di cui al decreto legislativo n. 141 del 2010, di continuare redigere il bilancio secondo le disposizioni relative agli intermediari «non IFRS», ovvero gli intermediari non tenuti al rispetto dei principi contabili internazionali, in relazione agli esercizi chiusi o in corso al 31 dicembre 2016 e al 31 dicembre 2017.
  In particolare la norma inserisce un nuovo comma 2-bis nell'articolo 48 del decreto legislativo n. 136 del 2015, che ha recepito le disposizioni europee in tema di applicazione dei principi contabili internazionali ai conti annuali e consolidati delle banche e degli altri istituti finanziari.
  Ricorda al riguardo che il richiamato articolo 48 del decreto legislativo n. 136 ha introdotto un regime transitorio in favore dei confronti e degli intermediari iscritti negli albi preesistenti alla riforma degli intermediari finanziari (operata con il decreto legislativo n. 141 del 2010, successivamente modificato nel tempo e la cui attuazione non è ancora stata completata). Tali soggetti, che ex lege sono stati autorizzati a continuare a esercitare la propria attività, nonché gli intermediari non IFRS, ai fini del bilancio dell'impresa e del bilancio consolidato relativi all'esercizio chiuso o in corso al 31 dicembre 2015, sono state applicate le precedenti regole relative ai bilanci di banche e intermediati (di cui al decreto legislativo n. 87 del 1992, e relativa normativa di carattere secondario).
  L'articolo 13-bis, introdotto durante l'esame al Senato, al comma 2, modificando l'articolo 83 del TUIR, estende le modalità di determinazione del reddito previste per i soggetti che adottano i principi contabili internazionali IAS/IFRS anche alle imprese che redigono il bilancio sulla base dei nuovi principi contabili nazionali redatti dall'Organismo italiano di contabilità (OIC), ad eccezione delle micro-imprese.
  Il medesimo comma 2 consente a tali soggetti il pieno riconoscimento della rappresentazione di bilancio fondata sul principio della prevalenza della sostanza sulla forma mediante la disattivazione delle regole Pag. 83di competenza fiscale (di cui all'articolo 109, commi 1 e 2, del TUIR), ovvero delle ipotesi in cui la rappresentazione di bilancio per ragioni di ordine fiscale cede il passo alla gestione degli effetti fiscali sulla base della natura giuridica delle operazioni (come nelle fattispecie aventi ad oggetto titoli partecipativi) al fine di garantire l'applicazione di istituti fiscali quali l'esenzione delle plusvalenze e l'esclusione dei dividendi. A tal fine, ai soggetti che adottano in nuovi OIC si applicano le disposizioni contenute nei decreti di attuazione dell'articolo 1, comma 59, della legge n. 244 del 2007 e dell'articolo 4, comma 7-quater del decreto legislativo n. 38 del 2005 in materia di principi contabili internazionali.
  Coerentemente con le modifiche apportate il comma 1 proroga di 15 giorni il termine per la presentazione delle dichiarazioni dei redditi e delle dichiarazioni IRAP in favore delle imprese interessate da tali novità contabili, con riferimento al periodo di imposta nel quale vanno dichiarati i componenti reddituali e patrimoniali rilevati in bilancio, a decorrere dall'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2015.
  Il comma 2 apporta quindi alcune modifiche di coordinamento al TUIR:
   la lettera b) prevede che, ai fini della determinazione del ROL (risultato operativo lordo, cioè la differenza tra il valore e i costi della produzione) non si tenga conto dei componenti positivi e negativi derivanti da operazioni di trasferimento di azienda;
   la lettera c) introduce un unico limite di deducibilità delle spese relative a più esercizi, costituito dalla quota delle stesse imputabile a ciascun esercizio, ad eccezione delle spese di rappresentanza;
   la lettera d) consente il rispetto del principio di previa imputazione a conto economico dei componenti negativi anche ai soggetti che adottano i nuovi OIC, con riferimento a quei componenti di reddito che non transitano più al conto economico, pur se rilevati nello stato patrimoniale;
   la lettera e) introduce la possibilità di fare riferimento, ai fini fiscali, a tassi di cambio alternativi rispetto a quelli della BCE, purché si tratti di quotazioni fornite da operatori indipendenti con idonee forme di pubblicità;
   la lettera f) disciplina il trattamento fiscale della nuova contabilizzazione degli strumenti finanziari derivati, che sono iscritti a bilancio al valore di fair value.

  I commi 3 e 4 intervengono sulle modalità di determinazione della base imponibile, anche a fini IRAP, escludendo i componenti positivi e negativi derivanti da trasferimenti di azienda.
  Ai sensi dei commi 5 e 6 le nuove norme decorrono dall'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2015, anche ai fini IRAP. È previsto un regime transitorio per i derivati diversi da quelli iscritti in bilancio con finalità di copertura, la cui valutazione assume rilievo ai fini della determinazione del reddito al momento del realizzo.
  Il comma 7 reca alcune norme speciali finalizzate a garantire, ai fini fiscali (anche a fini IRAP), la cristallizzazione delle rettifiche operate in sede di prima applicazione dei nuovi OIC.
  Il comma 8 specifica che le nuove norme si applicano anche in caso di successivo aggiornamento dei principi contabili nazionali da parte dell'OIC.
  Il comma 9 prevede un regime transitorio per le spese «fiscalmente capitalizzate» dai soggetti che redigono il bilancio in base ai principi contabili internazionali (cosiddetti IAS/IFRS Adopter), i quali possono mantenere il precedente regime fiscale.
  Il comma 10 autorizza il Ministro dell'economia e delle finanze ad adottare disposizioni di coordinamento per la determinazione della base imponibile dell'IRES e dell'IRAP in caso di approvazione o aggiornamento dei principi contabili nazionali.
  Nell'articolo 14 il comma 3 estende dal 31 dicembre 2016 al 31 dicembre 2017 l'esclusione (introdotta dall'articolo 48, Pag. 84comma 3, del decreto-legge n. 189 del 2016) dalla base imponibile IRPEF dei sussidi occasionali, delle erogazioni liberali o dei benefici di qualsiasi genere, concessi sia da parte dei datori di lavoro privati a favore dei lavoratori residenti nei comuni colpiti dagli eventi sismici del 2016 (elencati negli allegati del decreto-legge n. 189 del 2016), sia da parte dei datori di lavoro privati operanti nei predetti territori a favore dei propri lavoratori, anche non residenti nei predetti comuni.
  Il comma 4 proroga al 31 dicembre 2017 l'esenzione dal pagamento dell'imposta di bollo per le istanze presentate alla pubblica amministrazione, di cui all'articolo 48, comma 7, del decreto-legge n. 189 del 2016 (cosiddetto «decreto sisma»), il quale ha previsto tale esenzione per le persone fisiche residenti o domiciliate e le persone giuridiche che hanno sede legale o operativa nei comuni colpiti dal sisma di cui all'articolo 1 del citato decreto-legge n. 189.
  La disposizione limita l'ambito della proroga, la quale si applica «limitatamente alle sole istanze presentate in relazione agli eventi sismici di cui all'articolo 1 del citato decreto-legge n. 189 del 2016».
  Il comma 5-bis dell'articolo 14, introdotto al Senato, riguarda gli enti locali colpiti dagli eventi sismici di maggio 2012 situati nelle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, individuati ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto-legge n. 74 del 2012, nonché, laddove risultino nessi causali tra danni accusati ed eventi sismici suddetti, di una serie di comuni indicata dall'articolo 67-septies del decreto-legge n. 83 del 2012.
  Per tali enti locali viene prorogata all'anno 2018 la sospensione, prevista dal comma 456 della legge n. 208 del 2015, (legge di stabilità per il 2016), degli oneri relativi al pagamento delle rate dei mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti Spa da corrispondere nell'anno 2017, incluse quelle il cui pagamento è stato differito ai sensi delle leggi di stabilità per gli anni 2013, 2014 e 2015.
  Gli oneri relativi al pagamento delle rate dei mutui di cui sopra sono pagati a decorrere dall'anno 2018, senza applicazione di sanzioni e interessi, in rate di pari importo per dieci anni, sulla base della periodicità di pagamento prevista nei provvedimenti e nei contratti regolanti i mutui stessi.
  Le nuove disposizioni comportano oneri per la finanza pubblica, pari a 4,8 milioni di euro per l'anno 2017 e pari a 4,4 milioni di euro per il 2018, cui si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3-bis, comma 6, del decreto-legge n. 95 del 2012, relativa al credito di imposta e ai finanziamenti bancari agevolati per la ricostruzione.
  Il comma 6-bis dell'articolo 14, introdotto dal Senato, proroga dal 31 dicembre 2016 al 31 dicembre 2017 la previsione, contenuta nell'articolo 8, comma 3, del decreto-legge n. 74 del 2012, in base alla quale i fabbricati, ubicati nelle zone colpite dal sisma del 20 e del 29 maggio 2012 (terremoti che colpirono l'Emilia-Romagna e altre regioni), distrutti od oggetto di ordinanze sindacali di sgombero in quanto inagibili totalmente o parzialmente sono esenti dall'applicazione dell'imposta municipale propria.
  Il comma 6-ter, anch'esso introdotto dal Senato, prevede, per gli oneri di spesa derivanti dal comma 6-bis, quantificati in 25,2 milioni di euro per l'anno 2017, che a essi si provveda mediante riduzione di pari importo dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3-bis, comma 6, del decreto-legge n. 95 del 2012, che aveva autorizzato una spesa massima di 450 milioni di euro annui a decorrere dal 2013.
  Il comma 6-quater dell'articolo 14, a sua volta inserito nel corso dell'esame al Senato, proroga dal 31 dicembre 2016 al 31 dicembre 2017 il termine entro il quale possono essere sospese le rate dei mutui contratti da parte dei soggetti residenti in uno dei comuni colpiti dal sisma del 2012 e dagli eventi atmosferici del 2014.
  Tale proroga riguarda il termine previsto dall'articolo 3, comma 2-bis, primo Pag. 85periodo, del decreto-legge n. 4 del 2014, ai sensi del quale possono chiedere la predetta sospensione i soggetti titolari di mutui ipotecari o chirografari relativi a edifici distrutti, inagibili o inabitabili, anche parzialmente, ovvero relativi alla gestione di attività di natura commerciale ed economica svolte nei medesimi edifici, previa presentazione di autocertificazione del danno subito.
  In particolare l'articolo 3, comma 2-bis, del decreto-legge n. 4 del 2014 prevede che i soggetti devono avere la residenza o la sede legale o operativa:
   in un comune colpito dagli eventi alluvionali del 17 e 19 gennaio 2014 nonché dal sisma del 20 e 29 maggio 2012 (si tratta dei seguenti comuni: Bastiglia, Bomporto, San Prospero, Camposanto, Finale Emilia, Medolla, San Felice sul Panaro);
   in uno dei comuni indicati nell'allegato 1-bis del decreto-legge n. 4 del 2014, che sono stati colpiti, nel periodo tra il 30 gennaio e il 18 febbraio 2014, da eccezionali eventi atmosferici, anche di carattere alluvionale, a condizione che sia stato dichiarato lo stato di emergenza nei rispettivi territori entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto n. 4 del 2014;
   in uno dei comuni delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, interessate dagli eventi sismici dei giorni 20 e 29 maggio 2012, per i quali è stato adottato il decreto di differimento dei termini per l'adempimento degli obblighi tributari;
   nei comuni di Ferrara, Mantova, nonché, ove risulti l'esistenza del nesso causale tra i danni e gli indicati eventi sismici, nei comuni di Castel d'Ario, Commessaggio, Dosolo, Pomponesco, Viadana, Adria, Bergantino, Castelnovo Bariano, Fiesso Umbertiano, Casalmaggiore, Casteldidone, Corte dè Frati, Piadena, San Daniele Po, Robecco d'Oglio, Argenta.

  In tale contesto il comma 6-quater dell'articolo 14 prevede un'autorizzazione di spesa nel limite massimo di 300.000 euro, per l'anno 2017, da versare sulle contabilità speciali di cui all'articolo 2, comma 6, del decreto-legge n. 74 del 2012. Alla copertura degli oneri si provvede mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3-bis (recante Credito di imposta e finanziamenti bancari agevolati per la ricostruzione), comma 6, del decreto-legge n. 95 del 2012, il quale autorizzava la spesa massima di 450 milioni di euro annui a decorrere dal 2013, poi rideterminata da successivi provvedimenti normativi.
  Il comma 12-quinquies dell'articolo 14 modifica l'articolo 12 del decreto-legge n. 78 del 2015 il quale disciplina le zone franche urbane Emilia.
  In particolare, la lettera a) ne sostituisce il comma 6, estendendo ai periodi di imposta dal 2015 al 2019 (anziché per il periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del decreto-legge n. 78 e per quello successivo) le esenzioni dalle imposte di cui al comma 5 (esenzione dalle imposte sui redditi del reddito derivante dallo svolgimento dell'attività svolta dall'impresa nella zona franca dell'importo di 100.000 euro del reddito derivante dallo svolgimento dell'attività svolta dall'impresa nella zona franca; esenzione dall'imposta regionale sulle attività produttive del valore della produzione netta derivante dallo svolgimento dell'attività svolta dall'impresa nella zona franca nel limite di euro 300.000, riferito al valore della produzione netta; esenzione dalle imposte municipali proprie per gli immobili siti nella zona franca posseduti e utilizzati per l'esercizio dell'attività economica).
  La lettera b) aggiunge un nuovo comma 7-bis nel predetto articolo 12 del decreto-legge n. 78 del 2015, il quale stabilisce che, per i periodi di imposta dal 2017 al 2019, l'agevolazione è concessa a valere sulle risorse di cui al primo periodo del comma 7 non fruite dalle imprese beneficiarie e comunque nel limite annuale per la fruizione da parte delle imprese beneficiarie di 6 milioni di euro per l'anno 2017 e 8 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019. Pag. 86
  Ricorda in merito che il richiamato primo periodo del citato comma 7 prevede che, nell'ambito delle risorse già stanziate dall'articolo 22-bis del decreto-legge n. 66 del 2014 per gli interventi in favore delle zone franche urbane (75 milioni di euro per il 2015 e 100 milioni di euro per il 2016), una quota pari a 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016, sia destinata all'attuazione dell'articolo 12 del decreto-legge n. 78 del 2015.
  Il comma 12-sexies dell'articolo 14 stabilisce che alla compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e di indebitamento netto derivanti dal comma 12-bis, pari a 6 milioni di euro per il 2017 e ad 8 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019, si provveda mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge n. 154 del 2008.
  L'articolo 14-bis, introdotto nel corso dell'esame al Senato, proroga dal 31 dicembre 2016 al 31 dicembre 2017 il termine entro il quale le Agenzie fiscali possono concludere nuovi concorsi per dirigenti, previsti dall'articolo 4-bis del decreto-legge n. 78 del 2015, il quale ha stabilito che, al fine di coprire le vacanze nell'organico dei dirigenti, le agenzie fiscali possono annullare le procedure concorsuali per dirigente bandite, ma non ancora concluse, ed indire, per un corrispondente numero di posti, nuovi concorsi pubblici, per soli esami, da concludere entro il 31 dicembre 2016. La norma del decreto-legge n. 78 dispone inoltre che una percentuale non superiore al 30 per cento dei posti banditi sia riservata al personale dipendente dalle agenzie fiscali, che possono assumere i vincitori nei limiti delle loro facoltà assunzionali.
  In tale ambito l'articolo 14-bis estende a tutto il 2017 il termine per l'espletamento dei concorsi per la copertura delle vacanze di organico dei dirigenti.
  L'articolo 14-ter, introdotto a sua volta nel corso dell'esame al Senato, prevede che per il primo anno di applicazione la trasmissione telematica all'Agenzia delle entrate dei dati di tutte le fatture emesse e ricevute (cosiddetto nuovo spesometro) è effettuata su base semestrale.
  Il termine per la comunicazione analitica dei dati delle fatture relative al primo semestre è prorogato dal 25 luglio al 16 settembre 2017. Per la comunicazione relativa al secondo semestre si prevede il termine del mese di febbraio 2018.
  Per quanto riguarda l'adempimento relativo alla comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche IVA (ai sensi dell'articolo 21-bis del decreto-legge n. 78 del 2010) rimangono ferme le scadenze trimestrali, previste dalla norma vigente.
  In merito ricorda che il decreto-legge n. 193 del 2016 ha previsto, all'articolo 4, a decorrere dal 1o gennaio 2017, per i soggetti passivi IVA l'abrogazione della comunicazione dell'elenco clienti e fornitori e l'introduzione di due nuovi adempimenti da effettuare telematicamente ogni tre mesi:
   la comunicazione analitica dei dati delle fatture emesse e ricevute;
   la comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche IVA.

  Nel corso della conversione del decreto-legge n. 193 è stato previsto che per il primo anno di applicazione la prima comunicazione dei dati delle fatture sarebbe stata su base semestrale, da effettuare entro il 25 luglio 2017.
  L'articolo 14-quater, anch'esso introdotto al Senato, proroga dal 1o marzo 2017 al 1o novembre 2017 l'avvio dell'applicazione sperimentale della lotteria nazionale legata agli scontrini limitatamente agli acquisti di beni o servizi, fuori dall'esercizio di attività d'impresa, arte o professione, effettuati da persone fisiche residenti in Italia mediante strumenti che consentano il pagamento con carta di debito e di credito.
  Ricorda in merito che la legge di bilancio 2017 (articolo 1, commi da 537 a 544, della legge n. 232 del 2016) ha previsto l'inserimento nello scontrino fiscale e nella ricevuta del codice fiscale del cliente, Pag. 87previa richiesta, in considerazione dell'istituzione di una lotteria nazionale collegata agli scontrini o alle ricevute fiscali.
  Allo scopo di incentivare l'utilizzo di strumenti di pagamento elettronici, si prevede che la probabilità di vincita dei premi della lotteria legata allo scontrino fiscale è aumentata del venti per cento, rispetto alle transazioni effettuate mediante denaro contante, per le transazioni effettuate attraverso strumenti che consentano il pagamento con carta di debito e di credito.
  Per quanto riguarda il contenuto del disegno di legge di conversione, l'articolo 1, comma 3, introdotto al Senato, proroga di sei mesi (dal 20 marzo al 20 settembre 2017) il termine per l'esercizio della delega relativa alla riforma dei confidi di cui all'articolo 1, comma 1, della legge n. 150 del 2016, la quale era stata esaminata in sede referente dalla VI Commissione Finanze.
  Rammenta che tale delega si propone di favorire l'accesso al credito per le piccole e medie imprese (PMI) e per i liberi professionisti tramite la valorizzazione del ruolo dei confidi, la semplificazione degli adempimenti e il contenimento dei costi a loro carico.
  Formula quindi una proposta di parere favorevole, la quale è già stata trasmessa informalmente via email a tutti i componenti della Commissione nel pomeriggio di ieri.

  Carlo SIBILIA (M5S) stigmatizza le modalità di esame dell'ennesimo decreto-legge «Milleproroghe» adottato dal Governo, lamentando come, anche in questa occasione, sia impedito alla Commissione di approfondire il contenuto del provvedimento, inibendo altresì alla Camera di apportare alcuna modifica al testo approvato dal Senato.
  In tale contesto si sarebbe comunque atteso che fosse dedicata attenzione alle norme, recate dall'articolo 13 del decreto-legge, che prevedono la concessione di prestiti, per oltre 23 miliardi di euro, in favore del Fondo monetario internazionale, per i quali è anche prevista la concessione, da parte del Ministro dell'economia e delle finanze, della garanzia statale, che hanno suscitato numerose perplessità e sulle quali occorre pertanto fare maggiore chiarezza.
  Esprime quindi il completo disaccordo del gruppo M5S rispetto a molte delle proroghe previste dal decreto-legge, dichiarando il voto contrario sulla proposta di parere della relatrice.

  La Commissione approva la proposta di parere favorevole formulata dalla relatrice.

Norme in materia di consenso informato e di dichiarazioni di volontà anticipate nei trattamenti sanitari.
Testo unificato C. 1142 e abb.

(Parere alla XII Commissione).
(Esame, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Renate GEBHARD (Misto-Min.Ling.), relatrice, rileva come la Commissione sia chiamata a esaminare, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, ai fini del parere alla XII Commissione Affari sociali, il testo unificato delle proposte di legge C. 1142 Mantero, C. 1298 Locatelli, C. 1432 Murer, C. 2229 Roccella, C. 2264 Nicchi, C. 2996 Binetti, C. 3391 Carloni, C. 3561 Miotto, C. 3584 Nizzi, C. 3586 Fucci, C. 3596 Calabrò, C. 3599 Brignone, C. 3630 Iori, C. 3723 Marzano, C. 3730 Marazziti e C. 3970 Silvia Giordano, come risultante dagli emendamenti approvati dalla XII Commissione nel corso dell'esame in sede referente.
  Il provvedimento, che si compone di 5 articoli, all'articolo 1 stabilisce gli obiettivi dell'intervento legislativo, che intende tutelare la vita e la salute dell'individuo e stabilire che nessun trattamento sanitario può essere iniziato o proseguito se privo Pag. 88del consenso libero e informato della persona interessata, tranne che nei casi espressamente previsti dalla legge.
  Inoltre, al comma 2 si esprime l'obiettivo di promuovere e valorizzare la relazione di cura e di fiducia tra paziente e medico, fondata sul consenso informato e nella quale sono coinvolti, se il paziente lo desidera, anche i suoi familiari o la parte dell'unione civile o il convivente ovvero una persona di sua fiducia.
  Il comma 3 riconosce il diritto di ogni persona a conoscere le proprie condizioni di salute e di essere informata riguardo alla diagnosi, alla prognosi, ai benefici e ai rischi degli accertamenti diagnostici e dei trattamenti sanitari indicati, nonché riguardo alle possibili alternative e alle conseguenze dell'eventuale rifiuto del trattamento sanitario e dell'accertamento diagnostico o della rinuncia ai medesimi. Si precisa in tale contesto che la persona può rifiutare di ricevere le informazioni ovvero indicare i familiari o una persona di sua fiducia incaricati di ricevere le informazioni in sua vece. Il rifiuto o la rinuncia alle informazioni e l'eventuale indicazione di un incaricato vengono registrati nella cartella clinica o nel fascicolo sanitario elettronico.
  Il comma 4 stabilisce le caratteristiche del consenso informato, che deve essere espresso in forma scritta (ovvero, nel caso in cui le condizioni fisiche del paziente non lo consentano, attraverso videoregistrazione o dispositivi che consentano alla persona con disabilità di comunicare) e deve essere inserito nella cartella clinica o nel fascicolo sanitario elettronico.
  Il comma 5 stabilisce il diritto di ogni persona maggiorenne e capace di intendere e di volere di rifiutare qualsiasi accertamento diagnostico o trattamento sanitario indicato dal medico per la sua patologia o singoli atti del trattamento stesso.
  Si stabilisce inoltre il diritto di revocare in qualsiasi momento il consenso prestato, anche quando la revoca comporti l'interruzione del trattamento, ivi incluse la nutrizione e l'idratazione artificiali.
  Il comma 6 precisa che il rifiuto del trattamento sanitario o la rinuncia al medesimo non possono comportare l'abbandono terapeutico, dovendo essere sempre assicurati il coinvolgimento del medico di famiglia e l'erogazione delle cure palliative.
  Il comma 7 stabilisce l'obbligo per il medico di rispettare la volontà espressa dal paziente di rifiutare il trattamento sanitario o di rinunciare al medesimo, risultando conseguentemente esente da responsabilità civile o penale. In tale ambito si specifica che il paziente non può esigere trattamenti sanitari contrari alla legge, alla deontologia professionale o alle buone pratiche clinico-assistenziali.
  Il comma 8 riguarda le situazioni di emergenza o di urgenza, nelle quali il medico è tenuto ad assicurare l'assistenza sanitaria indispensabile, possibilmente nel rispetto della volontà del paziente.
  Il comma 9 precisa che il tempo della comunicazione tra medico e paziente costituisce tempo di cura, mentre il comma 10 vincola ogni azienda sanitaria pubblica o privata a garantire con proprie modalità organizzative la piena e corretta attuazione dei principi stabiliti dalla legge, assicurando l'informazione necessaria ai pazienti e l'adeguata formazione del personale.
  L'articolo 2 riguarda il trattamento dei soggetti minori o incapaci; al comma 1 si prevede che il consenso informato al trattamento sanitario del minore è espresso o rifiutato dagli esercenti la responsabilità genitoriale o dal tutore, dopo averne attentamente ascoltato i desideri, nell'obiettivo della tutela della salute psicofisica e della vita del minore.
  Ai sensi dei commi 2 e 3, per quanto riguarda la persona interdetta il consenso informato è espresso o rifiutato dal tutore, sempre con l'obiettivo la tutela della salute psicofisica e della vita della persona, mentre per la persona inabilitata il consenso informato è espresso rispettivamente dalla medesima persona inabilitata e dal curatore.
  Il comma 4 disciplina il caso in cui, in assenza delle Disposizioni anticipate di Pag. 89trattamento (DAT) di cui all'articolo 3, il rappresentante legale della persona minore o interdetta o inabilitata oppure l'amministratore di sostegno rifiuti le cure proposte mentre il medico ritiene invece che queste siano appropriate e necessarie, rimettendo in tale ipotesi la decisione rimessa al giudice tutelare su ricorso del rappresentante legale della persona interessata o del medico o del rappresentante legale della struttura sanitaria.
  L'articolo 3, che costituisce sostanzialmente il cuore del provvedimento, disciplina le Disposizioni anticipate di trattamento (DAT), prevedendo innanzitutto, al comma 1, il diritto di ogni persona maggiorenne, capace di intendere e di volere, in previsione di un'eventuale futura incapacità di autodeterminarsi, di esprimere attraverso disposizioni anticipate di trattamento («DAT»), le proprie convinzioni e preferenze in materia di trattamenti sanitari, nonché il consenso o il rifiuto rispetto a scelte diagnostiche o terapeutiche e a singoli trattamenti sanitari, ivi comprese le pratiche di nutrizione e idratazione artificiali.
  In tale contesto si prevede che la persona possa indicare una persona di sua fiducia («fiduciario») che ne faccia le veci e lo rappresenti nelle relazioni con il medico e con le strutture sanitarie.
  Il comma 2 stabilisce le caratteristiche soggettive del fiduciario, il quale deve essere una persona maggiorenne, capace di intendere e di volere. Inoltre si prevede che l'accettazione della nomina di fiduciario avviene attraverso la sottoscrizione delle DAT o con atto successivo, che viene allegato alle DAT; il fiduciario può rinunciare alla nomina con atto scritto, che viene comunicato al disponente.
  Il comma 2-bis prevede che l'incarico di fiduciario può essere revocato in qualsiasi momento, con le stesse modalità previste per la nomina e senza obbligo di motivazione.
  Il comma 3 specifica che le DAT mantengono valore in merito alle convinzioni e preferenze del disponente, anche qualora non contengano l'indicazione del fiduciario o questi vi abbia rinunciato o sia deceduto; in tale ambito si contempla l'ipotesi in cui il giudice tutelare, in caso di necessità, debba provvedere alla nomina di un fiduciario o investire di tali compiti l'amministratore di sostegno.
  Il comma 4 stabilisce l'obbligo del medico di rispettare le DAT, le quali possono essere disattese, in tutto o in parte, in accordo con il fiduciario, solo qualora sussistano terapie non prevedibili all'atto della sottoscrizione delle DAT stesse, in grado di assicurare possibilità di miglioramento delle condizioni di vita e fermo comunque restando quanto previsto dal comma 7 dell'articolo 1 (in merito all'esenzione del medico da responsabilità civile o penale e al divieto di esigere trattamenti sanitari contrari alla legge, alla deontologia professionale o alle buone pratiche).
  Il comma 5 specifica le modalità di redazione delle DAT, che deve avvenire per atto pubblico o per scrittura privata, con sottoscrizione autenticata dal notaio o da altro pubblico ufficiale o da un medico dipendente del Servizio sanitario nazionale o convenzionato. Analogamente a quanto previsto per il consenso informato, qualora le condizioni fisiche del paziente non lo consentano, le DAT possono essere espresse attraverso videoregistrazione o dispositivi che consentano alla persona con disabilità di comunicare. Le DAT sono rinnovabili, modificabili e revocabili in ogni momento con le medesime forme; si precisa altresì che in caso di emergenza o di urgenza, la revoca delle DAT può avvenire anche oralmente davanti ad almeno due testimoni.
  Ai sensi del comma 6 prevede che le regioni in cui sono adottate modalità telematiche di gestione della cartella clinica o il fascicolo sanitario elettronico o altre modalità informatiche di gestione dei dati del singolo iscritto al Servizio sanitario nazionale possono regolamentare la raccolta di copia delle DAT, compresa l'indicazione del fiduciario, e il loro inserimento nella banca dati.
  Il comma 6-bis intende assicurare l'informazione dei cittadini circa le misure previste dall'intervento legislativo, stabilendo Pag. 90che, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge, il Ministero della salute, le regioni e le aziende sanitarie provvedono ad informare della possibilità di redigere le DAT.
  L'articolo 4 riguarda la pianificazione condivisa delle cure, prevedendo, al comma 1, che, in vista dell'evoluzione delle conseguenze di una patologia cronica e invalidante o caratterizzata da inarrestabile evoluzione con prognosi infausta, può essere realizzata una pianificazione delle cure condivisa tra il paziente e il medico, pianificazione a cui il medico è tenuto ad attenersi qualora il paziente venga a trovarsi nella condizione di non poter esprimere il proprio consenso o in una condizione di incapacità.
  In tale ambito il comma 2 prevede che il paziente (nonché, con il suo consenso, i familiari o la parte dell'unione civile o il convivente ovvero una persona di sua fiducia), sono adeguatamente informati, in particolare a proposito del possibile evolversi della patologia in atto, di quanto il paziente può realisticamente attendersi in termini di qualità della vita, delle possibilità cliniche di intervenire, delle cure palliative.
  I commi 3 e 4 stabiliscono che il paziente esprima il proprio consenso rispetto a quanto proposto dal medico, ai sensi del comma 2, ed esprima i propri intendimenti per il futuro, compresa l'eventuale indicazione di un fiduciario; il documento di pianificazione delle cure, che può essere sempre modificato dal paziente, deve essere scritto o video registrato, ed è sottoscritto o validato dal paziente e dal medico curante e inserito nella cartella clinica o nel fascicolo sanitario elettronico, dandone copia al paziente.
  L'articolo 5 reca una norma di natura transitoria, precisando che le disposizioni della legge si applicano ai documenti atti ad esprimere le volontà del disponente in merito ai trattamenti sanitari, depositati presso il comune di residenza o davanti a un notaio prima della data di entrata in vigore della legge stessa.
  In conclusione rileva come l'intervento normativo non contenga disposizioni afferenti agli ambiti di competenza della Commissione Finanze.

  Sestino GIACOMONI, presidente, ricorda che il parere sul provvedimento dovrà essere espresso dalla Commissione entro la seduta di giovedì, in quanto la discussione in Assemblea su di esso inizierà nella giornata di lunedì 27 febbraio prossimo.
  Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame alla seduta già convocata per la giornata di domani.

  La seduta termina alle 12.40.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

RISOLUZIONI

7-01176 Bernardo: Iniziative per rafforzare il contrasto ai fenomeni di riciclaggio dei capitali.