CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 21 febbraio 2017
770.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Bilancio, tesoro e programmazione (V)
COMUNICATO
Pag. 69

SEDE CONSULTIVA

  Martedì 21 febbraio 2017. — Presidenza del vicepresidente Edoardo FANUCCI. – Interviene la sottosegretaria di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Sesa Amici.

  La seduta comincia alle 13.35.

Istituzione della «Giornata nazionale della memoria e dell'impegno in ricordo delle vittime delle mafie».
C. 3683, approvato dal Senato, e abb.
(Parere alla I Commissione).
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

  Marco MARCHETTI (PD), relatore, ricorda che il progetto di legge, già approvato dal Senato, reca disposizioni per l'istituzione della Giornata nazionale della memoria e dell'impegno in ricordo delle vittime delle mafie e che il testo, composto di un articolo unico, non è corredato di relazione tecnica. Segnala che la Giornata nazionale – non considerata dalla proposta in esame solennità civile – appare suscettibile di non determinare effetti sull'orario di lavoro degli uffici pubblici né sull'orario scolastico. Per quanto attiene alle iniziative di cui al comma 3, evidenzia che quelle promosse dagli istituti scolastici non appaiono configurate come facoltative dal testo. Tuttavia, essendo la proposta corredata di una clausola di non onerosità, non ha osservazioni da formulare per i profili di quantificazione nel presupposto che le istituzioni scolastiche interessate Pag. 70possano effettivamente promuovere le iniziative esclusivamente nell'ambito delle risorse disponibili, già previste a legislazione vigente. In proposito, ritiene necessario acquisire una conferma dal Governo. Per quanto concerne invece le iniziative promosse da altre amministrazioni pubbliche segnala che le stesse, oltre ad essere assistite da analoga clausola di non onerosità, hanno comunque carattere facoltativo e dunque non ha in proposito osservazioni da formulare per i profili di quantificazione.

  La sottosegretaria Sesa AMICI, essendo ancora in corso i necessari approfondimenti istruttori da parte degli uffici competenti, si riserva di fornire i chiarimenti richiesti.

  Edoardo FANUCCI, presidente, non essendovi obiezioni, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Disposizioni per la protezione dei testimoni di giustizia.
Nuovo testo C. 3500.
(Parere alla II Commissione).
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del nuovo testo del provvedimento in oggetto.

  Giampiero GIULIETTI (PD), relatore, ricorda che la proposta di legge in esame reca disposizioni volte ad introdurre nell'ordinamento una specifica normativa sui testimoni di giustizia, attualmente contenuta, insieme a quella sui collaboratori di giustizia, nel decreto-legge n. 8 del 1991. Rileva che le norme in esame dettano una disciplina organica relativa alle misure applicabili ai testimoni di giustizia; tale disciplina è attualmente rinvenibile nelle disposizioni del decreto-legge n. 8 del 1991, come attuate ed integrate da una serie di disposizioni di fonte subordinata. Poiché le previsioni della proposta di legge solo in parte ricalcano in modo testuale il dettato della vigente disciplina, appare necessario che sia chiarito in quale misura le disposizioni in esame risultino innovative rispetto al corpo normativo esistente, come effettivamente applicato alla luce dei decreti attuativi nonché delle prassi amministrative attualmente in essere. Tali chiarimenti appaiono necessari, a suo avviso, al fine di verificare l'eventuale impatto finanziario delle disposizioni, rispetto alle risorse già stanziate ai sensi del decreto-legge n. 8 del 1991. In particolare, ritiene che andrebbe verificato se tale stanziamento risulti tuttora congruo alla luce sia della disciplina in esame sia della prevedibile consistenza dei beneficiari del programma di protezione. Con riguardo all'istituzione, ai sensi dell'articolo 8-bis, di una Segreteria che dovrà collaborare con la Commissione centrale per la definizione delle speciali misure di protezione in luogo dell'Ufficio per il coordinamento e la pianificazione delle Forze di polizia, evidenzia che il testo rinvia la definizione della relativa dotazione di personale e mezzi al regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 23. Andrebbe quindi chiarito, a suo avviso, con quali risorse si intenda far fronte alla costituzione della Segreteria e se la stessa possa comportare oneri a carico del bilancio dello Stato. Inoltre, tenuto conto che il comma 2-nonies dell'articolo 10 del citato decreto-legge n. 8 del 1991 prevede la corresponsione di gettoni di presenza ai componenti della Commissione centrale ed al personale chiamato a partecipare con compiti di segreteria e di istruttoria alle riunioni della medesima Commissione, andrebbero forniti elementi volti a verificare se possano determinarsi oneri anche con riferimento all'integrazione della composizione della Commissione con un avvocato dello Stato. Con riguardo all'istituzione della figura del referente del testimone di giustizia, disciplinato ai sensi dell'articolo 14, segnala che andrebbe chiarito se tale previsione, creando un punto fisso di contatto con le persone oggetto di protezione, sia suscettibile di determinare un aggravio dell'attività amministrativa svolta dal Servizio centrale di protezione, con conseguenti Pag. 71oneri a carico del bilancio dello Stato.

  La sottosegretaria Sesa AMICI si riserva di fornire i chiarimenti richiesti, giacché gli elementi di informazione sinora pervenuti dal competente Ministero della giustizia non consentono al momento di verificare pienamente le criticità dal punto di vista finanziario dianzi evidenziate dal relatore.

  Edoardo FANUCCI, presidente, non essendovi obiezioni, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Modifiche al codice civile, al codice di procedura penale e altre disposizioni in favore degli orfani di crimini domestici.
Nuovo testo C. 3772 e abb.
(Parere alla II Commissione).
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del nuovo testo del provvedimento in oggetto.

  Paola BRAGANTINI (PD), relatore, ricorda che la proposta di legge in esame – nel testo risultante dagli emendamenti approvati in sede referente – non è corredato di relazione tecnica. Per quanto concerne gli articoli da 1 a 5-quinquies, recanti disposizioni in favore degli orfani di crimini domestici, evidenzia che il provvedimento in esame stabilisce misure di tutela in favore dei figli minorenni e maggiorenni non economicamente autosufficienti delle vittime di omicidio commesso dal coniuge, dalla parte dell'unione civile o da persona legata da relazione affettiva e stabile convivenza con la vittima. Ritiene che talune delle misure in riferimento appaiono suscettibili di produrre effetti di maggiore spesa, non quantificati dal provvedimento. Fa riferimento, in particolare, all'ammissione dei figli delle vittime al patrocinio giudiziale a spese dello Stato, anche in deroga ai limiti di reddito previsti a normativa vigente, di cui all'articolo 1; al subentro dei figli minorenni o maggiorenni economicamente non autosufficienti, nella titolarità della quota di pensione di reversibilità o indiretta ovvero all'indennità una tantum del genitore per il quale è stata formulata la richiesta di rinvio a giudizio per l'omicidio volontario dell'altro genitore e di cui viene prevista la sospensione del relativo trattamento previdenziale (articolo 5, comma 1, capoversi 1-bis e 1-bis.1); all'attribuzione allo Stato, alle regioni e alle autonomie locali di compiti di promozione e organizzazione di forme di assistenza gratuita delle vittime di reati intenzionali violenti e dei loro familiari (articolo 5-bis); all'attribuzione, ai figli delle vittime, del diritto all'assistenza medico-psicologica gratuita a carico del sistema sanitario nazionale, nonché all'esenzione dalla partecipazione alla spesa per ogni tipo di prestazione sanitaria e farmaceutica (articolo 5-ter).
  Al riguardo, considerato che la norma (articolo 5-quinquies) sembra ricondurre la copertura dei summenzionati effetti onerosi nell'ambito delle risorse del «Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive, dell'usura e dei reati intenzionali violenti» – che viene dalla stessa destinato anche agli orfani per crimini domestici e rifinanziato, a tal fine, per due milioni di euro a decorrere dal 2017 – ritiene opportuno che il Governo fornisca dati e gli elementi di quantificazione relativi ai suddetti effetti onerosi e confermi che le risorse del Fondo, come integrate dal provvedimento in esame, siano sufficienti a sostenere le nuove finalizzazioni di spesa introdotte senza incidere sul conseguimento delle finalità di spesa già previste e disciplinate dalla normativa vigente. Osserva, in proposito, che l'incremento della dotazione del Fondo per due milioni di euro annui a decorrere dal 2017 viene espressamente destinato dalla norma alla copertura solo di alcune delle summenzionate fattispecie onerose – erogazione di borse di studio, finanziamento del reinserimento lavorativo e spese per assistenza psicologica, sanitaria e farmaceutica.Pag. 72
  In merito ai profili di copertura finanziaria, rileva che l'articolo 5-quinquies incrementa la dotazione del Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive, dell'usura e dei reati intenzionali violenti di 2 milioni di euro annui a decorrere dal 2017 e che tale incremento è destinato alla copertura di spese derivanti dal presente provvedimento. Osserva che la denominazione del Fondo viene inoltre integrata comprendendo tra i beneficiari dei relativi interventi anche gli orfani per crimini domestici. Al riguardo, evidenzia che la copertura dell'onere derivante dall'incremento del Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive, dell'usura, dei reati intenzionali violenti e agli orfani per crimini domestici, nella misura di 2 milioni di euro annui a decorrere dal 2017 è posta a carico dell'accantonamento del fondo speciale di parte corrente relativo al bilancio triennale 2017-2019, di competenza del Ministero dell'economia e delle finanze, che reca le occorrenti disponibilità.

  La sottosegretaria Sesa AMICI, essendo ancora in corso i necessari approfondimenti istruttori da parte dei competenti Ministeri della giustizia e dell'economia e delle finanze, si riserva di fornire i chiarimenti richiesti.

  Edoardo FANUCCI, presidente, non essendovi obiezioni, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 13.45.

ATTI DEL GOVERNO

  Martedì 21 febbraio 2017. — Presidenza del vicepresidente Edoardo FANUCCI. – Interviene la sottosegretaria di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Sesa Amici.

  La seduta comincia alle 13.45.

Schema di decreto legislativo recante norme di attuazione della Convenzione relativa all'assistenza giudiziaria in materia penale tra gli Stati membri dell'Unione europea, fatta a Bruxelles il 29 maggio 2000.
Atto n. 387.
(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno, rinviato nella seduta del 16 febbraio 2017.

  Dario PARRINI (PD), relatore, ricorda che nella precedente seduta il rappresentante del Governo si era riservato di fornire i chiarimenti richiesti.

  La sottosegretaria Sesa AMICI fa presente che agli adempimenti necessari per l'attuazione della Convenzione si farà fronte sulla base delle risorse già disponibili e quindi senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
  In particolare, osserva che la richiesta di assistenza nei procedimenti per l'applicazione di sanzioni amministrative comportanti il pagamento di una somma di denaro, di cui all'articolo 3, e le correlate operazioni di accertamento non comportano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, giacché sono già espletate sul territorio nazionale dagli ufficiali e dagli agenti di polizia giudiziaria nell'ambito dei loro ordinari compiti istituzionali, ai sensi degli articoli 13 e seguenti della legge n. 689 del 1981. Chiarisce che la notificazione degli atti, di cui agli articoli 5 e 6, è effettuata a carico della parte istante richiedente la notifica, che potrà avvalersi anche dell'organismo consolare presente in loco, qualora non sia possibile effettuare la notifica attraverso posta elettronica certificata ovvero tramite altre modalità compatibili.
  Rileva inoltre che la traduzione degli atti nella lingua dell'imputato non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, giacché la disciplina vigente già contempla modalità gratuite di Pag. 73assistenza da parte di interpreti e traduttori riguardo ad ogni atto di cui sia destinatario l'imputato o l'indagato, nel quadro delle ordinarie modalità di collaborazione internazionale e può, pertanto, essere svolta nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente di cui al programma di spesa 1.4 «Servizi di gestione amministrativa per l'attività giudiziaria» – Azione «Supporto allo svolgimento dei procedimenti giudiziari attraverso le spese di giustizia» – capitolo 1360 «Spese di giustizia» dello stato di previsione del Ministero della giustizia, che reca uno stanziamento di 465.691.180 di euro per ciascun anno del triennio 2017-2019.
  Precisa altresì che gli adempimenti connessi al trasferimento temporaneo delle persone detenute da e per lo Stato italiano, di cui agli articoli 11 e 12, non comportano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, posto che sono già attuati a legislazione vigente nell'ambito delle ordinarie attività di cooperazione giudiziaria internazionale e delle risorse iscritte nella missione 6 «Giustizia», al capitolo 1380 «Oneri derivanti dalle ratifiche ed esecuzioni di Accordi e Convenzioni internazionali» dello stato di previsione del Ministero della giustizia, che reca uno stanziamento pari a euro 2.393.376 per l'anno 2017, a euro 2.382.783 per l'anno 2018 e a euro 2.393.376 a decorrere dall'anno 2019.
  Evidenzia che le audizioni mediante videoconferenza, di cui agli articoli 13 e 14, sono già previste dalle ratifiche di esecuzione degli accordi tra l'Italia e gli altri Stati membri per il completamento delle Convenzioni di assistenza giudiziaria in materia penale e, pertanto, non comportano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
  Assicura, infine, che la disposizione che prevede la costituzione di squadre investigative comuni, di cui all'articolo 18, non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, giacché essa non ha efficacia innovativa, limitandosi a richiamare la recente disciplina in materia di squadre investigative comuni, per la quale già sussiste l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 18, comma 4, della legge n. 114 del 2015, le cui risorse sono iscritte sul capitolo 1380 (piano gestionale 23) «Spese per missioni derivanti dalla partecipazione di magistrati e ufficiali di polizia giudiziaria alle squadre investigative comuni sovranazionali» dello stato di previsione del Ministero della giustizia, che reca uno stanziamento pari ad euro 310.000 per l'anno 2017, a euro 305.068 per l'anno 2018 e a euro 310.000 a decorrere dall'anno 2019.

  Dario PARRINI (PD), relatore, formula quindi la seguente proposta di parere:

  «La V Commissione bilancio, tesoro e programmazione,
   esaminato lo schema di decreto legislativo recante norme di attuazione della Convenzione relativa all'assistenza giudiziaria in materia penale tra gli Stati membri dell'Unione europea, fatta a Bruxelles il 29 maggio 2000 (atto n. 387),
   preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:
    agli adempimenti necessari per l'attuazione della Convenzione si farà fronte sulla base delle risorse già disponibili e quindi senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;
    in particolare, la richiesta di assistenza nei procedimenti per l'applicazione di sanzioni amministrative comportanti il pagamento di una somma di denaro, di cui all'articolo 3, e le correlate operazioni di accertamento non comportano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, giacché sono già espletate sul territorio nazionale dagli ufficiali e dagli agenti di polizia giudiziaria nell'ambito dei loro ordinari compiti istituzionali, ai sensi degli articoli 13 e seguenti della legge n. 689 del 1981;
    le notificazioni degli atti, di cui agli articoli 5 e 6, sono effettuate a carico della parte istante, che potrà avvalersi anche dell'organismo consolare presente in loco, Pag. 74qualora non sia possibile effettuare la notifica attraverso posta elettronica certificata ovvero tramite altre modalità compatibili;
    la traduzione degli atti nella lingua dell'imputato non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, giacché la disciplina vigente già contempla modalità gratuite di assistenza da parte di interpreti e traduttori riguardo ad ogni atto di cui sia destinatario l'imputato o l'indagato, nel quadro delle ordinarie modalità di collaborazione internazionale e può, pertanto, essere svolta nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente di cui al programma di spesa 1.4 «Servizi di gestione amministrativa per l'attività giudiziaria» – Azione «Supporto allo svolgimento dei procedimenti giudiziari attraverso le spese di giustizia» – capitolo 1360 «Spese di giustizia» dello stato di previsione del Ministero della giustizia, che reca uno stanziamento di 465.691.180 di euro per ciascun anno del triennio 2017-2019;
    gli adempimenti connessi al trasferimento temporaneo delle persone detenute da e per lo Stato italiano, di cui agli articoli 11 e 12, non comportano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, posto che sono già attuati a legislazione vigente nell'ambito delle ordinarie attività di cooperazione giudiziaria internazionale e delle risorse iscritte nella missione 6 «Giustizia», al capitolo 1380 «Oneri derivanti dalle ratifiche ed esecuzioni di Accordi e Convenzioni internazionali» dello stato di previsione del Ministero della giustizia, che reca uno stanziamento pari a euro 2.393.376 per l'anno 2017, a euro 2.382.783 per l'anno 2018 e a euro 2.393.376 a decorrere dall'anno 2019;
    le audizioni mediante videoconferenza, di cui agli articoli 13 e 14, sono già previste dalle ratifiche di esecuzione degli accordi tra l'Italia e gli altri Stati membri per il completamento delle Convenzioni di assistenza giudiziaria in materia penale e, pertanto, non comportano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;
    la disposizione che prevede la costituzione di squadre investigative comuni, di cui all'articolo 18, non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, giacché essa non ha efficacia innovativa, limitandosi a richiamare la recente disciplina in materia di squadre investigative comuni, per la quale già sussiste l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 18, comma 4, della legge n. 114 del 2015, le cui risorse sono iscritte sul capitolo 1380 (piano gestionale 23) «Spese per missioni derivanti dalla partecipazione di magistrati e ufficiali di polizia giudiziaria alle squadre investigative comuni sovranazionali» dello stato di previsione del Ministero della giustizia, che reca uno stanziamento pari ad euro 310.000 per l'anno 2017, a euro 305.068 per l'anno 2018 e a euro 310.000 a decorrere dall'anno 2019,
  esprime

PARERE FAVOREVOLE».

  La sottosegretaria Sesa AMICI concorda con la proposta di parere del relatore.

  La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

  La seduta termina alle 13.50.