CAMERA DEI DEPUTATI
Lunedì 20 febbraio 2017
769.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Attività produttive, commercio e turismo (X)
COMUNICATO
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SEDE CONSULTIVA

  Lunedì 20 febbraio 2017. — Presidenza del presidente Guglielmo EPIFANI.

  La seduta comincia alle 18.

DL 244/2016: Proroga e definizione di termini.
C. 4304 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alle Commissioni riunite I e V).
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

  Chiara SCUVERA (PD), relatrice, espone in sintesi i contenuti del provvedimento in esame di competenza della Commissione Attività produttive.
  All'articolo 1, il comma 12-bis, introdotto nel corso dell'esame al Senato, prevede la stabilizzazione del personale a tempo determinato impiegato presso l'Autorità garante della concorrenza e del mercato. In relazione a ciò, il termine del 31 dicembre 2016, indicato dall'articolo 4, comma 6, del decreto-legge 101/2013 (che ha previsto la possibilità per le P.A. interessate, dal 1o settembre 2013 al 31 dicembre 2016, di stabilizzare i propri lavoratori non dirigenti a termine mediante specifiche procedure concorsuali sulla base di determinati requisiti) viene prorogato al 31 dicembre 2017. La proroga opera per il solo personale alle dipendenze della richiamata Autorità, al fine di indire una o più procedure concorsuali, per titoli ed esami, per l'inquadramento a tempo indeterminato del personale assunto con contratto a tempo determinato a seguito del superamento di apposita procedura selettiva pubblica, nei limiti delle proprie disponibilità finanziarie e del ruolo organico, che viene contestualmente rideterminato, senza oneri a carico del bilancio dello Stato. Contestualmente, viene rideterminata la dotazione organica dell'Autorità, con un incremento di 30 unità del contingente di lavoratori a tempo indeterminato e la riduzione di 40 unità del contingente dei lavoratori a termine.
  L'articolo 5, comma 11-sexies, introdotto dal Senato, proroga al 31 dicembre 2017 (dunque di un anno) il termine per alcuni adempimenti da parte delle strutture turistico-alberghiere, richiesti dalla normativa per la prevenzione degli incendi. La disposizione è posta come novella rispetto al decreto-legge n. 150 del 2013 (suo articolo 11, comma 1) che pose Pag. 93un termine (al 2014, poi oggetto di una serie di proroghe, l'ultima delle quali, al dicembre 2016, disposta dall'articolo 4, comma 2-bis del decreto-legge n. 210 del 2015 come modificato in sede di conversione) per l'adeguamento alla normativa antincendio di alcune strutture ricettive turistico-alberghiere. Si tratta, in particolare, delle strutture con oltre 25 posti letto; esistenti alla data di entrata in vigore del decreto ministeriale 9 aprile 1994 (che ha approvato la regola tecnica di prevenzione incendi per la costruzione e l'esercizio delle attività ricettive turistico-alberghiere); in possesso dei requisiti per l'ammissione al piano straordinario biennale di adeguamento antincendio (approvato con decreto del ministro dell'interno 16 marzo 2012).
  L'articolo 6, comma 5, proroga di 24 mesi i termini di pubblicazione dei bandi delle gare per l'affidamento del servizio di distribuzione di gas naturale negli ambiti territoriali in cui sono presenti comuni terremotati come individuati dall'articolo 1 del decreto-legge n. 189/2016 (sisma del 24 agosto e del 26 ottobre 2016). La proroga è disposta per consentire alle stazioni appaltanti di determinare i piani di ricostruzione delle reti di distribuzione nelle zone terremotate da includere nei bandi di gara. I termini per la pubblicazione dei bandi di gara d'ambito per l'affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale di cui all'articolo 3 e allegato 1 del DM n. 226 del 2011 sono stati più volte oggetto di proroga, da ultimo con l'articolo 3, comma 2-bis, del decreto-legge n. 210/2015.
  I commi 6 e 7 del medesimo articolo 6 recano proroghe di sei mesi degli obblighi di consultazione del Registro nazionale degli aiuti di Stato, in ragione del ritardo nella sua istituzione: si tratta di termini a decorrere dai quali il mancato adempimento – degli obblighi di utilizzo del Registro – costituirà condizione legale di efficacia dei provvedimenti di concessione ed erogazione degli aiuti di Stato soggetti a registrazione, con le connesse responsabilità a carico dei soggetti inadempienti. I commi intervengono sulla norma istitutiva del Registro nazionale degli aiuti di Stato. Si tratta del corpus normativo in virtù del quale andava costituito, presso il Ministero dello sviluppo economico, un sistema propedeutico alla concessione ed erogazione degli aiuti di Stato da parte delle amministrazioni e dei soggetti gestori dei predetti aiuti. La relazione governativa dichiara che il venir meno (a decorrere dal 2017, in virtù della predetta legge n. 115/2015) della norma relativa ai controlli mediante autodichiarazioni e controlli (a campione sui soggetti beneficiari di aiuti illegali oggetto di una decisione di recupero da parte della Commissione europea), «presenta più di una criticità»: la mancata entrata in vigore del regolamento attuativo ha pregiudicato l'obiettivo secondo cui – alla data del 1o gennaio 2017 – il Registro potesse essere «a regime» venendo a coincidere i due profili obbligatori della trasmissione delle informazioni e dell'interrogazione del Registro. Nel prevedere una proroga semestrale, quindi, il decreto-legge in commento scongiura il rischio che, in caso di mancata entrata in vigore del regolamento entro il 1o gennaio 2017, possa determinarsi un «blocco» nella concessione ed erogazione degli aiuti di Stato. Inoltre, riconduce a unità i due momenti della «trasmissione» delle informazioni al Registro e della «interrogazione» del medesimo, assicurando altresì alle amministrazioni e ai soggetti gestori, utenti del Registro, un sufficiente periodo di sperimentazione del sistema, prima di sanzionare l'eventuale mancato adempimento degli obblighi di utilizzo. Conseguentemente (al fine di realizzare il necessario coordinamento), vengono prorogati anche i termini individuati dalle norme collegate, facendo ora capo al 1o luglio 2017 per la decorrenza della relativa tempistica.
  L'articolo 6, comma 8, modificato nel corso dell'esame al Senato, dispone che il termine delle concessioni per commercio su aree pubbliche in essere alla data di entrata in vigore del decreto-legge in esame e con scadenza anteriore al 31 dicembre 2018, è prorogato fino a tale data, al fine di allineare le scadenze delle Pag. 94concessioni e garantire omogeneità di gestione nelle procedure di assegnazione sull'intero territorio nazionale.
  La norma in esame, pertanto, si applica, prorogando la relativa scadenza al 31 dicembre 2018:
   alle concessioni scadute e rinnovate (o rilasciate) dopo l'entrata in vigore del d.lgs. n. 59/2010, la cui scadenza era già stata prorogata fino al 7 maggio 2017;
   alle concessioni che scadono dopo l'entrata in vigore dell'Accordo della Conferenza unificata del 16 luglio 2015 e nei due anni successivi, la cui scadenza era già stata prorogata fino al 15 luglio 2017;
   alle concessioni scadute prima dell'entrata in vigore del decreto legislativo n. 59/2010, che sono state rinnovate automaticamente e la cui scadenza sia anteriore al 31 dicembre 2018.

  Nel corso dell'esame al Senato è stata introdotta la specificazione che le amministrazioni interessate, che non vi abbiano già provveduto, devono avviare le procedure di selezione pubblica, nel rispetto della vigente normativa dello Stato e delle Regioni, al fine del rilascio delle nuove concessioni entro il 31 dicembre 2018. Si prevede altresì che, nelle more degli adempimenti da parte dei Comuni, siano comunque salvaguardati i diritti degli operatori uscenti.
  Il comma 9 dell'articolo 6, modificato nel corso dell'esame al Senato, opera un differimento di due anni, dal 1o gennaio 2016 al 1o gennaio 2018, del termine per la riforma della struttura delle componenti tariffarie degli oneri generali di sistema elettrico per i clienti dei servizi elettrici con usi diversi da quelli domestici. Il comma interviene a tal fine in termini di novella alla lettera b) del comma 3-ter, dell'articolo 1, del decreto-legge n. 3/2010. Il comma in esame inoltre dispone che, a decorrere dal 1o gennaio 2017, le parti variabili degli oneri generali di sistema siano applicate all'energia elettrica prelevata dalle reti pubbliche con obbligo di connessione di terzi. Il comma interviene dunque introducendo un nuovo criterio generale di imposizione, rispetto a quello contenuto nell'articolo 33, comma 5 della legge 99/2009 e ancora nell'articolo 24, commi da 1 a 7 e 9 del decreto-legge n. 91/2014, che si riferiscono invece al consumo complessivo. Tali norme vengono conseguentemente abrogate (dall'ultimo periodo del comma introdotto al Senato) in quanto incompatibili e se ne dispone altresì la cessazione degli eventuali effetti che non si siano ancora perfezionati. Il comma in esame come modificato al Senato, infine, adegua l'articolo 4, comma 1-bis del decreto-legge n. 314/2003 rapportando l'importo delle aliquote della tariffa elettrica (concernente gli oneri di sistema riferiti allo smantellamento delle centrali nucleari) a ciascun kilowattora prelevato dalle reti pubbliche con obbligo di connessione di terzi, anziché a ciascun kilowattora consumato.
  L'articolo 6, comma 10, proroga al 30 giugno 2017 l'obbligo di installazione di un contatore di fornitura, volto a contabilizzare i consumi di ciascuna unità immobiliare e favorire la suddivisione delle spese in base ai consumi effettivi. Il comma impatta sull'articolo 9 del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102, laddove si introducono norme concernenti la misurazione e la fatturazione del consumo energetico individuale, a seguito della direttiva 2012/27/UE. Il suo comma 5 riguardava alla misurazione del consumo di riscaldamento, raffreddamento ed acqua calda per uso domestico nei condomini e negli edifici polifunzionali ai quali detti servizi sono forniti da un impianto di teleriscaldamento/teleraffreddamento, da una fonte centrale che alimenta una pluralità di edifici oppure da una fonte di riscaldamento/raffreddamento centrale comune per un singolo edificio. Per essi – e per la misurazione individuale del consumo di calore nei condomini e negli edifici polifunzionali – sussiste l'obbligo (per le imprese di fornitura del servizio) affinché entro il 31 dicembre 2016 siano installati contatori individuali in ogni appartamento Pag. 95o unità di tali edifici, laddove tecnicamente fattibile ed efficiente in termini di costi.
  I termini sono ora prorogati di sei mesi.
  I commi 10-bis e 10-ter dell'articolo 6, introdotti al Senato, intervengono sulla procedura di trasferimento dei complessi aziendali del Gruppo ILVA, con particolare riferimento alla procedura, attualmente in corso, di presentazione delle offerte vincolanti definitive e alla connessa procedura di modifica del Piano ambientale previste dal decreto-legge n. 191/2015. La lettera a) del comma 10-bis, interviene sulla disposizione che esclude dalla procedura di aggiudicazione gli offerenti che non accettino tutte le risultanze del parere espresso dal Ministero dell'Ambiente sulle proposte (dagli stessi avanzate in sede di presentazione dell'offerta) di modifiche o integrazioni al Piano ambientale di cui al DPCM 14 marzo 2014, ovvero che non confermino o aggiornino di conseguenza l'offerta definitiva vincolante presentata. Al riguardo, la lettera a) precisa che l'esclusione dalla procedura di aggiudicazione opera per coloro che non adeguano l'offerta definitiva vincolante alle prescrizioni contenute nel parere relative alla realizzazione di specifici interventi, da attuarsi entro la scadenza dell'autorizzazione integrata ambientale (AIA), in corso di validità. La lettera a) prevede altresì che alla data di scadenza dell'AIA sono conseguentemente adeguati, in coerenza con tutte le prescrizioni del parere, i termini previsti dall'articolo 2, comma 5, del decreto-legge n. 1/2015. A questo proposito, appare opportuno evidenziare che la lettera a), nel disporre che siano adeguati alla scadenza dell'AIA i termini di cui all'articolo 2, comma 5, del decreto-legge n. 1/2015, non specifica di quali termini si tratta. La disposizione richiamata contiene invero diversi termini, tra cui anche il termine ultimo per la realizzazione del Piano ambientale nonché quello per la prosecuzione dell'attività produttiva nello stabilimento ILVA, attualmente fissati al 30 giugno 2017 e prorogabili di 18 mesi. La lettera c) proroga, infatti, nelle more della procedura di valutazione delle proposte di modifica al Piano ambientale e di aggiudicazione dei complessi aziendali il termine per l'attuazione del Piano ambientale fissato dal vigente articolo 2, comma 5, del decreto-legge n. 1/2015, al 30 giugno 2017 (prorogabile di 18 mesi); il termine di esonero dalla responsabilità penale o amministrativa del commissario straordinario, dell'affittuario o acquirente e dei soggetti da questi funzionalmente delegati per le condotte poste in essere in attuazione del Piano, termine che attualmente, dal comma 6 dell'articolo 2 del decreto-legge n. 1/2015 è ancorato al predetto 30 giugno 2017 (prorogabile di 18 mesi). Il termine del 30 giugno viene ora prorogato al 30 settembre 2017 ovvero alla data di entrata in vigore del DPCM di approvazione delle modifiche del Piano, se anteriore alla suddetta data del 30 settembre, rimanendo comunque ferma la sua ulteriore prorogabilità di diciotto mesi (la lettera c) inserisce un nuovo comma 8.1-bis nell'articolo 1 del decreto-legge n. 191/2015 operando una modifica implicita ai commi 5 e 6 dell'articolo 2 del decreto-legge n. 1/2015). La lettera b) del comma 10-bis rende da facoltativa ad obbligatoria la presentazione da parte dell'aggiudicatario della domanda di autorizzazione a nuovi interventi di modifica del Piano (si tratta degli interventi già dallo stesso aggiudicatario proposti nell'offerta e pre-valutati dal Comitato di esperti e dal Ministero dell'Ambiente). La lettera b), che interviene sotto forma di novella all'articolo 1, comma 8.1 del decreto-legge n. 191/2015, fissa altresì il termine entro il quale deve essere presentata la domanda di autorizzazione a nuovi interventi da parte dell'aggiudicatario: nei trenta giorni successivi all'adozione del decreto ministeriale di aggiudicazione. Il comma 10-ter interviene anch'esso sulla disposizione di cui all'articolo 2, comma 6, del decreto-legge n. 1/2015 e, in particolare, sull'ultimo periodo di tale comma, che esplicitamente esclude fino al 30 giugno 2017 (30 settembre 2017 ai sensi della precedente lettera c) ovvero per un ulteriore un periodo non superiore a diciotto mesi dalla predetta data la responsabilità penale o amministrativa Pag. 96dell'affittuario o acquirente e dei soggetti da questi funzionalmente delegati per le condotte poste in essere in attuazione del Piano. Il comma 10-ter specifica ora che i diciotto mesi decorrono dalla data di entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di approvazione delle modifiche del Piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria (il comma 10-ter opera una modifica esplicita al 6 dell'articolo 2 del decreto-legge n. 1/2015).
  Il comma 10-quinquies dell'articolo 6 introduce una proroga annuale in tema di incentivi ai progetti di efficienza energetica di grandi dimensioni, non inferiori a 35.000 TEP/anno, il cui periodo di riconoscimento dei certificati bianchi terminava entro il 2014. La loro proroga, fissata sino al 31 dicembre 2016, avviene a fronte di progetti definiti dallo stesso proponente e concretamente avviati entro il 31 dicembre 2016: tale termine è ora spostato al 31 dicembre 2017.
  L'articolo 9, comma 9-octies, introdotto nel corso dell'esame al Senato, estende all'anno 2017 la detrazione dell'IVA pagata per l'acquisto di immobili a destinazione residenziale di classe energetica A o B da parte delle imprese costruttrici, introdotta dalla legge n. 208 del 2015 per l'anno 2016. I commi dal 9-novies al 9-undecies provvedono alla copertura dei relativi oneri finanziari. In particolare, si consente di detrarre dall'IRPEF, fino alla concorrenza del suo ammontare, il 50 per cento dell'importo corrisposto a titolo di IVA per l'acquisto, effettuato entro il 31 dicembre 2017 (in luogo del 31 dicembre 2016), di unità immobiliari a destinazione residenziale, di classe energetica A o B ai sensi della normativa vigente, se cedute dalle imprese costruttrici delle stesse. La detrazione è pari al 50 per cento dell'imposta dovuta ed è ripartita in 10 quote annuali.
  L'articolo 11, comma 3-bis, inserito nel corso dell'esame al Senato, differisce al 31 dicembre 2017 il termine – scaduto il 30 giugno 2016 – entro il quale le Regioni devono procedere alla delimitazione dei distretti turistici. Nello specifico, la norma in esame novella l'articolo 3, comma 5, del decreto-legge n. 70/2011 (legge n. 106/2011), il quale dispone che la delimitazione dei distretti da parte dalle Regioni avvenga d'intesa con il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo e con i Comuni interessati, previa Conferenza di servizi, che è obbligatoriamente indetta se richiesta da imprese del settore turistico che operano nei medesimi territori.
  L'articolo 12, comma 2, proroga di un anno, dal 31 dicembre 2016 al 31 dicembre 2017, l'applicazione della soglia percentuale del 35 per cento di copertura con fonti rinnovabili del consumo complessivo di acqua calda sanitaria, riscaldamento e raffrescamento negli edifici di nuova costruzione e negli edifici esistenti sottoposti a ristrutturazioni rilevanti. Parallelamente, dunque, la più alta soglia del 50 percento troverà applicazione a decorrere dal 1 gennaio 2018, e non più a decorrere dal 1 gennaio 2017.

  Davide CRIPPA (M5S) segnala che le disposizioni dell'articolo 3, comma 1, prevedono una integrazione salariale straordinaria per le imprese operanti in aree di crisi industriali e rientrano pertanto nelle competenze anche della Commissione Attività produttive. Al riguardo riterrebbe opportuno specificare se il riconoscimento di area di crisi industriale complessa possa intervenire anche dopo l'entrata in vigore della novella di cui al citato articolo 3, comma 1.
  Osserva che la proroga dell'adeguamento alla normativa antincendio, di cui all'articolo 5, comma 11-sexies, disattende a suo avviso gli impegni assunti dal Governo in occasione dell'approvazione delle risoluzioni conclusive di dibattito Villa 8-00133, Ricciatti 8-00134 e Arlotti 8-00135 il 5 agosto 2015. Osserva al riguardo che questa ulteriore proroga penalizza in particolare i comportamenti virtuosi degli albergatori che hanno adeguato le loro strutture entro il termine previsto del 31 dicembre 2016.
  Con riferimento all'articolo 6, comma 9, sulla riforma della struttura delle componenti tariffarie degli oneri generali di Pag. 97sistema elettrico per i clienti dei servizi elettrici con usi diversi da quelli domestici, esprime perplessità per la scelta del Governo di operare nuovi interventi normativi che si sovrappongono a numerose disposizioni pregresse e in particolare a quelle recate dal disegno di legge sulla concorrenza approvato dalla Camera e attualmente all'esame del Senato.
  In relazione all'articolo 6, comma 8, recante disposizioni sul commercio ambulante, stigmatizza la mancata individuazione di criteri comuni ai fini dell'emanazione dei bandi da parte dei comuni.
  Dichiara di non condividere le disposizioni di proroga relative alla procedura di aggiudicazione dei complessi aziendali dell'ILVA, tenuto conto che misure sul completamento delle procedure di cessione sono contenute nell'articolo 1 del decreto-legge n. 243/2016 ancora in corso di esame al Senato. Osserva infine che le disposizioni di proroga in tema di incentivi ai progetti di efficienza energetica di grandi dimensioni meriterebbero un intervento di carattere organico.

  Chiara SCUVERA (PD), relatrice, condivide le considerazioni svolte dal collega Crippa in merito alla proroga di disposizioni inerenti l'adeguamento della normativa antincendio. Con riferimento al commercio ambulante, esprime apprezzamento per la modifica introdotta dal Senato che fa salve le procedure di bando già avviate dai comuni entro le scadenze previste. Ricordato che Confcommercio Milano era contraria alla proroga prevista nel decreto in esame, ritiene importante ribadire che i comportamenti virtuosi dei comuni non debbano essere penalizzati da proroghe sopravvenute al fine di tutelare i diritti e le legittime aspettative di coloro che hanno partecipato ai bandi già indetti. Per quanto riguarda il tema dell'efficienza energetica concorda con il collega Crippa sulla necessità di adottare soluzioni organiche e strutturali, sottolineando tuttavia l'importanza di dare attuazione all'obbligo di installazione dei contatori di misura.

  Ignazio ABRIGNANI (SC-ALA CLP-MAIE) sottolinea di essere favorevole alle proroghe previste in tema energetico, pur ritenendo opinabili le misure previste dall'articolo 12, comma 2, in tema di applicazione delle soglie di copertura con fonti rinnovabili. Esprime perplessità sull'ulteriore proroga dell'adeguamento alla normativa antincendio nelle strutture turistico-alberghiere, sollecitando una soluzione definitiva su una questione che si trascina dal 1994.
  Con riferimento alla proroga delle concessioni per il commercio sulle aree pubbliche, osserva che l'introduzione dell'obbligatorietà delle procedure di selezione pubblica è a suo avviso penalizzante, soprattutto in considerazione del fatto che non sono stati ancora definiti i criteri per il rilascio e il rinnovo della concessione dei posteggi per l'esercizio del commercio su aree pubbliche. Ritiene inoltre che la «direttiva Bolkestein» non debba essere applicata al settore del commercio ambulante, non configurandosi la fattispecie della limitazione di servizi, e per le difficoltà conseguenti alla estrema diversificazione dei comuni italiani. Rileva che la proroga prevista dal decreto-legge in esame debba essere finalizzata a trattare in sede europea la possibilità di non applicare la «direttiva servizi» alle concessioni per il commercio su aree pubbliche. Auspica che nella proposta di parere siano recepite queste sue osservazioni, preannunciando in questo caso un voto favorevole.

  Chiara SCUVERA (PD) presenta una proposta di parere favorevole (vedi allegato) riservandosi di integrarla con gli elementi emersi dal dibattito odierno.

  Ettore Guglielmo EPIFANI, presidente, nessun altro chiedendo di parlare, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 18.30.

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