CAMERA DEI DEPUTATI
Lunedì 20 febbraio 2017
769.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Commissioni Riunite (I e V)
COMUNICATO
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SEDE REFERENTE

  Lunedì 20 febbraio 2017. — Presidenza del presidente della I Commissione, Andrea MAZZIOTTI DI CELSO. – Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Pier Paolo Baretta.

  La seduta comincia alle 11.30

DL 244/16: Proroga e definizione di termini.
C. 4304 Governo, approvato dal Senato.

(Esame e rinvio).

  Le Commissioni iniziano l'esame del provvedimento.

  Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, presidente e relatore per la I Commissione, fa presente che le Commissioni avviano l'esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 244 del 2016, nel testo risultante dalle modifiche apportate nel corso dell'esame al Senato.
  Passando, quindi, ad illustrare il contenuto del provvedimento rileva che, in primo luogo, all'articolo 1 del disegno di legge di conversione sono state inserite alcune proroghe relative, in particolare, a termini per l'esercizio di deleghe legislative.
  Nel dettaglio, il comma 2 proroga i termini per l'esercizio di due disposizioni di delega contenute nella legge n. 154 del 2016 (cosiddetto collegato agricolo): si tratta, in particolare, della delega di cui all'articolo 15, comma 1, per la razionalizzazione ed il contenimento della spesa pubblica, mediante il riordino di enti, società ed agenzie vigilati dal Ministero per le politiche agricole e forestali, il riassetto del settore ippico e il riordino dell'assistenza tecnica agli allevatori e della delega all'articolo 21, comma 1, concernente il sostegno alle imprese agricole nella gestione dei rischi e delle crisi e per la regolazione dei mercati. Tali termini sono prorogati a diciotto mesi (anziché dodici) dall'entrata in vigore della predetta legge. Pag. 4
  A sua volta, il comma 3 dell'articolo 1 del disegno di legge di conversione proroga di sei mesi (dal 20 marzo al 20 settembre 2017) il termine per l'esercizio della delega relativa alla riforma dei confidi.
  Altre disposizioni prorogano di sei mesi i termini per l'emanazione di alcuni decreti in materia di contabilità dello Stato che riguardano il potenziamento del bilancio di cassa.
  L'articolo 1 del decreto-legge in esame contiene disposizioni di proroga in materia di pubbliche amministrazioni.
  Oggetto di proroga sono in particolare: le graduatorie dei concorsi pubblici approvate successivamente alla data di entrata in vigore del decreto-legge n. 101 del 2013; la sospensione delle modalità di reclutamento dei dirigenti pubblici di prima fascia; i termini per assunzioni di personale in determinate amministrazioni pubbliche e il termine per l'utilizzo temporaneo dei segretari comunali da parte del Dipartimento della funzione pubblica; le autorizzazioni alle assunzioni per il comparto sicurezza-difesa e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco; il termine di decorrenza del divieto per le pubbliche amministrazioni di stipulare contratti di collaborazione organizzata dal committente; il termine di conclusione della procedura di selezione pubblica bandita dal Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo. È inoltre disposta l'estensione all'anno 2017 delle facoltà assunzionali del Ministero dell'ambiente; la proroga dell'operatività dell'Unità operativa speciale per Expo Milano 2015; la proroga dell'operatività del Commissario liquidatore dell'Agenzia per lo svolgimento dei Giochi olimpici Torino 2006.
  Con specifico riferimento agli enti territoriali, è, altresì, conferita alle province la facoltà di prorogare, al 31 dicembre 2017, i contratti di lavoro a tempo determinato e i contratti di collaborazione coordinata e continuativa; è altresì prorogata la facoltà per le province e le città metropolitane di stipulare contratti di lavoro a tempo determinato relativi a servizi erogati dai centri per l'impiego e la prosecuzione, fino al 31 dicembre 2017, dei rapporti di lavoro a tempo determinato presso le Regioni a statuto speciale e loro enti territoriali. Infine, sono prorogati i termini relativi alle procedure concorsuali straordinarie indette dagli enti del Servizio sanitario nazionale e il termine per la stipula di contratti di lavoro flessibile da parte dei medesimi enti.
  I commi 2 e 2-bis – quest'ultimo aggiunto nel corso dell'esame al Senato – recano disposizioni concernenti il Corpo di polizia penitenziaria. In particolare, si prevede la proroga al 31 dicembre 2017 delle graduatorie dei concorsi banditi dall'Amministrazione penitenziaria ai sensi dell'articolo 2199 del codice dell'ordinamento militare, pubblicate in data non anteriore al 1o gennaio 2012 e, conseguentemente, si autorizza l'amministrazione penitenziaria (nell'ambito delle facoltà assunzionali per il 2016) ad assumere 887 unità nel ruolo iniziale del Corpo di polizia penitenziaria, in via prioritaria mediante lo scorrimento delle suddette graduatorie.
  Nel corso dell'iter al Senato sono state aggiunte ulteriori disposizioni all'articolo 1. In particolare, i commi 3-bis e 3-ter recano alcune norme specifiche per le assunzioni da parte dell'Istituto superiore di sanità e per la copertura finanziaria dei relativi oneri.
  Il comma 5-bis, a sua volta, proroga la scadenza (attualmente al 31 dicembre 2017) dei contratti a tempo determinato del personale dell'ISTAT, stabilendone il termine entro la conclusione delle procedure concorsuali, e comunque non oltre il 31 dicembre 2019.
  Il comma 12-bis, sempre introdotto nel corse dell'esame al Senato, prevede la stabilizzazione del personale a tempo determinato impiegato presso l'Autorità garante della concorrenza e del mercato.
  I commi 15-bis e 15-ter elevano la durata del mandato del Presidente e degli altri due membri della Commissione di vigilanza sui fondi pensione (COVIP) da 4 a 7 anni (anche con riferimento ai componenti in carica alla data di entrata in Pag. 5vigore della legge di conversione del provvedimento in esame) e sopprimono la possibilità di un secondo mandato.
  Il comma 15-quater stabilisce che le regioni e gli enti locali che abbiano già adottato le misure di contenimento della spesa (in attuazione di quanto previsto dall'articolo 4, comma 1, decreto-legge n. 16 del 2014), possono prorogare i piani di recupero delle somme indebitamente erogate per un periodo non superiore a cinque anni. Tale facoltà è accordata a condizione che dimostrino l'effettivo conseguimento delle riduzioni di spesa previste nonché ulteriori misure di razionalizzazione anche attraverso la fusione ovvero soppressione di società, enti o agenzie strumentali. Le regioni e gli enti locali, inoltre, hanno l'obbligo di dimostrare il raggiungimento delle riduzioni di spesa con un'apposita relazione corredata del parere dell'organo di revisione economico-finanziaria, allegata al conto consuntivo di ciascun anno in cui è effettuato il recupero.
  Il comma 16-bis proroga l'efficacia del Programma statistico nazionale 2014-2016, aggiornamento 2016, nelle more dell'entrata in vigore del Programma triennale successivo, e comunque non oltre il 30 novembre 2017.
  L'articolo 2, proroga – al comma 1 – dal 31 dicembre 2016 al 30 giugno 2017 la durata in carica dei componenti del Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti e dei componenti dei Consigli regionali del medesimo Ordine.
  I commi 2 e 3, a loro volta, prorogano dal 31 dicembre 2016 al 31 dicembre 2017 il termine a decorrere dal quale diviene obbligatoria la tracciabilità delle vendite e delle rese di quotidiani e periodici attraverso l'utilizzo di strumenti informatici e telematici basati sulla lettura del codice a barre. Inoltre, dispone che il credito d'imposta per sostenere l'adeguamento tecnologico degli operatori del settore, previsto originariamente per l'anno 2012 e, da ultimo, riferito all'anno 2016, è utilizzabile per gli interventi di adeguamento tecnologico sostenuti sino al 31 dicembre 2017.
  Il medesimo articolo 2, ai commi 4, 5 e 6, disciplina, fino all'adozione delle nuove tariffe postali, il regime agevolato applicabile per le spedizioni di prodotti editoriali effettuate dai soggetti di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge n. 353 del 2003, ossia: dalle imprese editoriali di quotidiani e periodici iscritte al Registro degli operatori di comunicazione; dalle imprese editrici di libri; dalle associazioni e organizzazioni senza fini di lucro iscritte al medesimo registro (individuate dall'articolo 21, comma 3 del decreto-legge n. 216 del 2011 e indicate all'articolo 1, comma 3, del decreto-legge n. 353 del 2003); dalle associazioni d'arma e combattentistiche.
  Nel corso dell'esame al Senato è stato introdotto il comma 2-bis che posticipa l'applicazione delle nuove regole relative al tetto massimo dei contributi erogabili a determinate imprese editrici all’«esercizio successivo» a quello di approvazione dei decreti attuativi delle deleghe recate dall'articolo 2 della legge n. 198 del 2016, e modifica in parte il criterio di calcolo di tale tetto.
  L'articolo 3, al comma 1 prevede, per il 2017, in conformità ad una fattispecie di deroga già stabilita per il 2016, la possibilità di una deroga ai limiti massimi di durata dell'intervento di integrazione salariale straordinaria. Il comma 2 proroga il termine temporale di applicazione delle attuali norme relative ai registri dei lavoratori esposti ad agenti cancerogeni e biologici. Il comma 3 differisce dal 2017 al 2018 la decorrenza di un nuovo regime temporale di pagamento dei trattamenti pensionistici ed assistenziali.
  Nel corso dell'esame presso il Senato all'articolo 3 sono state aggiunte ulteriori disposizioni, la prima delle quali prevede la possibilità di prorogare o rinnovare i trattamenti straordinari di integrazione salariale per i lavoratori dipendenti da partiti e movimenti politici o da loro articolazioni e sezioni territoriali.
  Con altra disposizione, si dispone il differimento del termine per l'entrata in vigore dell'obbligo dell'abilitazione all'uso Pag. 6dei trattori agricoli o forestali, nonché quello per i relativi corsi di aggiornamento.
  È poi prorogato di sei mesi, dal 12 aprile 2017 al 12 ottobre 2017, il termine di decorrenza dell'obbligo della comunicazione in via telematica all'INAIL dei dati relativi agli infortuni.
  È inoltre disposto il differimento dal 1o gennaio 2017 al 1o gennaio 2018 della decorrenza di alcune norme in materia di collocamento obbligatorio riguardanti i datori di lavoro privati che occupano da 15 a 35 dipendenti e i partiti politici e le organizzazioni sindacali.
  Altra disposizione inserita all'articolo 3 dispone il differimento dal 1o gennaio 2017 al 1o gennaio 2018 della decorrenza dell'obbligo della modalità telematica per la tenuta del libro unico del lavoro.
  Inoltre, è previsto che le prestazioni economiche assistenziali relative ai malati di mesotelioma (che abbiano contratto la patologia per esposizione familiare a lavoratori impiegati nella lavorazione dell'amianto) spettano in favore degli eredi per i casi di decesso del de cuius intercorsi anche nell'anno 2016 (e non solo nel 2015).
  Al medesimo articolo 3, nuovi commi introdotti nel corso dell'esame al Senato intervengono in materia di rivalutazione delle pensioni (cosiddetta perequazione), differendo al 1o gennaio 2018 (in luogo del 1o gennaio 2017) il termine di decorrenza per l'effettuazione delle operazioni di conguaglio relative ai ratei dei trattamenti pensionistici corrisposti nel 2015.
  È altresì prorogato fino al 30 giugno 2017 (in luogo del 31 dicembre 2016) l'istituto dell'indennità di disoccupazione per i collaboratori coordinati e continuativi.
  Il comma 3-novies riapre al 30 aprile 2017 il termine per l'esercizio della scelta sul regime fiscale di favore applicabile ai lavoratori che rientrano in Italia.
  L'articolo 4 proroga, al comma 1, dal 31 dicembre 2016 al 31 dicembre 2017, il termine per alcuni pagamenti in materia di edilizia scolastica, mentre il comma 2 proroga (dallo stesso 31 dicembre 2016) alla medesima data del 31 dicembre 2017 il termine di adeguamento degli edifici scolastici alla normativa antincendio.
  Sono altresì autorizzate, al comma 3, le università a prorogare fino al 31 dicembre 2017 (in luogo del precedente termine del 31 dicembre 2016), con risorse a proprio carico e previo parere favorevole del dipartimento di afferenza, i contratti di ricercatore a tempo determinato di «tipo b», in scadenza prima della medesima data, ai titolari che non hanno partecipato alle procedure di abilitazione scientifica nazionale (2012, 2013 o attuale).
  Il comma 3-bis – inserito durante l'esame al Senato – proroga (dal 31 dicembre 2017) al 31 dicembre 2019 la possibilità per le università di procedere alla chiamata nel ruolo di professore di prima e di seconda fascia, previa valutazione di professori di seconda fascia e ricercatori a tempo indeterminato già in servizio presso il medesimo ateneo, che abbiano conseguito l'abilitazione scientifica nazionale. Conseguentemente, proroga (dal 2018) al 2020 il termine a decorrere dal quale le università possono utilizzare fino a metà delle risorse disponibili per coprire i posti di professore di ruolo per le chiamate a professore di seconda fascia di ricercatori a tempo determinato di «tipo b», che abbiano conseguito l'abilitazione scientifica nazionale
  Il comma 4 differisce all'anno scolastico 2019/2020 il termine a decorrere dal quale l'inserimento nelle graduatorie di circolo o di istituto può avvenire esclusivamente a seguito del conseguimento del titolo di abilitazione. A tal fine, novella l'articolo 1, comma 107, della legge n. 107 del 2015, che faceva riferimento, quale termine di decorrenza iniziale della nuova disciplina, all'anno scolastico 2016/2017. La previsione posticipa dunque all'anno scolastico 2019/2020 la scomparsa della terza fascia delle graduatorie di circolo o di istituto.
  Al medesimo articolo 4, al comma 5 è disposta la proroga, anzitutto, dal 31 dicembre 2016 al 31 dicembre 2017 dei rapporti convenzionali in essere attivati dall'ufficio scolastico provinciale di Palermo a seguito del subentro dello Stato nei compiti degli enti locali (ex articolo 8 della legge n. 124 del 1999), e prorogati Pag. 7ininterrottamente per lo svolgimento di funzioni corrispondenti a quelle di collaboratore scolastico. La proroga fino al 31 dicembre 2016 era stata disposta dall'articolo 1, comma 215, della legge n. 208 del 2015 (legge di stabilità 2016).
  Tra le disposizioni inserite nel corso dell'esame al Senato, ricorda il comma 2-bis dell'articolo 4, che differisce al 31 dicembre 2017 il termine per effettuare gli adeguamenti antincendio previsti, per gli asili nido esistenti con oltre 30 persone presenti, dall'articolo 6, comma 1, lettera a) del decreto del Ministero dell'interno 16 luglio 2014.
  Il comma 5-bis, a sua volta, dispone che, per la riforma degli «istituti per sordomuti» di Roma, Milano e Palermo come enti finalizzati al supporto dell'autonomia delle istituzioni scolastiche, si provvede, ai sensi dell'articolo 67, comma 1, del decreto legislativo n. 297 del 1994, con regolamento governativo.
  Il comma 5-ter proroga dal 31 dicembre 2017 al 31 dicembre 2021 il termine entro cui devono essere conseguiti i diplomi finali delle Istituzioni dell'alta formazione e specializzazione artistica e musicale (AFAM), rilasciati all'esito dei percorsi formativi dell'ordinamento previgente alla legge n. 508 del 1999, ai fini dell'equipollenza ai diplomi accademici di secondo livello, rilasciati dalle stesse Istituzioni in base alla normativa vigente.
  Il comma 5-quater – anch'esso inserito durante l'esame al Senato – estende all'anno accademico 2016-2017 la possibilità di attingere alle graduatorie nazionali ad esaurimento di cui all'articolo 2-bis del decreto-legge n. 97 del 2004 (legge n. 143 del 2004) per l'attribuzione degli incarichi di insegnamento a tempo indeterminato e determinato nelle istituzioni AFAM.
  Il nuovo comma 5-quinquies estende di ulteriori 2 anni la validità dell'idoneità conseguita per posti di professore e ricercatore universitari sulla base della disciplina previgente la legge n. 240 del 2010, portandola, complessivamente, a 9 anni. Il comma 5-sexies estende di 30 giorni il termine previsto per la conclusione, da parte delle Commissioni nazionali per l'abilitazione alle funzioni di professore universitario di prima e di seconda fascia, del lavoro di valutazione delle domande dei candidati.
  Il comma 5-septies dell'articolo 4, a sua volta, dispone alcune modifiche alla disciplina relativa alle votazioni per il rinnovo dei Consigli territoriali dell'Ordine degli psicologi – che, tra l'altro, è previsto si dovranno svolgere contemporaneamente nel terzo quadrimestre dell'anno in scadenza – finalizzata a consentire la piena operatività del Consiglio nazionale del medesimo Ordine.
  L'articolo 5 proroga, in promo luogo, alcuni termini relativi al procedimento di promozione a dirigente superiore nonché di accesso alla qualifica di primo dirigente della Polizia di Stato (commi 1 e 2). In particolare, è prorogato al 31 dicembre 2017 il termine a partire dal quale la promozione a dirigente superiore della Polizia di Stato è subordinata alla frequenza con profitto di un corso di aggiornamento prevista dal decreto legislativo n. 334 del 2000, concernente l'aggiornamento professionale del personale direttivo e dirigenziale della Polizia di Stato. Il comma 2 reca la medesima disposizione di proroga, con riferimento all'accesso alla qualifica di primo dirigente della Polizia di Stato.
  Al comma 3 è disposta la proroga al 31 dicembre 2017 del termine dal quale acquistano efficacia alcune disposizioni in materia di semplificazione amministrativa per gli immigrati. Sono, più precisamente, le disposizioni che consentono anche ai cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea, purché regolarmente soggiornanti in Italia, di utilizzare dichiarazioni sostitutive (le cosiddette autocertificazioni) limitatamente agli stati, alle qualità personali e ai fatti certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici italiani.
  È altresì prorogato a tutto il 2017 un termine in materia di poteri sostitutivi del Prefetto, in caso di mancata approvazione del bilancio degli enti locali (comma 4) nonché, di un anno, il termine per l'utilizzo delle risorse disponibili sulle contabilità Pag. 8speciali intestate alle tre Province di Monza e della Brianza, di Fermo e di Barletta-Andria-Trani.
  Il comma 6 proroga al 31 dicembre 2017 il termine per la gestione associata delle funzioni fondamentali dei piccoli Comuni, posto dall'articolo 14, comma 31-ter del decreto-legge n. 78 del 2010. I comuni coinvolti dalla norma sono quelli con popolazione fino a 5.000 abitanti – ovvero fino a 3.000 abitanti se appartengano o siano appartenuti a comunità montane (sono esclusi i Comuni il cui territorio coincide integralmente con quello di una o di più isole e il comune di Campione d'Italia).
  È inoltre prorogato, al comma 7, un termine relativo ad una procedura semplificata per l'accesso alle qualifiche di capo squadra e capo reparto del Corpo nazionale dei vigili del fuoco ed è prorogato (comma 8) al 31 gennaio 2018 il termine entro il quale il Presidente del Consiglio può richiedere all'autorità giudiziaria competente che i direttori del D.I.S. (Dipartimento delle informazioni per la sicurezza) o altro personale dipendente espressamente delegato siano autorizzati ai colloqui con detenuti e internati, al solo fine di acquisire informazioni per la prevenzione di delitti con finalità terroristica di matrice internazionale. Siffatta facoltà per i servizi di informazione e sicurezza di effettuare colloqui investigativi con detenuti a fini di prevenzione è stata ammessa, in via transitoria, dall'articolo 6 del decreto-legge 18 febbraio 2015, n. 7.
  Ulteriori proroghe disposte dall'articolo 5 riguardano il termine per l'impiego delle guardie giurate a bordo delle navi predisposte per la difesa da atti di pirateria (comma 9); i termini relativi al riparto del Fondo sperimentale di riequilibrio provinciale ed ai trasferimenti erariali per le Provincie di Sardegna e Sicilia (comma 10); il termine per la deliberazione di bilanci annuali di previsione degli enti locali per l'anno 2017, prorogato dal comma 11 al 31 marzo 2017.
  Nel corso dell'iter al Senato i nuovi commi introdotti all'articolo 5 riguardano la proroga al 31 dicembre 2017 – relativamente agli esercizi degli anni 2013, 2014 e 2015 – del termine, fissato dalla legge n. 96 del 2012 al 15 giugno di ogni anno, entro cui i rappresentanti legali o i tesorieri dei partiti politici devono trasmettere alla Commissione di garanzia il rendiconto ed i relativi allegati unitamente al giudizio espresso dalla società di revisione sul rendiconto ed il verbale di approvazione dello stesso.
  Inoltre, è oggetto di proroga al 31 dicembre 2017 il termine per l'adeguamento alla normativa antincendio delle strutture ricettive turistico-alberghiere con oltre 25 posti letto:
  Sono altresì differiti i termini per l'assolvimento degli adempimenti prescritti dagli articoli 3-4 del decreto del Presidente della Repubblica n. 151 del 2011, da parte dei soggetti (enti e privati) responsabili delle c.d. nuove attività (vale a dire quelle attività che non erano assoggettate alla disciplina di prevenzione incendi prima del nuovo regolamento dettato dal decreto del Presidente della Repubblica n. 151 del 2011). Per i rifugi alpini il comma 11-quinquies prevede un differimento temporale più esteso, fino al 31 dicembre 2017.
  Infine, nel corso dell'esame al Senato è stata approvata una modifica normativa relativa agli enti che, pur avendo avviato la procedura di riequilibrio, non hanno presentato nei termini in piano di riequilibrio finanziario, prevedendo che gli stessi possano procedere alla deliberazione di un nuovo piano entro il 30 aprile 2017.
  L'articolo 6 proroga dal 31 dicembre 2016 al 31 dicembre 2017 il divieto di incroci proprietari che impedisce ai soggetti che esercitano l'attività televisiva in ambito nazionale su qualunque piattaforma, i quali conseguano ricavi superiori all'8 per cento del Sistema Integrato delle Comunicazioni (SIC), e alle imprese del settore delle comunicazioni elettroniche che detengano una quota superiore al 40 per cento dei ricavi di detto settore, di acquisire partecipazioni in imprese editrici di quotidiani o partecipare alla costituzione Pag. 9di nuove imprese editrici di quotidiani, esclusi i quotidiani diffusi unicamente in modalità elettronica.
  Al comma 2 è autorizzata la proroga, per il 2017, della convenzione stipulata fra il Ministero dello sviluppo economico e il Centro di produzione s.p.a. titolare dell'emittente Radio Radicale, per la trasmissione radiofonica delle sedute parlamentari.
  È altresì prorogato, al comma 3, dal 29 gennaio 2017 al 29 aprile 2017 il termine massimo di vigenza dell'attuale rapporto concessorio con la RAI relativo al servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale, nelle more dell'entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri che affiderà nuovamente la concessione, mentre il comma 4 differisce al 1o gennaio 2018 l'applicazione alla RAI delle misure di contenimento della spesa previste per i soggetti inclusi nell'elenco delle pubbliche amministrazioni inserite nel conto economico consolidato.
  È prorogato di 24 mesi, dal comma 5, i termini di pubblicazione dei bandi delle gare per l'affidamento del servizio di distribuzione di gas naturale negli ambiti territoriali in cui sono presenti comuni terremotati come individuati dall'articolo 1 del decreto-legge n. 189 del 2016 (sisma del 24 agosto e del 26 ottobre 2016). La proroga è disposta per consentire alle stazioni appaltanti di determinare i piani di ricostruzione delle reti di distribuzione nelle zone terremotate da includere nei bandi di gara.
  I commi 6 e 7 recano proroghe di sei mesi degli obblighi di consultazione del Registro nazionale degli aiuti di Stato, in ragione del ritardo nella sua istituzione: si tratta di termini a decorrere dai quali il mancato adempimento – degli obblighi di utilizzo del Registro – costituirà condizione legale di efficacia dei provvedimenti di concessione ed erogazione degli aiuti di Stato soggetti a registrazione, con le connesse responsabilità a carico dei soggetti inadempienti.
  L'articolo 6, comma 8, modificato nel corso dell'esame al Senato, proroga il termine delle concessioni per commercio su aree pubbliche in essere alla data di entrata in vigore del decreto-legge in esame, e con scadenza anteriore al 31 dicembre 2018, fino a tale data, al fine di allineare le scadenze delle concessioni medesime. Nel corso dell'esame al Senato è stato specificato che le amministrazioni interessate, che non vi abbiano già provveduto, devono avviare le procedure di selezione pubblica, nel rispetto della vigente normativa dello Stato e delle Regioni, al fine del rilascio delle nuove concessioni entro il 31 dicembre 2018. Si prevede altresì che, nelle more degli adempimenti da parte dei Comuni, siano comunque salvaguardati i diritti degli operatori uscenti.
  Il comma 9, modificato nel corso dell'esame al Senato, opera un differimento di due anni, dal 1o gennaio 2016 al 1o gennaio 2018, del termine per la riforma della struttura delle componenti tariffarie degli oneri generali di sistema elettrico per i clienti dei servizi elettrici con usi diversi da quelli domestici.
  È infine prorogato, dal comma 10, al 30 giugno 2017 l'obbligo di installazione di un contatore di fornitura, volto a contabilizzare i consumi di ciascuna unità immobiliare e favorire la suddivisione delle spese in base ai consumi effettivi.
  Nel corso dell'esame svolto al Senato sono state inserite nuove disposizioni all'articolo 6. In particolare, i nuovi commi 10-bis e 10-ter intervengono sulla procedura di trasferimento dei complessi aziendali del Gruppo ILVA, con particolare riferimento alla procedura, attualmente in corso, di presentazione delle offerte vincolanti definitive e alla connessa procedura di modifica del Piano ambientale previste dal decreto-legge n. 191 del 2015.
  Il comma 10-quater, a sua volta, prevede che le disposizioni relative al contenimento delle spese per l'acquisto di beni, servizi, per incarichi di consulenza, studi e ricerca, nonché di collaborazione, non si applichino alla società EXPO 2015 Spa in liquidazione, fino all'entrata in vigore del decreto del Presidente del consiglio dei ministri di nomina del Commissario straordinario per la liquidazione.Pag. 10
  Il comma 10-quinquies dispone la proroga annuale in tema di incentivi ai progetti di efficienza energetica di grandi dimensioni
  L'articolo 7, ai commi 1 e 2, differisce dal 31 dicembre 2016 al 31 dicembre 2017 il termine entro cui deve essere adottata una revisione del «sistema di governo» del settore farmaceutico e della relativa remunerazione della filiera distributiva.
  Il comma 2-bis, introdotto al Senato, prevede l'allungamento della validità – da due a sei anni – delle graduatorie regionali del concorso straordinario per sedi farmaceutiche.
  È stato modificato nel corso dell'esame al Senato il comma 3 che, nel nuovo testo, dispone il differimento (dal 1o gennaio 2017) al 1o gennaio 2020 dell'applicazione di alcuni divieti in materia di procedure di sperimentazione sugli animali a fini scientifici.
  Il comma 3-bis dell'articolo 7, aggiunto durante l'esame al Senato, dispone una proroga dei termini vigenti – dal 31 gennaio al 28 febbraio dell'anno successivo al sostenimento di spese veterinarie – per l'invio al Sistema tessera sanitaria, da parte dei veterinari iscritti agli Albi professionali, dei dati relativi alle predette spese in relazione ad animali da compagnia e destinati alla pratica sportiva, sostenute da persone fisiche a partire dal 1o gennaio 2016.
  L'articolo 7-bis, introdotto durante l'esame al Senato, dispone la proroga del contributo in favore dell'I.R.F.A – Istituto per la riabilitazione e la formazione ANMIL Onlus, per 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019.
  L'articolo 8 interviene – al comma 1 – sull'articolo 2248 del Codice dell'ordinamento militare di cui al decreto legislativo n. 66 del 2010, al fine di prorogare di un anno (dal 2016 al 2017) il regime transitorio di avanzamento di grado per gli ufficiali dell'Arma dei carabinieri.
  Il comma 2, proroga per l'anno 2017 la validità dei limiti massimi vigenti di lavoro straordinario consentito per il personale dei corpi di polizia (Polizia di Stato, Carabinieri, Polizia penitenziaria, Guardia di finanza, Corpo forestale dello Stato).
  È altresì prorogato, al comma 3, dal «bilancio 2016» «al bilancio 2017» il termine entro il quale le unità produttive gestite dall'Agenzia industrie difesa dovranno conseguire l'obiettivo dell'economica gestione.
  Il comma 4 dell'articolo 8 novella il decreto legislativo n. 177 del 2016 al fine di affidare, fino al 30 giugno 2017, la gestione stralcio delle operazioni di chiusura delle contabilità del Corpo forestale dello Stato agli uffici del Comando generale dell'Arma dei Carabinieri specificando che il coordinamento delle medesime operazioni è affidato al Capo del Corpo forestale dello Stato attualmente in servizio. Il medesimo comma differisce il termine, dal primo gennaio 2017 al 30 aprile 2017, per l'adozione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri relativo all'inquadramento del Capo del Corpo forestale dello Stato.
  Il comma 5 reca una specifica disposizione concernente il pagamento del contributo obbligatorio per l'iscrizione obbligatoria alla Cassa di previdenza delle Forze armate da parte del personale del Corpo forestale dello Stato transitato nell'Arma dei Carabinieri.
  L'articolo 8, commi 5-bis e 5-ter, aggiunti nell'ambito dell'esame parlamentare al Senato, dispongono la proroga del mandato dei delegati nei consigli di rappresentanza militare fino al 31 maggio 2018 e la proroga del termine per concludere i procedimenti elettorali per il rinnovo dei consigli di rappresentanza fino al 15 luglio 2018.
  Il nuovo comma 5-quater, infine, dispone la proroga per gli anni 2017-2019 della corresponsione dell'assegno sostitutivo dell'accompagnatore militare.

  Francesco BOCCIA, presidente e relatore per la V Commissione, esprime innanzitutto il proprio rincrescimento per il ritardo con il quale l'altro ramo del Parlamento ha trasmesso il disegno di legge, segnalando inoltre come molte delle modifiche Pag. 11introdotte non siano strettamente collegate alla materia del provvedimento. Nonostante ciò evidenzia la necessità di procedere a un rapido esame dello stesso onde evitare il pericolo di decadenza del decreto-legge.
  Passando, quindi, ad illustrare gli ulteriori articoli del provvedimento, osserva che in materia di infrastrutture e di trasporti interviene l'articolo 9, il cui comma 1 proroga, dal 31 dicembre 2016 al 31 dicembre 2017, il termine di conclusione dell'operatività della gestione commissariale finalizzata alla definitiva chiusura degli interventi infrastrutturali nei comuni delle regioni Campania, Basilicata, Puglia e Calabria colpiti dagli eventi sismici del novembre 1980 e del febbraio 1981.
  Il comma 2 differisce al 31 dicembre 2017 l'entrata in vigore del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2016, n. 206, recante norme per l'individuazione dei soggetti autorizzati alla tenuta dei corsi di formazione al salvamento in acque marittime, acque interne e piscine e al rilascio delle abilitazioni all'esercizio dell'attività di assistente bagnante, originariamente prevista, dall'articolo 13, comma 1, del medesimo decreto ministeriale, per il 1o gennaio 2017. Il successivo comma 3 proroga al 31 dicembre 2017 il termine per l'emanazione del decreto del Ministero delle infrastrutture e trasporti finalizzato ad impedire le pratiche di esercizio abusivo del servizio taxi e del servizio di noleggio con conducente. Con tale decreto dovrebbero altresì definirsi gli indirizzi generali per l'attività di programmazione e di pianificazione delle regioni, ai fini del rilascio, da parte dei comuni, dei titoli autorizzativi.
  Viene poi prorogata, con il comma 4, l'applicazione della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità dei bandi e degli avvisi per l'affidamento dei contratti pubblici – prevista dall'articolo 66, comma 7, dell'abrogato Codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo n. 163 del 2006 –, che prevede anche la pubblicazione sui quotidiani dei bandi e degli avvisi, dal 31 dicembre 2016 fino all'entrata in vigore del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti volto a definire gli indirizzi generali per la pubblicazione dei bandi a livello nazionale.
  Quanto al comma 5 evidenzia che con esso si proroga, limitatamente all'anno 2017, il termine per il pagamento del contributo per l'iscrizione all'albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi dal 31 dicembre 2016 al 31 marzo 2017 (28 febbraio nel testo originario del decreto-legge).
  I commi 6 e 7 prorogano al 31 dicembre 2018 la facoltà riconosciuta all'Ente nazionale per l'aviazione civile – ENAC di assumere in via transitoria non oltre venti piloti professionisti con contratto a termine annuale, rinnovabile sino ad un massimo di tre anni.
  Il comma 8 proroga al 31 dicembre 2017 il termine per l'assunzione di obbligazioni giuridicamente vincolanti per le opere previste nell'ambito della programmazione del Fondo per lo sviluppo e la coesione 2007-2013, per cui entro il 31 dicembre 2016 sia stata conseguita l'adozione della variante urbanistica e concluse positivamente le procedure di valutazione ambientale strategica (VAS) o di valutazione di impatto ambientale (VIA).
  Il comma 9 prevede la proroga di un anno, dal 31 dicembre 2016 al 31 dicembre 2017, del termine per la ratifica degli Accordi di programma finalizzati alla rilocalizzazione degli interventi del programma straordinario di edilizia residenziale per i dipendenti delle amministrazioni dello Stato impegnati nella lotta alla criminalità organizzata.
  Nel corso dell'esame presso il Senato all'articolo sono state aggiunte ulteriori disposizioni, la prima delle quali, al comma 2-bis, è costituita dalla proroga al 31 gennaio 2018 del termine – attualmente fissato al 31 dicembre 2017 – entro il quale deve essere emanato il decreto del Ministro dello sviluppo economico per la disciplina degli interventi finalizzati ad aumentare la competitività delle imprese produttrici nella filiera dei mezzi di trasporto pubblico su gomma e dei sistemi intelligenti per il trasporto. Il comma modifica poi la disciplina relativa all'accesso Pag. 12al mercato dei servizi di linea ed impone ai soggetti autorizzati allo svolgimento di servizi automobilistici regionali di competenza statale di adeguarsi a tali previsioni entro novanta giorni, pena la decadenza delle autorizzazioni.
  Sempre in tema di infrastrutture e trasporti si prevede inoltre, al comma 9-bis, che la gestione operante sulla contabilità speciale n. 5440, relativa al superamento delle criticità ambientali legate al traffico e alla mobilità della strada statale Sassari-Olbia sia mantenuta in esercizio fino al completamento degli interventi previsti a tal fine e comunque non oltre il 31 dicembre 2020.
  Inoltre il comma 9-ter proroga, al fine di garantire continuità ai programmi di manutenzione dell'infrastruttura ferroviaria nazionale, il vigente Contratto di programma-parte Servizi 2012-2014, in relazione all'ancora non avvenuto completamento dell’iter di approvazione del nuovo Contratto di Programma 2016-2021.
  Con i commi da 9-quater a 9-septies si dispone poi l'esclusione dell'ANAS per il triennio 2017-2019 da alcune norme di contenimento della spesa ed in tema di limiti assunzionali, ed inoltre, al fine di garantire la sicurezza della rete stradale della provincia di Belluno, si assegna alla provincia stessa di un contributo di 5 milioni di euro.
  Con i commi da 9-octies a 9-undecies si proroga al 31 dicembre 2017 il termine vigente del 31 dicembre 2016 relativo alla detraibilità, ai fini IRPEF, del 50 per cento dell'importo corrisposto per il pagamento dell'imposta sul valore aggiunto in relazione all'acquisto di unità immobiliari a destinazione residenziale, di classe energetica A o B ai sensi della normativa vigente, cedute dalle imprese costruttrici delle stesse.
  Si prevede infine, al comma 9-duodecies, una proroga annuale del termine di durata in carica, triennale, dei componenti del Comitato Centrale per l'Albo nazionale degli autotrasportatori.
  Le disposizioni contenute nell'articolo 10 intervengono in tema di giustizia, prevedendo, al comma 1, la proroga dei termini concernenti gli interventi strutturali sul Palazzo di Giustizia di Palermo e le relative procedure amministrative, di cui ai commi da 98 a 106 dell'articolo 1 della legge di stabilità 2015 (legge n. 190 del 2014).
  Il comma 2 proroga fino al 31 dicembre 2018 la disposizione che consente che le funzioni di dirigente dell'esecuzione penale esterna siano svolte, in deroga alla disciplina generale, da funzionari inseriti nel ruolo dei dirigenti di istituto penitenziario.
  All'articolo 10 sono state aggiunte diverse disposizioni durante l'esame presso il Senato, prevedendosi in primo luogo, al comma 2-bis, un intervento sulla disciplina relativa ai trasferimenti dei magistrati assegnati in prima sede, subordinandone il trasferimento ad altra sede, o l'assegnazione ad altre funzioni, ad un periodo di permanenza triennale e non già quadriennale. Si interviene poi al comma 2-ter sulla legge di riforma della professione forense, in ordine ai requisiti per esercitare il patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori, consentendosi l'iscrizione nell'apposito albo speciale agli avvocati che, entro 5 anni dall'entrata in vigore della riforma – in luogo degli attuali 4 anni – maturino i requisiti secondo la previgente normativa. Inoltre, in ordine alla disciplina transitoria relativa all'esame di abilitazione all'esercizio della professione di avvocato, si prevede al comma 2-quater che per i primi 5 anni, in luogo degli attuali 4, dall'entrata in vigore della riforma, l'esame di abilitazione all'esercizio della professione di avvocato sia svolto secondo le norme previgenti alla riforma del 2012. Con riguardo alla realizzazione di nuove sedi per gli uffici giudiziari con elevati carichi di controversie pendenti, nel riservarsi risorse fino a 30 milioni di euro nell'ambito del Fondo sviluppo e coesione, si prolungano al comma 2-quinquies alcuni tempi relativi agli adempimenti per l'effettuazione dei lavori, stabilendosi che in caso di mancata presentazione degli stati di avanzamento dei lavori entro trentasei mesi, in luogo degli attuali dodici, dalla pubblicazione Pag. 13della delibera di assegnazione il finanziamento è revocato; la revoca interviene altresì in caso di mancato affidamento dei lavori entro 24 mesi, in luogo degli attuali sei mesi. Una ulteriore disposizione concerne infine, comma 2-sexies, la proroga dal 31 dicembre 2016 al 30 giugno 2017 del termine per la pubblicazione in modalità informatiche delle domande di iscrizione e tenuta, presso i tribunali, di specifici albi ed elenchi di professionisti nel campo delle vendite pubbliche.
  L'articolo 11, concernente la materia dei beni ed attività culturali, reca, al comma 1, disposizioni inerenti misure organizzative relative alla realizzazione del Grande Progetto Pompei. In particolare proroga al 1o gennaio 2018 il termine per il trasferimento delle funzioni del Direttore generale del Grande Progetto Pompei alla Soprintendenza speciale di Pompei e proroga al 31 gennaio 2019 le funzioni relative all'Unità Grande Pompei e al Vice Direttore generale vicario; estende inoltre a 36 mesi la durata massima degli incarichi di collaborazione dei componenti della segreteria tecnica di progettazione costituita presso la citata Soprintendenza speciale.
  Il comma 2 proroga, dal 31 gennaio 2017 al 30 giugno 2017, il termine previsto per la registrazione dei giovani che, avendo compiuto 18 anni nel 2016, intendono fruire della Card cultura introdotta dalla legge di stabilità 2016.
  Il comma 3 proroga, dal 30 gennaio 2017 al 1o aprile 2017, il termine per l'emanazione del decreto ministeriale che deve definire le regole tecniche di ripartizione delle risorse assegnate alle fondazioni lirico sinfoniche, per il triennio 2017-2019, dalla legge di bilancio 2017 e assegna alle stesse ulteriori euro 10 milioni di euro per il 2017. È stata altresì prevista, con una modifica apportata nel corso dell'esame del Senato, la possibilità di destinare risorse per il 2017 al sostegno dello spettacolo dal vivo, nel limite massimo di 12 milioni di euro, di cui una quota non superiore a 4 milioni di euro in favore di attività culturali nei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, interessati dai recenti eventi sismici.
  Quanto alle ulteriori disposizioni inserite al Senato, è stata prorogata al 1o luglio 2017, con il comma 2-bis, l'entrata in vigore di alcune recenti modifiche alle norme in materia di destinazione di quota parte delle risorse assicurate dal mercato dei diritti audiovisivi sportivi alla mutualità generale. È poi stata introdotta, al comma 3-bis, una proroga dal 30 giugno 2016 al 31 dicembre 2017 dell'obbligo regionale di delimitare i Distretti turistici istituiti con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo.
  Segnala poi, al comma 3-ter, l'ampliamento da 120 a 180 giorni del termine per l'emanazione del decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo per la definizione delle modalità applicative riguardanti il deposito delle opere cinematografiche e audiovisive presso la Cineteca nazionale e il loro utilizzo, nonché la possibilità di utilizzare quota parte delle risorse di cui all'articolo 24, comma 1, della legge n. 183 del 2011, per l'Istituto Luce-Cinecittà. Si dispone poi, con il comma 3-quater, la stabilizzazione della Fondazione di studi universitari e di perfezionamento sul turismo (ora Scuola dei beni e delle attività culturali e del turismo), sopprimendo il riferimento alla data del 31 dicembre 2017 quale termine delle attività della Fondazione medesima, ed apprestando contestualmente le necessarie risorse, per 1,5 milioni di euro annui a decorrere dal 2017.
  L'articolo 12 interviene in materie di competenza dei Ministeri dell'ambiente e dell'agricoltura, disponendo al comma 1 la proroga di un anno, ossia fino al 31 dicembre 2017, del periodo in cui continuano ad applicarsi gli adempimenti e gli obblighi relativi alla gestione dei rifiuti antecedenti alla disciplina del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) e non si applicano le sanzioni relative al sistema medesimo, nonché il termine finale di efficacia del contratto con l'attuale concessionaria del SISTRI. Il comma 2 proroga di un anno, dal 31 Pag. 14dicembre 2016 al 31 dicembre 2017, l'applicazione della soglia percentuale del 35 per cento di copertura con fonti rinnovabili del consumo complessivo di acqua calda sanitaria, riscaldamento e raffrescamento negli edifici di nuova costruzione e negli edifici esistenti sottoposti a ristrutturazioni rilevanti. Parallelamente, dunque, la più alta soglia del 50 per cento troverà applicazione a decorrere dal 1o gennaio 2018, e non più a decorrere dal 1o gennaio 2017.
  Presso il Senato si è inoltre disposto, con il comma 2-bis, il differimento al 31 dicembre 2017 del termine ultimo per la proroga delle utilizzazioni delle aree di demanio marittimo per finalità diverse da quelle di cantieristica navale, pesca e acquacoltura, in essere al 31 dicembre 2013, sempre che nel frattempo non intervenga la definizione del procedimento propedeutico all'adozione della disciplina relativa alle concessioni demaniali marittime. Oltre poi ad introdursi, con il comma 2-ter, una proroga di sei mesi del termine entro cui i consorzi di tutela provvedono ad adeguare i propri statuti alla disciplina sulla parità dei sessi, con il successivo comma 2-quater si interviene sul contributo al Consorzio per il controllo ed il monitoraggio della filiera degli oli e dei grassi vegetali ed animali esausti (CONOE), in particolare disponendosi che la determinazione del contributo nelle misure previste dall'articolo 10 del decreto-legge n. 154 del 2016 avvenga – anziché a decorrere dall'anno 2017, come attualmente previsto – a decorrere dal 1o luglio dell'anno 2017.
  Per quanto concerne la proroga di termini in materia economica e finanziaria, segnala che l'articolo 13, al comma 1, proroga dal 31 dicembre 2016 al 31 dicembre 2017 la vigenza del limite massimo – pari agli importi risultanti alla data del 30 aprile 2010 ridotti del 10 per cento – previsto per la corresponsione di indennità, compensi, gettoni, retribuzioni o altre utilità, da parte delle pubbliche amministrazioni ai componenti di organi di indirizzo, direzione e controllo, consigli di amministrazione e organi collegiali, comunque denominati, ed ai titolari di incarichi di qualsiasi tipo.
  Il comma 2 proroga poi al 31 dicembre 2017 il termine entro il quale continuano ad applicarsi alla produzione combinata di energia elettrica e calore gli specifici coefficienti – indicati dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas – necessari a individuare i quantitativi di combustibile che, impiegati nei predetti impianti, possano ritenersi utilizzati per la produzione di energia elettrica e che sono dunque soggetti ad accisa agevolata.
  Il comma 3 estende all'anno 2017 il blocco dell'adeguamento automatico dei canoni di locazione passiva per gli immobili condotti dalle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'ISTAT, nonché dalle autorità indipendenti e dalla CONSOB e utilizzati a fini istituzionali.
  Il comma 4, modificato al Senato, posticipa dal 3 dicembre 2016 al 1o ottobre 2017 l'applicazione delle norme che: dispongono l'effettuazione del pagamento spontaneo delle entrate degli enti locali sul conto corrente di tesoreria dei medesimi enti locali, mediante F24, ovvero attraverso strumenti di pagamento elettronici che gli enti impositori rendano disponibili, ferme restando le modalità di versamento previste per l'IMU e la TASI; prevedono, per le entrate diverse da quelle tributarie, che il versamento sia effettuato esclusivamente sul conto corrente di tesoreria o tramite strumenti di pagamento elettronici; per tali entrate non è possibile l'utilizzo del modello F24.
  Il comma 5 proroga dal 31 dicembre 2016 al momento del trasferimento delle funzioni all'albo dei consulenti finanziari, e comunque non oltre il 31 dicembre 2017, il termine per l'esercizio dell'attività di consulenza in materia di investimenti (consulenti finanziari), da parte dei soggetti che al 31 dicembre 2007 prestavano già tale attività, senza detenere somme di denaro o strumenti finanziari di pertinenza dei clienti.Pag. 15
  Il comma 6 anticipa all'esercizio finanziario 2016 l'applicabilità di alcune disposizioni contabili che consentono l'assunzione di impegni oltre la data di chiusura dell'esercizio finanziario, la cui efficacia è attualmente prevista, in base alla normativa vigente, a decorrere dal 1o gennaio 2018.
  Le disposizioni recate dall'articolo 13 sono state consistentemente integrate nel corso dell'esame presso il Senato. Il comma 4-bis consente agli enti locali, in deroga al blocco degli aumenti di tributi e addizionali previsto dalla legge di stabilità 2016, di disporre gli aumenti connessi al contributo di sbarco a decorrere dal 2017.
  I commi da 4-ter a 4-octies recano alcune misure di semplificazione in favore dei contribuenti, in primo luogo prorogando al 31 dicembre 2017 la vigenza degli obblighi di comunicazione dei dati relativi agli acquisti intracomunitari di beni ed alle prestazioni di servizio ricevute da soggetti stabiliti in altro Stato membro dell'Unione europea. Viene in particolare sostituita la normativa concernente gli obblighi di comunicazione relativi ad operazioni intracomunitarie, nel senso di snellire gli adempimenti e limitare detti obblighi agli acquisti intracomunitari e se ne regola l'applicazione nel tempo; viene abrogata la disciplina delle comunicazioni al fisco e degli specifici controlli dell'Agenzia delle entrate in relazione alla concessione di beni d'impresa in godimento ai soci. Si demanda poi ad apposito decreto ministeriale l'individuazione dei criteri generali per la raccolta delle informazioni relative agli acquisti di beni e alle prestazioni di servizi ricevute da soggetti residenti fuori del territorio dello Stato, necessarie ad assicurare un adeguato presidio al contrasto dell'evasione internazionale. Si abroga infine la norma che subordina l'abbattimento al 30 per cento dell'imponibile derivante da contratti di affitto a canone concordato all'indicazione nella dichiarazione dei redditi, da parte del locatore, degli estremi di registrazione del contratto di locazione, nonché quelli della denuncia dell'immobile ai fini dell'applicazione dell'ICI.
  Il comma 5-bis consente alla CONSOB, nell'ambito delle procedure di efficientamento delle proprie strutture, di adottare misure di contenimento della spesa ulteriori ed alternative alle vigenti disposizioni in materia di finanza pubblica, purché sia assicurato il conseguimento dei medesimi risparmi previsti a legislazione vigente, in ogni caso, fino al 31 marzo 2020.
  Un altro gruppo di modifiche attiene ad accordi di prestito di natura internazionale. Sono in particolare previste, ai commi da 6-bis a 6-quinquies, disposizioni volte a prorogare fino al 16 novembre 2022 la durata dell'accordo di prestito denominato New Arrangements to Borrow (NAB): a tal fine si autorizza la Banca d'Italia a prorogare fino alla suddetta data, per un importo massimo pari a circa 6,900 milioni di diritti speciali di prelievo-DSP, la durata dell'accordo in questione. Nel medesimo ambito, si proroga (commi da 6-sexies a 6-octies) l'autorizzazione alla Banca d'Italia a concedere prestiti garantiti dallo Stato – per un importo massimo pari a 400 milioni di diritti speciali di prelievo, DSP, da erogare a tassi di mercato – a favore dei Paesi più poveri tramite il Poverty Reduction and Growth Trust (PRGT) del FMI. Vengono infine prorogate (commi 6-novies e 6-decies) le vigenti disposizioni per la partecipazione dell'Italia agli interventi del Fondo monetario internazionale-FMI per fronteggiare gravi crisi finanziarie dei Paesi aderenti al Fondo: a tal fine si autorizza la Banca d'Italia a stipulare con il medesimo Fondo un accordo di prestito bilaterale, per un ammontare pari a 23 miliardi e 480 milioni di euro, la cui scadenza è fissata al 31 dicembre 2019, estensibile di un anno al 31 dicembre 2020.
  Con il comma 6-undecies si dispone un finanziamento per il 2017 per i trattamenti di integrazione salariale nel settore della pesca, in analogia a interventi disposti negli anni precedenti, destinandosi a tal fine uno stanziamento di 17 milioni di euro per il 2017, a valere sul Fondo sociale per occupazione e formazione.
  I commi 6-duodecies e 6-terdecies incidono sulla destinazione delle sanzioni Pag. 16sulla coltivazione della vite e della produzione e commercio del vino, stabilendo tra l'altro al 31 dicembre 2017 il termine entro cui le autorità pubbliche si adeguano alla normativa europea di unificazione ed accreditamento, ai fini della verifica annuale del rispetto del disciplinare nel corso della produzione e durante e dopo il confezionamento del vino.
  Il comma 6-quaterdecies fa riferimento ai saldi degli enti del Servizio sanitario nazionale ed è volto ad integrare la norma che esenta dal conteggio – ai fini del saldo non negativo per l'anno 2016 – gli impegni del perimetro sanitario del bilancio, finanziati dagli utilizzi del risultato di amministrazione relativo alla gestione sanitaria formatosi nell'esercizio 2015. Con una ulteriore norma, costituita dal comma 6-quinquiesdecies, si interviene in materia di modalità di redazione dei bilanci degli intermediari finanziari, nonché dei confidi iscritti nell'albo degli intermediari medesimi, con il quale si specifica il novero dei soggetti ai quali è consentito di redigere il bilancio secondo le disposizioni relative agli intermediari «non IFRS» ovvero non tenuti, nella redazione dei documenti contabili, al rispetto dei principi contabili internazionali.
  Con il comma 6-sexiesdecies si estende da 15 a 25 anni, a decorrere dal 2005, il periodo massimo per il quale è dovuto il contributo obbligatorio, posto a carico dei costruttori, in favore del Fondo per il soddisfacimento delle richieste di indennizzo presentate dagli acquirenti di immobili da costruire danneggiati nei loro diritti patrimoniali e, da ultimo, con il comma 6-septiesdecies si incrementa di 300 mila euro a decorrere dall'anno 2017 il contributo statale annuo a favore dell'Associazione nazionale vittime civili di guerra, di cui all'articolo 1, comma 113, della legge n. 311 del 2004.
  In materia finanziaria interviene anche l'articolo 13-bis, che estende le modalità di determinazione del reddito previste per i soggetti che adottano i principi contabili internazionali IAS/IFRS anche alle imprese che redigono il bilancio sulla base dei nuovi principi contabili nazionali redatti dall'Organismo italiano di contabilità (OIC), ad eccezione delle micro-imprese. Coerentemente con tali modifiche viene prorogato di 15 giorni il termine per la presentazione delle dichiarazioni dei redditi e delle dichiarazioni IRAP in favore delle imprese interessate dalle novità contabili in commento; le norme intervengono anche sulle modalità di determinazione della base imponibile, anche a fini IRAP, escludendo i componenti positivi e negativi derivanti da trasferimenti di azienda; viene inoltre stabilito che le nuove norme decorrono dall'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2015, anche ai fini IRAP ed è previsto un regime transitorio per i derivati diversi da quelli iscritti in bilancio con finalità di copertura, la cui valutazione assume rilievo ai fini della determinazione del reddito al momento del realizzo.
  L'articolo 14 attiene al tema degli interventi emergenziali, nel cui ambito, con il comma 1, si modificano i criteri di priorità, stabiliti dalla legge di bilancio 2017, per l'assegnazione da parte del Governo agli enti locali di spazi finanziari. Rispetto ai criteri vigenti si prevede che sia data priorità ad un ulteriore criterio riferito agli investimenti dei comuni colpiti dagli eventi sismici da agosto ad ottobre del 2016 (come individuati dal decreto-legge n. 189 del 2016), nonché di quelli colpiti dagli eventi sismici del maggio 2012 (decreti-legge n. 74 del 2012 e n. 83 del 2012) finalizzati a fronteggiare gli eccezionali eventi sismici e la ricostruzione, finanziati con avanzo di amministrazione o da operazioni di indebitamento, per i quali gli enti dispongono di progetti esecutivi redatti e validati in conformità alla vigente normativa, completi del cronoprogramma della spesa.
  Il comma 2 proroga di ulteriori sei mesi la sospensione delle fatture relative alle utenze localizzate nei comuni colpiti dal sisma, limitatamente ai soggetti danneggiati che dichiarino l'inagibilità del fabbricato, della casa di abitazione, dello studio professionale o dell'azienda. In particolare, la norma oggetto della proroga in esame ha previsto la sospensione delle Pag. 17fatture relative alle utenze, ivi comprese le fatture relative ai settori delle assicurazioni, della telefonia e della radiotelevisione pubblica, localizzate nei comuni colpiti dal sisma, per un periodo massimo di 6 mesi a decorrere dal giorno del sisma.
  Il comma 5 proroga al 31 dicembre 2017 i termini riferiti a rapporti interbancari scadenti dal 24 agosto 2016 o dal 26 ottobre 2016 per le banche insediate nei comuni colpiti dal sisma del 24 agosto 2016 e dal sisma del 26 e del 30 ottobre 2016 o per le dipendenze delle banche presenti nei predetti comuni. La proroga comprende anche gli atti e le operazioni da compiersi su altra piazza. Il comma 6 proroga al 31 dicembre 2017 il termine di sospensione dei pagamenti, nei comuni colpiti dai suddetti eventi sismici del 2016, delle rate dei mutui e finanziamenti di qualsiasi genere e dei canoni di locazione finanziaria aventi ad oggetto edifici distrutti o divenuti inagibili o beni immobili o mobili strumentali ad attività imprenditoriali, commerciali, artigianali, agricole o professionali. La proroga tuttavia è limitata alle attività economiche e produttive e per i soggetti privati per i mutui relativi alla prima casa di abitazione, inagibile o distrutta.
  Quanto al comma 3, esso estende fino al 31 dicembre 2017 l'esclusione dalla base imponibile IRPEF dei sussidi occasionali, delle erogazioni liberali o dei benefici di qualsiasi genere, concessi sia da parte dei datori di lavoro privati a favore dei lavoratori residenti nei comuni colpiti dagli eventi sismici del 2016, sia da parte dei datori di lavoro privati operanti nei predetti territori a favore dei propri lavoratori, anche non residenti nei predetti comuni. Il comma 4 proroga al 31 dicembre 2017 l'esenzione dal pagamento dell'imposta di bollo per le istanze presentate alla pubblica amministrazione, di cui all'articolo 48, comma 7, del decreto-legge n. 189 del 2016, c.d. «decreto sisma». La norma oggetto di proroga ha previsto tale esenzione per le persone fisiche residenti o domiciliate e le persone giuridiche che hanno sede legale o operativa nei comuni colpiti dal sisma di cui all'articolo 1 del citato decreto-legge.
  Il comma 7 interviene in favore del comune de L'Aquila, assegnando un contributo straordinario dell'importo complessivo di 12 milioni di euro per l'anno 2017, nonché di 2 milioni di euro, sempre per il 2017, per gli altri comuni del cratere sismico. Il comma 8 stanzia un contributo straordinario di 32 milioni di euro in favore dei comuni interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, la cui ripartizione è rimessa a successivi provvedimenti anche a mezzo di ordinanze, stabilendo la relativa copertura.
  Il comma 9 proroga al 31 dicembre 2018 il termine per il riconoscimento, da parte dei Commissari delegati, ossia i Presidenti delle regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto, del compenso per prestazioni di lavoro straordinario rese per l'espletamento delle attività conseguenti allo stato di emergenza a seguito degli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, ed il comma 10 proroga al 31 dicembre 2017, rispetto al 31 dicembre 2016 già previsto, l'Unità Tecnica-Amministrativa-UTA, operante presso il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri nell'ambito delle emergenze e della gestione dei rifiuti nella regione Campania.
  Il comma 11 proroga al 31 dicembre 2017 la gestione commissariale relativa alla «Galleria Pavoncelli» ed il comma 12 proroga infine al 31 dicembre 2017 il termine relativo alla gestione emergenziale della situazione ambientale dello stabilimento «Stoppani» nel comune di Cogoleto, in provincia di Genova.
  Anche all'articolo 14 sono state inserite in sede di esame presso il Senato ulteriori disposizioni, prima delle quali il comma 5-bis, riguardante gli enti locali dell'Emilia, Lombardia e Veneto colpiti dagli eventi sismici di maggio 2012, per i quali viene prorogata all'anno 2018 la sospensione, prevista dal comma 456 dell'articolo 1 della legge di stabilità per il 2016, degli oneri relativi al pagamento delle rate dei mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti Pag. 18Spa da corrispondere nell'anno 2017, incluse quelle il cui pagamento è stato differito ai sensi delle leggi di stabilità per gli anni 2013, 2014 e 2015. I commi 6-bis e 6-ter concernono la sospensione delle imposte per redditi dei fabbricati nelle zone colpite dal sisma del maggio 2012 disponendo che tali fabbricati sono esenti dall'applicazione dell'imposta municipale, fino alla definitiva ricostruzione e agibilità dei fabbricati stessi o comunque entro un termine, che la disposizione in commento proroga di un anno, portandolo dal 31 dicembre 2016 al 31 dicembre 2017, con un onere pari a circa 25 milioni di euro.
  Il comma 6-quater proroga dal 31 dicembre 2016 al 31 dicembre 2017 il termine entro il quale possono essere sospese le rate dei mutui contratti da parte dei soggetti residenti in uno dei comuni colpiti dal sisma del maggio 2012 e dagli eccezionali eventi atmosferici del gennaio-febbraio 2014. A tal fine è autorizzata la spesa nel limite massimo di 300 mila euro per l'anno 2017.
  Con il comma 7-bis viene prorogato di un anno, dal 31 dicembre 2017 al 31 dicembre 2018, il termine di efficacia di alcune graduatorie dei concorsi pubblici a tempo indeterminato, relative alle amministrazioni pubbliche soggette a limitazioni delle assunzioni, limitatamente alle graduatorie per assunzioni a tempo indeterminato dei comuni de L'Aquila e del cratere a seguito dell'evento sismico in Abruzzo dell'aprile 2009.
  Con il comma 9-bis nella medesima finalità emergenziale si prevede si applichino per gli anni 2017 e 2018 alcune disposizioni della legge di stabilità 2016 il cui periodo di applicazione è ora previsto nel biennio 2016-2017: tali norme concernono l'autorizzazione, per i comuni del cratere conseguente al sisma in Abruzzo dell'aprile 2009, a prorogare o rinnovare i contratti stipulati sulla base della normativa emergenziale, in deroga alle vigenti normative in materia di vincoli alle assunzioni a tempo determinato presso le amministrazioni pubbliche. Al contempo viene quantificato un limite di spesa, rispettivamente di 1,7 milioni di euro per il comune de L'Aquila e di 1,15 milioni di euro per i comuni del cratere.
  I commi da 12-bis a 12-quater recano l'erogazione e il riparto di contributi finanziari per gli anni dal 2017 al 2020 nei confronti dei comuni colpiti da eventi sismici, disponendo al contempo la copertura dei relativi oneri. Tali contributi concernono sia i comuni colpiti dal sisma del maggio 2012 nelle regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto, sia quelli danneggiati dagli eventi sismici dell'aprile 2009 nella provincia de L'Aquila e in altri comuni della regione Abruzzo, sia, infine quelli danneggiati dagli eventi sismici del 21 giugno 2013 nel territorio delle province di Lucca e Massa Carrara.
  I commi 12-quinquies e 12-sexies modificano l'articolo 12 del decreto-legge n. 78 del 2015, estendendo ai periodi di imposta dal 2015 al 2019 le agevolazioni operanti nelle zone franche urbane-ZFU dell'Emilia.
  Il comma 12-septies dispone che gli effetti della deliberazione dello stato di emergenza adottata dal Consiglio dei ministri il 19 febbraio 2016, e prorogata con successiva delibera del 10 agosto 2016, in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che nei giorni dal 30 settembre al 10 ottobre 2015 hanno colpito il territorio di Olbia-Tempio, di Nuoro e dell'Ogliastra, sono ulteriormente prorogati fino al 30 ottobre 2017.
  L'articolo 14-bis proroga il termine entro il quale le Agenzie fiscali possono espletare i nuovi concorsi per dirigenti previsti dall'articolo 4-bis del decreto-legge n. 78 del 2015 che, rammenta, dispone che le agenzie medesime possano annullare i concorsi per dirigente banditi, ma non ancora conclusi, e indire, per un corrispondente numero di posti, nuovi concorsi da concludere entro il 31 dicembre 2016: termine ora posposto al 31 dicembre 2017.
  L'articolo 14-ter dispone, in tema di recupero dell'evasione, che per il primo anno di applicazione la trasmissione telematica all'Agenzia delle entrate dei dati di tutte le fatture emesse e ricevute, c.d. nuovo spesometro, sia effettuata su base Pag. 19semestrale. Il termine per la comunicazione analitica dei dati delle fatture relative al primo semestre viene tuttavia prorogato dal 25 luglio al 16 settembre 2017 e, per la comunicazione relativa al secondo semestre, si prevede il termine del mese di febbraio 2018. Per quanto riguarda l'adempimento relativo alla comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche IVA, ai sensi dell'articolo 21-bis del decreto-legge n. 78 del 2010, rimangono ferme le scadenze trimestrali, previste dalla norma vigente.
  L'articolo 14-quater proroga dal 1o marzo 2017 al 1o novembre 2017 l'avvio dell'applicazione sperimentale della lotteria nazionale legata agli scontrini limitatamente agli acquisti di beni o servizi, fuori dall'esercizio di attività d'impresa, arte o professione, effettuati da persone fisiche residenti in Italia mediante strumenti che consentano il pagamento con carta di debito e di credito.
  L'articolo 15 autorizza il Ministro dell'economia e delle finanze ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio, anche in conto residui, connesse all'attuazione del provvedimento in esame.
  L'articolo 16 dispone in ordine alla immediata entrata in vigore del decreto-legge, a partire dal giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ossia dal 30 dicembre 2016.
  Infine, per quanto riguarda gli aspetti concernenti la quantificazione degli oneri e la copertura finanziaria degli stessi, rinvia alla documentazione predisposta dagli uffici.

  Laura CASTELLI (M5S) contesta aspramente il modo di operare seguito dal Senato nell'esame del provvedimento in oggetto, modo di operare ormai regolarmente adottato per l'esame dei disegni di legge di conversione di decreti-legge, i quali vengono trasmessi all'altro ramo del Parlamento con l'aggiunta di numerose disposizioni estranee e in tempi che non consentono l'approvazione di alcuna ulteriore modifica, nemmeno di carattere soppressivo.
  Sottolinea inoltre come in questo caso, oltre all'aggiunta di disposizioni estranee, siano state introdotte misure che rischiano di produrre rilevanti dissesti nei conti pubblici, dinanzi alle quali l'indignazione e le contestazioni, pur se ampiamente giustificate, risultano totalmente sterili.
  Si sofferma poi in particolare sui commi 6-novies e 6-decies dell'articolo 13, relativi alla partecipazione dell'Italia agli interventi del Fondo monetario internazionale per fronteggiare gravi crisi finanziarie dei Paesi aderenti, con la stipula di un prestito, da parte della Banca d'Italia, di oltre 23 miliardi di euro. A questo proposito ricorda come anche il nostro Paese sia chiamato ad affrontare crisi finanziarie, come quella del sistema bancario, e che sarebbe più opportuno impiegare a tal fine somme di tale rilevanza.
  Segnala poi che i commi da 6-sexies a 6-octies dell'articolo 13 prorogano l'autorizzazione alla Banca d'Italia a concedere prestiti, garantiti dallo Stato, ai Paesi più poveri, chiedendo come possa il nostro Paese, che non è in grado, a quanto sostiene il Ministero dell'economia e delle finanze, di garantire un reddito di cittadinanza ai propri cittadini, concedere prestiti ad altri Paesi.
  Si astiene quindi dal commentare ulteriori disposizioni la cui estraneità per materia e criticità finanziaria potrebbe essere rilevata, volendo invece segnalare la mancanza di interventi in materia di enti locali, la cui necessità è stata più volte manifestata.
  Infine, apprezzando l'intervento del presidente del Senato che ha consentito quanto meno l'eliminazione di alcune disposizioni palesemente estranee, ritiene che, se ci fosse una vera volontà in tal senso, si farebbe ancora in tempo ad apportare rapidamente alcune modifiche al testo e a rinviare il provvedimento al Senato per la sua definitiva approvazione.

  Riccardo NUTI (M5S) segnala che la prassi secondo la quale i decreti-legge devono essere approvati senza modifiche dal ramo del Parlamento che li esamina in seconda lettura, pena la loro decadenza, Pag. 20non deriva da una necessità ineludibile ma da un volontario e inutile prolungamento dell'esame in prima lettura, allo scopo di consentire l'introduzione di disposizioni estranee e controversie, delle quali si rende di fatto impossibile la soppressione.
  Invita pertanto i colleghi a provare a far decadere almeno una volta un decreto-legge allo scopo di porre un freno a questa prassi, della quale tutti sembrano lamentarsi.

  Maino MARCHI (PD), in risposta a quanto evidenziato dal deputato Nuti, ricorda che la riforma costituzionale predisposta dal Governo Renzi avrebbe consentito, tra l'altro, l'eliminazione della navetta parlamentare dei disegni di legge. Osserva inoltre che anche la Camera dei deputati, quando esamina i disegni di legge di conversione in prima lettura, spesso non li conclude in tempi tali che il Senato possa apportarvi modifiche.
  Entrando nel merito del provvedimento, sottolinea il significativo lavoro svolto dal Senato, che ha introdotto molte delle disposizioni che attualmente lo compongono. In particolare, tra le misure di maggiore importanza, evidenzia l'introduzione di disposizioni in favore dei territori colpiti da calamità naturali negli anni precedenti al 2016, soprattutto con riferimento agli eventi sismici dell'aprile 2009 in Abruzzo e del maggio 2012 nelle regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto. Ricorda inoltre la proroga della detraibilità, ai fini delle imposte sui redditi, del 50 per cento dell'IVA pagata per l'acquisto di unità immobiliari a destinazione residenziale di classe energetica A o B, cedute dalle imprese costruttrici delle stesse.
  Segnala comunque l'assenza di misure a suo parere necessarie, come la definizione delle modalità con le quali provvedere alla distribuzione delle risorse concesse agli enti locali dalla legge di bilancio 2017 o l'introduzione di norme di semplificazione, auspicando che entro la fine della legislatura si possa intervenire anche in queste materie.
  In relazione alle preoccupazioni per la finanza pubblica manifestate dalla deputata Castelli, ricorda che tutte le norme attualmente contenute nel provvedimento hanno superato il vaglio della Ragioneria generale dello Stato e pertanto sono state giudicate compatibili con la disciplina contabile, comprese le disposizioni relative ai prestiti della Banca d'Italia, per i quali si prevede la garanzia dello Stato. A questo proposito critica il raffronto effettuato dalla collega Castelli tra la situazione economica delle popolazioni dei Paesi poveri e quella dei cittadini italiani, anche se privi di reddito sufficiente, e invita a non assumere posizioni nazionaliste e protezioniste, che tanti danni hanno causato nel secolo scorso. Concludendo, pur riconoscendo la presenza di alcune disposizioni opinabili nel merito, giudica positivamente il provvedimento nel suo complesso.

  Federica DIENI (M5S) chiede chiarimenti sulla sussistenza della relazione tecnica sul provvedimento così come è stato approvato dal Senato.

  Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, presidente e relatore per la I Commissione, informa che il provvedimento è corredato dalla relazione tecnica che è a disposizione di tutti i deputati. Fa presente che un'apposita sezione del dossier preparato dagli uffici della Camera dei deputati contiene gli elementi di analisi relativi alla quantificazione degli oneri recati dal provvedimento e la relativa copertura.

  Federica DIENI (M5S) sottolinea come il poter disporre solo di due ore per esaminare un provvedimento così corposo e predisporre nel contempo proposte emendative, non depone per la serietà del procedimento, anche se si tratterà di emendamenti sostanzialmente soppressivi, vista la scarsa qualità e l'estraneità al contenuto del decreto di proroga termini delle disposizioni inserite dal Senato, talune inaccettabili e poco rispettose della dignità del Parlamento. Stigmatizza il fatto che il Senato abbia tenuto il decreto-legge per quasi due mesi e che lo stesso decreto sia di conseguenza incardinato alla Camera a soli otto giorni dalla sua scadenza. Pag. 21Si tratta a suo avviso di un uso distorto della Costituzione e non di un difetto congenito del sistema bicamerale. Ritiene che accettare supinamente tutto questo sia lesivo della dignità di questo ramo del Parlamento e che in due giorni ci sarebbero i tempi per espungere le disposizioni non omogenee al contenuto del decreto- legge e rinviarlo al Senato in tempo utile per la sua conversione in legge. Conclude chiedendo ai Presidenti di procedere proprio in questo senso.

  Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, presidente e relatore per la I Commissione, fa osservare alla deputata Dieni che non rientra nei poteri dei presidenti delle Commissioni espungere dal testo parti che non abbiano un contenuto omogeneo e che il loro giudizio è limitato all'ammissibilità delle proposte emendative. Pur condividendo le valutazioni sulle distorsioni derivanti dalle modalità di esame dei decreti legge che talvolta vengono esaminati di fatto da un solo ramo del Parlamento, sottolinea che è compito dei Presidenti della Commissioni organizzare i lavori in modo da rispettare i tempi stabiliti dalla Conferenza dei presidenti di gruppo per l'avvio del provvedimento in Assemblea.

  Federica DIENI (M5S) informa che il proprio gruppo scriverà alla Presidente della Camera per chiedere che vengano espunte dal testo le parti non omogenee al contenuto del decreto-legge. Ritiene che le Commissioni avrebbero potuto stigmatizzare prima e in modo formale le modalità di esame del decreto-legge in discussione che giudica inaccettabili e lesive delle prerogative dei deputati. Ribadisce peraltro che otto giorni non sono pochi per modificare il decreto e rimandarlo al Senato in tempo utile per la sua conversione.

  Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, presidente e relatore per la I Commissione, fa osservare alla deputata Dieni che vanno considerati anche i tempi per la promulgazione da parte del Presidente della Repubblica e la pubblicazione nella Gazzetta ufficiale.

  Maino MARCHI (PD) rileva che, qualora ci fossero nel decreto disposizioni inaccettabili per la dignità del Parlamento, cosa da lui ritenuta non vera, le Commissioni hanno il potere di approvare emendamenti che le sopprimono.

  Il sottosegretario Pier Paolo BARETTA, in relazione alla questione dei tempi sottolinea come si tratti di una prassi ormai reiterata che coinvolge entrambi i rami del Parlamento, comprese le reciproche lamentele. Riguardo alle coperture, conferma che ci sono, così come anche la relazione tecnica, validata dalla Ragioneria generale dello Stato. Non ci sono a suo avviso nel decreto misure lesive della dignità del parlamento, tantomeno quelle legate a un tema di grande rilevanza come la lotta alla povertà. Riguardo agli enti locali, fa presente che per molte delle richieste da loro avanzate, come quelle che concernono le assunzioni, sono necessarie apposite norme primarie.

  Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, presidente e relatore per la I Commissione, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 12.05.

SEDE REFERENTE

  Lunedì 20 febbraio 2017. — Presidenza del presidente della I Commissione, Andrea MAZZIOTTI DI CELSO. – Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze, Pier Paolo Baretta.

  La seduta comincia alle 18.50.

DL 244/16: Proroga e definizione di termini.
C. 4304 Governo, approvato dal Senato.

(Seguito dell'esame e rinvio).

  Le Commissioni proseguono l'esame del provvedimento, rinviato nell'odierna seduta antimeridiana.

Pag. 22

  Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, presidente e relatore per la I Commissione, avverte che sono state presentate proposte emendative riferite al testo del decreto-legge n. 244 del 2016 (vedi allegato), alcune delle quali presentano profili di criticità relativamente alla loro ammissibilità.
  In proposito, ricorda che, ai sensi del comma 7 dell'articolo 96-bis del Regolamento, non possono ritenersi ammissibili le proposte emendative che non siano strettamente attinenti alle materie oggetto dei decreti-legge all'esame della Camera.
  Tale criterio risulta più restrittivo di quello dettato, con riferimento agli ordinari progetti di legge, dall'articolo 89 del medesimo Regolamento, il quale attribuisce al Presidente la facoltà di dichiarare inammissibili gli emendamenti e gli articoli aggiuntivi che siano estranei all'oggetto del provvedimento. Ricordo, inoltre, che la lettera circolare del Presidente della Camera del 10 gennaio 1997 sull'istruttoria legislativa precisa che, ai fini del vaglio di ammissibilità delle proposte emendative, la materia deve essere valutata con riferimento ai singoli oggetti e alla specifica problematica affrontata dall'intervento normativo.
  Alla luce dei richiamati criteri, sono pertanto da considerarsi inammissibili le seguenti proposte emendative che non recano né proroghe di termini né disposizioni strettamente connesse o consequenziali a quelle contenute nel testo del decreto-legge:
   Cominardi 1.13, in quanto proroga la possibilità di usufruire del congedo obbligatorio per il padre lavoratore per il 2017, aumentandone contestualmente la durata a 15 giorni. Si rileva che l'istituto è già stato prorogato fino al 2018 dall'articolo 1, c. 354, della L. 232/2016;
   Ciprini 1.25, limitatamente ai commi da 9-quater a 9-novies, che prevedono un piano straordinario di assunzioni a tempo indeterminato per le regioni a statuto speciale;
   Rampelli 1.36, in quanto modifica la disciplina inerente specifiche regole tecniche vigenti per il Codice dell'amministrazione digitale;
   Saltamartini 1.37, in quanto proroga la possibilità di inviare gli elenchi di lavoratori in mobilità al 30 aprile 2017 al fine di inserirli nella salvaguardia di riferimento (seconda, sesta, settima e ottava).
   Rizzetto 3.7, che prevede specifiche procedure inerenti l'ottava salvaguardia dei cd. esodati;
   Rizzetto 3.8, che prevede la possibilità di inviare gli elenchi di lavoratori in mobilità al 30 aprile 2017, al fine di inserirli nella salvaguardia di riferimento (seconda, sesta, settima e ottava);
   Fassina 3.17, che esclude dalle riduzioni di specifiche spese da parte degli enti previdenziali pubblici (ex articolo 1, c. 108, L. 228/2012) le spese sostenute dall'INPS per visite fiscali sui lavoratori dipendenti privati assenti per malattia;
   Fassina 3.18, che prevede che, per gli accertamenti medico legali sui dipendenti assenti per malattia, l'INPS si possa avvalere di medici inseriti nelle liste speciali di cui all'articolo 4, comma 10-bis, del decreto-legge n. 101 del 2013;
   Airaudo 3.21, che inserisce un'ulteriore categoria di soggetti salvaguardati nell'ambito dell'ottava salvaguardia;
   Ricciatti 4.5, in quanto dispone un trattamento particolare, limitatamente all'a.s. 2017/2018, dei docenti in servizio nei Comuni dichiarati colpiti dal sisma umbro, marchigiano, laziale e abruzzese del 2016 e del 2017, con riferimento alla mobilità interprovinciale;
   Pagano 4.8, che definisce modalità per l'immissione nei ruoli di taluni dirigenti scolastici che hanno in corso un contenzioso con il MIUR;
   gli identici Sisto 4.14 e Centemero 4.20 e Centemero 4.19, che intervengono sui termini per l'espressione del parere parlamentare sui decreti legislativi;
   Centemero 4.21, che stabilisce specifici requisiti per i soggetti ai fini del Pag. 23mantenimento della possibilità di partecipare alle prove di accesso a percorsi di TFA e alle graduatorie di istituto di III fascia definiti da decreti del MIUR;
   Centemero 4.24, che autorizza il MIUR ad avviare specifici corsi di formazione di mobilità professionale del personale A.T.A, profilo D.S.G.A. (direttore servizi generali ed amministrativi);
   Centemero 4.25, che autorizza il MIUR a bandire un corso-concorso per l'assunzione di direttore dei servizi generali ed amministrativi;
   Centemero 4.26, che dispone la possibilità a favore dei collegi universitari non ancora riconosciuti di chiedere il riconoscimento al MIUR entro 60 giorni dal 1o giugno 2017. Dispone inoltre una particolare procedura in base alla quale il Ministero effettua la valutazione del possesso dei requisiti necessari;
   Segoni 4.28, che dispone la non applicabilità alle Università statali e agli enti di ricerca delle norme per il contenimento della spesa previste dalla normativa vigente a carico dei soggetti rientranti nella PA di cui al corrispondente elenco ISTAT;
   Alberto Giorgetti 4.01, in quanto detta disposizioni in merito all'accesso all'esame di stato relativo all'esercizio della professione di attuario;
   Invernizzi 5.09 e Alberto Giorgetti 5.08 (dal contenuto analogo) che sopprimono una condizione per la conservazione nel fondo pluriennale vincolato di spesa 2016 delle risorse accantonate del fondo 2015 e non utilizzate;
   Scotto 5.9, che incide sulla legge in materia di referendum disponendo che in caso di scioglimento anticipato delle Camere, il referendum abrogativo già indetto si intende fissato alla stessa data dei comizi elettorali per le elezioni politiche, qualora essa sia compresa tra il 15 aprile e il 15 giugno;
   Marcon 5.10, sempre in materia referendaria, che prevede che per il solo anno 2017 non si applichi la sospensione del procedimento referendario in caso di scioglimento anticipato delle Camere;
   Rizzetto 5.13, che delega il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi in materia di vigili del fuoco;
   Galati 6.4, in quanto dispone in merito alla decadenza dei benefici relativi alle agevolazioni concesse nell'ambito dei patti territoriali e dei contratti d'area;
   Caparini 6.5, in quanto autorizza il Ministro dello sviluppo economico all'indizione di un bando per l'assegnazione della concessione del servizio pubblico generale radiotelevisivo;
   Sisto 6.21, in quanto interviene in materia di rapporti giuridici pendenti in materia di concessioni di beni demaniali marittimi, senza tuttavia operare modifiche alle decorrenze temporali previste, ma intervenendo – modificandoli – sui criteri in base ai quali la norma cui fa riferimento l'emendamento (articolo 24, comma 3-septies decreto-legge n. 113/2016) consente la proroga fino al 2020 delle concessioni in essere;
   Caparini 6.25, che interviene aumentando le risorse del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione previsto dall'articolo 1, della legge n. 198 del 2016;
   Castricone 6.26, in quanto disciplina i requisiti d appartenenza del personale assegnato alle Camere di commercio con compiti ispettivi di metrologia legale, nonché dispone in merito al personale delle medesime camere;
   Sisto 6.35, che prevede agevolazioni in materia di trasferimenti di unità immobiliari a destinazione residenziale;
   Nicchi 7.5 e gli identici Nesci 7.6 e Di Vita 7.7, in quanto dettano un'interpretazione autentica relativa al punteggio massimo per la valutazione dei titoli ai fini del concorso di assegnazione di sedi farmaceutiche attribuito dai componenti della commissione esaminatrice;Pag. 24
   Silvia Giordano 7.11, in quanto stabilisce l'avvio di un piano straordinario di assunzioni per garantire le funzioni assegnate all'Istituto superiore di Sanità;
   Invernizzi 7.12, che introduce l'integrale esclusione, per l'invio dei dati relativi alle prestazioni sanitarie da inserire nella dichiarazione dei redditi precompilata, degli obblighi da parte dei soggetti chiamati a comunicare i predetti dati al Sistema tessera sanitaria, ai fini della loro trasmissione all'Agenzia delle entrate;
   Galati 10.5 che prevede la stipula di contratti di lavoro a tempo determinato per i lavoratori socialmente utili che abbiano completato il periodo di tirocinio formativo nelle cancellerie degli uffici giudiziari;
   Sisto 10.9 che proroga il termine per il completamento dell'iter amministrativo e normativo previsto dal CCNL Area medico veterinaria 1988/2001 (articolo 62, terzo comma) ai fini dello stanziamento del connesso fondo;
   Alberto Giorgetti 13.2, limitatamente al comma 3-ter, e Paglia 13.3 limitatamente all'ultimo periodo, in quanto intendono modificare il limite massimo della consistenza dell'attivo per le banche popolari;
   Castricone 13.5, in quanto reca disposizioni relative al trasferimento, da parte degli agenti della riscossione, del ramo d'azienda relativo alle attività svolte per conto degli enti locali, in conseguenza del riassetto della riscossione dei tributi disposto dall'articolo 1 del decreto-legge n. 193 del 2016;
   Ruocco 13.7, in quanto reca disposizioni in materia di trattamento fiscale delle cessioni di beni a viaggiatori in uscita dallo Stato, per il consumo di tali beni fuori dall'Unione Europea;
   gli identici Invernizzi 13.25 e Alberto Giorgetti 13.33, che modificano il regime delle garanzie da prestare per procedere all'estrazione dei beni da un deposito IVA, a norma dell'articolo 50-bis del decreto-legge n. 331 del 1993;
   Caparini 13.27 in quanto reca un regime fiscale transitorio applicabile, nel triennio 2017-2019, alle perdite dei soggetti che operano in regime di contabilità semplificata;
   Alberto Giorgetti 13.32, che esonera dalle comunicazioni del cd. «nuovo spesometro» i produttori agricoli che nell'anno solare precedente hanno realizzato o, in caso di inizio di attività, prevedono di realizzare un volume d'affari non superiore a 7.000 euro;
   Palmizio 13.36 e 13.37, in quanto intendono modificare la disciplina sostanziale della definizione agevolata dei carichi tributari e contributivi, di cui all'articolo 6 decreto-legge n. 193 del 2016;
   Alberto Giorgetti 13-bis.05, che modifica le condizioni per la proroga dell'utilizzo del fondo pluriennale vincolato per l'anno 2015 per gli enti territoriali;
   Alberto Giorgetti 13-bis.07, in quanto attribuisce spazi finanziari per l'edilizia scolastica ai Comuni danneggiati dal sisma nel corso del 2016 o che hanno accertato la vulnerabilità sismica delle proprie strutture scolastiche;
   Ricciatti 14.2, in quanto dispone un trattamento particolare, limitatamente all'anno scolastico 2017/2018, dei docenti in servizio nei Comuni dichiarati colpiti dal sisma umbro, marchigiano, laziale e abruzzese del 2016 e del 2017, con riferimento alla mobilità interprovinciale.
   Sandra Savino 14-quater.01, in quanto estende il territorio di riferimento dell'esercizio della funzione del notaio.

  Avverte, quindi, che il termine per la presentazione di ricorsi avverso il giudizio di inammissibilità è fissato alle ore 20 di oggi.
  Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 19.

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