CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 14 febbraio 2017
766.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Finanze (VI)
COMUNICATO
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SEDE CONSULTIVA

  Martedì 14 febbraio 2017. — Presidenza del presidente Maurizio BERNARDO.

  La seduta comincia alle 14.05.

Disposizioni per la protezione dei testimoni di giustizia.
C. 3500 Bindi.

(Parere alla II Commissione).
(Esame, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Tommaso CURRÒ (PD), relatore, rileva come la Commissione sia chiamata a esaminare, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, ai fini del parere alla II Commissione Giustizia, la proposta di legge C. 3500 Bindi (PD), recante disposizioni per la protezione dei testimoni di giustizia, nel testo risultante dagli emendamenti approvati dalla Commissione Giustizia nel corso dell'esame in sede referente.
  In linea generale, segnala come la proposta di legge sia volta a modificare la disciplina in materia di testimoni di giustizia, attualmente contenuta nel decreto-legge n. 8 del 1991 e nelle relative norme attuative e come la necessità dell'intervento derivi dalle difficoltà del legislatore – pur dopo la novella recata dalla legge n. 45 del 2001, che ha introdotto specifiche disposizioni sui testimoni – di inquadrare organicamente tale disciplina nell'ambito della citata normativa quadro del 1991, pensata per i soli collaboratori di giustizia.
  Allo scopo di sottolineare le differenze con la disciplina sui collaboratori di giustizia, la proposta di legge introduce, quindi, nell'ordinamento una normativa speciale integralmente dedicata ai testimoni di giustizia.
  Tra le novità previste dalla riforma segnala in particolare:
   la ridefinizione del testimone di giustizia, ancorata a parametri più stringenti;
   la personalizzazione e gradualità delle misure; in tale ambito è data preferenza nell'adozione di misure di tutela nella località di origine rispetto al trasferimento Pag. 47in località protetta adottato col programma di protezione;
   la possibilità per il testimone di godere di misure di sostegno economico anche nel luogo di residenza, in presenza di riduzione della capacità di reddito (attualmente garantite dal solo programma di protezione);
   l'introduzione di misure a salvaguardia dell'impresa del testimone;
   l'istituzione di una figura, il referente del testimone di giustizia, che garantisca a questi un riferimento certo nei rapporti con le istituzioni, assicurando una piena assistenza al testimone per tutte le sue necessità;
   l'introduzione di un termine di durata massima delle misure.

  La proposta di legge si compone di 24 articoli, suddivisi in 4 Capi.
  Il Capo I, composto dagli articoli 1 e 2, reca norme in materia di condizioni di applicabilità delle speciali misure di protezione per i testimoni di giustizia.
  L'articolo 1 precisa l'ambito di applicazione di tali misure che sono applicate ai testimoni di giustizia e agli «altri protetti»; quest'ultima categoria viene introdotta ex novo e richiama sia le persone stabilmente conviventi col testimone (a qualsiasi titolo), sia coloro i quali, per le relazioni che intrattengono con quest'ultimo, sono esposti a grave, attuale e concreto pericolo.
  In tale ambito l'articolo 2 detta una nuova definizione del testimone di giustizia ai fini delle condizioni di applicabilità delle misure di tutela.
  In particolare, rispetto alle previsioni contenute all'articolo 16-bis del citato decreto-legge n. 8 del 1991, la quali sono risultate nella prassi poco aderenti all'attuale realtà dei dichiaranti, l'articolo 2 della proposta fornisce una più stringente definizione di testimone di giustizia, i cui elementi innovativi, rispetto a quanto attualmente previsto, riguardano l'attendibilità delle sue dichiarazioni, la posizione di terzietà del testimone rispetto al contesto e ai fatti denunciati, nonché l'effettività e gravità del pericolo cui è sottoposto.
  Illustra quindi il Capo II della proposta di legge, composto dagli articoli da 3 a 8, il quale concerne le speciali misure di protezione.
  L'articolo 3 – rinviando per le ulteriori misure di dettaglio alle previste norme attuative di cui all'articolo 23 del provvedimento – indica la tipologia delle speciali misure di protezione dei testimoni.
  Diversamente dal decreto-legge n. 8 del 1991, la locuzione «speciali misure di protezione» (che non comprende quelle, di maggior tutela, adottate col programma speciale di protezione), è usata in relazione a tutte le misure adottabili nei confronti dei testimoni di giustizia.
  Le speciali misure di protezione comprendono misure di tutela (fisica), misure di sostegno economico e misure di reinserimento sociale e lavorativo.
  L'individuazione di ulteriori, apposite disposizioni per i minori oggetto delle misure è demandata al regolamento di attuazione previsto dal citato articolo 23.
  L'articolo 4 detta i criteri di scelta delle misure di protezione, che vanno personalizzate (individuate caso per caso) ed adeguate al caso specifico; è precisato che le misure adottate – se non in via temporanea ed eccezionale – non possono comportare diminuzione e perdita dei diritti goduti dal testimone prima delle dichiarazioni.
  Fondamentale previsione riguarda l'obbligo, salvo motivate eccezioni di sicurezza, di garantire al testimone la permanenza nella località di origine e la prosecuzione delle attività finora svolte.
  Il trasferimento in località protetta e il cambio d'identità del testimone (previste dall'attuale «programma di protezione») diventano, invece, ipotesi derogatorie ed eccezionali rispetto alle misure ordinarie, applicabili «quando le altre forme di tutela risultano assolutamente inadeguate rispetto alla gravità e attualità del pericolo» e devono, comunque, tendere a riprodurre le precedenti condizioni di vita, tenuto conto delle valutazioni espresse Pag. 48dalle competenti Autorità giudiziarie e di Pubblica Sicurezza. Con una clausola di chiusura viene previsto, in ogni caso, l'obbligo di garantire al testimone e agli altri protetti «un'esistenza dignitosa».
  Gli articoli 5, 6 e 7 disciplinano separatamente, diversamente da quanto ora previsto, le diverse misure di tutela del testimone di giustizia.
  L'articolo 5 indica una serie di misure di tutela progressive, volte a garantire l'incolumità del testimone, degli altri protetti e la sicurezza dei loro beni, da graduare in base all'attualità e gravità del pericolo, unificando in una sola disposizione le misure già previste dal decreto-legge del 1991 e dal decreto ministeriale n. 161 del 2004 ed eliminando la distinzione tra speciali misure di protezione adottate nella località di origine e quelle adottate col trasferimento in località protetta.
  Tali misure sono: la vigilanza e la protezione; le misure di natura tecnica per la sicurezza delle abitazioni, degli altri immobili e delle aziende di proprietà del testimoni; le misure di sicurezza per gli spostamenti nel comune di residenza o in altro comune; il trasferimento in luogo protetto; le speciali modalità di tenuta della documentazione e delle comunicazioni del sistema informatico; l'utilizzo di documenti di copertura; il cambiamento delle generalità.
  Il sistema delle misure di tutela dell'incolumità personale è «chiuso», infine, dalla previsione dell'utilizzo di «ogni altro accorgimento che si riveli necessario».
  In tale ambito le novità principali consistono, in particolare, nell'estensione della protezione alle aziende del testimone e nelle cautele per assicurare la riservatezza del cambiamento delle generalità in atti pubblici.
  L'articolo 6 che, al comma 1, lettere b) e h), contiene disposizioni concernenti profili di interesse per la Commissione Finanze, detta le misure di sostegno economico spettanti ai testimoni di giustizia. Le disposizioni recate dall'articolo eliminano il riferimento all'obbligo di garantire un tenore di vita non inferiore a quello precedente alle dichiarazioni, prevedendo che ai testimoni di giustizia sia assicurata una condizione economica equivalente a quella preesistente.
  In tale ambito sono previste le seguenti misure:
   lettera a) si prevede un rimborso delle spese occasionalmente sostenute dal testimone come esclusiva conseguenza delle speciali misure di protezione;
   con riguardo alle materie di interesse della Commissione Finanze, segnala, come anticipato, la lettera b), la quale contiene la previsione della corresponsione di un assegno periodico in caso di impossibilità a svolgere attività lavorativa o di percepire i precedenti proventi a causa dell'adozione delle misure di tutela o per effetto delle dichiarazioni rese, prevedendo che la misura dell'assegno e delle integrazioni per le persone a carico prive di capacità lavorativa sia definita tenendo conto delle entrate e del godimento di beni pregressi, determinati attraverso il reddito e il patrimonio risultanti all'Agenzia delle entrate per l'ultimo triennio ed escluse le perdite cagionate dai fatti di reato oggetto delle dichiarazioni; l'assegno deve essere rideterminato o revocato qualora il testimone di giustizia o gli altri protetti riacquisiscano la capacità economica, anche parziale, in base all'entità di quanto autonomamente percepito, deve essere annualmente modificato in misura pari alle variazioni dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati rilevate dall'Istituto nazionale di statistica e può essere integrato, con provvedimento motivato, quando ricorrono particolari circostanze influenti sulle esigenze di mantenimento in stretta connessione con quelle di tutela;
   alla lettera c) si stabilisce il diritto a un alloggio, che deve essere idoneo a garantire la sicurezza e la dignità dei testimoni, nel caso sia impossibile usufruire della propria abitazione o si sia trasferiti in località protetta;
   alla lettera d) si prevede il diritto alle spese sanitarie, ove sia impossibile usufruire Pag. 49delle strutture del Servizio sanitario nazionale;
   alla lettera e) si stabilisce l'assistenza legale per i procedimenti in cui il testimone di giustizia rende dichiarazioni, è persona offesa dal reato o si costituisce parte civile;
   alla lettera f) è previsto un indennizzo forfetario e onnicomprensivo, determinato in via regolamentare, a titolo di ristoro per il pregiudizio subito a causa della testimonianza resa e in ragione dell'applicazione delle misure di protezione, a meno che il testimone chieda, in giudizio, il risarcimento del danno biologico o esistenziale;
   alla lettera g) è sancito il diritto a una somma a titolo di mancato guadagno per la cessazione dell'attività lavorativa del testimone (qualora non abbiano ricevuto un risarcimento al medesimo titolo dal Fondo di solidarietà per le vittime delle richieste estorsive e dell'usura).

  Sempre con riferimento agli ambiti di competenza della Commissione Finanze, segnala inoltre la previsione contenuta alla lettera h), in base alla quale se le misure adottate comportano il definitivo trasferimento in altra località, l'acquisizione dei beni immobili dei quali è proprietario il testimone al patrimonio dello Stato (dietro corresponsione dell'equivalente in denaro secondo il valore di mercato) è condizionata – rispetto alle previsioni dell'articolo 16-ter del decreto-legge n. 8 del 1991 – all'accertata impossibilità di vendita del bene sul libero mercato.
  L'articolo 7 disciplina le misure di reinserimento sociale e lavorativo del testimone di giustizia e degli altri protetti, le quali, come quelle economiche, vedono attualmente una disparità di trattamento in favore del testimone sottoposto al programma speciale di protezione. Le misure previste, salvo eccezioni, sono adottate nei confronti di tutti i testimoni di giustizia.
  In tale contesto alla lettera a) viene confermata l'attuale disciplina concernente il diritto del testimone di giustizia alla conservazione del posto di lavoro o al trasferimento presso altre amministrazioni o sedi, precisando, inoltre, che l'eventuale trasferimento deve dipendere da ragioni di sicurezza.
  Tra le nuove prerogative in tale ambito segnala la previsione recata dalla lettera b), che introduce la tempestiva individuazione e lo svolgimento da parte del testimone di giustizia, dopo il trasferimento in località protetta, di un'attività lavorativa, anche non retribuita, in base alle proprie inclinazioni, nonché il diritto, stabilito dalla lettera e), a un nuovo posto di lavoro, anche temporaneo, con mansioni e posizione equivalenti a quelle che il testimone di giustizia ha perso in conseguenza delle sue dichiarazioni.
  La lettera c) introduce il diritto a specifiche forme di sostegno all'impresa dei protetti che abbiano subito o che possano concretamente subire nocumento a causa delle loro dichiarazioni o dell'applicazione delle speciali misure di tutela, secondo quanto stabilito dal regolamento di cui all'articolo 23. Sono applicabili a tal fine, ove compatibili, anche le disposizioni relative alle aziende confiscate alla criminalità organizzata di cui al decreto legislativo n. 159 del 2011.
  La lettera c)-bis, introdotta durante l'esame della Commissione Giustizia in sede referente, prevede l'eventuale assegnazione in uso di beni nella disponibilità dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata.
  Con riferimento ad aspetti di interesse della Commissione Finanze, segnala la lettera d), contenente la previsione di misure per l'accesso a mutui agevolati volti al reinserimento nella vita economica e sociale sulla base di convenzioni stipulate tra il Ministero dell'interno e gli istituti di credito.
  In base alla lettera f) viene confermata inoltre la previsione, in alternativa all'assegno periodico di cui all'articolo 6, comma 1, lettera b), della capitalizzazione del costo dell'assegno periodico, ovvero l'erogazione in favore del testimone di una somma una tantum, quando questi non Pag. 50abbia riacquistato la capacità lavorativa o non abbia un proprio reddito, equivalente al pregresso.
  Viene previsto che la somma – la cui quantificazione è demandata al regolamento di attuazione – non venga erogata in un'unica tranche bensì gradualmente, in relazione alla progressiva realizzazione di un concreto progetto lavorativo. Ove il testimone lo richieda o non sia in grado di lavorare, la capitalizzazione può essere corrisposta mediante piani di investimento o di erogazioni rateali.
  Ai sensi della lettera g) viene invece esteso a tutti i testimoni di giustizia, in alternativa alla capitalizzazione (e se il testimone non è economicamente autonomo) il diritto all'accesso a un programma di assunzioni presso la PA (fatte salve quelle che richiedono particolari requisiti), con chiamata nominativa e con qualifica corrispondente ai titoli posseduti, anche in soprannumero alle piante organiche delle amministrazioni interessate e in deroga alle disposizioni limitative in materia di assunzioni; è confermata anche l'applicazione ai testimoni di giustizia del diritto al collocamento obbligatorio con precedenza, previsto per le vittime del terrorismo e della criminalità organizzata. Con una previsione introdotta dalla Commissione Giustizia durante l'esame in sede referente, si prevede inoltre, per il coniuge e i figli ovvero, in subordine, per i fratelli dei testimoni di giustizia, stabilmente conviventi a carico e ammessi alle speciali misure di protezione, l'assunzione esclusivamente in via sostitutiva dell'avente diritto a titolo principale, qualora egli non abbia esercitato il diritto al collocamento obbligatorio.
  Come norma di chiusura, la lettera h) prevede la possibilità di adottare misure straordinarie, eventualmente necessarie, atte a favorire il reinserimento sociale e lavorativo del testimone di giustizia e degli altri protetti.
  L'articolo 8, che interviene in materia di durata delle misure di protezione e che ha subito profonde modifiche durante l'esame in sede referente in Commissione Giustizia, stabilisce, al comma 1, che la Commissione centrale per la definizione e applicazione delle speciali misure di protezione fissa il termine, non superiore a sei anni, di durata delle predette misure, entro il quale deve procedersi alle verifiche sull'attualità e gravità dei pericolo e sull'idoneità delle misure adottate. La Commissione centrale effettua le predette verifiche e assicura, ove necessario, le misure speciali di protezione oltre il previsto termine di sei anni, quando ne faccia motivata richiesta l'autorità che ha formulato la proposta.
  Il comma 2 prevede che le misure di tutela sono mantenute fino alla cessazione del pericolo attuale, grave e concreto e, ove possibile, sono gradualmente affievolite.
  Con riferimento ai profili di interesse della Commissione Finanze segnala il comma 3, il quale prevede che, quando il testimone di giustizia è definitivamente trasferito in località diversa da quella di origine, al termine dello speciale programma di protezione ha diritto ad ottenere l'acquisizione al patrimonio dello Stato dei beni immobili dei quali è proprietario in località d'origine, dietro corresponsione dell'equivalente in denaro a prezzo di mercato, nelle forme e modalità definite dal regolamento di cui all'articolo 23.
  L'articolo 8-bis, introdotto dalla Commissione Giustizia in sede referente, disciplina la composizione della citata Commissione centrale e della Segreteria. Esso prevede, in particolare, che la Commissione è composta da un Sottosegretario di Stato all'interno che la presiede, da un avvocato dello Stato, da due magistrati e da cinque funzionari e ufficiali, stabilendo inoltre che i componenti della Commissione diversi dal presidente e dall'avvocato dello Stato sono preferibilmente scelti tra coloro che hanno maturato specifiche esperienze nel settore e che siano in possesso di cognizioni relative alle attuali tendenze della criminalità organizzata, ma che non sono addetti a uffici che svolgono attività di investigazione, di indagine preliminare sui fatti o procedimenti relativi alla criminalità organizzata di tipo mafioso o terroristico-eversivo.Pag. 51
  Passa quindi a illustrare il Capo III del provvedimento, composto dagli articoli da 9 a 16-bis, il quale detta una serie di disposizioni inerenti alle misure e programmi di protezione, al referente del testimone, all'audizione del testimone e ai casi di interventi urgenti.
  L'articolo 9, relativo al procedimento di applicazione, modifica, proroga e revoca delle speciali misure di protezione, rinvia, per quanto non disciplinato dalla proposta di legge, a una serie di disposizioni del decreto-legge n. 8 del 1991, in quanto compatibili.
  Il comma 2 specifica che, ai fini dell'applicazione della nuova disciplina, in via transitoria, fino all'adozione del nuovo regolamento di cui al successivo articolo 23 del provvedimento, si applicano le disposizioni dei regolamenti ministeriali attuativi delle speciali misure di protezione, regolamenti previsti dell'articolo 17-bis del decreto-legge n. 8 del 1991 (sostanzialmente si tratta del citato DM n. 161 del 2004), nonché il regolamento per l'assunzione dei testimoni di giustizia nella PA (di cui al DM n. 204 del 2014).
  L'articolo 10 coordina la disciplina sulla proposta di ammissione alle speciali misure di protezione prevista dall'articolo 13 del già citato decreto-legge n. 8 del 1991 al nuovo status del testimone.
  In particolare il comma 2 specifica che la predetta proposta, la quale deve essere presentata alla Commissione centrale per la definizione e applicazione delle speciali misure di protezione, deve contenere anche l'attestazione della sussistenza dei requisiti del testimone di giustizia indicati dall'articolo 2 della proposta di legge.
  Inoltre il comma 3 stabilisce che la proposta di ammissione – ove la testimonianza riguardi delitti di cui all'articolo 51, commi 3-bis, 3-ter e 3-quater, del codice di procedura penale (delitti di mafia o terrorismo) deve essere richiesto il parere del Procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo. Si stabilisce altresì – anche in riferimento all'acquisizione delle notizie sull'attualità, concretezza e gravità del pericolo cui sarebbe sottoposto il testimone – che la Commissione richieda informazioni al Servizio centrale di protezione e al prefetto del luogo di dimora del testimone.
  Il comma 2-bis precisa ulteriormente che la proposta è trasmessa anche al Tribunale per i minorenni territorialmente competente, qualora essa riguardi minori in condizioni di disagio familiare o sociale.
  Gli articoli 11 e 12 riguardano l'applicazione del programma di protezione.
  L'articolo 11 prevede sostanziali modifiche all'attuale disciplina del piano provvisorio per la protezione.
  In merito ricorda che il vigente articolo 13 del citato decreto-legge n. 8 del 1991 prevede l'adozione di misure provvisorie di protezione, in presenza di talune condizioni (in sostanza, sussistenza di situazioni di particolare gravità e richiesta dell'autorità giudiziaria proponente): in tale contesto l'articolo 11 prevede ora la possibilità di adottare un «piano provvisorio per la protezione», stabilendo rilevanti novità in merito, tra le quali segnala le seguenti:
   la deliberazione del piano provvisorio avviene di regola senza formalità, senza indugio e, in ogni caso, entro la prima seduta successiva alla proposta dell'autorità giudiziaria proponente;
   il piano deve assicurare agli interessati le speciali misure di protezione e, quando possibile, condizioni di vita congrue rispetto alle precedenti;
   nel predetto piano provvisorio di protezione opera un referente del testimone di giustizia, il quale ha compiti sostanzialmente informativi del testimone sui contenuti delle misure e sui suoi diritti e doveri e deve poi trasmettere alla Commissione centrale tutte le informazioni (personali, familiari, patrimoniali) sul testimone, nonché chiedere la nomina, ove richiesto, di una figura professionale di supporto psicologico;
   è stabilito un termine di 90 giorni (prorogabile fino a 180 con provvedimento motivato dell'autorità giudiziaria), trascorsi i quali, in assenza di applicazione del programma definitivo di protezione da parte dell'autorità proponente, il piano provvisorio perde efficacia; in tal caso, può Pag. 52essere disposta dalla Commissione la prosecuzione provvisoria per il tempo necessario alla deliberazione.

  L'articolo 12, anch'esso ampiamente modificato dalla Commissione Giustizia durante l'esame in sede referente, disciplina la deliberazione del programma definitivo di protezione da parte della Commissione centrale prevedendo:
   che tale deliberazione avvenga previa acquisizione degli eventuali pareri del Procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo;
   che gli interessati accettino il programma e assumano l'impegno a riferire tempestivamente all'autorità giudiziaria quanto a loro conoscenza sui fatti di rilievo penale; a non rilasciare dichiarazioni su tali fatti a soggetti diversi dall'autorità giudiziaria, dalle forze di polizia e dal proprio difensore; a osservare le norme di sicurezza prescritte; a non rilevare o divulgare in qualsiasi modo elementi idonei a svelare la propria identità o il luogo di residenza qualora siano state applicate le misure di tutela di cui all'articolo 5 lettere d), f) e g) della proposta di legge trasferimento in luogo protetto, utilizzo di documenti di copertura; cambiamento di generalità); a non rientrare nei luoghi dai quali si è stati trasferiti senza autorizzazione; a collaborare attivamente all'esecuzione delle misure; a eleggere domicilio nel luogo ove ha sede la Commissione centrale;
   la possibilità di modifica o revoca del programma di protezione in relazione all'attualità, concretezza e gravità del pericolo, introducendo un termine di 20 giorni dalla richiesta per decidere sulla richiesta di modifica o revoca e stabilendo l'obbligo di acquisire i pareri dell'autorità giudiziaria e, eventualmente, del Procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo;
   che ogni 6 mesi si proceda alla verifica periodica del programma da parte della Commissione centrale.

  È stato invece soppresso il comma 5, il quale prevedeva l'impossibilità di modificare il programma definitivo in relazione ad adeguamenti patrimoniali relativi a beni o redditi goduti antecedentemente e non segnalati dal testimone entro un anno dall'applicazione del programma.
  Il comma 5-bis, introdotto nel corso dell'esame in sede referente, dispone che la modifica o la revoca del programma definitivo non produce effetto sull'applicabilità delle disposizioni dell'articolo 147-bis delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale di cui al decreto legislativo n. 271 del 1989, in materia di esame delle persone che collaborano con la giustizia e degli imputati di reato connesso.
  L'articolo 13 conferma l'affidamento delle modalità esecutive dei piani provvisori e dei programmi speciali di protezione al Servizio centrale di protezione, che è la struttura interforze deputata all'attuazione e alla specificazione delle modalità esecutive del programma speciale di protezione deliberato dalla Commissione centrale del Ministero dell'interno. Istituito nell'ambito del Dipartimento della pubblica sicurezza, il Servizio è articolato in uffici distinti, dotati ciascuno di personale e di strutture differenti e autonome, aventi competenza l'uno sui collaboratori di giustizia e l'altro sui testimoni di giustizia.
  In tale contesto viene altresì stabilito che, nell'ambito dell'ufficio per i testimoni di giustizia, viene individuato il referente di cui all'articolo 14.
  L'articolo 14, come appena accennato, introduce una delle novità di maggior rilievo della riforma in esame: l'istituzione della figura del referente specializzato del servizio centrale di protezione, che assiste il testimone di giustizia per tutta la durata del programma di protezione e anche successivamente, fino al riacquisto dell'autonomia economica.
  Tale previsione risponde all'esigenza di fornire al testimone di giustizia un preciso punto di riferimento che, in particolare, funga da supporto e da intermediario tra questi e la Commissione centrale per tutte Pag. 53le problematiche che si manifestino a seguito dell'adozione del programma di tutela.
  Tra i compiti di assistenza che il comma 2 assegna al referente, i principali riguardano:
   la puntuale informazione del testimone sui diritti che la legge gli assicura e sulle conseguenze derivati dall'attuazione delle misure;
   l'informazione periodica alla Commissione centrale circa l'andamento del programma e sulla eventuale necessità di adeguarlo alle sopravvenute esigenze dell'interessato;
   l'individuazione e quantificazione del patrimonio del testimone (compresi i beni aziendali), che lo stesso referente deve aiutare a gestire (o gestire direttamente);
   le proposte sui progetti di reinserimento nel mondo del lavoro;
   la predisposizione dei progetti di capitalizzazione, che vanno rendicontati alla Commissione;
   la collaborazione per assicurare l'esercizio dei diritti che potrebbero essere limitati dall'applicazione delle misure di prevenzione.

  In tale quadro, con riferimento agli aspetti di competenza della Commissione Finanze, segnala in particolare la previsione, recata dal comma 2, lettera d), in base alla quale il referente deve assistere gli interessati, con il loro consenso, anche nella gestione delle posizione creditorie e debitorie del testimone di giustizia e degli altri protetti, qualora essi non possano provvedervi a causa delle dichiarazioni rese o dell'applicazione del programma di protezione.
  È stato invece soppresso, nel corso dell'esame in sede referente, l'obbligo del segreto da parte del referente su tutto ciò che riguarda il testimone, nonché quello di concordare con il Servizio centrale di protezione le modalità di contatto e incontro con questi.
  Il comma 3, inserito durante l'esame in sede referente, stabilisce peraltro che la titolarità delle decisioni di cui al comma 2 resta in capo al testimone di giustizia e agli altri protetti.
  L'articolo 15 – nell'ottica di mantenere un filo diretto tra le istituzioni preposte e i testimoni – prevede la possibilità, per i testimoni di giustizia e gli altri protetti, di essere sentiti personalmente dalla Commissione centrale e dal Servizio centrale di protezione, in qualunque momento del piano di protezione, anche provvisorio.
  L'articolo 16 prevede che, quando ricorrano situazioni di eccezionale urgenza e non ci sia il tempo di attendere la deliberazione della Commissione centrale e finché tale deliberazione non intervenga, il Capo della Polizia possa autorizzare l'autorità provinciale di pubblica sicurezza ad avvalersi, per l'attuazione di misure provvisorie, degli stanziamenti «riservati» previsti dall'articolo 17 del decreto-legge n. 8 del 1991.
  In tale ambito il comma 1-bis, inserito dalla Commissione Giustizia in sede referente, modifica il predetto articolo 13, comma 1, inserendo la previsione che l'autorità provinciale di pubblica sicurezza possa avvalersi del Servizio centrale di protezione.
  Per quanto riguarda i profili di competenza della Commissione Finanze richiama l'articolo 16-bis, inserito durante l'esame in sede referente, il quale integra il comma 4, dell'articolo 17, del citato decreto-legge n. 8 del 1991, inserendo una disposizione in base alla quale agli interventi finanziari di cui ai Capi II e II-bis del medesimo decreto – legge n. 8 (relativi alle misure di protezione per i collaboratori e i testimoni di giustizia e che sono già di natura riservata e non soggetti a rendicontazione) non si applicano le norme vigenti in materia di tracciabilità dei pagamenti e fatturazione elettronica.
  Il Capo IV, composto dagli articoli dal 17 al 24, contiene le disposizioni transitorie e finali.
  In particolare l'articolo 17, per esigenze di coordinamento, prevede l'abrogazione dell'articolo 12, comma 3, del decreto-Pag. 54legge n. 8 del 1991 che – in sede di assunzione degli impegni – esonera i testimoni di giustizia dall'obbligo di specificare tutti i beni posseduti e controllati.
  Analoga abrogazione riguarda, per lo stesso motivo, il Capo II-bis dello stesso decreto-legge n. 8 che riguarda i soli testimoni di giustizia e che risulta superato dalle previsioni recate dalla proposta di legge. Ai fini dell'abrogazione è fatto salvo quanto previsto dall'articolo 9 della proposta di legge.
  L'articolo 18 modifica l'articolo 392 del codice di procedura penale, estendendo anche ai testimoni di giustizia la possibilità di essere ascoltati con incidente probatorio durante le indagini preliminari. Attualmente, tale forma di assunzione della prova è prevista per i soli collaboratori di giustizia.
  L'articolo 19 introduce nell'ordinamento un'aggravante ad effetto speciale del reato di calunnia, consistente nell'avere commesso il reato per usufruire delle speciali misure di protezione in favore dei testimoni di giustizia previste dalla legge.
  L'aggravante comporta l'aumento da un terzo alla metà della pena base prevista per la calunnia dall'articolo 368 del codice penale (reclusione da 2 a 6 anni). Se uno dei benefici è stato ottenuto, l'aumento è dalla metà ai due terzi.
  L'articolo 20 detta una norma transitoria secondo cui è testimone di giustizia colui che, alla data di entrata in vigore della nuova legge, è sottoposto al programma o alle speciali misure di protezione.
  L'articolo 21 reca una modifica all'articolo 147-bis delle norme di attuazione del codice di procedura penale, inserendo, al comma 3, che indica i casi nei quali, salvo che il giudice ritenga assolutamente necessaria la presenza della persona da esaminare, l'esame degli operatori sotto copertura e delle persone che collaborano con la giustizia si svolge a distanza, la previsione che lo svolgimento dell'esame a distanza abbia luogo quando sia disposto nei confronti di persone ammesse al programma preliminare o al programma definitivo per la protezione dei testimoni di giustizia.
  L'articolo 22 prevede l'istituzione, nell'ambito del sito istituzionale del Ministero dell'interno, di un'apposita sezione, di facile accesso e debitamente segnalata sulla home page, contenente le informazioni, in forma chiara e facilmente intellegibile, sull'applicazione dei programmi di protezione per i testimoni di giustizia nonché sui relativi diritti e doveri.
  L'articolo 23 stabilisce l'adozione di uno o più regolamenti di attuazione della legge in esame, da adottare da parte del Ministro dell'interno, di concerto con quello della giustizia, sentita la Commissione centrale presso il Ministero dell'interno.
  In particolare il comma 2 prevede che il regolamento di cui all'articolo 13, relativo all'istituzione del Servizio centrale di protezione, sia adottato con decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Commissione centrale, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, da esprimersi entro trenta giorni.
  L'articolo 24 conferma, in capo al Ministro dell'interno, gli obblighi di relazione semestrale al Parlamento previsti dall'articolo 16 del decreto-legge n. 8 del 1991 sulle misure di protezione dei testimoni di giustizia, sulla loro efficacia e sulle modalità di applicazione senza riferimento nominativi.
  In particolare, oltre al numero dei testimoni e degli altri protetti, andranno in tale sede indicate, rispetto a quanto attualmente previsto, le spese di assistenza economica sostenute e le elargizioni straordinarie concesse ai testimoni, nonché eventuali esigenze strumentali od operative connesse alla funzionalità ed efficienza del servizio centrale di protezione e dei relativi nuclei operativi territoriali.
  Nel rilevare come gli aspetti riguardanti le materie di interesse della Commissione Finanze siano piuttosto limitati, nonché disciplinati in maniera ampiamente condivisibile, formula una proposta di parere Pag. 55favorevole con un'osservazione (vedi allegato), la quale chiede alla Commissione di merito di valutare l'opportunità di coordinare il disposto dell'articolo 6, comma 1, lettera h), in base alla quale se le misure di protezione adottate comportano il definitivo trasferimento del testimone di giustizia in altra località, l'acquisizione dei beni immobili dei quali è proprietario il testimone al patrimonio dello Stato (dietro corresponsione dell'equivalente in denaro secondo il valore di mercato) è condizionata all'accertata impossibilità di vendita del bene sul libero mercato, con il comma 3 dell'articolo 8, il quale prevede che, quando il testimone di giustizia è definitivamente trasferito in località diversa da quella di origine, al termine dello speciale programma di protezione, egli ha diritto a ottenere l'acquisizione al patrimonio dello Stato dei beni immobili dei quali è proprietario nella località d'origine, dietro corresponsione dell'equivalente in denaro a prezzo di mercato.
  Ritiene quindi che la Commissione possa esprimere il proprio parere già nella seduta di oggi.

  Maurizio BERNARDO, presidente, rileva come la Commissione debba valutare se procedere a esprimere il parere sul provvedimento nella seduta di oggi, considerando anche il fatto che la probabile posizione, nel pomeriggio odierno, della questione di fiducia sul disegno di conversione del decreto-legge n. 237 del 2016, recante disposizioni urgenti per la tutela del risparmio nel settore creditizio, impedirà di procedere alle sedute della Commissione previste per la giornata di domani.

  Pietro LAFFRANCO (FI-PdL) evidenzia come la delicatezza delle questioni affrontate dal provvedimento debbano indurre a una più approfondita riflessione da parte della Commissione. Ritiene quindi che le forze politiche debbano disporre di un arco di tempo congruo per valutarne tutti gli aspetti, senza procedere già oggi all'espressione del parere su di esso.

  Tommaso CURRÒ (PD), relatore, pur comprendendo le ragioni della richiesta avanzata dal del deputato Laffranco, ribadisce come i profili di competenza della Commissione Finanze siano circoscritti a pochi aspetti affrontati dal provvedimento, il quale attiene per la massima parte a materie di stretta competenza della Commissione Giustizia. Si rimette comunque alle decisioni del Presidente circa l'organizzazione dei lavori.

  Maurizio BERNARDO, presidente, alla luce dell'andamento della discussione e nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 14.15.

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