CAMERA DEI DEPUTATI
Lunedì 13 febbraio 2017
765.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Comitato per la legislazione
COMUNICATO
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ESAME AI SENSI DELL'ARTICOLO 96-BIS, COMMA 1, DEL REGOLAMENTO

  Lunedì 13 febbraio 2017. – Presidenza del presidente Andrea GIORGIS.

  La seduta comincia alle 18.10.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 dicembre 2016, n. 237, recante disposizioni urgenti per la tutela del risparmio nel settore creditizio.
C. 4280 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alle Commissioni riunite V e VI).
(Esame e conclusione – Parere con osservazione).

  Il Comitato inizia l'esame del provvedimento in titolo.

  Andrea GIORGIS, presidente e relatore, illustra brevemente il contenuto del decreto-legge all'esame del Comitato.
  Formula quindi la seguente proposta di parere:

   «Il Comitato per la legislazione,
  esaminato il disegno di legge C. 4280 e rilevato che:
   le disposizioni del provvedimento d'urgenza sono, in generale, di immediata applicazione, come previsto dall'articolo 15, comma 3, della legge n. 400 del 1988; l'attuazione di talune misure è comunque subordinata all'autorizzazione della Commissione europea;
   rilevato altresì che:
   sotto il profilo dell'omogeneità del contenuto:
     il decreto-legge – preceduto da un ampio preambolo che dà conto dei presupposti giuridici riferiti al quadro europeo, delle motivazioni e del contesto nel quale si collocano le misure introdotte – a seguito dell'approvazione, presso l'altro ramo del Parlamento, di 4 articoli aggiuntivi, si compone di 32 articoli, ripartiti in quattro capi, e reca un complesso di misure di carattere omogeneo. In particolare:
    il capo I del provvedimento (articoli da 1 a 12) reca la disciplina della concessione della garanzia dello Stato sulle passività delle banche aventi sede legale in Italia e sui finanziamenti erogati discrezionalmente dalla Banca d'Italia alle banche italiane per fronteggiare gravi crisi di liquidità (emergency liquidity assistance – ELA);
    il capo II (articoli da 13 a 23-bis) reca interventi di rafforzamento patrimoniale Pag. 4del settore bancario mediante la sottoscrizione o l'acquisto da parte del MEF di azioni di banche italiane o di società italiane capogruppo di gruppi bancari che presentano esigenze di rafforzamento del proprio patrimonio, in relazione a una prova di stress basata su uno scenario avverso e condotta a livello nazionale, dell'Unione europea o del Meccanismo Unico di Risoluzione; l'articolo 23-bis, introdotto al Senato, prevede una relazione quadrimestrale del Ministro dell'economia e delle finanze alle Camere, relativa alle istanze presentate e agli interventi effettuati;
    il capo III, composto di due articoli, istituisce un Fondo, con una dotazione di 20 miliardi di euro per l'anno 2017, destinato a coprire gli oneri delle operazioni di cui ai Capi I e II (articolo 24) e reca disposizioni generali sull'educazione finanziaria, assicurativa e previdenziale (articolo 24-bis, introdotto al Senato concerne un tema solo funzionalmente connesso alla tutela del risparmio che dà il titolo al decreto);
    il Capo IV (articoli da 25 a 28) dispone in merito a: contribuzioni addizionali al Fondo di risoluzione nazionale; deroghe alla normativa civilistica in materia di garanzie sui finanziamenti della Banca d'Italia; incremento, per l'anno 2017, di 20 miliardi di euro del livello massimo del saldo netto da finanziare del bilancio dello Stato e il livello massimo del ricorso al mercato finanziario, di competenza e di cassa, nonché l'importo massimo di emissione di titoli pubblici, quantificando gli oneri delle maggiori emissioni e prevedendone la relativa copertura; a tali disposizioni il Senato ha aggiunto l'articolo 26-bis, che modifica alcune norme del decreto-legge n. 59 del 2016 in materia di accesso al Fondo di solidarietà istituito in favore delle banche poste in risoluzione a fine 2015, e l'articolo 26-ter, il quale dispone che alle banche di credito cooperativo, in relazione alla trasformazione in crediti d'imposta delle DTA da perdite fiscali connesse ai componenti negativi di reddito, non si applichino i limiti alla riportabilità delle perdite di cui all'articolo 84 del Testo unico delle imposte sui redditi (TUIR); infine, l'articolo 28 dispone circa l'entrata in vigore del provvedimento;
   sotto il profilo dei rapporti con la normativa vigente:
    il provvedimento ricorre nei casi richiesti alla tecnica della novellazione ed effettua gli opportuni coordinamenti con il tessuto normativo previgente;
    il decreto-legge contiene numerose deroghe esplicite all'ordinamento vigente, la gran parte delle quali si riferisce a norme del codice civile, che vengono puntualmente indicate. In particolare:
    all'articolo 18, comma 3, ove, ai fini della realizzazione dell'intervento statale di ricapitalizzazione, si prevede che in sede di aumento di capitale si possa derogare alle regole di cui all'articolo 2441 che impongono di offrire in opzione ai soci le azioni di nuova emissione e le obbligazioni convertibili in azioni;
    all'articolo 20, in materia di assunzione di partecipazioni nelle banche da parte del MEF, ove si dispone, per le banche costituite in forma di cooperativa, la non applicazione: dell'articolo 2527, che demanda all'atto costitutivo l'individuazione dei requisiti dei soci; dell'articolo 2528, che disciplina la procedura di ammissione dei nuovi soci; delle disposizioni del Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria (TUF) (articoli 106, comma 1, e 109, comma 1), che obbligano a promuovere l'offerta pubblica di acquisto obbligatoria in caso di superamento delle soglie di legge; degli eventuali limiti al possesso azionario stabiliti dalla legge;
    all'articolo 21, che reca disposizioni volte a disciplinare i diritti di voto nelle banche popolari durante il periodo in cui il MEF è azionista, introducendo specifiche deroghe al principio del voto capitario previsto ex lege dalle norme sulle banche popolari;Pag. 5
    all'articolo 22, comma 8, ove, ai fini dell'assunzione di partecipazioni da parte del MEF conseguente alle misure di conversione, si deroga alla disciplina ordinaria in materia di autorizzazioni e comunicazioni relative all'acquisto o all'incremento di partecipazioni qualificate nonché ai limiti codicistici, ovvero alle altre limitazioni previste dalla legge, da contratti o dallo statuto, che possono ostacolare la conversione; non si applicano, quindi, i divieti di acquisto previsti dal codice civile nel caso di controllo societario, né si applica il divieto di sottoscrizione reciproca di azioni (articoli 2359-bis e 2359-ter, 2359-quinquies e 2360), né l'articolo 121 del TUF in tema di disciplina delle partecipazioni reciproche;
    ulteriori deroghe sono contemplate dall'articolo 13, che contiene una deroga generica alle norme di contabilità di Stato, e dall'articolo 26-ter, il quale prevede una deroga temporanea riguardante la trasformabilità delle attività per imposte anticipate delle banche di credito cooperativo;
   sul piano dei rapporti con le fonti subordinate del diritto:
    l'articolo 1, comma 4, demanda ad un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze la possibilità di estendere fino ad un massimo di ulteriori sei mesi, previa approvazione da parte della Commissione europea, il periodo – fissato al 30 giugno 2017 dal comma 1 – nel corso del quale il Ministero è autorizzato a concedere la garanzia dello Stato su passività delle banche italiane nonché il periodo di sei mesi dall'entrata in vigore del decreto-legge entro il quale il Ministro può rilasciare la garanzia statale per integrare il collaterale, o il suo valore di realizzo, stanziato da banche italiane a garanzia di finanziamenti erogati dalla Banca d'Italia. Analogamente, l'articolo 6, comma 6, dispone che il Ministro dell'economia e delle finanze possa variare, con proprio decreto, i criteri di calcolo e la misura delle commissioni previsti dal medesimo articolo, sentita la Banca d'Italia, e tenuto conto delle condizioni di mercato e in conformità alle decisioni della Commissione europea. In entrambi i casi si affida ad una fonte secondaria il potere di intervenire su una fonte primaria, consentendo così ad atti di rango secondario di modificare previsioni di rango sovraordinato, sulla base di una procedura di delegificazione che si discosta da quella delineata dall'articolo 17, comma 2, della legge n. 400 del 1988 per i regolamenti di delegificazione, che non offre quindi le medesime garanzie, in presenza di un contenuto puntualmente delimitato dalle disposizioni in esame e vincolato alle decisioni della Commissione europea;
    infine, il disegno di legge nel testo presentato al Senato non è corredato né della relazione sull'analisi tecnico-normativa (ATN), né della relazione sull'analisi di impatto della regolamentazione (AIR);
   alla luce dei parametri stabiliti dagli articoli 16-bis e 96-bis del Regolamento osserva quanto segue:
    sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordinamento della legislazione vigente:
    per quanto detto in premessa, si dovrebbe valutare la conformità con il sistema delle fonti del diritto delle disposizioni contenute all'articolo 1, comma 4, e all'articolo 6, comma 6, con le quali si affida ad una fonte secondaria – seppur in presenza di un contenuto puntualmente delimitato dalle disposizioni di legge e vincolato alle decisioni della Commissione europea – il potere di intervenire su una fonte primaria.».

  Il Comitato approva la proposta di parere.

  La seduta termina alle 18.25.