CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 9 febbraio 2017
764.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Bilancio, tesoro e programmazione (V)
COMUNICATO
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SEDE CONSULTIVA

  Giovedì 9 febbraio 2017. — Presidenza del vicepresidente Edoardo FANUCCI. — Interviene il viceministro dell'economia e delle finanze Enrico Morando.

  La seduta comincia alle 14.20.

Modifiche in materia di decadenza dai benefici in caso di dichiarazioni non veritiere.
Nuovo testo C. 3824.
(Parere alla I Commissione).
(Seguito dell'esame e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato, da ultimo, nella seduta del 10 gennaio 2017.

  Edoardo FANUCCI, presidente, in sostituzione del relatore, ricorda che la Commissione è in attesa della trasmissione da parte del Governo di una relazione tecnica sul provvedimento in esame, ai sensi dell'articolo 17, comma 5, della legge n. 196 del 2009.

  Il Viceministro Enrico MORANDO comunica che il Dicastero competente non ha ancora predisposto la relazione tecnica sul provvedimento. Ricorda che i profili problematici del provvedimento dal punto di vista finanziario attengono sostanzialmente al comma 2 dell'articolo 1, che reca una norma transitoria con efficacia retroattiva, tenuto conto che le amministrazioni interessate potrebbero essere tenute a reintegrare i soggetti richiedenti nei benefici da cui sono stati dichiarati decaduti. Al riguardo evidenzia tuttavia che appare molto difficoltoso per tali amministrazioni effettuare una stima dei possibili oneri che potrebbero derivare dall'attuazione della predetta norma. Suggerisce quindi che per Pag. 74facilitare il prosieguo dell'iter del provvedimento, in considerazione della estrema difficoltà di pervenire ad una quantificazione degli oneri, potrebbe valutarsi l'opportunità di intervenire su tale norma transitoria con efficacia retroattiva, eventualmente prevedendone la soppressione, facendo invece salva la disposizione a regime di cui al comma 1 dell'articolo 1.

  Antonio MISIANI (PD), pur convenendo sulla difficoltà di effettuare una quantificazione degli oneri con riferimento alla citata norma transitoria con efficacia retroattiva, intende evidenziare che la proposta di legge è stata presentata con l'intento precipuo di intervenire su alcune situazioni di ingiusta decadenza da benefici nell'ambito di rapporti di lavoro, determinata dall'aver presentato erroneamente in alcune autocertificazioni dichiarazioni non veritiere ininfluenti ai fini dell'attribuzione dei medesimi benefici. Dopo aver rilevato che il testo iniziale della proposta di legge prevedeva un ambito temporale più limitato di applicazione della citata norma transitoria con valenza retroattiva, suggerisce quindi di intervenire con opportune modifiche sul comma 2 dell'articolo 1 che permettano di superare i relativi profili problematici dal punto di vista finanziario.

  Edoardo FANUCCI, presidente, non essendovi obiezioni, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Disposizioni per la diffusione del libro su qualsiasi supporto e per la promozione della lettura.
Testo unificato C. 1504 e abb.
(Parere alla VII Commissione).
(Seguito dell'esame e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato, da ultimo, nella seduta del 25 gennaio 2017.

  Edoardo FANUCCI, presidente, in sostituzione del relatore, ricorda che la Commissione è in attesa della trasmissione da parte del Governo di una relazione tecnica sul provvedimento in esame, ai sensi dell'articolo 17, comma 5, della legge n. 196 del 2009. Evidenziando quindi che il rallentamento dell'iter dei provvedimenti determinato dalla mancata o ritardata trasmissione delle relazioni tecniche si verifica ormai di frequente, invita il rappresentante del Governo a farsi parte attiva per pervenire ad una soluzione di tale criticità.

  Il Viceministro Enrico MORANDO comunica che, con riferimento al provvedimento in oggetto, il competente Ministero dei beni e delle attività culturali ha fatto pervenire già da tempo la relazione tecnica, che tuttavia è stata restituita negativamente verificata dalla Ragioneria generale dello Stato. Fa quindi presente che, in considerazione dell'interesse ampiamente e trasversalmente condiviso per il provvedimento in esame, sono stati effettuati alcuni approfondimenti volti a pervenire al superamento delle criticità – determinate da disposizioni i cui oneri non sono stati quantificati nel provvedimento in maniera corretta e per i quali non è stata prevista alcuna copertura finanziaria – che hanno impedito di verificare positivamente la relazione tecnica. In particolare, ricorda che è stata svolta una riunione, a cui hanno preso parte tra l'altro anche rappresentanti del Dipartimento della Ragioneria dello Stato e del Dipartimento delle finanze, nel corso della quale sono stati esaminati i problemi che hanno determinato la verifica negativa della Relazione tecnica. La riunione si è conclusa con l'impegno del Ministero dei beni e delle attività culturali di predisporre una relazione tecnica più dettagliata, il cui testo terrà conto dei rilievi della Ragioneria generale dello Stato e delle stime del Dipartimento delle finanze. Comunica tuttavia che tale relazione tecnica integrata e corretta non è ancora pervenuta.
  Fa presente comunque che, anche in assenza della trasmissione degli ulteriori elementi integrativi e correttivi da parte del citato Ministero competente, la Ragioneria generale dello Stato e il Dipartimento Pag. 75delle finanze hanno effettuato una quantificazione degli oneri derivanti da alcune delle disposizioni che presentano criticità finanziarie contenute nel provvedimento.
  In particolare, osserva che l'insieme delle attività che compongono il Piano d'azione nazionale per la promozione della lettura, di cui all'articolo 2, determina l'attribuzione di nuove competenze al Centro per il libro e la lettura che si aggiungono ai compiti istituzionali fissati dall'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 34 del 2010, con conseguenti nuovi oneri a carico della finanza pubblica come si evince, peraltro, dal tenore letterale dell'articolo 2 in esame, il quale, al comma 1, prevede espressamente che, per la realizzazione del Piano, debbano essere garantiti gli «stanziamenti necessari» la cui entità, tuttavia, non è determinata nel testo e non è verificabile in assenza di relazione tecnica. Inoltre fa presente che il comma 4, il quale prevede che le amministrazioni pubbliche, in collaborazione con l'industria editoriale, promuovano la gestione sostenibile dei libri, è suscettibile di comportare nuovi o maggiori oneri non quantificati e privi di copertura.
  Con riferimento all'articolo 3, in materia di Patti locali per la lettura e conferimento del titolo «Città del libro», in ordine ai commi 1 e 2, i quali prevedono che le Regioni e gli altri enti territoriali diano attuazione al Piano d'azione nazionale attraverso la stipula di Patti locali per la lettura avvalendosi anche della partecipazione di altri soggetti pubblici e privati operanti sul territorio, evidenzia che tali disposizioni comportano nuove attività per le Regioni e gli altri enti territoriali determinando, conseguentemente, nuovi o maggiori oneri non quantificati a carico degli stessi. I commi 3, 4 e 5 introducono, invece, nuovi compiti per il «Centro per il libro e la lettura» che si aggiungono a quelli istituzionali, sicché sarebbe necessario che sia data asseverazione, a mezzo di relazione tecnica, che dette attività possano essere svolte con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente.
  Rileva inoltre che l'insieme degli interventi previsti nell'articolo 4, in materia di biblioteche pubbliche, comporta effetti onerosi non quantificati di cui la relazione tecnica dovrà dare puntuale evidenza. In particolare, con riferimento specifico ai commi 6 e 7, osserva che l'attribuzione di nuove competenze al Centro per il libro e la lettura in aggiunta ai compiti istituzionali, è suscettibile di arrecare riflessi onerosi; inoltre, la disposizione potrebbe comportare un passaggio di funzioni della Direzione generale «Biblioteche a istituti culturali» al predetto ente, con un aumento del compiti dell'Osservatorio del libro e della lettura, organo del medesimo ente.
  Con riferimento all'articolo 5, in materia di sistemi bibliotecari, osserva che la prevista attivazione, nei commi da 1 a 3, di sistemi bibliotecari integrati e di progetti di cooperazione con biblioteche di differente tipologia, la cui dimensione ottimale dovrebbe essere definite dall'Istituto Centrale per il Catalogo Unico delle biblioteche italiane e per le informazioni bibliografiche (ICCU), previa intesa in sede di Conferenza Unificata e d'intesa con la Conferenza del Rettori delle Università Italiane, pare suscettibile di comportare effetti negativi per la finanza pubblica. Ritiene necessario, pertanto, che sia predisposta apposita relazione tecnica per la valutazione degli eventuali effetti finanziari negativi derivanti dalla disposizione in esame. In ordine alla disposizione, recata dal comma 4, secondo cui le Regioni disciplinano gli ambiti territoriali della cooperazione bibliotecaria e le modalità di costituzione dei sistemi bibliotecari, nonché le modalità di adesione al sistema bibliotecario regionale delle biblioteche di interesse locale appartenenti ai privati, appare necessario che sia data evidenza al fatto che le Regioni possano provvedere a tali compiti con le risorse finanziarie, strumentali e umano disponibili a legislazione Pag. 76vigente, potendosi, in contrario, determinare in capo alle stesse oneri non quantificati e non coperti.
  Per quanto riguarda l'articolo 6, in materia di digitalizzazione delle collezioni di biblioteche e altri istituti, in linea generale evidenzia che il meccanismo della riassegnazione delle entrate di scopo rappresenta una deroga al principio di unità del bilancio, in base al quale il complesso unitario delle entrate ad essere destinato a far fronte all'insieme delle spese: ne segue che la corrispondenza fra entrate a spese avviene nel complesso a non già attraverso la correlazione di specifiche entrate con talune spese. La prevista riassegnazione alla spesa di somme introitate a titolo di sanzioni amministrative, pur prevista in taluni casi dall'ordinamento vigente, oltre a rappresentare una deroga al citato principio, presenta l'ulteriore criticità che le risorse derivanti della riscossione di sanzioni sono del tutto eventuali e non stabili nel tempo. È pertanto inopportuno che le stesse siano destinate al finanziamento di attività istituzionali delle amministrazioni, in quanto nell'ipotesi di decremento o insufficienza di detti introiti si genererebbero richieste di finanziamenti ulteriori per consolidate la spesa storica sostenuta. Nel caso di specie, inoltre, atteso che le sanzioni in questione sono attualmente versate all'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i pittori a musicisti, scrittori ed autori drammatici, la destinazione ad altra finalità inciderebbe negativamente anche sul bilancio di tale ultimo ente, ingenerando ulteriori oneri indiretti a carico della finanza pubblica. In merito ai profili di copertura finanziaria, rileva che la disposizione comporta oneri, non quantificati, prevedendone la copertura, a tenore del comma 6, attraverso le risorse stanziate su apposito capitolo nello stato di previsione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo. L'alimentazione di tale capitolo parrebbe rimessa al versamento di una quota non inferiore al 70 per cento degli importi derivanti dall'applicazione delle sanzioni pecuniarie previste per la riproduzione e la distribuzione illegali di contenuti digitali di cui all'articolo 171-ter della legge 22 aprile 1941, n. 633. Al riguardo, evidenzia che i proventi delle sanzioni in argomento, attualmente, sono versati all'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i pittori e scultori, musicisti, scrittori ed autori drammatici e, nel comma 6 in esame, non è previsto che il versamento delle predette sanzioni sia effettuato – in luogo dell'ente sopra citato – al bilancio dello Stato, ciò che sarebbe condizione preliminare necessaria affinché una quota percentuale di tali somme possa essere riassegnata allo stato di previsione del Ministero dei beni e delle attività culturali per le esigenze di copertura degli oneri di cui all'articolo 6, né appare chiaro come dovrebbe essere determinata la predetta percentuale destinata alla spesa, indicata nel solo livello minimo del 70 per cento, né quale sarebbe la destinazione dell'eventuale quota residua, che si può ipotizzare, resterebbe destinata al citato ente pensionistico.
  Soffermandosi poi sull'articolo 7, in materia di promozione della lettura a scuola, circa la prevista presenta di personale in possesso di idonee qualifiche professionali che operi nella scuola capofila per gestire i servizi di biblioteca, documentazione, competenze informatiche e promozione della lettura, di cui al comma 1, fa presente che dovranno essere forniti chiarimenti nella relazione tecnica, al fine di scongiurare il rischio che dalla norma in questione derivino nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio del Ministero dell'università e della ricerca per l'assunzione di figure professionali da adibire alto svolgimento delle suddette mansioni, anche in considerazione del fatto che settore in questione è stato di recente interessato dal provvedimento «La Buona Scuola» (legge n. 107 del 2015) ai fini della ridefinizione del sistema scolastico. Sono, altresì, suscettibili di comportare effetti onerosi per la finanza pubblica anche le ulteriori iniziative previste dall'articolo in esame ed, in particolare, la previsione di collaborazione con i sistemi bibliotecari nazionali (comma 4), la promozione di programmi di alfabetizzazione (comma 5) e l'istituzione della Settimana Pag. 77dello lettura a scuola (comma 8), il cui impatto finanziario dovrà essere valutato a cura del MIUR, in apposita relazione tecnica.
  Con riferimento all'articolo 8, recante disposizioni per promuovere la lettura e l'acquisto dei libri, per quanto riguarda i commi 1 e 2, che prevedono l'assegnazione di una carta elettronica per le librerie, osserva che è imprescindibile la redazione di una relazione tecnica che dia contezza delle modalità di utilizzo della predetta carta elettronica e delle modalità volte a garantire il rispetto del previsto limite complessivo di spesa pari a 50 milioni di euro annui. Fa presente inoltre che il comma 6 estende il credito d'imposta di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge n. 83 del 2014, volto a favorire le erogazioni liberali a sostegno della cultura (Art-bonus), anche alle erogazioni effettuate per le attività di promozione della lettura promosse da amministrazioni pubbliche o enti privati non a scopo di lucro. Viene quindi concesso, per tali erogazioni, un credito d'imposta nella misura del 65 per cento, ripartito in tre quote annuali di pari importo. Nell'ipotesi che la norma entri in vigore a partire dall'anno 2017, l'andamento di cassa risulta il seguente: nessun effetto per il 2017; -2,8 milioni di euro nel 2018; -4,3 milioni di euro nel 2019, -5,8 milioni di euro nel 2010; -4,6 milioni di euro nel 2021.
  In merito all'articolo 9, in materia di istituzione del Fondo per la promozione della lettura, rileva che la disposizione istituisce, nello stato di previsione del Ministero del beni e delle attività culturali e del turismo, il Fondo per la promozione del libro a della lettura, finalizzato all'attuazione del Piano d'azione nazionale per la promozione della lettura e dei Patti locali di cui al provvedimento in oggetto, con una dotazione di 1 milione di euro, senza riferimento alla decorrenza della spesa, né alla sua durata.
  Sottolinea, inoltre, che la disposizione comporta un aumento delle competenze per il Centro per il libro e la lettura a cui, ai sensi del comma 2, è affidata la gestione del predetto Fondo, con aggravio di oneri non quantificati e non verificabili in assenza di relazione tecnica.
  Soffermandosi poi sull'articolo 10, recante misure per il sostegno delle librerie indipendenti, osserva che commi 1 e 2 dell'articolo in esame dispongono, dall'anno d'imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore del provvedimento e per i successivi quattro anni, una riduzione del 30 per cento del reddito imponibile derivante al proprietario da contratti di locazione stipulati a favore delle librerie indipendenti. Nell'ipotesi di decorrenza dal 2017 si determinano i seguenti effetti in termini di cassa: nessun effetto nel 2017; -3,65 milioni di euro nel 2018; -2,14 milioni di euro annui dal 2019 al 2022; -1,51 milioni di euro nel 2023; nessun effetto nel 2024. Il comma 3 inoltre dispone, dall'anno d'imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente provvedimento e per i successivi quattro anni, un credito d'imposta, spettante alle librerie indipendenti i cui ricavi annui non superino 250.000 euro, nella misura del 25 per cento delle spese sostenute per la locazione degli spazi dove si svolge l'attività, fino a un importo massimo di 20.000 euro. Nell'ipotesi di decorrenza dal 2017 si determinano i seguenti effetti in termini di cassa: nessun effetto nel 2017; -4,0 milioni di euro annui dal 2018 al 2022; nessun effetto nel 2023.
  Rileva quindi che l'intera disposizione di cui all'articolo 11, recante la determinazione dell'onere e la relativa copertura finanziaria, dovrebbe essere riformulata tenendo conto sia degli oneri effettivi derivanti dal provvedimento – sulla base delle valutazioni del Dipartimento delle finanze e di quelle che dovranno essere rese dalle amministrazioni interpellate ai fini di una compiuta relazione tecnica del provvedimento in ordine agli effetti finanziari dei diversi articoli – sia degli eventuali effetti finanziari positivi derivanti dalla norma di copertura prevista al comma 2.
  Al riguardo fa presente che il comma 2, lettera a), dispone l'abrogazione della detrazione Pag. 78su interessi passivi e oneri accessori relativi a mutui ipotecari per l'acquisto di immobili da adibire ad abitazione diversa da quella principale. Alla disposizione non sono ascritti effetti in quanto la norma di cui si dispone la riduzione è riferita a disposizioni non più attuali.
  Il comma 2, lettera b), abroga la disposizione che prevede l'applicazione di un'imposta sostitutiva del 20 per cento sulle plusvalenze realizzate a seguito di cessioni a titolo oneroso di beni immobili e terreni edificabili. Nell'ipotesi di decorrenza dal 2017 si determinano i seguenti effetti complessivi in termini di cassa: -0,3 milioni di euro nel 2017; +0,78 milioni di euro nel 2018; +0,33 milioni di euro nel 2019.
  Il comma 2, lettera c), prevede la riduzione dell'agevolazione di cui all'articolo 1, comma 48, della legge n. 244 del 2007 (legge finanziaria 2008). In particolare, il suddetto comma 48, al fine di riallineare in bilancio i valori civilistici e quelli fiscali, prevede la possibilità di applicare un regime di imposta sostitutivo, in luogo della tassazione ordinaria, per il recupero a tassazione dell'eccedenza dedotta ai sensi dell'articolo 109, comma 4, lettera b), del TUIR ante riforma (deduzioni extracontabili di cui al quadro EC, ad esempio gli ammortamenti anticipati). Dall'analisi dei dati del modello di versamento anticipato F24, risulta che i contribuenti hanno ampiamente usufruito dell'imposta sostitutiva in esame in occasione dell'entrata in vigore della riforma IRES della legge finanziaria 2008, con versamenti cospicui di cassa negli anni 2008-2010 (era infatti prevista la rateizzazione obbligatoria con rate del 30 per cento, 40 per cento e 30 per cento); nel 2014 e nel 2015, invece, il relativo codice tributo evidenzia solo dei residui di importo trascurabile. Pertanto si stima che qualunque tipo di intervento sulla misura in esame di riduzione ovvero anche di abrogazione della disposizione non determina effetti finanziari.
  In conclusione ribadisce la necessità di apportare dei correttivi al testo al fine di superare le illustrate criticità dal punto di vista finanziario, in mancanza delle quali il parere non potrebbe che essere contrario.

  Edoardo FANUCCI, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Istituzione della «Giornata nazionale della lotta contro la povertà».
Testo unificato C. 197 e abb.
(Parere alla XII Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

  Il Viceministro Enrico MORANDO conferma che le amministrazioni pubbliche interessate provvederanno alle attività previste dal provvedimento in oggetto nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente.

  Ernesto PREZIOSI (PD), relatore, formula la seguente proposta di parere:

   «La V Commissione,
   esaminato il testo unificato dei progetti di legge C. 197 e abb., recante Istituzione della «Giornata nazionale della lotta contro la povertà»;
   preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che le amministrazioni pubbliche interessate provvederanno alle attività previste dal provvedimento in oggetto nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente,

  esprime

PARERE FAVOREVOLE».

  Il Viceministro Enrico MORANDO concorda con la proposta di parere del relatore.

  La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

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Disposizioni in materia di sicurezza delle cure e della persona assistita, nonché in materia di responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie.
C. 259-B, approvato dalla Camera e modificato dal Senato.
(Parere alla XII Commissione).
(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 7 febbraio 2017.

  Il Viceministro Enrico MORANDO, nel depositare agli della Commissione la relazione tecnica, ai sensi dell'articolo 17, comma 8, della legge n. 196 del 2009, sul testo del provvedimento trasmesso dal Senato (vedi allegato), fa presente quanto segue.
  Alla predisposizione di una relazione annuale consuntiva sugli eventi avversi verificatisi all'interno della struttura, pubblicata nel sito internet della struttura sanitaria, di cui all'articolo 2, comma 5, le strutture pubbliche possono far fronte nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
  Le modifiche all'articolo 4, comma 2, intervenute durante l'esame al Senato, che prevedono una razionalizzazione dei tempi per la consegna della documentazione clinica, non determinano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica poiché non richiedono un utilizzo di risorse umane, strumentali e finanziarie maggiori rispetto a quelle disponibili.
  Le modifiche al Regolamento di polizia mortuaria, di cui all'articolo 4, comma 4, in materia di riscontro diagnostico, non determinano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, poiché gli adempimenti previsti verranno garantiti mediante le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
  Le attività di cui all'articolo 5, in materia di buone pratiche clinico-assistenziali e raccomandazioni previste dalle linee guida, non determinano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, atteso che trattasi di funzioni riconducibili alle funzioni istituzionali del Ministero della salute e dell'Istituto superiore di sanità (ISS).
  Le disposizioni di cui all'articolo 7, in materia di responsabilità civile della struttura e dell'esercente la professione sanitaria, non comportano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, posto che la modifica, introdotta dal Senato, che prevede l'estensione dell'ambito applicativo delle disposizioni del predetto articolo 7 al personale che svolge attività di sperimentazione e ricerca clinica, presenta una oggettiva finalità ricognitiva, con riguardo agli esercenti le professioni sanitarie interessati.
  Le modifiche introdotte dal Senato all'articolo 9, in materia di azione di rivalsa o di responsabilità amministrativa, che prevedono, tra l'altro, nel caso di accoglimento della domanda del danneggiato di una struttura pubblica, in luogo di un'azione di rivalsa, un'azione di responsabilità amministrativa, per dolo o colpa grave, esercitata dal pubblico ministero presso la Corte dei conti, e che intervengono sulla definizione dell'importo massimo della condanna per responsabilità amministrativa, costituiscono disposizioni di natura prevalentemente ordinamentale e quindi non determinano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Peraltro l'azione del pubblico ministero contabile costituisce una ulteriore garanzia in tal senso, tenuto conto ove fosse rimasta la competenza al giudice ordinario, come disposto nella precedente formulazione dell'articolo 9, per la struttura sanitaria coinvolta – che deve agire in rivalsa – sarebbe stata necessaria la difesa legale, con i conseguenti oneri processuali.
  L'articolo 10, in materia di obbligo di assicurazione, anche come modificato dal Senato, non presenta profili innovativi per l'ordinamento nazionale assumendo una mera finalità ricognitiva e pertanto non determina nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.Pag. 80
  Le modifiche introdotte dal Senato all'articolo 11, in materia di estensione della garanzia assicurativa, per la loro natura ricognitiva non sono suscettibili di determinare un incremento dei premi assicurativi e quindi ad esse non sono ascrivibili effetti per la finanza pubblica.
  Le disposizioni introdotte durante l'esame al Senato all'articolo 13, che prevedono espressamente la preclusione dell'azione di responsabilità amministrativa nei confronti dell'esercente il servizio sanitario in caso di difetto di talune comunicazioni, avendo carattere ordinamentale, non comportano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

  Ernesto PREZIOSI (PD), relatore, formula la seguente proposta di parere:

   «La V Commissione,
   esaminato il progetto di legge C. 259-B, approvato dalla Camera e modificato dal Senato, recante Disposizioni in materia di sicurezza delle cure e della persona assistita, nonché in materia di responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie;
   preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo e della relazione tecnica trasmessa dal Governo stesso ai sensi dell'articolo 17, comma 8, della legge n. 196 del 2009, da cui si evince che:
    alla predisposizione di una relazione annuale consuntiva sugli eventi avversi verificatisi all'interno della struttura, pubblicata nel sito internet della struttura sanitaria, di cui all'articolo 2, comma 5, le strutture pubbliche possono far fronte nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente;
    le modifiche all'articolo 4, comma 2, intervenute durante l'esame al Senato, che prevedono una razionalizzazione dei tempi per la consegna della documentazione clinica, non determinano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica poiché non richiedono un utilizzo di risorse umane, strumentali e finanziarie maggiori rispetto a quelle disponibili;
    le modifiche al Regolamento di polizia mortuaria, di cui all'articolo 4, comma 4, in materia di riscontro diagnostico, non determinano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, poiché gli adempimenti previsti verranno garantiti mediante le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente;
    le attività di cui all'articolo 5, in materia di buone pratiche clinico-assistenziali e raccomandazioni previste dalle linee guida, non determinano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, atteso che trattasi di funzioni riconducibili alle funzioni istituzionali del Ministero della salute e dell'Istituto superiore di sanità (ISS);
    le disposizioni di cui all'articolo 7, in materia di responsabilità civile della struttura e dell'esercente la professione sanitaria, non comportano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, posto che la modifica, introdotta dal Senato, che prevede l'estensione dell'ambito applicativo delle disposizioni del predetto articolo 7 al personale che svolge attività di sperimentazione e ricerca clinica, presenta una oggettiva finalità ricognitiva, con riguardo agli esercenti le professioni sanitarie interessati;
    le modifiche introdotte dal Senato all'articolo 9, in materia di azione di rivalsa o di responsabilità amministrativa, che prevedono, tra l'altro, nel caso di accoglimento della domanda del danneggiato di una struttura pubblica, in luogo di un'azione di rivalsa, un'azione di responsabilità amministrativa, per dolo o colpa grave, esercitata dal pubblico ministero presso la Corte dei conti, e che intervengono sulla definizione dell'importo massimo della condanna per responsabilità amministrativa, costituiscono disposizioni di natura prevalentemente ordinamentale e quindi non determinano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;
    peraltro l'azione del pubblico ministero contabile costituisce una ulteriore Pag. 81garanzia in tal senso, tenuto conto ove fosse rimasta la competenza al giudice ordinario, come disposto nella precedente formulazione dell'articolo 9, per la struttura sanitaria coinvolta – che deve agire in rivalsa – sarebbe stata necessaria la difesa legale, con i conseguenti oneri processuali;
   l'articolo 10, in materia di obbligo di assicurazione, anche come modificato dal Senato, non presenta profili innovativi per l'ordinamento nazionale assumendo una mera finalità ricognitiva e pertanto non determina nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;
   le modifiche introdotte dal Senato all'articolo 11, in materia di estensione della garanzia assicurativa, per la loro natura ricognitiva non sono suscettibili di determinare un incremento dei premi assicurativi e quindi ad esse non sono ascrivibili effetti per la finanza pubblica;
   le disposizioni introdotte durante l'esame al Senato all'articolo 13, che prevedono espressamente la preclusione dell'azione di responsabilità amministrativa nei confronti dell'esercente il servizio sanitario in caso di difetto di talune comunicazioni, avendo carattere ordinamentale, non comportano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;

  esprime

PARERE FAVOREVOLE».

  Il Viceministro Enrico MORANDO concorda con la proposta di parere del relatore.

  La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

  La seduta termina alle 14.45.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

  L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.45 alle 14.55.

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