CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 25 gennaio 2017
754.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Commissione parlamentare per le questioni regionali
COMUNICATO
Pag. 149

SEDE CONSULTIVA

  Mercoledì 25 gennaio 2017. — Presidenza del presidente Gianpiero D'ALIA.

  La seduta comincia alle 8.

DL 243/2016: Interventi urgenti per la coesione sociale e territoriale, con particolare riferimento a situazioni critiche in alcune aree del Mezzogiorno.
C. 4200 Governo.
(Parere alla V Commissione della Camera).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione inizia l'esame.

  Il senatore Daniele Gaetano BORIOLI (PD), relatore, fa presente che la Commissione è chiamata ad esprimere il parere di competenza alla V Commissione Bilancio della Camera, sul disegno di legge C. 4200 del Governo, di conversione del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, recante «Interventi urgenti per la coesione sociale e territoriale, con particolare riferimento a situazioni critiche in alcune aree del Mezzogiorno».
  Il decreto-legge si compone di 8 articoli, suddivisi in 4 capi.
  Il capo I (Disposizioni in materia ambientale) consta dei primi 3 articoli.
  L'articolo 1 modifica la tempistica di restituzione dell'importo di 300 milioni erogato nell'anno 2015 dallo Stato a favore di ILVA S.p.A.; estende il termine di durata del programma di amministrazione straordinaria di ILVA; modifica i termini di adozione del decreto di cessazione dell'esercizio di impresa e prevede, inoltre, l'adozione di un piano per attività di Pag. 150sostegno assistenziale e sociale per le famiglie disagiate in alcuni comuni dell'area. Il comma 3 integra i contenuti del contratto istituzionale di sviluppo, sottoscritto il 30 dicembre 2015 tra numerosi soggetti istituzionali. La disposizione in esame inserisce tra gli interventi oggetto del contratto stesso il progetto volto all'acquisizione dei beni e dei servizi necessari alla realizzazione di interventi di ammodernamento tecnologico delle apparecchiature e dei dispositivi medico-diagnostici delle strutture sanitarie pubbliche ubicate nei comuni della regione Puglia, da trasmettere alla Regione Puglia e da approvare da parte del Ministero della salute, sentito l'Istituto superiore di sanità, previo parere del Tavolo istituzionale permanente, integrato con un rappresentante del Ministero della salute.
  L'articolo 2 detta disposizioni finalizzate a garantire un rapido adeguamento ad alcune sentenze di condanna della Corte di Giustizia dell'Unione europea, mediante interventi sui sistemi di collettamento, fognatura e depurazione delle acque reflue, affidando i compiti di coordinamento e realizzazione dei citati interventi ad un unico commissario straordinario del Governo, in sostituzione dei precedenti commissari nominati in base all'articolo 7 del decreto-legge n. 133 del 2014.
  L'articolo 3 interviene sulla composizione della cabina di regia istituita per definire gli indirizzi strategici per l'elaborazione del programma di risanamento ambientale e rigenerazione urbana del comprensorio Bagnoli-Coroglio, prevedendo che sia presieduta dal Presidente del Consiglio dei ministri o da un Ministro da lui designato, anziché dal Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri all'uopo delegato.
  Il capo II (Disposizioni in materia di lavoro, politiche sociali e istruzione) è composto di 3 articoli: l'articolo 4 reca disposizioni per contrastare la crisi in atto nel comparto del trasporto marittimo, in particolare nel settore della movimentazione dei container e nelle attività del trasbordo di merci (cosiddetto transhipment); l'articolo 5 incrementa di 50 milioni, per il 2017, lo stanziamento del Fondo per le non autosufficienze; l'articolo 6 autorizza il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca alla stipula e all'esecuzione di convenzioni con il Segretariato generale delle scuole europee, come prosecuzione delle sperimentazioni già autorizzate in relazione alla presenza della base logistica delle Nazioni Unite di Brindisi.
  Il capo III (Interventi per Presidenza G7) si compone del solo articolo 7, che prevede il ricorso alla procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara per l'aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, forniture e servizi riguardanti gli interventi funzionali alla presidenza italiana del G7 nel 2017.
  Infine, il capo IV (Disposizioni finali) contiene l'articolo 8, che prevede l'entrata in vigore del decreto-legge nel giorno successivo alla sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.
  Presenta e illustra quindi una proposta di parere favorevole (vedi allegato 1).

  Il deputato Mauro PILI (Misto) esprime il proprio voto contrario sul parere per ragioni connesse al merito del provvedimento. Rileva che nel decreto-legge risulta del tutto assente proprio la coesione territoriale, in quanto lo stesso non incide sulla globalità della situazione del Mezzogiorno, ma si limita a porre in essere interventi concernenti aree specifiche.

  Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Protezione dei minori stranieri non accompagnati.
S. 2583, approvato dalla Camera.

(Parere alla 1a Commissione del Senato).
(Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni).

  La Commissione inizia l'esame.

  La deputata Gessica ROSTELLATO (PD), relatrice, fa presente che la Commissione Pag. 151è chiamata a esprimere il parere, per gli aspetti di competenza, alla 1a Commissione Affari costituzionali, sul disegno di legge S. 2583, recante «Disposizioni in materia di misure di protezione dei minori stranieri non accompagnati», già approvato dalla Camera.
  Ricorda che la Commissione ha già espresso il proprio parere nella seduta del 20 ottobre 2016, nel corso dell'esame presso la Camera, sul testo della proposta di legge C. 1658, come risultante dall'approvazione di emendamenti in sede referente.
  Richiamando per il resto la relazione precedentemente svolta, segnala le principali modificazioni apportate successivamente dalla Camera, durante l'esame in Assemblea.
  All'articolo 6, in materia di indagini familiari, ossia di iniziative volte a rintracciare i familiari dei minori non accompagnati, è stata aggiunta la clausola di invarianza della spesa.
  All'articolo 8, in materia di rimpatrio assistito e volontario, è stato sostituito il testo del comma 1, il quale si limitava a disporre che i provvedimenti di rimpatrio assistito di un minore straniero non accompagnato fossero adottati dal tribunale per i minorenni competente; il comma 1 approvato dall'Assemblea prevede che il tribunale per i minorenni competente possa adottare il provvedimento di rimpatrio assistito e volontario di un minore straniero non accompagnato soltanto nel caso in cui il ricongiungimento con i suoi familiari nel Paese di origine o in un Paese terzo corrisponda al superiore interesse del minore; inoltre, ai fini dell'adozione del provvedimento medesimo, devono essere sentiti il minore e il tutore e devono essere considerati i risultati delle indagini familiari nel Paese di origine o in un Paese terzo e la relazione dei servizi sociali competenti circa la situazione del minore in Italia.
  All'articolo 11, concernente i tutori volontari disponibili ad assumere la tutela di minori stranieri non accompagnati, al comma 1 – il quale prevede, tra l'altro, che, nelle Regioni in cui il garante per l'infanzia e l'adolescenza non è stato ancora nominato, alla formazione e selezione dei tutori volontari provveda temporaneamente l'ufficio del Garante nazionale – è stata introdotta la previsione per la quale a supportare il Garante nazionale in tale attività sostitutiva siano non soltanto – come già previsto nel testo proposto dalla Commissione – le associazioni esperte nel settore delle migrazioni e dei minori, ma anche gli enti locali, i consigli degli ordini professionali e le università.
  All'articolo 12, concernente il sistema di protezione per richiedenti asilo, rifugiati e minori stranieri non accompagnati di cui all'articolo 1-sexies del decreto-legge n. 416 del 1989, è stato introdotto un ulteriore limite alla capienza del sistema medesimo, la quale deve essere commisurata non soltanto alle effettive presenze dei minori non accompagnati nel territorio nazionale, ma anche alle risorse del Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo, di cui all'articolo 1-septies dello stesso decreto-legge n. 416 del 1989, da riprogrammare annualmente.
  All'articolo 14, in materia di diritto alla salute e all'istruzione, al comma 3, è stata introdotta la precisazione per la quale l'obbligo per le istituzioni scolastiche e formative accreditate di attivare le misure per favorire l'assolvimento dell'obbligo scolastico e formativo da parte dei minori stranieri non accompagnati decorre dal momento dell'inserimento del minore nelle strutture di accoglienza. Al medesimo comma 3 è stato inserito un periodo, il quale vincola le amministrazioni coinvolte nell'attuazione delle disposizioni del comma a provvedervi nei limiti delle risorse finanziarie, strumentali e umane disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
  Presenta e illustra quindi una proposta di parere favorevole con due osservazioni (vedi allegato 2).

  La Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

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Dieta mediterranea.
S. 313.
(Parere alla 9a Commissione del Senato).
(Esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni e osservazione).

  La Commissione inizia l'esame.

  La senatrice Nicoletta FAVERO (PD), relatrice, fa presente che la Commissione è chiamata a esprimere il parere, per gli aspetti di competenza, alla 9a Commissione Agricoltura e produzione agroalimentare del Senato sul disegno di legge S. 313, recante «Disposizioni per la valorizzazione e la promozione della dieta mediterranea».
  Il disegno di legge si compone di 7 articoli.
  L'articolo 1 reca l'oggetto e le finalità del provvedimento. In particolare: al comma 1, pone la finalità di tutelare e di promuovere la dieta mediterranea, iscritta dall'UNESCO nella lista del patrimonio culturale immateriale dell'umanità e riconosciuta quale modello di sviluppo culturale e sociale fondato su un insieme di competenze, conoscenze, pratiche e tradizioni tramandate di generazione in generazione, nonché quale regime nutrizionale cui la comunità scientifica ha attribuito effetti benefici sulla salute; al comma 2, prevede che gli interventi di valorizzazione della dieta mediterranea, da condurre nel rispetto delle competenze delle Regioni e delle autonomie locali, siano volti a promuovere e a sostenere la diffusione del modello nutrizionale, nonché delle attività economiche, ambientali, sociali e culturali legate a tale stile alimentare; al comma 3, viene conferita alle Regioni, alle Province autonome e agli enti locali la facoltà di adottare adeguati strumenti volti a valorizzare la dieta mediterranea, anche attraverso lo scambio di informazioni, lo sviluppo di iniziative culturali ed enogastronomiche a livello regionale, interregionale e internazionale, nonché a sostenere lo sviluppo di filiere enogastronomiche dedicate alla commercializzazione dei prodotti tipici della dieta mediterranea; gli enti territoriali, nell'adozione di tali misure, devono assicurare il rispetto dei princìpi generali contenuti nel provvedimento in esame e la conformità alla disciplina del marchio «dieta mediterranea-patrimonio dell'umanità» recata dall'articolo 6 del provvedimento medesimo.
  L'articolo 2 reca le definizioni e gli obiettivi. In particolare: al comma 1, definisce la dieta mediterranea come l'insieme di pratiche tradizionali, conoscenze e competenze, che vanno dal paesaggio all'alimentazione, includendo le colture, la raccolta, la pesca, la conservazione, la trasformazione, la preparazione e, in particolare, il consumo di cibo, caratterizzato da un modello nutrizionale rimasto costante nel tempo e nello spazio, tramandato di generazione in generazione, che costituisce un senso di appartenenza e di continuità per le popolazioni coinvolte; al comma 2, vengono elencati i principali obiettivi da perseguire, tra cui la promozione di sani stili di vita, basati sulla dieta mediterranea, in chiave di prevenzione delle malattie legate alla nutrizione; la diffusione dei prodotti della dieta mediterranea nelle mense e nei sistemi di ristorazione collettiva; l'elaborazione di modelli innovativi di attrazione economica e turistica per la fruizione dei prodotti della dieta mediterranea negli specifici contesti paesaggistici e storico-culturali dei territori di provenienza; l'intensificazione degli scambi culturali tra le comunità interessate; il comma 3 prevede che le linee operative per l'attuazione dei predetti obiettivi siano definite con decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, adottato previa intesa in sede di Conferenza permanente Stato-Regioni, sentito il Comitato per la tutela e la valorizzazione della dieta mediterranea-patrimonio dell'umanità, istituito dal successivo articolo 3.
  L'articolo 3 dispone l'istituzione, presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, del Comitato per la tutela e la valorizzazione della dieta mediterranea-patrimonio Pag. 153dell'umanità, con funzioni consultive, propositive e di monitoraggio sulle politiche nazionali relative alla diffusione della dieta mediterranea e del modello socio-culturale da essa rappresentato. Del Comitato, presieduto dal Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, fanno, tra l'altro, parte un rappresentante della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e due rappresentanti dei Comuni designati dalla Conferenza unificata.
  L'articolo 4 istituisce la «Giornata Nazionale della dieta mediterranea-patrimonio dell'umanità», la quale dovrà essere celebrata in tutte le Regioni, Province e Comuni del territorio nazionale il 16 novembre di ogni anno.
  L'articolo 5, al fine di promuovere la diffusione della dieta mediterranea nei servizi di mensa scolastica, stabilisce che, in sede di gara d'appalto per l'affidamento e la gestione dei servizi di refezione scolastica e di fornitura di alimenti e prodotti agroalimentari, le stazioni pubbliche appaltanti sono tenute a prevedere una riserva di punteggio per le offerte di servizi e forniture rispondenti al modello nutrizionale della dieta mediterranea. Prevede, altresì, che, con regolamento del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da adottare di concerto con il Ministro della salute, previa intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni, siano individuati i criteri e le modalità di attuazione delle disposizioni recate dal provvedimento in esame, nel rispetto dell'ordinamento dell'Unione europea e delle prerogative e competenze regionali in materia di organizzazione scolastica.
  All'articolo 6, si dispone l'istituzione, con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, del marchio «dieta mediterranea-patrimonio dell'umanità», di proprietà esclusiva del Ministero medesimo, al fine di garantire la tutela e la promozione dello stile di vita della dieta mediterranea e i prodotti connessi, nonché i paesaggi rurali storici e le colture tipiche tradizionali. L'utilizzo del marchio ha, inoltre, la finalità di rendere maggiormente visibili e più facilmente identificabili gli operatori effettivamente e attivamente impegnati nella promozione e tutela dei prodotti e dello stile di vita della «dieta mediterranea», e intende assicurare la visibilità della Convenzione UNESCO sulla salvaguardia del patrimonio culturale immateriale, nonché del valore culturale della dieta mediterranea.
  L'articolo 7 dispone l'istituzione, presso il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, del Fondo per la valorizzazione della dieta mediterranea-patrimonio dell'umanità. Al riguardo non si prevedono disposizioni in ordine ai criteri per l'erogazione delle risorse del Fondo. Poiché la promozione della dieta mediterranea è ascrivibile alle materie di competenza concorrente, occorrerebbe prevedere – in linea con la costante giurisprudenza costituzionale (ex plurimis sentenze n. 253 del 2013, n. 50 del 2008, n. 201 del 2007 e n. 118 del 2006) – una disciplina per la definizione di criteri per l'erogazione delle risorse del Fondo con provvedimento il cui contenuto sia oggetto di intesa in sede di Conferenza Stato-regioni. Non risulta, infatti, esaustiva, la mera condivisione con la predetta Conferenza delle linee operative per l'attuazione degli obiettivi della legge (ai sensi dell'articolo 2, comma 3).
  Presenta e illustra quindi una proposta di parere favorevole con tre condizioni ed una osservazione (vedi allegato 3).

  Il senatore Daniele Gaetano BORIOLI (PD) rileva che nel Comitato per la valorizzazione della dieta mediterranea-patrimonio dell'umanità, di cui all'articolo 3, non è prevista la presenza di rappresentanti delle Città metropolitane e delle Province e richiede in proposito un'integrazione del parere.

  Gianpiero D'ALIA, presidente, fa presente che la prima condizione del parere proposta dalla relatrice fa riferimento genericamente ad un aumento del numero dei rappresentanti degli «enti territoriali» nell'ambito del Comitato, comprendendo dunque anche la possibilità Pag. 154che il Comitato medesimo sia integrato da rappresentanti di Città metropolitane e Province. Propone dunque di riformulare la seconda condizione della proposta di parere sostituendo le parole «dei Comuni» con le parole «degli enti locali».

  La senatrice Nicoletta FAVERO (PD), relatrice, accoglie la proposta di riformulazione del Presidente.

  La Commissione approva la proposta di parere della relatrice, come riformulata (vedi allegato 4).

  La seduta termina alle 8.15.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

  L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 8.15 alle 8.20.

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