CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 25 gennaio 2017
754.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Cultura, scienza e istruzione (VII)
COMUNICATO
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SEDE CONSULTIVA

  Mercoledì 25 gennaio 2017. — Presidenza della presidente Flavia PICCOLI NARDELLI. — Intervengono il sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca Vito De Filippo e la sottosegretaria di Stato per i beni e le attività culturali e il turismo Ilaria Carla Anna Borletti dell'Acqua.

  La seduta comincia alle 14.

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DL 243/2016: Interventi urgenti per la coesione sociale e territoriale, con particolare riferimento a situazioni critiche in alcune aree del Mezzogiorno.
C. 4200 Governo.

(Parere alla V Commissione).
(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 24 gennaio 2017.

  Flavia PICCOLI NARDELLI, presidente, avverte che la pubblicità dei lavori è garantita dal circuito chiuso.

  Camilla SGAMBATO (PD), relatrice, formula una proposta di parere favorevole.

  La Commissione approva.

  La seduta termina alle 14.05.

ATTI DEL GOVERNO

  Mercoledì 25 gennaio 2017. — Presidenza della presidente Flavia PICCOLI NARDELLI. — Interviene la sottosegretaria di Stato per i beni e le attività culturali ed il turismo Ilaria Carla Anna Borletti Dell'Acqua.

  La seduta comincia alle 14.05.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2014/26/UE sulla gestione collettiva dei diritti d'autore e dei diritti connessi e sulla concessione di licenze multiterritoriali per i diritti su opere musicali per l'uso online nel mercato interno.
Atto n. 366.
(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto, rinviato nella seduta del 18 gennaio 2017.

  Flavia PICCOLI NARDELLI, presidente, ricorda che il termine per l'espressione del parere è fissato per oggi. Dà quindi la parola al relatore, on. Rampi.

  Roberto RAMPI (PD), relatore, osserva che, nel corso delle audizioni informali, svolte martedì 17 gennaio 2017, sono state raccolte numerose opinioni e segnalazioni anche testuali, che meritano una più attenta valutazione. Domanda, pertanto, la possibilità di un rinvio all'inizio della prossima settimana, onde condurre una puntuale e suppletiva riflessione sul testo del decreto legislativo. A tal fine, chiede se il Governo sia disposto a prendere in considerazione un parere reso con qualche giorno di ritardo.

  La sottosegretaria Ilaria Carla Anna BORLETTI DELL'ACQUA assicura che il Governo terrà conto in ogni caso del parere della Commissione.

  Flavia PICCOLI NARDELLI, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 14.10.

COMITATO RISTRETTO

  Mercoledì 25 gennaio 2017.

Agevolazioni in favore delle start-up culturali nonché modifiche al testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, in materia di raccolta di capitali tra il pubblico per la valorizzazione e la tutela dei beni culturali.
C. 2950 Ascani.

  Il Comitato ristretto si è riunito dalle 14.50 alle 15.10.

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COMITATO RISTRETTO

  Mercoledì 25 gennaio 2017.

Introduzione dell'educazione di genere nelle attività didattiche delle scuole del sistema nazionale di istruzione.
C. 1230 Tentori, C. 1510 Costantino, C. 1944 Bruno Bossio, C. 2324 Roccella, C. 2585 Valeria Valente, C. 2667 Chimienti, C. 2783 Vezzali, C. 3022 Malisani, C. 3423 Castiello, C. 3975 Centemero e C. 4049 Buttiglione.

  Il Comitato ristretto si è riunito dalle 15.10 alle 16.15.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

  L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 16.20 alle 17.05.

ATTI DEL GOVERNO

  Mercoledì 25 gennaio 2017. — Presidenza del vicepresidente Bruno MOLEA. – Interviene il sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca Vito De Filippo.

  La seduta comincia alle 19.

Schema di decreto legislativo recante norme sulla promozione della cultura umanistica, sulla valorizzazione del patrimonio e delle produzioni culturali e sul sostegno della creatività.
Atto n. 382.
(Esame ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno.

  Flavia PICCOLI NARDELLI, presidente, avverte che la pubblicità dei lavori è garantita dal circuito chiuso.

  Filippo CRIMÌ (PD), relatore, premette che il decreto legislativo dà attuazione alla delega conferita al Governo all'articolo 1, comma 181, lettera g), della legge 13 luglio 2015, n. 107. Il provvedimento, che consta di 17 articoli suddivisi in cinque Capi, detta disposizioni volte a sviluppare e a potenziare, sin dalla scuola dell'infanzia, le potenzialità artistiche degli alunni e degli studenti, a valorizzare i talenti e a fornire una conoscenza artistica di base che possa consentire un armonioso sviluppo delle rispettive personalità. In particolare, la scuola dovrà assicurare una formazione artistica che ricomprenda l'insegnamento di discipline quali la musica, le arti dello spettacolo, le arti visive, sia nelle forme tradizionali che in quelle innovative e l'approfondimento della conoscenza del patrimonio culturale italiano, al fine di garantire uno sviluppo cognitivo eterogeneo.
  Al fine di realizzare la promozione dell'arte e della cultura umanistica nel sistema scolastico, le istituzioni scolastiche, nell'ambito della propria autonomia prevedono nel Piano triennale dell'offerta formativa, attività sia teoriche che pratiche. Vengono individuati i cosiddetti «temi della creatività», quali componenti del curricolo scolastico per lo sviluppo delle forme espressive concernenti le seguenti aree: musicale-coreutico, tramite la conoscenza e la pratica musicale nella più ampia accezione, della pratica dello strumento, del canto e della danza; teatrale-performativo, tramite la conoscenza e la pratica dell'arte teatrale o cinematografica o di altre forme di spettacolo artistico-performativo; artistico-visivo, tramite la conoscenza della storia dell'arte e la pratica della pittura, della scultura, della grafica, delle arti decorative, del design o di altre forme artistiche, anche connesse con l'artigianato artistico e con le produzioni di qualità del Made in Italy; linguistico-creativo, tramite la conoscenza e la pratica della scrittura creativa, della poesia e di altre forme simili di espressione della lingua italiana, dei linguaggi e dei dialetti.Pag. 84
  Segnala che la progettazione e la promozione della conoscenza delle arti in ciascun grado di istruzione sono affidate ad una governance che coinvolge il MIUR e il MIBACT nonché altri soggetti pubblici quali l'Istituto nazionale documentazione, innovazione e ricerca educativa (INDIRE), le istituzioni scolastiche, le Istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM), gli Istituti tecnici superiori (ITS), nonché gli Istituti di cultura italiana all'estero, e soggetti privati, i cui requisiti per l'accreditamento saranno definiti con successivo provvedimento interministeriale.
  Fa presente che è previsto un «Piano delle Arti» da adottarsi, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'istruzione, università e ricerca, di concerto con il Ministro dei beni e della attività culturali e del turismo, con cadenza triennale. Il Piano contiene le seguenti misure: a) sostegno delle istituzioni scolastiche e delle reti di scuole, per realizzare un modello organizzativo flessibile e innovativo, quale laboratorio permanente di pratica, ricerca e sperimentazione dell'arte, anche in collaborazione con i musei, gli istituti e i luoghi della cultura; b) supporto, nel primo ciclo di istruzione, alla diffusione dei Poli a orientamento artistico e performativo e, nel secondo ciclo, di reti di scuole impegnate alla realizzazione dei »temi della creatività»; c) sviluppo delle pratiche didattiche artistiche e storico-artistiche dirette a favorire l'apprendimento di tutti gli alunni e di tutti gli studenti, valorizzando i talenti attraverso una didattica orientativa; d) promozione da parte delle istituzioni scolastiche, delle reti di scuole, dei Poli ad orientamento artistico e performativo, di partenariati per la co-progettazione e sviluppo dei temi della creatività e per la condivisione di risorse laboratoriali, strumentali e professionali; e) promozione della partecipazione studentesca a percorsi di conoscenza del patrimonio culturale e ambientale dell'Italia e delle opere di ingegno del Made in Italy, materiale ed immateriale; f) potenziamento delle competenze nella pratica e nella cultura musicali, nell'arte e nella storia dell'alte e del patrimonio culturale, nel cinema, nelle tecniche e nei media di produzione e di diffusione delle immagini e dei suoni, anche mediante il coinvolgimento dei musei e degli altri istituti pubblici e privati operanti in tali settori; g) agevolazioni per la fruizione, da parte degli alunni e degli studenti, di musei e altri istituti e luoghi della cultura, mostre, esposizioni, concerti, spettacoli e performance teatrali e musicali; h) incentivazione di tirocini e stage artistici di studenti all'estero, e promozione internazionale di giovani talenti attraverso gemellaggi tra istituzioni formative artistiche italiane e straniere.
  Le scuole potranno costituirsi in rete per portare avanti progetti comuni in spazi condivisi, anche stipulando accordi e partenariati con soggetti terzi impegnati nei temi della creatività, sviluppando l'utilizzo della tecnologia e dell'innovazione applicati alle arti.
  La formazione in servizio dei docenti dovrà coinvolgere prioritariamente quelli impegnati nei temi della creatività e potrà essere realizzata in collaborazione con i soggetti facenti parte del sistema coordinato di progettazione per la promozione dei temi della creatività.
  La promozione della pratica artistica e musicale nel primo ciclo di istruzione è attuata, nella scuola dell'infanzia e nella scuola primaria, attraverso l'impiego di docenti nell'ambito del contingente dei posti per il potenziamento dell'offerta formativa; nella scuola secondaria di primo grado, accanto all'insegnamento della musica ne è potenziata la pratica. È consentita la costituzione di Poli ad orientamento artistico e performativo per le istituzioni scolastiche del primo ciclo in possesso di specifici requisiti. La promozione della pratica artistica e musicale nel secondo ciclo di istruzione è favorita attraverso l'organizzazione di attività di teoria e pratica delle arti, mediante il potenziamento di uno o più temi della creatività, Pag. 85in orario curricolare e/o extracurriculare, nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa. Per le scuole secondarie di primo grado di istruzione e licei musicali e coreutici vengono dettate specifiche disposizioni volte a garantirne il potenziamento e una più ampia offerta di insegnamento di strumenti musicali.
  Particolare attenzione è riservata all'armonizzazione del percorso formativo della filiera musicale. Verrà stabilito da apposito decreto ministeriale il livello minimo di competenza per l'accesso al triennio accademico delle istituzioni AFAM che sarà anche l'obiettivo del percorso di formazione sia dei licei musicali che dei nuovi corsi propedeutici. Nel caso di studenti minorenni in possesso di attitudini e capacità artistiche e musicali di livello accademico le istituzioni AFAM prenderanno in carico lo studente con un programma formativo «ad hoc», fermo restando l'ottenimento del titolo accademico solo dopo il conseguimento del diploma di maturità.
  Per l'attuazione delle disposizioni, in particolare per l'attuazione del «Piano delle Arti», è prevista l'istituzione di un apposito fondo nello stato di previsione del MIUR, con una dotazione di 2 milioni di euro annui a decorrere dal 2017. La copertura è disposta a valere sulle risorse della legge 107 del 2015.
  Sottolinea che il provvedimento potenzia l'ambito degli studi umanistici nelle scuole che contribuiscono a migliorare le capacità espressive di un giovane, a favorirne l'apprendimento logico, matematico e linguistico, a rafforzare la consapevolezza di sé, a liberarne le insite potenzialità creative e a completarne l'evoluzione interiore. Inoltre con l'articolo 15 viene rimesso ordine all'organizzazione dei corsi di formazione musicale di base e accademici, risolvendo una situazione di stallo che durava da quasi 20 anni.

  Bruno MOLEA, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Schema di decreto legislativo recante norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo ed esami di Stato.
Atto n. 384.
(Esame ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno.

  Mara CAROCCI (PD), relatrice, ricorda che lo schema di decreto legislativo è adottato in attuazione della delega conferita dall'articolo 1, comma 181, lettera i), della legge n. 107 del 2015. In particolare, tale lettera reca quali principi e criteri direttivi cui il legislatore delegato deve attenersi i seguenti: adeguamento della normativa in materia di valutazione e certificazione delle competenze degli studenti, nonché degli esami di Stato, anche in raccordo con la normativa vigente in materia di certificazione delle competenze, attraverso: 1) la revisione delle modalità di valutazione e certificazione delle competenze degli studenti del primo ciclo di istruzione, mettendo in rilievo la funzione formativa e di orientamento della valutazione, e delle modalità di svolgimento dell'esame di Stato conclusivo del primo ciclo; 2) la revisione delle modalità di svolgimento degli esami di Stato relativi ai percorsi di studio della scuola secondaria di secondo grado in coerenza con quanto previsto dai regolamenti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, nn. 87, 88 e 89. Lo schema di decreto delegato si propone dunque di riordinare e coordinare in un unico testo le disposizioni vigenti contenute: nel decreto del Presidente della Repubblica 122 del 2009, regolamento sulla valutazione periodica e finale e sulla certificazione delle competenze per il primo ciclo di istruzione; nella legge 425 del 1997, relativa alla riforma dell'esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione; nel decreto del Presidente della Repubblica 323 del 1998, regolamento concernente la disciplina degli esami di Stato conclusivi del secondo ciclo di istruzione; nella legge Pag. 86176 del 2007, che ha introdotto la prova scritta a carattere nazionale predisposta dall'Invalsi nell'esame di Stato conclusivo del primo ciclo ed ha individuato gli anni di corso dei vari gradi scolastici durante i quali sono effettuate le rilevazioni degli apprendimenti.
  Espone quindi un breve quadro degli interventi maggiormente qualificanti del decreto legislativo, raffrontandoli con la situazione attuale, sui quali ritiene debba concentrarsi la discussione.
  Per ciò che riguarda il primo ciclo di istruzione, viene ribadito come sia essenziale nella valutazione dell'apprendimento operata dai docenti la funzione formativa, nonché quella di accompagnamento dei processi di apprendimento e di stimolo al miglioramento continuo. Per la scuola primaria, non sono previste modifiche nell'attribuzione dei voti in decimi, né riguardo ai criteri di ammissione alla classe successiva. Per la scuola secondaria di primo grado (cioè le scuole medie) invece si prevede l'ammissione alla classe successiva alla prima, nonché all'esame di stato, per gli alunni che hanno ottenuto una valutazione complessiva non inferiore a sei decimi, modificando il decreto legge 137 del 2008 convertito in legge 169 del 30 ottobre 2008, che prevedeva un voto non inferiore a sei decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline.
  Sottolinea che il richiamo ad una valutazione complessiva consente, a differenza del sistema vigente, un processo valutativo da parte dei docenti non meccanico e rigido, valorizzando contemporaneamente i progressi compiuti dagli alunni, la trasparenza della comunicazione sugli effettivi livelli di apprendimento raggiunti, e la collegialità della valutazione stessa.
  Particolarmente rilevanti sono le modifiche concernenti l'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione. In base a quanto attualmente previsto dal decreto del Presidente della Repubblica n. 122 del 2009, l'esame di Stato si compone attualmente di quattro prove scritte definite a livello di singola istituzione scolastica (prova di italiano, di matematica, di inglese, di seconda lingua straniera), di una prova scritta a carattere nazionale predisposta dall'INVALSI su italiano e matematica e di un colloquio pluridisciplinare. A ciascuna prova viene attribuita dalla commissione/sottocommissione una votazione espressa in decimi, cui si aggiunge la votazione conseguita nella prova nazionale, in base ad una griglia valutativa predisposta dall'INVALSI. Il voto conclusivo dell'esame viene determinato dalla media aritmetica delle votazioni conseguite dagli alunni in ciascuna prova e nel voto in decimi del giudizio di ammissione, arrotondata per eccesso o difetto all'unità. In varie occasioni, i Presidenti di Commissione, nelle loro relazioni sullo svolgimento degli esami, e molti docenti hanno lamentato che l'accumulo di prove avvenuto negli anni abbia determinato uno sviluppo ipertrofico dell'esame, fino a renderlo insostenibile anche rispetto all'esame di maturità, come pure la modalità fortemente deterministica di attribuzione del voto e la presenza della prova nazionale INVALSI valutata con criteri non definiti dalla Commissione d'esame. Pertanto, con il decreto legislativo le prove nazionali vengono escluse dalle prove d'esame rispetto al quale acquisiscono la sola funzione di requisito obbligatorio di ammissione. L'esame di Stato (articolo 9) viene inoltre semplificato mantenendo il colloquio finale e riducendo a tre le prove scritte, riferite rispettivamente alla lingua italiana, alle competenze logico-matematiche e alle competenze in lingue straniere (quest'ultima articolata in due sezioni). La valutazione finale terrà quindi conto complessivamente dei risultati del giudizio di ammissione e delle prove d'esame, ferma restando la votazione complessiva di almeno sei decimi per il superamento dell'esame. Riguardo alla formulazione delle prove, richiama la necessità di aggiornare l'ormai vetusto decreto ministeriale 26 agosto 1981, recante i criteri orientativi per gli esami di licenza media, cui ancora ci si deve rifare.
  Segnala la modifica sostanziale (articolo 9, comma 2) riguardante la presidenza delle Commissioni d'esame, attribuita allo stesso Pag. 87Dirigente della scuola, o, in caso di reggenza o impedimento, ad un docente collaboratore. Nella scuola paritaria, al coordinatore educativo e didattico.
  Per ciò che riguarda l’«adeguamento della normativa in materia di certificazione delle competenze degli studenti», atto finale di un percorso didattico che – superando le modalità trasmissive dei contenuti – pone al centro lo sviluppo delle competenze, il decreto legislativo, a seguito di una sperimentazione che ha avuto avvio nell'anno scolastico 2014/15 e che ha coinvolto circa 3000 istituzioni scolastiche del primo ciclo, relativa all'adozione di un modello in linea con le Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola primaria e secondaria di primo grado e con le competenze chiave europee di cui alle Raccomandazioni del 2006, prevede un modello nazionale per l'attestazione delle competenze trasversali e delle competenze chiave di cittadinanza, da rilasciare al termine della terza classe di scuola secondaria di primo grado. Il termine «attestazione» viene preferito a «certificazione», ancorché utilizzato dalla legge n. 107 del 2015, in considerazione del fatto che una vera e propria certificazione delle competenze acquisite presuppone il rilascio esclusivamente da parte di ente esterno certificatore.
  Per quanto concerne l'esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione, ricorda che la materia è regolata dalla legge n. 425 del 1997 e dal decreto del Presidente della Repubblica n. 323 del 1998. L'ammissione all'esame di Stato, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n.  122 del 2009, è disposta dal consiglio di classe nei confronti degli studenti che conseguono una votazione non inferiore a 6 decimi in tutte le discipline di studio e nel comportamento e che hanno frequentato almeno i tre quarti del monte orario annuale personalizzato – fatte salve le eventuali deroghe disposte dal collegio dei docenti – e che non sono incorsi nelle sanzioni disciplinari che prevedono la non ammissione all'esame. Attualmente l'esame di Stato si compone di: una prima prova scritta di italiano, di livello nazionale; una seconda prova scritta, su una o più materie caratterizzanti i diversi indirizzi di studio, di livello nazionale; una terza prova scritta multidisciplinare, predisposta dalle singole commissioni d'esame; un colloquio pluridisciplinare. Per ciascuna delle prove scritte e per il colloquio è prevista l'attribuzione di uno specifico punteggio che concorre, unitamente ai crediti scolastici assegnati per ciascuno degli ultimi tre anni di corso, alla determinazione del voto finale, espresso in centesimi. Rispetto alla normativa vigente, il decreto legislativo prevede l'ammissione all'esame per gli studenti che abbiano conseguito una media non inferiore a 6/decimi (articolo 15, comma 2). Ricorda, a questo proposito, che la valutazione è collegiale, che il singolo voto è proposto dal docente ma assegnato e sovente modificato dal Consiglio di classe, eventualmente a maggioranza, in quanto il fine della valutazione consiste nell'evidenziare il quadro complessivo del profitto dello studente, rilevandone la progressiva maturazione e l'impegno. Con la stessa finalità, si incrementa il credito scolastico relativo al percorso di studio e si rendono più trasparenti i risultati conseguiti. Con il decreto, riducendo a due le prove scritte attraverso l'eliminazione della prova multidisciplinare predisposta dalla Commissione (articolo 19), si intende adeguare la modalità di svolgimento dell'esame alle novità intervenute nell'ultimo decennio, con particolare riferimento all'attuazione della riforma ordinamentale del secondo ciclo (decreti presidenziali 87, 88 e 89 del 2010).
  A tale specifico riguardo, segnala l'importanza di rendere coerente l'esame con le Indicazioni nazionali per i licei e le Linee guida per gli istituti tecnici e professionali, che hanno superato le modalità trasmissive dei contenuti e dei programmi di studio, in una logica che pone al centro lo sviluppo di competenze.
  Anche l'introduzione del curriculum dello studente, il potenziamento delle attività di alternanza scuola-lavoro, lo sviluppo delle competenze digitali e il rafforzamento della metodologia CLIL, individuati Pag. 88quali punti di forza della scuola secondaria di secondo grado dalla legge n. 107 del 2015, entrano a pieno titolo nell'esame di Stato. Resta immutata la composizione delle Commissioni d'esame.
  Elemento innovativo è invece la previsione di un'apposita formazione dedicata ai Presidenti di Commissione. Le norme relative alla prova nazionale INVALSI risultano analoghe a quanto previsto per l'esame di Stato del primo ciclo.
   Ritiene che il decreto dovrà contenere disposizioni più specifiche, al fine di adattare il sistema di valutazione ed in particolare le rilevazioni nazionali (prove INVALSI) alle particolari esigenze delle scuole delle minoranze linguistiche.
  Tanto premesso, rinvia alla relazione illustrativa con cui il Governo ha accompagnato il testo e nel quale si trova un apprezzabile livello di chiarificazione.
  Lo schema di decreto legislativo è costituito di 27 articoli, suddivisi in tre capi. Rispetto a quanto detto in via generale, segnala l'articolo 4, che inerisce alle Rilevazioni nazionali sugli apprendimenti degli alunni della scuola primaria e ribadisce la funzione delle rilevazioni INVALSI, ai fini della valutazione e del supporto all'efficacia dell'azione didattica e dello svolgimento delle stesse nelle classi seconda e quinta. Esso introduce la lingua inglese, per la classe quinta, tra le discipline oggetto di rilevazione, i cui apprendimenti saranno misurati in coerenza con il Quadro Comune di Riferimento Europeo. La norma chiarisce che la partecipazione alle prove costituisce per le Istituzioni Scolastiche attività ordinaria.
  L'articolo 12 inerisce alla Valutazione degli alunni con disabilità e disturbi specifici di apprendimento e ne disciplina la valutazione. Per gli alunni con disabilità certificata, fermo restando che si applicano tutte le norme di cui ai precedenti articoli, la valutazione è riferita al comportamento, alle discipline e alle attività svolte sulla base dei documenti previsti dall'articolo 12, comma 5, della legge n. 104 del 1992 e del Piano educativo individualizzato (PEI).
  Rileva infine la necessità di un approfondimento sui seguenti punti richiamati nella relazione illustrativa predisposta dal Governo: permanenza in vigore della normativa sulla mancata ammissione alla classe successiva o all'esame di Stato, conseguente all'applicazione delle sanzioni disciplinari di cui allo Statuto degli studenti e delle studentesse; rilascio dell'attestazione delle competenze da parte del Consiglio di classe; connessione dei voti in decimi ai livelli di apprendimento, destinati a costituire punto di riferimento per i Collegi dei Docenti;
  Segnala che dovrà essere esaminata la tematica della valutazione degli alunni e degli studenti in istruzione domiciliare e dedicarci alla partecipazione alle prove Invalsi di quelli con disabilità particolarmente gravi. Per il resto, si rimette al dibattito e al contenuto delle audizioni che verranno svolte.

  Bruno MOLEA, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 19.20.

ERRATA CORRIGE

  Nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 24 gennaio 2017, n. 753, a pagine 152, colonna di sinistra, riga 11, in luogo di REFERENTE si legga CONSULTIVA.