CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 24 gennaio 2017
753.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Lavoro pubblico e privato (XI)
COMUNICATO
Pag. 194

SEDE REFERENTE

  Martedì 24 gennaio 2017. — Presidenza del presidente Cesare DAMIANO. – Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali, Luigi Bobba.

  La seduta comincia alle 13.45.

Misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure volte a favorire l'articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato.
C. 4135 Governo, approvato dal Senato.

(Seguito dell'esame e rinvio – Abbinamento delle proposte di legge C. 3108 Ciprini e C. 3364 Gribaudo).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 18 gennaio 2016.

  Cesare DAMIANO, presidente, fa presente che in data 23 gennaio 2017 la proposta di legge Atto Camera n. 3108 Ciprini, recante disposizioni per la tutela e la valorizzazione dell'attività professionale dei lavoratori autonomi iscritti alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, titolari di posizione fiscale ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, degli artigiani e dei commercianti, nonché norme in materia di tutela della maternità e di assistenza dei familiari disabili, e la proposta di legge Atto Camera n. 3364 Gribaudo, recante disposizioni per la tutela e la promozione del lavoro autonomo, già assegnate alle Commissioni riunite X e XI, sono state assegnate, in sede referente, alla XI Commissione, che ne aveva fatto richiesta in conformità a quanto stabilito nella riunione dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, al fine di procedere al loro abbinamento, ai sensi dell'articolo 77 del Regolamento, con il disegno di legge n. 4135.Pag. 195
  Fa presente, quindi, che l'esame delle proposte di legge Atto Camera n. 3108 Ciprini e n. 3364 Gribaudo sarà abbinato a quello del disegno di legge Atto Camera n. 4135.
  Ricorda, poi, che nell'ambito dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, al fine di definire il numero di sedute da dedicare all'esame preliminare del provvedimento, è stato richiesto ai rappresentanti dei gruppi di voler indicare quanto prima i deputati che intendano intervenire nell'ambito dell'esame preliminare.

  Tiziana CIPRINI (M5S) e Titti DI SALVO (PD) preannunciano di voler intervenire nel corso delle prossime sedute dedicate all'esame preliminare del provvedimento.

  Cesare DAMIANO, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame dei progetti di legge ad altra seduta.

  La seduta termina alle 13.55.

SEDE CONSULTIVA

  Martedì 24 gennaio 2017. — Presidenza del presidente Cesare DAMIANO.

  La seduta comincia alle 13.55.

Delega al Governo per la riforma delle discipline della crisi di impresa e dell'insolvenza.
Nuovo testo C. 3671-bis Governo.

(Parere alla II Commissione).
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Cesare DAMIANO, presidente, ricorda preliminarmente che, secondo quanto convenuto nella riunione dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, svoltasi il 19 gennaio scorso, l'espressione del parere di competenza alla II Commissione avrà luogo nella seduta di domani.
  Dà, quindi, la parola al relatore per il suo intervento introduttivo.

  Marco MICCOLI (PD), relatore, fa presente, preliminarmente, che il disegno di legge governativo all'esame della Commissione, dal quale è stato stralciato l'articolo 15, riguardante l'amministrazione straordinaria, è frutto del lavoro della cosiddetta Commissione Rordorf, istituita con decreto del Ministro della giustizia 28 gennaio 2015, che ha terminato i sui lavori il 29 dicembre dello stesso anno. Segnala che il testo risultante a seguito dell'esame delle proposte emendative da parte della Commissione di merito, pur essendo stato oggetto di modifiche e integrazioni, ha conservato sostanzialmente l'impianto originario del disegno di legge governativo. Su un piano generale, ricorda che l'esigenza di una riforma della disciplina fallimentare nasce dalla volontà di promuovere un approccio sistematico e organico alle procedure concorsuali, riconducendo a linearità un sistema divenuto nel tempo farraginoso a causa delle modifiche nel tempo introdotte alle originarie disposizioni del 1942. Segnala, altresì, che la riforma risponde anche alle numerose sollecitazioni per una complessiva revisione della disciplina delle procedure di insolvenza provenienti dall'Unione europea.
  Quanto alle singole disposizioni del provvedimento, rappresenta in primo luogo che l'articolo 1 delega il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi per la riforma organica delle procedure concorsuali, attualmente identificate dal regio decreto n. 267 del 1942 nel fallimento, nel concordato preventivo e nella liquidazione coatta amministrativa, della disciplina della composizione delle crisi da sovraindebitamento, di cui alla legge n. 3 del 2012, nonché una delega per il riordino dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi di cui al decreto legislativo n. 270 del 1999 e al decreto-Pag. 196legge n. 347 del 2003 (cosiddetta «legge Marzano») e per la revisione del sistema dei privilegi e delle garanzie.
  Con riferimento alla procedura di adozione dei decreti legislativi segnala che i relativi schemi sono trasmessi alle Camere per l'acquisizione dei pareri delle rispettive Commissioni parlamentari competenti per materia e per gli aspetti finanziari e che i decreti sono adottati su proposta del Ministro della giustizia e, quanto al riordino dell'amministrazione delle grandi imprese in crisi, del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali.
  Osserva, poi, che l'articolo 2 reca i principi generali per l'esercizio della delega, prevedendo in primo luogo la sostituzione del termine «fallimento» con quello di «liquidazione giudiziale». I principi generali prevedono una semplificazione della disciplina della fase iniziale delle varie procedure esistenti, che contempla la creazione di un unico procedimento di accertamento giudiziale della crisi e dell'insolvenza, destinato a costituire una sorta di contenitore processuale uniforme di tutte le iniziative di carattere giudiziale fondate sulla prospettazione della crisi o dell'insolvenza. In questo ambito si prevede, in particolare, che sia assicurata la specializzazione dei giudici addetti alla materia concorsuale, con adeguamento degli organici degli uffici giudiziari la cui competenza risulti ampliata, e che sia istituito presso il Ministero della giustizia un albo dei soggetti, costituiti anche in forma associata o societaria, destinati a svolgere, su incarico del tribunale, funzioni di gestione o di controllo nell'ambito delle procedure concorsuali, con indicazione dei requisiti di professionalità, indipendenza ed esperienza necessari per l'iscrizione.
  Segnala, inoltre, che nell'ambito del Capo II, recante princìpi e criteri direttivi per la riforma della disciplina delle procedure di crisi e dell'insolvenza, l'articolo 3 detta i principi e criteri direttivi per la disciplina alla crisi del gruppo societario, prefigurando disposizioni volte a consentire lo svolgimento di una procedura unitaria per la trattazione dell'insolvenza delle società del gruppo e prevedendo, comunque, che anche in caso di procedure distinte che si svolgano in sedi giudiziarie diverse, vi siano obblighi di reciproca informazione a carico degli organi procedenti.
  L'articolo 4, sulla scorta delle raccomandazioni dell'Unione europea e delle linee guida internazionali, introduce una fase preventiva di allerta, volta ad anticipare l'emersione della crisi. Per quanto di competenza della Commissione, evidenzia che si impone ai creditori pubblici qualificati, agli enti previdenziali e agli agenti della riscossione delle imposte, l'obbligo, a pena di inefficacia dei privilegi accordati ai crediti di cui sono titolari o per i quali procedono, di segnalare immediatamente agli organi di controllo della società e, in ogni caso, al presidente della sezione specializzata in materia di impresa del tribunale competente per il luogo in cui l'imprenditore ha sede, il perdurare di inadempimenti di importo rilevante.
  Osserva, poi, che l'articolo 5 detta principi e criteri direttivi volti all'incentivazione degli strumenti di composizione stragiudiziale della crisi previsti dalla legislazione vigente, mentre l'articolo 6 detta principi e criteri direttivi per la riforma dell'istituto del concordato preventivo, sulla base delle prassi verificate e delle criticità emerse, individuando criteri particolari per il concordato di società.
  Fa presente, inoltre, che l'articolo 7 reca numerosi principi e criteri direttivi cui il Governo dovrà attenersi per la disciplina della procedura di liquidazione giudiziale, che, nell'intento del legislatore, dovrebbe sostituire l'attuale disciplina del fallimento. La finalità della riforma è rendere più snella ed efficiente la procedura, nella quale particolare centralità è data alla figura del curatore.
  Quanto alle materie di competenza della Commissione, rileva che il comma 7 prevede che la disciplina degli effetti della procedura sui rapporti di lavoro subordinato sia coordinata con la legislazione vigente in materia di diritto del lavoro, per Pag. 197quanto concerne il licenziamento, le forme assicurative e di integrazione salariale, il trattamento di fine rapporto e le modalità di insinuazione al passivo. Ricorda, in proposito, che nella relazione illustrativa si evidenzia che si intende affermare la regola secondo cui l'avvio della procedura concorsuale non integra di per sé solo gli estremi di una causa legittima di licenziamento.
  Ricordato che l'articolo 8 detta principi e criteri direttivi per riformare l'istituto della liberazione dai debiti residui (cosiddetta esdebitazione) introdotto nella legge fallimentare con il decreto legislativo n. 5 del 2006, fa presente che l'articolo 9 reca principi e criteri direttivi per la revisione della disciplina della composizione delle crisi da sovraindebitamento, attualmente prevista dalla legge n. 3 del 2012, al fine di armonizzarla con le modifiche apportate all'insolvenza e alla crisi di impresa e di incentivarne l'utilizzo. Il Governo, nella relazione illustrativa, sottolinea, infatti, la «quasi totale disapplicazione dell'istituto, che in Italia – a differenza di quanto accade in altri Paesi europei ed extraeuropei – non sembra ancora aver incontrato il favore degli operatori e dei soggetti destinatari».
  Rileva, altresì, che l'articolo 10 stabilisce che il Governo debba procedere al riordino e alla revisione del sistema dei privilegi, con l'obiettivo di ridurre le ipotesi di privilegio generale o speciale, con particolare riguardo ai privilegi retentivi, eliminando quelle non più attuali rispetto al tempo in cui sono state introdotte e adeguando in conformità l'ordine delle cause legittime di prelazione. A tale riguardo, per quanto riguarda le materie di competenza della Commissione, ricorda che il codice civile prevede un privilegio generale sui beni mobili per i crediti per retribuzioni e indennità dovute per lavoro dipendente, disciplinato nell'articolo 2751-bis, e per i contributi dovuti dal datore di lavoro, disciplinato dagli articoli 2753 e 2754. Ritiene che tali ipotesi di privilegio debbano essere mantenute anche a seguito del riordino, considerata la particolare meritevolezza degli interessi tutelati.
  Fa presente, poi, che l'articolo 11 detta i principi e criteri direttivi per l'attuazione della delega relativa alla revisione del sistema della garanzie reali mobiliari. In particolare, segnala che si prevede una nuova forma di pegno mobiliare a garanzia del credito in cui il debitore, diversamente che nel pegno possessorio, non si priva del possesso del bene mobile che ne è oggetto.
  Osserva, inoltre, che l'articolo 11-bis reca principi e criteri della delega al Governo a prevedere che l'atto o il contratto che abbiano come finalità il trasferimento non immediato della proprietà o di altro diritto reale di godimento su un immobile da costruire o di un atto avente le medesime finalità, debbano essere fatti per atto pubblico o per scrittura privata autenticata.
  Segnala che l'articolo 12 reca principi e criteri direttivi volti a disciplinare i casi in cui la procedura fallimentare) si interseca con i procedimenti ablatori su beni di soggetti sottoposti a procedura concorsuale disposti dalla magistratura penale. La relazione illustrativa evidenzia, infatti, che non sono poche le difficoltà di coordinamento della disciplina fallimentare con quella in materia di sequestro e confisca prevista dalla normativa antimafia, soprattutto per le diverse logiche sottese alle medesime discipline.
  L'articolo 13 prevede, che, nell'ambito dell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, il Governo proceda alle modifiche di alcune disposizioni del codice civile che si rendono necessarie per la definizione di una disciplina organica in attuazione dei princìpi e criteri direttivi di cui al provvedimento in esame. L'articolo 14 del disegno di legge detta principi e criteri direttivi per la riforma della liquidazione coatta amministrativa, oggi disciplinata nel titolo V della legge fallimentare, finalizzati a un sostanziale ridimensionamento dell'istituto.
  Ricordato lo stralcio dell'articolo 15, rappresenta che l'articolo 16 reca le disposizioni di carattere finanziario, prevedendo che dall'attuazione delle deleghe non debbano derivare nuovi o maggiori Pag. 198oneri a carico della finanza pubblica e stabilendo che, qualora uno o più decreti legislativi determinino nuovi o maggiori oneri, che non trovino compensazione nel proprio ambito, ad essi si provveda previa adozione di provvedimenti di rango legislativo che assicurino i necessari stanziamenti.
  Conclusivamente, ritiene che vi siano le condizioni per formulare un giudizio complessivamente positivo sul provvedimento in esame, che incide solo indirettamente su materie di competenza della nostra Commissione.
  In questo ambito, a suo avviso, potrebbe essere utile, comunque, consolidare le garanzie poste a tutela dei diritti dei lavoratori, specialmente nell'ambito della disciplina dei privilegi.
  Si riserva, infine, di approfondire eventuali ulteriori questioni che dovessero emergere dal dibattito.

  Cesare DAMIANO, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento alla seduta convocata per la giornata di domani.

DL 243/2016: Interventi urgenti per la coesione sociale e territoriale, con particolare riferimento a situazioni critiche in alcune aree del Mezzogiorno.
C. 4200 Governo.

(Parere alla V Commissione).
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Cesare DAMIANO, presidente, ricorda preliminarmente che, secondo quanto convenuto nella riunione dell'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, svoltasi il 19 gennaio scorso, l'espressione del parere di competenza alla V Commissione avrà luogo nella seduta di domani.
  Dà, quindi, la parola al relatore per il suo intervento introduttivo.

  Giuseppe ZAPPULLA (PD), relatore, segnala preliminarmente che, come evidenziato nella relazione illustrativa, il decreto-legge, che consta di otto articoli, suddivisi in quattro Capi, reca interventi volti a contemperare, nelle intenzioni del Governo, le esigenze di tutela occupazionale con quelle di salvaguardia ambientale e di prevenzione e monitoraggio della vivibilità, con particolare attenzione ai soggetti più deboli.
  Venendo, quindi, al merito delle singole disposizioni del provvedimento, osserva che il Capo I reca disposizioni in materia ambientale. Evidenzia, in primo luogo, che l'articolo 1 interviene sulle norme che disciplinano la procedura di cessione dei complessi aziendali del Gruppo ILVA, di cui all'articolo 1 del decreto-legge 4 dicembre 2015, n. 191, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 13 del 2016. Sono introdotte, in particolare, modifiche volte a definire le attività e le funzioni dei commissari della procedura di amministrazione straordinaria nella fase successiva al trasferimento di tali complessi aziendali, con riguardo, in particolare, all'attuazione del piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria.
  Con riferimento alle disposizioni di interesse della Commissione, segnala, in particolare, al comma 1, lettera b), capoverso comma 8.4, la possibilità per i commissari straordinari di formare e impiegare personale delle società in amministrazione straordinaria non altrimenti impegnato nella realizzazione di ulteriori interventi di decontaminazione e risanamento ambientali non previsti nel Piano di risanamento. Al successivo capoverso comma 8.5, si prevede l'integrazione del programma della procedura di amministrazione straordinaria con un piano sperimentale, della durata di tre anni, concernente iniziative volte a garantire attività di sostegno assistenziale e sociale per le famiglie disagiate nei comuni di Taranto, Statte, Crispiano, Massafra e Montemesola. Il piano, approvato dal Ministro dello sviluppo economico e monitorato nei relativi stati di avanzamento, si conforma Pag. 199alle raccomandazioni degli organismi internazionali in tema di responsabilità sociale dell'impresa e alle migliori pratiche attuative ed è predisposto e attuato, con l'ausilio di organizzazioni riconosciute anche a livello internazionale, enti del terzo settore ed esperti della materia, a cura dei commissari straordinari, di intesa con i comuni interessati per quanto riguarda la selezione dei beneficiari. Per l'avvio delle attività propedeutiche alla realizzazione del piano, l'importo di trecentomila euro è posto a carico delle risorse del programma nazionale complementare «Imprese e competitività 2014-2020», approvato dal CIPE con la delibera n. 10 del 2016. Il comma 2, infine, dispone le destinazioni delle risorse derivanti dalla restituzione dei finanziamenti statali disposti dall'articolo 1, comma 6-bis, del citato decreto-legge n. 191 del 2015, tra le quali segnalo il finanziamento delle attività relative alla predisposizione e all'attuazione del piano sperimentale di sostegno assistenziale e sociale per le famiglie disagiate nonché il finanziamento di interventi di ammodernamento tecnologico delle apparecchiature e dei dispositivi medico-diagnostici nei medesimi comuni di Taranto, Statte, Crispiano, Massafra e Montemesola nonché della formazione e dell'aggiornamento professionale del personale sanitario.
  Fa presente che l'articolo 2 reca le disposizioni ritenute necessarie al superamento delle procedure di infrazione n. 2004/2034 e n. 2009/2034 in materia di acque reflue. Secondo quanto evidenziato nella relazione illustrativa del decreto-legge, le disposizioni sono volte a evitare una seconda pronuncia di condanna, con la conseguente previsione del pagamento di un'ingente pena pecuniaria, dell'Italia da parte della Corte di giustizia dell'Unione europea, modificando le previsioni recate dalla normativa vigente, che si sono rivelate eccessivamente lente e, comunque, non idonee a superare con la tempestività necessaria i rilievi già sollevati dalla Corte europea con le sentenze del 19 luglio 2012 (causa C-565/10) e del 10 aprile 2014 (causa C-85/13). In particolare, per la realizzazione e l'adeguamento dei sistemi di collettamento, fognatura e depurazione, la norma prevede, al comma 1, la nomina, per la durata di tre anni, di un Commissario unico che, nel caso si tratti di dipendente pubblico, è collocato in posizione di comando, aspettativa o fuori ruolo. All'atto del collocamento fuori ruolo e per tutta la sua durata, è reso indisponibile un numero di posti nella dotazione organica dell'amministrazione di provenienza equivalente dal punto di vista finanziario. Al Commissario unico è corrisposto, a valere sulle risorse assegnate per la realizzazione degli interventi, un compenso, composto di una parte fissa e da una parte variabile in ragione dei risultati conseguiti, che non possono superare ciascuna i 50.000 euro annui. Il Commissario unico si avvale, sulla base di apposite convenzioni, di società in house delle amministrazioni centrali dello Stato, dotate della specifica competenza tecnica, degli enti del sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente, delle Amministrazioni centrali e periferiche dello Stato e degli enti pubblici che operano nell'ambito delle aree di intervento, utilizzando le risorse umane e strumentali disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Inoltre, per il triennio 2017-2019, il Commissario unico si avvale di una Segreteria tecnica composta da non più di sei membri, di provata competenza cui è corrisposta un'indennità onnicomprensiva, nei limiti di una spesa complessiva di 300.000 euro annui. Avvalendosi di tale personale, il Commissario unico provvede all'elaborazione di un sistema di qualificazione dei prestatori di servizi di ingegneria con la predisposizione di uno specifico albo.
  Fa presente, poi, che l'articolo 3, infine, modifica la composizione della Cabina di regia istituita per definire gli indirizzi strategici per l'elaborazione del programma di risanamento ambientale e rigenerazione urbana del comprensorio Bagnoli-Coroglio, disciplinata dall'articolo 33 del decreto-legge n. 133 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 164 del 2014.Pag. 200
  Nell'ambito del Capo II, recante disposizioni in materia di lavoro, politiche sociali e istruzione, ricorda che l'articolo 4 prevede l'istituzione di un'Agenzia per la somministrazione del lavoro in porto e per la riqualificazione professione nei porti nei quali almeno l'ottanta per cento della movimentazione di merci containerizzate avviene o sia avvenuta negli ultimi cinque anni in modalità di trasbordo merci (transhipment) e persistano, da almeno cinque anni, stati di crisi aziendale o cessazione delle attività terminalistiche. Nell'Agenzia, la cui durata massima è fissata in trentasei mesi a decorrere dal 1o gennaio 2017, confluiscono i lavoratori in esubero delle imprese autorizzate alla movimentazione dei container che, alla data del 27 luglio 2016, usufruivano di ammortizzatori sociali per il sostegno del reddito. L'Agenzia, che si avvale delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente nei bilanci delle rispettive Autorità di Sistema portuale, svolge attività di supporto alla collocazione professionale dei lavoratori iscritti nei propri elenchi, anche attraverso la loro formazione o riqualificazione professionale, che può essere cofinanziata dalle Regioni. La somministrazione di lavoro può essere richiesta da qualsiasi impresa abilitata a svolgere attività nell'ambito portuale, al fine di integrare il proprio organico. All'Agenzia dovrà rivolgersi anche il soggetto già eventualmente autorizzato alla somministrazione di personale, qualora non disponga di un numero di lavoratori sufficienti a fare fronte alla fornitura di lavoro portuale temporaneo. Osserva che l'articolo 4 prevede, inoltre, l'obbligo per le imprese autorizzate o concessionarie, in caso di nuove iniziative imprenditoriali e produttive da realizzarsi in porto o in caso di previsione di nuove assunzioni, di assumere a tempo determinato o indeterminato ai lavoratori dell'Agenzia, laddove vi sia compatibilità tra i profili professionali richiesti e offerti, secondo percentuali predeterminate. I lavoratori individuati sono, a loro volta, tenuti ad accettare l'impiego proposto, pena la cancellazione dagli elenchi dell'Agenzia. A quest'ultima si applicano le norme che disciplinano le agenzie di somministrazione, di cui ai decreti legislativi n. 276 del 2003 e n. 81 del 2015, ove compatibili. Ai lavoratori confluiti nell'Agenzia è corrisposta, per le giornate di mancato avviamento al lavoro, l'indennità di integrazione salariale prevista dall'articolo 3, comma 2, della legge n. 92 del 2012, nel limite di un importo di 18,4 milioni di euro per il 2017, 14,1 milioni di euro per il 2018 e 8 milioni di euro per il 2019, posto a carico del Fondo sociale per occupazione e formazione. Dalla relazione tecnica risulta che la disposizione interessa nel 2017 circa 900 lavoratori dei porti di Taranto e Gioia Tauro, per una somma annua lorda pro capite di 20.160 euro. Negli anni successivi il beneficio sarà erogato ai soli lavoratori che non avranno trovato un'adeguata collocazione, stimabili in circa 700 nel 2018 e in circa 400 nel 2019. Le Agenzie che, alla scadenza dei trentasei mesi, avessero ancora in carico lavoratori non reimpiegati possono essere autorizzate dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti a trasformarsi in Agenzie per la fornitura di lavoro temporaneo per l'esecuzione delle operazioni e dei servizi portuali, ove ricorrano i presupposti previsti dall'articolo 17 della legge n. 84 del 1994, che disciplina per l'appunto la fornitura del lavoro portuale temporaneo.
  Segnalato che l'articolo 5 dispone l'incremento di 50 milioni di euro nel 2017 delle risorse del Fondo per le non autosufficienze, ricorda che l'articolo 6, in attuazione di impegni internazionali assunti dall'Italia con l'Organizzazione delle Nazioni Unite, al fine di consentire la permanenza a Brindisi della più importante base logistica per operazioni internazionali umanitarie, autorizza la spesa annua di 577.522,36 euro a decorrere dal 2017 per la stipula e l'esecuzione da parte del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca delle convenzioni con il Segretariato generale delle scuole europee allo scopo di garantire l'adozione del curricolo previsto per le scuole europee dalla scuola dell'infanzia al conseguimento del baccalaureato europeo, in prosecuzione Pag. 201delle sperimentazioni già autorizzate per la presenza della base delle Nazioni Unite di Brindisi.
  Fa presente che, nell'ambito del Capo III, l'articolo 7 disciplina gli interventi necessari alla realizzazione degli eventi correlati alla presidenza italiana del G7, previsti in particolare in comuni del Mezzogiorno. Trattandosi di interventi la cui consistenza è al momento imprevedibile, così come la durata dei relativi procedimenti, si stabilisce l'applicazione motivata della procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara per l'aggiudicazione di appalti pubblici, prevista dall'articolo 63 del decreto legislativo n. 50 del 2016. Ricorda che, sulla base del comma 6 del medesimo articolo 63, le amministrazioni aggiudicatrici individuano gli operatori economici da consultare sulla base di informazioni riguardanti le caratteristiche di qualificazione economica e finanziaria e tecniche e professionali desunte dal mercato, nel rispetto dei principi di trasparenza, concorrenza, rotazione, e selezionano almeno cinque operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti idonei. L'amministrazione aggiudicatrice sceglie l'operatore economico che ha offerto le condizioni più vantaggiose previa verifica del possesso dei requisiti di partecipazione previsti per l'affidamento di contratti di uguale importo mediante procedura aperta, ristretta o mediante procedura competitiva con negoziazione.
  Infine, segnala che il Capo IV reca, all'articolo 8, le disposizioni relative all'entrata in vigore del decreto-legge, che ha luogo il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
  In conclusione, ritiene che sia possa esprimere una valutazione complessivamente positiva sul provvedimento. Si riserva, comunque, di formulare eventuali osservazioni anche tenendo conto di eventuali elementi di che dovessero emergere nel corso del dibattito.

  Cesare DAMIANO, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento alla seduta convocata per la giornata di domani.

  La seduta termina alle 14.30.