CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 17 gennaio 2017
749.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Bilancio, tesoro e programmazione (V)
COMUNICATO
Pag. 37

SEDE REFERENTE

  Martedì 17 gennaio 2017. — Presidenza del presidente Francesco BOCCIA. – Interviene il Ministro per la coesione territoriale e Mezzogiorno Claudio De Vincenti.

  La seduta comincia alle 11.

DL 243/2016: Interventi urgenti per la coesione sociale e territoriale, con particolare riferimento a situazioni critiche in alcune aree del Mezzogiorno.
C. 4200 Governo.
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Francesco LAFORGIA (PD), relatore, ricorda che il decreto-legge in oggetto reca misure urgenti per la coesione sociale e territoriale e per far fronte ad esigenze urgenti in aree del Mezzogiorno, anche prevedendo interventi che contemperino le esigenze di tutela occupazionale con quelle di salvaguardia ambientale e di prevenzione e monitoraggio della vivibilità, con particolare attenzione verso i soggetti più deboli. Venendo all'esame delle singole disposizioni, evidenzia quanto segue.
  L'articolo 1 modifica la tempistica di restituzione dell'importo di 300 milioni erogato nell'anno 2015 dallo Stato a favore di ILVA S.p.A., che viene fissata entro 60 giorni dalla data di efficacia della cessione a titolo definitivo dei complessi aziendali di ILVA, e non più a decorrere dal decreto di cessazione dell'esercizio di impresa nell'ambito della procedura di amministrazione straordinaria cui ILVA è assoggettata (comma 1, lettera a)).
  L'articolo estende, inoltre, il termine di durata del programma di amministrazione straordinaria di ILVA – dopo il trasferimento dei complessi aziendali – sino alla scadenza del termine ultimo per l'attuazione del Piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria come eventualmente modificato o prorogato (attualmente, il Piano deve essere realizzato entro il 30 giugno 2017, prorogabile per un periodo non superiore a 18 mesi). Entro tale termine, i commissari straordinari sono autorizzati ad individuare e realizzare ulteriori interventi di decontaminazione e risanamento ambientale non previsti nell'ambito del predetto Piano, ma allo stesso strettamente connessi, anche mediante formazione e impiego del personale delle società in amministrazione straordinaria non altrimenti impegnato.
  L'articolo modifica, inoltre, la tempistica di adozione del decreto di cessazione dell'esercizio di impresa, che deve essere adottato, in deroga alla disciplina generale sull'amministrazione straordinaria, a seguito dell'intervenuta integrale cessazione, da parte dei commissari straordinari, di tutte le attività e funzioni, anche di vigilanza, comunque connesse all'attuazione del Piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria (comma 1, lettera b), cpv. 8.4).
  Si prevede, inoltre, l'integrazione del programma di amministrazione straordinaria con un piano per attività di sostegno assistenziale e sociale per le famiglie disagiate nei comuni di Taranto, Statte, Crispiano, Massafra e Montemesola. Per consentire l'immediato avvio delle attività propedeutiche alla realizzazione dello stesso piano, si autorizza un importo di 300.000 euro, che viene posto a carico delle risorse del programma nazionale complementare «Imprese e competitività Pag. 382014-2020», approvato dal CIPE con delibera 10 del 1o maggio 2016 (comma 1, lettera b), cpv. 8.5).
  L'articolo interviene poi sulla destinazione delle risorse rivenienti dalla restituzione dei finanziamenti statali (concessi fino ad 800 milioni di euro ai sensi dell'articolo 1, comma 6-bis del decreto-legge n. 191 del 2015), che vengono destinate:
   a) nel limite di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni del triennio 2017-2019 al finanziamento delle attività relative alla predisposizione e attuazione del citato Piano per attività di sostegno assistenziale e sociale per le famiglie disagiate nei comuni di Taranto, Statte, Crispiano, Massafra e Montemesola (comma 2, lettera a));
   b) nel limite di 50 milioni di euro per il 2017 e di 20 milioni di euro per il 2018 al Ministero della salute, successivamente trasferite alla Regione Puglia per la realizzazione di un progetto volto all'acquisizione dei beni e dei servizi necessari alla realizzazione di interventi di ammodernamento tecnologico delle apparecchiature e dei dispositivi medico-diagnostici delle strutture sanitarie pubbliche ubicate nei suddetti Comuni (comma 2, lettera b)). Il predetto progetto – inserito tra gli interventi del Contratto istituzionale di sviluppo, sottoscritto il 30 dicembre 2015 – viene trasmesso dalla Regione Puglia e deve essere approvato dal Ministero della salute, sentito l'Istituto superiore di sanità, previo parere del Tavolo istituzionale permanente, integrato con un rappresentante del Ministero della salute (comma 3).

  Infine, l'articolo provvede alla compensazione degli effetti finanziari determinati dalle destinazione delle risorse oggetto di rimborso agli interventi nelle zone dei comuni di Taranto, Statte, Crispiano, Massafra e Montemesola (comma 4) e autorizza il Ministro dell'economia e delle finanze alle conseguenti variazioni di bilancio (comma 5).
  L'articolo 2 detta disposizioni finalizzate a garantire un rapido adeguamento alle sentenze di condanna della Corte di Giustizia dell'UE pronunciate il 19 luglio 2012 (causa C-565/10, relativa alla procedura di infrazione 2004/2034) e il 10 aprile 2014 (causa C-85/13, relativa alla procedura di infrazione 2009/2034) evitando l'aggravamento delle procedure di infrazione in essere, mediante gli interventi sui sistemi di collettamento, fognatura e depurazione delle acque reflue necessari. Tale fine viene perseguito affidando i compiti di coordinamento e realizzazione dei citati interventi ad un unico Commissario straordinario del Governo, in sostituzione dei precedenti Commissari nominati con l'articolo 7 del decreto-legge n. 133 del 2014 (cosiddetto decreto «sblocca Italia»). L'articolo in esame provvede quindi a disciplinare le funzioni e le prerogative del nuovo Commissario unico (a cui viene affiancata una segreteria tecnica composta da non più di 6 membri), nonché il trasferimento delle funzioni dai Commissari in carica al nuovo Commissario unico.
  L'articolo 3 interviene sulla composizione della cabina di regia, istituita per definire gli indirizzi strategici per l'elaborazione del programma di risanamento ambientale e rigenerazione urbana del comprensorio Bagnoli-Coroglio e per assicurare il coordinamento con ulteriori iniziative di valorizzazione del predetto comprensorio (anche con riferimento alla sua dotazione infrastrutturale), al fine di prevedere che sia presieduta dal Presidente del Consiglio dei ministri o da un Ministro da lui designato, anziché dal Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri all'uopo delegato.
  La norma modifica l'articolo 33, comma 13, del decreto-legge n. 133 del 2014, come sostituito dall'articolo 11, comma 16-quater, lettera c), del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, che ha previsto l'istituzione della predetta cabina di regia, allo scopo di adeguare la sua composizione alla nuova compagine governativa in cui le funzioni relative alla coesione territoriale e al Mezzogiorno sono attribuite a un Ministro.
  L'articolo 4 reca disposizioni per contrastare la crisi in atto nel comparto del Pag. 39trasporto marittimo, in particolare nel settore della movimentazione dei container e nelle attività del trasbordo di merci (cosiddetto transhipment).
  A tal fine, a decorrere dal 1o gennaio 2017 – nei porti nei quali almeno l'80 per cento della movimentazione di merci containerizzate avvenga o sia avvenuta negli ultimi 5 anni in modalità transhipment, e a condizione che negli stessi porti persistano da almeno 5 anni stati di crisi aziendale o cessazioni delle attività terminalistiche – viene istituita, dall'Autorità di Sistema portuale, in via eccezionale e temporanea, per un periodo massimo di 36 mesi, una Agenzia per la somministrazione del lavoro in porto e per la riqualificazione professionale, avente lo scopo di sostenere l'occupazione, di accompagnare i processi di riconversione industriale delle infrastrutture portuali e di evitare grave pregiudizio all'operatività e all'efficienza portuale.
  All'Agenzia, ad eccezione delle modalità istitutive e di finanziamento, si applica la normativa vigente relativa alle agenzie di somministrazione, di cui al decreto legislativo n. 276 del 2003 e al decreto legislativo n. 81 del 2015, ove compatibili.
  Si prevede inoltre che le attività delle Agenzie siano svolte avvalendosi delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente nei bilanci delle rispettive Autorità di Sistema portuale.
  L'Agenzia fornisce attività di supporto alla collocazione professionale dei lavoratori iscritti nei propri elenchi (anche attraverso la loro formazione professionale) in relazione alle iniziative economiche ed agli sviluppi industriali dell'area di competenza della Autorità di Sistema portuale. È altresì previsto che le Regioni possano cofinanziare i piani di formazione o di riqualificazione del personale che dovessero rendersi necessari, avvalendosi delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
  Al fine di favorire il progressivo assorbimento di tale manodopera, la somministrazione di lavoro può essere richiesta da qualsiasi impresa abilitata a svolgere attività nell'ambito portuale di competenza della Autorità di Sistema portuale, al fine di integrare il proprio organico. Nei porti in cui sia già presente un soggetto autorizzato ai sensi dell'articolo 17 della legge n. 84 del 1994, lo stesso, qualora non abbia personale sufficiente per far fronte alla fornitura di lavoro portuale temporaneo, ha l'obbligo di rivolgersi all'Agenzia.
  È inoltre previsto l'obbligo, per le imprese autorizzate o concessionarie (in caso di nuove iniziative imprenditoriali e produttive che dovessero localizzarsi nel porto) di fare ricorso ai lavoratori dell'Agenzia secondo percentuali predeterminate nel relativo titolo abilitativo per le assunzioni a tempo determinato e indeterminato, laddove vi sia coerenza tra i profili professionali richiesti e offerti. Lo stesso obbligo grava, in caso di previsione di nuove assunzioni, sulle aziende già concessionarie ai sensi dell'articolo 18 della citata legge n. 84 del 1994.
  È altresì previsto l'obbligo, per i lavoratori individuati, di accettare l'impiego proposto, pena la cancellazione dagli elenchi tenuti dall'Agenzia.
  Al personale interessato, per le giornate di mancato avviamento al lavoro, si applicano le disposizioni di cui al comma 2 dell'articolo 3 della legge n. 92 del 2012 (che prevede l'erogazione a regime, dal 2013, di uno specifico strumento di sostegno al reddito introdotto, dall'articolo 19, comma 12, del decreto-legge n. 185 del 2008, e successivamente prorogato più volte, a favore di specifiche categorie di lavoratori del settore portuale, in termini identici a quelli stabiliti da discipline transitorie per gli anni precedenti), nel limite delle risorse aggiuntive pari a 18.144.000 euro per il 2017, 14.112.000 euro per il 2018 e 8.064.000 euro per il 2019. Agli oneri derivanti da tale disposizione, pari a 18.144.000 euro per il 2017, 14.112.000 euro per il 2018 e 8.064.000 euro per il 2019, si provvede:
   a) quanto a 18.144.000 euro per il 2017, mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato da effettuare nell'anno 2017, di quota di corrispondente importo delle disponibilità in conto residui del Pag. 40Fondo sociale per l'occupazione e la formazione;
   b) quanto a 14.112.000 euro per l'anno 2018 e 8.064.000 euro per l'anno 2019, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa relativa al Fondo sociale per l'occupazione e la formazione.

  Infine, alla compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e di indebitamento netto derivanti dall'attuazione da tale disposizioni di copertura finanziaria (pari a 18.144.000 euro per il 2017) si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali (di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge n. 154 del 2008).
  L'articolo 5 incrementa di 50 milioni, per il 2017, lo stanziamento del Fondo per le non autosufficienze. All'onere di 50 milioni si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili, istituito dalla legge di stabilità 2015 (articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014).
  L'articolo 6 autorizza il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca alla stipula e all'esecuzione di convenzioni con il Segretariato generale delle scuole europee: tale autorizzazione è finalizzata a consentire lo svolgimento del previsto curriculum per le scuole europee, dal livello dell'infanzia al conseguimento del baccalaureato europeo. Tutto ciò si pone poi come prosecuzione delle sperimentazioni già autorizzate in relazione alla presenza della base logistica delle Nazioni Unite di Brindisi.
  La spesa collegata alla norma in commento è di 577.522,36 euro annui a decorrere dal 2017: a tali oneri si provvede con corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze nel bilancio triennale 2017-2019, con parziale utilizzazione dell'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.
  L'articolo 7 prevede il ricorso alla procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara per l'aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, forniture e servizi riguardanti gli interventi funzionali alla presidenza italiana del G7 nel 2017.
  In particolare, la norma autorizza il Capo della Struttura di missione «Delegazione per la Presidenza italiana del Gruppo dei Paesi più industrializzati» e il Commissario straordinario del Governo, per la realizzazione degli interventi infrastrutturali e di sicurezza connessi alla medesima Presidenza italiana, ad avvalersi, «in caso di necessità e urgenza», della procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara prevista dall'articolo 63 del nuovo Codice dei contratti pubblici (decreto legislativo n. 50 del 2016).
  Si prevede, pertanto, che agli appalti pubblici di lavori, forniture e servizi, che devono essere aggiudicati da parte del Capo della Struttura di missione «Delegazione per la Presidenza italiana del Gruppo dei paesi più industrializzati» per il 2017 e del Commissario straordinario del Governo per la realizzazione degli interventi infrastrutturali e di sicurezza connessi alla medesima Presidenza italiana, si applichino, nei limiti temporali e nell'ambito degli stanziamenti assegnati, in caso di necessità ed urgenza, le norme riguardanti:
   il ricorso alla procedura negoziata senza bando, sulla base di un'adeguata motivazione, di cui all'articolo 63, comma 1, del Codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016;
   l'individuazione, nell'ambito della predetta procedura, degli operatori economici da consultare e la selezione di almeno cinque operatori economici, di cui all'articolo 63, comma 6, del citato Codice.

  L'articolo 8 stabilisce, con la consueta clausola, che il decreto-legge è in vigore dal 31 dicembre 2016.Pag. 41
  Infine, per quanto riguarda gli aspetti concernenti la quantificazione degli oneri e la copertura finanziaria degli stessi, rinvia alla documentazione predisposta dagli uffici.

  Il Ministro Claudio DE VINCENTI si riserva di intervenire al termine del ciclo di audizioni.

  Rocco PALESE (Misto-CR), nell'esprimere il suo apprezzamento per la partecipazione attiva del Ministro De Vincenti sin dall'avvio dell'esame del provvedimento, evidenzia l'importanza degli interventi ivi contenuti, pur se limitati a misure specifiche, auspicando la possibilità di apportare al provvedimento, nel corso dell'esame in sede referente, integrazioni e correttivi. Chiede inoltre approfondimenti in merito alle procedure di infrazione avviate dalle istituzioni europee nei confronti del nostro Paese per il mancato adeguamento dei sistemi di collettamento, fognatura e depurazione, nonché un chiarimento circa l'intenzione del Governo di adottare ulteriori misure volte ad evitare in futuro l'avvio di analoghe procedure di infrazione.
  Sollecita un più attento monitoraggio sull'utilizzo delle risorse rivenienti dai Fondi strutturali, in particolar modo verificando il disallineamento, in termini di cassa e competenza, delle risorse disponibili in capo alle regioni nell'ambito dei cicli di programmazione 2007-2013 e 2014-2020. Nell'evidenziare la necessità che il Governo chiarisca l'effettiva disponibilità delle risorse dei Fondi strutturali per gli interventi sull'Ilva, sottolinea che la tutela della salute e dell'ambiente rappresenta un'esigenza prioritaria per l'area di Taranto, proponendo all'uopo l'istituzione di una struttura pubblica centralizzata, indipendente dall'ARPA e dalle ASL, finalizzata al monitoraggio costante dei livelli di inquinamento e del danno sanitario.
  Conclude chiedendo chiarimenti al Governo circa la disponibilità di ulteriori risorse per far fronte ai danni recentemente causati dal maltempo.

  Francesco CARIELLO (M5S) chiede chiarimenti in merito alla mancata menzione, all'articolo 2 del provvedimento in esame, della procedura di infrazione n. 2014/2059 per inadempimento nell'attuazione della direttiva 91/271/CEE, invitando il Governo a valutarne gli effetti a livello di programmazione e a precisare gli agglomerati urbani dalla stessa interessati.

  Francesco BOCCIA, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 11.35.

AUDIZIONI INFORMALI

  Martedì 17 gennaio 2017.

Audizione di rappresentanti di Assoporti nell'ambito dell'esame, in sede referente, del DL 243/2016 recante Interventi urgenti per la coesione sociale e territoriale, con particolare riferimento a situazioni critiche in alcune aree del Mezzogiorno (C. 4200 Governo).

  L'audizione informale è stata svolta dalle 11.35 alle 12.

Audizione di rappresentanti di SVIMEZ nell'ambito dell'esame, in sede referente, del DL 243/2016 recante Interventi urgenti per la coesione sociale e territoriale, con particolare riferimento a situazioni critiche in alcune aree del Mezzogiorno (C. 4200 Governo).

  L'audizione informale è stata svolta dalle 12 alle 13.10.

SEDE CONSULTIVA

  Martedì 17 gennaio 2017. — Presidenza del vicepresidente Edoardo FANUCCI. – Interviene il viceministro dell'economia e delle finanze Enrico Morando.

  La seduta comincia alle 13.15.

Pag. 42

Disciplina dell'attività di ristorazione in abitazione privata.
C. 3258 e abb.-A.
(Parere all'Assemblea).
(Parere su emendamenti).

  La Commissione inizia l'esame degli emendamenti riferiti al provvedimento in oggetto, contenuti nel fascicolo n. 2.

  Edoardo FANUCCI (PD), presidente e relatore, avverte che l'Assemblea ha trasmesso, in data odierna, il fascicolo n. 2 degli emendamenti. Con riferimento alle proposte emendative per le quali appare opportuno acquisire l'avviso del Governo, segnala le seguenti:
   Allasia 4.9, che prevede che il comune destinatario della comunicazione provveda ad effettuare apposito sopralluogo al fine di confermare l'idoneità dell'immobile all'esercizio dell'attività di home restaurant. Al riguardo, reputa opportuno acquisire l'avviso del Governo in merito alla possibilità di attuare la proposta emendativa nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri;
   Ricciatti 4.56, la quale prevede, tra l'altro, che il comune, di concerto con la ASL competente, effettui un sopralluogo al fine di verificare l'idoneità dell'unità immobiliare, e che le predette amministrazioni, entro i successivi quindici giorni dalla data del sopralluogo, con atto congiunto dichiarino l'idoneità dell'unità immobiliare ad uso abitativo all'attività di home restaurant. Al riguardo, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo in merito alla possibilità di attuare la proposta emendativa nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri;
   identici Squeri 4.29, Fantinati 4.34 e Alfreider 4.131, che prevedono che il comune, all'atto del ricevimento della segnalazione certificata di inizio attività, rilasci al segnalante un codice identificativo, che deve essere reso visibile, insieme al codice fiscale, su ogni piattaforma tecnologica in cui l'attività è pubblicizzata. Al riguardo, considera opportuno acquisire l'avviso del Governo in merito alla possibilità di attuare le proposte emendative nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri.

  Segnala inoltre che l'emendamento 3.59 a sua prima firma è volto a recepire l'osservazione contenuta nel parere favorevole approvato dalla Commissione bilancio nella seduta dell'11 gennaio scorso.
  Osserva infine che le restanti proposte emendative trasmesse non sembrano presentare profili problematici dal punto di vista finanziario.

  Il Viceministro Enrico MORANDO esprime parere favorevole sull'emendamento Fanucci 3.59. Esprime parere contrario sulle proposte emendative Allasia 4.9 e Ricciatti 4.56, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura. Esprime invece nulla osta in merito agli identici emendamenti Squeri 4.29, Fantinati 4.34 e Alfreider 4.131, osservando come il rilascio di un codice identificativo al segnalante possa essere effettuato senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Esprime infine nulla osta sulle restanti proposte emendative contenute nel fascicolo n. 2.

  Edoardo FANUCCI (PD), presidente e relatore, formula quindi la seguente proposta di parere:

  «La V Commissione,
   esaminati gli emendamenti riferiti alla proposta di legge C. 3258 e abb.-A, recante Disciplina dell'attività di ristorazione in abitazione privata, contenuti nel fascicolo n. 2;
   preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo,
  esprime

PARERE CONTRARIO

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  sugli emendamenti 4.9 e 4.56, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura;

PARERE FAVOREVOLE

  sull'emendamento 3.59, in quanto volto a recepire l'osservazione contenuta nel parere favorevole sul testo del provvedimento approvato dalla Commissione bilancio nella seduta dell'11 gennaio scorso;

NULLA OSTA

  sulle restanti proposte emendative».

  Il Viceministro Enrico MORANDO concorda con la proposta di parere formulata dal relatore.

  La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Disposizioni per l'istituzione di ferrovie turistiche mediante il reimpiego di linee in disuso o in corso di dismissione situate in aree di particolare pregio naturalistico o archeologico.
Nuovo testo C. 1178.
(Parere alla IX Commissione).
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

  Susanna CENNI (PD), relatrice, fa presente che la proposta di legge, di iniziativa parlamentare, reca disposizioni per l'istituzione di ferrovie turistiche mediante il reimpiego di linee in disuso o in corso di dismissione situate in aree di particolare pregio naturalistico o archeologico e che oggetto di esame è il testo della proposta di legge come risultante dagli emendamenti approvati nel corso dell'esame in sede referente svolto presso la Commissione trasporti, testo non corredato di relazione tecnica.
  Passando all'esame delle disposizioni che prevedono profili di carattere finanziario, segnala quanto segue.
  Circa gli articoli 1 e 2, concernenti le finalità e l'individuazione delle tratte ferroviarie ad uso turistico, reputa opportuno acquisire conferma dal Governo che il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo possa procedere all'individuazione e classificazione delle tratte ferroviarie a uso turistico utilizzando le dotazioni di personale, strumentali e finanziarie già disponibili a legislazione vigente. Osserva inoltre che la norma non condiziona l'individuazione delle predette tratte alla previa verifica delle risorse occorrenti per i necessari interventi di valorizzazione ed adeguamento delle tratte in questione ovvero al rispetto di una specifica clausola di neutralità per la finanza pubblica. Pertanto, in merito alla necessità di acquisire chiarimenti al fine di escludere possibili oneri connessi ai predetti interventi sulle infrastrutture interessate, rinvia a quanto osservato in relazione agli articoli 4, 6 e 11.
  In merito agli articoli 3 e 7, riguardanti l'albo nazionale dei rotabili storici e turistici e la loro circolazione sull'infrastruttura ferroviaria nazionale, non ha osservazioni da formulare, nel presupposto, sul quale ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo, che il Ministero dei trasporti e l'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie possano svolgere i compiti previsti dalla norma in esame utilizzando le dotazioni di personale strumentali e finanziarie già disponibili a legislazione vigente. Ciò con particolare riguardo, tra l'altro, agli adempimenti connessi alla tenuta dell'apposita Sezione del Registro di immatricolazione nazionale, nella quale è prevista l'iscrizione senza oneri per l'interessato.
  Riguardo agli articoli 4 e 6, relativi alla gestione dell'infrastruttura e condizione di sicurezza per la circolazione, osserva preliminarmente che dal tenore delle disposizioni non si evince se l'individuazione, ai sensi del precedente articolo 2, della tratta ferroviaria ad uso turistico comporti di per sé la necessità di procedere alla messa Pag. 44in funzione di tali tratte, per gli usi previsti, con conseguenti obblighi per i proprietari delle stesse di realizzare gli interventi indicati dalle disposizioni in esame, volti ad assicurare in particolare la funzionalità, la sicurezza e il ripristino delle medesime infrastrutture. Rileva che tale questione si pone, in particolare, per le tratte attualmente dismesse, il cui ripristino potrebbe determinare la necessità di interventi di adeguamento, con conseguenti oneri per i soggetti proprietari. Ritiene che andrebbero quindi acquisiti chiarimenti a tal riguardo, anche in considerazione, come già evidenziato in relazione all'articolo 2, della mancanza di un'espressa clausola di neutralità finanziaria. Più in particolare, andrebbe chiarito se possano configurarsi oneri per la finanza pubblica in tutti i casi in cui i proprietari siano soggetti pubblici; nel caso in cui le infrastrutture siano invece di proprietà di Rete ferroviaria italiana o comunque di soggetti non appartenenti al perimetro della pubblica amministrazione, andrebbero altresì esclusi oneri dovuti al possibile incremento delle risorse stanziate per il finanziamento dei relativi contratti di programma, con riferimento alla spesa relativa agli interventi sulle infrastrutture.
  Ritiene che analoghi chiarimenti andrebbero acquisiti con riferimento agli interventi di manutenzione, da eseguire in via ordinaria o straordinaria, oltre che dei tracciati ferroviari, delle stazioni e delle opere d'arte nonché delle relative pertinenze, anch'esse soggette a valorizzazione ai sensi del comma 3 del precedente articolo 2.
  In ordine agli articoli 5, 8 e 9, concernenti la gestione del servizio, le convenzioni con associazioni e organizzazioni di volontariato e la promozione e la valorizzazione del territorio, con riferimento alle modalità di affidamento della gestione delle tratte ai sensi dell'articolo 5, non ha osservazioni da formulare nel presupposto – sul quale giudica opportuna una conferma – della conformità delle disposizioni all'ordinamento europeo. Per quanto attiene alla gestione delle tratte da parte di soggetti pubblici, ai sensi del comma 2 del medesimo articolo 5, e alla possibilità per tali soggetti di avvalersi, mediante apposite convenzioni, di associazioni e organizzazioni di volontariato – come previsto dall'articolo 8 – non formula osservazioni nel presupposto che tali attività siano svolte dai soggetti pubblici interessati nell'ambito delle risorse disponibili e, comunque, nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica.
  Quanto all'articolo 10, concernente i ferrocicli, nell'evidenziare preliminarmente l'opportunità di chiarire quali interventi, tra quelli indicati di manutenzione, funzionalità e sicurezza dell'infrastruttura, gravino sul soggetto proprietario e quali sul soggetto gestore, in merito ai possibili profili finanziari rinvia a quanto osservato con riferimento agli articoli 4, 6 e 11.
  Relativamente all'articolo 11, recante norme transitorie, rileva che la disposizione in esame individua ope legis e, quindi, con efficacia immediata, alcune tratte da qualificare come ferrovie turistiche. Nel richiamare in proposito le osservazioni già formulate con riferimento agli articoli 4 e 6, reputa necessario conoscere se, in relazione a tratte comprese nell'elenco di cui al presente articolo 11, che risultino eventualmente dismesse o che comunque necessitino di specifici interventi di adeguamento, siano prevedibili oneri per la valorizzazione, la manutenzione e la messa in sicurezza delle medesime infrastrutture. Considera tali chiarimenti necessari sia in relazione alle ipotesi in cui ai predetti interventi debba provvedere un ente pubblico proprietario della tratta, sia nell'eventualità che, pur essendo gli interventi a carico di proprietari privati, per effetto degli stessi possano determinarsi eventuali incrementi dei finanziamenti pubblici destinati ai contratti di programma.

  Il Viceministro Enrico MORANDO evidenzia che, all'articolo 2, commi 1 e 3, l'individuazione delle tratte ferroviarie ad uso turistico deve essere limitata esclusivamente a quelle che possono essere utilizzate e valorizzate unitamente ai luoghi di fermata e alle opere d'arte presenti Pag. 45lungo i tracciati ferroviari, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
  All'articolo 2, comma 2, ritiene necessario precisare che le linee dismesse o sospese possono essere classificate come tratte ferroviarie ad uso turistico soltanto nel caso in cui sia assicurato il finanziamento dei relativi oneri, ai sensi del successivo comma 2 dell'articolo 4. A tal fine occorre conseguentemente precisare, all'articolo 4, comma 2, che gli interventi di ripristino della tratta ferroviaria, nonché quelli relativi al mantenimento in esercizio, alla funzionalità e alla sicurezza dell'infrastruttura sono realizzabili se finanziati nell'ambito del contratto di programma con il gestore dell'infrastruttura ferroviaria nazionale ovvero nell'ambito delle risorse destinate da ciascuna regione agli investimenti relativi all'infrastruttura ferroviaria regionale di competenza.
  Con riferimento all'articolo 3, comma 3, segnala la necessità di prevedere che l'iscrizione nell'apposita sezione del Registro Immatricolazioni Nazionale debba avvenire, in assenza di un'espressa autorizzazione di spesa e della relativa copertura finanziaria, con oneri a carico del richiedente. Conseguentemente, ritiene necessario che al successivo comma 5 del medesimo articolo 3 si preveda che il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti che determina i requisiti di idoneità alla circolazione per i rotabili iscritti alla citata sezione del Registro debba altresì definire la tariffa ai fini dell'iscrizione nell'apposita sezione del medesimo Registro, in modo da consentire l'integrale copertura dei costi a carico del richiedente.
  Sottolinea quindi la necessità di sopprimere l'articolo 10, giacché prevede, al fine di consentire la gestione dei veicoli a pedalata naturale o assistita, specifici obblighi a carico del proprietario o del gestore dell'infrastruttura, senza provvedere alla quantificazione dell'onere che ne deriva e della relativa copertura finanziaria.
  Ritiene inoltre necessario sopprimere l'articolo 11, poiché prevede, in sede di prima applicazione, a prescindere da qualsiasi vincolo di carattere finanziario, che siano classificate come ferrovia turistiche alcune linee ferroviarie.
  Evidenzia infine la necessità di inserire, dopo l'articolo 11, un'apposita clausola di invarianza finanziaria volta a prevedere che le amministrazioni pubbliche interessate provvedano all'attuazione delle disposizioni di cui al presente provvedimento nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

  Susanna CENNI (PD), relatrice, preso atto dei chiarimenti forniti dal rappresentante del Governo, si riserva di formulare una proposta di parere da sottoporre alla Commissione.

  Edoardo FANUCCI, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Modifica alla legge 20 dicembre 2012, n. 238, per il sostegno e la valorizzazione del Festival Verdi di Parma e Busseto e del Roma Europa Festival.
C. 4113, approvato dal Senato.
(Parere alla VII Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

  Edoardo FANUCCI, presidente, in sostituzione del relatore, evidenzia che il provvedimento in esame, già approvato dal Senato, reca disposizioni finalizzate a riconoscere un contributo annuo, a decorrere dal 2017, alla Fondazione Teatro Regio di Parma e alla Fondazione Romaeuropa Arte e Cultura. Il provvedimento, che non è corredato di relazione tecnica, riconosce un contributo annuo di 1 milione di euro a decorrere dal 2017, in favore di ciascuna delle seguenti fondazioni: Fondazione Teatro Regio di Parma per la realizzazione del Festival Verdi di Parma e Busseto e Fondazione Romaeuropa Pag. 46Arte e Cultura per la realizzazione del Roma Europa Festival.
  In merito ai profili di quantificazione, non formula osservazioni essendo l'onere limitato all'entità del complessivo contributo previsto, pari a 2 milioni annui a decorrere dal 2017.
  In merito ai profili di copertura finanziaria, osserva che l'articolo 2 stabilisce che all'onere derivante dal provvedimento, pari a 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2017, si provvede mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa relativa al Fondo unico per lo spettacolo di cui all'articolo 1 della legge 30 aprile 1985, n. 163, come rideterminata dalla tabella C della legge 28 dicembre 2015, n. 208. A tal proposito segnala che il riferimento alla tabella C della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è da intendersi ai contenuti della seconda sezione della legge di bilancio per il 2017 che, in virtù della recente riforma della legge di contabilità e finanza pubblica, reca gli importi, in precedenza contenuti nella Tabella C, nell'ambito del programma 1.1, «Sostegno, valorizzazione e tutela del settore dello spettacolo dal vivo», della missione «Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici» dello stato di previsione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo. Al riguardo, segnala che la citata autorizzazione di spesa non sembra avere subito modifiche rispetto a quanto previsto dalla citata Tabella C per gli anni successivi al 2016 e pertanto dovrebbe presentare le occorrenti disponibilità. Ricorda, infatti, che la predetta autorizzazione di spesa non risulta inserita nell'allegato allo stato di previsione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo recante Rifinanziamenti, Definanziamenti e Riprogrammazioni delle dotazioni. Sul punto ritiene opportuna una conferma da parte del Governo.

  Il Viceministro Enrico MORANDO segnala che l'autorizzazione di spesa relativa al Fondo unico per lo spettacolo di cui all'articolo 1 della legge 30 aprile 1985, n. 163, della quale si prevede la riduzione, in misura pari a 2 milioni di euro annui a decorrere dal 2017, ai sensi dell'articolo 2 del presente provvedimento, reca le necessarie disponibilità.
  Conferma inoltre che l'entità della predetta autorizzazione di spesa è da intendersi quale risultante dalla sua iscrizione nello stato di previsione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, giacché, a seguito delle recenti modifiche apportate alla legge n. 196 del 2009 in materia di contabilità pubblica, il richiamo alla tabella C è da considerarsi oramai superato.
  Chiarisce infine che le risorse del Fondo unico per lo spettacolo utilizzate a copertura degli oneri derivanti dal provvedimento, ai sensi del citato articolo 2, sono da intendersi esclusivamente quelle di parte corrente, poiché le risorse di conto capitale allocate sul Fondo medesimo risultano interamente finalizzate al Fondo per lo sviluppo degli investimenti nel cinema e nell'audiovisivo, di cui all'articolo 13 della legge n. 220 del 2016, recante «Disciplina del cinema e dell'audiovisivo».

  Edoardo FANUCCI, presidente, in sostituzione del relatore, formula quindi la seguente proposta di parere:

  «La V Commissione,
   esaminato il progetto di legge C. 4113, approvato dal Senato, recante Modifica alla legge 20 dicembre 2012, n. 238, per il sostegno e la valorizzazione del Festival Verdi di Parma e Busseto e del Roma Europa Festival;
   preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:
    l'autorizzazione di spesa relativa al Fondo unico per lo spettacolo di cui all'articolo 1 della legge 30 aprile 1985, n. 163, della quale si prevede la riduzione, in misura pari a 2 milioni di euro annui a decorrere dal 2017, ai sensi dell'articolo 2 del presente provvedimento, reca le necessarie disponibilità;
    l'entità della predetta autorizzazione di spesa è da intendersi quale risultante Pag. 47dalla sua iscrizione nello stato di previsione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, giacché a seguito delle recenti modifiche apportate alla legge n. 196 del 2009 in materia di contabilità pubblica il richiamo alla tabella C è da considerarsi oramai superato;
    le risorse del Fondo unico per lo spettacolo utilizzate a copertura degli oneri derivanti dal provvedimento, ai sensi del citato articolo 2, sono da intendersi esclusivamente quelle di parte corrente, poiché le risorse di conto capitale allocate sul Fondo medesimo risultano interamente finalizzate al Fondo per lo sviluppo degli investimenti nel cinema e nell'audiovisivo, di cui all'articolo 13 della legge n. 220 del 2016, recante “Disciplina del cinema e dell'audiovisivo ”;
   considerato che il provvedimento in esame è stato già approvato dal Senato;
   nel presupposto che le risorse del Fondo unico per lo spettacolo utilizzate a copertura degli oneri derivanti dal provvedimento, ai sensi dell'articolo 2, siano esclusivamente quelle di parte corrente,
  esprime

PARERE FAVOREVOLE».

  Il Viceministro Enrico MORANDO concorda con la proposta di parere formulata dal relatore.

  La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

  La seduta termina alle 13.40.

ATTI DEL GOVERNO

  Martedì 17 gennaio 2017. — Presidenza del vicepresidente Edoardo FANUCCI. – Interviene il viceministro dell'economia e delle finanze Enrico Morando.

  La seduta comincia alle 13.40.

Schema di decreto ministeriale concernente revisione e aggiornamento del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 14 gennaio 2014, recante princìpi contabili e schemi di bilancio in contabilità economico-patrimoniale per le università.
Atto n. 370.
(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto ministeriale in oggetto.

  Carlo DELL'ARINGA (PD), relatore, ricorda preliminarmente che l'articolo 5 della legge n. 240 del 2010 ha delegato il Governo, fra l'altro, a rivedere la disciplina della contabilità degli atenei. In attuazione della predetta delega il decreto legislativo n. 18 del 2012 aveva disposto che, entro il termine del 1o gennaio 2014, le università dovessero procedere all'introduzione di un sistema di contabilità economico-patrimoniale e di un bilancio unico di ateneo, nonché di sistemi e procedure di contabilità analitica. In base all'articolo 5, comma 7, del decreto legislativo n. 18 del 2012, la nuova disciplina si applica anche alle università non statali legalmente riconosciute, sulla base delle procedure e modalità definite dai propri statuti e regolamenti. Successivamente l'articolo 6, comma 2, del decreto-legge n. 150 del 2013 ha prorogato al 1o gennaio 2015 il termine per l'introduzione della nuova disciplina.
  Ricorda altresì che, ai sensi degli articoli 2 e 7, comma 1, del decreto legislativo 27 gennaio 2012, n. 18, il decreto interministeriale 14 gennaio 2014, n. 19 ha individuato i principi contabili e gli schemi di bilancio in contabilità economico-patrimoniale per le università.
  Evidenzia quindi che lo schema di decreto interministeriale in oggetto è volto a modificare il decreto interministeriale n. 19 del 2014. La possibilità di aggiornamento di tale decreto interministeriale è prevista – in accordo con quanto dispone l'articolo 2 del decreto legislativo n. 18 del Pag. 482012 – dall'articolo 1, comma 2, dello stesso decreto n. 19.
  Tutto ciò premesso, rileva che lo schema di decreto in esame – corredato di relazione illustrativa e relazione tecnica – consta di 5 articoli e di 1 allegato.
  In particolare, l'articolo 1 modifica l'articolo 3, comma 3, del decreto interministeriale n. 19 del 2014, che attualmente stabilisce che in calce allo stato patrimoniale devono essere esposte le garanzie prestate direttamente o indirettamente, l'ammontare complessivo degli impegni assunti con soggetti terzi, non ancora tradotti in scritture contabili, ed ogni altra posta classificabile tra i conti d'ordine, secondo i criteri stabiliti dal principio contabile n. 22 emanato dall'Organismo italiano di contabilità (OIC). Lo schema di decreto elimina il riferimento allo specifico principio contabile. La relazione illustrativa evidenzia che tale modifica è dettata dall'opportunità di evitare riferimenti specifici che nel tempo possono risultare incongruenti.
  Segnala poi che l'articolo 2 modifica l'articolo 4, comma 1, del decreto interministeriale n. 19 del 2014, che stabilisce le voci dello stato patrimoniale e ne fornisce specifici criteri di valutazione.
  In particolare la lettera a), che interviene sulla lettera b) del citato articolo 4, comma 1, relativa alle immobilizzazioni materiali, riguarda la valutazione del patrimonio librario. In particolare, con riguardo ai metodi che gli atenei possono utilizzare per i libri che perdono valore nel corso del tempo, elimina il riferimento all'articolo 2426, numero 12), del codice civile, relativamente al metodo dell'iscrizione nell'attivo patrimoniale. Si tratta di un'innovazione formale derivante dall'abrogazione, a decorrere dal 1o gennaio 2016, del citato numero 12 dell'articolo 2426 del codice civile. Rimangono infatti fermi i principi indicati dal citato numero 12, già testualmente indicati nell'articolo 4, comma 1, del decreto interministeriale n. 19 del 2014. In particolare, l'iscrizione nell'attivo patrimoniale avviene ad un valore costante qualora le collezioni librarie siano costantemente rinnovate, e complessivamente di scarsa importanza in rapporto all'attivo di bilancio, sempreché non si abbiano variazioni sensibili nella loro entità, valore e composizione.
  Le lettere b), c) e d) intervengono sempre sulla lettera b) del citato articolo 4, comma 1, prevedendo, nel caso di donazione, lascito testamentario o altre liberalità, la possibilità di valorizzare i beni tenendo conto del valore indicato non solo nell'atto di donazione, ma anche nell'atto di successione. Segnala che la relazione illustrativa evidenzia che tale modifica è finalizzata a completare i riferimenti delle diverse ipotesi di provenienza per gli atti a titolo gratuito. In mancanza di questi valori, per gli immobili si prevede ora la valorizzazione sulla base del valore catastale, mentre per le altre tipologie di beni rimane ferma la previsione (ora generale) di una relazione di stima da parte di un esperto del settore. Sono previste inoltre modifiche di carattere contabile sulla contabilizzazione delle immobilizzazioni provenienti da liberalità. La relazione illustrativa evidenzia che tali modifiche contabili servono ad omogeneizzare le disposizioni per la valorizzazione delle immobilizzazioni provenienti da atti di donazione con le disposizioni in materia di principi contabili nazionali.
  La lettera e) interviene sulla lettera c) del citato articolo 4, comma 1, relativa alle immobilizzazioni finanziarie, ossia le partecipazioni destinate ad investimento durevole. Fermo rimanendo che, per la relativa valutazione, si considera, in generale, il costo sostenuto per l'acquisizione della partecipazione, si propone ora una modifica riguardante la valutazione delle partecipazioni in aziende, società o altri enti controllati e collegati. Mentre, secondo il testo vigente, tali partecipazioni sono valutate in base al metodo del patrimonio netto (articolo 2426, primo comma, numero 4, del codice civile), ora si prevede che, solo in presenza di perdite durevoli di valore, la valutazione è effettuata in base all'importo corrispondente alla frazione del patrimonio netto risultante dall'ultimo bilancio approvato, ferma restando, negli altri casi, la valutazione al Pag. 49costo sostenuto per l'acquisizione della partecipazione. La relazione illustrativa evidenzia che con tale modifica si ottiene una notevole semplificazione nella valutazione da parte degli atenei, senza comunque pregiudicare la correttezza della rappresentazione in linea con i principi civilistici.
  La lettera f) interviene sulla lettera g) del citato articolo 4, comma 1, relativa ai ratei e risconti, apportando modifiche sulla valutazione contabile delle commesse, dei progetti e delle ricerche finanziate o co-finanziate da soggetti terzi, in particolare consentendo di omogeneizzare la disciplina dei proventi applicabile alle diverse fattispecie.
  Prosegue evidenziando che l'articolo 3 modifica l'articolo 5, comma 1, lettera b), del decreto interministeriale n. 19 del 2014, riguarda i criteri di predisposizione del primo stato patrimoniale degli atenei, e in particolare quello relativo ad immobili e terreni di terzi a disposizione. In particolare, mentre il testo vigente prevede che tali immobili non devono essere valorizzati nei conti d'ordine qualora l'ateneo non abbia su di essi diritti reali perpetui – nel qual caso il relativo valore va imputato tra le immobilizzazioni – la modifica proposta prevede che essi debbano essere valorizzati in ogni caso nei conti d'ordine. La relazione illustrativa fa presente che con tale modifica si rende omogenea la classificazione nei conti d'ordine di tutti gli immobili di terzi concessi in uso, anche perpetuo e gratuito, agli atenei.
  Con riferimento all'articolo 4 – riformulato secondo le indicazioni della Ragioneria generale dello Stato – ricorda che la relazione illustrativa evidenzia, anzitutto, che le modifiche da esso recate si rendono necessarie per coordinare le disposizioni previste per le università, considerate amministrazioni pubbliche ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge n. 196 del 2009, alle disposizioni previste dall'articolo 17 del decreto legislativo n. 91 del 2011 per tutte le amministrazioni pubbliche in contabilità civilistica. In particolare, la relazione illustrativa specifica che le amministrazioni pubbliche in contabilità civilistica non sono tenute all'adozione del piano dei conti integrato di cui all'articolo 4 del decreto legislativo n. 91 del 2011, mentre hanno l'obbligo di redigere un documento previsionale e consuntivo in termini di cassa, sulla base dello schema allegato al decreto ministeriale 27 marzo 2013 (allegato 2).
  Pertanto, l'articolo 4 anzitutto abroga, al comma 1, l'articolo 6 del decreto interministeriale n. 19 del 2014, che dispone che le università sono tenute ad adottare (a decorrere dal 1o gennaio 2014) il piano dei conti, la cui struttura deve essere definita con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze (mai adottato). Al riguardo, ricorda che l'adozione del piano dei conti non era prevista dal decreto legislativo n. 18 del 2012.
  Il comma 2 apporta alcune modifiche all'articolo 7 del decreto interministeriale n. 19 del 2014, inerente ai criteri per la predisposizione del bilancio preventivo unico di ateneo non autorizzatorio, e del rendiconto unico d'ateneo in contabilità finanziaria. In particolare, la lettera a) – che interviene sul comma 1 – introduce l'obbligo di redazione del bilancio preventivo unico di ateneo e del rendiconto unico di ateneo in termini di cassa, tenendo conto, oltre che degli schemi dell'allegato 2 (come sostituito dall'articolo 5, comma 2, dello schema in esame), anche del manuale tecnico operativo a supporto delle attività gestionali.
  La lettera b) sostituisce il comma 2 (che descrive le modalità di predisposizione contabile dei documenti citati), richiedendo la coerenza tra le risultanze del rendiconto unico d'ateneo e quelle del rendiconto finanziario dell'ateneo.
  La lettera c) sostituisce il comma 3 (che dettaglia il contenuto del rendiconto unico d'ateneo) stabilendo che le codifiche SIOPE sono aggiornate – tenendo conto della specificità del settore universitario e del regime contabile vigente per il comparto – secondo la struttura del piano dei conti finanziario di cui al decreto del Pag. 50Presidente della Repubblica n. 132 del 2013, al fine di ricondurre univocamente ciascuna transazione elementare al livello di dettaglio aggregato previsto dall'allegato 2. A decorrere dall'adeguamento SIOPE, cessa l'obbligo di redigere il rendiconto unico d'ateneo in contabilità finanziaria con le modalità precedenti. Inoltre, le università allegano al bilancio unico d'ateneo d'esercizio il rendiconto unico d'ateneo in contabilità finanziaria secondo la codifica SIOPE che contiene, relativamente alla spesa, la ripartizione per missioni e programmi.
  La lettera d) abroga i commi 4 e 5, che contengono aspetti contabili di dettaglio relativi al rendiconto unico d'ateneo.
  L'articolo 5, comma 1, apporta modifiche ad alcune delle voci contenute nell'Allegato 1 del decreto interministeriale n. 19 del 2014, recante gli schemi di bilancio in contabilità economico-patrimoniale.
  L'articolo 5, comma 2, sostituisce l'Allegato 2 del decreto interministeriale n. 19 del 2014, recante gli schemi del bilancio di previsione e del rendiconto finanziario. Secondo la relazione illustrativa, la revisione dell'allegato 2 avviene in coerenza con lo schema di cui al decreto ministeriale 27 marzo 2013.
  Infine, nell'evidenziare che il provvedimento non presenta profili problematici dal punto di vista finanziario, propone di esprimere parere favorevole.

  Il Viceministro Enrico MORANDO concorda con la proposta di parere favorevole formulata dal relatore.

  La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

  La seduta termina alle 13.45.

DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO

  Martedì 17 gennaio 2017. — Presidenza del vicepresidente Edoardo FANUCCI. – Interviene il viceministro dell'economia e delle finanze Enrico Morando.

  La seduta comincia alle 13.45.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2015/652 che stabilisce i metodi di calcolo e gli obblighi di comunicazione ai sensi della direttiva 98/70/CE relativa alla qualità della benzina e del combustibile diesel e della direttiva (UE) 2015/1513 che modifica la direttiva 98/70/CE, relativa alla qualità della benzina e del combustibile diesel, e la direttiva 2009/28/CE, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili.
Atto n. 369.
(Rilievi alle Commissioni VIII e X).
(Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto legislativo in oggetto.

  Edoardo FANUCCI, presidente, in sostituzione del relatore, fa presente che il provvedimento – adottato in attuazione della delega contenuta negli articoli 1 e 16 della legge 12 agosto 2016, n. 170 (legge di delegazione europea 2015) – reca lo schema di decreto legislativo di attuazione della direttiva (UE) 2015/652, che stabilisce i metodi di calcolo e gli obblighi di comunicazione ai sensi della direttiva 98/70/CE, relativa alla qualità della benzina e del combustibile diesel, e della direttiva (UE) 2015/1513, che modifica la direttiva 98/70/CE, relativa alla qualità della benzina e del combustibile diesel, e la direttiva 2009/28/CE, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, e che esso è corredato di relazione tecnica. Rileva che oggetto di esame sono i contenuti delle disposizioni dello schema di decreto che presentano profili di carattere finanziario e le informazioni fornite dalla relazione tecnica.
  In merito alla verifica delle quantificazioni, prende preliminarmente atto dei chiarimenti forniti dalla relazione tecnica nonché del fatto che il decreto in esame incide principalmente su adempimenti posti Pag. 51a carico di soggetti privati, novellando comunque due provvedimenti (decreto legislativo n. 66 del 2005 e decreto legislativo n. 28 del 2011) ai quali non erano stati ascritti effetti finanziari. Rileva tuttavia che gli articoli 4 e 8 prevedono il subentro del GSE in attività precedentemente svolte dall'ISPRA, senza disporre correlativi trasferimenti di risorse o altre misure compensative: sul punto la relazione tecnica si limita ad affermare il carattere non oneroso delle relative norme. Riterrebbe quindi necessario chiarire se il GSE – soggetto incluso nel perimetro della pubblica amministrazione ai fini dei conti europei – possa effettivamente svolgere le attività in questione nei limiti delle risorse già disponibili a legislazione vigente.
  In merito ai profili di copertura finanziaria, segnala l'opportunità di sostituire la rubrica dell'articolo 16, recante «Clausola di invarianza della spesa», con la seguente: «Clausola di invarianza finanziaria».

  Il Viceministro Enrico MORANDO si riserva di fornire in altra seduta i chiarimenti richiesti dal relatore.

  Edoardo FANUCCI, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Schema di decreto legislativo concernente attuazione della direttiva 2015/2376 recante modifica della direttiva 2011/16/UE per quanto riguarda lo scambio automatico obbligatorio di informazioni nel settore fiscale.
Atto n. 368.
(Rilievi alla VI Commissione).
(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole con rilievi).

  La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto in oggetto, rinviato nella seduta del 10 gennaio 2017.

  Edoardo FANUCCI, presidente, ricorda che nella seduta dello scorso 10 gennaio il rappresentante del Governo si era riservato di fornire i chiarimenti richiesti.

  Il Viceministro Enrico MORANDO conferma che le amministrazioni interessate svolgeranno le funzioni previste dal provvedimento in oggetto con le risorse disponibili a normativa vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
  Inoltre, in considerazione del carattere meramente ricognitivo dell'articolo 3, volto ad affermare la neutralità sul piano finanziario delle norme contenute nel presente schema di decreto, condivide l'opportunità di sostituire all'attuale rubrica «Disposizioni finanziarie» quella di «Clausola di invarianza finanziaria».

  Edoardo FANUCCI, presidente, in sostituzione del relatore, formula quindi la seguente proposta di parere:

  «La V Commissione Bilancio, tesoro e programmazione,
   esaminato, per quanto di competenza, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, lo schema di decreto legislativo concernente attuazione della direttiva 2015/2376 recante modifica della direttiva 2011/16/UE per quanto riguarda lo scambio automatico obbligatorio di informazioni nel settore fiscale (atto n. 368);
   preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:
    le amministrazioni interessate svolgeranno le funzioni previste dal provvedimento in oggetto con le risorse disponibili a normativa vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;
    in considerazione del carattere meramente ricognitivo dell'articolo 3, volto ad affermare la neutralità sul piano finanziario delle norme contenute nel presente schema di decreto, appare opportuno sostituire Pag. 52all'attuale rubrica “Disposizioni finanziarie” quella di “Clausola di invarianza finanziaria”;

VALUTA FAVOREVOLMENTE

  lo schema di decreto legislativo e formula il seguente rilievo sulle sue conseguenze di carattere finanziario:
   la rubrica dell'articolo 3 sia sostituita dalla seguente: Clausola di invarianza finanziaria».

  Il Viceministro Enrico MORANDO concorda con la proposta del relatore.

  La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante i criteri e le modalità di nomina degli arbitri, il supporto organizzativo alle procedure arbitrali e le modalità di funzionamento del collegio arbitrale per l'erogazione, da parte del Fondo di solidarietà, di prestazioni in favore degli investitori.
Atto n. 373.
(Rilievi alla VI Commissione).
(Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto in oggetto.

  Giampiero GIULIETTI (PD), relatore, fa presente che il provvedimento, adottato ai sensi dall'articolo 1, comma 859, della legge n. 208 del 2015 (legge di stabilità 2016), reca i criteri e le modalità di nomina degli arbitri, la disciplina del supporto organizzativo alle procedure arbitrali e le modalità di funzionamento del collegio arbitrale, finalizzati all'erogazione – da parte del Fondo di solidarietà, di cui all'articolo 1, comma 855, della medesima legge – di prestazioni in favore di investitori detentori di strumenti finanziari subordinati emessi dalla Banca delle Marche, dalla Banca popolare dell'Etruria e del Lazio, dalla Cassa di risparmio di Ferrara e dalla Cassa di risparmio della provincia di Chieti, e che il testo in esame è corredato di relazione tecnica non verificata dalla Ragioneria generale dello Stato. Osserva che oggetto di esame sono i contenuti delle disposizioni dello schema di decreto che presentano profili di carattere finanziario e le informazioni fornite dalla relazione tecnica.
  In merito ai profili di quantificazione, evidenzia preliminarmente che, ai sensi dei commi da 855 a 861 dell'articolo 1 della legge di stabilità 2016, gli oneri connessi all'erogazione delle prestazioni in favore degli investitori detentori di strumenti finanziari subordinati, emessi dalle Banche e dalle Casse di risparmio di cui al decreto-legge n. 183 del 2015, sono a carico del Fondo interbancario di tutela dei depositi quale gestore del Fondo di solidarietà e, pertanto, ricadono esclusivamente nell'ambito del sistema bancario.
  Segnala che ai fini dell'accesso a tali prestazioni, in attuazione delle medesime disposizioni summenzionate, che prevedono, tra l'altro, l'attivazione di una procedura arbitrale, il provvedimento in esame disciplina la formazione di specifici collegi arbitrali.
  Al riguardo, pur considerato quanto riferito dalla relazione tecnica, secondo la quale le disposizioni del presente decreto non determinano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, in quanto tali costi sono carico del Fondo interbancario, ritiene che andrebbero forniti chiarimenti in merito al funzionamento dei collegi arbitrali. Si riferisce, in particolare, alle attività di cooperazione che i collegi potranno sviluppare, senza oneri aggiuntivi, con organismi pubblici nazionali, in merito alle quali andrebbero acquisiti elementi al fine di verificare la possibilità del loro effettivo svolgimento da parte dei predetti organismi pubblici in condizioni di neutralità finanziaria, e all'idoneità delle risorse strumentali, materiali e di personale della Camera arbitrale per i contratti pubblici dell'ANAC, di cui i collegi potranno avvalersi per gli adempimenti amministrativi e di segreteria, a far fronte a tali compiti senza riflessi sulle funzionalità della Camera arbitrale.Pag. 53
  Con riguardo, inoltre, alle disposizioni che prevedono che le spese relative ad eventuali ulteriori necessità di funzionamento dei collegi nonché gli oneri relativi ai compensi dei componenti dei medesimi, il cui ammontare viene demandato ad un successivo decreto ministeriale, siano a carico del Fondo di solidarietà, ritiene che andrebbero forniti ulteriori elementi volti a confermare l'idoneità delle risorse in questione a far fronte a tali spese senza incidere sulle specifiche finalità assegnate al Fondo medesimo.

  Il Viceministro Enrico MORANDO, riservandosi di fornire i chiarimenti chiesti dal relatore, ricorda comunque che, ai sensi delle citate disposizioni della legge di stabilità 2016, i costi connessi all'erogazione delle prestazioni in favore degli investitori, al funzionamento del Fondo di solidarietà e alle procedure arbitrali, quindi anche i connessi costi di carattere amministrativo, sono a carico del Fondo interbancario di tutela dei depositi, e non sono quindi suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

  Edoardo FANUCCI, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 13.55.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

  L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 13.55 alle 14.