CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 10 gennaio 2017
745.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Affari sociali (XII)
COMUNICATO
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SEDE CONSULTIVA

  Martedì 10 gennaio 2017. — Presidenza del presidente Mario MARAZZITI.

  La seduta comincia alle 14.30.

Disposizioni per l'istituzione di ferrovie turistiche mediante il reimpiego di linee in disuso o in corso di dismissione situate in aree geografiche di particolare pregio naturalistico o archeologico.
Nuovo testo C. 1178 Iacono.
(Parere alla IX Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione)

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

  Filippo FOSSATI (PD), relatore, ricorda che la Commissione è chiamata, in sede consultiva, ad esprimere il prescritto parere sul nuovo testo della proposta di legge n. 1178, recante disposizioni per l'istituzione di ferrovie turistiche mediante il reimpiego di linee in disuso o in corso di dismissione situate in aree di particolare pregio naturalistico o archeologico.
  Fa presente che la proposta di legge, che si compone di 11 articoli, è diretta, ai sensi di quanto prevede l'articolo 1, a favorire la salvaguardia e la valorizzazione delle tratte ferroviarie di particolare pregio culturale, paesaggistico e turistico, comprensive dei tracciati ferroviari, delle stazioni e delle relative opere d'arte e pertinenze, nonché dei rotabili storici e turistici abilitati a percorrerle.
  L'articolo 2 individua le modalità secondo le quali sono definite le tratte ferroviarie ad uso turistico (proposta delle regioni e decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, previa intesa con la Conferenza Stato-Regioni). Le tratte ferroviarie che possono essere classificate ad uso turistico sono esclusivamente quelle dismesse e sospese, non essendo quindi consentito classificare come tratta ad uso turistico una tratta ferroviaria aperta al traffico commerciale.
  L'articolo 3 prevede la registrazione dei rotabili storici e turistici individuandone le caratteristiche mentre l'articolo 4 precisa che le tratte ferroviarie ad uso turistico restano nella disponibilità dei soggetti proprietari o concessionari, che sono responsabili Pag. 61del mantenimento in esercizio, nonché della manutenzione, della funzionalità e della sicurezza delle medesime infrastrutture.
  L'articolo 5 ha ad oggetto la gestione del servizio, stabilendo al riguardo alcuni principi fondamentali. In primo luogo, la gestione dei servizi di trasporto sulle ferrovie turistiche può essere esercitata esclusivamente dai soggetti proprietari delle infrastrutture, dai soggetti concessionari oppure dalle imprese ferroviarie. Diversamente, la gestione delle attività commerciali connesse al servizio di trasporto sulle ferrovie turistiche, ivi compresi l'allestimento di spazi museali e le iniziative di promozione turistico-ricreativa, sia a bordo che nelle stazioni, può essere esercitata dai soggetti pubblici o privati. Al riguardo, fa presente che il testo originario della proposta di legge prevedeva che gli enti gestori, per quanto di loro competenza, garantissero l'accessibilità ai mezzi ed alle strutture anche all'utenza turistica con disabilità fisica, psichica o sensoriale, provvedendo alla rimozione delle barriere architettoniche e prevedendo tutti gli ausili per consentire l'accesso fisico dei soggetti con disabilità (ex articolo 3, comma 5). Rileva quindi che la presenza di tale disposizione, ora venuta meno, costituiva la ragione dell'assegnazione del provvedimento, in sede consultiva, alla Commissione Affari sociali.
  Per quanto riguarda le altre disposizioni, fa presente che non si ravvisano aspetti attinenti alle materie di competenza della XII Commissione. In particolare, l'articolo 6 concerne la circolazione dei rotabili storici e turistici e dei rotabili normali sulle tratte ferroviarie ad uso turistico e la definizione dei livelli di sicurezza ferroviaria. È attribuita all'Agenzia nazionale per la sicurezza ferroviaria la definizione dei livelli di sicurezza che, in relazione alle caratteristiche della tratta ferroviaria, dei rotabili e del servizio di trasporto, devono essere garantiti, indicando un elenco di possibili misure compensative o mitigative del rischio.
  L'articolo 7 concerne la circolazione dei rotabili storici e turistici su tratte diverse quelle destinate ad uso turistico mentre l'articolo 8 stabilisce che le associazioni e le organizzazioni di volontariato con specifica esperienza e competenza nei settori ferroviario, turistico, culturale e ambientale, sulla base di apposite convenzioni con i gestori delle attività commerciali e turistiche, possano essere coinvolte nella gestione di servizi accessori e complementari alla circolazione dei rotabili. Le convenzioni possono anche prevedere la partecipazione delle citate associazioni e organizzazioni a percorsi formativi organizzati sia dalle imprese che curano le iniziative turistiche che dalle imprese ferroviarie.
  L'articolo 9 prevede che il gestore del servizio di trasporto assicuri l'integrazione delle iniziative turistico-ricreative connesse al servizio con le attività di promozione e valorizzazione del territorio svolte dagli enti locali interessati. L'articolo 10 disciplina la circolazione dei veicoli a pedalata naturale o assistita a condizione che tali mezzi siano in possesso dei requisiti tecnici definiti dalle norme UNI sulle linee ferroviarie dismesse e sospese.
  L'articolo 11, infine, individua in via transitoria alcune tratte come ferrovie turistiche.
  Osserva in conclusione che sarebbe opportuno, nell'ambito del parere che la Commissione si appresta ad esprimere, sottoporre alla valutazione della Commissione di merito la richiesta di ripristinare nel testo del provvedimento le disposizioni volte a consentire che le ferrovie turistiche siano rese fruibili alle persone con disabilità.

  Elena CARNEVALI (PD) concorda con le conclusioni del relatore, osservando che un atteggiamento diverso da parte della Commissione risulterebbe contraddittorio con quanto costantemente affermato in passato e con le previsioni contenute nel Programma di azione biennale per la promozione dei diritti e l'integrazione delle persone con disabilità.

  Paola BINETTI (Misto-UDC), pur valutando doveroso l'obiettivo suggerito dal Pag. 62relatore, osserva tuttavia che il reinserimento della disposizione soppressa potrebbe causare diverse difficoltà per gli operatori interessati, atteso che gli interventi richiesti potrebbero comportare notevoli costi di adeguamento di infrastrutture datate ed attualmente in disuso. Propone pertanto di formulare il parere in modo da contemperare i diritti delle persone con disabilità con le esigenze connesse alla gestione del servizio, che cambiano sulla base delle specifiche situazioni concrete.

  Giulia DI VITA (M5S), nel condividere le considerazioni svolte dal relatore e dalla deputata Carnevali, suggerisce di prevedere un esplicito riferimento nel parere al Programma di azione biennale per la promozione dei diritti e l'integrazione delle persone con disabilità.

  Filippo FOSSATI (PD), relatore, formula una proposta di parere favorevole con un'osservazione che tiene conto dei rilievi da lui stesso formulati in fase di svolgimento della relazione nonché delle diverse istanze emerse dal dibattito (vedi allegato).

  La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

  La seduta termina alle 14.45.

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