CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 20 dicembre 2016
743.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Politiche dell'Unione europea (XIV)
COMUNICATO
Pag. 170

SEDE CONSULTIVA

  Martedì 20 dicembre 2016. — Presidenza del presidente Michele BORDO.

  La seduta comincia alle 13.30.

Disposizioni per l'istituzione di ferrovie turistiche mediante il reimpiego di linee in disuso o in corso di dismissione situate in aree di particolare pregio naturalistico o archeologico.
Nuovo testo C. 1178 Iacono.
(Parere alla IX Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

  Michele BORDO, presidente, da conto delle sostituzioni.
  Intervenendo quindi in sostituzione della relatrice, onorevole Berlinghieri, illustra i contenuti della proposta di legge in titolo, d'iniziativa dell'onorevole Iacono, come modificata dagli emendamenti approvati lo scorso 7 dicembre dalla Commissione Trasporti, che la XIV Commissione esamina in sede consultiva.
  L'articolo 1 individua come finalità della proposta di legge la salvaguardia e la valorizzazione delle tratte ferroviarie di particolare pregio culturale, paesaggistico e turistico – ivi compresi tracciati ferroviari, stazioni e relative opere d'arte e pertinenze – come anche dei rotabili storici e turistici abilitati a percorrerle.
  L'articolo 2 prevede che le tratte ferroviarie ad uso turistico – che possono anche essere linee dismesse o sospese – siano individuate con decreto del Ministro dei beni culturali, su proposta delle regioni e previa intesa con la Conferenza Stato-Regioni.
  Con l'articolo 3 si istituisce nell'ambito del Registro Immatricolazioni Nazionale una apposita sezione dedicata ai rotabili storici e turistici.
  L'articolo definisce quali rotabili storici i mezzi ferroviari, motori e trainati, non più utilizzati per il normale esercizio commerciale, che abbiano compiuto il 50o anno dall'entrata in esercizio del primo esemplare o che abbiano compiuto il 25o anno dall'entrata in servizio del primo esemplare e che, per particolari caratteristiche tecniche, estetiche e industriali, siano testimonianza di significative evoluzioni nel campo del trasporto ferroviario Pag. 171nazionale, nonché le locomotive a vapore circolanti sulle ferrovie regionali, anche a scartamento ridotto.
  Sono invece rotabili turistici quei mezzi che abbiano esclusivo utilizzo turistico, quali carrozze panoramiche o scoperte.
  Gli articoli 4 e 5 disciplinano, rispettivamente, la gestione dell'infrastruttura e la gestione del servizio.
  Si prevede innanzitutto, all'articolo 4, che le tratte ferroviarie, le stazioni e le relative opere d'arte e pertinenze, restano nella disponibilità dei soggetti proprietari o concessionari, che sono responsabili del loro mantenimento in esercizio, nonché della loro manutenzione, funzionalità e sicurezza.
  Gli interventi di ripristino della tratta ferroviaria, possono essere finanziati nell'ambito del contratto di programma con il gestore dell'infrastruttura ferroviaria nazionale ovvero nell'ambito delle risorse destinate da ciascuna regione agli investimenti relativi all'infrastruttura ferroviaria regionale di competenza.
  La gestione dei servizi di trasporto sulle ferrovie turistiche – di cui all'articolo 5 – ha carattere imprenditoriale e può essere esercitata esclusivamente dai soggetti proprietari delle infrastrutture, dai soggetti concessionari oppure dalle imprese ferroviarie. L'articolo disciplina le modalità di affidamento della gestione del servizio di trasporto e le procedure che il soggetto che intende assumere la gestione del servizio di trasporto deve seguire.
  La gestione delle attività commerciali connesse al servizio di trasporto sulle ferrovie turistiche, ivi compresi l'allestimento di spazi museali e le iniziative di promozione turistico-ricreativa, sia a bordo che nelle stazioni, può essere esercitata da soggetti pubblici o privati.
  Per i servizi accessori e complementari alla circolazione dei rotabili resta salva la facoltà del Ministero delle infrastrutture e delle regioni interessate di procedere ad affidamenti diretti in favore delle associazioni di promozione sociale, degli enti di volontariato, delle organizzazioni non governative e delle cooperative sociali.
  L'articolo 6 detta le condizioni di sicurezza della circolazione. Al fine di garantire la sicurezza della circolazione ferroviaria sulle tratte in questione, l'Agenzia Nazionale per la Sicurezza Ferroviaria determina, entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della legge, i livelli di sicurezza che, in relazione alle caratteristiche della tratta ferroviaria, dei rotabili e del servizio di trasporto, devono essere garantiti, indicando un elenco di possibili misure compensative o mitigative del rischio.
  L'articolo 7 chiarisce che al fine di svolgere il servizio di trasporto sulle tratte ferroviarie ad uso turistico, i rotabili di cui alla apposita sezione del Registro previsto dall'articolo 3 possono circolare anche su tratti della infrastruttura ferroviaria nazionale e regionale, previa disponibilità della relativa traccia oraria. L'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie stabilisce le misure di sicurezza che devono essere adottate per la circolazione dei rotabili storici e turistici sulla infrastruttura ferroviaria nazionale e regionale.
  L'articolo 8 stabilisce che per servizi accessori e complementari alla circolazione dei rotabili, i soggetti pubblici o privati che gestiscono le attività commerciali connesse al servizio di trasporto sulle ferrovie turistiche, possono avvalersi, tramite apposite convenzioni, della collaborazione di associazioni e organizzazioni di volontariato che abbiano specifica esperienza e competenza nei settori ferroviario, turistico, culturale e ambientale.
  L'articolo 9 prevede che i gestori del servizio di trasporto assicurano l'integrazione delle iniziative turistico-ricreative connesse al servizio con le attività di promozione e valorizzazione del territorio svolte dagli enti locali interessati.
  L'articolo 10 interviene in materia di ferrocicli, stabilendo che la circolazione dei veicoli a pedalata naturale e/o assistita in possesso dei requisiti tecnici definiti dalle norme UNI è consentita sulle linee ferroviarie dismesse e sospese, con modalità definite dal proprietario o dal gestore dell'infrastruttura, che è responsabile della manutenzione, della funzionalità e della Pag. 172sicurezza della medesima infrastruttura, evitando comunque ogni forma di promiscuità con la circolazione dei treni.
  L'articolo 11 detta le disposizioni transitorie e individua alcune specifiche linee ferroviarie che, nelle more dell'emanazione del decreto di cui all'articolo 2, sono qualificate come ferrovie turistiche, salvo che la Regione interessata con propria delibera trasmessa al Ministero delle infrastrutture non ne richieda l'esclusione.
  Si tratta delle seguenti linee: a) Sulmona-Castel di Sangro; b) Cosenza-San Giovanni in Fiore; c) Avellino-Lioni-Rocchetta Sant'Antonio; d) Sacile-Gemona; e) Palazzolo-Paratico; f) Castel di Sangro-Carpinone; g) Ceva-Ormea; h) Mandas-Arbatax; i) Isili-Sorgono; j) Sassari-Palau Marina; k) Macomer-Bosa; l) Alcantara-Randazzo; m) Castelvetrano-Porto Palo di Menfi; n) Agrigento Bassa-Porto Empedocle; o) Noto-Pachino; p) Asciano-Monte Antico; q) Civitavecchia-Capranica-Orte.
  Invita quindi i colleghi ad intervenire, rilevando come i contenuti del provvedimento non sollevino questioni di rilievo in ordine alle competenze della XIV Commissione.
  Nessuno chiedendo di intervenire, formula quindi una proposta di parere favorevole.

  La Commissione approva la proposta di parere favorevole formulata dal relatore.

  La seduta termina alle 13.35.