CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 20 dicembre 2016
743.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Lavoro pubblico e privato (XI)
COMUNICATO
Pag. 153

SEDE REFERENTE

  Martedì 20 dicembre 2016. — Presidenza del presidente Cesare DAMIANO.

  La seduta comincia alle 13.35.

Misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure volte a favorire l'articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato.
C. 4135 Governo, approvato dal Senato.

(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Cesare DAMIANO, presidente e relatore, avverte che, come stabilito nell'Ufficio di presidenza dello scorso 14 dicembre, nella seduta odierna si svolgeranno la relazione introduttiva ed eventuali interventi nell'ambito dell'esame preliminare del disegno di legge Atto Camera n. 4135, recante misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure volte a favorire l'articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro. Ricorda, inoltre, che l'esame potrà proseguirà al termine di un apposito ciclo di audizioni informali da svolgere nell'ambito dell'istruttoria legislativa, segnalando che le modalità di esame del provvedimento, con particolare riferimento allo svolgimento del menzionato ciclo di audizioni informali, potranno essere definite nella riunione dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, convocato nella giornata di oggi.
  Quindi, in qualità di relatore, passa a illustrare il contenuto del disegno di legge, ricordando preliminarmente che il disegno di legge, collegato alla manovra di finanza pubblica, è stato presentato dal Governo l'8 febbraio 2016 ed è stato approvato in prima lettura dal Senato della Repubblica lo scorso 9 novembre. In proposito fa Pag. 154presente che il provvedimento era stato indicato tra i disegni di legge collegati alla manovra di finanza pubblica nella risoluzione Marchi e altri n. 6-00165, approvata l'8 ottobre 2015, al termine dell'esame della Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza 2015. Successivamente, in occasione dell'esame del Documento di economia e finanza 2016, il 27 aprile 2016, con la risoluzione Marchi e altri n. 6-00244, la Camera ha impegnato il Governo a confermare i collegati previsti dal Documento di economia e finanza 2015 e dalla relativa Nota di aggiornamento. Da ultimo, con la Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza 2016, il Governo, a completamento della manovra di bilancio 2017-2019, ha confermato, quali collegati alla decisione di bilancio, i disegni di legge già indicati nei precedenti documenti programmatici.
  Segnala, preliminarmente, che il provvedimento approvato dal Senato, che ha introdotto significative modifiche al testo del disegno di legge del Governo, consta di ventidue articoli, e si articola in tre Capi, relativi, rispettivamente, al lavoro autonomo, al cosiddetto «lavoro agile» e alle disposizioni finali, che riguardano, specificamente, la copertura finanziaria e l'entrata in vigore del disegno di legge stesso.
  Fa presente che, come risulta evidente dalla stessa struttura del disegno di legge, esso si compone di due insiemi di norme complementari, volte, da un lato, ad introdurre un sistema di interventi che assicuri un complessivo rafforzamento delle tutele sul piano economico e sociale per i lavoratori autonomi e, dall'altro, a sviluppare, all'interno dei rapporti di lavoro subordinato, modalità flessibili di esecuzione delle prestazioni lavorative, allo scopo di promuovere l'incremento della produttività e agevolare la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro.
  Ricorda che si tratta di temi ai quali da tempo la Commissione ha dedicato particolare attenzione. Per quanto riguarda il lavoro autonomo, richiama, in particolare, l'ampia discussione sulle risoluzioni in materia di iniziative concernenti i prestatori di lavoro autonomo e professionale, conclusa il 16 dicembre 2015 con l'approvazione delle risoluzioni Ciprini e altri n. 8-00160 e Gribaudo e altri n. 8-00161, anche a seguito di un importante confronto con le più rilevanti associazioni rappresentative dei lavoratori autonomi.
  Per quanto riguarda, invece, il cosiddetto «lavoro agile», ricorda che nel novembre del 2015 la Commissione ha avviato l'esame in sede referente della proposta di legge Atto Camera n. 2014, di cui è prima firmataria la deputata Mosca, ora cessata dal mandato parlamentare, recante disposizioni per la promozione di forme flessibili e semplificate di telelavoro, alla quale è stata successivamente abbinata la proposta di legge Atto Camera n. 3120, di cui è prima firmataria la deputata Ciprini, che reca disposizioni concernenti la flessibilità dell'orario di lavoro, la cessione delle ferie per fini di solidarietà e l'istituzione della banca delle ore. L'esame delle proposte fu successivamente interrotto, anche in considerazione della preannunciata presentazione da parte del Governo del disegno di legge ora all'esame della Commissione.
  Passando a illustrare il contenuto del disegno di legge, rileva preliminarmente che nell'ambito del Capo I, che, come ha segnalato, riguarda il lavoro autonomo, l'articolo 1 individua l'ambito applicativo delle disposizioni contenute nel medesimo Capo, precisando che esse si applicano ai rapporti di lavoro autonomo di cui al titolo III del libro quinto del codice civile. In tali rapporti, secondo la disciplina codicistica, il lavoratore si obbliga a compiere, verso un corrispettivo, un'opera o un servizio, con lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione nei confronti del committente. Nel corso dell'esame presso l'altro ramo del Parlamento, si è chiarito che rientrano nel campo di applicazione del provvedimento i rapporti di lavoro autonomo che hanno una disciplina particolare ai sensi dell'articolo 2222 del codice civile, che fa espressamente salve le discipline contrattuali particolari contenute nel libro IV del medesimo codice.Pag. 155
  Restano, invece, esclusi dall'applicazione del Capo I del provvedimento gli imprenditori, ivi compresi i piccoli imprenditori di cui all'articolo 2083 del codice civile.
  Ricorda che, ai sensi di tale ultima disposizione codicistica, sono considerati piccoli imprenditori i coltivatori diretti del fondo, gli artigiani, i piccoli commercianti e coloro che esercitano un'attività professionale organizzata prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti della famiglia.
  In proposito, pur ritenendo importante la definizione di un corpus di norme applicabili all'intero universo del lavoro autonomo, segnala l'opportunità di valutare se alcune disposizioni del provvedimento, come quella dell'articolo 12, relativa all'indennità di maternità, possano assumere come ambito di applicazione una platea più limitata, tenendo conto, ad esempio, delle differenze che intercorrono tra i lavoratori autonomi che svolgono attività professionali e i titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa.
  L'articolo 2 estende l'applicazione alle transazioni commerciali dei lavoratori autonomi delle disposizioni recate dal decreto legislativo n. 231 del 2002, di attuazione della direttiva 2000/35/CE, relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali. L'estensione si applica tanto alle transazioni con imprese, come previsto nel testo del Governo, quanto alle transazioni con pubbliche amministrazioni o tra lavoratori autonomi, e fa salve, da un lato, le norme incompatibili, e, dall'altro, eventuali disposizioni più favorevoli.
  In proposito, ritiene opportuno ricordare che, allo stato, nella nozione di imprenditore rilevante ai fini dell'applicazione del decreto legislativo n. 231 del 2002 rientra ogni soggetto esercente un'attività economica organizzata o una libera professione e che sembrerebbero, quindi, esclusi i lavoratori che non esercitano una libera professione.
  Fa presente, poi, che l'articolo 3 reca ulteriori misure per tutelare i lavoratori autonomi nei confronti di comportamenti scorretti dei committenti. In particolare, il comma 1 qualifica come abusive e prive di effetto le clausole che attribuiscono al committente la facoltà di modificare unilateralmente le condizioni del contratto o, nel caso di contratto avente ad oggetto una prestazione continuativa, di recedere senza congruo preavviso, nonché le clausole con le quali le parti concordano termini di pagamento superiori a sessanta giorni dalla richiesta di pagamento.
  Ai sensi del comma 2, è parimenti considerato abusivo il rifiuto del committente di stipulare il contratto in forma scritta.
  Nei casi di cui ai commi 1 e 2, il lavoratore autonomo ha diritto al risarcimento dei danni, anche promuovendo un tentativo di conciliazione mediante gli organismi abilitati, come precisato dal Senato.
  Il comma 4 prevede l'applicazione ai rapporti contrattuali del Capo I delle disposizioni che vietano l'abuso, da parte delle imprese, dello stato di dipendenza economica della controparte, recate dall'articolo 9 del decreto legislativo n. 192 del 1998. Anche in questo caso l'estensione dell'applicazione, introdotta dal Senato, ha luogo «in quanto compatibile».
  Rileva che l'articolo 4 dispone che, in applicazione della legge n. 633 del 1941, sulla protezione del diritto d'autore, e del codice della proprietà industriale, di cui al decreto legislativo n. 30 del 2005, i diritti di utilizzazione economica relativi ad apporti originali e a invenzioni realizzati nell'esecuzione del contratto spettano al lavoratore autonomo, salvo il caso in cui l'attività inventiva sia prevista come oggetto del contratto di lavoro e a tale scopo compensata.
  Segnala che l'articolo 5, inserito dalla 11a Commissione del Senato, reca una delega al Governo in materia di rimessione di atti pubblici alle professioni ordinistiche, secondo i seguenti principi e criteri direttivi: individuazione degli atti da rimettere alle professioni ordinistiche, dato il loro carattere di terzietà; riconoscimento del loro ruolo sussidiario, demandando agli iscritti l'assolvimento di compiti e funzioni finalizzati a ridurre il contenzioso Pag. 156giudiziario e a introdurre semplificazioni in materia di certificazione dell'adeguatezza dei fabbricati alle norme di sicurezza ed energetiche, anche attraverso l'introduzione del fascicolo del fabbricato.
  La delega deve essere esercitata senza che si determinino nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
  Osserva che l'articolo 6 reca una delega al Governo finalizzata al rafforzamento delle prestazioni di sicurezza e di protezione sociale dei professionisti iscritti a ordini e a collegi, anche in questo caso, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Il decreto delegato, da adottare su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, dovrà consentire agli enti di previdenza di diritto privato, anche in forma associata, ove autorizzati dagli organi di vigilanza, di attivare, oltre a prestazioni complementari di tipo previdenziale e socio-sanitario, anche altre prestazioni sociali, finanziate da apposita contribuzione, con particolare riferimento agli iscritti che hanno subito una significativa riduzione del reddito professionale per ragioni non dipendenti dalla loro volontà o che siano stati colpiti da gravi patologie.
  Segnala che l'articolo 7 reca una serie di disposizioni di carattere fiscale e sociale. In particolare, i commi 1 e 2, modificando il testo unico delle imposte sui redditi, stabiliscono, a decorrere dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2016, la totale deducibilità delle spese relative a prestazioni alberghiere e di somministrazione di alimenti e bevande sostenute dal lavoratore autonomo per l'esecuzione di un incarico e addebitate analiticamente al committente, disponendo, altresì, che le spese relative all'esecuzione dell'incarico e sostenute direttamente dal committente non costituiscono compensi in natura per il professionista.
  Il comma 3 riconosce, a decorrere dal 1o gennaio 2017, il diritto ad un trattamento economico per congedo parentale, per un periodo massimo di sei mesi entri i primi tre anni di vita del bambino, alle lavoratrici e ai lavoratori iscritti alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge n. 335 del 1995, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, tenuti al versamento della contribuzione maggiorata. I trattamenti economici eventualmente fruiti in altra gestione o cassa previdenziale non possono complessivamente superare il limite di sei mesi.
  Sulla base del comma 4, il trattamento economico è corrisposto a condizione che risultino accreditate almeno tre mensilità della contribuzione maggiorata nei dodici mesi precedenti l'inizio del periodo indennizzabile e il suo ammontare è calcolato, per ciascuna giornata, in misura pari al 30 per cento del reddito di lavoro relativo a tale contribuzione versata, calcolato secondo le modalità stabilite dal decreto ministeriale 4 aprile 2002. Il comma 5 dispone la corresponsione del trattamento economico, a prescindere dal requisito contributivo, per i periodi entro il primo anno di vita del bambino anche alle lavoratrici e ai lavoratori che abbiano titolo all'indennità di maternità o paternità. In questo caso, l'indennità è pari al 30 per cento del reddito di riferimento per la corresponsione dell'indennità di maternità. Segnala che, sulla base del comma 6, le disposizioni in esame si applicano anche in caso di adozione o affidamento preadottivo. Conseguentemente, il comma 7 provvede ad abrogare il settimo e l'ottavo periodo del comma 788 dell'articolo 1 della legge n. 296 del 2006, che prevedono l'applicazione della normativa sulla maternità per gli iscritti alla gestione separata anche ai casi di adozione e di affidamento nonché il finanziamento delle prestazioni a valere sullo specifico contributo previsto dall'articolo 84 del decreto legislativo n. 151 del 2001.
  Al riguardo, ricorda che la normativa vigente riconosce, per le donne, un trattamento economico per congedo parentale a carico della gestione separata dell'INPS, limitatamente a un periodo di tre mesi entro il primo anno di vita del bambino ovvero, in caso di adozione o di affidamento, entro il primo anno di ingresso in Pag. 157famiglia e sempre che sussista il requisito di tre mensilità di contribuzione nei dodici mesi precedenti i due mesi anteriori alla data del parto. La misura del trattamento economico è pari, per ogni giornata, al 30 per cento di 1/365 del reddito assunto a riferimento per la corresponsione dell'indennità di maternità per le medesime lavoratrici.
  Il comma 8 concerne la disciplina dell'indennità di malattia per gli iscritti alla gestione separata INPS e non iscritti ad altra forma pensionistica obbligatoria né titolari di trattamento pensionistico, attualmente riconosciuta, ai sensi del decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale 12 gennaio 2001, per i casi di degenza ospedaliera.
  L'indennità è riconosciuta per ogni giornata di degenza presso strutture ospedaliere pubbliche e private accreditate dal Servizio sanitario nazionale ovvero per ogni giornata di degenza, autorizzata o riconosciuta dal Servizio stesso, presso strutture ospedaliere estere.
  La disposizione prevede l'equiparazione alla degenza ospedaliera dei periodi di malattia, certificata come conseguente a trattamenti terapeutici di malattie oncologiche, o di gravi patologie cronico-degenerative o che comunque comportino una inabilità lavorativa temporanea del 100 per cento.
  Passa, quindi all'articolo 8, che introduce modifiche al regime di deducibilità delle spese di formazione nonché disposizioni per favorire l'accesso alla formazione permanente.
  La disposizione vigente consente la deduzione per le spese di partecipazione a «convegni, congressi e simili o a corsi di aggiornamento professionale», incluse quelle di viaggio e soggiorno, nella misura del 50 per cento del loro ammontare. L'articolo in esame dispone, invece, l'integrale deducibilità, fino a un massimo di 10.000 euro, delle spese di iscrizione a master e corsi di formazione o aggiornamento professionale, convegni e congressi, nonché l'integrale deduzione, entro il limite annuo di 5.000 euro, delle spese sostenute per i servizi personalizzati di certificazione delle competenze, ricerca e sostegno all'autoimprenditorialità, formazione e riqualificazione professionale, nonché quella degli oneri sostenuti per la garanzia contro il mancato pagamento delle prestazioni di lavoro autonomo fornite da forme assicurative o di solidarietà.
  Rileva che il successivo articolo 9 reca disposizioni volte a favorire l'accesso dei lavoratori autonomi alle informazioni sul mercato e ai servizi di politica attiva del lavoro. In particolare, ai sensi del comma 1, i centri per l'impiego e gli organismi di intermediazione in materia di lavoro sono tenuti a dotarsi, in ogni sede aperta al pubblico, di uno sportello dedicato al lavoro autonomo, anche stipulando convenzioni non onerose con gli ordini professionali, le associazioni delle professioni non organizzate in ordini o collegi e le associazioni comparativamente più rappresentative sul piano nazionale dei lavoratori autonomi, il cui elenco è pubblicato dall'ANPAL, ai sensi del successivo comma 2. Come specificato dal comma 3, lo sportello raccoglie le domande e le offerte di lavoro autonomo, fornisce, su richiesta, le relative informazioni ai professionisti e alle imprese, fornisce informazioni relative alle procedure per l'avvio di attività autonome, per le eventuali trasformazioni e per l'accesso a commesse e appalti pubblici, nonché quelle relative alle opportunità di credito e alle agevolazioni pubbliche nazionali e locali. Nello svolgimento di tali attività, ai sensi del comma 4, i centri per l'impiego si avvalgono anche dei servizi per il collocamento mirato delle persone con disabilità. Come precisato dalla relazione tecnica, si tratta di attività che già a legislazione vigente i centri per l'impiego sono tenuti a svolgere in favore dei lavoratori autonomi, come disposto dal decreto legislativo n. 150 del 2015, con riferimento alle previsioni di cui agli articoli 35 e 117, terzo comma, della Costituzione. Il comma 5, infine, precisa che agli oneri recati dalle disposizioni dell'articolo in esame si provvede nell'ambito delle risorse già previste a legislazione vigente.Pag. 158
  Osserva, poi, che l'articolo 10 delega il Governo al riassetto delle disposizioni vigenti in materia di sicurezza e tutela della salute dei lavoratori applicabili agli studi professionali, sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi: individuazione delle misure di prevenzione e protezione idonee a garantire la tutela delle persone che svolgono la loro attività lavorativa negli studi professionali o attività di apprendimento, con o senza retribuzione; determinazione di misure tecniche e amministrative di prevenzione compatibili con le caratteristiche gestionali e organizzative degli studi professionali; semplificazione degli adempimenti meramente formali; riformulazione e razionalizzazione dell'apparato sanzionatorio, amministrativo e penale. Dall'esercizio della delega non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
  L'articolo 11 dispone, al comma 1, l'obbligo per le amministrazioni pubbliche, in qualità di stazioni appaltanti, di promuovere la partecipazione dei lavoratori autonomi agli appalti pubblici o ai bandi per l'assegnazione di incarichi personali di consulenza o ricerca, favorendo l'accesso alle informazioni e la loro partecipazione alle procedure di aggiudicazione, senza maggiori oneri a carico della finanza pubblica, come previsto dal comma 5.
  Il comma 2 equipara i lavoratori autonomi di cui al Capo I del provvedimento in esame alle piccole e medie imprese ai fini dell'accesso ai piani operativi regionali e nazionali a valere sui fondi strutturali europei. Rispetto alla disciplina vigente, recata dal comma 821 dell'articolo 1 della legge di stabilità 2016, che viene contestualmente abrogato, si prevede un'estensione della disciplina ai lavoratori autonomi che non svolgano attività come liberi professionisti e si elimina il riferimento al periodo di programmazione 2014/2020 dei fondi europei.
  Per favorire la partecipazione ai bandi e il concorso all'assegnazione di incarichi e appalti privati, il comma 3 prevede, per i soggetti che svolgono attività professionale: la possibilità di costituire reti di esercenti la professione e di partecipare alle reti di imprese, con l'accesso alle relative provvidenze previste in materia; la possibilità di costituire stabili consorzi professionali; la possibilità di costituire associazioni temporanee professionali.
  Segnala che l'articolo 12, modificando l'articolo 64, comma 2, del decreto legislativo n. 51 del 2001, elimina l'obbligo di astensione dall'attività lavorativa per potere usufruire dell'indennità di maternità nel periodo di congedo obbligatorio.
  L'articolo 13 introduce ulteriori misure per la tutela della maternità, della malattia e dell'infortunio. In particolare, al comma 1, si prevede che la gravidanza, la malattia o l'infortunio non comportino l'estinzione del rapporto di lavoro con il committente, in caso di attività svolta in via continuativa, stabilendo che esso rimanga sospeso, senza diritto al corrispettivo, fino a centocinquanta giorni nell'anno solare, fatto salvo il venire meno dell'interesse del committente. La disposizione presenta analogie con i contenuti dell'articolo 66 del decreto legislativo n. 276 del 2003, abrogato dall'articolo 52 del decreto legislativo n. 81 del 2015, che disciplinava gli altri diritti del collaboratore a progetto.
  Ai sensi di tale disposizione, la gravidanza, la malattia e l'infortunio del collaboratore a progetto non comportavano l'estinzione del rapporto contrattuale, che rimaneva sospeso, senza erogazione del corrispettivo. Salva diversa previsione del contratto individuale, in caso di malattia e infortunio la sospensione del rapporto non comportava una proroga della durata del contratto, che si estingueva alla sua scadenza naturale. Il committente poteva comunque recedere dal contratto se la sospensione si protraeva per un periodo superiore a un sesto della durata stabilita nel contratto, quando essa fosse stata determinata, ovvero superiore a trenta giorni per i contratti di durata determinabile. In caso di gravidanza, la durata del rapporto era prorogata per un periodo di centottanta giorni, salva più favorevole disposizione del contratto individuale.
  Il comma 2 prevede che, in caso di maternità e previo consenso del committente, la lavoratrice autonoma abbia la Pag. 159facoltà, già riconosciuta dall'articolo 4, comma 5, del testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, di essere sostituita da familiari o da soci, anche attraverso il ricorso a forme di compresenza.
  Tale ultima disposizione prevede la possibilità, per le aziende in cui operano lavoratrici autonome, di procedere, in caso di maternità delle suddette lavoratrici (e comunque entro il primo anno di età del bambino o nel primo anno di accoglienza del minore adottato o in affidamento), all'assunzione di personale a tempo determinato e di personale temporaneo, per un periodo massimo di dodici mesi, con il riconoscimento degli sgravi contributivi del 50 per cento previsti dal comma 3 del medesimo articolo 4.
  Il comma 3, infine, prevede la sospensione del versamento dei contributi previdenziali e dei premi assicurativi, in caso di malattia e infortunio che impediscono per più di sessanta giorni lo svolgimento dell'attività lavorativa. La sospensione, pari alla durata della malattia, ha un'estensione massima di due anni, decorsi i quali il lavoratore è tenuto a versare i contributi e i premi maturati, in un numero di rate mensili pari a tre volte i mesi di sospensione.
  Per quanto riguarda l'articolo 14, rileva che le modifiche al codice di procedura civile da questo introdotte sono volte, in primo luogo, a chiarire che l'elemento caratterizzante della collaborazione coordinata è costituito dall'autonoma organizzazione del lavoro da parte del collaboratore, nel rispetto delle modalità di coordinamento stabilite di comune accordo dalle parti, in linea con quanto previsto al riguardo dall'articolo 2 del decreto legislativo n. 81 del 2015. La seconda novella estende ai lavoratori autonomi il principio di idoneità degli estratti autentici delle scritture contabili come prova scritta ai fini dell'ammissibilità del procedimento giurisdizionale sommario di ingiunzione, attualmente riconosciuto solo in favore delle imprese.
  Conclusivamente, rileva che le previsioni contenute nel Capo I del provvedimento pongono le basi per un rafforzamento delle tutele dei lavoratori autonomi nell'ambito del sistema giuridico. In questa sede, tuttavia, a suo avviso, si dovrebbe valutare se vi siano le condizioni per affrontare anche il tema, a lungo discusso, dell'individuazione di un equo compenso per i lavoratori autonomi, che tenga conto della natura e delle caratteristiche delle prestazioni svolte. Il tema acquista, in questa fase, particolare rilevanza anche in considerazione del superamento, da parte del decreto legislativo n. 81 del 2015, dei contratti di collaborazione a progetto. Per tale tipologia contrattuale, infatti, con la legge n. 92 del 2012 (la cosiddetta «legge Fornero») si era previsto che il compenso corrisposto ai collaboratori non potesse essere inferiore ai minimi stabiliti in modo specifico per ciascun settore di attività, eventualmente articolati per i relativi profili professionali tipici e, in ogni caso, sulla base dei minimi salariali applicati nel settore medesimo alle mansioni equiparabili svolte dai lavoratori subordinati, dai contratti collettivi sottoscritti dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale a livello interconfederale o di categoria ovvero, su loro delega, ai livelli decentrati. In assenza di contrattazione collettiva specifica, il compenso non poteva, comunque, essere inferiore, a parità di estensione temporale dell'attività oggetto della prestazione, alle retribuzioni minime previste dai contratti collettivi nazionali di categoria applicati nel settore di riferimento alle figure professionali il cui profilo di competenza e di esperienza fosse analogo a quello del collaboratore a progetto. Essendo stata superata la fattispecie del contratto di collaborazione a progetto, non sussiste più analoga garanzia per i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa senza vincolo di subordinazione stipulabili in conformità alla disciplina di cui al decreto legislativo n. 81 del 2015. A suo avviso, nella discussione si dovrà, quindi, valutare questo tema, riportato all'attenzione anche da vicende di cui i deputati della Commissione si sono occupati di recente, come quella di Foodora, Pag. 160tenendo conto altresì della circostanza che, anche grazie all'evoluzione delle tecnologie, persistono ampi margini per il ricorso a forme di collaborazione coordinata e continuativa, priva dei caratteri della subordinazione.
  Passa, quindi, al Capo II, recante disposizioni riguardanti il lavoro agile. Osserva che, come già segnalato, il lavoro agile, o smart working, non rappresenta una nuova tipologia contrattuale ma una particolare modalità di svolgimento della prestazione di lavoro basata sulla flessibilità di orari e di sede e caratterizzata, principalmente, da una maggiore utilizzazione degli strumenti informatici e telematici e delle possibilità tecnologiche esistenti, nonché dall'assenza di una postazione fissa durante i periodi di lavoro svolti al di fuori dei locali aziendali.
  In particolare, l'articolo 15, al comma 1, indica che le disposizioni del provvedimento promuovono il lavoro agile quale strumento per incrementare la competitività e agevolare la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro. La disposizione chiarisce che il lavoro agile rappresenta una modalità di esecuzione del rapporto di lavoro subordinato stabilita mediante accordo tra le parti, anche con forme di organizzazione per fasi, cicli e obiettivi e senza precisi vincoli di orario o di luogo di lavoro, e con il possibile utilizzo di strumenti tecnologici. La norma precisa, inoltre, che la prestazione lavorativa è eseguita, in parte, all'interno dei locali aziendali e, in parte, all'esterno senza una postazione fissa, entro i soli limiti di durata massima dell'orario di lavoro giornaliero e settimanale, derivanti dalla legge e dalla contrattazione collettiva.
  Con riferimento agli strumenti tecnologici, il comma 2 stabilisce che il datore di lavoro sia responsabile della sicurezza e del buon funzionamento degli strumenti assegnati al lavoratore, mentre il comma 3 dispone l'applicazione delle norme sul lavoro agile anche al settore del pubblico impiego, in quanto compatibili, secondo le direttive emanate anche ai sensi dell'articolo 14 della legge 7 agosto 2015, n. 124, (cosiddetta «legge Madia») e fatta salva l'applicazione delle diverse disposizioni specificamente adottate.
  Ricorda in proposito che l'articolo 14 della legge n. 124 del 2015, nel dettare norme volte a favorire e promuovere la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro nelle amministrazioni pubbliche, prevede l'adozione di misure organizzative volte a fissare obiettivi annuali per l'attuazione del telelavoro e per la sperimentazione, anche al fine di tutelare le cure parentali, di nuove modalità spazio-temporali di svolgimento della prestazione lavorativa che permettano, entro tre anni, ad almeno il dieci per cento dei dipendenti, ove lo richiedano, di avvalersi di tali modalità, garantendo che i dipendenti che se ne avvalgono non subiscano penalizzazioni ai fini del riconoscimento di professionalità e della progressione di carriera. Con una successiva direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri, sentita la Conferenza unificata, sono definiti indirizzi per l'attuazione di tali disposizioni e linee guida contenenti regole inerenti l'organizzazione del lavoro finalizzate a promuovere la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro dei dipendenti.
  Osserva che il comma 4, analogamente a quanto disposto anche dalle proposte di legge già all'esame della Commissione, prevede l'applicabilità al lavoro agile degli incentivi di carattere fiscale e contributivo eventualmente riconosciuti in relazione ad incrementi di produttività ed efficienza del lavoro subordinato. Il comma 5, infine, reca una clausola di invarianza finanziaria.
  L'articolo 16 disciplina le modalità di redazione dell'accordo relativo al lavoro agile, il suo contenuto nonché le modalità di formalizzazione del recesso. In particolare, si prevede che l'accordo sia redatto in forma scritta ai fini della regolarità amministrativa e della prova, mentre il disegno di legge originario prevedeva la forma scritta a pena di nullità dell'accordo. Quanto al contenuto dell'accordo, si prevede che questo disciplini l'esecuzione della prestazione lavorativa all'esterno dell'azienda, anche con riguardo al potere direttivo del datore di lavoro e agli strumenti Pag. 161utilizzati, individuando, nel contempo, i tempi di riposo del lavoratore nonché le misure tecniche e organizzative necessarie per assicurare la disconnessione del lavoratore dalle strumentazioni tecnologiche di lavoro.
  L'accordo può essere a termine o a tempo indeterminato e, in tale ultimo caso, il recesso può avvenire con un preavviso non inferiore a trenta giorni, incrementato a novanta nel caso di lavoratori disabili al fine di consentire un'adeguata riorganizzazione dei percorsi di lavoro rispetto alle esigenze di vita e di cura del lavoratore.
  La norma dispone, infine, che, in presenza di un giustificato motivo, ciascuno dei contraenti può recedere prima della scadenza del termine o, nel caso di accordo a tempo indeterminato, senza preavviso.
  L'articolo 17 disciplina il trattamento economico e normativo del lavoratore che svolge la prestazione in modalità di lavoro agile, stabilendo che questi abbia diritto ad un trattamento non inferiore a quello complessivamente applicato ai lavoratori che svolgono le medesime mansioni esclusivamente all'interno dell'azienda. Inoltre, a tale lavoratore può essere riconosciuto, nell'ambito dell'accordo di cui all'articolo 16, il diritto all'apprendimento permanente e alla periodica certificazione delle competenze.
  Il successivo articolo 18 rinvia all'accordo di cui all'articolo 16 per la disciplina dell'esercizio del potere di controllo del datore di lavoro nel rispetto di quanto disposto dall'articolo 4 dello Statuto dei lavoratori, come modificato dal decreto legislativo n. 151 del 2015, e per l'individuazione delle condotte che danno luogo all'applicazione di sanzioni disciplinari.
  Sulla base dell'articolo 19, il datore di lavoro garantisce la salute e la sicurezza del lavoratore, consegnando annualmente al lavoratore e al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza una informativa scritta che individua i rischi generali e specifici connessi alla particolare modalità di esecuzione del rapporto di lavoro. A sua volta, il lavoratore è tenuto a cooperare all'attuazione delle misure di prevenzione predisposte dal datore di lavoro.
  L'articolo 20, infine, dispone, al comma 1, la comunicazione obbligatoria dell'accordo per lo svolgimento dell'attività lavorativa in modalità di lavoro agile e delle sue modificazioni al Centro per l'impiego territorialmente competente, secondo le procedure previste dall'articolo 9-bis del decreto-legge n. 510 del 1996, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 608 del 1996.
  Sulla base del comma 2, il lavoratore ha diritto alla tutela contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dipendenti dai rischi connessi alla prestazione lavorativa resa all'esterno dell'azienda. Ai sensi del comma 3, tale tutela si applica anche agli infortuni occorsi in itinere, durante il percorso di andata e ritorno dal luogo di abitazione a quello prescelto per lo svolgimento della prestazione lavorativa all'esterno dei locali aziendali, nei limiti e secondo le condizioni previsti dall'articolo 2, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 1124 del 1965, quando il luogo sia stato scelto, secondo criteri di ragionevolezza, per esigenze connesse alla prestazione stessa o alla necessità del lavoratore di conciliare le esigenze di vita con quelle lavorative.
  Nell'ambito del Capo III, che reca le disposizioni finali, l'articolo 21 contiene le disposizioni finanziarie, che prevedono, tra l'altro, l'incremento del fondo istituito dalla legge di stabilità per il 2016 al fine di favorire la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e l'articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato a tempo indeterminato, per un ammontare pari a 4,5 milioni di euro nel 2017, 1,9 milioni di euro nel 2018 e 4,5 milioni di euro annui a decorrere dal 2019, a valere sulle risorse di cui al fondo istituito dall'articolo 1, comma 107, della legge n. 190 del 2014 per fare fronte agli oneri derivanti dai provvedimenti legislativi attuativi del cosiddetto Jobs Act. L'articolo prevede, inoltre, la copertura dei maggiori oneri e delle minori entrate recate dagli articoli 7, 8, 12 e 13 nonché una specifica clausola di salvaguardia nel caso in cui gli effetti finanziari complessivi della legge si discostino dalle previsioni.Pag. 162
  L'articolo 22, infine, disciplina l'entrata in vigore del provvedimento che ha luogo il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
  Conclusivamente, segnala come sia senza dubbio significativa la coincidenza dell'avvio dell'esame del provvedimento da parte della Commissione con il secondo anniversario della morte di Davide Imola, sindacalista della CGIL, che ha dedicato gran parte del proprio impegno alla tutela dei lavoratori autonomi e parasubordinati, precari e atipici, fornendo un importantissimo contributo di idee e di proposte, delle quali si dichiara debitore.
  Passando, quindi, alle modalità di proseguimento dell'esame del disegno di legge, osserva che la necessità di dotare finalmente il mondo del lavoro autonomo dei presidi e delle tutele che fino ad oggi hanno caratterizzato in modo organico solo la platea dei lavoratori dipendenti è stata lungamente dibattuta e ha portato alla presentazione da parte del Governo del disegno di legge oggi all'esame della Commissione, che raccoglie molte istanze più volte emerse nell'ambito della discussione di atti di indirizzo e altri provvedimenti legislativi. Per tali ragioni, in considerazione anche delle peculiarità dell'attuale situazione politica, a suo avviso, sarebbe opportuno giungere in tempi ragionevolmente contenuti alla conclusione dell'esame del provvedimento, da lungo tempo atteso, assicurando in ogni caso lo svolgimento di una discussione documentata e approfondita, in modo da consentire di pervenire con relativa celerità all'approvazione definitiva del provvedimento medesimo da parte dell'altro ramo del Parlamento. Ritiene che sussistano le condizioni per raggiungere tale importante risultato, considerando la consonanza di intenti in più occasioni manifestata da tutti i gruppi sulle materie affrontate dal provvedimento.
  Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia, quindi, il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.

  La seduta termina alle 13.50.

SEDE CONSULTIVA

  Martedì 20 dicembre 2016. — Presidenza del presidente Cesare DAMIANO.

  La seduta comincia alle 13.50.

Disposizioni per l'istituzione di ferrovie turistiche mediante il reimpiego di linee in disuso o in corso di dismissione situate in aree di particolare pregio naturalistico o archeologico.
Nuovo testo C. 1178.

(Parere alla IX Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Cesare DAMIANO, presidente, avverte che, secondo quanto convenuto dall'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, l'espressione del parere di competenza alla IX Commissione avrà luogo nella seduta odierna.
  Dà quindi la parola alla relatrice, onorevole Floriana Casellato, per la sua relazione introduttiva e per la sua proposta di parere.

  Floriana CASELLATO (PD), relatrice, segnala preliminarmente che il testo, che consta di undici articoli, investe in modo solo marginale materie di competenza della XI Commissione e che, pertanto, si limiterà ad una rapida descrizione del suo contenuto.
  Osserva, in primo luogo, che l'articolo 1 individua le finalità del provvedimento nella salvaguardia e nella valorizzazione delle tratte ferroviarie di particolare pregio culturale, paesaggistico e turistico, comprensive dei tracciati ferroviari, delle stazioni e delle relative opere d'arte e pertinenze, nonché dei rotabili storici e turistici abilitati a percorrerle. Il successivo articolo 2 delinea la procedura amministrativa, basata su un apposito decreto ministeriale, per l'individuazione e la classificazione delle tratte ferroviarie ad uso turistico, Pag. 163mentre l'articolo 3, al comma 1, definisce i mezzi storici rotabili e i mezzi turistici rotabili e, ai commi successivi, dispone l'istituzione, nell'ambito del Registro Immatricolazioni Nazionale, di un'apposita sezione dedicata ai rotabili storici e turistici, in cui sono iscritti tali mezzi idonei alla circolazione sulle tratte ferroviarie, mentre i rotabili non idonei possono essere iscritti in un apposito albo tenuto a cura di Fondazione Ferrovie dello Stato.
  Sulla base dell'articolo 4, le tratte ferroviarie, le stazioni e le relative opere d'arte e pertinenze delle ferrovie ad uso turistico restano nella disponibilità dei soggetti proprietari o concessionari, che sono responsabili del mantenimento in esercizio, nonché della manutenzione, della funzionalità e della sicurezza delle medesime infrastrutture, che sono classificate, ai fini della manutenzione ed esercizio, con apposita categoria turistica. Come disposto dall'articolo 5, la gestione dei servizi di trasporto sulle ferrovie turistiche ha carattere imprenditoriale e può essere esercitata esclusivamente dai soggetti proprietari delle infrastrutture, dai soggetti concessionari oppure dalle imprese ferroviarie. Segnala che, sulla base del comma 6 di tale articolo, per i servizi accessori e complementari alla circolazione dei rotabili resta salva la facoltà delle amministrazioni di procedere ad affidamenti diretti in favore di associazioni di promozione sociale, enti di volontariato, organizzazioni non governative e cooperative sociali.
  Fa presente che l'articolo 6 disciplina la procedura con la quale l'Agenzia nazionale per la sicurezza ferroviaria determina i livelli di sicurezza che, in relazione alle caratteristiche della tratta ferroviaria, dei rotabili e del servizio di trasporto, devono essere garantiti, indicando un elenco di possibili misure compensative o mitigative del rischio. Ricorda che, sulla base dell'articolo 7, i mezzi rotabili possono circolare anche su tratti della infrastruttura ferroviaria nazionale e regionale, previa disponibilità della relativa traccia oraria, mentre l'articolo 8 prevede la possibilità che la gestione dei servizi accessori e complementari alla circolazione dei rotabili sia affidata, tramite apposite convenzioni, ad associazioni e organizzazioni di volontariato che abbiano specifica esperienza e competenza nei settori ferroviario, turistico, culturale e ambientale.
  Segnalato che l'articolo 9 dispone che il gestore del servizio di trasporto assicura l'integrazione delle iniziative turistico-ricreative connesse al servizio con le attività di promozione e valorizzazione del territorio svolte dagli enti locali interessati, fa presente che il successivo articolo 10 consente la circolazione, sulle linee ferroviarie dismesse e sospese, di veicoli a pedalata naturale o assistita in possesso dei requisiti tecnici definiti dalle norme UNI, con modalità che evitino ogni forma di promiscuità con la circolazione dei treni.
  Da ultimo, rileva che l'articolo 11, nelle more dell'emanazione del previsto decreto ministeriale, provvede alla prima individuazione di diciassette ferrovie turistiche.
  In conclusione, preso atto del contenuto del provvedimento, che incide in modo estremamente limitato e indiretto sulle competenze della Commissione, formula una proposta di parere favorevole (vedi allegato).

  Cesare DAMIANO, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, pone in votazione la proposta di parere della relatrice.

  La Commissione approva la proposta di parere della relatrice (vedi allegato).

  La seduta termina alle 13.55.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

  Martedì 20 dicembre 2016.

  L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 13.55 alle 14.

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