CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 20 dicembre 2016
743.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Finanze (VI)
COMUNICATO
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SEDE CONSULTIVA

  Martedì 20 dicembre 2016. — Presidenza del presidente Maurizio BERNARDO.

  La seduta comincia alle 13.30.

Disposizioni per l'istituzione di ferrovie turistiche mediante il reimpiego di linee in disuso o in corso di dismissione situate in aree di particolare pregio naturalistico o archeologico.
Nuovo testo C. 1178 Iacono.
(Parere alla IX Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Paola PINNA (PD), relatrice, rileva come la Commissione sia chiamata a esaminare in sede consultiva, ai fini del parere alla IX Commissione Trasporti, il nuovo testo della proposta di legge C. 1178 Iacono, recante disposizioni per l'istituzione di ferrovie turistiche mediante il reimpiego di linee in disuso o in corso di dismissione situate in aree di particolare pregio naturalistico o archeologico, come risultante dagli emendamenti approvati nel corso dell'esame in sede referente da parte della IX Commissione.
  Ricorda innanzitutto che la relazione sul provvedimento è stata trasmessa informalmente via e-mail, nella serata di ieri, a tutti i componenti della Commissione.
  Passa quindi a illustrare l'articolo 1, che individua le finalità dell'intervento legislativo, il quale intende perseguire la salvaguardia e valorizzazione delle tratte ferroviarie di particolare pregio culturale, paesaggistico e turistico.
  L'articolo 2 prevede che le tratte ferroviarie caratterizzate da particolare pregio culturale, paesaggistico e turistico, dismesse o sospese dall'esercizio, siano individuate e classificate come tratte ferroviarie ad uso turistico con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, su proposta delle Regioni e previa intesa con la Conferenza Stato-Regioni; tale decreto di individuazione può essere rivisto e integrato con successivi decreti, anche su proposta delle regioni interessate.Pag. 103
  In tale contesto il comma 3 precisa che i tracciati ferroviari, le stazioni individuate come luogo di fermata, le opere d'arte delle tratte ferroviarie ad uso turistico, nonché le relative pertinenze, sono utilizzati e valorizzati per le predette finalità, fermo restando il rispetto del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo n. 42 del 2004.
  L'articolo 3 reca la disciplina dei mezzi ferroviari rotabili storici e turistici. In particolare, la norma specifica che i mezzi rotabili storici sono i mezzi ferroviari, motori e trainati, non più utilizzati per il normale esercizio commerciale, che abbiano le seguenti caratteristiche:
   abbiano compiuto il 50o anno dall'entrata in esercizio del primo esemplare o che abbiano compiuto il 25o anno dall'entrata in servizio del primo esemplare e che, per particolari caratteristiche tecniche, estetiche e industriali, siano testimonianza di significative evoluzioni nel campo del trasporto ferroviario nazionale;
   le locomotive a vapore circolanti sulle ferrovie regionali, anche a scartamento ridotto.

  Sono invece definiti come mezzi rotabili turistici i mezzi che abbiano esclusivo utilizzo turistico, quali carrozze panoramiche o scoperte.
  In tale contesto il comma 3 affida a un decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentiti il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo e la Conferenza Stato-Regioni, il compito di disciplinare, nell'ambito del Registro di immatricolazione nazionale del materiale rotabile (RIN) istituito presso l'Agenzia nazionale per la sicurezza ferroviaria (Registro in cui deve essere iscritto il materiale rotabile autorizzato ad essere messo in servizio sull'infrastruttura ferroviaria), una sezione dedicata ai predetti mezzi ferroviari rotabili storici e turistici.
  Ai sensi del comma 4, in tale sezione del Registro sono iscritti, su richiesta del soggetto proprietario, o del concessionario oppure dell'impresa ferroviaria, i mezzi rotabili idonei alla circolazione sulle tratte ferroviarie ad uso turistico, nonché sulle altre tratte ferroviarie. Inoltre viene specificato che i mezzi rotabili non idonei alla circolazione possono essere iscritti in un apposito albo tenuto a cura della Fondazione Ferrovie dello Stato.
  Il comma 5 demanda a un ulteriore decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, la determinazione dei requisiti di idoneità alla circolazione per i mezzi rotabili iscritti all'apposita sezione del Registro di immatricolazione nazionale.
  L'articolo 4 stabilisce che le tratte ferroviarie, le stazioni e le relative opere d'arte e pertinenze delle ferrovie ad uso turistico rimangano nella disponibilità dei soggetti proprietari o concessionari, i quali sono responsabili del mantenimento in esercizio, nonché della manutenzione, della funzionalità e della sicurezza delle medesime infrastrutture.
  Il comma 2 specifica che gli interventi di ripristino della tratta ferroviaria possono essere finanziati nell'ambito del contratto di programma con il gestore dell'infrastruttura ferroviaria nazionale, ovvero essere finanziate nell'ambito delle risorse destinate da ciascuna regione agli investimenti relativi all'infrastruttura ferroviaria regionale di competenza.
  Il comma 3 affida a un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto, con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, l'approvazione delle tariffe per l'utilizzo dell'infrastruttura nazionale per il servizio di trasporto sulle ferrovie turistiche; nel caso di infrastruttura ferroviaria regionale le tariffe sono approvate con provvedimento della Regione interessata.
  L'articolo 5, al comma 1 precisa che la gestione dei servizi di trasporto sulle ferrovie turistiche ha carattere imprenditoriale e può essere esercitata esclusivamente dai soggetti proprietari delle infrastrutture, dai soggetti concessionari oppure dalle imprese ferroviarie.
  Per quanto riguarda invece la gestione delle attività commerciali connesse al servizio di trasporto sulle ferrovie turistiche, ivi compresi l'allestimento di spazi museali Pag. 104e le iniziative di promozione turistico-ricreativa, sia a bordo sia nelle stazioni, ai sensi del comma 2 essa può essere esercitata da soggetti pubblici o privati.
  Il comma 3 disciplina l'affidamento da parte delle amministrazioni competenti (il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per le tratte di competenza del gestore dell'infrastruttura ferroviaria nazionale o le regioni interessate per le ferrovie regionali), dei servizi di trasporto sulle ferrovie turistiche e della gestione delle attività commerciali connesse al servizio di trasporto. In particolare viene stabilito che le amministrazioni pubblichino sul loro sito internet un apposito avviso (con sintetica indicazione del contenuto del contratto proposto) per almeno trenta giorni, trascorsi i quali si può procedere liberamente all'affidamento e alla definizione del contratto, purché nel rispetto dei principi di imparzialità e di parità di trattamento fra gli operatori che abbiano manifestato interesse, e fermo restando il rispetto dell'articolo 80 del Codice degli appalti di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016 (il quale stabilisce che costituisce motivo di esclusione di un operatore economico dalla partecipazione a una procedura d'appalto o concessione, la condanna con sentenza definitiva per taluni reati, tra i quali: associazione per delinquere o associazioni di tipo mafioso; concussione, corruzione, peculato, traffico di influenze illecite, turbamento degli incanti o del procedimento di scelta del contraente, inadempimento o frode nelle pubbliche forniture, corruzione tra privati; frode agli interessi finanziari delle Comunità europee; delitti commessi con finalità di terrorismo; impiego, riciclaggio o autoriciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo; sfruttamento del lavoro minorile; infiltrazioni mafiose, ovvero violazioni gravi, definitivamente accertate, degli obblighi relativi al pagamento di imposte e tasse o di contributi previdenziali, ovvero ancora gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro).
  La norma del comma 3 fa comunque salva l'applicazione, ove ne ricorrano i presupposti, delle disposizioni sull'affidamento della gestione del servizio di trasporto, di cui alla Parte II, Titolo VI, Capo I, Sezione I (recante il regime particolare di appalto nei settori speciali, tra cui quello dei servizi di trasporto) del citato Codice degli appalti, nonché delle altre norme del medesimo decreto legislativo applicabili ai servizi accessori e complementari alla circolazione dei mezzi rotabili.
  I commi 4 e 5 regolano invece la domanda per assumere la gestione dei servizi di trasporto sulle ferrovie turistiche, che deve essere indirizzata al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per le tratte di competenza del gestore dell'infrastruttura ferroviaria nazionale o alle regioni interessate per le ferrovie regionali.
  La norma prevede che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti o la regione, acquisiti i pareri del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo e delle regioni interessate (pareri che sono vincolanti per quanto riguarda le attività commerciali connesse al servizio di trasporto sulle ferrovie turistiche), possa formulare un diniego motivato entro 60 giorni dalla ricezione della richiesta, qualora il soggetto non risulti idoneo alla gestione del servizio.
  Per quanto riguarda i servizi accessori e complementari alla circolazione dei mezzi rotabili, il comma 6 fa salva la facoltà del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (per le tratte di competenza del gestore dell'infrastruttura ferroviaria nazionale) e delle regioni interessate, di procedere ad affidamenti diretti in favore delle associazioni di promozione sociale, degli organizzazioni di volontariato, delle organizzazioni non governative per la cooperazione internazionale di cui alla legge n. 49 del 1987, e delle cooperative sociali.
  L'articolo 6 consente la circolazione sulle tratte ferroviarie ad uso turistico dei mezzi rotabili ordinari e dei mezzi rotabili storici e turistici iscritti all'apposita sezione del Registro previsto dall'articolo 3. Pag. 105
  In tale contesto il comma 2 prevede che, per garantire la sicurezza della circolazione ferroviaria su tali tratte, l'Agenzia nazionale per la sicurezza ferroviaria (la quale è preposta alla sicurezza del sistema ferroviario nazionale) determini i livelli di sicurezza che, in relazione alle caratteristiche della tratta ferroviaria, dei rotabili e del servizio di trasporto, devono essere garantiti, indicando un elenco di possibili misure compensative o mitigative del rischio che il gestore dell'infrastruttura deve definire attraverso specifiche istruzioni tecniche e operative (eventualmente integrate dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti), le quali devono successivamente essere adottate dall'impresa ferroviaria.
  L'articolo 7 consente ai mezzi rotabili storici e turistici iscritti all'apposita sezione del Registro previsto dall'articolo 3 di circolare anche su tratti della infrastruttura ferroviaria nazionale e regionale, previa disponibilità della relativa traccia oraria, al fine di permettere lo svolgimento del servizio di trasporto sulle tratte ferroviarie ad uso turistico.
  A questo riguardo il comma 2 stabilisce che l'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie stabilisca le misure di sicurezza da adottare per la circolazione dei predetti mezzi rotabili storici e turistici sull'infrastruttura ferroviaria nazionale e regionale.
  Ai sensi dell'articolo 8, per i servizi accessori e complementari alla circolazione dei mezzi rotabili, i soggetti gestori delle attività commerciali connesse al servizio di trasporto sulle ferrovie turistiche, possono avvalersi, tramite apposite convenzioni, della collaborazione di associazioni e organizzazioni di volontariato che abbiano specifica esperienza e competenza nei settori ferroviario, turistico, culturale e ambientale.
  L'articolo 9 affida al gestore del servizio di trasporto sulle ferrovie turistiche il compito di integrare le iniziative turistico-ricreative connesse al servizio con le attività di promozione e valorizzazione del territorio svolte dagli enti locali interessati.
  L'articolo 10 consente la circolazione sulle linee ferroviarie dismesse e sospese, dei veicoli a pedalata naturale e/o assistita in possesso dei requisiti tecnici definiti dalle norme UNI, secondo le modalità definite dal proprietario o dal gestore dell'infrastruttura, che è responsabile della manutenzione, della funzionalità e della sicurezza della medesima infrastruttura; la norma precisa che deve comunque essere evitata ogni forma di promiscuità con la circolazione dei treni.
  L'articolo 11 reca una disciplina transitoria, prevedendo che, fino all'emanazione del decreto previsto dall'articolo 2 per l'individuazione delle tratte ferroviarie ad uso turistico sono qualificate come ferrovie turistiche, salvo che la Regione interessata non ne richieda l'esclusione, le seguenti linee ferroviarie:
   a) Sulmona-Castel di Sangro (situata nella regione Abruzzo);
   b) Cosenza-San Giovanni in Fiore (situata nella regione Calabria);
   c) Avellino-Lioni-Rocchetta Sant'Antonio (situata nelle regioni Campania e Basilicata);
   d) Sacile-Gemona (situata nella regione Friuli-Venezia Giulia);
   e) Palazzolo-Paratico (situata nella regione Lombardia);
   f) Castel di Sangro-Carpinone (situata nelle regioni Abruzzo e Molise);
   g) Ceva-Ormea (situata nella regione Piemonte);
   h) Mandas-Arbatax (situata nella regione Sardegna);
   i) Isili-Sorgono (situata nella regione Sardegna);
   j) Sassari-Palau Marina (situata nella regione Sardegna);
   k) Macomer-Bosa (situata nella regione Sardegna);
   l) Alcantara-Randazzo (situata nella regione Sicilia);Pag. 106
   m) Castelvetrano-Porto Palo di Menfi (situata nella regione Sicilia);
   n) Agrigento Bassa-Porto Empedocle (situata nella regione Sicilia);
   o) Noto-Pachino (situata nella regione Sicilia);
   p) Asciano-Monte Antico (situata nella regione Toscana);
   q) Civitavecchia-Capranica-Orte (situata nella regione Lazio).

  Formula quindi una proposta di parere favorevole sul provvedimento con alcune premesse (vedi allegato), la quale è già stata trasmessa informalmente via e-mail a tutti i componenti della Commissione nella serata di ieri.

  La Commissione approva la proposta di parere formulata dalla relatrice.

  La seduta termina alle 13.40.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

  L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 13.40 alle 13.45.

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