CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 14 dicembre 2016
741.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Giustizia (II)
COMUNICATO
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ATTI DEL GOVERNO

  Mercoledì 14 dicembre 2016. – Presidenza del presidente Donatella FERRANTI.

  La seduta comincia alle 9.05.

Schema di decreto ministeriale recante regolamento sulle modalità di costituzione delle camere arbitrali, di conciliazione e degli organismi di risoluzione alternativa delle controversie.
Atto n. 354.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto ministeriale in oggetto, rinviato nella seduta del 6 dicembre 2016.

  Donatella FERRANTI, presidente, comunica che il relatore, Onorevole Guerini, ha presentato una proposta di parere favorevole con osservazioni (vedi allegato) che sarà posta in votazione martedì prossimo, una volta acquisiti i rilievi della Commissione Bilancio. Ricorda che il termine per l'espressione del parere scade sabato 7 gennaio prossimo.

  Giuseppe GUERINI (PD), nell'illustrare la sua proposta di parere, evidenzia, in particolare, l'opportunità di prevedere specificamente, all'articolo 7, le modalità di nomina del presidente del consiglio direttivo, nell'ipotesi in cui tale organo sia costituito da un numero pari di componenti. Rileva altresì l'opportunità, all'articolo 9, segnatamente ai commi 3, 6 e 7, di introdurre modifiche dirette a chiarire l'estensione della relativa disciplina anche ai conciliatori.

  Donatella FERRANTI, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 9.10.

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SEDE CONSULTIVA

  Mercoledì 14 dicembre 2016. – Presidenza del presidente Donatella FERRANTI.

  La seduta inizia alle 9.10.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica francese per l'avvio dei lavori definitivi della sezione transfrontaliera della nuova linea ferroviaria Torino-Lione, fatto a Parigi il 24 febbraio 2015, e del Protocollo addizionale, con Allegato, fatto a Venezia l'8 marzo 2016, con annesso Regolamento dei contratti adottato a Torino il 7 giugno 2016.
C. 4151 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla III Commissione).
(Esame e conclusione. – Parere favorevole).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

  Donatella FERRANTI, presidente, in sostituzione del relatore, onorevole Ermini, che momentaneamente no può partecipare alla seduta, di fa presente che il disegno di legge in esame, già approvato dal Senato lo scorso 16 novembre 2016, autorizza la ratifica ed esecuzione di un complesso di atti costituito dall'Accordo italo-francese del 24 febbraio 2015 per l'avvio dei lavori definitivi della sezione transfrontaliera della nuova linea ferroviaria Torino-Lione; dal Protocollo addizionale, previsto dall'articolo 3 dell'Accordo del 2015, concernente le modalità applicative delle decisioni assunte nel 2012 in merito alla ripartizione dei costi dell'opera fra Italia e Francia, di cui all'articolo 18 del precedente Accordo italo-francese del 30 gennaio 2012, al fine di tenere conto dell'attualizzazione monetaria e dell'evoluzione dei costi dei fattori produttivi; dall'annesso Regolamento dei contratti, validato il 7 giugno 2016 dalla Commissione intergovernativa italo-francese.
   In proposito, rammenta che la relazione introduttiva che accompagna il disegno di legge A.S 2551 ribadisce l'importanza della nuova linea ferroviaria Torino-Lione, e in particolare della sezione transfrontaliera, in quanto l'opera comporterà la trasformazione dell'esistente linea di montagna Torino-Bardonecchia-Modane-Lione in una linea sostanzialmente pianeggiante, con la galleria a base doppia canna di 57 chilometri, migliorando in modo notevole l'efficienza energetica, soprattutto per i pesanti treni merci che potranno usufruire di una linea ferroviaria con minimi dislivelli.
   Ciò premesso, nel soffermarsi sui soli profili strettamente attinenti alla competenza della Commissione Giustizia, segnala che l'Accordo del 24 febbraio 2015 si compone di un lungo Preambolo e di sette articoli.
  In particolare, l'articolo 1 contiene l'impegno delle Parti ad avviare la realizzazione dei lavori definitivi della sezione transfrontaliera della Torino-Lione, come definita in precedenza dall'articolo 2 dell'Accordo del 30 gennaio 2012. Le Parti concordano altresì di affidare la realizzazione dei lavori al Promotore pubblico di cui agli articoli 2 e 6 del predetto Accordo, istituito il 23 febbraio 2015 con la denominazione Tunnel Euralpin Lyon Turin SaS. Le Parti fanno esplicito riferimento a nuovi elementi derivanti dal Regolamento UE 1315 del 2013, recante nuovi orientamenti dell'Unione per lo sviluppo della rete transeuropea dei trasporti, come anche a progetti similari realizzati attraverso le Alpi svizzere ed austriache. Con l'articolo 2 le Parti ribadiscono l'impegno alla lotta contro ogni infiltrazione di tipo mafioso negli appalti pubblici e nella loro esecuzione, in primis dotando il Promotore pubblico di un Regolamento dei contratti estremamente rigoroso al riguardo.
  Quanto al Protocollo addizionale dell'8 marzo 2016, rammenta che lo stesso comprende un Preambolo, quattro articoli e un Allegato.
  Segnala che l'oggetto del Protocollo addizionale (articolo 1) è ricondotto all'articolo 3 dell'Accordo del 24 febbraio 2015, che ha appunto previsto la stipula di un Protocollo addizionale per l'avvio dei lavori Pag. 20definitivi della sezione transfrontaliera della nuova linea ferroviaria Torino-Lione. Con l'articolo 3 di tale Protocollo le Parti ribadiscono l'impegno a una più stretta cooperazione per un forte contrasto alla criminalità organizzata e ad eventuali tentativi di infiltrazione mafiosa nella stipula e nell'esecuzione dei contratti: a tale scopo conferiscono alla Commissione intergovernativa l'incarico di redigere un Regolamento dei contratti estremamente rigoroso, che dovrà ispirarsi alle migliori normative sulla materia vigenti in Italia e in Francia, con particolare riguardo all'ordinamento giuridico italiano e in quanto compatibili con il diritto comunitario, e che siano volte ad escludere dagli appalti le imprese che potrebbero essere interessate da pratiche mafiose. Il Regolamento dovrà inoltre prevedere un'agevole applicazione delle norme che saranno definite, favorendo tutti i meccanismi binazionali necessari.
  Relativamente al Regolamento dei contratti, segnala che lo stesso si compone di 15 articoli, il primo dei quali ne definisce l'oggetto, ovvero la definizione delle regole applicabili al fine di prevenire e contrastare i tentativi di infiltrazione mafiosa nei contratti conclusi dal Promotore pubblico e nei contratti di subappalto, comunque autorizzati e approvati dal Promotore pubblico. Le disposizioni del Regolamento dei contratti completano quelle già applicabili ai contratti aggiudicati dal Promotore pubblico. L'articolo 2 e l'articolo 3 contengono rispettivamente una serie di definizioni e di riferimenti normativi per il Regolamento dei contratti, mentre l'articolo 4 è dedicato alle situazioni ostative – riportate nell'allegato 1- che sono causa di esclusione dalle procedure di aggiudicazione e dall'esecuzione dei contratti. Possono inoltre costituire alla stessa stregua causa di esclusione le situazioni gravemente indizianti sul controllo o il condizionamento dell'operatore economico da parte di organizzazioni criminali di tipo mafioso. Sono elencati minutamente i soggetti cui possono riferirsi le verifiche delle situazioni ostative antimafia nell'ambito del diritto italiano e, nell'allegato 2, sono altresì individuati i soggetti di diritto civile e commerciale francese corrispondenti. L'articolo 5 prevede, per l'accertamento delle situazioni ostative di cui al precedente articolo 4, l'istituzione di una Struttura binazionale paritetica, costituita dal Prefetto di Torino e dal Prefetto designato dal Governo francese, eventualmente rappresentati da propri delegati, assistiti da funzionari amministrativi e da funzionari e ufficiali delle forze dell'ordine. La Struttura binazionale agisce in base alla regola della codecisione, sulla base di intese tra i due Prefetti. Una volta accertata l'insussistenza di situazioni ostative l'operatore economico interessato può essere iscritto in una Lista bianca tenuta e aggiornata a cura del Promotore pubblico, che in parallelo costituisce l'Anagrafe degli esecutori (articolo 6). Tale iscrizione consente di concludere, approvare e autorizzare i contratti, i subappalti e i subcontratti inerenti alla realizzazione della sezione transfrontaliera, nei quali figura l'operatore interessato. È anche previsto che l'iscrizione nella Lista bianca-Anagrafe degli esecutori sostituisca per tutto il tempo di validità della stessa le verifiche antimafia per gli eventuali contratti successivi. Il successivo articolo 7 consente ad operatori economici di determinati settori potenzialmente interessati dai lavori per la sezione transfrontaliera di richiedere al Promotore pubblico l'iscrizione nella Lista bianca-Anagrafe degli esecutori, anche a prescindere dalla partecipazione a procedure selettive per i contratti. Lo svolgimento delle verifiche antimafia (articolo 8) trae impulso dal Promotore pubblico, che le richiede alla Struttura binazionale: le verifiche sono di competenza del Prefetto avente la medesima nazionalità dell'operatore economico da vagliare, salvo che si tratti di operatore economico di un paese terzo, per il quale la competenza è dettata dall'allocazione territoriale prevalente dei lavori interessati (articolo 10). Le verifiche s'ispirano al modello delle informazioni antimafia previsto dal nostro Codice di settore. Le informazioni acquisite nel corso delle verifiche sono comunque scambiate tra i due Paesi all'interno della Pag. 21Struttura binazionale. In base all'articolo 9, gli effetti delle verifiche antimafia, se di esito sfavorevole, comportano la cancellazione dell'operatore economico già impegnato nell'esecuzione di un contratto dalla Lista bianca-Anagrafe degli esecutori e la recessione dal contratto di subappalto o dal subcontratto. A norma dell'articolo 11 gli operatori economici iscritti nella Lista bianca-Anagrafe degli esecutori hanno l'obbligo di comunicare al Promotore pubblico qualsiasi modificazione rilevante per i soggetti destinatari di verifiche antimafia: in difetto, è prevista l'applicazione di una sanzione amministrativa da 20.000 a 60.000 euro, ma nel rispetto del principio del contraddittorio. L'articolo 12 è dedicato al monitoraggio finanziario dei pagamenti relativi ad appalti e subappalti collegati all'esecuzione della sezione transfrontaliera della Torino-Lione: è previsto l'obbligo di utilizzazione di conti correnti bancari e postali dedicati e di speciali bonifici, il cui mancato utilizzo costituisce di per sé causa di risoluzione contrattuale. Il Promotore pubblico inoltre cura l'inserimento nei contratti di una clausola specifica con la quale gli operatori economici assumono gli obblighi di tracciamento finanziario, a pena di nullità assoluta del contratto. Oltre alla risoluzione del contratto, la violazione delle disposizioni dell'articolo 12 del Regolamento dei contratti comporta anche l'applicazione di sanzioni amministrative pecuniarie. L'articolo 13 tratta delle penalità di competenza del Promotore pubblico, mentre le pene pecuniarie precedentemente richiamate sono invece di competenza dei Prefetti che costituiscono la Struttura binazionale, i cui introiti sono destinati al rafforzamento della sicurezza antimafia nella realizzazione dei lavori, con particolare riferimento alla vigilanza delle aree di cantiere. Infine gli articoli 14 e 15 del Regolamento dei contratti prevedono per i contratti, subappalti e subcontratti stipulati, autorizzati o approvati prima della data di entrata in vigore del Regolamento medesimo, un rapido adeguamento alle previsioni di esso, da operare mediante atto aggiuntivo. Le disposizioni del Regolamento dei contratti potranno essere modificate di comune accordo tra Italia e Francia tramite deliberazione della Commissione intergovernativa.
  Relativamente al disegno di legge di ratifica, segnala che lo stesso si compone di quattro articoli: come di consueto, i primi due articoli concernono rispettivamente l'autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione dell'Accordo, fatto a Parigi il 24 febbraio 2015 tra Italia e Francia, per l'avvio dei lavori definitivi della sezione transfrontaliera della nuova linea ferroviaria Torino-Lione; del Protocollo addizionale a detto Accordo, fatto a Venezia l'8 marzo 2016 e dell'annesso Regolamento dei contratti adottato a Torino il 7 giugno 2016. L'articolo 3, modificato durante l'esame al Senato, reca la copertura finanziaria. L'articolo 4, infine, prevede l'entrata in vigore dell'autorizzazione alla ratifica il giorno successivo a quello della sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.
  Da quindi la parola al relatore, che nel frattempo è arrivato in Commissione.

  David ERMINI (PD), relatore, propone di esprimere sul provvedimento in titolo parere favorevole.

  Andrea COLLETTI (M5S) osserva che il Regolamento dei contratti adottato a Torino il 7 giugno 2016, annesso all'Accordo in titolo, sia uno strumento del tutto inidoneo sia a contrastare eventuali tentativi di infiltrazione mafiosa nella stipula e nell'esecuzione dei contratti, sia, correlativamente, a rendere operativa la disciplina in tema di verifiche antimafia. Nel ritenere, pertanto, di fatto inapplicabile tale Regolamento, preannuncia, a nome dei suo gruppo parlamentare, il suo voto contrario sulla proposta di parere del relatore.

  Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

  La seduta termina alle 9.20.

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