CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 13 dicembre 2016
740.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Politiche dell'Unione europea (XIV)
COMUNICATO
Pag. 19

SEDE CONSULTIVA

  Martedì 13 dicembre 2016. — Presidenza del presidente Michele BORDO.

  La seduta comincia alle 19.35.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica francese per l'avvio dei lavori definitivi della sezione transfrontaliera della nuova linea ferroviaria Torino-Lione, fatto a Parigi il 24 febbraio 2015, e del Protocollo addizionale, con Allegato, fatto a Venezia l'8 marzo 2016, con annesso Regolamento dei contratti adottato a Torino il 7 giugno 2016.
C. 4151 Governo, approvato dal Senato.
(Parere alla III Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

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  Michele BORDO, presidente, dà conto delle sostituzioni ed invita la relatrice ad illustrare i contenuti del provvedimento.

  Francesca BONOMO (PD), relatrice, ricorda innanzitutto che il disegno di legge in esame, già approvato dal Senato lo scorso 16 novembre 2016, autorizza la ratifica ed esecuzione di un complesso di atti.
  Si tratta dell'Accordo italo-francese del 24 febbraio 2015 per l'avvio dei lavori definitivi della sezione transfrontaliera della nuova linea ferroviaria Torino-Lione; del Protocollo addizionale – previsto dall'articolo 3 dell'Accordo del 2015 – concernente le modalità applicative delle decisioni assunte nel 2012 in merito alla ripartizione dei costi dell'opera fra Italia e Francia, al fine di tenere conto dell'attualizzazione monetaria e dell'evoluzione dei costi dei fattori produttivi; dell'annesso Regolamento dei contratti, validato il 7 giugno 2016 dalla Commissione intergovernativa italo-francese.
  Rammenta che la nuova linea ferroviaria Torino-Lione fa parte del Corridoio transeuropeo 3 Ageciras-confine ucraino della rete TEN-T (Trans European Networks Transport).
  Nell'ottobre 2011 l'Unione europea, nell'ambito dell'aggiornamento e sviluppo della rete infrastrutturale TEN-T, ha prospettato la creazione di una rete articolata su due livelli: una rete centrale a livello UE da realizzare entro il 2030, basata su un approccio per corridoi, ed una rete globale da realizzare entro il 2050, che comprenderà infrastrutture di livello nazionale e regionale.
  In questo contesto l'UE ha previsto il cofinanziamento nella realizzazione della sezione transfrontaliera della Torino-Lione, sottoscrivendo il 1o dicembre 2015 un Grant Agreement che prevede il finanziamento europeo del 40 per cento del costo dell'opera. Un primo contributo è già stato assegnato ed ammonta a 813,8 milioni di euro, relativo alla spesa prevista fino al 2019, il cui totale è di 1.969 milioni. L'UE ha individuato l'Italia per il ruolo di coordinatore del progetto e il promotore pubblico TELT (Tunnel Euroalpin Lyon Turin) in qualità di organismo di esecuzione.
  La sezione transfrontaliera della nuova linea ferroviaria Torino-Lione si sviluppa fra le località di Bussoleno in Italia e Saint Jean de Maurienne in Francia, e attraversa il Moncenisio. Sostituirà l'esistente linea di montagna Torino-Bardonecchia-Modane-Lione e, con essa, il traforo ferroviario del Fréjus aperto nel 1871, con una nuova linea sostanzialmente pianeggiante e una galleria a doppia canna di 57 chilometri.
  Passando all'Accordo del 24 febbraio 2015, questo si compone di un Preambolo e di sette articoli.
  L'articolo 1 contiene l'impegno delle Parti ad avviare la realizzazione dei lavori definitivi della sezione transfrontaliera della Torino-Lione; le Parti concordano altresì di affidare la realizzazione dei lavori al Promotore pubblico, istituito il 23 febbraio 2015 con la denominazione Tunnel Euralpin Lyon Turin SaS. Le Parti fanno esplicito riferimento a nuovi elementi derivanti dal Regolamento UE 1315 del 2013, recante nuovi orientamenti dell'Unione per lo sviluppo della rete transeuropea dei trasporti, come anche a progetti similari realizzati attraverso le Alpi svizzere ed austriache.
  Con l'articolo 2 le Parti ribadiscono l'impegno alla lotta contro ogni infiltrazione di tipo mafioso negli appalti pubblici e nella loro esecuzione, in primis dotando il Promotore pubblico di un Regolamento dei contratti estremamente rigoroso al riguardo.
  L'articolo 3 è dedicato all'applicazione dell'articolo 18, già richiamato, dell'Accordo del 30 gennaio 2012, e rinvia sostanzialmente al Protocollo addizionale anch'esso oggetto del disegno di legge in esame; dopo l'entrata in vigore del Protocollo addizionale il Promotore pubblico potrà dare corso all'aggiudicazione degli appalti per i lavori definitivi.
  L'articolo 4, in riferimento ai lavori che si rendano necessari in conseguenza dell'impatto della sezione transfrontaliera su infrastrutture ed impianti dei gestori competenti, contempla la possibilità che il Pag. 21Promotore pubblico affidi a questi ultimi la funzione di stazione appaltante per la progettazione e la realizzazione.
  L'articolo 5 stabilisce che la Commissione dei contratti esprima i propri pareri entro il termine massimo di 90 giorni complessivi dalla data in cui è stata adita.
  L'articolo 6 individua quale gestore dell'infrastruttura della linea storica nel tratto compreso tra le stazioni di Bardonecchia e Modane, il Promotore pubblico, a partire da una data che sarà stabilita nella modifica della Convenzione del 1951 tra Italia e Francia relativa al tratto ferroviario tra Modane e Ventimiglia.
  Infine, l'articolo 7 contiene le disposizioni finali dell'Accordo, il quale potrà essere emendato tramite intesa tra le Parti. L'entrata in vigore dell'Accordo è concomitante all'entrata in vigore del Protocollo addizionale, di cui all'articolo 3 del medesimo Accordo. È inoltre previsto che le disposizioni dell'Accordo in esame prevalgano su quelle degli Accordi del 1996, del 2001 e del 2012, qualora vi sia tra di esse contrasto.
  Quanto al Protocollo addizionale dell'8 marzo 2016 esso comprende un Preambolo, quattro articoli e un Allegato. Il Protocollo addizionale è volto all'avvio dei lavori definitivi della sezione transfrontaliera della nuova linea ferroviaria Torino-Lione, il cui costo è fissato in 8.300 milioni di euro, attualizzato sulla base di un tasso annuo dell'1,5 per cento, applicabile fino al completamento dei lavori. Circa la ripartizione dei costi tra Italia e Francia, fino a che non si superi il costo certificato del progetto, si prevede l'attribuzione del 57,9 per cento di essi alla Parte italiana e del 42,1 per cento alla Parte francese, al netto del contributo dell'Unione europea e della quota finanziata dai pedaggi versati dalle imprese ferroviarie. Oltre la soglia del costo certificato del progetto, la ripartizione dei costi avverrà in parti uguali tra Italia e Francia.
  Con l'articolo 3 le Parti ribadiscono l'impegno a una più stretta cooperazione per un forte contrasto alla criminalità organizzata e ad eventuali tentativi di infiltrazione mafiosa nella stipula e nell'esecuzione dei contratti: a tale scopo conferiscono alla Commissione intergovernativa l'incarico di redigere un Regolamento dei contratti estremamente rigoroso, che dovrà ispirarsi alle migliori normative sulla materia vigenti in Italia e in Francia, con particolare riguardo all'ordinamento giuridico italiano e in quanto compatibili con il diritto comunitario, e che siano volte ad escludere dagli appalti le imprese che potrebbero essere interessate da pratiche mafiose.
  Il disegno di legge di ratifica si compone di tre articoli: come di consueto, i primi due articoli concernono rispettivamente l'autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione dell'Accordo per l'avvio dei lavori definitivi della sezione transfrontaliera della nuova linea ferroviaria Torino-Lione; del Protocollo addizionale a detto Accordo, fatto a Venezia l'8 marzo 2016 e dell'annesso Regolamento dei contratti adottato a Torino il 7 giugno 2016.
  L'articolo 3 – modificato durante l'esame al Senato – prevede che la sezione transfrontaliera della nuova linea ferroviaria sia realizzata con le modalità previste dalla legge finanziaria 2010 (legge 23 dicembre 2009, n. 191). Il comma 2 richiama gli oneri di missione derivanti dalle disposizioni del Regolamento dei contratti annesso al Protocollo addizionale, pari complessivamente 25.975 euro annui a decorrere dal 2017.
  Visti i contenuti del provvedimento, che non reca profili problematici in ordine alle competenze della XIV Commissione, formula una proposta di parere favorevole.

  Sergio BATTELLI (M5S) richiama la posizione del suo gruppo, da sempre contraria a opere quali la TAV o il Terzo Valico in Liguria, che sono onerosissime e non volute dai cittadini.
  Preannuncia quindi il voto contrario del M5S sul provvedimento in esame.

  Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole formulata dalla relatrice.

  La seduta termina alle 19.45.

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ATTI DEL GOVERNO

  Martedì 13 dicembre 2016. — Presidenza del presidente Michele BORDO.

  La seduta comincia alle 19.45.

Schema di decreto legislativo recante disciplina sanzionatoria per le violazioni delle disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 767/2009 sull'immissione sul mercato e sull'uso dei mangimi.
Atto n. 353.
(Esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno.

  Marina BERLINGHIERI (PD), relatrice, evidenzia che lo schema di decreto legislativo in esame, predisposto sulla base della delega contenuta nella Legge di delegazione europea per il 2013 – secondo semestre (legge 7 ottobre 2014, n. 154), reca l'apparato sanzionatorio per le violazioni delle disposizioni del regolamento (CE) n. 767/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, sull'immissione sul mercato e sull'uso dei mangimi (articolo 1).
  L'articolo 2 dello schema specifica che all'accertamento ed all'irrogazione delle sanzioni in esame provvedono le strutture competenti del Ministero della salute, del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, del Ministero dello sviluppo economico, delle regioni, delle province autonome, delle aziende sanitarie locali, secondo i rispettivi ambiti di competenza.
  L'articolo 3 commina sanzioni amministrative pecuniarie per le violazioni, da parte dell'operatore del settore dei mangimi, di prescrizioni concernenti la sicurezza e la commercializzazione. In particolare, le prescrizioni in esame concernono: il principio che i mangimi possono essere immessi sul mercato ed impiegati unicamente se sono sicuri e se non hanno effetti nocivi diretti sull'ambiente o sul benessere degli animali; il principio che i mangimi siano sani, genuini, di qualità leale, adatti all'impiego previsto e di natura commerciabile; gli obblighi di conformità dei mangimi alle disposizioni tecniche relative ad impurità e ad altri determinanti chimici.
  L'articolo 4 prevede una sanzione amministrativa pecuniaria per il soggetto responsabile dell'etichettatura del mangime che non fornisca alle autorità competenti le informazioni concernenti la composizione o le proprietà dichiarate.
  L'articolo 5 commina una sanzione amministrativa pecuniaria per l'operatore che immetta sul mercato o impieghi, ai fini dell'alimentazione animale, mangimi contenenti materiali soggetti a restrizioni o vietati (materiali individuati nell'allegato III del citato regolamento (CE) n. 767/2009, e successive modificazioni).
  L'articolo 6 commina sanzioni amministrative pecuniarie per le violazioni di determinati limiti relativi agli additivi.
  L'articolo 7 prevede una sanzione amministrativa pecuniaria per la violazione, da parte dell'operatore del settore dei mangimi, della norma in base alla quale i mangimi destinati a particolari fini nutrizionali possono essere commercializzati in quanto tali soltanto in conformità all'elenco degli usi, stabilito dalla disciplina europea, e a condizione che possiedano le caratteristiche nutrizionali essenziali per il particolare fine nutrizionale indicato in tale elenco.
  L'articolo 8 prevede sanzioni amministrative pecuniarie per la violazione delle norme in materia di etichettatura e presentazione dei mangimi.
  L'articolo 9 prevede sanzioni amministrative pecuniarie per la violazione delle norme intese a garantire la conformità ai requisiti di etichettatura del prodotto, nonché per la violazione del precetto in base al quale, nell’àmbito delle aziende sotto il proprio controllo, gli operatori del settore dei mangimi provvedono a che le Pag. 23indicazioni obbligatorie di etichettatura siano trasmesse lungo l'intera filiera alimentare.
  L'articolo 10 commina sanzioni amministrative pecuniarie per i casi di violazioni delle norme sui criteri in base ai quali determinate attestazioni (relative al prodotto) sono consentite nell'etichettatura o nella presentazione delle materie prime per mangimi.
  L'articolo 11 prevede una sanzione amministrativa pecuniaria per la violazione delle norme sui criteri e le modalità delle indicazioni obbligatorie di etichettatura delle materie prime per mangimi o dei mangimi. L'ipotesi in cui manchi o non sia veritiera una delle medesime indicazioni obbligatorie è oggetto, invece, della sanzione amministrativa pecuniaria di cui al comma 1 dell'articolo 12 ovvero della sanzione amministrativa pecuniaria più elevata di cui all'articolo 13 per i casi in cui la suddetta violazione riguardi le indicazioni specifiche prescritte per i mangimi non conformi ai requisiti stabiliti dalla normativa europea.
  Tra le suddette indicazioni obbligatorie rientra quella sulla durata di conservazione del prodotto. Il comma 2 dell'articolo 12 commina una sanzione amministrativa pecuniaria per il caso di immissione sul mercato dopo tale termine.
  La summenzionata sanzione di cui al comma 1 dell'articolo 12 si applica altresì – ai sensi dell'articolo 14 – nel caso in cui siano state inserite nell'etichettatura delle materie prime per mangimi o dei mangimi indicazioni a carattere facoltativo senza il rispetto dei princìpi generali di cui al citato regolamento (CE) n. 767/2009.
  L'articolo 15 prevede una sanzione amministrativa pecuniaria per i casi di mancato rispetto delle condizioni in base alle quali i mangimi possono essere commercializzati sfusi o in imballaggi o recipienti non sigillati.
  Ulteriori specifiche fattispecie relative all'etichettatura ed alla presentazione dei mangimi o delle materie prime per mangimi sono oggetto di sanzioni amministrative pecuniarie negli articoli 16 e 17.
  Il comma 1 dell'articolo 18 prevede che, in presenza di reiterate violazioni rientranti nelle fattispecie, ivi richiamate, per le quali il presente schema commina sanzioni più elevate, gli organi di controllo possano proporre all'autorità competente l'adozione del provvedimento di sospensione dell'attività da tre giorni a tre mesi. Ai sensi del successivo comma 2, qualora le violazioni – rientranti nelle suddette fattispecie di illecito con sanzioni più elevate – presentino natura di gravità, l'autorità competente può disporre la revoca della registrazione o del riconoscimento degli stabilimenti dell'operatore del settore dei mangimi.
  L'articolo 19 abroga le norme vigenti che prevedono sanzioni amministrative pecuniarie per alcune fattispecie di violazione del decreto legislativo 24 febbraio 1997, n. 45, decreto che ha recepito alcune direttive europee in materia di alimenti dietetici per animali e che è da ritenersi assorbito dal citato regolamento (CE) n. 767/2009.
  Gli articoli 20 e 22 recano, rispettivamente, le clausole di invarianza degli oneri a carico della finanza pubblica ed una norma finale, mentre l'articolo 21 disciplina la destinazione degli introiti derivanti dalle sanzioni in oggetto.
  Formula quindi una proposta di parere favorevole.

  Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole formulata dalla relatrice.

Schema di decreto legislativo recante disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni di cui al regolamento (UE) n. 649/2012 sull'esportazione ed importazione di sostanze chimiche pericolose.
Atto n. 355.
(Esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del Regolamento, e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno.

  Marco BERGONZI (PD), relatore, ricorda che lo schema di decreto legislativo Pag. 24in esame – predisposto in base alla delega recata dalla legge di delegazione europea 2013 – secondo semestre (legge 7 ottobre 2014, n. 154) – reca (come specifica l'articolo 1) l'apparato sanzionatorio per le violazioni delle disposizioni del regolamento (CE) n. 649/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, sull'esportazione e importazione (rispettivamente, all'esterno ed all'interno dell'Unione europea) di sostanze chimiche pericolose.
  L'articolo 2 dello schema specifica che le autorità competenti per lo svolgimento delle funzioni amministrative stabilite dal suddetto regolamento (CE) n. 649/2012 sono il Ministero della salute, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ed il Ministero dello sviluppo economico e che la Direzione generale della prevenzione sanitaria del Ministero della salute provvede a coordinare l'operato anche degli altri Dicasteri summenzionati e costituisce il punto di contatto per gli esportatori e per le autorità europee e degli altri Stati membri.
  L'articolo 3, comma 1, commina sanzioni amministrative pecuniarie per le esportazioni al di fuori dell'Unione europea di una sostanza chimica compresa nell'allegato I, parte 1, del citato regolamento (CE) n. 649/2012 o di una miscela contenente una di tali sostanze in concentrazione tale da rientrare nell'obbligo di etichettatura, eseguite senza aver adempiuto gli obblighi di notifica (iniziali e periodici) previsti dal medesimo regolamento (CE) n. 649/2012 .
  Il successivo comma 2 prevede una sanzione amministrativa pecuniaria più elevata per il caso in cui l'inadempimento dei medesimi obblighi di notifica riguardi un prodotto contenente una sostanza chimica compresa nelle parti 2 o 3 del suddetto allegato I, in forma non reattiva o contenente una miscela che comprenda una di tali sostanze in concentrazione tale da rientrare nell'obbligo di etichettatura.
  Il comma 3 reca una sanzione amministrativa pecuniaria per il caso di inadempimento dell'obbligo di revisione della notifica, revisione che è richiesta per l'ipotesi in cui l'esportazione abbia luogo successivamente all'entrata in vigore di modifiche della legislazione europea nonché per l'ipotesi in cui venga variata la composizione della miscela.
  Riguardo a tali ipotesi, il comma 3 in esame fa riferimento esclusivamente alle fattispecie di esportazione descritte nel precedente comma 1, mentre, in base all'articolo 15 del citato regolamento (CE) n. 649/2012, l'obbligo di revisione della notifica sembrerebbe posto anche con riguardo alle fattispecie di esportazione individuate nel comma 2.
  L'articolo 4 commina una sanzione amministrativa pecuniaria per il caso in cui l'esportatore o l'importatore nell'Unione europea non comunichi entro il 31 marzo di ogni anno, ovvero comunichi in modo inesatto o incompleto, alla Direzione generale della prevenzione sanitaria del Ministero della salute i dati sulle esportazioni o importazioni eseguite nell'anno precedente delle sostanze, miscele o articoli individuati dall'articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 649/2012.
  Il comma 1 dell'articolo 5 concerne un obbligo specifico per le esportazioni in Paesi terzi aderenti alla Convenzione di Rotterdam, relativa alla procedura di previo assenso informato per taluni prodotti chimici e pesticidi pericolosi nel commercio internazionale. Si prevede una sanzione amministrativa pecuniaria per il caso in cui l'esportatore non si conformi alle decisioni contenute nella risposta del Paese importatore entro il termine di sei mesi dalla comunicazione delle medesime decisioni, da parte del segretariato della Convenzione, alla Commissione europea. Il successivo comma 2 commina una sanzione amministrativa pecuniaria per il caso di esportazione di una sostanza chimica compresa nelle parti 2 o 3 del suddetto allegato I del regolamento (CE) n. 649/2012, o di una miscela che comprenda una di tali sostanze in concentrazione tale da rientrare nell'obbligo di etichettatura, senza che ricorra almeno uno dei seguenti presupposti: sia stato acquisito il consenso esplicito dell'autorità competente del Paese terzo importatore; l'autorità Pag. 25italiana competente abbia valutato – secondo le procedure e le condizioni di cui all'articolo 14, paragrafi 6 e 7, del regolamento (CE) n. 649/2012 – che, nel caso specifico, non sia necessario il consenso esplicito suddetto.
  Il comma 3 dell'articolo 5 prevede una sanzione amministrativa pecuniaria per il caso di esportazione di una sostanza chimica al di fuori dei termini temporali e dei presupposti di cui all'articolo 14, paragrafo 10, del regolamento (CE) n. 649/2012. Quest'ultimo vieta l'esportazione nei sei mesi precedenti la scadenza indicata o deducibile dalla data di fabbricazione, a meno che le proprietà intrinseche della sostanza non lo consentano.
  Il comma 4 concerne l'esportazione di pesticidi. Esso prevede una sanzione amministrativa pecuniaria per la violazione dell'obbligo di apporre un'etichetta contenente informazioni specifiche sulle condizioni di conservazione e sulla stabilità delle sostanze nelle condizioni climatiche del Paese importatore. Sembrerebbe opportuno chiarire se la sanzione sia comminata anche per l'ipotesi di violazione dell'obbligo di conformità (dei pesticidi esportati) alle norme in materia di purezza previste dalla legislazione europea, obbligo di cui al secondo periodo del richiamato articolo 14, paragrafo 11, del regolamento (CE) n. 649/2012.
  L'articolo 6 commina una sanzione penale (arresto fino a tre mesi o ammenda da 40.000 a 150.000 euro) per l'esportazione di una sostanza chimica o di un articolo elencati nell'allegato V del regolamento (CE) n. 649/2012 – allegato che individua sostanze ed articoli dei quali (ai fini della tutela della salute umana e dell'ambiente) sono vietate sia la circolazione nell'Unione europea sia l'esportazione.
  L'articolo 7 prevede una sanzione amministrativa pecuniaria per il caso di inadempimento, da parte dell'esportatore, dell'obbligo di fornire alcune informazioni, a cui hanno diritto, in base alla citata Convenzione di Rotterdam, alcuni specifici Paesi aderenti.
  Il comma 1 dell'articolo 8 commina una sanzione amministrativa pecuniaria per il caso di inadempimento, da parte dell'esportatore delle sostanze chimiche, di uno dei seguenti obblighi: etichettatura ed imballaggio in conformità con le relative prescrizioni della legislazione europea; corredo ed invio di una scheda informativa sulla sicurezza, redatta in conformità con le relative norme della legislazione europea. Per l'ipotesi specifica in cui la violazione consista nella mancata apposizione sull'etichetta della data di scadenza e della data di fabbricazione, ove richieste dalle norme europee, o, quando necessario, della data di scadenza indicata con riferimento a distinte zone climatiche, il comma 2 dell'articolo 8 prevede una sanzione amministrativa pecuniaria meno elevata.
  Il comma 1 dell'articolo 9 specifica che l'attività di vigilanza e di accertamento e irrogazione delle sanzioni di cui al presente decreto è esercitata dai Dicasteri di cui al precedente articolo 2, comma 2, e, nell'ambito delle rispettive competenze, dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli, dal Corpo della Guardia di finanza e dalle regioni e province autonome.
  Il successivo comma 2 prevede che i Dicasteri e le altre amministrazioni summenzionati individuino le modalità operative idonee ad attuare il regolamento (CE) n. 649/2012, anche in coerenza con i princìpi dello sportello unico doganale e con le disposizioni di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 novembre 2010, n. 242, recante «Definizione dei termini di conclusione dei procedimenti amministrativi che concorrono all'assolvimento delle operazioni doganali di importazione ed esportazione».
  Il comma 3 dell'articolo 9 prevede, a carico del trasgressore, il sequestro amministrativo della sostanza chimica o di un articolo non conforme, secondo le prescrizioni del presente decreto, alle norme del regolamento (CE) n. 649/2012.
  Il successivo comma 4 specifica che i soggetti che svolgono l'attività di vigilanza in esame sono tenuti agli obblighi di Pag. 26riservatezza relativamente alle informazioni acquisite, in conformità alla legislazione vigente.
  L'articolo 10 fa rinvio alla disciplina generale sulle sanzioni amministrative, in quanto compatibile.
  Il comma 1 dell'articolo 11 demanda ad un decreto del Ministro della salute, da emanarsi, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro novanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, la determinazione, sulla base del costo effettivo del servizio, delle tariffe per l'integrale copertura dei costi sostenuti dalla Direzione generale della prevenzione sanitaria del Ministero della salute, connessi all'espletamento della procedura di notifica di esportazione, e delle relative modalità di versamento. Le tariffe sono aggiornate ogni due anni con la medesima procedura. I commi 2 e 3 dell'articolo 11 recano le clausole di invarianza degli oneri a carico della finanza pubblica.
  Il comma 1 dell'articolo 12 abroga il decreto legislativo 27 ottobre 2011, n. 200, recante la disciplina sanzionatoria per la violazione del precedente regolamento (CE) n. 689/2008 sull'esportazione ed importazione di sostanze chimiche pericolose, regolamento abrogato da parte del regolamento (CE) n. 649/2012.
  Il successivo comma 2 prevede che la misura delle sanzioni amministrative pecuniarie stabilite dal presente decreto sia aggiornata ogni due anni, sulla base delle variazioni dell'indice nazionale dei prezzi al consumo ivi richiamato.
  Ai sensi del comma 3, i proventi derivanti dall'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di spettanza statale per le violazioni previste dal presente decreto sono versati all'entrata del bilancio dello Stato.
  Il comma 4 specifica che nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome le disposizioni del presente decreto si applicano nel rispetto degli statuti speciali e delle relative norme di attuazione.
  Preannuncia quindi il proprio orientamento favorevole sul provvedimento in titolo.

  Michele BORDO, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Schema di decreto legislativo recante disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 1924/2006 relativo alle indicazioni nutrizionali e sulla salute fornite sui prodotti alimentari.
Atto n. 356
(Esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno.

  Tea ALBINI (PD), relatrice, sottolinea come lo schema di decreto legislativo in esame – predisposto in base alla disciplina di delega generale di cui all'articolo 2 della Legge di delegazione europea 2013 – secondo semestre (legge 7 ottobre 2014, n. 154) – rechi l'apparato sanzionatorio per le violazioni delle disposizioni del regolamento (CE) n. 1924/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, relativo alle indicazioni nutrizionali e sulla salute fornite sui prodotti alimentari (destinati ad esseri umani).
  L'articolo 1 dello schema definisce il suddetto oggetto del provvedimento e fa salve, relativamente alle attribuzioni dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, le norme del codice del consumo (di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206) e del decreto legislativo 2 agosto 2007, n. 145, concernente la pubblicità ingannevole.
  Ai sensi dell'articolo 2, le autorità preposte all'applicazione del presente decreto sono il Ministero della salute, le regioni e le province autonome e le aziende sanitarie locali, secondo gli ambiti di rispettiva competenza.
  L'articolo 3 commina una sanzione amministrativa pecuniaria per il caso di violazione, da parte di un operatore del settore alimentare, della norma del citato regolamento (CE) n. 1924/2006 che vieta l'impiego, nell'etichettatura, nella presentazione Pag. 27e nella pubblicità degli alimenti, di indicazioni nutrizionali o sulla salute che diano adito a dubbi sulla sicurezza o sull'adeguatezza nutrizionale di altri alimenti o che incoraggino o tollerino il consumo eccessivo di un alimento. La misura della sanzione è più elevata (ai sensi del medesimo articolo 3) qualora la violazione concerna un'indicazione sulla salute (anziché un'indicazione nutrizionale).
  L'articolo 4 prevede una sanzione amministrativa pecuniaria per la violazione dei divieti posti dall'articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1924/2006, relativi alle bevande contenenti più dell'1,2 per cento in volume di alcol. In base a tali divieti, sulle confezioni non possono essere poste indicazioni sulla salute, mentre le indicazioni nutrizionali sono ammesse soltanto qualora riguardino un basso tenore alcolico o la riduzione nel contenuto alcolico oppure la riduzione nel contenuto energetico. La misura della sanzione è più elevata (ai sensi del medesimo articolo 4) qualora la violazione concerna il divieto di indicazione sulla salute.
  L'articolo 5 commina una sanzione amministrativa pecuniaria per l'ipotesi di violazione, da parte di un operatore del settore alimentare, del principio secondo il quale le indicazioni nutrizionali e sulla salute (nell'etichettatura, nella presentazione e nella pubblicità) devono riferirsi agli alimenti pronti per essere consumati secondo le istruzioni del produttore.
  L'articolo 6 prevede una sanzione amministrativa pecuniaria per il caso in cui un operatore del settore alimentare non fornisca all'autorità competente, entro trenta giorni dall'eventuale richiesta, tutti gli elementi e i dati comprovanti il rispetto del medesimo regolamento (CE) n. 1924/2006.
  L'articolo 7 commina una sanzione amministrativa pecuniaria per l'ipotesi in cui un operatore del settore alimentare non fornisca (insieme con l'alimento) l'etichetta sulla quale sia formulata un'indicazione nutrizionale o sulla salute, ad esclusione dei casi di pubblicità generica.
  L'articolo 8 prevede una sanzione amministrativa pecuniaria per il caso di impiego (nell'etichettatura, nella presentazione o nella pubblicità), da parte di un operatore alimentare, di un'indicazione nutrizionale non compresa nel relativo elenco di cui al regolamento (CE) n. 1924/2006 (secondo la versione vigente al momento del fatto) o senza il rispetto delle specifiche condizioni poste dal medesimo regolamento.
  L'articolo 9 commina una sanzione amministrativa pecuniaria per il caso di impiego (nell'etichettatura, nella presentazione o nella pubblicità), da parte di un operatore alimentare, di indicazioni comparative senza il rispetto delle specifiche condizioni poste dall'articolo 9 del regolamento (CE) n. 1924/2006. Al riguardo, l'articolo 9 dello schema fa riferimento esclusivamente alle indicazioni nutrizionali comparative, mentre il citato articolo 9 del regolamento (CE) n. 1924/2006 sembrerebbe implicitamente far riferimento (nel paragrafo 1, primo periodo, che adopera il termine «confronto») anche a indicazioni comparative sulla salute.
  Il comma 1 dell'articolo 10 prevede una sanzione amministrativa pecuniaria per il caso di impiego (nell'etichettatura, nella presentazione o nella pubblicità), da parte di un operatore alimentare, di un'indicazione sulla salute diversa da quelle autorizzate ai sensi degli artt. 13 e seguenti del regolamento (CE) n. 1924/2006, e successive modificazioni. Il successivo comma 2 commina una sanzione amministrativa pecuniaria meno elevata per il caso in cui l'indicazione sulla salute rientri nel novero suddetto, ma non siano state rispettate le specifiche condizioni di applicabilità. Il comma 3 dell'articolo 10 prevede una sanzione amministrativa pecuniaria per l'ipotesi in cui un'indicazione sulla salute sia stata impiegata (nell'etichettatura, nella presentazione o nella pubblicità) senza le connesse informazioni prescritte dall'articolo 10, paragrafo 2, e dall'articolo 14, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1924/2006. Il successivo comma 4 commina una sanzione amministrativa pecuniaria per il caso in cui un operatore del settore alimentare Pag. 28faccia riferimento (nell'etichettatura, nella presentazione o nella pubblicità), senza l'accompagnamento di un'indicazione specifica sulla salute (autorizzata in base alle norme europee suddette), a benefìci «generali e non specifici della sostanza nutritiva o dell'alimento per la buona salute complessiva o per il benessere derivante dallo stato di salute».
  L'articolo 11 reca una sanzione amministrativa pecuniaria per l'ipotesi in cui un operatore del settore alimentare impieghi (nell'etichettatura, nella presentazione o nella pubblicità) una delle indicazioni sulla salute vietate ai sensi dell'articolo 12 del regolamento (CE) n. 1924/2006.
  L'articolo 12 prevede che, nel caso in cui vi sia una reiterazione specifica delle violazioni oggetto del presente decreto, possa essere irrogata – oltre alla sanzione amministrativa pecuniaria stabilita da quest'ultimo –, tenuto conto della natura e della gravità dei fatti, la sospensione del provvedimento che consente lo svolgimento dell'attività nell’àmbito della quale sia stato commesso l'illecito, per un periodo di giorni lavorativi da un minimo di dieci ad un massimo di venti. Per la nozione di reiterazione specifica, l'articolo 12 fa rinvio all'articolo 8-bis della L. 24 novembre 1981, n. 689, concernente gli illeciti amministrativi; quest'ultimo articolo fa riferimento a violazioni della medesima disposizione, commesse nell’àmbito di un quinquennio.
  L'articolo 13 specifica che l'attività di controllo ufficiale (nella materia di cui al presente schema) è svolta dalle autorità di cui al precedente articolo 2, comma 2, anche su segnalazione di soggetti privati, e che le medesime provvedono, nell’àmbito delle rispettive competenze, all'accertamento ed all'irrogazione delle sanzioni. I soggetti che svolgono l'attività di vigilanza in esame sono tenuti agli obblighi di riservatezza relativamente alle informazioni acquisite, in conformità alla legislazione vigente (comma 2). Sono fatte salve le competenze degli altri organi competenti all'accertamento delle violazioni di cui al citato regolamento (CE) n. 1924/2006 – quale (come detto) l'Autorità garante della concorrenza e del mercato (comma 3).
  Il comma 1 dell'articolo 14 reca le clausole di invarianza degli oneri a carico della finanza pubblica. Il successivo comma 2 destina i proventi derivanti dalle sanzioni amministrative pecuniarie di competenza statale (irrogate per le violazioni di cui al presente decreto) allo stato di previsione del Ministero della salute, ai fini del miglioramento della programmazione e dell'attuazione del piano nazionale integrato dei controlli. Il comma 3 prevede che la misura delle sanzioni amministrative pecuniarie stabilite dal presente decreto sia aggiornata ogni due anni, sulla base delle variazioni dell'indice nazionale dei prezzi al consumo ivi richiamato.
  L'articolo 15, insieme con il comma 3 del precedente articolo 13, fa rinvio alla disciplina generale sulle sanzioni amministrative.
  Formula quindi una proposta di parere favorevole.

  Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole formulata dalla relatrice.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di armonizzazione della normativa nazionale in materia di inquinamento acustico.
Atto n. 362.
(Esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del Regolamento, e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno.

  Michele BORDO, presidente, rileva che la XIV Commissione Politiche dell'Unione europea avvia l'esame di due schemi di decreto legislativo recanti disposizioni per l'armonizzazione della normativa nazionale in materia di inquinamento acustico (Atti del Governo n. 362 e n. 363) con cui viene data attuazione alla delega contenuta nella legge europea 2013-bis (legge 30 ottobre 2014, n. 161).Pag. 29
  Segnala che l'articolo 19 della legge europea 2013-bis prevede principi e criteri direttivi specifici per l'esercizio della delega, orientati a rendere la normativa nazionale maggiormente coerente con talune prescrizioni previste dalla disciplina europea, sotto il profilo della semplificazione e dell'aggiornamento al progresso tecnologico.
  In particolare, l'articolo 19, comma 2 (lettere da a) a m)) della legge europea 2013-bis prevede i seguenti principi e criteri direttivi specifici per l'adozione dei decreti legislativi:
   a) la coerenza dei piani di intervento di contenimento e di abbattimento del rumore previsti dal decreto ministeriale Ambiente 29 novembre 2000 con i piani di azione, con le mappature acustiche e con le mappe acustiche strategiche previsti dalla direttiva 2002/49/CE;
   b) il recepimento a livello nazionale dei descrittori acustici diversi da quelli disciplinati dalla legge n. 447 del 1995 e l'introduzione dei relativi metodi di determinazione a completamento e integrazione di quelli introdotti dalla medesima legge;
   c) l'armonizzazione della normativa nazionale relativa alla disciplina delle sorgenti di rumore delle infrastrutture dei trasporti e degli impianti industriali e relativo aggiornamento ai sensi della legge n. 447 del 1995;
   d) l'adeguamento della normativa nazionale alla disciplina della rumorosità prodotta nell'ambito dello svolgimento delle attività sportive;
   e) l'adeguamento della normativa nazionale alla disciplina della rumorosità prodotta dall'esercizio degli impianti eolici;
   f) l'adeguamento della disciplina dell'attività e della formazione della figura professionale di tecnico competente in materia di acustica ai sensi degli articoli 2-3 della legge 447 del 1995 ed armonizzazione con la direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi del mercato interno e con l'articolo 3 della legge n. 148 del 2011;
   g) la semplificazione delle procedure autorizzative in materia di requisiti acustici passivi degli edifici;
   h) l'introduzione nell'ordinamento nazionale di criteri relativi alla sostenibilità economica degli obiettivi della legge n. 447 del 1995 relativamente agli interventi di contenimento e di abbattimento del rumore previsti dal decreto ministeriale Ambiente 29 novembre 2000 e dai regolamenti di esecuzione di cui all'articolo 11 della legge n. 447 del 1995 per il graduale e strategico raggiungimento dei principi contenuti nella direttiva 2002/49/CE;
   i) l'adeguamento della disciplina riguardante la gestione ed il periodo di validità dell'autorizzazione degli organismi di certificazione previsti dalla direttiva 2000/14/CE, alla luce del nuovo iter di accreditamento ai sensi del regolamento (CE) n. 765/2008 che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato;
   l) l'armonizzazione con la direttiva 2000/14/CE per quanto concerne il settore inerente le competenze delle persone fisiche e giuridiche che mettono a disposizione sul mercato macchine ed attrezzature destinate a funzionare all'aperto;
   m) l'adeguamento del regime sanzionatorio in caso di mancato rispetto del livello di potenza sonora garantito previsto dalla direttiva 2000/14/CE e definizione delle modalità di utilizzo dei proventi derivanti dall'applicazione delle sanzioni previste dall'articolo 15 del decreto legislativo n. 262 del 2002.

  In particolare, il Governo è delegato ad emanare uno o più decreti legislativi per il riordino dei provvedimenti normativi vigenti inerenti la tutela dell'ambiente esterno e dell'ambiente abitativo dall'inquinamento acustico prodotto dalle sorgenti sonore fisse e mobili, nonché all'armonizzazione della normativa nazionale con le direttive 2002/49/CE, 2000/14/CE e 2006/123/CE e con il regolamento (CE) n. 765/2008.Pag. 30
  In via generale, in materia di inquinamento acustico e relativa normativa nazionale, ricorda che l'Italia è interessata dalla procedura di infrazione n. 2013/2022 aperta dalla Commissione europea contro l'Italia il 25 aprile 2013 per la non corretta attuazione di alcune norme della direttiva 2002/49/CE relativa alla determinazione ed alla gestione del rumore ambientale, con riguardo all'elaborazione e all'adozione delle mappe acustiche strategiche e dei c.d. piani d'azione di intervento sulle aree. Osserva che, successivamente alla messa in mora complementare ex articolo 258 TFUE dello scorso 25 febbraio 2016, il Governo ha fornito alla Commissione europea un aggiornamento sullo stato di attuazione della direttiva 2002/49/CE, prevedendo che la documentazione relativa ai piani di azione di ciascuna tipologia di infrastruttura principale dei trasporti e degli agglomerati sarà trasmessa, in sostituzione e ad integrazione di quella finora trasmessa, al fine di ottemperare a quanto richiesto.
  Passa ora ad illustrare sinteticamente i contenuti dello schema di decreto n. 362, che dà attuazione ai principi di delega di cui alle lettere a), b), c), d), e), f) e h) dell'articolo 19 della Legge europea 2013-bis rinviando, per una descrizione dettagliata dell'articolato, alla documentazione predisposta dagli Uffici.
  Lo schema di decreto operando modifiche ed integrazioni al decreto legislativo n. 194 del 2005 (di attuazione della direttiva 2002/49/CE – c.d. direttiva END, Enviromental Noise Directive) e alla legge 26 ottobre 1995, n. 447 (legge quadro sull'inquinamento acustico), al fine di assicurare la completa armonizzazione della normativa nazionale in materia di inquinamento acustico con la normativa comunitaria. In linea generale, le disposizioni del provvedimento sono ispirate ai principi fondamentali in materia di tutela dell'ambiente esterno e dell'ambiente abitativo dall'inquinamento acustico, di cui all'articolo 1 della legge quadro n. 447 del 1995, e sono volte a garantire elevate ed adeguate forme di tutela dall'inquinamento acustico ambientale; a semplificare gli atti e le procedure amministrative, evitando sovrapposizioni e duplicazioni; e ad armonizzare le azioni previste dalla direttiva con gli strumenti di pianificazione stabiliti a livello nazionale, ovvero i Piani di risanamento comunali e delle infrastrutture dei trasporti già approvati e realizzati, o in fase di realizzazione, nonché gli interventi in corso e programmati.
  Ricorda che tale direttiva, che si pone come la prima direttiva quadro del settore, non mira alla regolamentazione di tutti gli aspetti del rumore ambientale, ma unicamente quelli che riguardano i cd. «grandi protagonisti» del rumore in Europa, ossia i gestori delle principali infrastrutture di trasporti (stradali, ferroviarie ed aeroportuali) e dei principali agglomerati urbani (con popolazione superiore a 100.000 abitanti). Segnalo inoltre che il recepimento della recente direttiva 2015/996 del 19 maggio 2015, che stabilisce metodi comuni per la determinazione del rumore a norma della direttiva 2002/49/CE, favorirà i processi di determinazione del rumore e la comparabilità dei dati, anche alla luce degli studi dell'Organizzazione mondiale della sanità in merito agli effetti del rumore sulla salute, che hanno accresciuto la consapevolezza dei danni che può causare l'inquinamento acustico.
  Lo schema di decreto in esame si compone di 28 articoli suddivisi in 8 capi e due allegati. I primi sette capi danno attuazione ciascuno ad uno specifico criterio di delega, l'ottavo reca le disposizioni finali. L'allegato 1 disciplina gli aspetti procedurali per l'iscrizione e la cancellazione dall'elenco, nonché per l'aggiornamento professionale degli iscritti. L'allegato 2 elenca le classi di laurea ai fini dell'iscrizione nell'elenco dei tecnici competenti in acustica e reca la disciplina del corso di abilitazione alla professione di tecnico competente in acustica.
  Più precisamente, l'articolo 1 è volto ad adeguare la disciplina nazionale (di cui al decreto legislativo n. 194 del 2005 Attuazione della direttiva 2002/49/CE relativa alla determinazione e alla gestione del rumore ambientale») a quanto previsto nell'articolo 3 della direttiva 2002/49, che Pag. 31definisce «zona silenziosa in aperta campagna» una zona, delimitata dalla competente autorità, che non risente del rumore del traffico, di attività industriali o di attività ricreative. L'articolo 2 modifica l'articolo 3 del decreto legislativo n. 194/2005 modificando la tempistica per la trasmissione delle mappe acustiche degli agglomerati urbani, delle infrastrutture di interesse nazionale o regionale, e dei servizi pubblici di trasporto nonché introduce l'obbligo di redazione delle mappature acustiche secondo i criteri e le specifiche dettati dalla direttiva 2007/2 (Inspire). L'articolo 3 modifica la tempistica di cui all'articolo 4 del decreto legislativo n. 194/2005 per la trasmissione dei piani d'azione degli agglomerati urbani, delle infrastrutture e dei servizi pubblici di trasporto. L'articolo 4 modifica l'articolo 7 del decreto legislativo n. 194/2005 intervenendo sulla la tempistica per le comunicazioni delle regioni, delle società e degli enti gestori di servizi pubblici di trasporto al Ministero dell'ambiente, nonché la tempistica per le comunicazioni del Ministero dell'ambiente alla Commissione europea, in materia di dati riguardanti gli agglomerati, gli assi stradali e ferroviari principali, gli aeroporti principali, le mappe acustiche strategiche, le mappature acustiche e i piani d'azione. L'articolo 5 modifica l'articolo 8 del decreto legislativo n. 194/2005 aggiornando i riferimenti normativi relativi all'informazione e consultazione del pubblico in materia ambientale. L'articolo 6 modifica l'articolo 11 del decreto legislativo n. 194/2005 in materia di sanzioni amministrative alle società e agli enti gestori dei servizi pubblici di trasporto, che non adempiono agli obblighi di trasmissione della mappatura acustica e dei piani d'azione, nonché di comunicazione dei relativi dati.
  L'articolo 7 prevede, a decorrere dal 31 dicembre 2018, la sostituzione dell'allegato 2 del decreto legislativo 194 del 2005 con l'allegato alla direttiva 2015/996, recante l'applicazione dei metodi comuni per la determinazione del rumore stabiliti a norma della direttiva 2002/49/CE. L'articolo 8 istituisce presso il Ministero dell'ambiente una Commissione per la tutela dall'inquinamento acustico, composta da rappresentanti dei Ministeri dell'ambiente, della salute, delle infrastrutture e dello sviluppo economico e svolge compiti di supporto tecnico scientifico. L'articolo 9 è principalmente volto ad introdurre nuove definizioni all'interno della legge quadro sull'inquinamento acustico n. 447 del 1995. L'articolo 10 precisa, con riferimento a provvedimenti di attuazione della legge quadro sull'inquinamento acustico, che essi devono essere aggiornati e verificati non solo in funzione di nuovi elementi conoscitivi o situazioni, ma anche a seguito di successive modifiche normative. L'articolo 11 modifica l'articolo 7 della legge n. 447 del 1995, relativa alle modalità, alle finalità e ai termini di presentazione della relazione sullo stato acustico del comune. L'articolo 12 modifica l'articolo 8 della legge n. 447 del 1995 e prevede che la valutazione di impatto acustico di infrastrutture di trasporto (lineari, aeroportuali e marittime) deve considerare i casi di concorrenza tra le diverse infrastrutture interessate. L'articolo 13 novella l'articolo 10 della Legge quadro sull'inquinamento acustico, al fine di aggiornare in euro l'importo delle sanzioni amministrative, nonché per prevedere l'applicazione delle predette sanzioni anche in caso di superamento del valore limite di immissione, secondo le nuove definizioni di cui all'articolo 2 della legge. L'articolo 14 prevede la modifica, l'integrazione o l'abrogazione dei regolamenti ministeriali emanati in attuazione dell'articolo 11, comma 1, della legge quadro sull'inquinamento acustico (legge n. 447 del 1995), nonché l'emanazione di nuovi regolamenti al fine di disciplinare sorgenti di rumore attualmente non considerate dalla normativa o per le quali non siano ancora stati emanati i provvedimenti attuativi. L'articolo 15 attribuisce ai comuni le funzioni amministrative di controllo anche relativamente all'osservanza delle disposizioni previste dai regolamenti ministeriali di esecuzione, nonché delle norme statali e regionali dettate in applicazione della legge n. 447 del 1995.Pag. 32
  Gli articoli 16 e 17 prescrivono l'aggiornamento del decreto del Presidente della Repubblica n. 304 del 2001 (che disciplina le emissioni sonore prodotte nello svolgimento di attività sportive) alle disposizioni dello schema in esame.
  Le norme del Capo V aggiungono gli impianti eolici nell'ambito della definizione di «sorgenti sonore fisse» dettata dalla legge quadro (articolo 18) e, conseguentemente, prevedono l'emanazione di un apposito decreto del Ministro dell'ambiente finalizzato alla determinazione dei criteri per la misurazione del rumore emesso da tali impianti eolici e per il contenimento dell'inquinamento acustico dagli stessi prodotto (articolo 19).
  Il Capo VI intende dare attuazione al criterio di delega di cui all'articolo 19, comma 2, lettera f) della Legge europea 2013-bis, relativo all'adeguamento della disciplina dell'attività e della formazione della figura professionale di tecnico competente in materia di acustica. A tal fine vengono individuati i criteri generali per l'esercizio di tale professione (articolo 20), si disciplina l'elenco nominativo dei soggetti abilitati istituito presso il Ministero dell'ambiente (articolo 21), e i requisiti necessari per la relativa iscrizione (articolo 22). L'articolo 23 istituisce il tavolo tecnico nazionale di coordinamento presso il Ministero dell'ambiente e l'articolo 24 modifica l'articolo 2 della Legge quadro sull'inquinamento acustico al fine di adeguarlo alle nuove disposizioni riguardanti l'abilitazione all'esercizio della professione recate dallo schema di decreto in esame.
  L'articolo 25 disciplina il regime transitorio, prevedendo che le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano applicano la disciplina previgente in relazione alle domande di riconoscimento della qualificazione di tecnico competente in acustica, ove già presentate alla data di entrata in vigore dello schema in esame.
  L'articolo 26 prevede che la sostenibilità economica degli obiettivi della legge quadro sull'inquinamento acustico sia disciplinata sulla base di specifici criteri, concernenti anche le modalità di intervento in ambienti destinati ad attività produttive, in coerenza con gli indirizzi emanati dalla Commissione europea e, in ambito nazionale, con le norme tecniche prodotte dagli enti di normazione in materia.
  L'articolo 27 reca disposizioni in materia di provvedimenti attuativi. L'articolo 28 reca disposizioni finali e abrogazioni.
  L'Allegato 1 indica le modalità procedurali per l'iscrizione e la cancellazione dall'elenco dei tecnici competenti in acustica, nonché per l'aggiornamento professionale.
  L'Allegato 2, elenca nella Parte A le classi di laurea ai fini dell'iscrizione nell'elenco dei tecnici competenti in acustica, e disciplina nella Parte B il corso di abilitazione alla professione di tecnico competente in acustica.

  Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni per l'armonizzazione della normativa nazionale in materia di inquinamento acustico con la direttiva 2000/14/CE e con il regolamento (CE) n. 765/2008.
Atto n. 363.
(Esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del Regolamento, e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno.

  Michele BORDO, presidente, rileva che lo schema di decreto n. 363 modifica e integra il decreto legislativo 4 settembre 2003, n. 262, recante attuazione dalla direttiva 2000/14/CE sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti l'emissione acustica ambientale delle macchine ed attrezzature destinate a funzionare all'aperto, per quanto riguarda, in particolare, l'immissione in commercio e la libera circolazione di macchine e attrezzature, le procedure per l'accreditamento degli organismi incaricati delle valutazioni di conformità, il regime sanzionatorio, nonché i requisiti minimi per la designazione dei suddetti organismi. Pag. 33
  Segnala che con riferimento allo specifico ambito oggetto dello schema n. 363 non risultano procedure di contenzioso europeo. L'intervento regolatorio mira a colmare un vuoto normativo relativo alle macchine rumorose operanti all'aperto e regolamentate dalla Direttiva 2000/14/CE, importate da Paesi extracomunitari e che sono poste in commercio nella distribuzione di dettaglio, per le quali non sia stata prodotta la certificazione e la marcatura CE, e a prevenire pertanto possibili procedure di infrazione nei confronti dell'Italia.
  Il provvedimento si compone di 7 articoli con cui viene data attuazione ai criteri specifici di delega di cui alle lettere i), l) e m), concernenti rispettivamente: la gestione e il periodo di validità dell'autorizzazione degli organismi di certificazione, previsti dalla direttiva 2000/14/CE, alla luce del nuovo iter di accreditamento ai sensi del regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato; l'armonizzazione con la direttiva 2000/14/CE per quanto concerne le competenze delle persone fisiche e giuridiche che mettono a disposizione sul mercato macchine e attrezzature destinate a funzionare all'aperto; l'adeguamento del regime sanzionatorio in caso di mancato rispetto del livello di potenza sonora garantito previsto dalla direttiva 2000/14/CE e la definizione delle modalità di utilizzo dei proventi derivanti dall'applicazione delle sanzioni previste dall'articolo 15 del decreto legislativo 4 settembre 2002, n. 262.
  Più in dettaglio, l'articolo 1 integra il decreto legislativo n. 262 del 2002 in materia di immissione in commercio e libera circolazione delle macchine ed attrezzature destinate a funzionare all'aperto, prevedendo che nei casi in cui il fabbricante non sia stabilito nell'Unione europea e non abbia individuato il mandatario, gli obblighi previsti dal decreto gravano su chiunque, persona fisica o giuridica, immetta in commercio o metta in servizio le macchine e attrezzature in territorio italiano. L'articolo 2 reca modifiche al citato decreto legislativo in ambito di organismi di certificazione con riguardo allo svolgimento delle procedure di valutazione di conformità che precedono l'immissione in commercio o la messa in servizio. L'articolo 3 fissa le modalità di modifica degli allegati tecnici al decreto legislativo, stabilendo che gli stessi possono essere integrati e modificati con decreto del Ministro dell'ambiente avente valore regolamentare. L'articolo 4 modifica le sanzioni amministrative pecuniarie a carico del fabbricante o del mandatario che viola le prescrizioni contenute al decreto legislativo 262/2002, prevedendo inoltre che le attività di accertamento, contestazione e notificazione delle violazioni siano svolte dall'ISPRA. L'articolo 5 modifica alcune disposizioni relative agli organismi di certificazione contenute nell'allegato IX del decreto legislativo n. 262 del 2002, avente ad oggetto i requisiti minimi per la designazione degli organismi di certificazione, nonché le procedure e i contenuti relativi alle istanze che tali organismi possono presentare. L'articolo 6 prevede l'emanazione di un decreto del Ministero dell'Ambiente, di concerto con il Ministero dello Sviluppo Economico, entro 120 giorni dall'entrata in vigore delle nuove disposizioni, per definire le caratteristiche del corso di formazione in materia di acustica ambientale per il personale incaricato dei controlli da parte degli organismi di certificazione. Infine, l'articolo 7 reca la clausola di invarianza finanziaria.

  Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 19.55.