CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 13 dicembre 2016
740.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Bilancio, tesoro e programmazione (V)
COMUNICATO
Pag. 5

SEDE CONSULTIVA

  Martedì 13 dicembre 2016. — Presidenza del presidente Francesco BOCCIA. – Interviene la Ministra per i rapporti con il Parlamento Anna Finocchiaro.

  La seduta comincia alle 19.35.

DL 189/2016: Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016.
C. 4158 Governo, approvato dal Senato.
(Parere all'Assemblea).
(Esame e conclusione – Parere favorevole – Parere su emendamenti).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto e delle proposte emendative ad esso riferite.

  Francesco BOCCIA, presidente, ricorda che la Commissione bilancio ha avviato l'esame, in sede consultiva, del provvedimento in oggetto nella seduta del 6 dicembre 2016, ai fini del parere alla VIII Commissione, e che tuttavia non ha potuto concludere il relativo iter in quanto il provvedimento stesso è pervenuto medio tempore all'esame dell'Assemblea, alla quale, nella seduta odierna, la Commissione è chiamata a esprimere il parere di competenza. Ricorda altresì che in tale occasione il relatore aveva chiesto alcuni chiarimenti in merito ai quali la rappresentante del Governo si era riservata di rispondere.

  La Ministra Anna FINOCCHIARO, rispondendo alle richieste di chiarimento formulate dal relatore, assicura che al funzionamento della Cabina di coordinamento della ricostruzione e dei Comitati istituzionali regionali, di cui ai commi 5 e 6 dell'articolo 1, si provvederà nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente, posto che i presidenti delle regioni, delle province e i sindaci parteciperanno agli organismi di coordinamento, nell'ambito delle rispettive attività istituzionali, senza ricevere compensi o rimborsi spese, e che il Commissario provvederà all'attuazione degli interventi nell'ambito dell'incarico ad esso attribuito con decreto del Presidente della Repubblica 9 settembre 2016, mentre i vice commissari non percepiranno compensi o rimborsi spese.
  Conferma che la procedura prevista dall'articolo 5 per l'erogazione di contributi da destinare alla ricostruzione privata risulta idonea a garantire il rispetto del limite di spesa costituito dagli stanziamenti Pag. 6da autorizzare con legge di bilancio, giacché tali stanziamenti sono stati quantificati con la legge di bilancio 2017 sulla base dei fabbisogni stimati per la ricostruzione privata e quindi del prevedibile tiraggio dei finanziamenti agevolati, ferma restando l'applicazione dell'articolo 17 della legge n. 196 del 2009 in relazione all'andamento della spesa effettiva.
  In caso di attivazione del potere sostitutivo dei comuni, con riguardo agli interventi su centri storici e nuclei urbani e rurali non realizzati dai privati, di cui all'articolo 11, comma 10, osserva che il mancato soddisfacimento delle pretese creditorie dei comuni stessi riveste carattere eventuale e non rientra in quella che è la fisiologica procedura di rivalsa.
  Segnala quindi che le misure urgenti per le infrastrutture viarie, di cui all'articolo 15-ter, potranno essere realizzate da ANAS a valere sul Fondo unico di cui all'articolo 1, comma 868, della legge n. 208 del 2015, anche definanziando opere che, seppure programmate, non siano ancora in corso di realizzazione con l'eccezione di quelle da eseguire per lotti funzionali, ai sensi di quanto previsto dal comma 873 del predetto articolo 1.
  Chiarisce inoltre che la stima degli effetti di gettito conseguenti all'estensione del credito di imposta di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge n. 83 del 2014 (Art bonus), disposta dall'articolo 17, comma 1, è stata effettuata sulla base della tipologia dell'agevolazione, circoscritta prevalentemente ad interventi relativi alla manutenzione, protezione e restauro di beni culturali di interesse religioso presenti nei comuni colpiti dagli eventi sismici e che, ai fini della predetta estensione del credito di imposta, è stato prudenzialmente ipotizzato un determinato valore massimo di erogazioni liberali effettuate per i citati interventi, concentrando le stesse in soli tre anni, a partire dal 2017, piuttosto che ripartirle in un profilo temporale maggiore. Rileva poi che la ripartizione del valore massimo delle erogazioni liberali tra persone fisiche e società, di cui al medesimo articolo 17, è stata effettuata sulla base dei dati disponibili relativi all'anno di imposta 2014 riguardanti le erogazioni liberali per attività culturali ed artistiche, stimando un rapporto di 2,5 tra quelle effettuate dalle società e quelle effettuate dalle persone fisiche.
  Prosegue osservando che la stima degli effetti concernenti l'estensione del medesimo credito d'imposta alle zone comprese nell'allegato 2 è stata effettuata sulla base della medesima metodologia riportata nella relazione tecnica riferita al disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 189 del 2016 (S. 2567), prevedendo una quantificazione complessiva degli oneri più che raddoppiata, che risulta sufficientemente prudenziale. Sottolinea infine che gli oneri derivanti dal citato credito di imposta, valutati dal comma 3 dell'articolo 17, in 0,8 milioni di euro per l'anno 2018, in 1,3 milioni di euro per l'anno 2019, in 1,8 milioni di euro per l'anno 2020, in 0,6 milioni di euro per l'anno 2021 e in 0,13 milioni di euro per l'anno 2022, devono intendersi incrementati, in conseguenza dell'estensione dell'ambito di applicazione del provvedimento anche ai comuni di cui all'allegato 2, di un milione di euro per l'anno 2018, di 1,7 milioni di euro per l'anno 2019, di 2,2 milioni di euro per l'anno 2020, di 0,7 milioni di euro per l'anno 2021 e di 0,14 milioni di euro per l'anno 2022, come risulta dalla relazione tecnica trasmessa dal Governo ai sensi dell'articolo 17, comma 5, della legge n. 196 del 2009.
  Evidenzia quindi che all'attuazione dell'articolo 17-bis, in materia di erogazioni liberali nei confronti dei comuni colpiti da sisma ed eventi calamitosi, non sono ascritte variazioni di gettito, in considerazione sia della scarsa propensione delle imprese ad effettuare erogazioni liberali, sia del probabile effetto di sostituzione delle erogazioni liberali previste dal presente provvedimento rispetto ad altre tipologie di erogazioni liberali.
  Fa presente che gli interventi che possono essere realizzati dagli Uffici scolastici regionali, ai sensi dell'articolo 18-bis, sono limitati all'arco temporale del solo anno scolastico 2016/2017, e dovranno essere Pag. 7effettuati nel rispetto di un tetto di spesa volto ad assicurare un limite all'ulteriore impiego di personale oltre le quote fissate dagli organici.
  Garantisce che l'utilizzo delle risorse del Fondo per la ricostruzione delle aree terremotate per la concessione di agevolazioni alle imprese danneggiate, nella misura di 35 milioni di euro, ai sensi dell'articolo 20, non pregiudica la realizzazione degli altri interventi finanziati dal predetto Fondo e che le risorse, pari a 2 milioni di euro per il 2017, per la realizzazione di un programma per la promozione e il rilancio del turismo nei territori colpiti dagli eventi sismici, come previsto dall'articolo 22, sono disponibili sul capitolo 6821 dello stato di previsione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo e possono essere effettivamente utilizzate, in coerenza con quanto previsto dalla convenzione tra Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo ed ENIT secondo cui «le parti nell'ambito dei rispettivi compiti e funzioni attribuiti dalla legge e dal vigente statuto dell'ENIT avranno sempre la facoltà di proporre lo svolgimento di ulteriori attività, che, all'esito della condivisione, potranno essere recepite nei piani annuali».
  Segnala che il profilo temporale di spendibilità delle risorse, di cui all'articolo 23, destinate alla messa in sicurezza di immobili produttivi e rivenienti dal bilancio di previsione dell'INAIL per il 2016, è compatibile con quello previsto a legislazione vigente e che gli interventi a favore delle piccole e medie imprese, previsti dall'articolo 24, saranno effettuati a valere sulle risorse disponibili nell'apposita contabilità speciale del Fondo per la crescita sostenibile, di cui all'articolo 23 del decreto-legge n. 83 del 2012, senza pregiudicare la realizzazione degli interventi già programmati a valere sulle medesime disponibilità.
  Ribadisce che l'articolo 25 non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, giacché si limita ad estendere alle aree terremotate elencate negli allegati 1 e 2 le misure di aiuto di cui alla legge n. 181 del 1989 relative alle aree di crisi industriale e non prevede stanziamenti aggiuntivi, operando nei limiti delle risorse effettivamente disponibili.
  Conferma che le attività concernenti il trattamento e il trasporto del materiale derivante dal crollo parziale o totale degli edifici, di cui all'articolo 28, potranno essere svolte dai soggetti interessati senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, fermo restando che la valutazione sulla definizione degli interventi prioritari a valere sul Fondo per la ricostruzione delle aree terremotate di cui all'articolo 4 spetta al Commissario straordinario.
  Conferma anche che le attività in materia di legalità e trasparenza, di cui all'articolo 30, potranno essere svolte dalla Struttura di missione, istituita presso il Ministero dell'interno, nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, nonché delle ulteriori risorse, pari a un milione di euro, attinte dal Fondo per la ricostruzione delle aree terremotate di cui all'articolo 4.
  Osserva che i centri per l'impiego potranno effettuare le attività poste a loro carico dall'articolo 35, giacché, da un lato, le risorse per il funzionamento dei predetti centri per l'anno 2016 sono state incrementate di 30 milioni di euro e per l'anno 2017 risultano pari a 220 milioni di euro, come risulta dalla legge di bilancio per l'anno 2017, e, dall'altro, le attività di tenuta delle liste di mobilità e di collocamento obbligatorio sono già previste a legislazione vigente.
  Sottolinea che l'esercizio dell'opzione, da parte del datore di lavoro, finalizzata ad ottenere tramite credito di imposta l'equivalente degli emolumenti versati al lavoratore impegnato come volontario, anziché il rimborso degli emolumenti medesimi, ai sensi dell'articolo 38, comma 1, non risulta suscettibile di incidere sugli attuali flussi di cassa, giacché le tempistiche istruttorie dell'una e dell'altra forma di ristoro risultano analoghe.
  Rileva che per il completamento del piano radar nazionale, di cui all'articolo Pag. 839, comma 3, sono necessari ulteriori due radar per coprire i territori della Basilicata, parte della Campania e della Puglia meridionale, e della Sicilia Occidentale già previsti nel contratto attualmente in vigore a valere su fondi già formalmente impegnati, che ammontano a circa 6,6 milioni di euro.
  Chiarisce che la Commissione istituita dall'articolo 41, recante disposizioni inerenti alla cessione di beni, sarà composta esclusivamente da dirigenti e funzionari del Dipartimento della protezione civile, i quali opereranno nell'ambito dei propri doveri d'ufficio, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
  Assicura che le attività estimative richieste dal Dipartimento della protezione civile o dal Commissario straordinario, ai sensi dell'articolo 42, comma 4, saranno svolte dall'Agenzia delle entrate nell'ambito delle risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili a legislazione vigente e che le risorse del Fondo per la ricostruzione delle aree terremotate di cui all'articolo 4 potranno essere utilizzate per il reperimento di alloggi per la locazione, ai sensi dell'articolo 43, solo nei limiti delle effettive disponibilità, come previsto dal comma 4.
  Evidenzia quindi che ai fini della determinazione dell'onere derivante dall'esclusione dalle regole di finanza pubblica, di cui all'articolo 44, si è provveduto ad analizzare le informazioni acquisite con il primo monitoraggio degli andamenti di finanza pubblica (giugno 2016), tenendo conto, tra l'altro, del potenziale utilizzo delle risorse disponibili da destinare ad interventi legati alla ricostruzione (investimenti), dei tempi medi di aggiudicazione delle opere e dei tempi medi di realizzazione delle stesse, nonché della stima degli stati avanzamento lavori (SAL) che potranno, effettivamente, trasformarsi in impegni esigibili nel corso degli ultimi mesi dell'anno 2016.
  Segnala che il numero di lavoratori ai quali si applicano le misure di sostegno al reddito di cui all'articolo 45, comma 1, è stato quantificato in 45 mila unità, pari al 75 per cento dei lavoratori dipendenti da aziende del settore privato, agricole e non, nei comuni colpiti dal sisma del 26 ottobre 2016, per le quali non trovano applicazione le vigenti disposizioni in materia di ammortizzatori sociali.
  Segnala altresì che il numero di collaboratori coordinati e continuativi, di titolari di agenzia e rappresentanza commerciale, nonché di lavoratori autonomi ai quali si applicano le misure di sostegno al reddito di cui all'articolo 45, comma 4, è stato quantificato in 42.600 unità, ipotizzando che solo il 60 per cento delle menzionate categorie di lavoratori autonomi operanti nei comuni colpiti dal sisma del 26 ottobre 2016 avesse il requisito di occupazione esclusiva o prevalente, richiesto dal citato comma 4.
  Rileva poi che il numero di soggetti in riferimento ai quali si applica l'esonero dal versamento del contributo addizionale per i periodi di trattamento di integrazione salariale straordinaria, di cui all'articolo 45, comma 8, è stato stimato in 10.500 unità, pari al 50 per cento dei lavoratori dipendenti dalle aziende situate nei comuni interessati dal sisma del 26 ottobre 2016, rientranti nel campo di applicazione delle integrazioni salariali straordinarie.
  Garantisce che il Fondo sociale per occupazione e formazione reca le disponibilità necessarie per far fronte alla copertura degli oneri di cui al citato comma 1 dell'articolo 45 e al successivo comma 7, in materia di non contabilizzazione dei periodi di trattamento di integrazione salariale, ai fini del raggiungimento delle durate massime previste e che l'utilizzo delle citate disponibilità del Fondo sociale per occupazione e formazione non pregiudica la realizzazione di interventi già previsti a legislazione vigente.
  Indi chiarisce che la quantificazione delle minori entrate derivanti, per l'anno 2016, dalle previsioni dell'articolo 48, commi 1, 10, 10-bis, 11 e 15, contenuta nella relazione tecnica, include anche gli effetti connessi alla sospensione dei versamenti tributari relativa ai soggetti con residenza o sede operativa nei comuni indicati dal decreto ministeriale 1o settembre Pag. 92016, recante la sospensione dei termini tributari a favore dei contribuenti colpiti dagli eccezionali eventi sismici del 24 agosto 2016 verificatisi nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria e, in particolare, che il citato decreto ministeriale prevede che la sospensione termini il 16 dicembre 2016 con restituzione entro il 20 dicembre 2016 e conseguentemente non comporta minori entrate per il corrente anno 2016.
  Prosegue osservando che il presente decreto-legge ha prorogato la citata sospensione dei versamenti tributari sino al 30 settembre 2017, con un onere di 50 milioni di euro per il 2016, relativo sia ai comuni indicati nel decreto ministeriale 1o settembre 2016 sia ai comuni aggiunti con l'allegato 1 e che, per effetto dell'ulteriore inclusione dei comuni indicati nell'allegato 2 nell'ambito della predetta sospensione, la quantificazione delle minori entrate tributarie è stata incrementata di 151,3 milioni di euro.
  Segnala che non sono stati ascritti effetti finanziari, per l'anno 2016, in conseguenza della mancata effettuazione delle ritenute da parte dei sostituti d'imposta per il periodo dal 24 agosto 2016 all'entrata in vigore del decreto-legge n. 189 del 2016, come previsto dai commi 1-bis e 1-ter dell'articolo 48, in considerazione dell'andamento del gettito riguardante le ritenute in questione e dell'ambito limitato di applicazione della disposizione, evidenziando inoltre che la metodologia seguita per la stima degli effetti finanziari negativi conseguenti alla sospensione dei versamenti tributari di cui all'articolo 48 risulta comunque improntata a criteri di assoluta prudenzialità e garantisce la congruità della quantificazione complessiva.
  Fa quindi presente che non sono stati previsti effetti finanziari per l'eventuale rateizzazione dei versamenti tributari sospesi, giacché tale rateizzazione potrà essere disposta con il decreto ministeriale previsto dall'articolo 48, comma 11, esclusivamente nei limiti delle risorse preordinate allo scopo dal Fondo rotativo per far fronte alle esigenze che derivano dal differimento di riscossione a seguito di eventi calamitosi, di cui all'articolo 1, comma 430, della legge n. 208 del 2015, come risulta dalla relazione tecnica.
  Assicura infine che l'utilizzo delle risorse del Fondo per il finanziamento del terzo settore e della seconda sezione di carattere non rotativo del Fondo destinato a sostenere lo svolgimento di attività di interesse generale che caratterizzano gli enti del terzo settore, previsto dall'articolo 50, comma 9-ter, non pregiudica la realizzazione di interventi già previsti a legislazione vigente e che l'utilizzo delle risorse individuate a copertura dalle disposizioni finanziarie di cui all'articolo 52 non pregiudica finalità e interventi già previsti a legislazione vigente.

  Fabio MELILLI (PD), relatore, formula quindi la seguente proposta di parere:

  «La V Commissione,
   esaminato il disegno di legge C. 4158 Governo, approvato dal Senato, di conversione del decreto-legge n. 189 del 2016, recante interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016;
   preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:
    al funzionamento della Cabina di coordinamento della ricostruzione e dei Comitati istituzionali regionali, di cui ai commi 5 e 6 dell'articolo 1, si provvederà nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente, posto che i presidenti delle regioni, delle province e i sindaci parteciperanno agli organismi di coordinamento, nell'ambito delle rispettive attività istituzionali, senza ricevere compensi o rimborsi spese, e che il Commissario provvederà all'attuazione degli interventi nell'ambito dell'incarico ad esso attribuito con decreto del Presidente della Repubblica 9 settembre 2016, mentre i vice commissari non percepiranno compensi o rimborsi spese;
    la procedura prevista dall'articolo 5 per l'erogazione di contributi da destinare Pag. 10alla ricostruzione privata risulta idonea a garantire il rispetto del limite di spesa costituito dagli stanziamenti da autorizzare con legge di bilancio, giacché tali stanziamenti sono stati quantificati con la legge di bilancio 2017 sulla base dei fabbisogni stimati per la ricostruzione privata e quindi del prevedibile tiraggio dei finanziamenti agevolati, ferma restando l'applicazione dell'articolo 17 della legge n. 196 del 2009 in relazione all'andamento della spesa effettiva;
    in caso di attivazione del potere sostitutivo dei comuni con riguardo agli interventi su centri storici e nuclei urbani e rurali non realizzati dai privati, di cui all'articolo 11, comma 10, il mancato soddisfacimento delle pretese creditorie dei comuni stessi riveste carattere eventuale e non rientra in quella che è la fisiologica procedura di rivalsa;
    le misure urgenti per le infrastrutture viarie, di cui all'articolo 15-ter, potranno essere realizzate da ANAS a valere sul Fondo unico di cui all'articolo 1, comma 868, della legge n. 208 del 2015, anche definanziando opere che, seppure programmate, non siano ancora in corso di realizzazione con l'eccezione di quelle da eseguire per lotti funzionali, ai sensi di quanto previsto dal comma 873 del predetto articolo 1;
    la stima degli effetti di gettito conseguenti all'estensione del credito di imposta di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge n. 83 del 2014 (Art bonus), disposta dall'articolo 17, comma 1, è stata effettuata sulla base della tipologia dell'agevolazione, circoscritta prevalentemente ad interventi relativi alla manutenzione, protezione e restauro di beni culturali di interesse religioso presenti nei comuni colpiti dagli eventi sismici;
    ai fini della predetta estensione del credito di imposta, a fini prudenziali, è stato ipotizzato un determinato valore massimo di erogazioni liberali effettuate per i citati interventi concentrando le stesse in soli tre anni, a partire dal 2017, piuttosto che ripartirle in un profilo temporale maggiore;
    la ripartizione del valore massimo delle erogazioni liberali tra persone fisiche e società, di cui al medesimo articolo 17, è stata effettuata sulla base dei dati disponibili relativi all'anno di imposta 2014 riguardanti le erogazioni liberali per attività culturali ed artistiche, stimando un rapporto di 2,5 tra quelle effettuate dalle società e quelle effettuate dalle persone fisiche;
    la stima degli effetti concernenti l'estensione del medesimo credito d'imposta alle zone comprese nell'allegato 2 è stata effettuata sulla base della medesima metodologia riportata nella relazione tecnica riferita al disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 189 del 2016 (S. 2567), prevedendo una quantificazione complessiva degli oneri più che raddoppiata, che risulta sufficientemente prudenziale;
    gli oneri derivanti dal citato credito di imposta, valutati dal comma 3 dell'articolo 17, in 0,8 milioni di euro per l'anno 2018, in 1,3 milioni di euro per l'anno 2019, in 1,8 milioni di euro per l'anno 2020, in 0,6 milioni di euro per l'anno 2021 e in 0,13 milioni di euro per l'anno 2022, devono intendersi incrementati, in conseguenza dell'estensione dell'ambito di applicazione del provvedimento anche ai comuni di cui all'allegato 2, di un milione di euro per l'anno 2018, di 1,7 milioni di euro per l'anno 2019, di 2,2 milioni di euro per l'anno 2020, di 0,7 milioni di euro per l'anno 2021 e di 0,14 milioni di euro per l'anno 2022, come risulta dalla relazione tecnica trasmessa dal Governo ai sensi dell'articolo 17, comma 5, della legge n. 196 del 2009;
    all'attuazione dell'articolo 17-bis, in materia di erogazioni liberali nei confronti dei comuni colpiti da sisma ed eventi calamitosi, non sono ascritte variazioni di gettito, in considerazione sia della scarsa propensione delle imprese ad effettuare erogazioni liberali, sia del probabile effetto di sostituzione delle erogazioni liberali previste dal presente provvedimento rispetto ad altre tipologie di erogazioni liberali;Pag. 11
    gli interventi che possono essere realizzati dagli Uffici scolastici regionali, ai sensi dell'articolo 18-bis, sono limitati all'arco temporale del solo anno scolastico 2016/2017, e dovranno essere effettuati nel rispetto di un tetto di spesa volto ad assicurare un limite all'ulteriore impiego di personale oltre le quote fissate dagli organici;
    l'utilizzo delle risorse del Fondo per la ricostruzione delle aree terremotate per la concessione di agevolazioni alle imprese danneggiate, nella misura di 35 milioni di euro, ai sensi dell'articolo 20, non pregiudica la realizzazione degli altri interventi finanziati dal predetto Fondo;
    le risorse, pari a 2 milioni di euro per il 2017, per la realizzazione di un programma per la promozione e il rilancio del turismo nei territori colpiti dagli eventi sismici, come previsto dall'articolo 22, sono disponibili sul capitolo 6821 dello stato di previsione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo e possono essere effettivamente utilizzate, in coerenza con quanto previsto dalla convenzione tra Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo ed ENIT secondo cui «le parti nell'ambito dei rispettivi compiti e funzioni attribuiti dalla legge e dal vigente statuto dell'ENIT avranno sempre la facoltà di proporre lo svolgimento di ulteriori attività, che, all'esito della condivisione, potranno essere recepite nei piani annuali»;
    il profilo temporale di spendibilità delle risorse, di cui all'articolo 23, destinate alla messa in sicurezza di immobili produttivi e rivenienti dal bilancio di previsione dell'INAIL per il 2016, è compatibile con quello previsto a legislazione vigente;
    gli interventi a favore delle piccole e medie imprese, previsti dall'articolo 24, saranno effettuati a valere sulle risorse disponibili nell'apposita contabilità speciale del Fondo per la crescita sostenibile, di cui all'articolo 23 del decreto-legge n. 83 del 2012, senza pregiudicare la realizzazione degli interventi già programmati a valere sulle medesime disponibilità;
    l'articolo 25 non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, giacché si limita ad estendere alle aree terremotate elencate negli allegati 1 e 2 le misure di aiuto di cui alla legge n. 181 del 1989 relative alle aree di crisi industriale e non prevede stanziamenti aggiuntivi, operando nei limiti delle risorse effettivamente disponibili;
    le attività concernenti il trattamento e il trasporto del materiale derivante dal crollo parziale o totale degli edifici, di cui all'articolo 28, potranno essere svolte dai soggetti interessati senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, fermo restando che la valutazione sulla definizione degli interventi prioritari a valere sul Fondo per la ricostruzione delle aree terremotate di cui all'articolo 4 spetta al Commissario straordinario;
    le attività in materia di legalità e trasparenza, di cui all'articolo 30, potranno essere svolte dalla Struttura di missione, istituita presso il Ministero dell'interno, nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, nonché delle ulteriori risorse, pari a un milione di euro, attinte dal Fondo per la ricostruzione delle aree terremotate di cui all'articolo 4;
    i centri per l'impiego potranno effettuare le attività poste a loro carico dall'articolo 35, giacché, da un lato, le risorse per il funzionamento dei predetti centri per l'anno 2016 sono state incrementate di 30 milioni di euro e per l'anno 2017 risultano pari a 220 milioni di euro, come risulta dalla legge di bilancio per l'anno 2017, e, dall'altro, le attività di tenuta delle liste di mobilità e di collocamento obbligatorio sono già previste a legislazione vigente;
    l'esercizio dell'opzione, da parte del datore di lavoro, finalizzata ad ottenere tramite credito di imposta l'equivalente degli emolumenti versati al lavoratore impegnato Pag. 12come volontario, anziché il rimborso degli emolumenti medesimi, ai sensi dell'articolo 38, comma 1, non risulta suscettibile di incidere sugli attuali flussi di cassa, giacché le tempistiche istruttorie dell'una e dell'altra forma di ristoro risultano analoghe;
    per il completamento del piano radar nazionale, di cui all'articolo 39, comma 3, sono necessari ulteriori due radar per coprire i territori della Basilicata, parte della Campania e della Puglia meridionale, e della Sicilia Occidentale già previsti nel contratto attualmente in vigore a valere su fondi già formalmente impegnati, che ammontano a circa 6,6 milioni di euro;
    la Commissione istituita dall'articolo 41, recante disposizioni inerenti alla cessione di beni, sarà composta esclusivamente da dirigenti e funzionari del Dipartimento della protezione civile, i quali opereranno nell'ambito dei propri doveri d'ufficio, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;
    le attività estimative richieste dal Dipartimento della protezione civile o dal Commissario straordinario, ai sensi dell'articolo 42, comma 4, saranno svolte dall'Agenzia delle entrate nell'ambito delle risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili a legislazione vigente;
    le risorse del Fondo per la ricostruzione delle aree terremotate di cui all'articolo 4 potranno essere utilizzate per il reperimento di alloggi per la locazione, ai sensi dell'articolo 43, solo nei limiti delle effettive disponibilità, come previsto dal comma 4;
    ai fini della determinazione dell'onere derivante dall'esclusione dalle regole di finanza pubblica, di cui all'articolo 44, si è provveduto ad analizzare le informazioni acquisite con il primo monitoraggio degli andamenti di finanza pubblica (giugno 2016), tenendo conto, tra l'altro, del potenziale utilizzo delle risorse disponibili da destinare ad interventi legati alla ricostruzione (investimenti), dei tempi medi di aggiudicazione delle opere e dei tempi medi di realizzazione delle stesse, nonché della stima degli stati avanzamento lavori (SAL) che potranno, effettivamente, trasformarsi in impegni esigibili nel corso degli ultimi mesi dell'anno 2016;
    il numero di lavoratori ai quali si applicano le misure di sostegno al reddito di cui all'articolo 45, comma 1, è stato quantificato in 45 mila unità, pari al 75 per cento dei lavoratori dipendenti da aziende del settore privato, agricole e non, nei comuni colpiti dal sisma del 26 ottobre 2016, per le quali non trovano applicazione le vigenti disposizioni in materia di ammortizzatori sociali;
    il numero di collaboratori coordinati e continuativi, di titolari di agenzia e rappresentanza commerciale, nonché di lavoratori autonomi ai quali si applicano le misure di sostegno al reddito di cui all'articolo 45, comma 4, è stato quantificato in 42.600 unità, ipotizzando che solo il 60 per cento delle menzionate categorie di lavoratori autonomi operanti nei comuni colpiti dal sisma del 26 ottobre 2016 avesse il requisito di occupazione esclusiva o prevalente, richiesto dal citato comma 4;
    il numero di soggetti in riferimento ai quali si applica l'esonero dal versamento del contributo addizionale per i periodi di trattamento di integrazione salariale straordinaria, di cui all'articolo 45, comma 8, è stato stimato in 10.500 unità, pari al 50 per cento dei lavoratori dipendenti dalle aziende situate nei comuni interessati dal sisma del 26 ottobre 2016, rientranti nel campo di applicazione delle integrazioni salariali straordinarie;
    il Fondo sociale per occupazione e formazione reca le disponibilità necessarie per far fronte alla copertura degli oneri di cui al citato comma 1 dell'articolo 45 e al successivo comma 7, in materia di non contabilizzazione dei periodi di trattamento di integrazione salariale, ai fini del raggiungimento delle durate massime previste;
    l'utilizzo delle citate disponibilità del Fondo sociale per occupazione e formazione Pag. 13non pregiudica la realizzazione di interventi già previsti a legislazione vigente;
    la quantificazione delle minori entrate derivanti, per l'anno 2016, dalle previsioni dell'articolo 48, commi 1, 10, 10-bis, 11 e 15, contenuta nella relazione tecnica, include anche gli effetti connessi alla sospensione dei versamenti tributari relativa ai soggetti con residenza o sede operativa nei comuni indicati dal decreto ministeriale 1o settembre 2016, recante la sospensione dei termini tributari a favore dei contribuenti colpiti dagli eccezionali eventi sismici del 24 agosto 2016 verificatisi nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria;
    in particolare, il citato decreto ministeriale prevede che la sospensione termini il 16 dicembre 2016 con restituzione entro il 20 dicembre 2016 e conseguentemente non comporta minori entrate per il corrente anno 2016;
    il presente decreto-legge ha prorogato la citata sospensione dei versamenti tributari sino al 30 settembre 2017, con un onere di 50 milioni di euro per il 2016, relativo sia ai comuni indicati nel decreto ministeriale 1o settembre 2016 sia ai comuni aggiunti con l'allegato 1;
    per effetto dell'ulteriore inclusione dei comuni indicati nell'allegato 2 nell'ambito della predetta sospensione, la quantificazione delle minori entrate tributarie è stata incrementata di 151,3 milioni di euro;
    non sono stati ascritti effetti finanziari, per l'anno 2016, in conseguenza della mancata effettuazione delle ritenute da parte dei sostituti d'imposta per il periodo dal 24 agosto 2016 all'entrata in vigore del decreto-legge n. 189 del 2016, come previsto dai commi 1-bis e 1-ter dell'articolo 48, in considerazione dell'andamento del gettito riguardante le ritenute in questione e dell'ambito limitato di applicazione della disposizione;
    la metodologia seguita per la stima degli effetti finanziari negativi conseguenti alla sospensione dei versamenti tributari di cui all'articolo 48 risulta comunque improntata a criteri di assoluta prudenzialità e garantisce la congruità della quantificazione complessiva;
    non sono stati previsti effetti finanziari per l'eventuale rateizzazione dei versamenti tributari sospesi, giacché tale rateizzazione potrà essere disposta con il decreto ministeriale previsto dall'articolo 48, comma 11, esclusivamente nei limiti delle risorse preordinate allo scopo dal Fondo rotativo per far fronte alle esigenze che derivano dal differimento di riscossione a seguito di eventi calamitosi, di cui all'articolo 1, comma 430, della legge n. 208 del 2015, come risulta dalla relazione tecnica;
    l'utilizzo delle risorse del Fondo per il finanziamento del terzo settore e della seconda sezione di carattere non rotativo del Fondo destinato a sostenere lo svolgimento di attività di interesse generale che caratterizzano gli enti del terzo settore, previsto ai sensi dell'articolo 50, comma 9-ter, non pregiudica la realizzazione di interventi già previsti a legislazione vigente;
    l'utilizzo delle risorse individuate a copertura dalle disposizioni finanziarie di cui all'articolo 52 non pregiudica finalità e interventi già previsti a legislazione vigente,
  esprime

PARERE FAVOREVOLE».

  La Ministra Anna FINOCCHIARO concorda con la proposta di parere formulata dal relatore.

  La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

  Fabio MELILLI (PD), relatore, avverte che l'Assemblea, in data odierna, ha trasmesso il fascicolo n. 1 degli emendamenti. Con riferimento alle proposte emendative la cui quantificazione o copertura Pag. 14appare carente o inidonea, segnala le seguenti:
   Fabrizio Di Stefano 1.8, Polverini 3.2, Polidori 6.13, Fabrizio Di Stefano 6.18 e 6.20, Laffranco 10.3, 25.5 e 25.01, Fabrizio Di Stefano 44.1 e 44.3, Laffranco 44.8 e 44.12, Polverini 45.9, Laffranco 48.20, Fabrizio Di Stefano 50-bis.50 e Polidori 50-bis.01, che recando specifiche modifiche al contenuto degli articoli cui rispettivamente fanno riferimento e provvedono alla copertura degli oneri di volta in volta quantificati mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti dei fondi speciali di parte corrente o di conto capitale iscritti nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, senza tuttavia indicare puntualmente gli accantonamenti dei Dicasteri interessati;
   Saltamartini 13.4, volta ad incrementare di 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017-2019 il Fondo per la ricostruzione delle aree terremotate di cui all'articolo 2 del decreto-legge n. 74 del 2012, provvedendo alla copertura finanziaria del relativo onere mediante le risorse derivanti da interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica di pari importo che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad effettuare, in ciò configurandosi una modalità di copertura inidonea, in quanto non prevista dalla legge di contabilità pubblica;
   Bechis 22.5, volta ad istituire un mercato nel comune di Roma per la vendita dei prodotti a domeniche alterne per tutto il 2017 da parte degli agricoltori e degli allevatori delle zone terremotate, stanziando all'uopo la somma di 520 mila euro priva di copertura finanziaria;
   Laffranco 44.10, volta ad autorizzare, per gli anni 2016 e 2017, le province di Ascoli Piceno, Fermo, L'Aquila, Macerata, Perugia, Rieti e Teramo ad attivare rapporti di lavoro a tempo determinato e ad instaurare rapporti di lavoro flessibile, in deroga alle vigenti normative in materia di vincoli alle assunzioni, senza tuttavia provvedere alla quantificazione dei relativi oneri;
   Laffranco 45.12, volta a prevedere il riconoscimento di una indennità una tantum fino ad un massimo di 18 mila euro in favore dei titolari di attività di impresa e professionali la cui attività continua ad essere sospesa, per l'anno 2017, a causa degli eventi sismici, senza tuttavia provvedere alla quantificazione degli oneri e alla relativa copertura finanziaria;
   Saltamartini 45.14, che prevede l'esenzione dal pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria in favore delle imprese e dei lavoratori residenti o operanti nei territori colpiti dal sisma, provvedendo alla copertura finanziaria dei relativi oneri mediante le risorse derivanti da interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad effettuare, in ciò configurandosi una modalità di copertura inidonea, in quanto non prevista dalla legge di contabilità pubblica;
   Saltamartini 48.1, che prevede forme di esenzione da versamenti e adempimenti tributari a beneficio delle persone fisiche residenti o operanti nei territori colpiti dal sisma, provvedendo alla copertura finanziaria del relativo onere mediante le risorse derivanti da interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad effettuare, in ciò configurandosi una modalità di copertura inidonea, in quanto non prevista dalla legge di contabilità pubblica;
   Castiello 48.02, che prevede l'istituzione di una zona franca nel territorio dei comuni interessati dal sisma, provvedendo alla copertura finanziaria dei relativi oneri, pari a 500 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2017 al 2023, mediante le risorse derivanti da interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad effettuare, in ciò configurandosi una modalità di copertura inidonea, in quanto non prevista dalla legge di contabilità pubblica.

Pag. 15

  Con riferimento alle proposte emendative per le quali appare opportuno acquisire l'avviso del Governo, segnala le seguenti:
   Castiello 1.3, volta a prevedere l'estensione dell'ambito di applicazione delle disposizioni del presente decreto ai comuni eventualmente indicati con una o più ordinanze del Commissario straordinario. Al riguardo, reputa opportuno acquisire l'avviso del Governo in merito agli eventuali effetti finanziari derivanti dall'attuazione della proposta emendativa in esame;
   Laffranco 1.6, che prevede che l'elenco dei comuni ricompresi negli allegati 1 e 2 possa essere modificato dal Commissario straordinario in relazione a taluni specifici criteri espressamente individuati. Al riguardo, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo in merito agli eventuali effetti finanziari derivanti dall'attuazione della proposta emendativa in esame;
   Bechis 4.2, che prevede che le risorse del Fondo di cui all'articolo 4, comma 1, siano destinate anche a coprire la perdita economica derivante dalla mancata riscossione delle utenze e delle entrate comunali. Al riguardo, considera opportuno acquisire l'avviso del Governo circa la possibilità di dare attuazione alla proposta emendativa nei limiti di spesa relativi alla dotazione iniziale del Fondo in questione;
   Laffranco 4.3, che sostituisce il comma 4 dell'articolo 27 della legge n. 133 del 1999, stabilendo che le fondazioni, le associazioni, i comitati e gli enti per il cui tramite sono effettuate le erogazioni liberali in denaro in favore delle popolazioni colpite da eventi di calamità pubblica, come tali deducibili dal reddito d'impresa ai fini delle relative imposte, sono quelle identificate ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 20 giugno 2000. Al riguardo, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo in merito agli eventuali effetti finanziari negativi, in termini di minor gettito, derivanti dalla proposta emendativa;
   Polverini 6.3, 6.7 e 6.10, che, intervenendo sui criteri e le modalità per la concessione dei finanziamenti agevolati per la ricostruzione privata di cui all'articolo 6, prevedono che la predetta concessione possa avere ad oggetto anche il costo sostenuto per gli impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili funzionali alla copertura dei consumi degli edifici ricostruiti o riparati. Al riguardo, reputa opportuno acquisire l'avviso del Governo in merito agli eventuali effetti finanziari negativi derivanti dall'attuazione delle proposte emendative;
   Castiello 6.15, che fissa al 100 per cento del valore del danno puntuale cagionato dall'evento sismico la percentuale del contributo dovuto per gli interventi relativi agli immobili ricadenti nei comuni interessati dal sisma, anche a prescindere dalla ubicazione degli stessi all'interno di centri storici e borghi caratteristici. Al riguardo, giudica opportuno acquisire l'avviso del Governo in merito agli eventuali effetti finanziari negativi derivanti dall'attuazione della proposta emendativa;
   Fabrizio Di Stefano 13.50, volta ad ampliare l'ambito degli interventi di riqualificazione urbana previsti dall'articolo 14, comma 5-bis, primo periodo, del decreto-legge n. 39 del 2009, con riferimento ai comuni colpiti dal sisma abruzzese del 2009, provvedendo alla copertura dei relativi oneri mediante le risorse stanziate per la ricostruzione dal predetto decreto-legge, da programmare attraverso i piani pluriennali degli interventi per la ricostruzione medesima di cui all'articolo 11, comma 9, del decreto-legge n. 78 del 2015. Al riguardo, considera opportuno acquisire l'avviso del Governo in merito alla idoneità della copertura finanziaria indicata dalla proposta emendativa in commento;
   Bechis 17-bis.1, volta a prevedere, per le aziende erogatrici, la defiscalizzazione delle ore di straordinario donate dai loro dipendenti allo scopo di aiutare le popolazioni colpite dal sisma. Al riguardo, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Pag. 16Governo in merito agli eventuali effetti negativi, in termini di minor gettito, derivanti dall'attuazione della proposta emendativa;
   Polverini 19.1 e Polidori 19.4, che innalzano, rispettivamente, a 10 milioni e a 5 milioni di euro l'importo massimo garantito per ogni singola impresa nell'ambito dell'intervento del Fondo di garanzia di cui all'articolo 2, comma 100, della legge n. 662 del 1996 in favore delle micro, piccole e medie imprese con sede o unità locali ubicate nei territori dei comuni colpiti dagli eventi sismici. Al riguardo, giudica opportuno acquisire l'avviso del Governo in merito agli eventuali effetti finanziari negativi derivanti dall'attuazione delle proposte emendative;
   Polidori 20.2, Laffranco 20.3, Polidori 20.6 e Laffranco 20.7, che incrementano in varia misura la quota del Fondo per la ricostruzione delle aree terremotate di cui all'articolo 4 da destinare alla concessione di agevolazioni, nella forma del contributo in conto interessi, alle imprese ubicate nei territori colpiti dal sisma. Al riguardo, reputa opportuno acquisire l'avviso del Governo in merito alla possibilità di dare attuazione alle proposte emendative nell'ambito delle disponibilità del Fondo in parola;
   Polidori 22.4, che incrementa da 2 a 3 milioni di euro per l'anno 2017 l'utilizzo massimo delle risorse disponibili a legislazione vigente sul bilancio di ENIT-Agenzia nazionale del turismo, allo scopo di realizzare il programma per la promozione e il rilancio del turismo nei territori colpiti dagli eventi sismici oggetto del presente provvedimento. Al riguardo, giudica opportuno acquisire l'avviso del Governo in merito alla effettiva disponibilità, a valere sul bilancio dell'ENIT, delle risorse previste a copertura della proposta emendativa;
   Polverini 25.3, volta a destinare, previa l'adozione di apposita delibera CIPE, una quota del Fondo strategico per il Paese a sostegno dell'economia reale al finanziamento di accordi di programma per promuovere e sviluppare la filiera produttiva delle imprese ricadenti nei comuni interessati dal sisma. Al riguardo, considera opportuno acquisire l'avviso del Governo in merito alla effettiva disponibilità di risorse da destinare al finanziamento dei citati accordi di programma a valere sulla dotazione del Fondo in parola;
   Laffranco 45.15, che prevede la riduzione al 50 per cento della base imponibile per il calcolo dell'imposta sui redditi in favore dei titolari di rapporto di lavoro dipendente, a tempo indeterminato, nei territori interessati dal sisma, provvedendo alla copertura dei relativi oneri mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo sociale per occupazione e formazione. Al riguardo, considera opportuno che il Governo chiarisca se l'utilizzo del Fondo in parola è suscettibile di compromettere la realizzazione di interventi già programmati, a legislazione vigente, a valere sulle risorse dello stesso;
   Polverini 48.5, che dispone la proroga al 30 giugno 2017 della sospensione del pagamento delle rate dei mutui e dei finanziamenti di qualsiasi genere di cui al comma 1, lettera g), dell'articolo 48. Al riguardo, reputa opportuno acquisire l'avviso del Governo in merito agli eventuali effetti finanziari negativi, in termini di minor gettito, derivanti dalla proposta emendativa;
   Polverini 48.10, che, nel sostituire i commi 10 e 11 dell'articolo 48, prevede tra l'altro che la ripresa della riscossione dei tributi non versati per effetto della proroga della sospensione dei termini sino al 30 settembre 2017, avvenga senza applicazione di sanzioni e interessi, anche tramite rateizzazione fino ad un massimo di 18 rate mensili di pari importo. Al riguardo, appare opportuno acquisire l'avviso del Governo in merito agli eventuali effetti finanziari negativi, in termini di minor gettito, derivanti dalla proposta emendativa;
   Polverini 48.13, volta a posticipare di un anno, per i soggetti che hanno sede o unità produttive nei territori colpiti dal sisma, i termini di adesione e di versamento Pag. 17delle somme dovute a titolo di definizione agevolata dei carichi inclusi a ruolo, di cui all'articolo 6 del decreto-legge n. 193 del 2016. Al riguardo, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo in merito agli eventuali effetti finanziari negativi, in termini di minor gettito, derivanti dalla proposta emendativa;
   Polverini 48.50, volta ad autorizzare il Commissario delegato alla ricostruzione a concedere una compensazione fino a 11 milioni di euro per l'anno 2016 e di 21 milioni di euro annui per il triennio 2017-2019, al fine di assicurare ai comuni del cratere sismico continuità nello smaltimento dei rifiuti solidi urbani, provvedendo alla copertura dei relativi oneri, da un lato, mediante l'ulteriore riduzione, in misura pari a 11 milioni di euro per il 2016, del Fondo per le emergenze nazionali, dall'altro attraverso l'utilizzo, in misura pari a 21 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017-2019, di quota parte delle maggiori entrate e delle minori spese previste dagli articoli 48, commi 10, 11 e 13, e 50-bis. Al riguardo, giudica opportuno acquisire l'avviso del Governo in merito alla idoneità della copertura finanziaria indicata dalla proposta emendativa in commento;
   Laffranco 51-bis.01, che prevede, tra l'altro, l'istituzione presso ciascun comune di una anagrafe dinamica del patrimonio edilizio esistente, costituita da un documento, redatto da un tecnico abilitato, contenente la descrizione e la valutazione dello stato di conservazione e manutenzione delle singoli unità immobiliari, il cui costo di redazione può essere integralmente dedotto nella dichiarazione dei redditi da parte dei proprietari degli immobili. Al riguardo, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo in merito agli eventuali effetti a carico della finanza pubblica derivanti dalla proposta emendativa.

  Conclude evidenziando che le restanti proposte emendative trasmesse non sembrano presentare profili problematici dal punto di vista finanziario.

  La Ministra Anna FINOCCHIARO esprime parere contrario su tutte le proposte emendative richiamate dal relatore, ad eccezione degli emendamenti Fabrizio Di Stefano 13.50 e Polverini 48.5 sulle quali esprime nulla osta, in quanto prive di effetti finanziari. Esprime altresì nulla osta sulle restanti proposte emendative contenute nel fascicolo n. 1.

  Fabio MELILLI (PD), relatore, propone di esprimere parere contrario sugli emendamenti 1.3, 1.6, 1.8, 3.2, 4.2, 4.3, 6.3, 6.7, 6.10, 6.13, 6.15, 6.18, 6.20, 10.3, 13.4, 17-bis.1, 19.1, 19.4, 20.2, 20.3, 20.6, 20.7, 22.4, 22.5, 25.3, 25.5, 44.1, 44.3, 44.8, 44.10, 44.12, 45.9, 45.12, 45.14, 45.15, 48.1, 48.10, 48.13, 48.20, 48.50 e 50-bis.50, e sugli articoli aggiuntivi 25.01, 48.02, 50-bis.01 e 51-bis.01, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura. Propone altresì di esprimere nulla osta sulle restanti proposte emendative contenute nel fascicolo n. 1 degli emendamenti.

  La Ministra Anna FINOCCHIARO concorda con la proposta di parere formulata dal relatore.

  La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

  La seduta termina alle 19.50.