CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 6 dicembre 2016
737.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Affari sociali (XII)
COMUNICATO
Pag. 332

SEDE CONSULTIVA

  Martedì 6 dicembre 2016. — Presidenza del presidente Mario MARAZZITI.

  La seduta comincia alle 13.15.

DL 189/2016: Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016.
C. 4158 Governo, approvato dal Senato.
(Parere alla VIII Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

  Ileana Cathia PIAZZONI (PD), relatrice, ricorda che il disegno di legge di conversione in titolo, sul quale la Commissione è chiamata ad esprimere alla VIII Commissione (Ambiente), riunisce i due decreti-legge riferiti agli eventi sismici verificatisi nei mesi di agosto ed ottobre 2016, che hanno investito ambiti territoriali solo in parte coincidenti. Osserva che gli eventi sismici del 24 agosto e del 26 e 30 ottobre 2016 hanno colpito il cuore dell'Italia, interessando un'area di oltre 600 chilometri quadrati e provocando ingenti danni ai comuni di Marche, Umbria, Abruzzo e Lazio. Il sisma ha coinvolto oltre 300.000 persone, danneggiato oltre 200.000 edifici, molte scuole, municipi, fabbriche, ospedali.
  Precisa che in questa sede darà conto, in maniera sintetica, del contenuto del decreto-legge, partendo dall'articolo 1, che ne definisce l'ambito di applicazione, il quale include non solo i comuni elencati negli allegati 1 e 2, ma anche altri comuni in cui si siano verificati danni causati da eventi sismici diversi da quelli indicati negli allegati, qualora venga dimostrato il nesso di causalità diretto tra i danni e gli eventi sismici, comprovato da apposita perizia.
  Fa presente, quindi, che l'elenco di cui all'allegato 1, riguardante i comuni interessati dagli eventi sismici del 24 agosto 2016, è stato integrato, nel corso dell'esame al Senato, con l'allegato 2, che reca l'elenco dei 69 comuni colpiti dagli eventi sismici successivi al 24 agosto 2016. Con l'articolo 1 viene, altresì, fissato al 31 dicembre 2018 il termine della gestione straordinaria disciplinata dal decreto-legge e individuati gli organi deputati alla medesima gestione (Commissario straordinario, Pag. 333vice-commissari, cabina di coordinamento della ricostruzione, nonché comitati istituzionali in ognuna delle regioni colpite).
  L'articolo 2 disciplina le funzioni del Commissario straordinario e dei vice commissari.
  L'articolo 3 prevede l'istituzione, in ognuna delle regioni colpite dagli eventi sismici, di «uffici speciali per la ricostruzione» presso i quali è costituito uno sportello unico per le attività produttive (SUAP), unitario per tutti i comuni coinvolti. Nell'ambito della costituzione degli «uffici speciali per la ricostruzione» ritiene opportuno portare all'attenzione della Commissione come, accanto alla ricostruzione «materiale» delle zone colpite, debbano essere debitamente considerate le esigenze sociali delle popolazioni interessate, come segnalato anche dagli amministratori locali direttamente coinvolti.
  Il potenziamento del sostegno psicologico, del servizio sociale professionale e il rafforzamento della programmazione dei servizi, anche in relazione alle facoltà assunzionali concesse ai Comuni dalle norme in esame, appaiono a suo avviso elementi da tenere in considerazione per supportare efficacemente una ricostruzione in grado di tutelare adeguatamente e sostenere il tessuto sociale delle zone colpite.
  Rileva, quindi, che l'articolo 4 prevede l'istituzione di un Fondo per la ricostruzione delle aree terremotate, con una dotazione iniziale di 200 milioni di euro per l'anno 2016, per l'attuazione degli interventi di immediata necessità previsti dal decreto-legge in esame. L'articolo 4-bis, inserito al Senato, disciplina la procedura per l'individuazione delle aree da destinare all'insediamento di container.
  Il decreto-legge reca, poi, numerose disposizioni per la ricostruzione concernenti rispettivamente: la ricostruzione privata (articolo 5); i criteri e le modalità generali per la concessione dei finanziamenti agevolati per la ricostruzione privata (articolo 6); le finalità dei contributi per la riparazione e la ricostruzione degli immobili danneggiati o distrutti dagli eventi sismici (articolo 7); una procedura specifica, anche in deroga alla normativa vigente, per l'avvio di interventi di immediata riparazione a favore degli edifici che hanno riportato danni lievi, al fine di favorire il rientro nelle unità immobiliari e il ritorno alle normali condizioni di vita e di lavoro (articolo 8); la concessione di contributi ai privati residenti nei comuni interessati dagli eventi sismici per i beni mobili danneggiati (articolo 9); l'esclusione delle unità immobiliari collabenti, fatiscenti ovvero inagibili dall'erogazione dei contributi (articolo 10); l'attuazione degli interventi di ricostruzione o ripristino dei centri storici e dei centri e nuclei urbani e rurali (articolo 11); la procedura per la concessione e per l'erogazione dei contributi (articolo 12); gli interventi su edifici già interessati da precedenti eventi sismici (articolo 13); la procedura per la programmazione, la progettazione e la realizzazione degli interventi per la ricostruzione, la riparazione e il ripristino degli edifici pubblici, nonché sui beni del patrimonio culturale (articolo 14).
  Per quanto riguarda le disposizioni volte ad incidere direttamente su materie di competenza della Commissione Affari sociali, segnala che l'articolo 14-bis, introdotto dal Senato, stabilisce che le regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria effettuino sui presìdi ospedalieri, nei territori interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, le verifiche tecniche in relazione al rischio sismico, di cui all'articolo 2, comma 3, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3274 del 20 marzo 2003, nonché la valutazione del fabbisogno finanziario necessario al miglioramento sismico delle strutture medesime. La disposizione demanda ad un'apposita ordinanza di protezione civile l'adozione dei necessari interventi, che saranno adottati a valere sulle risorse stanziate per le emergenze a far data dal 24 agosto; sulle citate risorse gravano altresì, secondo la previsione, gli oneri per le citate verifiche tecniche.
  L'articolo 15 individua, poi, i soggetti attuatori degli interventi di riparazione, Pag. 334ripristino e ricostruzione delle opere pubbliche e dei beni culturali, mentre gli articoli 15-bis e 15-ter, introdotti nel corso dell'esame al Senato, prevedono rispettivamente le procedure per l'affidamento e l'attuazione di interventi urgenti sul patrimonio culturale e l'attribuzione ad Anas S.p.A. del compito di provvedere agli interventi di messa in sicurezza e di ripristino della viabilità delle infrastrutture stradali di interesse nazionale, danneggiate dagli eventi sismici.
  L'articolo 16 prevede l'istituzione della Conferenza permanente, con funzioni di direzione, coordinamento e decisione in ordine agli interventi di ricostruzione, e di una Commissione paritetica per ciascuna regione interessata dagli eventi sismici del 24 agosto 2016 e da quelli successivi, con funzioni consultive in relazione alla progettazione dei predetti interventi.
  L'articolo 17 disciplina l'estensione della fruizione del cosiddetto Art bonus mentre l'articolo 17-bis, inserito nel corso dell'esame al Senato, inserisce una nuova fattispecie di erogazione liberale deducibile dall'IRES ovvero le erogazioni liberali in denaro a favore dello Stato e dei comuni per contributi volontari versati in seguito ad eventi sismici o calamitosi che hanno colpito l'ente in favore del quale si effettua il versamento.
  L'articolo 18 prevede che i soggetti attuatori, per la realizzazione degli interventi pubblici relativi alle opere pubbliche ed ai beni culturali di propria competenza, si avvalgono di una centrale unica di committenza, che è individuata nell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa S.p.A. L'articolo 18-bis, inserito nel corso dell'esame al Senato, prevede specifiche misure volte a consentire la regolare prosecuzione delle attività didattiche e amministrative nell'anno scolastico 2016/2017.
  Fa presente, inoltre, che un altro gruppo di disposizioni riguarda il sistema produttivo e le misure per lo sviluppo economico dei territori colpiti.
  Gli articoli 19, 20 e 21 prevedono, quindi, rispettivamente, l'intervento del Fondo di garanzia di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge n. 662 del 1996, a favore delle micro, piccole e medie imprese ubicate nei territori dei Comuni interessati dagli eventi sismici, che hanno subito danni in conseguenza di tali eventi, agevolazioni in favore delle imprese danneggiate ubicate nei territori interessati dagli eventi sismici, nonché una serie di disposizioni per il sostegno e lo sviluppo delle aziende agricole, agroalimentari e zootecniche.
  L'articolo 22 attribuisce al Commissario straordinario il compito di predisporre un programma per la promozione e il rilancio del turismo nei territori colpiti dagli eventi sismici di cui all'articolo 1.
  Le disposizioni successive recano rispettivamente: misure per assicurare la ripresa e lo sviluppo delle attività economiche in condizioni di sicurezza per i lavoratori nei territori dei comuni colpiti dagli eventi sismici (articolo 23); interventi a favore delle micro, piccole e medie imprese nelle zone colpite dagli eventi sismici (articolo 24); l'applicazione del regime di aiuto per le aree industriali in crisi ai territori dei Comuni interessati dagli eventi sismici (articolo 25).
  Il decreto-legge reca, inoltre, una serie di misure per la tutela dell'ambiente, con specifico riferimento all'esclusione da alcuni vincoli di spesa previsti dalla legislazione vigente degli Enti parco nazionale coinvolti dal sisma (articolo 26), all'approvazione di un programma delle infrastrutture ambientali da ripristinare e realizzare nei comuni ricompresi negli allegati 1 e 2 al decreto-legge in esame (articolo 27), alle disposizioni in materia di trattamento e trasporto del materiale derivante dal crollo parziale o totale degli edifici, affidando al Commissario straordinario il compito di predisporre e approvare il piano per la gestione delle macerie e dei rifiuti derivanti dagli interventi di prima emergenza e ricostruzione oggetto del decreto in esame (articolo 28), alle misure per incentivare il recupero dei rifiuti non pericolosi derivanti da attività di costruzione e demolizione svolte a seguito degli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 (articolo 28-bis), alla non Pag. 335applicazione delle disposizioni vigenti in materia di gestione delle terre e rocce da scavo, fino al 31 dicembre 2018, in relazione alla finalità indicata di garantire l'attività di ricostruzione privata e pubblica (articolo 29).
  Osserva che parimenti corposo risulta il gruppo di disposizioni recante le misure in materia di legalità e trasparenza. In quest'ambito, l'articolo 30 istituisce una Struttura di missione nell'ambito del Ministero dell'interno, preposta al coordinamento delle attività volte alla prevenzione e al contrasto delle infiltrazioni della criminalità organizzata nei lavori di ricostruzione. L'articolo 31 contiene una serie di disposizioni in merito alla ricostruzione privata mentre l'articolo 32 attribuisce al Presidente dell'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC) una serie di compiti di alta sorveglianza e garanzia della correttezza e trasparenza delle procedure connesse alla realizzazione degli interventi di ricostruzione pubblica.
  L'articolo 33 prevede che i provvedimenti di natura regolatoria ed organizzativa adottati dal Commissario straordinario siano sottoposti al controllo preventivo della Corte dei conti mentre il successivo articolo 34 prevede che gli incarichi di progettazione e di direzione dei lavori di ricostruzione possano essere conferiti dai privati esclusivamente a professionisti iscritti in un apposito elenco speciale.
  L'articolo 35 prevede obblighi inerenti alla tutela dei lavoratori ed alla contribuzione previdenziale, al cui rispetto è subordinato il riconoscimento, in tutto o in parte, del suddetto contributo per la concessione dei finanziamenti agevolati per la ricostruzione privata.
  L'articolo 36 reca disposizioni in materia di trasparenza e di pubblicità degli atti; l'articolo 36-bis, inserito dal Senato, prevede che il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, anche tramite l'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro (ANPAL), provveda alle attività informative riguardanti le misure di sostegno di cui al presente decreto.
  L'articolo 36-ter, inserito dal Senato, vieta fino al 31 dicembre 2017, nei Comuni colpiti dagli eventi simici, l'installazione di slot machine, videolottery e di altri apparecchi e congegni per il gioco lecito con e senza vincite in denaro.
  Rileva che un ulteriore gruppo di disposizioni riguarda le attività e la piena operatività del Servizio nazionale della protezione civile in caso di emergenza, nonché il passaggio dalla gestione dell'emergenza alla ricostruzione nei territori colpiti. In quest'ambito richiama l'articolo 37, che autorizza un differimento dei pagamenti delle pubbliche amministrazioni coinvolte nella gestione di eventi calamitosi per i quali sia stato dichiarato lo stato di emergenza; l'articolo 38, che detta disposizioni in materia di rimborsi (ai datori di lavoro) per l'impiego del volontariato della protezione civile; l'articolo 39, che reca uno stanziamento finalizzato a garantire la continuità nella gestione del rischio meteo-idrologico ed idraulico nelle aree di accoglienza e negli insediamenti provvisori; l'articolo 40, che dispone il riutilizzo delle risorse residue ricevute dal Fondo di solidarietà dell'Unione europea per le esigenze connesse con gli eventi sismici di cui all'articolo 1; l'articolo 41, che consente la cessione a titolo definitivo agli enti territoriali di beni mobili di proprietà delle Amministrazioni statali che siano stati già assegnati a regioni o ad enti locali e siano stati impiegati per la realizzazione di interventi connessi con gli eventi sismici di cui all'articolo 1 del decreto in esame; l'articolo 42, contenente misure di coordinamento con le attività e gli interventi attivati nella fase di prima emergenza, nonché l'articolo 43, che reca disposizioni per il reperimento di alloggi per la locazione.
  Specifiche disposizioni, di cui all'articolo 44, riguardano gli enti territoriali. Misure di sostegno al reddito dei lavoratori sono poi previste nell'articolo 45, mentre gli articoli 46, 47 e 48 contengono misure in materia fiscale e in materia di sospensione di termini.
  L'articolo 49 reca disposizioni relative alla sospensione dei processi civili, penali e amministrativi, al rinvio delle udienze e Pag. 336alla sospensione di termini sostanziali e processuali con riguardo ai Comuni colpiti dagli eventi sismici.
  Fa presente, quindi, che ulteriori disposizioni riguardano il personale.
  In particolare, l'articolo 50 riconosce piena autonomia amministrativa, finanziaria e contabile al Commissario straordinario e disciplina l'utilizzo e il compenso di personale da esso impiegato. L'articolo 50-bis prevede l'assunzione di personale a tempo determinato in deroga a limitazioni normative vigenti, da parte dei Comuni interessati dagli eventi sismici e del Dipartimento della protezione civile.
  L'articolo 51 dispone l'incremento del Fondo di amministrazione del personale non direttivo e non dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. L'articolo 51-bis reca disposizioni transitorie per consentire il voto degli elettori fuori residenza a causa dei recenti eventi sismici in occasione del referendum costituzionale del 4 dicembre 2016.
  L'articolo 52, infine, reca l'indicazione degli oneri del provvedimento e la relativa copertura finanziaria.

  Maria AMATO (PD), nel ringraziare la relatrice, ricorda che la regione dalla quale proviene, l'Abruzzo, analogamente a molte aree del centro Italia, è da tempo soggetta ad una serie continua di eventi di natura sismica, che impone l'adozione di misure urgenti e specifiche. Evidenzia pertanto la necessità di dotare il Paese sia di un adeguato Fondo nazionale per le grandi emergenze sia di regole stabili di comportamento che consentano, nelle situazioni di emergenza, di ridurre al minimo le conseguenze per il personale ed i cittadini che si trovano in strutture pubbliche quali ad esempio gli ospedali.
  In particolare, ritiene necessario l'adeguamento della normativa concernente il rischio sismico per le strutture sanitarie e l'adozione di idonee modalità di esodo dalle predette strutture, che siano il più possibile condivise con il personale. Richiama, infine, la specificità della situazione esistente nelle strutture carcerarie in relazione alla presenza di detenuti con difficoltà motorie o che abbiano ricevuto una diagnosi di labilità psichica per i quali, in ragione delle loro particolari condizioni, si impone l'adozione di specifiche e più efficienti procedure di evacuazione, che sfruttino possibilmente l'innovazione tecnologica per conseguire risultati migliori.

  Anna Margherita MIOTTO (PD), espresso apprezzamento per l'intervento introduttivo della relatrice, onorevole Piazzoni, richiama l'attenzione della Commissione sul nuovo articolo 14-bis introdotto nel corso dell'esame del decreto-legge al Senato. Osserva, in particolare, che il predetto articolo stabilisce che le regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria effettuino, nei territori interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, le verifiche tecniche sui presìdi ospedalieri in relazione al rischio sismico, di cui all'articolo 2, comma 3, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3274 del 20 marzo 2003, nonché la valutazione del fabbisogno finanziario necessario al miglioramento sismico delle strutture medesime. Evidenzia che il termine originario per l'ottemperanza a tali disposizioni era di cinque anni dalla data dell'ordinanza e che tale scadenza, nel corso degli anni, è sempre stata oggetto di proroga. Ritiene pertanto che nella proposta di parere dovrebbero trovare spazio opportuni riferimenti alla necessità che i territori particolarmente esposti al rischio sismico siano dotati di strumenti adeguati per la valutazione del fabbisogno finanziario necessario per la messa a norma della strutture sanitarie pubbliche e private.

  Mario MARAZZITI, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, sospende brevemente la seduta per consentire alla relatrice di compiere gli opportuni approfondimenti, utili ai fini della predisposizione di una proposta di parere.

  La seduta, sospesa alle 13.40, è ripresa alle 13.50.

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  Ileana Cathia PIAZZONI (PD), relatrice, formula una proposta di parere favorevole (vedi allegato), nelle cui premesse si evidenzia innanzitutto l'esigenza di prestare opportuna attenzione alle esigenze sociali delle popolazioni interessate dai recenti eventi sismici, sia nell'ambito della costituzione degli «uffici speciali per la ricostruzione» (di cui all'articolo 3 del decreto-legge) sia attraverso l'istituzione di idonee strutture permanenti per il sostegno psicologico alle popolazioni interessate e per il potenziamento del servizio sociale professionale. Osserva, infine, che appare necessario dare tempestiva attuazione, per tutte le zone interessate alle verifiche tecniche in relazione al rischio sismico, alle disposizioni recate dall'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3274 del 20 marzo 2003, richiamata dall'articolo 14-bis del decreto-legge.

  La Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

  La seduta termina alle 13.55.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

  L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 13.55 alle 14.10.

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