CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 6 dicembre 2016
737.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Lavoro pubblico e privato (XI)
COMUNICATO
Pag. 316

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

  Martedì 6 dicembre 2016.

  L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 13.25 alle 13.35.

SEDE CONSULTIVA

  Martedì 6 dicembre 2016. — Presidenza del presidente Cesare DAMIANO.

  La seduta comincia alle 13.35.

Modifiche allo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige in materia di tutela della minoranza linguistica ladina della provincia di Bolzano.
Nuovo testo C. 56 cost.

(Parere alla I Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Cesare DAMIANO, presidente, avverte che l'espressione del parere di competenza avrà luogo nella seduta odierna.

  Luisella ALBANELLA (PD), relatrice, premette preliminarmente la proposta di legge costituzionale, della quale la Commissione avvia l'esame in sede consultiva, reca una serie di modifiche allo statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, volte a tutelare, in particolare, la rappresentanza della minoranza linguistica ladina in diverse sedi.
  Quanto al contenuto del provvedimento, come risultante a seguito dell'esame delle proposte emendative, svolto in Pag. 317sede referente dalla I Commissione, segnala in primo luogo che l'articolo 01 reca disposizioni relative all'attività del Consiglio regionale della Regione Trentino – Alto Adige, prevedendo che, oltre alle due sessioni tenute alternativamente nelle città di Trento e di Bolzano, possano svolgersi sessioni straordinarie riguardanti i diritti della minoranza linguistica ladina e dei gruppi linguistici dei mocheni e dei cimbri. Il successivo articolo 02 prevede che il Consiglio regionale della Regione Trentino-Alto Adige possa essere convocato in sessione straordinaria, su richiesta unanime dei consiglieri appartenenti al gruppo linguistico ladino per questioni che riguardano i diritti delle minoranze linguistiche.
  L'articolo 1 stabilisce che, qualora almeno un componente della giunta provinciale di Bolzano appartenga al gruppo linguistico ladino, i vice Presidenti della giunta siano pari a tre, anziché due, di cui uno appartenente al suddetto gruppo linguistico.
  Fa presente che l'articolo 2, integrando le disposizioni sulla rappresentanza del gruppo linguistico ladino negli organi collegiali degli enti pubblici locali in Provincia di Bolzano, prevede che, negli enti pubblici di rilevanza provinciale nei quali siano previsti due vice presidenti, questi devono appartenere a gruppi linguistici diversi da quello a cui appartiene il presidente, con l'effetto di garantire automaticamente la rappresentanza ai tre gruppi linguistici, mentre negli enti locali intermedi, dei quali fanno parte comuni nei quali la maggioranza della popolazione appartiene al gruppo ladino, la carica di vice presidente è ricoperta da un ladino, salvo che il presidente non appartenga al gruppo ladino.
  Segnala, poi, che l'articolo 3 modifica la procedura di approvazione del bilancio regionale e di quello della provincia di Bolzano nella particolare ipotesi di votazione per gruppi linguistici. L'articolo in esame mantiene la procedura di conciliazione vigente nei casi di opposizione all'approvazione del bilancio da parte del gruppo tedesco o del gruppo italiano, mentre, in caso di mancata maggioranza dei voti del gruppo ladino, si prevede il deferimento ad un'altra commissione paritetica, formata da tre consiglieri, in rappresentanza di tutti i gruppi linguistici, che decide all'unanimità, in luogo della maggioranza semplice, prevista per la commissione paritetica ora prevista, formata esclusivamente da consiglieri di lingua tedesca e italiana.
  Osserva, inoltre, che l'articolo 4, che reca le disposizioni più direttamente riconducibili a materie di competenza della XI Commissione, interviene sul trasferimento fuori provincia del personale di lingua ladina e sulla ripartizione proporzionale tra i gruppi linguistici dei posti della magistratura. In particolare, la norma prevede l'estensione anche alla minoranza ladina della disposizione vigente secondo la quale per la provincia di Bolzano i trasferimenti fuori provincia degli appartenenti al gruppo linguistico tedesco devono essere contenuti entro il limite del 10 per cento dei posti complessivi da esso occupati. Si interviene, inoltre, anche in ordine alla ripartizione dei posti del personale della magistratura, estendendo la cosiddetta proporzionale etnica, allo stato prevista solo per i gruppi linguistici italiano e tedesco, anche ai lavoratori di lingua ladina, garantendo loro anche la stabilità di sede nella provincia, allo stato prevista per i lavoratori del gruppo linguistico tedesco.
  Fa presente, poi, che l'articolo 5 modifica la composizione della sezione autonoma di Bolzano del tribunale regionale di giustizia amministrativa. Attualmente, i componenti di tale sezione devono appartenere in egual misura ai gruppi linguistici tedesco e italiano, mentre con la novella si prevede che i componenti debbano appartenere anche al gruppo linguistico ladino. A tal fine, mentre si ribadisce che nella sezione del Tribunale vengano nominati in egual numero componenti appartenenti al gruppo linguistico tedesco e al gruppo linguistico italiano, si prevede che nell'ambito di tali nomine, alternativamente per uno dei posti spettanti a tali gruppi, è nominato, fino alla naturale scadenza dell'incarico e in successione continua, un Pag. 318componente appartenente al gruppo linguistico ladino. Il componente del gruppo linguistico ladino rientra nella quota dei componenti nominata dal Consiglio provinciale di Bolzano. Quanto alla presidenza della sezione, attualmente sono nominati a tale carica per uguale periodo di tempo un giudice di lingua tedesca e uno di lingua italiana. Con la norma in esame, si realizza invece una successione, in alternanza per sei mandati, di un giudice di lingua italiana e di uno di lingua tedesca e, alla scadenza di tale periodo, si prevede un mandato per un presidente di lingua ladina.
  Segnala, inoltre, che l'articolo 6 modifica la composizione delle sezioni del Consiglio di Stato che esaminano i ricorsi avverso le decisioni della sezione autonoma di Bolzano del tribunale regionale di giustizia amministrativa. In proposito, ricorda che, attualmente, la sezione è integrata da un consigliere appartenente al gruppo di lingua tedesca, mentre con la modifica proposta il consigliere potrà appartenere anche al gruppo di lingua ladina. L'articolo 6-bis prevede che nella provincia di Bolzano le amministrazioni pubbliche debbano usare anche i toponimi ladini nei riguardi dei cittadini di lingua ladina e nei territori dove è insediati il medesimo gruppo linguistico, estendendo in sostanza le disposizioni già vigenti per i toponimi tedeschi. L'articolo 7 prevede, in primo luogo, che nell'ambito della commissione paritetica tra Stato e Regioni, che deve essere sentita nell'ambito dell'adozione delle norme di attuazione dello statuto speciale, i tre componenti che devono ora essere garantiti al gruppo linguistico tedesco possano appartenere anche al gruppo linguistico ladino. Per quanto riguarda la speciale commissione per le norme di attuazione relative alle materie attribuite alla competenza della provincia di Bolzano, si prevede che uno dei membri in rappresentanza dello Stato debba appartenere al gruppo linguistico tedesco o ladino, anziché solo a quello tedesco, come ora previsto, precisandosi altresì che la maggioranza dei consiglieri provinciali dei gruppi linguistici tedesco o italiano possano rinunciare a designare un proprio rappresentante, in favore di un rappresentante del gruppo ladino.
  Da ultimo, fa presente che l'articolo 8 reca le disposizioni relative alla copertura finanziaria del provvedimento, mentre l'articolo 9 stabilisce che la legge costituzionale entri in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, dopo la promulgazione.
  Alla luce del contenuto del provvedimento, che incide limitatamente su materie di competenza della Commissione, formula una proposta di parere favorevole (vedi allegato 1).

  Cesare DAMIANO, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, pone in votazione la proposta di parere formulata dalla relatrice.

  La Commissione approva la proposta di parere formulata dalla relatrice (vedi allegato 1).

DL 189/16: Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016.
C. 4158 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla VIII Commissione).
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Cesare DAMIANO, presidente, avverte che, secondo quanto convenuto nella riunione dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, svoltasi il 23 novembre scorso, l'espressione del parere di competenza alla VIII Commissione sul disegno di legge Atto Camera n. 4158, di conversione del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, recante interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016, approvato dal Senato, avrà luogo nella seduta di domani, 7 dicembre. Pag. 319
  Dà quindi la parola al relatore, onorevole Davide Baruffi, per la sua relazione introduttiva.

  Davide BARUFFI (PD), relatore, segnala preliminarmente che l'altro ramo del Parlamento ha apportato, nel corso della prima lettura, consistenti modifiche al testo originario che, pertanto, attualmente consta di 64 articoli, suddivisi in dieci Titoli, a loro volta ripartiti in Capi. Ricorda in particolare che nel testo del decreto in esame è confluito il contenuto del decreto-legge n. 205 del 2016, adottato in seguito agli eventi sismici del 26 e del 30 ottobre scorso.
  Passando all'esame del contenuto del provvedimento, segnala, in primo luogo, che nell'ambito del Titolo I, riguardante i principi direttivi e le risorse per la ricostruzione, e del Capo I, recante i principi organizzativi, l'articolo 1, nel testo approvato dal Senato, delimita l'ambito di applicazione del decreto-legge e individua gli organi direttivi, individuati nel Commissario straordinario, nominato con decreto del Presidente della Repubblica del 9 settembre 2016, nei vicecommissari, indentificati nei presidenti delle regioni interessate, e nei comitati istituzionali, costituiti nelle regioni colpite dal sisma, composti dal Presidente della Regione, dai Presidenti delle Province e dai Sindaci dei Comuni interessati. L'articolo 2 disciplina le funzioni del Commissario straordinario e dei vice commissari, mentre l'articolo 3 prevede l'istituzione, presso ogni regione, dell'Ufficio speciale per la ricostruzione post sisma 2016 per la pianificazione urbanistica connessa alla ricostruzione, l'istruttoria per il rilascio delle concessioni di contributi e tutti gli altri adempimenti relativi alla ricostruzione privata. Per il funzionamento degli uffici, il comma 1 prevede il comando o il distacco di personale dipendente dalle Regioni, Province e Comuni interessati. La norma, altresì, autorizza le Regioni, le Province e i Comuni interessati ad assumere il personale, strettamente necessario ad assicurare la piena funzionalità degli Uffici speciali per la ricostruzione, con forme contrattuali flessibili, in deroga ai vincoli vigenti di contenimento della spesa di personale, nel limite di spesa di 0,75 milioni di euro per l'anno 2016 e di 3 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2017 e 2018. Le assunzioni a tempo determinato sono effettuate con facoltà di attingere dalle graduatorie vigenti, anche per le assunzioni a tempo indeterminato garantendo in ogni caso il rispetto dell'ordine di collocazione dei candidati nelle medesime graduatorie. Il successivo comma 2 prevede la possibilità di assegnazione all'Ufficio speciale per la ricostruzione, nel limite delle risorse disponibili, di unità di personale con professionalità tecnico-specialistiche.
  L'articolo 4 prevede l'istituzione, nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, di un fondo per la ricostruzione delle zone colpite dal sisma, con una dotazione iniziale di 200 milioni di euro nel 2016 per l'attuazione degli interventi di immediata necessità previsti dal decreto. Viene, altresì, prevista l'apertura di apposite contabilità speciali intestate al Commissario e ai vice-commissari, in cui confluiscono tutte le risorse destinate alla ricostruzione, ivi comprese quelle del fondo di nuova istituzione e quelle derivanti dalle erogazioni liberali. Ulteriori disposizioni disciplinano l'utilizzo delle erogazioni liberali a favore del sisma e la loro detraibilità o deducibilità ai fini fiscali.
  Segnala che il Senato ha introdotto il Capo 1-bis, composto dal solo articolo 4-bis, riguardante le strutture provvisorie di prima emergenza. Tale disposizione disciplina la procedura per l'individuazione delle aree da destinare all'insediamento di container, nonché per la stipula dei contratti per la fornitura, il noleggio e la disponibilità dei container medesimi.
  Fa presente che il Titolo II, composto dagli articoli da 5 a 18, reca misure per la ricostruzione e il rilancio del sistema economico e produttivo. In tale ambito, nel contesto del Capo I, recante disposizioni per la ricostruzione dei beni danneggiati, l'articolo 5 interviene in materia di ricostruzione privata, alla quale sono riconosciuti finanziamenti agevolati, i cui criteri Pag. 320e le cui procedure di concessione sono disciplinati dall'articolo 6. Segnala che il successivo articolo 7 individua la tipologia degli interventi di riparazione e ricostruzione degli immobili danneggiati o distrutti ammessi alla concessione dei contributi pubblici, mentre l'articolo 8 disciplina la procedura da seguire in caso di necessità di immediati interventi per il ripristino della agibilità degli edifici e delle strutture. L'articolo 9, inoltre, prevede la possibilità di assegnare un contributo alle famiglie residenti nei comuni interessati in caso di distruzione o danneggiamento grave di beni mobili e di beni immobili registrati. Dalla concessione dei benefici sono esclusi, sulla base dell'articolo 10, gli edifici che, prima degli eventi sismici, risultavano privi dei requisiti per essere utilizzabili a fini residenziali o produttivi sostenute per la demolizione, la rimozione dei materiali e la pulizia dell'area. L'articolo 11 disciplina le modalità attraverso le quali gli uffici speciali per la ricostruzione curano la pianificazione urbanistica connessa alla ricostruzione. Osserva che l'articolo 12 disciplina la procedura per la concessione dei contributi pubblici finalizzati alla riparazione e alla ricostruzione degli immobili danneggiati o distrutti dagli eventi sismici, mentre l'articolo 13 disciplina le modalità di accesso ai contributi in relazione a edifici a uso abitativo ulteriormente danneggiati, per i quali siano stati concessi contributi, anche se non si è ancora proceduto all'erogazione dei benefici, per i danni riportati a causa dell'evento sismico del 2009 e per i quali i lavori non siano conclusi.
  Rileva che l'articolo 14 disciplina le modalità per la concessione dei finanziamenti finalizzati, nei limiti delle risorse stanziate, alla ricostruzione, alla riparazione e al ripristino degli edifici pubblici, agli interventi volti ad assicurare la funzionalità dei servizi pubblici, nonché agli interventi sui beni del patrimonio artistico e culturale, nei Comuni colpiti dagli eventi sismici. Segnala che il Senato, con l'introduzione dell'articolo 14-bis, ha disposto che le Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria effettuino sui presìdi ospedalieri nei territori interessati dagli eventi sismici le verifiche tecniche nonché la valutazione del fabbisogno finanziario necessario al miglioramento sismico delle strutture. Il successivo articolo 15 individua i soggetti attuatori degli interventi di riparazione, ripristino con miglioramento sismico o ricostruzione delle opere pubbliche e dei beni culturali.
  In tale ambito, per quanto attiene ai profili di interesse della Commissione, osserva che l'articolo 15-bis, introdotto dal Senato, disciplina le modalità per l'esecuzione degli interventi immediati sul patrimonio culturale. Segnala che, ai fini di accelerare la realizzazione degli interventi di tutela del patrimonio culturale, sulla base del comma 6, l'ufficio del Soprintendente speciale, costituito dal decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo 24 ottobre 2016, si avvale di una apposita segreteria tecnica di progettazione, costituita, per la durata di cinque anni a far data dal 2017, presso il Segretariato generale del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo e composta da non più di venti unità di personale, alle quali possono essere conferiti, in deroga ai limiti finanziari previsti dalla legislazione vigente, incarichi di collaborazione, ai sensi dell'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001, per la durata massima di ventiquattro mesi, entro il limite di spesa di 500.000 euro annui. La norma prevede anche la possibilità di affidamento ai componenti della Segreteria tecnica delle funzioni di responsabile unico del procedimento. Il medesimo comma 6 prevede, altresì, la possibilità per l'ufficio del Soprintendente speciale di reclutare personale di supporto, fino a un massimo di venti unità, entro il limite di spesa di 800.000 euro annui, per la durata di cinque anni a far data dal 2017.
  Rileva, poi, che il Senato, con l'articolo 15-ter, ha disciplinato le procedure mediante le quali ANAS Spa, in qualità di soggetto attuatore, provvede agli interventi di messa in sicurezza e al ripristino della viabilità delle infrastrutture stradali di interesse nazionale rientranti nelle sue Pag. 321competenze, nonché di quelle rientranti nella competenza delle Regioni e degli enti locali. Segnala che il successivo articolo 16 dispone la costituzione di una Conferenza permanente, quale organo unico per la direzione, il coordinamento e il controllo delle opere di ricostruzione nonché per la decisione in ordine agli atti di programmazione, di pianificazione, di attuazione ed esecuzione degli interventi. La norma prevede, altresì, l'istituzione, presso ogni Regione, di una Commissione paritetica con la finalità di accelerare il processo di ricostruzione dei territori.
  L'articolo 17 dispone l'estensione del credito di imposta, il cosiddetto art-bonus, introdotto dall'articolo 1, comma 1, del decreto-legge n. 83 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 106 del 2014, alle erogazioni liberali effettuate, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, a favore del Ministero dei beni delle attività culturali e del turismo per interventi di manutenzione, protezione e restauro di beni culturali di interesse religioso. Il credito di imposta è esteso anche alle erogazioni liberali effettuate per il sostegno dell'Istituto superiore per la conservazione e il restauro, dell'Opificio delle pietre dure e dell'Istituto centrale per il restauro e la conservazione del patrimonio archivistico e librario. Con l'articolo 17-bis, il Senato ha introdotto la previsione della deducibilità delle erogazioni liberali effettuate in favore dei comuni colpiti da terremoti e da altri eventi calamitosi. Rileva che, come disposto dall'articolo 18, i soggetti attuatori degli interventi si avvalgono, sulla base di un'apposita convenzione, di una centrale unica di committenza, individuata nell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa Spa.
  Il Senato ha, inoltre, introdotto il Capo I-bis, composto dal solo articolo 18-bis, che disciplina le modalità di svolgimento dell'anno scolastico 2016/2017. In particolare, tale articolo autorizza i dirigenti degli Uffici scolastici regionali, in relazione ad edifici dichiarati totalmente o parzialmente inagibili, nonché in relazione a scuole ospitate in strutture temporanee o che ospitano alunni sfollati: a derogare, per l'anno scolastico 2016/2017, al numero minimo e massimo di alunni per classe, previsto dalla normativa vigente; a istituire ulteriori posti in organico di fatto, da attivare sino al 30 giugno 2017, per personale docente, nonché per il personale amministrativo, tecnico e ausiliario (ATA); ad assegnare alle cattedre i docenti, il personale ATA e gli altri educatori o, per il personale in servizio presso edifici inagibili, a modificare le assegnazioni effettuate in deroga ai termini e alle procedure previste dalla normativa vigente. Tali ultime assegnazioni sono regolate con contratto collettivo integrativo regionale di lavoro, da sottoscrivere entro sette giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge in esame. Per l'attuazione di tali misure, è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per il 2016 e di 15 milioni di euro per il 2017. La norma dispone, inoltre, che, per il medesimo anno scolastico 2016/2017, i dirigenti scolastici possono individuare i supplenti da nominare in deroga alla normativa vigente, fermo restando il criterio del maggior punteggio, assicurando la priorità a coloro che si sono preventivamente resi disponibili ad accettare i contratti offerti dall'istituzione scolastica.
  Fa presente che il Capo II, composto degli articoli da 19 a 25, reca misure per il sistema produttivo e lo sviluppo economico e che, in tale ambito, l'articolo 19 dispone che, per la durata di tre anni, gli interventi del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, comprese quelle del settore agroalimentare, con sede nei comuni colpiti dal sisma e che sono state danneggiate da tali eventi, siano concessi a titolo gratuito e con priorità su altri interventi, per un importo massimo per singola impresa di 2,5 milioni di euro. Il successivo articolo 20 prevede che una quota di 35 milioni di euro delle risorse del fondo per la ricostruzione delle zone colpite dal sisma, istituito dall'articolo 4, sia riservata alla concessione di agevolazioni, nella forma di contributi in conto interessi, alle imprese danneggiate dal sisma. Pag. 322Rileva che l'articolo 21 prevede interventi mirati al sostegno e allo sviluppo delle aziende agricole, agroalimentari e zootecniche delle zone colpite dal terremoto. Segnala, tra le modifiche introdotte dal Senato, la previsione, al comma 4-quater, che i titolari di attività produttive svolte in edifici danneggiati, nella qualità di responsabili della sicurezza sui luoghi di lavoro, acquisiscono la certificazione di agibilità sismica rilasciata a seguito di verifica di sicurezza effettuata da un professionista abilitato. Il successivo articolo 22 prevede la predisposizione, da parte del Commissario straordinario in collaborazione con l'ENIT – Agenzia nazionale per il turismo, di un programma per la promozione e il rilancio del turismo.
  Fa presente, in particolare, con riferimento alle materie di competenza della Commissione, che l'articolo 23 dispone la destinazione di trenta milioni di euro da parte dell'INAIL per il finanziamento di progetti di investimento e formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro.
  L'articolo 24 prevede, nel rispetto della normativa europea e nazionale in materia di aiuti di Stato, la concessione, nel limite di 10 milioni di euro nel 2016, di finanziamenti agevolati a micro, piccole e medie imprese. L'articolo 25, infine, prevede l'applicazione del regime di aiuto di Stato, nei limiti delle risorse effettivamente disponibili, per il sostegno di nuovi investimenti produttivi, anche attraverso l'attrazione e la realizzazione di progetti imprenditoriali, per il rilancio del sistema produttivo delle zone colpite dal sisma.
  Segnalato che il Capo III, composto degli articoli da 26 a 29, reca misure per la tutela dell'ambiente, rileva che l'articolo 26 prevede la disapplicazione per l'anno 2016, nei confronti degli Enti parco nazionali del Gran Sasso e Monti della Laga e dei Monti Sibillini, delle disposizioni in materia di realizzazione di risparmi a carico delle pubbliche amministrazioni recate dalla normativa vigente. L'articolo 27 dispone la predisposizione e l'approvazione da parte del Commissario straordinario di un programma delle infrastrutture ambientali da ripristinare e realizzare nei comuni colpiti dal sisma, con particolare attenzione agli impianti di depurazione e di collettamento fognario nonché agli acquedotti. L'articolo 28 detta una dettagliata disciplina relativa al trattamento e al trasporto del materiale derivante dal crollo parziale o totale degli edifici. Rileva che, con l'articolo 28-bis, il Senato ha introdotto misure per incentivare il recupero dei rifiuti non pericolosi, rinviando alle disposizioni contenute nel decreto legislativo n. 152 del 2010. L'articolo 29, infine, prevede la disapplicazione, fino al 31 dicembre 2018, delle disposizioni vigenti in materia di gestione delle terre e rocce da scavo nei territori colpiti dal sisma.
  Osservato che il Capo IV, composto dagli articoli da 30 a 36-ter, reca disposizioni in materia di legalità e trasparenza, fa presente che l'articolo 30 prevede l'istituzione, nell'ambito del Ministero dell'interno, di una Struttura di missione, diretta da un prefetto, per lo svolgimento delle attività finalizzate alla prevenzione e al contrasto delle infiltrazioni della criminalità organizzate nelle opere di ricostruzione. La norma rinvia a un successivo decreto del Ministro dell'interno per la istituzione, in seno al Comitato di coordinamento, costituito presso il medesimo Ministero ai sensi dell'articolo 203 del decreto legislativo n. 50 del 2016, di una sezione specializzata. Al medesimo decreto è rinviata anche l'individuazione delle funzioni, della composizione, delle risorse umane e delle dotazioni strumentali della Struttura, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente. A supporto della Struttura, è istituito, presso il Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell'interno, il Gruppo interforze centrale per l'emergenza e la ricostruzione nell'Italia centrale (GICERIC), le cui funzioni e la cui composizione sono definite con il medesimo decreto del Ministro dell'interno istitutivo del Gruppo interforze. Tra i compiti demandati alla Struttura, ricordo, in particolare, la tenuta dell'Anagrafe antimafia degli esecutori, cui devono Pag. 323obbligatoriamente iscriversi gli operatori economici interessati a partecipare agli interventi di ricostruzione.
  Il successivo articolo 31, recante ulteriori norme riguardanti la ricostruzione privata, dispone, fra l'altro, l'obbligo di inserire nei contratti di ricostruzione stipulati tra privati la clausola di tracciabilità finanziaria, debitamente accettata ai sensi dell'articolo 1341, secondo comma, del codice civile. Sulla base dell'articolo 32, l'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC) esercita il controllo sulle decisioni relative alle decisioni assunte dal Commissario straordinario in merito alla ricostruzione degli edifici pubblici, di cui al precedente articolo 14. Ai sensi del successivo articolo 33, inoltre, sono sottoposti al controllo preventivo della Corte dei conti i provvedimenti di natura regolatoria ed organizzativa, ad esclusione di quelli di natura gestionale, adottati dal Commissario straordinario.
  Segnala, per quanto attiene alle competenze della XI Commissione, che l'articolo 34, nel disporre l'istituzione di un elenco speciale di professionisti abilitati, ai quali i soggetti privati sono tenuti a conferire gli incarichi per la ricostruzione o riparazione e ripristino degli immobili danneggiati dagli eventi sismici, prevede che l'iscrizione nell'elenco speciale sia riservata ai professionisti che non abbiano commesso violazioni in materia contributiva e previdenziale ostative al rilascio del DURC.
  Si sofferma, poi, sull'articolo 35, che reca misure di tutela dei lavoratori. La norma prevede, ai commi 1 e 2, che la realizzazione degli interventi privati di ricostruzione, per i quali è concesso un contributo ai sensi dell'articolo 6 del decreto in esame, sia assoggettata alle disposizioni previste per le stazioni appaltanti pubbliche relativamente all'osservanza integrale del trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionali e territoriali, nonché riguardo al possesso del documento unico di regolarità contributiva (DURC). Per effetto del comma 3, sia le imprese impegnate in opere di ricostruzione privata sia quelle affidatarie o esecutrici di lavori di riparazione o ricostruzione di immobili pubblici hanno l'obbligo di iscrizione e di versamento degli oneri contributivi presso le Casse edili/Edilcasse provinciali o regionali riconosciute dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali e regolarmente operanti nelle Province di Rieti, Ascoli Piceno, Macerata, Fermo, Perugia, l'Aquila e Teramo. Le medesime imprese sono obbligate, sulla base del comma 4, a provvedere ad una adeguata sistemazione alloggiativa dei propri dipendenti, i cui standard minimi possono essere, come disposto dal comma 5, definiti dalle organizzazioni datoriale e sindacali, e sono tenute a comunicare ai sindaci dei Comuni l'ubicazione dei cantieri interessati dai lavori ed ai comitati paritetici territoriali per la prevenzione infortuni, l'igiene e l'ambiente di lavoro (CPT) le modalità di sistemazione alloggiativa dei suddetti dipendenti, l'indirizzo della loro dimora e quant'altro ritenuto utile. Le medesime imprese, ai sensi del comma 6, devono fornire ai dipendenti un badge che riporti i loro dati identificativi. Il successivo comma 7 prevede l'istituzione presso i centri per l'impiego e le casse edili delle Province interessate di apposite liste di prenotazione per l'accesso al lavoro, articolate in due sezioni, una per i lavoratori residenti nei territori interessati dagli eventi sismici e un'altra per i lavoratori residenti al di fuori. Il comma 8, infine, prevede la stipulazione presso le prefetture interessate di appositi protocolli di legalità, per la definizione dettagliata delle procedure per l'assunzione dei lavoratori edili, prevedendo altresì l'istituzione di un tavolo permanente.
  L'articolo 36, infine, reca disposizioni in materia di trasparenza e di pubblicità degli atti del Commissario straordinario. Segnala, poi, che il Senato ha introdotto l'articolo 36-bis che affida al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, anche tramite l'Agenzia per le politiche attive del lavoro (ANPAL), il compito di svolgere attività informative destinate alle popolazioni colpite, alle imprese e ai lavoratori sulle misure di sostegno previste dal decreto Pag. 324in esame. Il successivo articolo 36-ter, anch'esso introdotto dall'altro ramo del Parlamento, prevede il divieto di installazione, fino al 31 dicembre 2017, di apparecchi e congegni per il gioco lecito nei comuni colpiti dal sisma.
  Fa presente, poi, che, nell'ambito del Titolo III, contenente misure concernenti i rapporti tra gli interventi per la ricostruzione e gli interventi di protezione civile, il Capo I, composto degli articoli da 37 a 41, reca misure urgenti concernenti le attività e la piena operatività del servizio nazionale della protezione civile in caso di emergenza. In particolare, l'articolo 37 dispone la possibilità per le amministrazioni pubbliche colpite da eventi calamitosi, in relazione ai quali sia stato dichiarato lo stato di emergenza, di differire i termini dei pagamenti da esse dovuti per il tempo strettamente necessario.
  Per quanto di competenza della Commissione, segnala che l'articolo 38 dispone che i rimborsi ai datori di lavoro, dovuti per l'impiego di propri dipendenti come volontari nel corso di operazioni di protezione civile a seguito del sisma può avvenire, in alternativa all'erogazione in denaro, sotto forma di credito di imposta, utilizzabile esclusivamente in compensazione.
  Il successivo articolo 39 destina una quota di 4 milioni di euro nel 2016, a valere sul fondo per la ricostruzione delle zone colpite dal sisma, istituito dall'articolo 4, per garantire la continuità nella gestione del rischio meteo-idrologico ed idraulico nelle aree di accoglienza e negli insediamenti provvisori. L'articolo 40 detta disposizioni per consentire il riutilizzo delle risorse residue ricevute dal Fondo di solidarietà dell'Unione europea per le esigenze connesse con gli eventi sismici per la realizzazione di attività di previsione e prevenzione non strutturale dei rischi e di pianificazione e preparazione alla gestione dell'emergenza. L'articolo 41 prevede la possibilità di cessione a titolo gratuito di beni mobili di proprietà delle amministrazioni statali, non più utilizzabili o riconosciuti fuori uso, alle regioni o agli enti locali cui erano già stati assegnati per la realizzazione di interventi connessi agli eventi sismici.
  Il Capo II, composto degli articoli 42 e 43, reca misure per il passaggio dalla gestione dell'emergenza alla ricostruzione nei territori colpiti dal sisma. Segnala, in particolare, che l'articolo 42 introduce disposizioni per garantire e regolare il subentro delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria nelle attività avviate durante la fase di prima emergenza e che l'articolo 43, infine, fa salve le disposizioni già adottate in materia di assistenza alloggiativa ai cittadini residenti in strutture dichiarate inagibili.
  Passa, quindi, ad illustrare il contenuto del Titolo IV, che reca disposizioni in materia di enti locali, sospensioni di termini e misure fiscali, segnalando in primo luogo che il Capo I, composto del solo articolo 44, reca disposizioni riguardanti gli enti territoriali. Tale disposizione introduce norme di natura finanziaria e contabile, tra le quali segnala la sospensione del pagamento delle rate dei mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti, l'esclusione dall'obbligo del pareggio di bilancio, per l'anno 2016, per i Comuni colpiti dal sisma, la sospensione per sei mesi di tutti i termini relativi ad adempimenti finanziari a carico dei Comuni colpiti dal sisma, nonché, infine, la sospensione per il periodo 2017-2021 del versamento delle quote capitali dei piani di ammortamento per il rimborso delle anticipazioni della liquidità delle regioni.
  Si sofferma, in particolare, sul Capo II, composto dal solo articolo 45, che reca misure in favore dei lavoratori delle zone colpite dal sisma. In particolare, il comma 1 di tale articolo prevede la concessione, nel limite di 124,5 milioni di euro per l'anno 2016 e a decorrere dalla data del sisma, di una indennità pari al trattamento massimo di integrazione salariale, con la relativa contribuzione figurativa, ai lavoratori del settore privato, compreso quello agricolo, impossibilitati a prestare l'attività lavorativa, in tutto o in parte, a seguito degli eventi sismici e dipendenti da datori operanti in uno dei comuni interessati Pag. 325dai medesimi eventi, qualora non rientrino nell'ambito di applicazione delle norme vigenti in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro e siano impossibilitati a recarsi al lavoro, anche perché impegnati nella cura dei familiari con loro conviventi, per infortunio o malattia conseguenti all'evento sismico. Sulla base del comma 2, l'indennità spetta, limitatamente ai lavoratori del settore agricolo, per le ore di riduzione o sospensione dell'attività nei limiti ivi previsti e non può essere equiparata al lavoro ai fini del calcolo delle prestazioni di disoccupazione agricola. Per i lavoratori che si assentano per l'assistenza ai familiari, l'indennità è riconosciuta per le giornate di mancata prestazione dell'attività lavorativa per un numero massimo di trenta giornate di retribuzione. Ai sensi del comma 3, l'onere è posto a carico del Fondo sociale per occupazione e formazione.
  Il comma 4 dispone il riconoscimento, nel limite di 134,8 milioni di euro per l'anno 2016, di una indennità una tantum per il 2016, pari a 5.000 euro, in favore dei titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa o di rapporti di agenzia o di rappresentanza commerciale e dei lavoratori autonomi, ivi compresi i titolari di attività di impresa e professionali, che siano iscritti a qualsiasi forma obbligatoria di previdenza, che abbiano dovuto sospendere l'attività a causa degli eventi sismici e che operino esclusivamente – o, nel caso degli agenti e rappresentanti, prevalentemente – nei comuni colpiti dal sisma. Sulla base del comma 5, i benefìci sono concessi dalle regioni interessate ed erogati dall'INPS, entro i limiti di spesa ed in base al riparto di risorse, alle condizioni ed ai limiti definiti da una convenzione tra il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il Ministero dell'economia e delle finanze e i presidenti delle regioni medesime. L'INPS provvede al relativo monitoraggio finanziario, fornendo i risultati di tale attività al Ministro del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze.
  Il comma 6 esclude l'applicazione delle disposizioni riguardanti il procedimento di informazione e consultazione sindacale ed i limiti temporali per la presentazione delle domande per i datori di lavoro che presentino domanda di cassa integrazione guadagni ordinaria e straordinaria, nonché di assegno ordinario e assegno di solidarietà, in conseguenza degli eventi sismici. Sulla base del comma 7, i periodi di trattamento di integrazione salariale ordinaria e straordinaria concessi in conseguenza degli eventi sismici non sono conteggiati ai fini delle durate massime complessive previste dall'articolo 4, commi 1 e 2, del decreto legislativo n. 148 del 2015. Il relativo onere, valutato in 7,43 milioni di euro per l'anno 2019 e in 11,08 milioni di euro per l'anno 2020, è posto a carico del Fondo sociale per occupazione e formazione. Sulla base del comma 8, infine, in relazione ai trattamenti di integrazione salariale straordinaria concessi in conseguenza degli eventi sismici, è disposta, fino al 30 settembre 2017, l'esenzione totale dalla contribuzione addizionale, prevista a carico delle imprese che presentino domanda di integrazione salariale. Gli oneri sono quantificati in 8,9 milioni di euro per l'anno 2017, 12,2 milioni di euro per l'anno 2018 e 2 milioni di euro per l'anno 2019.
  Segnala che il Capo III, composto dagli articoli da 46 a 49, interviene in materia fiscale. L'articolo 46, in particolare, reca la disciplina per le imprese insediate nel territorio colpito dal sisma in caso di perdite relative all'esercizio in corso alla data del 31 dicembre 2016, mentre l'articolo 47 dispone l'esclusione dalla base imponibile, ai fini IRPEF, IRES e IRAP, dei contributi, indennizzi e risarcimenti connessi agli eventi sismici a favore dei soggetti (persone fisiche e giuridiche) che hanno sede o unità locali nei territori interessati dal sisma, nel rispetto della normativa in materia di aiuti di Stato.
  Fa presente che il successivo articolo 48 reca misure per la proroga e la sospensione di termini in materia di adempimenti e versamenti tributari e contributivi, nonché per la sospensione di termini amministrativi. Pag. 326Segnala, in particolare, che il comma 4 dispone la disapplicazione delle sanzioni amministrative previste a carico dei datori di lavoro per ritardate comunicazioni di assunzione, cessazione e variazione del rapporto di lavoro. I commi 13 e 14, inoltre, dispongono la sospensione dei termini, in scadenza nel periodo dal 24 agosto 2016 al 30 settembre 2017, relativi agli adempimenti e ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria in scadenza, che dovranno essere regolarizzati entro il 30 ottobre 2017, senza sanzioni e interessi, anche mediante rateizzazione fino ad un massimo di diciotto rate mensili di pari importo. Alle minori entrate, valutate pari a 97,835 milioni di euro per il 2016 e a 344,53 milioni di euro per il 2017 si provvede a carico del Fondo sociale per l'occupazione e la formazione. Il comma 13-bis prevede l'applicazione per un periodo di tre anni di una disciplina di maggior favore alle richieste di anticipazione della posizione individuale maturata presso forme pensionistiche complementari da parte di soggetti residenti nei Comuni colpiti dal sisma. In particolare, la norma richiama l'applicazione dell'articolo 11, comma 7, lettera a), del decreto legislativo n. 252 del 2005, che prevede la possibilità di richiedere l'anticipazione in qualsiasi momento a prescindere dal requisito degli otto anni di iscrizione ad una forma pensionistica complementare, secondo le modalità stabilite dagli statuti e dai regolamenti di ciascuna specifica forma pensionistica complementare. Il comma 14 dispone che la mancata applicazione delle sanzioni amministrative per ritardate comunicazioni di assunzione, cessazione e variazione del rapporto di lavoro, prevista dal comma 4, e la sospensione degli adempimenti e dei versamenti dei contributi e dei premi, prevista dal comma 13, si applicano anche nei confronti dei lavoratori autonomi e dei datori di lavoro che alla data degli eventi sismici, erano assistiti da professionisti operanti nei comuni colpiti dal sisma. L'articolo 49 reca disposizioni relative alla sospensione dei processi civili, penali e amministrativi, al rinvio delle udienze e alla sospensione di termini sostanziali e processuali con riguardo ai Comuni colpiti dagli eventi sismici di agosto e di ottobre.
  Passa, quindi, al Titolo VI, recante disposizioni in materia di organizzazione e personale e finali e, in particolare, al Capo I, composto dagli articoli da 50 a 51-bis, che interviene con riferimento alla struttura commissariale e ad altri uffici pubblici.
  L'articolo 50, al comma 1, riconosce al Commissario straordinario la piena autonomia amministrativa, finanziaria e contabile in relazione alle risorse assegnate nonché la sua autonomia decisionale in merito all'articolazione interna della struttura anche in aree e unità organizzative. La norma dispone, inoltre, che il personale della struttura fruisce di un trattamento economico – se quello di provenienza sia inferiore – commisurato a quello corrisposto al personale, dirigenziale e non dirigenziale, presso la Presidenza del Consiglio. Il comma 2 prevede la possibilità per la struttura, ferma restando la dotazione di personale già prevista dall'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 9 settembre 2016, che ha istituito il Commissario straordinario per l'evento sismico, di avvalersi di ulteriori risorse fino ad un massimo di 225 unità di personale, destinate a operare presso gli uffici speciali per la ricostruzione, a supporto di regioni e comuni ovvero presso la struttura commissariale centrale per funzioni di coordinamento e raccordo con il territorio. Il comma 3, con riferimento alla dotazione organica già prevista, individua al suo interno un'unità con funzioni di livello dirigenziale generale e due unità con funzioni di livello dirigenziale non generale. Con riferimento al personale aggiuntivo, dispone che, nel limite di 50 unità, esso provenga da amministrazioni pubbliche, collocato in posizione di comando o fuori ruolo. Rileva che il Senato ha disposto che, di esso, dieci unità sono individuate tra il personale in servizio presso l'Ufficio speciale per la ricostruzione Pag. 327dei comuni del cratere, autorizzando, nel contempo, tale Ufficio a stipulare altrettanti contratti di lavoro a tempo determinato per il biennio 2017-2018, attingendo alle graduatorie vigenti presso il Ministero delle infrastrutture e trasporti, per la ricostruzione post-sisma abruzzese, la cui validità qui viene contestualmente prorogata fino a tutto il 2018 (lettera a). Il medesimo comma 3 dispone che le restanti unità di personale aggiuntive siano individuate sulla base di apposite convenzioni con l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.a (INVITALIA) o società da questa interamente controllata (lettera b), nonché sulla base di apposite convenzioni stipulate con FINTECNA S.p.a o sue interamente controllate, per il supporto alle attività tecnico-ingegneristiche (lettera c). Il comma 4 prevede la possibilità per il Commissario straordinario di avvalersi del supporto di un dirigente generale della Ragioneria generale dello Stato con funzioni di studio per la risoluzione di problematiche tecnico contabili. Sulla base del comma 5, il Commissario si avvale di un comitato tecnico-scientifico di esperti, composto da massimo quindici membri di comprovata esperienza in materia di urbanistica, ingegneria sismica, tutela e valorizzazione dei beni culturali. Gli esperti già facenti parte della struttura possono essere, ai sensi del comma 6, collocati fuori ruolo, qualora provenienti da altra amministrazione pubblica, fino ad un numero massimo di cinque unità, rendendo indisponibile il correlativo posto della dotazione organica dell'amministrazione di provenienza. Con riferimento alle unità aggiuntive provenienti da altre amministrazioni pubbliche, il comma 7 prevede che il Commissario, nell'ambito delle risorse disponibili, possa attribuire, se si tratta di personale non dirigenziale, compensi per prestazioni di lavoro straordinario, ulteriori a quelli già autorizzati dai rispettivi ordinamenti, fino a 75 ore mensili, per il periodo dal 1o ottobre 2016 al 31 dicembre 2016, e fino a 40 ore mensili, dal 1o gennaio 2017 al 31 dicembre 2018, in relazione a prestazioni effettivamente svolte, comunque salvo il rispetto della disciplina vigente in materia di orario di lavoro; se si tratta di personale dirigenziale e di titolari di incarichi in posizione organizzativa, un incremento della retribuzione di posizione, nell'ambito della contrattazione integrativa decentrata, fino al 30 per cento, per il periodo dal 1o ottobre 2016 al 31 dicembre 2016, e fino al 20 per cento, dal 1o gennaio 2017 al 31 dicembre 2018, in deroga alla percentuale prevista dall'articolo 24 del decreto legislativo n. 165 del 2001. Tale ultimo incremento è commisurato all'effettivo impiego. Il medesimo comma 7, infine, prevede la possibilità per il Commissario straordinario di attribuire, sempre nel limite delle risorse disponibili, al personale sia non dirigenziale sia dirigenziale e titolari di incarichi in posizione organizzativa, un incremento del trattamento economico accessorio, fino al 30 per cento, tenendo conto dei risultati conseguiti su specifiche attività legate all'emergenza e alla ricostruzione nell'ambito della contrattazione integrativa decentrata. All'attuazione delle disposizioni dell'articolo 50 in esame, si provvede, ai sensi del comma 8, entro un limite di spesa di 3 milioni di euro per il 2016 e di 15 milioni di euro per ciascun anno 2017 e 2018. Il comma 9 prevede, altresì, anche la possibilità per il Commissario straordinario di avvalersi, sulla base di apposita convenzione, di strutture e personale delle pubbliche amministrazioni, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Il Senato, infine, con i commi 9-bis e 9-ter, ha disposto l'incremento di 146,3 milioni di euro nel 2016 della dotazione del Fondo nazionale per il servizio civile.
  Inoltre, con l'articolo 50-bis, il Senato, con una disposizione di contenuto analogo all'articolo 4 del decreto-legge n. 205 del 2016, ai commi da 1 a 3, autorizza i Comuni colpiti dal terremoto ad assumere con contratto di lavoro a tempo determinato fino a 350 unità di personale con professionalità di tipo tecnico o amministrativo, nel limite di spesa di 1,8 milioni di euro per il 2016; 14,5 milioni Pag. 328per il 2017 e in deroga ai vigenti vincoli di contenimento della spesa di personale. I medesimi Comuni sono autorizzati a effettuare tali assunzioni anche attingendo alle graduatorie vigenti, anche se relative ad assunzioni a tempo indeterminato, nonché a quelle di altre amministrazioni. Il comma 4 autorizza il Dipartimento della protezione civile ad assumere fino a 20 unità di personale con contratto a tempo determinato della durata di un anno, nel limite di spesa di 140.000 di euro per il 2016 e di 960.000 per il 2017. Anche in questo caso, la norma prevede la possibilità di attingere alle graduatorie vigenti della medesima o di altre amministrazioni pubbliche. Sulla base del comma 5, infine, il Commissario straordinario è autorizzato a prorogare, in deroga alla normativa vigente e fino alla fine dello stato di emergenza, i rapporti di lavoro a termine in essere. Si tratta, in particolare, dei contratti a tempo determinato, a condizione di non superare la durata massima prevista dalle disposizioni dell'Unione europea, dei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, nonché dei contratti per prestazioni di carattere intellettuale in materie tecnico specialistiche.
  Fa presente che l'articolo 51 dispone l'incremento di 2,6 milioni di euro nel 2016 delle dotazioni del fondo di amministrazione del personale non direttivo e non dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonché autorizza la spesa di 5 milioni di euro nel 2016 e 45 milioni di euro nel 2017 per garantire l'attività di raccolta e trasporto del materiale derivante dal crollo degli edifici nei territori delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo e per assicurare lo svolgimento dell'attività di rimozione e trasporto delle macerie. Con l'articolo 51-bis, il Senato, anche in questo caso con una disposizione di contenuto analogo all'articolo 10 del decreto-legge n. 205 del 2016, ha introdotto disposizioni per consentire agli elettori residenti nei territori colpiti dagli eventi sismici di partecipare alla consultazione referendaria fissata per il 4 dicembre 2016.
  Segnalato, infine, che il Capo II, composto degli articoli 52 e 53, reca le disposizioni finali, osserva che l'articolo 52 reca l'individuazione degli oneri del provvedimento e la relativa copertura finanziaria, mentre l'articolo 53 dispone l'entrata in vigore del decreto-legge.
  Conclusivamente, dopo avere sottolineato che, con il decreto-legge in esame, il Governo ha fatto tesoro delle esperienza maturate, da ultimo, in occasione del terremoto che ha colpito la sua regione, l'Emilia Romagna, ritiene che nel complesso possa darsi un giudizio ampiamente positivo del contenuto del provvedimento, che reca un articolato insieme di misure volte a sostenere nell'immediato le popolazioni delle Marche, dell'Umbria, dell'Abruzzo e del Lazio colpite dai sismi del 2016 e ad avviare il processo di ricostruzione nei comuni interessati, assicurando il coinvolgimento degli enti territoriali e individuando procedure volte a coniugare la rapidità degli interventi con la garanzia di adeguate forme di trasparenza. Valutate positivamente anche le disposizioni più strettamente riconducibili agli ambiti materiali di competenza della nostra Commissione, ritiene che vi siano le condizioni per esprimere un parere favorevole sul provvedimento.
  Si riserva, in ogni caso, di valutare eventuali elementi che dovessero essere segnalati nell'ambito dell'esame.

  Cesare DAMIANO, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.

  La seduta termina alle 13.50.

SEDE CONSULTIVA

  Martedì 6 dicembre 2016. — Presidenza del presidente Cesare DAMIANO.

  La seduta comincia alle 18.

Pag. 329

DL 189/16: Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016.
C. 4158 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla VIII Commissione).
(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nell'odierna seduta antimeridiana.

  Cesare DAMIANO, presidente, fa presente che, considerato l'andamento dei lavori della VIII Commissione, che dovrebbero concludersi nella serata di oggi, si rende necessario che la Commissione esprima il parere di propria competenza nella presente seduta, anziché, come previsto, nella giornata di domani.
  Chiede, quindi, al relatore di illustrare la propria proposta di parere.

  Davide BARUFFI (PD), relatore, richiamati sommariamente i profili del provvedimento di competenza della Commissione, formula una proposta di parere favorevole (vedi allegato 2).

  Cesare DAMIANO, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, pone in votazione la proposta di parere formulata dal relatore.

  La Commissione approva la proposta di parere favorevole del relatore (vedi allegato 2).

  La seduta termina alle 18.05.

AVVERTENZA

  Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

SEDE REFERENTE

Misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure volte a favorire l'articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato.
C. 4135 Governo, approvato dal Senato.

Pag. 330