CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 6 dicembre 2016
737.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni (I)
COMUNICATO
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INTERROGAZIONI

  Martedì 6 dicembre 2016. — Presidenza del presidente Andrea MAZZIOTTI DI CELSO. — Interviene il sottosegretario per l'interno Domenico Manzione.

  La seduta comincia alle 13.30.

5-06045 Valiante: Su presunte irregolarità nella gestione dell'amministrazione del comune di Santa Marina (SA).

  Il sottosegretario Domenico MANZIONE risponde alle interrogazioni in titolo, nei termini riportati in allegato (vedi allegato 1).

  Simone VALIANTE (PD) replicando, si dichiara soddisfatto della risposta del rappresentante del Governo.

5-09306 Valiante: Su questioni relative alla sicurezza nell'ambito degli uffici del comune di Vallo della Lucania.

  Il sottosegretario Domenico MANZIONE risponde alle interrogazioni in titolo, nei termini riportati in allegato (vedi allegato 2).

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  Simone VALIANTE (PD) replicando, si dichiara soddisfatto della risposta del rappresentante del Governo.

5-07236 Zoggia: Sulle attività di contrasto agli atti vandalici nelle città.

  Il sottosegretario Domenico MANZIONE risponde all'interrogazione in titolo, nei termini riportati in allegato (vedi allegato 3).

  Enzo LATTUCA (PD), cofirmatario della interrogazione in titolo, replicando si dichiara soddisfatto della risposta del rappresentante del Governo.

5-07834 Molteni: Sulla destinazione del padiglione «G.B. Grassi» dell'ex istituto Sant'Anna a centro di accoglienza profughi, a Como.

  Il sottosegretario Domenico MANZIONE risponde all'interrogazione in titolo, nei termini riportati in allegato (vedi allegato 4).

  Nicola MOLTENI (LNA) replicando, ringrazia il rappresentante del Governo per l'esaustiva e attendibile ricostruzione dei fatti. Esprime la sua soddisfazione per il fatto che il padiglione oggetto dell'interrogazione non sia stato destinato a centro di accoglienza profughi. Desidera però esprimere la sua preoccupazione per la situazione di grave difficoltà in cui versa il territorio di Como in relazione all'emergenza migranti. Ricorda al proposito la lettera inviata al Governo dal sindaco di Como, non appartenente alla sua parte politica. Sottolinea che il numero di richiedenti asilo giunti a Como in quest'anno è superiore alle 1.900 unità, con un incremento di più di 450 unità rispetto all'anno precedente e che sono state respinte il 75 per cento circa delle domande di asilo presentate. Sottolinea poi come solo nell'ultimo mese si è registrato a Como un arrivo di 800 migranti. È una situazione gestita in modo del tutto sbagliato, come dimostra il numero di migranti ammassato nei mesi scorsi alla stazione di Como, in attesa di entrare, quasi sempre invano, nel territorio della Confederazione elvetica. Proprio il fatto che Como sia vicino al confine con la Svizzera rende insufficiente l'incremento di unità delle forze dell'ordine impiegate, indicato dal Sottosegretario nella sua risposta, anche alla luce dell'aumento della microcriminalità. Ritiene quindi necessaria, e ne fa in questa sede richiesta, l'estensione al territorio della città di Como dell'operazione strade sicure, con l'impiego di unità dell'esercito.

5-08182 Rizzetto: Sul bando indetto dal Ministero dell'interno per il conferimento di incarico di prestazione di lavoro autonomo occasionale a titolo gratuito.

  Il sottosegretario Domenico MANZIONE risponde all'interrogazione in titolo, nei termini riportati in allegato (vedi allegato 5).

  Walter RIZZETTO (FdI-AN), replicando, si dichiara non soddisfatto della risposta del rappresentante del Governo, giudicando paradossale che non si sia riusciti ad individuare una figura professionale idonea a ricoprire l'incarico indicato, per il conferimento del quale era stato indetto un bando dal Ministero dell'interno. Ritiene più probabile che il Ministero si sia reso conto a posteriori che sarebbe stato un errore procedere al conferimento di un incarico di prestazione di lavoro autonomo occasionale a titolo gratuito nell'ambito della pubblica amministrazione, tenuto conto che qualsiasi lavoro richiede una remunerazione adeguata, che vada oltre il mero rimborso delle spese. Ricorda inoltre che il ricorso a collaborazioni esterne nell'ambito della pubblica amministrazione dovrebbe aver luogo solo in casi strettamente necessari, ad esempio laddove sia impossibile utilizzare personale interno, secondo quanto stabilito dalla normativa vigente, a pena di incorrere in una ipotesi di danno erariale.

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5-09533 Grillo: Sullo svolgimento della Festa nazionale dell'Unità 2016, presso Villa Bellini a Catania.

  Il sottosegretario Domenico MANZIONE risponde all'interrogazione in titolo, nei termini riportati in allegato (vedi allegato 6).

  Emanuele COZZOLINO (M5S), cofirmatario della interrogazione in titolo, replicando, si dichiara parzialmente soddisfatto della risposta del rappresentante del Governo.

  La seduta termina alle 14.05.

ATTI DEL GOVERNO

  Martedì 6 dicembre 2016. — Presidenza del presidente Andrea MAZZIOTTI DI CELSO. — Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali Luigi Bobba.

  La seduta comincia alle 14.10.

Sulla pubblicità dei lavori.

  Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, presidente, comunica che è stata avanzata la richiesta che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante l'impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Schema di decreto legislativo recante istituzione e disciplina del servizio civile universale.
Atto n. 360.

(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Emanuele FIANO (PD), relatore, rileva che lo schema di decreto legislativo (Atto n. 360) è adottato in attuazione della disposizione di delega (articolo 1, comma 1 lettera d) e articolo 8) prevista nell'ambito della legge 6 giugno 2016, n. 106, per la riforma del Terzo settore, dell'impresa sociale e per la disciplina del servizio civile, adottata, tra l'altro, con l'obiettivo di uniformare e coordinare la disciplina della materia caratterizzata da un quadro normativo non omogeneo e di aggiornarlo alle mutate esigenze della società civile. Viene quindi disposta l'abrogazione del decreto legislativo n. 77 del 2002 recante la disciplina del servizio civile.
  Rammenta, in proposito, che l'articolo 1 della legge 6 giugno 2016 n. 106 di riforma del Terzo settore reca alcune deleghe al Governo – da attuare entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore della legge (quindi entro il 3 luglio 2017) – per la riforma del Terzo settore.
  In sede di attuazione delle deleghe, viene richiamata (articolo 1, comma 2) l'esigenza del rispetto e della coerenza con la normativa dell'Unione europea oltre al rispetto dei princìpi e criteri direttivi stabiliti.
  Tra le deleghe, l'articolo 1, comma 2, lettera d) della legge n. 106 del 2016 prevede la «revisione della disciplina in materia di servizio civile nazionale».
  Per l'attuazione di tale delega la legge prescrive che il decreto legislativi siano adottati su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, con il Ministro dell'interno, con il Ministro della difesa e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata.
  Per le altre deleghe previste dal medesimo articolo 1 della legge n. 106 del 2016 (disciplina delle associazioni e fondazioni, codice del Terzo settore e impresa sociale) è richiesta la previa intesa con la Conferenza Stato regioni. Tutti gli schemi devono essere corredati della relazione tecnica (di cui all'articolo 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196).
  Il termine per l'espressione del parere parlamentare (gli schemi sono trasmessi Pag. 87entro il 45o giorno antecedente il termine per l'esercizio della delega) è di 30 giorni dalla data di trasmissione. Decorso il termine previsto per l'espressione dei pareri, i decreti possono essere comunque adottati. È consentita l'adozione – entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi – nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi fissati dalla legge 106 del 2016 ed attraverso la medesima procedura, di disposizioni integrative e correttive dei decreti, «tenuto conto delle evidenze attuative nel frattempo emerse».
  Quanto ai principi e criteri direttivi specificatamente previsti per la revisione della disciplina in materia di servizio civile nazionale, tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 1 della legge 6 marzo 2001, n. 64, l'articolo 8 della legge n. 106 del 2016 prevede: l'istituzione del servizio civile universale finalizzato, ai sensi degli articoli 52, primo comma, e 11 della Costituzione, alla difesa non armata della patria e alla promozione dei valori fondativi della Repubblica, anche con riferimento agli articoli 2 e 4, secondo comma, della Costituzione; la previsione di un meccanismo di programmazione, di norma triennale, dei contingenti di giovani italiani e stranieri regolarmente soggiornanti, di età compresa tra 18 e 28 anni, che possono essere ammessi al servizio civile universale tramite bando pubblico e di procedure di selezione e avvio dei giovani improntate a princìpi di semplificazione, trasparenza e non discriminazione; la definizione dello status giuridico dei giovani ammessi al servizio civile universale, prevedendo l'instaurazione, fra i medesimi giovani e lo Stato, di uno specifico rapporto di servizio civile non assimilabile al rapporto di lavoro, con previsione dell'esclusione di tale prestazione da ogni imposizione tributaria; l'attribuzione allo Stato delle funzioni di programmazione, organizzazione, accreditamento e controllo del servizio civile universale; la realizzazione, con il coinvolgimento delle regioni, dei programmi da parte di enti locali, altri enti pubblici territoriali ed enti del Terzo settore; la possibilità per le regioni, gli enti locali, gli altri enti pubblici territoriali e gli enti del Terzo settore di attivare autonomamente progetti di servizio civile con risorse proprie, da realizzare presso soggetti accreditati; la previsione di criteri e modalità di accreditamento degli enti di servizio civile universale, tenendo conto di quanto previsto dall'articolo 3 della legge 6 marzo 2001, n. 64, nell'ottica della semplificazione e della trasparenza; la definizione di criteri e modalità di semplificazione e di trasparenza delle procedure di gestione e di valutazione dell'attività svolta dagli enti di servizio civile universale, anche con riferimento ai contributi finanziari erogati dalle competenti strutture della Presidenza del Consiglio dei ministri in relazione all'attuazione dei progetti di servizio civile universale, a carico del Fondo nazionale per il servizio civile; la previsione di un limite di durata del servizio civile universale, non inferiore a otto mesi complessivi e, comunque, non superiore a un anno, che contemperi le finalità del servizio con le esigenze di vita e di lavoro dei giovani coinvolti, e della possibilità che il servizio sia prestato, in parte, in uno degli Stati membri dell'Unione europea nonché, per iniziative riconducibili alla promozione della pace e della nonviolenza e alla cooperazione allo sviluppo, anche nei Paesi al di fuori dell'Unione europea; il riconoscimento e la valorizzazione delle competenze acquisite durante l'espletamento del servizio civile universale in funzione del loro utilizzo nei percorsi di istruzione e in ambito lavorativo; il riordino e la revisione della Consulta nazionale per il servizio civile, quale organismo di consultazione, riferimento e confronto per l'amministrazione, sulla base del principio di rappresentatività di tutti gli enti accreditati, anche con riferimento alla territorialità e alla rilevanza per ciascun settore di intervento.
  Quanto al contenuto dello schema di decreto legislativo, il Capo I dello schema di decreto individua l'ambito di applicazione del decreto legislativo e reca le principali definizioni (articolo 1), dispone Pag. 88l'istituzione del servizio civile universale (articolo 2) e definisce i settori di intervento (articolo 3).
  L'articolo 1, in particolare, richiama la disposizione di delega (articoli 1 e 8 della legge 106 del 2016) e individua l'ambito di intervento del provvedimento nella revisione della disciplina in materia di servizio civile nazionale. Reca quindi le necessarie definizioni. L'articolo 2 dispone l'istituzione del servizio civile «universale» (nella precedente normativa il riferimento era al servizio civile «nazionale») finalizzato alla difesa non armata e non violenta della Patria, all'educazione alla pace tra i popoli, nonché alla promozione dei valori fondativi della Repubblica, richiamando, a fondamento, le previsioni degli articoli 52, primo comma e 11 della Costituzione, anche con riferimento agli articoli 2 e 4, secondo comma, della Costituzione. In tale modo viene fatto riferimento – in coerenza con l'evoluzione della giurisprudenza costituzionale sul punto – ad un'accezione più ampia del concetto di difesa della Patria che comprende anche attività di impegno sociale. L'articolo 3 individua i settori di intervento nei quali si realizzano le finalità del servizio civile universale. Si tratta in particolare dei seguenti ambiti: assistenza; protezione civile; patrimonio ambientale e riqualificazione urbana; patrimonio storico, artistico e culturale; educazione e promozione culturale e dello sport; agricoltura in zona di montagna, agricoltura sociale e biodiversità; promozione della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata; promozione e tutela dei diritti umani; cooperazione allo sviluppo; promozione della cultura italiana all'estero e sostegno alle comunità di italiani all'estero. Il Capo IV dello schema di decreto definisce le fasi della programmazione e dell'attuazione del servizio civile universale (articoli 4 e 5).
  L'articolo 4 dello schema di decreto in commento prevede che il Piano triennale sia attuato mediante programmi di intervento proposti dagli enti di servizio civile universale nell'ambito di uno o più settori tra i seguenti, elencato all'articolo 3, (comma 1): assistenza; protezione civile; patrimonio ambientale e riqualificazione urbana; patrimonio storico, artistico e culturale; educazione e promozione culturale e dello sport; agricoltura in zona di montagna, agricoltura sociale e biodiversità; promozione della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata; promozione e tutela dei diritti umani; cooperazione allo sviluppo; promozione della cultura italiana all'estero e sostegno alle comunità di italiani all'estero. È stabilito (comma 2) che il Piano triennale ed i Piani annuali debbano tenere conto del contesto nazionale e internazionale e delle specifiche aree geografiche, ivi comprese quelle estere, nonché delle risorse del bilancio dello Stato, di quelle comunitarie e di altre risorse destinate al servizio civile universale, rese disponibili da soggetti pubblici o privati. In relazione a ciascun anno, contenuti necessari del Piano triennale e dei Piani annuali (comma 3) – approvati con DPCM, previo parere della Consulta nazionale per il servizio civile universale e della Conferenza Stato-regioni (comma 4) – sono i seguenti: la definizione degli obiettivi e degli indirizzi generali in materia di servizio civile universale, anche al fine di favorire la partecipazione dei giovani con minori opportunità; la programmazione degli interventi in materia di servizio civile universale, per l'Italia e per l'estero, anche a carattere sperimentale, e l'individuazione di quelli ritenuti prioritari; l'individuazione degli standard qualitativi degli interventi.
  Tale impostazione – che si fonda sull'attribuzione a livello statale del principio programmatorio – costituisce uno dei tratti connotanti la nuova disciplina del servizio civile predisposta dal provvedimento, facendo seguito a quanto previsto dalla disposizione di delega (articolo 8, comma 1, lettera d) della legge n. 106 del 2016).
  In base all'articolo 5 dello schema di decreto in commento, i programmi di intervento possono dunque riguardare uno o più settori di cui all'articolo 3 e si articolano in progetti, i quali indicano (commi 1 e 2): le azioni, con riferimento Pag. 89ai settori inseriti nel relativo programma di intervento; gli ambiti territoriali, ivi comprese le sedi di attuazione (come definite nell'articolo 1, comma 2, lettera f)); il numero di operatori volontari e la loro distribuzione nelle predette sedi di attuazione (l'articolo 9 definisce i compiti ed il ruolo degli operatori volontari); il personale dell'ente coinvolto nello svolgimento delle attività, in relazione alla tipologia e alla dimensione dei progetti. Le sedi di attuazione devono essere rispondenti ai requisiti di sicurezza, ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 nonché funzionali all'attuazione del progetto, dotate dei servizi essenziali e di adeguate risorse tecnologiche e strumentali (comma 3). Le attività di servizio civile universale, previste dal progetto e svolte dagli operatori volontari, sono realizzate con il coinvolgimento di personale dell'ente in possesso di idonei titoli di studio, o di qualificata esperienza nelle relative funzioni, ovvero che abbia effettuato specifici corsi di formazione.
  Quanto alle modalità di approvazione dei progetti, questi sono presentati da soggetti iscritti all'Albo degli enti di servizio civile universale (disciplinato dall'articolo 11), previa pubblicazione di un avviso pubblico, e sono valutati ed approvati dalla Presidenza del Consiglio dei ministri, sentite le Regioni interessate e nei limiti della programmazione finanziaria prevista all'articolo 24. I programmi di intervento sono trasmessi alla Presidenza del Consiglio dei ministri esclusivamente in via telematica.
  Il decreto recante l'elenco dei programmi approvati è pubblicato sul sito istituzionale a cura della Presidenza del Consiglio dei ministri. Con la previsione del comma 7 viene infine consentito alle amministrazioni pubbliche, agli enti locali, agli altri enti pubblici territoriali e agli enti di Terzo settore di realizzare autonomamente progetti di servizio civile universale, con risorse proprie, presso soggetti accreditati all'Albo degli enti di servizio civile nazionale (disciplinato dall'articolo 11), previa approvazione della Presidenza del Consiglio. Ricorda altresì che ai sensi dell'articolo 7, comma 4, dello schema di decreto le regioni possono istituire un servizio civile regionale.
  La disposizione di delega (articolo 8, comma 1, lettera d)) prevede l'attribuzione allo Stato delle funzioni di programmazione, organizzazione, accreditamento e controllo del servizio civile universale; la realizzazione, con il coinvolgimento delle regioni, dei programmi da parte di enti locali, altri enti pubblici territoriali ed enti del Terzo settore; la possibilità per le regioni, gli enti locali, gli altri enti pubblici territoriali e gli enti del Terzo settore di attivare autonomamente progetti di servizio civile con risorse proprie, da realizzare presso soggetti accreditati.
  Ricorda, quanto al riparto di competenze legislative tra lo Stato e le regioni, che la Corte costituzionale (in particolare nella sentenza n. 228 del 2004) ha evidenziato come la riserva allo Stato della competenza a disciplinare il servizio civile nazionale non comporta però che ogni aspetto dell'attività dei cittadini che svolgono detto servizio ricada nella competenza statale. Vi rientrano certamente gli aspetti organizzativi e procedurali del servizio. Questo, in concreto, comporta lo svolgimento di attività che investono i più diversi ambiti materiali, come l'assistenza sociale, la tutela dell'ambiente, la protezione civile: attività che, per gli aspetti di rilevanza pubblicistica, restano soggette alla disciplina dettata dall'ente rispettivamente competente, e dunque, se del caso, alla legislazione regionale o alla normativa degli enti locali, fatte salve le sole specificità direttamente connesse alla struttura organizzativa del servizio e alle regole previste per l'accesso ad esso.
  Alla luce della giurisprudenza costituzionale e tenuto conto della vigente normativa, sarebbe, a suo avviso, opportuno valutare se la previsione del parere della Conferenza Stato-regioni ai fini del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di approvazione dei Piani (articolo 4, comma 4) e la previsione del parere delle regioni ai fini dell'approvazione dei programmi di intervento (articolo 5, comma 5) siano in grado di assicurare un sufficiente Pag. 90coinvolgimento regionale nella parte in cui la programmazione è destinata ad incidere su settori rientranti negli ambiti di competenza legislativa regionale (quali l'agricoltura, la riqualificazione urbana, l'educazione e promozione culturale della cultura e dello sport).
  Il Capo III dello schema di decreto individua gli ambiti e le funzioni di competenza dei diversi soggetti coinvolti nel nuovo sistema di servizio civile universale, così individuati: Stato (articolo 6), regioni (articolo 7), enti del servizio civile (articolo 8), operatori volontari (articolo 9) e Consulta nazionale per il servizio civile nazionale (articolo 10).
  L'articolo 6 individua nella Presidenza del Consiglio l'amministrazione competente a svolgere le funzioni attribuite allo Stato, che riguardano la programmazione, l'organizzazione e l'attuazione del servizio civile universale, nonché l'accreditamento degli enti e le attività di controllo.
  In particolare, l'articolo 6 dello schema individua nella Presidenza del Consiglio dei ministri l'amministrazione competente a svolgere le funzioni statali in materia di servizio civile universale, come già previsto nel quadro normativo vigente. Tali funzioni riguardano la programmazione, organizzazione e attuazione del servizio civile universale, nonché l'accreditamento degli enti e le attività di controllo.
  L'articolo 7 individua le funzioni svolte dalle regioni e dalle province autonome, che riguardano la partecipazione alle attività di programmazione e di valutazione dei programmi di intervento del servizio civile, nonché, sulla base di specifici accordi con lo Stato, la formazione del personale e le attività di controllo. Resta salva la possibilità per le regioni e province autonome di istituire un servizio civile regionale con finalità proprie. Il comma 1, riepilogando disposizioni contenute nello schema di decreto, stabilisce che le regioni e le province autonome: partecipano alle fasi di programmazione del servizio civile universale e di predisposizione del documento di programmazione finanziaria del Fondo nazionale per il servizio civile, tramite il parere espresso in sede di Conferenza Stato-regioni (articolo 4, comma 4 e articolo 24, comma 2); concorrono alla valutazione dei programmi di intervento che debbono essere svolti nel territorio di propria competenza, tramite parere reso alla Presidenza del Consiglio (articolo 5, comma 5); attuano programmi di servizio civile con risorse proprie presso i soggetti accreditati all'Albo degli enti di servizio civile universale, previa approvazione della Presidenza del Consiglio (articolo 5, comma 7). Il comma 2 riconosce la possibilità per le regioni e le province autonome di svolgere alcune ulteriori funzioni, ma solo previa sottoscrizione di uno o più accordi con la Presidenza del Consiglio dei ministri. In particolare, possono svolgere attività di: formazione da erogare al personale degli enti di servizio civile universale; controllo sulla gestione delle attività svolte dagli enti di servizio civile nel territorio di propria competenza; valutazione dei risultati degli interventi svolti dagli enti di servizio civile nel territorio di propria competenza; ispezioni presso gli enti di servizio civile che operano esclusivamente nel territorio di propria competenza, volte a verificare la corretta realizzazione degli interventi e il regolare impiego degli operatori. Tali funzioni sono svolte dalla Presidenza del Consiglio fino alla data della sottoscrizione degli accordi ovvero in caso di mancata sottoscrizione degli stessi (comma 3).
  Infine il comma 4 mantiene salva la possibilità per le regioni e province autonome di istituire un servizio civile regionale con finalità proprie e non assimilabile al servizio civile universale.
  L'orientamento costante della giurisprudenza costituzionale in merito è infatti che la riconduzione degli aspetti organizzativi e procedurali del servizio civile nazionale alla competenza legislativa statale non preclude alle regioni e alle province autonome «la possibilità di istituire e disciplinare, nell'autonomo esercizio delle proprie competenze legislative, un proprio servizio civile regionale o provinciale, distinto da quello nazionale», nell'ottica del perseguimento dell'ampia finalità di realizzazione del principio di solidarietà Pag. 91espresso dall'articolo 2 della Costituzione (sentenza n. 431 del 2005).
  L'articolo 8 individua i compiti degli enti di servizio civile nazionale e prevede la possibilità che gli stessi possono costituire reti con altri soggetti pubblici e privati.
  L'articolo 9 disciplina il ruolo e i compiti assegnati agli operatori volontari del servizio civile nazionale, che svolgono le attività previste nell'ambito dei progetti, nel rispetto di quanto stabilito dal contratto. In particolare, viene istituita la rappresentanza nazionale degli operatori volontari al fine di assicurare in modo costante il confronto tra Stato e operatori. La rappresentanza è articolata a livello nazionale e regionale, di cui vengono disciplinati i meccanismi di elezione.
  L'articolo 10 disciplina la Consulta nazionale per il servizio civile, prevedendone una nuova composizione e rinviando ad un successivo DPCM le norme sull'organizzazione ed il funzionamento.
  Il capo V reca disposizioni in ordine all'istituzione dell'Albo degli enti di servizio civile universale presso la Presidenza del consiglio (articolo 11) e alla prestazione del servizio civile in Italia (articolo 12) e all'estero (articolo 13).
  Gli articoli 12 e 13 recano disposizioni particolari e differenziate per il servizio civile svolto in Italia e per quello svolto all'estero.
  Il Capo V reca la disciplina del rapporto di servizio civile universale.
  L'articolo 14 individua i requisiti di partecipazione al servizio civile universale.
  L'articolo 15 reca alcune previsioni circa la procedura di selezione dei giovani da avviare al servizio civile universale.
  La legge delega (legge n. 106 del 2016: cfr. suo articolo 8, comma 1, lettera b)) prescrive, per questo riguardo, un bando pubblico e procedure improntate a principi di semplificazione, trasparenza e non discriminazione. Il comma 1 di questo articolo dello schema ripete le previsioni della legge delega, specificando che la selezione sia effettuata dagli enti iscritti all'Albo degli enti di servizio civile universale (articolo 11 dello schema). Il principio dell'unicità dell'Albo – in luogo della pluralità di Albi (sono 22) nazionale e regionali o provinciali autonomi – è uno degli elementi connotanti la nuova disciplina prospettata dallo schema). Gli enti devono garantire una maggiore speditezza della procedura (non figura maggiore specificazione nel testo). Così come devono assicurare la pubblicità delle modalità di attribuzione dei punteggi nonché degli esiti delle valutazioni. Ai fini della selezione – aggiunge il comma 2 – gli enti devono nominare apposite Commissioni valutatrici dei giovani candidati, tenute a redigere un verbale, con analitico punteggio per i diversi elementi oggetto della valutazione prestata. I membri della Commissioni valutatrici sono tenuti a dichiarare di non essere legati da rapporti di parentela con i giovani partecipanti alla selezione. Sono inoltre tenuti a dichiarare di non incorrere «in alcuna causa di incompatibilità». Peraltro, lo schema non pare recare maggiore specificazione su quali siano siffatte cause di incompatibilità. Tale dichiarazione dei membri delle Commissioni è effettuata ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000, dunque con auto-dichiarazione da parte degli interessati, sostitutiva di certificazione.
  L'articolo 16 disciplina il rapporto di servizio civile universale e la sua durata (individuata tra gli 8 e i 12 mesi).
  L'articolo 17 disciplina il trattamento economico e giuridico degli operatori volontari. I commi 1 e 2 prevedono, in particolare, la corresponsione dì un assegno, da erogare nel rispetto di specifici criteri, quali l'effettività del servizio svolto, la tracciabilità, la pubblicità, la semplificazione delle procedure amministrative mediante l'utilizzo di sistemi informatici.
  L'articolo 18 riconosce una serie di benefici nel campo dell'istruzione e dell'inserimento lavorativo per gli operatori volontari che hanno svolto attività di servizio civile, quali crediti formativi universitari, collocamento nel mercato del lavoro, possibili titoli di preferenza nei concorsi pubblici se previsto dai bandi. I criteri per il riconoscimento del periodo di svolgimento del servizio civile sono definite Pag. 92con accordo in sede di Conferenza Stato-Regioni. La cessazione anticipata del rapporto di servizio civile universale comporta, salvo documentati motivi di salute o forza maggiore, la decadenza da tali benefici.
  L'articolo 19 prevede il rilascio di un attestato – con le indicazioni delle attività svolte – agli operatori volontari che abbiano concluso senza demerito il servizio civile.
  Peraltro, diversamente dall'analoga disposizione del decreto legislativo n. 77 del 2002 (articolo 9, comma 8 che fa riferimento all'Ufficio nazionale per il servizio civile o alle regioni e le province autonome, per quanto di competenza), fa presente che non appare specificato il soggetto che rilasci tale attestato.
  Il Capo VI concerne il «Controllo, valutazione e verifica del servizio civile universale».
  Lo compongono gli articoli 20, 21, 22 e 23.
  L'analisi di impatto posta a corredo dello schema evidenzia come l'assenza di un controllo sulla gestione delle attività è una delle criticità della vigente disciplina.
  Per questo riguardo, l'articolo 20 prevede che la Presidenza del Consiglio dei ministri svolga, sulla base di uno specifico piano annuale (pubblicato sul suo sito internet), un controllo sulla gestione delle attività degli enti. Il controllo si esercita onde verificare la legittimità e regolarità procedurali della realizzazione del servizio civile, con successiva eventuale adozione di «interventi correttivi» (senza maggiore specificazione).
  L'articolo 21 attribuisce alla Presidenza del Consiglio dei ministri il compito di effettuare una valutazione concernente l'impatto dei programmi di intervento sui territori e sulle comunità locali interessate.
  Ancora in materia di controllo, l'articolo 22 attribuisce alla Presidenza del Consiglio dei ministri il compito di effettuare verifiche ispettive, da realizzarsi presso gli enti, anche «per il tramite» delle Regioni e delle Province autonome ovvero del Ministero degli affari esteri per gli interventi all'estero.
  L'articolo 23 prevede il Presidente del Consiglio presenti al Parlamento una relazione annuale sull'organizzazione, sulla gestione e sullo svolgimento del servizio civile universale.
  L'articolo 24 ha per oggetto il Fondo nazionale per il servizio civile. Disciplina inoltre la programmazione finanziaria del servizio civile.
  L'articolo 25 prevede un incremento per l'anno 2016 della dotazione del Fondo nazionale per il servizio civile.
  Siffatto incremento (rispetto alle risorse in bilancio che sono di 111,26 milioni secondo il disegno di legge di bilancio per il 2017, in corso di esame parlamentare) è pari a 146,3 milioni di euro.
  Ricorda altresì che analoga disposizione è prevista dall'articolo 50, comma 9-bis (comma introdotto nel corso dell'esame al Senato del disegno di legge di conversione) del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, recante interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016 (in corso di esame parlamentare), che dispone un incremento del Fondo nazionale per il servizio civile di cui all'articolo 19 della legge 8 luglio 1998, n. 230 di 146,3 milioni per l'anno 2016 «anche al fine di sostenere progetti per la ripresa della vita civile delle popolazioni colpite dagli eventi sismici dell'agosto ed ottobre 2016 nonché di aumentare il numero di volontari da avviare al servizio civile nazionale».
  L'articolo 26 reca norme transitorie e finali.
  L'articolo 27 concerne l'entrata in vigore del decreto legislativo oggetto del presente schema (la quale decorre dal giorno successivo della sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale).

  Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 14.30.

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COMITATO PERMANENTE PER I PARERI

  Martedì 6 dicembre 2016. — Presidenza del presidente Alessandro NACCARATO.

  La seduta comincia alle 14.30.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica dell'Azerbaijan sulla cooperazione nel settore della difesa, fatto a Roma il 6 novembre 2012.
Emendamenti C. 3299 Governo, approvato dal Senato.

(Parere all'Assemblea).
(Esame e conclusione – Parere).

  Il Comitato inizia l'esame degli emendamenti.

  Daniela Matilde Maria GASPARINI (PD), relatrice, rileva che l'emendamento contenuto nel fascicolo n. 1 non presenta profili critici per quanto attiene al rispetto del riparto di competenze legislative di cui all'articolo 117 della Costituzione e propone pertanto di esprimere su di esso il parere di nulla osta.

  Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere della relatrice.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Regno hascemita di Giordania sulla cooperazione nel settore della difesa, fatto a Roma il 29 aprile 2015.
Emendamenti C. 3765 Governo, approvato dal Senato.

(Parere all'Assemblea).
(Esame e conclusione – Parere).

  Daniela Matilde Maria GASPARINI (PD), relatrice, rileva che l'emendamento contenuto nel fascicolo n. 1 non presenta profili critici per quanto attiene al rispetto del riparto di competenze legislative di cui all'articolo 117 della Costituzione e propone pertanto di esprimere su di esso il parere di nulla osta.

  Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere della relatrice.

Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra la Repubblica italiana e la Romania per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali, con Protocollo aggiuntivo, fatta a Riga il 25 aprile 2015.
Emendamenti C. 3880 Governo.

(Parere all'Assemblea).
(Esame e conclusione – Parere).

  Il Comitato inizia l'esame degli emendamenti.

  Daniela Matilde Maria GASPARINI (PD), relatrice, rileva che l'emendamento contenuto nel fascicolo n. 1 non presenta profili critici per quanto attiene al rispetto del riparto di competenze legislative di cui all'articolo 117 della Costituzione e propone pertanto di esprimere su di esso il parere di nulla osta.

  Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere della relatrice.

Ratifica ed esecuzione dei seguenti trattati: a) Accordo fra il Governo della Repubblica italiana e il Governo dello Stato del Qatar sui servizi aerei, con Allegato, fatto a Roma il 24 settembre 2002, con Accordo per l'introduzione di emendamenti, fatto a Roma il 16 aprile 2012; b) Accordo sui servizi di trasporto aereo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica algerina democratica e popolare, con Allegati, fatto ad Algeri il 22 gennaio 2013; c) Accordo sui servizi aerei tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica socialista del Vietnam, con Allegati, fatto a Roma il 21 giugno 2013; d) Accordo di cooperazione nel campo dei trasporti marittimi tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica algerina democratica e popolare, fatto ad Algeri il 14 novembre 2012; e) Accordo tra Pag. 94il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Kosovo sulla regolamentazione reciproca dell'autotrasporto internazionale di viaggiatori e merci, fatto a Pristina il 24 luglio 2014; f) Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Moldova sulla regolamentazione reciproca dell'autotrasporto internazionale di viaggiatori e merci, fatto a Roma il 19 settembre 1997; g) Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo di sua altezza serenissima il Principe di Monaco concernente la regolamentazione del trasporto internazionale di viaggiatori e di merci su strada, fatto a Roma l'8 novembre 2012; h) Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo del Montenegro sulla regolamentazione reciproca dell'autotrasporto internazionale di viaggiatori e merci, fatto a Roma il 12 marzo 2014; i) Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Serbia sulla regolamentazione reciproca dell'autotrasporto internazionale di viaggiatori e merci, fatto ad Ancona il 15 ottobre 2013; l) Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica dell'Azerbaijan sul trasporto marittimo, fatto a Roma il 14 luglio 2014; m) Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Principato di Andorra concernente la regolamentazione del trasporto internazionale di viaggiatori e di merci su strada, fatto a Bruxelles il 19 maggio 2015.
Emendamenti C. 3917-A Governo.

(Parere all'Assemblea).
(Esame e conclusione – Parere).

  Il Comitato inizia l'esame degli emendamenti.

  Daniela Matilde Maria GASPARINI (PD), relatrice, rileva che l'emendamento contenuto nel fascicolo n. 1 non presenta profili critici per quanto attiene al rispetto del riparto di competenze legislative di cui all'articolo 117 della Costituzione e propone pertanto di esprimere su di esso il parere di nulla osta.

  Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere della relatrice.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo fra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Angola in materia di sicurezza ed ordine pubblico, fatto a Luanda il 19 aprile 2012.
Emendamenti C. 3941 Governo, approvato dal Senato.

(Parere all'Assemblea).
(Esame e conclusione – Parere).

  Il Comitato inizia l'esame degli emendamenti.

  Marilena FABBRI (PD), relatrice, rileva che l'emendamento contenuto nel fascicolo n. 1 non presenta profili critici per quanto attiene al rispetto del riparto di competenze legislative di cui all'articolo 117 della Costituzione e propone pertanto di esprimere su di esso il parere di nulla osta.

  Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere della relatrice.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo fra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Capo Verde in materia di cooperazione di polizia, fatto a Praia l'8 luglio 2013.
Emendamenti C. 3942 Governo, approvato dal Senato.

(Parere all'Assemblea).
(Esame e conclusione – Parere).

  Il Comitato inizia l'esame degli emendamenti.

  Daniela Matilde Maria GASPARINI (PD), relatrice, rileva che l'emendamento contenuto nel fascicolo n. 1 non presenta profili critici per quanto attiene al rispetto del riparto di competenze legislative di cui all'articolo 117 della Costituzione e propone pertanto di esprimere su di esso il parere di nulla osta.

  Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere della relatrice.

Pag. 95

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo interinale in vista di un accordo di partenariato economico tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la parte Africa centrale, dall'altra, con Allegati, fatto a Yaoundé il 15 gennaio 2009 e a Bruxelles il 22 gennaio 2009.
Emendamenti C. 3945 Governo, approvato dal Senato.

(Parere all'Assemblea).
(Esame e conclusione – Parere).

  Il Comitato inizia l'esame degli emendamenti.

  Alessandro NACCARATO, presidente, in sostituzione del relatore Cozzolino, rileva che l'emendamento contenuto nel fascicolo n. 1 non presenta profili critici per quanto attiene al rispetto del riparto di competenze legislative di cui all'articolo 117 della Costituzione e propone pertanto di esprimere su di esso il parere di nulla osta.

  Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del relatore.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica di Slovenia, il Governo di Ungheria e il Governo della Repubblica italiana sulla Multinational Land Force (MLF), con Annesso, fatto a Bruxelles il 18 novembre 2014.
Emendamenti C. 3947 Governo, approvato dal Senato.

(Parere all'Assemblea).
(Esame e conclusione – Parere).

  Il Comitato inizia l'esame degli emendamenti.

  Luigi FAMIGLIETTI (PD), relatore, rileva che l'emendamento contenuto nel fascicolo n. 1 non presenta profili critici per quanto attiene al rispetto del riparto di competenze legislative di cui all'articolo 117 della Costituzione e propone pertanto di esprimere su di esso il parere di nulla osta.

  Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del relatore.

DL 189/2016: Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016.
C. 4158 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla VIII Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni).

  Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

  Enzo LATTUCA (PD), relatore, osserva che il decreto-legge contiene disposizioni urgenti in favore dei territori colpiti dagli eventi sismici, che hanno colpito le regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria a far data dal 24 agosto 2016. Il decreto legge n. 189 del 2016 è stato adottato al fine di fronteggiare l'emergenza derivante dal sisma del 24 agosto 2016; a motivo del reiterarsi degli eventi sismici nel mese di ottobre 2016, è stato adottato il decreto legge n. 205 del 2016, il cui contenuto, a seguito delle modifiche inserite al Senato, è confluito nel provvedimento in esame. Per tale ragione, il titolo del decreto legge fa ora riferimento a interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016.
  Passando ad esaminare il contenuto del provvedimento, l'articolo 1, comma 2, del disegno di legge di conversione abroga il successivo decreto-legge n. 205, facendone salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla sua base.
  Il titolo I (Principi direttivi e risorse per la ricostruzione) comprende i primi quattro articoli. L'articolo 1 definisce l'ambito di applicazione del decreto, che include non solo i comuni elencati negli allegati 1 e 2, ma anche altri comuni in cui si siano verificati danni causati dagli eventi sismici diversi da quelli indicati negli allegati, qualora venga dimostrato il nesso di causalità diretto tra i danni e gli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, comprovato da apposita perizia. Pag. 96
  L'allegato 1 riguarda i comuni interessati dagli eventi sismici del 24 agosto 2016, mentre l'allegato 2 reca l'elenco dei comuni colpiti dagli eventi sismici successivi al 24 agosto 2016. Con l'articolo 1 viene, altresì, fissato al 31 dicembre 2018 il termine della gestione straordinaria disciplinata dal decreto-legge e sono individuati gli organi che operano nell'ambito della medesima gestione: Commissario straordinario, vice commissari, cabina di coordinamento della ricostruzione, nonché comitati istituzionali in ognuna delle regioni colpite.
  L'articolo 2 disciplina le funzioni del Commissario straordinario, che opera con propri provvedimenti, anche a mezzo di ordinanze, e dei vice commissari.
  L'articolo 3 prevede l'istituzione, in ognuna delle Regioni colpite dagli eventi sismici, di uffici speciali per la ricostruzione «, consentendo, tra l'altro, assunzioni in deroga ai vincoli vigenti nel limite di 0,75 milioni di euro per il 2016 e di 3 milioni per ciascuno degli anni 2017-2018.
  L'articolo 4 prevede l'istituzione di un Fondo per la ricostruzione delle aree terremotate, con una dotazione iniziale di 200 milioni di euro per l'anno 2016, per l'attuazione degli interventi di immediata necessità previsti dal decreto-legge in esame. Ulteriori disposizioni disciplinano l'utilizzo delle erogazioni liberali a favore del sisma e la loro detraibilità/deducibilità ai fini fiscali. Il capo I-bis (strutture provvisorie di prima emergenza), introdotto al Senato, consta del solo articolo 4-bis, corrispondente sostanzialmente all'articolo 2 del decreto-legge n. 205 del 2016, che disciplina la procedura per l'individuazione delle aree da destinare all'insediamento di container, nonché per la stipula dei contratti per la fornitura, il noleggio e la disponibilità dei container medesimi. Specifiche disposizioni riguardano l'acquisizione dei moduli per le esigenze abitative rurali ed il fabbisogno di tecnostrutture per stalle e fienili. Il titolo II reca misure per la ricostruzione pubblica e privata e il rilancio del sistema economico e produttivo.
  L'articolo 5 elenca i criteri che devono essere applicati al processo di ricostruzione; sono individuate le tipologie di intervento e danno conseguenti agli eventi sismici, che possono beneficiare di contributi fino alla copertura integrale delle spese occorrenti. L'articolo disciplina poi la concessione e la fruizione dei finanziamenti agevolati, che rappresentano la modalità con cui sono erogati i contributi destinati ad interventi destinati alla riparazione/ricostruzione di edifici, al rimborso di danni a beni/prodotti delle attività economiche e alla delocalizzazione di imprese.
  L'articolo 6 disciplina le tipologie di danni agli edifici e, per ognuna di queste, gli interventi di ricostruzione e recupero ammessi a contributo.
  L'articolo 7 individua le finalità dei contributi per la riparazione o la ricostruzione degli immobili danneggiati o distrutti dagli eventi sismici, mentre l'articolo 8 prevede una procedura specifica, anche in deroga alla normativa vigente, per l'avvio di interventi di immediata riparazione, a favore degli edifici che hanno riportato danni lievi.
  L'articolo 9 disciplina la concessione di contributi ai privati residenti nei Comuni interessati dagli eventi sismici per i beni mobili danneggiati.
  L'articolo 10 esclude le unità immobiliari collabenti, fatiscenti ovvero inagibili, non utilizzabili a fini residenziali o produttivi nei Comuni interessati dagli eventi sismici, dalla possibilità di accedere ai contributi per la ricostruzione.
  L'articolo 11 disciplina l'attuazione degli interventi di ricostruzione o ripristino dei centri storici e dei centri e nuclei urbani e rurali, attraverso la predisposizione di una pianificazione urbanistica delle zone perimetrate e l'adozione di strumenti urbanistici attuativi, che innovano gli strumenti urbanistici vigenti e, se includono beni paesaggistici, sono considerati piani paesaggistici.
  L'articolo 12 disciplina la procedura per la concessione e per l'erogazione dei contributi, mentre l'articolo 13 demanda a successivi provvedimenti commissariali la Pag. 97definizione delle istanze per il riconoscimento dei contributi per interventi riguardanti immobili, già danneggiati a seguito degli eventi sismici verificatisi nella regione Abruzzo il 6 aprile 2009.
  L'articolo 14 disciplina la procedura per la programmazione, la progettazione e la realizzazione degli interventi per la ricostruzione, la riparazione e il ripristino degli edifici pubblici, nonché sui beni del patrimonio culturale.
  L'articolo 14-bis, introdotto dal Senato, stabilisce che le regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria effettuino sui presìdi ospedalieri, nei territori interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, verifiche di tenuta sismica e stime del fabbisogno finanziario necessario al miglioramento sismico delle strutture, demandando ad una ordinanza di protezione civile l'adozione dei necessari interventi.
  L'articolo 15 individua i soggetti attuatori per gli interventi di riparazione, ripristino con miglioramento sismico, nonché ricostruzione delle opere pubbliche e dei beni culturali.
  L'articolo 15-bis, introdotto dal Senato e corrispondente sostanzialmente all'articolo 6 del decreto-legge n. 205 del 2016, disciplina le procedure per l'affidamento e l'attuazione di interventi urgenti sul patrimonio culturale.
  L'articolo 15-ter, introdotto nel corso dell'esame al Senato e corrispondente all'articolo 7 del decreto-legge n. 205 del 2016, attribuisce ad Anas S.p.A., in qualità di soggetto attuatore della protezione civile, il compito di provvedere agli interventi di messa in sicurezza e di ripristino della viabilità delle infrastrutture stradali di interesse nazionale, danneggiate dagli eventi sismici.
  L'articolo 16 prevede l'istituzione della Conferenza permanente, con funzioni di direzione, coordinamento e decisione in ordine agli interventi di ricostruzione, e di una Commissione paritetica per ciascuna regione interessata dagli eventi sismici del 24 agosto 2016 e da quelli successivi, con funzioni consultive in relazione alla progettazione dei predetti interventi.
  L'articolo 17 disciplina l'estensione della fruizione del cosiddetto Art-Bonus, mentre l'articolo 17-bis, inserito nel corso dell'esame al Senato, inserisce una nuova fattispecie di erogazione liberale deducibile dall'IRES: le erogazioni liberali in denaro a favore dello Stato e dei comuni, per contributi volontari versati in seguito ad eventi sismici o calamitosi che hanno colpito l'ente in favore del quale si effettua il versamento.
  L'articolo 18 prevede che i soggetti attuatori, per la realizzazione degli interventi pubblici relativi alle opere pubbliche ed ai beni culturali di propria competenza, si avvalgono di una centrale unica di committenza, che è individuata nell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa S.p.A.
  L'articolo 18-bis, inserito nel corso dell'esame al Senato, al fine di consentire la regolare prosecuzione delle attività didattiche e amministrative nell'anno scolastico 2016/2017, prevede deroghe alla normativa vigente in materia di parametri minimi e massimi per la formazione delle classi, istituzione di ulteriori posti nell'organico del personale docente e ATA, spostamento di docenti tra le sedi scolastiche, conferimento di supplenze per quanto concerne le misure destinate al sistema produttivo.
  L'articolo 19 interviene a favore delle micro, piccole e medie imprese, comprese quelle del settore agroalimentare, ubicate nei territori dei Comuni interessati dagli eventi sismici, che hanno subito danni in conseguenza di tali eventi, stabilendo per esse – per tre anni dalla data di entrata in vigore del provvedimento in esame – priorità e gratuità nell'accesso al Fondo di garanzia per le PMI.
  L'articolo 20 prevede agevolazioni a favore delle imprese danneggiate ubicate nei territori interessati dagli eventi sismici, incluse le imprese agricole. A tal fine, una quota di risorse, pari a complessivi 35 milioni di euro, è trasferita dal Fondo per la ricostruzione delle aree terremotate alle contabilità speciali dei Presidenti delle regioni interessate, in qualità di vice commissari. Pag. 98
  L'articolo 21 reca una serie di disposizioni per il sostegno e lo sviluppo delle aziende agricole, agroalimentari e zootecniche, tra l'altro, al fine di autorizzare la spesa di 10 milioni di euro per il 2016 per il finanziamento di misure di sostegno rivolte ai produttori di latte e di prodotti lattiero-caseari interessati alla stipula di accordi misti volontari, nonché a prevedere contributi per il sostegno dei settori del latte, della carne bovina e dei settori ovicaprino e suinicolo.
  L'articolo 22 attribuisce al Commissario straordinario il compito di predisporre un programma per la promozione e il rilancio del turismo nei territori colpiti dagli eventi sismici di cui all'articolo 1.
  L'articolo 23 contiene una serie di misure per assicurare la ripresa e lo sviluppo delle attività economiche in condizioni di sicurezza per i lavoratori nei territori dei comuni colpiti dagli eventi sismici.
  L'articolo 24 dispone interventi a favore delle micro, piccole e medie imprese nelle zone colpite dagli eventi sismici, sotto forma di finanziamenti agevolati a tasso zero a copertura del cento per cento degli investimenti per il ripristino ed il riavvio di attività economiche e per sostenere la nascita e la realizzazione di nuove imprese e nuovi investimenti.
  L'articolo 25 dispone l'applicazione del regime di aiuto per le aree industriali in crisi ai territori dei Comuni interessati dagli eventi sismici, al fine di sostenere nuovi investimenti produttivi e percorsi di sviluppo economico sostenibile. Ulteriori disposizioni riguardano la tutela dell'ambiente.
  L'articolo 26 esclude, per l'esercizio finanziario 2016, l'Ente parco nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga e l'Ente parco nazionale dei Monti Sibillini da alcuni vincoli di spesa previsti dalla legislazione vigente.
  L'articolo 27 disciplina l'approvazione di un programma delle infrastrutture ambientali da ripristinare e realizzare, con particolare attenzione agli impianti di depurazione e di collettamento fognario, nonché agli acquedotti.
  L'articolo 28 reca disposizioni in materia di trattamento e trasporto del materiale derivante dal crollo parziale o totale degli edifici, affidando al Commissario straordinario il compito di predisporre e approvare il piano per la gestione delle macerie e dei rifiuti derivanti dagli interventi di prima emergenza e ricostruzione oggetto del decreto in esame. Si dispone in merito alla classificazione dei materiali derivanti dal crollo parziale o totale degli edifici pubblici e privati causati dagli eventi sismici di cui all'articolo 1, nonché quelli derivanti dalle attività di demolizione e abbattimento degli edifici pericolanti disposte dai Comuni interessati dagli eventi sismici o da altri soggetti competenti o svolti su incarico dei medesimi.
  L'articolo 28-bis, introdotto dal Senato, reca misure per incentivare il recupero dei rifiuti non pericolosi derivanti da attività di costruzione e demolizione svolte a seguito degli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016.
  L'articolo 29 stabilisce, fino al 31 dicembre 2018, la non applicazione delle disposizioni vigenti in materia di gestione delle terre e rocce da scavo, in relazione alla finalità indicata di garantire l'attività di ricostruzione privata e pubblica.
  Nell'ambito delle misure in materia di legalità e trasparenza, l'articolo 30 istituisce una Struttura di missione nell'ambito del Ministero dell'interno, preposta al coordinamento delle attività volte alla prevenzione ed al contrasto delle infiltrazioni della criminalità organizzata nei lavori di ricostruzione. Si istituisce, inoltre, un Gruppo interforze centrale per l'emergenza e la ricostruzione nell'Italia centrale. È altresì disciplinata l'Anagrafe antimafia degli esecutori.
  L'articolo 31 contiene una serie di disposizioni in merito alla ricostruzione privata, che prevedono l'introduzione dell'obbligo di inserire una clausola di tracciabilità finanziaria dei pagamenti, pena la perdita del relativo contributo statale per la ricostruzione dell'immobile.
  L'articolo 32 attribuisce al Presidente dell'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC) una serie di compiti di alta sorveglianza Pag. 99e garanzia della correttezza e trasparenza delle procedure connesse alla realizzazione degli interventi di ricostruzione pubblica.
  L'articolo 33 prevede che i provvedimenti di natura regolatoria ed organizzativa (non già gestionale) adottati dal Commissario straordinario siano sottoposti al controllo preventivo della Corte dei conti.
  L'articolo 34 prevede che gli incarichi di progettazione e di direzione dei lavori di ricostruzione possano essere conferiti dai privati esclusivamente a professionisti iscritti in un apposito elenco speciale, in cui possono essere iscritti solo i professionisti in regola con il DURC e in possesso di ulteriori requisiti che saranno individuati dallo stesso Commissario straordinario. L'articolo disciplina, inoltre, le incompatibilità del direttore dei lavori, escludendo che questi possa essere legato all'impresa affidataria dei lavori da rapporti professionali o di collaborazione, anche pregressi (ultimi 3 anni), oltre che da rapporti di parentela con i titolari dell'impresa stessa.
  I commi da 1 a 3 dell'articolo 35 definiscono gli obblighi, inerenti alla tutela dei lavoratori ed alla contribuzione previdenziale, al cui rispetto è subordinato il riconoscimento, in tutto o in parte, del contributo di cui al precedente articolo 6 o del corrispettivo per l'esecuzione di lavori sugli immobili, pubblici o privati, danneggiati dagli eventi sismici di cui al precedente articolo 1 ovvero di lavori di ricostruzione di immobili (pubblici o privati) distrutti dai medesimi eventi. I successivi commi da 4 a 8 recano, con riferimento alle suddette attività delle imprese, ulteriori norme in materia di tutela dei lavoratori e di accesso al lavoro.
  L'articolo 36 reca disposizioni in materia di trasparenza e di pubblicità degli atti, prevedendo la pubblicazione di una serie di atti del Commissario straordinario sul relativo sito istituzionale.
  L'articolo 36-bis, inserito dal Senato, prevede che il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, anche tramite l'Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro (ANPAL), provveda alle attività informative riguardanti le misure di sostegno di cui al presente decreto.
  L'articolo 36-ter, inserito dal Senato, vieta fino al 31 dicembre 2017, nei Comuni colpiti dagli eventi sismici, l'installazione di slot machine, videolottery e di altri apparecchi e congegni per il gioco lecito con e senza vincite in denaro. Il titolo III (Rapporti tra gli interventi per la ricostruzione e gli interventi di protezione civile) riguarda le attività e la piena operatività del Servizio nazionale della protezione civile in caso di emergenza, nonché il passaggio dalla gestione dell'emergenza alla ricostruzione nei territori colpiti.
  L'articolo 37 autorizza un differimento dei pagamenti delle pubbliche amministrazioni coinvolte nella gestione di eventi calamitosi per i quali sia stato dichiarato lo stato di emergenza.
  L'articolo 38 detta disposizioni in materia di rimborsi (ai datori di lavoro) per l'impiego di volontariato della protezione civile.
  L'articolo 39 reca uno stanziamento massimo pari a 6 milioni di euro, per il 2016, finalizzato a garantire la continuità nella gestione del rischio meteo-idrologico ed idraulico nelle aree di accoglienza e negli insediamenti provvisori. Con le medesime finalità, ulteriori disposizioni sono dettate per il completamento del piano radar nazionale.
  L'articolo 40 dispone il riutilizzo delle risorse residue ricevute dal Fondo di solidarietà dell'Unione europea per le esigenze connesse con gli eventi sismici di cui all'articolo 1, al fine di consentire la realizzazione di attività di previsione e prevenzione non strutturale dei rischi e di pianificazione e preparazione alla gestione dell'emergenza.
  L'articolo 41 consente la cessione a titolo definitivo agli enti territoriali di beni mobili di proprietà delle Amministrazioni statali che siano stati già assegnati a regioni o ad enti locali e siano stati impiegati per la realizzazione di interventi connessi con gli eventi sismici di cui all'articolo 1 del decreto in esame. Pag. 100
  L'articolo 42 stabilisce disposizioni per il coordinamento con le attività e gli interventi attivati nella fase di prima emergenza, attribuendo, al comma 1, al Capo del Dipartimento della protezione civile, in raccordo con il commissario straordinario, la determinazione di modalità e tempi per favorire e regolare il subentro, senza soluzione di continuità, delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria nelle attività già avviate in prima emergenza. L'articolo dispone, tra l'altro, che il Dipartimento della protezione civile assicuri, ove necessario, il completamento dei procedimenti amministrativo-contabili relativi alle attività ed agli interventi attivati, con ulteriori risorse rese disponibili con successive deliberazioni del Consiglio dei ministri, a valere sulla dotazione del fondo per le emergenze nazionali (FEN).
  L'articolo 43, oltre a fare salve le disposizioni di cui all'articolo 4 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 394 del 19 settembre 2016 e i provvedimenti adottati per assicurare assistenza alle popolazioni residenti, demanda a provvedimenti commissariali la definizione dei criteri per l'assegnazione degli alloggi e consente che la durata dei contratti di locazione possa essere concordata tra le parti anche per periodi inferiori a quelli stabiliti dalla normativa vigente.
  Il titolo IV (Misure per gli enti locali, sospensioni di termini e misure fiscali), reca disposizioni all'articolo 44, che prevedono: la sospensione del pagamento delle rate dei mutui concessi dalla Cassa DD.PP.; l'esclusione dal pareggio di bilancio, per l'anno 2016; la sospensione per 6 mesi di tutti i termini relativi ad adempimenti finanziari previsti dal TUEL, a carico dei Comuni colpiti dal sisma; la sospensione per il periodo 2017-2021 del versamento delle quote capitali dei piani di ammortamento per il rimborso delle anticipazioni della liquidità delle regioni.
  Misure di sostegno al reddito dei lavoratori sono previste nell'articolo 45.
  Per quanto riguarda le misure in materia fiscale, l'articolo 46 reca la disciplina per le imprese insediate nel territorio colpito dal sisma in caso di perdite relative all'esercizio in corso alla data del 31 dicembre 2016, mentre l'articolo 47 dispone l'esclusione dalla base imponibile, ai fini IRPEF, IRES e IRAP, dei contributi, indennizzi e risarcimenti connessi agli eventi sismici verificatisi dal 24 agosto 2016 nei comuni indicati nell'articolo 1, di qualsiasi natura e indipendentemente dalle modalità di fruizione e contabilizzazione, a favore dei soggetti (persone fisiche e giuridiche) che hanno sede o unità locali nei territori interessati dal sisma.
  L'articolo 48 prevede la sospensione fino al 31 dicembre 2016 dei termini per una serie di adempimenti a favore dei soggetti, persone fisiche e imprese, localizzate nei comuni colpiti dal sisma del 24 agosto e dal sisma del 26 e del 30 ottobre 2016 (aggiunto nel corso dell'esame al Senato, comma 10-bis).
  L'articolo 49 reca disposizioni relative alla sospensione dei processi civili, penali e amministrativi, al rinvio delle udienze e alla sospensione di termini sostanziali e processuali con riguardo ai Comuni colpiti dagli eventi sismici.
  Quanto alle misure in materia di personale, l'articolo 50 riconosce piena autonomia amministrativa, finanziaria e contabile al Commissario straordinario e disciplina l'utilizzo e il compenso di personale da esso impiegato.
  L'articolo 50-bis, in cui confluisce l'articolo 4 del decreto-legge n. 205 del 2016, prevede l'assunzione di personale a tempo determinato in deroga a limitazioni normative vigenti, da parte dei Comuni interessati dagli eventi sismici (susseguitisi dal 24 ottobre 2016) e del Dipartimento della protezione civile. Si prevede, inoltre, l'eventuale proroga di rapporti di lavoro a tempo determinato già in essere.
  L'articolo 51 dispone l'incremento del Fondo di amministrazione del personale non direttivo e non dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco per 2,6 milioni di euro per l'anno 2016, nonché destina 50 milioni complessivi nel biennio 2016-2017 per ripristinare il parco mezzi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e Pag. 101per garantire il trasporto delle macerie del terremoto che ha colpito il Centro Italia.
  L'articolo 51-bis (che riproduce il contenuto dell'articolo 10 del decreto-legge n. 205 del 2016, confluito nel provvedimento in esame) consente agli elettori che, a causa dei recenti eventi sismici, siano alloggiati in comuni diversi da quelli di residenza, di votare per il referendum costituzionale, fissato per il 4 dicembre 2016, nel comune dove si trovano, previa domanda – da presentare entro il quinto giorno antecedente la votazione – al sindaco del comune di dimora. È altresì consentito agli elettori dei comuni che non sono nelle condizioni di assicurare il regolare svolgimento della consultazione referendaria di essere ammessi al voto in uno o più comuni vicini, previa attestazione del sindaco di residenza, sentita la Commissione elettorale circondariale.
  L'articolo 52, infine, reca l'indicazione degli oneri del provvedimento e la relativa copertura finanziaria.
  Quanto alle competenze legislative costituzionalmente definite, il contenuto del decreto-legge in esame è riconducibile nel suo complesso alla materia protezione civile, ascritta, dall'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, alla legislazione concorrente dello Stato e delle regioni. Le predette del decreto-legge disciplinano gli interventi urgenti per la ricostruzione nei territori colpiti dagli eventi sismici del 2016, coordinati e diretti dal Commissario straordinario nominato con decreto del Presidente della Repubblica del 6 settembre 2016, il quale – come risulta dall'analisi tecnico-normativa – intende rappresentare una «figura di raccordo fra i vari livelli di governo del territorio» coinvolti nelle attività di ricostruzione, delineata «in funzione programmatoria e di supporto alle autonomie territoriali»; i Presidenti delle regioni interessate operano in qualità di Vice Commissari, in stretto raccordo con il Commissario straordinario, che può delegare loro le funzioni a lui attribuite dal decreto-legge. Gli interventi disposti, anche di carattere finanziario, sono volti alla ricostruzione dei beni danneggiati, al rilancio economico e produttivo dei territori colpiti dal sisma, alla tutela dell'ambiente, materia che – come la Corte costituzionale ha avuto modo di precisare in più occasioni – «si configura come un valore 5 costituzionalmente protetto ed investe altre materie che ben possono essere di competenza concorrente regionale, quale la “protezione civile”» (sentenza n. 214 del 2005). Il decreto-legge provvede ad istituire alcuni organismi volti ad assicurare la collaborazione istituzionale e il coordinamento delle iniziative tra i diversi livelli di governo coinvolti nelle attività di ricostruzione: la Cabina di coordinamento della ricostruzione, «con il compito di concordare i contenuti dei provvedimenti da adottare e di assicurare l'applicazione uniforme e unitaria in ciascuna Regione delle ordinanze e direttive commissariali, nonché di verificare periodicamente l'avanzamento del processo di ricostruzione» (articolo 1, comma 5); il comitato istituzionale costituito in ciascuna Regione interessata dall'evento sismico per la discussione e condivisione delle scelte strategiche (articolo 1, comma 6); gli Uffici speciali per la ricostruzione, anch'essi istituiti in ciascuna Regione interessata dall'evento sismico (articolo 3); la Conferenza permanente, quale organo unico con funzioni di direzione, coordinamento e decisione in ordine agli interventi di ricostruzione, e le Commissioni paritetiche, con lo scopo di garantire unitarietà e omogeneità nella pianificazione e nella gestione degli interventi (articolo 16). Le ordinanze del Commissario straordinario sono emanate previa intesa con i Presidenti delle Regioni interessate nell'ambito della Cabina di coordinamento (articolo 2, comma 2). In relazione a talune disposizioni rilevano inoltre le seguenti materie: giurisdizione e norme processuali, nonché ordinamento civile e penale, che rientrano tra le materie di legislazione esclusiva statale ex articolo 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione; tutela dell'ambiente, assegnata alla competenza legislativa esclusiva dello Stato ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione; ordinamento e organizzazione amministrativa Pag. 102dello Stato, che rientra tra le materie di legislazione esclusiva statale ex articolo 117, secondo comma, lettera g), della Costituzione; governo del territorio, che rientra tra le materie di legislazione concorrente elencate nel terzo comma dell'articolo 117 della Costituzione.
  Con riferimento a specifiche disposizioni si rileva quanto segue. L'articolo 22 prevede che il Commissario straordinario, sentite le Regioni interessate, al fine di sostenere la ripresa delle attività economiche nei territori colpiti dagli eventi sismici del 2016, predispone in accordo con ENIT – Agenzia nazionale del turismo, un programma per la promozione e il rilancio del turismo nei medesimi territori, a valere sulle risorse del bilancio di ENIT – Agenzia nazionale del turismo, nel limite massimo di 2 milioni di euro per l'anno 2017. La materia turismo è ascritta alla competenza residuale delle regioni (articolo 117, quarto comma, della Costituzione). Secondo la consolidata giurisprudenza costituzionale, in base al cosiddetto principio dell’«attrazione in sussidiarietà», è consentito un intervento statale nella predetta materia purché sia proporzionato, assistito da ragionevolezza alla stregua di uno scrutinio stretto di costituzionalità e rispettoso del principio di leale collaborazione con le Regioni attraverso l'incisivo strumento rappresentato dall'intesa (sentenza n. 76/2009; nello stesso senso, sentenze n. 80/2012, n. 88/2007, n. 214/2006).
  Formula, quindi, una proposta di parere favorevole con osservazioni (vedi allegato 7).

  Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del relatore.

  La seduta termina alle 14.35.

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