CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 23 novembre 2016
731.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Politiche dell'Unione europea (XIV)
COMUNICATO
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SEDE CONSULTIVA

  Mercoledì 23 novembre 2016. — Presidenza del Vicepresidente Paolo TANCREDI.

  La seduta comincia alle 13.10.

Disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino.
C. 2236-2618-B, approvato dalla Camera e modificato dal Senato.

(Parere alla XIII Commissione).
(Esame e conclusione – Nulla osta).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

  Paolo TANCREDI (AP), presidente, intervenendo in sostituzione della relatrice, onorevole Berlinghieri, illustra i contenuti del provvedimento, recante disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino, ai fini del parere da rendere alla Commissione Agricoltura, che intenderebbe avviare le procedure per il trasferimento in sede legislativa.
  Il provvedimento, sul quale lo scorso 16 maggio la XIV Commissione si era già espressa in prima lettura con parere favorevole, viene ora esaminato dalla Camera in terza lettura, limitatamente alle tre modifiche apportate dal Senato agli articoli 2, 7 e 74.
  Le prime due modifiche, conseguenti al parere espresso dalla 14ma Commissione Politiche dell'Unione europea del Senato, attengono ad alcuni riferimenti di normativa europea richiamati nel provvedimento.
  In particolare, all'articolo 2, che definisce l'ambito di applicazione del provvedimento, si inserisce l'espresso richiamo al regolamento delegato (UE) n.2016/1149 della Commissione del 15 aprile 2016 e al regolamento di esecuzione (UE) 2016/115, emanato dalla Commissione in pari data.
  Il Regolamento n. 1149 del 2016 integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 per quanto riguarda i programmi nazionali di sostegno al settore vitivinicolo.
  In particolare, i programmi possono avere riguardo:
   all'informazione dei consumatori negli Stati membri con riferimento al consumo responsabile di vino e al rischio legato al consumo nocivo di alcol nonché al regime dell'Unione delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette per quanto riguarda la qualità specifica, la reputazione o altre caratteristiche del vino dovute al suo particolare ambiente geografico o alla sua origine;Pag. 36
   alla promozione dei vini dell'Unione sui mercati dei paesi terzi;
   alla ristrutturazione e riconversione dei vigneti (non sono ammissibili i costi delle azioni che riguardino la normale gestione del vigneto, la protezione contro i danni arrecati da selvaggina, uccelli o grandine, la costruzione di frangivento e muri di protezione, le strade carrozzabili ed elevatori e l'acquisto di veicoli agricoli;
   alla vendemmia verde, intendendosi con ciò la distruzione totale o l'eliminazione dei grappoli non ancora giunti a maturazione, riducendo a zero la resa della relativa superficie;
   al sostegno a favore della costituzione di fondi di mutualizzazione che offrono assistenza ai produttori che desiderano assicurarsi contro il rischio di fluttuazioni del mercato;
   al sostegno per l'assicurazione del raccolto;
   al sostegno per investimenti materiali o immateriali in impianti di trattamento e in infrastrutture vinicole nonché in strutture e strumenti di commercializzazione;
   al sostegno per gli investimenti materiali o immateriali destinati allo sviluppo di nuovi prodotti, trattamenti e tecnologie;
   al sostegno per la distillazione volontaria o obbligatoria dei sottoprodotti della vinificazione effettuata.

  Gli Stati membri:
   introducono nei programmi nazionali di sostegno criteri di demarcazione chiari per garantire che non sia concesso uno dei sostegni richiamati per operazioni o azioni finanziate nell'ambito di qualsiasi altro strumento dell'Unione;
   stabiliscono norme che definiscono le operazioni ammissibili di ristrutturazione, riconversione e vendemmia verde, nonché i rispettivi costi ammissibili.

  Il livello massimo del sostegno si basa sui normali tassi di mercato. Sono ammessi, purché il programma di sostegno lo preveda, i contributi in natura sotto forma di prestazioni di lavoro per le quali non è stato effettuato alcun pagamento in denaro attestato da fatture o documenti di valore probatorio equivalente.
  Il Regolamento (CE) 15 aprile 2016, n. 2016/1150, a sua volta richiamato dall'articolo 2, reca anche esso modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i programmi nazionali di sostegno al settore vitivinicolo.
  Esso stabilisce la procedura per la presentazione e la modifica dei programmi di sostegno; le relazioni e le valutazioni finali, nonché disposizioni in materia di controllo.
  La seconda modifica è stata inserita all'articolo 7, il quale detta norme per la salvaguardia dei vigneti eroici o storici ed è volta a specificare, al comma 3, lettera d), che il riferimento al regolamento (CE) n.555/2008, in materia di programmi nazionali di sostegno al settore vitivinicolo, debba essere esteso anche alle successive modificazioni intervenute. La modifica intende, quindi, richiamare implicitamente le disposizioni europee prima descritte (reg. delegato 2016/1149 e reg. di esecuzione 2016/1150 che hanno sostituito il reg. n. 555/2008).
  La terza modifica intervenuta riguarda l'articolo 74 dove è stato sostituito l'intero comma 7. Il comma in esame è stato modificato in modo da premettere la clausola «salvo che il fatto costituisca reato» a tutte le fattispecie di illecito configurate nel comma in esame Tali modifiche sono state richieste dalla Commissione Giustizia del Senato nel parere approvato sul provvedimento.
  Formula quindi, tenuto conto delle limitate modifiche apportate al testo nel corso dell'esame presso il Senato, una proposta di nulla osta.

  Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere, nella forma del nulla osta, formulata dal relatore.

  La seduta termina alle 13.20.