CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 16 novembre 2016
726.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Bilancio, tesoro e programmazione (V)
COMUNICATO

TESTO AGGIORNATO AL 20 NOVEMBRE 2016

Pag. 49

SEDE REFERENTE

  Mercoledì 16 novembre 2016. — Presidenza del presidente Francesco BOCCIA. – Interviene il viceministro dell'economia e delle finanze Enrico Morando.

  La seduta comincia alle 13.25.

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019.
C. 4127-bis.
(Seguito esame e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 15 novembre 2016.

  Francesco BOCCIA, presidente, fa presente che, alla luce di un'attenta valutazione dei motivi di ricorso addotti, e a seguito di un ulteriore approfondimento dei contenuti delle proposte emendative, la presidenza ritiene di poter riammettere le seguenti proposte emendative, dichiarate inammissibili per estraneità di materia:
    Pastorino 2.167, in quanto, estendendo la concessione di incentivi erogati dal GSE anche a fonti rinnovabili diversi dal fotovoltaico, comporta effetti di carattere espansivo nel settore, tra l'altro in analogia con gli obiettivi di recupero di efficienza energetica perseguiti dall'articolo 2;
    Rampelli 11.029, in quanto, introducendo nello Statuto del contribuente la risarcibilità dei danni arrecati al contribuente da documenti fiscali palesemente infondati, reca una previsione di natura tributaria che determina effetti finanziari per i contribuenti;
    Francesco Saverio Romano 18.20, in quanto, istituendo una nuova centrale di committenza in favore degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza, è passibile di determinare effetti di risparmio sui conti pubblici;
    Di Gioia 18.29, in quanto, consentendo alla Commissione parlamentare di controllo sugli enti gestori di segnalare le situazioni di disavanzo dei predetti enti, ai fini dei conseguenti provvedimenti di riequilibrio, è passibile di determinare effetti finanziari virtuosi sui conti pubblici;
    Di Gioia 18.31, che, essendo volto a ridurre, in determinati casi, il numero dei componenti dell'organo di indirizzo generale degli enti di previdenza privatizzati, potrebbe comportare una razionalizzazione della spesa;Pag. 50
    Fragomeli 21.36 e 21.37, in quanto, pur intervenendo sui termini di affidamento dei lavori e degli stati d'avanzamento, sono volti a consentire il completamento di interventi infrastrutturali finanziati nell'ambito della programmazione del Fondo per lo sviluppo e la coesione;
    Occhiuto 21.039, in quanto, pur destinando risorse a specifiche città, riguarda un evento a carattere nazionale;
    Barbanti 21.069, in quanto è volto ad incrementare la capacità di intervento dei fondi agevolativi attraverso la concessione delle garanzie;
    Barbanti 21.071, in quanto volto ad incrementare le risorse destinate al sistema delle imprese per finalità legate all'esportazione (la proposta emendativa resta comunque inammissibile per carenza di compensazione);
    Parrini 21.072, in quanto volto ad evitare che ad uno stesso progetto possano essere destinate più linee di finanziamento pubblico;
    Marcolin 31.18, che prevede il pensionamento anticipato per i dirigenti sanitari del Servizio sanitario nazionale, in quanto volto a disciplinare il trattamento previdenziale di una omogenea categoria di lavoratori;
    XII Commissione 33.02 e Coppola 33.04, in quanto intervengono sulla disciplina dell'ISEE, prevedendo che ai fini della determinazione del patrimonio mobiliare non si tenga conto del valore dei depositi aventi ad oggetto i libretti di prestito sociale qualora l'emittente sia sottoposto a procedura concorsuale;
    Cominardi 35.029 e Miccoli 35.050, che intervengono sulla normativa dei call center, in quanto volti a tutelare i livelli occupazionali e a sostenere il reddito dei lavoratori di un intero settore economico, incrementando il Fondo sociale per occupazione e formazione;
    identici Ghizzoni 45.2 e VII Commissione 45.1, che modificano la disciplina applicabile ai titolari di contratti per attività di insegnamento nelle università, nonché la disciplina per il conferimento di contratti di ricercatore universitario a tempo determinato di «tipo b» e appaiono quindi suscettibili di incidere sul regime delle assunzioni;
    Misiani 47.04, che introduce un articolo aggiuntivo diretto ad intervenire sulla disciplina degli illeciti puniti con sanzioni pecuniarie civili e appare suscettibile di determinare effetti finanziari;
    Gebhard 49.30, in quanto, pur dettando disposizioni applicabili alle cooperative sociali di assistenza domiciliare all'infanzia della provincia autonoma di Bolzano, si qualifica come una misura diretta a favorire la conciliabilità lavoro/famiglia, in linea con le misure previste dal disegno di legge di bilancio a favore delle famiglie, dell'occupazione, in particolare femminile, e dei servizi all'infanzia;
    Tancredi 50.02, in quanto interviene sulla disciplina dell'ISEE, escludendo la prima casa (purché non di pregio) dagli immobili presi in considerazione ai fini della determinazione del valore del patrimonio immobiliare;
    Luigi Di Maio 51.63, in quanto, ampliando il novero dei destinatari dei finanziamenti per il microcredito, è volto al rilancio delle attività produttive nei territori in cui è stato dichiarato lo stato di emergenza;
    Preziosi 51.4, in quanto le richieste di anticipazione delle prestazioni della previdenza complementare sono previste entro stringenti limiti all'articolo 27 del disegno di legge;
    Malpezzi 52.48, VII Commissione 52.8 e Centemero 52.81 (dichiarati inammissibili limitatamente a parte del testo), recanti disposizioni relative al personale della scuola, funzionali all'applicazione delle norme relative all'incremento della dotazione organica di cui all'articolo 52, comma 3, secondo periodo, che appaiono suscettibili di incidere sulla disciplina relativa alle assunzioni;Pag. 51
    Piazzoni 52.53, che, prevedendo un finanziamento all'Istituto superiore di sanità, reca disposizioni relative al finanziamento di un'amministrazione pubblica che determinano effetti finanziari con decorrenza nel triennio 2017-2019;
    VII Commissione 60.1 e Ghizzoni 60.8, che consentono l'esonero – per le istituzioni universitarie, nel caso di acquisto di beni e servizi destinati ad attività di ricerca – dall'applicazione delle previsioni della legge di stabilità 2007 (articolo 1, comma 450, legge n. 296 del 2006) relativamente all'obbligo di ricorso al mercato elettronico, giacché l'articolo 60 del disegno di legge di bilancio reca una serie di disposizioni in materia di razionalizzazione degli acquisti della pubblica amministrazione;
    gli identici VII Commissione 61.5 e Bonaccorsi 61.16, che, prevedendo che le Soprintendenze speciali del MIBACT si adeguino agli standard internazionali in materia di musei e luoghi della cultura di cui all'articolo 14 del decreto-legge n. 83 del 2014, appaiono suscettibili di determinare, per effetto del citato adeguamento, maggiori entrate per il bilancio dello Stato;
    Costantino 63.47, limitatamente ai commi 10-bis, 10-ter e 10-decies, volti a finanziare in modo permanente il Programma straordinario di intervento per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie delle città metropolitane e dei comuni capoluogo di provincia. Resta quindi confermata l'inammissibilità per i restanti commi da 10-quater a 10-novies, che istituiscono e disciplinano l'Agenzia per la valutazione dei relativi progetti;
    Leva 64.87, Latronico 64.146, Castricone 64.025 e Sottanelli 64.147, che, concernendo le modalità di riscossione delle entrate proprie degli enti locali, sono diretti a produrre effetti positivi sui bilanci dei medesimi enti (l'emendamento Castricone 64.025 resta comunque inammissibile per carenza di compensazione);
    Dell'Aringa 65.9, in ordine alla stipula da parte delle pubbliche amministrazioni di contratti di collaborazione, di cui al comma 13-bis, in considerazione del collegamento sussistente tra tale parte dell'emendamento precedentemente valutata inammissibile e la restante parte dello stesso, già ritenuta ammissibile;
    Mantero 73.11, in quanto, introducendo previsioni in materia di divieto di pubblicità dei giochi, risulta connesso con disposizioni del disegno di legge che intervengono sul medesimo settore;
    gli identici III Commissione 74.12 e La Marca 74.136, riguardanti il finanziamento della stampa italiana all'estero e le agenzie d'informazione specializzate per i servizi stampa dedicati agli italiani residenti all'estero, poiché si configura come norma di spesa che determina effetti finanziari ed in ragione della sua stretta correlazione con le norme di cui ai commi 9 e 10 dell'articolo 74 del disegno di legge di bilancio, che istituiscono un fondo per la lingua e della cultura italiana all'estero, la cui promozione si realizza anche attraverso i citati organi d'informazione;
    Abrignani 74.349 e 74.350, che intervengono su ANAS S.p.A., appaiono suscettibili di determinare effetti finanziari (l'emendamento 74.350 resta comunque inammissibile per carenza di compensazione);
    Palazzotto 74.011, che autorizza una spesa di 500 mila euro per il triennio di riferimento volto a sostenere la partecipazione di giovani laureati al programma Junior Professional Officer (JPO) e si qualifica pertanto come intervento per rafforzare la presenza italiana all'interno delle Organizzazioni internazionali, in linea con altre misure previste dal disegno di legge di bilancio intese ad accrescere il capitale umano e l'alta formazione;
    Galati 74.05 e 74.06, in quanto, concernendo disposizioni relative al comando e al distacco nonché la messa fuori ruolo di personale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, intervengono su materia analoga a quella prevista dall'articolo 78, comma 3, del disegno di legge di bilancio;Pag. 52
    Cariello 74.030, che, concernendo una proroga fino al 2027 della sospensione del pagamento della quota capitale di mutui e finanziamenti per famiglie e imprese prevista dal comma 246 dell'articolo 1 della legge di stabilità per il 2015, potrebbe recare effetti finanziari;
    Realacci 74.402, in quanto volto ad introdurre una tariffa dedicata per la fornitura di energia alle navi ormeggiate in porto pari a 0,0005 per ogni KW;
    gli identici Melilli 74.445, Tancredi 74.275 e Piccone 74.241, in quanto volti ad introdurre una tariffa postale agevolata per le spedizioni di prodotti editoriali;
    Gigli 74.419, in quanto reca misure fiscali di sostegno alla famiglia;
    Villecco Calipari 74.400 e 74.401 e Duranti 74.010, in quanto recano, per un ulteriore triennio, il rifinanziamento di uno stanziamento già previsto a legislazione vigente;
    74.72 Molteni, in quanto, prevedendo una definizione volontaria delle sanzioni legate a inadempimenti relativi ai formulari che devono accompagnare la circolazione dei rifiuti, anche attraverso una riduzione dell'entità rispetto al verbale di accertamento, è suscettibile di incentivare il pagamento delle sanzioni, con possibile maggiore gettito indotto per le casse dello Stato;
    Paglia 75.04 che, prevedendo la gratuità per alcune transazioni bancomat, è suscettibile di determinare positivi effetti per l'economia nazionale e di coadiuvare il contrasto all'evasione fiscale;
    Gigli 78.3 e 78.52, Rubinato 78.22, che modificano, in senso espansivo, i criteri di attribuzione delle erogazioni liberali in denaro a favore delle scuole paritarie;
    Di Gioia 78.02 e 78.03, che prevedono che gli studenti iscritti ai corsi di laurea triennale in materie economiche possono svolgere formazione teorico-pratica presso i professionisti iscritti all'Ordine dei dottori commercialisti, con il rimborso delle spese universitarie di vitto, alloggio e trasporto, nei limiti di spesa di 5 milioni di euro annui a decorrere dal 2017;
    gli identici 82.3 della VII Commissione e Bonaccorsi 82.5, in quanto recano una misura con effetti finanziari onerosi volta a potenziare l'offerta culturale che prevede la costituzione di segreterie tecniche e l'assunzione di personale tramite contratti di collaborazione presso ciascun istituto o luogo di cultura di rilevante interesse nazionale dotato di autonomia speciale.

  In considerazione della dichiarazione di inammissibilità delle proposte emendative Lombardi 59.030 e 61.014, pronunciata nella seduta di ieri, comunica che devono ritenersi inammissibili, in quanto recanti la medesima materia, anche l'articolo aggiuntivo Lombardi 59.029, non più limitatamente ai commi da 1 a 18, e l'emendamento Pesco 25.174, limitatamente al comma 120.
  Comunica inoltre che, a seguito della presentazione dei ricorsi, ad un nuovo esame, possono considerarsi ammissibili le seguenti proposte emendative, già valutate come inammissibili per carenza o inidoneità della compensazione: Benamati 2.12; Abrignani 2.281; Palese 2.282; Basso 3.26; Vignali 3.36; Gigli 4.0.9; Alberti 5.10; Brunetta 9.44; Ciprini 15.08; Francesco Saverio Romano 18.19 (che rimane inammissibile per estraneità di materia); Saltamartini 23.2; Polidori 23.9; Sottanelli 23.16 e 23.17; Chiarelli 23.25; Taranto 24.012; Ciprini 29.02; Sottanelli 32.1; gli identici XII Commissione 33.02 e Coppola 33.04; Miccoli 33.018; Vacca 36.17; Preziosi 50.016; Ginato 51.09; Vico 59.41 (che rimane inammissibile per estraneità di materia); Antezza 63.32 (che rimane inammissibile per estraneità di materia); Costantino 63.47 (che rimane parzialmente inammissibile per estraneità di materia); Marchi 65.8; Melilli 65.69; Tancredi 67.31 e 67.34; Marchi 68.15; Sottanelli 71.8; Realacci 74.402.
  In particolare segnala che l'emendamento Basso 3.26, già dichiarato inammissibile Pag. 53per carenza di compensazione, modifica il comma 1 dell'articolo 3 del disegno di legge di bilancio, estendendo l'ambito temporale in cui è possibile effettuare gli investimenti nel 2018 per beneficiare della disciplina agevolativa dell'ammortamento. Tenuto conto che la relazione tecnica sembra considerare l'intero ammontare degli investimenti effettuabili nel 2018, ad un nuovo esame l'emendamento, per il quale è stato presentato ricorso, è stato considerato ammissibile nel presupposto che l'estensione del predetto limite temporale non incida sulla quantificazione degli effetti di gettito ascritti all'articolo 3. Sulla base della medesima considerazione deve ritenersi riammesso anche l'emendamento 3.1 della X Commissione, già considerato inammissibile per carenza di compensazione.
  In merito all'emendamento, già dichiarato inammissibile per carenza di compensazione, Brunetta 9.44 – che utilizza le maggiori entrate da canone televisivo, derivanti dalla lotta all'evasione per il 2016 ai fini della riduzione dell'importo del canone medesimo, che viene stabilito a 50 euro annui – fa presente che l'emendamento appare suscettibile di ridurre gli introiti da canone di abbonamento. Tuttavia, poiché la stessa relazione tecnica precisa che dalle prime informazioni ottenute dagli operatori interessati risulterebbe un aumento della platea dei contribuenti che versano il canone, in mancanza di dati più precisi riguardo a tale incremento della percentuale di adesione, l'emendamento è stato considerato, ad un nuovo esame, ammissibile. Conseguentemente devono ritenersi altresì ammissibili le proposte emendative, già dichiarate inammissibili per carenza di compensazione, Alberto Giorgetti 9.12 e 9.13, Prataviera 9.59 e 9.04, Palese 9.81 e Alfreider 9.01 e 9.02 – non oggetto di ricorso – che si limitano a rimodulare gli importi del canone o a prevedere specifiche esenzioni.
  Ribadisce invece il giudizio di inammissibilità relativo all'emendamento Caparini 9.23, che abolisce il canone di abbonamento e la tassa di concessione governativa, prevedendo una copertura inferiore all'importo annuo del canone medesimo.
  Segnala che, a seguito della riammissione dell'articolo aggiuntivo Taranto 24.012, si devono ritenere altresì ammissibili le proposte emendative Rampelli 24.010, Alberto Giorgetti 24.011 e Guidesi 24.013, sostanzialmente identici.
  Gli emendamenti Tancredi 67.34 e 67.36 – già considerati inammissibili per carenza di compensazione in quanto modificano il comma 1 dell'articolo 67, intervenendo sui requisiti per l'individuazione dei «depositi fiscali» – ad un nuovo esame sono stati considerati ammissibili nel presupposto che i nuovi requisiti previsti, alternativi a quelli stabiliti dalla norma, possano comunque essere idonei a garantire l'effetto di maggior gettito attribuito alla norma dalla relazione tecnica, tenuto conto anche del rinvio a criteri o misure che dovranno essere fissati dall'Amministrazione finanziaria. Sulla base delle medesime considerazioni devono ritenersi altresì ammissibili gli emendamenti Fregolent 67.18, 67.20 e 67.21, Alberto Giorgetti 67.28, Tancredi 67.35 e Vignali 67.47, già considerati inammissibili per carenza di compensazione, con riferimento ai quali non è stato presentato ricorso.
  Comunica quindi che, per un errore di trasmissione, non sono compresi nel fascicolo degli emendamenti l'articolo aggiuntivo Castelli 67.018 e l'emendamento Latronico 74.481.

  Luca PASTORINO (Misto-AL-P) segnala che l'emendamento a sua prima firma 65.3, dichiarato inammissibile per carenza di compensazione e relativo alla qualificazione delle spese sostenute dagli enti locali per la chiusura delle discariche di rifiuti solidi urbani, ha contenuto analogo a un emendamento che era stato presentato in occasione dell'esame di altro disegno di legge e che era stato poi trasfuso in un ordine del giorno accolto dal Governo. Chiede pertanto chiarimenti sul giudizio di inammissibilità del citato emendamento.

Pag. 54

  Il Viceministro Enrico MORANDO, osservando come non spetti al Governo giudicare l'ammissibilità degli emendamenti, conferma che la questione evidenziata dall'onorevole Pastorino è ritenuta meritevole di attenzione da parte del Governo e non esclude la presentazione di una proposta emendativa in materia nel corso dell'esame del provvedimento.

  Roberto SIMONETTI (LNA) lamenta la mancata riammissione dell'emendamento a sua prima firma 25.19, in materia pensionistica, dichiarato inammissibile per carenza di compensazione, evidenziando che la relativa copertura è stata effettuata tenendo conto di quanto emerso nel corso dell'esame della proposta di legge C. 857, di contenuto analogo.

  Maino MARCHI (PD) segnala che l'emendamento a sua prima firma 2.126, il cui giudizio di inammissibilità per carenza di compensazione è stato confermato, presenta copertura analoga a quella di un emendamento, poi approvato, presentato al disegno di legge di stabilità per il 2016.

  Francesco BOCCIA, presidente, fa presente che la presidenza, dopo ulteriore approfondimento, ritiene di poter riammettere l'emendamento Marchi 2.126. Assicura quindi che le segnalazioni dei deputati Pastorino e Simonetti saranno sottoposte ad attenta valutazione. Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 13.40.

ERRATA CORRIGE

  Nel Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari n. 725 del 15 novembre 2016, a pagina 22, seconda colonna, quarantaduesima riga, le parole: «la VII Commissione 53.3, Blazina 53.21» sono soppresse; a pagina 42, seconda colonna, diciassettesima riga, le parole: «Palese 19.07» sono soppresse; a pagina 43, prima colonna, prima riga, le parole: «Vignali 38.13» sono soppresse.