CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 9 novembre 2016
721.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Commissioni Riunite (V e VI)
COMUNICATO
Pag. 6

SEDE REFERENTE

  Mercoledì 9 novembre 2016. — Presidenza del presidente della V Commissione Francesco BOCCIA, indi del presidente della VI Commissione Maurizio BERNARDO. — Intervengono i Viceministri dell'economia e delle finanze Luigi Casero, Enrico Morando e Enrico Zanetti.

  La seduta comincia alle 11.05.

DL 193/2016: Disposizioni urgenti in materia fiscale e per il finanziamento di esigenze indifferibili.
C. 4110 Governo.

(Seguito dell'esame e rinvio).

  Le Commissioni riunite proseguono l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta pomeridiana dell'8 novembre 2016.

  Francesco BOCCIA, presidente, comunica che sono stati ritirati gli emendamenti Pelillo 4.2 e 4.3, Schullian 4.217, 4.219, 4.218, Plangger 4.150, 4.214, 4.213, 4.014, Sottanelli 6.36 e 6.37, Fragomeli 6.07, Pelillo 6.01 e 7.1, Vignali 7.047. Comunica inoltre che il deputato Donati sottoscrive l'articolo aggiuntivo Pelillo 7.01; la deputata Cenni sottoscrive l'emendamento Schullian 4.125; il deputato Iacono sottoscrive gli emendamenti Currò 1.10 e Causi 1.16.
  Avverte che il Governo ha presentato le proposte emendative 4.238, 6.014, 7.079, 7.080, 10.02, 12.03 e 14.025 (vedi allegato 1).
  Con riferimento alle proposte emendative presentate dal Governo nella seduta odierna, segnala che devono considerarsi inammissibili per estraneità di materia le seguenti proposte emendative:
   7.079, il quale interviene sulla disciplina relativa alle procedure di cessione a terzi dei complessi aziendali del Gruppo ILVA;
   7.080, il quale prevede la concessione di una garanzia statale a favore di Ryder Cup Europe per un ammontare di 97 milioni di euro;Pag. 7
   12.03, che attribuisce al comune di Lecce la somma di 1 milione di euro nel 2016, di 7,52 milioni nel 2017 e di 2,8 milioni nel 2018, subordinatamente alla rinuncia a un ricorso pendente dinanzi al TAR;
   14.025, il quale reca una serie di norme per la liquidazione della società EXPO 2015, sia di carattere ordinamentale sia di carattere finanziario.

  Pietro LAFFRANCO (FI-PdL), ritiene che le proposte emendative presentate dal Governo affrontino argomenti e tematiche assai rilevanti e chiede pertanto che il termine per la presentazione dei subemendamenti sia fissato alle ore 19 della giornata odierna.

  Guido GUIDESI (LNA) chiede alle presidenze di chiarire le pronunce di inammissibilità relative alle proposte emendative presentate dal Governo nella seduta odierna.

  Francesco BOCCIA, presidente, conferma le dichiarazioni di inammissibilità relative agli articoli aggiuntivi 7.079, 7.080, 12.03 e 14.025 del Governo, che sono inammissibili per estraneità di materia.

  Rocco PALESE (Misto-CR) ritiene opportuno che le presidenze forniscano argomentazioni ulteriori rispetto alle pronunce di inammissibilità appena rese sugli emendamenti del Governo.

  Francesco BOCCIA, presidente, al fine di consentire la distribuzione dei testi dei nuovi emendamenti del Governo, ritiene opportuna una breve sospensione della seduta.

  La seduta, sospesa alle 11.15, riprende alle 11.20.

  Francesco BOCCIA, presidente, nel ribadire i giudizi di inammissibilità pronunciati comunica che il termine per la presentazione dei subemendamenti agli articoli aggiuntivi del Governo 4.238, 6.014 e 10.02 è fissato alle 12.30 della giornata odierna.

  Pietro LAFFRANCO (FI-PdL) ritiene di esprimere un convinto apprezzamento per le pronunce di inammissibilità delle presidenze relative ai nuovi emendamenti del Governo, evidenziando con forza l'operato imparziale degli uffici della Camera dei deputati, improntato, come sempre, ai principi di massima coerenza e correttezza, dimostrando una professionalità che fa ben sperare circa il corretto prosieguo dell'andamento dei lavori. Ribadisce quindi il suo apprezzamento per la grande qualità degli uffici della Camera dei deputati, con riferimento in particolare alle Commissioni Bilancio e Finanze.

  Guido GUIDESI (LNA) condivide le espressioni di apprezzamento da parte del collega Laffranco sulla coerenza e l'estrema correttezza seguita dalle presidenze e dagli uffici della Camera dei deputati nell'ambito dell'espressione dei giudizi di inammissibilità relativi agli emendamenti presentati. Chiede, altresì, se il Governo ovvero i relatori intendano presentare nuove proposte emendative nel prosieguo dell'esame del provvedimento.

  Rocco PALESE (Misto-CR) ritiene necessario fare chiarezza sia sulle regole in materia di inammissibilità delle proposte emendative sia sulle valutazioni circa le riformulazioni presentate dai relatori, al fine di garantire il sereno svolgimento dei lavori delle Commissioni sul provvedimento in esame, nonché il lavoro che dovrà essere svolto durante l'esame del disegno di legge di bilancio che sta per iniziare.
  Con particolare riferimento all'articolo aggiuntivo 12.03 del Governo, che attribuisce somme al comune di Lecce, ritiene di non condividere la pronuncia di inammissibilità, in quanto tale disposizione, prima stralciata dal disegno di legge di bilancio 2017, e ora dichiarata inammissibile rispetto ai contenuti del provvedimento in esame, in realtà costituisce un adempimento necessario e conseguente all'obbligo Pag. 8di ottemperare ad una sentenza del TAR e ad una pronuncia della Corte costituzionale in merito ai prelievi operati sulla base di una norma introdotta dal Governo Monti, la quale per l'appunto è stata dichiarata incostituzionale.
  Evidenzia come tali decisioni meriterebbero un ulteriore riflessione da parte del Governo, che dovrebbe anche valutare l'opportunità di dimettersi anche solo per questa vicenda.
  Ribadisce come sia nel presente provvedimento sia nel disegno di legge di bilancio vi siano altre norme microsettoriali che non sono state né stralciate né dichiarate estranee per materia. Infine raccomanda al Governo e ai relatori una dialettica più proficua anche con le opposizioni per quanto riguarda la valutazione delle proposte emendative e le conseguenti dichiarazioni di inammissibilità, anche al fine di scongiurare l'emergere di tensioni e criticità durante l'esame del disegno di legge di bilancio.

  Alberto GIORGETTI (FI-PdL), nel ritenere apprezzabile ed equilibrato l'atteggiamento tenuto dalle presidenze sulle inammissibilità, invita le Commissioni a porre l'attenzione sulle proposte emendative da ultimo presentate dal Governo e che hanno superato il vaglio dell'ammissibilità.
  In merito all'emendamento 4.238 del Governo, esprime perplessità sulla sua effettiva neutralità finanziaria e si chiede se si tratti effettivamente di una precisazione della platea di contribuenti o di un suo allargamento.
  In merito all'emendamento 6.014 del Governo, pur esprimendo apprezzamento nel merito, esprime le sue perplessità circa l'effettiva neutralità della misura proposta sul bilancio degli enti locali e suggerisce una copertura prudenziale dell'emendamento stesso, preannunciando la presentazione di una proposta emendativa al disegno di legge di bilancio su tale problematica.
  In merito all'emendamento 10.02 del Governo, pur concordando nel merito, esprime le sue perplessità circa le dinamiche per cui tale proposta è stata dichiarato ammissibile mentre si è proceduto a dichiarare l'inammissibilità per materia dell'articolo aggiuntivo 12.03 del Governo. Invita pertanto i relatori ad una rivalutazione di tali proposte emendative presentate dal Governo.

  Alessio Mattia VILLAROSA (M5S) esprime le sue perplessità circa i differenti criteri utilizzati nel valutare le ammissibilità dell'articolo aggiuntivo 10.02 del Governo e dell'articolo aggiuntivo 7.063 a sua prima firma, contenente norme sul falso in bilancio per contrastare l'evasione fiscale.

  Pietro LAFFRANCO (FI-PdL), nel considerare ultimata nella seduta di ieri la votazione delle proposte emendative presentate all'articolo 10, chiede chiarimenti circa l'ammissibilità dell'articolo aggiuntivo 10.02 del Governo, ritenendolo inammissibile per estraneità di materia e invitando pertanto le presidenze ad una riflessione ulteriore su di esso.

  Francesco BOCCIA, presidente, ricorda che vi sono delle proposte emendative all'articolo 10 che risultano ancora accantonate.

  Rocco PALESE (FI-PdL) chiede alle presidenze chiarimenti circa l'organizzazione dei lavori.

  Francesco BOCCIA, presidente, chiede al Governo e ai relatori chiarimenti circa l'eventuale presentazione di ulteriori proposte emendative.

  Il Viceministro Enrico ZANETTI chiarisce che il Governo non presenterà ulteriori proposte emendative.

  Giovanni SANGA (PD), relatore per la VI Commissione, avverte di non essere al momento in grado di fornire una risposta definitiva al riguardo.

  Francesco BOCCIA, presidente, chiede ai relatori una stima dei tempi relativamente all'eventuale presentazione di ulteriori proposte emendative da parte dei Pag. 9relatori. Precisa quindi al deputato Villarosa che il suo articolo aggiuntivo 7.063 è stato ritenuto inammissibile per materia in quanto contiene norme di natura penale, in materia di falso in bilancio, che non trovano alcun legame con il testo del provvedimento.

  Guido GUIDESI (LNA) invita i relatori ad osservare un atteggiamento rispettoso nei riguardi dei membri delle due Commissioni, evidenziando come gli emendamenti dei relatori siano attesi dalla giornata di ieri.

  Francesco BOCCIA, presidente, ritiene che i relatori debbano presentare entro le ore 13 le loro eventuali proposte emendative.

  Pietro LAFFRANCO (FI-PdL) chiede una sospensione dei lavori fino alla presentazione delle proposte emendative dei relatori.

  Guido GUIDESI (LNA) chiede a tal riguardo precisazioni alle presidenze.

  Francesco BOCCIA, presidente, ricordando che vi sono molte ipotesi di riformulazioni, di cui alcune piuttosto ampie, ritiene che, in alcuni casi, occorrerà probabilmente presentare proposte emendative che ricomprendano più proposte di riformulazione.

  Guido GUIDESI (LNA) chiede rassicurazioni alle presidenze circa il fatto che il testo che sarà discusso in Assemblea corrisponderà al testo che sarà licenziato dalle Commissioni.

  Francesco BOCCIA, presidente, avverte che si procederà a partire dalle proposte emendative riferite all'articolo 4.

  Giovanni SANGA (PD), relatore per la VI Commissione, passa all'espressione del parere sulle proposte emendative presentate all'articolo 4, premettendo che i pareri sono espressi anche tenendo conto delle proposte di riformulazione dell'emendamento Pelillo 4.4 e degli identici emendamenti Petrini 4.5 e Pesco 4.62. Esprime dunque parere contrario sugli emendamenti Busin 4.176, Alberto Giorgetti 4.137, 4.139, 4.106, 4.136, 4.138 e 4.105, mentre propone di accantonare l'emendamento Gribaudo 4.34, che comunque risulterebbe assorbito. Formula un invito al ritiro sull'emendamento Alberto Giorgetti 4.108 e sugli identici emendamenti Pagano 4.119 e Pastorino 4.144, che comunque risulterebbero assorbiti. Ricorda che l'emendamento Pelillo 4.3 è stato ritirato e formula un invito al ritiro sugli emendamenti Menorello 4.158 e Schullian 4.217 e 4.218. Invita al ritiro dell'emendamento Gagnarli 4.63, che comunque risulterebbe assorbito, propone l'accantonamento degli emendamenti Schullian 4.216 e 4.215, invita al ritiro degli identici emendamenti Donati 4.14, Fanucci 4.15, Moretto 4.19, Marchetti 4.38, Lodolini 4.44, Marco Di Maio 4.51, Alberto Giorgetti 4.91, Pastorino 4.103, Vignali 4.126, Guidesi 4.179, Melilli 4.208, Dell'Aringa 4.221 e Pagano 4.231, che comunque risulterebbero assorbiti. Esprime parere contrario sull'emendamento Alberto Giorgetti 4.109, sugli identici emendamenti Capezzone 4.226, Marti 4.188 e Pagano 4.120 e sugli identici emendamenti Gelmini 4.102, Marti 4.187 e Capezzone 4.227. Ricorda quindi che l'emendamento Pelillo 4.2 è stato ritirato. Esprime parere contrario sugli emendamenti Alberto Giorgetti 4.111 e Pesco 4.69, mentre esprime parere favorevole sugli identici emendamenti Piccone 4.141, Latronico 4.171 e Capelli 4.191. Esprime parere contrario sull'emendamento Pisano 4.64 e sugli identici emendamenti Fragomeli 4.59, Alberto Giorgetti 4.97, Plangger 4.150, Guidesi 4.175, Pastorino 4.156, Palese 4.189 e Melilla 4.207. Invita al ritiro dell'emendamento Sottanelli 4.71, che comunque risulterebbe assorbito, e propone l'accantonamento dell'emendamento Causi 4.30. Esprime parere favorevole sull'emendamento Pelillo 4.4, purché riformulato nei termini riportati in allegato (vedi allegato 2), e invita al ritiro dell'emendamento Alberto Giorgetti 4.112, che comunque risulterebbe assorbito. Pag. 10Esprime parere contrario sugli emendamenti Alberto Giorgetti 4.113, Corda 4.70, Capezzone 4.228, Alberto Giorgetti 4.116. Esprime parere favorevole sull'emendamento 4.238 del Governo, esprime parere contrario sugli emendamenti Menorello 4.160 e 4.159, invita al ritiro dell'emendamento Schullian 4.219, mentre esprime parere favorevole sugli identici emendamenti Petrini 4.5 e Pesco 4.62, purché riformulati nei termini riportati in allegato (vedi allegato 2). Invita al ritiro degli emendamenti Fassina 4.172, Menorello 4.164 e 4.166, che comunque risulterebbero assorbiti, invita al ritiro dell'emendamento Plangger 4.214, ed esprime parere contrario sull'emendamento Pesco 4.76 e sull'emendamento Plangger 4.213. Invita al ritiro degli identici emendamenti Fanucci 4.9, Donati 4.12, Lodolini 4.48, Marco Di Maio 4.55, Marchetti 4.57, Alberto Giorgetti 4.95, Pastorino 4.101, Vignali 4.130, Guidesi 4.184, Melilli 4.211, Dell'Aringa 4.222 e Pagano 4.235, che comunque risulterebbero assorbiti. Esprime quindi parere contrario sugli emendamenti Villarosa 4.84, 4.87, 4.83 e 4.85 e sugli emendamenti Baldassarre 4.155, Paglia 4.237, Carrescia 4.196 e Pisano 4.67 e 4.66. Invita al ritiro dell'emendamento Carrescia 4.198, degli identici emendamenti Fanucci 4.10, Donati 4.13, Marco Di Maio 4.36, Marchetti 4.42, Lodolini 4.49, Alberto Giorgetti 4.96, Vignali 4.131, Guidesi 4.185, Melilli 4.212 e Pagano 4.236, nonché dell'emendamento Vignali 4.142, che comunque risulterebbe assorbito. Propone l'accantonamento degli identici emendamenti Alberto Giorgetti 4.88, Piccone 4.104 e 4.151, Latronico 4.170 e Capelli 4.192, nonché dell'emendamento Pelillo 4.6. Esprime parere contrario sugli emendamenti Pesco 4.77 e 4.75, mentre esprime parere favorevole sull'emendamento Sottanelli 4.81. Esprime parere contrario sugli emendamenti Oliaro 4.169 e 4.168 e propone l'accantonamento degli emendamenti Busin 4.177, Giampaolo Galli 4.26 e 4.24, Pelillo 4.1, Giampaolo Galli 4.27 e Pisano 4.79. Esprime parere contrario sugli emendamenti Alberto Giorgetti 4.107, 4.134 e 4.135 e Pagano 4.118, mentre esprime parere favorevole sull'emendamento Misiani 4.61. Propone l'accantonamento dell'emendamento Pisano 4.78 ed invita al ritiro dell'emendamento Pastorino 4.157. Propone l'accantonamento degli articoli aggiuntivi Pelillo 4.01 e Lupi 4.02, mentre esprime parere contrario sull'articolo aggiuntivo De Girolamo 4.04. Esprime parere favorevole sull'articolo aggiuntivo Boccadutri 4.06, mentre esprime parere contrario sugli identici articoli aggiuntivi Fassina 4.07, Palese 4.08 e Misiani 4.020, sugli identici articoli aggiuntivi Pastorino 4.09 e Plangger 4.014 e sull'articolo aggiuntivo Laffranco 4.016.

  Il Viceministro Enrico ZANETTI esprime parere conforme a quello del relatore.

  Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono gli emendamenti Busin 4.176, Alberto Giorgetti 4.137, 4.139, 4.106, 4.136, 4.138 e 4.105.

  Francesco BOCCIA, presidente, avverte che gli emendamenti Gribaudo 4.34, Alberto Giorgetti 4.108, nonché gli identici emendamenti Pagano 4.119 e Pastorino 4.144 sono accantonati in quanto sarebbero assorbiti dalle ulteriori riformulazioni proposte dai relatori con riferimento all'articolo 4.

  Le Commissioni respingono l'emendamento Menorello 4.158.

  Francesco BOCCIA, presidente, avverte che gli emendamenti Schullian 4.217 e 4.218 sono stati ritirati dai presentatori. Avverte altresì che l'emendamento Gagnarli 4.63 deve ritenersi assorbito dalle ulteriori riformulazioni proposte dai relatori; avverte che gli emendamenti Schullian 4.216 e 4.215 sono accantonati. Comunica, altresì, che gli identici emendamenti Donati 4.14, Fanucci 4.15, Moretto 4.19, Marchetti 4.38, Lodolini 4.44, Marco Di Maio 4.51, Alberto Giorgetti 4.91, Pastorino 4.103, Vignali 4.126, Guidesi 4.179, Melilli 4.208, Dell'Aringa 4.221 e Pagano Pag. 114.231 devono ritenersi assorbiti dalle ulteriori riformulazioni presentate dai relatori.

  Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono l'emendamento Alberto Giorgetti 4.109, gli identici emendamenti Capezzone 4.226, Marti 4.188 e Pagano 4.120, gli identici emendamenti Gelmini 4.102, Marti 4.187 e Capezzone 4.227, gli emendamenti Alberto Giorgetti 4.111 e Pesco 4.69. Le Commissioni approvano quindi, con distinte votazioni, gli identici emendamenti Piccone 4.141, Latronico 4.171 e Capelli 4.191 (vedi allegato 2), mentre respingono l'emendamento Pisano 4.64.

  Francesco BOCCIA, presidente, avverte che gli emendamenti Fragomeli 4.59 e Plangger 4.150 sono stati ritirati dai presentatori.

  Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono gli identici emendamenti Alberto Giorgetti 4.97, Guidesi 4.175, Pastorino 4.156, Palese 4.189 e Melilla 4.207.

  Francesco BOCCIA, presidente, avverte che l'emendamento Sottanelli 4.71 e Alberto Giorgetti 4.112 devono ritenersi assorbiti dalle ulteriori riformulazioni presentate dai relatori. Avverte altresì che l'emendamento Causi 4.30 è accantonato.

  Michele PELILLO (PD) dichiara di accettare la riformulazione proposta dai relatori dell'emendamento a sua prima firma 4.4.

  Le Commissioni approvano l'emendamento Pelillo 4.4, come riformulato (vedi allegato 2). Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono quindi gli emendamenti Alberto Giorgetti 4.113, Corda 4.70, Capezzone 4.228 e Alberto Giorgetti 4.116.
  Le Commissioni approvano inoltre l'emendamento 4.238 del Governo e respingono, con distinte votazioni, gli emendamenti Menorello 4.160 e 4.159.

  Francesco BOCCIA, presidente, avverte che l'emendamento Schullian 4.219 è stato ritirato.

  Michele PELILLO (PD) dichiara di accettare la riformulazione proposta dai relatori dell'emendamento Petrini 4.5, di cui è cofirmatario.

  Daniele PESCO (M5S), nell'accettare la riformulazione proposta dai relatori dell'emendamento a sua prima firma 4.62, esprime apprezzamento per l'introduzione di disposizioni che disciplinano l'omessa o errata trasmissione dei dati relativi alle fatture e la previsione di conseguenti sanzioni. Ricorda come tale proposta era stata avanzata precedentemente dal suo gruppo e poi successivamente inserita nell'ambito di una risoluzione approvata dalla Commissione Finanze. Il Governo quindi interviene al fine di garantire che l'Agenzia delle entrate sia in possesso di dati certi al fine di contrastare le massicce frodi fiscali ed evasioni in materia di IVA. Evidenzia come nel disegno di legge di bilancio per il 2017 siano previste alcune disposizioni in materia di comunicazione da parte dei gruppi societari che rischiano di andare nella direzione opposta a quella degli emendamenti che le Commissioni si accingono ad approvare e pertanto chiede al Governo un'ulteriore riflessione sulle richiamate disposizioni in materia di IVA di gruppo. Segnala con preoccupazione il fenomeno delle frodi fiscali ad opera di società cooperative che nascono e chiudono nel breve periodo di due anni, come ad esempio il caso GESCONET, società verso le quali l'Agenzia delle entrate non ha gli strumenti idonei per compiere le necessarie verifiche.

  Le Commissioni approvano gli identici emendamenti Petrini 4.5 e Pesco 4.62, nel testo riformulato (vedi allegato 2), risultando pertanto assorbiti gli emendamenti Fassina 4.172, Menorello 4.164 e 4.166.

  Francesco BOCCIA, presidente, avverte che l'emendamento Plangger 4.214 è stato ritirato dal presentatore.

  Le Commissioni respingono l'emendamento Pesco 4.76.

Pag. 12

  Francesco BOCCIA, presidente, avverte che l'emendamento Plangger 4.213 è stato ritirato dal presentatore. Avverte altresì che gli identici emendamenti Fanucci 4.9, Donati 4.12, Lodolini 4.48, Marco Di Maio 4.55, Marchetti 4.57, Alberto Giorgetti 4.95, Pastorino 4.101, Vignali 4.130, Guidesi 4.184, Melilli 4.211, Dell'Aringa 4.222 e Pagano 4.235 devono ritenersi assorbiti dalle ulteriori riformulazioni presentate dai relatori.

  Alessio Mattia VILLAROSA (M5S), intervenendo sull'emendamento a sua prima firma 4.84, ne illustra le finalità e ne raccomanda l'approvazione, in quanto le disposizioni che intende sopprimere di fatto eliminano l'obbligo di comunicazioni tra l'Agenzia delle entrate e i paesi rientranti nella cosiddetta black list favorendo in tal modo il fenomeno dell'evasione fiscale e dell'elusione da parte dei grandi gruppi. Ricorda come su tale questione sia la Direzione investigativa antimafia che la Guardia di finanza hanno confermato, innanzi alla Commissione Finanze, l'opportunità dell'introduzione di norme che prevedano condizioni di reciprocità in materia di scambio di informazione fiscale. Non condivide pertanto la richiamata deroga per quei paesi nei quali già è in vigore un regime di fiscalità agevolata.

  Il Viceministro Enrico ZANETTI conferma il parere contrario del Governo sull'emendamento Villarosa 4.84.

  Le Commissioni respingono l'emendamento Villarosa 4.84.

  Alessio Mattia VILLAROSA (M5S), intervenendo sull'emendamento a sua prima firma 4.87, ne illustra le finalità sottolineando l'importanza di evitare comportamenti elusivi da parte delle società residenti all'estero.

  Le Commissioni respingono l'emendamento Villarosa 4.87.

  Alessio Mattia VILLAROSA (M5S), intervenendo sull'emendamento a sua prima firma 4.83, ne illustra le finalità e dichiara di non comprendere le motivazioni del parere contrario espresso dai relatori.

  Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono gli emendamenti Villarosa 4.83 e 4.85.

  Alessio Mattia VILLAROSA (M5S) dichiara di sottoscrivere l'emendamento Baldassarre 4.155, chiedendo nel merito una conferma circa l'introduzione di sanzioni che prevedono importi fissi in luogo delle misure in percentuale previste dalla disciplina attualmente in vigore. Al riguardo, ritiene che tale modifica favorisca di fatto i grandi evasori e sul punto chiede un ulteriore chiarimento da parte del Governo.

  Bruno TABACCI (Misto-CD) rileva come le disposizioni di cui si sta discutendo confermano l'opportunità che a fare il legislatore non debbano mai essere avvocati o commercialisti, che potrebbero trovarsi in una situazione di evidente conflitto di interessi.

  Alessio Mattia VILLAROSA (M5S) insiste per avere chiarimenti da parte del Governo sull'introduzione di importi fissi per le sanzioni e se tale modifica possa di fatto favorire i grandi evasori fiscali.

  Il Viceministro Enrico ZANETTI conferma il parere contrario sull'emendamento Baldassarre 4.155, che ha un contenuto analogo ad altri emendamenti respinti.

  Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono gli emendamenti Baldassarre 4.155, Paglia 4.237, Carrescia 4.196 e Pisano 4.66.

  Francesco BOCCIA, presidente, avverte che l'emendamento Carrescia 4.198, gli identici emendamenti Fanucci 4.10, Donati 4.13, Marco Di Maio 4.36, Marchetti 4.42, Lodolini 4.49, Alberto Giorgetti 4.96, Vignali 4.131, Guidesi 4.185, Melilli 4.212 e Pagano 4.236 e l'emendamento Vignali Pag. 134.142, devono ritenersi assorbiti dalle ulteriori riformulazioni presentate dai relatori.

  Giovanni SANGA (PD), relatore per la VI Commissione, esprime parere favorevole sugli identici emendamenti Alberto Giorgetti 4.88, Piccone 4.104 e 4.151, Latronico 4.170 e Capelli 4.192, i quali erano stati precedentemente accantonati.

  Il Viceministro Enrico ZANETTI esprime parere conforme a quello del relatore.

  Le Commissioni approvano gli identici emendamenti Alberto Giorgetti 4.88, Piccone 4.104 e 4.151, Latronico 4.170 e Capelli 4.192 (vedi allegato 2).

  Michele PELILLO (PD) ritira il suo emendamento 4.6.

  Daniele PESCO (M5S) illustra il suo emendamento 4.77, volto a sopprimere la lettera b) del comma 6 dell'articolo 4. Al riguardo fa presente come la previsione recata dalla lettera b) introduca la proroga di un anno, fino al 31 dicembre 2017, della disciplina relativa alla trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri per le imprese che operano nel settore della grande distribuzione, le quali abbiano esercitato l'opzione entro il 31 dicembre 2016. A tale proposito rammenta che la legge di stabilità per il 2005 ha introdotto alcune disposizioni con le quali si regolava la possibilità, per le aziende della grande distribuzione commerciale, di trasmettere i corrispettivi all'Agenzia delle entrate giornalmente. Nell'evidenziare come tali disposizioni di favore per le imprese della grande distribuzione abbiano determinato una sperequazione a favore di tale settore rispetto alla normativa prevista per la piccola distribuzione, ritiene grave che con il provvedimento in esame tale trattamento privilegiato venga mantenuto e ulteriormente prorogato. In tale quadro ricorda come sia, da tempo, in atto un confronto tra il Governo e l'Agenzia delle entrate per individuare le modalità tecniche idonee a consentire la trasmissione dei corrispettivi in maniera analitica anche per la grande distribuzione. Ribadisce quindi l'impegno del MoVimento 5 Stelle affinché sia eliminato tale fattore di disparità di trattamento a favore della grande distribuzione e venga adottato un identico misuratore fiscale da adottare sia ai piccoli sia ai grandi esercenti, sottolineando come, invece, la disposizione recata dall'articolo 4, comma 6, lettera b), vada nella direzione opposta.

  Il Viceministro Enrico ZANETTI, con riferimento alle considerazioni del deputato Pesco, esprime innanzitutto l'intenzione del Governo di affrontare la tematica della trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri da parte delle imprese che operano nel settore della grande distribuzione. A riguardo evidenzia come la proroga, al 31 dicembre 2017, della disciplina recata dalla legge di stabilità per il 2005 sia finalizzata proprio a consentire un ulteriore approfondimento della questione e all'elaborazione di una sua soluzione in termini complessivi.

  Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono gli emendamenti Pesco 4.77 e 4.75, mentre approvano l'emendamento Sottanelli 4.81 (vedi allegato 2).

  Giampaolo GALLI (PD), intervenendo sul complesso degli emendamenti presentati ai commi 7 e 8 dell'articolo 4, relativi alla disciplina del deposito IVA, rileva, in linea generale, come la normativa recata dal provvedimento in esame comporterebbe uno svantaggio competitivo per i porti e aeroporti italiani nell'attività di importazione dai Paesi extra UE, introducendo una modalità di versamento anticipato dell'IVA. Ritiene quindi che il Governo debba valutare con attenzione le proposte emendative presentate su tale tematica, al fine di evitare che si realizzi, per l'Italia, uno svantaggio competitivo rispetto agli altri Paesi.

  Il Viceministro Enrico ZANETTI, con riferimento alle considerazioni del deputato Pag. 14Galli, rileva come la tematica posta dagli emendamenti in esame, la quale incide sulla competitività del sistema fiscale italiano rispetto a quello degli altri Paesi, sia certamente oggetto di attenzione da parte del Governo. A tale riguardo sottolinea inoltre come la scelta di proporre l'accantonamento di numerose proposte emendative sia finalizzata a una loro più approfondita valutazione.

  Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono gli emendamenti Oliaro 4.169 e 4.168.

  Alberto GIORGETTI (FI-PdL) illustra le finalità del suo emendamento 4.107. In merito al complessivo impianto dell'intervento normativo contenuto all'articolo 4, ricorda come la relazione tecnica sul provvedimento rechi la previsione di una stima di maggior gettito per l'Erario. A tale proposito, pur prendendo atto di tali previsioni, esprime la preoccupazione che a tale vantaggio in termini di maggiori risorse si accompagni un aggravio notevole degli oneri a carico dei cittadini, sia in termini di costi sia in relazione agli adempimenti burocratici richiesti.
  Nel sottolineare come il Governo continui a intervenire in materia fiscale attraverso una stratificazione di norme che non consentono ai contribuenti di avere un quadro certo delle disposizioni a cui fare riferimento, rileva come anche il provvedimento in esame vada in tale direzione, appesantendo ulteriormente gli adempimenti fiscali per le imprese e i professionisti, già gravemente colpiti dall'attuale crisi economica.
  In tale quadro sottolinea come la sua proposta emendativa sia volta a configurare una revisione complessiva del sistema dell'adesione agevolata, la quale, in base al decreto-legge in esame, risulta ancora parziale e inadeguata, attraverso la previsione di forme di adesione agevolata più semplici e fruibili da parte dei cittadini.

  Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono gli emendamenti Alberto Giorgetti 4.107, 4.134 e 4.135, nonché l'emendamento Pagano 4.118. Le Commissioni approvano quindi l'emendamento Misiani 4.61 (vedi allegato 2).

  Luca PASTORINO (Misto-AL-P), con riferimento al suo emendamento 4.157, chiede al rappresentante del Governo le motivazioni del parere contrario espresso su di esso. A tale riguardo ricorda come la sua proposta emendativa sia volta alla fissazione del periodo di sospensione feriale dal 1o al 31 agosto di ogni anno dei termini amministrativi a carico dei contribuenti e per la definizione degli avvisi bonari.

  Il Viceministro Enrico ZANETTI chiede al deputato Pastorino di ritirare l'emendamento 4.157, in vista di un suo sostanziale assorbimento in una proposta emendativa che verrà presentata dal Governo in relazione all'articolo 7, la quale accoglierà numerose proposte presentate in materia di semplificazione degli adempimenti fiscali.

  Luca PASTORINO (Misto-AL-P) ritira il suo emendamento 4.157.

  Le Commissioni respingono l'articolo aggiuntivo De Girolamo 4.04 e approvano l'articolo aggiuntivo Boccadutri 4.06 (vedi allegato 2).

  Alessio Mattia VILLAROSA (M5S) sottoscrive a nome del suo gruppo l'articolo aggiuntivo Fassina 4.07 e ne illustra le finalità. Ricorda in primo luogo come tale proposta emendativa scaturisca dal confronto tra il Governo e l'ANCI per l'individuazione di modalità utili agli enti locali ai fini della gestione del piano di riequilibrio, attraverso la realizzazione di accordi transattivi tra gli enti locali stessi e le agenzie fiscali. Nel rilevare come l'intervento proposto dall'articolo aggiuntivo costituisca in sostanza l'estensione agli enti locali delle disposizioni già previste in materia a favore dei privati, sottolinea come tale misura non comporterebbe oneri per la finanza pubblica e, anzi, determinerebbe il beneficio per i comuni Pag. 15di recuperare risorse altrimenti inesigibili. Non comprende quindi le ragioni in base alle quali i relatori ed il Governo hanno espresso un parere contrario sulla proposta emendativa in esame.

  Rocco PALESE (Misto-CR), evidenziando come molta evasione, soprattutto al Sud, sia causata da oggettivi problemi finanziari dei contribuenti, sottolinea come il parere contrario espresso dal Governo sull'articolo aggiuntivo 4.08 a sua prima firma testimoni la mancata attenzione del Governo nei confronti dei problemi delle persone comuni che si trovano nell'impossibilità di adempiere agli obblighi tributari. Ricorda inoltre che la proposta emendativa a sua firma 4.08 recepisce una proposta dell'ANCI sulla quale sembrava vi fosse un consenso del Governo.

  Cosimo LATRONICO (Misto-CR) sottoscrive l'articolo aggiuntivo Palese 4.08.

  Antonio MISIANI (PD) invita il Governo a un supplemento di riflessione sull'articolo aggiuntivo a sua prima firma 4.020, segnalando come lo stesso conceda semplicemente una facoltà alle Agenzie fiscali di concordare accordi transattivi, attraverso i quali, peraltro, si possono recuperare somme che altrimenti sarebbero di fatto inesigibili.

  Giovanni SANGA (PD), relatore per la VI Commissione, propone l'accantonamento degli identici articoli aggiuntivi Fassina 4.07, Palese 4.08 e Misiani 4.020.

  Maurizio BERNARDO, presidente, avverte che gli identici articoli aggiuntivi Fassina 4.07, Palese 4.08 e Misiani 4.020 sono accantonati e che l'articolo aggiuntivo Plangger 4.014 è stato ritirato.

  Le Commissioni respingono l'articolo aggiuntivo Pastorino 4.09.

  Giovanni SANGA (PD), relatore per la VI Commissione, con riferimento agli emendamenti Schullian 4.216 e 4.215, precedentemente accantonati, invita al ritiro dell'emendamento 4.216 ed esprime parere favorevole sull'emendamento 4.215, a condizione che sia riformulato nei termini riportati in allegato (vedi allegato 2).

  Il Viceministro Enrico ZANETTI concorda con i pareri espressi dal relatore sugli emendamenti Schullian 4.216 e 4.215.

  Manfred SCHULLIAN (Misto-Min.Ling) ritira l'emendamento a sua prima firma 4.216 e accetta la riformulazione dell'emendamento a sua prima firma 4.215 proposta dal relatore.

  Le Commissioni approvano l'emendamento Schullian 4.215, come riformulato (vedi allegato 2).

  Giovanni SANGA (PD), relatore per la VI Commissione, passando alle proposte emendative riferite all'articolo 5, esprime parere favorevole sull'emendamento Pelillo 5.2 a condizione che sia riformulato nei termini riportati in allegato (vedi allegato 2). Esprime parere contrario sull'emendamento Alberto Giorgetti 5.24 e parere favorevole sull'emendamento Pelillo 5.1, nonché parere contrario sull'emendamento Alberto Giorgetti 5.25. Propone l'accantonamento dell'emendamento Fragomeli 5.30. Esprime parere contrario sull'emendamento Pagano 5.33 e propone l'accantonamento dell'emendamento Pisano 5.14. Esprime parere contrario sugli emendamenti Pagano 5.37, 5.38, 5.40, 5.42 e 5.43, nonché sugli identici articoli aggiuntivi Plangger 5.02 e Pastorino 5.03 e sull'articolo aggiuntivo Pagano 5.05. Propone quindi che l'articolo aggiuntivo Marco Di Maio 5.06 sia accantonato.

  Il Viceministro Enrico ZANETTI concorda con i pareri espressi dal relatore.

  Maurizio BERNARDO, presidente, avverte che gli emendamenti Fragomeli 5.30 e Pisano 5.14, nonché l'articolo aggiuntivo Marco Di Maio 5.06 sono accantonati.

Pag. 16

  Michele PELILLO (PD) accetta la riformulazione dell'emendamento a sua prima firma 5.2 proposta dal relatore.

  Alberto GIORGETTI (FI-PdL) e Pietro LAFFRANCO (FI-PdL) sottoscrivono la nuova formulazione dell'emendamento Pelillo 5.2.

  Le Commissioni, con distinte votazioni, approvano l'emendamento Pelillo 5.2, come riformulato (vedi allegato 2), respingono l'emendamento Alberto Giorgetti 5.24 e approvano l'emendamento Pelillo 5.1 (vedi allegato 2). Respingono altresì, con distinte votazioni, gli emendamenti Alberto Giorgetti 5.25, Pagano 5.33, 5.37, 5.38, 5.40, 5.42 e 5.43, gli identici articoli aggiuntivi Plangger 5.02 e Pastorino 5.03, nonché l'articolo aggiuntivo Pagano 5.05.

  Giovanni SANGA (PD), relatore per la VI Commissione, esprime parere favorevole sull'emendamento Fragomeli 15.1, precedentemente accantonato, a condizione che sia riformulato nei termini riportati in allegato (vedi allegato 2).

  Il Viceministro Enrico ZANETTI esprime parere conforme a quello del relatore.

  Francesco RIBAUDO (PD) accetta la riformulazione proposta dal relatore dell'emendamento Fragomeli 15.1, del quale è cofirmatario.

  Rocco PALESE (Misto-CR) e Cosimo LATRONICO (Misto-CR) sottoscrivono la nuova formulazione dell'emendamento Fragomeli 15.1.

  Le Commissioni approvano l'emendamento Fragomeli 15.1, come riformulato (vedi allegato 2).

  Maurizio BERNARDO, presidente, avverte che i relatori hanno presentato le proposte emendative 7.081 e 6.138 (vedi allegato 1), la cui ammissibilità è in corso di valutazione da parte delle presidenze delle Commissioni riunite. Si riserva di fissare il termine per la presentazione dei subemendamenti alle citate proposte emendative successivamente alla valutazione dell'ammissibilità delle medesime.

  Rocco PALESE (Misto-CR), nel ricordare che era stato l'eventuale assenso dei gruppi a discutere nuovi emendamenti riferiti a una non meglio precisata revisione della disciplina del settore bancario, rileva come l'articolo aggiuntivo dei relatori 7.081 si riferisce invece specificamente alle misure adottate per far fronte alla crisi che ha condotto alla liquidazione di alcune imprese bancarie, riprendendo in parte norme stralciate pochi giorni fa dal disegno di legge di bilancio. Segnala quindi come non sussista l'accordo unanime dei gruppi a discutere tale proposta emendativa. Invita pertanto le presidenze delle Commissioni riunite a dichiarare fin d'ora l'inammissibilità per estraneità di materia del menzionato articolo aggiuntivo dei relatori 7.081.

  Guido GUIDESI (LNA), nel caso in cui l'articolo aggiuntivo dei relatori 7.081 dovesse essere ritenuto ammissibile, chiede che, in ragione della complessità del medesimo, sia concesso un congruo termine per la presentazione dei relativi subemendamenti.

  Francesco CARIELLO (M5S) ribadisce che l'articolo aggiuntivo dei relatori 7.081 non ha caratteristiche tali da poterlo considerare ammissibile e che non sussiste in alcun modo l'assenso dei gruppi a discuterlo.

  Laura CASTELLI (M5S) invita le presidenze delle Commissioni riunite a giudicare fin d'ora inammissibile l'articolo aggiuntivo 7.081 dei relatori, il quale è palesemente estraneo per materia, evidenziando la contrarietà assoluta del suo gruppo rispetto al fatto che esso venga posto in discussione.

  Guido GUIDESI (LNA) concorda con le considerazioni della deputata Castelli.

Pag. 17

  Luca PASTORINO (Misto-AL-P) sottolinea l'evidente inammissibilità dell'articolo aggiuntivo 7.081 dei relatori.

  Maurizio BERNARDO, presidente, assicura che la decisione sull'ammissibilità dell'articolo aggiuntivo 7.081 dei relatori sarà presa dalle presidenze delle Commissioni riunite dopo attenta valutazione. Sospende quindi la seduta.

  La seduta, sospesa alle 13.35, riprende alle 15.30.

  Francesco BOCCIA, presidente, avverte che, alla luce degli approfondimenti svolti, l'articolo aggiuntivo 7.081 dei relatori deve ritenersi inammissibile per estraneità di materia. Comunica, altresì, che il termine per la presentazione di subemendamenti all'emendamento 6.138 dei relatori, che risulta ammissibile, è fissato per le ore 16.30.

  Giovanni SANGA (PD), relatore per la VI Commissione, passando alle proposte emendative riferite all'articolo 7, esprime parere contrario sugli identici emendamenti Pesco 7.11 e Paglia 7.31, esprime parere favorevole sull'emendamento Sottanelli 7.13 e parere contrario sugli emendamenti Villarosa 7.5, 7.6, 7.8 e 7.7 e Paglia 7.30. Avverte inoltre che l'emendamento Piccone 7.20 è stato ritirato. Esprime parere contrario sugli identici emendamenti Sottanelli 7.16, Faenzi 7.49 e Nastri 7.44, propone di accantonare l'emendamento Abrignani 7.43 ed avverte che l'emendamento Piccone 7.21 è stato ritirato. Esprime parere contrario sugli emendamenti Paglia 7.35, Carrescia 7.42, Paglia 7.34, Civati 7.28, Paglia 7.37, 7.36 e 7.32. Esprime invece parere favorevole sull'emendamento Sottanelli 7.4, a condizione che venga riformulato nei termini riportati in allegato (vedi allegato 2). Esprime parere contrario sugli identici emendamenti Alberto Giorgetti 7.12, Latronico 7.29, Capelli 7.41 e Piccone 7.18. Avverte inoltre che gli emendamenti Piccone 7.19 e Binetti 7.26 sono stati ritirati. Esprime parere contrario sull'emendamento Villarosa 7.10 ed avverte che l'emendamento Plangger 7.47 è stato ritirato. Formula un invito al ritiro sull'emendamento Gebhard 7.45, anche ai fini della sua trasformazione in un ordine del giorno da presentare in Assemblea, ed avverte che l'emendamento Plangger 7.46 è stato ritirato. Esprime parere favorevole sull'emendamento Sottanelli 7.3, mentre formula un invito al ritiro sull'emendamento Dellai 7.38, anche ai fini ai fini della sua trasformazione in un ordine del giorno da presentare in Assemblea. Avverte inoltre che gli emendamenti Piccone 7.23 e 7.24 e Pagano 7.50 sono stati ritirati. Propone di accantonare l'articolo aggiuntivo Pelillo 7.03, in attesa di una sua possibile riformulazione, mentre formula un invito al ritiro sugli articoli aggiuntivi Sottanelli 7.013, 7.017, 7.023, 7.055, 7.060, 7.054, 7.09 e 7.014. Propone di accantonare l'articolo aggiuntivo Lupi 7.08, per le medesime considerazioni in precedenza esposte con riferimento all'articolo aggiuntivo Pelillo 7.03, mentre formula un invito al ritiro sugli articoli aggiuntivi Sottanelli 7.015, 7.057, 7.053, 7.051, 7.056, 7.018, 7.078, 7.022, 7.025 e 7.052. Esprime altresì parere contrario sull'articolo aggiuntivo Mottola 7.039, propone di accantonare gli articoli aggiuntivi Lupi 7.07 e Pelillo 7.05 ed esprime parere contrario sull'articolo aggiuntivo Paglia 7.031. Formula un invito al ritiro sull'articolo aggiuntivo Sottanelli 7.021, esprime parere favorevole sugli identici articoli aggiuntivi Pelillo 7.01 e Lupi 7.06, propone di accantonare gli articoli aggiuntivi Abrignani 7.035, Palese 7.075, Fragomeli 7.076.

  Il Viceministro Enrico ZANETTI esprime parere conforme a quello del relatore.

  Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono gli identici emendamenti Pesco 7.11 e Paglia 7.31, approvano l'emendamento Sottanelli 7.13 (vedi allegato 2) e respingono l'emendamento Villarosa 7.5.

  Alessio Mattia VILLAROSA (M5S) illustra le finalità dell'emendamento a sua Pag. 18prima firma 7.6, volto ad escludere espressamente dalla partecipazione alle procedure di volontaria collaborazione i soggetti condannati per reati fiscali, posto che le norme contenute nel provvedimento in esame non sembrerebbero comportare in maniera inequivocabile siffatta esclusione. Rammenta che, a sostegno di tale sua chiave interpretativa, depone anche il fatto che l'emendamento in discussione è stato inizialmente giudicato inammissibile dalle presidenze per carenza di compensazione, lasciando così intendere che alla citata procedura potessero partecipare, in virtù delle disposizioni del presente decreto-legge, la categoria di soggetti in precedenza menzionata.

  Le Commissioni respingono quindi l'emendamento Villarosa 7.6.

  Alessio Mattia VILLAROSA (M5S) illustra le finalità dell'emendamento a sua prima firma 7.8 che, analogamente al precedente, è finalizzato a prevedere espressamente l'esclusione dalla partecipazione alle procedure di volontaria collaborazione per i soggetti che vi abbiano già partecipato nei tre anni precedenti, rinviando per i profili di criticità alle considerazioni già svolte in relazione all'emendamento 7.6.

  Le Commissioni respingono quindi l'emendamento Villarosa 7.8.

  Alessio Mattia VILLAROSA (M5S) illustra le finalità dell'emendamento a sua prima firma 7.7, anch'esso finalizzato a prevedere espressamente, sia pure secondo un ambito applicativo più circoscritto, l'esclusione dalla partecipazione alle procedure di volontaria collaborazione per i soggetti che vi abbiano già partecipato nei tre anni precedenti.

  Le Commissioni respingono quindi l'emendamento Villarosa 7.7.

  Giovanni PAGLIA (SI-SEL) illustra il suo emendamento 7.30, il quale propone di anticipare al 31 agosto 2016 il termine, fissato dall'articolo 7 al 30 settembre 2016, delle violazioni sanabili ai sensi della nuova procedura di voluntary disclosure.

  Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono l'emendamento Paglia 7.30, nonché gli identici emendamenti Sottanelli 7.16, Faenzi 7.49 e Nastri 7.44.

  Giovanni PAGLIA (SI-SEL) illustra le finalità del suo emendamento 7.35, volto a eliminare la riduzione delle sanzioni prevista dall'articolo 7 del provvedimento a beneficio dei contribuenti che abbiano versato anche solo parzialmente quanto dovuto nell'ambito della procedura di collaborazione volontaria. Ritiene infatti poco serio prevedere, a favore dei predetti soggetti, una sorta di agevolazione nell'applicazione delle sanzioni, soprattutto a fronte dei sacrifici posti in essere dai cittadini onesti che adempiono correttamente ai propri obblighi nei confronti del Fisco.

  Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono gli emendamenti Paglia 7.35, Carrescia 7.42, Paglia 7.34, Civati 7.28, Paglia 7.37, 7.36 e 7.32.

  Francesco BOCCIA, presidente, avverte che la proposta di riformulazione dell'emendamento Sottanelli 7.4 è stata accettata dai presentatori.

  Giovanni PAGLIA (SI-SEL) esprime le proprie perplessità rispetto alla riformulazione dell'emendamento Sottanelli 7.4 proposta dai relatori. Al riguardo evidenzia come essa ripristini un sistema di tassazione fissa sui contanti emersi nell'ambito della procedura di voluntary disclosure, prevedendo che si presuma che essi siano derivati da redditi conseguiti, in quote costanti, a seguito di violazione degli obblighi di dichiarazione delle imposte commesse nell'anno 2015 e nei quattro d'imposta precedenti. Nel ricordare come la precedente procedura di voluntary disclosure non prevedesse un criterio di calcolabilità predeterminata della tassazione sui contanti, sottolinea come la scelta effettuata con il provvedimento in Pag. 19esame non faccia che confermare i forti dubbi sollevati sui profili di moralità e di rischio di riciclaggio di denaro emersi nel corso della discussione. Ritiene infatti fondato il rischio che la procedura di collaborazione volontaria in esame venga utilizzata per far emergere e legalizzare denaro proveniente da delitti, con l'effetto di un sostanziale riciclaggio di Stato.

  Il Viceministro Enrico ZANETTI, nel ritenere la ricostruzione effettuata dal deputato Paglia sostanzialmente fuorviante, ricorda come, nel corso della predisposizione del provvedimento in esame dal parte del Governo sia stata inizialmente ipotizzata un'aliquota forfettaria da applicarsi ai contanti emersi nell'ambito della procedura di voluntary disclosure, la quale è stata poi abbandonata a favore della scelta di applicare aliquote ordinarie, in base alle quali le imposte verranno pagate per intero dai contribuenti interessati. Sottolinea quindi come la scelta effettuata di attribuire in modo uniforme, su più annualità, le somme in contanti, derivi dalle difficoltà, già emerse nella fase applicativa della precedente procedura di collaborazione volontaria, di ricostruire in modo oggettivo e puntuale la tempistica in cui le predette somme si sono venute a formare. Rileva inoltre come, ai fini del calcolo dell'IRPEF dovuta, il rischio di un'applicazione eccessivamente favorevole per i contribuenti che dichiareranno il possesso di contanti sarà opportunamente evitato inserendo tali somme nel contesto complessivo dei redditi dichiarati dal contribuente, così da non doversi applicare l'aliquota prevista per i redditi più bassi.

  Filippo BUSIN (LNA), in relazione all'emendamento Sottanelli 7.4, come riformulato, ritiene che, rispetto alla scelta effettuata dal Governo di prevedere l'attribuzione, in quote costanti, del denaro contante dichiarato nell'ambito della procedura di collaborazione volontaria alle annualità dal 2015 e precedenti, sarebbe stata preferibile l'applicazione, inizialmente ipotizzata, di un'aliquota forfettaria del 35 per cento. In termini più generali ritiene che la procedura per l'emersione di contanti prevista dall'articolo 7 del provvedimento costituisca, al di là delle dichiarazioni del Governo, una misura di tipo condonistico.

  Giovanni PAGLIA (SI-SEL), pur comprendendo l'interesse del Governo a far emergere la ricchezza sommersa, considera immorale concedere agevolazioni e sconti a chi evade. Ritiene inoltre che un atteggiamento troppo accomodante nei confronti degli evasori potrebbe tradursi in un incentivo all'esportazione dei capitali.

  Il Viceministro Enrico ZANETTI conferma il parere favorevole espresso sulla nuova formulazione dell'emendamento Sottanelli 7.4, ribadendo che sulle somme emerse verranno applicate le aliquote ordinarie e sottolineando nuovamente la difficoltà per l'amministrazione finanziaria di ricostruire l'andamento temporale dell'accumulazione delle somme in questione.

  Daniele PESCO (M5S) si dichiara favorevole alla soluzione prospettata dal deputato Busin, ritenendo che la tassazione una tantum, con un'aliquota forfettaria del 35 per cento, sarebbe preferibile anche dal punto di vista del gettito.

  Le Commissioni approvano l'emendamento Sottanelli 7.4, come riformulato (vedi allegato 2).

  Francesco BOCCIA, presidente, avverte che l'emendamento Piccone 7.18 è stato ritirato.

  Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono gli identici emendamenti Alberto Giorgetti 7.12, Latronico 7.29 e Capelli 7.41.

  Francesco BOCCIA, presidente, avverte che gli emendamenti Piccone 7.19 e Binetti 7.26 sono stati ritirati.

  Le Commissioni respingono l'emendamento Villarosa 7.10.

Pag. 20

  Francesco BOCCIA, presidente, avverte che gli emendamenti Plangger 7.47, Gebhard 7.45 e Plangger 7.46 sono stati ritirati.

  Le Commissioni approvano l'emendamento Sottanelli 7.3 (vedi allegato 2).

  Francesco BOCCIA, presidente, avverte che le proposte emendative Dellai 7.38, Piccone 7.23 e 7.24, Pagano 7.50, Sottanelli 7.013, 7.017, 7.023, 7.055, 7.060, 7.054, 7.09, 7.014, 7.015, 7.057, 7.053, 7.051, 7.056, 7.018, 7.078, 7.022, 7.025 e 7.052 sono state ritirate.

  Le Commissioni respingono l'articolo aggiuntivo Mottola 7.039.

  Giovanni PAGLIA (SI-SEL), raccomandando l'approvazione dell'articolo aggiuntivo a sua prima firma 7.031, sottolinea il contrasto tra l'attuale regime di riservatezza sul contenuto delle cassette di sicurezza e la sempre più ampia rimozione del segreto bancario.

  Le Commissioni respingono l'articolo aggiuntivo Paglia 7.031.

  Francesco BOCCIA, presidente, avverte che l'articolo aggiuntivo Sottanelli 7.021 è stato ritirato.

  Daniele PESCO (M5S), pur dichiarandosi contrario in linea di principio agli studi di settore, osserva che l'introduzione di indici sintetici di affidabilità proposta dagli identici articoli aggiuntivi Pelillo 7.01 e Lupi 7.06 conceda un margine troppo ampio di discrezionalità all'amministrazione finanziaria che potrebbe condurre a sperequazioni tra imprese.

  Rocco PALESE (Misto-CR), Cosimo LATRONICO (Misto-CR), Alberto GIORGETTI (FI-PdL) e Lorena MILANATO (FI-PdL) sottoscrivono l'articolo aggiuntivo Lupi 7.06.

  Le Commissioni approvano gli identici articoli aggiuntivi Pelillo 7.01 e Lupi 7.06 (vedi allegato 2).

  Giovanni SANGA (PD), relatore per la VI Commissione, esprime parere favorevole sull'articolo aggiuntivo Palese 7.075, precedentemente accantonato, a condizione che lo stesso venga riformulato nei termini riportati in allegato (vedi allegato 2).

  Il Viceministro Enrico ZANETTI esprime parere conforme a quello del relatore.

  Rocco PALESE (Misto-CR) accetta la proposta dei relatori di riformulazione dell'articolo aggiuntivo a sua firma 7.075, relativo all'Autorità nazionale anticorruzione.

  Francesco CARIELLO (M5S), anche a nome dei componenti del gruppo MoVimento 5 Stelle delle Commissioni V e VI, sottoscrive l'articolo aggiuntivo Palese 7.075, come riformulato.

  Maino MARCHI (PD) anche a nome dei componenti del gruppo PD delle Commissioni V e VI, sottoscrive l'articolo aggiuntivo Palese 7.075, come riformulato.

  Le Commissioni approvano l'articolo aggiuntivo Palese 7.075, come riformulato (vedi allegato 2).

  Giovanni SANGA (PD), relatore per la VI Commissione, esprime parere favorevole sull'articolo aggiuntivo Pelillo 7.03, a condizione che sia riformulato nei seguenti termini:

  «Dopo l'articolo 7, inserire il seguente:

Art. 7-bis.
(Disposizioni in materia di semplificazione fiscale).

  1. All'articolo 32, primo comma, n. 2, del decreto del Presidente della Repubblica Pag. 2129 settembre 1973, n. 600, sono apportate le seguenti modifiche:
   a) le parole: “o compensi” sono soppresse;
   b) dopo le parole: “rapporti od operazioni” sono aggiunte le seguenti: “per importi superiori a euro 1.000 giornalieri e, comunque, ad euro 5.000 mensili”.

  2. All'articolo 110, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, il secondo ed il terzo periodo sono sostituiti dai seguenti: “La conversione in euro dei saldi di conto delle stabili organizzazioni all'estero si effettua secondo il cambio utilizzato in bilancio in base ai corretti principi contabili e le differenze rispetto ai saldi di conto dell'esercizio precedente non concorrono alla formazione del reddito. Per le imprese che intrattengono in modo sistematico rapporti in valuta estera è consentita la tenuta della contabilità plurimonetaria con l'applicazione del cambio utilizzato in bilancio in base ai corretti principi contabili ai saldi dei relativi conti”.
  3. Le disposizioni del comma 2 si applicano a partire dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016. Sono fatti salvi i comportamenti pregressi posti in essere in conformità alle disposizioni introdotte con il comma 2.
  4. L'importo della riserva di traduzione, risultante dal bilancio relativo al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2016, che abbia concorso alla formazione del reddito imponibile, è riassorbito in cinque quote costanti a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016.
  5. All'articolo 54, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nel secondo periodo dopo le parole: “alimenti e bevande” sono aggiunte le seguenti: “nonché le prestazioni di viaggio e trasporto”. La disposizione di cui al periodo precedente si applica a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2017.
  6. All'articolo 60 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, dopo il sesto comma è aggiunto il seguente:
  “In deroga all'articolo 149-bis del codice di procedura civile e alle modalità di notificazione previste dalle norme relative alle singole leggi d'imposta non compatibili con quelle di cui al presente comma, la notificazione degli avvisi e degli altri atti che per legge devono essere notificati alle imprese individuali o costituite in forma societaria e ai professionisti iscritti in albi o elenchi istituiti con legge dello Stato può essere effettuata direttamente dal competente ufficio con le modalità di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, a mezzo posta elettronica certificata, all'indirizzo del destinatario risultante dall'indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata (INI-PEC). All'ufficio è consentita la consultazione telematica e l'estrazione, anche in forma massiva, di tali indirizzi. Se la casella di posta elettronica risulta satura, l'ufficio effettua un secondo tentativo di consegna decorsi almeno sette giorni dal primo invio. Se anche a seguito di tale tentativo la casella di posta elettronica risulta satura oppure se l'indirizzo di posta elettronica del destinatario non risulta valido o attivo, la notificazione deve eseguirsi mediante deposito telematico dell'atto nell'area riservata del sito informatico di Infocamere e pubblicazione, entro il secondo giorno successivo a quello di deposito, del relativo avviso sullo stesso sito, per la durata di quindici giorni; l'ufficio inoltre dà notizia al destinatario dell'avvenuta notificazione dell'atto a mezzo di lettera raccomandata, senza ulteriori adempimenti a proprio carico. Ai fini del rispetto dei termini di prescrizione e decadenza, la notificazione si intende comunque perfezionata per il notificante nel momento in cui il suo gestore della casella di posta elettronica certificata gli trasmette la ricevuta di accettazione con la relativa attestazione temporale che certifica l'avvenuta spedizione del messaggio, mentre per il destinatario alla data di avvenuta consegna contenuta nella ricevuta Pag. 22che il gestore della casella di posta elettronica certificata del destinatario trasmette all'ufficio o, nel caso di cui al periodo precedente, nel quindicesimo giorno successivo a quello della pubblicazione dell'avviso nel sito informatico di Infocamere. Nelle more della piena operatività dell'anagrafe nazionale della popolazione residente, per i soggetti che ne facciano richiesta, diversi da quelli obbligati ad avere l'indirizzo di posta elettronica certificata da inserire nell'INI-PEC, la notificazione può essere eseguita all'indirizzo di posta elettronica certificata di cui sono intestatari, all'indirizzo di posta elettronica certificata di uno dei soggetti di cui all'articolo 12, comma 3, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, ovvero del coniuge, di un parente o affine entro il quarto grado di cui all'articolo 63, secondo comma, secondo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, specificamente incaricati a ricevere le notifiche per conto degli interessati, secondo le modalità stabilite con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate. Nelle ipotesi di cui al periodo precedente, l'indirizzo dichiarato nella richiesta ha effetto, ai fini delle notificazioni, dal quinto giorno libero successivo a quello in cui l'ufficio attesta la ricezione della richiesta stessa. Se la casella di posta elettronica del contribuente che ha effettuato la richiesta risulta satura, l'ufficio effettua un secondo tentativo di consegna decorsi almeno sette giorni al primo invio. Se anche a seguito di tale tentativo la casella di posta elettronica risulta satura oppure nei casi in cui l'indirizzo di posta elettronica del contribuente non risulta valido o attivo, si applicano le disposizioni in materia di notificazione degli avvisi e degli altri atti che per legge devono essere notificati al contribuente, comprese le disposizioni del presente articolo diverse dal presente comma e quelle del codice di procedura civile dalle stesse non modificate, con esclusione dell'articolo 149-bis del codice di procedura civile.”.

  7. Le disposizioni di cui al comma 6 si applicano alle notificazioni degli avvisi e degli altri atti che per legge devono essere notificati ai contribuenti effettuate a decorrere dal 1o luglio 2017. Resta ferma per gli avvisi e gli altri atti che per legge devono essere notificati fino al 30 giugno 2017 la disciplina vigente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
  8. Il provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate di cui al comma 6 deve essere emanato entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
  9. All'articolo 26, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, così come modificato dall'articolo 14 del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159, le parole da “risultante” a “7 marzo 2005, n. 82.” sono sostituite dalle seguenti: “del destinatario risultante dall'indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata (INI-PEC), ovvero per i soggetti che ne facciano richiesta, diversi da quelli obbligati ad avere un indirizzo di posta elettronica certificata per l'inserimento in INI-PEC, all'indirizzo dichiarato all'atto della richiesta. In tali casi, si applicano le disposizioni dell'articolo 60 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.”.
  10. Per soddisfare l'esigenza di massima tutela giurisdizionale del debitore iscritto a ruolo, le notifiche delle cartelle e degli altri atti della riscossione alle imprese individuali o costituite in forma societaria, ai professionisti iscritti in albi o elenchi e agli altri soggetti che hanno richiesto la notificazione all'indirizzo di posta elettronica certificata, eventualmente eseguite dal 1o giugno 2016 alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto con modalità diverse dalla posta elettronica certificata, sono rinnovate mediante invio alla casella PEC del destinatario e i termini di impugnazione degli stessi atti decorrono, in via esclusiva, dalla data di rinnovazione della notifica.Pag. 23
  11. La notificazione degli atti relativi alle operazioni catastali e alle correlate sanzioni, che per legge devono essere notificate ai soggetti obbligati alle dichiarazioni di aggiornamento, può essere eseguita direttamente dal competente ufficio, oltre che con le modalità già previste dalle disposizioni vigenti, anche a mezzo di posta elettronica certificata, con le modalità di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, all'indirizzo risultante dagli elenchi istituiti a tale fine dalla legge.
  12. Per le notificazioni di cui al comma 11, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 60, settimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. Nel caso di pubbliche amministrazioni la notificazione può essere effettuata all'indirizzo risultante dall'indice degli indirizzi delle pubbliche amministrazioni e dei gestori di pubblici servizi, di cui all'articolo 6-ter del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.
  13. Le disposizioni di cui ai commi 11 e 12 si applicano alle notificazioni effettuate a decorrere dal 1o luglio 2017.
  14. All'articolo 4, comma 6-quater, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, le parole: “28 febbraio” sono sostituite dalle seguenti: “31 marzo”.
  15. La disposizione di cui al comma 14 si applica a decorrere dal 2017, con riferimento alle certificazioni riguardanti il periodo di imposta 2016.
  16. All'articolo 37, comma 11-bis, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “I termini per la trasmissione dei documenti e informazioni richiesti ai contribuenti dall'Agenzia delle entrate o da altri enti impositori, sono sospesi dal 1o agosto al 4 settembre, esclusi quelli relativi alle richieste effettuate nel corso delle attività di accesso, ispezione e verifica, nonché delle procedure di rimborso ai fini dell'imposta sul valore aggiunto.”.
  17. È sospeso dal 1o agosto al 4 settembre il termine di 30 giorni di cui agli articoli 2, comma 2 e 3, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462, e dell'articolo 1, comma 412, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, per il pagamento delle somme dovute, rispettivamente, a seguito dei controlli automatici effettuati ai sensi degli articoli 36-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e 54-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1972, n. 633, e a seguito dei controlli formali effettuati ai sensi dell'articolo 36-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e della liquidazione delle imposte sui redditi assoggettati a tassazione separata.
  18. All'articolo 17, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 2001, n. 435, le parole: “entro il 16 giugno” sono sostituite dalle seguenti: “entro il 30 giugno”; le parole “entro il giorno 16”, ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: “entro l'ultimo giorno” e le parole: “compresa quella unificata,” ovunque ricorrano, sono soppresse. La disposizione di cui al periodo precedente ha effetto a decorrere dal 1o gennaio 2017.
  19. Agli articoli 6 e 7 del decreto del Presidente della Repubblica 14 ottobre 1999, n. 542, le parole: “per il pagamento delle somme dovute in base alla dichiarazione unificata annuale” sono sostituite dalle seguenti: “dall'articolo 17, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 2001, n. 435.”.
  20. All'articolo 16 del decreto del Ministro delle finanze 24 dicembre 1993 la lettera c) è soppressa.
  21. La disposizione di cui al comma 20 si applica alle comunicazioni relative alle annotazioni effettuate a partire dal 1o gennaio 2017.
  22. All'articolo 4, comma 3, del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Gli obblighi di indicazione nella dichiarazione dei redditi previsti nel comma 1 non sussistono altresì per gli immobili situati all'estero per i quali non siano intervenute variazioni nel corso del periodo di imposta, fatti salvi i Pag. 24versamenti sull'imposta sul valore degli immobili situati all'estero di cui al decreto-legge del 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.”.
  23. L'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente: “Nei casi di omessa richiesta di registrazione del contratto di locazione si applica l'articolo 69 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 131 del 1986. La mancata presentazione della comunicazione relativa alla proroga del contratto non comporta la revoca dell'opzione esercitata in sede di registrazione del contratto di locazione qualora il contribuente abbia mantenuto un comportamento coerente con la volontà di optare per il regime della cedolare secca, effettuando i relativi versamenti e dichiarando i redditi da cedolare secca nel relativo quadro della dichiarazione dei redditi. In caso di mancata presentazione della comunicazione relativa alla proroga, anche tacita, o alla risoluzione del contratto di locazione per il quale è stata esercitata l'opzione per l'applicazione della cedolare secca, entro 30 giorni dal verificarsi dell'evento, si applica la sanzione nella misura fissa pari a euro 100, ridotta a euro 50 se la comunicazione è presentata con ritardo non superiore a trenta giorni.”.
  24. I soggetti tenuti al pagamento dell'imposta di bollo per gli assegni circolari di cui all'articolo 10 della tariffa, parte I, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, e successive modificazioni, in alternativa alle modalità di dichiarazione e versamento ivi disciplinate, possono utilizzare, su opzione, le modalità previste per il pagamento del bollo in modo virtuale di cui agli articoli 15 e 15-bis del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 642 del 1972. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate sono definite le modalità dell'esercizio dell'opzione.
  25. Il comma 24 si applica a decorrere dall'anno successivo a quello di entrata in vigore del presente decreto.
  26. Al testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) l'espressione “mancato rinnovo”, ovunque ricorra, è sostituita dalla seguente: “revoca”;
   b) all'articolo 115, nel comma 4, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: “Al termine del triennio l'opzione si intende tacitamente rinnovata per un altro triennio a meno che non sia revocata, secondo le modalità e i termini previsti per la comunicazione dell'opzione. La disposizione di cui al periodo precedente si applica al termine di ciascun triennio.”;
   c) all'articolo 117, nel comma 3, l'ultimo periodo è sostituito dai seguenti: “Al termine del triennio l'opzione di intende tacitamente rinnovata per un altro triennio a meno che non sia revocata, secondo le modalità e i termini previsti per la comunicazione dell'opzione. La disposizione di cui al periodo precedente si applica al termine di ciascun triennio. In caso di rinnovo tacito dell'opzione la società o ente controllante può modificare il criterio utilizzato, ai sensi dell'articolo 124, comma 4, per l'eventuale attribuzione delle perdite residue in caso di interruzione anticipata della tassazione di gruppo, o di revoca dell'opzione, alle società che le hanno prodotte, nella dichiarazione dei redditi presentata nel periodo di imposta a decorrere dal quale si intende rinnovare l'opzione. Nel caso venga meno il requisito del controllo di cui al comma 1 si determinano le conseguenze di cui all'articolo 124.”;
   d) all'articolo 124:
   1) nel comma 4, il secondo periodo è sostituito dai seguenti: “In alternativa a quanto previsto dal primo periodo, le perdite fiscali risultanti dalla dichiarazione di cui all'articolo 122 sono attribuite alle società che le hanno prodotte al netto di quelle utilizzate , e nei cui confronti viene meno il requisito del controllo secondo Pag. 25i criteri stabiliti dai soggetti interessati. Il criterio utilizzato per l'eventuale attribuzione delle perdite residue in caso di interruzione anticipata della tassazione di gruppo alle società che le hanno prodotte è comunicato all'Agenzia delle entrate all'atto della comunicazione dell'esercizio dell'opzione o di rinnovo tacito della stessa ai sensi dell'articolo 117, comma 3.”;
   2) dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:
  “4-bis. Entro lo stesso termine previsto dal comma 2, la società o ente controllante è tenuto a comunicare all'Agenzia delle entrate l'importo delle perdite residue attribuito a ciascun soggetto.”;
   e) all'articolo 125:
    1) nel comma 1, le parole: “l'opzione rinnovata non riguardi entrambe le società di cui alla lettera b)” sono sostituite dalle seguenti: “la revoca riguardi almeno una delle società di cui alla predetta lettera b)”;
    2) nel comma 2 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “La società o ente controllante è tenuta a comunicare all'Agenzia delle entrate l'importo delle perdite residue attribuite a ciascun soggetto, secondo le modalità e i termini previsti per la comunicazione della revoca.”;
   f) all'articolo 132, il comma 1 è sostituito dal seguente:
  “1. Permanendo il requisito del controllo, così come definito nell'articolo 133, l'opzione di cui all'articolo 131 ha durata per cinque esercizi del soggetto controllante ed è irrevocabile. Al termine del quinquennio l'opzione si intende tacitamente rinnovata per il successivo triennio a meno che non sia revocata, secondo le modalità e i termini previsti per la comunicazione dell'opzione. La disposizione di cui al periodo precedente si applica al termine di ciascun triennio.”;
   g) all'articolo 155, comma 1, il secondo periodo è sostituito dai seguenti: “L'opzione è irrevocabile per dieci esercizi sociali. Al termine del decennio l'opzione si intende tacitamente rinnovata per un altro decennio a meno che non sia revocata, secondo le modalità e i termini previsti per la comunicazione dell'opzione. La disposizione di cui al periodo precedente si applica al termine di ciascun decennio.”.

  27. Il Ministro dell'economia e delle finanze con proprio decreto adegua le vigenti disposizioni ministeriali alle modificazioni introdotte dal comma 26.
  28. Anche per l'esercizio delle opzioni che vanno comunicate con la dichiarazione dei redditi da presentarsi nel corso del primo periodo di valenza del regime opzionale resta fermo quanto stabilito dall'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44.
  29. Le disposizioni di cui ai commi da 26 a 28 si applicano a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016.
  30. All'articolo 11, comma 2, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, la lettera c) è soppressa.
  31. All'articolo 38-bis, commi 3 e 4, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, l'espressione: “15.000” è sostituita dall'espressione: “30.000”.
  32. Al decreto del Presidente della Repubblica 23 settembre 1973, n. 601, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 20:
    1) i primi tre commi sono sostituiti dai seguenti: “Gli enti che effettuano le operazioni indicate dagli articoli 15 e 16 presentano, in via telematica, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, una dichiarazione relativa alle operazioni effettuate nel corso dell'esercizio stesso, utilizzando l'apposito modello approvato con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate.
  Gli enti di cui al primo comma liquidano l'imposta dovuta ed effettuano, entro il termine di presentazione della dichiarazione, Pag. 26il versamento a saldo dell'imposta liquidata. Gli stessi enti provvedono a versare, a titolo di acconto, una somma pari al novantacinque per cento dell'imposta sostitutiva che risulta dovuta sulle operazioni effettuate nell'esercizio precedente. L'acconto è versato in due rate, la prima nella misura del quarantacinque per cento e la seconda per il restante importo, rispettivamente entro il termine di presentazione della dichiarazione e entro il sesto mese successivo a detto termine.
  Se l'ammontare dei versamenti effettuati a titolo di acconto ai sensi del secondo comma è superiore a quello dell'imposta sostitutiva che risulta dovuta in base alla dichiarazione, l'eccedenza può essere computata in diminuzione dal versamento dell'imposta dovuta, a saldo o in acconto, ovvero può essere chiesta a rimborso.”;
    2) al quinto comma è aggiunto in fine il seguente periodo: “Avvalendosi di procedure automatizzate, l'Amministrazione finanziaria procede al controllo della regolarità dell'autoliquidazione e dei versamenti dell'imposta e qualora, sulla base degli elementi desumibili dalla dichiarazione e dai versamenti, risulti dovuta una maggiore imposta o risultino, versamenti in tutto o in parte non eseguiti o tardivi, notifica, entro tre anni dalla scadenza del termine previsto per la presentazione della dichiarazione, apposito avviso di liquidazione con l'applicazione degli interessi e delle sanzioni di cui all'articolo 13, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.”;
   b) all'articolo 20-bis, il comma 5 è sostituito dal seguente: “5. Alle operazioni di cui al presente articolo non si applicano le disposizioni di cui al secondo comma, secondo e terzo periodo, dell'articolo 20.”.

  33. Sono abrogati il comma 4 dell'articolo 8 del decreto-legge 27 aprile 1990, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 giugno 1990, n. 165, e i commi 3 e 3-bis dell'articolo 3 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 151, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 202.
  34. Le disposizioni di cui ai commi 32 e 33 si applicano a decorrere dalle operazioni effettuate nell'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016.
  35. L'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 237, è sostituito dai seguenti: “3. A decorrere dal 1o luglio 2017, la riscossione delle tasse ipotecarie e dei tributi speciali di cui all'articolo 2, comma 1, lettere h) ed i), da corrispondere agli Uffici Provinciali – Territorio dell'Agenzia delle entrate è effettuata mediante:
   a) versamento unitario, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241;
   b) contrassegni sostitutivi;
   c) carte di debito o prepagate;
   d) modalità telematiche;
   e) altri strumenti di pagamento elettronico.”.

  36. Le modalità attuative delle disposizioni di cui al comma 35 sono fissate con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate.
  37. L'articolo 24 della legge 27 febbraio 1985, n. 52, è sostituito dal seguente: “Articolo 24. 1. Nelle conservatorie l'orario di apertura al pubblico di cui all'articolo 2677 del codice civile è fissato dalle ore 8,30 alle ore 13 dei giorni feriali, con esclusione del sabato. Le ispezioni nei registri immobiliari e il rilascio di copie di formalità e di certificazioni possono essere effettuati, oltre che nell'orario di apertura al pubblico di cui al periodo precedente, anche negli orari pubblicati nel sito internet dell'Agenzia stessa. 2. Fino alla soppressione dei servizi di cassa degli uffici, nell'ultimo giorno lavorativo del mese l'orario per i servizi al pubblico è limitato fino alle ore 11.”.
  38. Le disposizioni di cui al comma 37 entrano in vigore il 1o febbraio 2017.
  39. A decorrere dal 1o luglio 2017, con uno o più provvedimenti del direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare di Pag. 27concerto con il Ministero della giustizia e da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, sono istituite sezioni stralcio delle conservatorie dei registri immobiliari, che possono essere ubicate anche in luogo diverso da quello in cui è situato l'ufficio territorialmente competente, ferme restando le circoscrizioni stabilite ai sensi della legge 25 luglio 1971, n. 545.
  40. Con uno o più decreti di natura non regolamentare del Ministero della giustizia, di concerto con l'Agenzia delle entrate, vengono fissate, nel rispetto della normativa speciale e dei principi stabiliti dal codice civile:
   a) le categorie di registro e documenti da conservare, ai sensi del Libro VI del codice civile, presso le sezioni stralcio, con la specifica individuazione dei rispettivi periodi temporali di riferimento;
   b) le modalità di conservazione e accesso ai registri e ai documenti tenuti nella sezione stralcio, anche in relazione agli obblighi del conservatore previsti dall'articolo 2673 e seguenti del codice civile.

  41. Al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, sono apportate le seguenti modifiche:
   a) all'articolo 73, dopo il comma 2-bis, sono inseriti i seguenti:
    1) “2-ter. La registrazione delle sentenze e degli altri atti recanti condanna al risarcimento del danno prodotto da fatti costituenti reato deve essere richiesta entro 30 giorni dalla data in cui sono divenuti definitivi.”;
    2) “2-quater. Le parti in causa possono segnalare all'ufficio giudiziario, anche per il tramite del proprio difensore, la sussistenza dei presupposti previsti per la registrazione, con prenotazione a debito, degli atti giudiziari di cui al comma 2-ter, nel termine di 10 giorni dalla pubblicazione o emanazione. In tal caso, l'eventuale mancata ammissione del provvedimento alla prenotazione a debito, va motivata dall'ufficio giudiziario, con apposito atto, da trasmettere all'ufficio finanziario unitamente alla richiesta di registrazione”.
   b) all'articolo 73-bis, sono apportate le seguenti modificazioni:
    1) al comma 1, le parole “entro cinque giorni” sono sostituite dalle seguenti: “entro 30 giorni”;
    2) dopo il comma 1, è aggiunto il seguente: “1-bis. Si applicano le disposizioni del comma 2-quater dell'articolo 73”.

  42. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, sono apportate le seguenti modifiche:
   a) il comma 3 dell'articolo 13 è sostituito dal seguente: “Per i provvedimenti e gli atti di cui all'articolo 10, comma 1, lettera c), diversi dai decreti di trasferimento e dagli atti da essi ricevuti, i cancellieri devono richiedere la registrazione decorsi 10 giorni ed entro 30 giorni da quello in cui il provvedimento è stato pubblicato o emanato quando dagli atti del procedimento sono desumibili gli elementi previsti dal comma 4-bis dell'articolo 67 e, in mancanza di tali elementi, entro 30 giorni dalla data di acquisizione degli stessi”.
   b) alla lettera d) del comma 1 dell'articolo 59, dopo le parole: “le sentenze” sono aggiunte le seguenti: “e gli altri atti degli organi giurisdizionali”.
   c) all'articolo 60, comma 2, sono apportate le seguenti modificazioni:
    1) dopo le parole “Nelle sentenze” sono aggiunte le seguenti: “e negli altri atti degli organi giurisdizionali”;
    2) dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: “L'ufficio finanziario, qualora ravvisi elementi che consentano la riconducibilità dei provvedimenti giurisdizionali nell'ambito applicativo dell'articolo 59, lettera d), può sospenderne la liquidazione e segnalare la sussistenza di tali elementi all'ufficio giudiziario. Nel termine di 30 giorni dal ricevimento della segnalazione, l'ufficio giudiziario deve fornire il proprio Pag. 28parere all'ufficio finanziario, motivando, con apposito atto, l'eventuale mancata ammissione del provvedimento alla prenotazione a debito.”.

  43. All'articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, il comma 15-quinquies è sostituito dal seguente:
  “15-quinquies. L'Agenzia delle entrate procede d'ufficio alla chiusura delle partite IVA dei soggetti che, sulla base dei dati e degli elementi in suo possesso, risultano non aver esercitato nelle tre annualità precedenti attività di impresa ovvero attività artistiche o professionali. Sono fatti salvi i poteri di controllo e accertamento dell'Amministrazione finanziaria. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabiliti i criteri e le modalità di applicazione del presente comma, prevedendo forme di comunicazione preventiva al contribuente.”.

  44. All'articolo 5, comma 6, primo periodo, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, le parole: “di inizio, variazione o cessazione di attività”, sono sostituite dalle seguenti: “di inizio o variazione di attività”.
  45. Al decreto ministeriale del 31 maggio 1999, n. 164, articolo 16, comma 1, come modificato dall'articolo 4, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:
  “1-bis. I CAF-dipendenti e i professionisti abilitati, fermo restando il termine del 10 novembre per la trasmissione delle dichiarazioni integrative di cui all'articolo 14, possono tuttavia completare le attività di cui alle lettere a), b) e c) del precedente comma 1, entro il 23 luglio di ciascun anno, a condizione che entro il 7 luglio dello stesso anno abbiano effettuato la trasmissione di almeno l'80 per cento delle medesime dichiarazioni”.

  46. All'articolo 4 del decreto legislativo del 21 novembre 2014, n. 175, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:
  “3-bis. Il contribuente può avvalersi della facoltà di inviare all'Agenzia delle entrate direttamente in via telematica la dichiarazione precompilata entro il 23 luglio di ciascun anno senza che questo determini la tardività della presentazione”.

  47. All'articolo 39, comma 1, lettera a), del decreto legislativo del 9 luglio 1997, n. 241, le parole: “se entro il 10 novembre dell'anno in cui la violazione è stata commessa il CAF o il professionista trasmette una dichiarazione rettificativa del contribuente ovvero, se il contribuente non intende presentare la nuova dichiarazione, trasmette una comunicazione dei dati relativi alla rettifica il cui contenuto è definito con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, la somma dovuta pari all'importo della sola sanzione. La sanzione è ridotta ad un nono del minimo, se il versamento è effettuato entro la stessa data del 10 novembre.” sono sostituite dalle seguenti: “Sempreché l'infedeltà del visto non sia già stata contestata con la comunicazione di cui all'articolo 26, comma 3-ter, del decreto 31 maggio 1999, n. 164, il CAF o il professionista può trasmettere una dichiarazione rettificativa del contribuente, ovvero, se il contribuente non intende presentare la nuova dichiarazione, può trasmettere una comunicazione dei dati relativi alla rettifica il cui contenuto è definito con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate; in tal caso la somma dovuta è pari all'importo della sola sanzione riducibile ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.”».

  Francesco BOCCIA, presidente, sospende la seduta, che riprenderà al termine della prima chiama della votazione in Assemblea per l'elezione di un Segretario di Presidenza.

  La seduta, sospesa alle 16.15, riprende alle 20.15.

Pag. 29

  Francesco BOCCIA, presidente, comunica che, come convenuto in occasione della riunione, appena conclusasi, degli uffici di presidenza, integrati dai rappresentanti dei gruppi, delle Commissioni riunite, l'esame del decreto-legge proseguirà domani mattina alle ore 10, con l'intento di concludere l'esame in sede referente, conferendo il mandato ai relatori sul provvedimento, entro le ore 13,30 della stessa giornata di domani. Non essendovi obiezioni, rinvia il seguito dell'esame ad una seduta da convocare per domani mattina.

  La seduta termina alle 20.20.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

  L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 19.45 alle 20.15.

Pag. 30