CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 3 novembre 2016
717.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Lavoro pubblico e privato (XI)
COMUNICATO
Pag. 197

SEDE CONSULTIVA

  Giovedì 3 novembre 2016. — Presidenza del presidente Cesare DAMIANO. — Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali, Luigi Bobba.

  La seduta comincia alle 14.05.

DL 193/2016: Disposizioni urgenti in materia fiscale e per il finanziamento di esigenze indifferibili.
C. 4110 Governo.

(Parere alle Commissioni riunite V e VI).
(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 2 novembre 2016.

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  Cesare DAMIANO, presidente, ricorda che, secondo quanto convenuto nella riunione dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, svoltasi il 26 ottobre scorso, l'espressione del parere di competenza alle Commissioni riunite V e VI avrà luogo nella seduta odierna.

  Antonella INCERTI (PD), relatrice, illustrando la sua proposta di parere (vedi allegato 1), si sofferma, in particolare, sulle osservazioni in essa contenute, che riguardano, rispettivamente, la necessità di salvaguardare i livelli occupazionali dei dipendenti delle società del Gruppo Equitalia, chiarendone anche l'inquadramento previdenziale, nonché, a fronte dell'utilizzo a fini di copertura delle risorse non utilizzate per il finanziamento dei sette interventi legislativi di salvaguardia in materia previdenziale, richiamano l'esigenza che, nell'ambito del disegno di legge recante il bilancio di previsione dello Stato per l'anno 2017 e il bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019, si proceda ad una revisione dei contenuti dell'ottavo intervento di salvaguardia, al fine di garantirne il carattere definitivo e di assicurare la tutela di tutti i lavoratori che non hanno potuto beneficiare delle misure previste dai vigenti provvedimenti legislativi in materia.

  Emanuele PRATAVIERA (Misto-FARE ! – Pri), pur condividendo l'intento della relatrice di mettere in luce, nella sua proposta di parere, l'impatto pratico del decreto-legge sui dipendenti delle società del gruppo Equitalia, intende soffermarsi sugli effetti diretti del provvedimento sulle imprese. Infatti, nonostante il decreto-legge sopprima le società del gruppo Equitalia, le aziende continueranno a essere esposte nei confronti della pubblica amministrazione, dal momento che non sono previste sospensioni del pagamento delle rate o una dilazione dei versamenti. A suo avviso, il provvedimento non contribuirà a migliorare le difficoltà delle aziende, che non potranno garantire il mantenimento dei loro livelli occupazionali. Si tratta di un'evidente ingiustizia ai danni di tali dipendenti, a fronte delle tutele previste per i lavoratori di Equitalia. A suo avviso, sarebbe stato opportuno prevedere la possibilità di dilazionare ulteriormente i tempi di pagamento dei debiti, attraverso l'aumento del numero delle rate, e prevedere la possibilità di compensazione anche con i crediti vantati nei confronti della pubblica amministrazione. A tale proposito, ricorda che, a fronte di pubbliche amministrazioni con tempi di pagamento delle fatture estremamente ristretti, ve ne sono altre che onorano i propri debiti solo a distanza di anni. Esprime critiche anche sull'articolo 4 del decreto, che, introducendo modifiche alla normativa vigente per favorire il recupero dell'evasione dell'IVA, finisce per aggravare gli oneri burocratici a carico delle imprese, le quali devono dedicare un gran numero di unità al personale ad attività burocratiche, anziché alle loro funzioni produttive. A suo parere, piuttosto che disposizioni per che realizzano una semplificazione più di principio che di contenuto pratico, sarebbero stati necessari altri provvedimenti per incidere positivamente sull'attività delle imprese, quali, ad esempio, la revisione degli studi di settore e la previsione di norme per l'introduzione della fattura fiscalmente nulla, come disposto da una proposta di legge da lui presentata. Infine, dopo avere rinnovato le critiche, già espresse nella seduta di ieri, sull'articolo 11, che prevede l'erogazione di contributi straordinari per il ripianamento dei debiti del settore del trasporto pubblico locale in Campania e nel Molise, con effetti positivi limitati ai dipendenti delle aziende di trasporto solo di tali regioni, osserva che l'impianto dell'intero provvedimento appare improntato più all'intento di distribuire regalie che a quello di risolvere effettivamente i problemi.

  Walter RIZZETTO (FdI-AN), associandosi a quanto affermato dal collega Prataviera, osserva l'incongruità di quanto disposto dall'articolo 1, che prevede l'assorbimento del personale delle società del gruppo Equitalia nell'Agenzia delle entrate che, a seguito delle pronunce della magistratura Pag. 199e della Corte costituzionale, deve ancora provvedere a regolarizzare la posizione dei propri dirigenti. Sottolinea, inoltre, la mancanza di previsioni in merito al trattamento stipendiale di tali dipendenti che, una volta assorbiti dall'Agenzia delle entrate, potrebbero percepire un trattamento economico assai difforme rispetto a quello dei loro pari grado già in servizio presso l'Agenzia, con evidenti disparità di trattamento tra personale che esercita le medesime mansioni. Pur concordando con alcune delle osservazioni proposte dalla relatrice, chiede chiarimenti sulla valenza della selezione preventiva cui dovranno sottoporsi i dipendenti di Equitalia per transitare nell'Agenzia delle entrate, interrogandosi sulla possibilità che tale selezione possa avere esito negativo, creando in tal modo nuovi disoccupati. Ricordando quanto detto dal collega Prataviera sui debiti della pubblica amministrazione, sottolinea l'assurdità dell'attuale situazione, nella quale le agenzie della riscossione, enti facenti parte della pubblica amministrazione, pretendono il pagamento dei debiti da aziende che, spesso, si trovano nell'impossibilità di pagare le imposte proprio a causa dei ritardi della pubblica amministrazione medesima nei pagamenti delle fatture. Ricorda, a tale proposito, il caso dell'ANAS, che risulta esposta per un ammontare di circa 20 milioni di euro verso fornitori ai quali Equitalia ha ingiunto il pagamento di debiti tributari. Infine, dichiara di non condividere la creazione di un nuovo ente per la riscossione, essendo, a suo avviso, preferibile organizzare la riscossione a livello locale, in modo da garantire una migliore conoscenza della situazione dei contribuenti e della loro effettiva possibilità di regolarizzare la propria posizione.

  Cesare DAMIANO, presidente, osserva che le criticità evidenziate dal collega Prataviera, al di là di ogni valutazione circa il loro contenuto, non attengono a profili di competenza della XI Commissione e per queste ragioni, con tutta evidenza, non potranno essere prese in considerazione nel parere che la Commissione medesima è chiamata ad esprimere. Con riferimento a quanto osservato dal collega Rizzetto, inoltre, tiene a puntualizzare che i dipendenti delle società del gruppo Equitalia non sono assorbiti dall'Agenzia delle entrate, ma da un nuovo ente pubblico economico denominato «Agenzia delle entrate-Riscossione».

  Antonella INCERTI (PD), relatrice, associandosi a quanto testé affermato dal Presidente, sottolinea che nella sua proposta di parere le osservazioni sono limitate a profili relativi a materie di competenza della XI Commissione.

  Cesare DAMIANO, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, pone in votazione la proposta di parere formulata dalla relatrice.

  La Commissione approva la proposta di parere formulata dalla relatrice (vedi allegato 1).

Disciplina dell'attività di ristorazione in abitazione privata.
Nuovo testo unificato C. 3258 e abb.

(Parere alla X Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Cesare DAMIANO, presidente, avverte che l'espressione del parere di competenza alla X Commissione avrà luogo nella seduta odierna, secondo quanto convenuto nella riunione dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, del 26 ottobre 2016.
  Dà quindi la parola al relatore, onorevole Tiziano Arlotti, per la sua relazione introduttiva e per illustrare la sua proposta di parere.

  Tiziano ARLOTTI (PD), relatore, rileva preliminarmente che il provvedimento, che consta di sette articoli, è volto, come previsto dall'articolo 1, che individua l'oggetto Pag. 200e le finalità della proposta, a disciplinare l'attività di ristorazione esercitata da persone fisiche in abitazione privata e a fornire strumenti atti a garantire la trasparenza, la tutela dei consumatori e la leale concorrenza, allo scopo di valorizzare e di favorire la cultura del cibo tradizionale e di qualità, in particolare attraverso l'utilizzo prioritario di prodotti tipici del territorio.
  Segnala che l'articolo 2 reca le definizioni ricorrenti nel provvedimento, tra cui segnala, in particolare, quella relativa al «gestore», che garantisce la piattaforma digitale finalizzata all'organizzazione di eventi enogastronomici, e all’»utente operatore cuoco», che, attraverso la piattaforma digitale, svolge l'attività di home restaurant.
  Fa presente che il successivo articolo 3 indica le prescrizioni in capo al gestore, tra le quali segnala, in particolare, l'obbligo di verificare che gli utenti operatori cuochi siano coperti da polizze assicurative per la copertura dei rischi derivanti dall'attività e che l'unità abitativa in cui essa si svolge sia coperta da apposita polizza che assicuri per la responsabilità civile verso terzi.
  Osserva, poi, che l'articolo 4, dopo avere escluso dall'applicabilità del provvedimento le attività svolte in ambito privato o comunque da persone unite da vincoli di parentela o di amicizia, che costituiscono attività libere e non soggette a procedura amministrativa, dispone che gli utenti operatori cuochi si avvalgano della propria organizzazione familiare e utilizzino parte di una unità immobiliare ad uso abitativo in possesso dei requisiti previsti dall'ordinamento vigente. Inoltre, la norma, che attribuisce carattere saltuario all'attività di home restaurant, pone precisi limiti al volume di coperti annuali nonché ai proventi generati e prevede la necessità di rispettare le procedure previste dall'attestato dell'analisi dei rischi e controllo dei punti critici (HACCP).
  Segnala, infine, che l'articolo 5 individua i requisiti richiesti con riferimento all'immobile in cui è esercitata l'attività di ristorazione privata, l'articolo 6 riguarda le sanzioni da irrogare nel caso di mancato rispetto delle disposizioni del provvedimento, mentre l'articolo 7 reca la clausola di invarianza finanziaria.
  Conclusivamente, preso atto del contenuto del provvedimento, che incide in modo estremamente limitato e indiretto sulle competenze della Commissione, propone di esprimere parere favorevole.

  Cesare DAMIANO, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, pone in votazione la proposta di parere del relatore.

  La Commissione approva la proposta di parere favorevole del relatore (vedi allegato 2).

  La seduta termina alle 14.30.

INTERROGAZIONI

  Giovedì 3 novembre 2016. — Presidenza del presidente Cesare DAMIANO. — Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali, Luigi Bobba.

  La seduta comincia alle 14.30.

5-08819 Cominardi: Personale impiegato negli appalti relativi ad attività di logistica integrata nella sede di Fidenza della società Bormioli Rocco Spa.

  Il sottosegretario Luigi BOBBA risponde all'interrogazione nei termini riportati in allegato (vedi allegato 3).

  Claudio COMINARDI (M5S), ringraziando il sottosegretario per la risposta dettagliata ed esauriente, constata che, purtroppo, quando si sono esaurite tutte le possibilità di dialogo tra le parti, l'unica interlocuzione cui si assiste è quella tra lavoratori e forze dell'ordine.
  Pur non volendo in alcun modo mettere in cattiva luce queste ultime, che fanno il loro dovere, auspica che in futuro non si creino più situazioni analoghe a quelle descritte nel suo atto di sindacato ispettivo.

Pag. 201

5-09842 Polverini: Articolazione per genere dei dati relativi all'accesso ai provvedimenti di salvaguardia rispetto all'incremento dei requisiti per l'accesso al pensionamento previsto dall'articolo 24 del decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011.

  Il sottosegretario Luigi BOBBA risponde all'interrogazione nei termini riportati in allegato (vedi allegato 4).

  Marialuisa GNECCHI (PD), in qualità di sottoscrittrice dell'atto di sindacato ispettivo, sottolinea che l'intento dell'interrogazione era quello di ottenere, attraverso questa via, dati che la Commissione avrebbe dovuto conoscere attraverso un'apposita relazione, che, come previsto dalla legge, il Governo avrebbe dovuto presentare al Parlamento, così come anche con riferimento alla sperimentazione relativa alla cosiddetta «Opzione donna». I dati oggi forniti dal sottosegretario serviranno alla Commissione per la formulazione di appositi emendamenti volti a correggere alcuni punti delle disposizioni riguardanti l'ottavo provvedimento di salvaguardia, contenuto nel disegno di legge di bilancio per l'anno 2017, recentemente presentato dal Governo, in particolare per quanto attiene l'ampliamento di ventiquattro mesi del periodo richiesto per la maturazione dei requisiti pensionistici previgenti da parte dei prosecutori volontari, a suo avviso, penalizzati dal testo del disegno di legge.

  Cesare DAMIANO, presidente, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

  La seduta termina alle 14.45.

DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO

  Giovedì 3 novembre 2016. — Presidenza del presidente Cesare DAMIANO. — Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali, Luigi Bobba.

  La seduta comincia alle 14.45.

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento di organizzazione del Ministro del lavoro e delle politiche sociali.
Atto n. 348.

(Rilievi alla I Commissione).
(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 4, del Regolamento, e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 2 novembre 2016.

  Cesare DAMIANO, presidente, fa presente che, sulla base di quanto richiesto alla Presidenza della Camera, la Commissione dovrà concludere il suo esame entro il 18 novembre 2016 e, comunque, in tempi compatibili con la programmazione dei lavori della I Commissione.
  Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame dello schema di decreto ad altra seduta.

  La seduta termina alle 14.50.

SEDE CONSULTIVA

  Giovedì 3 novembre 2016. — Presidenza del presidente Cesare DAMIANO. — Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali, Luigi Bobba.

  La seduta comincia alle 14.50.

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019.
C. 4127-bis Governo (per le parti di competenza).

(Relazione alla V Commissione).
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Pag. 202

  Cesare DAMIANO, presidente, avverte che la Commissione è convocata per l'esame, ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento, del disegno di legge Atto Camera n. 4127-bis, recante il bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e il bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019, per le parti di propria competenza.
  A questo riguardo, ricorda che la recente riforma della legge di contabilità e finanza pubblica, introdotta dalla legge 4 agosto 2016, n. 163, in attuazione dell'articolo 15 della legge 24 dicembre 2012, n. 243, ha apportato alcune significative innovazioni alla vigente disciplina contabile, che troveranno per la prima volta attuazione nel corso della presente sessione di bilancio.
  Fa presente che, in questo quadro, la Presidente della Camera ha trasmesso ai Presidenti delle Commissioni permanenti un documento, adottato all'unanimità dall'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei Gruppi, della V Commissione, in cui si individuano alcune linee guida di carattere procedurale che potrebbero costituire un valido ausilio nell'applicazione delle disposizioni del Regolamento della Camera dei deputati, come interpretate nel parere della Giunta per il Regolamento del 14 luglio 2010, soprattutto per quanto riguarda le modalità di esame del disegno di legge di bilancio nelle Commissioni nonché i criteri sulla emendabilità dello stesso alla luce della mutata disciplina contabile.
  In particolare, come emerge dal citato documento, ai sensi della nuova disciplina contabile i contenuti dei due disegni di legge (stabilità e bilancio), che sulla base della legislazione previgente dovevano essere presentati dal Governo alle Camere, sono ora raccolti in un unico provvedimento, il disegno di legge di bilancio, composto da due sezioni: nella prima sono riportate le disposizioni in materia di entrata e di spesa aventi ad oggetto misure quantitative funzionali a realizzare gli obiettivi di finanza pubblica; nella seconda sono invece indicate le previsioni di entrata e di spesa, espresse in termini di competenza e di cassa, formate sulla base della legislazione vigente, apportando a tali previsioni le variazioni derivanti dalle disposizioni della citata prima sezione, alle quali è assicurata autonoma evidenza contabile.
  Sulla base di questa nuova articolazione della manovra, tutte le disposizioni regolamentari aventi ad oggetto l'esame del disegno di legge finanziaria e del disegno di legge di bilancio dovranno pertanto intendersi riferite, rispettivamente, alla prima e alla seconda sezione del disegno di legge di bilancio.
  Ai fini dell'esame presso le Commissioni di settore, le parti di competenza di ciascuna di esse dovranno pertanto essere individuate, con riferimento ad entrambe le sezioni, secondo le medesime modalità con cui tale individuazione avveniva in passato in ordine al disegno di legge di stabilità e, soprattutto, al disegno di legge di bilancio.
  Per quanto riguarda la XI Commissione, pertanto, oltre alle disposizioni di propria competenza contenute nella prima sezione saranno esaminate anche la Tabella relativa allo stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali (Tabella n. 4) e, con riferimento a specifiche e limitate voci, anche quella relativa allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze (Tabella n. 2), contenute nella seconda sezione.
  Ricorda che l'esame si concluderà con l'approvazione di una relazione sulle parti di competenza del disegno di legge di bilancio e con la nomina di un relatore. Possono essere presentate relazioni di minoranza. La relazione approvata dalla Commissione e le eventuali relazioni di minoranza sono trasmesse alla Commissione bilancio. I relatori (per la maggioranza e di minoranza) possono partecipare ai lavori della Commissione bilancio per riferire circa i lavori svolti presso la Commissione di settore.
  Fa presente, poi, che la Commissione potrà esaminare inoltre gli eventuali emendamenti riferiti alle parti di sua competenza. A tale proposito, come emerge Pag. 203dal documento in precedenza citato, il regime di presentazione degli emendamenti nelle Commissioni di settore e in Assemblea non subirà sostanziali mutamenti, nel senso che gli emendamenti che riguardano parti di competenza della XI Commissione con compensazione a valere su parti di competenza di altre Commissioni potranno essere presentati sia nella Commissione medesima sia direttamente presso la Commissione bilancio. La stessa regola sarà peraltro applicabile anche agli emendamenti compensativi all'interno di parti di competenza della XI Commissione, posto che la regola della previa presentazione presso la Commissione competente per materia è stata nel corso del tempo superata in via di prassi a causa della difficoltà di individuare, in modo inequivoco, le parti di competenza con riferimento al disegno di legge di bilancio e, soprattutto, al disegno di legge di stabilità.
  Segnala che gli emendamenti approvati saranno inclusi nella relazione della Commissione, mentre gli emendamenti respinti potranno essere successivamente ripresentati presso la Commissione bilancio, anche al solo scopo di consentire a quest'ultima di respingerli ai fini della ripresentazione in Assemblea.
  La valutazione circa l'ammissibilità degli emendamenti presentati presso la XI Commissione sarà effettuata dalla Presidenza di questa Commissione prima che gli stessi vengano esaminati e votati, secondo le previsioni del Regolamento della Camera e della legislazione vigente in materia, come recentemente modificata.
  In particolare, come risulta dal predetto documento, cui fa integralmente rinvio, sono previste specifiche regole per l'emendabilità della prima e della seconda sezione nonché per gli emendamenti volti a modificare, con finalità di compensazione, contemporaneamente la prima e la seconda sezione del disegno di legge di bilancio, ferme restando le regole ordinarie sulla compensatività, a seconda che si tratti di oneri di parte corrente o in conto capitale.
  Con riferimento alla presentazione degli ordini del giorno, ricorda, infine, che presso le Commissioni di settore devono essere presentati tutti gli ordini del giorno riferiti alle parti di rispettiva competenza del disegno di legge di bilancio. Gli ordini del giorno accolti dal Governo o approvati dalla Commissione sono allegati alla relazione trasmessa alla Commissione bilancio. Gli ordini del giorno respinti dalle Commissioni di settore o non accolti dal Governo potranno essere ripresentati in Assemblea. Gli ordini del giorno concernenti l'indirizzo globale della politica economica devono invece essere presentati direttamente in Assemblea.
  Dà quindi la parola alla relatrice, onorevole Marialuisa Gnecchi, per la sua relazione introduttiva.

  Marialuisa GNECCHI (PD), relatrice, segnala preliminarmente che la legge n. 163 del 2016, adottata in attuazione dell'articolo 15 della legge n. 243 del 2012, a sua volta attuativa della riforma costituzionale di cui alla legge costituzionale n. 1 del 2012, ha apportato rilevanti innovazioni alla disciplina della manovra di finanza pubblica, tanto con riferimento alla sua articolazione quanto con riferimento ai suoi contenuti.
  Con particolare, riferimento all'articolazione della manovra, giova ricordare che la legge n. 163 del 2016 – nel rivedere i contenuti della legge di contabilità e finanza pubblica (legge n. 196 del 2009) in conformità a quanto previsto dalla nuova formulazione dell'articolo 81 della Costituzione introdotta nel 2012 – ha disposto l'accorpamento in un unico provvedimento, il disegno di legge di bilancio, dei disegni di legge di stabilità e di bilancio, come disciplinati dal testo previgente della legge di contabilità e finanza pubblica, prevedendo al contempo la sua presentazione alle Camere entro il 20 ottobre, anziché entro il 15 ottobre. Il disegno di legge – come a suo tempo previsto dall'articolo 15 della legge n. 243 del 2012 – si articola in due sezioni: la prima sezione contiene, per il periodo compreso nel triennio di riferimento, disposizioni in materia Pag. 204di entrata e di spesa con effetti finanziari aventi decorrenza nel triennio considerato dal bilancio, funzionali al raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica; la seconda sezione del disegno di legge di bilancio contiene invece le previsioni di entrata e di spesa, espresse in termini di competenza e di cassa, formate sulla base della legislazione vigente, tenendo conto anche delle proposte di rimodulazioni da introdurre, apportando a tali previsioni, alle quali viene in ogni caso assicurata autonoma evidenza contabile, le variazioni determinate dalla prima sezione del disegno di legge.
  Per quanto riguarda i contenuti del disegno di legge di bilancio, la principale innovazione rispetto alla disciplina applicabile alla legge di stabilità è costituita dalla possibilità di includere nella prima sezione del disegno di legge anche norme di carattere espansivo, recanti minori entrate o maggiori spese rispetto a quanto previsto dalla legislazione vigente, poiché non sono state riproposte le disposizioni contenute nel previgente articolo 11, comma 3, lettera i), della legge n. 196 del 2009, che limitava il contenuto proprio della legge di stabilità a norme che comportassero aumenti di entrata o riduzioni di spesa.
  Venendo ora al contenuto del provvedimento all'esame, osserva che su un piano generale il disegno di legge – nell'ambito dell'autorizzazione concessa dal Parlamento a rivedere il percorso di avvicinamento all'obiettivo di medio termine – fissa l'indebitamento netto nominale ad un livello pari al 2,3 per cento del prodotto interno lordo nel 2017, all'1,2 per cento nel 2018 e allo 0,2 per cento nel 2019. Il saldo netto da finanziare programmatico del bilancio dello Stato è quindi determinato nel limite massimo di 38,6 miliardi nel 2017, 27,2 miliardi nel 2018 e 8,6 miliardi nel 2019, in termini di competenza, e di 102,6 milioni nel 2017, 77,5 milioni nel 2018 e 57,2 milioni nel 2019, in termini di cassa. Occorre segnalare, altresì, che nella relazione illustrativa allegata al disegno di legge si evidenzia che concorrono al conseguimento degli obiettivi finanziari e al finanziamento degli interventi disposti con la presente manovra, oltre alle misure indicate nel disegno di legge, anche le disposizioni del decreto-legge n. 193 del 2016, recante misure in materia fiscale e per il finanziamento di esigenze indifferibili, attualmente all'esame della Camera.
  In termini di competenza, i provvedimenti della manovra comportano un peggioramento del saldo tendenziale del bilancio dello Stato pari a circa 15 miliardi di euro nel 2017, 10,6 miliardi di euro nel 2018 e 6,3 miliardi di euro nel 2019, a testimonianza dell'impronta espansiva impressa alla politica di bilancio per il prossimo triennio.
  Con riferimento alla parte tabellare del bilancio di previsione per il 2017 e al bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019, la XI Commissione è chiamata ad esaminare, come di consueto, per le parti di propria competenza, lo stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali (Tabella n. 4) e, con riferimento a specifiche e limitate voci, anche lo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze (Tabella n. 2).
  Per quanto attiene ai dati di bilancio, rinvia alla documentazione contabile a disposizione della Commissione, nonché alla documentazione di supporto predisposta dal Servizio studi della Camera. Segnala, in particolare che nell'ambito dello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali le principali missioni riguardanti il settore del lavoro e della previdenza sociale sono le seguenti: Politiche previdenziali (25), Politiche per il lavoro (26), Diritti sociali, politiche sociali e famiglia (24), Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti (27), Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32). Merita di essere ricordato, per la sua rilevanza, il rifinanziamento di 500 milioni di euro per gli anni 2018 e 2019 del capitolo 3550 relativo al Fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale. Nel complesso, quindi, gli stanziamenti del Fondo sono pari a 1 miliardo e Pag. 20530 milioni di euro nell'anno 2017 e a 1 miliardo e 554 milioni di euro in ciascuno degli anni 2018 e 2019.
  Per quanto riguarda lo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze (Tabella n. 2), tra le voci di interesse per la XI Commissione si segnalano, in particolare, gli stanziamenti relativi alle Missioni Politiche previdenziali (25) e Politiche per il lavoro (26).
  Preannuncia, quindi, che, nella relazione si soffermerà, invece, principalmente sulle disposizioni della prima sezione del disegno di legge che hanno maggiore incidenza sulle materie di competenza della Commissione.
  La gran parte delle disposizioni di competenza della XI Commissione sono raccolte nel Capo IV, relativo a lavoro e pensioni, del Titolo II della parte prima del disegno di legge, recante misure per la crescita.
  Tra le norme non ricomprese in tale ambito segnala, in primo luogo, l'articolo 17, il quale prevede che l'INAIL, previa adozione di un apposito regolamento di disciplina, approvato dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali e dal Ministeri dell'economia e delle finanze, possa sottoscrivere quote di fondi comuni di investimento di tipo chiuso, dedicati all'attivazione di start up innovative, ovvero costituire e partecipare a start up di tipo societario, intese all'utilizzazione industriale dei risultati della ricerca ed aventi quale oggetto sociale, esclusivo o prevalente, lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di prodotti o servizi innovativi di alto valore tecnologico.
  I commi da 1 a 10 dell'articolo 18 prevedono la detassazione per i redditi derivanti dagli investimenti a lungo termine, di durata pari ad almeno 5 anni, nel capitale delle imprese effettuati dalle casse previdenziali o da fondi pensione nel limite del 5 per cento dei loro asset. Contestualmente è soppressa per gli stessi soggetti la disciplina del credito d'imposta per gli investimenti infrastrutturali, introdotta dall'articolo 1, commi da 91 a 94, della legge di stabilità 2015 e disciplinato dal decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 19 giugno 2015.
  Le operazioni di costituzione, trasformazione, scorporo e concentrazione tra fondi pensione sono assoggettate alle imposte di registro, ipotecaria e catastale nella misura fissa di 200 euro.
  Venendo alle disposizioni contenute nel Capo IV del Titolo II, segnala in primo luogo che l'articolo 23 reca misure volte ad agevolare fiscalmente le componenti delle retribuzioni legate a incrementi di produttività, le somme erogate sotto forma di partecipazione agli utili dell'impresa e il cosiddetto welfare aziendale. In particolare, si interviene sull'attuale regime tributario speciale che prevede un'imposta sostitutiva dell'IRPEF e delle relative addizionali pari al 10 per cento, innalzando i limiti dell'imponibile ammesso al beneficio (da 2.000 a 3.000 euro) e la soglia di reddito entro la quale esso è riconosciuto (da 50.000 a 80.000 euro annui). Inoltre, si prevede che non concorrano a formare il reddito da lavoro dipendente e siano, quindi, esclusi da ogni forma di imposizione, i contributi alle forme pensionistiche complementari e i contributi di assistenza sanitaria, anche se versati in eccedenza rispetto ai relativi limiti di deducibilità, nonché il valore di azioni offerte alla generalità dei dipendenti, anche se ricevute per un importo complessivo superiore a quello escluso dal reddito da lavoro dipendente ai fini IRPEF. Sono altresì esclusi dalla base imponibile IRPEF i contributi e i premi versati dal datore di lavoro in favore della generalità dei dipendenti o di categorie di dipendenti, per prestazioni, anche in forma assicurativa, aventi per oggetto il rischio di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita o il rischio di una malattia grave, nonché i sussidi occasionali concessi in occasione di rilevanti esigenze personali o familiari del dipendente.
  L'articolo 24 riduce l'aliquota contributiva dovuta dai lavoratori autonomi iscritti alla gestione separata INPS non iscritti ad altre gestioni previdenziali obbligatorie, né pensionati. L'aliquota, fissata Pag. 206al 27 per cento per l'anno in corso, è definitivamente stabilita in misura pari al 25 per cento, in luogo del 29 per cento previsto per il 2017 e del 33 per cento che si sarebbe applicato a decorrere dall'anno 2018.
  L'articolo 25 introduce, in via sperimentale dal 1o maggio 2017 al 31 dicembre 2018, l'Anticipo finanziario a garanzia pensionistica (cosiddetta APE) e una indennità, a favore di determinate categorie di soggetti in condizioni di disagio sociale, spettante fino alla maturazione dei requisiti pensionistici (cosiddetta APE sociale).
  L'APE consiste in un prestito concesso da un soggetto finanziatore e coperto da una polizza assicurativa obbligatoria per il rischio di premorienza corrisposto, a quote mensili per dodici mensilità, a un soggetto in possesso di specifici requisiti, da restituire a partire dalla maturazione del diritto alla pensione di vecchiaia con rate di ammortamento mensili per una durata di venti anni.
  Come anticipato, l'APE è prevista in via sperimentale dal 1o maggio 2017 al 31 dicembre 2018; entro tale data il Governo verifica i risultati della sperimentazione ai fini di una sua eventuale prosecuzione.
  Possono accedere all'APE i soggetti in possesso dei seguenti requisiti: iscrizione all'Assicurazione generale obbligatoria (AGO), alle forme sostitutive ed esclusive della medesima e alla gestione separata; età anagrafica minima di 63 anni; maturazione del diritto alla pensione di vecchiaia entro 3 anni e 7 mesi; anzianità contributiva di 20 anni; pensione pari almeno a 1,4 volte il trattamento minimo, al netto della rata di ammortamento dell'APE; non essere già titolare di un trattamento pensionistico diretto.
  Il soggetto richiedente presenta domanda all'INPS di certificazione del diritto all'APE. L'INPS verifica il possesso dei requisiti, certifica il diritto e comunica al soggetto richiedente l'importo minimo e massimo dell'APE ottenibile. Una volta ottenuta dall'INPS la certificazione del diritto, il soggetto presenta, utilizzando appositi modelli, domanda di APE e di pensione da liquidarsi al raggiungimento dei requisiti di legge, indicando il finanziatore e l'impresa assicurativa per la copertura del rischio di premorienza.
  La domanda di APE e di pensione non è revocabile, fatto salvo il diritto di recesso previsto dal testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia e dal codice del consumo. I finanziatori e le imprese assicurative sono scelti tra quelli che aderiscono agli accordi-quadro da stipularsi tra il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e, rispettivamente, l'Associazione bancaria italiana e l'Associazione nazionale fra le imprese assicuratrici ed altre imprese assicurative primarie. Con gli accordi-quadro sono definiti anche il tasso di interesse e la misura del premio assicurativo. Le informazioni precontrattuali e contrattuali previste dalla legislazione vigente sono fornite dall'INPS per conto del finanziatore e dell'impresa assicurativa sulla base della documentazione da questi fornita.
  L'entità minima e massima dell'APE richiedibile sono determinate con successivo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, mentre la durata minima è di 6 mesi. L'istituto finanziatore trasmette all'INPS e al soggetto richiedente il contratto di prestito o l'eventuale comunicazione di reiezione dello stesso.
  Le somme erogate dall'INPS nell'ambito del prestito non concorrono a formare il reddito ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche. A fronte degli interessi sul finanziamento e dei premi assicurativi per la copertura del rischio di premorienza corrisposti al soggetto erogatore, è riconosciuto un credito di imposta annuo nella misura massima del 50 per cento dell'importo pari a un ventesimo degli interessi e dei premi assicurativi complessivamente pattuiti nei relativi contratti. Tale credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi ed è riconosciuto dall'INPS per l'intero importo rapportato a mese a partire dal primo pagamento del trattamento di pensione. L'INPS recupera il credito rivalendosi sulle Pag. 207ritenute da versare mensilmente all'Erario nella sua qualità di sostituto d'imposta.
  L'INPS trattiene a partire dalla prima pensione mensile l'importo della rata per il rimborso del finanziamento e lo riversa al finanziatore. Si prevede, inoltre, la possibilità per i datori di lavoro privati, per gli enti bilaterali e per i fondi di solidarietà di incrementare, con il consenso del richiedente, il suo montante contributivo individuale versando all'INPS in unica soluzione al momento della domanda di APE un contributo non inferiore a quello previsto, nei casi di prosecuzione volontaria, dall'articolo 7 del decreto legislativo n. 184 del 1997.
  È prevista l'istituzione di un Fondo di garanzia, a copertura dell'80 per cento del finanziamento e degli interessi erogati, la cui gestione è affidata all'INPS sulla base di apposita convenzione. Gli interventi del Fondo sono assistiti dalla garanzia dello Stato quale garanzia di ultima istanza. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia delle finanze e con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge, sono definite le ulteriori modalità di attuazione della disciplina dell'APE.
  L'APE sociale consiste in una indennità, corrisposta fino al conseguimento dei requisiti pensionistici, a favore di soggetti che si trovino in particolari condizioni. Anch'essa è prevista in via sperimentale dal 1o maggio 2017 al 31 dicembre 2018; entro tale data il Governo verifica i risultati della sperimentazione ai fini di una sua eventuale prosecuzione.
  Possono accedere all'APE sociale i soggetti iscritti all'Assicurazione generale obbligatoria (AGO), alle forme sostitutive ed esclusive della medesima e alla gestione separata di età anagrafica minima di 63 anni rientranti in una della seguenti fattispecie: soggetti in stato di disoccupazione a seguito di cessazione del rapporto di lavoro per licenziamento, dimissioni per giusta causa o risoluzione consensuale e che abbiano concluso integralmente da almeno tre mesi la prestazione per la disoccupazione, in possesso di un anzianità contributiva di almeno 30 anni; soggetti che assistono da almeno sei mesi il coniuge o un parente di primo grado convivente con handicap grave e sono in possesso di un'anzianità contributiva di almeno 30 anni; soggetti che hanno una riduzione della capacità lavorativa uguale o superiore al 74 per cento, e sono in possesso di un'anzianità contributiva di almeno 30 anni; lavoratori dipendenti che svolgono, da almeno sei anni in via continuativa, specifiche professioni per le quali è richiesto un impegno tale da rendere particolarmente difficoltoso e rischioso il loro svolgimento (cosiddetti lavori gravosi) e sono in possesso di un'anzianità contributiva di almeno 36 anni.
  Quanto all'individuazione delle categorie di lavori considerati gravosi, riportata nell'allegato C, ritiene che la Commissione debba valutare se essa possa considerarsi esaustiva delle categorie da considerare o se vi sia l'esigenza di una loro integrazione nell'ambito dell'esame parlamentare. Si riferisce, ad esempio, ai lavoratori marittimi imbarcati a bordo, non rientranti nelle categorie di marittimi di cui al regime speciale oggetto del regolamento di armonizzazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 157 del 2013, ai lavoratori in altezza in settori diversi dall'edilizia, agli operai agricoli, ai lavoratori esposti all'amianto e agli stuntman. Analogamente, dovrebbe valutarsi la possibilità di riconsiderare il requisito dell'anzianità contributiva di 36 anni richiesto a tali categorie di lavoratori. Parimenti, specialmente per i lavoratori dell'edilizia, la cui occupazione presenta carattere discontinuo, andrebbe valutata l'adeguatezza della disposizione che richiede lo svolgimento di attività gravose da almeno sei anni in via continuativa.
  L'erogazione dell'APE sociale è esclusa nei seguenti casi: mancata cessazione dell'attività lavorativa; titolarità di un trattamento pensionistico diretto; titolarità di trattamenti di sostegno al reddito connessi allo stato di disoccupazione involontaria; titolarità dell'assegno di disoccupazione (ASDI); titolarità dell'indennizzo per cessazione Pag. 208di attività commerciale; raggiungimento dei requisiti per il pensionamento anticipato. L'indennità è comunque compatibile con la percezione di redditi da lavoro nei limiti di 8.000 euro annui.
  L'indennità è pari all'importo della rata mensile della pensione calcolata al momento dell'accesso alla prestazione, non può in ogni caso superare l'importo massimo mensile di 1.500 euro, non è soggetta a rivalutazione ed è erogata mensilmente su dodici mensilità all'anno.
  Per i lavoratori delle amministrazioni pubbliche e per il personale degli enti pubblici di ricerca che cessano l'attività lavorativa per richiedere l'APE sociale i termini di pagamento delle indennità di fine servizio comunque denominate iniziano a decorrere al compimento dell'età per l'accesso alla pensione di vecchiaia, sulla base della disciplina vigente.
  Il beneficio dell'indennità è riconosciuto, a domanda, entro limiti annuali di spesa (300 milioni di euro per l'anno 2017; 609 milioni di euro per l'anno 2018; 647 milioni di euro per l'anno 2019; 462 milioni di euro per l'anno 2020; 280 milioni di euro per l'anno 2021; 83 milioni di euro per l'anno 2022; 8 milioni di euro per l'anno 2023). Qualora dal monitoraggio delle domande presentate ed accolte emerga il verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica, rispetto alle risorse finanziarie disponibili, la decorrenza della indennità è differita, con criteri di priorità, da definire con successivo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, in ragione della maturazione dei requisiti e, a parità di requisiti, in ragione della data di presentazione della domanda, al fine di garantire un numero di accessi all'indennità non superiore al numero programmato in relazione alle predette risorse finanziarie.
  Infine, si prevede che con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge, vengano definite le modalità di attuazione della disciplina dell'APE sociale.
  L'articolo 26 interviene sulla disciplina della cosiddetta «quattordicesima», istituto introdotto a decorrere dall'anno 2007 per incrementare i trattamenti pensionistici di importo più basso, rideterminandone a decorrere dall'anno 2017 l'importo ed i requisiti reddituali dei beneficiari. A tale ultimo riguardo, in particolare, si prevede che la quattordicesima venga erogata non più solamente se il soggetto interessato possieda un reddito complessivo individuale non superiore a 1,5 volte il trattamento minimo annuo INPS, pari, per il 2016, a 501,89 euro, ma anche, con importi diversi, nei casi in cui il soggetto possieda redditi fino al limite di due volte il trattamento minimo INPS. Come evidenziato nella relazione tecnica allegata al provvedimento, a tale intervento, nel complesso, sono destinati 800 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017.
  L'articolo 27 introduce la rendita integrativa temporanea anticipata (cosiddetta RITA), ossia la possibilità di erogazione anticipata delle prestazioni della previdenza complementare con esclusione di quelle in regime di prestazione definita in relazione al montante accumulato richiesto e fino al conseguimento dei requisiti pensionistici del regime obbligatorio. Come per l'APE e per l'APE sociale, l'istituto ha carattere sperimentale e si applica a decorrere dal 1o maggio 2017 al 31 dicembre 2018.
  La possibilità di richiedere la RITA è riservata ai soggetti, cessati dal lavoro, in possesso dei requisiti per l'accesso all'APE, certificati dall'INPS. La prestazione consiste nell'erogazione frazionata, in forma di rendita temporanea fino alla maturazione dei requisiti pensionistici, del montante accumulato richiesto. La parte imponibile della rendita, determinata secondo le disposizioni vigenti nei periodi di maturazione della prestazione pensionistica complementare, è assoggettata alla ritenuta a titolo d'imposta con l'aliquota del 15 per cento, ridotta di una quota pari a 0,30 punti percentuali per ogni anno eccedente Pag. 209il quindicesimo anno di partecipazione a forme pensionistiche complementari, con un limite massimo di riduzione di 6 punti percentuali. A tal fine, se la data di iscrizione alla forma di previdenza complementare è anteriore al 1o gennaio 2007, gli anni di iscrizione prima del 2007 sono computati fino a un massimo di quindici.
  Le somme erogate a titolo di rendita integrativa temporanea anticipata sono imputate, ai fini della determinazione del relativo imponibile, prioritariamente agli importi della prestazione medesima maturati fino al 31 dicembre 2000 e, per la parte eccedente, prima a quelli maturati dal 1o gennaio 2001 al 31 dicembre 2006 e, successivamente, a quelli maturati dal 1o gennaio 2007. Anche in questo caso, per i lavoratori delle amministrazioni pubbliche e per il personale degli enti pubblici di ricerca che cessano l'attività lavorativa e accedono alla RITA i termini di pagamento delle indennità di fine servizio comunque denominate iniziano a decorrere al compimento dell'età per l'accesso alla pensione di vecchiaia, sulla base della disciplina vigente.
  L'articolo 28 prevede l'esclusione, a regime, dell'applicazione della riduzione percentuale, la cosiddetta penalizzazione, prevista dalla manovra pensionistica di cui al decreto-legge n. 201 del 2011, a carico dei trattamenti pensionistici anticipati. Per effetto delle disposizioni della legge di stabilità 2015 e della legge di stabilità 2016 le penalizzazioni non si applicano, infatti, alle pensioni decorrenti dal 1o gennaio 2015 al 31 dicembre 2017. La riduzione, che si applica alla quota di pensione calcolata con il sistema contributivo, è pari a un punto percentuale per ogni anno di anticipo nell'accesso al pensionamento rispetto all'età di 62 anni e a due punti percentuali per ogni anno ulteriore di anticipo rispetto ai due anni.
  L'articolo 29 interviene sulla disciplina del cumulo a fini pensionistici di periodi assicurativi, con l'obiettivo di ampliare le possibilità di accesso all'istituto. In particolare, si sopprime la norma che attualmente esclude la possibilità di avvalersi del cumulo per i soggetti che siano in possesso del requisito autonomo per l'accesso alla pensione di vecchiaia e si estende altresì l'istituto del cumulo ai soggetti che accedono alla pensione attraverso la pensione anticipata di anzianità. La facoltà non si estende ai professionisti iscritti alle casse professionali, nonché alle lavoratrici che rientrano nel regime sperimentale relativo alla cosiddetta «opzione donna» di cui all'articolo 1, comma 9, della legge n. 243 del 2004, le quali, pur essendo soggette al calcolo interamente contributivo della pensione, sono di fatto escluse dalla possibilità di cumulare i contributi nell'Assicurazione generale obbligatoria (AGO) o in altre gestioni con quelli versati nella gestione separata. Per i pubblici dipendenti che si avvalgono del cumulo i termini di pagamento dei trattamenti di fine servizio iniziano a decorrere solo al compimento del requisito anagrafico per la pensione di vecchiaia. Specifiche norme transitorie sono volte a tutelare i soggetti che hanno presentato domanda di ricongiunzione o di totalizzazione e i cui procedimenti non si siano ancora perfezionati, al fine di consentire loro l'accesso alternativo all'istituto del cumulo e di garantire il recupero delle somme eventualmente versate. Non sono previste, invece, disposizioni in favore di quanti, dopo l'entrata in vigore dell'articolo 12 del decreto-legge n. 78 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122 del 2010, che ha introdotto le ricongiunzioni onerose, sono andati in pensione ricorrendo, loro malgrado, alla ricongiunzione onerosa dei contributi, sopportando pesantissimi oneri sulla pensione stessa oppure di quanti hanno optato per la totalizzazione dei contributi, con una perdita secca del reddito pensionistico, a causa del calcolo contributivo della pensione stessa.
  L'articolo 30 introduce la possibilità per i cosiddetti lavoratori precoci, a decorrere dal 1o maggio 2017, di accedere al pensionamento anticipato con un requisito contributivo ridotto di 41 anni (in luogo di 42 anni e 10 mesi per gli uomini e 41 anni e 10 mesi per le donne). Possono avvalersi della possibilità di accedere al pensionamento con il requisito contributivo ridotto Pag. 210i soggetti che abbiano almeno 12 mesi di contribuzione per periodi di lavoro effettivo versati prima del compimento del diciannovesimo anno di età, e si trovino in determinate situazioni di disagio sociale, quali: lo stato di disoccupazione, a seguito di cessazione del rapporto di lavoro per licenziamento, anche collettivo, dimissioni per giusta causa o risoluzione consensuale, sempre che la relativa prestazione per la disoccupazione sia cessata integralmente da almeno tre mesi; lo svolgimento di assistenza, al momento della richiesta e da almeno sei mesi, in favore del coniuge o di un parente di primo grado convivente, con handicap in situazione di gravità; la riduzione della capacità lavorativa, accertata dalle competenti commissioni per il riconoscimento dell'invalidità civile, pari o superiore al 74 per cento; lo svolgimento da almeno sei anni in via continuativa, in qualità di lavoratore dipendente, nell'ambito di determinate professioni di cui all'allegato E, di attività lavorative per le quali sia richiesto un impegno tale da rendere particolarmente difficoltosa e rischiosa la loro effettuazione in modo continuativo; lo svolgimento di attività lavorative definite come usuranti.
  Segnalato che, per quanto riguarda lo svolgimento dei lavori gravosi di cui all'allegato E, valgono le medesime considerazioni svolte con riferimento all'allegato C, osserva che il requisito ridotto di 41 anni è comunque soggetto ad adeguamento in base agli incrementi della speranza di vita.
  Il trattamento pensionistico liquidato in base al requisito contributivo ridotto non è cumulabile con redditi da lavoro per un periodo di tempo corrispondente alla differenza tra il requisito ordinario per il conseguimento del trattamento a prescindere dall'età anagrafica e l'anzianità contributiva al momento del pensionamento. Anche in questo caso per i pubblici dipendenti che si avvalgono del cumulo i termini di pagamento dei trattamenti di fine servizio iniziano a decorrere solo al compimento del requisito anagrafico per la pensione di vecchiaia.
  L'accesso al pensionamento con il requisito contributivo ridotto è comunque consentito entro i limiti di spesa stabiliti (360 milioni di euro per il 2017, 550 milioni per il 2018, 570 milioni per il 2019 e 590 milioni annui a decorrere dal 2020), per cui, se dal monitoraggio delle domande emerga uno scostamento, anche in via prospettica, rispetto ai limiti di spesa, la decorrenza dei trattamenti è differita sulla base di specifici criteri di priorità da definire con successivo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.
  L'articolo 31 contiene misure volte ad agevolare ulteriormente l'accesso al pensionamento anticipato dei lavoratori che svolgono attività usuranti. In particolare, si prevede che non vengano più applicate le disposizioni in materia di decorrenze annuali per il godimento del trattamento pensionistico (cosiddette «finestre»); si attenuano le condizioni attualmente previste per l'accesso al trattamento pensionistico anticipato, anticipando al 2017, in luogo del 2018, la messa a regime della disciplina relativa ai requisiti che devono essere presenti nel corso della carriera lavorativa; si esclude che per gli anni 2019, 2021, 2023 e 2025 si proceda all'adeguamento alla speranza di vita dei requisiti richiesti per l'accesso alla pensione anticipata. A fronte delle modifiche introdotte, la norma prevede un rifinanziamento dell'apposito Fondo per 84,5 milioni di euro per il 2017, 86,3 per il 2018, 124,5 per il 2019, 126,6 per il 2020, 123,8 per il 2021, 144,4 per il 2022, 145,2 per il 2023, 151,8 per il 2024, 155,4 per il 2025 e 170,5 annui a decorrere dal 2026.
  L'articolo 32 stabilisce una disciplina uniforme per le detrazioni dall'imposta lorda IRPEF spettanti con riferimento ai redditi da pensione (cosiddetta no tax area per i pensionati), estendendo ai soggetti di età inferiore a 75 anni la misura delle detrazioni già prevista per gli altri soggetti. All'intervento sono destinati – come indicato nella relazione tecnica allegata al provvedimento – 212,7 milioni di euro per Pag. 211l'anno 2017, 247,3 milioni di euro per l'anno 2018 e 246,2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019.
  Fa presente che l'articolo 33 prevede l'ottavo intervento di salvaguardia in relazione ai nuovi requisiti introdotti dalla riforma pensionistica del 2011. L'intervento opera essenzialmente attraverso l'incremento dei contingenti di categorie già oggetto di precedenti salvaguardie. La salvaguardia è volta a garantire l'accesso al trattamento previdenziale con i vecchi requisiti ad un massimo di ulteriori 27.700 soggetti con un onere totale di 1.519 milioni di euro. Al riguardo, è noto che a decorrere dal 27 luglio 2016 la Commissione lavoro ha avviato l'esame delle proposte di legge Damiano n. 3893 e Simonetti n. 3991, assumendo come testo base la prima di tali proposte, che prevedeva un provvedimento per un'ottava salvaguardia per ulteriori 32 mila soggetti, utilizzando i risparmi provenienti dalla precedenti sette salvaguardie. L'esame è stato successivamente interrotto, nella fase di esame delle proposte emendative, in attesa del completamento della conferenza dei servizi chiamata a quantificare puntualmente le economie di carattere pluriennale riferite ai precedenti interventi di salvaguardia, ai sensi dell'articolo 1, comma 235, della legge n. 228 del 2012. Parimenti non è stata trasmessa alle Camere la relazione in ordine all'attuazione delle disposizioni di salvaguardia, con particolare riferimento al numero di lavoratori salvaguardati e alle risorse finanziarie utilizzate, elaborata sulla base dei dati del monitoraggio effettuato dall'INPS. Tali dati sono invece riportati nella relazione tecnica riferita alla norma in esame, la quale precisa che, stante la sovrapposizione dei tempi con la predisposizione del disegno di legge in esame e in considerazione dell'intenzione di includere in via normativa ulteriori lavoratori nella salvaguardia, si è ritenuto di includere le risultanze della predetta attività nel presente disegno di legge. Nel complesso, dalla tabella 2, sezione A, riportata nella relazione tecnica, si evince che i limiti programmati di spesa, rideterminati a seguito del monitoraggio effettuato, con riferimento alle sette precedenti salvaguardie, ammontano a 9.269,1 milioni di euro per un limite numerico programmato di 137.095 soggetti a fronte di una spesa a suo tempo programmata, nell'ambito della legge di stabilità 2016, per i sette provvedimenti di salvaguardia, pari a 11.433 milioni di euro per un totale di 172.466 soggetti. Si tratta, quindi, di un'ulteriore conferma della tendenziale sovrastima delle previsioni, effettuate in occasione dell'approvazione dei provvedimenti di salvaguardia, con riferimento alle spese e alle platee dei possibili beneficiari. Anche grazie a tale sovrastima, gli oneri derivanti dal nuovo provvedimento di salvaguardia sono ampiamente inferiori alle economie riscontrate nell'ambito dei precedenti interventi di salvaguardia, che ammontano complessivamente a 1.886,4 milioni di euro nel periodo tra il 2016 e il 2023. Di questi 1.293,8 milioni di euro sono destinati ad alimentare l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 235, primo periodo, della legge n. 228 del 2012, mentre 592,62 milioni di euro sono destinati, nell'anno 2016, al finanziamento del fondo sociale per occupazione e formazione, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 8 del decreto-legge n. 193 del 2016, attualmente all'esame delle Commissioni riunite V e VI della Camera dei deputati. Nel complesso, quindi, le risorse complessivamente destinate alle salvaguardie sono rideterminate in 10.788 milioni di euro, a fronte degli 11.433,3 milioni di euro previsti dalla legge di stabilità 2016, mentre i beneficiari delle tutele sono 164.795, a fronte dei 172.466 previsti in precedenza. Quanto alle platee individuate, limitandosi a segnalare le principali criticità, osserva che, con riferimento ai lavoratori in mobilità o in trattamento speciale edile, la cessazione dell'attività dovrebbe essere fissata al 31 dicembre 2014, anziché al 31 dicembre 2012, in linea con quanto previsto, tra l'altro, dalla settima misura di salvaguardia di cui all'articolo 1, comma 265, lettera a), della legge di stabilità 2016. Dovrebbe, inoltre, prevedersi che anche per i soggetti di cui al comma 3, lettera c), il perfezionamento Pag. 212dei requisiti utili per la decorrenza del trattamento pensionistico secondo la normativa previgente intervenga entro l'ottantaquattresimo mese successivo alla data di entrata in vigore del decreto-legge n. 201 del 2011 e non entro il settantaduesimo, come allo stato previsto.
  Rileva che l'articolo 34 riduce da 120 a 20 milioni per il 2017 e da 60 a 10 milioni per il 2018 il limite massimo di spesa previsto per il cosiddetto part-time agevolato, introdotto dalla legge di stabilità per il 2016 a beneficio di lavoratori dipendenti del settore privato in possesso di determinati requisiti anagrafici e contributivi. Si ricorda che l'istituto prevede la possibilità, mediante accordo con il datore di lavoro, di trasformare da tempo pieno a tempo parziale il rapporto di lavoro, con copertura pensionistica figurativa per la quota di retribuzione perduta e corresponsione al dipendente, da parte del datore di lavoro, di una somma pari alla contribuzione pensionistica che sarebbe stata a carico di quest'ultimo relativa alla prestazione lavorativa non effettuata, che non concorre alla formazione del reddito da lavoro dipendente e non è assoggettata a contribuzione previdenziale. La relazione tecnica evidenzia che il ridimensionamento dell'autorizzazione di spesa è effettuato coerentemente con gli elementi di monitoraggio disponibili per le misure in esame, garantendo al contempo elementi di prudenzialità.
  Fa presente che l'articolo 35 interviene in materia di fondi di solidarietà bilaterali. Per quanto concerne i fondi di solidarietà bilaterali relativi al personale del credito e a quello del credito cooperativo, si introduce innanzitutto la possibilità, mediante modifiche dei relativi atti istitutivi, di corrispondere l'assegno straordinario per il sostegno al reddito (riconosciuto nel quadro dei processi di agevolazione all'esodo) in favore di lavoratori che raggiungano i requisiti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato nei successivi sette anni, anziché nei successivi cinque anni (come consentito dalla norma generale sui fondi bilaterali); inoltre, si prevede la possibilità di corrispondere, ai lavoratori in possesso dei medesimi requisiti, l'importo relativo al riscatto o alla ricongiunzione di periodi contributivi precedenti l'accesso al fondo di solidarietà, previo versamento delle relative somme. Con riferimento ai settori interessati da provvedimenti legislativi relativi a processi di adeguamento o di riforma per aumentarne la stabilità e rafforzarne la patrimonializzazione, limitatamente alle imprese o ai gruppi di imprese coinvolti in processi di ristrutturazione o fusione e fino al 31 dicembre 2019, si consente, altresì, una riduzione, su domanda, del contributo straordinario volto a finanziare gli assegni straordinari per il sostegno al reddito. Per quanto concerne le altre disposizioni in materia di occupazione e lavoro, non comprese nel Capo IV del Titolo II della parte I, ricorda che l'articolo 42 prevede, per il solo settore privato, uno sgravio contributivo per le nuove assunzioni con contratti di lavoro dipendente a tempo indeterminato, anche in apprendistato, effettuate dal 1o gennaio 2017 al 31 dicembre 2018. Il beneficio contributivo spetta, a domanda ed entro specifici limiti di spesa, entro 6 mesi dall'acquisizione del titolo di studio, per l'assunzione di studenti che abbiano svolto presso il medesimo datore di lavoro attività di alternanza scuola-lavoro o periodi di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore, il certificato di specializzazione tecnica superiore o periodi di apprendistato in alta formazione. Lo sgravio contributivo consiste nell'esonero dal versamento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche e con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL, nel limite massimo di 3.250 euro su base annua e per un periodo massimo di 36 mesi.
  L'articolo 46, comma 1, riconosce un esonero contributivo ai coltivatori diretti e agli imprenditori agricoli professionali, con età inferiore a 40 anni, con riferimento alle nuove iscrizioni nella previdenza agricola effettuate tra il 1o gennaio 2017 e il 31 dicembre 2017. L'esonero è Pag. 213riconosciuto nei limiti delle norme europee sugli aiuti de minimis per un periodo massimo di 36 mesi, decorsi i quali viene riconosciuto in una percentuale minore per ulteriori complessivi 24 mesi, nel limite del 66 per cento per i successivi 12 mesi e nel limite del 50 per cento per ulteriori 12 mesi.
  Osserva che l'articolo 48, comma 2, proroga per il 2017, stanziando 20 milioni di euro, il congedo obbligatorio per il padre lavoratore dipendente, già previsto in via sperimentale per gli anni 2013-2016. Il congedo deve essere goduto entro i cinque mesi dalla nascita del figlio e la sua durata è elevata da 1 a 2 giorni analogamente a quanto già disposto per il 2016, fruibili anche in via non continuativa.
  L'articolo 49, commi 2 e 3, dispone la proroga per il 2017 e 2018 della facoltà riconosciuta alla madre lavoratrice, anche autonoma, di richiedere un contributo economico – il cosiddetto voucher per asili nido o baby-sitting – in sostituzione, anche parziale, del congedo parentale. Il beneficio è riconosciuto nel limite di 40 milioni di euro annui per gli anni 2017 e 2018 alle lavoratrici dipendenti e nel limite di 10 milioni di euro annui per gli anni 2017 e 2018 per le lavoratrici autonome o imprenditrici.
  Fa presente che l'articolo 50 prevede la possibilità di destinare ulteriori risorse per il 2017, nel limite massimo di 20 milioni di euro, al finanziamento delle iniziative per l'attuazione delle politiche delle pari opportunità e non discriminazione, a valere sulle risorse dei pertinenti programmi operativi cofinanziati dai fondi strutturali 2014/2020. Le risorse si aggiungono a quelle già stanziate nella sezione II del bilancio destinate alle medesime iniziative. Nel complesso, le previsioni del bilancio integrato per la promozione e la garanzia delle pari opportunità sono pari a 60,1 milioni di euro per il 2017, 19,7 milioni per il 2018 e di 17,1 milioni di euro per il 2019.
  Segnala, poi, che l'articolo 55 prevede la soppressione, a decorrere dal 1o gennaio 2017, dell'incremento dell'addizionale comunale sui diritti di imbarco. Tale addizionale era stata prevista dall'articolo 13, comma 23, del decreto-legge n. 145 del 2013, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 9 del 2014 e le relative risorse erano destinate al Fondo di previdenza per il personale di volo dipendente dalle aziende di navigazione aerea, cosiddetto «Fondo volo». Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali dovrà provvedere a compensare la riduzione di entrate che deriveranno all'INPS dalla predetta soppressione. A tal fine l'articolo in questione prevede l'iscrizione, nello stato di previsione del Ministero stesso, di risorse pari a 184 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2017 al 2018.
  Per quanto riguarda il personale pubblico, osserva che l'articolo 52 prevede l'istituzione di un Fondo per il pubblico impiego, con una dotazione aggiuntiva di 1,48 miliardi di euro per il 2017 e 1,39 miliardi di euro a decorrere dal 2018, volto a finanziare: la contrattazione collettiva nel pubblico impiego relativa al triennio 2016-2018, in aggiunta ai 300 milioni di euro già stanziati dall'ultima legge di stabilità, e il miglioramento economico del personale non contrattualizzato; assunzioni di personale a tempo indeterminato, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, nell'ambito delle amministrazioni dello Stato, inclusi i Corpi di polizia e il Corpo nazionale dei vigili del fuoco; l'attuazione della disciplina vigente in materia di reclutamento, stato giuridico e progressione in carriera del personale delle forze di polizia e di ottimizzazione dell'efficacia delle funzioni del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonché sull'assegno straordinario del personale militare. Il Fondo è ripartito con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Per il concorso alle finalità sopra richiamate, si prevede l'iscrizione nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca di un fondo con una dotazione di 140 milioni di euro per l'anno 2017 e di 400 milioni di Pag. 214euro a decorrere dall'anno 2018 da destinare all'incremento dell'organico dell'autonomia previsto dalla legge n. 107 del 2015, relativa alla cosiddetta «Buona scuola».
  Fa presente, inoltre, che l'articolo 56 proroga il finanziamento del piano straordinario per il ripristino del decoro e della funzionalità degli edifici scolastici, fino al 31 agosto 2017 autorizzando una spesa di 128 milioni di euro per l'anno 2017, riferita al periodo da gennaio ad agosto del prossimo anno. In particolare, si è prevista una spesa mensile di 16 milioni di euro, che dovrebbe garantire il mantenimento dei livelli occupazionali esistenti con riferimento ai lavoratori impegnati nei servizi di pulizia e nel progetto «Scuole belle».
  Segnala, infine, che l'articolo 61, comma 5, prevede una riduzione dello sgravio contributivo totale previsto per le imprese armatoriali e per il loro personale dipendente imbarcato che, a decorrere dal 2017, viene corrisposto nel limite del 48,7 per cento.
  Conclusivamente, preannuncia la presentazione di emendamenti sugli argomenti sui quali la Commissione si è più fortemente impegnata nel corso di quest'anno, osservando che, con riferimento alla disposizione sull'ottava salvaguardia, esprimendo il proprio rammarico per il fatto che alla Commissione non siano stati trasmessi in tempo utile i dati necessari a consentire l'esame e l'approvazione delle proposte di legge. Come già accaduto in passato, quindi, la Commissione dovrà discutere del testo delle disposizioni contenute nel disegno di legge del Governo. Richiama, inoltre, le considerazioni formulate dalla collega Incerti con riferimento all'utilizzo delle risorse non spese nel corso dell'esercizio 2016, disposto dal decreto-legge n. 193 del 2016, per il rifinanziamento del Fondo sociale per occupazione e formazione, sottolineando l'esigenza che l'ottavo provvedimento di salvaguardia abbia carattere definitivo e dia una risposta soddisfacente a tutte le esigenze più volte segnalate in questi anni in relazione al brusco incremento dei requisiti per l'accesso al pensionamento previsto dal decreto-legge n. 201 del 2011.

  Cesare DAMIANO, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento alla seduta convocata per martedì 8 novembre.

  La seduta termina alle 15.15.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

  Giovedì 3 novembre 2016.

  L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.15 alle 15.20.

ERRATA CORRIGE

  Nel Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari n. 716 del 2 novembre 2016, a pagina 88, prima colonna, trentanovesima riga, la parola «legislativo» è soppressa.

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