CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 3 novembre 2016
717.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Giustizia (II)
COMUNICATO
Pag. 35

ATTI DEL GOVERNO

  Giovedì 3 novembre 2016. — Presidenza del presidente Donatella FERRANTI.

  La seduta comincia alle 13.45.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni per l'adeguamento delle norme dell'ordinamento dello stato civile in materia di iscrizioni, trascrizioni e annotazioni alle previsioni della legge sulla regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso, nonché modifiche ed integrazioni normative per il necessario coordinamento con la medesima legge sulla regolamentazione delle unioni civili delle disposizioni contenute nelle leggi, negli atti aventi forza di legge, nei regolamenti e nei decreti.
Atto n. 344.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo in oggetto, rinviato nella seduta di ieri.

Pag. 36

  Alessandro PAGANO (LNA), intervenendo anche sugli atti del Governo n. 345 e 346, al successivo esame della Commissione, osserva come non sia è facile, per un ordinamento di famiglia e per un ordinamento anagrafico che ruotano da sempre attorno al matrimonio, rimodulare i numerosi istituti chiamati in causa alla stregua della disciplina introdotta dalla legge n. 76 del 2016: dal regime delle iscrizioni e delle annotazioni al diritto internazionale, senza escludere il coordinamento con le numerose e variegate leggi che trattano di famiglia. A suo avviso, la materia è di grande delicatezza, perché interessa lo status e i diritti delle persone, per cui non sono ammesse imprecisioni o grossolanità. Il compito degli uffici dei ministeri con la più estesa competenza sul tema è stato reso ancora più complicato dai tentativi – dei quali vi è traccia in alcuni passaggi dei decreti – di giungere in sede di attuazione della legge a una parificazione fra matrimonio e unione «same sex» non solo sostanziale – quale già è nella legge cosiddetta Cirinnà –, bensì pure formale.
  Ciò premesso, con particolare riferimento allo schema di decreto n. 344, osserva come lo stesso si muova in apparenza nel solco di un'applicazione della cosiddetta legge «Cirinnà» non formalmente debordante rispetto alla delega. A suo giudizio, tuttavia, si pongono i problemi derivanti dall'assenza per la registrazione dell'unione civile di forme previste per il matrimonio, come le pubblicazioni, a garanzia della mancanza di impedimenti, con conseguenti e prevedibili verifiche a cura del funzionario dell'anagrafe. In proposito, sottolinea come lo schema di decreto eviti di imitare il matrimonio al momento della registrazione dell'unione civile, poiché mentre per il matrimonio è stabilita la lettura degli articoli 143, 144 e 147 del codice civile, per le unioni civili è sufficiente la semplice menzione del contenuto dei commi che richiamano quegli articoli con riferimento alle stesse unioni civili. Rileva, inoltre, che il medesimo decreto istituisce un registro a parte per le unioni civili e riprende una serie di norme riguardanti le formalità previste per il matrimonio non estendendole tout court, bensì riscrivendole: il tutto va nella direzione di una disciplina separata fra gli istituti del matrimonio e dell'unione civile, come è stato più volte sostenuto da chi ha voluto la legge, a cominciare dal Governo che su di essa ha posto il voto di fiducia. A suo avviso, se tutto ciò corrisponda a verità, non appare comprensibile la ratio della disposizione di cui all'articolo 1, lettera s), dello schema di decreto, che estende alla registrazione dell'unione civile l'uso della fascia tricolore, previsto dall'articolo 70, comma 1, dell'ordinamento dello stato civile per il sindaco o per il suo delegato all'atto della celebrazione del matrimonio civile, non potendosi la stessa disposizione comprendere se non in un'ottica di parificazione anche simbolica e rituale fra unione civile e matrimonio. Ritiene, tuttavia, che il Governo, che ha voluto la legge e che oggi propone i decreti attuativi, abbia l'obbligo di comunicare le sue scelte: ove fosse confermato, come l'Esecutivo ha più volte ribadito nella discussione in Parlamento e come si ricaverebbe dall'impianto dello schema di decreto n. 344, che si tratta di due istituti distinti e non sovrapponibili, dovrebbe essere espunto l'uso della fascia tricolore, che si collega in modo stretto alla solennità della celebrazione del matrimonio, e non al formale riconoscimento di una unione, derivante dalla mera registrazione della volontà delle due persone dello stesso sesso; se, invece, si insistesse nel mantenere questa disposizione, cadrebbe l'ipocrisia della presunta differenza tra i due istituti e si effettuerebbe un passo decisivo verso la parificazione, anche formale. In proposito, rammenta che tale estensione non vi era nel primo decreto attuativo ex articolo 1 comma 34 della legge n. 76 del 2016, quello che recava le disposizioni transitorie per rendere rapidamente operativa la legge medesima. Si domanda, infatti, cosa sia accaduto nelle more, non in termini propagandistici ma di riflessione giuridica, per convincere del contrario. Ricorda, altresì, che l'ultimo atto che disciplina l'uso della fascia tricolore Pag. 37– la circolare del Ministro dell'Interno 4 novembre 1998 n. 5, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 18 novembre 1998, n. 270, tutt'ora in vigore – ne richiama «il valore altamente simbolico», legato alla «realtà dello Stato come elemento di unità giuridica». Osserva, quindi, come sia veramente singolare che il suo uso venga associato a una semplice registrazione, dal momento che non vi sono precedenti per un atto amministrativo così qualificato. Sottolinea che l'effetto di tale uso sarà quello di celebrare i matrimoni e registrare le unioni civili nella medesima sala del Comune, con ulteriore elemento di equiparazione fra i due istituti e si domanda per quale ragione si dovrebbe distinguere fra i locali se il Sindaco o chi per lui adopera il simbolo più impegnativo legato alla propria funzione.
  Nel soffermarsi sullo schema di decreto n. 345, osserva che lo stesso risponde alla esigenza di adattare il diritto privato internazionale alle novità costituite dalla legge n. 76 del 2016. Rammenta che, nella relazione illustrativa del provvedimento si legge che «la ratio del criterio direttivo contenuto nella delega appare (...) connessa all'esigenza di evitare comportamenti elusivi della disciplina italiana, di cittadini italiani che si rechino all'estero per sottrarsi alla legge n. 76 del 2016 in una logica di system shopping. Si possono dunque sottrarre al normale gioco delle norme di diritto internazionale privato i casi nei quali una situazione «totalmente italiana» sia stata deliberatamente trasformata in «transnazionale» allo scopo di applicare un regime giuridico non previsto dalla legge italiana. In questi casi l'unione «estera» andrebbe riconosciuta come produttiva degli effetti previsti non già dalla legge straniera bensì dalla legge n. 76 del 2016. Nel caso di unione civile costituita all'estero da cittadini italiani abitualmente residenti all'estero e/o da stranieri, il carattere intrinsecamente transnazionale del rapporto implica la normale operatività delle norme della legge n. 218 del 1995, e una soluzione rigidamente volta ad imporre comunque la disciplina italiana apparirebbe ingiustificata e irragionevole in riferimento all'articolo 3 della Costituzione e potrebbe costituire un ostacolo alla libera circolazione nell'ambito dell'Unione europea».
  Evidenzia, tuttavia, come questo pregevole ragionamento venga in seguito contraddetto dallo stesso decreto. Rammenta, infatti, che la medesima relazione aggiunge: «lo schema di decreto legislativo contempla anche la possibilità, per il cittadino di uno Stato straniero che non la consente, di costituire un'unione civile tra persone dello stesso sesso in Italia. La legge n. 76 del 2016 non prevede condizionamenti di tipo spaziale: non limita cioè l'accesso all'unione civile a chi sia legato al nostro ordinamento da vincoli quali la cittadinanza e/o la residenza. Del resto, il richiamo – nel comma 19 della legge n. 76 del 2016 – all'articolo 116, primo comma, del codice civile (“Matrimonio dello straniero nello Stato”) lascia intendere che qualsiasi straniero possa costituire un'unione civile in Italia. (...) È facile prevedere che, laddove lo straniero intenzionato a costituire un'unione civile con persona del suo stesso sesso sia cittadino di uno Stato che non conosce l'istituto, non sarà in grado di ottenere il nulla osta da presentare all'ufficiale di stato civile. Non procedere alla registrazione dell'unione in questi casi, stante l'assenza del nulla osta, lasciando poi all'interessato l'iniziativa di adire eventualmente l'autorità giudiziaria, invocando la violazione del principio di non discriminazione e chiedendo la dispensa dalla produzione del nulla osta è soluzione non del tutto appagante. Più adeguata ad una piena e immediata garanzia dei diritti fondamentali del singolo appare invece considerare contrario all'ordine pubblico (articolo 16 legge n. 218 del 1995) il mancato rilascio del nulla osta da parte delle autorità straniere e di procedere comunque alla registrazione, essendosi in presenza di un diritto inviolabile il cui esercizio deve essere garantito a tutti. Il richiamo operato dalla legge n. 76 del 2016 (al comma 1) agli articoli 2 e 3 Cost., da un lato, e i vincoli che derivano dalle convenzioni internazionali a salvaguardia Pag. 38dei diritti umani (prima tra tutte la Convenzione europea, nella lettura fornitane dalla Corte europea) inducono a propendere per questa seconda soluzione. Il presente schema contiene pertanto una disposizione ai sensi della quale “ai fini del nulla osta di cui all'articolo 116, primo comma, del codice civile, non rilevano gli impedimenti relativi al sesso delle parti” (articolo 32-ter, comma 2, secondo periodo)». A suo avviso, una soluzione delle genere è da ritenersi inaccettabile in quanto: evoca la categoria dell'ordine pubblico per includervi la disciplina delle unioni civili fra persone dello stesso sesso, il che è oltre ogni limite di buon senso e di uso corretto di espressioni che hanno un significato molto più contenuto in quanto molto più impegnativo; riconduce questa categoria a una esegesi della Convenzione europea dei diritti tutt'altro che pacifica, e anzi assai controversa nella giurisprudenza delle Corti europee e in quella delle Corti dei singoli Stati che a esse fanno riferimento; segue quella logica di system shopping che pure la medesima impostazione aveva avuto cura di censurare, con riferimento a cittadini italiani che si rechino al di fuori dei confini nazionali; qui invece diventa possibile il contrario, violando ogni elementare condizione di reciprocità e di mutuo affidamento; cita come elemento di analogia con questo caso l’«ipotesi in cui il nulla osta è stato rifiutato per motivi religiosi (il caso tipico è quello della donna, cittadina di uno Stato a matrice religiosa islamica, a cui non è concesso sposare un uomo di altra religione): ipotesi che (...) sono state chiarite dal Ministero dell'interno con una circolare (11 settembre 2007, n. 46) che impone agli ufficiali dello stato civile di non tener conto – perché contraria all'ordine pubblico (articolo 16 della legge n. 218 del 1995) – della condizione relativa alla fede islamica eventualmente contenuta nel nulla osta al matrimonio». Ritiene che correttamente quest'ultimo caso sia stato superato perché realizza una palese discriminazione, e si pone in contrasto con l'articolo 3 della Costituzione. Si tratta, a suo avviso, tuttavia, di ipotesi del tutto differente da quella in esame: qui è in discussione la legittima scelta di uno Stato di non disciplinare – con un regime prossimo a quello matrimoniale – l'unione «same sex»; aggirare questa opzione significa minare i fondamenti del diritto internazionale privato.
  Quanto allo schema di decreto n. 346, che attiene alla disciplina penalistica e processualpenalistica, osserva che le disposizioni introdotte si collocano più che nell'ottica della equiparazione in quella della eliminazione di situazioni di disagio soggettivo e/o di incompatibilità.

  Donatella FERRANTI, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni di modifica e riordino delle norme di diritto internazionale privato in materia di unioni civili tra persone dello stesso sesso.
Atto n. 345.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo in oggetto, rinviato nella seduta di ieri.

  Donatella FERRANTI, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni di coordinamento in materia penale.
Atto n. 346.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo in oggetto, rinviato nella seduta di ieri.

  Vittorio FERRARESI (M5S) si sofferma sulla disposizione dello schema di decreto che interviene sul primo comma dell'articolo 649 del codice penale estendendo Pag. 39anche alle parti dell'unione civile in costanza di coabitazione l'applicazione della causa di non punibilità ivi contemplata con riguardo ai delitti non violenti contro il patrimonio commessi nell'ambito dei rapporti familiari. Osserva che tale estensione sia ingiustificatamente condizionata dalla situazione di costanza di coabitazione, non ritenendo che possa essere considerata compatibile con quanto previsto dalla legislazione vigente in relazione al coniuge. Ricorda, a tale proposito, che il primo comma dell'articolo 649 del codice penale, nella sua formulazione vigente, contempla una causa di non punibilità a favore del coniuge non legalmente separato. La circostanza che la legge non preveda l'istituto della separazione per l'unione civile non può giustificare il criterio della costanza di coabitazione, trattandosi di una situazione di fatto che non sta a significare di per sé la presenza di una situazione di separazione di fatto tra le due parti dell'unione civile. La mancata coabitazione potrebbe essere dovuta ad i più diversi aspetti organizzativi e logistici ovvero a ragioni di lavoro. Ritiene pertanto opportuno sopprimere il criterio della costanza di coabitazione, essendo questo non univoco nel suo significato oltre che di non facile verifica nel caso concreto.

  Donatella FERRANTI, presidente, ritiene che il requisito della costanza di coabitazione debba essere valutato attentamente, in quanto rappresenta un elemento di una causa di non punibilità. Occorre verificare se tale criterio sia giustificabile, considerato che la ratio della norma, a suo avviso del tutto condivisibile, è di escludere l'applicazione della causa di non punibilità quando l'unione civile sia in una fase paragonabile a quella della separazione.
  Nessuno altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 13.55.

SEDE CONSULTIVA

  Giovedì 3 novembre 2016. — Presidenza del presidente Donatella FERRANTI.

  La seduta comincia alle 13.55.

DL 193/2016: Disposizioni urgenti in materia fiscale e per il finanziamento di esigenze indifferibili.
C. 4110 Governo.

(Parere alle Commissioni riunite V e VI).
(Seguito dell'esame e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 2 novembre scorso.

  Donatella FERRANTI, presidente e relatrice, ad integrazione della relazione svolta ieri, ritiene opportuno soffermarsi, per le questioni di competenza della Commissione Giustizia, sull'articolo 1, che dispone – a decorrere dal 1o luglio 2017 – lo scioglimento di Equitalia e l'istituzione dell'Agenzia delle entrate-Riscossione, ente pubblico economico sottoposto all'indirizzo e alla vigilanza del Ministro dell'economia e delle finanze.
  Ricorda che Il gruppo Equitalia è organizzato in Holding Equitalia SpA, Equitalia Servizi di riscossione S.p.A. ed Equitalia Giustizia SpA. Quest'ultima ripartizione di Equitalia rientra nell'ambito di competenza della Commissione Giustizia, in quanto Equitalia Giustizia SpA, istituita nel 2008, è il gestore del Fondo Unico di Giustizia (FUG), dove confluiscono le somme sequestrate nell'ambito di procedimenti penali e in applicazione delle misure di prevenzione antimafia, nonché i proventi derivanti dai beni confiscati alla criminalità organizzata. Non effettua alcuna attività di riscossione, ma solo le attività esecutive funzionali alla riscossione delle spese di giustizia e delle pene pecuniarie conseguenti a provvedimenti giudiziari passati in giudicato o diventati definitivi. Inoltre, gestisce provvisoriamente i libretti di risparmio e i titoli di credito sequestrati. Le somme sono destinate al Ministero dell'interno per la tutela Pag. 40della sicurezza pubblica e del soccorso pubblico, al ministero della Giustizia per il funzionamento ed il potenziamento degli uffici giudiziari e degli altri servizi istituzionali ed al bilancio dello Stato.
  Segnala che il comma 11 prevede che le azioni di Equitalia Giustizia sono cedute a titolo gratuito al Ministero dell'economia e delle finanze (lettera b)).
  Osserva come questa formulazione potrebbe far ritenere che in realtà Equitalia Giustizia non sia soppressa, ma solamente che ci sia un passaggio gratuito delle azioni al Ministero dell'economia e delle finanze. Invito la Commissione a valutare se sia opportuno un intervento normativo specifico a chiarire quale sia sorte di Equitalia Giustizia. Questa diversità diverso le altre attuali componenti di Equitalia si giustificherebbe in base al fatto che Equitalia Giustizia non è un organo di riscossione e che il decreto-legge ridisciplina proprio la riscossione.
  Nel caso in cui si ritenesse, invece, che anche Equitalia Giustizia sia assorbita integralmente dal Ministero dell'economia e delle finanze, ritiene che si dovrebbero prevedere – come suggerito ieri dal Procuratore della Repubblica di Milano, dottor Greco, nell'audizione tenutasi presso le Commissioni di merito – delle disposizioni volte a garantire un ruolo di raccordo a favore del Ministero della Giustizia in merito alla gestione del FUG. Ricorda che attualmente fanno parte del consiglio di amministrazione di Equitalia Giustizia anche rappresentanti del Ministero della Giustizia.
  Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Disciplina dell'attività di ristorazione in abitazione privata.
Testo unificato C. 3258 Minardo ed abb.

(Parere alla X Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  Fabrizia GIULIANI (PD), relatrice, fa presente che la Commissione è chiamata ad esaminare, nella seduta odierna, il nuovo testo unificato delle proposte di legge C. 3258 Minardo, C. 3337 Cancelleri, C. 3725 Basso e C. 3807 Ricciatti, come risultante dall'esame degli emendamenti approvati.
   Rammenta che tale provvedimento, come enunciato dall'articolo 1, si propone di disciplinare, ferme restando le competenze delle regioni e degli enti locali, l'attività non professionale di ristorazione esercitata da persone fisiche in abitazione privata e di fornire gli strumenti atti a garantire la trasparenza, la tutela dei consumatori e la leale concorrenza, nell'ambito dell'economia della condivisione (comma 1); ciò, al fine di valorizzare e di favorire la cultura del cibo tradizionale e di qualità, in particolare attraverso l'utilizzo prioritario di prodotti tipici del territorio (comma 2).
  In particolare, evidenzia che, come stabilito dall'articolo 2, per home restaurant si intende l'attività finalizzata alla condivisione di eventi enogastronomici esercitata da persone fisiche all'interno delle unità immobiliari ad uso abitativo di residenza o domicilio, proprie o di un soggetto terzo, per il tramite di piattaforme digitali che mettono in contatto gli utenti, anche a titolo gratuito e dove i pasti sono preparati all'interno delle medesime strutture (lettera a)). Per gestore si intende, invece, un soggetto che gestisce la piattaforma digitale finalizzata all'organizzazione di eventi enogastronomici (lettera b)).
  Nel soffermarsi sui profili di stretta competenza della Commissione giustizia, segnala le disposizioni di cui agli articoli, rispettivamente, 3, 4, e 6. Nello specifico, l'articolo 3 dispone che il gestore della piattaforma digitale di home restaurant deve garantire che le informazioni relative alle attività degli utenti, iscritti alle piattaforme medesime, siano tracciate e conservate, nel rispetto delle vigenti norme sulla privacy (comma 1). Tale soggetto è, inoltre, tenuto a mettere tali informazioni nella disponibilità degli enti di controllo competenti (comma 2), nonché a verificare, oltre che l'avvenuta stipulazione, da parte degli operatori cuochi, di polizze Pag. 41assicurative per la copertura dei rischi derivanti dall'attività di home restaurant, anche che l'unità immobiliare ad uso abitativo in cui si svolge la predetta attività sia coperta da apposita polizza per la responsabilità civile verso terzi (comma 7). Il medesimo gestore, infine, nel rispetto del principio di trasparenza, fornisce al fruitore del servizio le corrette informazioni relative al servizio offerto e alle polizze assicurative stipulate, esplicitando che trattasi di un'attività non professionale di ristorazione (comma 8). L'articolo 4 esclude dall'ambito di applicazione delle disposizioni del provvedimento le attività svolte in ambito privato o comunque da persone unite da vincoli di parentela o di amicizia, che costituiscono attività libere e non soggette a procedura amministrativa (comma 1), specificando che gli operatori cuochi, per lo svolgimento del servizio di home restaurant, si avvalgono della propria organizzazione familiare e utilizzano parte di una unità immobiliare ad uso abitativo che deve possedere i requisiti previsti dalle leggi e dai regolamenti vigenti (comma 2). I medesimi soggetti devono, inoltre, essere in possesso dei requisiti di onorabilità di cui all'articolo 71, commi 1 e 2, del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59. Lo stesso articolo stabilisce che l'attività di home restaurant, cui si applicano le vigenti norme in materia di protezione dei dati personali, è da considerata saltuaria, non potendo, a tal fine, superare il limite di 500 coperti per anno solare, né generare proventi superiori a 5.000 euro annui (commi 3 e 4). L'articolo 6, infine, dispone che l'esercizio dell'attività di home restaurant in assenza di segnalazione certificata di inizio attività comporta la cessazione dell'attività medesima e la sanzione amministrativa prevista dall'articolo 10, comma 1, della legge 25 agosto 1991, n. 287.
  In proposito, rammenta che tale ultima disposizione prevede che chiunque eserciti l'attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande senza l'autorizzazione, ovvero senza la dichiarazione di inizio di attività, ovvero quando sia stato emesso un provvedimento di inibizione o di divieto di prosecuzione dell'attività ed il titolare non vi abbia ottemperato, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 2.500 euro a 15.000 euro, oltre che alla chiusura dell'esercizio.
  Ciò premesso, propone di esprimere sul provvedimento in titolo parere favorevole.

  Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta della relatrice.

  La seduta termina alle 14.05.

SEDE REFERENTE

  Giovedì 3 novembre 2016. — Presidenza del presidente Donatella FERRANTI.

  La seduta comincia alle 14.05.

Modifiche al codice civile, al codice di procedura penale e altre disposizioni in favore degli orfani di crimini domestici.
C. 3772 Capelli e C. 3775 Fabbri.

(Seguito dell'esame e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 22 settembre 2016.

  Franco VAZIO (PD), relatore, presenta una proposta di testo unificato delle proposte di legge in titolo (vedi allegato), facendo presente che si è limitato ad inserire in un unico testo le disposizioni delle due proposte di legge in esame, riservandosi di presentare emendamenti che saranno poi esaminati dalla Commissione per valutare l'opportunità di modificare il testo.

  Vittorio FERRARESI (M5S) ribadisce quanto da lui già evidenziato in passato sull'esigenza di abbinare alle proposte di legge in esame anche la proposta di legge C. 2780 Spadoni, vertente sulla identica materia oggetto dell'articolo 5 della proposta Pag. 42di legge C. 3772 Cappelli e dell'articolo 5 del testo unificato.

  Donatella FERRANTI, presidente, fa presente che la proposta di legge C. 2780 Spadoni, avendo ad oggetto esclusivamente la materia della esclusione dei familiari superstiti condannati per omicidio del pensionato o dell'iscritto a un ente di previdenza dal diritto alla pensione di reversibilità o indiretta della pensione di riversibilità, è stata assegnata all'XI Commissione, rientrando nella esclusiva competenza di tale Commissione la materia della pensione di riversibilità. Nel caso della proposta di legge C. 3772 Cappelli, composta da cinque articoli, si è proceduto all'assegnazione alla Commissione Giustizia in quanto è stata ritenuta prevalente la competenza di questa Commissione rispetto alla competenza della Commissione lavoro, limitata al solo articolo 5, il cui contenuto è simile all'articolo unico della proposta di legge C. 2780.

  Vittorio FERRARESI (M5S) ritiene del tutto incomprensibile che non possa essere abbinata una proposta di legge di contenuto identico ad uno degli articoli della proposta di testo unificato nonché ad un articolo di una delle proposte già abbinate e suggerisce di chiedere la riassegnazione del provvedimento solo alla Commissione Giustizia.

  Donatella FERRANTI, presidente, pur ritenendo tecnicamente ineccepibile l'assegnazione della proposta di legge C. 2780 alla Commissione Lavoro, comprende i rilievi del deputato Ferraresi. Ritiene, pertanto, non opportuno procedere oggi all'adozione del testo base, ma di verificare se vi siano i margini per assegnare tale proposta alla Commissione Giustizia, al fine di abbinarla alle proposte di legge C. 3772 Capelli e C. 3775 Fabbri.
  Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia, quindi, il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 14.15.

Pag. 43