CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 2 novembre 2016
716.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Agricoltura (XIII)
COMUNICATO
Pag. 101

SEDE CONSULTIVA

  Mercoledì 2 novembre 2016. — Presidenza del presidente Luca SANI. – Interviene il sottosegretario per le politiche agricole alimentari e forestali, Giuseppe Castiglione.

  La seduta comincia alle 15.05.

Sulla pubblicità dei lavori.

  Luca SANI, presidente, comunica che il gruppo M5S e il gruppo del PD hanno chiesto che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sia assicurata anche mediante trasmissione con impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

DL 193/2016 – Disposizioni urgenti in materia fiscale e per il finanziamento di esigenze indifferibili.
C. 4110 Governo.
(Parere alle Commissioni riunite V e VI).
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

  Luca SANI, presidente, avverte che l'esame in Assemblea del decreto-legge è calendarizzato a partire dal prossimo mercoledì 9 novembre e che le Commissioni in sede consultiva devono pertanto esprimere i pareri di competenza entro martedì 8 novembre. Considerato tuttavia che il termine per la presentazione di emendamenti presso le Commissioni di merito è stato fissato per la giornata di venerdì 4 novembre, fa presente che potrebbe essere preferibile concludere i lavori in sede consultiva già nella giornata di domani allo scopo di consentire alle Commissioni riunite di tenere conto, nel prosieguo dei loro lavori, del parere espresso in questa sede.
  Invita dunque la relatrice, onorevole Capozzolo, a svolgere la relazione.

  Sabrina CAPOZZOLO (PD), relatrice, fa presente che il disegno di legge in titolo si compone di 15 articoli, ripartiti in quattro Capi.
  Il I e il II Capo recano disposizioni, anche di carattere ordinamentale, in materia fiscale, laddove il III Capo contiene un complesso di misure di carattere finanziario per far fronte ad una serie di esigenze indifferibili, tra le quali, per ciò Pag. 102che più interessa la Commissione, l'incremento, per l'anno 2016, del Fondo sociale per occupazione e formazione, anche ai fini del finanziamento degli ammortizzatori sociali in deroga (articolo 8) e l'accesso al credito delle imprese agricole (articolo 13, commi 2, 3 e 4). Il capo IV contiene infine le disposizioni finanziarie e finali.
  Il capo I (Misure urgenti in materia di riscossione), consta dei primi tre articoli.
  L'articolo 1 dispone – a decorrere dal 1o luglio 2017 – lo scioglimento di Equitalia e l'istituzione dell'Agenzia delle entrate-Riscossione, ente pubblico economico sottoposto all'indirizzo e alla vigilanza del Ministro dell'economia e delle finanze.
  L'articolo 2 reca disposizioni in materia di riscossione delle entrate locali, mentre l'articolo 3, rubricato «Potenziamento della riscossione», consente all'Agenzia delle entrate di utilizzare le banche dati e le informazioni alle quali è autorizzata ad accedere anche ai fini dell'esercizio delle funzioni relative alla riscossione nazionale.
  Il capo II (Misure urgenti in materia fiscale) comprende gli articoli da 4 a 7.
  L'articolo 4 stabilisce, a decorrere dal 1o gennaio 2017, per i soggetti passivi IVA l'abrogazione della comunicazione dell'elenco clienti e fornitori (spesometro) e l'introduzione di due nuovi adempimenti da effettuare telematicamente ogni tre mesi: la comunicazione analitica dei dati delle fatture emesse e ricevute; la comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche IVA.
  Riconosce poi a favore dei soggetti in attività nel 2017 con un volume d'affari non superiore a euro 50.000 un credito d'imposta di 100 euro per l'adeguamento tecnologico finalizzato all'effettuazione delle comunicazioni dei dati delle fatture e delle comunicazioni IVA periodiche, incrementato di 50 euro a favore dei soggetti che hanno esercitato l'opzione per la trasmissione telematica dei corrispettivi giornalieri (commi 1 e 2).
  Prevede specifiche sanzioni non penali in caso di omessa, incompleta o infedele comunicazione delle fatture e dei dati delle liquidazioni (comma 3) e, ai commi 4 e 5, elimina ulteriori adempimenti, quali la comunicazione all'Anagrafe tributaria dei dati relativi ai contratti stipulati dalle società di leasing, la presentazione all'Agenzia delle dogane degli elenchi riepilogativi delle cessioni e degli acquisti intracomunitari, la comunicazione delle operazioni intercorse con operatori economici situati in Paesi cosiddetti black list e stabilisce che la dichiarazione annuale IVA, a decorrere dal 2017, debba essere presentata nel periodo tra il 1o febbraio e il 30 aprile.
  L'articolo 5 estende la possibilità per il contribuente di presentare la dichiarazione integrativa a favore (Irpef, Irap, sostituti d'imposta e IVA) anche oltre il termine prescritto per la presentazione della dichiarazione relativa al periodo d'imposta successivo (entro l'anno).
  L'articolo 6 consente la definizione agevolata dei carichi affidati agli agenti della riscossione negli anni compresi tra il 2000 e il 2015, mentre l'articolo 7 riapre i termini per esperire la procedura di voluntary disclosure in una finestra temporale che va dal 24 ottobre 2016 (data di entrata in vigore del provvedimento in esame) al 31 luglio 2017.
  Il capo III (Misure urgenti per il finanziamento di esigenze indifferibili) comprende gli articoli da 8 a 14. In particolare, l'articolo 8 dispone l'incremento, per l'anno 2016, del Fondo sociale per occupazione e formazione nella misura di 592,6 milioni di euro, anche ai fini del finanziamento degli ammortizzatori sociali in deroga di cui all'articolo 2, commi 64, 65 e 66, della legge 28 giugno 2012, n. 92, e successive modificazioni.
  Tale disposizione appare di particolare interesse per la Commissione in quanto l'articolo 1, comma 307, della legge 28 dicembre 2015 n. 208 (legge di Stabilità 2016), nell'ambito delle risorse del Fondo Sociale per l'Occupazione e la Formazione finalizzate al finanziamento degli ammortizzatori sociali in deroga per il 2016, ha destinato fino a 18 milioni di euro per il Pag. 103riconoscimento della Cassa Integrazione Guadagni in deroga per il Settore della Pesca.
  L'articolo 9 contiene un'autorizzazione di spesa fino al 31 dicembre 2016 per la partecipazione di personale militare all'operazione «Ippocrate» di supporto sanitario in Libia – e per la prosecuzione della partecipazione del personale militare nell'operazione delle Nazioni Unite United Nations Support mission in Lybia (Unsmil).
  L'articolo 10 reca disposizioni per il finanziamento di investimenti delle Ferrovie dello stato, laddove l'articolo 11 reca misure urgenti per il trasporto regionale, mentre l'articolo 12 contiene misure finanziarie in favore dei Comuni coinvolti nell'accoglienza di stranieri.
  L'articolo 13, al comma 1, dispone l'incremento della dotazione del fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, nella misura di 895 milioni di euro per l'anno 2016 e stabilisce che ulteriori 100 milioni di euro possano essere individuati a valere sugli stanziamenti del programma operativo nazionale «Imprese e competitività 2014-2010», a titolarità del Ministero dello Sviluppo economico.
  I commi da 2 a 4 intervengono invece in materia di accesso al credito delle imprese agricole.
  Più in particolare, il comma 2 autorizza la spesa di 30 milioni di euro per il 2016 a favore dell'Istituto di Servizi per il Mercato Agricolo Alimentare (ISMEA) per la concessione delle garanzie previste dall'articolo 17, comma 2, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n.102
  L'autorizzazione di spesa è finalizzata a far sì che la concessione di tali garanzie possa avvenire a titolo gratuito, senza alcun onere a carico dell'impresa richiedente. L'importo massimo di costo non deve comunque superare 15.000 euro, limite previsto perché l'intervento possa essere configurato come aiuto de minimis in agricoltura.
  Il comma 3 modifica poi il comma 132 dell'articolo 2 della legge n.662/1996 (sostituito da ultimo dall'articolo 20, comma 1, della legge 28 luglio 2016, n. 73, c.d. collegato agricolo) prevedendo che Ismea possa intervenire finanziariamente, sia a condizioni agevolate sia a condizioni di mercato, anche in società e cooperative economicamente e finanziariamente sane che operano nel campo della produzione (attualmente l'intervento è limitato alle imprese che operano nel campo della trasformazione e commercializzazione) dei prodotti agricoli, della pesca e dell'acquacoltura nonché dei beni prodotti nell'ambito delle attività agricole individuate dall'articolo 32, co.2, lett. c) del Testo unico delle imposte sui redditi (rectius: le attività di cui al terzo comma dell'articolo 2135 del codice civile, dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione, ancorché non svolte sul terreno, di prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall'allevamento di animali, con riferimento ai beni individuati, ogni due anni con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze su proposta del Ministro delle politiche agricole e forestali).
  Il comma 4 aggiunge invece un comma 1-bis all'articolo 20 della legge n. 154/2016 (c.d. collegato agricolo) prevedendo che per gli interventi previsti dal comma 1 (trattasi degli interventi contenuti nel comma 132 dell'articolo 2 della legge n. 662/1996) ISMEA può utilizzare le risorse che residuano dal regime di aiuti previsti dall'articolo 66, comma 3, della legge n. 289 del 2002.
  Si rileva, al riguardo, che il riferimento all'articolo 20 della legge n. 154/2016 (c.d. collegato agricolo) non appare corretto limitandosi tale disposizione a modificare il comma 132 dell'articolo 2 della legge n. 662 del 1996 al quale andrebbe correttamente rapportata la modifica introdotta.
  L'articolo 14 interviene poi ad incrementare la tax credit per il cinema e l'audiovisivo.
  Infine, il capo IV (Disposizioni finanziarie e finali) consta di due articoli: l'articolo 15 incrementa il Fondo per interventi strutturati di politica economica Pag. 104(F.I.S.P.E.) individuando le necessarie coperture, mentre l'articolo 16 stabilisce l'entrata in vigore.
  Da ultimo, segnala che, per quanto riguarda specificamente le coperture, il comma 2 dell'articolo 15 provvede, tra l'altro, attraverso una riduzione per complessivi 417,83 milioni di euro per il 2016 delle dotazioni di competenza e di cassa relative alle missioni e ai programmi di spesa degli stati di previsione dei Ministeri come indicate nell'elenco Allegato al decreto legge.
  Per queste finalità, viene ridotta di 1,2 milioni di euro la dotazione finanziaria del MIPAAF a valere sulla Missione Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca, Programmi 1.2 Politiche europee ed internazionali e dello sviluppo rurale (200.000 euro) e 1.5 Politiche competitive, della qualità agroalimentare, della pesca, dell'ippica e mezzi tecnici di produzione (1 milione di euro).

  Filippo GALLINELLA (M5S) con riferimento all'introduzione per i soggetti passivi IVA di due nuovi adempimenti in materia di comunicazioni da effettuare telematicamente ogni tre mesi, di cui all'articolo 4 del disegno di legge, si domanda se tale previsione non corra il rischio di tradursi in un costo eccessivamente oneroso per le aziende agricole e se la modalità di trasmissione dei dati per via telematica sia di fatto attivabile anche da parte degli operatori del settore agricolo.

  Luca SANI, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame alla seduta già prevista per domani.

Disciplina dell'attività di ristorazione in abitazione privata.
T.u. C. 3258 Minardo e abb.
(Parere alla X Commissione).
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

  Luca SANI, presidente, avverte che la Commissione è chiamata ad esprimersi entro le 15.30 di domani, così da consentire alla Commissione di merito di licenziare il provvedimento nei tempi previsti dal calendario dei lavori dell'Aula.
  Avverte altresì che il testo del quale la Commissione avvia oggi l'esame non tiene conto degli emendamenti approvati dalla Commissione di merito nella giornata odierna e che, delle modifiche apportate al testo, sarà dato conto domani. Ovviamente, il testo sul quale la Commissione esprimerà il parere nella giornata di domani sarà quello risultante dagli emendamenti approvati.
  Invita quindi il relatore, onorevole Romanini, a svolgere la relazione.

  Giuseppe ROMANINI (PD), relatore, fa presente che il testo unificato si compone di cinque articoli, aventi ad oggetto la disciplina dell'attività non professionale di ristorazione esercitata da persone fisiche in abitazione privata, sinora non normata a livello legislativo. L'articolo 1 definisce la home restaurant o home food come attività finalizzata alla somministrazione di alimenti e bevande esercitata da persone fisiche all'interno delle strutture abitative di residenza o domicilio proprie o di un soggetto terzo, utilizzando i prodotti preparati nelle stesse strutture.
  La finalità della proposta di legge – sulla quale si fonda la competenza della XIII Commissione – è quella di valorizzare la cultura del cibo tradizionale, in particolare attraverso l'utilizzo prioritario di prodotti tipici del territorio (articolo 1).
  L'attività di home restaurant si avvale di piattaforme tecnologiche di incontro tra domanda ed offerta che possono prevedere commissioni sul compenso dei servizi erogati come costo di transazione e deve essere registrata dalle piattaforme tecnologiche in un apposito registro elettronico. Le transazioni di denaro avvengono esclusivamente attraverso sistemi di pagamento elettronico e modalità di registrazioni univoche dell'identità. Entro 90 giorni dalla data di approvazione della proposta di legge, con decreto del Ministro dell'economia Pag. 105e delle finanze sono determinate le modalità per garantire il controllo e l'interoperabilità delle piattaforme fornitrici di servizi di home restaurant (articolo 2).
  Nell'ambito di applicazione della proposta di legge non rientrano le attività svolte in ambito privato o comunque da persone unite da vincoli di parentela o di amicizia, che costituiscono attività libere e non soggette a procedura amministrativa (articolo 3, comma 1).
  I requisiti per lo svolgimento dell'attività di home restaurant previsti dalla proposta di legge sono: l'utilizzo della propria organizzazione familiare e di parte di una struttura abitativa, propria o di un soggetto terzo, che deve possedere i requisiti igienico-sanitari previsti dalle leggi e dai regolamenti vigenti; il possesso da parte dei soggetti esercenti tale attività dei requisiti di onorabilità di cui all'articolo 71, commi 1 e 2 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 (articolo 3, comma 2).
  L'attività di home restaurant non può superare il numero massimo di 10 coperti al giorno e di 500 coperti all'anno purché le somme versate dagli ospiti a titolo di compenso non superino il limite di 5000 euro annui (articolo 3, comma 3). Questi sono i limiti che devono essere rispettati al fine di poter configurare l'attività come avente carattere non professionale e la verifica del rispetto di tali limiti, secondo l'impianto della proposta di legge, dovrebbe essere garantito dalla tracciabilità sulle piattaforme tecnologiche di tutti i passaggi nei quali l'attività si esplica.
  All'attività di home restaurant si applica il regime fiscale previsto dalla normativa vigente per le attività saltuarie (articolo 3, comma 4).
  L'esercizio dell'attività di home restaurant è subordinato, inoltre, al possesso dei requisiti riferiti agli immobili previsti all'articolo 4, nonché al possesso dell'attestato dell'analisi dei rischi e controllo dei punti critici (HACCP) ai sensi del regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2009, sull'igiene dei prodotti alimentari (articolo 3, comma 5).
  Al fine dell'esercizio dell'attività di home restaurant i soggetti interessati sono tenuti a comunicare al comune competente la segnalazione certificata di inizio attività (SCIA); non costituisce invece requisito necessario l'iscrizione al registro degli esercenti il commercio (articolo 3, comma 6).
  Inoltre, i soggetti esercenti l'attività di home restaurant devono sottoscrivere un'assicurazione per la responsabilità civile verso terzi a copertura degli eventuali danni relativi all'esercizio dell'attività stessa, compresi i servizi complementari e sussidiari (articolo 3, comma 7).
  Gli immobili nei quali si intende esercitare l'attività di home restaurant devono rispettare i requisiti di sicurezza alimentare previsti dall'allegato II, capitolo III, del regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2009 ed essere individuati come residenza o domicilio del soggetto titolare alla data di presentazione della SCIA. L'utilizzo dell'immobile per attività di home restaurant non comporta la modifica della destinazione d'uso del medesimo immobile (articolo 4).
  Si prevede inoltre che l'esercizio dell'attività di home restaurant in assenza di segnalazione certificata di inizio attività comporta la cessazione dell'attività medesima e la sanzione amministrativa prevista dall'articolo 10, comma 1, della legge 25 agosto 1991, n. 287.
  L'articolo 5 reca, infine, la clausola di invarianza finanziaria.
  Riservandosi di sottoporre alla Commissione una proposta di parere nella giornata di domani che tenga conto degli emendamenti approvati dalla Commissione Attività Produttive, sottolinea sin d'ora alcune criticità a suo avviso presenti nel testo.
  In primo luogo, sotto il profilo dei requisiti soggettivi – aspetto che assume particolare rilevanza anche con riferimento al perseguimento della stessa finalità dell'intervento normativo, ossia la valorizzazione dei prodotti locali tipici – il testo non chiarisce se coloro che intendono svolgere l'attività di home restaurant Pag. 106debbano – come ritiene personalmente – o meno possedere specifici requisiti professionali. In proposito, ricorda che il comma 6 dell'articolo 71, del decreto legislativo n. 59 del 2010, come modificato dall'articolo 8 del decreto legislativo n. 147 del 2012, prevede che l'esercizio, in qualsiasi forma e limitatamente all'alimentazione umana, di un'attività di somministrazione di alimenti e bevande è consentito solo a chi è in possesso di uno dei requisiti professionali in essa menzionati.
  Ricorda, a tal proposito, che alcune regioni (Toscana, Abruzzo ed Emilia Romagna) hanno adottato normative regionali in materia di formazione obbligatoria per il commercio al dettaglio alimentare e la somministrazione di alimenti e bevande.
  Rileva, inoltre, che nel testo risulta assente ogni disciplina sui controlli ai quali devono sottostare gli esercenti l’home restaurant che, a suo avviso, dovrebbero coincidere con quelli previsti per i locali nei quali si esercita in via professionale la somministrazione di cibi e bevande.

  Adriano ZACCAGNINI (Misto), dopo aver espresso apprezzamento per l'impianto complessivo del testo in esame, che muove nella direzione di normare una forma di sharing economy, evidenzia la necessità di richiamare, in sede di parere, l'attenzione della Commissione di merito sull'introduzione di disposizioni che rendano effettivamente l'attività di home restaurant uno strumento di valorizzazione dei prodotti tipici locali per evitare che tale finalità espressa nella proposta di legge rimanga una mera petizione di principio e che lo scopo di promuovere le economie locali resti solo sulla carta.
  Evidenzia, inoltre, l'opportunità di inserire nel testo in esame una disposizione che riguardi i piccoli agricoltori, al fine di consentire anche a tale categoria di soggetti di svolgere, entro determinati limiti e condizioni, l'attività di trasformazione dei loro prodotti. Osserva del resto che, sul punto, si potrebbero ricavare dalla normativa europea indicazioni per una disciplina più flessibile di quella che, in taluni casi, si riscontra a livello di legge regionale, e che giudica restrittiva.

  Chiara GAGNARLI (M5S) esprime perplessità sul fatto che il testo in esame presenti profili di competenza della XIII Commissione, essendo volto a disciplinare un'attività economica svolta in modo non professionale, che si caratterizza prevalentemente per l'uso di piattaforme tecnologiche e per il suo risvolto sociale. Ciò posto, pur esprimendo un apprezzamento in linea di principio per l'attenzione rivolta dal collega Zaccagnini sul tema della valorizzazione dei prodotti tipici del territorio, evidenzia che la proposta di legge interviene su un fenomeno già in essere, che riguarda spesso cibi esotici, che appartengono a culture diverse da quelle tradizionali. Per tale motivo, ritiene restrittivo, oltre che difficilmente controllabile, una limitazione dell'attività di home restaurant all'utilizzo di soli prodotti locali.
  Riguardo alla possibilità di estendere l'ambito di applicazione della disciplina in esame all'attività di trasformazione svolta dai piccoli agricoltori, riterrebbe più opportuno collocare tale previsione normativa nell'ambito dei provvedimenti sull'agricoltura contadina.

  Giuseppe ROMANINI (PD), relatore, ringrazia i colleghi per il dibattito svoltosi, del quale terrà conto nel predisporre la proposta di parere. Ritiene anch'egli inappropriato affrontare il tema della trasformazione dei prodotti agricoli nel contesto di un provvedimento incentrato sull'attività di ristorazione in ambito domestico. Condivide, invece, pienamente la necessità espressa dai colleghi di prevedere che la Commissione di merito chiarisca come intenda dare attuazione alla finalità di valorizzazione dei prodotti tipici locali, espressa nel testo in esame solo in termini di disposizione di principio. Del resto è proprio su tale disposizione che si fonda la competenza della XIII Commissione e a tale finalità di promozione dei prodotti di qualità si lega il tema dei requisiti soggettivi. Pag. 107Sul punto ribadisce la necessità – che appare condivisa dai colleghi – di rafforzare l'impianto normativo del provvedimento integrandone le disposizioni con il riferimento al possesso dei requisiti professionali richiesti dalla richiamata normativa per l'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande.

  Luca SANI, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame alla seduta già prevista per domani.

  La seduta termina alle 15.35.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

  L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.35 alle 15.40.