CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 2 novembre 2016
716.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Lavoro pubblico e privato (XI)
COMUNICATO

TESTO AGGIORNATO AL 3 NOVEMBRE 2016

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DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO

  Mercoledì 2 novembre 2016. — Presidenza del presidente Cesare DAMIANO. — Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali, Luigi Bobba.

  La seduta comincia alle 14.40.

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento di organizzazione del Ministro del lavoro e delle politiche sociali.
Atto n. 348.

(Rilievi alla I Commissione).
(Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 4, del Regolamento, e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Cesare DAMIANO, presidente, segnala preliminarmente che, sulla base di quanto richiesto alla Presidenza della Camera, la Commissione dovrà concludere il suo esame entro il 18 novembre 2016 e, comunque, in tempi compatibili con la programmazione dei lavori della I Commissione.
  Dà, quindi, la parola al relatore, on. Giuseppe Zappulla, per lo svolgimento del suo intervento introduttivo sul provvedimento.

  Giuseppe ZAPPULLA (PD), relatore, rileva preliminarmente che, come si legge nella relazione illustrativa dello schema di decreto, la riorganizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali si è resa necessaria per adeguarne la struttura alle modificazioni introdotte nell'assetto dell'amministrazione dall'istituzione dell'Ispettorato nazionale del lavoro e dell'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro (ANPAL), sulla base, rispettivamente, del decreto legislativo n. 149 del 2015 e del decreto legislativo n. 150 del 2015. I provvedimenti istitutivi dell'Ispettorato e dell'ANPAL hanno, infatti, espressamente stabilito che, a seguito della loro istituzione e del conseguente trasferimento presso di essi del relativo personale ministeriale, il Ministero debba provvedere, ai sensi, rispettivamente, dell'articolo 10 del Pag. 85decreto legislativo n. 149 del 2015 e dell'articolo 4, commi 10 e 11, del decreto legislativo n. 150 del 2015, a modificare la propria organizzazione e rideterminare le dotazioni organiche del personale. Tali decreti legislativi hanno, infatti, disposto la soppressione di due direzioni generali, quella per le politiche attive, i servizi per il lavoro e la formazione e quella per l'attività ispettiva, a favore dell'ANPAL e dell'Ispettorato. Anche l'articolazione periferica del Ministero dovrà essere adeguata al nuovo assetto amministrativo, dal momento che il decreto legislativo n. 149 del 2015 ha previsto la confluenza nell'Ispettorato nazionale del lavoro delle Direzioni interregionali del lavoro e delle Direzioni territoriali del lavoro.
  Nel nuovo schema non sono, pertanto, previste la direzione generale per le politiche attive, i servizi per il lavoro e la formazione e la direzione generale per l'attività ispettiva, mentre è soppressa la disciplina relativa all'articolazione territoriale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
  Alla luce di tali premesse, lo schema di decreto in esame, pertanto, ridetermina la dotazione organica del Ministero, ridefinisce l'assetto delle strutture di livello dirigenziale generale (Segretario generale e Direzioni generali), la loro articolazione interna in uffici dirigenziali non generali (Divisioni), nonché le relative funzioni e attribuzioni, mantenendo invariato il saldo delle posizioni all'interno del Ministero.
  Infatti, come si legge nella relazione tecnica, il decreto dispone, mantenendo sostanzialmente invariata l'architettura istituzionale, che il Ministero sia costituito da un Segretario generale, con funzioni di coordinamento, con sei posti di livello dirigenziale non generale, con la riduzione di un posto, rispetto all'ordinamento vigente; otto direzioni generali, anziché dieci, con complessivi trentasette posti di livello dirigenziale non generale, in luogo degli attuali quarantasei. Rimangono confermati: un posto di funzione dirigenziale di livello generale di Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza; due posti funzione di livello dirigenziale generale da conferire ai sensi dell'articolo 19, comma 10, del decreto legislativo n. 165 del 2001 per lo svolgimento di funzioni ispettive, di consulenza, studio e ricerca o di altri incarichi specifici previsti dall'ordinamento; sette posti di livello dirigenziale non generale presso gli Uffici di diretta collaborazione all'opera del Ministro.
  Sempre la relazione tecnica rileva che, relativamente ai dodici posti della dotazione organica di prima fascia, in conseguenza della nomina del Direttore generale dell'Ispettorato e del collocamento fuori ruolo del dirigente generale dei ruoli dal Ministero, è stato reso indisponibile, per tutta la durata triennale dell'incarico, un posto di funzione di livello dirigenziale generale dell'attuale dotazione organica del Ministero.
  Passa, quindi, a illustrare più dettagliatamente il contenuto dello schema di decreto, che consta di sedici articoli, suddivisi in tre Capi.
  Al Capo I, che riguarda l'organizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, l'articolo 1 conferma sostanzialmente le disposizioni di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2014, n. 121, prevedendo che le funzioni esercitate dal Ministero sono quelle di cui agli articoli 45 e 46, lettere c) e d), del decreto legislativo n. 300 del 1999, e successive modificazioni, nel rispetto delle competenze regionali.
  L'articolo 2 dispone la riorganizzazione della struttura centrale del Ministero, che risulta, in particolare, articolato in un segretariato generale con funzioni di coordinamento; otto direzioni generali; un posto funzione dirigenziale di livello generale, per i compiti di responsabile della prevenzione della corruzione, per quelli di responsabile della trasparenza, nonché di responsabile dell'Autorità di audit, che si avvale degli Uffici del Segretariato generale; due posti funzione dirigenziale di livello generale; cinquanta posti funzione di livello dirigenziale non generale, di cui sette incardinati presso gli Uffici di diretta collaborazione all'opera del Ministro, sei Pag. 86presso il Segretariato generale e trentasette per le direzioni generali. Segnala che, a seguito della riorganizzazione, la norma dispone la riduzione delle Direzioni generali da dieci a otto e dei posti funzione di livello dirigenziale non generale da sessanta a cinquanta. Di questi sette permangono incardinati presso gli Uffici di diretta collaborazione, mentre sei sono collocati presso il segretariato generale, a fronte dei sette attualmente previsti, e trentasette sono collocati presso le direzioni generali, a fronte degli attuali quarantasei. A seguito del riordino, sono, inoltre, soppressi i riferimenti all'amministrazione territoriale del Ministero.
  L'articolo 3 ridetermina le funzioni del Segretario generale, attualmente disciplinate dall'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 121 del 2014. In particolare, non sono più previste le funzioni di indirizzo, vigilanza e controllo su Italia Lavoro Spa, il cui controllo azionario, sulla base dell'articolo 4, comma 13, del decreto legislativo n. 150 del 2015, è passato all'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro. Inoltre, segnala che la norma attribuisce al Segretario generale anche funzioni propedeutiche all'atto di indirizzo del Ministro, di vigilanza e di monitoraggio degli obiettivi di performance e della corretta gestione delle risorse dell'Ispettorato e dell'ANPAL, nonché funzioni di verifica e controllo dei livelli essenziali delle prestazioni e di monitoraggio delle politiche nazionali e del lavoro. Si prevede, inoltre, che il Segretariato operi, in qualità di audit anche con riferimento al Fondo di aiuti europei agli indigenti (FEAD) e che sia responsabile del Piano di rafforzamento amministrativo dei Programmi operativi nazionali cofinanziati dai Fondi comunitari di cui è titolare il Ministero. Sulla base della norma, inoltre, è soppressa una posizione dirigenziale non generale presso il Servizio ispettivo incardinato presso il Segretariato generale.
  Segnala, quindi, che gli articoli da 4 a 11, relativi alle singole Direzioni generali, adeguano la disciplina delle stesse alla soppressione degli uffici territoriali del Dicastero.
  In particolare, rileva che l'articolo 4 disciplina la nuova struttura della Direzione generale per le politiche del personale, l'innovazione organizzativa, il bilancio – Ufficio Procedimenti Disciplinari, tenendo conto del passaggio degli uffici territoriali del Ministero all'Ispettorato. Si sopprime, inoltre, il riferimento alle competenze della Direzione in ordine al conferimento degli incarichi di livello dirigenziale non generale, mentre si stabilisce che la direzione curi il contenzioso relativo alla gestione del personale, anche con riferimento al recupero del danno erariale. Rileva che il numero delle posizioni dirigenziali non generali è ridotto da sette a sei, coerentemente con la soppressione di una posizione, sulla base dei decreti istitutivi e attuativi dell'ANPAL.
  Fa presente, poi, che il successivo articolo 5 provvede a rinominare la Direzione generale dei sistemi informativi, dell'innovazione tecnologica e della comunicazione, aggiungendovi il riferimento al monitoraggio dei dati, in conseguenza dell'attribuzione, anch'essa disciplinata dall'articolo in esame, delle funzioni di monitoraggio e elaborazione dei dati concernenti il mercato del lavoro, ivi compresi quelli inerenti le attività degli enti sottoposti alla vigilanza del Ministero.
  Passa all'articolo 6, che rinomina la Direzione generale della tutela della condizioni di lavoro e delle relazioni industriali in Direzione generale dei rapporti di lavoro e delle relazioni industriali, articolata in sei uffici di livello dirigenziale non generale. Segnala che a tale Direzione generale è attribuita la cura della gestione del diritto di interpello, in precedenza attribuita alla soppressa Direzione generale per l'attività ispettiva.
  Osserva che l'articolo 7 riguarda la Direzione generale degli ammortizzatori sociali, cui sono attribuite residue funzioni in materia di formazione, sulla base di quanto disposto dal decreto legislativo n. 150 del 2015. Di conseguenza, la Direzione è rinominata in Direzione generale degli ammortizzatori sociali e della formazione e a essa è attribuito un ulteriore ufficio di livello dirigenziale non generale, Pag. 87il cui numero, pertanto, passa da quattro a cinque. Segnala, inoltre, che dal novero delle competenze finora esercitate dalla Direzione è eliminata quella, ora attribuita all'ANPAL, relativa all'attuazione degli interventi in materia di incentivi per l'occupazione nell'ambito di progetti innovativi e speciali in materia di welfare, con particolare riferimento a quelli finalizzati allo sviluppo di politiche attive del lavoro e all'inserimento occupazionale. Tra i nuovi compiti assegnati alla Direzione segnala quelli in materia di vigilanza e controllo degli enti nazionali di formazione professionale, di promozione e coordinamento delle politiche di formazione e delle azioni rivolte all'integrazione dei sistemi della formazione, della scuola e del lavoro, di autorizzazione all'attivazione dei fondi interprofessionali per la formazione e sui fondi bilaterali, di coordinamento in materia di aiuti di Stato alla formazione, di riconoscimento delle qualifiche professionali e di ripartizione dei fondi destinati alle politiche di formazione.
  Il successivo articolo 8 riguarda la Direzione generale per le politiche previdenziali e assicurative, il cui numero di uffici di livello dirigenziale non generale è ridotto da sette a sei. I compiti ad essa attributi rimangono sostanzialmente invariati rispetto a quanto previsto dall'articolo 8 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 121 del 2014.
  Rileva che l'articolo 9 riguarda la Direzione generale per le politiche attive, i servizi per il lavoro e la formazione, che succede alla Direzione generale per l'inclusione e le politiche sociali. Nel segnalare che il numero di uffici di livello dirigenziale non generale rimane invariato, osserva che lo schema provvede a riorganizzare le competenze della Direzione, alla luce dell'attribuzione all'ANPAL di quelle relative all'attività di indirizzo, coordinamento e iniziative integrate per l'inserimento e il reinserimento nel lavoro e l'inclusione attiva delle persone con disabilità e di quelle relative alla promozione e al monitoraggio delle politiche in favore delle persone non autosufficienti e al coordinamento delle politiche per l'inclusione sociale, la tutela e la promozione dei diritti e delle opportunità delle persone con disabilità.
  Fa presente, poi, che l'articolo 10 riguarda la Direzione generale dell'immigrazione e delle politiche di integrazione, recando, a fini sistematici, disposizioni di coordinamento del testo, mentre l'articolo 11, che non apporta sostanziali modifiche alla normativa vigente, riguarda la Direzione generale del terzo settore e della responsabilità sociale delle imprese.
  Rileva che il Capo II contiene disposizioni in materia di organizzazione del personale, segnalando, in particolare, che l'articolo 12 reca la tabella della nuova dotazione organica del Ministero, rinviando a successivi decreti il riparto dei contingenti nei profili professionali ed il successivo riparto dei contingenti di organico del personale dirigenziale e non dirigenziale nelle strutture del Dicastero. In particolare, la nuova tabella relativa alle dotazioni organiche del Ministero prevede 12 dirigenti di I fascia, 50 dirigenti di II fascia, 652 personale di Area III, 433 di Area II e 22 di Area I, per un totale complessivo di 1.169 unità di personale. La relazione tecnica evidenzia come la dotazione organica del Ministero, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 121 del 2014, sia pari a 7.331 unità di personale, di cui 14 dirigenti di I fascia, 145 dirigenti di II fascia, 4.337 unità di personale di Area III, 2.780 di Area II e 55 di Area I. Di tali unità 6.046 sono transitate o devono transitare nella dotazione organica dell'Ispettorato (un dirigente di I fascia, 88 di II fascia, 3.648 unità di personale dell'Area III, 2.278 di Area II, 30 di Area I) e 117 a quella dell'ANPAL (un dirigente di I fascia, 7 di II fascia, 37 unità di personale di Area III, 69 di Area II e 3 di Area I).
  Fa presente, poi, che anche l'articolo 13 rinvia a successivi decreti l'individuazione delle funzioni degli uffici di livello dirigenziale non generale, per tenere conto del passaggio all'Ispettorato delle strutture periferiche del Ministero.
  Segnala, infine, che nell'ambito del Capo III, intitolato «norme di abrogazione Pag. 88e finali», l'articolo 14 reca norme transitorie, relative al periodo precedente l'emanazione di questi ultimi decreti, e norme finali. Al riguardo, si prevede che fino all'adozione dei decreti ministeriali di cui all'articolo 13 del presente decreto, ciascuna Struttura ministeriale opererà avvalendosi dei preesistenti uffici dirigenziali con le competenze alle medesime attribuite dalla previgente disciplina. L'articolo 15 dispone l'abrogazione del vigente regolamento di organizzazione del Ministero, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 121 del 2014, mentre l'articolo 16 reca la clausola di invarianza finanziaria. Si prevede inoltre che, ogni due anni, l'organizzazione del Ministero sia sottoposta a verifica, ai sensi dell'articolo 4, comma 5, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, al fine di accertarne funzionalità e efficienza, stabilendo che resti fermo quanto previsto dall'articolo 24 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 febbraio 2016 recante disposizioni per l'organizzazione delle risorse umane e strumentali per il funzionamento dell'Ispettorato nazionale del lavoro e dall'articolo 9, comma 1, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante disposizioni per il trasferimento delle risorse umane, finanziarie e strumentali dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali e dall'Istituto di cui all'articolo 10 del decreto legislativo n. 150 del 2015 all'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro.

  Cesare DAMIANO, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame dello schema di decreto alla seduta di domani, 3 novembre.

  La seduta termina alle 14.55.

SEDE CONSULTIVA

  Mercoledì 2 novembre 2016. — Presidenza del presidente Cesare DAMIANO.

  La seduta comincia alle 14.55.

DL 193/2016: Disposizioni urgenti in materia fiscale e per il finanziamento di esigenze indifferibili.
C. 4110 Governo.

(Parere alle Commissioni riunite V e VI).
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Cesare DAMIANO, presidente, avverte che, secondo quanto convenuto nella riunione dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, svoltasi il 26 ottobre scorso, l'espressione del parere di competenza alle Commissioni riunite V e VI, avrà luogo nella seduta convocata per domani, 3 novembre.
  Dà quindi la parola alla relatrice, onorevole Antonella Incerti, per la sua relazione introduttiva.

  Antonella INCERTI (PD), relatrice, rileva preliminarmente che il testo consta di sedici articoli, suddivisi in quattro capi: il Capo I reca misure urgenti in materia di riscossione, il Capo II attiene a misure urgenti in materia fiscale, il Capo III contiene le misure urgenti per il finanziamento di esigenze indifferibili, mentre il Capo IV reca le misure finanziarie e finali.
  Passando all'esame del contenuto del provvedimento, segnala che, nell'ambito del Capo I, l'articolo 1 dispone lo scioglimento, a decorrere dal 1o luglio 2017, delle società del Gruppo Equitalia, senza l'esperimento di alcuna procedura di liquidazione. Il comma 1 prevede, a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto in esame, il divieto per tali società di effettuare assunzioni di personale a qualsiasi titolo e con qualsivoglia tipologia contrattuale. Dalla medesima data – si dovrebbe trattare, con ogni evidenza della data del 1o luglio 2017 – sulla base dei commi 2 e 3, l'esercizio delle funzioni relative alla riscossione nazionale, contestualmente riattribuito all'Agenzia delle entrate, è svolto da un nuovo ente pubblico economico, denominato «Agenzia delle entrate-Riscossione» sottoposto all'indirizzo e alla vigilanza del Ministro Pag. 89dell'economia e delle finanze. Tale ente, dotato di autonomia organizzativa, patrimoniale, contabile e di gestione, subentra a titolo universale nei rapporti giuridici attivi e passivi, anche processuali, delle società del Gruppo Equitalia e assume la qualifica e i poteri di agente della riscossione. Gli organi dell'ente sono il presidente, il comitato di gestione e il collegio dei revisori dei conti.
  Con riferimento, in particolare, alle competenze della Commissione, osserva che il comma 9 prevede che, a decorrere dal 1o luglio 2017, il personale delle società del Gruppo Equitalia con contratto di lavoro a tempo indeterminato, in servizio alla data di entrata in vigore del decreto-legge in esame, sia trasferito, senza soluzione di continuità e con la garanzia della posizione giuridica ed economica maturata alla data del trasferimento, alla Agenzia delle entrate-Riscossione, previo superamento di una apposita procedura di selezione e di verifica delle competenze. Ad esso si applica l'articolo 2112, primo e terzo comma, del codice civile, in materia di mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimento d'azienda. In particolare, il primo comma prevede che, in caso di trasferimento d'azienda, il rapporto di lavoro continui con il cessionario e il lavoratore conservi tutti i diritti che ne derivano. Il terzo comma prevede, invece, che il cessionario sia tenuto ad applicare i trattamenti economici e normativi previsti dai contratti collettivi nazionali, territoriali e aziendali vigenti alla data del trasferimento, fino alla loro scadenza, salvo che siano sostituiti da altri contratti collettivi applicabili all'impresa del cessionario, precisando che l'effetto di sostituzione si produce esclusivamente fra contratti collettivi del medesimo livello.
  Osserva che, per quanto riguarda il personale del Gruppo Equitalia proveniente da altre amministrazioni pubbliche, il comma 10 stabilisce il suo ricollocamento nella posizione economica e giuridica originariamente posseduta nell'amministrazione di provenienza, che, prima di potere effettuare nuove assunzioni, deve provvedere al riassorbimento di tale personale mediante il ricorso alle procedure di mobilità e nel rispetto dei vincoli in materia di finanza pubblica e contenimento delle spese di personale. La norma dispone, inoltre, che il riassorbimento può essere disposto solo nei limiti dei posti vacanti nelle dotazioni organiche e nell'ambito delle facoltà assunzionali disponibili. In mancanza di posti vacanti, il personale può essere ricollocato, previa intesa, presso altra amministrazione con carenze di organico, anche in deroga alle vigenti disposizioni in materia di mobilità e, comunque, nell'ambito delle facoltà assunzionali delle amministrazioni interessate.
  L'articolo, inoltre, introduce disposizioni che disciplinano la fase transitoria e l'attività di riscossione dell'Agenzia delle entrate – Riscossione. Tra l'altro, segnala che il comma 11 stabilisce che l'Agenzia delle entrate acquisti, al valore nominale, le azioni di Equitalia S.p.A., detenute dall'Istituto nazionale della previdenza sociale e che, a seguito di tale acquisto e in proporzione alla partecipazione societaria detenuta alla data dello stesso acquisto, si trasferisce in capo al cessionario l'obbligo di versamento delle somme da corrispondere a qualunque titolo, in conseguenza dell'attività di riscossione svolta fino a tale data.
  Segnala, quindi, che gli articoli 2 e 3 recano disposizioni relative, rispettivamente, alla riscossione delle entrate locali e al potenziamento della riscossione. In particolare, segnala che l'articolo 3 consente all'Agenzia delle entrate di acquisire le informazioni relative ai rapporti di lavoro o di impiego presenti nelle banche dati dell'INPS per l'attivazione mirata delle norme relative al pignoramento di stipendi, salari o altre indennità. Analoghi poteri sono riconosciuti all'ente Agenzia delle entrate – Riscossione per lo svolgimento dei propri compiti di istituto. La relazione illustrativa evidenzia che la previsione normativa regolamenta le modalità di accesso ai dati dell'INPS, già consentito, in via generale, in base all'articolo 35, comma 26, del decreto-legge n. 223 del Pag. 902006, prevedendo uno specifico canale diretto e più immediato di accesso alle informazioni, a prescindere da puntuali richieste di dati e informazioni.
  Passa al Capo II, che reca disposizioni in materia fiscale. In particolare, l'articolo 4 introduce modifiche alla normativa vigente per favorire il recupero dell'evasione dell'IVA. L'articolo 5, nel recepire l'orientamento consolidato della giurisprudenza espresso nella sentenza n. 13378 del 2016 delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, estende la possibilità per il contribuente, già prevista dall'ordinamento vigente, di presentare una dichiarazione integrativa, con riferimento all'IRAP, all'IRPEF e ai sostituti di imposta, a lui favorevole anche oltre il termine di un anno, utilizzando l'eventuale credito in compensazione dei debiti maturati nel periodo di imposta successivo e con l'applicazione di sanzioni ridotte. L'articolo 6 prevede la possibilità della definizione agevolata dei carichi inclusi in ruoli, affidati agli agenti della riscossione negli anni dal 2000 al 2015, corrispondendo quanto dovuto a titolo di capitale e di interessi iscritti a ruolo, nonché di aggio, di diritti di notifica della cartella di pagamento ed eventualmente di spese esecutive. In tal modo – come evidenzia la relazione illustrativa – la definizione permette di evitare il pagamento delle sanzioni incluse nei carichi affidati in riscossione, degli interessi di mora nonché delle cosiddette «sanzioni civili», accessorie ai crediti di natura previdenziale. È ammesso il pagamento rateizzato delle somme dovute, entro il limite massimo di quattro rate, con applicazione dei relativi interessi di dilazione. Sono escluse dalla definizione agevolata le risorse proprie tradizionali dell'Unione europea (dazi doganali, contributi provenienti dall'imposizione di diritti alla produzione dello zucchero e dell'isoglucosio, nonché l'IVA armonizzata UE, l'IVA riscossa all'importazione), le somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato, i crediti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei conti, le multe, le ammende e le sanzioni pecuniarie per provvedimenti e sentenze penali di condanna, le sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada.
  Segnala che il successivo articolo 7 dispone la riapertura, fino al 31 luglio 2017, dei termini per esperire la procedura della collaborazione volontaria (la cosiddetta «voluntary disclosure») con riferimento sia all'emersione di attività estere sia alle violazioni dichiarative relative a imposte erariali.
  Al Capo III, recante disposizioni per il finanziamento di esigenze indifferibili, osserva, in particolare, che l'articolo 8 dispone l'incremento di 592,6 milioni di euro nel 2016 del Fondo sociale per occupazione e formazione, anche ai fini del finanziamento degli ammortizzatori sociali in deroga. Agli oneri si provvede mediante l'utilizzo delle economie accertate, per il medesimo 2016, a seguito dell'attività di monitoraggio e verifica delle misure di salvaguardia dall'incremento dei requisiti di accesso al sistema pensionistico, di cui all'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 e per le quali la certificazione del diritto al beneficio è da ritenersi conclusa.
  L'articolo 9 autorizza, fino al 31 dicembre 2016, la spesa di 17,3 milioni di euro per il finanziamento della partecipazione di personale militare alla missione di supporto sanitario in Libia denominata «Missione Ippocrate» e alla missione delle Nazioni Unite denominata United Nations Support Mission in Libya (UNSMIL). L'articolo 10 autorizza la spesa di 320 milioni di euro per il 2016 e di 400 milioni di euro per il 2018 a titolo di contributo al contratto di programma – Parte investimenti di Rete ferroviaria italiana (RFI) S.p.a.
  Fa presente, poi, che l'articolo 11 attribuisce contributi straordinari per il 2016 a copertura dei debiti del servizio di trasporto pubblico locale alle regioni Campania e Molise, pari, rispettivamente, a 600 milioni di euro e a 90 milioni di euro.
  L'articolo 12 dispone, al comma 1, l'aumento di 600 milioni di euro nel 2016 delle spese per l'attivazione, la locazione, la gestione dei centri di trattenimento e di Pag. 91accoglienza per stranieri. Il comma 2 autorizza la spesa di 100 milioni di euro nel 2016 a titolo di concorso dello Stato agli oneri sostenuti dai Comuni che accolgono richiedenti protezione internazionale.
  Il successivo articolo 13, recante norme per la promozione e lo sviluppo del settore agroalimentare, prevede l'incremento della dotazione del fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, per un importo pari a 895 milioni di euro nel 2016, nonché misure per facilitare l'accesso al credito delle imprese agricole, attraverso, tra l'altro, la concessione da parte dell'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA) di garanzie a titolo gratuito, per il finanziamento delle quali la norma autorizza la spesa di 30 milioni di euro per il 2016.
  L'articolo 14, infine, dispone l'incremento di 30 milioni per l'anno 2016 del limite massimo di spesa per il credito di imposta a favore delle imprese di produzione, distribuzione ed esercizio cinematografico previsto dalla legge finanziaria per il 2008.
  Passa, infine, al Capo IV, riguardante le misure finanziarie e finali. In particolare, l'articolo 15, recante norme finanziarie, dispone, al comma 1, l'incremento del Fondo per interventi strutturali di politica economica di 4.260 milioni di euro per l'anno 2017, di 4.185,5 milioni di euro per l'anno 2018, di 3.270 milioni di euro per l'anno 2019 e di 2.970 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020. Segnala che la compensazione di tali maggiori oneri nonché di quelli recati dagli altri articoli del provvedimento, prevista dal comma 2, è realizzata anche, quanto a 417,83 milioni di euro per l'anno 2016, mediante riduzione delle dotazioni di competenza e di cassa relative alle missioni e ai programmi di spesa degli stati di previsione di alcuni Ministeri, nelle misure indicate nell'elenco allegato al decreto-legge.
  A tale proposito, osserva che, per quanto riguarda il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, tale elenco espone la riduzione delle dotazioni finanziarie predeterminate per legge per un ammontare pari a 5 milioni di euro per il 2016, di cui 2 milioni di euro riferiti al Programma «Politiche attive del lavoro, i servizi per il lavoro e la formazione» nell'ambito della Missione 26 (Politiche per il lavoro); 1 milione di euro nel 2016 riferito al Programma «Previdenza obbligatoria e complementare, assicurazioni sociali» nell'ambito della Missione 25 (Politiche previdenziali); 2 milioni di euro nel 2016 riferiti al Programma «Trasferimenti assistenziali a enti previdenziali, finanziamento nazionale spesa sociale, programmazione, monitoraggio e valutazione politiche sociali e di inclusione attiva» nell'ambito della Missione 24 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia). Segnala che, poiché l'elenco allegato è formulato per missioni e programmi, non è possibile individuare nel dettaglio i capitoli di spesa incisi e quindi le singole autorizzazioni di spesa che vengono ridotte.
  Da ultimo, ricorda, che l'articolo 16 disciplina l'entrata in vigore del decreto-legge, che ha luogo il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

  Emanuele PRATAVIERA (Misto-FARE ! – Pri) rileva che il decreto-legge in esame rappresenta l'occasione per la Commissione di avviare una riflessione sulle potenziali positive ricadute del provvedimento sull'economia. A suo avviso, è, infatti, innegabile che numerose aziende non riescono a superare la crisi in cui versano anche a causa della loro esposizione debitoria nei confronti di Equitalia. In questa occasione, intende, tuttavia, soffermarsi sull'articolo 11, che attribuisce contributi straordinari per il 2016 a copertura dei debiti del servizio di trasporto pubblico locale alle regioni Campania e Molise, pari, rispettivamente, a 600 milioni di euro e a 90 milioni di euro. A suo giudizio, si tratta di una norma non condivisibile, sulla quale il Parlamento dovrebbe avviare un dibattito serio e costruttivo, con particolare riferimento alle responsabilità di coloro che hanno causato debiti così elevati. Si tratta, infatti, dell'occasione per riflettere su quali strumenti adottare per risolvere in maniera definitiva tali situazioni, Pag. 92evitando il loro ripetersi nel tempo. Sottolinea che la sua critica non ha carattere localistico, in quanto applica il medesimo metro di giudizio anche ad una delle due aziende di trasporto pubblico locale della provincia di Venezia, da cui lui stesso proviene, i cui servizi continuano ad essere garantiti nonostante la loro palese insostenibilità, nella convinzione che, comunque, saranno i contribuenti a provvedere. Si tratta di disposizioni che, a suo parere, non solo sono ingiuste per i motivi illustrati ma che danno anche un segnale distorto alle altre regioni, i cui servizi di trasporto non versano in condizioni migliori, senza tuttavia essere beneficiate dal decreto-legge in esame.

  Cesare DAMIANO, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento alla seduta convocata nella giornata di domani.

  La seduta termina alle 15.10.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

  Mercoledì 2 novembre 2016.

  L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.10 alle 15.15.