CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 2 novembre 2016
716.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Attività produttive, commercio e turismo (X)
COMUNICATO
Pag. 61

SEDE REFERENTE

  Mercoledì 2 novembre 2016. — Presidenza del presidente Guglielmo EPIFANI. – Interviene il sottosegretario allo sviluppo economico, Antonio Gentile.

  La seduta comincia alle 11.10.

Disciplina dell'attività di ristorazione in abitazione privata.
Testo unificato C. 3258 Minardo, C. 3337 Cancelleri, C. 3725 Basso e C. 3807 Ricciatti.

(Seguito dell'esame e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 20 settembre 2016.

  Guglielmo EPIFANI, presidente, avverte che sono stati presentati circa 70 emendamenti che sono in distribuzione (vedi allegato 1), i quali sono ammissibili. Avverte altresì che gli emendamenti Tentori 3.6, Becattini 3.7 e 3.15, Camani 3.16 e 5.1 sono stati ritirati.
  Invita quindi il relatore ad esprimere il parere sugli emendamenti presentati all'articolo 1.

  Angelo SENALDI (PD), relatore, esprime parere favorevole sull'emendamento Catalano 1.1, a condizione che sia riformulato nei seguenti termini: «Al comma 1, aggiungere in fine le seguenti parole: , nell'ambito dell'economia della condivisione.».
  Esprime parere favorevole sugli emendamenti Allasia 1.2 e 1.3, esprime parere contrario sull'emendamento Catalano 1.4, esprime parere favorevole sull'emendamento Camani 1.6, a condizione che sia riformulato espungendo la parte consequenziale. Esprime quindi parere contrario sugli emendamenti Ricciatti 1.5, Allasia 1.7 e 1.8, i quali risulterebbero comunque preclusi dall'approvazione dell'emendamento Camani 1.6, come riformulato. Esprime parere contrario su Catalano 1.9, Tentori 1.10 e Galgano 1.11 e parere favorevole sull'emendamento Galgano 1.12. Esprime quindi parere favorevole sull'articolo aggiuntivo Camani 1.01, a Pag. 62condizione che sia riformulato nei seguenti termini:

«ART. 2.
(Definizioni).

  Ai fini della presente legge si applicano le seguenti definizioni:
   a) “home restaurant”: l'attività finalizzata codivisione di eventi enogastronomici esercitata da di persone fisiche all'interno delle unità immobiliari ad uso abitativo di residenza o domicilio, proprie o di un soggetto terzo, per il tramite di piattaforme digitali che mettono in contatto gli utenti, anche a titolo gratuito e dove i pasti sono preparati all'interno delle medesime strutture;
   b) “gestore”: un soggetto che gestisce la piattaforma digitale finalizzata all'organizzazione di eventi enogastronomici;
   c) “utente operatore cuoco”: un soggetto che attraverso la piattaforma digitale svolge l'attività di home restaurant;
   d) “utente fruitore”: un soggetto che attraverso la piattaforma digitale utilizza il servizio di home restaurant condiviso dall'utente operatore cuoco.».

  Il sottosegretario Antonio GENTILE esprime parere conforme a quello del relatore.

  Adriana GALGANO (CI) accetta la riformulazione dell'emendamento catalano 1.1, di cui è cofirmataria.

  La Commissione, con distinte votazioni, approva gli emendamenti Catalano 1.1 (Nuova formulazione), l'emendamento Allasia 1.2 e l'emendamento Camani 1.3 (vedi allegato 2); respinge quindi l'emendamento Catalano 1.4.

  Vanessa CAMANI (PD) accetta la riformulazione del proprio emendamento 1.6.

  La Commissione approva l'emendamento Camani 1.6 (Nuova formulazione) (vedi allegato 2).

  Guglielmo EPIFANI, presidente, avverte che gli emendamenti Ricciatti 1.5, Allasia 1.7 e 1.8 sono preclusi dall'approvazione dell'emendamento Camani 1.6 (Nuova formulazione).

  La Commissione respinge l'emendamento Catalano 1.9.

  Veronica TENTORI (PD) ritira il proprio emendamento 1.10.

  La Commissione respinge l'emendamento Galgani 1.11 e approva l'emendamento Galgano 1.12 (vedi allegato 2).

  Vanessa CAMANI (PD) accetta la riformulazione del proprio articolo aggiuntivo 1.01.

  La Commissione approva l'articolo aggiuntivo Camani 1.01 (Nuova formulazione) (vedi allegato 2).

  Angelo SENALDI (PD), relatore, esprime parere favorevole sull'emendamento Tentori 2.1, a condizione che sia riformulato nei seguenti termini:
  «Sostituire l'articolo 2 con il seguente:

Art. 2.
(Prescrizioni in capo al gestore).

  1. Il gestore della piattaforma digitale di home restaurant deve garantire che le informazioni relative alle attività degli utenti, iscritti alle piattaforme medesime, siano tracciate e conservate, nel rispetto delle vigenti norme sulla privacy. Le attività di home restaurant devono essere inserite nella piattaforma almeno trenta minuti prima del loro svolgimento. L'eventuale cancellazione del servizio prima della sua fruizione deve rimanere tracciata.
  2. Il gestore è tenuto a mettere le informazioni di cui al comma 1 nella disponibilità degli enti di controllo competenti.
  3. Le transazioni di denaro sono operate mediante le piattaforme digitali e avvengono esclusivamente attraverso sistemi di pagamento elettronico.Pag. 63
  4. Le piattaforme digitali prevedono modalità di registrazione univoche dell'identità.
  5. La partecipazione dell'utente fruitore all'evento enogastronomico richiede in ogni caso l'assenso da parte dell'utente operatore cuoco.
  6. Il gestore verifica che gli utenti operatori cuochi siano coperti da polizze assicurative per la copertura dei rischi derivanti dall'attività di home restaurant e verifica che l'unità immobiliare ad uso abitativo sia coperta da apposita polizza che assicuri per la responsabilità civile verso terzi.
  7. Il gestore verifica che gli utenti operatori cuochi siano in possesso dei requisiti di cui alla presente legge per lo svolgimento dell'attività di home restaurant, ai fini dell'iscrizione alla piattaforma digitale
  8. Il gestore, nel rispetto del principio di trasparenza, fornisce all'utente fruitore le corrette informazioni relative al servizio offerto e alle polizze assicurative stipulate di cui al comma 7, esplicitando che trattasi di un'attività non professionale di ristorazione.
  9. Entro 90 giorni dalla data dell'approvazione della presente legge, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sono determinate le modalità per garantire il controllo delle attività svolte per il tramite delle piattaforme digitali di home restaurant.».

  Esprime quindi parere contrario sui restanti emendamenti presentati all'articolo 2.

  Il sottosegretario Antonio GENTILE esprime parere conforme a quello del relatore.

  Veronica TENTORI (PD) accetta la riformulazione del proprio emendamento 2.1.

  La Commissione approva l'emendamento Tentori 2.1 (Nuova formulazione) (vedi allegato 2).

  Guglielmo EPIFANI, presidente, avverte che gli emendamenti Catalano 2.2, Galgano 2.3 e 2.4, e Catalano 2.5 sono preclusi dall'approvazione dell'emendamento Tentori 2.1 (Nuova formulazione).

  Angelo SENALDI (PD), relatore, esprime parere favorevole sull'emendamento Camani 3.1, a condizione che sia riformulato nei seguenti termini:
  «Sostituire il comma 2 con il seguente:
   2. Per lo svolgimento dell'attività di home restaurant gli utenti operatori cuochi si avvalgono della propria organizzazione familiare e utilizzano parte di una unità immobiliare ad uso abitativo che deve possedere i requisiti previsti dalle leggi e dai regolamenti vigenti. I medesimi soggetti e devono essere in possesso dei requisiti di onorabilità di cui all'articolo 71, commi 1 e 2, del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59.».

  Esprime parere favorevole sull'emendamento Ricciatti 3.2, che tuttavia risulterebbe assorbito dall'approvazione dell'emendamento Camani 3.1, nel testo riformulato, mentre esprime parere contrario sugli emendamenti Galgano 3.3 e Catalano 3.4. Esprime quindi parere favorevole sull'emendamento Catalano 3.5, a condizione che sia riformulato nei termini seguenti:
  «Al comma 3 sostituire le parole: non può superare il numero massimo di 10 coperti al giorno e di 500 coperti all'anno purché le somme versate dagli ospiti a titolo di compenso non superino il limite di 5000 euro annui con le seguenti: è considerata saltuaria. A tal fine non può superare il limite di 500 coperti per anno solare, né generare proventi superiori a 5.000 euro annui.».

  Esprime parere contrario sull'emendamento Ricciatti 3.8, mentre esprime parere favorevole sull'emendamento Tentori 3.9. Esprime quindi parere contrario sugli emendamenti Catalano 3.10, sugli identici emendamenti Squeri 3.11 e Alfreider 3.12, nonché sugli identici emendamenti Alfreider Pag. 643.13 e Squeri 3.14. Esprime parere favorevole sull'emendamento Galgano 3.17, a condizione che sia riformulato nei seguenti termini: «Dopo il comma 4, aggiungere il seguente: 4-bis. All'attività di home restaurant si applicano le norme previste dal codice in materia di protezione dei dati personali.».
  Esprime parere contrario sugli identici emendamenti Alfreider 3.18 e Squeri 3.19, sugli emendamenti Galgano 3.20 e Ricciatti 3.21, sugli identici emendamenti Squeri 3.22 e Alfreider 3.23, sugli emendamenti Galgano 3.24, Tentori 3.25, Ricciatti 3.26, 3.27 e 3.28, nonché sugli identici emendamenti Polidori 3.29, Alfreider 3.31 e Fantinati 3.34. Esprime altresì parere contrario sugli identici emendamenti Alfreider 3.30 e Squeri 3.32, mentre esprime parere favorevole sull'emendamento Tentori 3.35. Esprime inoltre parere contrario sugli emendamenti Squeri 3.36 e Ricciatti 3.37, nonché sugli identici articoli aggiuntivi Alfreider 3.01 e Squeri 3.02. Esprime infine parere contrario sugli identici articoli aggiuntivi Alfreider 3.03 e Polidori 3.04.

  Il sottosegretario Antonio GENTILE esprime parere conforme a quello del relatore.

  Vanessa CAMANI (PD) accetta la riformulazione del proprio emendamento 3.1.

  La Commissione, con distinte votazioni, approva l'emendamento Camani 3.1 (Nuova formulazione) (vedi allegato 2) e respinge gli emendamenti Galgano 3.3 e Catalano 3.4.

  Guglielmo EPIFANI, presidente, avverte che l'emendamento Ricciatti 3.2 deve considerarsi assorbito dall'approvazione dell'emendamento Camani 3.1 (Nuova formulazione).

  Adriana GALGANO (CI) sottoscrive l'emendamento Catalano 3.5 e accetta la riformulazione proposta dal relatore.

  La Commissione l'emendamento Catalano 3.5 (Nuova formulazione) (vedi allegato 2).

  Guglielmo EPIFANI, presidente, constata l'assenza della deputata Ricciatti: si intende che abbia rinunciato al suo emendamento 3.8.

  La Commissione approva l'emendamento Tentori 3.9 (vedi allegato 2).

  Guglielmo EPIFANI, presidente, constata l'assenza dei presentatori degli emendamenti Catalano 3.10, degli identici emendamenti Squeri 3.11 e Alfreider 3.12, nonché degli identici emendamenti Alfreider 3.13 e Squeri 3.14: si intende che vi abbiano rinunciato.

  Adriana GALGANO (CI) accetta la riformulazione del proprio emendamento 3.17.

  La Commissione approva l'emendamento Galgano 3.17 (Nuova formulazione) (vedi allegato 2).

  Guglielmo EPIFANI, presidente, constata l'assenza dei presentatori degli identici emendamenti Alfreider 3.18 e Squeri 3.19: si intende che vi abbiano rinunciato.

  Adriana GALGANO (CI) ritira il proprio emendamento 3.20.

  Guglielmo EPIFANI, presidente, constata l'assenza dei presentatori dell'emendamento Ricciatti 3.21, nonché degli identici emendamenti Squeri 3.22 e Alfreider 3.23: si intende che vi abbiano rinunciato.

  Adriana GALGANO (CI) ritira il proprio emendamento 3.24.

  Veronica TENTORI (PD) ritira il proprio emendamento 3.25.

  Guglielmo EPIFANI, presidente, constata l'assenza dei presentatori degli emendamenti Ricciatti 3.26, 3.27 e 3.28, nonché degli identici emendamenti Polidori 3.29 e Pag. 65Alfreider 3.31: si intende che vi abbiano rinunciato.

  La Commissione respinge l'emendamento Fantinati 3.34.

  Guglielmo EPIFANI, presidente, constata l'assenza dei presentatori degli identici emendamenti Alfreider 3.30 e Squeri 3.32: si intende che vi abbiano rinunciato.

  La Commissione approva l'emendamento 3.35 (vedi allegato 2).

  Guglielmo EPIFANI, presidente, constata l'assenza dei presentatori degli emendamenti Squeri 3.36, Ricciatti 3.37, degli identici articoli aggiuntivi Alfreider 3.01 e Squeri 3.02, nonché degli identici articoli aggiuntivi Alfreider 3.03 e Polidori 3.04: si intende che vi abbiano rinunciato.

  Angelo SENALDI (PD), relatore, esprime parere contrario sull'emendamento Catalano 4.1, esprime parere favorevole sull'emendamento Camani 4.2, a condizione che sia riformulato nei termini seguenti: «Sostituire il comma 1 con il seguente:
  1. Le unità immobiliari ad uso abitativo utilizzate devono possedere le caratteristiche di abitabilità e d'igiene ai sensi della normativa vigente.».

  Esprime quindi parere contrario sugli emendamenti Galgano 4.3, Allasia 4.12 e Squeri 4.4. Esprime parere favorevole sull'emendamento Tentori 4.6, mentre esprime parere contrario sugli emendamenti Ricciatti 4.7, Galgano 4.8 e Allasia 4.9. Esprime parere favorevole sugli emendamenti Catalano 4.10 e Camani 4.11, a condizione che siano riformulati in identico testo nei seguenti termini: «Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3-bis. L'attività di home restaurant non può essere esercitata nelle unità immobiliari ad uso abitativo in cui sono esercitate attività turistico-ricettive in forma non imprenditoriale o attività di locazione per periodi di durata inferiore a trenta giorni, e viceversa.».

  Esprime infine parere contrario sugli identici articoli aggiuntivi Fantinati 4.01, Alfreider 4.02 e Polidori 4.03.

  Il sottosegretario Antonio GENTILE esprime parere conforme a quello del relatore.

  Adriana GALGANO (CI) ritira l'emendamento Catalano 4.1 di cui è cofirmataria.

  Vanessa CAMANI (PD) accetta la riformulazione proposta al proprio emendamento 4.2.

  La Commissione approva l'emendamento Camani 4.2 (Nuova formulazione) (vedi allegato 2).

  Guglielmo EPIFANI, presidente, avverte che l'emendamento Galgano 4.3 è precluso. Constata l'assenza dei presentatori degli emendamenti Allasia 4.12 e Squeri 4.4: si intende che vi abbiano rinunciato.

  La Commissione approva l'emendamento Tentori 4.6 (vedi allegato 2).

  Guglielmo EPIFANI, presidente, avverte che gli emendamenti Ricciatti 4.7 e Galgano 4.8 sono preclusi. Constata l'assenza del deputato Allasia: si intende che abbia rinunciato al proprio emendamento 4.9.

  Adriana GALGANO (CI) sottoscrive l'emendamento Catalano 4.10 e accetta la riformulazione proposta dal relatore.

  Vanessa CAMANI (PD) accetta la riformulazione del proprio emendamento 4.11 proposta dal relatore.

  La Commissione approva gli identici emendamenti Catalano 4.10, Camani 4.11 (Nuova formulazione) (vedi allegato 2) e respinge gli identici articoli aggiuntivi Fantinati 4.01, Alfreider 4.02 e Polidori 4.03.

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  Angelo SENALDI (PD), relatore, esprime parere contrario sull'emendamento Squeri 5.2.

  Il sottosegretario Antonio GENTILE, esprime parere conforme a del relatore.

  Guglielmo EPIFANI, constata l'assenza del deputato Squeri: si intende che abbia rinunciato al proprio emendamento 5.2.
  Comunica che il testo come modificato dalle proposte emendative approvate sarà inviato alle Commissioni competenti in sede consultiva. Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 11.50.

SEDE CONSULTIVA

  Mercoledì 2 novembre 2016. — Presidenza del presidente Guglielmo EPIFANI.

  La seduta comincia alle 11.50.

DL 193/2016: Disposizioni urgenti in materia fiscale e per il finanziamento di esigenze indifferibili.
C. 4110 Governo.
(Parere alle Commissioni riunite V e VI).
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

  Guglielmo EPIFANI, presidente, in sostituzione del deputato Taranto, impossibilitato a partecipare alla seduta, illustra i contenuti del provvedimento in titolo che si compone di 15 articoli e non contiene disposizioni direttamente riconducibili agli ambiti di competenza della X Commissione ad eccezione dell'articolo 13, comma 1. Tale norma dispone l'incremento della dotazione del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, nella misura di 895 milioni di euro per l'anno 2016. Il comma prevede, inoltre, che ulteriori 100 milioni di euro potranno essere individuati a valere sugli stanziamenti del Programma operativo nazionale «Imprese e competitività 2014-2010», a titolarità del Ministero dello sviluppo economico. Ricordo che il Programma Operativo Nazionale (PON) Imprese e Competitività 2014-2020, approvato dalla Commissione europea il 23 giugno 2015 e successivamente modificato il 24 novembre 2015, intende sostenere un processo di riposizionamento competitivo del sistema produttivo del Mezzogiorno, nell'ottica di una politica industriale sul riequilibrio territoriale e sulla convergenza Mezzogiorno-Centro-Nord. Il PON Imprese e Competitività 2014-2020 intende accrescere gli investimenti nei settori chiave nelle regioni meno sviluppate (Basilicata, Calabria, Campania, Puglia, Sicilia) e in quelle in transizione (Abruzzo, Molise, Sardegna). Evidenzia, in via generale, che il Fondo di garanzia per le PMI rientra tra gli strumenti finanziari, che il citato Regolamento UE n. 1303/2013 definisce come «sempre più importanti dato il loro effetto moltiplicatore sui fondi strutturali e di investimento europei – fondi SIE».
  Segnala quindi i seguenti articoli recanti disposizioni di interesse della X Commissione.
  L'articolo 1 dispone – a decorrere dal 1o luglio 2017 – lo scioglimento di Equitalia e l'istituzione dell'Agenzia delle entrate-Riscossione, ente pubblico economico sottoposto all'indirizzo e alla vigilanza del Ministro dell'economia e delle finanze. Il personale è trasferito al nuovo ente – previo superamento di una procedura di selezione – senza soluzione di continuità e con la garanzia della posizione giuridica ed economica. Entro il 30 aprile 2017, l'Amministratore delegato di Equitalia è nominato commissario straordinario per l'adozione dello statuto e la gestione della fase transitoria.
  L'articolo 4 in materia di recupero dell'evasione stabilisce l'abrogazione della comunicazione dell'elenco clienti e fornitori a decorrere dal 1o gennaio 2017 per i Pag. 67soggetti passivi IVA (spesometro) e l'introduzione di due nuovi adempimenti da effettuare telematicamente ogni tre mesi: la comunicazione analitica dei dati delle fatture emesse e ricevute; la comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche IVA. L'Agenzia delle entrate successivamente elabora e incrocia i dati e, dopo un mese, mette a disposizione dei contribuenti le informazioni relative ai dati comunicati, segnalando eventuali incoerenze anche con riferimento ai versamenti effettuati. In tal caso il contribuente può fornire chiarimenti, segnalare eventuali dati o elementi non considerati o valutati erroneamente, ovvero potrà versare quanto dovuto avvalendosi del ravvedimento operoso. La tempistica del recupero di tale somme è velocizzata in quanto l'Agenzia effettua tali controlli anche prima della presentazione della dichiarazione annuale. A favore dei soggetti in attività nel 2017 con un volume d'affari non superiore a euro 50.000 è riconosciuto un credito d'imposta di 100 euro per l'adeguamento tecnologico finalizzato all'effettuazione delle comunicazioni dei dati delle fatture e delle comunicazioni IVA periodiche. A favore dei soggetti che hanno esercitato l'opzione per la trasmissione telematica dei corrispettivi giornalieri il credito è incrementato di 50 euro (commi 1 e 2). Sono previste specifiche sanzioni non penali in caso di omessa, incompleta o infedele comunicazione delle fatture e dei dati delle liquidazioni (comma 3). Dal 1o gennaio 2017 sono eliminati alcuni adempimenti: oltre allo spesometro, la comunicazione all'Anagrafe tributaria dei dati relativi ai contratti stipulati dalle società di leasing, la presentazione all'Agenzia delle dogane degli elenchi riepilogativi delle cessioni e degli acquisti intracomunitari, la comunicazione delle operazioni intercorse con operatori economici situati in Paesi cosiddetti black list. La dichiarazione annuale IVA, a decorrere dal 2017, deve essere presentata nel periodo tra il 1o febbraio e il 30 aprile (commi 4 e 5). La memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei corrispettivi – già rese obbligatorie, a decorrere dal 1o gennaio 2017, per i soggetti passivi che effettuano cessioni di beni tramite distributori automatici – sono estese anche ai soggetti passivi che effettuano prestazioni di servizi tramite distributori automatici. Inoltre è prorogata di un anno, fino al 31 dicembre 2017, la disciplina relativa alla trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri per le imprese che operano nel settore della grande distribuzione, a favore delle imprese che abbiano esercitato l'opzione entro il 31 dicembre 2016 (comma 6). Infine sono ampliate le fattispecie di introduzione nel deposito IVA che possono essere effettuate senza il pagamento dell'imposta; si interviene inoltre sulle modalità di assolvimento dell'IVA all'atto dell'estrazione dei beni diversi da quelli introdotti in forza di un acquisto intracomunitario, compresi quelli di provenienza extracomunitaria. Tali modifiche decorrono a partire dal 1o aprile 2017 (commi 7 e 8).
  L'articolo 5 estende la possibilità per il contribuente di presentare la dichiarazione integrativa a favore (Irpef, Irap, sostituti d'imposta) anche oltre il termine prescritto per la presentazione della dichiarazione relativa al periodo d'imposta successivo. In tal caso il credito che dovesse emergere dalla dichiarazione presentata oltre detto termine potrà essere utilizzato in compensazione per eseguire il versamento di debiti maturati a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione integrativa. Resta ferma l'applicazione delle sanzioni ridotte. La dichiarazione annuale IVA può essere integrata in senso favorevole entro i termini previsti per l'accertamento. L'eventuale credito derivante da un minor debito o da un maggior credito, emergente dalla dichiarazione integrativa presentata entro il termine prescritto per la presentazione della dichiarazione relativa al periodo di imposta successivo, può essere portato in detrazione in sede di liquidazione periodica o nella dichiarazione annuale, oppure può essere utilizzato in compensazione o può essere chiesto a rimborso se ricorrono i Pag. 68presupposti. Anche in tal caso resta ferma l'applicazione delle sanzioni ridotte. Si evidenzia che la norma, nel recepire l'orientamento consolidato della giurisprudenza espresso nella sentenza n. 13378 del 2016 delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, disciplina con sistematicità la possibilità per il contribuente di presentare una dichiarazione integrativa a lui favorevole anche oltre il termine di un anno. Infatti il quadro normativo che emerge dalla sentenza della Cassazione determina uno squilibrio in favore dell'amministrazione finanziaria rispetto al contribuente, dal momento che mentre la prima ha facoltà di procedere alle rettifiche d'ufficio entro i generali termini di accertamento, a quest'ultimo è data facoltà di rettificare in proprio favore la dichiarazione, con conseguente possibilità di godere immediatamente dei benefìci della rettifica mediante compensazione, unicamente entro il ben più ristretto termine di un anno. Il contribuente potrebbe solamente presentare istanza di rimborso per le imposte versate in eccesso entro quarantotto mesi dal versamento, potendo però incorrere in un rifiuto da parte del fisco contro il quale rimane unicamente la strada del contenzioso giurisdizionale.
  L'articolo 6 consente la definizione agevolata dei carichi affidati agli agenti della riscossione negli anni compresi tra il 2000 e il 2015. Aderendo alla procedura il contribuente può pagare solo le somme iscritte a ruolo a titolo di capitale, di interessi legali e di remunerazione del servizio di riscossione. Non sono dovute dunque le sanzioni, gli interessi di mora e le sanzioni e somme aggiuntive gravanti su crediti previdenziali. Il pagamento può avvenire in un'unica rata o in un massimo di quattro rate (comma 1). A tal fine dovrà essere presentata un'apposita dichiarazione, entro il 22 gennaio 2017, con la quale si manifesta la volontà di avvalersi della definizione agevolata (comma 2). L'agente della riscossione comunica gli importi dovuti a ciascun contribuente che presenti la relativa istanza (comma 3). La procedura – disciplinata ai commi 5-7 – si estende, a specifiche condizioni, ai debitori che abbiano già pagato parzialmente, anche a seguito di provvedimenti di dilazione emessi dall'agente della riscossione (comma 8). Il comma 9 regola l'ipotesi in cui il pregresso pagamento parziale consente, alla luce delle nuove disposizioni, di beneficiare della definizione agevolata. Oltre alle risorse proprie tradizionali UE, alle somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato (ai sensi dell'articolo 14 del regolamento CE n. 659/1999) ed ai crediti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei conti, sono escluse dalla definizione agevolata le multe, le ammende e le sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna, nonché le sanzioni amministrative per violazioni al Codice della strada (comma 10). La definizione agevolata può tuttavia riguardare (comma 11) i soli interessi sulle sanzioni amministrative per violazioni al Codice della strada. Il comma 12 disciplina il discarico automatico dell'agente della riscossione a seguito della definizione agevolata. Ai sensi del comma 13, per i debitori soggetti a procedure concorsuali, le somme impiegate nella definizione agevolata sono considerate crediti prededucibili.
  L'articolo 7 reca disposizioni sulla riapertura dei termini della procedura di collaborazione volontaria e norme collegate. Mediante l'introduzione dell'articolo 5-octies al decreto-legge n. 167 del 1990 – la norma in commento riapre i termini per esperire la procedura di voluntary disclosure in una finestra temporale che va dal 24 ottobre 2016 (data di entrata in vigore del provvedimento in esame) al 31 luglio 2017. Essa trova applicazione, sia per l'emersione di attività estere, sia per le violazioni dichiarative relative a imposte erariali. Le violazioni sanabili sono quelle commesse fino al 30 settembre 2016 (comma 1, lettera a)), del nuovo articolo 5-octies del decreto-legge n. 167 del 1990. Analogamente alle norme varate nel 2014, le disposizioni prevedono lo slittamento dei termini di decadenza per l'accertamento delle imposte sui redditi e dell'IVA, nonché di contestazione delle sanzioni Pag. 69(comma 1, lettera b)), del nuovo articolo 5-octies. Per le attività e gli investimenti esteri oggetto della nuova procedura è possibile usufruire di un esonero dagli obblighi dichiarativi, limitatamente al 2016 e per la frazione del periodo d'imposta antecedente la data di presentazione dell'istanza di collaborazione volontaria, purché tali informazioni siano analiticamente illustrate nella relazione di accompagnamento all'istanza di voluntary disclosure e purché si versi in unica soluzione (entro il 30 settembre 2017) quanto dovuto a titolo di imposte, interessi e sanzioni (comma 1, lettera c), del nuovo articolo 5-octies). Si chiarisce la non punibilità delle condotte di autoriciclaggio se commesse in relazione a specifici delitti tributari fino al versamento delle somme dovute per accedere alla procedura (comma 1, lettera d), del nuovo articolo 5-octies). Rispetto alla voluntary disclosure disciplinata nel 2014, si prevede una diversa procedura: il contribuente provvede spontaneamente a versare in unica soluzione (entro il 30 settembre 2017) o in un massimo di tre rate (di cui la prima entro il 30 settembre 2017), il quantum dovuto a titolo di imposte, ritenute, contributi, interessi e sanzioni. La procedura antecedente contemplava, invece, la presentazione di un'apposita richiesta all'amministrazione finanziaria e la fornitura della relativa documentazione; l'Agenzia delle entrate avrebbe poi provveduto ad emettere avviso di accertamento, ovvero ad invitare il contribuente all'adesione spontanea. Il versamento delle somme dovute comporta i medesimi effetti previsti dalla precedente voluntary disclosure, sia sotto il profilo penale, sia con riferimento al versante sanzionatorio amministrativo (non punibilità per alcuni reati e riduzione delle sanzioni). Gli effetti favorevoli penali e sanzionatori decorrono dal versamento in unica soluzione o della terza rata. L'Agenzia delle entrate comunica l'avvenuto perfezionamento della procedura di collaborazione volontaria (comma 1, lettera e)), del nuovo articolo 5-octies. Le norme disciplinano poi le conseguenze per il mancato o insufficiente versamento delle somme dovute entro i termini di legge: in tal caso, l'Agenzia può esperire le procedure dell'adesione all'invito a comparire, secondo le norme vigenti prima del 31 dicembre 2015 (abrogate dalla legge di stabilità 2015 nell'alveo della complessiva riforma del ravvedimento operoso) (comma 1, lettera f)), del nuovo articolo 5-octies. Con riferimento alle conseguenze sanzionatorie del mancato o insufficiente versamento spontaneo, le norme differenziano il trattamento riservato al mancato versamento da quello previsto per il versamento insufficiente; inoltre, per il caso di insufficiente versamento, sono previste conseguenze diverse secondo lo scostamento dal quantum dovuto (comma 1, lettera g)), del nuovo articolo 5-octies. Sono poi previste agevolazioni sanzionatorie e procedurali (eliminazione del raddoppio dei termini di accertamento) in specifiche ipotesi di stipula o di entrata in vigore di trattati internazionali volti all'effettivo scambio di informazioni fiscali (comma 1, lettera h) e comma 2, del nuovo articolo 5-octies). Si disciplina una nuova ipotesi di reato, attribuendo rilevanza penale alle condotte di chiunque, fraudolentemente, si avvalga della procedura di collaborazione volontaria per far emergere attività finanziarie e patrimoniali o contanti provenienti da reati diversi da quelli per cui la voluntary preclude la punibilità (comma 1, lettera i)), del nuovo articolo 5-octies. Analogamente a quanto disposto dalla legge n. 186 del 2014, la procedura si estende ai soggetti non destinatari degli obblighi di monitoraggio fiscale autori di violazioni dichiarative per attività detenute in Italia, ai fini delle imposte sui redditi e relative addizionali, delle imposte sostitutive, dell'IRAP e dell'IVA, nonché alle violazioni relative alla dichiarazione dei sostituti d'imposta. Disposizioni specifiche sono previste nel caso in cui la collaborazione volontaria sia esperita con riferimento a contanti o valori al portatore (comma 3 del nuovo articolo 5-octies). Il comma 2 dispone che le norme attuative siano adottate entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione. Sono infine introdotte (comma 3) disposizioni Pag. 70in tema di potenziamento dell'attività di accertamento fiscale da parte degli enti locali: in particolare si pongono a carico dei comuni specifici obblighi informativi nei confronti dell'Agenzia delle entrate, con riferimento alle richieste di iscrizione all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero, al fine della formazione di liste selettive per i controlli relativi ad attività finanziarie e investimenti patrimoniali esteri non dichiarati.
  L'articolo 10 – reca norme in materia di finanziamento investimenti FS: il comma 1, autorizza la spesa di 320 milioni per l'anno 2016 e 400 milioni per il 2018 quale contributo al Contratto di programma – Parte investimenti, aggiornamento al 2016, della società Rete Ferroviaria Italiana (RFI S.p.A.), per la Parte investimenti. Il Contratto di programma, che ha ricevuto parere positivo dal CIPE, è in corso di perfezionamento e dovrà essere aggiornato con le nuove disponibilità ai fini dell'approvazione definitiva. Il comma 2 specifica che le risorse stanziate per il 2016 per il contratto di servizio con RFI sono destinate al «contratto 2016-2020 «in corso di perfezionamento. In base all'articolo 6, si consente la definizione agevolata dei carichi affidati agli agenti della riscossione negli anni compresi tra il 2000 e il 2015. Aderendo alla procedura il contribuente può pagare solo le somme iscritte a ruolo a titolo di capitale, di interessi legali e di remunerazione del servizio di riscossione. Non sono dovute dunque le sanzioni, gli interessi di mora e le sanzioni e somme aggiuntive gravanti su crediti previdenziali. Il pagamento può avvenire in un'unica rata o in un massimo di quattro rate (comma 1). A tal fine dovrà essere presentata un'apposita dichiarazione, entro il 22 gennaio 2017, con la quale si manifesta la volontà di avvalersi della definizione agevolata (comma 2). L'agente della riscossione comunica gli importi dovuti a ciascun contribuente che presenti la relativa istanza (comma 3).
  L'articolo 11, recante misure urgenti per il trasporto regionale, attribuisce un contributo straordinario, nel limite di 600 milioni di euro per l'anno 2016, alla regione Campania per far fronte ai propri debiti nei confronti della società di trasporto regionale ferroviario Ente Autonomo Volturno – EAV Srl. La società EAV è inoltre chiamata a definire un piano di accordo generale per la definizione delle partite debitorie. Assegna inoltre un contributo straordinario di 90 milioni per il 2016 al Molise a copertura dei debiti del servizio di trasporto pubblico regionale nei confronti di Trenitalia Spa.
  L'articolo 14, in materia di potenziamento di tax credit per il cinema e l'audiovisivo incrementa di 30 milioni per l'anno 2016 l'importo, attualmente pari a 140 milioni di euro, stabilito come limite massimo del credito di imposta a favore delle imprese di produzione, distribuzione ed esercizio cinematografico.
  Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 12.

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