CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 25 ottobre 2016
713.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Politiche dell'Unione europea (XIV)
COMUNICATO
Pag. 116

SEDE CONSULTIVA

  Martedì 25 ottobre 2016. — Presidenza del presidente Michele BORDO.

  La seduta comincia alle 14.05.

Variazione nella composizione della Commissione.

  Michele BORDO, presidente, comunica che è entrato a far parte della Commissione il deputato Ricardo Antonio Merlo.

Disciplina del cinema e dell'audiovisivo.
C. 4080 Governo, approvato dal Senato.
(Parere alla VII Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

  Gea SCHIRÒ (PD), relatrice, ricorda che la proposta di legge C 4080 – trasmessa alla Camera dei deputati l'11 ottobre 2016 – risulta dalla approvazione, il 6 ottobre 2016, del disegno di legge recante Disciplina del cinema e dell'audiovisivo (A.S. 2287), presentato dal Governo e collegato alla manovra di bilancio 2015-2017, modificato durante l'esame parlamentare.
  Essa consta di 41 articoli, organizzati in 7 Capi.
  L'intervento normativo è finalizzato, da un lato, a definire i principi fondamentali dell'intervento pubblico a sostegno del cinema e dell'audiovisivo, in quanto attività di rilevante interesse generale, dall'altro a disciplinarne le modalità.
  Tra le principali novità del provvedimento segnala:
   l'istituzione nello stato di previsione del Mibact, a decorrere dal 2017, del Fondo per lo sviluppo degli investimenti nel cinema e l'audiovisivo, alimentato, a regime, con gli introiti erariali derivanti dalle attività del settore. Il finanziamento non può essere inferiore a euro 400 milioni annui;Pag. 117
   l'introduzione di un sistema di contributi automatici per le opere di nazionalità italiana – a valere sull'istituendo Fondo –, che modifica la procedura attuale che prevede l'attribuzione dei finanziamenti previa verifica della Commissione per la cinematografia (di cui all'articolo 8 del decreto legislativo n. 28 sel 2004);
   l'introduzione di contributi selettivi – sempre a valere sul Fondo –, destinati, in particolare, alle opere prime e seconde, alle opere realizzate da giovani autori, alle opere di particolare qualità artistica, alle imprese di nuova costituzione e alle microimprese;
   la previsione di apposite sezioni del medesimo Fondo destinate a finanziare, rispettivamente, il Piano straordinario per il potenziamento del circuito delle sale cinematografiche e il Piano straordinario per la digitalizzazione del patrimonio cinematografico e audiovisivo;
   l'introduzione di misure di rafforzamento della disciplina del tax credit per il settore cinematografico e audiovisivo;
   la costituzione di una sezione speciale nel Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese destinata a garantire operazioni di finanziamento alle imprese per la realizzazione di prodotti audiovisivi e cinematografici;
   in sostituzione della Sezione Cinema della Consulta dello Spettacolo, viene istituito il Consiglio superiore per il cinema e l'audiovisivo;
   si delega il Governo a rivedere le disposizioni vigenti in materia di: tutela dei minori nel settore cinematografico, in particolare sostituendo la cosiddetta «censura preventiva» con un sistema di responsabilizzazione degli operatori del settore nella classificazione dei prodotti; promozione delle opere europee da parte dei fornitori di servizi di media audiovisivi, in particolare introducendo procedure più trasparenti ed efficaci; rapporti di lavoro nel settore.

  A seguito delle novità introdotte, si dispone l'abrogazione, tra gli altri, dal 1o gennaio 2017, del decreto legislativo n. 28 del 2004.
  Per numerosi profili, il testo prevede l'adozione di atti secondari.
  Rinvia quindi, per una dettagliata analisi dell'articolato, alla documentazione predisposta dagli Uffici, limitandosi a richiamare alcune disposizioni di più diretto interesse della XIV Commissione.
   Rammenta innanzitutto che l'articolo 1 affida alla Repubblica la promozione e il sostegno del cinema e dell'audiovisivo, quali fondamentali mezzi di espressione artistica, di formazione culturale e di comunicazione sociale, che contribuiscono alla definizione dell'identità nazionale e alla crescita civile, culturale ed economica del paese, promuovono il turismo e creano occupazione, in attuazione degli articoli 9, 21 e 33 della Costituzione, della Convenzione Unesco sulla protezione e la promozione della diversità delle espressioni culturali, e nel quadro dei principi di cui all'articolo 167 del Trattato sul funzionamento dell'UE, che affida all'Unione il compito di contribuire al pieno sviluppo delle culture degli Stati membri, nel rispetto delle loro diversità, evidenziando nel contempo il retaggio culturale comune. In particolare, l'Unione incoraggia la cooperazione fra Stati membri e, se necessario, appoggia e integra la loro azione con riferimento, fra gli altri, al settore della creazione artistica e letteraria, compreso il settore audiovisivo.
  Richiama quindi l'attenzione dei colleghi sui contenuti dell'articolo 4, che individua i compiti delle regioni in materia di cinema e audiovisivo, disponendo anzitutto, che le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano concorrono alla promozione e alla valorizzazione delle attività cinematografiche e audiovisive, secondo i rispettivi statuti e sulla base della propria legislazione, mediante progetti di catalogazione, digitalizzazione e conservazione del patrimonio filmico e audiovisivo.Pag. 118
  Inoltre, le stesse regioni e province autonome sostengono l'imprenditoria cinematografica e audiovisiva anche attraverso convenzioni con le banche, per favorire l'accesso al credito a tasso agevolato.
  L'articolo 4 introduce quindi a livello legislativo statale il riferimento alle Film Commission, finora oggetto solo di interventi normativi regionali e delle province autonome. Si tratta di istituzioni, riconosciute da ciascuna regione o provincia autonoma, che perseguono finalità di pubblico interesse nel comparto dell'industria del cinema e dell'audiovisivo e forniscono supporto e assistenza alle produzioni cinematografiche e audiovisive nazionali e internazionali e, a titolo gratuito, alle amministrazioni competenti nel territorio di riferimento.
  La nuova disposizione stabilisce che lo Stato – senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica – riconosce il ruolo e l'attività delle Film Commission previste dagli ordinamenti regionali e da quelli delle province autonome di Trento e di Bolzano, nel rispetto dei requisiti stabiliti, oltre che a livello nazionale, a livello «europeo e internazionale». Occorrerebbe chiarire, sul punto, il riferimento al «rispetto dei requisiti stabiliti a livello (...) europeo e internazionale». In particolare, occorrerebbe chiarire se il termine «requisiti» tiene luogo del termine «normativa», con riguardo al rispetto della normativa UE in materia di aiuti di Stato.
  In materia di aiuti di Stato segnala anche l'articolo 12, che individua le tipologie di intervento finanziario dello Stato finalizzate allo sviluppo del cinema e dell'audiovisivo, demandando la definizione delle disposizioni tecniche applicative a decreti ministeriali a DPCM, emanati su proposta del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo. Prevede, inoltre, la predisposizione e la trasmissione alle Camere di una relazione annuale sullo stato di attuazione degli interventi.
  Le disposizioni tecniche applicative – che contengono tutte le ulteriori specifiche necessarie e definiscono, per ogni tipologia di intervento, i limiti minimi di spesa sul territorio italiano – sono adottate nel rispetto delle disposizioni europee in materia di aiuti di Stato.
  Ricorda al riguardo che la disciplina sugli aiuti di Stato è recata, a decorrere dal 1o gennaio 2014, dal Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, relativo all'applicazione degli artt. 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea. Con il nuovo regolamento viene mantenuto il massimale di 200.000 euro per gli aiuti «de minimis» – non soggetti a notifica – che un'impresa unica può ricevere nell'arco di tre anni da uno Stato membro.
  Infine, segnala, tra le procedure legislative aperte a livello unionale in tema di servizi audiovisivi, la proposta di direttiva COM(2016)287 del 25 maggio 2016, che modifica la direttiva 2010/13/UE relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti la fornitura di servizi di media audiovisivi in considerazione dell'evoluzione delle realtà del mercato.
  La proposta di direttiva (modifica alla direttiva sui servizi di media audiovisivi n. 2010/13, cosiddetta direttiva SMA) aggiorna la normativa UE nel settore audiovisivo per creare condizioni più eque per tutti gli operatori, promuovere i film europei, tutelare i minori e contrastare più efficacemente l'incitamento all'odio. La proposta delinea anche un nuovo approccio alle piattaforme online nell'intento di rispondere alle sfide poste da ciascun settore.
  Rammenta infine che alla Camera dei deputati l'atto è stato annunciato ed assegnato, il 14 giugno 2016, per il merito alla VII Commissione (Cultura) e alla IX Commissione (Trasporti) riunite e per il parere alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea).
  Formula, in conclusione, una proposta di parere favorevole.

  Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole formulata dalla relatrice.

Pag. 119

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sulla cooperazione e mutua assistenza amministrativa in materia doganale tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica socialista del Vietnam, fatto a Hanoi il 6 novembre 2015.
C. 4039 Governo
(Parere alla III Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

  Maria IACONO (PD), relatrice, rammenta che l'Accordo italo-vietnamita sulla cooperazione e mutua assistenza amministrativa in materia doganale, firmato ad Hanoi il 6 novembre 2015, è il primo accordo sulla materia tra le due Parti contraenti ed è teso alla predisposizione di un appropriato quadro giuridico cui ricondurre ogni forma di cooperazione amministrativa nel settore doganale tra le amministrazioni competenti italiana e vietnamita.
  Concluso in esito ad iniziativa italiana, l'accordo in esame è finalizzato a prevenzione, accertamento e repressione delle infrazioni doganali potenzialmente correlate agli intensi rapporti commerciali tra Italia e Vietnam.
  Ricorda, in proposito, che l'interscambio totale italo-vietnamita – raddoppiato tra il 2010 ed il 2014 – mostra un trend costante di crescita. Nel 2015 esso ha raggiunto il valore di 4,304 milioni di dollari, rappresentando il 10,4 per cento del totale dell'interscambio Ue-Vietnam; nello stesso anno, il valore delle importazioni vietnamite dall'Italia si è attestato a 1,453 milioni di dollari (1.338 nel 2014, 1.173 del 2013), mentre le esportazioni vietnamite verso il nostro Paese hanno toccato i 2,851 milioni di dollari. Tali dati fanno dell'Italia il quarto partner commerciale tra i Paesi dell'Ue per interscambio complessivo, il quinto (dietro Germania, Paesi Bassi, Regno Unito e Francia) mercato di destinazione dei prodotti vietnamiti ed il secondo (dietro la Germania) mercato di provenienza dei prodotti importati dall'area Ue in Vietnam.
  Quanto agli investimenti italiani in Vietnam, in base ai dati locali finali del 2015, l'Italia si colloca al 31o posto su scala mondiale e all'8o su scala UE, con un totale di 340 milioni di dollari e con 67 progetti. Sono circa cinquanta le aziende italiane presenti nel Paese, di cui 33 sotto forma di IDE/joint ventures e 18 uffici di rappresentanza (dati ICE).
  Con riferimento al contenuto, l'Accordo italo vietnamita si compone di un preambolo e 14 articoli.
  Nel Preambolo, le Parti fanno riferimento, in particolare, alla necessità di assicurare l'esatta determinazione e riscossione di diritti e tasse su importazione ed esportazione nonché l'attuazione di misure di sorveglianza e di controllo, con esplicito riferimento alle norme di legge e regolamentari sulla contraffazione delle merci e sui diritti di proprietà intellettuale.
  L'articolo 1 specifica l'esatto significato dei termini utilizzati nel testo dell'Accordo.
  Con l'articolo 2 viene delineato il campo di applicazione dell'Accordo, che è limitato esclusivamente alla reciproca assistenza amministrativa e non copre l'assistenza in campo penale; le norme salvaguardano gli obblighi doganali dell'Italia in ragione della sua appartenenza all'Unione europea, nonché per la presente o futura adesione ad intese intergovernative europee nelle stesse materie.
  L'articolo 3 disciplina l'applicazione territoriale dell'Accordo, che riguarda i territori doganali delle Parti come definiti dalle rispettive disposizioni legislative o regolamentari nazionali.
  Le modalità per la prestazione di assistenza su richiesta sono individuate dall'articolo 4.
  L'articolo 5 ha per oggetto lo scambio di informazioni che le Parti possono attuare per propria iniziativa o su richiesta ed individua una serie di fattispecie oggetto di tale scambio.
  L'articolo 6, in materia di richieste di assistenza, ne disciplina le procedure, le formalità ed i contenuti, anche mediante l'istituzione di punti di contatto.Pag. 120
  L'articolo 7 disciplina l'assistenza spontanea che ciascun Paese parte può prestare all'altro di propria iniziativa, a fronte di ipotesi di gravi violazioni doganali.
  Con l'articolo 8 vengono disciplinate le ipotesi di rifiuto o rinvio dell'assistenza e con l'articolo 9 le consegne controllate.
  Le modalità di uso e delle informazioni e le regole di riservatezza da osservarsi da parte delle amministrazioni doganali verso le informazioni ed i documenti ricevuti sono oggetto dell'articolo 10.
  L'articolo 11 regola la cooperazione tecnica fra le Parti enumerando le attività che la sostanziano, quali scambi di visite di esperti e funzionari doganali.
  L'attuazione dell'Accordo è disciplinata dall'articolo 12, il quale prevede che le relative spese sono a carico delle rispettive Parti le quali, su richiesta, potranno incontrarsi per modificare l'Accordo in esame ed eventualmente formulare un piano d'azione.
  La composizione delle controversie eventualmente derivanti dall'attuazione o interpretazione dell'Accordo avverrà in via amichevole (articolo 13).
  L'articolo 14, infine, fissa la durata dell'Accordo, che è illimitata.
  Quanto infine al disegno di legge di autorizzazione alla ratifica dell'Accordo, si compone di cinque articoli: i primi due contengono, rispettivamente, l'autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione dell'Accordo in oggetto. L'articolo 3 stabilisce che la definizione di «amministrazione doganale» di cui all'articolo 1, par. 2, dell'Accordo si intende comprensiva delle funzioni attribuite dalla legislazione nazionale al Corpo della guardia di finanza. L'articolo 4 reca la norma di copertura finanziaria degli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni degli articoli 11 e 12 dell'Accordo, relativi a spese di missione, valutati in 18.615 euro annui a decorrere dal 2016. L'articolo 5, infine, dispone l'entrata in vigore della legge di autorizzazione alla ratifica il giorno successivo a quello della sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.
  Non essendovi profili critici in ordine alla compatibilità del provvedimento con la normativa dell'Unione europea, formula, in conclusione, una proposta di parere favorevole.

  Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole formulata dalla relatrice.

  La seduta termina alle 14.15.

ERRATA CORRIGE

  Nel Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari n. 711 del 19 ottobre 2016, a pagina 149, seconda colonna, settima riga, dopo la parola «favorevole», aggiungere le seguenti «con osservazioni».
  A pagina 150, prima colonna, sesta riga e decima riga, dopo la parola «favorevole», aggiungere le seguenti «con osservazioni».