CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 25 ottobre 2016
713.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Finanze (VI)
COMUNICATO
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SEDE CONSULTIVA

  Martedì 25 ottobre 2016. — Presidenza del presidente Maurizio BERNARDO. — Interviene il viceministro dell'economia e delle finanze Enrico Zanetti.

  La seduta comincia alle 14.05.

Variazione nella composizione della Commissione.

  Maurizio BERNARDO, presidente, comunica che il deputato Giulio Cesare Sottanelli ha cessato di far parte della Commissione.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sulla cooperazione e mutua assistenza amministrativa in materia doganale tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica socialista del Vietnam.
C. 4039 Governo.
(Parere alla III Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Maurizio BERNARDO, presidente e relatore, rileva come la Commissione sia chiamata a esaminare, ai fini dell'espressione del parere alla III Commissione Pag. 38Affari esteri, il disegno di legge C. 4039, recante ratifica ed esecuzione dell'Accordo sulla cooperazione e mutua assistenza amministrativa in materia doganale tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica socialista del Vietnam, fatto a Hanoi il 6 novembre 2015.
  Al riguardo rileva preliminarmente come l'Accordo, concluso in esito a un'iniziativa italiana, costituisca il primo esempio di Accordo in materia tra le due Parti, e sia volto a definire un appropriato quadro giuridico cui ricondurre ogni forma di cooperazione amministrativa nel settore doganale tra le amministrazioni competenti, al fine di prevenire, accertare e reprimere le infrazioni doganali potenzialmente correlate agli intensi rapporti commerciali tra Italia e Vietnam.
  In tale contesto segnala infatti come l'interscambio totale italo-vietnamita sia raddoppiato tra il 2010 e il 2014 e sia in costante di crescita. In particolare, nel 2015 esso ha raggiunto il valore di 4,304 milioni di dollari, rappresentando il 10,4 per cento del totale dell'interscambio tra UE e Vietnam; nello stesso anno, il valore delle importazioni vietnamite dall'Italia si è attestato a 1.453 milioni di dollari (in netto aumento rispetto ai 1.338 milioni del 2014 e ai 1.173 milioni del 2013), mentre le esportazioni vietnamite verso l'Italia hanno toccato i 2.851 milioni di dollari. Tali dati fanno dell'Italia il quarto partner commerciale tra i Paesi dell'Ue per interscambio complessivo, il quinto mercato di destinazione dei prodotti vietnamiti ed il secondo mercato di provenienza dei prodotti importati dall'area Ue in Vietnam.
  Quanto agli investimenti italiani in Vietnam, secondo i dati del 2015 l'Italia si colloca al 31o posto su scala mondiale e all'8o su scala UE, con un totale di 340 milioni di dollari USA e con 67 progetti.
  Ricorda inoltre che operano in Vietnam circa cinquanta imprese italiane, molte delle molte quali impegnate in progetti di ulteriore espansione dei propri investimenti, e di cui 33 sotto forma di IDE/joint ventures e 18 uffici di rappresentanza (dati ICE).
  Per quanto riguarda il contenuto dell'Accordo di cui si propone la ratifica, esso si compone di un Preambolo e 14 articoli.
  L'articolo 1 reca le definizioni necessarie per la specificazione dei termini e degli elementi dell'Accordo. In particolare, il paragrafo 2, specifica, per quanto riguarda l'Italia, che per amministrazione doganale si intende l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.
  L'articolo 2 delimita il campo di applicazione dell'Accordo. In particolare, il paragrafo 1 stabilisce che la mutua assistenza amministrativa tra le Parti contraenti è volta ad assicurare la corretta applicazione della legislazione doganale, la prevenzione, la ricerca, l'accertamento e la repressione delle violazioni doganali.
  Il paragrafo 2 esclude invece dal predetto ambito di applicazione le richieste relative al recupero di crediti e di altre tasse.
  Il paragrafo 3 specifica che l'Accordo è limitato alla mutua assistenza amministrativa, mentre non riguarda l'assistenza in campo penale, fermo restando inoltre che esso non pregiudica gli obblighi di mutua assistenza gravanti sulle Parti in forza di altre convenzioni o accordi.
  I paragrafi 4 e 5 precisano che l'Accordo non pregiudica gli obblighi in materia doganale derivanti dalla partecipazione dell'Italia all'Unione europea o da accordi intergovernativi con altri Stati membri della UE, nonché gli obblighi derivanti dagli accordi internazionali di cui il Vietnam e la Repubblica italiana fanno parte.
  Il paragrafo 6 specifica che l'attuazione dell'Accordo avviene nell'ambito delle rispettive competenze e risorse disponibili, secondo le disposizioni di ciascun Paese.
  L'articolo 3 indica l'ambito di applicazione territoriale dell'Accordo, che riguarda i territori doganali di ciascuna Parte.
  L'articolo 4 stabilisce che le Amministrazioni doganali si scambiano, su richiesta, tutte le informazioni comprovanti la legalità di importazioni o esportazioni di Pag. 39merci tra i territori doganali delle Parti, ovvero del transito di merci attraverso il territorio di una Parte.
  In tale contesto il paragrafo 2 precisa che l'Amministrazione doganale adita fornisce, su richiesta, informazioni sulle misure di controllo doganale cui sono state sottoposte le merci.
  L'articolo 5 prevede che le Amministrazioni doganali si forniscano, su richiesta o di propria iniziativa, tutte le informazioni utili per garantire la corretta applicazione delle legislazioni doganali, con riferimento a:
   attività inusuali o operazioni di natura fraudolenta;
   nuove tendenze, mezzi o tecniche utilizzate per commettere violazioni doganali;
   merci oggetto di frequenti traffici o sospettate di violare la normativa doganale;
   sostanze stupefacenti o psicotrope e altre merci pericolose per l'ambiente, la salute e la sicurezza pubblica;
   opere d'arte;
   animali o vegetali selvatici in via di estinzione;
   riciclaggio e trasferimento illecito di denaro;
   mezzi di trasporto sospettati di essere utilizzati per commettere violazioni doganali;
   luoghi e rotte utilizzati per il traffico illecito;
   nuovi mezzi tecnici utilizzati per la prevenzione e il contrasto alle infrazioni doganali;
   persone note o sospettate per essere coinvolte in violazioni doganali.

  L'articolo 6 stabilisce le procedure e le formalità che le Amministrazioni doganali devono rispettare nella formulazione delle richieste di assistenza, le quali sono effettuate per iscritto in lingua inglese e devono contenere tutte le informazioni necessarie, nonché indicare le questioni per le quali si richiede assistenza.
  In tale ambito il paragrafo 2 specifica quali informazioni devono essere obbligatoriamente contenute nelle richieste, mentre il paragrafo 3 stabilisce che i punti di contatto per l'attuazione dell'Accordo sono stabiliti tra i rispettivi Direttori generali delle Amministrazioni doganali.
  L'articolo 7 prevede che ciascuna Parte fornisca spontaneamente all'altra le informazioni disponibili, quando ritenga che riguardino gravi violazioni doganali tali da causare un danno sostanziale all'economia, alla salute pubblica, alla sicurezza pubblica o a altri interessi vitali dell'altra Parte.
  L'articolo 8 disciplina i casi in cui l'assistenza può essere rifiutata o differita.
  In particolare tali ipotesi ricorrono, ai sensi del paragrafo 1, qualora l'assistenza richiesta pregiudichi la sovranità, la sicurezza, l'ordine pubblico o altri interessi nazionali della Parte richiesta, ovvero comporti la violazione di segreti industriali, commerciali o professionali.
  Il paragrafo 2 prevede inoltre la possibilità di differire l'esecuzione della richiesta quando vi siano motivi per ritenere che essa interferisca con indagini, azioni o procedimenti giudiziari in corso.
  Il paragrafo 3 lascia alla discrezione della Parte adita l'esecuzione di richieste che la Parte richiedente non sarebbe stata in grado di eseguire.
  Il paragrafo 4 impegna ciascuna Parte a notificare senza indugio il fatto che l'assistenza richiesta dall'altra Parte non può essere fornita, motivando le ragioni del rifiuto o del rinvio.
  L'articolo 9 prevede che le Amministrazioni doganali possono ricorrere, di comune accordo e nel rispetto delle rispettive legislazioni nazionali, al metodo della consegna controllata di merci, nel caso di infrazioni doganali relative a sostanze stupefacenti o a sostanze utilizzate per la produzione delle predette sostanze.
  L'articolo 10 contiene le norme di riservatezza che le Amministrazioni doganali sono tenute a osservare in ordine Pag. 40all'utilizzo e alla diffusione delle informazioni e della documentazione scambiate nel quadro della reciproca assistenza.
  In particolare, il paragrafo 1 specifica che le informazioni comunicate hanno natura riservata e godono della stessa protezione accordata dalla rispettiva legge nazionale alle informazioni e alla documentazione della medesima natura.
  Il paragrafo 2 prevede che le informazioni possono essere utilizzate per scopi diversi quelli dell'Accordo solo con il consenso scritto della Parte adita, ferma restando comunque la possibilità che esse siano divulgate alle competenti autorità di controllo della Parte richiedente, nella misura in cui ciò è previsto dalle rispettive legislazioni nazionali.
  Il paragrafo 3 prevede, per i dati personali scambiati, che le Parti assicurino un livello di protezione almeno equivalente a quella accordata dalla rispettiva normativa nazionale. In tale contesto il paragrafo 4 impegna le Parti ad adottare misure di sicurezza atte a proteggere tali dati personali.
  Il paragrafo 5 prevede che la Parte richiedente comunichi all'altra Parte l'uso che ha fatto delle informazioni ricevute.
  L'articolo 11 disciplina l'attività di cooperazione tecnica tra le Parti, prevedendo, a titolo non esclusivo:
   lo scambio di visite di funzionari doganali per migliorare la conoscenza reciproca delle tecniche doganali;
   la formazione dei funzionari doganali;
   lo scambio di informazioni ed esperienze sull'uso di apparecchiature;
   lo scambio di visite di esperti;
   lo scambio di informazioni professionali, scientifiche e tecniche sulla normativa e i regimi doganali.

  L'articolo 12 prevede, al paragrafo 1, che le Parti rinuncino a rivendicare il rimborso delle spese derivanti dall'applicazione dell'Accordo.
  Il paragrafo 2 stabilisce, altresì, che le Parti possono decidere di incontrarsi, per modificare l'Accordo e definire eventualmente un piano d'azione.
  L'articolo 13 prevede che ogni controversia o divergenza sull'attuazione o interpretazione dell'Accordo sia risolta in via amichevole.
  L'articolo 14 dispone circa l'entrata in vigore dell'Accordo, che è fissata alla data di ricezione della seconda notifica concernente l'avvenuta conclusione delle procedure interne di ratifica, nonché in merito alla sua durata, che è illimitata, salva la possibilità, per ciascuna Parte, di denunciarlo mediante notifica scritta almeno 90 giorni prima della data effettiva di denuncia.
  Il paragrafo 3 prevede la possibilità che le Parti concordino emendamenti all'Accordo.
  Per quanto riguarda il contenuto del disegno di legge di ratifica, esso si compone di quattro articoli.
  Gli articoli 1 e 2 recano, rispettivamente, l'autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione dell'Accordo, mentre l'articolo 3 specifica che la definizione di amministrazione doganale di cui all'articolo 1, paragrafo 2, dell'Accordo, comprende anche le funzioni attribuite al Corpo della Guardia di finanza.
  L'articolo 4 reca invece la copertura finanziaria degli oneri derivanti dall'attuazione della legge di ratifica, valutati in 18.615 euro a decorrere dal 2017, cui si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto nel bilancio triennale 2016-2018 nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, con parziale utilizzazione dell'accantonamento relativo al Ministero degli Affari esteri e della cooperazione internazionale. Al riguardo la Relazione tecnica allegata al disegno di legge specifica che il predetto onere deriva dall'attuazione degli articoli 11 e 12 dell'Accordo, i quali comportano, rispettivamente, una visita annuale di funzionari ed esperti in Vietnam e l'invio annuale di una delegazione italiana a Hanoi.Pag. 41
  Il medesimo articolo 4, al comma 2, stabilisce che il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio degli oneri previsti dal provvedimento, e, in caso di scostamenti rispetto alle previsioni del comma 1, procede, in ordine agli oneri relativi alle spese di missione, alla corrispondente riduzione delle dotazioni finanziarie iscritte nel Programma «Regolazione giurisdizione e coordinamento del sistema della fiscalità», e comunque nell'ambito della missione «Politiche economico-finanziarie e di bilancio» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.
  Corrispondentemente è ridotto di pari importo, per il medesimo anno, il limite fissato dall'articolo 6, comma 12, del decreto-legge n. 78 del 2010, secondo il quale, a decorrere dal 2011, le spese per missioni delle pubbliche amministrazioni non possono superare il 50 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2009.
  In base al comma 3 il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce senza ritardo con apposita relazione alle Camere sulle cause degli scostamenti e sull'attuazione delle misure previste nel comma 2.
  L'articolo 5 del disegno di legge dispone in merito all'entrata in vigore della legge, che è fissata nel giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
  Formula quindi una proposta di parere favorevole sul provvedimento.

  La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Disciplina del cinema e dell'audiovisivo.
C. 4080 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla VII Commissione).
(Esame, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis del Regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Gian Mario FRAGOMELI (PD), relatore, rileva come la Commissione sia chiamata a esaminare, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, ai fini del parere alla VII Commissione Cultura, il disegno di legge C. 4080, approvato dal Senato, recante disciplina del cinema e dell'audiovisivo, collegato alla manovra di bilancio 2015-2017.
  Il provvedimento consta di 41 articoli, organizzati in 7 Capi: il Capo I (costituito dagli articoli da 1 a 9) riguarda disposizioni generali; il Capo II (costituito dagli articoli 10 e 11) riguarda l'organizzazione delle funzioni pubbliche in materia; il Capo III (costituito dagli articoli da 12 a 27, e in cui si concentra la massima parte delle previsioni di interesse della Commissione Finanze) riguarda i temi del finanziamento e della fiscalità; il Capo IV (costituito dagli articoli da 28 a 31) riguarda interventi straordinari e altre misure per il rilancio del settore; il Capo V (costituito dagli articoli da 32 a 36) riguarda la riforma e razionalizzazione della normativa vigente; il Capo VI (costituito dal solo articolo 37) riguarda i controlli e le sanzioni; il Capo VII (costituito dagli articoli da 38 a 41) contiene le disposizioni transitorie e finali.
  In linea generale rileva come l'intervento normativo, il quale intende definire la disciplina quadro in tale settore, sia finalizzato, da un lato, a indicare i principi fondamentali dell'intervento pubblico a sostegno del cinema e dell'audiovisivo, in quanto attività di rilevante interesse generale, e, dall'altro, a disciplinarne le modalità.
  Gli articoli da 1 a 3 contengono la definizione dell'oggetto, delle finalità e dei principi generali dell'intervento legislativo.
  In particolare, l'articolo 1 stabilisce che la Repubblica promuove e sostiene il cinema e l'audiovisivo, quali fondamentali mezzi di espressione artistica, di formazione culturale e di comunicazione sociale, che contribuiscono alla definizione dell'identità nazionale e alla crescita civile, culturale ed economica del paese, promuovono il turismo e creano occupazione.
  L'oggetto dell'intervento legislativo è individuato, da un lato, nella definizione dei Pag. 42principi fondamentali dell'intervento pubblico a sostegno del cinema e dell'audiovisivo, in quanto attività di rilevante interesse generale, e, dall'altro, nella disciplina dell'intervento dello Stato a sostegno del settore, nonché nella riforma, anche attraverso deleghe al Governo, della normativa in materia di tutela dei minori nel settore cinematografico, promozione delle opere europee da parte dei fornitori di servizi di media audiovisivi, rapporti di lavoro nel settore.
  L'articolo 2 reca le definizioni dei termini definizioni rilevanti ai fini del testo, in particolare introducendo il riferimento al settore audiovisivo.
  L'articolo 3 individua gli obiettivi dell'intervento pubblico a sostegno del cinema e dell'audiovisivo.
  In tale ambito, con riferimento alle materie di competenza della Commissione Finanze, segnala la lettera b), la quale prevede, tra le finalità dell'intervento pubblico, il consolidamento dell'industria cinematografica nazionale nei suoi diversi settori, anche attraverso strumenti di sostegno finanziario.
  Le altre finalità individuate dall'articolo 3 sono:
   garantire il pluralismo dell'offerta cinematografica e audiovisiva;
   promuovere le coproduzioni internazionali e la circolazione e distribuzione della produzione cinematografica e audiovisiva, italiana ed europea, in Italia e all'estero;
   assicurare la conservazione e il restauro del patrimonio filmico e audiovisivo nazionale;
   curare la formazione professionale, favorendo il riconoscimento dei percorsi formativi seguiti e delle professionalità acquisite, e promuovere studi e ricerche nel settore cinematografico;
   prevedere e sostenere l'educazione all'immagine nelle scuole e favorire tutte le iniziative idonee alla formazione del pubblico;
   promuovere e favorire la più ampia fruizione del cinema e dell'audiovisivo, tenendo conto anche delle specifiche esigenze delle persone con disabilità;
   riservare particolare attenzione alla scrittura, progettazione, preparazione, produzione, post-produzione, promozione, distribuzione e programmazione dei prodotti cinematografici e audiovisivi italiani e alla valorizzazione del ruolo delle sale cinematografiche e dei festival cinematografici.

  L'articolo 4 e l'articolo 10 individuano i compiti, rispettivamente, delle regioni e dello Stato in materia di cinema e audiovisivo. Ulteriori compiti sono affidati allo Stato dagli articoli 31 e 37.
  In particolare l'articolo 4 dispone, innanzitutto, che le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano concorrono alla promozione e alla valorizzazione delle attività cinematografiche e audiovisive, secondo i rispettivi statuti e sulla base della propria legislazione, attraverso progetti di catalogazione, digitalizzazione e conservazione, anche a fini educativi e culturali, del patrimonio filmico e audiovisivo, anche tramite mediateche e cineteche e anche in rete con l'archivio della Cineteca nazionale.
  Con particolare riferimento agli aspetti di competenza della Commissione Finanze, segnala il comma 6, in base al quale le regioni e province autonome sostengono l'imprenditoria cinematografica e audiovisiva anche attraverso convenzioni con le banche, per favorire l'accesso al credito a tasso agevolato.
  Il comma 7 prevede che le disposizioni della legge sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con le norme dei rispettivi statuti e delle relative disposizioni attuative.
  Inoltre, l'articolo 4 introduce a livello legislativo statale il riferimento alle Film Commission, finora oggetto solo di interventi normativi regionali e delle province autonome, prevedendo, al comma 3 che lo Stato – senza nuovi o maggiori oneri a Pag. 43carico della finanza pubblica – riconosca il ruolo e l'attività delle Film Commission previste dagli ordinamenti regionali e da quelli delle province autonome di Trento e di Bolzano, nel rispetto dei requisiti stabiliti, oltre che a livello nazionale, a livello «europeo e internazionale».
  L'articolo 5 disciplina l'attribuzione della nazionalità italiana alle opere, individuando i parametri e demandando ad un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri la definizione dei criteri e delle modalità applicative.
  L'articolo 6 disciplina l'attribuzione della nazionalità italiana alle opere cinematografiche e audiovisive realizzate in coproduzione internazionale, che avviene, in linea di massima, in base ad accordi internazionali di reciprocità.
  In commi da 2 a 4 disciplinano i requisiti e le procedure in base alle quali, anche in mancanza di accordo di coproduzione internazionale, le opere cinematografiche e audiovisive possono ottenere il riconoscimento della nazionalità italiana, affidando al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 5 la definizione delle procedure e dei requisiti per il relativo riconoscimento, nonché dei casi di revoca e di decadenza.
  L'articolo 7 interviene in materia di tutela e fruizione del patrimonio cinematografico e audiovisivo, disciplinando il deposito delle opere presso la Cineteca nazionale e il loro utilizzo, nonché demandando ad un decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo la definizione delle modalità applicative.
  Allo stesso decreto ministeriale è affidata anche la definizione delle modalità di costituzione – senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica – di una rete nazionale delle cineteche pubbliche, a cui possono aderire, secondo modalità e condizioni fissate dal medesimo decreto, le cineteche private, con particolare riferimento a quelle iscritte alla Federazione internazionale degli archivi del film.
  L'articolo 8 dispone in materia di valorizzazione delle sale cinematografiche e delle sale d’essai, in particolare prevedendo, al comma 1, che la dichiarazione di interesse culturale può avere ad oggetto anche tali sale cinematografiche.
  Inoltre, al comma 2, si dispone che le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono introdurre «previsioni» dirette a determinare la non modificabilità della destinazione d'uso delle sale cinematografiche e delle sale d’essai dichiarate di interesse culturale.
  L'articolo 9, introdotto dal Senato, al comma 1, dispone che, nell'attuazione della legge, la Repubblica assicura la tutela e la valorizzazione delle minoranze linguistiche.
  Si dispone inoltre, al comma 2, che, per promuovere la circolazione e la distribuzione delle opere cinematografiche e audiovisive europee e straniere in Italia, e di impedire la formazione di fenomeni distorsivi della concorrenza (argomento sul quale interviene, in termini più generali, l'articolo 31 del provvedimento), le stesse opere i cui diritti per la versione in lingua originale siano stati acquistati da un'impresa di distribuzione interessata alla trasmissione delle stesse in un territorio in cui risiedono le minoranze linguistiche sopra indicate, possono essere ivi distribuite e trasmesse in lingua originale contestualmente alla prima uscita in sala nel paese di produzione e, in ogni caso, anche prima della loro prima uscita in sala in lingua italiana.
  L'articolo 10, come già accennato, definisce le funzioni statali, attribuite al Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo.
  Al Ministero spetta, in particolare, anche in raccordo con altri Ministeri:
   promuovere, coordinare e gestire le iniziative finalizzate allo sviluppo della produzione cinematografica e delle opere audiovisive e della loro distribuzione e diffusione in Italia e all'estero;
   curare l'attuazione di accordi internazionali di coproduzione cinematografica e audiovisiva e svolgere, anche mediante accordi con l'Agenzia nazionale del turismo Pag. 44(ENIT), attività di promozione dell'immagine dell'Italia, attraverso il cinema e l'audiovisivo, anche a fini turistici;
   concorrere a definire la posizione italiana nei rapporti con le istituzioni UE e con quelle internazionali in materia di promozione dell'industria cinematografica e della produzione audiovisiva;
   curare i rapporti con le altre istituzioni pubbliche (Ministeri, Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, regioni, enti locali, altre) e private;
   promuovere la formazione e favorire il riconoscimento dei percorsi formativi seguiti e delle professionalità acquisite nel settore cinematografico e audiovisivo;
   svolgere, con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente, anche avvalendosi della società Istituto Luce Cinecittà srl, attività di indirizzo sui programmi di internazionalizzazione dell'industria cinematografica e audiovisiva italiana e coordinarne l'attuazione;
   svolgere le attività finalizzate all'attrazione di investimenti esteri nel territorio italiano nei settori cinematografico e audiovisivo;
   sostenere la diversità delle forme di espressione e di diffusione cinematografica, audiovisiva e multimediale;
   nel settore della produzione, garantire il rispetto degli obblighi sociali da parte dei beneficiari dei contributi;
   sostenere la creazione e la modernizzazione delle sale cinematografiche, l'adattamento delle industrie tecniche alle evoluzioni tecnologiche e l'innovazione tecnologica nel settore cinematografico e dell'audiovisivo;
   procedere al riconoscimento della nazionalità italiana dei film e delle produzioni audiovisive;
   svolgere attività di studio e di analisi del settore cinematografico e audiovisivo, e valutazioni di impatto delle politiche pubbliche – evidentemente negli stessi ambiti – del Ministero stesso.

  L'articolo 11, introdotto dal Senato, istituisce il Consiglio superiore del cinema e dell'audiovisivo, in sostituzione della sezione cinema della Consulta per lo spettacolo.
  A tale Consiglio sono attribuiti compiti di consulenza e di supporto nell'elaborazione ed attuazione delle politiche di settore e nella predisposizione di indirizzi e criteri generali relativi alla destinazione delle risorse pubbliche nello stesso ambito.
  Il Consiglio, che dura in carica 3 anni, è composto da 11 componenti, di cui tre scelti dal Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo nell'ambito di una rosa di nomi proposta dalle associazioni di categoria maggiormente rappresentative del settore e otto personalità del settore caratterizzate da particolare e comprovata qualificazione professionale e capacità anche in ambito giuridico, economico, amministrativo e gestionale, nominate dal Ministro nel rispetto del principio di equilibrio di genere e senza alcuna indennità o emolumento. Fra queste ultime personalità lo stesso Ministro nomina il Presidente.
  L'articolo 12, il quale contiene disposizioni di interesse della Commissione Finanze, individua le tipologie di intervento finanziario dello Stato finalizzate allo sviluppo del cinema e dell'audiovisivo, demandando la definizione delle disposizioni tecniche applicative a decreti ministeriali e a decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, emanati su proposta del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo.
  Nell'ambito delle materie di interesse della Commissione Finanze segnala, al comma 2, nell'ambito dell'indicazione delle tipologie di intervento, il riconoscimento di incentivi e agevolazioni fiscali, attuati, in particolare, attraverso lo strumento del credito di imposta.
  In tale contesto fa inoltre presente come il medesimo comma 2 preveda l'erogazione di: contributi automatici alle Pag. 45imprese; contributi selettivi per determinate tipologie di opere o per determinate categorie di imprese; contributi alle attività e iniziative di promozione cinematografica e audiovisiva.
  In base al comma 3, le disposizioni tecniche applicative – da adottare con decreti del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo e con decreti del Presidente del Consiglio dei ministri – contengono tutte le ulteriori specifiche necessarie. Esse devono rispettare le disposizioni europee in materia di aiuti di Stato e devono, inoltre, perseguire gli obiettivi dello sviluppo, della crescita e dell'internazionalizzazione delle imprese, incentivare la nascita e la crescita di nuovi autori e nuove imprese, incoraggiare l'innovazione tecnologica e manageriale, favorire modelli avanzati di gestione e politiche commerciali evolute, promuovere il merito, il mercato e la concorrenza.
  Sempre con riferimento ad aspetti di interesse della Commissione Finanze, segnala i commi da 4 a 6.
  In particolare, il comma 4, alla lettera a), stabilisce che, per consentire il raggiungimento degli obiettivi indicati nell'articolo 12 in esame, le disposizioni tecniche applicative prevedono che il riconoscimento degli incentivi e dei contributi è subordinato a condizioni ulteriori relative ai seguenti aspetti: i soggetti richiedenti; i rapporti negoziali inerenti all'ideazione, alla scrittura, allo sviluppo, alla produzione, alla distribuzione, alla diffusione, alla promozione e alla valorizzazione economica delle opere; le esigenze delle persone con disabilità, con particolare riferimento all'uso di sottotitoli e di audiodescrizione.
  Il medesimo comma 4, alla lettera b), prevede inoltre che, anche in considerazione delle risorse disponibili, le imprese non indipendenti o le imprese non europee sono escluse da uno o più degli interventi previsti, ovvero alle stesse è applicata una diversa intensità di aiuto.
  Il comma 5 stabilisce che le disposizioni tecniche previste dall'articolo contengono le ulteriori specificazioni idonee a definire gli ambiti di applicazione degli incentivi e dei contributi previsti, nonché, per ciascuna tipologia di intervento e in conformità alle disposizioni dell'Unione europea, i limiti minimi di spesa sul territorio italiano.
  Il comma 6 prevede che, a decorrere dalla data di entrata in vigore dei decreti di cui al comma 3, il Ministero predispone e trasmette alle Camere, entro il 30 settembre di ciascun anno, una relazione annuale sullo stato di attuazione degli interventi. In tale ambito, per gli ambiti di competenza della Commissione Finanze, segnala come la disposizione specifichi che la predetta relazione dovrà fare particolare riferimento all'impatto economico, industriale e occupazionale e all'efficacia delle agevolazioni tributarie ivi previste, comprensiva di una valutazione delle politiche di sostegno del settore cinematografico e audiovisivo mediante incentivi tributari.
  L'articolo 13 istituisce nello stato di previsione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, a decorrere dal 2017, il Fondo per lo sviluppo degli investimenti nel cinema e nell'audiovisivo, alimentato, a regime, con gli introiti erariali derivanti dalle attività del settore, e in cui confluiscono, per il 2017, le risorse del Fondo per la produzione, la distribuzione, l'esercizio e le industrie tecniche, di cui all'articolo 12 del decreto legislativo n. 28 del 2004.
  Per gli aspetti di competenza della Commissione Finanze, segnala i commi 2 e 4.
  In particolare il comma 2, il quale stabilisce l'ambito degli interventi finanziati dal Fondo per il cinema e l'audiovisivo, indica, tra gli altri, quelli previsti dalla sezione II del Capo III del provvedimento (composto degli articoli da 15 a 22) che concerne gli incentivi fiscali.
  Al riguardo il medesimo comma 2 prevede che il complessivo livello di finanziamento degli interventi è parametrato annualmente all'11 per cento delle entrate effettivamente incassate dal bilancio dello Stato nell'anno precedente, comunque in misura non inferiore a 400 milioni di euro annui, derivanti dal versamento delle imposte Pag. 46ai fini dell'imposta sul reddito delle società (IRES) e dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) da parte dei soggetti che operano nei settori di attività relativi a: distribuzione cinematografica di video e programmi televisivi, proiezione cinematografica, programmazioni e trasmissioni televisive, erogazione di servizi di accesso ad internet, telecomunicazioni fisse e mobili.
  In tale quadro ricorda come la relazione illustrativa del disegno di legge originario sottolinei che, in tal modo, riprendendo il modello francese, si imposta un meccanismo di «autofinanziamento» del settore, reperendo le risorse necessarie per il sostegno al cinema e all'audiovisivo a valere su quota parte delle imposte dovute dagli operatori dello stesso settore.
  In base al comma 4, le modalità di gestione del Fondo sono definite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge.
  Sempre con riferimento ad ambiti di competenza della Commissione Finanze, segnala come, ai sensi del medesimo comma 4, lo stesso DPCM definisce le quote del Fondo destinate al finanziamento degli incentivi fiscali di cui ai citati articoli da 15 a 22 del provvedimento, che vanno ad incrementare le risorse già stanziate allo scopo (pari a circa 166 milioni di euro dal 2017), da trasferire allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.
  L'articolo 14 individua i requisiti per l'ammissione ai benefici e le tipologie di opere escluse dalla stessa ammissione.
  In merito a tali aspetti il comma 1 conferma che l'ammissione ai benefici delle opere cinematografiche e audiovisive è subordinata al riconoscimento della nazionalità italiana. In tale ambito, per i profili di competenza della Commissione Finanze, segnala che per gli incentivi fiscali viene fatta eccezione alla necessità di tale requisito per l'ammissione al beneficio.
  In base al comma 2 i casi di esclusione devono essere individuati con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, da emanare entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della legge, sentito il parere del Consiglio superiore del cinema e dell'audiovisivo. La disposizione già individua, peraltro, le tipologie di opere da escludere. Si tratta di:
   opere audiovisive a carattere pornografico o che incitano alla violenza o all'odio razziale;
   pubblicità televisive, spot pubblicitari, televendite e telepromozioni;
   opere audiovisive prodotte esclusivamente a fini commerciali o promozionali;
   programmi di informazione e attualità;
   giochi, spettacoli di varietà, quiz e talk show;
   programmi di gare e competizioni o contenenti risultati di gare e competizioni;
   trasmissione, anche in diretta, di eventi, compresi gli eventi teatrali, musicali, artistici, culturali, sportivi e celebrativi;
   programmi televisivi.

  Per quanto riguarda gli ambiti di competenza della Commissione Finanze segnala gli articoli da 15 a 22, nonché l'articolo 40, i quali intervengono in materia di incentivi fiscali per il settore audiovisivo e cinematografico.
  In particolare, con gli articoli da 15 a 21 si intende ridisegnare, riconducendola ad unità sistematica, la disciplina del tax credit, ossia l'insieme dei crediti d'imposta in favore delle imprese che operano o investono nel settore di riferimento.
  Ricorda che i meccanismi di incentivazione fiscale a favore degli investimenti nel settore cinematografico sono stati introdotti inizialmente dalla legge n. 244 del 2007 (legge finanziaria 2008), ai commi da 325 a 343, per tre anni. Tali agevolazioni sono state successivamente prorogate e rese quindi permanenti dall'articolo 8 del Pag. 47decreto-legge n. 91 del 2013, che le ha anche estese ai produttori indipendenti di opere audiovisive.
  In attuazione delle previsioni originarie sono stati adottati alcuni decreti ministeriali.
  La legge di stabilità 2016 ha poi apportato numerose modifiche alla disciplina di tali crediti d'imposta, con particolare riferimento alla modulabilità delle relative aliquote.
  In dettaglio, i vigenti commi 325 e 326 dell'articolo 1 della menzionata legge finanziaria 2008 riconoscono un credito di imposta ai soggetti passivi IRES e ai titolari di reddito di impresa a fini IRPEF che non appartengono alla filiera del settore cinematografico ed audiovisivo (cosiddetto tax credit esterno). Il credito è concesso nella misura massima del 40 per cento degli apporti in denaro effettuati per la produzione di opere cinematografiche riconosciute di nazionalità italiana e per la distribuzione delle stesse opere in Italia e all'estero.
  Il credito è concesso entro il limite massimo di 1 milione di euro e purché sia rispettato il cosiddetto «requisito di territorialità» (obbligo di utilizzare l'80 per cento di detti apporti nel territorio nazionale, impiegando manodopera e servizi italiani). L'obbligo di spesa sul territorio italiano, previsto tra i requisiti per l'accesso al tax credit, è riferito solo alla produzione, non essendo concretamente applicabile alla distribuzione all'estero.
  Per le imprese interne alla filiera del cinema (cosiddetto tax credit interno) vengono invece riconosciuti, ai fini delle imposte sui redditi, crediti di imposta differenziati in varie percentuali e con determinati limiti massimi, a seconda che si tratti di imprese di produzione cinematografica, di imprese di distribuzione cinematografica, ovvero di imprese di esercizio cinematografico.
  In particolare, il tax credit produzione può essere chiesto dalle imprese di produzione cinematografica. Esso è pari ad almeno il 15 per cento (e al massimo al 30 per cento) del costo complessivo di produzione, fino all'ammontare di 6 milioni di euro per periodo d'imposta.
  Il tax credit distribuzione è riconosciuto alle imprese di distribuzione cinematografica, con un'aliquota massima non superiore al 15 per cento delle spese sostenute per la distribuzione nazionale e internazionale di un'opera cinematografica, se riconosciuta di nazionalità italiana. Il limite massimo del beneficio è di 2 milioni di euro annui.
  La legge finanziaria 2008 ha concesso un credito d'imposta anche in favore delle imprese di esercizio cinematografico. L'aliquota massima (modulabile) non può essere superiore al 40 per cento delle spese complessivamente sostenute per l'acquisizione e la sostituzione di impianti e apparecchiature destinate alla proiezione digitale, con un limite massimo annuo non eccedente, per ciascuno schermo, di 50.000 euro; esso viene concesso anche per la ristrutturazione e l'adeguamento strutturale e tecnologico delle sale cinematografiche e dei relativi impianti e servizi accessori, per la realizzazione di nuove sale o il ripristino di sale inattive, avuto particolare riguardo all'esistenza o meno della sala cinematografica in data anteriore al 1o gennaio 1980 (cosiddette sale storiche).
  L'ordinamento contempla inoltre il tax credit per la produzione esecutiva dei film stranieri, che spetta alle imprese di produzione esecutiva e post-produzione non in possesso di diritti sull'opera audiovisiva. Esso è concesso in relazione alla concreta realizzazione sul territorio italiano, su commissione di produzioni estere, di opere audiovisive, o parti di opera audiovisiva, di nazionalità diversa da quella italiana, che soddisfino specifici requisiti di eleggibilità culturale e che utilizzino prevalentemente manodopera italiana o dell'Unione europea.
  Il credito di imposta è concesso in misura pari al 25 per cento del costo di produzione della singola opera, fino all'ammontare massimo annuo di 10 milioni di euro.Pag. 48
  I commi da 330 a 332 della menzionata legge finanziaria 2008 stabiliscono i limiti massimi degli apporti ammessi ai fini del calcolo dei crediti di imposta e alla partecipazione complessiva agli utili degli associati e le condizioni per il riconoscimento del credito d'imposta che, tra l'altro, può essere fruito a partire dalla data di rilascio del nulla osta di proiezione in pubblico del film e previa attestazione, rilasciata dall'impresa di produzione cinematografica, del rispetto delle condizioni richieste dalla legge.
  Il comma 337 stabilisce che i crediti d'imposta sono utilizzabili esclusivamente in compensazione, non concorrono alla formazione del reddito ai fini fiscali, alla formazione del valore della produzione ai fini IRAP e non rilevano ai fini del calcolo degli interessi passivi deducibili dalla base imponibile.
  La legge di stabilità 2016 (all'articolo 1, comma 331, lettera f)) ha abrogato il divieto di cumulabilità dei crediti d'imposta per la produzione, per la distribuzione e per l'esercizio a favore della stessa impresa, ovvero di imprese che facessero parte dello stesso gruppo societario, nonché di soggetti legati tra loro da un rapporto di partecipazione ovvero controllati anche indirettamente dallo stesso soggetto.
  Rammenta, inoltre, che l'articolo 20 del decreto legislativo n. 60 del 1999 ha concesso agli esercenti sale cinematografiche, in sostituzione degli abbuoni previsti ai fini dell'imposta sugli spettacoli, un credito d'imposta, che viene erogato in misura diversa secondo l'attività esercitata dai predetti esercenti allo scopo di potenziare l'offerta cinematografica.
  In tale complesso contesto normativo le norme recate dal disegno di legge riconducono nel medesimo testo normativo le seguenti sei fattispecie di credito d'imposta nel settore cinematografico:
   all'articolo 15 del provvedimento, il credito di imposta per le imprese di produzione (di cui all'articolo 1, comma 327, lettera a), della legge finanziaria 2008);
   all'articolo 16, il credito di imposta per le imprese di distribuzione (di cui all'articolo 1, comma 327, lettera b), della legge finanziaria 2008);
   all'articolo 17, il credito di imposta per le imprese dell'esercizio cinematografico, per le industrie tecniche e di post produzione (di cui all'articolo 1, comma 327, lettera c), della legge finanziaria 2008);
   all'articolo 18, il credito di imposta per il potenziamento dell'offerta cinematografica (di cui all'articolo 20 del decreto legislativo n. 60 del 1999);
   all'articolo 19, il credito di imposta per l'attrazione in Italia di investimenti cinematografici e audiovisivi (di cui all'articolo 1, comma 335, della legge finanziaria 2008);
   all'articolo 20, il credito di imposta per imprese non appartenenti al settore del cinema e dell'audiovisivo che investono per la produzione e distribuzione di opere cinematografiche e audiovisive (di cui all'articolo 1, comma 325, della legge finanziaria 2008).

  In particolare, l'articolo 15 riconosce, al comma 1, alle imprese di produzione cinematografica e audiovisiva un credito d'imposta non inferiore al 15 e non superiore al 30 per cento del costo complessivo di produzione, demandando ad un decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e sentito il Ministro dello sviluppo economico, la definizione delle aliquote da riconoscere ai vari beneficiari nonché i requisiti, le condizioni e la procedura per la richiesta ed il riconoscimento del credito (su tali aspetti interviene inoltre l'articolo 21 del provvedimento).
  In base al comma 2, l'aliquota del 30 per cento dovrà essere comunque prevista per le opere cinematografiche.
  La medesima aliquota può essere prevista in via prioritaria per talune opere audiovisive, quali:
   le opere in coproduzione internazionale e, congiuntamente, destinate a distribuzione Pag. 49su rete nazionale, nonché le opere audiovisive di produzione internazionale;
   le opere non realizzate in coproduzione internazionale ovvero che non siano di produzione internazionale;
   le opere in relazione alle quali il produttore indipendente mantiene la titolarità dei diritti in misura non inferiore al 30 per cento, secondo le modalità stabilite dal summenzionato decreto ministeriale.

  Il comma 3 prevede, inoltre, che per le altre opere audiovisive l'aliquota è riconosciuta tenendo conto delle risorse disponibili e in considerazione degli obiettivi definiti dall'articolo 12.
  L'articolo 16 innova la disciplina relativa al credito di imposta a favore delle imprese di distribuzione cinematografica.
  In primo luogo il comma 1 innalza l'ammontare del credito d'imposta; dall'attuale importo massimo del 15 per cento, esso viene concesso in un range compreso tra il 15 ed il 30 per cento delle spese complessivamente sostenute per la distribuzione nazionale e internazionale di opere cinematografiche e audiovisive. Inoltre, nelle ipotesi previste dall'articolo, la misura può essere elevata al 40 per cento.
  Per quanto riguarda i criteri cui deve improntarsi la normativa secondaria nella determinazione dell'aliquota del credito d'imposta, il comma 2 stabilisce che l'aliquota del 30 per cento è prioritariamente stabilita in relazione alle spese per la distribuzione internazionale ovvero in relazione alle spese per la distribuzione cinematografica di opere effettuata da società di distribuzione indipendente. Se le opere sono distribuite direttamente dallo stesso produttore indipendente, l'aliquota è elevata fino al 40 per cento, purché le fasi della distribuzione siano gestite secondo le modalità tecniche e le disposizioni stabilite nelle norme attuative.
  In tale quadro il comma 3 riconosce il credito di imposta per le spese complessive di distribuzione di opere realizzate in lingua diversa da quella italiana, purché appartenente ad una minoranza linguistica riconosciuta, sostenute nei territori delle regioni ove risiedono le stesse minoranze.
  Viene chiarito, in particolare, che ai fini della determinazione dell'aliquota la normativa secondaria di attuazione dovrà attribuire tali benefici sulla base della consistenza del gruppo linguistico nei territori in cui risiedono le minoranze riconosciute dalla legge.
  Per quanto riguarda le altre tipologie di opere e imprese, il comma 4 prevede che, nella determinazione dell'aliquota, si deve tenere conto di un insieme di fattori, tra cui la circostanza che l'impresa di distribuzione cinematografica o audiovisiva o di editoria audiovisiva sia o meno indipendente, ovvero sia o meno italiana o europea, nell'ottica di raggiungere gli obiettivi generali del provvedimento.
  L'articolo 17 innova la disciplina sul credito di imposta per le imprese di esercizio cinematografico e per le industrie tecniche e di post-produzione.
  Il credito di imposta è riconosciuto alle imprese di esercizio cinematografico in un'aliquota che è rideterminata rispetto alla vigente normativa, passando da un massimale del 40 per cento ad un importo modulabile compreso tra il 20 e il 40 per cento.
  Tale aliquota si riferisce alle spese complessivamente sostenute per:
   la ristrutturazione e l'adeguamento strutturale e tecnologico delle sale cinematografiche e dei relativi impianti e servizi accessori;
   la realizzazione di nuove sale;
   il ripristino di sale inattive.

  Ai sensi del comma 2, alle industrie tecniche e di post-produzione, inclusi i laboratori di restauro, spetta, invece, un credito d'imposta in misura compresa tra il 20 e il 30 per cento delle spese sostenute per l'adeguamento tecnologico e strutturale del settore.
  Il comma 3 stabilisce che la determinazione dell'aliquota del credito d'imposta è affidata alle norme secondarie, tenendo conto fra l'altro della esistenza della sala Pag. 50cinematografica in data anteriore al 1o gennaio 1980 (le cosiddette «sale storiche») con una formulazione che riprende quanto attualmente previsto dalle citate norme della legge finanziaria 2008.
  L'articolo 18 intende rivedere la normativa sul credito d'imposta per il potenziamento dell'offerta cinematografica di cui all'articolo 20 del decreto legislativo n. 60 del 1999, che lo attribuisce attualmente agli esercenti per la programmazione delle opere cinematografiche nelle rispettive sale, con modalità e secondo importi definiti dalle norme di attuazione (recate dal decreto ministeriale n. 310 del 22 settembre 2000), in misura commisurata ai corrispettivi del periodo di riferimento, al netto dell'IVA.
  Intervenendo in tale ambito, il comma 1 prevede che, al fine di potenziare l'offerta cinematografica e in particolare la presenza in sala di opere audiovisive italiane ed europee, si riconosce agli esercenti sale cinematografiche un credito d'imposta ad un'aliquota massima del 20 per cento.
  Tale credito è commisurato, analogamente al criterio vigente, agli introiti derivanti dalla programmazione di opere audiovisive, con particolare riferimento alle opere italiane ed europee, anche con caratteristiche di documentario, effettuata nelle rispettive sale cinematografiche.
  L'aliquota del credito d'imposta deve essere stabilita con modalità adeguate a incrementare la fruizione da parte del pubblico, secondo le disposizioni stabilite con il decreto ministeriale attuativo.
  In base al comma 2, con il medesimo decreto ministeriale devono essere previsti meccanismi incentivanti a favore delle opere italiane e per specifiche tipologie di opere e di sale cinematografiche, con particolare riferimento alle piccole sale cinematografiche ubicate nei comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti.
  L'articolo 19 disciplina il credito d'imposta per l'attrazione in Italia di investimenti cinematografici e audiovisivi.
  Esso spetta alle imprese italiane di produzione esecutiva e di post-produzione, in relazione a opere cinematografiche e audiovisive o a parti di esse realizzate sul territorio nazionale, utilizzando manodopera italiana, su commissione di produzioni estere.
  La misura del credito è compresa in un range tra il 25 e il 30 per cento della spesa sostenuta nel territorio nazionale.
  L'articolo 20 disciplina il credito di imposta per le imprese non appartenenti al settore della produzione cinematografica e audiovisiva.
  In particolare, viene previsto il riconoscimento di tale credito di imposta in favore dei soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società, di cui all'articolo 73 del TUIR, e dei titolari di reddito di impresa ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, purché non appartenenti al settore cinematografico ed audiovisivo e associati in partecipazione.
  Più specificamente rientrano tra i soggetti passivi individuati dall'articolo 73 del TUIR, ad esempio, le società di capitali, le società cooperative e di mutua assicurazione, gli enti pubblici e privati diversi dalle società (persone giuridiche, associazioni non riconosciute, consorzi), e i trust.
  La misura del credito di imposta è determinata applicando un'aliquota massima del 30 per cento dell'apporto in denaro effettuato per la produzione e distribuzione in Italia e all'estero di opere cinematografiche e audiovisive.
  Nel caso di apporto in denaro effettuato per lo sviluppo e la produzione di opere che abbiano ricevuto i contributi selettivi (di cui all'articolo 26 del provvedimento) l'aliquota massima è elevata al 40 per cento.
  Il comma 2 demanda al decreto ad un decreto ministeriale la definizione di modalità, condizioni e ulteriori specificazioni relative al godimento del beneficio. Viene specificato, inoltre, che tale beneficio si applica agli investimenti effettuati, anche per il tramite di intermediari e veicoli finanziari sottoposti a vigilanza prudenziale quali gli organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR).
  L'articolo 21 contiene le disposizioni comuni applicabili ai crediti d'imposta Pag. 51disciplinati dagli articoli da 15 a 20, nonché le modalità attuative della disciplina ivi prevista.
  In primo luogo, il comma 1 chiarisce che il limite massimo complessivo di riconoscimento dei predetti crediti di imposta è quello fissato dal decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo col quale (ai sensi dell'articolo 13, comma 5) si provvede al riparto del Fondo per il cinema e l'audiovisivo. Spetta al medesimo decreto ripartire le risorse complessivamente iscritte in bilancio tra le diverse tipologie di intervento. Il riparto è modificabile anche in corso d'anno.
  Viene previsto, inoltre, ai commi 2 e 3, che i predetti crediti d'imposta non concorrono all'imponibile IRPEF, IRES e IRAP; essi non rilevano, inoltre, ai fini della determinazione della percentuale di deducibilità degli interessi passivi né rispetto ai criteri di inerenza per la deducibilità delle spese. Essi sono utilizzabili esclusivamente in compensazione ai sensi delle norme generali in materia. A tali crediti d'imposta non si applica il limite annuale di 250.000 euro di utilizzo dei crediti d'imposta, fissato dall'articolo 1, comma 53, della legge finanziaria 2008.
  Il comma 4 consente la cessione dei crediti d'imposta nel rispetto delle norme generali sulla cessione dei crediti (di cui agli articoli 1260 e seguenti del codice civile) e previa adeguata dimostrazione del riconoscimento del diritto da parte del Ministero e dell'effettività del diritto al credito medesimo. Cessionari dei crediti d'imposta possono essere gli intermediari bancari, incluso l'Istituto per il credito sportivo, finanziari e assicurativi sottoposti a vigilanza prudenziale.
  I soggetti cessionari possono utilizzare il credito ceduto solo in compensazione dei propri debiti d'imposta o contributivi. Tale cessione del credito non pregiudica i poteri delle competenti amministrazioni relativi al controllo delle dichiarazioni dei redditi e all'accertamento e all'irrogazione delle sanzioni nei confronti del cedente il credito d'imposta.
  Viene consentito, inoltre, al Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo e all'Istituto per il credito sportivo di stipulare convenzioni per destinare le somme corrispondenti ai crediti ceduti al medesimo Istituto al finanziamento di progetti e iniziative nel settore della cultura, con particolare riguardo al cinema e all'audiovisivo.
  Il comma 5 demanda a uno o più decreti del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, da emanare entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore del provvedimento, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro dello sviluppo economico, il compito di stabilire:
   per ciascuna delle tipologie di credito di imposta e nell'ambito delle percentuali stabilite dalle relative norme, i limiti di importo per opera o beneficiario;
   le aliquote da riconoscere alle varie tipologie di opere ovvero di impresa o di sala cinematografica, la base di commisurazione del beneficio, con la specificazione dei riferimenti temporali;
   le ulteriori disposizioni applicative, fra cui i requisiti, le condizioni e la procedura per la richiesta e il riconoscimento del credito, prevedendo modalità atte a garantire che ciascun beneficio sia concesso nel limite massimo dell'importo complessivamente stanziato;
   le modalità dei controlli e i casi di revoca e decadenza.

  In base al comma 6, le risorse stanziate per il finanziamento dei crediti d'imposta, ove inutilizzate e nell'importo definito con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo – di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze – sono destinate al rifinanziamento del Fondo per il cinema e l'audiovisivo.
  L'articolo 22 reca ulteriori agevolazioni fiscali nel settore cinematografico. Più in dettaglio, il comma 1 stabilisce che sono sottoposti a imposta di registro in misura fissa di 200 euro alcuni atti, in particolare quelli di vendita totale o parziale dei diritti di sfruttamento economico dei film previsti dal provvedimento, i contratti di Pag. 52distribuzione, noleggio, mandato, agenzia o diversi, relativi allo sfruttamento dei film, gli atti di concessione, di costituzione in garanzia o in pegno dei proventi e dei contributi previsti dalle sezioni III e IV del Capo III del provvedimento, nonché gli atti di rinuncia alle cessioni, alle costituzioni in garanzia o in pegno, nonché quelli relativi all'esecuzione e alla estinzione delle suindicate operazioni di finanziamento. Analoga agevolazione è concessa per gli atti di costituzione dei circoli e delle associazioni nazionali di cultura cinematografica, con esclusione dell'acquisizione in proprietà dei beni immobili.
  Il comma 2 prevede inoltre l'applicazione delle agevolazioni fiscali previste sui finanziamenti, tra cui l'imposta sostitutiva sui finanziamenti stessi, anche alle operazioni di credito cinematografico e a tutti gli atti e contratti relativi alle operazioni stesse e alla loro esecuzione, modificazione ed estinzione, nonché alle garanzie di qualunque tipo e da chiunque prestate.
  In base al comma 3, si esentano dalle imposte sui redditi le quote versate dai soci e gli incassi derivanti dall'emissione dei titoli di accesso ai soci dei circoli e delle associazioni nazionali di cultura cinematografica, purché detti circoli e dette associazioni siano qualificabili come enti non commerciali a fini IRES e che si rispetti la relativa disciplina generale.
  Ricorda che gli enti non commerciali godono di un trattamento agevolato a fini IRES, in quanto determinano il proprio reddito complessivo secondo modalità analoghe a quelle stabilite per le persone fisiche (articoli 143 e seguenti del TUIR).
  Il comma 4 chiarisce che sono fatte salve le disposizioni di cui ai commi 7, 8 e 9 dell'articolo 20 del decreto-legge n. 26 del 1994, rispettivamente concernenti:
   ai fini del rilascio delle concessioni edilizie, le norme sulla volumetria necessaria per la realizzazione di sale cinematografiche;
   la qualifica edilizia delle operazioni di trasformazione di una sala ad unico schermo in sala con più schermi;
   le procedure relative alla destinazione a sala cinematografica o comunque a sala di spettacolo di altri locali.

  Gli articoli da 23 a 25 recano la disciplina relativa ai contributi automatici, demandando la definizione delle modalità applicative a un decreto ministeriale da emanare previa acquisizione del parere, fra gli altri, della Conferenza Stato-regioni.
  In sostanza, il sistema di incentivi automatici modifica la procedura recata dalla normativa vigente, che prevede l'attribuzione dei finanziamenti previa verifica della Commissione per la cinematografia (di cui all'articolo 8 del decreto legislativo n. 28 del 2004).
  In particolare, l'articolo 23 dispone che, a valere sul Fondo per il cinema e l'audiovisivo, il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo concede contributi automatici alle imprese cinematografiche e audiovisive al fine di concorrere, nei limiti massimi consentiti in materia di aiuti di Stato dall'Unione europea, allo sviluppo, alla produzione e alla distribuzione in Italia e all'estero di nuove opere cinematografiche e audiovisive di nazionalità italiana.
  L'importo complessivo dei contributi automatici spettante a ogni impresa è determinato sulla base di parametri oggettivi, relativi alle opere cinematografiche o audiovisive precedentemente prodotte o distribuite dalla stessa impresa.
  L'articolo 24 dispone che, ai fini dell'erogazione dei contributi automatici, ogni impresa cinematografica e audiovisiva richiede l'apertura di una posizione contabile presso il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, nella quale sono riconosciuti, nei limiti delle risorse disponibili, gli importi spettanti, calcolati in base ai risultati economici, culturali e artistici e di diffusione presso il pubblico nazionale e internazionale ottenuti dalle opere cinematografiche e audiovisive prodotte o distribuite in Italia e all'estero, secondo quanto ivi indicato e in base a Pag. 53ulteriori specifiche che saranno introdotte con il decreto ministeriale previsto dall'articolo 25.
  Tra gli ulteriori parametri di valutazione oggettivi che saranno stabiliti dal decreto ministeriale per entrambe le tipologie di opere, la norma già indica:
   i ricavi derivanti dallo sfruttamento dei diritti attraverso tutte le piattaforme di diffusione, in Italia e all'estero;
   la partecipazione e il conseguimento di riconoscimenti in rassegne e concorsi internazionali «di livello primario».

  Lo stesso decreto ministeriale è chiamato a definire per le opere cinematografiche e per le opere audiovisive la misura dei contributi, le specifiche, le limitazioni e le eventuali maggiorazioni.
  Inoltre, viene stabilito che possono essere introdotti meccanismi premianti rispetto ai risultati ottenuti da particolari tipologie di opere – fra le quali opere prime e seconde, documentari, opere di animazione – ovvero – anche con riferimento alla distribuzione internazionale – in determinati canali distributivi e in determinati periodi dell'anno, con particolare riferimento ai mesi estivi, ovvero su mercati particolari.
  L'articolo 25 dispone, come già accennato, l'emanazione, entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della legge, previo parere della Conferenza Stato-regioni e del Consiglio superiore del cinema e dell'audiovisivo, di un decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo che definisce le modalità applicative delle disposizioni relative ai contributi automatici. In particolare, il decreto, oltre ai contenuti già indicati nell'articolo 24, individua:
   i requisiti minimi che devono possedere le imprese cinematografiche e audiovisive, con particolare riferimento alla loro solidità patrimoniale e finanziaria;
   i requisiti delle opere beneficiarie;
   le eventuali categorie di opere – ulteriori rispetto a quelle già indicate nell'articolo 24 – alle quali possono essere destinati gli incentivi premianti;
   i criteri di assegnazione dei contributi;
   il termine massimo entro cui il contributo può essere utilizzato;
   i casi di decadenza o di revoca.

  L'articolo 26 disciplina i contributi selettivi, finalizzati, oltre che a sviluppo, produzione, distribuzione nazionale e internazionale di opere cinematografiche e audiovisive – ambiti già considerati per i contributi automatici –, anche alla scrittura delle medesime. In particolare, i contributi per la scrittura sono assegnati direttamente agli autori del progetto.
  I contributi selettivi sono destinati prioritariamente alle opere cinematografiche e, in particolare, alle opere prime e seconde, alle opere realizzate da giovani autori, ai film difficili realizzati con modeste risorse finanziarie, alle opere di particolare qualità artistica realizzate anche da imprese che non sono titolari di una posizione contabile presso il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, nonché alle opere sostenute da contributi provenienti da più aziende.
  I contributi selettivi sono attribuiti in relazione alla qualità artistica o al valore culturale dell'opera o del progetto da realizzare, sulla base della valutazione di 5 esperti, scelti tra personalità di chiara fama, anche internazionale, nel settore e di comprovata qualificazione professionale, che hanno diritto solo al rimborso delle spese effettivamente sostenute.
  Ulteriori contributi selettivi sono attribuiti alle imprese operanti nel settore dell'esercizio cinematografico, nonché ad (altre) imprese cinematografiche e audiovisive «appartenenti a determinate categorie». Prioritariamente, le imprese beneficiarie sono individuate fra quelle di nuova costituzione, tra le start-up, e tra quelle che abbiano i requisiti delle microimprese ai sensi della normativa europea in materia di aiuti di Stato, con particolare riferimento alle piccole sale cinematografiche ubicate nei comuni aventi meno di 15.000 abitanti.Pag. 54
  Le modalità applicative sono definite con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, previo parere della Conferenza Stato-regioni e del Consiglio superiore del cinema e dell'audiovisivo, da emanare entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della legge.
  L'articolo 27 disciplina l'attribuzione di contributi, sempre a valere sul Fondo per il cinema e l'audiovisivo, per attività e iniziative di promozione cinematografica e audiovisiva. In particolare, sono individuati gli obiettivi e le finalità meritevoli di contributo.
  Le richieste di contributo possono essere presentate da enti pubblici e privati, università, Istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM), enti di ricerca, fondazioni, comitati ed associazioni culturali e di categoria, anche confederati tra loro.
  Sempre a valere sul Fondo per il cinema e l'audiovisivo, il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo provvede anche all'erogazione di risorse a cinque soggetti culturali, per finalità solo in parte già finanziate in base alla normativa vigente, e a valere, solo in parte, sulla quota del FUS per il cinema. Nello specifico, le risorse sono destinate:
   all'Istituto Luce-Cinecittà srl, per la realizzazione del programma di attività e il funzionamento della società e del Museo Italiano dell'Audiovisivo e del Cinema (MIAC);
   alla Fondazione «La Biennale di Venezia», per lo svolgimento delle proprie attività istituzionali nel campo del cinema;
   alla Fondazione Centro sperimentale di cinematografia, per lo svolgimento della sua attività istituzionale;
   al Museo nazionale del cinema-Fondazione Maria Adriana Prolo-Archivi di Fotografia, Cinema ed Immagine di Torino;
   alla Fondazione Cineteca di Bologna.

  L'articolo dispone che le specifiche tipologie di attività da ammettere ai contributi, i criteri e le modalità per la concessione degli stessi, nonché la ripartizione delle risorse disponibili fra le varie finalità sono demandati ad un decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, da emanare entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della legge, acquisito il parere della Conferenza unificata e del Consiglio superiore del cinema e dell'audiovisivo.
  L'articolo 28 prevede la costituzione di un'apposita sezione del Fondo per il cinema e l'audiovisivo destinata a finanziare il Piano straordinario per il potenziamento del circuito delle sale cinematografiche.
  Al riguardo ricorda che l'articolo 15 del decreto legislativo n. 28 del 2004 – abrogato dalla legge di stabilità 2016, in relazione alla nuova disciplina in materia di credito di imposta spettante alle imprese di esercizio cinematografico – prevedeva la concessione di contributi in conto interessi sui contratti di mutuo e di locazione finanziaria per la realizzazione di nuove sale o il ripristino di sale inattive, la ristrutturazione e l'adeguamento strutturale e tecnologico delle sale cinematografiche esistenti, l'installazione, ristrutturazione e rinnovo delle apparecchiature e degli impianti e servizi accessori. Per le prime due tipologie di interventi prevedeva, inoltre, unitamente al contributo in conto interessi, la concessione di contributi in conto capitale.
  In particolare, il comma 1 dell'articolo 28 prevede che la nuova sezione del Fondo ha una dotazione annua pari a 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019, a 20 milioni per l'anno 2020 e a 10 milioni per l'anno 2021, destinati alla concessione di contributi a fondo perduto, o di contributi in conto interessi sui mutui o sulle locazioni finanziarie, finalizzati alla:
   riattivazione di sale cinematografiche chiuse o dismesse, con particolare riguardo alle sale cinematografiche presenti nei comuni con popolazione inferiore ai 15.000 abitanti, e con priorità per le sale dichiarate di interesse culturale;Pag. 55
   realizzazione di nuove sale, anche mediante acquisto di locali;
   trasformazione delle sale o multisale esistenti, al fine di aumentare il numero degli schermi;
   ristrutturazione e adeguamento strutturale e tecnologico delle sale;
   installazione, ristrutturazione, rinnovo di impianti, apparecchiature, arredi e servizi complementari alle sale.

  L'intervento è esplicitamente volto a consentire una più diffusa e omogenea distribuzione delle sale cinematografiche sul territorio nazionale.
  Il comma 2 demanda la definizione della disciplina applicativa – e, in particolare, l'individuazione dei soggetti beneficiari, dei limiti massimi di intervento, delle altre condizioni per l'accesso ai benefici – a un decreto del Presidente del consiglio dei ministri da emanare, su proposta del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, previo parere della Conferenza unificata, entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della legge.
  Ai sensi del comma 3, si stabilisce fin d'ora che il DPCM riconosce la priorità nella concessione del contributo alle sale che garantiscono, altresì, anche con il coinvolgimento degli enti locali, la fruizione di altri eventi culturali, creativi, multimediali e formativi utili a contribuire alla sostenibilità economica della struttura o alla valenza – sociale e culturale – dell'area di insediamento. Riconosce, altresì, particolari condizioni agevolative nella concessione del contributo alle sale presenti nei comuni con popolazione inferiore ai 15.000 abitanti.
  Il comma 4 prevede inoltre che lo stesso DPCM può subordinare la concessione dei contributi a obblighi del soggetto beneficiario relativi alla destinazione d'uso dei locali e alla programmazione di specifiche attività culturali e creative, nonché ad impegni nella programmazione di opere cinematografiche e audiovisive europee e italiane, mentre il comma 5 stabilisce che, nell'ambito delle iniziative per la riqualificazione urbana e la rigenerazione delle periferie e delle aree urbane degradate, le regioni e delle province autonome hanno la facoltà di introdurre previsioni urbanistiche ed edilizie dirette, anche in deroga agli strumenti urbanistici, a favorire e incentivare il potenziamento e la ristrutturazione di sale cinematografiche e centri culturali multifunzionali.
  L'articolo 29 prevede la costituzione di un'ulteriore, apposita, sezione del Fondo per il cinema e l'audiovisivo, destinata a finanziare il Piano straordinario per la digitalizzazione del patrimonio cinematografico e audiovisivo.
  Il comma 1 prevede l'istituzione della sezione del Fondo, stabilendo che essa ha una dotazione annua pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019, destinati alla concessione di contributi a fondo perduto o di finanziamenti agevolati, finalizzati alla digitalizzazione delle opere audiovisive e cinematografiche.
  In base al comma 2, il sostegno è concesso alle imprese di post-produzione italiane, comprese le cineteche, in proporzione al volume dei materiali digitalizzati e tenendo conto della rilevanza culturale del materiale cinematografico e audiovisivo da digitalizzare, nonché della qualità tecnica e della professionalità complessiva del progetto di digitalizzazione.
  Ai sensi del comma 3 alle opere cinematografiche o audiovisive digitalizzate – in tutto o in parte – grazie a risorse provenienti dall'apposita sezione del Fondo, o comunque dal Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, si applica quanto previsto, in generale, dall'articolo 7 del provvedimento, laddove quest'ultimo stabilisce che lo stesso Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo può avvalersi della copia acquisita dalla Cineteca nazionale per proiezioni e manifestazioni cinematografiche nazionali e internazionali, in Italia e all'estero, non aventi finalità commerciale.
  Anche in questo caso, la definizione della disciplina applicativa è demandata a un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da emanare, su proposta del Ministro dei beni e delle attività culturali e Pag. 56del turismo e previo parere della Conferenza Stato-regioni e del Consiglio superiore del cinema e dell'audiovisivo, entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della legge.
  Per quanto riguarda i profili di interesse della Commissione Finanze segnala l'articolo 30 – introdotto dal Senato – il quale dispone la costituzione di una sezione speciale del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, destinata a garantire operazioni di finanziamento alle imprese per la realizzazione di prodotti audiovisivi e cinematografici.
  In particolare, l'istituzione della sezione speciale del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese – costituito presso il Mediocredito Centrale Spa – è rimessa a un decreto del Ministro dello sviluppo economico, da emanare, di concerto con il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo e il Ministro dell'economia e delle finanze, entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della legge. Il medesimo decreto stabilisce anche tutte le disposizioni applicative, inclusa la definizione delle tipologie di operazioni che possono essere garantite e delle modalità di funzionamento della sezione speciale.
  La norma stabilisce fin d'ora che la stessa sezione è dotata di contabilità separata e a essa afferisce uno stanziamento per il 2017, pari a 5 milioni di euro, a valere sulle risorse del Fondo per il cinema e l'audiovisivo. Eventuali, ulteriori, versamenti sono determinati annualmente con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo. Si prevede, inoltre, che le risorse della sezione possono essere incrementate anche tramite convenzioni stipulate tra i Ministeri sopra citati e investitori pubblici e privati.
  L'articolo 31 reca disposizioni volte a impedire il formarsi di fenomeni distorsivi della concorrenza nei settori della produzione, della distribuzione, della programmazione e dell'esercizio cinematografico, anche al fine di agevolare la diffusione capillare delle opere cinematografiche, con particolare riferimento a quelle italiane e a quelle europee.
  In particolare, la disposizione conferma, come già previsto dalla normativa vigente, che, in materia di tutela della concorrenza, si applica, in quanto compatibile, la legge n. 287 del 1990, anche in relazione alle modalità di intervento dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato.
  È ora previsto, altresì, che la predetta Autorità garante adotta i provvedimenti necessari per eliminare o impedire il formarsi di fenomeni distorsivi della concorrenza qualora un unico soggetto, comprese le agenzie territoriali (di distribuzione) mono o plurimandatarie, detenga direttamente o indirettamente, anche in una sola delle città capoluogo di regione, una posizione dominante nel mercato della distribuzione e dell'esercizio cinematografico, con particolare riferimento ai soggetti che operano contestualmente anche in uno dei seguenti settori: produzione, programmazione, edizione o distribuzione di servizi televisivi, on line o telefonici.
  Infine, viene previsto che la medesima Autorità trasmette annualmente alle Camere una relazione sullo stato della concorrenza nel settore della distribuzione cinematografica.
  L'articolo 32 dispone l'istituzione presso il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo del Registro pubblico delle opere cinematografiche e audiovisive, contestualmente prevedendo l'abrogazione delle disposizioni recate dalla legge n. 633 del 1941, che riguardano la tenuta da parte della SIAE del Registro pubblico speciale per le opere cinematografiche e audiovisive, le cui caratteristiche dovevano essere definite con un DPCM, peraltro non emanato.
  Il Registro è istituito senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e le relative funzioni sono assicurate nell'ambito delle risorse umane e strumentali disponibili a legislazione vigente.
  In particolare, si dispone che nel Registro delle opere cinematografiche e audiovisive istituito presso il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo devono essere iscritte le opere cinematografiche e audiovisive di nazionalità italiana Pag. 57che hanno ricevuto contributi pubblici statali, regionali e degli enti locali o finanziamenti UE. L'iscrizione è finalizzata a realizzare gli effetti di pubblicità notizia del deposito.
  Attraverso il Registro è assicurata, anzitutto, la pubblicità e l'opponibilità a terzi dell'attribuzione dell'opera agli autori e produttori che hanno proceduto alla registrazione, reputati tali fino a prova contraria. Nel Registro sono annotate tutte le vicende giuridiche dell'opera (atti, accordi, sentenze che accertino diritti relativi alla produzione, alla distribuzione, alla rappresentazione e allo sfruttamento in Italia).
  Inoltre, il Registro assicura la pubblicità delle informazioni relative a tutti i contributi pubblici assegnati (statali, regionali, degli enti locali, dell'UE); la pubblicità è assicurata con la pubblicazione e la libera consultazione di tali informazioni sul sito del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, nei limiti fissati dal decreto applicativo.
  L'iscrizione al Registro è richiesta dal produttore, o dagli autori, o dai titolari dei diritti delle opere cinematografiche e audiovisive. Le informazioni necessarie devono essere comunicate dai beneficiari dei contributi nei termini e con le modalità previste nel decreto del Presidente del Consiglio dei ministri applicativo – da adottare entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della legge – pena la revoca dei benefici.
  Nel Registro possono essere depositate, altresì, opere letterarie che siano destinate alla realizzazione di opere cinematografiche o audiovisive.
  L'articolo 33 conferisce una delega al Governo, da esercitare entro 12 mesi, per la riforma delle disposizioni legislative in materia di tutela dei minori nella visione di opere cinematografiche e audiovisive.
  In particolare, si intende superare il sistema attuale, che prevede un controllo preventivo di tutti i film destinati alla proiezione in pubblico e all'esportazione, introducendo un meccanismo basato sulla responsabilità degli operatori del settore cinematografico e audiovisivo in ordine alla classificazione dei film prodotti e sulla vigilanza successiva da parte delle istituzioni.
  I principi e criteri direttivi per l'esercizio della delega sono così individuati:
   responsabilizzazione degli operatori cinematografici in materia di classificazione del film prodotto;
   uniformità di classificazione (delle opere cinematografiche) con gli altri prodotti audiovisivi, inclusi i videogiochi, al fine di garantire sia la tutela dei minori che la libertà di manifestazione del pensiero e dell'espressione artistica;
   istituzione presso il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo di un organismo di controllo della classificazione, disciplinando composizione, modalità di nomina, compiti, nonché modalità di funzionamento;
   soppressione delle Commissioni per la revisione cinematografica previste dalla normativa vigente;
   definizione del procedimento per l'accertamento degli illeciti amministrativi;
   previsione di un sistema sanzionatorio degli illeciti amministrativi accertati;
   abrogazione e modifica della normativa vigente incompatibile con il nuovo sistema di classificazione.

  L'articolo 34 conferisce una delega al Governo, da esercitare entro 12 mesi, per la riforma e la razionalizzazione delle disposizioni legislative in materia di promozione delle opere italiane ed europee da parte dei fornitori di servizi di media audiovisivi, lineari e non lineari, in conformità alla direttiva 2010/13/UE, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti la fornitura di servizi di media audiovisivi.
  I principi e criteri direttivi per l'esercizio della delega sono così individuati:
   introduzione di procedure più trasparenti ed efficaci in materia di obblighi Pag. 58di investimento e di programmazione di opere italiane ed europee da parte dei fornitori;
   rispetto dei principi di proporzionalità, adeguatezza ed efficacia;
   rafforzamento di un sistema in cui i meccanismi di mercato siano più funzionali ad una maggiore concorrenza, a una maggiore pluralità di linee editoriali e a meccanismi di formazione ed equa distribuzione del valore dei diritti di sfruttamento delle opere;
   revisione delle modalità di applicazione di tali regole ai fornitori di servizi di media audiovisivi non lineari;
   riformulazione della definizione di «produttore indipendente» e delle altre definizioni che attengono alla promozione delle opere europee ed italiane;
   previsione di un adeguato sistema di verifica e controllo e di un appropriato apparato sanzionatorio.

  L'articolo 35, introdotto dal Senato, conferisce una delega al Governo, da esercitare entro 12 mesi, per la riforma delle norme in materia di rapporti di lavoro nel settore cinematografico e audiovisivo, al fine di dettare una disciplina unitaria e sistematica, in coerenza con le disposizioni vigenti e con i principi e le finalità, in quanto compatibili, presenti nella legge delega in materia di lavoro (legge n. 183 del 2014, cosiddetto Jobs act).
  I principi e criteri direttivi per l'esercizio della delega sono così individuati:
   semplificare e razionalizzare le procedure di costituzione e gestione dei rapporti di lavoro, al fine di ridurre gli adempimenti a carico di cittadini e imprese;
   rafforzare le opportunità d'ingresso nel mondo del lavoro e riordinare i contratti di lavoro vigenti per renderli più coerenti con le attuali esigenze occupazionali e produttive nel settore cinematografico e audiovisivo;
   prevedere misure adeguate alle peculiari modalità di organizzazione del lavoro e di espletamento della prestazione lavorativa ovvero professionale.

  L'articolo 36 definisce la procedura per l'adozione dei decreti legislativi previsti dagli articoli 33, 34 e 35, prevedendo in particolare che essi siano adottati su proposta del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo.
  L'articolo 37 affida al Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo la vigilanza sull'applicazione della legge, rinviando ai citati decreti ministeriali attuativi la definizione delle modalità di controllo e dei casi di revoca e decadenza dei contributi.
  La disposizione stabilisce fin d'ora, peraltro, che, in caso di dichiarazioni mendaci o di falsa documentazione prodotta per il riconoscimento dei contributi, ciò comporta – oltre alla revoca e alla restituzione dei contributi concessi – anche l'esclusione per 5 anni dall'accesso ai medesimi contributi del beneficiario e di ogni altra impresa che comprenda soci, amministratori e legali rappresentanti di un'impresa esclusa.
  L'articolo 38 quantifica gli oneri derivanti dall'articolo 13 (relativo all'istituzione del Fondo per lo sviluppo degli investimenti nel cinema e nell'audiovisivo), pari a 233.565.000 euro per l'anno 2017, 233.985.572 euro per l'anno 2018 e 233.565.000 a decorrere dal 2019, individuando le modalità di copertura, e reca la clausola di invarianza finanziaria per i decreti legislativi emanati ai sensi delle deleghe previste dal provvedimento.
  Per quanto concerne i predetti decreti legislativi, si stabilisce che dagli stessi non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, ribadendo altresì che i decreti legislativi dai quali dovessero derivare nuovi o maggiori oneri sono emanati solo successivamente o contestualmente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanzino le occorrenti risorse finanziarie.Pag. 59
  Ancora con riferimento agli ambiti di competenza della Commissione Finanze segnala gli articoli 39 e 40.
  L'articolo 39 dispone abrogazioni ulteriori rispetto a quelle già presenti in altri articoli.
  Anzitutto, la norma prevede l'abrogazione a decorrere dal 1o gennaio 2017, del decreto legislativo n. 28 del 2004, recante riforma della disciplina in materia di attività cinematografiche.
  Con riferimento alle materie di competenza della Commissione Finanze, segnala in particolare, come, in connessione con le nuove previsioni in materia di crediti d'imposta per il settore cinematografico, di cui alla Sezione II del Capo III (cioè di cui agli articoli da 15 a 21), la norma preveda l'abrogazione, a decorrere dalla medesima data dal 1o gennaio 2017, delle seguenti disposizioni, relative alla vigente disciplina in materia di crediti di imposta nel settore cinematografico e già illustrate nell'ambito della predetta Sezione II del Capo III:
   l'articolo 20 del decreto legislativo n. 60 del 1999;
   l'articolo 1, commi da 325 a 327 e da 329 a 337, della legge n. 244 del 2007;
   l'articolo 8 del decreto-legge n. 91 del 2013.

  Il comma 2 dispone, altresì, il mantenimento in bilancio, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, delle risorse già iscritte in bilancio ai sensi delle medesime disposizioni in materia di crediti di imposta e pari a 166.435.000 euro per il 2017, 166.014.428 euro per il 2018 e 166.435.000 euro a decorrere dal 2019, da destinare «ai crediti d'imposta previsti dal Capo III, Sezione II», del disegno di legge.
  L'articolo 40, già richiamato, stabilisce che i crediti d'imposta nuovamente disciplinati dagli articoli da 15 a 21 continuano ad essere disciplinati dai decreti emanati ai sensi della normativa vigente (articolo 20 del decreto legislativo n. 60 del 1999, articolo 1, commi da 325 a 337, legge finanziaria 2008, articolo 8 del decreto-legge n. 91 del 2013) sino all'emanazione della disciplina attuativa delle nuove disposizioni.
  L'articolo 41 prevede che le disposizioni recate dal provvedimento si applicano a decorrere dal 1o gennaio 2017, salve alcune (per le quali, dunque, si applicherà l'ordinario termine di 15 giorni relativo alla vacatio legis).
  Nello specifico, entreranno in vigore dopo 15 giorni dalla pubblicazione della legge:
   le disposizioni relative alle deleghe legislative, recate dagli articoli 33, 34, 35, nonché, con riferimento alla procedura, quelle recate dall'articolo 36;
   le disposizioni sulla vigilanza e le sanzioni, recate dall'articolo 37.

  Si riserva quindi di formulare una proposta di parere sul provvedimento.

  Maurizio BERNARDO, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame alla seduta già convocata per la giornata di domani, nel corso della quale sarà posta in votazione la proposta di parere che sarà formulata dal relatore.

  La seduta termina alle 14.25.

RISOLUZIONI

  Martedì 25 ottobre 2016. — Presidenza del presidente Maurizio BERNARDO. — Interviene il viceministro dell'economia e delle finanze Enrico Zanetti.

  La seduta comincia alle 14.25.

7-01098 Laffranco: Semplificazione degli adempimenti per la presentazione della dichiarazione di successione.
(Seguito della discussione e rinvio).

  La Commissione prosegue la discussione della risoluzione, rinviata nella seduta del 19 ottobre scorso.

Pag. 60

  Maurizio BERNARDO, presidente, informa che il primo firmatario della risoluzione, Laffranco, ha riformulato il suo atto di indirizzo (vedi allegato 1), sopprimendo le ultime quattro premesse.

  Michele PELILLO (PD) condivide pienamente il contenuto della risoluzione, come riformulata, e dichiara che essa è sottoscritta da tutti i componenti in Commissione del gruppo PD.

  Il Viceministro Enrico ZANETTI, anche alla luce della riformulazione della risoluzione, esprime su di esso la valutazione favorevole del Governo.

  Daniele PESCO (M5S) chiede di rinviare a domani la votazione della risoluzione.

  Maurizio BERNARDO, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito della discussione a una seduta da convocare per la giornata di domani, nel corso della quale si procederà alla votazione dell'atto di indirizzo.

  La seduta termina alle 14.30.

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA

  Martedì 25 ottobre 2016. — Presidenza del presidente Maurizio BERNARDO. — Interviene il viceministro dell'economia e delle finanze Enrico Zanetti.

  La seduta comincia alle 14.30.

Proposta di Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) n. 806/2014 al fine di istituire un sistema europeo di assicurazione dei depositi.
(COM (2015) 586 final).Comunicazione della Commissione: «Verso il completamento dell'Unione bancaria».
(COM (2015) 587 final).

(Seguito dell'esame congiunto, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del Regolamento, e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame congiunto dei provvedimenti, rinviato nella seduta del 28 gennaio scorso.

  Maurizio BERNARDO, presidente, ricorda che il relatore, Petrini, nella precedente seduta di esame ha illustrato il contenuto dei documenti.

  Paolo PETRINI (PD), relatore, segnala innanzitutto come i documenti in esame siano della massima importanza, essendo volti a completare il progetto di Unione bancaria. In tale ambito ricorda come la predetta Unione si basi su tre pilastri, dei quali i primi due, relativi, rispettivamente, alla creazione di un sistema unico di vigilanza e di un meccanismo unico di risoluzione delle crisi, sono già stati realizzati, mentre il terzo, concernente la creazione di un sistema europeo di garanzia dei depositi, costituisce l'oggetto della proposta di regolamento e della comunicazione in esame.
  A tale proposito auspica che il Governo e la Commissione europea procedano nella direzione di una rapida conclusione del processo di completamento dell'Unione bancaria, attraverso una sollecita attuazione del sistema europeo di assicurazione dei depositi, affinché il complessivo assetto del sistema bancario in Europa possa dirsi realmente migliorato in termini di efficienza e stabilità.
  Formula quindi una proposta di documento finale (vedi allegato 2) che contiene una valutazione positiva sui documenti, esprimendo due osservazioni.

  Daniele PESCO (M5S) rileva come, non essendo chiaro il meccanismo di attivazione e funzionamento del sistema comune europeo di assicurazione dei depositi bancari, vi sia il concreto rischio che, dopo aver partecipato con ingenti risorse Pag. 61alla costituzione del relativo fondo, il sistema bancario italiano si trovi, in caso di necessità, nell'impossibilità di utilizzarlo in modo diretto.

  Giovanni PAGLIA (SI-SEL) dichiara innanzitutto il proprio apprezzamento per il fatto che nella proposta di documento finale formulata dal relatore sia chiaramente indicato che l'approvazione del sistema comune di assicurazione dei depositi non dovrà essere subordinata all'introduzione di requisiti prudenziali sui titoli di Stato detenuti dalle banche.
  Al riguardo evidenzia infatti come l'introduzione di criteri e vincoli più stringenti con riferimento alla valutazione dei titoli di Stato italiani in possesso degli istituti bancari penalizzerebbe gravemente sia il Paese nel suo complesso sia il sistema bancario italiano, imponendo ulteriori requisiti di capitale.
  Ritiene quindi essenziale che su tale aspetto il Governo italiano sia assolutamente fermo sulle sue posizioni in sede europea e invita quindi il relatore a rafforzare in tal senso i rilievi contenuti nella proposta di documento finale.

  Ferdinando ALBERTI (M5S), nel ricordare come numerosi istituti bancari stiano procedendo ad aumentare il costo dei servizi bancari offerti ai clienti, in vista dell'introduzione della nuova normativa europea in materia di assicurazione dei depositi, rileva come, nell'ambito della discussione sull'ennesimo regolamento di matrice europea in materia di Unione bancaria, sia necessario porre la massima attenzione sugli aspetti concreti ad esso connessi in termini di maggiori costi per i consumatori.

  Alessio Mattia VILLAROSA (M5S), rileva in primo luogo come, nell'attuale stadio di realizzazione dell'Unione bancaria, sia tuttavia indispensabile svolgere una valutazione approfondita del quadro normativo complessivo in cui si inserirebbe il nuovo sistema europeo di assicurazione dei depositi.
  Al riguardo, con riferimento alla vicenda che ha coinvolto il Monte dei Paschi di Siena, per il quale non si è proceduto ad attivare la procedura di bail in, sottolinea come essa abbia reso evidenti i limiti del sistema unico di risoluzione delle crisi bancarie, il quale dovrebbe essere oggetto di una riflessione attenta da parte dei Parlamenti e dei Governi europei.
  In merito all'introduzione di un sistema europeo di garanzia dei depositi, rammenta inoltre come in Italia sia operante il Fondo interbancario di tutela dei depositi, il quale ha di recente modificato il proprio statuto al fine di renderlo conforme alla normativa europea sugli aiuti di Stato. In tale quadro ritiene indispensabile una più compiuta valutazione degli effetti dell'introduzione del nuovo sistema di garanzia, quantomeno in termini di armonizzazione con il predetto Fondo interbancario.
  In tale contesto, nel rilevare come il sistema di garanzia in esame entrerà in funzione solo progressivamente e riguarderà, nell'arco dei prossimi due anni, soltanto l'1 per cento dei depositi, chiede che la maggioranza e il Governo riflettano sull'evoluzione complessiva della normativa di derivazione europea sul settore bancario e che ne valutino attentamente gli effetti sociali, alla luce del dibattito in atto su questi temi anche negli altri Paesi europei. Tale esigenza appare ancora più pressante laddove si consideri che, nel caso di un'ulteriore crisi bancaria di proporzioni maggiori di quelle finora registratesi in Italia, si prospetterebbe molto seriamente il rischio di dover ricorrere al meccanismo del bail in, i cui effetti disastrosi non potrebbero essere accettati nemmeno dall'attuale maggioranza.
  Alla luce di tali considerazioni ritiene pertanto necessario che la Commissione utilizzi tutto il tempo necessario per valutare tali aspetti, prima di giungere alla votazione della proposta di documento finale.

  Maurizio BERNARDO, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame a una seduta da convocare nel corso della prossima settimana.

  La seduta termina alle 14.40.

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