CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 25 ottobre 2016
713.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Bilancio, tesoro e programmazione (V)
COMUNICATO
Pag. 22

SEDE CONSULTIVA

  Martedì 25 ottobre 2016. — Presidenza del presidente Francesco BOCCIA. – Interviene il viceministro dell'economia e delle finanze Enrico Morando.

  La seduta comincia alle 14.25.

Sull'ordine dei lavori.

  Giulio MARCON (SI-SEL) chiede chiarimenti circa il ritardo nella presentazione del disegno di legge di bilancio, sottolineando come la prospettiva della necessità di procedere da parte della Commissione Pag. 23bilancio anche all'esame, eventualmente congiuntamente alla Commissione finanze, del decreto-legge n. 193 del 2019, in materia fiscale, complichi notevolmente la situazione, determinando un prolungamento dei tempi e un esame difficoltoso. Stigmatizzando l'assenza di correttezza nelle relazioni fra il Governo ed il Parlamento, chiede chiarimenti al Governo, auspicando un intervento della Presidenza.

  Laura CASTELLI (M5S), associandosi alla richiesta del deputato Marcon, ribadisce la necessità di ottenere chiarimenti circa la tempistica relativa alla presentazione alla Camera del disegno di legge di bilancio. Auspica altresì di ricevere precisazioni da parte del Viceministro Morando in merito alla trasmissione del testo del citato decreto-legge, posto che il testo risulta già reperibile su alcuni siti non istituzionali.

  Maino MARCHI (PD) sottolinea preliminarmente che il testo del decreto-legge n. 193 del 2019, in materia fiscale, è già stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale ed è già stato presentato alla Camera, attendendosi solo l'assegnazione alle Commissioni competenti. Pur non nascondendo che l'eventuale necessità da parte della Commissione bilancio di procedere parallelamente anche all'esame del predetto decreto-legge potrebbe rendere più difficoltosa l'organizzazione dei lavori relativa all'esame del disegno di legge di bilancio, evidenzia la presenza di precedenti al riguardo.

  Rocco PALESE (Misto-CR), confermando le critiche e le preoccupazioni espresse circa i contenuti e la tempistica dell'esame dei due provvedimenti, nell'auspicare una rapida trasmissione del testo del disegno di legge di bilancio, ricorda che in realtà la legge n. 196 del 2009 aveva la sua ratio proprio nella semplificazione e razionalizzazione delle procedure.

  Francesco BOCCIA, presidente, comunica che la Presidenza della Camera, nella tarda giornata di ieri, ha assegnato l'esame in sede referente del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, recante Disposizioni urgenti in materia fiscale e per il finanziamento di esigenze indifferibili, alle Commissioni riunite V e VI.

  Il Viceministro Enrico MORANDO precisa che le misure caratterizzanti l'impianto del disegno di legge di bilancio sono già indicate nel Documento programmatico di bilancio, trasmesso nei termini previsti dalla normativa vigente sia alle istituzioni europee sia alle Camere. In merito al ritardo nella presentazione del disegno di legge di bilancio, precisa che il Ministero dell'economia e delle finanze è impegnato in un lavoro di trasposizione puntuale degli effetti finanziari della prima sezione del disegno di legge di bilancio sulla seconda sezione e che, trattandosi di un'innovazione, i tempi tecnici di tale operazione richiedono effettivamente un lasso di tempo maggiore rispetto al passato. Assicura comunque che il lavoro tecnico di predisposizione del predetto disegno di legge da parte del Ministero dell'economia e delle finanze terminerà nel corso di questa settimana, mentre poi la trasmissione definitiva del disegno di legge sarà decisa dalla Presidenza del Consiglio dei ministri. Nell'osservare che le forme e le procedure relative dell'esame parlamentare del decreto-legge in materia fiscale è rimesso all'autonomia delle Camere, riconosce comunque che l'esame congiunto di tale provvedimento da parte delle Commissioni V e VI potrebbe ritardare l'inizio dell'esame in sede referente del disegno di legge di bilancio.

  Giulio MARCON (SI-SEL) esprime disappunto circa la comunicazione con cui la Ministra per i rapporti con il Parlamento e le riforme costituzionali ha fatto presente che il decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, recante disposizioni urgenti in materia fiscale, è da considerarsi collegato alla manovra di finanza pubblica, dal momento che il collegamento di provvedimenti legislativi alla manovra di finanza pubblica sarebbe dovuta più correttamente avvenire con la Nota di aggiornamento Pag. 24del DEF 2016, recentemente esaminata dalle Camere.

  Francesco BOCCIA, presidente, comunica che, alla luce del ritardo nella presentazione alla Camera del disegno di legge di bilancio per il 2017, l'organizzazione delle modalità e dei tempi di esame del medesimo saranno comunque oggetto di discussione in sede di Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei Gruppi.

Disposizioni in materia di protezione dei minori stranieri non accompagnati.
C. 1658-A.
(Parere all'Assemblea).
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

  Francesco BOCCIA, presidente, ricorda che la Commissione bilancio aveva avviato l'esame, in sede consultiva, del provvedimento in oggetto ai fini del parere alla I Commissione e che tuttavia non ha potuto concludere il relativo iter in quanto il provvedimento stesso è pervenuto medio tempore all'esame dell'Assemblea, alla quale, nella seduta odierna, la Commissione è chiamata a esprimere il parere di competenza. Ricorda altresì che nella seduta del 18 ottobre 2016 la relatrice aveva chiesto alcuni chiarimenti in merito ai quali la rappresentante del Governo si era riservata di rispondere.

  Il Viceministro Enrico MORANDO segnala di non essere ancora in grado di rispondere in maniera esaustiva alle richieste di chiarimento formulate dalla relatrice nella seduta del 18 ottobre scorso, in quanto non sono ancora pervenuti tutti i necessari elementi istruttori di competenza dei Ministeri interessati. Ricorda infatti che il testo attualmente all'esame della Commissione bilancio presenta numerose modifiche rispetto a quello sul quale nella seduta del 14 gennaio 2015 la stessa Commissione aveva deliberato la richiesta di una relazione tecnica, pervenuta il 24 marzo 2015, nella quale, verificata negativamente dalla RGS, sono stati evidenziati alcuni aspetti problematici relativi ai profili di quantificazione e di copertura finanziaria. Precisa quindi che il Ministero dell'economia e delle finanze ha chiesto al Ministero dell'interno la redazione di una nuova relazione tecnica sul testo da ultimo predisposto dalla Commissione affari costituzionali, che non è ancora pervenuta, mentre è stata trasmessa dal predetto Ministero competente una nota tecnica che comunque fornisce alcuni chiarimenti. Fa presente comunque che il nuovo testo predisposto dalla Commissione di merito permette di superare alcune delle criticità sul piano finanziario presenti nel testo precedente, con riferimento al quale era stata predisposta la relazione tecnica.
  Rileva quindi che possono ritenersi superate le criticità segnalate con riferimento sia all'articolo 4, in materia di strutture di prima accoglienza dei minori stranieri non accompagnati, sia all'articolo 5, in materia di identificazione dei minori stranieri non accompagnati.
  Con riferimento all'articolo 6, in materia di indagini familiari, pur confermando che è possibile svolgere le attività in esso previste nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, ritiene opportuno introdurre un'apposita clausola di invarianza finanziaria.
  Evidenzia inoltre che l'articolo 8, che prevede il rimpatrio assistito del minore straniero non accompagnato, ha natura puramente ordinamentale.
  Per quanto riguarda invece il Sistema informativo nazionale dei minori stranieri non accompagnati, la cui istituzione è prevista dall'articolo 9 presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, avverte che è stato chiesto al predetto Ministero di fornire conferma sulla effettiva possibilità di svolgere i necessari adempimenti nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente. Pag. 25
  Infine in merito all'articolo 12, che prevede l'integrazione dei minori stranieri non accompagnati nel Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati, segnala che il Ministero dell'interno provvederà quanto prima ad aggiornare la quantificazione dei relativi oneri, sulla base della quale si valuterà l'eventuale necessità di integrare le risorse del Fondo per l'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati, utilizzati dall'articolo 21 per l'attuazione della predetta disposizione, con ulteriori disponibilità finanziarie.

  Paola BRAGANTINI (PD), relatrice, ringrazia il rappresentante del Governo per l'impegno che il Governo sta profondendo nell'istruttoria del provvedimento, allo scopo di giungere a una rapida soluzione delle problematiche di carattere finanziario dello stesso.

  Francesco BOCCIA, presidente, augurandosi che si possa giungere all'espressione del parere nel più breve tempo possibile, eventualmente anche nel prosieguo della giornata odierna, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Disposizioni concernenti il marchio italiano di qualità ecologica dei prodotti cosmetici.
C. 106 e abb.-A.
(Parere all'Assemblea).
(Esame e conclusione – Parere favorevole – Parere su emendamenti).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

  Paola BRAGANTINI (PD), relatrice, fa presente che il provvedimento, recante disposizioni concernenti il marchio italiano di qualità ecologica dei prodotti cosmetici, è stato già esaminato dalla Commissione bilancio ai fini dell'espressione del parere alle Commissioni riunite VIII e X. In particolare ricorda che seduta del 6 ottobre 2016 la Commissione bilancio ha espresso parere favorevole, con una condizione volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione. Nella seduta del 18 ottobre scorso, le Commissioni di merito hanno concluso l'esame in sede referente del provvedimento, apportando alcune modifiche al testo, anche per tener conto dei pareri espressi dalle Commissioni competenti in sede consultiva. È stato inoltre approvato un emendamento volto a recepire la condizione formulata dalla Commissione bilancio.
  Con riferimento alle ricordate modifiche, per quanto riguarda quelle che presentano profili finanziari, segnala che per le attività di supporto del Comitato per l'Ecolabel e l'Ecoaudit, previste dall'articolo 5 in capo all'Istituto superiore di sanità (ISS), appare necessario acquisire elementi volti a suffragare l'effettiva possibilità che le stesse possano essere svolte in condizioni di neutralità finanziaria, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Ritiene che andrebbe altresì confermato che le spese per la pubblicazione della sentenza di condanna sulla stampa a diffusione nazionale (articolo 8, comma 2) gravino esclusivamente sul soggetto condannato, non determinando quindi nuovi o maggiori oneri.

  Il Viceministro Enrico MORANDO assicura che le attività di supporto del Comitato per l'Ecolabel e l'Ecoaudit, previste in capo all'Istituto superiore di sanità (ISS), potranno essere svolte con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, come previsto dall'articolo 5. Evidenzia inoltre che le spese per la pubblicazione della sentenza di condanna sulla stampa a diffusione nazionale, di cui all'articolo 8, comma 2, graveranno esclusivamente sul soggetto condannato, non determinando quindi nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

  Paola BRAGANTINI (PD), relatrice, formula la seguente proposta di parere:
  «La V Commissione,
   esaminato il disegno di legge C. 106 e abb.-A, recante Disposizioni concernenti Pag. 26il marchio italiano di qualità ecologica dei prodotti cosmetici;
   preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:
    le attività di supporto del Comitato per l'Ecolabel e l'Ecoaudit, previste in capo all'Istituto superiore di sanità (ISS), potranno essere svolte con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, come previsto dall'articolo 5;
    le spese per la pubblicazione della sentenza di condanna sulla stampa a diffusione nazionale, di cui all'articolo 8, comma 2, graveranno esclusivamente sul soggetto condannato, non determinando quindi nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;
  esprime,

PARERE FAVOREVOLE».

  Il Viceministro Enrico MORANDO concorda con la proposta di parere formulata dalla relatrice.

  La Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

  Paola BRAGANTINI (PD), relatrice, fa presente che l'Assemblea ha trasmesso, in data odierna, il fascicolo n. 1 degli emendamenti.
  In relazione alle proposte emendative la cui quantificazione o copertura appare carente o inidonea, segnala l'emendamento Ricciatti 9.50, che è volto a prevedere che una quota dei diritti versati dai produttori ai sensi dell'articolo 7, commi 1 e 2, sia destinata a campagne di promozione e informative destinate ai consumatori e ai produttori di cosmetici. Fa presente come tale previsione sia in contrasto con la condizione – poi recepita nel testo in esame – posta nel parere espresso dalla Commissione bilancio il 6 ottobre 2016, volta alla soppressione della previsione che parte dei proventi relativi ai predetti diritti fossero destinate prioritariamente alle campagne di promozione, formazione, studio e ricerca.
  Con riferimento alle proposte emendative per le quali appare opportuno acquisire l'avviso del Governo, segnala la proposta emendativa Moretto 5.50, che è volta a prevedere che il Comitato si avvale anche di esperti di comprovata esperienza nel settore dermatologico e cosmetologico, che partecipano a titolo non oneroso, al fine di definire strumenti di calcolo e test specifici per la dermocompatibilità. Al riguardo, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo in merito agli eventuali effetti finanziari derivanti dalla proposta emendativa.
  Fa quindi presente che le restanti proposte emendative trasmesse non sembrano presentare profili problematici dal punto di vista finanziario.

  Il Viceministro Enrico MORANDO esprime parere contrario sulla proposta emendativa Ricciatti 9.50 in quanto, come evidenziato dalla relatrice, suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura. Esprime inoltre parere contrario sulla proposta emendativa Moretto 5.50, non ritenendo sufficiente ad escludere oneri per la finanza pubblica la previsione che la partecipazione di esperti al Comitato avvenga a titolo non oneroso, giacché tale previsione potrebbe essere compatibile con la corresponsione di rimborsi spese. Esprime inoltre parere contrario sull'articolo aggiuntivo Terzoni 4.01, che prevede l'introduzione dei marchi «BIO» e «ECO», in quanto suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura. Esprime infine nulla osta sulle restanti proposte emendative trasmesse.

  Paola BRAGANTINI (PD), relatrice, propone quindi di esprimere parere contrario sugli emendamenti 5.50 e 9.50 e sull'articolo aggiuntivo 4.01, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di Pag. 27idonea quantificazione e copertura, e nulla osta sulle restanti proposte emendative trasmesse.

  Il Viceministro Enrico MORANDO concorda con la proposta di parere formulata dalla relatrice.

  La Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

Modifiche alla legge 31 ottobre 1965, n. 1261, concernente il trattamento economico e previdenziale spettante ai membri del Parlamento.
C. 2354.
(Parere all'Assemblea).
(Esame e conclusione – Nulla osta – Parere su emendamenti).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

  Maino MARCHI (PD), relatore, fa presente che la proposta di legge in esame, di iniziativa parlamentare, reca modifiche alla legge n. 1261 del 1965, concernenti il trattamento economico e previdenziale spettante ai membri del Parlamento. Segnala di non aver osservazioni da formulare in merito ai profili di carattere finanziario del provvedimento, in quanto lo stesso reca norme complessivamente finalizzate al contenimento dei costi derivanti dall'espletamento del mandato da parte dei membri del Parlamento e dei componenti delle assemblee o dei consigli regionali. Propone pertanto di esprimere nulla osta sul provvedimento in esame.

  Il Viceministro Enrico MORANDO concorda con la proposta di parere del relatore.

  La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

  Maino MARCHI (PD), relatore, evidenzia che l'Assemblea, in data 25 ottobre 2016, ha trasmesso il fascicolo n. 1 degli emendamenti.
  Al riguardo segnala che per le seguenti proposte emendative appare opportuno acquisire l'avviso del Governo:
   Civati 1.70, che prevede, tra l'altro, il trasferimento della gestione previdenziale dei membri del Parlamento e dei consiglieri regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano all'INPS, demandando a tale ente anche la verifica dei requisiti per l'accesso al trattamento previdenziale nonché i controlli sul mantenimento degli stessi. Al riguardo, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo in merito agli eventuali effetti finanziari della proposta emendativa;
   Palese 8.13, la quale prevede, per i membri del Parlamento che siano altresì membri del Governo, la pubblicazione e l'aggiornamento dei dati relativi al complesso delle indennità riconosciute a ciascuno e la rendicontazione delle spese di soggiorno e viaggio eventualmente riconosciute, in una apposita sezione del sito internet del Governo, a cura di un Comitato istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, composto da tre esperti. Ai componenti del Comitato non sono riconosciute indennità, ad eccezione dei gettoni di presenza, per i giorni in cui si è effettivamente riunito il Comitato ed il rimborso delle spese sostenute. Al riguardo, reputa opportuno acquisire l'avviso del Governo in merito alla possibilità di attuare la proposta emendativa nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri.

  Osserva poi che le restanti proposte emendative trasmesse non sembrano presentare profili problematici dal punto di vista finanziario.

  Il Viceministro Enrico MORANDO esprime parere contrario su entrambe le proposte emendativa puntualmente segnalate dal relatore, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, privi di idonea quantificazione e copertura. In particolare, con riferimento all'emendamento Palese 8.13, Pag. 28osserva che gli oneri conseguono alla previsione della corresponsione di gettoni di presenza e rimborsi spese ai tre componenti del Comitato. Esprime infine nulla osta sulle restanti proposte emendative contenute nel fascicolo n. 1 degli emendamenti.

  Rocco PALESE (Misto-CR) invita il relatore e il rappresentante del Governo a riconsiderare il parere contrario espresso sull'emendamento a sua firma 8.13, in considerazione dell'importante effetto, ai fini della trasparenza, della disposizione che si vuole introdurre e dell'esiguità del relativo costo, da valutare anche in relazione ai notevoli effetti di risparmio del provvedimento.

  Il Viceministro Enrico MORANDO, sottolineando come gli emendamenti vadano valutati autonomamente e non in relazione agli effetti finanziari complessivi del provvedimento al quale si riferiscono, riconosce che gli oneri derivanti dall'emendamento Palese 8.13 sono di importo trascurabile e si rimette pertanto alle decisioni che la Commissione vorrà assumere al riguardo.

  Maino MARCHI (PD), relatore, pur concordando con le osservazioni del Viceministro relative all'onerosità dell'emendamento Palese 8.13, ritiene tuttavia che, in considerazione dell'esiguità di tali oneri, possa esprimersi sul medesimo nulla osta.
  Pertanto propone di esprimere parere contrario sull'emendamento 1.70, in quanto suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura, nonché di esprimere nulla osta sulle restanti proposte emendative trasmesse.

  Il Viceministro Enrico MORANDO concorda con la proposta di parere del relatore.

  La Commissione approva la proposta del relatore.

Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra la Repubblica italiana e la Romania per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali, con Protocollo aggiuntivo, fatta a Riga il 25 aprile 2015.
C. 3880 Governo.
(Parere alla III Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

  Francesco BOCCIA, presidente, in sostituzione del relatore, osserva che il disegno di legge reca la ratifica ed esecuzione della Convenzione tra la Repubblica italiana e la Romania per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali, con Protocollo aggiuntivo, fatta a Riga il 25 aprile 2015. La Convenzione aggiorna quella vigente tra Italia e Romania per evitare le doppie imposizioni, firmata a Bucarest il 14 gennaio 1977 e ratificata con la legge n. 680 del 1978. Il provvedimento è corredato di relazione tecnica. Esaminando in sintesi i contenuti dell'Accordo che modificano la Convenzione vigente e che presentano profili di carattere finanziario, le informazioni fornite dalla relazione tecnica, nonché gli elementi di analisi e le richieste di chiarimento considerati rilevanti ai fini di una verifica delle quantificazioni riportate nella relazione tecnica, segnala quanto segue.
  In merito ai profili di quantificazione, rileva che la Convenzione oggetto del disegno di legge di ratifica in esame aggiorna quella già in vigore tra i due Stati. Con riferimento alle disposizioni della Convenzione medesima oggetto di modifiche sostanziali (articoli 10, 11 e 12) considerate dalla relazione tecnica non formula osservazioni, in considerazione di quanto affermato dalla stessa relazione tecnica.
  In merito ai profili di copertura finanziaria, segnala che all'onere derivante dall'attuazione del disegno di legge di ratifica ed esecuzione, valutato in 18.000 euro annui a decorrere dal 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni del Fondo speciale di parte Pag. 29corrente di competenza del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale relativo al bilancio triennale 2016-2018, che reca le necessarie disponibilità. Sul punto ritiene comunque opportuna una conferma da parte del Governo.

  Il Viceministro Enrico MORANDO conferma che il fondo speciale di parte corrente di competenza del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, utilizzato a copertura degli oneri derivanti dal provvedimento, reca le necessarie disponibilità.

  Francesco BOCCIA, presidente, in sostituzione del relatore, propone quindi di esprimere parere favorevole sul provvedimento in oggetto.

  Il Viceministro Enrico MORANDO concorda con la proposta di parere formulata dal relatore.

  La Commissione approva la proposta di parere favorevole del relatore.

Disciplina del cinema e dell'audiovisivo.
C. 4080 Governo.
(Parere alla VII Commissione).
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

  Francesco LAFORGIA (PD), relatore, osserva che il provvedimento, di iniziativa governativa, collegato alla manovra di bilancio 2015-2017, reca norme per la disciplina del cinema, dell'audiovisivo e dello spettacolo nonché deleghe al Governo per la riforma normativa in materia di attività culturali. Rileva, altresì, che il testo, già approvato con modifiche dal Senato, è corredato di relazione tecnica, riferita al testo originario, che non reca un prospetto riepilogativo degli oneri. Esaminando le disposizioni considerate dalla relazione tecnica e quelle che presentano profili di carattere finanziario segnala quanto segue.
  In merito agli articoli da 1 a 3, che disciplinano oggetto, finalità e principi del provvedimento, trattandosi di norme di contenuto definitorio, non ha osservazioni da formulare.
  Riguardo all'articolo 4, che reca norme sulle funzioni e i compiti delle regioni, non ha osservazioni da formulare nel presupposto che le Film Commission, previste dagli ordinamenti regionali, siano istituite, laddove non presenti, e svolgano la propria attività nel rispetto degli obiettivi di finanza pubblica assegnati a ciascuna regione.
  Per quanto riguarda gli articoli 5 e 6, in materia di nazionalità italiana delle opere, non ha osservazioni da formulare. In merito all'articolo 7, che reca norme sulla tutela e la fruizione del patrimonio cinematografico ed audiovisivo – Cineteca nazionale –, non ha osservazioni da formulare, nel presupposto – sul quale ritiene opportuno acquisire una conferma – che la rete nazionale delle cineteche pubbliche possa effettivamente essere realizzata senza nuovi oneri per la finanza pubblica.
  Riguardo all'articolo 8, in materia di valorizzazione delle sale cinematografiche, non ha osservazioni da formulare per i profili di quantificazione, alla luce delle considerazioni espresse dalla relazione tecnica.
  Per quanto riguarda l'articolo 9, che reca disposizioni sulla tutela delle minoranze linguistiche, non ha osservazioni da formulare per i profili di quantificazione.
  In merito all'articolo 10, che reca norme sulle funzioni statali, non ha osservazioni da formulare considerato che la norma appare finalizzata ad individuare le funzioni e i compiti dell'amministrazione dello Stato in materia di promozione e tutela della cultura cinematografica e audiovisiva nell'ambito delle risorse già disponibili a legislazione vigente e nei limiti delle risorse riservate a tali finalità nell'ambito del Fondo di cui all'articolo 13.
  Per quanto riguarda l'articolo 11, che reca disposizioni sul Consiglio superiore del cinema e dell'audiovisivo, non ha osservazioni da formulare, nel presupposto Pag. 30che, come affermato dalla relazione tecnica, il funzionamento del Consiglio superiore del cinema e dell'audiovisivo e della relativa Segreteria tecnica venga assicurato a valere sulle risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente per il funzionamento degli altri organi collegiali operanti presso il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, competenti in materia cinematografica, di cui si prevede la soppressione in forza della norma in esame (sezione competente per il cinema della Consulta per lo spettacolo) e di altre disposizioni del provvedimento. Evidenzia peraltro che non vengono espressamente indicati gli importi che, per effetto delle soppressioni disposte, saranno specificatamente destinati all'istituzione ed al funzionamento del Consiglio superiore del cinema e dell'audiovisivo. In proposito ritiene opportuno acquisire elementi di valutazione. Non ha nulla da osservare, altresì, con riferimento ai profili di onerosità connessi ai rimborsi spese da riconoscere ai componenti del Consiglio superiore, ai sensi del comma 7, preso atto di quanto affermato dalla relazione tecnica, in base alla quale questi saranno comunque inferiori rispetto a quelli complessivamente previsti a normativa vigente per le medesime finalità per i suddetti organismi collegiali.
  Riguardo all'articolo 12, che prevede gli obiettivi e le tipologie di intervento, non ha osservazioni da formulare per i profili di quantificazione.
  Per quanto riguarda l'articolo 13 e l'articolo 39, comma 1, lettera b), che recano norme sul Fondo per lo sviluppo degli investimenti nel cinema e nell'audiovisivo, in merito ai profili di quantificazione evidenzia preliminarmente che la norma di cui all'articolo 13, comma 2, dispone che il livello complessivo di finanziamento degli interventi del settore sia parametrato annualmente all'11 per cento delle entrate effettivamente versate nel bilancio dello Stato nell'anno precedente derivanti dall'IRES e dall'IVA versati in specifici settori. Essa dispone, altresì, che il medesimo finanziamento non possa comunque risultare inferiore a 400 milioni. Poiché le disposizioni che indicano i relativi mezzi di copertura, ai sensi degli articoli 38 e 39, comma 2, individuano le relative risorse fino al predetto importo di 400 milioni, ritiene che andrebbe chiarito con quali risorse si possa far fronte all'eventuale eccedenza, rispetto a tale importo qualora l'applicazione del suindicato parametro dell'11 per cento dovesse dar luogo ad un ammontare superiore a 400 milioni. Ritiene che andrebbe altresì chiarito quale sia il livello minimo di dotazione del Fondo di cui all'articolo 13, tenuto conto che alla determinazione dell'importo minimo complessivo di 400 milioni concorrono anche risorse che, in base al testo e alla relazione tecnica, sarebbero mantenute in bilancio nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.
  Per quanto riguarda l'articolo 14, sui requisiti di ammissione e sui casi di esclusione delle opere cinematografiche e audiovisive, non ha osservazioni da formulare per i profili di quantificazione.
  In merito agli articoli da 15 a 21, 39, comma 1, lettere a), c) e d) e comma 2, e 40, che recano disposizioni sul credito d'imposta settore cinematografico, prende atto di quanto evidenziato nella norma e ribadito dalla relazione tecnica in merito al fatto che le aliquote dei crediti d'imposta saranno determinate in misura tale da assicurare il rispetto del limite di spesa complessivo. Tanto premesso andrebbero chiariti i meccanismi procedurali volti a garantire il rispetto di tale limite pur in presenza di un automatismo nella fruizione individuale dei benefici, insito nel sistema della compensazione. A tal fine, andrebbe altresì chiarito se il limite di spesa sarà determinato tenendo conto anche della modulazione degli effetti per cassa, che potrebbe risultare diversa da quella per competenza; ciò anche in considerazione del fatto che la prevista possibilità di cedere tali crediti appare suscettibile di determinare una maggiore tempestività nella fruizione del beneficio rispetto ai tempi ordinari di fruizione dei crediti d'imposta. Sul punto ritiene opportuno l'avviso del Governo. Infine andrebbe Pag. 31chiarito se i limiti di spesa complessivi terranno conto della possibilità di una maggiore fruizione dei benefici rispetto a quanto previsto a legislazione vigente, per effetto dell'irrilevanza, attualmente prevista solo per alcune fattispecie, delle agevolazioni in esame ai fini della determinazione del limite massimo dei crediti d'imposta fruibili annualmente.
  Riguardo all'articolo 22, che prevede agevolazioni fiscali e finanziarie, non ha osservazioni da formulare.
  In merito agli articoli da 23 a 25, in materia di contributi automatici per le opere cinematografiche e audiovisive, osserva che le disposizioni in esame specificano che i contributi automatici saranno finanziati a valere sul Fondo per il cinema e l'audiovisivo e che le modalità applicative saranno definite, con decreto, nei limiti delle risorse a tal fine disponibili. In proposito, osserva peraltro che i contributi in questione sono definiti «automatici». Andrebbe quindi chiarito in base a quali meccanismi procedurali si intenda garantire tale automatismo, salvaguardando nel contempo il rispetto degli indicati limiti di spesa. Quanto all'articolo 24, comma 3, andrebbero acquisiti chiarimenti al fine di verificare che la procedura prevista non incida su posizioni soggettive attualmente esistenti ovvero su impegni di spesa già assunti.
  Riguardo all'articolo 26, che prevede contributi selettivi, osserva che le disposizioni specificano che i contributi selettivi verranno erogati a valere sul Fondo per lo sviluppo degli investimenti nel cinema e nell'audiovisivo e che l'articolo 13, comma 5, del provvedimento in esame chiarisce che l'importo complessivo per i contributi di cui agli articoli 26 e 27 non può essere inferiore al 15 per cento e superiore al 18 per cento del Fondo medesimo. Andrebbero pertanto acquisiti chiarimenti in merito alle procedure di determinazione e attribuzione delle risorse da destinare alle provvidenze in esame, che dovranno essere idonee a garantire il rispetto dei predetti limiti complessivi. In proposito, ritiene utile acquisire la valutazione del Governo, considerate altresì le numerose finalizzazioni del Fondo, anche in attuazione degli articoli da 23 a 26, e la previsione di riserve di risorse per specifiche finalità, ai sensi degli articoli 28, 29 e 30. Con riferimento agli oneri relativi al rimborso delle spese sostenute dai cinque esperti di cui al comma 2 – a valere sul capitolo 6120 del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo – la relazione tecnica afferma che viene contestualmente disposta la soppressione della Commissione per la cinematografia e della Giuria per i premi di qualità, di cui rispettivamente all'articolo 8 e all'articolo 13, comma 7, del decreto legislativo n. 28 del 2004, provvedimento abrogato dal successivo articolo 39, comma 1, lettera b). In proposito, pur tenendo conto della presumibile, contenuta incidenza delle spese in questione, considera utile acquisire un chiarimento dal Governo circa la quota effettiva del capitolo 6120 destinata alla copertura degli oneri derivanti dai cinque esperti, atteso che sul medesimo capitolo sono coperte anche le spese connesse all'istituzione del Consiglio superiore del cinema, di cui all'articolo 11.
  Per quanto riguarda l'articolo 27, che prevede contributi alle attività e alle iniziative di promozione cinematografica e audiovisiva, rileva che i contributi previsti dalle disposizioni in esame sono coperti a valere sul Fondo di cui all'articolo 13. Ciò premesso, ritiene utile acquisire conferma che – stanti le numerose finalizzazioni del Fondo, anche in attuazione dei precedenti articoli da 23 a 26, e la previsione di riserve di risorse per specifiche finalità, ai sensi degli articoli 28, 29 e 30 – le risorse disponibili siano sufficienti ad assicurare il finanziamento degli interventi previsti.
  Riguardo all'articolo 28, che prevede un piano straordinario per il potenziamento del circuito delle sale cinematografiche e polifunzionali, per quanto riguarda l'utilizzo del Fondo per il cinema e l'audiovisivo, rinvia a quanto osservato in relazione all'articolo 13. Andrebbe altresì acquisita la valutazione del Governo in merito alla possibilità di garantire il complesso degli Pag. 32interventi a carico del Fondo pur in presenza di riserve di risorse, quali quella in esame, destinate a specifiche finalità.
  In merito all'articolo 29, che disciplina il piano straordinario per la digitalizzazione del patrimonio cinematografico e audiovisivo, per quanto riguarda l'utilizzo del Fondo per il cinema e l'audiovisivo, rinvia a quanto osservato in relazione all'articolo 13. Andrebbe altresì acquisita la valutazione del Governo in merito alla possibilità di garantire il complesso degli interventi a carico del Fondo pur in presenza di riserve di risorse, quali quella in esame, destinate a specifiche finalità.
  Riguardo all'articolo 30, che prevede una sezione speciale per l'audiovisivo del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, per quanto riguarda l'utilizzo del Fondo per il cinema e l'audiovisivo, rinvia a quanto osservato in relazione all'articolo 13. Andrebbe altresì acquisita la valutazione del Governo in merito alla possibilità di garantire il complesso degli interventi a carico del Fondo pur in presenza di riserve di risorse, quali quella in esame, destinate a specifiche finalità.
  In merito all'articolo 31, che prevede misure dirette a favorire una migliore distribuzione delle opere cinematografiche, prende atto di quanto affermato dalla relazione tecnica in merito alla possibilità, per l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, di svolgere le attività previste dalla norma in esame con le risorse disponibili a legislazione vigente.
  Riguardo all'articolo 32, che prevede l'istituzione del registro pubblico delle opere cinematografiche e audiovisive, evidenzia che la disposizione assegna al Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo il compito di tenuta ed aggiornamento del pubblico registro cinematografico, attualmente gestito dalla SIAE, soggetto esterno al perimetro della pubblica amministrazione ai fini dei conti europei. Rileva altresì che, ai sensi del comma 7, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sono determinate le caratteristiche del Registro, prevedendo anche il pagamento di tariffe per la tenuta del registro. In proposito ritiene utile una conferma circa l'idoneità del gettito tariffario a garantire la copertura dei costi relativi alla gestione del registro, anche sotto il profilo dell'allineamento temporale. Riguardo all'articolo 33, che prevede una delega al Governo in materia di tutela dei minori nel settore cinematografico e audiovisivo, nel prendere atto di quanto affermato dalla relazione tecnica, secondo cui la sostituzione delle attuali commissioni con il nuovo organismo comporterà una riduzione nella composizione di organismi collegiali e la copertura finanziaria dovrà essere definita in sede di esercizio della delega legislativa, non ha osservazioni da formulare per i profili di quantificazione. Ciò anche alla luce di quanto disposto dall'articolo 36, comma 3, del disegno di legge in esame, secondo il quale i decreti legislativi previsti dalle deleghe in esame dai quali derivino nuovi o maggiori oneri sono emanati solo successivamente o contestualmente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanzino le occorrenti risorse finanziarie, e dall'articolo 38, comma 3, che rinvia anch'esso – con riferimento al complesso delle deleghe previste dal provvedimento in esame – all'articolo 17, comma 2, della legge di contabilità pubblica.
  Per quanto riguarda l'articolo 34, che prevede una delega al Governo per la riforma della promozione delle opere europee e italiane da parte dei fornitori di servizi di media audiovisivi, non ha osservazioni da formulare per i profili di quantificazione. Ciò anche alla luce di quanto disposto dall'articolo 36, comma 3, del disegno di legge in esame, secondo il quale i decreti legislativi previsti dalle deleghe in esame dai quali derivino nuovi o maggiori oneri sono emanati solo successivamente o contestualmente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanzino le occorrenti risorse finanziarie, e dall'articolo 38, comma 3, che rinvia anch'esso – con riferimento al complesso delle deleghe previste dal provvedimento in esame – all'articolo 17, comma 2, della legge di contabilità pubblica. In merito all'articolo 35, che prevede una delega al Governo per la riforma delle norme in materia di Pag. 33rapporti di lavoro nel settore cinematografico e audiovisivo, non ha osservazioni da formulare per i profili di quantificazione. Ciò anche alla luce di quanto disposto dall'articolo 36, comma 3, del disegno di legge in esame, secondo il quale i decreti legislativi previsti dalle deleghe in esame dai quali derivino nuovi o maggiori oneri sono emanati solo successivamente o contestualmente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanzino le occorrenti risorse finanziarie, e dall'articolo 38, comma 3, che rinvia anch'esso – con riferimento al complesso delle deleghe previste dal provvedimento in esame – all'articolo 17, comma 2, della legge di contabilità pubblica.
  Riguardo all'articolo 36, che prevede una procedura di adozione dei decreti legislativi, non ha osservazioni da formulare per quanto riguarda i profili di quantificazione.
  In merito all'articolo 37, che reca disposizioni sulla vigilanza e sulle sanzioni, non ha osservazioni da formulare per i profili di quantificazione.
  Per quanto riguarda l'articolo 38, che reca disposizioni sulla copertura finanziaria, rileva preliminarmente che l'articolo in commento reca la copertura finanziaria degli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 13 del provvedimento in esame, concernente l'istituzione del Fondo per lo sviluppo degli investimenti nel cinema e nell'audiovisivo. In particolare, esso prevede che ai suddetti oneri – pari a euro 233.565.000 per l'anno 2017, euro 233.985.572 per l'anno 2018 ed euro 233.565.000 a decorrere dall'anno 2019 – si provveda con le seguenti modalità: quanto a euro 63.587.593 annui a decorrere dall'anno 2017, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa concernente il Fondo unico per lo spettacolo, limitatamente alle quote relative alle risorse per il finanziamento delle attività di produzione e di promozione cinematografica (capitoli 8570 e 8573 dello stato di previsione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo); quanto a euro 19.605.576 annui a decorrere dall'anno 2017, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa recante l'istituzione del Fondo per la produzione, la distribuzione, l'esercizio e le industrie tecniche (capitolo 8571 dello stato di previsione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo); quanto a 30 milioni di euro per l'anno 2017, a euro 150.792.403 per l'anno 2018 e a euro 150.371.831 a decorrere dall'anno 2019, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica (capitolo 3075 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze); quanto a euro 120.371.831 per l'anno 2017, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale di competenza del Ministero dell'economia e delle finanze relativo al bilancio 2016-2018, che reca le necessarie disponibilità. Ciò posto, in riferimento alle prime due modalità di copertura sopra illustrate, osserva che sui rispettivi capitoli di bilancio risultano effettivamente allocate, per gli anni 2017 e 2018, risorse per un ammontare equivalente agli importi ivi indicati. A tale proposito, non ha osservazioni da formulare nel presupposto – sul quale ritiene necessario acquisire una conferma da parte del Governo – che i predetti capitoli di bilancio rechino anche per gli anni successivi al 2018 stanziamenti adeguati. Con riferimento alla copertura a valere sul Fondo per interventi strutturali di politica economica, ritiene invece opportuno che il Governo assicuri che l'utilizzo di tale Fondo, negli importi ivi previsti, non sia suscettibile di compromettere la realizzazione degli interventi eventualmente già programmati a valere sulle risorse del Fondo medesimo. Con riferimento alla copertura a valere sul Fondo speciale di conto capitale di competenza del Ministero dell'economia e delle finanze, osserva che, da un punto di vista formale, la riduzione delle proiezioni andrebbe puntualmente riferita al solo anno 2017. Da un punto di vista formale, andrebbe inoltre valutata l'opportunità di specificare, tanto all'alinea quanto alla lettera c) del comma 1, il carattere «annuo» degli oneri – e della relativa copertura Pag. 34finanziaria – previsti a regime a decorrere dal 2019. Segnala che il comma 3 dell'articolo in esame stabilisce, infine, che dall'attuazione dei decreti legislativi previsti dal presente provvedimento non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Esso prevede altresì che, in conformità all'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, qualora uno o più decreti legislativi determinino nuovi o maggiori oneri che non trovino compensazione al proprio interno, i medesimi decreti saranno emanati solo successivamente o contestualmente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanzino le occorrenti risorse finanziarie. Al riguardo non ha osservazioni da formulare, salvo registrare che tale disposizione di carattere generale sembrerebbe sostanzialmente ricomprendere quella di contenuto analogo già recata dal comma 3 dell'articolo 36, relativo alla procedura di adozione dei decreti legislativi ai sensi degli articoli da 33 a 35 del presente provvedimento.

  Il Viceministro Enrico MORANDO deposita agli atti della Commissione la relazione tecnica aggiornata, ai sensi dell'articolo 17, comma 8, della legge n. 196 del 2009, al passaggio del provvedimento tra i due rami del Parlamento, positivamente verificata dalla Ragioneria generale dello Stato. Nel riservarsi di fornire in una prossima seduta i chiarimenti richiesti dal relatore, si limita sin d'ora a precisare, con riferimento all'istituzione del Fondo per lo sviluppo degli investimenti nel cinema e nell'audiovisivo di cui all'articolo 13, che il livello complessivo di finanziamento degli interventi nel settore, cui il Fondo in parola risulta destinato, sarà parametrato annualmente all'11 per cento delle entrate effettivamente incassate dal bilancio dello Stato nell'anno precedente derivanti dall'IRES e dall'IVA versati in specifici settori, comunque in misura non inferiore a 400 milioni di euro. A tale riguardo, chiarisce che, qualora l'applicazione del predetto parametro dell'11 per cento dovesse dare luogo ad un ammontare superiore a 400 milioni di euro, dalle disposizioni in esame non è dato desumere elementi a sostegno di un automatico trasferimento in favore del Fondo citato delle risorse eccedenti la predetta soglia.

  Francesco BOCCIA, presidente, non essendovi obiezioni, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 15.15.

DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO

  Martedì 25 ottobre 2016. — Presidenza del presidente Francesco BOCCIA. – Interviene il viceministro dell'economia e delle finanze Enrico Morando.

  La seduta comincia alle 15.15.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2014/66/UE sulle condizioni di ingresso e soggiorno dei dirigenti, lavoratori specializzati, lavoratori in formazione di Paesi terzi nell'ambito di trasferimenti intra societari.
Atto n. 338.
(Rilievi alla I Commissione).
(Esame ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del regolamento, e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto legislativo in oggetto.

  Edoardo FANUCCI (PD), relatore, esaminando in sintesi i contenuti delle disposizioni dello schema di decreto che presentano profili di carattere finanziario e le informazioni fornite dalla relazione tecnica, ed esponendo gli elementi di analisi e le richieste di chiarimento considerati rilevanti ai fini di una verifica delle quantificazioni riportate nella relazione tecnica, segnala quanto segue. In merito ai profili Pag. 35di quantificazione, per quanto riguarda le amministrazioni pubbliche interessate – Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, Ministero dell'interno e Ministero del lavoro e delle politiche sociali –, non ha osservazioni da formulare, nel presupposto, sul quale considera opportuna una conferma, che il provvedimento in esame non innovi sostanzialmente rispetto ai compiti già previsti a legislazione vigente. Rileva, inoltre, che gli oneri derivanti dal rilascio dei documenti in formato elettronico sono a carico degli stranieri richiedenti, come specificato dalla relazione tecnica. Per quanto attiene ad eventuali oneri di ordine previdenziale e sanitario, fa presente che le disposizioni prevedono espressamente per ambedue le categorie di lavoratori interessate (lavoratori stranieri soggiornanti al di fuori dell'Unione europea e lavoratori stranieri già in possesso di un permesso di soggiorno rilasciato da uno Stato membro) l'adempimento degli obblighi previdenziali e assistenziali previsti dalla normativa italiana. In merito alle corrispondenti prestazioni dovute nei confronti dei lavoratori e degli eventuali familiari, non formula quindi osservazioni, nel presupposto che, tenendo conto delle platee interessate, non risultino sostanzialmente modificate le relative previsioni tendenziali di spesa, riferite ai flussi attesi. In proposito considera utile una conferma. Per quanto attiene all'esenzione dal visto per i lavoratori già in possesso di un permesso di soggiorno rilasciato da uno Stato membro UE e per i loro familiari, prende atto di quanto affermato dalla relazione tecnica circa la marginalità della relativa perdita di gettito.

  Il Viceministro Enrico MORANDO si riserva di fornire i chiarimenti richiesti dal relatore.

  Francesco BOCCIA, presidente, non essendovi obiezioni, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2014/95/UE recante modifica della direttiva 2013/34/UE per quanto riguarda la comunicazione di informazioni di carattere non finanziario e di informazioni sulla diversità da parte di talune imprese e di taluni gruppi di grandi dimensioni.
Atto n. 347.
(Rilievi alle Commissioni II e VI).
(Esame ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole).

  La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto legislativo in oggetto.

  Edoardo FANUCCI (PD), relatore, esaminando in sintesi i contenuti delle disposizioni dello schema di decreto che presentano profili di carattere finanziario e le informazioni fornite dalla relazione tecnica, non ha osservazioni da formulare in merito ai profili di quantificazione, alla luce di quanto evidenziato dalla medesima relazione tecnica. Tanto premesso, propone pertanto di esprimere sullo schema di decreto in esame una valutazione favorevole.

  Il Viceministro Enrico MORANDO concorda con la proposta di valutazione favorevole formulata dal relatore, attesa l'insussistenza di profili problematici dal punto di vista finanziario.

  La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

  La seduta termina alle 15.20.

SEDE CONSULTIVA

  Martedì 25 ottobre 2016. — Presidenza del vicepresidente Edoardo FANUCCI. – Interviene la sottosegretaria di Stato all'ambiente e alla tutela del territorio e del mare Silvia Velo.

  La seduta comincia alle 16.25.

Pag. 36

Disposizioni concernenti il marchio italiano di qualità ecologica dei prodotti cosmetici.
C. 106 e abb.-A.
(Parere all'Assemblea).
(Parere su emendamenti).

  Edoardo FANUCCI, presidente, in sostituzione della relatrice, avverte che l'Assemblea ha trasmesso il subemendamento 0.5.50.1 delle Commissioni che modifica la clausola di invarianza finanziaria contenuta nell'emendamento Moretto 5.50, sul quale la Commissione bilancio aveva già deliberato nella giornata odierna parere contrario in ragione del fatto che la predetta clausola di invarianza non risultava correttamente formulata. Segnala pertanto che, poiché la clausola di invarianza viene ora adeguatamente riformulata dal subemendamento in esame, nel senso di stabilire che agli esperti che parteciperanno al Comitato previsto dall'articolo 5 del provvedimento in titolo non sarà corrisposto alcun compenso, indennità, rimborso spese o emolumento comunque denominato, propone di revocare il parere contrario precedentemente deliberato e di esprimere parere favorevole sull'emendamento Moretto 5.50, a condizione che sia approvato il subemendamento 0.5.50.1 delle Commissioni. Ciò posto, formula quindi la seguente proposta di parere:
  «La V Commissione,
   riesaminato l'emendamento 5.50 ed esaminato il subemendamento 0.5.50.1 delle Commissioni al disegno di legge C. 106 e abb.-A, recante Disposizioni concernenti il marchio italiano di qualità ecologica dei prodotti cosmetici,
  esprime

PARERE FAVOREVOLE
   sull'emendamento 5.50 con la condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione, che sia approvato il subemendamento 0.5.50.1 delle Commissioni.

  Conseguentemente, si intende revocato il parere contrario espresso nell'odierna seduta sull'emendamento 5.50».

  La sottosegretaria Silvia VELO concorda con la proposta di parere testé formulata dal relatore.

  La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

  La seduta termina alle 16.30.

AVVERTENZA

  Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 02/2016, concernente studio, progettazione e qualifica del futuro «Elicottero da esplorazione e scorta» e relativo supporto logistico iniziale.
Atto n. 340.