CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 20 ottobre 2016
712.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Commissione parlamentare per le questioni regionali
COMUNICATO
Pag. 72

SEDE CONSULTIVA

  Giovedì 20 ottobre 2016. — Presidenza del presidente Gianpiero D'ALIA.

  La seduta comincia alle 8.45.

Disposizioni in materia di protezione dei minori stranieri non accompagnati.
Nuovo testo C. 1658 Zampa.
(Parere alla I Commissione della Camera).
(Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni).

  La Commissione inizia l'esame.

  La deputata Gessica ROSTELLATO (PD), relatrice, ricorda che la Commissione è chiamata ad esprimere il parere alla I Commissione Affari costituzionali della Camera sulla proposta di legge C. 1658 Zampa, recante «Disposizioni in materia di protezione dei minori stranieri non accompagnati», come risultante dagli emendamenti approvati dalla Commissione di merito.
  La proposta di legge introduce una serie di modifiche alla normativa vigente con la finalità di definire una disciplina unitaria organica sui minori stranieri non accompagnati, che al contempo rafforzi gli strumenti di tutela garantiti dall'ordinamento e cerchi di assicurare maggiore omogeneità nell'applicazione delle disposizioni in tutto il territorio nazionale.
  In particolare, l'articolo 1 circoscrive l'applicazione della legge ai minori stranieri Pag. 73non accompagnati (come definiti nell'articolo 2) in ragione della loro condizione. Viene quindi affermato il principio in base al quale, a prescindere dall'intenzione di richiedere protezione internazionale, i minori stranieri non accompagnati sono titolari dei diritti in materia di protezione dei minori a parità di trattamento con i minori di cittadinanza italiana o dell'Unione europea. Tutte le disposizioni previste dal testo della proposta di legge sono quindi applicate ai minori stranieri non accompagnati, in ragione della loro condizione di maggiore vulnerabilità.
  L'articolo 2 reca una nuova definizione di minore straniero non accompagnato, con la quale si intende il minorenne non avente cittadinanza italiana o dell'Unione europea che si trova per qualsiasi causa nel territorio dello Stato o che è altrimenti sottoposto alla giurisdizione italiana privo di assistenza e di rappresentanza da parte dei genitori o di altri adulti per lui legalmente responsabili in base alle legge vigenti nell'ordinamento italiano.
  L'articolo 3 conferma il divieto di espulsione del minore già previsto dal testo unico sull'immigrazione, introducendo esplicitamente anche il divieto di respingimento alla frontiera dei minori stranieri non accompagnati, respingimento che non può essere disposto in alcun caso. Viene inoltre specificato che tale provvedimento può essere adottato in ogni caso a condizione che esso non comporti «un rischio di danni gravi per il minore»; la decisione del tribunale per i minorenni deve essere assunta tempestivamente e comunque nel termine di trenta giorni.
  L'articolo 4 interviene sui termini della prima accoglienza dei minori stranieri non accompagnati, riducendo da sessanta a trenta giorni il tempo massimo in cui gli stessi devono rimanere nelle strutture di prima accoglienza. In tale ambito si svolge l'identificazione del minore – per la quale è introdotto il termine massimo di dieci giorni – e l'eventuale accertamento dell'età. In tali strutture, inoltre, i minori ricevono, con modalità adeguate alla loro età, ogni informazione sui diritti riconosciuti al minore e sulle modalità di esercizio di tali diritti, compreso quello di chiedere la protezione internazionale. Il testo specifica altresì che tali strutture devono essere destinate ai minori.
  L'articolo 5 introduce nel decreto legislativo n. 142 del 2015 un nuovo articolo 19-bis, volto a disciplinare in maniera uniforme sul territorio nazionale la procedura di identificazione del minore, che costituisce il passaggio fondamentale per l'accertamento della minore età, da cui a sua volta dipende la possibilità di applicare le misure di protezione. La nuova procedura standardizza alcuni principi, prevede in successione graduale gli interventi da compiere ai fini dell'identificazione e stabilisce alcune garanzie procedimentali e sostanziali a tutela dei minori.
  L'articolo 6 introduce alcune modifiche alla disciplina delle indagini familiari.
  L'articolo 7 assegna agli enti locali il compito di promuovere la sensibilizzazione e la formazione di affidatari per accogliere minori non accompagnati, in modo da favorire l'affidamento familiare in luogo del ricovero in una struttura di accoglienza.
  L'articolo 8 modifica la disciplina del c.d. rimpatrio assistito.
  L'articolo 9 istituisce il Sistema informativo nazionale dei minori non accompagnati presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
  L'articolo 10 disciplina le questioni relative al permesso di soggiorno rilasciabile ai minori stranieri per i quali sono vietati il respingimento o l'espulsione, contemplando due sole tipologie di permesso di soggiorno: quello per minore età e quello per motivi familiari.
  L'articolo 11 prevede che presso ogni tribunale per i minorenni, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della legge, è istituito un elenco di tutori volontari disponibili ad assumere la tutela di un minore straniero non accompagnato o di più minori, quando la tutela riguarda fratelli o sorelle. All'elenco possono essere iscritti cittadini selezionati e formati dai Garanti regionali per l'infanzia e l'adolescenza, i quali possono collaborare con i tribunali per promuovere la nomina dei Pag. 74tutori volontari. Laddove il Garante regionale non sia stato nominato, provvede il Garante nazionale con il supporto di associazioni esperte nel settore delle migrazioni e dei minori.
  L'articolo 12 introduce alcune modifiche al quadro normativo vigente in materia di accoglienza dei minori stranieri non accompagnati, che si fonda attualmente sulle previsioni dell'articolo 19 del decreto legislativo n. 142 del 2015. Viene innanzitutto previsto che tutti i minori non accompagnati, indipendentemente dalla richiesta di protezione internazionale, possono accedere al Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati – SPRAR. La capienza del sistema dovrà pertanto essere commisurata alle effettive presenze dei minori sul territorio nazionale. Conseguentemente, viene modificata la denominazione del programma di accoglienza in «sistema di protezione per richiedenti asilo, rifugiati e minori stranieri non accompagnati». In secondo luogo, il testo individua alcuni criteri da rispettare nell'assegnazione delle strutture di lungo periodo. A tale fine, è introdotto un comma 2-bis all'articolo 19 del decreto legislativo 142 del 2015, in base al quale nella scelta della struttura disponibile, occorre tenere in considerazione gli elementi emersi in sede di colloquio con il minore, in relazione alla tipologia dei servizi offerti dalla struttura di accoglienza. Le strutture nelle quali vengono accolti i minorenni stranieri non accompagnati devono soddisfare gli standard minimi dei servizi e dell'assistenza forniti dalle strutture residenziali per minorenni ed essere autorizzate o accreditate ai sensi della normativa nazionale e regionale in materia. La non conformità con le dichiarazioni rese ai fini dell'accreditamento, comporta la cancellazione della struttura di accoglienza dal sistema. Un'ulteriore modifica è disposta in relazione al comma 3 del citato articolo 19, in base al quale in caso di temporanea indisponibilità nelle strutture di cui sopra, l'assistenza e l'accoglienza del minore sono temporaneamente assicurate dal comune dove si trova il minore, secondo gli indirizzi stabiliti dal tavolo di coordinamento nazionale istituito dall'articolo 16 del decreto legislativo n. 142 del 2015 presso il Ministero dell'interno, tavolo di coordinamento che ha il compito di programmare gli interventi del sistema di accoglienza, compresi i criteri di ripartizione regionale dei posti disponibili. I comuni che assicurano l'attività di accoglienza accedono ai contributi disposti dal Ministero dell'interno a valere sul Fondo nazionale per i minori non accompagnati. In particolare, per tali ipotesi la modifica fa salva la possibilità di trasferimento del minore in altro comune, nonché richiama di nuovo il superiore interesse del minore, quale criterio prioritario nella scelta.
  L'articolo 13 interviene in riferimento alla possibilità di convertire il permesso di soggiorno al compimento della maggiore età. Viene, fra le altre, introdotta una nuova disposizione che prevede l'affidamento ai servizi sociali fino al ventunesimo anno di età per quei minori che hanno intrapreso un percorso di integrazione ma che raggiunta la maggiore età necessitano di un supporto prolungato di assistenza.
  L'articolo 14 afferma la garanzia piena dell'assistenza sanitaria ai minori stranieri non accompagnati, prevedendo la loro iscrizione obbligatoria al Servizio sanitario nazionale anche nelle more del rilascio del permesso di soggiorno, dopo il loro ritrovamento nel territorio nazionale a seguito della segnalazione. Viene inoltre specificato che, in caso di minori non accompagnati, l'iscrizione al Servizio sanitario nazionale è richiesta dall'esercente la potestà genitoriale, anche in via temporanea, o dal responsabile della struttura di prima accoglienza.
  In relazione al diritto all'istruzione, il comma 3 incentiva l'adozione di specifiche misure da parte delle istituzioni scolastiche e delle istituzioni formative accreditate dalle Regioni idonee a favorire l'assolvimento dell'obbligo scolastico e formativo da parte dei minori, anche mediante convenzioni volte a promuovere specifici programmi di apprendistato, nonché la predisposizione di progetti specifici che prevedano il coinvolgimento dei mediatori Pag. 75culturali. Inoltre, si prevede che i titoli conclusivi dei corsi di studio siano rilasciati ai minori con i dati identificativi acquisiti al momento dell'iscrizione, anche nell'ipotesi in cui essi abbiano raggiunto la maggiore età nelle more del completamento degli studi.
  Gli articoli 15, 16 e 19 implementano le garanzie processuali e procedimentali a tutela del minore straniero, che attualmente si fondano sulla previsione generale dell'articolo 28, comma 3, del testo unico sull'immigrazione (decreto legislativo n. 286/1998), in base al quale in tutti i procedimenti amministrativi e giurisdizionali riguardanti i minori deve essere preso in considerazione con carattere di priorità il loro superiore interesse. Il principio, previsto dall'articolo 3 della Convenzione sui diritti del fanciullo è confermato dalle previsioni dell'articolo 18 del decreto legislativo n. 142 del 2015, che lo richiama quale criterio di applicazione delle misure di accoglienza, al fine di assicurare condizioni di vita adeguate alla minore età, con riguardo alla protezione, al benessere ed allo sviluppo anche sociale del minore.
  In tale quadro, l'articolo 15 introduce ulteriori disposizioni al citato articolo 18 (nuovi commi 2-bis e 2-ter), stabilendo che l'assistenza affettiva e psicologica dei minori stranieri non accompagnati è assicurata in ogni stato e grado del procedimento attraverso la presenza di persone idonee indicate dal minore, nonché di gruppi, fondazioni, associazioni od organizzazioni non governative di comprovata esperienza nel settore dell'assistenza ai minori stranieri, previo consenso del minore, e ammessi dall'autorità giudiziaria o amministrativa che procede. Viene, inoltre, riconosciuto il diritto del minore straniero non accompagnato a partecipare per mezzo di un suo rappresentante legale a tutti i procedimenti giurisdizionali e amministrativi che lo riguardano e ad essere ascoltato nel merito, con la presenza di un mediatore culturale.
  L'articolo 16 riconosce in capo al minore straniero non accompagnato diritti relativi alla difesa in sede giurisdizionale.
  L'articolo 19 autorizza gli enti e le associazioni che svolgono attività a favore dell'integrazione sociale degli stranieri, registrate presso il Ministero del lavoro, ad intervenire nei giudizi riguardanti i minori stranieri non accompagnati e a ricorrere per l'annullamento di atti illegittimi in sede di giustizia amministrativa.
  Per quanto riguarda i minori non accompagnati vittime di tratta, l'articolo 17, con una novella alla disciplina relativa allo speciale programma di assistenza per le vittime di tratta, stabilisce una particolare tutela per i minori attraverso la predisposizione di un programma specifico di assistenza che assicuri adeguate condizioni di accoglienza e di assistenza psico-sociale, sanitaria e legale, prevedendo soluzioni di lungo periodo, anche oltre il compimento della maggiore età.
  L'articolo 18 introduce alcune modifiche alla disciplina della procedura per il riconoscimento della protezione internazionale.
  L'articolo 20 riguarda la promozione della più stretta cooperazione internazionale, al fine di armonizzare la regolamentazione giuridica, internazionale e nazionale, del sistema di protezione dei minori stranieri non accompagnati, favorendo un approccio integrato delle pratiche per garantire la piena tutela del superiore interesse dei minori.
  L'articolo 21 prevede la norma di copertura finanziaria, ponendo gli interventi a carico del Fondo nazionale per l'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati.
  Con una norma di coordinamento finale, l'articolo 22 attribuisce al Governo il compito di apportare le necessarie modifiche, conseguenti all'entrata in vigore della legge, sia al regolamento di attuazione del testo unico (D.P.R. n. 394/1999) sia al regolamento del comitato per i minori stranieri.
  Presenta e illustra quindi una proposta di parere favorevole con due osservazioni (vedi allegato 1).

  La Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

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Istituzione della Giornata nazionale in memoria delle vittime della strada.
Nuovo testo C. 3837 Minnucci e abb.
(Parere alla IX Commissione della Camera).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione inizia l'esame.

  Il presidente Gianpiero D'ALIA, in sostituzione del relatore, senatore Borioli, impossibilitato a partecipare alla seduta odierna, ricorda che la Commissione è chiamata ad esprimere il parere alla IX Commissione Trasporti, poste e telecomunicazioni della Camera, sulla proposta di legge C. 3837 Minnucci ed abb., recante «Istituzione della Giornata nazionale in memoria delle vittime della strada», come risultante dagli emendamenti approvati dalla Commissione di merito.
  La proposta di legge istituisce la Giornata nazionale in memoria delle vittime della strada, che cade la terza domenica di novembre, con la finalità di promuovere ogni iniziativa utile a migliorare la sicurezza stradale e a informare gli utenti, in particolare i giovani, sulle gravi conseguenze di modalità di guida non rispettose del codice della strada.
  In particolare, nelle scuole di ogni ordine e grado, sono organizzate iniziative pubbliche con il coinvolgimento dei componenti delle squadre di emergenza, degli operatori delle forze di polizia e dei sanitari, nonché delle associazioni e degli organismi operanti nel settore.
  Propone conclusivamente di esprimere un parere favorevole (vedi allegato 2).

  La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Ratifica Accordo Italia-Francia linea ferroviaria TAV Torino-Lione.
S. 2551 Governo.
(Parere alla 3a Commissione del Senato).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione inizia l'esame.

  La senatrice Pamela Giacoma Giovanna ORRÙ (PD), relatrice, fa presente che la Commissione è chiamata a esprimere il parere alla 3a Commissione Affari esteri, emigrazione del Senato sul disegno di legge del Governo S. 2551, recante «Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica francese per l'avvio dei lavori definitivi della sezione transfrontaliera della nuova linea ferroviaria Torino-Lione, fatto a Parigi il 24 febbraio 2015, e del Protocollo addizionale, con Allegato, fatto a Venezia l'8 marzo 2016, con annesso Regolamento dei contratti adottato a Torino il 7 giugno 2016».
  Il disegno di legge è costituito da quattro articoli.
  L'articolo 1 reca l'autorizzazione a ratificare: l'Accordo per l'avvio dei lavori definitivi della sezione transfrontaliera della nuova linea ferroviaria Torino-Lione, sottoscritto da Italia e Francia a Parigi il 24 febbraio 2015 e il Protocollo addizionale fatto a Venezia l'8 marzo 2016, nonché l'annesso Regolamento dei contratti.
  Il testo dell'Accordo del 24 febbraio 2015 si compone di 7 articoli: l'articolo 1 reca l'oggetto dell'Accordo, corrispondente all'avvio dei lavori definitivi della sezione transfrontaliera della linea Torino-Lione, la cui realizzazione viene affidata al Promotore pubblico «Tunnel Euroalpin Lyon Turin» (TELT Sas), istituito il 23 febbraio 2015; l'articolo 2 riafferma l'impegno delle Parti a lottare contro i tentativi di infiltrazione mafiosa e, a tal fine, a dotare il Promotore pubblico di un Regolamento dei contratti estremamente rigoroso su tale argomento; l'articolo 3 rinvia al successivo protocollo addizionale, da concludere con uno scambio di lettere, la definizione delle modalità di applicazione dell'articolo 18 dell'Accordo del 30 gennaio 2012, relativo alla realizzazione del collegamento ferroviario in argomento; l'articolo 4 prevede la possibilità che il Promotore pubblico affidi a gestori competenti la funzione di stazione appaltante, ferma restando la responsabilità del Promotore stesso per la conclusione e il Pag. 77monitoraggio dell'esecuzione dei contratti; l'articolo 5 emenda l'Accordo del 30 gennaio 2012, prevedendo che la Commissione dei contratti si pronunci entro i tempi minimi e comunque nel termine massimo di 90 giorni complessivi dalla data in cui è stata adita; l'articolo 6 apporta una ulteriore modificazione all'Accordo del 30 gennaio 2012, eliminando l'impegno a definire entro due anni una convenzione tra le Parti che definisca il trasferimento al Promotore pubblico del ruolo di gestore d'infrastruttura della linea storica tra le interconnessioni con la nuova linea, rinviando la definizione di tale trasferimento in sede di modifica della convenzione del 1951 relativa alle stazioni internazionali di Modane e Ventimiglia e ai tratti di ferrovia compresi tra le stazioni e le frontiere d'Italia e di Francia; l'articolo 7 definisce le modalità di modifica dell'Accordo, di risoluzione delle controversie tra le Parti, nonché di ratifica ed entrata in vigore.
  Il Protocollo addizionale, firmato l'8 marzo 2016, reca disposizioni per la validazione del costo certificato del progetto e per la definizione dei criteri di attualizzazione monetaria e di evoluzione dei costi dei fattori di produzione dei lavori, in attuazione dell'articolo 18 dell'Accordo del 30 gennaio 2012, concluso per la realizzazione del nuovo collegamento ferroviario Torino-Lione.
  Il Regolamento dei contratti conclusi, approvati o autorizzati dal Promotore pubblico per la realizzazione della nuova linea ferroviaria Torino-Lione ha per oggetto la definizione delle regole applicabili al fine di prevenire e contrastare i tentativi di infiltrazione mafiosa.
  A seguito della ratifica dei predetti Trattati potranno essere avviati i lavori definitivi della sezione transfrontaliera, la quale costituisce la prima fase di realizzazione del collegamento tra Torino e Lione, e la Commissione europea potrà mettere a disposizione il cofinanziamento europeo dell'opera.
  L'articolo 2 del provvedimento in esame reca l'ordine di esecuzione dei Trattati dei quali si autorizza la ratifica.
  L'articolo 3 reca disposizioni relative alla realizzazione dell'opera per lotti costruttivi, la definizione del cui avvio è demandata a una deliberazione del Comitato interministeriale della programmazione economica (CIPE), da approvare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del provvedimento in esame.
  L'articolo 4 reca clausola di entrata in vigore.
  Propone conclusivamente di esprimere un parere favorevole (vedi allegato 3).

  La Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

Contrasto alla povertà e riordino delle prestazioni sociali.
S. 2494 Governo, approvato dalla Camera.
(Parere alla 11a Commissione del Senato).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione inizia l'esame.

  La senatrice Valeria CARDINALI (PD), relatrice, ricorda che la Commissione è chiamata a esprimere il parere alla Commissione 11a Lavoro, previdenza sociale del Senato, sul disegno di legge S. 2494, recante «Delega recante norme relative al contrasto della povertà, al riordino delle prestazioni e al sistema degli interventi e dei servizi sociali», collegato alla legge di stabilità 2016, già approvato dalla Camera dei deputati.
  Ricorda che la Commissione ha già espresso il proprio parere in data 7 luglio 2016, nel corso dell'esame del provvedimento alla Camera.
  Richiamando la relazione già svolta in quella sede, segnala le principali modificazioni apportate dalla Camera dei deputati, durante l'esame in Assemblea, all'articolo unico del provvedimento.
  Al comma 1, lettera a), la misura nazionale di contrasto della povertà è stata denominata «reddito di inclusione».
  Al comma 2, lettera c), è stato riformulato uno dei principi e criteri direttivi per l'esercizio della delega avente ad oggetto Pag. 78l'introduzione di una misura nazionale di contrasto della povertà (comma 1, lettera a), del provvedimento in esame). In particolare, è stato specificato che al fine di poter beneficiare della misura nazionale di contrasto della povertà si preveda un requisito di durata minima del periodo di residenza nel territorio nazionale nel rispetto dell'ordinamento dell'Unione europea e si tenga conto della condizione economica del nucleo familiare e della sua relazione con il reddito minimo.
  Al comma 4, lettera d), è stato riformulato uno dei principi e criteri direttivi per l'esercizio della delega avente ad oggetto il rafforzamento del coordinamento degli interventi in materia di servizi sociali (comma 1, lettera c), del provvedimento in esame). In particolare, è stata introdotta la previsione per cui i protocolli formativi e operativi, che il Ministero del lavoro e delle politiche sociali può predisporre al fine di agevolare l'attuazione della misura nazionale di contrasto della povertà siano predisposti previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo n. 281 del 1997. Alla stessa lettera d), è stato, inoltre, previsto che gli interventi di tutoraggio – nel testo proposto all'esito dell'esame in sede referente si parlava di «attività di affiancamento» – rivolti agli ambiti territoriali che presentino particolari criticità siano segnalati dal Ministero del lavoro alle Regioni interessate, nonché sostenuti dallo stesso Ministero in accordo con la regione interessata (nel testo precedentemente esaminato dalla Commissione, si disponeva che le attività di affiancamento fossero previste dal Ministero del lavoro di concerto con le regioni interessate).
  Rileva che – grazie alla modifica apportata dalla Camera nel corso dell'esame in Assemblea al comma 4, lettera d) – è stata opportunamente introdotta la necessità della previa intesa in sede di Conferenza unificata ai fini della predisposizione, da parte del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, dei protocolli formativi e operativi volti ad agevolare l'attuazione della misura nazionale di contrasto della povertà, di cui comma 1, lettera a). La previa intesa in sede di Conferenza unificata assicura un maggiore coordinamento tra le misure di contrasto alla povertà disciplinate a livello territoriale con la misura unica nazionale prevista dal comma 1, lettera a), e sull'opportunità di garantire tale coordinamento questa Commissione aveva richiamato l'attenzione delle Commissioni di merito in sede di espressione del parere in prima lettura.
  Propone conclusivamente di esprimere un parere favorevole (vedi allegato 4).

  La Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

  La seduta termina alle 8.55.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

  L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 8.55 alle 9.

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