CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 19 ottobre 2016
711.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Attività produttive, commercio e turismo (X)
COMUNICATO
Pag. 121

ATTI DEL GOVERNO

  Mercoledì 19 ottobre 2016. — Presidenza del presidente Guglielmo EPIFANI.

  La seduta comincia alle 13.35.

Schema di decreto legislativo recante riordino delle funzioni e del finanziamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.
Atto n. 327.

(Seguito esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame dello Schema di decreto all'ordine del giorno, rinviato nella seduta del 5 ottobre 2016.

Pag. 122

  Guglielmo EPIFANI, presidente, comunica che è stata trasmessa alla Commissione l'intesa raggiunta in sede di Conferenza unificata, mentre deve essere ancora trasmesso il parere del Consiglio di Stato. Ricorda che il parere al Governo sull'atto in esame, il cui termine è fissato il prossimo 25 ottobre, potrà essere deliberato solo dopo la trasmissione del parere del Consiglio di Stato.

  Tiziano ARLOTTI (PD), alla luce delle audizioni svolte, evidenzia alcune criticità contenute nello schema di decreto in esame. In primo luogo, osserva che il provvedimento ha lo scopo di rendere più efficienti le camere di commercio realizzando, al contempo, considerevoli risparmi. Sottolineato che la riduzione dei diritti camerali era programmata fino a promulgazione del provvedimento di riordino, rileva che tale riduzione deve applicarsi a partire dal 2017. Rileva altresì che alcune camere di commercio hanno già dato luogo a processi di accorpamento. Ritiene che si dovrebbe prevedere la possibilità di meccanismi premiali per camere virtuose che hanno destinato risorse alla realizzazione di infrastrutture per le quali dovrebbero essere previste misure di neutralità fiscale.
  Evidenzia che un altro elemento di criticità emerso nel corso delle audizioni riguarda la possibilità di aumentare del 20 per cento i diritti camerali delle singole camere di commercio prevista nella legge delega, ma non inserita nello schema di decreto legislativo all'esame della Commissione.
  Con riferimento alla questione dei livelli occupazionali, ritiene debba essere assicurata la valorizzazione delle risorse umane che attualmente sono collocate nell'ambito del sistema camerale. Evidenzia altresì che molti dipendenti delle unioni camerali regionali e delle aziende speciali non sono dipendenti pubblici e hanno il contratto collettivo di lavoro del terziario e della distribuzione di servizi e non hanno accesso all'utilizzo della cassa integrazione e dei contratti di solidarietà. Ritiene che nel processo di attuazione della riforma debbano essere riconosciuti anche a questi lavoratori gli strumenti di tutela e gli ammortizzatori sociali, nonché un adeguato processo di riqualificazione e di reinserimento nel sistema produttivo. In conclusione, auspica che questi elementi di criticità possano essere evidenziati nella proposta di parere del relatore.

  Marco DA VILLA (M5S) ricorda come fin dall'inizio dell'esame del provvedimento il proprio gruppo abbia espresso un orientamento nettamente contrario sulla riforma che, a suo giudizio, rischia di ottenere effetti opposti a quelli perseguiti dal Governo. Ritiene infatti che vi sia una profonda contraddizione tra le previsioni di cui all'articolo 4, comma 1, dello schema di decreto, in materia di riduzione degli oneri e l'attribuzione di nuove funzioni, nonché con le misure di accorpamento degli enti camerali.
  Con riferimento alla questione dei livelli occupazionali, sottolinea come molti soggetti auditi abbiano evidenziato le criticità insite nella riforma che non prevede misure di valorizzazione del personale e di semplificazione delle procedure. Ad esempio, ritiene che la previsione di un registro unico delle Camere di commercio per ciascuna regione creerà non solo problemi di funzionalità di sistema, ma anche esubero di personale. In relazione al tema della governance, segnala l'assenza di qualunque novità significativa sia sul piano della funzionalità, sia sul piano delle modalità di formazione e consultazione dei consigli camerali.
  Richiamato l'articolo 10, comma 1, lettera f), della n. 124 del 2015, ritiene che la disposizione sia stata abilmente aggirata nello schema di decreto legislativo spostando la consultazione delle imprese al momento in cui il consiglio è già formato e deve redigere il programma pluriennale.
  In conclusione, sottolinea la presenza di notevoli contraddizioni nell'ambito del progetto della riorganizzazione proposta che non risolve le criticità già note del sistema camerale, prevede l'attribuzione di nuove funzioni con la contestuale riduzione delle risorse, non dispone nessun Pag. 123miglioramento in materia di governance e non offre nessuna adeguata garanzia per la tenuta degli attuali livelli occupazionali.

  Gianluca BENAMATI (PD) osserva preliminarmente che la riforma proposta interviene in un settore che da tempo necessitava di un riordino a carattere organico e che è naturale possa incontrare resistenze e contrasti. Sottolinea che tutti i gruppi hanno avuto la possibilità di approfondire i contenuti del provvedimento anche grazie al qualificato ciclo di audizioni effettuate. Osserva che il contenuto dello schema di decreto in esame dimostra la volontà di un rilancio e di un maggiore efficientamento del sistema camerale. Osserva che il punto più contrastato relativo alla riduzione dei diritti camerali è volto a migliorare l'efficienza del sistema anche se il percorso della riforma può presentare aspetti perfettibili. In proposito, dichiara di condividere le criticità evidenziate dal collega Arlotti sottolineando come il parere che sarà espresso dalla Commissione può rappresentare un contributo al miglioramento dello schema di decreto in esame.
  Ritiene in particolare che si possa approfondire la possibilità prevista nel disegno di legge delega di aumentare del 20 per cento la misura dei diritti camerali, pur sottolineando che il taglio ha rappresentato un'arma potente per la definizione della riforma e la ridefinizione del numero delle camere di commercio da 105 a 60.
  Osserva che per il proprio gruppo è di primaria importanza la questione della salvaguardia dei livelli occupazionali e che pertanto devono essere considerati tutti gli strumenti utili a questo fine, con particolare riferimento ai dipendenti delle unioni regionali e delle aziende speciali.
  Sul sistema delle partecipazioni richiamato dal collega Arlotti ritiene debbano essere fatte le opportune valutazioni sulla base delle caratteristiche del tessuto produttivo di ciascun territorio.
  In conclusione, ritiene che il parere che sarà approvato dalla Commissione rappresenterà un contributo decisivo per la versione definitiva dello schema di decreto finalizzato a portare in equilibrio il sistema camerale che rappresenta un'importante realtà del Paese.

  Lara RICCIATTI (SI-SEL) condivide quanto sottolineato dal collega Benamati sul fatto che tutti i gruppi parlamentari abbiano avuto la possibilità di analizzare gli aspetti più rilevanti della riforma in esame. Evidenzia come, sulla base degli elementi raccolti durante l'attività istruttoria che ha fatto emergere notevoli criticità della riforma, la Commissione dovrebbe avere il coraggio di esprimere un parere contrario. In particolare, sottolinea come le criticità maggiori riguardino la drastica riduzione del numero delle camere di commercio, la contestuale riduzione dei diritti camerali e quindi la sostanziale messa a rischio di molti posti di lavoro esistenti. Su questo aspetto ricorda come le organizzazioni sindacali abbiano fornito cifre preoccupanti con una prospettiva di circa mille esuberi. Nel sottolineare l'assoluta irrisorietà dell'aumento facoltativo pari al 20 per cento del diritto camerale previsto nella legge delega, ritiene che, anche in considerazione del versamento di circa 40 milioni di euro da parte di Unioncamere nel bilancio dello Stato, i drastici tagli previsti nello schema di decreto debbano considerarsi una scelta sbagliata. Dal punto di vista delle risorse, ritiene che si stiano mettendo le Camere di commercio nelle condizioni di non poter pagare i propri dipendenti e ricorda come la stessa Unioncamere abbia presentato un progetto di autoriforma che non è stato tenuto nella dovuta considerazione da parte del Governo. Ribadisce pertanto l'opportunità che la Commissione esprima un parere contrario sul provvedimento in titolo.

  Ignazio ABRIGNANI (SCCI-MAIE) ritiene che il progetto di riforma in esame si inserisca in un contesto difficile, ma risponda ad un'esigenza di riordino attesa da tempo. Condivide le criticità evidenziate dal collega Arlotti soprattutto in considerazione del fatto che coesistono diverse tipologie di organismi camerali di Pag. 124cui si deve tenere conto. Auspica che il parere che sarà approvato dalla Commissione possa offrire un valido contributo dal miglioramento del testo in esame.

  Lorenzo BECATTINI (PD), ricordato che le camere di commercio sono istituzioni con una lunga storia, che hanno avuto un primo provvedimento di riordino con la legge n. 580 del 1993, ritiene senz'altro necessario un intervento di riordino complessivo. Sottolinea gli aspetti virtuosi del sistema, come ad esempio l'assoluta professionalità e specializzazione del personale e l'elaborazione di un registro telematico fin dal 1975. Rileva tuttavia la necessità di superare aspetti problematici quali la proliferazione di aziende speciali, le partecipazioni e la situazione della promozione sui mercati esteri che ha indotto ad una terribile confusione tra i poteri delle camere di commercio e quelli delle regioni. Condivide quanto osservato dal collega Arlotti in tema di accorpamenti e sottolinea alla collega Ricciatti che Unioncamere avrebbe dovuto avanzare un progetto di riforma nel momento in cui era evidente la necessità di ridurre gli enti camerali. Osserva che nello schema di decreto è prevista la possibilità per le camere di entrare nel mercato privato con l'offerta di servizi in concorrenza e in regime di contabilità separata. Ritiene che la possibilità di aumentare del 20 per cento la misura del diritto camerale prevista nel disegno di legge delega ritiene potrebbe essere utilizzata nel caso in cui le camere di commercio realizzino iniziative in collaborazione con le regioni. Ricordato che le camere sono enti pubblici dotati di autonomia funzionale, osserva che la questione più critica è quella relativa al personale delle aziende speciali e delle unioni regionali.
  Sulla questione della governance, giudica illogico che il presidente della camera di commercio non possa essere remunerato perché in questo modo si circoscrive ai soli grandi imprenditori la possibilità di ricoprire tale incarico. Infine, richiamato l'articolo 3, comma 1, lettera d) della legge n. 580, osserva che gli statuti debbono assicurare la più ampia partecipazione, mentre oggi i consigli camerali sono espressione esclusivamente delle associazioni di categoria, le quali rappresentano un 25 per cento delle imprese che pagano il diritto. Ritiene pertanto debba essere assicurata la massima rappresentanza delle imprese presenti sul territorio.

  Ludovico VICO (PD) ritiene che la Commissione debba esprimere il proprio parere sulla base delle osservazioni contenute nella relazione del collega Taranto che ha offerto ampi margini di riflessione e prospettato molteplici possibilità di intervento sullo schema di decreto in esame. Fra le questioni più rilevanti richiama quella relativa ai livelli occupazionali e alla salvaguardia delle professionalità esistenti nell'ambito del sistema camerale, delle aziende speciali e delle unioni regionali. Ritiene altresì che la riforma possa avere anche delle fasi graduali di attuazione per consentire il migliore adeguamento del sistema alle innovazioni proposte.

  Luigi TARANTO (PD), relatore, ringrazia tutti i colleghi che sono intervenuti nel dibattito e assicura che, nella formulazione della proposta di parere, terrà nella dovuta considerazione le osservazioni e le criticità evidenziate.

  Guglielmo EPIFANI, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 14.40.

SEDE CONSULTIVA

  Mercoledì 19 ottobre 2016. — Presidenza del presidente Guglielmo EPIFANI.

  La seduta comincia alle 14.40.

Sull'ordine dei lavori.

  Guglielmo EPIFANI, presidente, propone di passare prima all'esame dei disegni Pag. 125di legge di ratifica all'ordine del giorno e successivamente all'esame dell'atto del Governo n. 343.

  La Commissione consente.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo interinale in vista di un accordo di partenariato economico tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la parte Africa centrale, dall'altra, con Allegati, fatto a Yaoundé il 15 gennaio 2009 e a Bruxelles il 22 gennaio 2009.
C. 3945 Governo, approvato dal Senato.
(Parere alla III Commissione).
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

  Chiara SCUVERA (PD), relatrice, illustra i contenuti del provvedimento in titolo.
  L'Accordo di partenariato tra la Comunità europea e la parte Africa Centrale si inserisce nel quadro delle relazioni fra l'Unione europea ed i 79 Paesi ACP (Africa, Caraibi e Pacifico). L'Intesa è finalizzata, nell'ambito della politica europea di cooperazione allo sviluppo, al sostegno alla dinamica commerciale fra le Parti, improntata ad una progressiva liberalizzazione asimmetrica degli scambi ed al rafforzamento della cooperazione in tutti i settori connessi al commercio. L'Accordo di Cotonou, firmato originariamente il 23 giugno 2000, regola i rapporti fra l'Unione europea ed i Paesi ACP, prevedendo esplicitamente la stipula di accordi di partenariato economico (APE), ovvero di intese finalizzate a sostenere le economie di tali Stati e favorire la loro partecipazione al commercio internazionale, nel quadro di quanto stabilito in sede di Organizzazione mondiale del commercio.
  Nel contesto innovativo determinato dall'Accordo di Cotonou, l'Europa e la CEMAC (Communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale), costituita dal Camerun, la Repubblica Centrafricana, il Ciad, il Congo, la Repubblica Democratica del Congo, la Guinea Equatoriale, il Gabon e Sao Tomè e Principe, hanno deciso nel 2003 di dare ulteriore impulso ai loro rapporti economici, attraverso un'intesa ad ampio spettro, quale appunto l'Accordo di partenariato economico, in cui il fattore sviluppo rappresenta il fulcro delle intese commerciali. L'APE, infatti, non si limita a regolamentare l'accesso in Europa dei beni dei Paesi CEMAC, ma consente all'Unione di sostenere la regione africana nel miglioramento della competitività, nella differenziazione delle esportazioni e nella costruzione dei mercati regionali. Già a partire dal 1o gennaio 2008, gli aspetti commerciali dei rapporti con i Paesi ACP avrebbero dovuto essere disciplinati dagli APE, con l'abbandono del regime commerciale preferenziale di Cotonou – che aveva garantito, senza vincoli di reciprocità, franchigie e riduzioni doganali – e nella prospettiva della creazione di un'area di libero scambio entro il 2020. I relativi negoziati, infatti, si sarebbero dovuti concludere entro il 31 dicembre 2007, data in cui scadeva la deroga che l'Unione europea aveva ottenuto dall'Organizzazione mondiale per il commercio per poter applicare una tariffa preferenziale ai prodotti originari dei Paesi ACP, senza dovere estendere lo stesso trattamento agli altri Paesi membri dell'Organizzazione mondiale del commercio.
  Per consentire la sigla del maggior numero di Accordi entro tale scadenza, l'Unione ha adottato una strategia in due fasi: da un lato, si è data la priorità alla conclusione d'intese sugli aspetti relativi al commercio di beni e alle misure di accompagnamento, rinviando il negoziato sui servizi e sulle regole (appalti pubblici, investimenti, concorrenza), dall'altro, si è provveduto alla ricerca di soluzioni a geometria variabile per le diverse regioni, al fine di consentire ai Paesi più disponibili di giungere rapidamente ad un'intesa con l'Unione europea. L'Accordo regola aspetti basilari delle relazioni commerciali, dalla cooperazione allo sviluppo al commercio dei beni, dai dazi applicati alle misure di difesa commerciale, dalla regolamentazione fito-sanitaria alla trasparenza. L'obiettivo finale sotteso all'Accordo in esame Pag. 126è di agevolare il raggiungimento di un accordo completo che regoli tutte le materie attualmente non comprese nell'Accordo transitorio, e possibilmente esteso a tutti i Paesi dell'Africa centrale.
  Nell'Accordo interinale le disposizioni concernenti la cooperazione allo sviluppo si legano strettamente agli strumenti e alle politiche dell'Unione europea nel settore, identificando aree prioritarie di intervento che accompagnino l'attuazione dell'APE. Si tratta, in particolare, dello sviluppo di infrastrutture di base a livello regionale nell'Africa centrale, del perseguimento della sicurezza agricola e alimentare, della diversificazione e aggiornamento dei settori economici e produttivi, del rafforzamento dell'integrazione regionale, del miglioramento dell'ambiente per gli affari e del sostegno all'attuazione di regole inerenti al commercio.
  L'Accordo consta di 108 articoli, due appendici, tre allegati e un protocollo ed è suddiviso in otto titoli.
  Il Titolo I (articoli da 1 a 3) enuncia gli obiettivi generali, con specifico riferimento, per la parte africana, alla riduzione della povertà, alla promozione dell'integrazione economica e all'implementazione delle capacità di esportazione.
  Il Titolo II (articoli 4-12) è dedicato al partenariato per lo sviluppo e si occupa di modernizzazione delle infrastrutture di base, di agricoltura e sicurezza alimentare, di industria, di competitività delle economie e di integrazione regionale. In questa sezione si tratta della modernizzazione nell'Africa centrale delle infrastrutture di base, dell'agricoltura, dell'industria, nonché del rafforzamento delle capacità nel campo della sicurezza alimentare, della diversificazione e competitività dell'economia e dell'integrazione regionale. Per quanto concerne le modalità di finanziamento dello sviluppo, l'articolo 7 prevede il ricorso alle risorse del bilancio generale dell'Unione europea, mentre l'articolo 9 prevede l'istituzione di un Fondo regionale APE per il coordinamento degli aiuti finanziari.
  Il Titolo III (articoli 13-53), di particolare interesse per la X Commissione, disciplina il regime commerciale dei prodotti. L'articolo 15 riguarda l'abolizione dei dazi doganali sulle esportazioni: al riguardo è tuttavia prevista una clausola di salvaguardia della regione dell'Africa centrale che, in caso di notevole difficoltà per le finanze pubbliche o di rischi per l'ambiente, dopo opportune consultazioni con la Parte europea, potrà introdurre dazi doganali sulle esportazioni per un numero limitato di merci. Il Comitato APE di cui al successivo articolo 92 effettua una periodica valutazione per esaminare l'impatto e la pertinenza di tali dazi doganali sulle esportazioni. L'articolo 19 riguarda i trattamenti più favorevoli per ciascuna delle Parti in seguito ad accordi di integrazione economica cui ciascuna di esse possa aderire, le cui condizioni potranno essere estese all'altra Parte contraente dell'Accordo interinale. Nell'articolo 20 si prevede che i prodotti originari dell'Africa centrale vengano importati nel territorio europeo in esenzione dei dazi doganali, con l'eccezione dei prodotti indicati nell'allegato II all'Accordo interinale. D'altra parte, l'articolo 21 stabilisce i dazi doganali applicabili ai prodotti originari dell'Unione europea in entrata nella regione dell'Africa centrale, che sono quelli indicati nell'allegato III all'Accordo. Sempre nel medesimo articolo 21 è riportato peraltro un calendario per la progressiva abolizione dei dazi doganali sulle merci provenienti dall'Unione europea. Per quanto invece concerne le restrizioni quantitative alle importazioni, in base all'articolo 22, queste decadranno per entrambe le Parti all'entrata in vigore dell'Accordo interinale. L'articolo 23 prevede per le merci importate da una delle due Parti contraenti il trattamento analogo ai prodotti nazionali sia dal punto di vista dell'imposizione fiscale che delle normative concernenti commercializzazione e trasporto. È peraltro consentito il sovvenzionamento dei produttori nazionali in varie forme, in conformità all'Accordo GATT del 1994. Viene inoltre fatta eccezione alle disposizioni dell'articolo 23 per quanto concerne gli appalti pubblici e gli strumenti di difesa commerciale.Pag. 127
  L'articolo 24 prevede l'impegno delle Parti a non introdurre nuove sovvenzioni all'esportazione o ad aumentare sovvenzioni esistenti per i prodotti agricoli destinati al territorio della controparte. È tuttavia consentito un incremento delle sovvenzioni in relazione alle variazioni dei prezzi mondiali dei prodotti in questione. La sicurezza alimentare è oggetto dell'articolo 25, che prevede, in caso di difficoltà nella disponibilità di prodotti alimentari di base in conseguenza dell'attuazione dell'accordo interinale, che la regione dell'Africa centrale potrà adottare misure adeguate di salvaguardia. L'articolo 29 fa salva la possibilità per ciascuna delle Parti di adottare misure antidumping o compensative, nel rispetto dei pertinenti accordi dell'Organizzazione mondiale del commercio. In caso di impossibilità di adottare misure di salvaguardia multilaterali quali previste dall'articolo 30, il successivo articolo 31 consente alle Parti di adottare misure di salvaguardia bilaterali di durata limitata, per impedire l'esportazione nel territorio dell'altra Parte contraente di un prodotto originario della propria economia in quantitativi talmente grandi da poter provocare grave pregiudizio all'industria nazionale della Parte che importa, ovvero perturbazioni di un settore economico o nei mercati dei prodotti agricoli simili o direttamente concorrenti. L'articolo 33 rinvia, per quanto concerne la reciproca assistenza delle Parti in materia doganale e amministrativa, al Protocollo allegato all'Accordo interinale. L'articolo 39 espressamente correla l'integrazione regionale dell'Africa centrale al progresso nelle riforme doganali verso l'agevolazione degli scambi commerciali, soprattutto mediante l'elaborazione di varie disposizioni standardizzate. Per quanto invece concerne gli ostacoli tecnici al commercio e le misure sanitarie e fitosanitarie, gli articoli 40 e seguenti si propongono di porre le premesse per l'eliminazione degli ostacoli commerciali costituiti da norme tecniche e procedure di valutazione di conformità. Le Parti riaffermano diritti e obblighi rispettivi in base agli accordi dell'Organizzazione mondiale del commercio sull'applicazione delle misure sanitarie e fitosanitarie e sugli ostacoli tecnici al commercio (articolo 41), esplicitando altresì il loro impegno per il miglioramento della salute pubblica nella regione dell'Africa centrale. D'altra parte, gli articoli 48 e seguenti riguardano gli scambi commerciali di legno e prodotti forestali originari dell'Africa centrale, nonché la gestione sostenibile delle foreste da cui provengono questi prodotti: la duplice valenza di importanza per l'ambiente e rilevanza per le economie locali impone rispetto ai prodotti forestali particolari procedure di sorveglianza sull'origine degli stessi. Inoltre, gli scambi commerciali di legno e prodotti forestali avverranno compatibilmente con la Convenzione sul commercio internazionale delle specie di flora e fauna selvatiche minacciate di estinzione, e con eventuali accordi facoltativi con i quali gli stati dell'Africa centrale possono aderire a programmi dell'Unione europea nella materia.
  Il Titolo IV (articoli 54-55) disciplina lo stabilimento, gli scambi di servizi e commercio elettronico, il Titolo V (articoli 56-65) le regole connesse al commercio, disponendo in particolare la prosecuzione dei negoziati per la sottoscrizione di un partenariato pieno, esteso anche a materie come i pagamenti correnti, i movimenti di capitali, la concorrenza, gli appalti e lo sviluppo sostenibile. Gli ulteriori titoli sono dedicati alla prevenzione e risoluzione delle controversie nell'applicazione dell'Accordo (Titolo VI – articoli 66-88), ai meccanismi di consultazione, mediazione e arbitrato, (Titolo VII – articoli 89-91) ed alle disposizioni generali e finali (Titolo VIII – articoli 92-108). All'articolato sono poi aggiunti gli allegati che si riferisco ai dazi doganali sui prodotti originari delle due Parti, oltre ad un Protocollo sull'assistenza amministrativa reciproca in materia doganale.
  Il disegno di legge di autorizzazione alla ratifica dell'Accordo si compone di quattro articoli: come di consueto i primi due articoli contengono l'autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione dell'Accordo interinale. L'articolo 3 reca la copertura finanziaria degli oneri derivanti Pag. 128dall'attuazione dell'Accordo interinale, oneri che sono valutati nella misura di 17.504 euro annui con decorrenza dal 2016. La copertura si rinviene con corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto nel bilancio triennale 2015-2017 nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, con parziale utilizzazione dell'accantonamento relativo al Ministero degli Affari esteri e della cooperazione internazionale.

  Guglielmo EPIFANI (PD), presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito della seduta ad altra data.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione nel settore della difesa tra il Governo della Repubblica italiana e l'Esecutivo dell'Angola, fatto a Roma il 19 novembre 2013.
C. 3946 approvato dal Senato.

(Parere alla III Commissione).
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

  Marco DONATI (PD), relatore, illustra i contenuti del provvedimento in titolo.
  L'Accordo di cooperazione nel settore della difesa tra il Governo della Repubblica italiana e l'Esecutivo della Repubblica dell'Angola risponde all'esigenza di predisporre una base normativa per lo sviluppo della cooperazione bilaterale; in questo caso, tra le Forze armate dei due Paesi, con l'intento di consolidare le relazioni di amicizia e solidarietà e le rispettive capacità difensive, nonché di migliorare la comprensione reciproca sulle questioni di sicurezza. L'Accordo, che si compone di un breve preambolo e di 16 articoli, precisa all'articolo 1 che l'oggetto dell'intesa è il rafforzamento della cooperazione nel settore della difesa, in conformità con gli ordinamenti giuridici dei due Paesi e con gli impegni internazionali da essi assunti. L'articolo 2 dispone in merito agli ambiti di intervento, includendovi, fra gli altri, la sicurezza internazionale, la politica di difesa, la formazione e l'attività informativa in ambito militare, le missioni di pace e la sanità. Le modalità della cooperazione prevedono, fra l'altro, visite ufficiali, scambi di relatori e di personale, partecipazione a conferenze, scambio di informazioni.
  Per quanto riguarda i profili attuativi, le aree di intervento e le modalità della cooperazione, l'articolo 4 stabilisce che saranno sviluppati piani annuali e pluriennali e che l'organizzazione delle attività sarà di pertinenza dei rispettivi Ministeri della difesa. Sarà altresì possibile organizzare eventuali consultazioni dei rappresentanti delle Parti – da tenersi alternativamente a Luanda e a Roma – per l'elaborazione di specifici accordi integrativi. L'articolo 5 disciplina gli oneri materiali e finanziari per lo svolgimento delle riunioni bilaterali. Nel disciplinare le questioni relative alla giurisdizione, con una formulazione tipica di questo tipo di accordi, l'articolo 6 stabilisce il diritto per il Paese ospitante di giudicare il personale ospitato per i reati commessi sul proprio territorio, salva la possibilità per il Paese di origine di giudicare il proprio personale per reati che minaccino la propria sicurezza interna o siano commessi in relazione all'esercizio delle funzioni assegnate.
  I successivi articoli dell'Accordo disciplinano i casi di eventuali risarcimenti per danni provocati dal personale (articolo 7) e la cooperazione nel campo dei materiali per la difesa (articolo 8), prevedendo in particolare la possibilità di un impegno concorde in materia di navi, veicoli militari, armi da, di sistemi elettronici, e le modalità attraverso cui attuare attività di cooperazione nel settore dell'industria della difesa. L'articolo 9 detta norme in merito alla sicurezza delle informazioni classificate, ovvero di ogni atto su cui una delle Parti abbia apposto una classifica di segretezza, stabilendo che esse siano trasferite unicamente attraverso i canali governativi designati, disciplinando una corrispondenza delle classifiche di segretezza. L'articolo 10 precisa le condizioni per cui una Parte debba essere considerata non responsabile di eventuali ritardi o inadempienze rispetto agli obblighi previsti dall'Accordo, Pag. 129in relazione all'accadimento di un evento di forza maggiore. I successivi articoli 11 e 12 disciplinano rispettivamente le modalità per la risoluzione delle eventuali controversie interpretative o applicative, e quelle relative alla possibilità di emendare o rivedere il testo dell'Accordo. Da ultimi, gli articoli da 13 a 16 regolano le condizioni per la sospensione – totale o parziale – e la cessazione delle disposizioni dell'Accordo, le modalità per la firma, l'entrata in vigore e la durata.
  Il disegno di legge di ratifica dell'Accordo si compone di 5 articoli, che riguardano l'autorizzazione alla ratifica, l'ordine di esecuzione, la copertura finanziaria, la clausola di invarianza di spesa per la finanza pubblica e l'entrata in vigore. Gli oneri finanziari, riferibili ad eventuali consultazioni dei rappresentanti delle Parti, sono quantificati in circa 6.500 euro circa, ad anni alterni.

  Guglielmo EPIFANI (PD), presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito della seduta ad altra data.

  La seduta termina alle 15.35.

ATTI DEL GOVERNO

  Mercoledì 19 ottobre 2016. — Presidenza del presidente Guglielmo EPIFANI.

  La seduta comincia alle 15.35.

Schema di decreto ministeriale concernente la ripartizione per l'anno 2016 del fondo derivante dalle sanzioni amministrative irrogate dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato da destinare a iniziative a vantaggio dei consumatori.
Atto n. 343.

(Seguito esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame dello Schema di decreto all'ordine del giorno, rinviato nella seduta del 13 ottobre 2016.

  Guglielmo EPIFANI, presidente, ricorda che nella precedente seduta il relatore ha svolto la relazione e che la proposta di parere è stata anticipata per email a tutti i commissari.

  Emanuele CANI (PD), relatore, illustra la proposta di parere (vedi allegato).

  Davide CRIPPA (M5S) chiede, ai sensi dell'articolo 37, comma 1, del regolamento, che sia presente alla seduta un rappresentante del Governo dovendo la Commissione deliberare un parere che riguarda un atto del Ministero dello sviluppo economico.

  Guglielmo EPIFANI (PD), presidente, fa presente che per la votazione del parere in esame non è necessaria la presenza del Governo, a differenza di altre sedi per le quali il Regolamento espressamente la richiede. Aggiunge che la richiesta del deputato Crippa, avanzata nell'imminenza della votazione, va valutata alla luce del fatto che, nel caso di specie, il termine per l'espressione del parere da parte della Commissione scade il prossimo lunedì 24 ottobre: la richiesta avanzata non può che essere considerata tenendo conto dell'esigenza di concludere tempestivamente l'esame dell'atto assegnato.

  Ignazio ABRIGNANI (SCCI-MAIE) ritiene che non sia necessaria la presenza del Governo per un atto che viene esaminato ogni anno dalla Commissione e i cui contenuti, a suo avviso, non presentano profili problematici. Chiede tuttavia alla presidenza di chiarire l'interpretazione dell'articolo 37, comma 1, del regolamento.

  Gianluca BENAMATI (PD) si associa alle osservazioni del collega Abrignani, ritenendo che l'atto in esame sia di modesta rilevanza anche per l'entità delle risorse previste (circa 18 milioni di euro) la cui destinazione è peraltro assai dettagliatamente descritta nella relazione illustrativa che accompagna l'atto.

Pag. 130

  Davide CRIPPA (M5S) fa presente che il collega Vallascas ha chiesto alcuni approfondimenti sull'atto in esame in seguito ai quali il Ministero dello sviluppo economico ha inviato una nota esplicativa che a suo avviso non è sufficientemente chiara relativamente alla destinazione di risorse a Unioncamere. Intende pertanto sottoporre al rappresentante del Governo alcuni quesiti al riguardo. Ribadisce che, in base all'articolo 37, comma 1, i rappresentanti del Governo «hanno il diritto e, se richiesti, obbligo di assistere alle sedute dell'Assemblea e delle Commissioni». Segnala peraltro che la deliberazione del parere potrebbe essere utilmente rinviata a domani poiché è prevista una seduta di question time in Commissione nella quale il Governo sarà sicuramente presente.

  Emanuele CANI (PD), relatore, sottolinea, per completezza di informazione, che le richieste di approfondimento avanzate dall'onorevole Vallascas sono state sollecitamente trasferite ai destinatari e che in tempi brevissimi sono pervenute dai soggetti interpellati note di approfondimento sull'atto in esame. Aggiunge di aver contattato nella giornata odierna in via informale il collega Vallascas e di avergli chiesto se vi fossero ulteriori questioni da chiarire. Il collega Vallascas ha dichiarato che si poteva senz'altro procedere alla deliberazione del parere.

  Andrea VALLASCAS (M5S) precisa di aver risposto a titolo personale all'onorevole Cani senza assumere impegni per il proprio gruppo.

  Davide CRIPPA (M5S) sollecita al relatore una risposta sul merito delle questioni poste.

  Emanuele CANI (PD), relatore, con riferimento alla richiesta di chiarimento del deputato Crippa, osserva che il decreto ministeriale prevede la possibilità di stipulare convenzioni con una serie di soggetti tra i quali è previsto Unioncamere che peraltro ha fornito una nota dettagliata sull'utilizzo delle risorse ad essa destinate.

  Ludovico VICO (PD) sottolinea la necessità di garantire i diritti delle opposizioni ritenendo opportuna la presenza del Governo prima della deliberazione della proposta di parere.

  Guglielmo EPIFANI, presidente, sottolineato che la richiesta della presenza del Governo in Commissione può essere formulata da singoli gruppi, ribadisce che, in questo caso, è necessario considerare congiuntamente le richieste dei singoli gruppi, le fasi procedimentali nelle quali esse sono state avanzate – in questo caso la fase di votazione dell'atto – e la scadenza prevista per la utile deliberazione del parere. Sottolinea che la valutazione di tutti questi elementi è rimessa alla presidenza, che è responsabile del buon andamento dei lavori e rappresenta la Commissione, e all'ufficio di presidenza.

  Gianluca BENAMATI (PD) sottolineata la necessità di garantire i diritti delle minoranze, osserva che il relatore e i gruppi si sono confrontati nel merito del provvedimento e che in fase istruttoria non è stata mai avanzata la richiesta della presenza di un rappresentante del Governo. Ritiene che, in questa fase, la presenza del Governo non possa modificare la formulazione della proposta di parere ampiamente condivisa dal relatore con tutti i gruppi della Commissione. Considerata pertanto la programmazione dei lavori parlamentari di domani, ritiene che, nel rispetto delle esigenze di tutti, si possa procedere alla deliberazione del parere.

  Guglielmo EPIFANI, presidente, ribadisce che il deputato Crippa avrebbe potuto far emergere l'esigenza della presenza di un rappresentante del Governo in una fase precedente a quella conclusiva del procedimento alla quale la Commissione si sta ora apprestando. Ritiene pertanto, nel rispetto dei diritti di tutti, di procedere alla Pag. 131votazione. Si tratta di una valutazione di opportunità che tiene conto dell'iter del provvedimento in esame, dei tempi ristretti a disposizione e degli affidamenti ingenerati per via dei ricordati rapporti informali tra i rappresentanti dei gruppi e il relatore.

  Andrea VALLASCAS (M5S) ribadisce, a nome del proprio gruppo, la richiesta procedere alla deliberazione nella giornata di domani.

  Gianluca BENAMATI (PD) rivolge a tutti un appello alla disponibilità e a valutare le condizioni contingenti che, a suo avviso, consentono la deliberazione della proposta di parere nella giornata odierna.

  Guglielmo EPIFANI, presidente, ribadisce nuovamente, alla luce del quadro regolamentare e degli elementi già richiamati, primo fra tutti l'esigenza di assicurare che la Commissione si pronunci utilmente entro il termine, l'avviso che si possa procedere alla deliberazione del parere nella seduta odierna.

  Andrea VALLASCAS (M5S) chiede, anche a nome dei deputati presenti del proprio gruppo, la verifica del numero legale.

  Guglielmo EPIFANI, presidente, constatata la presenza del numero di deputati previsto dal Regolamento, dispone la verifica del numero legale.

  Si procede alla verifica del numero legale.

  Guglielmo EPIFANI, presidente, comunica che la Commissione non è in numero legale. Apprezzate le circostanze, rinvia il seguito dell'esame ad una seduta che sarà convocata al termine delle votazioni pomeridiane dell'Assemblea.

  La seduta termina alle 16.05.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

  Mercoledì 19 ottobre 2016.

  L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 16.05 alle 16.15.

ATTI DEL GOVERNO

  Mercoledì 19 ottobre 2016. — Presidenza del presidente Guglielmo EPIFANI.

  La seduta comincia alle 18.45.

Schema di decreto ministeriale concernente la ripartizione per l'anno 2016 del fondo derivante dalle sanzioni amministrative irrogate dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato da destinare a iniziative a vantaggio dei consumatori.
Atto n. 343.

(Seguito esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione prosegue l'esame dello Schema di decreto all'ordine del giorno, rinviato nell'odierna seduta pomeridiana.

  Davide CRIPPA (M5S) sottolinea che è intervenuto a conclusione dei lavori dell'Assemblea per sottoporre alla Presidenza della Camera quanto si è verificato nella seduta odierna della Commissione in sede di esame di atti del Governo. Lamenta che il presidente Epifani ha rifiutato di convocare domani la seduta per la deliberazione del parere sul provvedimento in esame e che l'imminente votazione si svolgerà in aperta violazione delle norme regolamentari. Ricorda che il proprio gruppo, in altre circostanze, ha dato la disponibilità a procedere a deliberazioni in casi di urgenza dovuti a scadenza di termini. Osserva che, in questo caso, la scadenza è prevista tra cinque giorni e che vi sarebbe pertanto il tempo di rinviare la seduta a domani. Preannuncia quindi che Pag. 132il proprio gruppo non parteciperà alla votazione.

  Guglielmo EPIFANI, presidente, nel sottolineare di avere sempre garantito nella gestione dei lavori della Commissione il rispetto delle disposizioni regolamentari, ribadisce che trova intempestiva la richiesta del deputato Crippa in relazione alla presenza di un rappresentante del Governo nell'imminenza della deliberazione della proposta di parere. Ritiene pertanto, per le motivazioni precedentemente esposte, di procedere alla votazione.

  Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore (vedi allegato).

  La seduta termina alle 18.55.

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