CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 19 ottobre 2016
711.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Bilancio, tesoro e programmazione (V)
COMUNICATO
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SEDE CONSULTIVA

  Mercoledì 19 ottobre 2016. — Presidenza del vicepresidente Edoardo FANUCCI. — Interviene il viceministro dell'economia e delle finanze Enrico Zanetti.

  La seduta comincia alle 12.05.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di Parigi collegato alla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, adottato a Parigi il 12 dicembre 2015.
C. 4079-A Governo.

(Parere all'Assemblea).
(Esame e conclusione – Parere favorevole – Parere su emendamenti).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

  Nazzareno PILOZZI (PD), relatore, ricorda che la Commissione bilancio, nella seduta di 18 ottobre 2016, ha espresso parere favorevole sul testo del provvedimento in oggetto formulando alcune condizioni ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione. Segnala che la Commissione affari esteri ha poi concluso l'esame del provvedimento in sede referente, recependo integralmente le predette condizioni e senza apportare al testo ulteriori modificazioni.
  Alla luce di ciò propone pertanto di esprimere parere favorevole sul testo ora all'esame dell'Assemblea.

  Il Viceministro Enrico ZANETTI concorda con la proposta di parere formulata dal relatore.

  La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

  Nazzareno PILOZZI (PD), relatore, fa presente che l'Assemblea, in data 19 ottobre 2016, ha trasmesso il fascicolo n. 1 degli emendamenti.
  Con riferimento alle proposte emendative la cui quantificazione o copertura appare carente o inidonea, segnala le seguenti:
   Gianluca Pini 3.1, che è volta a sopprimere il contributo italiano al Green climate fund rendendo il provvedimento incoerente dal punto di vista finanziario con l'adempimento degli obblighi derivanti dall'Accordo oggetto di ratifica;
   Gianluca Pini 3.3, 3.4, 3.2, 3.5 e 3.6, che sono volte a ridurre a vario titolo il contributo italiano al Green climate fund rendendolo incoerente con gli adempimenti degli obblighi derivanti dall'Accordo oggetto di ratifica, quali risultanti dalla relazione tecnica.

  Il Viceministro Enrico ZANETTI esprime parere contrario su tutti gli emendamenti richiamati dal relatore, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura.

  Nazzareno PILOZZI (PD), relatore, propone quindi di esprimere parere contrario sugli emendamenti 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5 e 3.6, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura.

  La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

  La seduta termina alle 12.10.

SEDE CONSULTIVA

  Mercoledì 19 ottobre 2016. — Presidenza del presidente Francesco BOCCIA. – Interviene la sottosegretaria di Stato per l'economia e le finanze Paola De Micheli.

  La seduta comincia alle 14.20.

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Disposizioni in materia di protezione dei minori stranieri non accompagnati.
Ulteriore nuovo testo C. 1658.

(Parere alla I Commissione).
(Seguito dell'esame e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 18 ottobre 2016.

  Paola BRAGANTINI (PD), relatrice, chiede alla rappresentante del Governo se sia in grado di fornire i chiarimenti che erano stati richiesti nella precedente seduta, evidenziando che il provvedimento è già calendarizzato per l'inizio della prossima settimana in Assemblea.

  La sottosegretaria Paola DE MICHELI assicura di aver svolto le attività necessarie per fornire i chiarimenti richiesti ma di non aver ancora ricevuto risposte esaurienti da parte dei Dicasteri competenti.

  Francesco BOCCIA, presidente, esprime disappunto per il ritardo del Governo nel fornire i chiarimenti richiesti, in considerazione della calendarizzazione del provvedimento in Assemblea per l'inizio della prossima settimana.

  La sottosegretaria Paola DE MICHELI ribadisce che, nonostante le sollecitazioni ai Dicasteri competenti, i necessari elementi istruttori non sono ancora pervenuti. Assicura comunque che farà tutto il possibile per completare l'approfondimento istruttorio entro l'inizio della prossima settimana

  Francesco BOCCIA, presidente, osserva che qualora dovesse rendersi necessario la Commissione potrebbe esprimere parere direttamente all'Assemblea.
  Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo fra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Angola in materia di sicurezza ed ordine pubblico, fatto a Luanda il 19 aprile 2012.
C. 3941 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla III Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

  Giampiero GIULIETTI (PD), relatore, fa presente che il disegno di legge, già approvato con modifiche dal Senato, reca la ratifica e l'esecuzione dell'Accordo fra la Repubblica italiana e la Repubblica di Angola in materia di sicurezza ed ordine pubblico e che il provvedimento è corredato di relazione tecnica, riferita al testo originario del disegno di legge di ratifica.
  Passando all'esame delle disposizioni che presentano profili di carattere finanziario e delle informazioni fornite dalla relazione tecnica, segnala quanto segue.
  In merito ai profili di quantificazione, evidenzia che gli oneri quantificati dalla relazione tecnica sono riferiti esclusivamente alle spese di missione, di cui agli articoli 4 e 9, dell'Accordo. In merito a tale stima non ha osservazioni da formulare alla luce delle ipotesi adottate dalla relazione tecnica, riferite alle modalità applicative dell'Accordo. In merito al profilo temporale degli oneri, rileva che la formulazione letterale dell'articolo 3 del disegno di legge di ratifica sembrerebbe assumere che, dopo il 2017, le spese per l'attuazione dell'Accordo si determinino solo ad anni alterni, mentre dalla relazione tecnica e dal testo dell'Accordo si evince che l'onere ha comunque carattere permanente, benché con importi differenziati ad anni alterni (33.357 euro negli anni dispari e 32.599 euro negli anni pari): in proposito rinvia a quanto segnalato con riferimento ai profili di copertura finanziaria. Anche con riguardo ai profili applicativi della clausola di salvaguardia di cui all'articolo 3, comma 2, del disegno di legge di ratifica, rinvia a Pag. 80quanto di seguito osserverà per i profili di copertura finanziaria.
  In merito ai profili di copertura finanziaria, segnala che l'articolo 3, comma 1, prevede che alla copertura degli oneri derivanti dal provvedimento, valutati in 32.599 euro per l'anno 2016 e in 33.357 euro a decorrere dal 2017, ad anni alterni, si provveda mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente di competenza del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale relativo al bilancio triennale 2016-2018, il quale reca le necessarie disponibilità. Al riguardo, osserva che la norma di copertura finanziaria appare correttamente formulata, nel presupposto che l'alternatività sia intesa con riferimento tanto all'onere valutato per l'anno 2016 (e successivi anni pari) quanto con riferimento all'onere valutato a decorrere dal 2017 (e successivi anni dispari), in linea peraltro con i dati esplicativi riportati nella relazione tecnica.
  Con riferimento alla clausola di salvaguardia di cui all'articolo 3, comma 2, del disegno di legge di ratifica, volta ad imputare eventuali scostamenti delle spese di missione, di cui agli articoli 4 e 9 dell'Accordo, rispetto alle previsioni di spesa, alle dotazioni finanziarie destinate alle spese di missione e di formazione nell'ambito del programma «Contrasto al crimine, tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica» e, comunque, della missione «Ordine pubblico e sicurezza» dello stato di previsione del Ministero dell'interno, rammenta che la legge n. 163 del 2016, recante la riforma del bilancio dello Stato, ha di recente introdotto – all'articolo 17, commi da 12 a 12-quater, della legge di contabilità pubblica – una nuova procedura per la compensazione degli oneri che eccedono le previsioni di spesa, determinando in tal modo il sostanziale superamento delle clausole di salvaguardia medesime.
  In tale quadro, ricorda che la procedura prevista all'articolo 3, comma 2, del presente disegno di legge di ratifica può comunque ritenersi non incoerente con quella disposta in via generale dal novellato articolo 17, commi da 12 a 12-quater, della legge n. 196 del 2009. In particolare, evidenzia che la clausola di salvaguardia contenuta nel testo in esame riveste un carattere maggiormente restrittivo rispetto a quella prefigurata dalla citata legge di riforma del bilancio, giacché la compensazione degli eventuali oneri eccedenti viene imputata, in prima istanza, agli stanziamenti di uno specifico programma e non a quelli dell'intero stato di previsione del competente Ministero dell'interno. Peraltro, ritiene che, qualora si rivelasse in ipotesi insufficiente la procedura prevista nel testo in esame, nulla osterebbe al ricorso alla citata nuova disciplina in tema di compensazione degli oneri eccedenti le previsioni di spesa. Tutto ciò considerato, atteso che il provvedimento è già stato approvato dal Senato e tenuto conto della relativa esiguità degli importi da esso recati, ritiene che andrebbe pertanto valutata l'opportunità di mantenere l'attuale formulazione della clausola di salvaguardia di cui al menzionato articolo 3, comma 2, anche al fine di evitare un ulteriore passaggio parlamentare del testo. Sul punto reputa comunque opportuno acquisire l'avviso del Governo.

  La sottosegretaria Paola DE MICHELI conferma che nella norma di copertura finanziaria di cui all'articolo 3, comma 1, l'alternatività deve essere intesa con riferimento tanto all'onere valutato per l'anno 2016 (e successivi anni pari) quanto con riferimento all'onere valutato a decorrere dal 2017 (e successivi anni dispari), in linea peraltro con i dati esplicativi riportati nella relazione tecnica.
  In relazione alla clausola di salvaguardia di cui all'articolo 3, comma 2, ricorda che la legge n. 163 del 2016, recante la riforma del bilancio dello Stato, ha di recente introdotto – all'articolo 17, commi da 12 a 12-quater, della legge n. 196 del 2009 – una nuova procedura per la compensazione degli oneri che eccedono le previsioni di spesa e che in tale quadro, la clausola di salvaguardia e la relativa procedura prevista all'articolo 3, comma 2, del presente disegno di legge di ratifica può comunque ritenersi non incoerente Pag. 81con quella disposta in via generale dal novellato articolo 17, commi da 12 a 12-quater, della legge di contabilità pubblica. Sottolinea in particolare che la clausola di salvaguardia contenuta nel testo in esame riveste un carattere maggiormente restrittivo rispetto a quella prefigurata dalla citata legge di riforma del bilancio, giacché la compensazione degli eventuali oneri eccedenti viene imputata, in prima istanza, agli stanziamenti di uno specifico programma e non a quelli dell'intero stato di previsione del competente Ministero dell'interno. Osserva peraltro che, qualora si rivelasse in ipotesi insufficiente la procedura prevista nel testo in esame, nulla osterebbe al ricorso alla citata nuova disciplina in tema di compensazione degli oneri eccedenti le previsioni di spesa. Tutto ciò considerato, atteso che il provvedimento è già stato approvato dal Senato e tenuto conto della esiguità degli importi da esso recati, ritiene opportuno mantenere l'attuale formulazione della clausola di salvaguardia di cui al menzionato articolo 3, comma 2, anche al fine di evitare un ulteriore passaggio parlamentare del testo.

  Giampiero GIULIETTI (PD), relatore, formula quindi la seguente proposta di parere:
  «La V Commissione,
   esaminato il disegno di legge C. 3941 Governo, approvato dal Senato, recante Ratifica ed esecuzione dell'Accordo fra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Angola in materia di sicurezza ed ordine pubblico, fatto a Luanda il 19 aprile 2012;
   preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:
    nella norma di copertura finanziaria di cui all'articolo 3, comma 1, l'alternatività deve essere intesa con riferimento tanto all'onere valutato per l'anno 2016 (e successivi anni pari) quanto con riferimento all'onere valutato a decorrere dal 2017 (e successivi anni dispari), in linea peraltro con i dati esplicativi riportati nella relazione tecnica;
    la legge n. 163 del 2016, recante la riforma del bilancio dello Stato, ha di recente introdotto – all'articolo 17, commi da 12 a 12-quater, della legge n. 196 del 2009 – una nuova procedura per la compensazione degli oneri che eccedono le previsioni di spesa;
    in tale quadro, la clausola di salvaguardia e la relativa procedura prevista all'articolo 3, comma 2, del presente disegno di legge di ratifica può comunque ritenersi non incoerente con quella disposta in via generale dal novellato articolo 17, commi da 12 a 12-quater, della legge di contabilità pubblica;
    in particolare, la clausola di salvaguardia contenuta nel testo in esame riveste un carattere maggiormente restrittivo rispetto a quella prefigurata dalla citata legge di riforma del bilancio, giacché la compensazione degli eventuali oneri eccedenti viene imputata, in prima istanza, agli stanziamenti di uno specifico programma e non a quelli dell'intero stato di previsione del competente Ministero dell'interno;
    peraltro, è da ritenersi che, qualora si rivelasse in ipotesi insufficiente la procedura prevista nel testo in esame, nulla osterebbe al ricorso alla citata nuova disciplina in tema di compensazione degli oneri eccedenti le previsioni di spesa;
    tutto ciò considerato, atteso che il provvedimento è già stato approvato dal Senato e tenuto conto della esiguità degli importi da esso recati, appare opportuno mantenere l'attuale formulazione della clausola di salvaguardia di cui al menzionato articolo 3, comma 2, anche al fine di evitare un ulteriore passaggio parlamentare del testo,
  esprime

PARERE FAVOREVOLE».

  La sottosegretaria Paola DE MICHELI concorda con la proposta di parere formulata dal relatore.

Pag. 82

  La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Sui lavori della Commissione.

  Girgis Giorgio SORIAL (M5S) sottolinea come negli ultimi giorni, a causa dei ritardi del Governo nel fornire i chiarimenti e gli elementi istruttori richiesti, siano state di fatto bloccate due proposte di legge di iniziativa parlamentare, l'A.C. 2305-A, recante Disposizioni per lo sviluppo della mobilità in bicicletta e la realizzazione della rete nazionale di percorribilità ciclistica, già calendarizzato in Assemblea per questa settimana, e l'ulteriore nuovo testo dell'A.C. 1658, recante Disposizioni in materia di minori stranieri non accompagnati, che incontra nel merito una sostanziale condivisione trasversale da parte dei gruppi parlamentari e la cui calendarizzazione in Assemblea è prevista per la prossima settimana. Ravvisa quindi una disparità di atteggiamento del Governo rispetto ai disegni di legge di iniziativa governativa, laddove i chiarimenti vengono forniti con la massima speditezza al fine di non ostacolarne il prosieguo dell’iter. Chiede pertanto come la presidenza della Commissione intenda intervenire per assicurare al meglio il buon andamento dei lavori e superare i problemi che spesso sorgono nell'esame dei provvedimenti di iniziativa parlamentare.

  Francesco BOCCIA, presidente, facendo presente che ogni qualvolta si sono verificate tali problematiche, in qualità di presidente della Commissione, si è sempre premurato di segnalarle per iscritto o per le vie brevi al Governo con l'auspicio che non si ripetessero, chiede all'onorevole Sorial se intenda suggerire ulteriori modalità per il superamento delle problematiche segnalate.

  Girgis Giorgio SORIAL (M5S), evidenziando come la calendarizzazione in Assemblea venga spesso utilizzata per giustificare un rapido esame dei provvedimenti di iniziativa governativa da parte della Commissione bilancio, chiede per quale motivo non si faccia altrettanto per i provvedimenti di iniziativa parlamentare e propone che la Commissione bilancio sospenda l'esame di provvedimenti di iniziativa governativa, sino a che il Governo non fornisca i chiarimenti richiesti sui provvedimenti di iniziativa parlamentare.

  Maino MARCHI (PD), premettendo di non ravvisare particolari aspetti problematici nell'andamento dei lavori della Commissione bilancio, ricorda come in svariati casi la stessa Commissione si sia proficuamente impegnata per superare criticità presenti in testi elaborati da altre Commissioni. Osserva inoltre come non si possa ritenere la Ragioneria generale dello Stato responsabile dei ritardi nella trasmissione delle relazioni tecniche, che sono prevalentemente da imputare ai Ministeri competenti per materia. Per quanto riguarda l'ulteriore nuovo testo dell'A.C. 1658, recante Disposizioni in materia di minori stranieri non accompagnati, fa presente che, come in altri casi, la Commissione bilancio potrà esprimere il parere direttamente all'Assemblea.

  La sottosegretaria Paola DE MICHELI, sottolineando l'attenzione del Governo per la tematica dei minori stranieri non accompagnati, assicura il suo personale interessamento per consentire alla Commissione bilancio di poter esprimere il proprio parere sull'A.C. 1658 in tempo utile per rispettare la calendarizzazione prevista in Assemblea.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione nel settore della difesa tra il Governo della Repubblica italiana e l'Esecutivo della Repubblica dell'Angola, fatto a Roma il 19 novembre 2013.
C. 3946 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla III Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Pag. 83

  Marco MARCHETTI (PD), relatore, fa presente che il disegno di legge, già approvato con modifiche dal Senato, reca la ratifica e l'esecuzione dell'Accordo di cooperazione nel settore della difesa tra la Repubblica italiana e la Repubblica dell'Angola e che il provvedimento è corredato di relazione tecnica, riferita al testo originario del disegno di legge di ratifica. Passando all'esame delle disposizioni che presentano profili di carattere finanziario e delle informazioni fornite dalla relazione tecnica, segnala quanto segue.
  In merito ai profili di quantificazione, evidenzia che gli oneri quantificati dalla relazione tecnica sono riferiti esclusivamente alle spese di missione, di cui agli articoli 3 e 4 dell'Accordo. In merito a tale stima non ha osservazioni da formulare, alla luce delle ipotesi adottate dalla relazione tecnica, riferite alle modalità applicative dell'Accordo. In merito ai profili applicativi della clausola di salvaguardia, di cui all'articolo 3, comma 2, del disegno di legge di ratifica, rinvia a quanto di seguito osserverà per i profili di copertura finanziaria.
  In merito ai profili di copertura finanziaria, rileva preliminarmente che agli oneri derivanti dalle spese di missione di cui all'articolo 4, paragrafo 5, dell'Accordo, valutati in euro 6.568 ad anni alterni a decorrere dal 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente di competenza del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale relativo al bilancio triennale 2016-2018, che reca le necessarie disponibilità. Al riguardo, evidenzia che la norma di copertura finanziaria appare correttamente formulata, nel presupposto che il primo incontro in Angola tra i rappresentanti delle due Parti abbia luogo nel 2016 o, comunque, in corrispondenza degli anni pari.
  Con riferimento all'articolo 3, comma 2, del disegno di legge di ratifica, che reca una apposita clausola di salvaguardia, volta ad imputare eventuali scostamenti rispetto alle previsioni di spesa alle dotazioni finanziarie destinate alle spese di missione nell'ambito del programma «Pianificazione generale delle Forze Armate e approvvigionamenti militari» e, comunque, della missione «Difesa e sicurezza del territorio» dello stato di previsione del Ministero della difesa, rammenta che la legge n. 163 del 2016 ha di recente introdotto – all'articolo 17, commi da 12 a 12-quater, della legge di contabilità pubblica – una nuova procedura per la compensazione degli oneri che eccedono le previsioni di spesa, determinando in tal modo il sostanziale superamento delle clausole di salvaguardia medesime. In tale quadro, rileva che la procedura prevista all'articolo 3, comma 2, del presente disegno di legge di ratifica può comunque ritenersi coerente con quella disposta in via generale dal novellato articolo 17, commi da 12 a 12-quater, della legge n. 196 del 2009. In particolare, evidenzia che la clausola di salvaguardia contenuta nel testo in esame riveste un carattere maggiormente restrittivo rispetto a quella prefigurata dalla citata legge di riforma della contabilità pubblica, giacché la compensazione degli eventuali oneri eccedenti viene imputata, in prima istanza, agli stanziamenti di uno specifico programma e non a quelli dell'intero stato di previsione del competente Ministero della difesa. Peraltro, ritiene che, qualora si rivelasse in ipotesi insufficiente la procedura prevista nel testo in esame, nulla osterebbe al ricorso alla citata nuova disciplina in tema di compensazione degli oneri eccedenti le previsioni di spesa. Tutto ciò considerato, atteso che il provvedimento è già stato approvato dal Senato e tenuto conto della esiguità degli importi da esso recati, ritiene che andrebbe valutata l'opportunità di mantenere l'attuale formulazione della clausola di salvaguardia di cui al menzionato articolo 3, comma 2, anche al fine di evitare un ulteriore passaggio parlamentare del testo. Sul punto reputa comunque opportuno acquisire l'avviso del Governo.
  Segnala, infine, che l'articolo 4 del disegno di legge di ratifica reca altresì una clausola di invarianza finanziaria riferita all'attuazione delle restanti disposizioni contenute nell'Accordo in esame, ad esclusione Pag. 84di quelle di cui all'articolo 4, paragrafo 5, dell'Accordo medesimo, ai cui oneri si provvede invece, come detto, con un'apposita copertura finanziaria.

  La sottosegretaria Paola DE MICHELI conferma che la norma di copertura finanziaria di cui all'articolo 3, comma 1, appare correttamente formulata nel presupposto che il primo incontro in Angola tra i rappresentanti delle due Parti abbia luogo nel 2016 o, comunque, in corrispondenza degli anni pari.
  In relazione alla clausola di salvaguardia di cui all'articolo 3, comma 2, ricorda che la legge n. 163 del 2016, recante la riforma del bilancio dello Stato, ha di recente introdotto – all'articolo 17, commi da 12 a 12-quater, della legge n. 196 del 2009 – una nuova procedura per la compensazione degli oneri che eccedono le previsioni di spesa e che in tale quadro, la clausola di salvaguardia e la relativa procedura prevista all'articolo 3, comma 2, del presente disegno di legge di ratifica può comunque ritenersi non incoerente con quella disposta in via generale dal novellato articolo 17, commi da 12 a 12-quater, della legge di contabilità pubblica. Segnala in particolare che la clausola di salvaguardia contenuta nel testo in esame riveste un carattere maggiormente restrittivo rispetto a quella prefigurata dalla citata legge di riforma del bilancio, giacché la compensazione degli eventuali oneri eccedenti viene imputata, in prima istanza, agli stanziamenti di uno specifico programma e non a quelli dell'intero stato di previsione del competente Ministero dell'interno. Fa presente peraltro che, qualora si rivelasse in ipotesi insufficiente la procedura prevista nel testo in esame, nulla osterebbe al ricorso alla citata nuova disciplina in tema di compensazione degli oneri eccedenti le previsioni di spesa. Tutto ciò considerato, atteso che il provvedimento è già stato approvato dal Senato e tenuto conto della esiguità degli importi da esso recati, evidenzia che appare opportuno mantenere l'attuale formulazione della clausola di salvaguardia di cui al menzionato articolo 3, comma 2, anche al fine di evitare un ulteriore passaggio parlamentare del testo.

  Marco MARCHETTI (PD), relatore, formula quindi la seguente proposta di parere:
  «La V Commissione,
   esaminato il disegno di legge C. 3946 Governo, approvato dal Senato, recante Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione nel settore della difesa tra il Governo della Repubblica italiana e l'Esecutivo della Repubblica dell'Angola, fatto a Roma il 19 novembre 2013;
   preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:
    la norma di copertura finanziaria di cui all'articolo 3, comma 1, appare correttamente formulata nel presupposto che il primo incontro in Angola tra i rappresentanti delle due Parti abbia luogo nel 2016 o, comunque, in corrispondenza degli anni pari;
    la legge n. 163 del 2016, recante la riforma del bilancio dello Stato, ha di recente introdotto – all'articolo 17, commi da 12 a 12-quater, della legge n. 196 del 2009 – una nuova procedura per la compensazione degli oneri che eccedono le previsioni di spesa;
    in tale quadro, la clausola di salvaguardia e la relativa procedura prevista all'articolo 3, comma 2, del presente disegno di legge di ratifica può comunque ritenersi non incoerente con quella disposta in via generale dal novellato articolo 17, commi da 12 a 12-quater, della legge di contabilità pubblica;
    in particolare, la clausola di salvaguardia contenuta nel testo in esame riveste un carattere maggiormente restrittivo rispetto a quella prefigurata dalla citata legge di riforma del bilancio, giacché la compensazione degli eventuali oneri eccedenti viene imputata, in prima istanza, agli stanziamenti di uno specifico programma Pag. 85e non a quelli dell'intero stato di previsione del competente Ministero della difesa;
    peraltro, è da ritenersi che, qualora si rivelasse in ipotesi insufficiente la procedura prevista nel testo in esame, nulla osterebbe al ricorso alla citata nuova disciplina in tema di compensazione degli oneri eccedenti le previsioni di spesa;
    tutto ciò considerato, atteso che il provvedimento è già stato approvato dal Senato e tenuto conto della esiguità degli importi da esso recati, appare opportuno mantenere l'attuale formulazione della clausola di salvaguardia di cui al menzionato articolo 3, comma 2, anche al fine di evitare un ulteriore passaggio parlamentare del testo,
  esprime

PARERE FAVOREVOLE».

  La sottosegretaria Paola DE MICHELI concorda con la proposta di parere formulata dal relatore.

  La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica di Slovenia, il Governo di Ungheria e il Governo della Repubblica italiana sulla Multinational Land Force (MLF), con Annesso, fatto a Bruxelles il 18 novembre 2014.
C. 3947 Governo, approvato dal Senato.
(Parere alla III Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

  Dario PARRINI (PD), relatore, fa presente che il disegno di legge, già approvato con modifiche dal Senato, reca la ratifica e l'esecuzione dell'Accordo fra il Governo della Repubblica italiana, il Governo della Repubblica di Slovenia e il Governo di Ungheria sulla Multinational Land Force (MLF) e che il provvedimento è corredato di relazione tecnica, riferita al testo originario del disegno di legge di ratifica. Passando all'esame delle disposizioni che presentano profili di carattere finanziario e delle informazioni fornite dalla relazione tecnica, segnala quanto segue.
  In merito ai profili di quantificazione, evidenzia che gli oneri quantificati dalla relazione tecnica sono riferiti esclusivamente alle spese di missione, di cui all'articolo 3 dell'Accordo. In merito a tale stima non ha osservazioni da formulare alla luce delle ipotesi adottate dalla relazione tecnica, relative alle modalità applicative dell'Accordo.
  Per quanto attiene all'articolo 5, non ha osservazioni da formulare, nel presupposto – sul quale reputa opportuna una conferma – che le spese per adempiere all'impegno di equipaggiare, addestrare e mantenere in efficienza operativa le forze disponibili per l'MLF siano già incluse in quelle attualmente sostenute per le medesime finalità.
  In merito ai profili di copertura finanziaria, rileva preliminarmente che agli oneri derivanti dall'articolo 3 dell'Accordo, valutati in euro 17.096 annui a decorrere dal 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente di competenza del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale relativo al bilancio triennale 2016-2018, che reca le necessarie disponibilità.
  Con riferimento all'articolo 3, comma 2, del disegno di legge di ratifica, che reca un'apposita clausola di salvaguardia, volta ad imputare eventuali scostamenti rispetto alle previsioni di spesa alle dotazioni finanziarie rimodulabili di parte corrente di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge n. 196 del 2009, destinate alle spese di missione nell'ambito del programma «Pianificazione generale delle Forze Armate e approvvigionamenti militari» e, comunque, della missione «Difesa e sicurezza del territorio» dello stato di previsione del Ministero della difesa, rammenta che la legge n. 163 del 2016 ha di recente introdotto – all'articolo 17, commi da 12 a 12-quater, della legge di contabilità Pag. 86pubblica – una nuova procedura per la compensazione degli oneri che eccedono le previsioni di spesa, determinando in tal modo il sostanziale superamento delle clausole di salvaguardia medesime. In tale quadro, rileva che la procedura prevista all'articolo 3, comma 2, del presente disegno di legge di ratifica può comunque ritenersi coerente con quella disposta in via generale dal novellato articolo 17, commi da 12 a 12-quater, della legge n. 196 del 2009. In particolare, evidenzia che la clausola di salvaguardia contenuta nel testo in esame riveste un carattere maggiormente restrittivo rispetto a quella prefigurata dalla citata legge di riforma della contabilità pubblica, giacché la compensazione degli eventuali oneri eccedenti viene imputata, in prima istanza, agli stanziamenti di uno specifico programma e non a quelli dell'intero stato di previsione del competente Ministero della difesa e fa riferimento, per effetto della entrata in vigore della nuova disciplina contabile, ai soli fattori legislativi di cui al citato articolo 21, comma 5, lettera b) e non anche alle spese di adeguamento al fabbisogno di cui alla successiva lettera c). Peraltro, ritiene che, qualora si rivelasse in ipotesi insufficiente la procedura prevista nel testo in esame, nulla osterebbe al ricorso alla citata nuova disciplina in tema di compensazione degli oneri eccedenti le previsioni di spesa. Tutto ciò considerato, atteso che il provvedimento è già stato approvato dal Senato e tenuto conto della esiguità degli importi da esso recati, ritiene che andrebbe valutata l'opportunità di mantenere l'attuale formulazione della clausola di salvaguardia di cui al menzionato articolo 3, comma 2, anche al fine di evitare un ulteriore passaggio parlamentare del testo. Sul punto considera comunque opportuno acquisire l'avviso del Governo.
  Segnala, infine, che l'articolo 4 del disegno di legge di ratifica reca altresì una clausola di invarianza finanziaria riferita all'attuazione delle restanti disposizioni contenute nell'Accordo in esame, ad esclusione di quelle di cui all'articolo 3 dell'Accordo medesimo, ai cui oneri si provvede invece, come detto, con un'apposita copertura finanziaria.

  La sottosegretaria Paola DE MICHELI conferma che le spese per adempiere all'impegno di equipaggiare, addestrare e mantenere in efficienza operativa le forze disponibili per la Multinational Land Force (MLF), di cui all'articolo 5, sono già incluse in quelle sostenute a legislazione vigente per le medesime finalità.
  Per quanto riguarda la clausola di salvaguardia di cui all'articolo 3, comma 2, ricorda che la legge n. 163 del 2016, recante la riforma del bilancio dello Stato, ha di recente introdotto – all'articolo 17, commi da 12 a 12-quater, della legge n. 196 del 2009 – una nuova procedura per la compensazione degli oneri che eccedono le previsioni di spesa e che in tale quadro, la clausola di salvaguardia e la relativa procedura prevista all'articolo 3, comma 2, del presente disegno di legge di ratifica può comunque ritenersi non incoerente con quella disposta in via generale dal novellato articolo 17, commi da 12 a 12-quater, della legge di contabilità pubblica. Evidenzia in particolare che la clausola di salvaguardia contenuta nel testo in esame riveste un carattere maggiormente restrittivo rispetto a quella prefigurata dalla citata legge di riforma del bilancio, giacché la compensazione degli eventuali oneri eccedenti viene imputata, in prima istanza, agli stanziamenti di uno specifico programma e non a quelli dell'intero stato di previsione del competente Ministero dell'interno. Osserva peraltro che, qualora si rivelasse in ipotesi insufficiente la procedura prevista nel testo in esame, nulla osterebbe al ricorso alla citata nuova disciplina in tema di compensazione degli oneri eccedenti le previsioni di spesa. Tutto ciò considerato, atteso che il provvedimento è già stato approvato dal Senato e tenuto conto della esiguità degli importi da esso recati, ravvisa l'opportunità di mantenere l'attuale formulazione della clausola di salvaguardia di cui al menzionato Pag. 87articolo 3, comma 2, anche al fine di evitare un ulteriore passaggio parlamentare del testo.

  Dario PARRINI (PD), relatore, formula quindi la seguente proposta di parere:
  «La V Commissione,
   esaminato il disegno di legge C. 3947 Governo, approvato dal Senato, recante Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica di Slovenia, il Governo di Ungheria e il Governo della Repubblica italiana sulla Multinational Land Force (MLF), con Annesso, fatto a Bruxelles il 18 novembre 2014;
   preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:
    le spese per adempiere all'impegno di equipaggiare, addestrare e mantenere in efficienza operativa le forze disponibili per la Multinational Land Force (MLF), di cui all'articolo 5, sono già incluse in quelle sostenute a legislazione vigente per le medesime finalità;
    la legge n. 163 del 2016, recante la riforma del bilancio dello Stato, ha di recente introdotto – all'articolo 17, commi da 12 a 12-quater, della legge n. 196 del 2009 – una nuova procedura per la compensazione degli oneri che eccedono le previsioni di spesa;
    in tale quadro, la clausola di salvaguardia e la relativa procedura prevista all'articolo 3, comma 2, del presente disegno di legge di ratifica può comunque ritenersi non incoerente con quella disposta in via generale dal novellato articolo 17, commi da 12 a 12-quater, della legge di contabilità pubblica;
    in particolare, la clausola di salvaguardia contenuta nel testo in esame riveste un carattere maggiormente restrittivo rispetto a quella prefigurata dalla citata legge di riforma del bilancio, giacché la compensazione degli eventuali oneri eccedenti viene imputata, in prima istanza, agli stanziamenti di uno specifico programma e non a quelli dell'intero stato di previsione del competente Ministero della difesa e fa riferimento, per effetto della entrata in vigore della nuova disciplina contabile, ai soli fattori legislativi di cui al citato articolo 21, comma 5, lettera b), e non anche alle spese di adeguamento al fabbisogno di cui alla successiva lettera c);
    peraltro, è da ritenersi che, qualora si rivelasse in ipotesi insufficiente la procedura prevista nel testo in esame, nulla osterebbe al ricorso alla citata nuova disciplina in tema di compensazione degli oneri eccedenti le previsioni di spesa;
    tutto ciò considerato, atteso che il provvedimento è già stato approvato dal Senato e tenuto conto della esiguità degli importi da esso recati, appare opportuno di mantenere l'attuale formulazione della clausola di salvaguardia di cui al menzionato articolo 3, comma 2, anche al fine di evitare un ulteriore passaggio parlamentare del testo,
  esprime

PARERE FAVOREVOLE».

  La sottosegretaria Paola DE MICHELI concorda con la proposta di parere formulata dal relatore.

  La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

  La seduta termina alle 14.45.

ATTI DEL GOVERNO

  Mercoledì 19 ottobre 2016. — Presidenza del presidente Francesco BOCCIA. – Interviene la sottosegretaria di Stato per l'economia e le finanze Paola De Micheli.

  La seduta comincia alle 14.45.

Pag. 88

Schema di decreto legislativo recante riordino delle funzioni e del finanziamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.
Atto n. 327.

(Esame ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto in oggetto.

  Carlo DELL'ARINGA (PD), relatore, osserva che il provvedimento reca la riforma della disciplina concernente le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura – CCIAA, in attuazione della delega legislativa conferita dall'articolo 10 della legge 7 agosto 2015, n. 124, contenente una pluralità di deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche. Il provvedimento si compone di 6 articoli ed è corredato di relazione tecnica. Esaminando in sintesi i contenuti delle disposizioni dello schema di decreto che presentano profili di carattere finanziario e le informazioni fornite dalla relazione tecnica, nonché gli elementi di analisi e le richieste di chiarimento considerati rilevanti ai fini di una verifica delle quantificazioni riportate nella relazione tecnica, segnala quanto segue.
  In merito ai profili di quantificazione, prende atto, preliminarmente, che le misure previste risultano finalizzate a ridurre progressivamente i costi di funzionamento delle CCIAA. Peraltro, al fine di valutare l'effettiva neutralità finanziaria del provvedimento, ritiene necessario acquisire, anche sulla base dell'esperienza applicativa della normativa transitoria di cui al decreto-legge n. 90 del 2014, elementi volti a suffragare la compensatività – anche dal punto di vista dell'allineamento temporale – fra gli effetti degli interventi disposti per diminuire i costi del sistema camerale, da un lato, e quelli derivanti dalla riduzione dei diritti camerali annuali (riduzione confermata e resa permanente dal provvedimento in esame) e dalle altre entrate, dall'altro. Ciò al fine di escludere riflessi negativi per la finanza pubblica, tenuto conto che le camere di commercio sono ricomprese nel perimetro della pubblica amministrazione ai fini dei conti europei. A tal proposito rileva, quindi, l'esigenza di dati riferiti alla sostenibilità finanziaria delle funzioni attribuite alle camere di commercio alla luce del complesso delle risorse che le stesse potranno utilizzare.
  Riguardo alle entrate con cui far fronte alle predette funzioni, segnala che, oltre alla riduzione dei diritti annuali, sembra venir meno la possibilità di incrementare i medesimi diritti in relazione delle effettive esigenze di autofinanziamento o di specifici progetti da realizzare, tenuto conto che, per espressa previsione normativa, le variazioni del diritto annuale conseguenti alla rideterminazione del fabbisogno, valutate in termini medi ponderati, devono comunque garantire la riduzione dei relativi importi secondo le percentuali sopra indicate, che sono rapportate all'ammontare del contributi vigenti al 2014.
  Inoltre, le norme, oltre a stabilire limiti all'ammontare del contributo annuale, prevedono che gli importi dei diritti di segreteria nonché il fabbisogno necessario per l'espletamento dei servizi debbano essere commisurati ai costi standard e non più ai costi medi. Mentre le poste in entrata appaiono, dunque, soggette ad una immediata riduzione, alcune delle voci di spesa potranno contrarsi solo subordinatamente allo svolgersi, nel corso del tempo, delle procedure di riallocazione del personale e di riorganizzazione amministrativa.
  In proposito, andrebbe, tra l'altro, chiarito quale sia il numero delle unità di personale che risulteranno prevedibilmente soprannumerarie in esito alla procedura di riorganizzazione, nonché elementi volti a verificare se tali posizioni potranno essere completamente assorbite a valere sui posti resi disponibili dalle amministrazioni pubbliche per gli anni 2017 e 2018 ai sensi dell'articolo 3 ovvero se le stesse resteranno a carico dei bilanci delle CCIAA fino al concludersi delle procedure di mobilità attivate ai sensi del decreto legislativo n. 165 del 2001. Pag. 89
  In merito alla tenuta e alla gestione del registro per l'alternanza scuola-lavoro – in relazione al quale l'articolo 1, comma 1, del provvedimento in esame evidenzia l'assenza di oneri per le imprese, ivi compresi i diritti di segreteria – ritiene che andrebbero acquisiti chiarimenti in merito alle modalità di copertura delle relative spese, tenuto conto che l'articolo 1, commi 41 e seguenti, della legge n. 107 del 2015 (»la buona scuola») ha previsto l'istituzione del predetto registro senza oneri a carico della finanza pubblica.
  Infine, fa presente che la relazione tecnica riferita al disegno di legge C. 3098, da cui ha avuto origine la legge n. 124 del 2015, asseriva la neutralità finanziaria della norma di delega relativa al riordino delle camere di commercio, anche tenendo conto della disciplina transitoria, prevista dai criteri di delega e volta a garantire, oltre al mantenimento dei livelli occupazionali, la prosecuzione dei progetti in corso per la promozione dell'attività economica all'estero; in proposito la relazione precisava che si trattava di assicurare «attività già avviate con risorse esistenti». A tal riguardo, ritiene che andrebbe confermata l'idoneità delle norme in esame a garantire la prosecuzione di tali attività, già avviate con risorse esistenti.

  La sottosegretaria Paola DE MICHELI ricorda che la riduzione del diritto annuale, di circa 400 milioni di euro, disposta con il decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, ha comportato un corrispondente taglio delle spese comprimibili (quali quelle relative alle attività promozionali) tali da garantire, attualmente, la generale sostenibilità con le minori entrate delle attività già svolte a legislazione vigente dagli enti del sistema camerale. Ciò posto, osserva che il presente provvedimento non altera l'equilibrio finanziario riconosciuto e validato dalla relazione tecnica al predetto decreto-legge, ma rafforza la prevista sostenibilità, attraverso l'introduzione di specifiche misure di razionalizzazione e contenimento della spesa, anche in considerazione della circostanza che i risparmi attesi, seppur quantificabili solo a consuntivo, derivanti dalla riduzione delle spese di funzionamento e di personale e dalla riorganizzazione delle funzioni amministrative necessarie, consentono di migliorare qualitativamente il quadro finanziario già delineato e di ottenere un più o meno limitato recupero di capacità di spesa promozionale.
  Fermo restando quanto sopra affermato, con riferimento alle ulteriori funzioni conferite alle camere di commercio, precisa che sia i diritti di segreteria che le tariffe saranno determinate con decreto del Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze sulla base di costi standard che, allo stato attuale, sono in corso di definizione. Osserva poi che, prevedibilmente, nel breve periodo la rideterminazione dei diritti di segreteria mediante il sistema dei costi standard (certamente più ragionevole e meno onerosa nel medio-lungo periodo) non è suscettibile di determinare significativi risparmi di spesa, sia perché gli attuali diritti di segreteria non sono stati aggiornati da molti anni, sia perché gli stessi, attualmente, non coprono interamente i costi storici delle singole attività, in parte coperte con il diritto annuale.
  Osserva poi che allo stato attuale non è possibile ipotizzare una stima delle entrate tenuto conto che alcune delle funzioni sono nuove, fermo restando che l'ammontare delle entrate derivanti da diritti di segreteria nel 2014 risulta pari a circa 251 milioni di euro, mentre nel medesimo anno l'ammontare delle entrate derivanti da tariffe e proventi relativi ad attività commerciale risulta pari a circa 22 milioni di euro.
  Evidenzia che la stima sia del numero delle unità di personale soprannumerario in esito alla procedura di riorganizzazione del sistema camerale sia della conseguente riallocazione del medesimo personale è necessariamente del tutto indicativa in quanto una più precisa quantificazione sarà conseguenza in primo luogo delle tipologie di accorpamenti che saranno individuate nel piano di riorganizzazione. Tuttavia, premesso che le unità di personale Pag. 90in servizio presso le camere di commercio al 31 dicembre 2015 erano pari a 7.062, osserva che già la razionale redistribuzione del medesimo personale all'interno delle camere di commercio, con possibilità di realizzare processi interni di mobilità, renderà numericamente esiguo il dato delle unità di personale soprannumerario, che dovrà trovare collocazione nelle altre amministrazioni pubbliche. Difatti, le eccedenze di personale che potranno derivare dai futuri processi di accorpamento saranno almeno in parte riassorbite all'interno delle stesse camere di commercio, andando a coprire in alcuni casi le carenze derivanti dal blocco del turnover.
  Ciò posto ritiene ragionevole sostenere che la stima del personale soprannumerario possa attestarsi intorno alle 500 unità e quindi in un numero sicuramente inferiore alle capacità assunzionali manifestate dalle pubbliche amministrazioni interessate dai previsti processi di mobilità intercompartimentale. Segnala che tale stima tiene conto sia delle unità che nel 2014 e 2015 sono andate in quiescenza che delle unità che fino al termine del processo di riforma andranno in quiescenza.
  Segnala quindi che le funzioni connesse alla gestione del registro per l'alternanza scuola-lavoro, che trovano nel provvedimento in esame un mero riconoscimento formale, risultano in gran parte già svolte a legislazione vigente e, in particolare, che le limitate attività di investimento iniziale per la costituzione informatica del registro, che rientrano nell'ambito delle funzioni istituzionali generali, sono state già concluse ed il sistema camerale ne ha già sostenuto i costi, mentre i costi di personale e di gestione per il funzionamento a regime di tale registro sono limitati ed implicano solo la prosecuzione dell'utilizzo delle risorse umane e materiali che il sistema ha già destinato allo sviluppo di tali funzioni in quest'ultimo anno. Ritiene pertanto che le camere di commercio potranno svolgere gli adempimenti correlati alla tenuta del predetto registro nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.
  Osserva infine che le norme in esame sono idonee a garantire la prosecuzione dei progetti in corso per la promozione dell'attività economica all'estero, già avviate con risorse esistenti.

  Maino MARCHI (PD) chiede chiarimenti alla rappresentante del Governo in merito al personale delle camere di commercio che, ai sensi dell'articolo 3, comma 6, risulterà in soprannumero all'esito del piano complessivo di razionalizzazione organizzativa e che dovrà essere riassorbito, a valere sul 10 per cento delle facoltà assunzionali previste dalla normativa vigente per il biennio 2017-2018. In particolare chiede di sapere se tale percentuale debba essere calcolata sul totale delle facoltà assunzionali o sul totale del personale in soprannumero. Evidenzia come tale questione, analoga a quella che ha riguardato il personale delle province, abbia notevoli riflessi sul funzionamento della pubblica amministrazione.

  Carlo DELL'ARINGA (PD), relatore, segnala che la questione è stata affrontata anche nel corso dell'esame del provvedimento da parte della Commissione attività produttive. Osservando che sulla base della relazione tecnica la percentuale del 10 per cento dovrebbe essere riferita alle facoltà assunzionali complessive, sottolinea la rilevanza della questione ai fini del raggiungimento degli obiettivi di risparmio prefissati.

  La sottosegretaria Paola DE MICHELI ribadisce che le eccedenze di personale che potranno derivare dai futuri processi di accorpamento saranno almeno in parte riassorbite all'interno delle stesse camere di commercio, andando a coprire in alcuni casi le carenze derivanti dal blocco del turnover. Ciò posto ritiene ragionevole sostenere che la stima del personale soprannumerario possa attestarsi intorno alle 500 unità, quindi un numero sicuramente inferiore alle capacità assunzionali manifestate Pag. 91dalle pubbliche amministrazioni interessate dai processi di mobilità intercompartimentale. Evidenzia inoltre che tale stima tiene conto sia delle unità che nel 2014 e 2015 sono andate in quiescenza sia delle unità che fino alla fine del processo di riforma andranno in quiescenza.

  Carlo DELL'ARINGA (PD), relatore, preso atto dei chiarimenti forniti dalla rappresentante del Governo e in attesa di acquisire il parere del Consiglio di Stato sullo schema in esame, si riserva di predisporre la proposta di parere sul provvedimento.

  Francesco BOCCIA, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 14.55.

DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO

  Mercoledì 19 ottobre 2016. — Presidenza del presidente Francesco BOCCIA. – Interviene la sottosegretaria di Stato per l'economia e le finanze Paola De Micheli.

  La seduta comincia alle 14.55.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni di modifica e riordino delle norme di diritto internazionale privato in materia di unioni civili tra persone dello stesso sesso.
Atto n. 345.
(Rilievi alla II Commissione).
(Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole con rilievi).

  La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto in oggetto.

  Dario PARRINI (PD), relatore, fa presente che il provvedimento – adottato in attuazione della delega contenuta nella legge n. 76 del 20 maggio 2016 – reca la modifica e il riordino delle norme di diritto internazionale privato in materia di unioni civili tra persone dello stesso sesso, che il testo, all'articolo 2, reca una clausola di neutralità finanziaria riferita all'intero provvedimento e che il provvedimento è corredato di relazione tecnica.
  In merito ai profili di quantificazione, pur considerando il carattere ordinamentale del provvedimento in esame e la presenza di una clausola di invarianza finanziaria, ritiene che andrebbe acquisita una conferma da parte del Governo che le fattispecie in esame non incidano in misura apprezzabile rispetto alla platea già considerata ai fini della stima degli effetti finanziari della legge n. 76 del 2016.
  In merito ai profili di copertura finanziaria, reputa opportuno riformulare in parte la clausola di invarianza finanziaria di cui all'articolo 2 in modo conforme alla prassi vigente, al fine di specificare che dall'attuazione del presente decreto «non devono derivare» – anziché «non derivano», come attualmente previsto dal testo – nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

  La sottosegretaria Paola DE MICHELI conferma che dal provvedimento non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, giacché le fattispecie oggetto del presente provvedimento non incidono in misura apprezzabile rispetto alla platea già considerata ai fini della stima degli effetti finanziari della legge n. 76 del 2016 (Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze). Concorda inoltre sull'opportunità di riformulare in parte la clausola di invarianza finanziaria di cui all'articolo 2 in modo conforme alla prassi vigente.

  Dario PARRINI (PD), relatore, formula la seguente proposta di parere:
  «La V Commissione Bilancio, tesoro e programmazione,
   esaminato, per quanto di competenza, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma Pag. 922, del Regolamento, lo Schema di decreto legislativo recante disposizioni di modifica e riordino delle norme di diritto internazionale privato in materia di unioni civili tra persone dello stesso sesso (atto n. 345);
   preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:
    dal provvedimento non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, giacché le fattispecie oggetto del presente provvedimento non incidono in misura apprezzabile rispetto alla platea già considerata ai fini della stima degli effetti finanziari della legge n. 76 del 2016 (Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze);
    appare opportuno riformulare in parte la clausola di invarianza finanziaria di cui all'articolo 2 in modo conforme alla prassi vigente,

VALUTA FAVOREVOLMENTE

lo schema di decreto legislativo e formula il seguente rilievo sulle sue conseguenze di carattere finanziario:
   all'articolo 2 sostituire le parole: non derivano con le seguenti: non devono derivare».

  La sottosegretaria Paola DE MICHELI concorda con la proposta di parere formulata dal relatore.

  La Commissione approva la proposta di parere formulata dal relatore.

  La seduta termina alle 15.

SEDE CONSULTIVA

  Mercoledì 19 ottobre 2016. — Presidenza del vicepresidente Edoardo FANUCCI. – Interviene il viceministro dell'economia e delle finanze Enrico Morando.

  La seduta comincia alle 16.05.

Misure per prevenire e contrastare condotte di maltrattamento o di abuso, anche di natura psicologica, in danno dei minori negli asili nido e nelle scuole dell'infanzia e delle persone ospitate nelle strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali per anziani e persone con disabilità e delega al Governo in materia di formazione del personale.
C. 261 e abb.-A.
(Parere all'Assemblea).
(Parere su emendamenti).

  Francesco LAFORGIA (PD), relatore, avverte che l'Assemblea ha trasmesso l'emendamento 6.100 delle Commissioni ed il subemendamento 0.4.52.100 delle Commissioni.
  A tale riguardo, segnala che l'emendamento 6.100 delle Commissioni prevede l'istituzione di un fondo con una dotazione di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019, al fine di condurre una sperimentazione delle misure previste dal presente provvedimento nelle more dell'attuazione del decreto legislativo di cui all'articolo 2. Segnala, altresì, che il citato emendamento provvede alla copertura finanziaria dei relativi oneri mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente relativo al bilancio 2016-2018, allo scopo parzialmente utilizzando, quanto all'anno 2017, l'accantonamento di competenza del Ministero dell'economia e delle finanze e, quanto agli anni 2018 e 2019, l'accantonamento di competenza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. In tale quadro, osserva che l'emendamento non sembra presentare profili problematici dal punto di vista finanziario, giacché gli oneri da esso derivanti si configurano come un limite massimo di spesa e gli accantonamenti utilizzati a copertura recano comunque le necessarie disponibilità. Sul punto ritiene comunque opportuno acquisire l'avviso del Governo.
  Per quanto riguarda, invece, il subemendamento 0.4.52.100 delle Commissioni, esso prevede che il Garante per la protezione dei dati personali sia competente alla verifica preliminare della idoneità tecnica dei sistemi di videosorveglianza Pag. 93a circuito chiuso adottati. In proposito, considera opportuno che il Governo chiarisca se l'Autorità garante per la protezione dei dati personali potrà fare fronte ai compiti previsti dal subemendamento in commento nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

  Il Viceministro Enrico MORANDO esprime nulla osta sull'emendamento 6.100 delle Commissioni e sul subemendamento 0.4.52.100 delle Commissioni. In particolare, con riferimento all'emendamento 6.100 fa preliminarmente presente che gli accantonamenti del fondo speciale di parte corrente utilizzati a copertura presentano le necessarie disponibilità, fermo restando che, a suo avviso, il ricorso alle risorse allocate sui predetti fondi speciali dovrebbe per quanto possibile avvenire compatibilmente con le più generali esigenze di una coerente programmazione degli interventi. Per quanto riguarda, invece, il subemendamento 0.4.52.100 delle Commissioni, osserva che, alla luce del tenore letterale delle disposizioni ivi contenute, la verifica da parte dell'Autorità garante per la protezione dei dati personali sulla idoneità tecnica dei dispositivi di sorveglianza adottati dovrebbe verosimilmente limitarsi alla modellistica generale dei dispositivi medesimi e non comportare, pertanto, un'attività di riscontro su singole situazioni concrete. In ragione di ciò, ritiene quindi che la citata Autorità potrà fare fronte ai nuovi compiti ad essa assegnati nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali già disponibili a legislazione vigente.

  Francesco LAFORGIA (PD), relatore, formula la seguente proposta di parere:
  «La V Commissione,
   esaminati l'emendamento 6.100 delle Commissioni e il subemendamento 0.4.52.100 delle Commissioni al testo unificato delle proposte di legge C. 261 e abb.-A, recante Misure per prevenire e contrastare condotte di maltrattamento o di abuso, anche di natura psicologica, in danno dei minori negli asili nido e nelle scuole dell'infanzia e delle persone ospitate nelle strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali per anziani e persone con disabilità e delega al Governo in materia di formazione del personale;
   preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo da cui si evince che:
    gli oneri derivanti dall'emendamento 6.100 delle Commissioni si configurano come un tetto di spesa e gli accantonamenti utilizzati a copertura presentano le necessarie disponibilità;
    l'Autorità garante per la protezione dei dati personali potrà fare fronte ai compiti previsti dal subemendamento 0.4.52.100 delle Commissioni nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente,
  esprime

NULLA OSTA».

  Il Viceministro Enrico MORANDO concorda con la proposta di parere del relatore.

  Girgis Giorgio SORIAL (M5S) preannunzia il voto contrario sulla proposta di parere del relatore, in considerazione del fatto che, a suo giudizio, il Fondo da istituire ai sensi dell'emendamento 6.100 delle Commissioni dovrebbe essere esclusivamente destinato alla formazione del personale presso le strutture di cui all'articolo 1 del provvedimento in esame.

  Edoardo FANUCCI, presidente, osserva che l'emendamento 6.100 delle Commissioni prevede che l'istituendo Fondo sia destinato alla sperimentazione delle misure previste dalla presente legge a partire dalla formazione del personale delle strutture di cui all'articolo 1.

  La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

  La seduta termina alle 16.15.