CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 19 ottobre 2016
711.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Giustizia (II)
COMUNICATO
Pag. 57

RISOLUZIONI

  Mercoledì 19 ottobre 2016. — Presidenza del presidente Donatella FERRANTI.

  La seduta comincia alle 14.20.

7-01070 Ferraresi: Sul trattato di estradizione e di mutua assistenza giudiziaria tra l'Italia e gli Emirati arabi uniti, sottoscritto il 16 settembre 2016.
(Seguito discussione e rinvio).

  Donatella FERRANTI, presidente, ricorda che nella scorsa seduta è stata avviata la discussione della risoluzione 7-01070, presentata dal deputato Ferraresi. Fa presente che, nel frattempo, è stata assegnata alla Commissione giustizia la risoluzione 7-01121 a firma del deputato Mattiello, che verte sulla stessa materia oggetto della risoluzione del deputato Ferraresi. Avverte che, se non vi sono obiezioni, si procederà all'esame congiunto delle due risoluzioni; in caso di obiezioni, si voterà, invece, la proposta di discussione congiunta. Fa presente, inoltre, che il sottosegretario Migliore, delegato a seguire la discussione, ha comunicato di essere impossibilitato a partecipare all'odierna seduta della Commissione, in quanto impegnato al Senato, convocato in contemporanea con la Commissione Giustizia, per Pag. 58l'esame del decreto legge sull'efficienza della giustizia. Preso atto che non vi sono obiezioni alla discussione congiunta delle due risoluzioni, avverte, che queste saranno poste in votazione nella seduta di martedì 25 ottobre prossimo.

  Davide MATTIELLO (PD), nell'illustrare la risoluzione a sua firma 7-01121, evidenzia, preliminarmente, come sia passato poco più di un anno dall'accordo siglato dal Ministro Orlando con le autorità degli Emirati Arabi in materia di cooperazione giudiziaria e di estradizione, consistente in un trattato di estradizione e di mutua assistenza giudiziaria in materia penale tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo degli Emirati Arabi Uniti, ed un accordo di cooperazione giudiziaria in materia penale fra i due Paesi, con l'intento di migliorare e intensificare la collaborazione fra Italia ed Emirati Arabi Uniti in materia di giustizia, alla luce, da un lato, della crescita dei rapporti economici, finanziari e commerciali e dell'aumento esponenziale del numero di connazionali residenti negli EAU e, dall'altro, dell'aumento delle richieste di estradizione e di assistenza giudiziaria formulate da parte italiana. Sottolinea, in particolare, che con il Trattato di estradizione i due Paesi si sono impegnati reciprocamente a consegnare persone ricercate che si trovano sul proprio territorio, per dare corso ad un procedimento penale o consentire l'esecuzione di una condanna definitiva, mentre l'Accordo di mutua assistenza giudiziaria impegna invece Italia ed Emirati Arabi Uniti a collaborare in materia di ricerca e identificazione di persone, notificazione di atti e documenti, citazione di soggetti coinvolti a vario titolo in procedimenti penali, acquisizione e trasmissione di atti, documenti ed elementi di prova, informazioni relative a conti presso istituti bancari e finanziari, assunzione di testimonianze o di dichiarazioni (ivi inclusi gli interrogatori di indagati ed imputati), espletamento e trasmissione di perizie, esecuzione di attività di indagine, effettuazione di perquisizioni e sequestri, nonché sequestro, pignoramento e confisca dei proventi del reato e delle cose pertinenti al reato. Rammenta, inoltre, che l'accordo prevede che l'assistenza possa essere accordata anche in relazione a reati tributari e fiscali. Osserva che, ad oggi, l'Italia non ha ancora concluso questo percorso, ratificando il trattato, percorso così positivamente intrapreso dal Governo al fine di sanare una negativa smagliatura nei rapporti tra i due Paesi, che sono per altro ottimi partner commerciali soprattutto nei settori dell'energia e della difesa: gli Emirati, per esempio, sono i primi importatori al mondo di sistema di difesa ed armamenti italiani. Ricorda che il 3 marzo 2016 la ratifica dell'accordo è stata presentata in Consiglio dei ministri per ottenerne l'approvazione, passaggio che sembrava una pura formalità, essendo stato preceduto dal placet dei Ministeri interessati, interno, giustizia, economia e finanze, ma il punto all'ordine del giorno venne rinviato e il trattato rimandato per ulteriori approfondimenti: pare, infatti, che il nodo fosse legato alla pena di morte, presente nell'ordinamento emiratino, che farebbe sorgere riserve circa la possibilità di ratificare un accordo di questo tipo.
  In merito al ritardo nella ratifica dell'accordo, ricorda che è stata presentata l'interrogazione n. 5-09675. Ricorda, altresì, che il Ministro Orlando, sin da subito, aveva reso noto l'interesse del Governo italiano in merito alle immediata operatività dei due accordi anche prima della loro entrate in vigore, prevista a seguito di ratifica parlamentare per l'Italia e del Consiglio supremo federale per gli Emirati Arabi. Ritiene che, in tale quadro, vada considerata, inoltre, positivamente la grande quantità di trattati che, opportunamente, il Parlamento sta approvando in questo periodo su materie analoghe: per fare soltanto qualche esempio, tra i più recenti votati alla Camera figurano quelli con Austria, Vietnam, Andorra, Stati Uniti Messicani, Armenia, Iraq, Filippine. Sottolinea che la presenza di latitanti in quei territori, purtroppo ad oggi, non è affatto diminuita, e gli ultimi clamorosi fatti di cronaca accrescono la necessità e l'urgenza Pag. 59di una piena e completa operatività dell'accordo: il riferimento è, in ordine di tempo, prima all'individuazione negli Emirati di Cetti Serbelloni, che deve scontare una condanna definitiva per aver evaso tasse in Italia per circa un miliardo di euro, poi al ritrovamento di due opere di Van Gogh rubate ad Amsterdam nel 2002, riconducibili ad attività di riciclaggio del narcotrafficante Imperiale, lui pure individuato negli Emirati. Fa notare come si tratti di fatti che si aggiungono all'ormai da tempo noto caso dell'ex-parlamentare Matacena, condannato in via definitiva a tre anni di reclusione per concorso esterno in associazione mafiosa nella fattispecie di ’ndrangheta e delinquenti dediti al riciclaggio internazionale come messo recentemente in evidenza dalle inchieste napoletane contro la camorra.
  Rammenta che le autorità giudiziarie italiane, che si occupano di casi legati alle richieste di estradizione da quel Paese, hanno più volte segnalato come gli Emirati rischino di diventare una sorta di porto franco per latitanti italiani e riciclatori internazionali: diverse associazioni e personalità che si battono per la legalità e gli organi di informazione più volte si sono, infatti, occupati della vicenda, con prese di posizione, servizi, inchieste, reportage e campagne, come per esempio quella del giornale online Ytali. Ciò premesso, rileva la necessità che il Governo presenti, con la massima urgenza, il disegno di legge per l'autorizzazione alla ratifica del trattato di estradizione e di mutua assistenza giudiziaria tra l'Italia e gli Emirati Arabi Uniti, sottoscritto dalle parti il 16 settembre 2015, privilegiando tra le soluzioni prospettate ai rilievi sollevati in relazione al testo sottoscritto, quella che garantisca la miglior tutela dei principi costituzionali. Ritiene, inoltre, che, nelle more della ratifica del trattato, l'Esecutivo debba valutare se sussistano i presupposti per agire in via diplomatica, anche sulla base dei trattati internazionali di contrasto al crimine transnazionale già sottoscritti da entrambi i Paesi, quali ad esempio la Convenzione ONU contro il crimine transnazionale firmata a Palermo nel 2000, al fine di ottenere la tempestiva estradizione di Amedeo Matacena.

  Vittorio FERRARESI (M5S), nel richiamare l'attenzione dei colleghi sull'assenza, nella seduta odierna, del rappresentante del Governo, nonostante che vi siano tre sottosegretari per la Giustizia, preannuncia il voto favorevole del Movimento Cinque Stelle, oltre che sull'atto di indirizzo 7-01070 a sua prima firma, anche sulla risoluzione presentata dal collega Mattiello, pur sottolineando che il suo gruppo sarebbe stato disponibile a pervenire all'approvazione di un unico testo condiviso. Nel ricordare come il sottosegretario Ferri, nella seduta precedente, abbia fatto riferimento alla necessità di effettuare ulteriori approfondimenti sulle disposizioni del Trattato del 16 dicembre 2015, segnatamente su quelle di cui all'articolo 3, auspica, che il Governo possa fornire in tempi rapidi alla Commissione tutti i dati e gli elementi informativi richiesti.

  Donatella FERRANTI, presidente, osservando come certamente il Governo fornirà alla Commissione tutti gli elementi informativi necessari ad un'approfondita istruttoria dei due atti di indirizzo in discussione, fa notare come lo stesso Governo dovrà valutare anche i contenuti della risoluzione 7-01121 del collega Mattiello, sulla quale non ha ancora espresso il parere di competenza. Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito della discussione ad altra seduta.

  La seduta termina alle 14.30.

SEDE CONSULTIVA

  Mercoledì 19 ottobre 2016. — Presidenza del presidente Donatella FERRANTI.

  La seduta comincia alle 14.30.

Pag. 60

Disposizioni in materia di protezione dei minori stranieri non accompagnati.
Nuovo testo C. 1658 Zampa.

(Parere alla I Commissione).
(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole).

  Donatella FERRANTI, presidente, in sostituzione della relatrice, onorevole Amoddio, impossibilitata a partecipare alla seduta odierna, formula una proposta di parere favorevole sul provvedimento in discussione.
  Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta della presidente.

  La seduta termina alle 14.35.

ATTI DEL GOVERNO

  Mercoledì 19 ottobre 2016. — Presidenza del presidente Donatella FERRANTI.

  La seduta comincia alle 14.35.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni per l'adeguamento delle norme dell'ordinamento dello stato civile in materia di iscrizioni, trascrizioni e annotazioni alle previsioni della legge sulla regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso, nonché modifiche ed integrazioni normative per il necessario coordinamento con la medesima legge sulla regolamentazione delle unioni civili delle disposizioni contenute nelle leggi, negli atti aventi forza di legge, nei regolamenti e nei decreti.
Atto n. 344.

(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto legislativo in oggetto.

  Donatella FERRANTI, presidente, in sostituzione della relatrice, onorevole Micaela Campana, impossibilitata a partecipare alla seduta odierna, fa presente che il provvedimento in esame è diretto a dare attuazione alla legge 20 maggio 2016, n.76 in tema di «Regolamentazione delle unioni civili tra le persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze», che all'articolo 1, comma 28, prevede una apposita delega al Governo al fine della adozione, entro sei mesi (prorogati di 90 giorni ai sensi della clausola di slittamento di cui al comma 30) dalla date di entrata in vigore della medesima, uno o più decreti in materia di unione civile tra persone dello stesso sesso nel rispetto di principi e criteri direttivi in tema di adeguamento alle previsioni della legge citata delle disposizioni dell'ordinamento dello stato civile in materia di iscrizioni, trascrizioni e annotazioni.
  Osserva che lo schema di decreto legislativo costituisce esercizio della delega limitatamente al necessario coordinamento della legislazione riguardante, da una parte, la materia della disciplina delle registrazioni di stato civile e, dall'altra, l'adeguando dell'ordinamento di stato civile con le previsioni relative alle modalità di costituzione e di scioglimento dell'unione civile nonché con modifiche di necessario coordinamento con il nuovo istituto, delineato in modo distinto ed autonomo, relative a disposizioni dell'ordinamento di stato civile dirette a disciplinare più in generale, compiti, funzioni ed attività dell'ufficiale dello stato civile.
  Segnala che lo schema di decreto in esame si compone di 8 articoli.
  L'articolo 1 attua la delega di cui alla citata lettera a), integrando con riferimenti all'unione civile numerose disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica n. 396 del 2000 (ordinamento dello stato civile) e introducendo, in particolare, un corposo titolo autonomo dedicato alle modalità di costituzione dell'unione civile.
  Gli articoli da 2 a 6 – di attuazione della citata lettera c) – intervengono, per coordinamento, sulle seguenti leggi e regolamenti: il Regio Decreto n. 1328 del 1939 (il vecchio ordinamento di stato civile, con riferimento a disposizioni sopravvissute alla abrogazione); il decreto del Pag. 61Presidente della Repubblica n. 223 del 1989 (regolamento anagrafico dei residenti); il DM Interno 27 febbraio 2001 (tenuta dei registri di stato civile); il RD n. 327 del 1942 (codice della navigazione); il Decreto Legislativo n. 71 del 2011 (ordinamento e funzioni degli uffici consolari).
  Gli articoli 7 e 8 riguardano infine, rispettivamente, la norma di invarianza finanziaria e l'entrata in vigore del provvedimento.
   Ricorda che una prima disciplina regolamentare transitoria in materia è stata adottata con il DPCM 23 luglio 2016, n. 144, con il quale sono state dettate le prime disposizioni necessarie alla tenuta dei registri di stato civile nelle more dell'entrata in vigore dei decreti attuativi della riforma. La disciplina dettata dal regolamento si applica fino all'entrata in vigore della nuova normativa delegata qui in esame, prevista dall'articolo 1, comma 28, della legge 76/2016.
  Per quanto attiene alle specifiche disposizioni del testo, segnala che l'articolo 1 attua la delega di cui all'articolo 1, comma 28, lettera a) della legge 76, sia mediante l'integrazione del regolamento dello stato civile (decreto del Presidente della Repubblica n. 396/2000) del quale si precisa l'applicazione di numerose disposizioni anche alle unioni civili, sia con l'accennata introduzione di un nuovo autonomo, capitolo VIII-bis, dedicato alla costituzione dell'unione civile. Si interviene sia mediante l'integrazione del testo, che si novella con la specificazione che talune disposizioni del regolamento si applicano anche alla costituzione delle unioni civili, sia mediante l'introduzione – con inserimento nel testo di apposito titolo – della disciplina di un autonomo procedimento per la costituzione delle medesime unioni, nonché l'inserimento di specifiche disposizioni concernenti: la registrazione delle unioni civili negli archivi dello stato civile, il contenuto dell'atto di costituzione dell'unione civile, le annotazioni negli atti di costituzione dell'unione civile.
  Al comma 1 (lettere da a) ad h)) sono introdotte disposizioni di adeguamento alle norme del decreto del Presidente della Repubblica n. 396 del 2000 relative al titolo I (Degli uffici dello stato civile), al titolo II (Delle funzioni degli ufficiali dello stato civile), al titolo III (Delle norme generali relative alla formazione e alla archiviazione degli atti e agli archivi dello stato civile) e al titolo IV (Degli atti dello stato civile formulati all'estero). È successivamente integrato (lettera i) l'articolo 49 del regolamento in tema di annotazioni negli atti di nascita degli atti di unioni civili, delle sentenze che pronunciano la nullità o lo scioglimento dell'unione civile e gli accordi di scioglimento dell'unione civile. In particolare è stata riscritta la lettera f) del comma 1 esplicitando la necessità di annotazione negli atti di nascita delle unioni civili costituite ai sensi del nuovo articolo 70-octies, comma 5, vale a dire a seguito di rettificazione anagrafica di sesso di uno dei coniugi, ove gli stessi abbiano effettuato la relativa manifestazione di volontà. Le lettere da l) a s) modificano il capo IV adeguando le previsioni del decreto del Presidente della Repubblica in materia di iscrizioni e trascrizioni degli atti di matrimonio, inserendovi la previsione delle iscrizioni e trascrizioni degli atti relativi alle unioni civili (articolo 63 del decreto del Presidente della Repubblica).
  Nella relazione di accompagnamento si legge che «il particolare tecnicismo delle previsioni in esame ha sconsigliato uno smembramento delle stesse mediante la creazione di un autonomo blocco di norme, meramente ripetitivo, per le formalità concernenti le unioni civili. In particolare, si è prevista la possibilità di trascrivere anche i matrimoni tra persone dello stesso sesso celebrati all'estero, destinati a produrre gli effetti dell'unione civile regolata dalla legge italiana (conseguentemente si è provveduto, all'articolo 2, comma 1, lettera c), con l'inserimento dell'articolo 134-bis al regio decreto n. 1238 del 1939, stabilendo che l'iscrizione dei matrimoni tra persone dello stesso sesso Pag. 62celebrati all'estero sia effettuata nella parte seconda dell'autonomo registro delle unioni civili).
  Sono dunque modificati gli articoli 65, 66, 67 e 68 del decreto del Presidente della Repubblica, estendendo la disciplina ivi già prevista per il matrimonio in imminente pericolo di vita durante un viaggio marittimo o aereo, per il matrimonio in casi particolari, relativo a persone che non conoscano la lingua italiana, dei doveri dell'ufficiale di stato civile delegante in caso di matrimonio per delega, anche alle unioni civili.
  La lettera r) modifica l'articolo 69 del decreto del Presidente della Repubblica, originariamente relativo alle annotazioni negli atti di matrimonio, aggiungendo al comma 1 la previsione della annotazione negli atti di matrimonio della costituzione dell'unione civile a seguito di rettifica anagrafica dì sesso e dichiarazione di volontà delle parti; aggiunge poi un comma 1-bis, che disciplina le annotazioni negli atti di costituzione dell'unione civile. Infine, la lettera s) modifica l'articolo 70, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica, estendendo l'obbligo dell'ufficiale di stato civile di indossare la fascia tricolore, oltre che per la celebrazione del matrimonio, anche per la costituzione dell'unione civile.
  La lettera t) introduce nel regolamento un autonomo titolo VIII-bis (Della richiesta e della costituzione dell'unione civile) formato da 14 articoli (da 70-bis a 70-quinquiedecies). Gran parte delle disposizioni del nuovo titolo ricalcano, con i necessari adattamenti, quelle dell'omologo titolo VIII dello stesso decreto del Presidente della Repubblica, relative alla celebrazione del matrimonio (articoli 50-70).
  L'articolo 70-bis riguarda la richiesta di costituzione dell'unione civile agli uffici di stato civile del comune scelto dalle parti. Tale richiesta trova il suo omologo nella richiesta delle pubblicazioni di matrimonio (articoli 50 e seguenti del regolamento).
  La richiesta consta di una dichiarazione – che oltre che dalle parti può essere avanzata da un rappresentante munito di procura speciale risultante da scrittura privata – il cui contenuto, oltre ai dati anagrafici delle parti dell'unione civile deve, in particolare, confermare l'assenza delle cause impeditive previste dalla legge 76/2016 (articolo 1, comma 4), sostanzialmente le stesse, mutatis mutandis, previste per il matrimonio e la cui sussistenza comporta la nullità dell'unione civile (articolo 1, comma 5).
  Sono pertanto elencate le cause impeditive della costituzione dell'unione civile.
  Come nella richiesta di pubblicazioni di matrimonio, anche qui l'ufficiale di stato civile è obbligato a effettuare una serie di verifiche ed a formare il processo verbale.
  Contrariamente alle pubblicazioni di matrimonio, della richiesta di costituzione dell'unione civile non è espressamente previsto alcun obbligo esplicito di pubblicazione nella casa comunale.
  L'articolo 70-ter stabilisce in 30 gg. dalla redazione del processo verbale il termine per le verifiche dell'assenza di impedimenti all'unione civile da parte dell'ufficiale dello stato civile (la disciplina transitoria del DPCM 144/2016 prevedeva un termine di 15 gg.); un termine per tali verifiche non è, invece, previsto nella disciplina del matrimonio (articolo 51, comma 2, regolamento).
  Decorso tale termine (o anche prima, in caso di comunicazione alle parti dell'esito favorevole della verifica), le parti possono presentarsi davanti all'ufficiale di stato civile per la costituzione dell'unione civile.
  Se le verifiche constatano, invece, la mancanza dei presupposti o la presenza di impedimenti, l'ufficiale di stato civile ne dà comunicazione alle parti e non procede alla costituzione dell'unione civile.
  Decorsi inutilmente 180 giorni dal termine indicato (i citati 30 giorni.) o dalla comunicazione alle parti (della verificata assenza di impedimenti) sia la richiesta di costituzione dell'unione civile che le verifiche effettuate si considerano non avvenute.
  L'articolo 70 sexies (Casi particolari) prevede che le verifiche degli impedimenti possano essere fatte dagli uffici di stato civile tramite l'autorità consolare quando Pag. 63la richiesta di costituire l'unione civile sia avanzata da un cittadino italiano residente all'estero; al contrario, in caso di richiesta avanzata all'autorità consolare, le verifiche sono fatte per il tramite dell'ufficiale di stato civile del comune di iscrizione anagrafica.
  Lo stesso articolo 70-ter prevede, dopo la costituzione dell'unione civile, la registrazione dei documenti presentati dalle parti e acquisiti dagli uffici dello stato civile nell'archivio informatico del comune. Tra i documenti, vi può essere anche l'autorizzazione del tribunale alla costituzione dell'unione civile in presenza di un impedimento. L'articolo 70-quinquies (Impedimenti) prevede, infatti, l'obbligo di una delle parti di presentare al comune copia del decreto di autorizzazione concesso a norma del codice civile.
  L'unione civile deve, di regola, essere costituita presso gli uffici del comune dove è stata presentata la richiesta. Una deroga è, tuttavia, prevista dall'articolo 70-quater (costituzione dell'unione civile per delega) ove vi sia necessità o convenienza di costituire il vincolo presso gli uffici di altro comune; in tal caso, completate le indicate verifiche, l'ufficiale di stato civile, su istanza delle parti, delega per iscritto il suo omologo di altro comune alla costituzione dell'unione civile.
  Il contenuto dell'articolo 70-septies (Registrazioni) riproduce le previsioni, riferite alle pubblicazioni di matrimonio, di cui all'articolo 56 del regolamento.
  Le modalità di costituzione dell'unione civile (nel matrimonio civile, invece, ci si riferisce alla «celebrazione») sono definite dall'articolo 70-octies. Decorso il termine per le verifiche degli eventuali impedimenti, si può procedere alla costituzione del vincolo: è, quindi, previsto l'obbligo di comparizione personale delle parti nel giorno prescelto, davanti all'ufficiale di stato civile e alla presenza di due testimoni, per la dichiarazione congiunta di voler costituire l'unione civile.
  In relazione al cognome da assumere, sono riprodotti dall'articolo 70-octies i contenuti dell'articolo 1, comma 10, della legge n. 76 del 2016: le parti possono quindi, con dichiarazione all'ufficiale di stato civile, stabilire di assumere (per la durata dell'unione civile) un cognome comune, scegliendo quello di uno dei due partner; con la stessa dichiarazione, la parte può anteporre o posporre al cognome comune il proprio cognome, se diverso (nel matrimonio, la moglie, invece, può posporre il proprio cognome a quello del marito, secondo quanto stabilito dall'articolo 143-bis del codice civile). Va precisato che l'opzione relativa al cognome comune non determina, come invece previsto dal citato DPCM n. 144/2016 (articolo 4), la necessità di annotazione nell'atto di nascita e di aggiornamento della scheda anagrafica. La relazione allo schema di decreto spiega tale scelta – in analogia con l'articolo 143-bis c.c. sul cognome della moglie – con la sola volontà di consentire l'uso del cognome comune e di evitare che il mutamento anagrafico possa determinare «il mutamento anagrafico anche del cognome del figlio della medesima parte dell'unione civile ed eventualmente per il solo periodo di durata dell'unione, effetto questo che pare eccedere la volontà del legislatore primario».
  Analogamente al matrimonio, confermando come regime patrimoniale ordinario (cioè in mancanza di scelta) quello della comunione (articolo 1, comma 13, della legge n. 76), l'articolo 70-octies prevede la possibilità delle parti di optare per la separazione dei beni.
  L'ufficiale dello stato civile – ricevuta la dichiarazione di volontà delle parti – dopo aver loro ricordato diritti e doveri conseguenti alla costituzione del vincolo – procede all'iscrizione dell'atto di costituzione dell'unione civile (letto e sottoscritto da tutti gli intervenuti) nel registro delle unioni civili.
  In attuazione dell'articolo 1, comma 27, della legge n. 76 del 2016, l'articolo 70-octies prevede la possibilità che il matrimonio si trasformi in unione civile. Infatti, dopo la rettificazione anagrafica di sesso di uno dei due coniugi, se ciononostante questi dichiarano all'ufficiale di stato civile la volontà di non sciogliere il matrimonio Pag. 64o di non cessarne gli effetti civili, quest'ultimo, ricevute le dichiarazioni in materia di cognome e regime patrimoniale, prevede all'iscrizione nel registro degli atti di matrimonio e delle unioni civili.
  Gli articoli 70-novies e 70-decies prevedono casi particolari di costituzione dell'unione civile.
  L'articolo 70-novies riproduce sostanzialmente il contenuto dell'articolo 110 del codice civile, prevedendo l'ipotesi di costituzione dell'unione civile fuori della casa comunale in caso di infermità o altro impedimento giustificato di una delle parti.
  L'altro caso, relativo all'articolo 70-decies, riguarda l'imminente pericolo di vita di una delle parti che giustifica la costituzione del vincolo senza le verifiche degli eventuali impedimenti (le parti, devono, comunque giurare della loro inesistenza); il modo con cui viene accertata l'imminenza di tale pericolo deve essere indicato nell'atto di costituzione dell'unione civile.
  I casi per cui si può procedere ai sensi dell'articolo 70-decies riguardano, evidentemente, un pericolo nel ritardo che potrebbe pregiudicare la stessa realizzabilità dell'unione civile.
  La disposizione rinvia per il procedimento alle modalità di cui all'articolo 70- novies.
  L'articolo 70-undecies, relativo alle opposizioni alla costituzione di unione civile, ripropone integralmente le disposizioni dell'articolo 59 del regolamento sulle opposizioni al matrimonio.
  Analogamente al matrimonio (articolo 60, decreto del Presidente della Repubblica), l'opposizione è proponibile fino alla costituzione dell'unione civile ovvero fino al giorno della dichiarazione congiunta di volontà resa dalle parti davanti all'ufficiale di stato civile ai sensi dell'articolo 70-octies (articolo 70-duodecies).
  L'articolo 70 quaterdecies detta gli specifici contenuti dell'atto di costituzione dell'unione civile (che trova il suo equivalente nell'atto di matrimonio, articolo 64, regolamento). Oltre ai dati anagrafici di parti e testimoni, si tratta: della data della richiesta, dell'eventuale decreto che autorizza il vincolo pur in presenza di un impedimento; della menzione della lettura dei diritti e doveri derivanti dall'unione; della dichiarazione di volontà delle parti di costituire l'unione civile nei casi di costituzione fuori degli uffici comunali, il luogo di costituzione dell'unione e il motivo del trasferimento; l'eventuale dichiarazione di scelta del cognome comune e del regime patrimoniale.
  L'articolo 70-quinquiesdecies detta, infine, disposizioni in materia di certificazione dell'unione civile.
  In particolare, tale certificazione, oltre a dati anagrafici e residenza di parti e testimoni, dovrà contenere l'indicazione del regime patrimoniale dell'unione civile (come detto, la comunione, in caso di mancata scelta).
  La formula «unito (o unita) civilmente» indicherà la parte di un'unione civile nei documenti e atti in cui è prevista l'indicazione di stato civile.
  Infine, la lettera u) dell'articolo 1 novella l'articolo 73 del regolamento, relativo alla registrazione degli atti di morte.
  In particolare, dovrà essere indicato nell'atto se il defunto era parte di un'unione civile e, in caso positivo, il nome e cognome dell'altra parte.
  Inoltre, l'atto di morte dovrà indicare se alla morte l'unione civile era già sciolta per una delle cause previste dalla legge.
  L'articolo 2 – in attuazione, come i successivi articoli da 3 a 6, della delega di cui all'articolo 1, comma 28, lettera c) della legge 76 – introduce modifiche di coordinamento con la nuova disciplina sulle unioni civili.
  In particolare, sono qui modificate alcune delle disposizioni dell'abrogato regolamento sullo stato civile (Regio Decreto n. 1238 del 1939) rimaste in vigore in via transitoria ai sensi dell'articolo 119 del nuovo regolamento dello stato civile (decreto del Presidente della Repubblica 396/2000). Tra le disposizioni ancora in vita vi è l'articolo 134 del RD, relativo ad annotazioni obbligatorie nei registri di matrimonio.Pag. 65
  L'articolo 2 in esame aggiunge, quindi, un nuovo capo VI-bis al Regio Decreto 1238/1939 (Registro delle unioni civili), costituito dal solo articolo 134-bis, disposizione che trova il suo omologo, nel matrimonio, negli articoli 124 e 125, tuttora in vigore, del regio decreto del 1939.
  L'articolo 134-bis regola le iscrizioni e trascrizioni nell'autonomo registro delle unioni civili, distinto in parte prima e parte seconda.
  Nella parte prima del registro sono iscritti dall'ufficiale di stato civile gli atti delle unioni civili costituite davanti a lui.
  Nella parte seconda – corrispondente alla serie c) della parte seconda dei registri di matrimonio di cui all'articolo 125 del Regio Decreto n. 1238 – composta da fogli in bianco, sono iscritti gli atti delle unioni civili costituite fuori della casa comunale; costituite in imminente pericolo di vita di una delle parti; avvenute per delega; costituite in casi particolari (per i quali non sono previsti moduli stampati).
  Nella stessa parte seconda sono trascritti gli atti di costituzione delle unioni civili: avvenute all'estero e gli atti di matrimonio omosessuale avvenuto all'estero; avvenute davanti ad un altro ufficiale dello stato civile per delega; già iscritti nel comune di costituzione, residenza di una delle parti.
  Sono, analogamente, trascritte in questa stessa parte del registro delle unioni civili tutte le sentenze definitive che, in qualche modo, incidono sul vincolo (dichiarative, di nullità, di scioglimento, di esecuzione di sentenze straniere) e che ordinano la rettifica di un atto dell'unione civile o la sua trascrizione, se altrove costituito.
  L'articolo 2 modifica, poi, per coordinamento gli articoli 14 e 134 del Regio Decreto del 1939.
  L'integrazione all'articolo 14 prevede l'obbligo di tenuta, in ogni ufficio di stato civile, anche del registro delle unioni civili.
  Con la modifica dell'articolo 134 si stabilisce l'obbligo, per il cancelliere dell'ufficio giudiziario – per la loro trascrizione – di trasmettere in copia autentica all'ufficiale dello stato civile del comune ove fu costituita l'unione civile le sopracitate sentenze passate in giudicato che incidono sull'unione civile e che ordinano la rettifica di un atto dell'unione civile o la sua trascrizione, se altrove costituito.
  L'articolo 3 modifica per le esigenze di coordinamento previste dalla legge n. 76 del 2016 alcune disposizioni del regolamento anagrafico della popolazione residente (decreto del Presidente della Repubblica 223/1989). Si tratta delle disposizioni sulla famiglia anagrafica, sulle comunicazioni dello stato civile, sulle schede individuali.
  L'articolo 4 prevede il necessario coordinamento con la nuova disciplina sulle unioni civili del regolamento di cui al decreto ministeriale Interno 27 febbraio 2001, relativo alla tenuta dei registri informatici dello stato civile nella fase antecedente all'entrata in funzione degli archivi informatici.
  Le disposizioni di coordinamento saranno introdotte con decreto del Ministro dell'interno entro 30 giorni dalla pubblicazione del decreto legislativo.
  L'articolo 5 modifica il Codice della navigazione (Regio Decreto n. 327 del 1942), coordinando il contenuto di alcune disposizioni (articoli 204, 834 e 836), attualmente riferite alla celebrazione del matrimonio, con la nuova disciplina introdotta dall'articolo 1, comma 1, lettera n) del decreto in esame.
  In particolare, sono modificati tre articoli del Codice: all'articolo 204 viene prevista anche la possibilità della costituzione, ad opera del comandante della nave, durante la navigazione marittima, dell'unione civile in imminente pericolo di vita; all'articolo 834 la stessa ipotesi di unione civile in imminente pericolo di vita è introdotta in riferimento alla navigazione aerea; il vincolo è costituito dal comandante dell'aeromobile. Il relativo atto, compilato dal comandante, deve essere annotato sul giornale di bordo e consegnato nell'aeroporto di primo approdo alla struttura periferica dell'ENAC o all'autorità consolare, insieme con un estratto del giornale di bordo; è, per coordinamento, integrato il contenuto dell'articolo Pag. 66836 con la previsione dell'obbligo – da parte dell'autorità aeronautica (ENAC) o consolare – di trasmissione degli atti di costituzione delle unioni civili alle autorità competenti a norma delle disposizioni sull'ordinamento di stato civile.
  L'articolo 6 estende la possibilità, già prevista per la celebrazione del matrimonio, di costituzione all'estero delle unioni civili tra persone dello stesso sesso.
  Sono, a tal fine, introdotte alcune modifiche al decreto legislativo n. 71 del 2011.
  Il nuovo articolo 12-bis (Unione civile) del citato decreto n. 71 indica nel capo dell'ufficio consolare, come nel matrimonio, il titolare a ricevere davanti a due testimoni le dichiarazioni delle parti inerenti alla volontà di costituzione dell'unione civile nonché la scelta del cognome (articolo 1, commi 2 e 10, della legge n. 76 del 2016); anche in tal caso, le dichiarazioni possono essere rifiutate quando vi si oppongono le leggi locali o quando le parti non risiedono nella circoscrizione consolare.
  Il nuovo articolo 15-bis (Modalità di costituzione dell'unione civile) del decreto legislativo n. 71 del 2011 prevede la costituzione pubblica delle unioni civili nella sede consolare davanti al capo dell'ufficio consolare (solo in casi eccezionali, la costituzione può avvenire in altro luogo). Questi, se del caso, deve preliminarmente avvisare le parti della possibile inefficacia, nell'ordinamento locale, dell'unione civile.
  È, poi, aggiunto un comma 1-bis all'articolo 17 che individua il giudice competente su ricorsi, opposizioni e impugnazioni di unioni civili richieste o costituite all'estero.
  Le ulteriori modifiche al decreto legislativo n. 71 hanno natura di stretto coordinamento, integrando il contenuto di alcune disposizioni attualmente riferite al solo matrimonio.
  L'articolo 7 precisa che dalle disposizioni del decreto legislativo in esame non debbano derivare nuovi oneri a carico della finanza pubblica.
  L'articolo 8, infine, prevede l'entrata in vigore del provvedimento il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni di modifica e riordino delle norme di diritto internazionale privato in materia di unioni civili tra persone dello stesso sesso.
Atto n. 345.

(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto legislativo in oggetto.

  Giuseppe GUERINI (PD), relatore, rileva che lo schema di decreto legislativo in esame è volto a modificare e riordinare le norme di diritto internazionale privato in materia di unioni civili tra persone dello stesso sesso, in attuazione del principio di delegata sancito dall'articolo 1, comma 28, lettera b), della legge 20 maggio 2016, n. 76, il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge, uno o più decreti legislativi in materia di unione civile tra persone dello stesso sesso per la modifica e il riordino delle norme in materia di diritto internazionale privato, prevedendo l'applicazione della disciplina dell'unione civile tra persone dello stesso sesso regolata dalle leggi italiane alle coppie formate da persone dello stesso sesso che abbiano contratto all'estero matrimonio, unione civile o altro istituto analogo.
  Fa presente che nella relazione di accompagnamento allo schema di decreto viene immediatamente precisato che tale principio deve essere interpretato in primo luogo che il matrimonio tra persone dello stesso sesso (non previsto dalla legislazione italiana) celebrato all'estero produce in Italia gli effetti dell'unione civile regolata dalla legge italiana, per cui indipendentemente dalla cittadinanza (italiana o straniera) delle parti la disciplina di tale unione va desunta dalla legge n. 76 del 2016. Pag. 67
  Evidenzia che, sempre nella relazione si è voluto mettere in rilievo che per quanto riguarda la regolamentazione dell'unione civile (non si tratta quindi di matrimonio) costituita all'estero da coppie dello stesso sesso non si applica necessariamente la legge n. 76 del 2016, ma occorre fare delle distinzioni anche perché l'applicazione in via esclusiva e generalizzata della legge italiana a tutte le situazioni create all'estero significherebbe applicare il diritto internazionale privato, il cui scopo è proprio il coordinamento con gli ordinamenti stranieri, in contrasto con la delega in esame.
  Osserva che, secondo il legislatore delegato, dal principio di delega si può desumere che un divieto per comportamenti elusivi della disciplina italiana da parte di cittadini italiani «che si rechino all'estero per sottrarsi alla legge n. 76 del 2016 in una logica di system shopping». In questo caso non troverebbe applicazione il diritto internazionale privato, trattandosi di una situazione «totalmente italiana» che è stata deliberatamente trasformata in «transnazionale» allo scopo di applicare un regime giuridico non previsto dalla legge italiana. In questi casi l'unione non è da considerare «estera», ma «nazionale», con l'applicazione della legge 76/2016. Il diritto internazionale privato (legge n. 218 del 1995) si applicherebbe, invece, nel caso di unione civile costituita all'estero da cittadini italiani abitualmente residenti all'estero e/o da stranieri.
   Segnala che altra questione sulla quale la relazione si sofferma è quella dei limiti dati dalla legislazione straniera in materia di unione civile in caso di costituzione di tale unione in Italia. Si tratta di casi che rientrano nel diritto internazionale privato, la cui applicazione in materia di matrimonio ha già visto evolversi una giurisprudenza volta ad eliminare tutti quegli ostacoli che sono in contrasto con i principi costituzionali. Ad esempio, l'articolo 116, primo comma, del codice civile richiede, da parte dello straniero, la presentazione all'ufficiale di stato civile di «una dichiarazione dell'autorità competente del proprio paese, dalla quale risulti che giusta le leggi a cui è sottoposto nulla osta al matrimonio». Questa norma avrebbe potuto suscitare problemi ne caso in il nulla osta fosse stato rifiutato per motivi religiosi (la donna, cittadina di uno Stato a matrice religiosa islamica non può sposare un uomo di altra religione). A seguito anche di un intervento della Corte costituzionale del 2003, è stato chiarito dal Ministero dell'interno che gli ufficiali dello stato civile non devono tener conto in casi del genere della mancanza del nulla osta, in quanto la ragione della mancanza è in contrasto con l'ordine pubblico (articolo 16 legge 218/1995). Lo stesso ragionamento viene fatto nel caso in cui si intenda costituire un'unione civile con persona dello stesso sesso che sia cittadina di uno Stato che non conosce l'istituto. Anche in questo non vi sarà alcun nulla osta da presentare all'ufficiale di stato civile e vi è una violazione dell'ordine pubblico, in quanto – come si legge nella relazione – si è «in presenza di un diritto inviolabile il cui esercizio deve essere garantito a tutti». Ciò in quanto non si può non tener conto del «richiamo operato dalla legge n. 76 del 2016 (al comma 1) agli articoli 2 e 3 Cost.» e dei «vincoli che derivano dalle convenzioni internazionali a salvaguardia dei diritti umani (prima tra tutte la Convenzione europea, nella lettura fornitane dalla Corte europea)».
   Sottolinea che, per tali ragioni lo schema prevede che «ai fini del nulla osta di cui all'articolo 116, primo comma, del codice civile, non rilevano gli impedimenti relativi al sesso delle parti» (articolo 32-ter, comma 2, secondo periodo).
  Passando al contenuto dello schema di decreto, segnala che lo stesso si compone di 3 articoli, suddivisi in 2 Capi.
  Il Capo I, costituito dal solo articolo 1, reca modifiche alle disposizioni di diritto internazionale privato di cui alla legge n.  218 del 1995. Attraverso tali modifiche, volte a consentire, nel breve periodo, la qualificazione e il trattamento nell'ordinamento italiano dei matrimoni e delle unioni civili same-sex, armonizzando i diritti e le garanzie offerte alle coppie che hanno costituito in Italia una unione con Pag. 68quelli inerenti ad analoghi istituti vigenti in altri Paesi, il provvedimento contribuisce ad adeguare l'ordinamento italiano all'evoluzione, in tema di riconoscimento di forme di vita familiare alle coppie omosessuali, imposte dalla giurisprudenza CEDU secondo la quale «per un verso il diritto al matrimonio può essere riconosciuto alle persone dello stesso sesso sulla base di una scelta riservata ai singoli Stati (CEDU, Sentenza 15.03.2012 Gas e Dubois v. Francia), per un altro verso, la Convenzione garantisce alle coppie dello stesso sesso di disporre di uno specifico quadro giuridico per il riconoscimento e la tutela delle unioni omosessuali» (CEDU, Sentenza 21.07.2015, Oliari e altri v. Italia).
  L'articolo 1 interviene sulla legge del 1995 prevedendo che producano gli effetti dell'unione civile regolata dalla legge n. 76 del 2016 sia il matrimonio contratto all'estero da persone dello stesso sesso sia l'unione civile o altro istituto analogo costituiti all'estero da cittadini italiani dello stesso sesso abitualmente residenti in Italia. Sono, quindi, regolamentate le unioni civili fra persone maggiorenni dello stesso sesso; è dettata una puntuale disciplina con riguardo allo scioglimento dell'unione civile ed è riscritto l'articolo 45 relativo alle obbligazioni alimentari nella famiglia.
  Più nel dettaglio la lettera a) del comma 1 dell'articolo 1 introduce nella legge n. 218 del 1995 quattro nuovi articoli, da 32-bis a 32-quinquies.
  L'articolo 32-bis, dando puntuale attuazione alla norma di delega, prevede che il matrimonio same sex contratto all'estero produca gli effetti dell'unione civile regolata dalla legge n. 76 del 2016.
  L'articolo 32-ter regolamenta le unioni civili costituite all'estero da coppie dello stesso sesso. La disposizione detta in primo luogo le condizioni per costituire un'unione civile. Ai sensi del comma 1, la capacità e gli altri requisiti per costituire un'unione civile si giudicano in base alla legge nazionale di ciascuna parte dell'unione civile. Nel caso in cui la legge applicabile non contempli tale istituto trova applicazione la legge italiana. In ogni caso trovano applicazione le cause impeditive fissate dalla legge n. 76 del 2016, all'articolo 1, comma 4.
  Sono cause impeditive per la costituzione dell'unione civile tra persone dello stesso sesso: la sussistenza di un vincolo matrimoniale o di un'unione civile tra persone dello stesso sesso; l'interdizione di una delle parti per infermità mentale (in caso sia soltanto promossa la causa di interdizione, il PM può chiedere che si sospenda il procedimento per l'unione civile e quest'ultimo riprende solo dopo la formazione del giudicato sulla causa per l'interdizione); la sussistenza di rapporti di affinità o parentela tra le parti; la condanna definitiva di un contraente per omicidio consumato o tentato nei confronti di chi sia coniugato o unito civilmente con l'altra parte; se è stato disposto soltanto rinvio a giudizio ovvero sentenza di condanna di primo o secondo grado ovvero una misura cautelare la procedura per la costituzione dell'unione civile tra persone dello stesso sesso è sospesa sino a quando non è pronunziata sentenza di proscioglimento.
  In base al comma 2, ai fini del nulla osta di cui al primo comma dell'articolo 116 c.c. non rilevano gli impedimenti relativi al sesso delle parti.
  Le parti che vogliono costituire un'unione devono, come ricordato, rispettare in ogni caso le condizioni poste dall'articolo 1, comma 4 della legge n. 76, fra le cui cause impeditive è indicata «la sussistenza di un vincolo matrimoniale o di un'unione civile tra persone dello stesso sesso». A tal fine riveste indubbio rilievo la libertà di status. La disposizione prevede all'uopo che in ogni caso si acquisisce lo stato libero per effetto di un giudicato italiano o riconosciuto in Italia.
  Con riguardo alla forma dell'unione, ovvero dell'insieme delle formalità necessarie per la «costituzione» dell'unione civile il comma 3 prevede un concorso alternativo di criteri di collegamento. L'unione civile è, infatti, valida quanto alla forma se risulta tale in base: alla legge del luogo di costituzione o alla legge dello Pag. 69Stato di almeno una delle parti al momento della costituzione o alla legge dello Stato di comune residenza.
  La disposizione, similmente a quanto previsto dall'articolo 28 della legge del 1995 con riguardo alla forma del matrimonio, recepisce il principio del favor validitatis.
  Dall'unione derivano una serie di diritti e obblighi tra le parti dell'unione che sono sia di carattere personale che di carattere patrimoniale. La disposizione sottopone i rapporti personali e patrimoniali alla legge dello Stato davanti alle cui autorità è stata costituita l'unione. Su richiesta di una delle parti dell'unione il giudice può disporre l'applicazione della legge dello Stato nel quale la vita comune è prevalentemente localizzata.
  Il criterio della prevalente localizzazione della vita comune dovrebbe coincidere con quello della residenza o del domicilio comune dei partner. È evidente che problemi potrebbero porsi nell'ipotesi in cui le parti abbiano più residenze comuni oppure quando risiedano separatamente in Stati diversi.
  La disposizione attribuisce, poi, alle parti la possibilità di scegliere (per iscritto) la legge applicabile, ma per evitare che le stesse scelgano una legge con cui l'unione non presenta alcun collegamento, tale scelta viene limitata alla sola legge dello Stato di cui uno dei partner è cittadino o nel quale almeno uno di essi risiede (comma 4).
  La formulazione della disposizione, come si precisa nella relazione illustrativa, è «coerente con quanto previsto dal Regolamento 2016/1104/ UE sugli effetti patrimoniali delle unioni registrate» (articoli 21 e ss). Tale Regolamento sarà in vigore dal 29 luglio 2016 e applicabile a partire dal 29 gennaio 2019. È opportuno ricordare come sulla relativa proposta originaria (COM (16) 107 def.) si siano espresse in fase ascendente entrambe le Commissioni giustizia di Camera e Senato.
  In base, infine al comma 5 dell'articolo 32-ter alle obbligazioni alimentari si applica l'articolo 45 (modificato dalla successiva lettera b) del comma 1 dell'articolo 1 dello schema).
  L'articolo 32-quater detta norme in materia di scioglimento, nullità o annullamento dell'unione civile, prevedendo che la giurisdizione italiana sussista in determinati casi.
  I primi sono quelli previsti dall'articolo 3 della legge del 1995. La normativa dell'articolo 3 («Ambito della giurisdizione») prevede tre distinti criteri di competenza: il criterio generale del foro del convenuto (convenuto domiciliato o residente in Italia; i criteri speciali stabiliti per la competenza interna stabiliti dalla Convenzione concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale e protocollo, firmati a Bruxelles il 27 settembre 1968) e infine il criterio residuale di rinvio alle norme sulla competenza territoriale. Con riguardo alla competenza è opportuno rinviare anche a quanto previsto dal Regolamento (CE) 12/12/2012, n. 1215/2012 concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale.
  Altri casi sono quelli previsti dall'articolo 9 della legge del 1995. L'articolo 9 in particolare prevede che in materia di giurisdizione volontaria, la giurisdizione sussiste, oltre che nei casi specificamente contemplati dalla presente legge e in quelli in cui è prevista la competenza per territorio di un giudice italiano, quando il provvedimento richiesto concerne un cittadino italiano o una persona residente in Italia o quando esso riguarda situazioni o rapporti ai quali è applicabile la legge italiana.
   Altro caso di giurisdizione italiana è quello in cui una delle parti è cittadina italiana o l'unione è stata costituita in Italia.
  L'articolo rinvia, poi, al comma 2, al diritto internazionale privato dell'Unione Europea, posto che la legge applicabile al divorzio è il Regolamento n. 1259/2010/UE relativo ad una cooperazione rafforzata nel settore della legge applicabile al divorzio e alla separazione personale, Pag. 70che assegna una specifica rilevanza all'autonomia privata anche nel caso di scioglimento del matrimonio. Il citato regolamento stabilisce, in mancanza di una scelta delle parti, che il divorzio e la separazione personale sono disciplinati dalla legge dello Stato: a) della residenza abituale dei coniugi nel momento in cui è adita l'autorità giurisdizionale o, in mancanza; b) dell'ultima residenza abituale dei coniugi sempre che tale periodo non si sia concluso più di un anno prima che fosse adita l'autorità giurisdizionale, se uno di essi vi risiede ancora nel momento in cui è adita tale autorità giurisdizionale, o in mancanza; c) di cui i due coniugi sono cittadini nel momento in cui è adita l'autorità giurisdizionale, o in mancanza; d) in cui adita l'autorità giurisdizionale.
  Ai sensi del nuovo articolo 32-quinquies l'unione civile o altro istituto analogo, costituiti all'estero tra cittadini italiani dello stesso sesso abitualmente residenti in Italia produce gli effetti dell'unione civile regolata dalla legge italiana.
  La lettera b) del comma 1 dell'articolo 1 dello schema sostituisce l'articolo 45 della legge n. 218 del 1995, in materia di obbligazioni alimentari nella famiglia. A norma del nuovo articolo 45 le obbligazioni alimentari nella famiglia sono in ogni caso regolate dalla legge designata dal Regolamento 2009/4/CE relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni e alla cooperazione in materia di obbligazioni alimentari e successive modificazioni.
  Tale modifica, come si precisa nella relazione illustrativa, è imposta ai sensi del Protocollo dell'Aja del 2007, recepito dal Regolamento 2009/4/CE, il quale lascia agli Stati la facoltà di includere le unioni civili nel proprio ambito di applicazione. Il Regolamento 2009/4/CE istituisce una serie di misure volte ad agevolare il pagamento dei crediti alimentari in situazioni transfrontaliere.
  Il Capo II, composto dagli articoli 2 e 3, reca, infine, la clausola di invarianza finanziaria e disciplina l'entrata in vigore del decreto legislativo (il giorno successivo alla sua pubblicazione nella G.U.)

  Donatella FERRANTI, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni di coordinamento in materia penale.
Atto n. 346.

(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto legislativo in oggetto.

  Donatella FERRANTI, presidente, in sostituzione della relatrice, onorevole Micaela Campana, impossibilitata a partecipare alla seduta odierna, rileva che lo schema di decreto in esame reca disposizioni di coordinamento in materia penale a seguito dell'approvazione della legge 20 maggio 2016, n.76, che ha introdotto nell'ordinamento le unioni civili tra persone dello stesso sesso.
  In particolare, segnala che al comma 28 dell'articolo 1 di tale legge, il legislatore affida al Governo l'adozione di uno o più decreti legislativi, al fine di adeguare a tale legge le disposizioni dell'ordinamento dello stato civile, di modificare e riordinare le norme in materia di diritto internazionale privato e di effettuare – questa è la parte che interessa per il diritto penale – le «modificazioni ed integrazioni normative per il necessario coordinamento con la presente legge delle disposizioni contenute nelle leggi, negli atti aventi forza di legge, nei regolamenti e nei decreti».
  Osserva che tale ultimo principio, che non attiene ad una specifica materia come invece gli altri due, costituisce una sorta di norma di chiusura necessaria per salvaguardare l'unità dell'ordinamento a fronte del nuovo istituto delle unioni civili. Attraverso questo principio è possibile effettuare tutte le modificazioni e integrazioni funzionali al coordinamento delle disposizioni Pag. 71vigenti, ovunque contenute in norme di rango primario e secondario, con la legge di regolamentazione delle unioni civili.
  Sottolinea che, per quanto attiene al diritto penale, ad esempio, non può operare il comma 20 dello stesso articolo 1 della legge, che detta una norma di coordinamento – limitata nel suo oggetto, nelle sue finalità e con riguardo all'ambito di applicazione – al solo fine di assicurare l'effettività della tutela dei diritti e il pieno adempimento degli obblighi derivanti dall'unione civile tra persone dello stesso sesso, in quanto stabilisce che le disposizioni che si riferiscono al matrimonio e le disposizioni contenenti le parole «coniuge», «coniugi» o termini equivalenti, ovunque ricorrono nelle leggi, negli atti aventi forza di legge, nei regolamenti nonché negli atti amministrativi e nei contratti collettivi, si applicano anche ad ognuna delle parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso. Specificamente viene precisato che questa equiparazione non si applica alle norme del codice civile non richiamate espressamente nella legge, nonché alle disposizioni di cui alla legge 4 maggio 1983, n. 184, restando fermo quanto previsto e consentito in materia di adozione dalle norme vigenti.
  Secondo il legislatore delegato, il citato comma 20 ha così delimitato l'equiparazione tra matrimonio e unione civile agli effetti civili (con l'eccezione già ricordata), tributari, amministrativi, giuslavoristici, ma non anche a quelli penali, in quanto – è da ritenere – una equiparazione generica come quella contenuta nel comma 1 potrebbe essere considerata in contrasto con il principio di tipicità e, quindi, con il principio di legalità.
  Occorre, quindi, a suo avviso, un intervento specifico del legislatore, che, nel caso in esame, è il legislatore delegato. Il principio di delega è quello secondo cui occorre effettuare le «modificazioni ed integrazioni normative per il necessario coordinamento con la presente legge delle disposizioni contenute nelle leggi, negli atti aventi forza di legge, nei regolamenti e nei decreti» .
  Le modifiche in materia penale che possono essere effettuate devono essere, quindi, una necessità dalla quale non si può prescindere, salvo violazione del principio di uguaglianza.
  Osserva che, opportunamente nella relazione è sottolineato che «tale ‘necessità’ deve risultare de jure condito (alla luce cioè del dato normativo vigente). In tale prospettiva, il Governo è delegato a individuare, nel rilevante numero delle disposizioni che hanno attinenza con la materia delle unioni civili tra persone dello stesso sesso, quelle sole rispetto alle quali può dirsi ragionevolmente e alla luce dell'intero ordinamento giuridico – principi costituzionali compresi – che sussiste una necessità tecnica di coordinamento con la materia oggetto di intervento».
  Nel passare all'illustrazione del contenuto dello schema di decreto, segnala che lo stesso si compone di 4 articoli. In particolare, l'articolo 1 interviene sul codice penale prevedendo in via generale che la parte dell'unione civile sia considerata «prossimo congiunto» agli effetti penali, equiparando con riguardo ai delitti contro la famiglia l'unione civile al rapporto di coniugio, prevedendo la non punibilità della parte dell'unione civile nei casi già previsti per il coniuge dall'articolo 649 c.p. in relazione ai delitti non violenti contro il patrimonio.
  Più nel dettaglio la lettera a) del comma 1, modificando il quarto comma dell'articolo 307 c.p., inserisce nella definizione di «prossimo congiunto» anche il riferimento alla «parte di un'unione civile fra persone dello stesso sesso».
  L'articolo 307 c.p., nel prevedere – con riguardo al reato di «assistenza ai partecipi di cospirazione o di banda armata» – quale causa di esenzione dalla pena l'aver commesso il fatto in favore di un prossimo congiunto, reca una regola di carattere generale agli effetti di ogni legge penale, indicando puntualmente i soggetti (gli ascendenti, i discendenti, il coniuge, i fratelli, le sorelle, gli affini nello stesso grado, gli zii e i nipoti) da considerare «prossimi congiunti». La dizione «prossimo congiunto» ricorre nel codice penale fra le Pag. 72altre con riguardo ai reati di abuso d'ufficio (articolo 323 c.p.); procurata evasione (articolo 386 c.p.); procurata inosservanza di pena (articolo 390); procurata inosservanza di misure di sicurezza detentive (articolo 391 c.p.); assistenza agli associati (articolo 418 c.p.) e in quello di procedura penale con riguardo ai motivi di astensione del giudice (articolo 36 c.p.p.); ai diritti e facoltà della persona offesa dal reato (articolo 90 c.p.p.); alla nomina del difensore di fiducia (articolo 96 c.p.p.); alla facoltà di astensione dei prossimi congiunti (articolo 199 c.p.p.); ai soggetti legittimati alla richiesta di revisione della sentenza (articolo 632 c.p.p.).
  Tale equiparazione risulta peraltro trovare riscontro anche nel diritto penale europeo: la direttiva 2015/849/UE (cd. IV direttiva antiriciclaggio), relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario ai fini di riciclaggio e finanziamento del terrorismo, all'articolo 3, n. 10, infatti recepisce una definizione – rilevante ai fini penali – di «familiari» che contempla espressamente accanto al coniuge, la parte di un rapporto paramatrimoniale analogo a quello derivante dall'unione civile («persona equiparata al coniuge»).
  In proposito, è opportuno, a suo avviso, segnalare infine come, con riguardo alla mancata estensione dell'esimente in esame alla famiglia di fatto, sia stata reiteratamente sollevata questione di illegittimità costituzionale. La Corte costituzionale, con le sentenze n. 237 del 1986; n. 423 del 1988; n. 8 del 1996; n. 121 del 2004 e n. 140 del 2009, ha ritenuto, tuttavia, sempre infondata la questione. Sull'esclusione del convivente more uxorio dalla definizione di prossimo congiunto si veda anche Cass., sez. V, sentenza 22 novembre 2010, n. 41139. L'articolo 1 dello schema, poi, alla lettera b), introduce, nel Libro II, Titolo XI (Dei delitti contro la famiglia) del codice penale, l'articolo 574-ter, rubricato «Costituzione di un'unione civile agli effetti della legge penale».
  Il nuovo articolo prevede che, ai fini della legge penale, il termine «matrimonio» si debba intendere riferito anche alla costituzione di un'unione civile (primo comma). La disposizione precisa inoltre che ogni qualvolta la legge penale considera la qualità di coniuge come elemento costitutivo o come circostanza aggravante di un reato essa si intende riferita anche alla parte di un'unione civile (secondo comma).
  Tale collocazione sistematica, si precisa nella relazione illustrativa, «oltre a significare la punibilità della parte dell'unione civile nei medesimi casi già previsti per il coniuge all'articolo 570 c.p.», non ne preclude un'applicazione generale a tutti i casi in cui lo stato di coniuge rilevi ai fini penali anche come circostanza aggravante».
  La lettera c), infine interviene sul primo comma dell'articolo 649 c.p. estendendo anche alle parti dell'unione civile l'applicazione della causa di non punibilità ivi contemplata con riguardo ai delitti non violenti contro il patrimonio commessi nell'ambito dei rapporti familiari.
  Il primo comma dell'articolo 649 c.p., nella sua formulazione vigente, contempla una causa di non punibilità a favore del coniuge non legalmente separato, dei parenti e affini in linea retta, nonché dei fratelli conviventi.
  In sede di applicazione di tale disposizione sono state sollevata numerose questioni di legittimità costituzionale – ritenute tutte infondate – (Corte cost., Sentenze, 15.04.2015, n. 85; 12.07. 2000, n. 352 e 11.07.2000, n. 302) – con riguardo all'ambito soggettivo di tale scriminante, circoscritto alle famiglie derivanti da matrimonio valido per il diritto civile, con esclusione delle convivenze di fatto. Più recentemente la Consulta (Sentenza n. 223 del 2015) ha rilevato il carattere anacronistico di tale norma, prospettando nel contempo una «molteplicità di alternative, idonee ad evitare che prevalga sempre e comunque per determinate figure parentali la soluzione dell'impunità, anche contro la volontà della vittima e anche quando non vi sia, nel concreto, alcuna coesione da difendere per il nucleo familiare».
  Nonostante questi rilievi, il legislatore delegato, proprio in ragione del rispetto del principio della «necessità di coordinamento Pag. 73con la legge n. 76», ha ritenuto di doversi astenere da interventi manipolatori, limitandosi quindi ad una modifica dell'articolo 649 c.p. di mero coordinamento.
  L'articolo 2 reca modifiche all'articolo 199 c.p.p., in materia di testimonianza estendendo anche alla parte dell'unione civile la facoltà di astenersi dal deporre analogamente al coniuge, anche se separato.
  La disposizione codicistica prevede la facoltà di non deporre nel processo penale per i prossimi congiunti (comma 1), e, limitatamente ai fatti verificatesi o appresi durante la convivenza, per «chi, pur non essendo coniuge dell'imputato, come tale conviva o abbia convissuto con esso (comma 3, lettera a); al coniuge separato dall'imputato (comma 3, lettera b) e alla persona nei cui confronti sia intervenuta sentenza di annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con l'imputato (comma 3 lettera c)».
  Nella relazione illustrativa si precisa come il legislatore delegato abbia ritenuto di dover circoscrivere l'ambito di intervento al solo articolo 199 c.p.p., non intervenendo invece sulla disciplina delle incompatibilità. Con riguardo a tale ambito, infatti, non escludendo la materia processuale interpretazioni di natura estensiva, si è ritenuto che l'estensione delle disposizioni codicistiche relative alle cause di astensione (articolo 36 c.p.p.) e incompatibilità (articolo 35 c.p.p.) anche al partner dell'unione civile same-sex possa rientrare nell'ampia sfera di applicazione della norma di coordinamento di cui al comma 20 dell'articolo 1 della legge n. 76.
  L'articolo 3 dello schema reca la clausola di invarianza finanziaria. Ai sensi, infine, dell'articolo 4 il decreto entra in vigore quindici giorni dopo la data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 14.45.