CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 18 ottobre 2016
710.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Giustizia (II)
COMUNICATO
Pag. 81

SEDE CONSULTIVA

  Martedì 18 ottobre 2016. — Presidenza del presidente Donatella FERRANTI.

  La seduta comincia alle 13.15.

Misure per prevenire e contrastare i reati in danno dei minori negli asili nido e nelle scuole dell'infanzia e delle persone ospitate nelle strutture sanitarie e socio-sanitarie per anziani e disabili.
Nuovo testo C. 1658 Zampa.

(Parere alla I Commissione).
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia la discussione del provvedimento in oggetto.

  Sofia AMODDIO (PD), relatrice, rammenta che la Commissione è chiamata ad esaminare, nella seduta odierna, la proposta di legge C. 1658 Zampa, recante «Disposizioni in materia di protezione dei minori stranieri non accompagnati», nel nuovo testo come risultante dall'esame degli emendamenti approvati. Nel far presente come la Commissione abbia già espresso sul provvedimento in discussione, nel precedente testo unificato risultante dall'esame degli emendamenti, un parere favorevole con un'osservazione, rammenta che lo stesso è diretto ad introdurre alcune modifiche alla normativa vigente in materia di minori stranieri non accompagnati, con l'obiettivo di stabilire una disciplina unitaria organica, volta a rafforzare gli strumenti di tutela garantiti dall'ordinamento e ad assicurare maggiore omogeneità nell'applicazione delle disposizioni in tutto il territorio nazionale. Ricordo, infatti, che la materia è attualmente regolata da disposizioni contenute in diversi provvedimenti, principalmente dagli articoli 32 e 33 del Testo unico in materia di immigrazione, nonché dal relativo Regolamento di attuazione (decreto del Presidente Pag. 82della Repubblica n. 394 del 1999) e dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 535 del 1999.
  Passando all'esame del contenuto del provvedimento, che si compone di 22 articoli, e nel soffermarsi sui soli profili strettamente attinenti alla competenza della Commissione giustizia, segnala che l'articolo 1 sancisce che i minori stranieri non accompagnati, in ragione della loro condizione di maggiore vulnerabilità, sono titolari dei diritti in materia di protezione dei minori a parità di trattamento con i minori di cittadinanza italiana o dell'Unione europea. Ai sensi dell'articolo 2, per minore straniero non accompagnato presente nel territorio dello Stato s'intende il minorenne non avente cittadinanza italiana o dell'Unione europea, che si trova per qualsiasi causa nel territorio dello Stato o che è altrimenti sottoposto alla giurisdizione italiana privo di assistenza e di rappresentanza da parte dei genitori o di altri adulti per lui legalmente responsabili in base alle leggi vigenti nell'ordinamento italiano. All'articolo 3 trova conferma, in primo luogo, il divieto di espulsione del minore già previsto dall'articolo 19, comma 2, del decreto legislativo n. 286 del 1998, introducendo esplicitamente anche il divieto di respingimento alla frontiera dei minori stranieri non accompagnati (nuovo comma 1-bis dell'articolo 19 del richiamato decreto legislativo). Inoltre, con una modifica all'articolo 31, comma 4, del decreto legislativo n. 286 del 1998, che stabilisce la competenza del tribunale per i minorenni in caso di espulsione di un minore straniero, si specifica che tale provvedimento può essere adottato in ogni caso a condizione che esso non comporti «un rischio di danni irreparabili per il minore». Con un ulteriore modifica al medesimo comma 4 dell'articolo 31, si prevede altresì che il Tribunale per i minorenni decida tempestivamente e non oltre trenta giorni. Conseguentemente, viene aggiornata anche la disposizione di cui all'articolo 33, comma 1, della legge n. 184 del 1983, che nella attuale formulazione non consente l'ingresso nello Stato ai minori non muniti di visto d'ingresso per adozione (ai sensi dell'articolo 32 della medesima legge) ovvero ai minori non accompagnati. Nel testo riformulato dal provvedimento in esame per i minori non accompagnati non muniti di tale visto d'ingresso si fa rinvio all'applicazione dell'articolo 19, comma 1-bis del Testo unico, come introdotto, sul divieto di respingimento.
  Fa presente che l'articolo 4 reca disposizioni in merito alle strutture di prima assistenza ed accoglienza per minori stranieri non accompagnati, in modo da rafforzare la garanzia di misure di accoglienza anche prima del momento dell'identificazione del minore. L'articolo 5 disciplina le modalità di identificazione dei minori stranieri non accompagnati, introducendo nel decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, l'articolo 19-bis. In particolare, il nuovo articolo 19-bis introduce una procedura che standardizza alcuni principi, prevedendo in successione graduale gli interventi da compiere ai fini dell'identificazione e stabilendo alcune garanzie procedimentali e sostanziali a tutela dei minori. Le fasi della procedura sono le seguenti: nel momento in cui il minore straniero non accompagnato è entrato in contatto o è stato segnalato alle autorità di polizia, il personale qualificato della struttura di prima accoglienza, sotto la direzione dei servizi dell'ente locale e coadiuvato, ove possibile, da organizzazioni, enti o associazioni con comprovata e specifica esperienza nella tutela dei minori, svolge con il minore medesimo un colloquio. Tale colloquio, che si svolge alla presenza di un mediatore culturale, è finalizzato ad apprendere la storia personale e familiare del minore e ad acquisire ogni altro elemento, secondo la procedura che deve essere stabilita con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del provvedimento. In caso di fondati dubbi sull'età dichiarata, la Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni o il giudice tutelare possono disporre esami socio-sanitari volti Pag. 83all'accertamento della stessa. In ogni caso, nelle more dell'esito delle procedure di identificazione, l'accoglienza del minore è garantita dalle apposite strutture di prima accoglienza per minori previste dalla legge e si applicano, ove ne ricorrano i presupposti, le previsioni di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24. Lo straniero è informato, con l'ausilio di un mediatore culturale, in una lingua che possa capire e in conformità al suo grado di maturità e di alfabetizzazione, del fatto che la sua età può essere determinata mediante l'ausilio di esami socio-sanitari, sul tipo di esami a cui deve essere sottoposto, sui possibili risultati attesi e sulle eventuali conseguenze di tali risultati, nonché su quelle derivanti da un suo eventuale rifiuto a sottoporsi a tali esami. Tali informazioni devono essere fornite, altresì, alla persona che, anche temporaneamente, esercita i poteri tutelari nei confronti del presunto minore L'accertamento socio-sanitario dell'età deve essere svolto in un ambiente idoneo con un approccio multidisciplinare da professionisti, adeguatamente formati e, ove necessario, in presenza di un mediatore culturale, utilizzando modalità meno invasive possibili e rispettose dell'età presunta, del sesso e dell'integrità fisica e psichica della persona, senza eseguire esami socio-sanitari che possono compromettere lo stato psico-fisico della persona. Il risultato dell'accertamento socio-sanitario è comunicato allo straniero in modo congruente con la sua età, con la sua maturità e con il suo livello di alfabetizzazione, in una lingua che comprende, all'esercente la responsabilità genitoriale e all'autorità giudiziaria che ha disposto l'accertamento. Il provvedimento di attribuzione dell'età è notificato allo straniero e, contestualmente, all'esercente i poteri tutelari, ove nominato, e può essere impugnato in sede di reclamo ai sensi degli articoli 737 e successivi del codice di procedura civile. In caso di impugnazione, il giudice decide in via d'urgenza entro 10 giorni, e ogni procedimento amministrativo e penale conseguente all'identificazione come maggiorenne è sospeso fino alla decisione. Il provvedimento è altresì comunicato alle Forze dell'ordine ai fini del completamento delle procedure di identificazione.
  Rammenta che l'articolo 6, nel novellare l'articolo 19 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, disciplina le indagini familiari, prevedendo che le convenzioni del Ministero dell'interno con organizzazioni internazionali, intergovernative e associazioni umanitarie, per l'attuazione di programmi diretti a rintracciare i familiari dei minori non accompagnati, siano stipulate sentiti il Ministero della giustizia e il Ministero degli affari esteri. Si prevede, inoltre, che, nei cinque giorni successivi al colloquio di cui al nuovo articolo 19-bis, se non sussiste un rischio per il minore straniero non accompagnato o per i suoi familiari, previo consenso informato dello stesso minore ed esclusivamente nel suo superiore interesse, l'esercente la potestà genitoriale, anche in via temporanea, invia una relazione all'ente convenzionato che attiva immediatamente le indagini. Il risultato delle indagini familiari è trasmesso al Ministero dell'Interno, che è tenuto ad informare tempestivamente il minore, l'esercente la responsabilità genitoriale, nonché il personale qualificato che ha svolto il colloquio di cui al nuovo articolo 19-bis. Qualora siano individuati familiari idonei a prendersi cura del minore straniero non accompagnato, tale soluzione deve essere preferita al collocamento in comunità. Sino alla nomina di un tutore, i compiti relativi alla richiesta di permesso di soggiorno o di protezione internazionale possono essere svolti dal responsabile della struttura di prima accoglienza.
  Osserva che l'articolo 7, nel modificare l'articolo 2, comma 1, della legge 4 maggio 1983, n. 184, reca disposizioni in materia di affidamento familiare, prevedendo che gli enti locali promuovono la sensibilizzazione e la formazione di affidatari per favorire l'affidamento familiare dei minori stranieri non accompagnati, in via prioritaria rispetto al ricovero in una struttura di accoglienza. In materia di rimpatrio assistito e volontario, l'articolo 8, novellando l'articolo 33 del decreto legislativo n. 286 del 1998, modifica la competenza Pag. 84all'adozione del provvedimento, attribuendola al tribunale per i minorenni. Viene, introdotta, inoltre, un'apposita clausola di neutralità finanziaria, stabilendosi che all'attuazione delle disposizioni di cui al richiamato articolo 33 si provvede nei limiti delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
  Fa presente che l'articolo 11 prevede che presso i tribunali per i minorenni, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della legge, sia istituito un elenco di tutori volontari disponibili ad assumere la tutela di un minore straniero non accompagnato o di più minori, quando la tutela riguarda fratelli o sorelle. All'elenco possono essere iscritti cittadini selezionati e formati dai Garanti regionali per l'infanzia e l'adolescenza, i quali possono collaborare con i tribunali per i minorenni (protocolli d'intesa) per promuovere la nomina dei tutori volontari. Laddove il Garante regionale non sia stato nominato, provvede il Garante nazionale con il supporto di associazioni esperte nel settore delle migrazioni e dei minori. Il comma 2 dello stesso articolo 12 richiama l'applicabilità delle disposizioni del Libro Primo, Titolo IX del codice civile (articoli. 315 ss.), riguardanti la responsabilità genitoriale e i diritti e doveri del figlio. L'articolo 12 della proposta istituisce il sistema di protezione per richiedenti asilo, rifugiati e minori stranieri non accompagnati, disponendo testualmente che le strutture nelle quali vengono accolti i minorenni stranieri non accompagnati devono soddisfare, nel rispetto dell'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione, gli standard minimi dei servizi e dell'assistenza forniti dalle strutture residenziali per minorenni ed essere autorizzate o accreditate ai sensi della normativa nazionale e regionale in materia. La non conformità con le dichiarazioni rese ai fini dell'accreditamento comporta la cancellazione della struttura di accoglienza dal sistema.
  Segnala che l'articolo 13 prevede misure di accompagnamento verso la maggiore età e di integrazione di lungo periodo, prevedendo, in particolare, al comma 2, che quando un minore straniero non accompagnato, al compimento della maggiore età, pur avendo intrapreso un percorso di inserimento sociale, necessita di un supporto prolungato volto al buon esito di tale percorso finalizzato all'autonomia, il tribunale per i minorenni può disporre, anche su richiesta dei servizi sociali, con decreto motivato, l'affidamento ai servizi sociali non oltre, comunque, il compimento del ventunesimo anno di età. L'articolo 15, novellando l'articolo 33 del decreto legislativo n. 286 del 1998, interviene in riferimento al diritto di ascolto dei minori nei procedimenti, disponendo testualmente che l'assistenza affettiva e psicologica dei minori stranieri non accompagnati è assicurata, in ogni stato e grado del procedimento, dalla presenza di persone idonee indicate dal minore, nonché di gruppi, fondazioni, associazioni od organizzazioni non governative di comprovata esperienza nel settore dell'assistenza ai minori stranieri e iscritti in apposito registro, previo consenso del minore, e ammessi dall'autorità giudiziaria o amministrativa che procede. Si prevede, inoltre, che il minore straniero non accompagnato ha diritto a partecipare per mezzo di un suo rappresentante legale a tutti i procedimenti giurisdizionali e amministrativi che lo riguardano e ad essere ascoltato nel merito, assicurando, a tal fine, la presenza di un mediatore culturale.
  Rammenta che l'articolo 16, nel modificare l'articolo 76 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, prevede che il minore straniero non accompagnato coinvolto a qualsiasi titolo in un procedimento giurisdizionale ha diritto di essere informato dell'opportunità di nominare un legale di fiducia, anche attraverso il tutore nominato o l'esercente la potestà genitoriale ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della legge 4 maggio 1983, n. 184, e di avvalersi, in base alla normativa vigente, del gratuito patrocinio a spese dello Stato in ogni stato e grado del procedimento. L'articolo 17 reca disposizioni per i minori vittime di tratta. Nello specifico, il primo Pag. 85comma di tale articolo dispone che particolare tutela deve essere garantita nei confronti dei minori stranieri non accompagnati, predisponendo un programma specifico di assistenza che assicuri adeguate condizioni di accoglienza e di assistenza psico-sociale, sanitaria e legale, prevedendo soluzioni di lungo periodo, anche oltre il compimento della maggiore età. Il secondo comma prevede, invece, che, in caso di minori vittime di tratta, trovano applicazione, in ogni stato e grado del procedimento, le disposizioni dell'articolo 18, commi 2, 2-bis e 2-ter del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, e dell'articolo 76, comma 4-quater, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115 anche al fine di garantire al minore un'adeguata assistenza per il risarcimento del danno.
  Osserva, infine, che l'articolo 22 autorizza gli enti e le associazioni che svolgono attività a favore dell'integrazione sociale degli stranieri, registrate presso il Ministero del lavoro come previsto dall'articolo 42 del decreto legislativo n. 286 del 1998, ad intervenire nei giudizi riguardanti i minori stranieri non accompagnati e a ricorrere per l'annullamento di atti illegittimi in sede di giustizia amministrativa.

  Donatella FERRANTI, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo fra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Angola in materia di sicurezza ed ordine pubblico, fatto a Luanda il 19 aprile 2012.
C. 3941 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla III Commissione).
(Esame e conclusione. – Parere favorevole).

  La Commissione inizia la discussione del provvedimento in oggetto.

  Giuseppe GUERINI (PD), relatore, fa presente che la Commissione è chiamata ad esaminare, nella seduta odierna, il disegno di legge di «Ratifica ed esecuzione dell'Accordo fra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Angola in materia di sicurezza ed ordine pubblico» (A.C. 3941), già approvato dal Senato.
  Rammenta che, come attesta l'Analisi dell'impatto della regolamentazione (AIR) che correda il disegno di legge A.S. 1334, l'Accordo trae la propria necessità dalla constatazione che anche un paese come l'Angola, interessato da un crescente sviluppo economico, potrebbe costituire nell'immediato futuro un forte richiamo per varie organizzazioni criminali transnazionali: tutto ciò avverrebbe senza un accordo quadro di riferimento tra il nostro Paese e l'Angola in ordine al contrasto ai reati connessi non solo al crimine organizzato transnazionale, ma anche al terrorismo, ai traffici illeciti di stupefacenti, alla tratta di persone e di migranti, ai traffici illeciti di armi, munizioni ed esplosivi. A tale rischio mira a sopperire la stipula intervenuta nel 2012 dell'atto bilaterale tra Italia ed Angola all'esame della Commissione Affari esteri.
  Nel passare all'esame del contenuto dell'Accordo, che si compone di 14 articoli, fa presente che si soffermerà esclusivamente sugli aspetti di stretta attinenza della Commissione giustizia. In particolare, l'articolo 1 esplicita la finalità dell'Accordo, l'articolo 3, comma 1, fornisce un elenco dei settori della cooperazione, che comprende il crimine organizzato transnazionale, la produzione e il traffico di sostanze stupefacenti, la tratta di persone e migranti, il traffico illecito di armi e la formazione del personale di contrasto alle attività criminali. Il comma 2 di tale articolo vincola le Parti a collaborare nel prevenire e reprimere gli atti terroristici, conformemente alle rispettive legislazioni nazionali e agli obblighi internazionali – e anche in questo caso si specifica come la collaborazione italoangolana nella lotta al terrorismo non pregiudichi il rispetto degli obblighi che l'Italia ha assunto in quanto membro dell'Unione europea. L'articolo 4, invece, precisa le modalità della cooperazione, che punta essenzialmente sullo scambio di informazioni in merito ad un Pag. 86ampio spettro di temi: su reati, organizzazioni criminali e loro modus operandi, nonché su strumenti per combattere il crimine e formazione dei funzionari di polizia, su nuovi tipi di sostanze stupefacenti, sui metodi impiegati per il contrasto della tratta di persone, e via dicendo.
  Per quanto concerne il contenuto del disegno di legge di ratifica, già approvato dal Senato il 28 giugno scorso, rammenta che lo stesso consta di quattro articoli. Gli articoli 1 e 2 contengono, rispettivamente, l'autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione dell'Accordo. L'articolo 3 reca la norma di copertura finanziaria. L'articolo 4 reca il dispositivo dell'entrata in vigore della legge di autorizzazione alla ratifica, prevista il giorno successivo alla sua pubblicazione in Gazzetta ufficiale.
  Ciò premesso, propone di esprime parere favorevole sul provvedimento in discussione.

  Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta del relatore.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione nel settore della difesa tra il Governo della Repubblica italiana e l'Esecutivo della Repubblica dell'Angola, fatto a Roma il 19 novembre 2013.
C. 3946 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla III Commissione).
(Esame e conclusione. – Parere favorevole).

  La Commissione inizia la discussione del provvedimento in oggetto.

  Donatella FERRANTI, presidente, in sostituzione della relatrice, onorevole Tartaglione, impossibilitata a partecipare alla seduta odierna, fa presente che la Commissione è chiamata ad esaminare, nella seduta odierna, il disegno di legge di Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione nel settore della difesa tra il Governo della Repubblica italiana e l'Esecutivo della Repubblica dell'Angola, fatto a Roma il 19 novembre 2013 (A.C. 3946), già approvato dal Senato.
  Rammenta che l'Accordo di cooperazione tra Italia ed Angola nel settore della difesa, fatto a Roma il 19 novembre 2013, predispone – come si rileva dall'Analisi dell'impatto della regolamentazione che accompagna il disegno di legge A.S. 1732 – la base normativa, finora mancante, per la cooperazione bilaterale in materia militare tra i due Paesi. La stabilità politica ed economica che oggi caratterizza il Paese africano offre tra l'altro all'Italia rinnovate opportunità di investimento in molteplici settori dell'economia angolana.
  Nel passare all'esame del contenuto dell'Accordo, che si compone di un breve preambolo e di 16 articoli, segnala che si soffermerà esclusivamente sugli aspetti di stretta competenza della Commissione Giustizia.
  In particolare, evidenzia che l'articolo 6 concerne la competenza giurisdizionale sul personale militare e civile ospite nel quadro della collaborazione prevista dall'Accordo in esame: fermo restando il principio del rispetto dell'ordinamento giuridico del Paese ospitante, il comma 3 individua le tipologie di reato commesse da personale della Parte inviante che verranno punite in via prioritaria da quest'ultimo Paese, in base alla propria legislazione. Non saranno comminate, o comunque non saranno eseguite, sanzioni penali – quali ad esempio la pena capitale – che la Parte ricevente intenda applicare, ma che contrastino con i principi fondamentali in vigore nel territorio della Parte inviante. L'articolo 7 riguarda gli aspetti risarcitori delle attività previste dall'Accordo in esame: si stabilisce che la Parte inviante risponderà dei danni causati all'altra Parte da un proprio rappresentante militare, mentre per i danni a terzi a seguito di attività congiunte le Parti risponderanno congiuntamente. Assai importante appare l'articolo 8, dedicato allo scambio di armamenti, in base al quale si potrà procedere allo scambio di materiali bellici, armi e munizioni quali elencati al comma 1, che potrà essere attuato sia con modalità diretta «da Paese a Paese», sia previa autorizzazione rilasciata ad aziende private dai rispettivi Governi (comma 2). Il Pag. 87comma 3 contiene l'impegno delle Parti a non riesportare i materiali militari acquisiti a terze Parti, se non con il consenso della Parte cedente. L'elenco degli armamenti e dei materiali militari suscettibili di scambio tra Italia ed Angola è estremamente ampio; esso comprende aeromobili, navi, veicoli blindati e corazzati, sistemi elettronici ed elettro-ottici. Il comma 4 specifica le modalità della cooperazione bilaterale italo-angolana negli approvvigionamenti, nella ricerca e nello sviluppo di armamenti e apparecchiature militari, con particolare riguardo alle attività di supporto alle industrie della difesa e agli enti di governo, supporto finalizzato alla produzione di materiali militari. Mentre la protezione della proprietà intellettuale e dei brevetti derivanti da attività condotte conformemente all'Accordo in esame è oggetto del comma 6.
  Nel passare al contenuto del disegno di legge di ratifica, segnala che lo stesso, già approvato dal Senato il 28 giugno 2016, si compone di cinque articoli: i primi due contengono rispettivamente l'autorizzazione alla ratifica medesima e il relativo ordine di esecuzione, mentre l'articolo 5, come di consueto, prevede l'entrata in vigore della legge di autorizzazione alla ratifica il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale. L'articolo 3 è dedicato alla copertura finanziaria, mentre l'articolo 4 reca la clausola di invarianza finanziaria.
  Ciò premesso, propone di esprimere sul provvedimento in discussione parere favorevole.

  Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta della relatrice.

  La seduta termina alle 13.25.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

  L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 13.25 alle 13.30.