CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 13 ottobre 2016
709.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Giustizia (II)
COMUNICATO
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SEDE CONSULTIVA

  Giovedì 13 ottobre 2016. — Presidenza del presidente Donatella FERRANTI. – Interviene il sottosegretario di Stato alla giustizia Cosimo Maria Ferri.

  La seduta comincia alle 10.55.

Misure per prevenire e contrastare i reati in danno dei minori negli asili nido e nelle scuole dell'infanzia e delle persone ospitate nelle strutture sanitarie e socio-sanitarie per anziani e disabili.
Nuovo testo unificato C. 261 Fucci ed abb.

(Parere alle Commissioni riunite I e XI)

(Esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni).

  La Commissione inizia la discussione del provvedimento.

  Donatella FERRANTI, presidente, rammenta che il provvedimento in titolo è stato posto all'ordine del giorno dell'Assemblea a decorrere da lunedì 17 ottobre prossimo. Per tali ragioni, richiama la necessità che la Commissione esprima, già nella seduta odierna, il parere di competenza.

  Walter VERINI (PD), relatore, fa presente che il testo unificato in esame è diretto, come sancito nel titolo e nell'articolo 1, ad introdurre delle misure per prevenire e contrastare i reati in danno dei minori negli asili nido e nelle scuole dell'infanzia e delle persone ospitate nelle strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali Pag. 27per anziani e persone con disabilità.
  Evidenzia che la ratio del provvedimento è da ravvisare nella necessità di tutelare categorie di soggetti particolarmente vulnerabili come i bambini ospitati negli asili nido e nelle scuole dell'infanzia nonché i disabili e gli anziani ospitati nelle strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali, anche alla luce dell'emersione negli ultimi tempi di casi di maltrattamenti perpetrati a danno di costoro.
  Rileva che sono, pertanto, previste le seguenti misure: una delega in materia di formazione del personale degli asili nido, delle scuole dell'infanzia e delle strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali per anziani e persone con disabilità finalizzata alla definizione di modalità della valutazione attitudinale nell'accesso alla professioni educative e di cura (articolo 2); le linee guida sulle modalità di visita nelle strutture socio-sanitarie (articolo 2-bis); la regolamentazione dell'utilizzo di sistemi di videosorveglianza negli asili nido e nelle scuole dell'infanzia e delle persone ospitate nelle strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali per anziani e persone con disabilità (articolo 3).
  Segnala che la competenza della Commissione Giustizia si incentra sugli articoli 1, laddove viene fatto riferimento alla prevenzione ed il contrasto di reati, 2-bis, dove viene fatto riferimento alla prevenzione dei reati di cui all'articolo 1, e 3, in quanto l'installazione di sistemi di videosorveglianza è finalizzata sia alla prevenzione di reati che alla raccolta di dati utilizzabili per l'accertamento di reati.
  Per quanto attiene all'articolo 1, ritiene opportuno che definisce le finalità del testo, appare opportuno fare riferimento non tanto ai reati in danno dei minori negli asili nido e nelle scuole dell'infanzia e delle persone ospitate nelle strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali per anziani e persone con disabilità, quanto piuttosto a condotte violente, di maltrattamento o di abuso nei confronti dei medesimi soggetti, in maniera tale da farvi rientrare anche condotte che, pur essendo a danno di questi soggetti, non integrano una fattispecie penale.
  Di conseguenza, ritiene che anche all'articolo 2-bis dovrebbe essere fatto riferimento a tale tipologia di condotta, giustificandosi così la competenza esclusiva del Ministro della Salute, anziché il concerto con il Ministro della Giustizia, nell'emanazione delle linee guida sulle modalità di visita nelle strutture socio-sanitarie.
  Rammenta che l'articolo 3 disciplina la regolamentazione dell'utilizzo di sistemi di videosorveglianza negli asili nido, nelle scuole dell'infanzia e nelle strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali per anziani e persone con disabilità. In particolare, si prevede che per assicurare le finalità della legge, nelle strutture di cui sopra possono essere installati sistemi di videosorveglianza a circuito chiuso, le cui immagini sono cifrate al momento dell'acquisizione all'interno delle telecamere, attraverso un sistema a doppia chiave asimmetrica. In primo luogo si segnala che le Commissioni I e XI hanno scelto di non prevedere l'obbligo di installazione delle videocamere, ma di regolamentarne l'utilizzo laddove vi siano. Il comma 2, secondo cui l'accesso alle registrazioni delle videocamere è consentito solo al pubblico ministero e, su sua delega, alla polizia giudiziaria, per lo svolgimento di indagini su reati in danno dei minori o delle persone ospitate nelle strutture, anche a seguito di denunce relative ai medesimi reati. Nei casi di urgenza la polizia giudiziaria, anche a seguito di segnalazione, può accedere alle registrazioni dandone immediata comunicazione al pubblico ministero. Tale disposizione sopra appare condivisibile nella parte in cui prevede indirettamente il divieto di accesso ai filmati a soggetti diversi da quelli che svolgono le indagini giudiziarie, mentre suscita forti perplessità la previsione di un procedimento speciale in materia di indagine giudiziarie, le quali, secondo quanto previsto dal codice di procedura penale, sono svolte dalla polizia giudiziaria su delega dell'autorità giudiziaria ovvero su propria iniziativa. Appare pertanto opportuno prevedere all'articolo 3, comma 2, da un lato il Pag. 28divieto di accesso ai filmati e, dall'altro, il richiamo agli articoli del codice di procedura penale che regolano l'attività di iniziativa della polizia giudiziaria e l'attività del pubblico ministero. Il comma 3 prevede che le videocamere possano essere installate solo ove vi sia l'accordo con le rappresentanze sindacali ovvero l'autorizzazione dell'Ispettorato nazionale del lavoro. Secondo il comma 4 la presenza delle videocamere deve essere adeguatamente segnalata a tutti i soggetti che accedono nella zona videosorvegliata. Il comma 4-bis prevede che debba esservi il necessario coinvolgimento delle famiglie interessate nella disciplina dei sistemi di videosorveglianza negli asili nido e nelle scuole dell'infanzia. Ai sensi del comma 4-ter, nelle strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali, l'utilizzo dei sistemi di videosorveglianza è consentito nel rispetto della Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità, ratificata con legge 24 febbraio 2009, n. 18, e previo consenso degli interessati o dei loro tutori se minorenni o incapaci. Si prevede al comma 5 che il Garante per la protezione dei dati personali, con proprio provvedimento, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge, definisca gli adempimenti e le prescrizioni da applicare in relazione all'installazione delle videocamere e al trattamento dei dati personali effettuato dalle medesime. Il comma 5-bis prevede che nelle strutture in oggetto è vietato l'utilizzo di webcam. Ai sensi del comma 6, in caso di violazione delle disposizioni dell'articolo 3 e del provvedimento adottato ai sensi del comma 5, si applicano le sanzioni di cui al titolo III della parte III del codice in materia di protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
  Segnala che l'articolo 4 prevede che Il Governo trasmette alle Camere, entro il 31 marzo di ogni anno, una relazione in ordine all'attuazione della legge, nella quale si dà conto anche dei dati rilevati dal Ministero della giustizia e dal Ministero dell'interno, nell'ambito delle rispettive competenze, in ordine all'andamento nell'anno di riferimento dei reati commessi in danno dei minori e delle persone ospitate nelle strutture di cui all'articolo 1, nonché dei relativi procedimenti giudiziari.
  Rammenta che l'articolo 5 contiene la clausola di neutralità finanziaria, mentre l'articolo 5-bis prevede una clausola di salvaguardia a tutela delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano, prevedendo che il provvedimento in esame si applica compatibilmente con le disposizioni dei rispettivi statuti e le relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.
  Ciò premesso, formula una proposta di parere favorevole con condizioni (vedi allegato 1).

  Donatella FERRANTI, presidente, in relazione alla parte dispositiva della proposta di parere testé formulata dal relatore, concorda con la seconda condizione ivi prevista; quanto alla prima condizione, evidenzia, invece, come sia opportuno fare riferimento a condotte di maltrattamento o di abuso anche di natura psicologica, al fine di estendere l'ambito applicativo delle finalità del provvedimento.

  Fabrizia GIULIANI (PD) concorda con la presidente circa l'opportunità di far menzione anche a condotte di violenza psicologica, soprattutto in considerazione dei particolari luoghi, quali gli asili nido, le scuole d'infanzia e le strutture sanitarie e socio-sanitarie, in cui si verificano le condotte stesse.

  Walter VERINI (PD), relatore, nel prendere atto delle considerazioni espresse dalla presidente e dalla collega Giuliani, formula una nuova proposta di parere (vedi allegato 2).

  Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la nuova proposta di parere del relatore.

  La seduta termina alle 11.05.

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RISOLUZIONI

  Giovedì 13 ottobre 2016 — Presidenza del presidente Donatella FERRANTI. — Interviene il sottosegretario di Stato alla giustizia Cosimo Maria Ferri.

  La seduta comincia alle 11.05.

7-01070 Ferraresi: Sul trattato di estradizione e di mutua assistenza giudiziaria tra l'Italia e gli Emirati arabi uniti, sottoscritto il 16 settembre 2016.
(Discussione e rinvio).

  Vittorio FERRARESI (M5S), nell'illustrare la risoluzione in titolo, rammenta che il Ministro della giustizia ha firmato in data 16 settembre 2015 con il suo omologo emiratino Sultan bin Saeed Al Badi un trattato di estradizione e di mutua assistenza giudiziaria in materia penale tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo degli Emirati Arabi Uniti, ed un accordo di cooperazione giudiziaria in materia penale fra i due Paesi.
   Segnala che, come spiega un comunicato del Ministero, rilasciato nella medesima data, le due intese, puntano a migliorare e intensificare la collaborazione fra Italia ed Emirati Arabi Uniti in materia di giustizia, alla luce, da un lato, della crescita dei rapporti economici, finanziari e commerciali e dell'aumento esponenziale del numero di connazionali residenti negli Emirati Arabi Uniti e, dall'altro, dell'aumento delle richieste di estradizione e di assistenza giudiziaria formulate da parte italiana. In particolare, con il trattato di estradizione, i due Paesi si impegnano reciprocamente a consegnare persone ricercate che si trovano sul proprio territorio, per dare corso ad un procedimento penale o consentire l'esecuzione di una condanna definitiva.
   Fa presente che l'accordo di mutua assistenza giudiziaria impegna invece Italia ed Emirati Arabi Uniti a collaborare in materia di ricerca e identificazione di persone, notificazione di atti e documenti, citazione di soggetti coinvolti a vario titolo in procedimenti penali, acquisizione e trasmissione di atti, documenti ed elementi di prova, informazioni relative a conti presso istituti bancari e finanziari, assunzione di testimonianze o di dichiarazioni (ivi inclusi gli interrogatori di indagati ed imputati), espletamento e trasmissione di perizie, esecuzione di attività di indagine, effettuazione di perquisizioni e sequestri, nonché sequestro, pignoramento e confisca dei proventi del reato e delle cose pertinenti al reato. L'accordo prevede inoltre che l'assistenza possa essere accordata anche in relazione a reati tributari e fiscali.
   Segnala, altresì, che il Ministro Orlando ha sin da subito espresso l'auspicio che i due accordi possano avere immediata operatività anche prima della loro entrata in vigore, prevista a seguito di ratifica parlamentare per l'Italia e del Consiglio supremo federale per gli Emirati Arabi.
   Ricorda che gli Emirati Arabi sono tra i principali partner commerciali dell'Italia, ma la mancata vigenza di un trattato di cooperazione giudiziaria ha attratto in quel Paese anche latitanti come l'ex parlamentare Amedeo Matacena, condannato in via definitiva a tre anni di reclusione per concorso esterno in associazione mafiosa nella fattispecie di ’ndrangheta e delinquenti dediti al riciclaggio internazionale come messo recentemente in evidenza dalle inchieste napoletane contro la camorra.
   Ricorda, altresì, che il procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo Franco Roberti, il 3 marzo 2016, presentando in Commissione antimafia la nuova relazione annuale della direzione nazionale antimafia, ha messo in evidenza quanto sia sempre più decisiva la cooperazione giudiziaria internazionale nel contrasto alla criminalità organizzata.
  Evidenzia che il Consiglio dei ministri ha invece rinviato la decisione in merito all'approvazione del disegno di legge di ratifica del trattato di estradizione e di mutua assistenza giudiziaria tra Italia e Emirati Arabi, che consentirebbe il rientro dei latitanti Pag. 30italiani che si trovano in quel Paese. Decisione iscritta all'ordine del giorno del Consiglio dei ministri del 3 marzo 2016, poi slittata, per approfondimenti.
  Osserva che Amedeo Matacena al momento, quindi, non corre rischio di essere estradato in Italia nonostante secondo la direzione distrettuale antimafia di Reggio Calabria, avrebbe rivestito un ruolo fondamentale di un complesso sistema criminale, imprenditoriale ed economico riferibile alla ’ndrangheta. Proprio per la sua fuga all'estero, secondo la ricostruzione della procura distrettuale antimafia di Reggio, si ritrovano a processo, accusati di averne favorito la latitanza, la moglie Chiara Rizzo, l'ex Ministro dell'interno Claudio Scajola e i segretari dei coniugi Matacena-Rizzo, Martino Politi e Maria Grazia Fiordalisi. Tutti e quattro sul banco degli imputati davanti al tribunale collegiale di Reggio. Gli inquirenti sta o sostenendo che l'ex deputato di Forza Italia ha progettato e pianificato la sua fuga dall'Italia anticipando la sentenza della Corte di Cassazione: lasciando quindi Reggio, la Calabria e la residenza di Montecarlo per trovare riparo inizialmente alle Seychelles da qui a Beirut in Libano ed infine a Dubai negli Emirati Arabi Uniti.
  Ricorda che proprio a Dubai, il 28 agosto 2013, Matacena è stato fermato, arrestato per un breve periodo, per poi esser rilasciato e dove, ancora oggi, vive libero di muoversi ma senza possibilità di lasciare gli Emirati Arabi.
  Sottolinea che la cooperazione giudiziaria è uno strumento necessario per azzerare le sacche di impunità, soprattutto dei colletti bianchi, cioè di quel modo di fare mafia che ha a che fare con la corruzione, il riciclaggio e il traffico internazionale di valori.
  Richiama l'attenzione sulla circostanza che, a quasi un anno dalla firma dell'accordo internazionale il Parlamento non ha ancora neanche potuto calendarizzarne la ratifica.
  Osserva che, alla luce di quanto premesso, non risulta chiaro quali siano le effettive ragioni per le quali il Governo non abbia ritenuto una priorità assumere iniziative per ottenere una rapida estradizione del cittadino italiano Amedeo Matacena dagli Emirati Arabi Uniti richiesta dalla magistratura italiana, anche perché è di tutta evidenza che la necessità di adoperarsi in ogni modo per porre fine ad una simile latitanza rappresenterebbe, da parte della politica, una concreta testimonianza di attivo e partecipe sostegno al lavoro svolto dalla magistratura e dalle forze dell'ordine per il contrasto ai sodalizi mafiosi.
  Per tali ragioni, ritiene che il Governo debba adottare iniziative volte a calendarizzare ed approvare, nel prossimo Consiglio dei ministri, il disegno di legge per l'autorizzazione alla ratifica del trattato di estradizione e di mutua assistenza giudiziaria tra l'Italia e gli Emirati arabi uniti, sottoscritto dalle parti il 16 settembre 2015.
  Ritiene, di conseguenza, che l'Esecutivo debba adoperarsi, per quanto di propria competenza, a favorire un rapido iter del disegno di legge per l'autorizzazione alla ratifica dei citati accordi e che, nelle more della ratifica del trattato, coerentemente all'auspicio espresso dal Ministro Orlando di poter dare immediata operatività ai citati trattati sottoscritti, ad agire per vie diplomatiche al fine di ottenere l'estradizione del Matacena.

  Davide MATTIELLO (PD) richiama l'attenzione sulla gravità della situazione rappresentata nell'atto di indirizzo in discussione, già oggetto di attenzione da parte della Commissione d'inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere, sin dall'autunno del 2013. Al riguardo, rammentando di aver presentato, sulla complessa questione, unitamente ai colleghi Verini e Miccoli, l'interrogazione 5/09675, osserva che il ricorso all'estradizione potrebbe essere previsto, non necessariamente nell'ambito di un vero e proprio trattato, che pure rappresenta un importante strumento di carattere operativo nelle relazioni internazionali, ma anche nel contesto di negoziati bilaterali con Paesi «amici», tra i quali figurano, senza dubbio, Pag. 31gli Emirati Arabi Uniti. Evidenzia, infatti, come le buone relazioni che intercorrono tra l'Italia e gli Emirati Arabi Uniti potrebbero agevolare la soluzione della problematica, in attesa della ratifica del trattato stipulato il 16 settembre 2015, attraverso un'intesa tra le istituzioni interessate diretta a porre fine al fenomeno delle latitanze. Ciò premesso, osservando come la risoluzione in titolo contempli alcune imprecisioni, auspica che i Gruppi parlamentari possano pervenire all'approvazione di un atto di indirizzo ampiamente condiviso.

  Il sottosegretario Cosimo Maria FERRI osserva che con la risoluzione si richiama l'attenzione sull'importanza dell'adozione di strumenti di cooperazione giudiziaria internazionale idonei a fronteggiare la criminalità organizzata, anche nella prospettiva di scongiurare che le lacune della rete di cooperazione finiscano per consolidare situazioni di sostanziale impunità in determinate aree geografiche.
  Evidenzia, preliminarmente, che il potenziamento degli strumenti di cooperazione giudiziaria rappresenta, da tempo, una priorità per il Governo.
  Osserva, infatti, che, nella consapevolezza dell'importanza sempre crescente di tali strumenti, presso il Ministero della giustizia è stata istituita una commissione ad hoc, proprio con lo scopo di fornire un contributo tecnico-scientifico ai lavori parlamentari che hanno condotto al varo della riforma del Libro XI del codice di procedura penale, di cui alla legge 21 luglio 2016, n. 149.
  Rammenta che il Governo, inoltre, si è impegnato sul versante europeo, realizzando significativi sforzi per recepire le normative europee e colmare, così, il gap che si era prodotto negli ultimi anni, il quale stava provocando inutili e costose procedure di infrazione, impedendo, peraltro, alle autorità di contrasto di sfruttare efficaci ed importanti strumenti di lotta alla criminalità.
  Fa presente che, secondo la medesima ispirazione, numerose sono le iniziative che sono state adottate, aventi l'obiettivo di ampliare la rete di cooperazione giudiziaria con Paesi terzi di importanza strategica. Sotto tale profilo, meritano di essere ricordate le misure che hanno esteso e reso più efficiente la rete della cooperazione internazionale, attraverso il ripristino della figura dei magistrati di collegamento, in Paesi cruciali per la criminalità organizzata ed il terrorismo: alla nomina del magistrato di collegamento in Francia, è seguita, recentemente, quella del magistrato di collegamento in Albania ed è in corso la procedura di selezione per il magistrato di collegamento con il Marocco; inoltre, è stata avviata un'intensa campagna di negoziati per la conclusione di Trattati bilaterali con diversi Stati, tra i quali gli Emirati Arabi.
  In particolare, ribadisce che il trattato bilaterale concluso con quest'ultimo Paese è stato avviato e sottoscritto proprio su iniziativa italiana, nella consapevolezza dell'importanza strategica che riveste detto Paese, sotto molteplici aspetti.
  Osserva, tuttavia, che l'indiscutibile necessità di potenziare gli strumenti della cooperazione giudiziaria deve restare saldamente ancorata ai valori fondamentali del nostro ordinamento, così come sanciti dalla Costituzione e interpretati dalla Corte Costituzionale.
  Per questa ragione, fa presente che sono attualmente in corso approfondite riflessioni, volte ad individuare formulazioni normative che possano permettere la ratifica dell'accordo, nel rigoroso rispetto dei principi fondamentali del nostro ordinamento.
  Con particolare riferimento alla vicenda processuale di Amedeo Matacena, sottolinea che il predetto accordo bilaterale con gli Emirati Arabi non risulterebbe, in nessun caso, applicabile, posto che la richiesta di estradizione nei confronti del Matacena fu avanzata in data precedente all'avvio dei negoziati, per fatti commessi anteriormente: pertanto, qualsivoglia iniziativa in tal senso non può che basarsi su altre Convenzioni internazionali, Pag. 32di cui entrambi gli Stati siano parte, ovvero sulla «cortesia internazionale», come avvenuto sinora.
  Rammenta che le due domande di estradizione avanzate nei confronti di Matacena sono state fondate, infatti, l'una sulla Convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità organizzata transnazionale, adottata con risoluzione dell'Assemblea Generale A/RES/55/25 del 15 novembre 2000, e l'altra sulla cortesia internazionale. Entrambe le richieste sono ancora al vaglio delle autorità emiratine e sono tuttora in corso le interlocuzioni attraverso i canali diplomatici.
  Sulla scorta di quanto sin qui rappresentato, esprime parere favorevole in relazione al terzo capoverso del dispositivo dell'atto d'indirizzo in discussione. Con riguardo ai primi due capoversi della medesima parte dispositiva, segnala che gli stessi presentano profili di criticità, dal momento che l'ordinamento italiano, a differenza di quello emiratino, non contempla la pena capitale. Sul punto, dunque, si riserva di effettuare ulteriori approfondimenti. In ogni caso, osserva come la questione potrebbe essere risolta attraverso la stipula di un accordo aggiuntivo, come già avvenuto tra l'Unione europea e gli Stati Uniti, che preveda la commutabilità della pena di morte.

  Vittorio FERRARESI (M5S), nel prendere atto delle precisazioni rese dal sottosegretario Ferri, chiede quando esattamente siano state presentate le due richieste di estradizione di Amedeo Matacena. Quanto alle osservazioni del rappresentante del Governo in merito ai primi due capoversi del dispositivo dell'atto d'indirizzo a sua firma, stigmatizza la circostanza che nel trattato stipulato il 16 dicembre 2015 non si faccia menzione alcuna della pena capitale, considerato che non è certo un segreto che tale pena sia vigente negli Emirati Arabi Uniti.

  Walter VERINI (PD), nell'associarsi alle considerazioni del collega Mattiello e nell'auspicare l'approvazione di un atto di indirizzo condiviso dai Gruppi parlamentari, richiama la necessità di individuare con urgenza possibili soluzioni alla complessa questione, ponendo l'Esecutivo nelle condizioni di cooperare agevolmente con le istituzioni degli Emirati Arabi Uniti. Auspicando che il Trattato del 16 dicembre 2015 venga rapidamente ratificato, osserva come, nelle more, potrebbero, comunque, essere attivati altri strumenti di natura negoziale consentiti dalle norme già in vigore.

  Il sottosegretario Cosimo Maria FERRI, nel sottolineare la necessità di acquisire elementi istruttori anche dal Ministero degli Affari esteri, si riserva di fornire le informazioni richieste dal deputato Ferraresi. In relazione alla questione, prospettata dal medesimo deputato, relativa alla pena di morte, osserva come la stessa è tuttora oggetto di approfondimento. Fa presente, infatti, che, secondo alcune tesi, il Trattato del 16 dicembre 2015 non richiederebbe modifiche, secondo altre, invece, sarebbe necessario meglio specificare la portata applicativa dell'articolo 3 del Trattato medesimo.

  Vittorio FERRARESI (M5S), replicando al sottosegretario Ferri, si dichiara disponibile a riformulare l'atto d'indirizzo a sua prima firma, nel senso di sopprimere il secondo capoverso della parte dispositiva. Quanto al primo capoverso, non ritiene che lo stesso possa essere oggetto di discussione, in considerazione della particolare gravità della situazione, che richiede l'individuazione di urgenti soluzioni. Ritiene, infine, che sia stato un grave errore da parte dell'Esecutivo sottoscrivere un trattato con gli Emirati Arabi Uniti nel quale non si faccia riferimento alcuno alla pena capitale.

  Donatella FERRANTI, presidente, nel prendere atto della necessità che il Governo effettui ulteriori approfondimenti istruttori sui contenuti dell'atto di indirizzo in titolo, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito della discussione ad altra seduta.

  La seduta termina alle 11.40.

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SEDE REFERENTE

  Giovedì 13 ottobre 2016. – Presidenza del presidente Donatella FERRANTI. – Interviene il sottosegretario di Stato alla giustizia Cosimo Maria Ferri.

  La seduta comincia alle 11.40.

Disposizioni relative alle circoscrizioni dei tribunali di Napoli e di Napoli Nord in Aversa.
C. 3996 Andrea Maestri.

(Seguito dell'esame e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 27 settembre 2016.

  Donatella FERRANTI, presidente, nel richiamare l'attenzione sulla particolare delicatezza della proposta di legge in titolo, che reca disposizioni dirette a modificare le circoscrizioni dei tribunali di Napoli e di Napoli Nord, rappresenta la necessità che l'Esecutivo fornisca alla Commissione puntuali elementi istruttori ai fini di una valutazione approfondita dei contenuti del provvedimento.

  Il sottosegretario Cosimo Maria FERRI si riserva di fornire gli elementi informativi richiesti dalla presidente, anche al fine di consentire ai deputati di disporre di tutti i dati e delle informazioni utili alla presentazione di eventuali proposte emendative.

  Andrea MAESTRI, relatore, pur concordando sull'esigenza di approfondire i contenuti della proposta di legge, sottolinea, tuttavia, come il quadro di riferimento sia già sufficientemente chiaro. Evidenziando che il provvedimento in discussione è largamente atteso da magistrati ed avvocati che operano sul territorio e risponde ad esigenze rappresentate anche dai cittadini dei comuni interessati, auspica, quindi, che il Governo fornisca i dati richiesti in tempi ragionevoli e che la proposta di legge a sua prima firma possa essere rapidamente approvata.

  Donatella FERRANTI, presidente, comunica che sarà trasmessa una lettera al Ministro della Giustizia nella quale sarà fatto presente che nel corso della seduta odierna è emersa l'esigenza che, prima della conclusione dell'esame preliminare e della fissazione del termine per la presentazione degli emendamenti, il Governo fornisca alla Commissione elementi utili per verificare gli eventuali effetti delle modifiche della geografia giudiziaria previste dalla proposta di legge, anche chiarendo quale sia la posizione del Governo sul punto.
  Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 11.50.

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