CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 11 ottobre 2016
707.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Bilancio, tesoro e programmazione (V)
COMUNICATO
Pag. 82

SEDE CONSULTIVA

  Martedì 11 ottobre 2016. — Presidenza del presidente Francesco BOCCIA. – Interviene la sottosegretaria di Stato per l'economia e le finanze Paola De Micheli.

  La seduta comincia alle 13.20.

Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale in materia di furto di materiale appartenente a infrastrutture destinate all'erogazione di energia, di servizi di trasporto, di telecomunicazioni o di altri servizi pubblici.
C. 2664-A.
(Parere all'Assemblea).
(Esame e conclusione – Nulla osta – Parere su emendamenti).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto e delle proposte emendative ad esso riferite.

  Francesco BOCCIA, presidente, in sostituzione del relatore, osserva che la proposta di legge in titolo affronta il problema dei furti di rame e di altro materiale che viene sottratto a infrastrutture pubbliche intervenendo sia sul codice penale che sul codice di procedura penale. In particolare, segnala che l'articolo unico della predetta proposta di legge, inserendo nel codice penale un nuovo articolo 624-ter, rende il furto di rame autonoma fattispecie di reato, in tal modo sottraendo la determinazione della pena da parte del giudice al bilanciamento delle circostanze. Non ravvisandosi profili di carattere finanziario, propone pertanto di esprimere nulla osta sul testo del provvedimento all'esame dell'Assemblea.

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  La sottosegretaria Paola DE MICHELI concorda con la proposta del relatore di esprimere nulla osta sul testo del provvedimento in esame, attesa l'insussistenza di profili problematici dal punto di vista finanziario.

  La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

  Francesco BOCCIA, presidente, in sostituzione del relatore, comunica che l'Assemblea ha trasmesso, in data odierna, il fascicolo n. 1 degli emendamenti nonché l'ulteriore emendamento 1.100 della Commissione. Con specifico riferimento alle proposte emendative contenute nel fascicolo n. 1, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo in ordine agli eventuali effetti finanziari derivanti dall'articolo aggiuntivo Burtone 1.050, che prevede l'emanazione di un decreto ministeriale finalizzato a rendere tracciabile il rame, dall'acquisto allo smaltimento, su tutto il territorio nazionale. Osserva che le restanti proposte emendative contenute nel citato fascicolo n. 1 nonché l'ulteriore emendamento 1.100 della Commissione non sembrano invece presentare profili problematici dal punto di vista finanziario.

  La sottosegretaria Paola DE MICHELI esprime nulla osta sul complesso delle proposte emendative contenute nel fascicolo n. 1 degli emendamenti nonché sull'ulteriore emendamento 1.100 della Commissione, in quanto privi di effetti sul piano finanziario.

  Francesco BOCCIA, presidente, in sostituzione del relatore, preso atto dei chiarimenti forniti dalla rappresentante del Governo, propone di esprimere nulla osta sul complesso delle proposte emendative contenute nel fascicolo n. 1 degli emendamenti nonché sull'ulteriore emendamento 1.100 della Commissione.

  La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo interinale in vista di un accordo di partenariato economico tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la parte Africa centrale, dall'altra, con Allegati, fatto a Yaoundé il 15 gennaio 2009 e a Bruxelles il 22 gennaio 2009.
C. 3945 Governo, approvato dal Senato.
(Parere alla III Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

  Ernesto PREZIOSI (PD), relatore, ricorda che il disegno di legge, già approvato con modifiche dal Senato, è corredato di relazione tecnica, riferita al testo iniziale del disegno di legge.
  In merito ai profili di quantificazione, evidenzia che la relazione tecnica imputa specificatamente gli oneri da essa indicati agli articoli 7 e 11 dell'Accordo. Peraltro non appare chiaro, a suo avviso, se ciò possa esaurire gli effetti potenziali di maggiore spesa per gli Stati UE, quali ad esempio quelli riconducibili agli articoli 7, 9 e 28 dell'Accordo. In proposito, ritiene opportuno un chiarimento anche al fine di verificare se si tratti di fattispecie rientranti in quelle cui si potrà eventualmente far fronte con apposito provvedimento legislativo, ai sensi del comma 5 dell'articolo 3 del disegno di legge di ratifica, introdotto dal Senato.
  In merito all'articolo 20, paragrafo 1, dell'Accordo, fa presente che la relazione tecnica afferma che le minori entrate conseguenti all'abolizione dei dazi doganali nei confronti degli Stati contraenti dell'Africa centrale trovano compensazione nel venir meno delle corrispondenti spese, determinando quindi la neutralità del meccanismo per i saldi di finanza pubblica. Pur evidenziando che non sono forniti i dati volti a suffragare tale compensatività, non formula osservazioni nel presupposto – sul quale ritiene opportuna una conferma – che i relativi importi assumano carattere trascurabile, come indicato per gli effetti in termini di IVA.
  In merito ai profili di copertura finanziaria, fa presente che l'articolo 3, comma Pag. 841, stabilisce che all'onere derivante dagli articoli 7, paragrafi 3 e 4, ed 11 dell'Accordo, valutato in 17.504 euro annui a decorrere dall'anno 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente di competenza del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale relativo al bilancio triennale 2015-2017, che reca le necessarie disponibilità. In proposito, segnala preliminarmente che, con riferimento all'onere per l'anno 2015 previsto dal testo originario del disegno di legge di ratifica, il provvedimento è stato incluso nell'elenco degli slittamenti previsto dall'articolo 18, comma 3, della legge n. 196 del 2009. Ciò nonostante, a seguito delle modifiche apportate al disegno di legge di ratifica nel corso dell'esame presso il Senato, la decorrenza dell'onere è stata differita a far data dall'anno 2016, senza peraltro coerentemente riferire al triennio 2016-2018 lo stanziamento del citato Fondo speciale di parte corrente utilizzato a copertura. In tale quadro, anche in considerazione del fatto che il provvedimento in esame è già stato approvato dal Senato, ritiene che la clausola di copertura finanziaria possa comunque considerarsi correttamente formulata, nel presupposto che il richiamo al citato Fondo speciale di parte corrente per il triennio 2015-2017 debba intendersi riferito al bilancio triennale 2016-2018, in relazione alla copertura dell'onere da sostenere a decorrere dal medesimo anno 2016. Sul punto è comunque opportuno acquisire una conferma da parte del Governo.
  Con riferimento all'articolo 3, comma 2, che reca un'apposita clausola di salvaguardia, volta ad imputare eventuali scostamenti rispetto alle previsioni di spesa alle dotazioni finanziarie destinate alle spese di missione nell'ambito del programma «Regolazione giurisdizione e coordinamento del sistema della fiscalità» e, comunque, della missione «Politiche economico-finanziarie e di bilancio» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, rammenta che la legge n. 163 del 2016 ha di recente introdotto – all'articolo 17, comma 12 e seguenti, della legge di contabilità pubblica – una nuova procedura per la compensazione degli oneri che eccedono le previsioni di spesa, determinando in tal modo il sostanziale superamento delle clausole di salvaguardia medesime. Rileva che, in tale quadro, la procedura prevista all'articolo 3, comma 2, del presente disegno di legge può comunque ritenersi coerente con quella disposta in via generale dal novellato articolo 17, commi da 12 a 12-quater, della legge n. 196 del 2009. In particolare, evidenzia che la clausola di salvaguardia contenuta nel testo in esame riveste un carattere maggiormente restrittivo rispetto a quella prefigurata dalla citata legge di riforma del bilancio, giacché la compensazione degli eventuali oneri eccedenti viene imputata, in prima istanza, agli stanziamenti di uno specifico programma e non a quelli dell'intero stato di previsione del competente Ministero dell'economia e delle finanze. Peraltro, ritiene che, qualora si rivelasse in ipotesi insufficiente la procedura prevista nel testo in esame, nulla osterebbe al ricorso alla citata nuova disciplina in tema di compensazione degli oneri eccedenti le previsioni di spesa. Tutto ciò considerato, atteso che, come già evidenziato, il provvedimento è stato approvato dal Senato e tenuto conto della esiguità degli importi da esso recati, andrebbe valutata, a suo avviso, l'opportunità di mantenere l'attuale formulazione della clausola di salvaguardia di cui al menzionato articolo 3, comma 2, anche al fine di evitare un ulteriore passaggio parlamentare del testo. Sul punto ritiene comunque opportuno acquisire l'avviso del Governo.

  La sottosegretaria Paola DE MICHELI chiarisce che agli eventuali oneri per gli Stati appartenenti all'Unione europea derivanti da disposizioni diverse da quelle di cui agli articoli 7 e 11 dell'Accordo, quali ad esempio quelli riconducibili agli articoli 7, 9 e 28 del medesimo Accordo, si potrà eventualmente far fronte con apposito provvedimento legislativo, ai sensi del comma 5 dell'articolo 3 del disegno di legge di ratifica, introdotto dal Senato. Pag. 85
  Rileva inoltre che, come evidenziato dalla relazione tecnica, le minori entrate conseguenti all'abolizione dei dazi doganali nei confronti degli Stati contraenti dell'Africa centrale, prevista all'articolo 20, paragrafo 1, dell'Accordo trovano compensazione nel venir meno delle corrispondenti spese, con ciò determinando la neutralità del meccanismo per i saldi di finanza pubblica, trattandosi comunque di importi che assumono carattere trascurabile.
  Fa presente che, con riferimento all'onere per l'anno 2015 previsto, all'articolo 3, comma 1, dal testo originario del disegno di legge di ratifica, il provvedimento è stato incluso nell'elenco degli slittamenti previsto dall'articolo 18, comma 3, della legge n. 196 del 2009. Ciò nonostante, a seguito delle modifiche apportate al disegno di legge di ratifica nel corso dell'esame presso il Senato, la decorrenza dell'onere è stata differita a far data dall'anno 2016, senza peraltro coerentemente riferire al triennio 2016-2018 lo stanziamento del citato Fondo speciale di parte corrente utilizzato a copertura. In tale quadro, anche in considerazione del fatto che il provvedimento in esame è già stato approvato dal Senato, osserva che la clausola di copertura finanziaria può comunque considerarsi correttamente formulata, nel presupposto che il richiamo al citato Fondo speciale di parte corrente per il triennio 2015-2017 debba intendersi riferito al bilancio triennale 2016-2018, in relazione alla copertura dell'onere da sostenere a decorrere dal medesimo anno 2016.
  Per quanto concerne la clausola di salvaguardia di cui all'articolo 3, comma 2, del disegno di legge in esame, rammenta che la legge n. 163 del 2016, recante la riforma del bilancio dello Stato, ha di recente introdotto – all'articolo 17, comma 12 e seguenti, della legge di contabilità pubblica – una nuova procedura per la compensazione degli oneri che eccedono le previsioni di spesa. In tale quadro, conferma che la predetta clausola di salvaguardia può comunque ritenersi non incoerente con quella disposta in via generale dal novellato articolo 17, comma 12 e seguenti, della legge n. 196 del 2009. In particolare, essa riveste un carattere maggiormente restrittivo rispetto a quella prefigurata dalla citata legge di riforma del bilancio, giacché la compensazione degli eventuali oneri eccedenti viene imputata, in prima istanza, agli stanziamenti di uno specifico programma e non a quelli dell'intero stato di previsione del competente Ministero dell'economia e delle finanze. Assicura peraltro che, qualora si rivelasse in ipotesi insufficiente la procedura prevista nel testo in esame, nulla osterebbe al ricorso alla citata nuova disciplina in tema di compensazione degli oneri eccedenti le previsioni di spesa. Tutto ciò considerato, atteso che il provvedimento è stato approvato dal Senato e tenuto conto della esiguità degli importi da esso recati, conviene circa l'opportunità di mantenere l'attuale formulazione della clausola di salvaguardia di cui al menzionato articolo 3, comma 2, anche al fine di evitare un ulteriore passaggio parlamentare del testo.

  Ernesto PREZIOSI (PD), relatore, formula la seguente proposta di parere:
  «La V Commissione,
   esaminato il progetto di legge C. 3945 Governo, approvato dal Senato, recante Ratifica ed esecuzione dell'Accordo interinale in vista di un accordo di partenariato economico tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la parte Africa centrale, dall'altra, con Allegati, fatto a Yaoundé il 15 gennaio 2009 e a Bruxelles il 22 gennaio 2009;
   preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:
    agli eventuali oneri per gli Stati UE derivanti da disposizioni diverse da quelle di cui agli articoli 7 e 11 dell'Accordo, quali ad esempio quelli riconducibili agli articoli 7, 9 e 28 del medesimo Accordo, si potrà eventualmente far fronte con apposito provvedimento legislativo, ai sensi del comma 5 dell'articolo 3 del disegno di legge di ratifica, introdotto dal Senato;
    come evidenziato dalla relazione tecnica, le minori entrate conseguenti all'abolizione dei dazi doganali nei confronti Pag. 86degli Stati contraenti dell'Africa centrale, prevista all'articolo 20, paragrafo 1, dell'Accordo trovano compensazione nel venir meno delle corrispondenti spese, con ciò determinando la neutralità del meccanismo per i saldi di finanza pubblica, trattandosi comunque di importi che assumono carattere trascurabile;
    con riferimento all'onere per l'anno 2015 previsto, all'articolo 3, comma 1, dal testo originario del disegno di legge di ratifica, il provvedimento è stato incluso nell'elenco degli slittamenti previsto dall'articolo 18, comma 3, della legge n. 196 del 2009;
    ciò nonostante, a seguito delle modifiche apportate al disegno di legge di ratifica nel corso dell'esame presso il Senato, la decorrenza dell'onere è stata differita a far data dall'anno 2016, senza peraltro coerentemente riferire al triennio 2016-2018 lo stanziamento del citato Fondo speciale di parte corrente utilizzato a copertura;
    in tale quadro, anche in considerazione del fatto che il provvedimento in esame è già stato approvato dal Senato, si ritiene che la clausola di copertura finanziaria possa comunque considerarsi correttamente formulata, nel presupposto che il richiamo al citato Fondo speciale di parte corrente per il triennio 2015-2017 debba intendersi riferito al bilancio triennale 2016-2018, in relazione alla copertura dell'onere da sostenere a decorrere dal medesimo anno 2016;
    la legge n. 163 del 2016, recante la riforma del bilancio dello Stato, ha di recente introdotto – all'articolo 17, comma 12 e seguenti, della legge di contabilità pubblica – una nuova procedura per la compensazione degli oneri che eccedono le previsioni di spesa;
    in tale quadro, la clausola di salvaguardia prevista all'articolo 3, comma 2, del presente disegno di legge di ratifica può comunque ritenersi non incoerente con quella disposta in via generale dal novellato articolo 17, comma 12 e seguenti, della legge n. 196 del 2009;
    in particolare, la clausola di salvaguardia contenuta nel testo in esame riveste un carattere maggiormente restrittivo rispetto a quella prefigurata dalla citata legge di riforma del bilancio, giacché la compensazione degli eventuali oneri eccedenti viene imputata, in prima istanza, agli stanziamenti di uno specifico programma e non a quelli dell'intero stato di previsione del competente Ministero dell'economia e delle finanze;
    peraltro, qualora si rivelasse in ipotesi insufficiente la procedura prevista nel testo in esame, nulla osterebbe al ricorso alla citata nuova disciplina in tema di compensazione degli oneri eccedenti le previsioni di spesa;
    tutto ciò considerato, atteso che il provvedimento è stato approvato dal Senato e tenuto conto della esiguità degli importi da esso recati, appare opportuno mantenere l'attuale formulazione della clausola di salvaguardia di cui al menzionato articolo 3, comma 2, anche al fine di evitare un ulteriore passaggio parlamentare del testo;
   esprime

PARERE FAVOREVOLE».

  La sottosegretaria Paola DE MICHELI concorda con la proposta di parere del relatore.

  La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo fra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Capo Verde in materia di cooperazione di polizia, fatto a Praia l'8 luglio 2013.
C. 3942 Governo, approvato dal Senato.
(Parere alla III Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Pag. 87

  Ernesto PREZIOSI (PD), relatore, fa presente che il disegno di legge in titolo, già approvato dal Senato, è corredato di relazione tecnica, riferita al testo originario del disegno di legge di ratifica.
  In merito ai profili di quantificazione, evidenzia che gli oneri complessivi derivanti dall'Accordo vengono quantificati in euro 15.104 annui e sono riferiti esclusivamente alle spese di missione, di cui agli articoli 3 ed 8 dell'Accordo. In merito a tale stima, non ha osservazioni da formulare nel presupposto che trovino attuazione le ipotesi adottate dalla relazione tecnica, relative alle modalità applicative dell'Accordo, e tenuto conto che, in base a quanto indicato dalla relazione tecnica, ad eventuali spese «notevoli o straordinarie» si farà fronte mediante idonea iniziativa legislativa.
  In merito ai profili di copertura finanziaria rileva preliminarmente che agli oneri derivanti dalle spese di missione dell'Accordo, valutati in euro 14.904 a decorrere dall'anno 2016, e dalle rimanenti spese, pari a euro 200 a decorrere dall'anno 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente di competenza del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale relativo al bilancio triennale 2016-2018, che reca le necessarie disponibilità. Con riferimento all'articolo 3, comma 2, del disegno di legge di ratifica, che reca una apposita clausola di salvaguardia, volta ad imputare eventuali scostamenti rispetto alle previsioni di spesa alle dotazioni finanziarie destinate alle spese di missione e di formazione nell'ambito del programma «Contrasto al crimine, tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica» e, comunque, della missione «Ordine pubblico e sicurezza» dello stato di previsione del Ministero dell'interno, rammenta che la legge n. 163 del 2016 ha di recente introdotto – all'articolo 17, comma 12 e seguenti, della legge di contabilità pubblica – una nuova procedura per la compensazione degli oneri che eccedono le previsioni di spesa, determinando in tal modo il sostanziale superamento delle clausole di salvaguardia medesime. In tale quadro, la procedura prevista all'articolo 3, comma 2, del presente disegno di legge di ratifica può comunque ritenersi coerente, a suo avviso, con quella disposta in via generale dal novellato articolo 17, commi da 12 a 12-quater, della legge n. 196 del 2009. In particolare, evidenzia che la clausola di salvaguardia contenuta nel testo in esame riveste un carattere maggiormente restrittivo rispetto a quella prefigurata dalla citata legge di riforma della contabilità pubblica, giacché la compensazione degli eventuali oneri eccedenti viene imputata, in prima istanza, agli stanziamenti di uno specifico programma e non a quelli dell'intero stato di previsione del competente Ministero della difesa. Peraltro, ritiene che, qualora si rivelasse in ipotesi insufficiente la procedura prevista nel testo in esame, nulla osterebbe al ricorso alla citata nuova disciplina in tema di compensazione degli oneri eccedenti le previsioni di spesa. Tutto ciò considerato, atteso che il provvedimento è già stato approvato dal Senato e tenuto conto della esiguità degli importi da esso recati, ritiene che andrebbe valutata l'opportunità di mantenere l'attuale formulazione della clausola di salvaguardia di cui al menzionato articolo 3, comma 2, anche al fine di evitare un ulteriore passaggio parlamentare del testo. Sul punto ritiene comunque opportuno acquisire l'avviso del Governo.

  La sottosegretaria Paola DE MICHELI ricorda che, come sopra evidenziato anche in relazione al disegno di legge di ratifica iscritto al precedente punto dell'ordine del giorno della seduta odierna, la legge n. 163 del 2016, recante la riforma del bilancio dello Stato, ha di recente introdotto – all'articolo 17, comma 12 e seguenti, della legge di contabilità pubblica – una nuova procedura per la compensazione degli oneri che eccedono le previsioni di spesa. In tale quadro, conferma che la clausola di salvaguardia prevista all'articolo 3, comma 2, può comunque ritenersi non incoerente con quella disposta in via generale dal novellato articolo 17, comma 12 e seguenti, della legge Pag. 88n. 196 del 2009. Essa, in particolare, riveste un carattere maggiormente restrittivo rispetto a quella prefigurata dalla citata legge di riforma del bilancio, giacché la compensazione degli eventuali oneri eccedenti viene imputata, in prima istanza, agli stanziamenti di uno specifico programma e non a quelli dell'intero stato di previsione del competente Ministero dell'economia e delle finanze. Chiarisce peraltro che, qualora si rivelasse in ipotesi insufficiente la procedura prevista nel testo in esame, nulla osterebbe al ricorso alla citata nuova disciplina in tema di compensazione degli oneri eccedenti le previsioni di spesa. Tutto ciò considerato, atteso che il provvedimento è stato approvato dal Senato e tenuto conto della esiguità degli importi da esso recati, conviene circa l'opportunità di mantenere l'attuale formulazione della clausola di salvaguardia di cui al menzionato articolo 3, comma 2, anche al fine di evitare un ulteriore passaggio parlamentare del testo.

  Ernesto PREZIOSI (PD), relatore, formula la seguente proposta di parere:
  «La V Commissione,
   esaminato il progetto di legge C. 3942 Governo, approvato dal Senato, recante Ratifica ed esecuzione dell'Accordo fra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Capo Verde in materia di cooperazione di polizia, fatto a Praia l'8 luglio 2013;
   preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:
    la legge n. 163 del 2016, recante la riforma del bilancio dello Stato, ha di recente introdotto – all'articolo 17, comma 12 e seguenti, della legge di contabilità pubblica – una nuova procedura per la compensazione degli oneri che eccedono le previsioni di spesa;
    in tale quadro, la clausola di salvaguardia prevista all'articolo 3, comma 2, del presente disegno di legge di ratifica può comunque ritenersi non incoerente con quella disposta in via generale dal novellato articolo 17, comma 12 e seguenti, della legge n. 196 del 2009;
    in particolare, la clausola di salvaguardia contenuta nel testo in esame riveste un carattere maggiormente restrittivo rispetto a quella prefigurata dalla citata legge di riforma del bilancio, giacché la compensazione degli eventuali oneri eccedenti viene imputata, in prima istanza, agli stanziamenti di uno specifico programma e non a quelli dell'intero stato di previsione del competente Ministero dell'economia e delle finanze;
    peraltro, qualora si rivelasse in ipotesi insufficiente la procedura prevista nel testo in esame, nulla osterebbe al ricorso alla citata nuova disciplina in tema di compensazione degli oneri eccedenti le previsioni di spesa;
    tutto ciò considerato, atteso che il provvedimento è stato approvato dal Senato e tenuto conto della esiguità degli importi da esso recati, appare opportuno mantenere l'attuale formulazione della clausola di salvaguardia di cui al menzionato articolo 3, comma 2, anche al fine di evitare un ulteriore passaggio parlamentare del testo;
   esprime

PARERE FAVOREVOLE».

  La sottosegretaria Paola DE MICHELI concorda con la proposta di parere del relatore.

  La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

  La seduta termina alle 13.35.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

  L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 13.35 alle 13.40 e dalle 21.50 alle 21.55.